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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR VENETO, Sez. I - 15 settembre 2009, n. 2404
APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa -Specificazione dei criteri
di valutazione - Discrezionalità tecnico-amministrativa - Ponderazione relativa
attribuita a ciascun criterio - Onere motivazionale - Art. 83 d.lgs. n.
163/2006. In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle
offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art.
83 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 riconosce all’Amministrazione che indice la
gara un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di definire
nell’ambito della lex specialis gli elementi di giudizio dell’offerta tecnica:
discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non
in presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze (T.A.R. Calabria,
Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2008 n. 1480). Rimane comunque ferma la necessità
che l’Amministrazione aggiudicante predefinisca il peso che ciascuno degli
elementi di valutazione da essa predeterminati assumerà nel giudizio finale
dell’offerta tecnica, anche non necessariamente abbinandovi un punteggio
determinato in modo assoluto, ma quantomeno individuando la rispettiva incidenza
che il singolo parametro avrà rispetto agli altri e nel giudizio complessivo: a
tale obbligo corrisponde un onere sul piano della motivazione del giudizio della
commissione di gara, occorrendo che la stazione appaltante chiarisca la
composizione analitica della sua valutazione per ciascuna voce, indicando quale
sia il peso specifico che il singolo elemento ha avuto nella valutazione
dell'offerta relativa a quella voce (così Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2007
n. 6683). L’art. 83, comma 2, del D.L.vo 163 del 2006 rende invero obbligatoria
l’indicazione, da parte della lex specialis di gara, dei criteri di valutazione,
precisando “la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche
mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto
tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si
riferisce la soglia deve essere appropriato”. Pres. Borea, Est. Rocco - T. srl
(avv. Manè) c. U.L.S.S. N. 15 - Cittadella - (Pd) (avv.ti Aloisi e Bozzone) -
TAR VENETO, Sez. I - 15 settembre 2009, n. 2404
N. 02404/2009 REG.SEN.
N. 01536/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2008, proposto da:
Technologic “Hologic Italia” S.r.l., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Manè, con elezione di
domicilio presso lo studio dell’Avv. Giorgio Pinello in Venezia, San Polo
3080/L,
contro
U.L.S.S. N. 15 - Cittadella - (Pd), in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giampiero Aloisi e dall’Avv.
Alessandro Bozzone, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo
in Venezia-Mestre, Piazza XXVII Ottobre 43,
nei confronti di
Siemens Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avv. Giuliano Berruti, dall’Avv. Vittorio Noseda, dall’Avv. Helga
Garuzzo e dall’Avv. Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo
studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma 464,
per l'annullamento
dei verbali di gara dell’Azienda U.l.s.s. n. 15 “Alta Padovana” in data: 3
gennaio 2008, 10 giugno 2008 e 16 ottobre 2008, inerenti gara per pubblico
incanto per la fornitura di mammografi digitali, limitatamente a quanto previsto
nel lotto n. 2 del bando di gara; in parte qua della delibera della medesima
Azienda in data 26 giugno 2008 n. 568, di aggiudicazione della gara alla società
Siemens S.p.a.; in parte qua del bando di gara dd. 5.novembre 2007; nonché di
ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il
risarcimento del danno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.L.S.S. N. 15 - Cittadella - (Pd);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Siemens Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2009 il dott. Fulvio Rocco e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1. La ricorrente, Technologic Hologic Italia S.p.a., espone che in data 5
novembre 2007 l’Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padovana” ha emesso un bando di
gara avente per oggetto la fornitura di apparecchiature radiologiche per alcune
Aziende Sanitarie dell’Area Vasta di Padova, suddivise in più lotti (cfr. doc. 5
di parte ricorrente)
Il lotto 2 aveva per oggetto la fornitura di tre mammografi digitali. (cfr.
ibidem, doc. 4).
Technologic Hologic ha presentato la propria offerta limitatamente a tale lotto.
La Commissione di gara, riunitasi nei giorni 3 e 10 giugno 2008 (cfr. ibidem,
doc.ti 1a e 1b), ha preso atto in quest’ultima seduta che la Commissione Tecnica
appositamente costituita non aveva riconosciuto all’offerta di Technologic
Hologic il punteggio minimo di 22/40 stabilito per il progetto minimo dalla lex
specialis di gara, e ne ha pertanto disposto l’esclusione dal procedimento di
scelta del contraente.
In conseguenza di ciò, non è stata aperta la busta recante l’offerta economica
presentata dall’attuale ricorrente.
Nella successiva seduta del 16 giugno 2008 la stessa Commissione ha
provvisoriamente aggiudicato il lotto di cui trattasi alla Siemens S.p.a. per un
importo di € 1.340.900,00.- attribuendo alla relativa offerta complessivi punti
100.
Technologic Hologic precisa che il proprio rappresentante presente a tale seduta
della Commissione si è opposto a tale aggiudicazione, formulando osservazioni in
ordine alle modalità con le quali erano state espletate le visite
all’apparecchio offerto dalla ricorrente medesima.
Technologic Hologic evidenzia in tal senso, anche a pag. 3 e ss. dell’atto
introduttivo del presente giudizio, che la Commissione preposta alla valutazione
delle offerte tecniche si era recata presso centri ospedalieri ove erano in
funzione ed operativi i mammografi offerti dalle altre imprese partecipanti,
mentre per quanto attiene all’apparecchio offerto dalla medesima ricorrente la
Commissione avrebbe operato “in maniera del tutto diversa ed extra
procedimentale” (cfr. pag. 3 dell’atto introduttivo del presente giudizio):
ossia alcuni membri della Commissione stessa, anzichè recarsi nei centri
indicati a suo tempo da Technologic Hologic o richiedere una visita concordata
al fine di verificare “sul campo” l’operatività, la funzionalità e le varie
procedure del sistema di stereotassi si sarebbero recato ad una manifestazione
congressuale tenutasi a Vienna (la Wiien E.C.R. – Congresso Europeo di
Radiologia di Vienna: cfr. il relativo calendario, comprensivo pure degli eventi
ivi organizzati dal gruppo cui fa capo l’attuale ricorrente in htpp://congresscalendar.ecr.org/files/563/1_1196158706.pdf).
In tale occasione. i membri della Commissione avrebbero quindi presenziato ad
una dimostrazione avente ad oggetto la sola funzionalità generica del sistema
proposto, senza pertanto assistere ad una procedura “in vivo” e nemmeno “in
vitro”.
La presentazione viennese sarebbe durata soltanto 15 minuti, e ad avviso della
ricorrente in tale ridotto lasso di tempo la Commissione non avrebbe potuto
percepire i meccanismi tecnici e la procedura d’impiego dell’apparecchio.
La ricorrente, oltre al rilievo della brevità e sommarietà della visita, afferma
che i membri della Commissione sarebbero pure incorsi nell’errore di ritenere
necessaria la presenza di almeno due persone per attivare la procedura di
stereotassi.
Sempre secondo la ricorrente i membri della Commissione neppure sarebbero stati
messi in grado di comprendere in modo corretto la reale potenzialità del
sistema; posto che non avrebbero assistito ad una vera e propria prova di
applicazione dello stesso “sul campo”.
La ricorrente soggiunge pure che la presentazione del sistema, avvenuta a Vienna
in lingua inglese, è stata accompagnata da una traduzione simultanea
improvvisata sul posto, non professionale, e quindi inidonea a far comprendere
le caratteristiche e il funzionamento del prodotto.
Sempre in sede di seduta dd. 16 giugno 2008 il rappresentante di Technologic
Hologic ha evidenziato che ben 3000 mammografi del tipo offerto dalla stessa
Società sarebbero stati già installati nel mondo, e che 500 di essi sarebbero
dotati di dispositivo di stereotassi.
Lo stesso rappresentante ha proseguito il proprio intervento rimarcando a
verbale che la Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche si
sarebbe recata nei centri ospedalieri appositamente attrezzati per visionare il
funzionamento degli apparecchi offerti dalle altre imprese concorrenti, nel
mentre, nonostante i ripetuti inviti formulati da Technologic Hologic, si
sarebbe astenuta dal fare altrettanto, omettendo in tal modo di verificare “sul
campo” la funzionalità e la procedura operativa del sistema di stereotassi
applicato ai mammografi da essa offerti.
Sempre secondo il rappresentante di Technologic Hologic, la Commissione avrebbe
avuto a disposizione le referenze presentate in sede di offerta dalla medesima
impresa (cfr. ibidem, doc. 6), dalla cui lettura emergerebbe la sussistenza di
300 installazioni di consimili apparecchi in Italia, di cui ben 26 in Italia con
sistema stereotassico.
In data 1 luglio 2008 l’Azienda U.L.S.S. 15 ha comunicato a Technologic Hologic
che con deliberazione del proprio Direttore Generale n. 568 dd. 26 giugno 2008
era stata disposta l’aggiudicazione definitiva del lotto di cui trattasi a
favore di Siemens.
Il Patrocinio dell’attuale ricorrente ha indirizzato in data 11 luglio 2008 una
nota nella quale ha riassunto le doglianze già formulate dal rappresentante
della medesima Società in sede di gara (cfr. ibidem, doc. 7).
A tale nota ha fatto quindi seguito un’ulteriore missiva dello stesso patrocinio
dd. 15 luglio 2008, recante l’invito a visionare il sistema di stereotassi
attivato con apparecchi Technologic Hologic presso i vicini centri di Feltre
(Belluno) e di Adria (Rovigo) (cfr. ibidem, doc. 8).
L’U.L.S.S. non ha dato riscontro a tali note di Technologic Hologic, la quale –
viceversa – afferma che ove essa non fosse stata esclusa dal procedimento la
propria offerta (cfr. ibidem, doc. 9) sarebbe stata certamente risultata
vincitrice della gara in questione.
Technologic Hologic evidenzia, infatti, che l’importo della propria offerta
economica ammontava ad € 902.000,00.-, IVA esclusa, mentre – come si è visto
innanzi – l’offerta di Siemens ammontava a ben € 1.340.000,00.-: e, poiché a’
sensi dell’art. 7 del bando di gara al prezzo più basso venivano riconosciuti
punti 60, la medesima ricorrente ne deduce che, ove la busta contente la propria
offerta economica fosse stata aperta, essa sarebbe risultata sicuramente
aggiudicataria.
La ricorrente produce pure agli atti di causa una dichiarazione resa dalla
società statunitense Hologic, produttrice del sistema da essa offerto nella gara
di cui trattasi e nella quale si afferma – tra l’altro - che il sistema
medesimo, ossia lo StereoLoc, “con le oltre sue 1000 installazioni in tutto il
mondo”, sarebbe “la più diffusa piattaforma per le biopsie stereotassiche
verticali”;e si riserva di produrre al riguardo una traduzione asseverata (cfr.
ibidem, doc. 14: “To whom it may concern. Hereby we declare: With more than 1000
installations worldwide, Hologic StereolLoc is the most common platform for
upright stereostatic biopsy”).
1.2.1. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe Technologic Hologic chiede
l’annullamento dei verbali di gara dd. 3 gennaio .2008, 10 giugno 2008 e 16
giugno 2008, inerenti la gara per la fornitura di mammografi digitali,
limitatamente a quanto previsto nel lotto n. 2 del bando di gara; nonché della
deliberazione del Direttore Generale della medesima Azienda n. 568 dd. 26 giugno
2008 n. 568 recante l’aggiudicazione del lotto anzidetto alla Siemens S.p.a.,
nonché del bando di gara dd. 5 novembre 2007 e del conseguente disciplinare di
gara e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
La ricorrente chiede – altresì - il risarcimento del danno conseguente agli atti
da essa impugnati.
1.2.2. Con un primo ordine di censure Technologic Hologic deduce l’avvenuta
violazione dell’art. 83, commi 2 e 3, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 per
genericità dei criteri di aggiudicazione fissati negli atti di indizione della
gara, violazione dei principi di trasparenza, di legalità e di correttezza
dell’azione amministrativa e degli artt. 1, 2 e 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241,
eccesso di potere per omessa o carente o erronea valutazione degli elementi
rilevanti per la comparazione delle offerte, omessa determinazione di opportuni
sottoparametri, perplessità e difetto assoluto o insufficienza di motivazione.
La ricorrente evidenzia in tal senso che l’impugnato bando di gara impugnato,
alla sezione IV, § 2.1 pag. 4, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione,
contempla l’applicazione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
L’art. 7 di quest’ultimo dispone, a sua volta, che l’offerta economicamente più
vantaggiosa sia valutata sulla base dei seguenti criteri: progetto tecnico,
massimo punti 40; prezzo, massimo punti 60.
Contestualmente ivi si individua una griglia di valutazione dei diversi elementi
tecnici e qualitativi del prodotto tra i quali ripartire il predetto punteggio
massimo di 40/100, suddividendolo a sua volta in quattro elementi quali, ossia
valore tecnico delle apparecchiature (max. punti 18) funzionalità tecnica e
gestionale (max. punti 17) installazione in ambito comunitario (max. punti 3) e
assistenza tecnica (max. punti 2).
Ad avviso della ricorrente, il disciplinare di gara si sarebbe peraltro limitato
ad indicare genericamente tali quattro elementi, prevedendo per ciascuno di essi
un “range” di valutazione che parte da zero fino ad un determinato voto massimo,
e senza quindi specificare, per ciascun singolo elemento, i parametri che
portano ad ottenere una valutazione numerica piuttosto che un’altra.
Tale mancanza di parametri, ad avviso della ricorrente, impedirebbe di
individuare il percorso logico sotteso a ciascuna votazione e si porrebbe come
evidente violazione di legge.
A tale proposito la ricorrente invoca, quale esempio, il criterio del valore
tecnico della apparecchiatura, a cui viene attribuito un punteggio complessivo
massimo di 18 ma senza alcuna predefinizione delle intrinseche caratteristiche
tecniche dei singoli componenti del mammografo (quali l’unità mammografica, il
generatore, il detettore, il tubo RX ed altri elementi), ivi comprese le
caratteristiche tecniche del dispositivo di stereotassi.
In altri termini – ad avviso della ricorrente - la valutazione numerica finale,
quale essa sia, non consentirebbe al partecipante alla gara di conoscere i
motivi, tecnici e logici, che hanno portato la commissione giudicatrice a
concludere per quella determinata valutazione, la quale – all’evidenza –
dovrebbe risultare dalla somma aritmetica delle votazioni delle caratteristiche
intrinseche del prodotto, singolarmente intese.
La ricorrente censura in particolare la mancata individuazione dei parametri
relativi ai vari elementi di settore soprattutto per quanto attiene ai criteri
relativi alla funzionalità clinica e gestionale, posto che non sarebbe dato di
evincere nella specie quali siano gli elementi che compongono, tra loro, il
concetto di funzionalità tecnica, e quale valore sia stato ad essi attribuito.
Sempre in tal senso, la ricorrente rimarca pure che non sarebbero stati forniti
i parametri distintivi tra il mammografo. inteso in senso unitario come prodotto
complessivo ed i suoi dispositivi accessori, quali il sistema stereotassi e il
dispositivo di aiuto alla diagnosi R2 CAD, così come richiesti ed offerti nella
gara.
In buona sostanza, secondo la tesi della ricorrente, la griglia di valutazione
contenuta nell’art. 7 del disciplinare di gara non potrebbe essere considerata
un elemento di riferimento in grado di integrare le ragioni giustificatrici dei
vari punteggi attribuiti alle offerte presentate dai diversi concorrenti, in
quanto recante la mera individuazione degli elementi caratteristici e
necessitandi del prodotto in punto qualità, senza specificare, per ogni singola
voce, i differenti e graduati parametri quantitativi da correlarsi a determinati
punteggi.
Secondo la ricorrente, tali gravi carenze della lex specialis di gara non
sarebbero state ovviate dalla Commissione giudicatrice al momento della presa in
visione delle diverse offerte.
La ricorrente rimarca che dalla lettura del verbale di gara n. 1 dd. 14 gennaio
2008 della Commissione costituita per l’esame delle offerte tecniche (cfr.
ibidem, doc. 10) consta che la Commissione stessa si è limitata a
pedissequamente richiamare quanto stabilito dall’art. 7 del disciplinare di gara
astenendosi sia dall’integrare con ulteriori sottoparametri matematici i singoli
elementi della fornitura, sia da qualsivoglia specificazione concettuale del
contenuto del progetto tecnico.; e rimarca pure che dalla lettura del
susseguente verbale di gara n. 7, pagg. 4 e 5, della stessa Commissione risulta
che quest’ultima ha valutato i mammografi digitali formulando direttamente i
propri apprezzamenti relativi alle apparecchiature offerte da tutti i
concorrenti mediante giudizi comparativi sul valore tecnico delle
apparecchiature (A 1) espressi con un punteggio finale matematico che di per sé
non consentirebbe di verificare il procedimento logico e valutativo seguito
dalla Commissione medesima.
La Stessa Commissione, poi, ha contestualmente espresso sulla funzionalità
clinica e gestionale dei prodotti offerti (A2) viene una valutazione generale
per tutti i sistemi di primo livello: e – rimarca sempre la ricorrente – se per
l’apparecchio offerto da Technologic Hologic è ivi rintracciabile un’esplicita
valutazione di merito, a nessuna delle concorrenti - ivi compresa la Technologic
Hologic – sarebbe stato attribuito un punteggio segnatamente relativo alla
funzionalità clinica e a quella gestionale, ovvero - come detto innanzi –
valutativo dell’unità mammografo inteso come prodotto complessivo ed unitario,
nonché dei suoi dispositivi accessori.
La ricorrente richiama a conforto della propria tesi l’indirizzo della
giurisprudenza che richiede, per ogni valutazione comparativa da parte delle
commissioni di gara, il supporto di un’idonea motivazione (cfr., ad es., T.A.R.
Abruzzo, Sez. Pescara, 30 maggio 2006 n. 324 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 10
gennaio 2006 n. 38), nonché T.A.R. Marche, 10 novembre 2006 n. 1133 laddove si
afferma che “nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle qualità tecniche e
funzionali dei beni e dei servizi proposti dai partecipanti alla selezione può
essere considerata correttamente effettuata mediante l’attribuzione di un mero
punteggio numerico, solo allorquando nel bando di gara o da parte dello stesso
organo di valutazione, siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei
criteri sufficientemente dettagliati con l’individuazione del punteggio minino e
massimo, attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel
paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della
valenza tecnica dell’offerta, per cui ciascun punteggio è correlato ad un
parametro tecnico - qualitativo precostituito in grado - di per sé - di
dimostrare la logica e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla
commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione,
esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella
loro graduatoria”.
Sempre in tal senso, la ricorrente richiama pure Cons. Stato, Sez. IV, 16
febbraio 1998 n. 300, T.A.R. Puglia, Sez. I, 27 febbraio 2002 n. 1106, T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. III, 5 novembre 2003 n. 4916, T.A.R. Lazio e T.A.R.
Toscana Firenze, Sez. II, 20 marzo 2003, n. 1051, per la quale ultima “è
espressamente e logicamente richiesta l’esistenza di parametri di valutazione e
di differenziazione della qualità delle offerte sufficientemente specificati
dalla normativa di gara o che siano facilmente da essa individuabili per
consentire di ripercorre l’iter valutativo della Commissione: tuttavia, ove i
profili oggetto di valutazione risultino estremamente articolati e complessi, la
ponderazione degli elementi deve avvenire o mediante sistemi o parametri di tipo
matematico, o, in alternativa, necessariamente e comunque attraverso
l’esternazione di una motivazione logica (e non esclusivamente numerica) sulla
qualità delle offerte in comparazione”.
1.2.3. Con un secondo ordine di censure la ricorrente deduce eccesso di potere
per difetto di motivazione, con contestuale violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 della L. 241 del 1990, per manifesta illogicità della stessa, per
erroneità dei presupposti di fatto e per incoerenza nella procedura valutativa.
La ricorrente afferma che la Commissione preposta alla valutazione dell’offerta
tecnica si è recata a visionare gli apparecchi offerti dalle varie imprese
concorrenti presso i centri attrezzati indicati dalle imprese medesime e che,
peraltro, mentre per quanto attiene alle concorrenti GE MedicaI System e Siemens
la Commissione avrebbe provveduto a visionare i prodotti rispettivamente offerti
in un ambito ospedaliero (cfr. verbale dd. 10 aprile 2008, ibidem, doc. 12),
diversamente sarebbe avvenuto per l’offerta di Technologic Hologic.
La ricorrente riferisce infatti che il proprio sistema di stereotassi del
sarebbe stato visionato presso il proprio allestito in occasione del Congresso
Europeo di Radiologia tenutosi a Vienna in data 7 febbraio 2008 e, pertanto, non
in ambito di esercizio clinico.
Technologic Hologic reputa pertanto che la presa visione del sistema stesso
sarebbe stata “anomala e non coerente con quanto effettuato in precedenza con le
società concorrenti. Alcuni membri della commissione giudicatrice visionarono il
sistema de quo in maniera frettolosa - pochi minuti - in uno stand commerciale,
senza potere valutare la funzionalità del prodotto in esercizio clinico e
percependo una realtà del tutto erronea. Tale condotta esaminatrice risulta
essere incomprensibile ed incoerente e abnorme per plurime ragioni: 1) non è
possibile valutare la funzionalità o meno di un’apparecchiatura medica se non in
ambito clinico ed operativo; la Commissione avrebbe dovuto, come per le altre
concorrenti, recarsi in un presidio ospedaliero e non limitarsi ad una presa
visione frettolosa presso uno stand commerciale. 2) Non è possibile attribuire
punteggi valutativi ad una apparecchiatura - campione non in funzione ed esposta
per soli fini commerciali e, comunque, non operativa sul campo. 3) Per motivi di
“par condicio” si debbono valutare i prodotti oggetto di offerta nelle medesime
situazioni. nelle medesime condizioni e senza discriminare uno dei concorrenti
(cfr. pagg. 11 e 12 dell’atto introduttivo del presente giudizio).
La ricorrente, a conferma della fondatezza di tale ordine di censure, evidenzia
la circostanza che la Commissione di gara, in sede di valutazione del lotto 1
dello stesso bando di gara, pag. 4 del verbale n. 7 del 17 aprile 2008, ha
escluso l’offerta ivi presentata dalla stessa Siemens proprio in quanto non era
stato possibile valutare l’apparecchiatura proposta in esercizio clinico e con
tutte le funzioni disponibili, e rimarca quindi che anche nel proprio caso non
sarebbe stato possibile valutare l’apparecchiatura per le indagini di secondo
livello, rappresentate dall’approfondimento diagnostico con eventuale biopsia
istologica/citologica in ambiente clinico.
1.2.4. Con un terzo ordine di censure la ricorrente deduce eccesso di potere per
omessa e erronea valutazione degli elementi rilevanti per la comparazione delle
offerte, perplessità, difetto assoluto o insufficienza di motivazione, nonché
manifesta contraddittorietà in atti della procedura.
Technologic Hologic rileva che a pag. 5 del processo verbale n. 7della seduta
dd. 17 aprile 2008 della Commissione preposta alla valutazione delle offerte
tecniche si legge che “gli aspetti meccanici e funzionali e gestionali del
sistema di stereotassi determinano, per gli esami di secondo livello, un limite
alla funzionalità complessiva della attrezzatura che si ritiene nella
fattispecie insuperabile, stante anche l’attuale organizzazione dell’attività
delle unità operative preposte all’esecuzione dell’indagine” (cfr. doc. 11 di
parte ricorrente) .
Secondo la ricorrente, “tale astrusa ed incomprensibile motivazione” dovrebbe
“essere interpretata alla luce di quanto valutato dalla (stessa) Commissione con
verbale n. 6 del 10 aprile 2008 cfr. ibidem, doc. 12), laddove a sua volta si
legge che: “la struttura meccanica da installare sul mammografo è risultata
pesante, ingombrante, complessa da installare nei supporti, difficilmente
inseribile da una sola persona e, quindi, di difficile gestione”.
La ricorrente ribadisce in tal senso che la percezione del1a Commissione
deriverebbe esclusivamente da una visita breve e non pertinente, quale quella
effettuata nel corso dell’anzidetto convegno medico-scientifico di Vienna, e
reputa – altresì – del tutto incomprensibili le risultanze cui è pervenuta la
Commissione medesima laddove avrebbe inteso la necessità di almeno due persone
per eseguire la procedura stereotassica mediante l’apparecchio in questione.
Da tale errore di valutazione sarebbe pertanto discesa, ad avviso della
ricorrente, la scelta di non adottare il sistema proposto da Technologic Hologic,
“stante anche l’attuale organizzazione dell’‘attività delle unità operative
preposte all’esecuzione dell’indagine” (cfr. ibidem): scelta eloquentemente
comprovata dall’avvenuta attribuzione all’apparecchio proposto da Technologic
Hologic, in punto “funzionalità”, di soli 4 punti rispetto al punteggio massimo
di 17 previsto al riguardo, con conseguentemente mancato raggiungimento del
punteggio minimo di qualità di 24/40.
La ricorrente, a tale riguardo, afferma pure che le erronee convinzioni della
Commissione sarebbero state puntualmente smentite dalla dichiarazione
sottoscritta dal Vice Presidente della Società statunitense Hologic in data 22
luglio 2008 (cfr. doc. 14 cit. di parte ricorrente: “To whom may concern. Hereby
we declare … 2. Hologic StereoLoc is light (22lbs – 9,9 Kg.) and user friendly.
Only one technologist is needed for biopsy procedures. …”).
1.2.5. Con un quarto ordine di censure la ricorrente deduce eccesso di potere
per omessa ed erronea valutazione degli elementi rilevanti per la comparazione
delle offerte, perplessità, difetto assoluto o insufficienza di motivazione,
nonché manifesta contraddittorietà in atti della procedura.
Ad avviso della ricorrente, la Commissione preposta alla valutazione
dell’offerta tecnica sarebbe incorsa in un altro macroscopico errore di
valutazione in ordine alla valutazione della componente di giudizio
“installazione in ambito comunitario (A3)”.
In tal senso, Technologic Hologic rileva che a pag. 15 del verbale n. 7 della
seduta dd. 17 aprile 2008 di tale Commissione si legge che “l’installato
dichiarato da Siemens è nettamente superiore ai concorrenti” (cfr. doc. 11 di
parte ricorrente): assunto, questo, dal quale è conseguita l’attribuzione a
beneficio della medesima Siemens del punteggio massimo di 3 al riguardo previsto
dal disciplinare di gara.
La medesima Commissione ha, viceversa, attribuito al riguardo a Technologic
Hologic un solo punto, e in relazione a ciò nel verbale n. 5 della seduta dd. 6
marzo 2008, pag. 9, l’organo giudicante afferma che l’attuale ricorrente avrebbe
installato in Italia 21 sistemi di tale tipo.
A tale proposito la ricorrente rimarca che la lex specialis di gara indicava
come criterio di valutazione l’installazione in ambito comunitario e non
solamente italiano, e che la Commissione avrebbe comunque omesso di valutare la
scheda tecnica prodotta in sede di gara da Technologic Hologic (cfr. ibidem,
doc. 6), laddove erano state puntualmente evidenziate le principali referenze
del gruppo in Europa, ammontanti a quel tempo a 300 apparecchi installati contro
i 220 indicati da Siemens, nonché due elenchi indicanti gli apparecchi venduti
in Italia, tra i quali uno specificamente dotato di sistema stereotassico.
In forza di tali elementi Technologic Hologic reputa quindi che ad essa, e non
già a Siemens, doveva essere attribuito il punteggio massimo di 3.
12.6. Con un ultimo ordine di censure la ricorrente deduce ulteriore eccesso di
potere in relazione alla violazione dell’art. 53, lett. a) della direttiva
2004/18 CE, la violazione dei principi di buona e corretta amministrazione
finalizzata al miglior risultato per la Pubblica Amministrazione sia in termini
di costi che in termini di qualità, nonché l’avvenuta violazione dei principi di
buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa discendenti
dall’art. 97 Cost.
La ricorrente rileva in tal senso che l’Amministrazione intimata .A. aggiudica
la fornitura ad una concorrente che avrebbe proposto l’acquisto del prodotto
qualitativamente inferiore ed a un prezzo economicamente superiore.
In tal senso, la medesima ricorrente evidenzia che in forza della lex specialis
il lotto n. 2 aveva come base di asta l’importo di € 1.650.000,00.- e che
Siemens si è aggiudicata il lotto medesimo con un’offerta pari ad per €
1.340.900,00.-, ben più onerosa per l’Amministrazione rispetto all’importo di €
902.000,00.- richiesto da Technologic Hologic: e, pertanto, non potrebbe nella
specie ritenersi economicamente vantaggioso per l’Amministrazione intimata
corrispondere un prezzo superiore per acquisire le prestazioni di un prodotto
tecnologicamente identico a quello presentato dai concorrenti.
La ricorrente afferma che dalla lettura delle valutazioni della Commissione
predetta sulle qualità tecniche delle apparecchiature offerte (cfr. ibidem, doc.
11), risulterebbe infatti che gli apparecchi Technologic Hologic e Siemens
avrebbero le stesse caratteristiche e si distinguerebbero soltanto per dettagli
tecnici, peraltro neppure valutati e comparati dalla Commissione medesima.
2. Si è costituita in giudizio l’Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padiovana”,
replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione
del ricorso.
3. Si è parimenti costituita in giudizio la contro interessata Siemens,
rassegnando analoghe conclusioni.
4. Alla pubblica udienza del 28 marzo 2009 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
5.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va respinto.
5.2. Come si è visto innanzi, con il primo ordine di censure la ricorrente ha
dedotto la genericità dei criteri di aggiudicazione contemplati dalla lex
specialis della gara, non essendo stati a suo dire ivi specificati, per ogni
singolo elemento di valutazione dell’offerta tecnica, “i parametri che portano
ad ottenere una valutazione numerica piuttosto che un’altra”.
In particolare, secondo la prospettazione di Technologic hologic, la valutazione
numerica finale attribuita dalla Commissione tecnica a ciascun concorrente non
consentirebbe a questi di conoscere i motivi “tecnici e logici” che hanno
materialmente indotto la decisione della Commissione, posto che la griglia di
valutazione contenuta dall’art.7 del disciplinare di gara non sarebbe, di per
sé, idonea ad “integrare le ragioni giustificatrici dei vari punteggi attribuiti
alle offerte presentate dai diversi concorrenti” in quanto “non specifica, per
ogni singola voce, i differenti e graduati parametri quantitativi da correlarsi
a determinati punteggi”.
Il Collegio, per parte propria, richiama innanzitutto l’art. 7 del disciplinare
di gara, laddove per la valutazione della componente tecnica dell’offerta
vengono individuati i seguenti elementi: il valore tecnico delle apparecchiature
(max punti 18); la funzionalità clinica e gestionale (max punti 17); le
installazioni in ambito comunitario (max punti 3), l’assistenza tecnica e la
formazione del personale (max punti 2).
Dalla lettura dell’articolo anzidetto emerge, quindi, che i criteri di
valutazione sono stati individuati con ineludibile chiarezza
dall’Amministrazione procedente, e che per ciascuno di essi è stato altrettanto
puntualmente stabilito il massimale del punteggio numerico attribuibile.
E’ ben noto che nei procedimenti di scelta del contraente contraddistinti – come
nel caso di specie – dall’applicazione del criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’Amministrazione fonda la propria
scelta non solo sull’entità del prezzo offerto, ma conferisce rilievo ad una
pluralità di elementi, pur variabili in relazione allo specifico oggetto della
gara, ma comunque da essa valutabili discrezionalmente nei limiti imposti dalla
legge o sindacabili, in via generale, dal giudice amministrativo nell’ambito
delle figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI, 22 gennaio 2001 n. 192).
In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle offerte
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art. 83 del
D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 riconosce all’Amministrazione che indice la gara
un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di definire nell’ambito
della lex specialis gli elementi di giudizio dell’offerta tecnica:
discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non
in presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze (cfr. sul punto, ad
es., T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2008 n. 1480).
Rimane comunque ferma la necessità che l’Amministrazione aggiudicante
predefinisca il peso che ciascuno degli elementi di valutazione da essa
predeterminati assumerà nel giudizio finale dell’offerta tecnica, anche non
necessariamente abbinandovi un punteggio determinato in modo assoluto, ma
quantomeno individuando la rispettiva incidenza che il singolo parametro avrà
rispetto agli altri e nel giudizio complessivo: a tale obbligo corrisponde un
onere sul piano della motivazione del giudizio della commissione di gara,
occorrendo che la stazione appaltante chiarisca la composizione analitica della
sua valutazione per ciascuna voce, indicando quale sia il peso specifico che il
singolo elemento ha avuto nella valutazione dell'offerta relativa a quella voce
(così Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2007 n. 6683).
L’art. 83, comma 2, del D.L.vo 163 del 2006 rende invero obbligatoria
l’indicazione, da parte della lex specialis di gara, dei criteri di valutazione,
precisando “la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche
mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto
tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si
riferisce la soglia deve essere appropriato”.
I surriportati elementi di valutazione fissati dall’art. 7 del disciplinare di
gara risultano logici, compiuti ed esaustivi, e hanno consentito alla
Commissione formata per la valutazione dell’offerta economica di espletare il
proprio compito pervenendo ad un giudizio finale altrettanto logico, compiuto ed
esaustivo.
Il Collegio a tale riguardo reputa corretto l’assunto della difesa della
controinteressata secondo il quale “cosa completamente diversa” dalla fissazione
dei criteri di aggiudicazione da parte della lex specialis della gara è invece
la pretesa di ciascuna impresa concorrente di individuare il percorso logico
compiuto dalla Commissione giudicatrice nell’assegnazione dei punteggi relativi
a ciascuna delle voci di valutazione: tale percorso, infatti, risulta
individuato dalle motivazioni che assistono l’attribuzione dei relativi
punteggi.
Tali motivazioni – a loro volta parimenti sindacabili da questo giudice sotto il
profilo dell’eccesso di potere nella loro intrinseca logicità, compiutezza ed
esaustività – sono state puntualmente rese, nel caso di specie, e risultano
immuni da qualsivoglia vizio.
Nel verbale della seduta della Commissione predetta tenutasi in data 20 maggio
2008 (cfr. doc. 10 della parte contro interessata) si legge, infatti, per quanto
segnatamente attiene al Lotto 2, “Valore tecnico delle apparecchiature”, quanto
segue: “Tutte le ditte presentano genertori ad alta frequenza con potenza di 5
kW. Il generatore di GE offre buon range di variabilità dei kV (22-49 kVp);
Siemens offre un generatore con maggiore capacità di mAs sul tubo radiogeno. Per
quanto concerne le tecniche di lavoro manuali e automatiche con controllo della
esposizione tutte le ditte offrono questa possibilità. I sistemi di esposizione
automatica proposti da Siemens e Technologic si basano sullo spessore della
mammella in compressione e/o sulla entità della forza di compressione applicata.
GE offre il sistema di esposizione automatico che consente di selezionare la
combinazione dei parametri radiologici sulla base della densità radiologica del
tessuto mammario, determinata da una pre-esposizione. Per la sorgente radiogena,
tutte le ditte presentano anodo rotante e fuochi di dimensioni 0.1 e 0.3 mm.
Rispondenti alle norme NEMA e IEC. GE e Siemens offrono un’apparecchiatura
dotata di tubo radiogeno ad anodo rotante a doppia vista: Mo/W nel caso di
Siemens e MO/RH nel caso di GE, con quattro fuochi (2 per ogni pista per GE e 2
fuochi polarizzati per Siemens). La ditta Technologic, invece, offre il tubo
radiogeno con unica pista al W. L’anodo del tubo proposto da GE ha una capacità
termica di 360 kHU, quello di Technologic di 300 kHU e quello di Siemens di 162
kHU. La ditta Technologic offre due filtri in Argento e Rodio, mentre Siemens e
GE presentano un numero elevato di combinazioni tra diversi filtri: Mo, Rh, W
per Siemens, e MO, RH e BE per GE. … Tutti i mammografi sono dotati di
dispositivi di ingrandimento: la ditta Technologic presenta kit dedicato con
fattore di ingrandimento pari x1,8, mentre GE e Siemens presentano kit con due
fattori di ingrandimento, pari a x1,5 e x1,8. … La consolle di acquisizione
immagini dei sistemi proposti da Technologic e GE utilizzano un sistema
operativo di tipo Solarix mentre Siemens usa un sistema operativo basato su
Windows. Le ditte presentano monitor di acquisizione di dimensioni adeguate ed
un’ampia capacità di memoria. Nella workstation di lavoro, le ditte propongono
monitors da 5 MP ed un’adeguata dotazione di software di post-processing. Le
ditte offrono, oltre ai due monitors da 5 MP, un terzo monitor per visualizzare
le immagini provenienti da altre modalità, dando possibilità di realizzare un
esame completo e di gestire la Worklist. GE e Siemens offrono la possibilità di
elaborare le immagini di MR e/o altre modalità. Tutti i sistemi presentano la
possibilità di collegamento al sistema RIS/PACS aziendale e una dotazione di
protocolli DICOM adeguata. … I sistemi mammografici presentati sono tutti
predisposti per il sistema stereotassico. Tutte le Ditte dispongono di un
dispositivo con angolazioni stereotassiche + 15°, Siemens presenta angolsazioni
stereotassiche + 10°. La stereotassi di Technologic non è completamente
integrata al sistea, in quanto articolata con sistema a parte comprensivo anche
di PC dedicato alla sua gestione”.
La Commissione, “tenuto conto dei progetti tecnici” dei diversi apparecchi
offerti dalle imprese e a loro volta dettagliatamente esposti nei precedenti
verbali redatti dalla Commissione medesima, “delle visite presso i siti di
installazione e delle valutazioni sovraesposte”, ha quindi attribuito a Siemens
e a GE 18 punti, e a Technologic Hologic 14 punti.
Dalla lettura di quanto sopra risulta ben evidente un apprezzamento
sostanzialmente paritario dei vari profili qualitativi evidenziati dalle offerte
Siemens e Ge, nel mentre il minor punteggio attribuito all’offerta Technologic
Hologic ben si giustifica con la valutazione della mancata completezza
dell’integrazione della stereotassi nel sistema offerto, nonché per l’unicità
della pista del tubo radiogeno e per la minor disponibilità di filtri.
Per quanto attiene all’elemento della “Funzionalità climica e gestionale”, nel
medesimo verbale la Commissione reputa “buona e facile per tutti i sistemi
l’utilizzazione per esami di primo livello. Adeguti i ritmi di lavoro. Buone per
tutte le apparecchiature le immagini ottenute, salvo qualche rumorosità di fondo
da segnalare per il sistema Technologic. Siemens e GE presentano stereotassi
integrate nella macchina, facili da utilizzare per esami di secondo livello. Per
Technologic, invece, gli aspetti meccanici, funzionale e gestionali del sistema
di stereotassi determinano, per gli esami di secondo livello, un limite alla
funzionalità complessiva dell’apparecchiatura, che si ritiene nella fattispecie
insuperabile, stante anche l’attuale organizzazione dell’attività delle Unità
Operative preposte all’esecuzione dell’indagine”.
Relativamente a tale elemento di valutazione Siemens e GE hanno pertanto
ottenuto 17 punti a fronte dei soli 4 attribuiti a Technologic Hologic.
Risulta ben evidente, nel brano del verbale testè riportato, la motivazione di
tale risultato: l’offerta di Technologic Hologic sconta, ancora una volta, la
mancata completezza dell’integrazione della stereotassi nel sistema, e la
relativa circostanza determina una valutazione non positiva da parte della
Commissione proprio in relazione all’impatto prevedibilmente non positivo della
modalità di funzionamento dell’apparecchio nella metodologia di lavoro
attualmente applicata nelle Unità operative destinatarie della frnitura oggetto
della presente gara.
Per l’elemento di giudizio costituito dalle “Installazioni in ambito
comunitario”, dalla lettura del verbale consta l’avvenuta attribuzione di 3
punti a Siemens e di un punto sia a GE che a Technologic Hologic in relazione
alla circostanza che “l’installato dichiarato da Siemens è nettamente superiore”
rispetto a quello delle altre du imprese, nel mentre per quanto concerne
all’ultimo elemento, relativo all’ “Assistenza tecnica e formazione del
personale”, sono stati attribuiti 2 punti a tutte e tre le imprese, in quanto
“le proposte di assistenza tecnica e formazione del personale possono ritenersi
adeguate per tutte le Ditte”.
Conclusivamente, avendo l’offerta tecnica di Technologic Hologic conseguito un
punteggio di 21/40, ossia 14+4+1+2/40 = 21/40 e, quindi, inferiore alla soglia
minimale di 24/40 fissata dalla lex specialis della gara, la stessa è stata
esclusa dal procedimento di scelta del contraente.
Per tutto quanto sopra, risulta con ogni evidenza che nel processo verbale testè
riassunto è stata data ampia contezza delle motivazioni che hanno assistito la
Commissione preposta alla valutazione dell’offerta tecnica nell’attribuzione dei
vari punteggi.
Va anche rimarcato che l’esaustività degli elementi di valutazione individuati
dalla stessa lex specialis di gara escludeva, di per sé, la necessità di
integrare nell’ambito di quest’ultima gli elementi medesimi con altri
sub-parametri.
A maggior ragione, poi, tale integrazione doveva reputarsi già a quel tempo
preclusa alla Commissione giudicatrice della gara.
Il Collegio, a tale ultimo riguardo, non sottace che all’epoca dei fatti di
causa era vigente l’originario testo dell’art. 83, comma 4, del D.L.vo 163 del
2006, in forza del quale – e segnatamente dell’ultimo periodo del comma stesso –
“la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le
offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per
attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il
minimo e il massimo prestabiliti dal bando”.
La disposizione testè riportata è stata ora abrogata per effetto dell’art. 1,
comma 1, lett. u) del D.L.vo 11 settembre 2008 n. 152 anche – e soprattutto – in
accoglimento di vari rilievi comunitari che ne avevano denunciato la sostanziale
sua difformità dal testo dell’art. 53 della direttiva 2004/18/CE, il quale
ultimo non reca – invero – la previsione di tale potere per l’organo giudicante
della gara.
Il Collegio non sottace l’esistenza di pronunce giudiziali che, per quanto
segnatamente attiene all’epoca antecedente all’entrata in vigore della testè
riferita novella del settembre del 2008, affermano “la cogenza dell’obbligo in
capo alla Commissione di predisporre i divisati criteri motivazionali”, e ciò
sulla base del “chiaro disposto” normativo a quel momento vigente (cfr., ad es.,
T.A.R. Piemomte, Sez. I, 14 gennaio 2009 n. 82), ma reputa di aderire
all’orientamento opposto, in forza del quale già secondo l’originario testo
dell'art. 83, comma 4, del codice del contratti la lex specialis di gara doveva
indicare eventuali sottocriteri di valutazione, essendo devoluta a quel tempo
alla competenza della Commissione di gara un’attività meramente interpretativa
al riguardo (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2188 e,
quanto mai puntualmente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1 dicembre 2008 n. 10913).
5.3. Con il secondo ordine di censure la ricorrente ha dedotto, in buona
sostanza, eccesso di potere per illogicità della condotta della Commissione
giudicatrice dell’offerta tecnica in considerazione della circostanza che la
stessa non avrebbe operato allo stesso modo nella valutazione delle
apparecchiature proposte dalle imprese concorrenti, ed in particolare avrebbe
visionato gli apparecchi offerti da Siemens e da GE in un ambito ospedaliero,
nel mentre l’apparecchio offerto da Technologic Hologic sarebbe stato visionato
presso uno stand fieristico, con conseguente vizio della valutazione determinato
dall’impossibilità di verificare ivi la piena funzionalità dell’apparecchio
medesimo.
L’esame degli atti di causa induce, peraltro, ad una ricostruzione di quanto
avvenuto in termini sensibilmente diversi rispetto all’esposizione della
ricorrente.
Nel verbale n. 1 dd. 14 gennaio 2008 la Commissione preposta alla valutazione
dell’offerta tecnica si è determinata nel senso di chiedere alle imprese
concorrenti “un elenco dei siti di installazione delle apparecchiature proposte,
possibilmente vicini alla provincia di Padova, al fine di programmare quanto
prima eventuali visite per visionare le apparecchiature in esercizio clinico”
(cfr. doc. 10 di parte ricorrente).
In conseguenza di ciò, con nota Prot.n. 7138 dd. 23 gennaio 2008 l’Azienda
U.L.S.S. n. 15 ha inoltrato a tutte le imprese partecipanti alla gara, ivi
segnatamente compresa Technologic Hologic, la richiesta di segnalare al riguardo
i siti presso i quali gli apparecchi rispettivamente offerti erano disponibili
per essere visitati (cfr. doc. 5 di parte resistente).
In pari data Technologic Hologic ha riscontrato tale nota, comunicando il
seguente “elenco delle installazioni site nella zona: Ospedale di Castelfranco
Veneto presso servizio di Radiologia, mammografo Selenia e tavolo da biopsia
Multicare Platinum; C.R.O. – Centro Riferimento Oncologico” (presumibilmente ad
Aviano, prov. di Pordenone) presso servizio di Radiologia, mammografo Selenia e
tavolo da biopsia Multicare Platinum; Ospedale di san Vito al Tagliamento (PN)
presso servizio di Radiologia, mammografo Selenia predisposto per Stereloc II.
La visita dimostrativa sarà a completo carico della nostra Società e sarà
possibile assistere a misure di parametri tecnico/fisici e ad esami clinici per
valutare sul campo l’effettiva funzionalità del sistema …” (cfr. ibidem, doc.
6).
La Commissione ha programmato, come da proprio verbale n. 3 dd. 13 febbraio 2008
(cfr. doc. 7 di parte controinteressata) le visite da eseguire, e in data 10
aprile 2008 essa si è quindi recata presso l’Ospedale di Castelfranco veneto al
fine di esaminare l’apparecchio offerto da Technologic Hologic.
Per quanto qui segnatamente interessa, nel relativo verbale n. 6 di pari data
(cfr. ibidem, doc. 10), si legge che la Commissione stessa ha visionato “in
funzione la stessa apparecchiatura proposta… con tubo al tungsteno e detettore
al selenio con conversione diretta, in esercizio da alcuni anni. Nel corso della
visita sono stati effettuati alcuni esami mammografici dei quali la Commissione
ha potuto valutare lo svolgimento e l’esito”; peraltro, la Commissione ha pure
rilevato che “l’apparecchiatura” ivi esaminata “dispone di monitor tradizionali
anziché LCD” e ha dato atto che “non è stato possibile visionare il sistema di
stereotassi integrata”, specificamente offerto da Technologic Hologic ma, come
si è visto innanzi, non completamente integrato con il restante sistema, in
quanto “non disponibile presso la struttura, che ha scelto di adottare un
diverso sistema con lettino e tubo indipendenti dall’attrezzatura mammografica”
.
Da quanto sin qui esposto risulta, quindi, che - a differenza di quanto
affermato nel ricorso - un apparecchio prodotto dalla ricorrente è stato
regolarmente visionato dalla Commissione in un sito ospedaliero, che tale visita
è avvenuta su segnalazione della medesima ricorrente.
Peraltro, la visita stessa ha riguardato un apparecchio differente rispetto a
quello offerto in gara da Technologic Hologic: e ciò non tanto perché
l’apparecchio non era munito di monitor LCD, ma in quanto era privo del sistema
di stereotassi integrata: sistema che, per l’appunto, in tale occasione la
Commissione non ha potuto verificare nel suo materiale funzionamento.
La spiegazione di tale circostanza va ricercata nello stesso documento di
referenze predisposto per la gara da Tehnologic Hologic, laddove si afferma che
“per quanto riguarda la funzionalità Stereotassi la soluzione preferita da molti
utenti è il sistema autonomo ed indipendente tavolo Multicare Latinum, mentre il
sistema installabile sul mammografo mod. Stereoloc II” – ossia, giova ribadire,
quello concretamente offerto nella gara per cui qui è causa – “è di nuovissima
generazione (inizio 2007) ed al momento in Italia solo l’installazione di San
Vito al Tagliamento è predisposta per ricevere lo Stereoloc II” (cfr. doc. 18 di
parte contro interessata).
Si deve dunque concludere nel senso che all’atto dell’effettuazione delle visite
da parte della Commissione, Technologic Hologic non disponeva di apparecchi
funzionanti in Italia aventi le caratteristiche del prodotto offerto in gara,
ossia quello Stereoloc II dotato di stereotassi integrata, posto che anche nello
stabilimento ospedaliero di San Vito al Tagliamento l’apparecchio ivi
funzionante non era a quel momento dotato dell’attrezzatura supplementare, ma
soltanto “predisposto” per riceverla.
In tale contesto, quindi, l’ulteriore visita eseguita dalla Commissione presso
lo stand di Hologic a Vienna non va considerata – come sostiene la ricorrente –
quale prova di un trattamento deteriore nei suoi confronti, bensì come tangibile
prova di scrupolo della Commissione medesima, la quale ha comunque profittato di
un’ulteriore occasione (la sola materialmente possibile) per verificare
direttamente il funzionamento dello Stereoloc II offerto in gara.
Nello stesso verbale n. 6 dd. 10 aprile 2008 redatto dalla Commissione è stato
dato puntualmente atto di ciò, posto che ivi si legge, dopo la descrizione della
visita di Castelfranco Veneto, che “il sistema di stereotassi è stato visionato
da alcuni Componenti presso lo stand della ditta Technologic alla mostra tecnica
del Congresso Europeo di Radiologia (Vienna 7-11 marzo 2008). La dimostrazione è
stata effettuata da personale italiano presente allo stand. La stereotassi
integrata è composta da una struttura meccanica che viene applicata al
mammografo e da una stazione accessoria collegata al tavolo di comando, per la
gestione computerizzata della centratura per il prelievo. La stereotassi viene
effettuata con il medesimo piatto diagnostico della macchina, con finestra 50x54
mm. ed angolatura + 15°. Peraltro, la struttura meccanica da installare nei
supporti è risultata pesante, ingombrante, complessa da installare nei supporti,
difficilmente inseribile da una sola persona e, quindi, di difficile gestione.
La stazione computerizzata accessoria, dotata di monitor e tastiera per il
centraggio virtuale, deve essere posizionata accanto al mammografo, nella stessa
stanza diagnostica, con riduzione degli spazi operativi. Dal computer le
coordinate vengono trasmesse al piccolo display collegato alla parte meccanica
della stereotassi, ottenendo il posizionamento automatico del porta ago con
esclusione dell’asse “Z”, che viene ottenuto manualmente”.
Ogni prospettazione di disparità di trattamento da parte della ricorrente va
pertanto respinta; e risulta, allo stesso tempo, del tutto contraddittoria con
la stessa impostazione difensiva di Technologic Hologic l’affermazione che, per
quanto riguarda l’aggiudicazione del lotto 1 della stessa gara, l’offerta di
Siemens era stata esclusa in quanto non era stato possibile per la Commissione
visionare l’oggetto della proposta fornitura: qui, infatti, la visita è stata
fatta e ripetuta, addirittura in un Paese straniero e offrendo addirittura una
“chance” in più alla concorrente che si pretenderebbe “discriminata”.
5.4. Con il terzo ordine di censure la ricorrente ha censurato l’erroneità della
valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice dell’offerta tecnica in
esito all’anzidetta visita fatta a Vienna in occasione del Congresso Europeo di
Radiologia, secondo la quale l’apparecchiatura proposta da Technologic Hologic
sarebbe “pesante, ingombrante, complessa da installare nei supporti,
difficilmente inseribile da una sola persona e, quindi, di difficile gestione”.
Premesso che, come è ben noto, il giudizio espresso dalla Commissione
giudicatrice di una gara pubblica è per sua natura atto contraddistinto da una
discrezionalità anche – e soprattutto – di indole tecnica e, in quanto tale,
giudizialmente sindacabile soltanto se viziato da manifesta illogicità,
irragionevolezza, arbitrarietà travisamento dei fatti (cfr. sul punto, ex multis,
Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2005 n. 4406), risulta altrettanto evidente che
nel giudizio finale espresso dalla medesima Commissione nel proprio verbale dd.
20 maggio 2008, riportato per ampia parte al precedente § 5.2. della presente
sentenza, il giudizio espresso dalla Commissione stessa sulla “funzionalità
clinica e gestionale” dell’apparecchio proposto da Technologic Hologic non è
tanto incentrato sul peso e sull’ingombro dell’apparecchio ove fornito con la
dotazione supplementare della stereotassi, quanto sulla mancata completezza
dell’integrazione del dispositivo di quest’ultima rispetto al sistema:
circostanza, questa, che è stata quindi apprezzata “ex se” dalla Commissione,
anche a prescindere da ogni estrinseca valutazione in termini di spazio occupato
e di sforzi fisici richiesti agli operatori.
Del resto, e come si è parimenti visto innanzi, l’obiettiva circostanza della
mancata completezza dell’integrazione tra stereotassi e funzioni di base del
mammografo non solo non è smentita, ma è anzi pienamente confermata dalla stessa
ricorrente: ed essa, anziché essere considerata in senso positivo, è stata nella
specie determinante per un apprezzamento finale da parte della Commissione in
senso sfavorevole all’offerta di Technologic Hologic.
5.5. Con il quarto ordine di censure la ricorrente afferma che la Commissione
non avrebbe correttamente valutato l’elemento del numero delle “installazioni in
ambito comunitario” nei riguardi delle imprese concorrenti, omettendo in
particolare di considerare le oltre 300 apparecchiature installate in Europa dal
gruppo Technologic Hologic.
A ben vedere, tuttavia, la ricorrente non ha prodotto in sede di gara l’elenco
di tali installazioni, limitandosi soltanto ad affermare che “il numero di
installazioni in Europa, ad esclusione dell’Italia, al momento della stesura di
questo documento, è di oltre 300 installazioni”, senza peraltro produrre alcun
elenco delle stesse.
Inoltre, per quanto attiene alle installazioni avvenute in Italia, la ricorrente
ha prodotto un documento recante l’elencazione dell’avvenuta installazione di
due diverse tipologie di apparecchiature, ossia alcune in effetti riguardanti il
Modello Selenia proposto in gara, ed altre riguardanti i sistemi stereotassici
Tyco Stereoguide, Multicare e Multicare Platinum, in effetti parimenti prodotti
dal gruppo Technologic Hologic ma nella specie non formanti oggetto di offerta.
Il complesso delle installazioni considerabili quale titolo per Technologic
Hologic e da essa nella specie documentate assomma, quindi, a 16 apparecchi
funzionanti in altrettanti siti (cfr. doc. 18 di parte controinteressata):
numero, questo, nettamente inferiore a quello documentato da Siemens (cfr.
ibidem, doc. 19).
Tale considerazione di fondo consente pertanto di acclarare che correttamente la
Commissione ha riconosciuto in Siemens il soggetto che ha prodotto il maggior
numero di referenze.
5.6. Da ultimo, con il quinto ordine di censure la ricorrente deduce
l’illegittimità dell’avvenuta aggiudicazione dell’offerta nei riguardi di
Siemens, in quanto disposta nei confronti del concorrente che non aveva
presentato l’offerta più bassa.
A prescindere dalla circostanza che l’asserzione della ricorrente secondo la
quale la propria offerta economica sarebbe più bassa di quella di Siemens non
può essere comprovata proprio perché Technologic Hologic è stata esclusa dal
relativo esame non avendo raggiunto il prescritto minimo di punteggio
riguardante l’offerta tecnica e la relativa busta non è stata quindi aperta,
risulta ben evidente – e del tutto assorbente – la ben nota circostanza che nel
sistema di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa la gara può
essere vinta anche dal concorrente che non ha offerto il prezzo più basso, posto
che l’esito del procedimento di scelta del contraente è determinato sulla base
della sommatoria dei punteggi ottenuti dai concorrenti in relazione sia
all’offerta economica che all’offerta tecnica.
6. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati
tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente
pronunziando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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