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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

TAR VENETO, Sez.II - 10 giugno 2009, n. 1723



URBANISTICA ED EDILIZIA - Abuso edilizio - Trasferimento dell’immobile - Permanenza dell’illecito. L’illecito edilizio ha carattere permanente. Ne consegue che l’illecito permane nel caso di trasferimento dell’immobile. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - S.R. (avv. verdi) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Gidoni, Morino e Venezian). T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1723

 

 

 

 
N. 01723/2009 REG.SEN.
N. 01062/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1062 del 1995, proposto da:
Solda' Remigio, rappresentato e difeso dall’Avv. Federica Verdi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alessandra Arrobbio in Venezia-Mestre, via San Donà n° 73/1;

contro

Comune di Venezia Assessorato All'Edilizia Privata - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Maddalena Morino, Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso Giulio Gidoni in Venezia, Avv.Ra Civica - Municipio;

nei confronti di

Iezzi Donato;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza in data 31 dicembre 1994 prot. n° 94/11408/468, avente ad oggetto la demolizione di una canna fumaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia Assessorato All'Edilizia Privata - (Ve);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con il provvedimento impugnato è stato ordinato di demolire una canna fumaria in eternit esterna al fabbricato ed eseguita senza autorizzazione, con avviso che in caso di inottemperanza sarà dato corso alla procedura stabilita dall’art. 10 della legge n° 47 del 1985.
 

DIRITTO
 

Il ricorrente lamenta che l’abuso non è a sé attribuibile, perché egli non ha compiuto alcuna opera. Egli sostiene che, dal momento in cui ha acquistato l’immobile, la canna fumaria è sempre esistita.

La doglianza è infondata.

L’illecito edilizio ha carattere permanente. Ne consegue che l’illecito permane nel caso di trasferimento dell’immobile.

Il ricorrente lamenta che, ai sensi dell’art. 94 della legge regionale n° 61 del 1985, i provvedimenti sanzionatori devono essere adottati dal Sindaco.

La doglianza è infondata.

Infatti la competenza dirigenziale all’emanazione del provvedimento impugnato, è stata introdotta dall’art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, adottato in attuazione della legge n° 142 del 1990 e in vigore nel momento in cui è stato adottato il provvedimento impugnato.

3. Con il provvedimento impugnato si da’ atto che esso revoca e sostituisce la precedente pari numero del 13 dicembre 1994 a seguito di ricorso.

Sotto tale profilo è irrilevante che il ricorrente non abbia avuto notizia di precedenti provvedimenti o che non abbia presentato alcun ricorso.

4. Il ricorrente lamenta che, trattandosi di intervento soggetto ad autorizzazione, andava applicata la sanzione pecuniaria e non la demolizione.

La doglianza è inammissibile per carenza d’interesse.

Infatti con il provvedimento impugnato è previsto che nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione sarà applicata proprio la sanzione pecuniaria.

In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La condanna alle spese segue la soccombenza.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, rigetta il ricorso di cui in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Venezia, delle spese e degli onorari di giudizio, nella misura di Euro 2.000 (duemila/00), oltre I.V.A. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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