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TAR VENETO, Sez. I - 15 dicembre 2009, n. 3600


FAUNA E FLORA - Animali d’affezione - Divieto di detenere più di un cane in ogni abitazione - Violazione dell’art. 1 della L. n. 281/91. La norma del regolamento di Polizia Urbana che vieta di detenere più di un cane in ogni abitazione in modo assolutamente generalizzato e incondizionato, senza distinguere situazioni oggettivamente diverse ( quali, ad esempio, la taglia di detti animali o le dimensioni delle abitazioni, la disponibilità di cortili, ecc…) contrasta con la “tutela degli animali di affezione” di cui all’art. 1 della L. 281/91. Pres. ed Est. Di Nunzio - V.M. (avv.ti Carburazzi e Pasetto) c. Comune di Sanguinetto (n.c.). TAR VENETO, Sez. I - 15 dicembre 2009, n. 3600

 

 

 

N. 03600/2009 REG.SEN.
N. 01082/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 1082/1999 proposto da Vecchini Marzia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Carburazzi e Emanuela Pasetto, con elezione di domicilio presso lo studio della prima in Venezia-Mestre, via Palazzo n. 27, come da mandato a margine del ricorso;

contro

il Comune di Sanguinetto, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento comunale 103.1999 n. 7377/98, con il quale viene ordinato alla ricorrente di tenere un solo cane nella propria abitazione.


Visto il ricorso, notificato il 6.5.1999 e depositato presso la Segreteria il 14.5.1999, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Giuseppe Di Nunzio;

nessuno è comparso per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il provvedimento col quale il Comune di Sanguinetto le ha vietato di detenere due cani e l’art. 45 del Regolamento di P.U. che prevede il divieto di detenere più di un cane “di qualunque specie esso sia” in ciascuna abitazione.

Il ricorso è fondato dell’assorbente motivo di violazione dell’art. 1 L. 281/91, in quanto il richiamato art. 45 contrasta con la tutela degli “animali di affezione” di cui all’invocata L. 281/91ove prevede il divieto di detenere più di un cane in ogni abitazione in modo assolutamente generalizzato e incondizionato, senza distinguere situazioni oggettivamente diverse, quali, ad esempio, la taglia di detti animali o le dimensioni delle abitazioni, la disponibilità di cortili, ecc…

Il gravame pertanto è accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo Accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Sanguinetto al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori, a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario



IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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