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TAR VENETO, Sez. III - 20 ottobre 2009, n. 2617


INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni sonore - Ordinanza di abbattimento - Limite di tollerabilità - Superamento per un tempo di rilevazione modesto - Irrilevanza.
Ai fini dell’emissione di un’ordinanza di abbattimento delle immissioni sonore, è irrilevante la circostanza che il superamento del limite di tollerabilità sia stato riscontrato per un tempo di rilevazione modesto, rilevando il solo superamento del limite fissato dalla normativa. Pres. De Zotti, Est.Antonelli - P.G. (avv. Basso) c. Comune di Jesolo (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 20 ottobre 2009, n. 2617



 

 

 

 
N. 02617/2009 REG.SEN.
N. 03926/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 3926 del 1997, proposto da:
Pacchin Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Eraclio Basso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, San Polo, 2237;


contro


Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
dell’ordinanza del dirigente comunale 14.10.1997, n. 0291 prot. 35710/97, diretta al ricorrente in qualità di amministratore condominiale per l’abbattimento delle immissioni sonore prodotte dalla cisterna di acciaio del Condominio Marina.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/04/2009 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO


Il ricorrente premette in fatto che a seguito di un’indagine fonometrica eseguita dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Jesolo in data 24.7.1997, il tecnico comunale, considerava l’impianto di autoclave del condominio Marina, quale “sorgente sonora disturbante”. In conseguenza di ciò il Sindaco del Comune di Jesolo emetteva l’ordinanza impugnata.

Avverso detto provvedimento vengono proposti i seguenti motivi:

-Eccesso di potere per carenza dei presupposti, errata e/o carente motivazione.

Nella specie si tratta di un nuovo impianto, appena installato, che è perfettamente a norma.

Nel verbale redatto dai Vigili Urbani non è specificato se il personale incaricato alle misure sia stato presente per tutto il tempo di registrazione all’interno o nelle vicinanze del luogo di misura.

Si deve presumere, visto il tempo di rilevazione (dalle ore 22.56 del 24.7.1997 alle ore 15.41 del 25.7.1997), che i tecnici, in realtà, abbiano posizionato lo strumento per riprenderlo all’indomani.

Il superamento del limite di tollerabilità (pari a 30 db (A) per il periodo di riferimento notturno) è avvenuto per un tempo di rilevazione molto piccola, di circa 13 secondi.

Invece secondo il D.P.C. M. 1/3/91, le misure devono essere effettuate per un tempo di rilevazione significativo per la determinazione del fenomeno di disturbo.

Non si può perciò ritenere che solo 13 secondi siano sufficienti a definire l’impatto acustico provocato dalla sorgente dei rumori.

La comune tecnica acustica richiede, infatti, 5/10 minuti di rilevazione per definire il parametro di confronto con i limiti di tollerabilità.

Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.

All’udienza del 9 aprile 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO


L'unica censura dedotta avverso la diffida impugnata è infondata.

È invero l'Unità Operativa Ecologica-Ambiente-Depurazione del Comune di Jesolo ha adottato la diffida impugnata alla luce degli accertamenti effettuati dall'Ufficio di Vigilanza della Polizia Municipale di Jesolo e della conseguente valutazione del tecnico.

Nel verbale di accertamento si legge che "lo strumento di rilevazione è stato posizionato all’interno dell’unica camera da letto sita sovrastante la fonte di disturbo, ad una distanza di mt. 1,50 dal pavimento e ad oltre 1 mt. dalle superfici riflettenti.

La metodologia usata è quella conforme alle modalità del D.P.C.M. su citato.

Il fabbricato in questione, “Condominio Marina” non è di recente costruzione, ed è dotato di finestra con telaio privo di guaine sulle battute, con luci in vetro semplice e persiane.

La fonte di rumore si trova al centro urbano e rientra nella zona “A” come previsto dall’art. 6 del D.P.C.M. 1/3/91, che fissa il limite di rumorosità diurno (dalle ore 06,00 alle ore 22,00) in 65 dbA a finestre aperte e in 40 dbA a finestre chiuse; mentre quello notturno (dalle 22.00 alle ore 06,00) in 55 dbA a finestre aperte e in 30 dbA a finestre chiuse.

Esternamente vi era scarso traffico veicolare, più intenso quello pedonale; inoltre vi era assenza di vento, la temperatura era di circa 27°.

Il suddetto personale ha effettuato la rilevazione fonometrica di quanto sopra, usando un fonometro modulare di precisione BRUEL & KAJER, con modulo di integrazione BZ 7110 conforme alla norma IEO 651 di classe I^ dotato di microfono da ½, e sia prima che dopo le misurazioni è stata eseguita la calibrazione con pistofono della stessa ditta modello 4230, utilizzando una fonte di riferimento di 94.2 db, non riscontrando differenze fra il valore iniziale e quello finale.

Il tempo dell’indagine è compreso tra le ore 22,57 del 24.7.1997 e le ore 15,41 del 25.7.1997, registrando i valori come dalle allegate nr. 76 schede di rilevamento che si inviano al tecnico competente incaricato geometra Comunale Alberto Zabotto per le opportune valutazioni e per l’adozione di eventuali provvedimenti di carattere tecnico qualora si rendessero necessari”

Ad avviso del Collegio l'indagine fonometrica espletata in data 24 luglio 1997 si è svolta in modo corretto ed in osservanza della normativa dettata sul punto.

Irrilevante deve ritenersi la circostanza (solo ipotizzata) che i tecnici non siano stati presenti sul luogo per tutto il tempo della misurazione (nessuna norma impone la presenza costante del personale per tutto il tempo della misurazione), così come irrilevante deve ritenersi la circostanza che il superamento del limite di tollerabilità sia stato riscontrato per un tempo di rilevazione modesto (l'importante è che si sia realizzato il superamento del limite fissato dalla normativa).

Correttamente, di conseguenza, il tecnico incaricato della valutazione complessiva delle schede di rilevamento, sul presupposto che si era registrato un livello di pressione sonora superiore a 30 db A ha rilevato che “l’abbattimento del livello sonoro realizzato dai serramenti, valutato in circa 10 db A è da ritenersi insufficiente” ed ha concluso che “per quanto analizzato, visto e considerato, si ritiene che le emissioni sonore provocate dall’impianto dell’autoclave a servizio del Condominio Marina corrente in Jesolo, viale Venezia è da considerarsi sorgente sonora disturbante”.

Conclusivamente nessun difetto di istruttoria e di motivazione può imputarsi all'Amministrazione Comunale.

In forza delle svolte argomentazioni il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla per le spese non essendosi costituita l’intimata amministrazione.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 09/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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