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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR VENETO, Sez. III - 24 novembre 2009, n. 2968
RIFIUTI - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordinanza di rimozione e smaltimento -
Competenza - Sindaco - Principio di specialità e principio cronologico - Art.
107 d.lgs. n. 267/2000. L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 è norma
speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 ed
attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le
operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo
per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto dell`art.
107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25.8.2008,
n. 4061). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - C. s.r.l. (avv.ti Del Giudice e
Stradiotto) c. Comune di Sona (avv.ti Bezzi e Stefana) - TAR VENETO, Sez. III
- 24 novembre 2009, n. 2968
RIFIUTI - Attività di trasporto - Responsabilità in ordine alla gestione dei
rifiuti - Assenza delle autorizzazioni prescritte per l’impianto di stoccaggio -
Responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei
rifiuti - Elevato livello di tutela ambientale. Sulla scorta dei principi
generali di cui all’art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 e tenuto altresì conto di
quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l'attività di trasporto dei
rifiuti a soggetto risultato, poi, in posizione irregolare quanto alle
necessarie autorizzazioni, è assimilabile a quella di abbandono dei rifiuti, non
appare condivisibile la tesi secondo cui l’essere stata un’impresa incaricata
del solo trasporto dei rifiuti implica che la stessa vada esente da ogni
responsabilità in ordine alla loro gestione e, quindi, anche in relazione
all’assenza delle autorizzazioni prescritte per l’impianto nel quale sono stati
stoccati. Una simile affermazione confligge, infatti, con i principi di
responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo
afferente la gestione dei rifiuti. L’estensione della suddetta posizione di
garanzia si fonda, d’altra parte, sull’esigenza di assicurare un elevato livello
di tutela all’ambiente (principio cardine della politica ambientale comunitaria:
cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato) (cfr. altresì TAR Veneto n. 40/2009,
secondo la quale la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su
tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e
smaltimento, poiché si tratta di soggetti investiti di una posizione di garanzia
in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi). Pres. De Zotti, Est.
Perrelli - C. s.r.l. (avv.ti Del Giudice e Stradiotto) c. Comune di Sona (avv.ti
Bezzi e Stefana) - TAR VENETO, Sez. III - 24 novembre 2009, n. 2968
N. 02968/2009 REG.SEN.
N. 02694/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2694 del 2006, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Casa di Spedizioni Casarin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rizzardo Del Giudice e Carlo
Stradiotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Venezia-Mestre, Riviera Magellano, 5;
contro
Comune di Sona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Domenico Bezzi e Alessandro Stefana, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv.to Andrea Piai in Venezia-Mestre, viale Ancona,17;
nei confronti di
Sun Oil Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,non
costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
dell'ordinanza sindacale n. 216/2006, notificata a mezzo posta in data
27.09.2006, con cui è stata ordinata alla società ricorrente la rimozione di
asseriti rifiuti presenti nello stabilimento della Sun Oil Italiana s.r.l.;
della nota del Comune di Sona del 19.05.2006 prot. n. 11205 di avvio del
procedimento;
quanto ai motivi aggiunti, depositati dalla parte ricorrente in data 11.09.2009:
della nota del Comune di Sona prot. n. 0015794 del 09.07.2009 a firma del
Comandante della Polizia Municipale, notificata a mezzo posta in data
11.07.2009.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 il referendario
Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori:
Andrea Gajo, su delega dell’avv.to Rizzardo De Giudice, per la parte ricorrente
e Andrea Piai, su delega dell’avv.to Bezzi, per il Comune di Sona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è iscritta nell’Albo Nazionale delle Imprese esercenti il
servizio di smaltimento rifiuti dal 1995 e a partire dal 2001 è autorizzata
anche alla raccolta ed al trasporto per conto terzi dei rifiuti “speciali” e
“pericolosi” .
Nell’anno 2005 la Casa di Spedizioni Casarin s.r.l. veniva, quindi, incaricata
di eseguire due trasporti di rifiuti speciali pericolosi da conferire
nell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l., situato nel Comune di Sona, in via
Molinara n. 10, per essere ivi smaltiti.
A seguito del sequestro preventivo dell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l.
per carenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, il Comune di Sona
notificava alla società ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento
volto all’emissione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti stoccati all’interno
del detto impianto, ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. n. 152/2006.
Nonostante la memoria difensiva prodotta dalla società ricorrente nel termine
prescritto, il Sindaco di Sona emetteva il provvedimento n. 216/2006 con il
quale ordinava alla società Casa di Spedizioni Casarin in solido con altre
imprese di provvedere alla rimozione dei rifiuti stoccati presso l’impianto
della Sun Oil Italiana s.r.l., previa loro caratterizzazione.
Con il ricorso principale la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità
dell’ordinanza sindacale impugnata:
1) per incompetenza relativa giacché competente ad emanare l’ordinanza di
rimozione rifiuti non è il Sindaco ma il dirigente, dovendosi coordinare il
disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 con quello dell’art. 107 D.lgs. n.
267/2000 che ha distinto in modo inequivocabile la sfera di competenza degli
organi di indirizzo politico da quella degli organi burocratici;
2) per violazione dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, nonché per eccesso di
potere per carenza di presupposto e di motivazione poiché la società ricorrente,
prima di eseguire il trasporto e il conferimento dei rifiuti speciali
pericolosi, aveva verificato la titolarità delle prescritte autorizzazioni in
capo alla Sun Oil Italiana s.r.l. e deve, quindi, ritenersi esente da ogni
responsabilità in ordine ai fatti posti a fondamento dell’ordinanza impugnata;
3) per violazione dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, nonché per eccesso di
potere per illogicità e contraddittorietà grave e manifesta e per carenza di
istruttoria giacché il richiamato art. 192 non trova applicazione nella
fattispecie in esame riguardando le ipotesi dell’abbandono e del deposito
incontrollato di rifiuti e non quella del trasporto;
4) per violazione degli artt. 188 e 192 del D.lgs. n. 152/2006, nonché per
eccesso di potere per illogicità grave e manifesta, per carenza di istruttoria,
per indeterminatezza dell’ordine impartito giacché non è possibile ravvisare
alcuna responsabilità della società ricorrente per l’abbandono dei rifiuti
neanche sulla scorta del dettato dell’art. 188 del D.lgs. n. 152/2006 poiché
tale disposizione addossa la responsabilità per la gestione dei rifiuti agli
operatori che abbiano rivestito il ruolo di produttori e/o detentori e non è
applicabile al trasportatore.
Il Comune di Sona, ritualmente costituitosi in giudizio, ha concluso per la
reiezione del ricorso.
Successivamente il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Sona con
nota del 9.7.2009, partendo dal presupposto che il TAR del Veneto in sede
cautelare aveva confermato la parziale legittimità dell’ordinanza di rimozione
dei rifiuti n. 216/2006, diffidava la società ricorrente a procedere alla
rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti presso l’impianto della Sun
Oil Italiana s.r.l. nella misura corrispondente ai conferimenti dalla stessa
effettuati.
Con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità
della predetta nota per i vizi derivati dalla ordinanza di rimozione dei rifiuti
n. 216/2006 alla quale intende dare parziale esecuzione, nonché, in via
autonoma, per eccesso di potere per carenza di presupposto e per sviamento
giacché la stessa di fonda sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un
provvedimento cautelare del TAR del Veneto che non è mai stato emesso, mancando
ogni richiesta in tal senso.
All’udienza camerale del 7.10.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso principale è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di
cui alla seguente motivazione che si uniforma all’orientamento già espresso da
questo stesso Tribunale con le sentenze n. 40/2009 e n. 2623/2009 con le quali
sono state decise vicende analoghe a quella in esame.
Il primo motivo di ricorso è infondato e va disatteso.
Come già affermato da questa stessa Sezione nella menzionata sentenza n. 40 del
14.1.2009, l’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 è norma speciale
sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 ed
attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le
operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo
per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto dell`art.
107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25.8.2008,
n. 4061).
Vanno, altresì, disattesi il secondo e il terzo motivo di ricorso con i quali la
società ricorrente sostiene di non poter essere identificata come destinataria
del provvedimento di rimozione e smaltimento dei rifiuti illecitamente
abbandonati e stoccati nel sito della Sun Oil Italiana S.r.l., in quanto la
stessa ha svolto nella loro gestione esclusivamente il ruolo di trasportatrice
con conseguente inapplicabilità del disposto degli artt. 188 e 192 del D.lgs. n.
152/2006. Anche tali censure sono infondate e vanno respinte.
Ed infatti la ratio ispiratrice del menzionato art. 192 è evitare la
contaminazione dell’ambiente a causa del contatto diretto con il rifiuto. E’
allora evidente dalla motivazione del provvedimento impugnato il grave pericolo
per la salute pubblica e per l’ambiente determinato dai rifiuti stoccati
nell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l. in ragione del cattivo stato di
conservazione dei loro contenitori con conseguente rischio di sviluppo di
reazioni chimiche tra rifiuti differenti e di emissioni tossiche in atmosfera.
Il Collegio non ritiene, inoltre, di poter condividere la prospettazione della
società ricorrente secondo la quale l’essere stata incaricata del solo trasporto
dei rifiuti implica che la stessa vada esente da ogni responsabilità in ordine
alla loro gestione e, quindi, anche in relazione all’assenza delle
autorizzazioni prescritte per l’impianto nel quale sono stati stoccati. Ed
infatti, secondo la giurisprudenza l'attività di trasporto dei rifiuti a
soggetto risultato, poi, in posizione irregolare quanto alle necessarie
autorizzazioni, è assimilabile a quella di abbandono dei rifiuti stessi.
Appare, inoltre, opportuno richiamare testualmente l’art. 178 del D.lgs. n.
152/2006 il quale al comma 1 statuisce che “ La gestione dei rifiuti costituisce
attività di pubblico interesse ed e' disciplinata dalla parte quarta del
presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e
controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi”, al
comma 2 prevede che “i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente …”, e al comma 3 sancisce che “ la
gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di
prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di
tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo
e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al
principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti e'
effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e
trasparenza.”.
Orbene sulla scorta dei predetti principi generali e tenuto altresì conto di
quanto affermato da questo Tribunale con la rammentata sentenza n. 40/2009
secondo la quale la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su
tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e
smaltimento, poiché si tratta di soggetti investiti di una posizione di garanzia
in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi, non appare condivisibile
la tesi sostenuta dalla società ricorrente.
Una simile affermazione confligge, infatti, con i rammentati principi di
responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo
afferente la gestione dei rifiuti. L’estensione della suddetta posizione di
garanzia si fonda, infatti, sull’esigenza di assicurare un elevato livello di
tutela all’ambiente (principio cardine della politica ambientale comunitaria:
cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato). Ne consegue che correttamente il Comune
ha individuato nella società ricorrente la destinataria dell’ordine di rimozione
dei rifiuti.
Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di ricorso con il quale la società
ricorrente lamenta l’illegittimità della prescrizione con cui è stata ordinata
alla Casa di Spedizioni Casarin s.r.l. la rimozione di tutti i rifiuti presenti
nell’impianto della Sun Oil Italiana s.r.l. in solido con le altre ditte.
Ed infatti, in base ai formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati
dall’Amministrazione comunale per risalire ai produttori e detentori dei
medesimi, è possibile documentalmente determinare le quantità conferite da
ciascuno, e pertanto, essendo possibile la rimozione di rifiuti o una
partecipazione alle operazioni di rimozione pro quota, non sono ravvisabili
elementi tali da qualificare come indivisibile la prestazione e da imporla in
solido a carico di tutte le ditte a prescindere dalla tipologia e dalla quantità
di rifiuti effettivamente conferiti.
In definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente alla prescrizione con
la quale è stata ordinata la rimozione di tutti i rifiuti solidalmente con le
altre ditte interessate.
Con riguardo al ricorso per motivi aggiunti il Collegio evidenzia che la nota
impugnata dà esecuzione all’ordinanza n. 216/2006, peraltro in modo conforme
alla presente decisione limitando la rimozione e lo smaltimento da parte della
società ricorrente ai soli rifiuti dalla stessa conferiti. Ne consegue, quindi,
che va dichiarata l’improcedibilità del detto ricorso per sopravvenuta carenza
di interesse.
La parziale novità di alcune delle questioni trattate e la soccombenza reciproca
giustificano la compensazione della metà delle spese tra le parti del giudizio,
dovendo porsi la restante metà a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa:
accoglie parzialmente il ricorso principale nel senso precisato in motivazione
e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 216 del 20.9.2006, emessa dal Sindaco
del Comune di Sona, limitatamente alla prescrizione di rimuovere tutti i rifiuti
in solido con le altre ditte, respingendolo quanto al resto;
dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza
di interesse.
Compensa per la metà le spese di giudizio tra le parti e condanna la parte
ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale intimata, della
metà residua, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila, 00), oltre ad IVA
e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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