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T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 Gennaio 2009, n. 40
RIFIUTI - Produttore e detentore - Responsabilità per la corretta gestione
dei rifiuti - Art. 188 d.lgs. n. 152/2006 - Consegna dei rifiuti ad intermediari
muniti di autorizzazione - Destinazione finale dei rifiuti - Formulario di
identificazione dei rifiuti - Individuazione dell’impianto di destinazione -
verifica del possesso delle autorizzazioni in capo al destinatario - Obbligo di
diligenza del produttore o detentore. La responsabilità per la corretta
gestione dei rifiuti grava, ai sensi dell’art. 188 del d.lgs. n. 152/2006, su
tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e
smaltimento. Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una
posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento. Per quanto riguarda più
in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono
assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo
smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di
identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario. In caso
contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o
smaltimento dei rifiuti (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. III, 16 febbraio 2000,
n. 1767; id. 21 gennaio 2000, n. 4957; id. 27 novembre 2003, n. 7746; id. 1
aprile 2004, n. 21588). Peraltro, a causa dell’estensione della suddetta
posizione di garanzia che si fonda sull’esigenza di assicurare un elevato
livello di tutela all’ambiente (principio cardine della politica ambientale
comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato), la consegna dei rifiuti a
degli intermediari muniti di autorizzazione non vale a trasferire su di loro la
responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il
produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti. Poiché
inoltre, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l’indicazione
dell’impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (cfr. art.
193, coma 1, lett. c ed e del Dlgs. n. 152 del 2006), la verifica ed il
controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario
rientra senz’altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o
detentore dei rifiuti. Pres. De Zotti, Est. Mielli - F.S. s.r.l. (avv.ti
Calzolari e Guida) c. Comune di Sona (avv.ti Bezzi e Stefana). T.A.R. VENETO,
Sez. III - 14/01/2009, n. 40
RIFIUTI - Art. 192 c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Ordinanza di rimozione e
smaltimento dei rifiuti - Competenza del sindaco - Criterio cronologico e di
specialità sul disposto di cui all’art. 107, c. 5, del d.lgs. n. 267/2000.
L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale
sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000,
attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le
operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo
per il criterio della specialità e quello cronologico sul disposto dell`art.
107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25
agosto 2008, n. 4061). Pres. De Zotti, Est. Mielli - F.S. s.r.l. (avv.ti
Calzolari e Guida) c. Comune di Sona (avv.ti Bezzi e Stefana). T.A.R. VENETO,
Sez. III - 14 gennaio 2009, n. 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 2309/06
Sent. n. 40/09
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere
Stefano Mielli Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2309/06, proposto da FARO SERVICE Srl, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria
Calzolari e Guido Guida, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi
dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
contro
il Comune di Sona in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Domenico Bezzi e Alessandro Stefana, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Andrea Piai in Venezia Mestre, via Ancona n. 17;
e nei confronti di
Eco 2000 soc. coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituitasi in giudizio;
per l’annullamento dell’ordinanza n. 143 del 20 settembre 2006 resa dal Sindaco
del Comune di Sona, conosciuta dall’istante il 27 settembre 2006, con la quale
viene ingiunto, in solido con altre ditte indicate nel’allegato A allo stesso
provvedimento “la rimozione dei rifiuti attualmente stoccati nel deposito
incontrollato ubicato in Sona, via Molinara n. 10, previa verifica delle
caratteristiche chimico fisiche delle singole partite asportate e destinazione
dei rifiuti medesimi in apposito impianto autorizzato al recupero e/o
smaltimento, conformemente alla vigente normativa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sona;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 - relatore il referendario
Stefano Mielli – gli avv. Calzolari e Guida per la parte ricorrente e l'vv. Piai
in sostituzione di Bezzi per il Comune di Sona;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
La Sun Oil Italiana S.r.l. su un’area sita nel Comune di Sona, in via Molinara
n. 10, ha realizzato un deposito incontrollato di rifiuti, anche pericolosi,
stoccati in contenitori privi di caratteristiche di idoneità ed in carenza delle
condizioni di sicurezza prescritte dalla normativa vigente.
La predetta ditta peraltro, non è mai stata in possesso di un’autorizzazione di
esercizio per la gestione e il trattamento dei rifiuti.
Infatti nel 1999 ha ottenuto l’approvazione di un progetto per la realizzazione
di impianto di trattamento che tuttavia non è stato mai completato e per il
quale pertanto, con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2005, n. 2238,
è stata dichiarata decaduta.
La ricorrente Faro Service Srl si occupa dell’attività di demolizione e
smaltimento di rifiuti e il 16 aprile 2004, ha concluso con un cliente un
contratto per la demolizione e bonifica di cisterne.
Non essendo in possesso dell’autorizzazione per lo smaltimento di olii, si è
rivolta ad altra ditta, la Eco 2000 Soc. Coop. a r.l., la quale, come risulta
dalla copia dei formulari allegati al ricorso (cfr. docc. 5 e 6) ha destinato i
rifiuti speciali alla Sun Oil Italiana Srl per il sito di via Molinara n. 10.
Il Comune di Sona, riscontrata la presenza dei rifiuti nell’area, attraverso i
formulari è risalita ai produttori e detentori dei medesimi, tra cui la
ricorrente Faro Service Srl, ai quali ha comunicato l’avvio del procedimento per
l’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 di
rimozione e smaltimento dei rifiuti.
La ricorrente con nota del 28 maggio 2005, ha redatto una memoria e ha potuto
rappresentare le proprie difese nel corso di un’audizione svoltasi il 23 giugno
2006.
Il Sindaco del Comune di Sona, che aveva ricevuto una relazione di un tecnico
incaricato di valutare lo stato dei luoghi in data 30 agosto 2006, la quale
evidenziava un concreto ed immediato rischio di propagazione degli inquinanti
con grave pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, con provvedimento n.
143 del 20 settembre 2006, ha ordinato alla ricorrente e in solido a tutti gli
altri produttori e detentori di rifiuti, di rimuovere tutti i rifiuti, previa
verifica della caratteristiche chimico fisiche delle singole partite asportate,
ai sensi degli artt. 192 del Dlgs. 152 del 2006, e 54, comma 2, del Dlgs. n. 267
del 2000.
Tale provvedimento è impugnato dalla Faro Service Srl per le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 192 del Dlgs. n. 152 del 2006, per mancanza delle
condotta tipica ivi descritta, in quanto la ricorrente deduce di non aver
materialmente abbandonato o depositato i rifiuti, genericità e sviamento;
II) violazione dell’art. 188 del Dlgs. n. 152 del 2006, e difetto di
istruttoria, perché la ricorrente afferma di aver adempiuto a tutti gli obblighi
alla stessa incombenti sulla base dell’art. 188 ai fini dell’esonero della sua
responsabilità;
III) violazione dell’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, e incompetenza
del Sindaco, dovendo il provvedimento impugnato essere invece adottato dal
dirigente del Comune;
IV) violazione dell’art. 54 del Dlgs. n. 267 del 2000, e 191 del Dlgs. n. 152
del 2006, per mancanza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza;
V) difetto di istruttoria e motivazione in relazione alla prescrizione volta
alla rimozione di tutti i rifiuti in solido con le altre ditte giustificato con
il carattere di non separabilità dei rifiuti conferiti;
VI) violazione e falsa applicazione degli artt. 188 e 192 del Dlgs. n. 152 del
2006 e sviamento, per l’omessa considerazione che la ricorrente è munita del
formulario controfirmato dal destinatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sona chiedendo la reiezione del
ricorso.
Con ordinanza n. 1003 del 12 dicembre 2006, è stata parzialmente accolta la
domanda cautelare.
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Con il primo, secondo e sesto motivo, che possono essere esaminati
congiuntamente, la ricorrente sostiene di non poter essere identificata come
destinataria del provvedimento di rimozione e smaltimento dei rifiuti
illecitamente abbandonati e stoccati nel sito della Sun Oil Italiana Srl, in
quanto non ha materialmente posto in essere la condotta tipica descritta
dall’art. 192 del Dlgs. n. 152 del 2006, e perché dovrebbe in suo favore operare
l’esimente prevista dall’art. 188, comma 3, del Dlgs. n. 152 del 2006, in favore
del produttore o detentore di rifiuti munito del formulario controfirmato di cui
all’art. 193, di cui la ricorrente è in possesso.
Le censure sono infondate e devono essere respinte.
Per chiarezza espositiva è opportuno richiamare testualmente l’art. 188 del Dlgs.
n. 152 del 2006, il quale, relativamente agli oneri gravanti sui produttori e
detentori di rifiuti dispone che:
“1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore
che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che
effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del
produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con
le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze
superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque
tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei
rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il
formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare
comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la
comunicazione è effettuata alla regione”.
Da tale norma risulta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti
grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto
e smaltimento.
Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una posizione di
garanzia in ordine al corretto smaltimento.
Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti
speciali, che sono della tipologia di quelli che la ricorrente Faro Srl ha
ceduto, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un
soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il
formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal
destinatario.
In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto
recupero o smaltimento dei rifiuti (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. III, 16
febbraio 2000, n. 1767; id. 21 gennaio 2000, n. 4957; id. 27 novembre 2003, n.
7746; id. 1 aprile 2004, n. 21588).
Nel caso all’esame – e il dato non è oggetto di contestazioni nel presente
giudizio – la Sun Oil Italiana S.r.l, destinatario dei rifiuti, era priva di
qualsiasi autorizzazione (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 10 ottobre 2007), e
pertanto non può operare la speciale esimente di cui all’art. 188, comma 3, del
Dlgs. n. 152 del 2006.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, a causa dell’estensione della
suddetta posizione di garanzia che si fonda sull’esigenza di assicurare un
elevato livello di tutela all’ambiente (principio cardine della politica
ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato), la consegna dei
rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione (nel caso all’esame la Eco
2000 soc. coop. a r.l e la Niagara Srl) non vale a trasferire su di loro la
responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il
produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti.
Peraltro, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l’indicazione
dell’impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (cfr. art.
193, coma 1, lett. c ed e del Dlgs. n. 152 del 2006), correttamente identificati
nella Sun Oil Italiana S.r.l, via Molinara 10 del Comune di Sona, cosicché la
verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al
destinatario rientrava senz’altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal
produttore o detentore dei rifiuti.
Ne consegue che correttamente il Comune ha individuato nella ricorrente la
destinataria dell’ordine di rimozione dei rifiuti e le doglianze di cui al
primo, secondo e sesto motivo devono essere respinte.
2. Con il terzo e quarto motivo la ricorrente contesta l’incompetenza del
Sindaco ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti di cui all’art 192 del
Dlgs. n. 152 del 2006, e la carenza dei presupposti di indifferibilità ed
urgenza di cui all’art. 54, comma 2, del Dlgs. n. 267 del 2000.
Le censure sono infondate sotto entrambi i profili.
Nel caso all’esame, in disparte la considerazione per la quale l’art. 192, comma
3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto
all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al
Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla
rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della
specialità e quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs.
n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25 agosto 2008, n. 4061), il
provvedimento impugnato riproduce testualmente ampi stralci della relazione
tecnica pervenuta all’Amministrazione comunale il 30 agosto 2006, da cui
risultava un “forte, concreto e immediato rischio di propagazione degli
inquinanti nell’ambiente circostante, sia tramite perdite liquide che in forma
areale, con grave pericolo per la salute pubblica e l’ambiente”, in ragione del
cattivo stato di conservazione dei contenitori dei rifiuti e il rischio di
sviluppo di reazioni chimiche tra rifiuti differenti con emissioni tossiche in
atmosfera.
Risultano pertanto senz’altro sussistenti quelle situazioni di carattere
eccezionale e impreviste costituenti concreta minaccia per la pubblica
incolumità richieste dalla norma per l’esercizio del potere di urgenza da parte
del Sindaco, e in tale contesto il carattere eccezionale ed imprevedibile della
minaccia non può dirsi insussistente perché l’abbandono dei rifiuti nel sito
costituiva una situazione temporalmente preesistente.
Infatti il ritardo ulteriore nell'agire da parte del Sindaco rispetto alle
circostanze emerse per la prima volta nella relazione tecnica avrebbe comportato
un aggravamento della situazione, e il ricorrente non allega alcun elemento
idoneo ad inficiare la descrizione dello stato dei luoghi compiuta dal tecnico.
Le censure di cui al terzo e quarto motivo devono pertanto essere respinte.
3. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e
motivazione in relazione alla prescrizione con cui è stata ordinata alla
ricorrente la rimozione di tutti i rifiuti in solido con le altre ditte.
La determinazione viene motivata con riferimento alla circostanza che i rifiuti
conferiti da ciascuna delle ditte produttrici o detentrici non sono separabili
dal complesso dei rifiuti presenti.
La censura è fondata, in quanto dai formulari di identificazione dei rifiuti
utilizzati dall’Amministrazione comunale per risalire ai produttori e detentori
dei medesimi, è possibile documentalmente determinare le quantità conferite da
ciascuno, e pertanto, essendo possibile la rimozione di rifiuti o una
partecipazione alle operazioni di rimozione pro quota, non sono ravvisabili
elementi tali da qualificare come indivisibile la prestazione.
In definitiva il ricorso deve essere accolto limitatamente alla prescrizione con
la quale è stata ordinata la rimozione di tutti i rifiuti solidalmente con le
altre ditte interessate.
La parziale novità di alcune delle questioni trattate e la soccombenza reciproca
giustificano la parziale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte nel
senso precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 143 del
20 settembre 2006 resa dal Sindaco del Comune di Sona, limitatamente alla
prescrizione di rimuovere tutti i rifiuti in solido con le altre ditte,
respingendolo quanto al resto.
Compensa per la metà le spese di giudizio tra le parti e condanna la parte
ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale intimata, della
metà residua, che liquida in € 2000 oltre ad IVA e c.p.a. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 dicembre 2008.
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