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1974-9562
TAR VENETO, Sez. III - 20 ottobre 2009, n. 2623
RIFIUTI - Abbandono - Ordine di rimozione e smaltimento - Competenza - Sindaco -
Art. 192, c. 3, d.lgs. n. 152/2006. L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n.
152/2006 è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del
D.lgs. n. 267/2000 ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a
disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo
smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per
quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000
(cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25.8.2008, n. 4061). Pres. De Zotti, Est.
Perrelli - E. s.p.a. (avv. Cerruto) c. Comune di Sona (avv.ti Bezzi e Stefana) -
TAR VENETO, Sez. III - 20 ottobre 2009, n. 2623
RIFIUTI - Abbandono - Ordine di rimozione e smaltimento - Intermediario senza
detenzione - Responsabilità - Artt. 178 e 212 d.lgs. n. 152/2006. Sulla
scorta dei principi generali di cui all’art. 178 d.lgs. n. 152/2006 e tenuto
altresì conto dell’obbligo sancito dall’art. 212 di iscrizione all’Albo
nazionale dei gestori di rifiuti anche per gli intermediari senza detenzione,
non può ritenersi che la mancata disponibilità del rifiuto da parte di questi
ultimi implichi l’esenzione da ogni responsabilità in ordine alla sua gestione.
Una simile affermazione confligge con i principi di responsabilizzazione e
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente la gestione dei
rifiuti e non rende ragione dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori dei rifiuti che non avrebbe alcun senso se l’intermediario senza
detenzione dei medesimi fosse parificato ad un qualsiasi altro intermediario
(cfr. TAR Veneto n. 40/2009 con la quale si è affermato che la responsabilità
per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella
loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, poiché si tratta di
soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto
smaltimento dei rifiuti stessi: l’estensione della suddetta posizione di
garanzia si fonda, infatti, sull’esigenza di assicurare un elevato livello di
tutela all’ambiente - principio cardine della politica ambientale comunitaria:
cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato). Ne consegue che il Comune può
correttamente individuare nell’intermediario senza detenzione il destinatario
dell’ordine di rimozione dei rifiuti. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - E.
s.p.a. (avv. Cerruto) c. Comune di Sona (avv.ti Bezzi e Stefana) - TAR
VENETO, Sez. III - 20 ottobre 2009, n. 2623
N. 02623/2009 REG.SEN.
N. 02648/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2648 del 2006, proposto da Elite
Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv.to Salvo Renato Cerruto, legalmente domiciliata presso la
Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 1054/1924;
contro
Comune di Sona, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Bezzi e
Alessandro Stefana, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Andrea
Piai in Venezia - Mestre, via Ancona n. 17;
per l'annullamento
dell’ordinanza di rimozione rifiuti n. 222/2006, emessa il 20.9.2006 dal Sindaco
di Sona e notificata il 27.9.2006.
Visto il ricorso, notificato il 2.12.2006 e depositato presso la Segreteria il
14.12.2006, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 18.6.2009 - relatore il Referendario Marina
Perrelli - i procuratori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente opera nel settore della gestione dei rifiuti svolgendo
anche attività di intermediazione.
Nel mese di novembre 2005 la sig.ra Anna Barattoni incaricava la Elite Ambiente
s.p.a. della pulizia di due cisterne contenenti olio combustibile.
Quindi la società ricorrente, in qualità di intermediario senza detenzione,
commissionava l’intervento alla Veneto Ecologia s.a.s. la quale, a sua volta, lo
affidava alla Treviso Ecoservizi s.r.l..
Tale ultima società eseguiva l’attività di pulizia, redigeva il certificato di
avvenuta bonifica e i formulari di identificazione dei rifiuti che venivano
conferiti nell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l., situato nel Comune di
Sona, in via Molinara n. 10, per essere ivi smaltiti.
Quindi, essendo stato disposto il sequestro preventivo dell’impianto della Sun
Oil Italiana s.r.l. per carenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, il
Comune di Sona notificava alla società ricorrente comunicazione di avvio del
procedimento volto all’emissione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti
stoccati all’interno del detto impianto, ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. n.
152/2006.
Nonostante la memoria difensiva prodotta dalla società ricorrente nel termine
prescritto, il Sindaco di Sona emetteva il provvedimento n. 222/2006 con il
quale ordinava alla Elite Ambiente s.p.a. in solido con altre imprese di
provvedere alla rimozione dei rifiuti stoccati presso l’impianto della Sun Oil
Italiana s.r.l., previa loro caratterizzazione.
La Elite Ambiente s.p.a. deduce l’illegittimità dell’ordinanza sindacale
impugnata:
1) per incompetenza relativa giacché competente ad emanare l’ordinanza di
rimozione rifiuti non è il Sindaco ma il dirigente, dovendosi coordinare il
disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 con quello dell’art. 107 D.lgs. n.
267/2000 che ha distinto in modo inequivocabile la sfera di competenza degli
organi di indirizzo politico da quella degli organi burocratici;
2) per violazione dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, nonché per eccesso di
potere per errato procedimento giacché il richiamato art. 192 non trova
applicazione nella fattispecie in esame in quanto i rifiuti oggetto di rimozione
non sono stoccati “sul suolo o nel suolo”, ma in un luogo chiuso. Inoltre
l’ordinanza di rimozione dei rifiuti può essere emessa a carico dei soggetti
responsabili dell’evento, intendendosi per tali solo quelli ai quali lo stesso
sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, con esclusione di ogni forma di
responsabilità oggettiva. Ne discende, quindi, che l’Elite Ambiente s.p.a., in
quanto intermediaria senza detenzione dei rifiuti, non può essere considerata la
responsabile dell’evento in quanto non è neanche proprietaria o titolare di
altro diritto reale sull’area nella quale gli stessi sono stati abbandonati. Né,
infine, la responsabilità per l’abbandono dei rifiuti della società ricorrente
può trovare il proprio fondamento nell’art. 188 del D.lgs. n. 152/2006 poiché
tale disposizione addossa la responsabilità per la gestione dei rifiuti agli
operatori che abbiano rivestito il ruolo di produttori e/o detentori e non è
applicabile agli intermediari senza detenzione;
3) per violazione dell’art. 54, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, nonché per
eccesso di potere per difetto di motivazione e per errato procedimento giacché
mancano nella fattispecie in esame i presupposti della contingibilità ed urgenza
che soli giustificano il ricorso ad un simile provvedimento extra ordinem;
4) per violazione dell’art. 178, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, nonché del
principio di proporzionalità.
Il Comune di Sona, ritualmente costituitosi in giudizio, ha concluso per la
reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 45 del 17.1.2007 il Collegio ha parzialmente accolto la domanda
di misure cautelari limitando l’ordine di rimozione esclusivamente ai rifiuti
conferiti dalla società ricorrente nell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l..
Il Consiglio di Stato ha, infine, respinto l’appello proposto avverso la
predetta ordinanza.
Alla pubblica udienza del 18.6.2009 il Collegio ha trattenuto la causa per la
decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di confermare quanto già deciso in sede cautelare con
conseguente parziale accoglimento del ricorso nei limiti e per le ragioni di cui
alla seguente motivazione.
Con il primo e terzo motivo di ricorso la società ricorrente deduce
l’incompetenza del Sindaco ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti di
cui all’art 192 del D.lgs. n. 152/2006, nonché la carenza dei presupposti di
indifferibilità ed urgenza di cui all’art. 54, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000.
Entrambe le censure sono infondate e vanno disattese.
Occorre, innanzitutto, evidenziare, come già affermato da questa stessa Sezione
nella recente sentenza n. 40 del 14.1.2009, che l’art. 192, comma 3, del D.lgs.
n. 152/2006 è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del
D.lgs. n. 267/2000 ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a
disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo
smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per
quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000
(cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25.8.2008, n. 4061).
Inoltre, il provvedimento impugnato riproduce testualmente ampi stralci della
relazione tecnica pervenuta all’Amministrazione comunale il 30.8.2006, da cui
risulta un “forte, concreto e immediato rischio di propagazione degli inquinanti
nell’ambiente circostante, sia tramite perdite liquide che in forma areale, con
grave pericolo per la salute pubblica e l’ambiente”, in ragione del cattivo
stato di conservazione dei contenitori dei rifiuti con conseguente rischio di
sviluppo di reazioni chimiche tra rifiuti differenti e di emissioni tossiche in
atmosfera.
Risultano, pertanto, senz’altro sussistenti quelle situazioni di carattere
eccezionale e impreviste costituenti concreta minaccia per la pubblica
incolumità richieste dall’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 per l’esercizio del
potere di urgenza da parte del Sindaco, e in tale contesto il carattere
eccezionale ed imprevedibile della minaccia non può dirsi insussistente perché
l’abbandono dei rifiuti nel sito costituiva una situazione temporalmente
preesistente. Inoltre il ritardo ulteriore nell'agire da parte del Sindaco,
rispetto alle circostanze emerse per la prima volta nella relazione tecnica,
avrebbe comportato un sicuro aggravamento della situazione, tanto più che la
società ricorrente non allega alcun elemento idoneo ad inficiare la descrizione
dello stato dei luoghi compiuta dal tecnico.
Sulla scorta delle richiamate argomentazioni vanno pertanto disattesi sia il
primo che il terzo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente sostiene di non poter
essere identificata come destinataria del provvedimento di rimozione e
smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati e stoccati nel sito della Sun
Oil Italiana S.r.l., in quanto i rifiuti non sono abbandonati “sul suolo o nel
suolo” ma in luogo chiuso, e in quanto la stessa ha svolto nella loro gestione
esclusivamente il ruolo di intermediaria senza detenzione con conseguente
inapplicabilità del disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006.
Anche tale censura è infondata e va respinta.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che ratio ispiratrice del menzionato art.
192 è di evitare la contaminazione dell’ambiente a causa del contatto diretto
con il rifiuto. E’ allora evidente dalla motivazione del provvedimento impugnato
il grave pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente determinato dai
rifiuti stoccati nell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l. in ragione del
cattivo stato di conservazione dei loro contenitori con conseguente rischio di
sviluppo di reazioni chimiche tra rifiuti differenti e di emissioni tossiche in
atmosfera.
Il Collegio non ritiene, peraltro, di poter condividere la prospettazione della
società ricorrente secondo la quale l’essere stata intermediaria senza
detenzione dei rifiuti implica che la stessa vada esente da ogni responsabilità
in ordine alla loro gestione e, quindi, anche in relazione all’assenza delle
autorizzazioni prescritte per l’impianto nel quale sono stati stoccati.
E’, infatti, opportuno al riguardo richiamare testualmente l’art. 178 del D.lgs.
n. 152/2006 il quale al comma 1 statuisce che “ La gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse ed e' disciplinata dalla parte quarta
del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e
controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi”, al
comma 2 prevede che “i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza
determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la
flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il
paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente”, e al comma 3 sancisce che “ la gestione dei rifiuti e' effettuata
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e
comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina
paga". A tal fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.”.
Orbene sulla scorta dei predetti principi generali e tenuto altresì conto
dell’obbligo sancito dall’art. 212 del D.lgs n. 152/2006 di iscrizione all’Albo
nazionale dei gestori di rifiuti anche per gli intermediari senza detenzione,
non appare condivisibile la tesi sostenuta dalla società ricorrente. Secondo
tale prospettazione, infatti, la mancata disponibilità del rifiuto implicherebbe
l’esenzione da ogni responsabilità in ordine alla sua gestione. Una simile
affermazione confligge con i principi di responsabilizzazione e cooperazione di
tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente la gestione dei rifiuti e non
rende ragione dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori dei
rifiuti che non avrebbe alcun senso se l’intermediario senza detenzione dei
medesimi fosse parificato ad un qualsiasi altro intermediario.
A tal riguardo giova altresì richiamare la già citata sentenza n. 40 del
14.1.2009 di questo Tribunale con la quale si è affermato che la responsabilità
per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella
loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, poiché si tratta di
soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto
smaltimento dei rifiuti stessi.
L’estensione della suddetta posizione di garanzia si fonda, infatti,
sull’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente (principio
cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del
Trattato).
Ne consegue che correttamente il Comune ha individuato nella società ricorrente
la destinataria dell’ordine di rimozione dei rifiuti e la doglianza di cui al
secondo motivo di ricorso deve, quindi, essere respinta.
Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di ricorso con il quale la società
ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità in relazione
alla prescrizione con cui è stata ordinata alla Elite Ambiente s.p.a. la
rimozione di tutti i rifiuti in solido con le altre ditte.
Ed infatti, in base ai formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati
dall’Amministrazione comunale per risalire ai produttori e detentori dei
medesimi, è possibile documentalmente determinare le quantità conferite da
ciascuno, e pertanto, essendo possibile la rimozione di rifiuti o una
partecipazione alle operazioni di rimozione pro quota, non sono ravvisabili
elementi tali da qualificare come indivisibile la prestazione e da imporla in
solido a carico di tutte le ditte a prescindere dalla tipologia e dalla quantità
di rifiuti effettivamente conferiti.
In definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente alla prescrizione con
la quale è stata ordinata la rimozione di tutti i rifiuti solidalmente con le
altre ditte interessate.
La parziale novità di alcune delle questioni trattate e la soccombenza reciproca
giustificano la compensazione della metà delle spese tra le parti del giudizio,
dovendo porsi la restante metà a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo accoglie in parte nel senso precisato in motivazione e, per
l’effetto, annulla l’ordinanza n. 222 del 20.9.2006, emessa dal Sindaco del
Comune di Sona, limitatamente alla prescrizione di rimuovere tutti i rifiuti in
solido con le altre ditte, respingendolo quanto al resto.
Compensa per la metà le spese di giudizio tra le parti e condanna la parte
ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale intimata, della
metà residua, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila, 00), oltre ad IVA
e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Stefano Mielli, Primo Referendario
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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