AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n. 602



APPALTI - Criterio del prezzo più basso - Calcolo della soglia di anomalia - Art. 86 d.lgs. n. 163/2006 - Stazione appaltante - Det. 26.10.1999 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Sequenza di calcolo. Quando il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso, il calcolo della soglia di anomalia è dato dal “ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media” (art. 86 del DLgs n. 163/06). Sul punto, con determinazione 26.10.1999 l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha precisato analiticamente la sequenza da rispettare a cura della stazione appaltante: 1) si forma l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente di ribasso; 2) si calcola il 10% del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore; 3) si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui al punto 2), nonché un numero di offerte di maggior ribasso di cui al punto 2) (c.d. taglio delle ali); 4) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al punto 3); 5) si calcola - sempre con riguardo alle offerte che rimangono dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al punto 3) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 4), e, cioè, la differenza tra tali ribassi (superiori alla media) e la suddetta media; 6) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; 7) si somma la media di cui sub 4) con la media di cui sub 6): tale somma costituisce la soglia di anomalia. Pres. Borea, Est. Rovis - C.C. s.r.l. (avv. Cancrini) c. S. s.p.a. (avv.ti Domenicheli, Zago e Zambelli). T.A.R. VENETO, Sez. I - 13/03/2009, n. 602

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Ricorso n. 348/2008

Sent. n. 602/09


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:


Vincenzo Antonio Borea - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere, relatore
Fulvio Rocco - Consigliere
ha pronunziato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 348/2008 , proposto da Corteggiano Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Santa Croce - Piazzale Roma 466/g,
contro
S.A.V.E. Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenicheli, Guido Zago e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22,
e nei confronti
di Alfa S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione della parte ricorrente dalla gara indetta dalla società S.A.V.E. per l’affidamento dell’appalto di progettazione, lavori e opere “relative alla ristrutturazione edilizia di parte dell’edificio vecchia aerostazione passeggeri per la realizzazione di spazi da locarsi a ditta di spedizionieri e vettori aerei dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia” così come risultante dal verbale di gara dd. 10.12.2007; del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla società controinteressata, non conosciuto, della cui esistenza la parte ricorrente è stata informata mediante comunicazione inviata a mezzo racc. a.r. del 24.1.2008; delle disposizioni previste nella sezione III.2.3) del Bando di gara e del punto 3.2) art. 4 del Disciplinare di gara; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento del danno;
visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di S.A.V.E. Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.a.;
viste le memorie delle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da relativo verbale;


FATTO


L’odierna ricorrente ha impugnato, ritenendola illegittima per eccesso di potere sotto diversi profili, la propria esclusione dalla gara indetta da “SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo spa” (in prosieguo, SAVE spa) per l’affidamento dell’appalto di progettazione e lavori relativi alla parziale ristrutturazione dell’aerostazione passeggeri dell’aeroporto di Venezia, esclusione disposta in ragione della mancata allegazione della “dichiarazione di cui all’art. III.2.3) del bando di gara e all’art. 4, punto 3.2) del disciplinare di gara”.


Si è costituita in giudizio SAVE spa eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del proposto gravame per difetto di interesse, ed opponendo, nel merito, la sua infondatezza e chiedendone, conseguentemente e comunque, la reiezione.


La causa è passata in decisione all’udienza del 12 febbraio 2009.


DIRITTO


Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto, ancorchè la società ricorrente non fosse stata esclusa - com’è invece accaduto - per aver omesso di allegare all’offerta presentata la dichiarazione contenente il nominativo del soggetto a cui sarebbe stata affidata la progettazione esecutiva delle opere oggetto dell’appalto, sarebbe comunque stata esclusa per anomalia della propria offerta, in applicazione del disposto di cui alla sezione VI.3), punto 4, II capoverso del bando di gara che, appunto, stabiliva che (in caso di offerte in numero pari o superiore a cinque) si sarebbe proceduto “ai sensi dell’art. 124, VIII comma del DLgs n. 163/06 all’esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del DLgs n. 163/06. Non si procederà all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a 5”.


Qualora, pertanto, la ricorrente non fosse stata estromessa dalla gara in sede di verifica della documentazione, si sarebbe dovuto procedere all’individuazione della soglia di anomalia delle offerte presentate, in quanto ne sarebbero risultate ammesse cinque: orbene, in tale contesto l’offerta della ricorrente si sarebbe collocata oltre la soglia di anomalia, sicchè sarebbe stata automaticamente esclusa.
Ed in vero.

Quando, come nel caso di specie, il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso, il calcolo della soglia di anomalia è dato dal “ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”.


Sul punto, con determinazione 26.10.1999 l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha precisato analiticamente la sequenza da rispettare a cura della stazione appaltante:
1) si forma l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente di ribasso;
nel caso di specie, le offerte ammesse sarebbero state: RANZATO, 8,831; SIMA, 10,497; ATI, 11,861; CORTEGGIANO, 12,557; ALFA, 16,820;
2) si calcola il 10% del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore;
nel caso di specie, il 10% delle offerte ammesse (n. 5) sarebbe stato pari a 0,5 e, quindi, arrotondato all’unità superiore, pari ad 1;
3) si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui al punto 2), nonché un numero di offerte di maggior ribasso di cui al punto 2) (c.d. taglio delle ali);
nel caso di specie, si estromettono (fittiziamente) i ribassi pari a 8,831 e 16,820;
4) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al punto 3);
nel caso di specie, la media aritmetica (10,497+11,861+12,557):3 = 34,915:3 = 11,638;
5) si calcola - sempre con riguardo alle offerte che rimangono dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al punto 3) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 4), e, cioè, la differenza tra tali ribassi (superiori alla media) e la suddetta media;
nel caso di specie, vi sono due soli ribassi superiori alla media, e cioè 11,861 e 12,557: la differenza tra tali ribassi e la media è pari (11,861-11,638) a 0,223 e, rispettivamente (12,557-11,638), a 0,919;
6) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze;
nel caso di specie, detta media (0,223+0,919):2 = 1,142:2 = 0,571;
7) si somma la media di cui sub 4) con la media di cui sub 6): tale somma costituisce la soglia di anomalia;
nel caso di specie la soglia di anomalia (11,638+0,571) è pari a 12,209;
orbene, poiché la ricorrente ha offerto un ribasso pari a 12,557, superiore a 12,209, sarebbe stata automaticamente esclusa dalla gara.


Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, in quanto giammai la ricorrente avrebbe potuto aggiudicarsi l’appalto di cui è causa.
Le spese possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.


Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009.



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it