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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n.605
LAVORO E PROFESSIONI - Perito industriale - Competenza a collaudare opere
meccaniche - Sussistenza - Fondamento - Tariffe professionali - L. n. 146/1957.
La competenza del Perito Industriale a “collaudare” opere meccaniche trova un
indubitabile presupposto normativo, determinato dalla riconosciuta possibilità
di tariffazione al riguardo , laddove la tabella B/4 annessa alla L. 12 marzo
1957 n. 146 (“Tariffa professionale per i periti industriali”) contempla una
tariffa in materia di collaudo di macchine e la tabella C/4 una tariffa di
collaudo di opere di terzi: e, se la tariffa professionale è di per sè inidonea
a determinare la sfera della competenza esclusiva delle singole professioni
intellettuali, nella tariffa ben possono essere elencate attività comuni a
diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all'iscritto ma per
le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una
concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti (cfr. sul punto
Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 1996 n. 1087). Pres. f.f. Antonelli, Est. Rocco
- B.G. (avv.ti Gollin e Alderuccio) c. Comune di Badia Polesine (avv.ti
Gianluigi e Matteo Ceruti) e altro (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. I - 13
marzo 2009, n.605
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ricorso n. 1370/2001
Sent. n. 605/09
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con
l’intervento dei signori:
Elvio Antonelli Presidente f.f.
Italo Franco Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. 1370/2001, proposto da Boldrin Giampietro, rappresentato e
difeso dall’Avv. Gianfranco Gollin e dall’Avv. Bruno Alderuccio, con domicilio
presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Arnaldo Fusinato n. 42,
contro
-Commissione Ristretta Pubblico Spettacolo - Ufficio Commercio e Polizia
Amministrativa del Comune di Badia Polesine, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il Comune di Badia Polesine (Rovigo), in persona del Sindaco pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluigi Ceruti e
dall’Avv. Matteo Ceruti, con elezione di domicilio in Venezia presso lo studio
dell’Avv. Luca Partesotti, Dorsoduro n. 1249,
e nei confronti
- del Consiglio dei Periti Industriali della Provincia di Padova, in persona del
suo Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- di Marzari Mario, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
del processo verbale della Commissione Ristretta Pubblico Spettacolo costituita
presso l’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Badia Polesine
Prot. n. 66/6 dd. 20 aprile 2001, recante la prescrizione per cui i collaudi
statici devono essere redatti esclusivamente dagli iscritti all’Albo degli
Ingegneri e all’Albo degli Architetti, con la conseguente esclusione del
ricorrente dallo svolgimento delle relative prestazioni professionali; nonché
con riserva della proposizione di altro giudizio al fine del risarcimento dei
danni all’immagine subiti dal ricorrente medesimo.
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 15giugno 2001 e
depositato il 27giugno 2001;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Badia Polesine;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 23 ottobre 2008 (relatore il consigliere Fulvio
Rocco) l’Avv. Partesotti, in sostituzione dell’avv. Ceruti, per Comune di Badia
Polesine; nessuno comparso per la parte ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.1 Il ricorrente, Per. Ind. Giampietro Boldrin, espone di aver sottoscritto in
data 10 ottobre 2000 a Sanguinetto (Verona) il verbale di collaudo statico
dell’attrazione denominata “Tiro ad aria compressa” con contrassegno del
Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 011838 e numero identificativo n.
P/1974/052 rilasciato dal Comune di Verona, di proprietà del Sig. Mario Marzari
.
Come si legge nel verbale anzidetto, “l’attrazione” di cui trattasi, “montata su
rimorchio e con un ingombro totale di circa m. 5,00 x 4,00, è costituita da una
struttura metallica portante ricoperta esternamente di lamiera di alluminio
verniciata e rivestita internamente da laminato sovrapposto a pannelli in
multistrati. I tamponamenti sono in telai di alluminio e le pedane di accesso al
tiro sono in lamiera di alluminio antiscivolo. L’illuminazione è fornita da neon
e faretti” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Nel verbale medesimo il Perito, “avendo riscontrato un buon grado di
conservazione e manutenzione delle strutture, buone condizioni di isolamento
dell’impianto elettrico realizzato secondo le vigenti norme CEI, dotato di
interruttori magnetotermici e interruttore differenziale con intervento 0.03A,
che sottoposti a corto circuito hanno dato esito positivo, e relative messe a
terra ed un corretto funzionamento dell’attrazione durante l’uso, dichiara,
ferme restando le riserve di una corretta messa in opera e di un attento
controllo giornaliero dei componenti nonché della loro manutenzione, che
l’attrazione denominata “Tiro ad aria compressa” è attualmente idonea all’uso
cui è destinata. Validità del presente è di anni uno dalla data di rilascio”
(cfr. ibidem).
Tale verbale è stato utilizzato dal Marzari al fine di ottenere l’assenso delle
Commissioni Comunali di vigilanza di cui all’art. 80 del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931 n. 773 e dell’art. 141 e ss. del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e
successive modifiche e integrazioni.
Il Boldrin ha poi rilasciato al Marzari in data 22 febbraio 2001 a Brendola
(Vicenza) altro collaudo statico da utilizzarsi al medesimo fine per
l’attrazione denominata “Rotonda tiri vari” con numero identificativo P/1974/051
rilasciato dal Comune di Verona, a sua volta “montata su rimorchio e con un
ingombro totale di mq. 4,00 x 2,00 … (e) costituita esternamente da una
struttura in pannelli di alluminio. Nella parte anteriore è collocata una
apertura, mediante cerniere, di un pannello per l’accesso al gioco del pubblico,
internamente le pareti sono rivestite di pannelli di legno, la pavimentazione è
in legno rivestita da linoleum. L’illuminazione fornita da neon”; il
Perito,“avendo riscontrato” anche in questo caso “un buon grado di conservazione
e manutenzione delle strutture, buone condizioni di isolamento dell’impianto
elettrico realizzato secondo le vigenti norme CEI, dotato di interruttori
magnetotermici e interruttore differenziale con intervento 0.03A, che sottoposti
a corto circuito hanno dato esito positivo, e relative messe a terra ed un
corretto funzionamento dell’attrazione durante l’uso” ha dichiarato, “ferme
restando le riserve di una corretta messa in opera e di un attento controllo
giornaliero dei componenti nonché della loro manutenzione, che l’attrazione
denominata “Rotonda tiri vari” è attualmente idonea all’uso cui è destinata.
Validità del presente è di anni uno dalla data di rilascio” .
Il medesimo esito positivo ha pure avuto il collaudo effettuato a Montecchio
Maggiore (Vicenza) dal Boldrin, sempre al fine dell’assenso delle Commissioni
Comunali di vigilanza di cui all’art. 80 del T.U. approvato con R.D. 773 del
1931 e dell’art. 141 e ss. del R.D. 635 del 1940 e successive modifiche e
integrazioni, sull’attrazione di proprietà del Marzari denominata “Giostra a
seggiolini per bambini” con numero identificativo M/1988/046 rilasciato dal
Comune di Verona, “… montata a terra e con un diametro d’ingombro di circa m.
8,00 … costituita da n. 20 seggiolini monoposto appesi con doppia catenella ad
una struttura rotante attorno al proprio asse verticale mediante un motore
elettrico. I tamponamenti sono in materiale plastico colorato. L’illuminazione è
data da lampadine e neon, il raggio d’azione dell’attrazione è protetto, lungo
tutto il perimetro, da transenne metalliche”(cfr. ibidem, doc. 3).
Peraltro, la Commissione Ristretta di Vigilanza di Pubblico Spettacolo
costituita presso il Comune di Badia Polesine (Rovigo), con verbale Prot. 66/6
dd. 20 aprile 2001 ha prescritto che i collaudi statici delle attrazioni
sopradescritte dovevano essere redatti soltanto da professionisti iscritti
all’Albo degli Ingegneri o all’Albo degli Architetti, negando in tal modo
validità agli atti formati al riguardo dal Boldrin.
1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe il Boldrin chiede l’annullamento del
verbale testè menzionato, deducendo al riguardo eccesso di potere per difetto di
motivazione, sviamento di potere e violazione di legge, ed invocando al riguardo
- tra l’altro - i precedenti costituiti dalla sentenza di T.A.R. Lazio, Sez. III,
14 febbraio 1995 n. 360 e dalla decisione di Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2000
n. 6136.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Badia Polesine, eccependo in via
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e - sotto più profili -
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del
ricorrente e per difetto di interesse di quest’ultimo.
Peraltro, la difesa del Comune ha pure replicato in via puntuale alle censure
della controparte, concludendo comunque per la reiezione del ricorso.
3. Non si sono costituiti in giudizio i pur intimati Mario Marzari, la
Commissione Ristretta Pubblico Spettacolo del Comune di Badia Polesine e il
Consiglio dei Periti Industriali della Provincia di Padova.
4. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
5.1. Tutto ciò premesso, il Collegio deve farsi carico di disaminare le
eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune.
5.2. Con una prima eccezione il Comune ha infatti affermato di non essere
legittimato passivamente al presente giudizio e che il ricorso doveva essere
notificato al Ministero dell’Interno in quanto, all’epoca dei fatti di causa,
ossia alla data di formazione del qui impugnato processo verbale (20 aprile
2001) la Commissione ristretta pubblico spettacolo” avrebbe agito quale
“Sottocommissione”, ossia quale organo “ristretto” della Commissione Provinciale
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”, costituita presso la Prefettura
competente per territorio.
Pertanto, essendo tale Commissione provinciale l’organo tecnico titolare del
potere di controllo in materia di pubblici spettacoli e di attrazioni
viaggianti, ad esso - e non già alla “Sottocommissione” - competeva l’emissione
del parere di cui agli artt. 141 e 142 del R.D. 635 del 1940 ai fini del
rilascio della licenza contemplata dall’art. 80 del T.U. approvato con R.D. 773
del 1931: e, pertanto, essendo la commissione medesima organo
dell’Amministrazione Pubblica Sicurezza, la vocatio in ius andava notificata al
Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege presso la competente Avvocatura
Distrettuale dello Stato, e non già al Comune di Badia Polesine, presso il quale
soltanto per effetto del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 - susseguentemente entrato
in vigore - è stata istituita la “Commissione di vigilanza comunale” a’ sensi
dell’art. 141-bis del R.D. 635 del 1940.
Il Collegio, per parte propria, rileva che - in effetti - soltanto a seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 4 del D.P.R. 311 del 2001 - recante a’ sensi
dell’art. 20 della L. 15 marzo 1997 n. 59, allegato 1, n. 78, la disciplina di
delegificazione del procedimento di rilascio della dichiarazione di agibilità da
parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico
spettacolo e trattenimento - è stata contemplata l’istituzione della
corrispondente Commissione comunale, la quale - ove effettivamente costituita -
svolge le funzioni altrimenti devolute alla Commissione provinciale predetta.
Va peraltro denotato che l’art. 142 del R.D. 635 del 1940, nel testo vigente
all’epoca dei fatti di causa, disponeva all’ultimo suo comma che per l'esercizio
del controllo “fuori dal capoluogo della Provincia” sull’osservanza “delle norme
e delle cautele imposte”, nonché del regolare funzionamento dei meccanismi di
sicurezza”, la Commissione provinciale medesima “delega il Podestà del Comune
nel quale trovasi il locale da visitare, l'Ufficiale sanitario e il comandante
dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico del luogo” (cfr. ivi).
Orbene, nel caso di specie non solo è intervenuta una delega da parte della
Commissione provinciale (organo per certo statale e incardinato
nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto affermato
dalla difesa del Comune), ma l’Amministrazione Comunale ha nella specie
provveduto a sua volta, nell’ambito dei propri poteri di auto-organizzazione, a
normare la funzione ad essa delegata mediante l’istituzione di un proprio organo
ad hoc, incardinato nella propria struttura burocratica (segnatamente, l’Ufficio
Commercio e Polizia Amministrativa del Comune) e composto da un Presidente quale
rappresentante del Sindaco, da un membro rappresentante dell’U.L.S.S. n. 18 e da
un tecnico incaricato dalla stessa Amministrazione Comunale.
Tale organo collegiale si avvaleva - inoltre - di un dipendente comunale con
funzioni di Segretario.
Tutto ciò si evince dalla disamina dello stesso verbale della Commissione,
depositato in copia agli atti di causa e che - per l’appunto - reca
l’intestazione “Comune di Badia Polesine - Piazza Vittorio Emanuele II, 279 -
C.A.P. 45021 - Tel. 0425/53671 - Fax 53678 - Ufficio Commercio e Polizia
Amministrativa”, con espressa menzione nel testo dell’atto sia della circostanza
che la Commissione agiva quale “delegata ai sensi dell’art. 142 del T.U.L.P.S.”
(recte: del R.D. 635 del 1940, recante il regolamento di attuazione del
T.U.L.P.S.), sia degli estremi della delega medesima, conferita con
provvedimento Prot. n. 1590/2001/1.25.21 I° Sett. Dd. 19 aprile 2001 dalla
Commissione Provinciale di Vigilanza di Locali di Pubblici Spettacoli.
Va anche evidenziato che, a’ sensi del testo del predetto art. 142 del R.D. 635
del 1940, la Commissione provinciale risultava titolare - come detto innanzi -
di una potestà di controllo sull’osservanza delle norme e delle cautele imposte,
nonché del regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, “suggerendo gli
eventuali provvedimenti” (così, testualmente, l’art. 142 cit.), e non già
direttamente disponendo prescrizioni al riguardo: e, se così è, tali
prescrizioni, non essendo di competenza della Commissione provinciale medesima,
ragionevolmente neppure potevano formare oggetto di delega agli organi
costituiti presso le singole Amministrazioni comunali.
Nel caso di specie, viceversa, la Commissione ristretta ha indubitabilmente
disposto una prescrizione nei confronti del Marzari, posto che nel testo
prestampato del verbale medesimo è stato inequivocabilmente aggiunto a mano
quanto segue: “Per i collaudi statici delle attrazioni di Casagrande, Pescarolo,
Marzari, si prescrive l’acquisizione di documentazione firmata da professionisti
iscritti all’Albo degli Ingegneri oppure all’Albo degli Architetti”.
Il vizio di incompetenza a provvedere al riguardo da parte della Commissione
ristretta non è stato, invero, dedotto dal Boldrin.
Tuttavia, deve anche concludersi nel senso che lo stesso Boldrin ha
correttamente evocato in giudizio l’Amministrazione Comunale di Badia Polesine
quale soggetto che ha costituito, con propri mezzi e proprio personale e
all’interno della propria organizzazione amministrativa, un organo il cui
operato, assodatamente svolto in regime di delega e contraddistinto da una
prescrizione intrinsecamente riguardabile quale atto definitivo emanato con
assunzione di propria responsabilità, risulta quindi - anche a prescindere dalla
stessa questione sulla competenza a provvedere - comunque imputabile alla
volontà della medesima Amministrazione delegata.
5.3. Né può essere condivisa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del
ricorso per asserita carenza di legittimazione a provvedere da parte del Boldrin,
argomentata dalla difesa del Comune in via di analogia rispetto all’assunto
giurisprudenziale - ormai consolidato - secondo cui non sussiste un interesse,
neppure morale, del professionista progettista all'impugnazione del diniego di
rilascio del titolo edilizio, richiesto dal committente e ricusato dal Comune
per errori di rappresentazione progettuale, in quanto tale diniego dispone dello
ius aedificandi e non sull'esercizio della professione del progettista, nè sulle
sue qualità e il suo prestigio, che non possono reputarsi chiamate in causa da
un rilievo tecnico operato dall’Amministrazione Comunale. per scopi del tutto
diversi, ossia per il perseguimento del corretto uso del territorio, tant'è che
l'eventuale annullamento dell'atto produrrebbe effetti soltanto sulla sfera
giuridica del concessionario e sulle sue facoltà inerenti all'edificazione, nel
mentre nulla toglierebbe o aggiungerebbe alle doti professionali del progettista
spesso (cfr., ex multis, al riguardo Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2001,
n. 1250).
Nel surriferito contesto, pertanto, al professionista è riconosciuta la mera
facoltà di proporre al riguardo un intervento ad adiuvandum ove il
committente si risolvesse ad impugnare.
Il paragone prospettato dalla difesa del Comune, ad avviso del Collegio, non è
peraltro proponibile in quanto nel caso di specie la prescrizione emanata
dall’Amministrazione Comunale incide in materia di sicurezza e di pubblica
incolumità, e cioè- congiuntamente - sia sull’attività svolta dal diretto
destinatario della prescrizione stessa individuato nel processo verbale, sia del
professionista che con la propria prestazione assicura la tutela dei pubblici
interessi che ineriscono alla materia predetta.
In tal senso, va quindi considerato che, a differenza dell’ipotesi di diniego
del rilascio del titolo edilizio, l’effetto del provvedimento impugnato non si
risolve nell’esigenza che il progetto sia rielaborato dal professionista, ma
nella sostanziale inibizione a quest’ultimo di svolgere la relativa attività: e,
se così è, non si vede dunque il motivo per cui al professionista medesimo debba
negarsi la legittimazione a impugnare direttamente l’atto con il quale, anche a
prescindere dalle singole prestazioni da lui rese al Marzari e che l’organo
comunale reputa rese da soggetto non abilitato al riguardo, gli si nega di fatto
la stessa competenza ad operare nella “materia” di cui trattasi.
5.4. Concludendo sulle questioni preliminari, va pure respinta la terza
eccezione di inammissibilità per carenza di interesse del ricorrente, formulata
dalla difesa del Comune nel presupposto che le attrazioni dianzi descritte e per
le quali il Boldrin ha redatto il verbale di collaudo statico non sono dotate
soltanto di un impianto meccanico, ma anche di un impianto elettrico, con
conseguente impossibilità per il Boldrin di esaminare la corretta funzionalità
di quest’ultimo in quanto iscritto unicamente nell’elenco dei periti industriali
dell’area meccanica, nel mentre a’ sensi dell’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929
n. 275 “spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive
specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario,
navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime
inerenti”.
In realtà, tale eccezione attiene all’interpretazione del complessivo “sistema”
di disposizioni normative che disciplina la competenza professionale del
ricorrente e - pertanto - la definizione della questione in tal modo introdotta
dalla difesa del Comune non potrà che avvenire nella trattazione del merito di
causa.
6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto.
6.2. Innanzitutto, va evidenziata la fondatezza della prima censura formulata
dal ricorrente in ordine alla carenza di motivazione del provvedimento
impugnato.
Come si è detto innanzi, la Commissione, anziché limitarsi a “suggerire” alla
competente Autorità di pubblica sicurezza gli “eventuali provvedimenti” reputati
necessari, ha direttamente prescritto, relativamente alle attrazioni predette,
l’acquisizione di documentazione firmata da un ingegnere o da un architetto in
luogo di quella firmata dal Boldrin.
Tale “prescrizione”, sostanziandosi quale vero e proprio provvedimento
definitivo, risulta ictu oculi immotivata, con conseguente violazione del
generale principio contenuto nell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, stante
il fatto che il provvedimento stesso non reca alcuna esternazione dei
presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione assunta
dalla Commissione.
Nella difesa del Comune si legge che tale integrazione documentale sarebbe stata
in realtà imposta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo costituita presso la Prefettura di Rovigo con il proprio
atto di delega Prot. n. 1590/2001/1.25.21 I° Sett., nel quale si legge - tra
l’altro - che “dovrà essere … acquisita, per ciascuna attrazione, il relativo
collaudo annuale a firma di tecnico abilitato” (cfr. doc. 2 di parte
resistente): ma in tale ultimo atto, come ben si vede, nulla si dice in ordine
al motivo per cui il Perito Industriale non sarebbe tale.
Deve dunque concludersi nel senso che la motivazione manca del tutto nella
specie, che l’urgenza del provvedere - sempre a differenza di quanto sostenuto
dalla difesa del Comune - non esentava l’Amministrazione procedente
dall’indicare i presupposti di fatto e di diritto che assistevano la propria
decisione e che neppure può reputarsi applicabile, oltre a tutto in via
retroattiva, l’art. 21-octies, comma 2 prima parte, della L. 241 del 1990 così
come introdotto dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005 n. 15 (cfr. ivi: “Non è
annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o
sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato”), trattandosi di provvedimento a natura non
vincolata e in ordine al quale non può invero dirsi che il suo contenuto
dispositivo non sarebbe comunque diverso ove venisse disposto l’annullamento per
difetto di motivazione.
Nel caso di specie, semmai, soltanto nella memoria defensionale presentata nel
presente procedimento giudiziale l’Amministrazione Comunale ha fornito il
supporto motivazionale della disposizione da essa emanata: e, per ormai
consolidata giurisprudenza, tale integrazione postuma della motivazione del
provvedimento va considerata illegittima (cfr. sul punto, ex multis,
Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2003 n. 342).
6.3. Ma, anche a prescindere dalla pur assorbente notazione che precede, il
ricorso è fondato anche avendo riguardo all’intrinseca infondatezza dell’assunto
secondo il quale i periti industriali sarebbero incompetenti ad emettere
certificati di collaudo statico per le attrazioni di cui trattasi.
Tale incompetenza è pretesamente ricavata dal Comune in relazione:
a) all’anzidetto art. 16 del R.D. 275 del 1929, laddove riconosce ai periti
meccanici, elettricisti ed affini la competenza a svolgere attività di
“progettazione”, “direzione” ed “estimo” (e, quindi, non di “collaudo”) per le
“costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o
elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale”;
b) sempre all’anzidetto art. 16 del R.D. 275 del 1929 in quanto - ferma comunque
restando l’altrettanto asserita incompetenza del perito industriale meccanico
(quale è, per l’appunto, il Boldrin) a svolgere prestazioni professionali in
materia di impianti elettrici (cfr. supra, § 5.4) - l’analisi delle
sollecitazioni e il dimensionamento puntuale delle varie componenti di talune
tipologie di attrazioni, tra le quali silurerebbe rientrerebbe la predetta
“Giostra a seggiolini per bambini”, richiederebbe la conoscenza del calcolo
infinitesimale e non rientrerebbe, quindi, nella competenza professionale del
Boldrin.
Il Collegio, per contro, rileva che la competenza del Perito Industriale a
“collaudare” opere meccaniche trova un indubitabile presupposto normativo,
determinato dalla riconosciuta possibilità di tariffazione al riguardo , laddove
- per l’appunto - la tabella B/4 annessa alla L. 12 marzo 1957 n. 146 (“Tariffa
professionale per i periti industriali”) contempla una tariffa in materia di
collaudo di macchine e la tabella C/4 una tariffa di collaudo di opere di
terzi.: e, come è ben noto, se la tariffa professionale è di per sè inidonea a
determinare la sfera della competenza esclusiva delle singole professioni
intellettuali, nella tariffa ben possono essere elencate -come, per l’appunto,
nel caso di specie - attività comuni a diverse professioni, ovvero attività
certamente consentite all'iscritto ma per le quali, in difetto di specifica
riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte
di altri soggetti (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 1996 n. 1087).
Per il caso in esame, quindi, l’acclarata esistenza di prestazioni di collaudo
tariffabili dal Perito industriale in materia di “macchine”individua per certo
un’area di competenza professionale comune nella materia di cui trattasi per
periti industriali ed ingegneri meccanici, ed essendo al riguardo palesemente
apodittico nella specie l’assunto della Commissione secondo il quale si
configurerebbe al riguardo una competenza concorrente estesa agli architetti.,
stante quanto desumibile sul punto dalla disamina della L. 2 marzo 1949 n. 143 e
successive modifiche, nonché del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive
modifiche.
Né può sostenersi, in difetto di puntuale motivazione al riguardo, che l’analisi
del corretto funzionamento delle attrazioni sopradescritte postuli in via
inderogabile l’effettuazione del calcolo infinitesimale.
Inoltre, per quanto segnatamente attiene all’asserita incompetenza del perito
meccanico a collaudare le attrazioni anzidette in quanto comprensive anche di un
impianto elettrico che ne assicura il movimento, va evidenziato che la ben
evidente funzione “servente” dell’impianto stesso rispetto all’impianto
meccanico costitutivo delle attrazioni medesime consente comunque di attrarre
nelle competenze del perito meccanico anche il riscontro della regolarità delle
componenti elettriche delle macchine collaudate.
7. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente
compensati tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, .annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2008
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