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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR VENETO, Sez. I - 19 giugno 2009, n. 1857
ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici
- Autorizzazione unica - D.L. n. 7/2002 e n. 239/2003 - Conferimento allo stato
della responsabilità unitaria della materia - Regione - Arresto procedimentale
per l’elaborazione del piano energetico regionale - Illegittimità - Ragioni.
Attraverso l’introduzione della normativa in materia di sicurezza del sistema
elettrico nazionale (d.l. n. 7/2002, convertito in L. n. 55/2002, ora
applicabile in via ordinaria ai sensi del sopravvenuto D.L. 23 agosto 2003, n.
239, convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290), e segnatamente, attraverso la
previsione di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, il
legislatore statale ha operato una precisa scelta di considerare necessario il
conferimento allo Stato della responsabilità amministrativa unitaria della
materia, spostando al livello superiore nazionale ogni valutazione in merito
alla necessità di interventi che assicurino il soddisfacimento del fabbisogno
energetico nazionale, pur garantendo, entro i limiti del procedimento così
disciplinato, la cura degli interessi locali attraverso il meccanismo
dell’intesa Stato-Regioni. In quest’ottica, non è legittimo l’arresto del
procedimento autorizzatorio giustificato dalla esigenza di una elaborazione
coerente del Piano Energetico Regionale, atteso che un simile riferimento
finisce per ancorare ad interessi locali la valutazione circa la sussistenza dei
presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, quando invece, il menzionato
procedimento tende proprio a prescindere da valutazioni settoriali per
orientarsi - attraverso l’attribuzione delle competenze in capo allo Stato -
verso valutazioni che tengano conto del complessivo fabbisogno nazionale di
energia elettrica. Pres. Borea, Est. Farina - E. s.r.l. (avv.ti Capria, Crisafulli, Giuri e Marocco) c. Regione Veneto (avv.ti Zanlucchi, Zanon e
Morra), Ministero delle Attività Produttive e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.).
T.A.R. VENETO, Sez. I - 19/06/2009, n. 1857
N. 01857/2009 REG.SEN.
N. 00478/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 478 del 2005, proposto da:
Euganea Energia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Capria, Angelo
Crisafulli, Domenico Giuri, Teodora Marocco, con domicilio eletto presso
Domenico Giuri in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Lybra;
contro
Regione Veneto - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Zanlucchi,
Ezio Zanon e Romano Morra, con domicilio eletto presso la sede della Giunta
regionale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901;
Ministero delle Attivita' Produttive, Ministero per l'Ambiente, Ministero per i
Beni e le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
Provincia di Vicenza - (Vi), non costituita in giudizio;
Comune di Montecchio Maggiore - (Vi), Comune di Arzignano - (Vi), non costituiti
in giudizio;
per l'annullamento
l’annullamento, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, della
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 4277 del 22.12.2004, avente
ad oggetto “Centrali elettriche di competenza statale”; nonché della nota della
Regione Veneto, Segreteria Regionale all’Ambiente e ai Lavori Pubblici, prot. n.
20563/4601 del 14 gennaio 2005, a firma del Presidente della Commissione
Regionale VIA, avente ad oggetto “Euganea Energia s.r.l. - Polo Energetico di
Montecchio Maggiore - Centrale da 760 MW a Ciclo Combinato ed opere elettriche
connesse - Comune di Montecchio Maggiore (VI) - Richiesta di autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del D.lgs. n. 372/1999 e della Legge n. 55/02”;
nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno
derivante dagli atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto - (Ve);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Attivita' Produttive
- Roma - (Rm);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per L'Ambiente - Roma - (Rm);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali Dipartimento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2009 la dott.ssa Alessandra
Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente, Euganea
Energia s.r.l., è impresa operante nel settore della produzione di energia
elettrica e fra i progetti in corso di sviluppo ha elaborato un intervento per
la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica a ciclo
combinato della potenza di circa 760 MW, da ubicarsi nel territorio del Comune
di Montecchio Maggiore.
Espone la difesa istante di aver avviato l’iter autorizzatorio previsto
per l’approvazione dei progetti della specie di cui sopra ai sensi del D.L.
7.2.2002, n. 7, convertito in legge n. 55/2002.
Detta normativa, avente ad oggetto “Misure urgenti per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale”, specificatamente introdotta a fronte delle
esigenze di fornitura energetica su tutto il territorio nazionale e quindi al
fine di assicurare la copertura del fabbisogno nazionale, ha previsto un iter
procedimentale semplificato ed accelerato per il rilascio delle autorizzazioni
per la costruzione di nuove centrali elettriche e/o di opere ed infrastrutture
connesse.
A tal fine, come stabilito dall’art. 1 della legge n. 55/02, l’autorizzazione
viene rilasciata con provvedimento unico da parte del Ministero delle attività
produttive, in sostituzione dei tutte le autorizzazioni, concessioni ed atti di
assenso necessari, così come previsti dalla norme vigenti, previo coinvolgimento
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di una
Conferenza permanente per i rapporti tra tali enti e lo Stato, al fine di
addivenire in merito alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione ad una
intesa circa la necessità e possibilità di realizzare impianti di energia
elettrica di potenza superiore ai 300 MW.
L’autorizzazione unica viene quindi rilasciata dal Ministero delle attività
produttive, d’intesa con la Regione interessata, previo coinvolgimento della
amministrazioni statali e locali parimenti coinvolte, in particolare previo
conseguimento della VIA nazionale da parte del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio.
Ricorda parte ricorrente che, per quanto specificamente riguarda il ruolo svolto
all’interno dell’iter procedimentale dalla Regione (così come avvenuto
nel caso in esame per la Regione Veneto), per un verso essa risulta coinvolta
nel procedimento di Valutazione di impatto ambientale di competenza del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, esprimendo il proprio parere
previa istruttoria e parere espresso dalla Commissione Regionale VIA (nel caso
di specie ai sensi della L.r.v. n. 10/99), per altro verso essa risulta
coinvolta nel procedimento disciplinato dalla legge n. 55/02, in esito al quale
è chiamata dal Ministero delle attività produttive ad esprimere la propria
intesa al provvedimento autorizzatorio.
Ciò premesso al fine di inquadrare normativamente la fattispecie, parte istante
prosegue ripercorrendo l’iter procedimentale che ha caratterizzato la
richiesta di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto nel Comune di
Montecchio Maggiore, con particolare riguardo alla fase coinvolgente la Regione
in sede di Commissione VIA, ove venivano richieste integrazioni istruttorie ed
approfondite analisi circa l’impatto ambientale derivante dalla realizzazione
dell’impianto.
Tuttavia, nonostante la ricorrente avesse adempiuto alle richieste, la Regione
Veneto provocava un arresto procedimentale, con il quale per un verso è stata
disposta la sospensione delle attività istruttorie in corso della Commissione
VIA, con riferimento - per quanto di interesse della ricorrente - alla centrale
di Montecchio Maggiore, per altro verso è stata anticipata la volontà
dell’amministrazione regionale di esprimersi in termini negativi in sede di
conferenza di servizi, negando così l’intesa con il Ministro delle attività
produttive.
La delibera della Giunta Regionale n. 4277 del 22 dicembre 2004, che in tali
termini ha statuito circa la posizione della Regione Veneto nell’ambito del
procedimento interessante la realizzazione dell’impianto progettato dalla
ricorrente, è stata quindi impugnata con il ricorso in esame, articolato nei
seguenti motivi di diritto:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 55/02, nonché degli
artt. 1,2,14 e seguenti della legge n. 241/90.
- Violazione dell’art. 97 Costituzione.
- Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento ed
imparzialità dell’azione amministrativa.
- Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
Parte istante ribadisce le finalità della normativa introdotta dalla legge n.
55/02, volta a semplificare il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di
impianti di energia elettrica, a seguito dell’avvenuta liberalizzazione del
settore della produzione dell’energia.
Il rilascio dell’autorizzazione risulta, quindi, subordinato alla sussistenza
delle condizioni ed alla verifica dei presupposti per il rilascio
dell’autorizzazione, non residuando alcuno spazio per le amministrazioni
coinvolte in ordine alla volontà di autorizzare o meno la realizzazione
dell’impianto.
Sussistendo le condizioni stabilite dalla legge e comunque nel rispetto delle
esigenze di politica energetica, degli interessi ambientali, sanitari e
paesaggistici, il Ministero delle attività produttive, d’intesa con le Regioni
interessate, è tenuto, infatti, al rilascio del titolo autorizzatorio.
Il comportamento tenuto dalla Regione che, adducendo motivazioni attinenti alla
difficoltà di approvazione del Piano Energetico Regionale, ha sospeso il
procedimento, dando luogo ad un ingiustificato arresto procedimentale, impedendo
il formarsi dell’intesa con il Ministero competente per il rilascio
dell’autorizzazione, risulta del tutto privo di motivazione, oltre a non
rientrare nelle ipotesi normativamente stabilite per denegare il rilascio del
titolo a favore del richiedente.
Il comportamento regionale risulta illegittimo non solo per non aver portato a
termine la fase inerente la procedura di VIA di propria competenza, ma
soprattutto per aver espresso a priori la propria opposizione al raggiungimento
della prescritta intesa con il Ministero.
Il riferimento alle difficoltà correlate alla realizzazione del Piano Energetico
Regionale, risultano poi del tutto inconferenti, tenuto conto delle finalità di
carattere sovraregionale sottese alla normativa invocata, che mira ad assicurare
il fabbisogno nazionale di energia elettrica.
- Eccesso di potere per violazione del principio di buona fede e
dell’affidamento.
- Eccesso di potere per contraddittorietà.
- Eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione tra
Stato e Regioni.
- Violazione dell’art. 4 D.lgs. n. 165/01, dell’art. 22 della L.r n. 22/99;
incompetenza.
La determinazione assunta dalla Giunta Regionale risulta per altri aspetti
illegittima, sia in quanto ha dato luogo a reiterate richieste istruttorie,
salvo poi non procedere alla conclusione del procedimento di VIA, sia in quanto
l’anticipata opposizione alla formazione dell’intesa con lo Stato risulta
espressione di una volontà contraria ai principi di leale collaborazione
nell’ambito dei rapporti Stato-Regioni.
La difesa istante sottolinea, infine, come attraverso un atto posto in essere da
un organo politico, quale è la Giunta Regionale, sia stato assunto un
provvedimento di competenza dirigenziale.
Parte ricorrente quindi conclude chiedendo l’annullamento della delibera
impugnata, per la parte di interesse, con conseguente condanna della Regione
Veneto al risarcimento dei danni subiti per effetto del provvedimento
illegittimamente assunto.
Si sono costituiti in giudizio, sebbene con memoria di mero stile, sia la
Regione Veneto che il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero per i
beni e le attività culturali ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, le cui difese hanno chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 7 maggio 2009, udite le precisazioni dei procuratori delle parti
costituite in giudizio, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame Euganea
Energia impugna la delibera assunta dalla Giunta Regionale del Veneto, n.
4277/2004, in merito alla realizzazione di un impianto di produzione di energia
elettrica a ciclo combinato della potenza di circa 760 MW, progettato dalla
ricorrente, da ubicarsi nel territorio del Comune di Montecchio Maggiore.
La delibera regionale, dopo aver richiamato la particolare situazione venutasi a
verificare a livello territoriale proprio in ordine alla realizzazione di nuovi
impianti energetici, non ultime le opposizioni provenienti dalle amministrazioni
comunali coinvolte, ha concluso affermando testualmente che “Qualunque nuova
iniziativa, ed in particolare per le centrali di produzione di energia di
dimensioni considerevoli, potrebbe creare grave pregiudizio alla redazione del
suddetto Piano Regionale, nonché alla predisposizione di una politica della
tutela del territorio coerente con gli indirizzi programmatici di questa
Regione.”
In base a tali considerazioni, rapportate alla situazione locale, la Giunta ha
quindi concluso sospendendo le attività istruttorie della Commissione VIA in
corso (fra cui quella interessante l’impianto progettato dalla ricorrente),
incaricando altresì il rappresentante regionale all’interno della Conferenza di
servizi di esprimere parere negativo, espressamente negando l’intesa con il
Ministero delle attività produttive, rendendo partecipi gli altri Ministeri
interessati della posizione così assunta dalla Regione.
Per effetto di tale deliberazione tutto l’iter procedimentale in corso
per il rilascio, ai sensi della legge n. 55/2002 (applicabile anche le procedure
già avviate e in corso di svolgimento), dell’autorizzazione unica da parte del
Ministero delle attività produttive, d’intesa con le Regioni e previo
ottenimento della VIA nazionale da parte del Ministero dell’ambiente, è rimasto
sospeso, senza alcuna possibilità di definizione, attesa l’anticipata negazione
dell’intesa con il Ministero da parte della Regione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia dotato di fondamento.
La posizione assunta dalla Regione e le motivazioni addotte a fondamento
dell’arresto procedimentale risultano, invero, in contrasto con lo spirito e la
ratio sottesi alla normativa nazionale che ha introdotto la particolare
procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione degli
impianti di produzione di energia.
Lungi da valutare in questa sede le motivazioni politiche di tale
determinazione, la decisione regionale risulta ingiustificatamente dilatoria a
fronte degli interessi e delle esigenze sovraregionali perseguiti con la
normativa nazionale.
Come ampiamente sottolineato dalla Corte Costituzionale in occasione del
sindacato di legittimità espresso in merito alla normativa introdotta dal D.L.
n. 7/2002 e convertita in legge n. 55/2002 (C.Cost. 13.1.2004, n. 6), la
previsione di una autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, rilasciata
dal Ministero delle attività produttive in sostituzione delle autorizzazioni,
delle concessioni e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla
legislazione vigente, si ispira ad esigenze di unitarietà dell’esercizio delle
funzioni amministrative, in particolar modo in un ambito, quale è la produzione
e distribuzione dell’energia elettrica, che coinvolge interessi nazionali.
In tale ottica la nuova disciplina, che concentra il procedimento amministrativo
per farlo convergere nell’unica autorizzazione, rilasciata dal Ministero
competente d’intesa con le Regioni interessate, interviene in una materia
affidata alla legislazione concorrente, necessariamente comprimendo le
competenze delle amministrazioni regionali e locali in ragione della necessità
di assicurare la celerità del procedimento, al fine di evitare il pericolo della
interruzione della fornitura dell’energia elettrica su tutto il territorio
nazionale.
La normativa è stata quindi ritenuta conforme ai principi e al dettato della
Costituzione, con particolare riguardo agli artt. 117 e 118, in quanto se da un
lato comprime le competenze amministrative locali, dall’altro comunque assicura,
attraverso il meccanismo dell’intesa Stato-Regioni, il coinvolgimento degli
interessi locali.
A tali considerazioni di conformità costituzionale, con puntuale riguardo al
ruolo svolto dalla Regione attraverso l’intesa con il Ministero delle attività
produttive, si aggiungono le esigenze, già sottolineate, di accelerazione e di
semplificazione che animano la normativa così introdotta, ora applicabile in via
ordinaria, ai sensi del sopravvenuto D.L. 23 agosto 2003, n. 239, convertito in
legge 27 ottobre 2003, n. 290.
E’ quindi possibile concludere rilevando che, attraverso l’introduzione della
normativa in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, il
legislatore statale ha operato una precisa scelta (giudicata legittima dalla
Corte Costituzionale) di considerare necessario il conferimento allo Stato della
responsabilità amministrativa unitaria della materia, spostando al livello
superiore nazionale ogni valutazione in merito alla necessità di interventi che
assicurino il soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale, pur
garantendo, entro i limiti del procedimento così disciplinato, la cura degli
interessi locali.
In quest’ottica, le motivazioni addotte dalla Regione al fine di giustificare
l’arresto procedimentale appaiono fortemente in contrasto con lo spirito e la
finalità della disciplina esaminata.
Se, come risulta senza ombra di equivoci dai riferimenti contenuti nella
delibera impugnata alle problematiche sollevate dalle amministrazioni locali
coinvolte ed alle esigenze di una elaborazione coerente del Piano Energetico
Regionale, le ragioni dell’arresto sono state dettate da esigenze strettamente
locali, detta determinazione si fonda su motivazioni che non solo non risultano
sufficienti ad impedire il rilascio dell’autorizzazione, ma soprattutto
configgono con la ratio e le esigenze perseguite dalla disciplina più
volte richiamata.
In modo particolare, la contestata delibera non trova supporto nel richiamo alla
necessità di pervenire ad una coerente elaborazione del Piano Energetico
Regionale, poiché, per le ragioni già sopra evidenziate e stigmatizzate dalla
Corte Costituzionale nella ricordata pronuncia, un simile riferimento finirebbe
per ancorare ad interessi locali la valutazione circa la sussistenza dei
presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, quando invece, il nuovo
procedimento autorizzatorio tende proprio a prescindere da valutazioni
settoriali per orientarsi - attraverso l’attribuzione delle competenze in capo
allo Stato - verso valutazioni che tengano conto del complessivo fabbisogno
nazionale di energia elettrica.
Né, da un punto di vista meramente procedimentale, può giustificarsi l’arresto
imposto dalla Regione, non essendo ciò previsto se non in termini istruttori,
che nella specie non sussistono, tenuto anche conto delle richieste in tal senso
già avanzate dalla Commissione regionale in sede di VIA ed adempiute dalla
ricorrente.
Né, per altro verso, è possibile giustificare l’anticipata negazione dell’intesa
con lo Stato in sede di Conferenza di servizi, in quanto privo di ogni
giustificazione in relazione al progetto della ricorrente, traducendosi di fatto
in un mero diniego esposto a priori ed a prescindere dal progetto presentato.
Da ultimo, a tale specifico riguardo, non può non essere svolta un’ultima
considerazione, che attiene ai profili sia sostanziali che procedurali della
fattispecie in esame, in merito al fatto che, nell’ambito del procedimento così
come disciplinato dalla legge, la Regione è chiamata ad operare d’intesa con lo
Stato, non esaurendo il proprio intervento nell’espressione di un mero parere
(dal quale il Ministero potrebbe anche prescindere, non essendo vincolante), ma
si inserisce nella sequenza procedimentale delineata dal legislatore che
prevede, nel rispetto della legge n. 241/90, il raggiungimento dell’intesa con
la Regione interessata.
Per le considerazioni sin qui svolte, attesa la fondatezza delle doglianze
esposte avverso il provvedimento impugnato, il ricorso va accolto con
conseguente annullamento della delibera assunta dalla Giunta Regionale, entro i
limiti dell’interesse di parte ricorrente.
Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno, contestualmente
avanzata dalla difesa istante, detta richiesta non può essere accolta in quanto
formulata in termini del tutto generici, senza alcun principio di prova in
ordine ad concreti danni sopportati dalla ricorrente per effetto del
provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, con particolare
riguardo alla posizione assunta dalla Regione Veneto, e sono liquidate a carico
della medesima nella somma indicata in dispositivo.
Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei
confronti del Ministeri intimati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Prima Sezione, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie,
fatta eccezione per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno, e
per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti degli interessi di parte
ricorrente.
Condanna la Regione Veneto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di
giudizio, liquidandole nella somma complessiva di € 20.000,00 (Euro
ventimila/00); compensa le spese nei confronti dei Ministeri intimati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Fulvio Rocco, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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