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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR VENETO, Sez.II - 10 giugno 2009, n. 1723
URBANISTICA ED EDILIZIA - Abuso edilizio - Trasferimento dell’immobile -
Permanenza dell’illecito. L’illecito edilizio ha carattere permanente. Ne
consegue che l’illecito permane nel caso di trasferimento dell’immobile. Pres.
Di Nunzio, Est. Morgantini - S.R. (avv. verdi) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Gidoni, Morino e Venezian).
T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1723
N. 01723/2009 REG.SEN.
N. 01062/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1062 del 1995, proposto da:
Solda' Remigio, rappresentato e difeso dall’Avv. Federica Verdi, con domicilio
eletto presso lo studio dell’Avv. Alessandra Arrobbio in Venezia-Mestre, via San
Donà n° 73/1;
contro
Comune di Venezia Assessorato All'Edilizia Privata - (Ve), rappresentato e
difeso dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Maddalena Morino, Giuseppe
Venezian, con domicilio eletto presso Giulio Gidoni in Venezia, Avv.Ra Civica -
Municipio;
nei confronti di
Iezzi Donato;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza in data 31
dicembre 1994 prot. n° 94/11408/468, avente ad oggetto la demolizione di una
canna fumaria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia Assessorato
All'Edilizia Privata - (Ve);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. Marco Morgantini e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento impugnato è
stato ordinato di demolire una canna fumaria in eternit esterna al fabbricato ed
eseguita senza autorizzazione, con avviso che in caso di inottemperanza sarà
dato corso alla procedura stabilita dall’art. 10 della legge n° 47 del 1985.
DIRITTO
Il ricorrente lamenta che l’abuso
non è a sé attribuibile, perché egli non ha compiuto alcuna opera. Egli sostiene
che, dal momento in cui ha acquistato l’immobile, la canna fumaria è sempre
esistita.
La doglianza è infondata.
L’illecito edilizio ha carattere permanente. Ne consegue che l’illecito permane
nel caso di trasferimento dell’immobile.
Il ricorrente lamenta che, ai sensi dell’art. 94 della legge regionale n° 61 del
1985, i provvedimenti sanzionatori devono essere adottati dal Sindaco.
La doglianza è infondata.
Infatti la competenza dirigenziale all’emanazione del provvedimento impugnato, è
stata introdotta dall’art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, adottato in
attuazione della legge n° 142 del 1990 e in vigore nel momento in cui è stato
adottato il provvedimento impugnato.
3. Con il provvedimento impugnato si da’ atto che esso revoca e sostituisce la
precedente pari numero del 13 dicembre 1994 a seguito di ricorso.
Sotto tale profilo è irrilevante che il ricorrente non abbia avuto notizia di
precedenti provvedimenti o che non abbia presentato alcun ricorso.
4. Il ricorrente lamenta che, trattandosi di intervento soggetto ad
autorizzazione, andava applicata la sanzione pecuniaria e non la demolizione.
La doglianza è inammissibile per carenza d’interesse.
Infatti con il provvedimento impugnato è previsto che nel caso di inottemperanza
all’ordine di demolizione sarà applicata proprio la sanzione pecuniaria.
In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, rigetta il ricorso di cui in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Venezia, delle spese
e degli onorari di giudizio, nella misura di Euro 2.000 (duemila/00), oltre
I.V.A. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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