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TAR VENETO, Sez. III - 20 ottobre 2009, n. 2624
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Disciplina degli scarichi - Principi generali -
Artt. 101 e 108 d.lgs. n. 152/2006 - Rispetto dei limiti tabellari -
Conseguimento - Divieto di diluizione. Dalla lettura in combinato disposto
dell’art. 101 e dell’art. 108 del d.lgs. n. 152/2006, anche a seguito della
modifica di cui al d.lgs. n. 4/2008, si evince che la disciplina in materia di
tutela delle acque dall’inquinamento annovera, tra i criteri generali della
disciplina degli scarichi, il principio che prevede che il rispetto dei limiti
tabellari di scarico non deve essere conseguito mediante la diluizione, sia che
essa avvenga con acque prelevate esclusivamente per questo scopo, sia che
avvenga con acque di raffreddamento e di lavaggio. Pres. De Zotti, Est. Perrelli
- A. s.p.a. (avv.ti Casali e Venturi) c. Provincia di Verona (avv.ti Scappini e
Sartori) - TAR VENETO, Sez. III - 20 ottobre 2009, n. 2624
N. 02624/2009 REG.SEN.
N. 00708/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 708 del 2009, proposto da Anodall S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Andrea Casali e Dora Venturi, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultima in Venezia, San Marco, 941;
contro
Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Fausto Scappini e Antonio Sartori, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente del Settore ambiente – Servizio difesa del
suolo n. 7751 del 22.12.2008 con la quale la Provincia di Verona ha autorizzato
la Anodall s.p.a. in via temporanea, e comunque non oltre il 30.9.2009,
all’esercizio dell’impianto di depurazione sito in Comune di Trevenzuolo, nonché
lo scarico in corso d’acqua superficiale, nella parte in cui prescrive che “non
è consentito di diluire gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose con
le acque tecnologiche e di riscaldamento, pertanto il rispetto dei limiti va
verificato distintamente prima del loro congiungimento” e che “la ditta Anodall
s.p.a. è tenuta a: a. rispettare, per lo scarico dei reflui industriali, i
limiti di accettabilità della tab. 3 dell’allegato 5, alla parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche”, nonché di ogni
altro atto presupposto e conseguente, anche se non conosciuto.
Visto il ricorso, notificato il 19.2.2009 e depositato presso la Segreteria il
16.3.2009, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 18.6.2009 - relatore il Referendario Marina
Perrelli - i procuratori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente svolge un’attività di ossidazione e verniciatura di
profili in alluminio.
L’insediamento produttivo gestito dalla Anodall s.p.a. è dotato di un articolato
impianto di linee di raccolta delle acque produttive e di processo, comprensivo
di un impianto di depurazione chimico – fisico delle acque di lavorazione e di
una linea generale di scarico nel fosso Gambisa.
In particolare le acque produttive si distinguono in acque di lavorazione che
sono i reflui provenienti da ogni fase intermedia di lavorazione dell’alluminio,
in acque tecnologiche che caratterizzano il processo di ossidazione anodica
dell’alluminio e in acque di raffreddamento che raffreddano le morsettiere nelle
quali passa la corrente ad alto voltaggio.
L’impianto di raccolta delle acque produttive si articola in due linee : la
linea 1 in cui confluiscono le acque reflue di lavorazione che porta al c.d.
decantatore ovest e la linea 2 in cui confluiscono le acque tecniche di
lavorazione e di raffreddamento che porta al c.d. decantatore est.
Entrambe le predette linee poi si ricongiungono in un unico ulteriore
decantatore per essere poi immesse nel fosso Gambisa, previo passaggio delle
acque provenienti dalla linea 1 attraverso l’impianto di depurazione chimico –
fisico, ubicato a monte del decantatore ovest, per ottenere concentrazioni di
nichel, cromo esavalente e cromo totale entro i limiti previsti dalla tabella 3
dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.
L’autorizzazione della Provincia di Verona n. 403 del 3.7.2000 prevedeva che lo
scarico avrebbe dovuto adeguarsi ai limiti della tabella 3 (scarico in acque
superficiali) dell’allegato 5 del D.lgs. n. 152/1999. Successivamente con la
determina n. 5492 del 20.9.2004 la Provincia, dato atto che “allo scarico sono
presenti sostanze pericolose”, prescriveva che “non è consentito diluire gli
scarichi parziali contenenti dette sostanze con le acque di raffreddamento e
meteoriche: il rispetto dei limiti va verificato distintamente prima del loro
congiungimento”.
In particolare la Provincia di Verona statuiva che “la ditta Anodall dovrà
rispettare, per ogni tipologia di scarico, i limiti di accettabilità della
tabella 3 dell’allegato 5, di cui al decreto legislativo 11.5.1999 n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni”.
Quindi con la determinazione n. 5674 del 22.9.2008, poi sostituita dalla
determinazione n. 7751 del 28.12.2008, oggetto di impugnazione, la Provincia di
Verona autorizzava la società Anodall “1. a proseguire nell’esercizio di
depurazione chimico fisico; 2. allo scarico, nella fossa Gambisa, delle acque
reflue industriali depurate e di quelle tecnologiche e di raffreddamento “,
prescrivendo che “non è consentito diluire gli scarichi parziali contenenti
sostanze pericolose, con le acque tecnologiche e di raffreddamento” con verifica
del rispetto dei limiti prima del loro congiungimento e il rispetto, per lo
scarico dei reflui industriali, dei limiti di accettabilità della tabella 3
dell’allegato 5, alla parte terza del decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 e
successive modifiche”.
Secondo la prospettazione della società ricorrente il fatto che nella parte
deliberativa della determina la Provincia abbia distinto le acque reflue
industriali depurate e le acque tecnologiche e di raffreddamento potrebbe
indurre a ritenere che l’Amministrazione resistente abbia inteso individuare lo
scarico dei reflui industriali nello scarico parziale del processo relativo alla
linea 1.
La determinazione impugnata sembrerebbe, dunque, prescrivere il rispetto dei
limiti della tabella 3 dell’allegato 5 anche per le sostanze non pericolose –
quali il BOD e i solfati - non comprese nella tabella 5 dell’allegato 5
all’uscita dei reflui industriali dell’impianto di depurazione chimico – fisico
della linea 1 e non allo scarico generale nella fossa Gambisa.
Tale interpretazione risulta avvalorata anche dall’ordinanza n. 558 del
24.12.2008 con la quale la Provincia di Verona, sulla scorta del verbale dell’A.R.P.A.V.
dell’11.7.2007, irrogava alla Anodall s.p.a. una sanzione ai sensi dell’art.
133, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 per avere riscontrato il superamento dei
limiti della tabella 3 dell’allegato 5 al D.lgs. n. 152/1999 per i valori BOD e
solfati.
Con un unico articolato motivo la Anodall s.p.a. deduce l’illegittimità in parte
qua della determinazione impugnata per violazione degli artt. 74, comma 1, 101,
105 e 108 e dell’Allegato 5 alla Parte terza del D.lgs. 3.4.2006 n. 152, nonché
dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione, per eccesso di
potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per insufficienza
e perplessità della motivazione giacché la determinazione impugnata prescrive
per i reflui produttivi in uscita dal decantatore ovest il rispetto dei limiti
previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 della parte terza del d.lgs. n.
152/2006 per tutte le 50 sostanze ivi indicate e non solo per le 18 sostanze
pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato medesimo, senza che una simile
imposizione trovi riscontri nella normativa vigente.
Secondo la tesi della società ricorrente, infatti, dal combinato disposto dei
richiamati artt. 101, 105 e 108 emerge che non è consentito per le sostanze non
pericolose – cioè non incluse nella tabella 5 dell’allegato 5 – di anticipare il
campionamento dei reflui ad un punto che non sia quello “immediatamente a monte
della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali delle acque
superficiali…” con conseguente impossibilità di imporre l’obbligo di rispettare
i limiti previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5. Al contrario
l’amministrazione provinciale può solo richiedere che, ai sensi dell’art. 101
citato, gli scarichi parziali contenenti alcune sostanze pericolose subiscano un
trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale,
accorgimento del resto già adottato dalla Anodall s.p.a. che ha dotato
l’impianto della linea 1 all’uscita del decantatore ovest di un impianto di
depurazione chimico – fisico per ricondurre le acque reflue di lavorazione ai
valori limite di cui alla tabella 3 dell’allegato 5.
La Provincia di Verona, ritualmente costituitasi in giudizio, ha concluso per la
reiezione del ricorso evidenziando che il divieto di diluizione sancito
dall’art. 101, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 riguarda anche le acque di
raffreddamento e le acque di lavaggio per cui non è comunque consentito
conseguire i valori limite con una simile modalità a prescindere dal fatto che
le acque siano esclusivamente prelevate per questo scopo. L’amministrazione
resistente ha, inoltre, ribadito la legittimità dell’individuazione del punto di
misurazione dello scarico prima che il refluo subisca la diluizione con altre
acque tanto più che le acque reflue che derivano dalla linea 1 contengono anche
le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza
del citato decreto.
Alla pubblica udienza del 18.6.2009 il Collegio ha trattenuto la causa per la
decisione.
DIRITTO
La Anodall s.p.a. impugna la determinazione del Settore Ambiente della Provincia
di Verona n. 7751 del 22.12.2008 nella parte in cui prescrive che “non è
consentito diluire gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose con le
acque tecnologiche e di riscaldamento, pertanto il rispetto dei limiti va
verificato distintamente prima del loro congiungimento” e che la società
ricorrente “ è tenuta a rispettare per lo scarico dei reflui industriali, i
limiti di accettabilità della tabella 3 dell’allegato 5, alla parte terza del
decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modifiche”.
Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Il Collegio ritiene opportuno ai fini della decisione riassumere le disposizioni
che disciplinano la materia degli scarichi dei reflui industriali.
L’art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni al
comma 1 stabilisce che “Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del
rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque
rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto” e al comma 3 prescrive che “Tutti gli scarichi, ad eccezione
di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera
e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità
competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 4, va effettuato
immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi
naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature,
sul suolo e nel sottosuolo”.
Il successivo comma 4 del citato art. 101 statuisce che “L'autorità competente
per il controllo (…) può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze
di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della
tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un
trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale”,
mentre il comma 5 prescrive che “ I valori limite di emissione non possono in
alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi
parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai
limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorità competente,
in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia
separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4”.
L’art. 108, comma 5, stabilisce poi che “Per le acque reflue industriali
contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, il punto di misurazione dello scarico e' fissato secondo
quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel
campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo
stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le
sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo
scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art.
124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue
industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del
medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri
stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non
utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di
autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di
emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle
predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della
diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.”.
Orbene dalla lettura in combinato disposto delle richiamate disposizioni di
legge si evince che la disciplina in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento annovera, tra i criteri generali della disciplina degli
scarichi, il principio che prevede che il rispetto dei limiti tabellari di
scarico non deve essere conseguito mediante la semplice diluizione.
Tale principio viene espresso quale divieto nell’art. 101, comma 5, del d.lgs.
n. 152/2006 (analogamente a quanto già disponeva lo stesso comma 5 dell’art. 28
del d.lgs. n. 152/1999) che prevede anche che l'autorità competente, in sede di
autorizzazione, possa prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento,
di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, debba essere
separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.
Le modifiche apportate all’art. 101, comma 5, dal d.lgs. n. 4/2008 (art. 2,
comma 8) hanno, inoltre, disposto: a) l’obbligo, piuttosto che la mera facoltà,
da parte dell’autorità competente di prescrivere la separazione degli scarichi
parziali contenenti sostanze pericolose da quelli delle acque di raffreddamento,
di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia;
b) la specificazione che tale obbligo riguarda, per l’appunto, gli scarichi
parziali contenenti sostanze pericolose e non solo lo scarico terminale di
ciascun stabilimento.
Tale divieto di diluizione viene recepito anche nella disciplina relativa agli
scarichi pericolosi prevista nel successivo art. 108, comma 5, anch’esso
modificato dal d.lgs. n. 4/2008 (art. 2, comma 5), già sopra rammentato.
Alla luce dei richiamati principi stabiliti dal d.lgs. n. 152/2006 non appare
dunque condivisibile la prospettazione della società ricorrente secondo la quale
la Provincia avrebbe erroneamente individuato per tutte le sostanze della
tabella 3 il punto di misurazione dei limiti allo scarico parziale della linea
1, nonché avrebbe imposto per lo scarico dei reflui industriali i limiti di
accettabilità della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n.
152/2006, senza estenderlo anche alle acque tecnologiche e di raffreddamento.
E’, infatti, evidente sulla base dei criteri di interpretazione letterale e
sistematico la volontà del legislatore di ricomprendere , tra i criteri generali
della disciplina degli scarichi, il principio che prevede che il rispetto dei
limiti tabellari di scarico non deve essere conseguito mediante la diluizione
sia che essa avvenga con acque prelevate esclusivamente per questo scopo, sia
che avvenga con acque di raffreddamento e di lavaggio.
Infine non appare neanche condivisibile l’interpretazione fornita dalla società
ricorrente per sostenere l’illegittimità della prescrizione relativa al rispetto
dei limiti di accettabilità della tabella 3 dell’allegato 5 per lo scarico dei
reflui industriali atteso che il citato art. 101 espressamente prevede sia il
divieto di diluizione dei reflui industriali sia addirittura la separazione
dello scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per
la produzione di energia, dagli scarichi terminali contenenti le sostanze
pericolose di cui alla richiamata tabella.
Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso proposto deve, quindi,
essere respinto.
Appaiono nondimeno sussistere giustificati motivi, in considerazione della
peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio e della
complessità della normativa di settore, per compensare integralmente tra le
parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Stefano Mielli, Primo Referendario
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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