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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR VENETO, Sez.II - 10 giugno 2009, n. 1718
URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono - Compatibilità dell’abuso con il vincolo -
Onere della prova - Istante - Ragioni. E’ onere di chi chiede il condono in
area vincolata di provare la compatibilità col vincolo e non
dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di provare la non
compatibilità dell’abuso. Altrimenti l’anomalia non sarebbe costruire senza
autorizzazione in area vincolata ma reprimere gli abusi ivi realizzati (cfr.,
ex multis, CdS, VI, 408/08; 6785/02; 482/96; TAR Toscana, III, 825/05).
Pres. ed Est. Di Nunzio - S.D. (avv. grimani) c. Comune di Venezia (avv.ti
Gidoni e Morino).
T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1718
N. 01718/2009 REG.SEN.
N. 03053/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3053 del 1999, proposto da:
Scarpa Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con
domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni,
Maddalena Morino, con domicilio eletto presso Giulio Gidoni in Venezia, Avv.Ra
Civica - Municipio; Regione Veneto - (Ve);
per l'annullamento
EDILIZIA: DINIEGO CONCESSIONE IN SANATORIA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia - (Ve);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. Giuseppe Di Nunzio
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il gravame avente ad oggetto il
diniego di condono edilizio di cui in epigrafe è infondato nei quattro motivi
dedotti.
E’ innanzitutto pacifico che non si forma il silenzio assenso in area vincolata
in assenza di autorizzazione ambientale favorevole (ad es. C.d.S., VI, 5669/07).
Quanto alla competenza della Commissione di Salvaguardia di Venezia in materia
di condono, questa sussiste a seguito della L. 360/91, che ha abrogato
implicitamente l’a. 42 L. 47/85 (cfr. TAR Veneto, II, 274/09).
Il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione e istruttoria, è infondato
dato che il riferimento all’ “uso di materiale improprio”, alla “tipologia non
tradizionale”, all’ “eccessivo impatto negativo”, ecc., costituisce
giustificazione sufficiente dovendo il riferimento necessariamente essere
considerato non in astratto ma relativamente all’abuso in concreto esaminato,
con le sue caratteristiche ben individuate dagli atti istruttori e dalla
documentazione versata in giudizio, in specie dalle fotografie e dalle
planimetrie, che evidenziano la natura non minimale bensì notevolmente estesa
dell’abuso stesso(67,28 mq). Si ricorda poi, ad abundantiam, come sia
onere di chi chiede il condono in area vincolata di provare la compatibilità col
vincolo e non dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di provare
la non compatibilità dell’abuso. Altrimenti l’anomalia non sarebbe costruire
senza autorizzazione in area vincolata ma reprimere gli abusi ivi realizzati (cfr.,
ex multis, CdS, VI, 408/08; 6785/02; 482/96; TAR Toscana, III, 825/05).
Sul quarto motivo, basti dire che non emerge alcuna illogicità o
contraddittorietà rispetto ai precedenti dinieghi di sanatoria, i quali sono
appunto stati annullati d’ufficio.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il TAR del Veneto, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio complessivamente
liquidate, a favore del Comune di Venezia, in euro 2000,00 (duemila/00), oltre
accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore
Italo Franco, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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