AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR VENETO, Sez. I - 15 dicembre 2009, n. 3600
FAUNA E FLORA - Animali d’affezione - Divieto di detenere più di un cane in
ogni abitazione - Violazione dell’art. 1 della L. n. 281/91. La norma del
regolamento di Polizia Urbana che vieta di detenere più di un cane in ogni
abitazione in modo assolutamente generalizzato e incondizionato, senza
distinguere situazioni oggettivamente diverse ( quali, ad esempio, la taglia di
detti animali o le dimensioni delle abitazioni, la disponibilità di cortili,
ecc…) contrasta con la “tutela degli animali di affezione” di cui all’art. 1
della L. 281/91. Pres. ed Est. Di Nunzio - V.M. (avv.ti Carburazzi e Pasetto) c.
Comune di Sanguinetto (n.c.). TAR VENETO, Sez. I - 15 dicembre 2009, n. 3600
N. 03600/2009 REG.SEN.
N. 01082/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1082/1999 proposto da Vecchini Marzia, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Maria Carburazzi e Emanuela Pasetto, con elezione di domicilio
presso lo studio della prima in Venezia-Mestre, via Palazzo n. 27, come da
mandato a margine del ricorso;
contro
il Comune di Sanguinetto, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento comunale 103.1999 n. 7377/98, con il quale viene ordinato alla
ricorrente di tenere un solo cane nella propria abitazione.
Visto il ricorso, notificato il 6.5.1999 e depositato presso la Segreteria il
14.5.1999, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Giuseppe Di
Nunzio;
nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il provvedimento col quale il
Comune di Sanguinetto le ha vietato di detenere due cani e l’art. 45 del
Regolamento di P.U. che prevede il divieto di detenere più di un cane “di
qualunque specie esso sia” in ciascuna abitazione.
Il ricorso è fondato dell’assorbente motivo di violazione dell’art. 1 L. 281/91,
in quanto il richiamato art. 45 contrasta con la tutela degli “animali di
affezione” di cui all’invocata L. 281/91ove prevede il divieto di detenere più
di un cane in ogni abitazione in modo assolutamente generalizzato e
incondizionato, senza distinguere situazioni oggettivamente diverse, quali, ad
esempio, la taglia di detti animali o le dimensioni delle abitazioni, la
disponibilità di cortili, ecc…
Il gravame pertanto è accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione,
definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo Accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il comune di Sanguinetto al pagamento delle spese di giudizio,
complessivamente liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre
accessori, a favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore
Elvio Antonelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it