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TAR VENETO, Sez.II - 10 giugno 2009, n. 1718



URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono - Compatibilità dell’abuso con il vincolo - Onere della prova - Istante - Ragioni. E’ onere di chi chiede il condono in area vincolata di provare la compatibilità col vincolo e non dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di provare la non compatibilità dell’abuso. Altrimenti l’anomalia non sarebbe costruire senza autorizzazione in area vincolata ma reprimere gli abusi ivi realizzati (cfr., ex multis, CdS, VI, 408/08; 6785/02; 482/96; TAR Toscana, III, 825/05). Pres. ed Est. Di Nunzio - S.D. (avv. grimani) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino). T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1718

 

 

 

 
N. 01718/2009 REG.SEN.
N. 03053/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 3053 del 1999, proposto da:
Scarpa Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Venezia - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena Morino, con domicilio eletto presso Giulio Gidoni in Venezia, Avv.Ra Civica - Municipio; Regione Veneto - (Ve);

per l'annullamento

EDILIZIA: DINIEGO CONCESSIONE IN SANATORIA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia - (Ve);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Il gravame avente ad oggetto il diniego di condono edilizio di cui in epigrafe è infondato nei quattro motivi dedotti.

E’ innanzitutto pacifico che non si forma il silenzio assenso in area vincolata in assenza di autorizzazione ambientale favorevole (ad es. C.d.S., VI, 5669/07).

Quanto alla competenza della Commissione di Salvaguardia di Venezia in materia di condono, questa sussiste a seguito della L. 360/91, che ha abrogato implicitamente l’a. 42 L. 47/85 (cfr. TAR Veneto, II, 274/09).

Il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione e istruttoria, è infondato dato che il riferimento all’ “uso di materiale improprio”, alla “tipologia non tradizionale”, all’ “eccessivo impatto negativo”, ecc., costituisce giustificazione sufficiente dovendo il riferimento necessariamente essere considerato non in astratto ma relativamente all’abuso in concreto esaminato, con le sue caratteristiche ben individuate dagli atti istruttori e dalla documentazione versata in giudizio, in specie dalle fotografie e dalle planimetrie, che evidenziano la natura non minimale bensì notevolmente estesa dell’abuso stesso(67,28 mq). Si ricorda poi, ad abundantiam, come sia onere di chi chiede il condono in area vincolata di provare la compatibilità col vincolo e non dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di provare la non compatibilità dell’abuso. Altrimenti l’anomalia non sarebbe costruire senza autorizzazione in area vincolata ma reprimere gli abusi ivi realizzati (cfr., ex multis, CdS, VI, 408/08; 6785/02; 482/96; TAR Toscana, III, 825/05).

Sul quarto motivo, basti dire che non emerge alcuna illogicità o contraddittorietà rispetto ai precedenti dinieghi di sanatoria, i quali sono appunto stati annullati d’ufficio.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.
 

P.Q.M.
 

Il TAR del Veneto, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio complessivamente liquidate, a favore del Comune di Venezia, in euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Italo Franco, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere

IL PRESIDENTE,
ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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