AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n.605



LAVORO E PROFESSIONI - Perito industriale - Competenza a collaudare opere meccaniche - Sussistenza - Fondamento - Tariffe professionali - L. n. 146/1957. La competenza del Perito Industriale a “collaudare” opere meccaniche trova un indubitabile presupposto normativo, determinato dalla riconosciuta possibilità di tariffazione al riguardo , laddove la tabella B/4 annessa alla L. 12 marzo 1957 n. 146 (“Tariffa professionale per i periti industriali”) contempla una tariffa in materia di collaudo di macchine e la tabella C/4 una tariffa di collaudo di opere di terzi: e, se la tariffa professionale è di per sè inidonea a determinare la sfera della competenza esclusiva delle singole professioni intellettuali, nella tariffa ben possono essere elencate attività comuni a diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all'iscritto ma per le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 1996 n. 1087). Pres. f.f. Antonelli, Est. Rocco - B.G. (avv.ti Gollin e Alderuccio) c. Comune di Badia Polesine (avv.ti Gianluigi e Matteo Ceruti) e altro (n.c.).  T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n.605

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Ricorso n. 1370/2001

Sent. n. 605/09



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori:


Elvio Antonelli Presidente f.f.
Italo Franco Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, estensore


ha pronunciato la seguente

 
SENTENZA


sul ricorso R.G. 1370/2001, proposto da Boldrin Giampietro, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Gollin e dall’Avv. Bruno Alderuccio, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Arnaldo Fusinato n. 42,
contro
-Commissione Ristretta Pubblico Spettacolo - Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Badia Polesine, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il Comune di Badia Polesine (Rovigo), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluigi Ceruti e dall’Avv. Matteo Ceruti, con elezione di domicilio in Venezia presso lo studio dell’Avv. Luca Partesotti, Dorsoduro n. 1249,
e nei confronti
- del Consiglio dei Periti Industriali della Provincia di Padova, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- di Marzari Mario, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
del processo verbale della Commissione Ristretta Pubblico Spettacolo costituita presso l’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Badia Polesine Prot. n. 66/6 dd. 20 aprile 2001, recante la prescrizione per cui i collaudi statici devono essere redatti esclusivamente dagli iscritti all’Albo degli Ingegneri e all’Albo degli Architetti, con la conseguente esclusione del ricorrente dallo svolgimento delle relative prestazioni professionali; nonché con riserva della proposizione di altro giudizio al fine del risarcimento dei danni all’immagine subiti dal ricorrente medesimo.
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 15giugno 2001 e depositato il 27giugno 2001;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Badia Polesine;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 23 ottobre 2008 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. Partesotti, in sostituzione dell’avv. Ceruti, per Comune di Badia Polesine; nessuno comparso per la parte ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO


1.1 Il ricorrente, Per. Ind. Giampietro Boldrin, espone di aver sottoscritto in data 10 ottobre 2000 a Sanguinetto (Verona) il verbale di collaudo statico dell’attrazione denominata “Tiro ad aria compressa” con contrassegno del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 011838 e numero identificativo n. P/1974/052 rilasciato dal Comune di Verona, di proprietà del Sig. Mario Marzari .


Come si legge nel verbale anzidetto, “l’attrazione” di cui trattasi, “montata su rimorchio e con un ingombro totale di circa m. 5,00 x 4,00, è costituita da una struttura metallica portante ricoperta esternamente di lamiera di alluminio verniciata e rivestita internamente da laminato sovrapposto a pannelli in multistrati. I tamponamenti sono in telai di alluminio e le pedane di accesso al tiro sono in lamiera di alluminio antiscivolo. L’illuminazione è fornita da neon e faretti” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).


Nel verbale medesimo il Perito, “avendo riscontrato un buon grado di conservazione e manutenzione delle strutture, buone condizioni di isolamento dell’impianto elettrico realizzato secondo le vigenti norme CEI, dotato di interruttori magnetotermici e interruttore differenziale con intervento 0.03A, che sottoposti a corto circuito hanno dato esito positivo, e relative messe a terra ed un corretto funzionamento dell’attrazione durante l’uso, dichiara, ferme restando le riserve di una corretta messa in opera e di un attento controllo giornaliero dei componenti nonché della loro manutenzione, che l’attrazione denominata “Tiro ad aria compressa” è attualmente idonea all’uso cui è destinata. Validità del presente è di anni uno dalla data di rilascio” (cfr. ibidem).


Tale verbale è stato utilizzato dal Marzari al fine di ottenere l’assenso delle Commissioni Comunali di vigilanza di cui all’art. 80 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dell’art. 141 e ss. del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche e integrazioni.


Il Boldrin ha poi rilasciato al Marzari in data 22 febbraio 2001 a Brendola (Vicenza) altro collaudo statico da utilizzarsi al medesimo fine per l’attrazione denominata “Rotonda tiri vari” con numero identificativo P/1974/051 rilasciato dal Comune di Verona, a sua volta “montata su rimorchio e con un ingombro totale di mq. 4,00 x 2,00 … (e) costituita esternamente da una struttura in pannelli di alluminio. Nella parte anteriore è collocata una apertura, mediante cerniere, di un pannello per l’accesso al gioco del pubblico, internamente le pareti sono rivestite di pannelli di legno, la pavimentazione è in legno rivestita da linoleum. L’illuminazione fornita da neon”; il Perito,“avendo riscontrato” anche in questo caso “un buon grado di conservazione e manutenzione delle strutture, buone condizioni di isolamento dell’impianto elettrico realizzato secondo le vigenti norme CEI, dotato di interruttori magnetotermici e interruttore differenziale con intervento 0.03A, che sottoposti a corto circuito hanno dato esito positivo, e relative messe a terra ed un corretto funzionamento dell’attrazione durante l’uso” ha dichiarato, “ferme restando le riserve di una corretta messa in opera e di un attento controllo giornaliero dei componenti nonché della loro manutenzione, che l’attrazione denominata “Rotonda tiri vari” è attualmente idonea all’uso cui è destinata. Validità del presente è di anni uno dalla data di rilascio” .


Il medesimo esito positivo ha pure avuto il collaudo effettuato a Montecchio Maggiore (Vicenza) dal Boldrin, sempre al fine dell’assenso delle Commissioni Comunali di vigilanza di cui all’art. 80 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 e dell’art. 141 e ss. del R.D. 635 del 1940 e successive modifiche e integrazioni, sull’attrazione di proprietà del Marzari denominata “Giostra a seggiolini per bambini” con numero identificativo M/1988/046 rilasciato dal Comune di Verona, “… montata a terra e con un diametro d’ingombro di circa m. 8,00 … costituita da n. 20 seggiolini monoposto appesi con doppia catenella ad una struttura rotante attorno al proprio asse verticale mediante un motore elettrico. I tamponamenti sono in materiale plastico colorato. L’illuminazione è data da lampadine e neon, il raggio d’azione dell’attrazione è protetto, lungo tutto il perimetro, da transenne metalliche”(cfr. ibidem, doc. 3).


Peraltro, la Commissione Ristretta di Vigilanza di Pubblico Spettacolo costituita presso il Comune di Badia Polesine (Rovigo), con verbale Prot. 66/6 dd. 20 aprile 2001 ha prescritto che i collaudi statici delle attrazioni sopradescritte dovevano essere redatti soltanto da professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri o all’Albo degli Architetti, negando in tal modo validità agli atti formati al riguardo dal Boldrin.


1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe il Boldrin chiede l’annullamento del verbale testè menzionato, deducendo al riguardo eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento di potere e violazione di legge, ed invocando al riguardo - tra l’altro - i precedenti costituiti dalla sentenza di T.A.R. Lazio, Sez. III, 14 febbraio 1995 n. 360 e dalla decisione di Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2000 n. 6136.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Badia Polesine, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e - sotto più profili - l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente e per difetto di interesse di quest’ultimo.


Peraltro, la difesa del Comune ha pure replicato in via puntuale alle censure della controparte, concludendo comunque per la reiezione del ricorso.


3. Non si sono costituiti in giudizio i pur intimati Mario Marzari, la Commissione Ristretta Pubblico Spettacolo del Comune di Badia Polesine e il Consiglio dei Periti Industriali della Provincia di Padova.


4. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.


5.1. Tutto ciò premesso, il Collegio deve farsi carico di disaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune.


5.2. Con una prima eccezione il Comune ha infatti affermato di non essere legittimato passivamente al presente giudizio e che il ricorso doveva essere notificato al Ministero dell’Interno in quanto, all’epoca dei fatti di causa, ossia alla data di formazione del qui impugnato processo verbale (20 aprile 2001) la Commissione ristretta pubblico spettacolo” avrebbe agito quale “Sottocommissione”, ossia quale organo “ristretto” della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”, costituita presso la Prefettura competente per territorio.


Pertanto, essendo tale Commissione provinciale l’organo tecnico titolare del potere di controllo in materia di pubblici spettacoli e di attrazioni viaggianti, ad esso - e non già alla “Sottocommissione” - competeva l’emissione del parere di cui agli artt. 141 e 142 del R.D. 635 del 1940 ai fini del rilascio della licenza contemplata dall’art. 80 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931: e, pertanto, essendo la commissione medesima organo dell’Amministrazione Pubblica Sicurezza, la vocatio in ius andava notificata al Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, e non già al Comune di Badia Polesine, presso il quale soltanto per effetto del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 - susseguentemente entrato in vigore - è stata istituita la “Commissione di vigilanza comunale” a’ sensi dell’art. 141-bis del R.D. 635 del 1940.


Il Collegio, per parte propria, rileva che - in effetti - soltanto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del D.P.R. 311 del 2001 - recante a’ sensi dell’art. 20 della L. 15 marzo 1997 n. 59, allegato 1, n. 78, la disciplina di delegificazione del procedimento di rilascio della dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento - è stata contemplata l’istituzione della corrispondente Commissione comunale, la quale - ove effettivamente costituita - svolge le funzioni altrimenti devolute alla Commissione provinciale predetta.


Va peraltro denotato che l’art. 142 del R.D. 635 del 1940, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, disponeva all’ultimo suo comma che per l'esercizio del controllo “fuori dal capoluogo della Provincia” sull’osservanza “delle norme e delle cautele imposte”, nonché del regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza”, la Commissione provinciale medesima “delega il Podestà del Comune nel quale trovasi il locale da visitare, l'Ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico del luogo” (cfr. ivi).


Orbene, nel caso di specie non solo è intervenuta una delega da parte della Commissione provinciale (organo per certo statale e incardinato nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto affermato dalla difesa del Comune), ma l’Amministrazione Comunale ha nella specie provveduto a sua volta, nell’ambito dei propri poteri di auto-organizzazione, a normare la funzione ad essa delegata mediante l’istituzione di un proprio organo ad hoc, incardinato nella propria struttura burocratica (segnatamente, l’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune) e composto da un Presidente quale rappresentante del Sindaco, da un membro rappresentante dell’U.L.S.S. n. 18 e da un tecnico incaricato dalla stessa Amministrazione Comunale.


Tale organo collegiale si avvaleva - inoltre - di un dipendente comunale con funzioni di Segretario.


Tutto ciò si evince dalla disamina dello stesso verbale della Commissione, depositato in copia agli atti di causa e che - per l’appunto - reca l’intestazione “Comune di Badia Polesine - Piazza Vittorio Emanuele II, 279 - C.A.P. 45021 - Tel. 0425/53671 - Fax 53678 - Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa”, con espressa menzione nel testo dell’atto sia della circostanza che la Commissione agiva quale “delegata ai sensi dell’art. 142 del T.U.L.P.S.” (recte: del R.D. 635 del 1940, recante il regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.), sia degli estremi della delega medesima, conferita con provvedimento Prot. n. 1590/2001/1.25.21 I° Sett. Dd. 19 aprile 2001 dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di Locali di Pubblici Spettacoli.


Va anche evidenziato che, a’ sensi del testo del predetto art. 142 del R.D. 635 del 1940, la Commissione provinciale risultava titolare - come detto innanzi - di una potestà di controllo sull’osservanza delle norme e delle cautele imposte, nonché del regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, “suggerendo gli eventuali provvedimenti” (così, testualmente, l’art. 142 cit.), e non già direttamente disponendo prescrizioni al riguardo: e, se così è, tali prescrizioni, non essendo di competenza della Commissione provinciale medesima, ragionevolmente neppure potevano formare oggetto di delega agli organi costituiti presso le singole Amministrazioni comunali.


Nel caso di specie, viceversa, la Commissione ristretta ha indubitabilmente disposto una prescrizione nei confronti del Marzari, posto che nel testo prestampato del verbale medesimo è stato inequivocabilmente aggiunto a mano quanto segue: “Per i collaudi statici delle attrazioni di Casagrande, Pescarolo, Marzari, si prescrive l’acquisizione di documentazione firmata da professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri oppure all’Albo degli Architetti”.


Il vizio di incompetenza a provvedere al riguardo da parte della Commissione ristretta non è stato, invero, dedotto dal Boldrin.


Tuttavia, deve anche concludersi nel senso che lo stesso Boldrin ha correttamente evocato in giudizio l’Amministrazione Comunale di Badia Polesine quale soggetto che ha costituito, con propri mezzi e proprio personale e all’interno della propria organizzazione amministrativa, un organo il cui operato, assodatamente svolto in regime di delega e contraddistinto da una prescrizione intrinsecamente riguardabile quale atto definitivo emanato con assunzione di propria responsabilità, risulta quindi - anche a prescindere dalla stessa questione sulla competenza a provvedere - comunque imputabile alla volontà della medesima Amministrazione delegata.


5.3. Né può essere condivisa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di legittimazione a provvedere da parte del Boldrin, argomentata dalla difesa del Comune in via di analogia rispetto all’assunto giurisprudenziale - ormai consolidato - secondo cui non sussiste un interesse, neppure morale, del professionista progettista all'impugnazione del diniego di rilascio del titolo edilizio, richiesto dal committente e ricusato dal Comune per errori di rappresentazione progettuale, in quanto tale diniego dispone dello ius aedificandi e non sull'esercizio della professione del progettista, nè sulle sue qualità e il suo prestigio, che non possono reputarsi chiamate in causa da un rilievo tecnico operato dall’Amministrazione Comunale. per scopi del tutto diversi, ossia per il perseguimento del corretto uso del territorio, tant'è che l'eventuale annullamento dell'atto produrrebbe effetti soltanto sulla sfera giuridica del concessionario e sulle sue facoltà inerenti all'edificazione, nel mentre nulla toglierebbe o aggiungerebbe alle doti professionali del progettista spesso (cfr., ex multis, al riguardo Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2001, n. 1250).


Nel surriferito contesto, pertanto, al professionista è riconosciuta la mera facoltà di proporre al riguardo un intervento ad adiuvandum ove il committente si risolvesse ad impugnare.

 
Il paragone prospettato dalla difesa del Comune, ad avviso del Collegio, non è peraltro proponibile in quanto nel caso di specie la prescrizione emanata dall’Amministrazione Comunale incide in materia di sicurezza e di pubblica incolumità, e cioè- congiuntamente - sia sull’attività svolta dal diretto destinatario della prescrizione stessa individuato nel processo verbale, sia del professionista che con la propria prestazione assicura la tutela dei pubblici interessi che ineriscono alla materia predetta.


In tal senso, va quindi considerato che, a differenza dell’ipotesi di diniego del rilascio del titolo edilizio, l’effetto del provvedimento impugnato non si risolve nell’esigenza che il progetto sia rielaborato dal professionista, ma nella sostanziale inibizione a quest’ultimo di svolgere la relativa attività: e, se così è, non si vede dunque il motivo per cui al professionista medesimo debba negarsi la legittimazione a impugnare direttamente l’atto con il quale, anche a prescindere dalle singole prestazioni da lui rese al Marzari e che l’organo comunale reputa rese da soggetto non abilitato al riguardo, gli si nega di fatto la stessa competenza ad operare nella “materia” di cui trattasi.


5.4. Concludendo sulle questioni preliminari, va pure respinta la terza eccezione di inammissibilità per carenza di interesse del ricorrente, formulata dalla difesa del Comune nel presupposto che le attrazioni dianzi descritte e per le quali il Boldrin ha redatto il verbale di collaudo statico non sono dotate soltanto di un impianto meccanico, ma anche di un impianto elettrico, con conseguente impossibilità per il Boldrin di esaminare la corretta funzionalità di quest’ultimo in quanto iscritto unicamente nell’elenco dei periti industriali dell’area meccanica, nel mentre a’ sensi dell’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 “spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti”.


In realtà, tale eccezione attiene all’interpretazione del complessivo “sistema” di disposizioni normative che disciplina la competenza professionale del ricorrente e - pertanto - la definizione della questione in tal modo introdotta dalla difesa del Comune non potrà che avvenire nella trattazione del merito di causa.


6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto.


6.2. Innanzitutto, va evidenziata la fondatezza della prima censura formulata dal ricorrente in ordine alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato.


Come si è detto innanzi, la Commissione, anziché limitarsi a “suggerire” alla competente Autorità di pubblica sicurezza gli “eventuali provvedimenti” reputati necessari, ha direttamente prescritto, relativamente alle attrazioni predette, l’acquisizione di documentazione firmata da un ingegnere o da un architetto in luogo di quella firmata dal Boldrin.


Tale “prescrizione”, sostanziandosi quale vero e proprio provvedimento definitivo, risulta ictu oculi immotivata, con conseguente violazione del generale principio contenuto nell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, stante il fatto che il provvedimento stesso non reca alcuna esternazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione assunta dalla Commissione.


Nella difesa del Comune si legge che tale integrazione documentale sarebbe stata in realtà imposta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo costituita presso la Prefettura di Rovigo con il proprio atto di delega Prot. n. 1590/2001/1.25.21 I° Sett., nel quale si legge - tra l’altro - che “dovrà essere … acquisita, per ciascuna attrazione, il relativo collaudo annuale a firma di tecnico abilitato” (cfr. doc. 2 di parte resistente): ma in tale ultimo atto, come ben si vede, nulla si dice in ordine al motivo per cui il Perito Industriale non sarebbe tale.


Deve dunque concludersi nel senso che la motivazione manca del tutto nella specie, che l’urgenza del provvedere - sempre a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del Comune - non esentava l’Amministrazione procedente dall’indicare i presupposti di fatto e di diritto che assistevano la propria decisione e che neppure può reputarsi applicabile, oltre a tutto in via retroattiva, l’art. 21-octies, comma 2 prima parte, della L. 241 del 1990 così come introdotto dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005 n. 15 (cfr. ivi: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”), trattandosi di provvedimento a natura non vincolata e in ordine al quale non può invero dirsi che il suo contenuto dispositivo non sarebbe comunque diverso ove venisse disposto l’annullamento per difetto di motivazione.


Nel caso di specie, semmai, soltanto nella memoria defensionale presentata nel presente procedimento giudiziale l’Amministrazione Comunale ha fornito il supporto motivazionale della disposizione da essa emanata: e, per ormai consolidata giurisprudenza, tale integrazione postuma della motivazione del provvedimento va considerata illegittima (cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2003 n. 342).


6.3. Ma, anche a prescindere dalla pur assorbente notazione che precede, il ricorso è fondato anche avendo riguardo all’intrinseca infondatezza dell’assunto secondo il quale i periti industriali sarebbero incompetenti ad emettere certificati di collaudo statico per le attrazioni di cui trattasi.


Tale incompetenza è pretesamente ricavata dal Comune in relazione:
a) all’anzidetto art. 16 del R.D. 275 del 1929, laddove riconosce ai periti meccanici, elettricisti ed affini la competenza a svolgere attività di “progettazione”, “direzione” ed “estimo” (e, quindi, non di “collaudo”) per le “costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale”;
b) sempre all’anzidetto art. 16 del R.D. 275 del 1929 in quanto - ferma comunque restando l’altrettanto asserita incompetenza del perito industriale meccanico (quale è, per l’appunto, il Boldrin) a svolgere prestazioni professionali in materia di impianti elettrici (cfr. supra, § 5.4) - l’analisi delle sollecitazioni e il dimensionamento puntuale delle varie componenti di talune tipologie di attrazioni, tra le quali silurerebbe rientrerebbe la predetta “Giostra a seggiolini per bambini”, richiederebbe la conoscenza del calcolo infinitesimale e non rientrerebbe, quindi, nella competenza professionale del Boldrin.
Il Collegio, per contro, rileva che la competenza del Perito Industriale a “collaudare” opere meccaniche trova un indubitabile presupposto normativo, determinato dalla riconosciuta possibilità di tariffazione al riguardo , laddove - per l’appunto - la tabella B/4 annessa alla L. 12 marzo 1957 n. 146 (“Tariffa professionale per i periti industriali”) contempla una tariffa in materia di collaudo di macchine e la tabella C/4 una tariffa di collaudo di opere di terzi.: e, come è ben noto, se la tariffa professionale è di per sè inidonea a determinare la sfera della competenza esclusiva delle singole professioni intellettuali, nella tariffa ben possono essere elencate -come, per l’appunto, nel caso di specie - attività comuni a diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all'iscritto ma per le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 1996 n. 1087).


Per il caso in esame, quindi, l’acclarata esistenza di prestazioni di collaudo tariffabili dal Perito industriale in materia di “macchine”individua per certo un’area di competenza professionale comune nella materia di cui trattasi per periti industriali ed ingegneri meccanici, ed essendo al riguardo palesemente apodittico nella specie l’assunto della Commissione secondo il quale si configurerebbe al riguardo una competenza concorrente estesa agli architetti., stante quanto desumibile sul punto dalla disamina della L. 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche, nonché del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive modifiche.


Né può sostenersi, in difetto di puntuale motivazione al riguardo, che l’analisi del corretto funzionamento delle attrazioni sopradescritte postuli in via inderogabile l’effettuazione del calcolo infinitesimale.
Inoltre, per quanto segnatamente attiene all’asserita incompetenza del perito meccanico a collaudare le attrazioni anzidette in quanto comprensive anche di un impianto elettrico che ne assicura il movimento, va evidenziato che la ben evidente funzione “servente” dell’impianto stesso rispetto all’impianto meccanico costitutivo delle attrazioni medesime consente comunque di attrarre nelle competenze del perito meccanico anche il riscontro della regolarità delle componenti elettriche delle macchine collaudate.


7. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, .annulla il provvedimento impugnato.


Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2008



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it