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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n. 601
APPALTI - Controversie inerenti ai diritti e obblighi derivanti da un
contratto di appalto di opere pubbliche - Rescissione del rapporto ai sensi
dell’art. 340 della L. n. 2248/1865, all. F. - Giurisdizione - A.G.O. La
giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed
agli obblighi derivanti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta
esclusa per il fatto che l’amministrazione si sia avvalsa della facoltà di
rescindere il rapporto ai sensi dell’articolo 340 della legge 20 marzo 1865 n.
2248, all. F, attesa l’inidoneità dell’atto di rescissione ad incidere sulle
posizioni soggettive nascenti dal contratto ed aventi, quindi, consistenza di
diritti soggettivi. Né a conclusioni diverse conduce la constatazione che il
provvedimento di rescissione abbia la forma dell’atto amministrativo, atteso che
esso non cessa per ciò solo di produrre effetti nell’ambito delle posizioni
paritetiche contrattuali (SS.UU. 5 aprile 2005 n. 6992). Pres. Borea, Est. Rovis
- C.C. (avv. R. di Torrepadula) c. Comune di Campodarsego (avv.ti Domenichelli e
Zambelli). T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n. 601
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ricorso n. 1136/2008
Sent. n. 601/09
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con
l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Antonio Borea - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere, relatore
Fulvio Rocco - Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1136/2008, proposto da Consorzio Conart in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Rocco Di
Torrepadula, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Luca Schiavon
in Venezia- Mestre, via Miranese 3,
contro
il Comune di Campodarsego (Pd) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con elezione di
domicilio presso lo studio del secondo in Venezia- Mestre, via Cavallotti 22;
per l'annullamento
della determinazione comunale dd. 6.3.2008 Reg. Gen. 116, con la quale si è
provveduto a rescindere il contratto di appalto dd. 28.9.2007 rep. n. 2435,
relativo ai lavori di “Sistemazione degli spogliatoi e dell’area esterna degli
impianti sportivi del capoluogo”;
visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i
relativi allegati;
visto l’atto di costituzione del Comune di Campodarsego;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 (relatore il Consigliere
Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;
FATTO
Con contratto 28.9.2007 rep. n. 2435, stipulato tra il Comune di Campodarsego ed
il Consorzio odierno ricorrente, quest’ultimo si obbligava ad eseguire i lavori
di sistemazione degli spogliatoi e dell’area esterna degli impianti sportivi
comunali nel termine di 120 giorni dalla data di consegna degli stessi.
Dopo vari solleciti alla ditta affinchè si presentasse per sottoscrivere il
verbale di consegna, i lavori venivano alfine affidati in data 10.12.2007,
contestualmente stabilendosi che l’ultimazione delle opere doveva avvenire entro
il 9.4.2008.
Riscontrato, in data 2 gennaio 2008, il mancato inizio dei lavori e sollecitata
l’impresa a darvi esecuzione – sollecito reiterato il successivo 14 gennaio con
indicazione delle opere da privilegiare, in quanto indilazionabili -, in data 3
aprile 2008 il direttore dei lavori redigeva, in presenza di due testimoni, un
verbale di sopralluogo in cui attestava la mancata esecuzione dei lavori
appaltati, ivi compresi quelli espressamente sollecitati con nota 14.1.2008
Conseguentemente, valutato il comportamento dell’appaltatore ed il pregiudizio
derivante dal ritardo, il Comune adottava il provvedimento 6.3.2008 n. 116 con
cui disponeva la rescissione del contratto.
Avversava tale determinazione il Consorzio interessato deducendone
l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi
profili, e chiedendone l’annullamento.
Resisteva in giudizio il Comune di Campodarsego eccependo, preliminarmente,
l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito e,
in via subordinata, la sua irricevibilità per tardività del deposito del
medesimo: nel merito, peraltro, ne rilevava l’infondatezza concludendo, quindi,
per la sua reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 12 febbraio 2009.
DIRITTO
1.- Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo
per discostarsi, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie
inerenti ai diritti ed agli obblighi derivanti da un contratto di appalto di
opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che l’amministrazione si sia
avvalsa della facoltà di rescindere il rapporto ai sensi dell’articolo 340 della
legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, attesa l’inidoneità dell’atto di
rescissione ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal contratto ed
aventi, quindi, consistenza di diritti soggettivi.
Né a conclusioni diverse conduce la constatazione che il provvedimento di
rescissione abbia la forma dell’atto amministrativo, atteso che esso non cessa
per ciò solo di produrre effetti nell’ambito delle posizioni paritetiche
contrattuali (SS.UU. 5 aprile 2005 n. 6992).
D’altra parte è stato anche osservato (SS.UU. 18 aprile 2002 n. 5640) che
costituisce ius receptum che la giurisdizione si determina sulla base della
domanda e che, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo, ciò che rileva non è la prospettazione fatta dalle
parti, bensì il c.d. petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non
tanto in funzione della statuizione richiesta al giudice, ma soprattutto della
causa pretendi, ossia della intrinseca consistenza della posizione soggettiva
fatta valere in giudizio (SS.UU. 21 dicembre 1999 n. 915), con la conseguenza
che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in tema di
recesso da un contratto di appalto pubblico anche se formalmente è stata
impugnato l’atto deliberativo a tal fine posto in essere dalla pubblica
amministrazione, spettando al giudice ordinario stabilire, verificando in via
incidentale la legittimità dell’atto rescissorio, se l’amministrazione abbia
eventualmente vulnerato il diritto soggettivo dell’appaltatore di proseguire il
rapporto contrattuale.
Né tali conclusioni risultano smentite dagli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio
2000 n. 205 e 33 del DLgs 31 marzo 1998 n. 80, atteso che la devoluzione alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie
relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici concerne la solo fase
pubblicistica della gara, ivi compresi i provvedimenti di non ammissione alla
gara o di esclusione dei concorrenti, ma non riguarda la fase relativa alla
esecuzione del rapporto contrattuale (SS.UU. 18 aprile 2002 n. 5640): del resto
il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo si giustifica
logicamente solo in relazione alla fase pubblicistica delle procedure
contrattuali ad evidenza pubblica, ma non anche in relazione a quella in cui,
stipulato il contratto, si è in presenza di rapporti assolutamente paritetici in
cui la posizione della pubblica amministrazione non differisce in alcun modo da
quella di qualsiasi altra parte contrattuale.
2.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va, dunque, dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione.
La soccombenza di parte ricorrente non consente – nonostante l’errata
indicazione del giudice competente contenuta nel provvedimento impugnato – il
ristoro delle spese di giudizio, tenuto conto sia della soccombenza stessa, sia
dell’orientamento consolidato ed unanime della giurisprudenza (cfr., da ultimo,
TAR Veneto, I, 23.4.2008 n. 1332; TAR Catanzaro, II, 11.2.2008 n. 144) sul
punto. Le spese stesse, tuttavia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente
pronunziando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di
giurisdizione.
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009.
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