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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. II - 30 marzo 2009, n. 990
URBANISTICA ED EDILIZIA - Associazione costituita in vista dell’adozione di
una variante - Mancanza del connotato della stabilità - Associazione cd. “di
comodo” - Legittimazione ad agire ex lege - Esclusione.
L’associazione costituita in vista dell’adozione di una contestata variante da
parte del Consiglio Comunale, non può rientrare tra quelle a carattere nazionale
rivolte alla protezione ambientale e perciò riconosciute e legittimate ad agire
ex lege, ma deve considerarsi quale associazione non riconosciuta,
costituita al solo scopo di contrastare l'adozione e l'approvazione della
variante sopra menzionata. La mancanza del connotato della stabilità, nel senso
dello svolgimento all'esterno in via continuativa della propria attività a
tutela dell'interesse che si intende proteggere, peraltro, non permette di
dimostrare che essa agisca a tutela di un interesse collettivo, con la
conseguenza che la suddetta associazione può farsi rientrare tra le cosidette
associazioni di comodo, la cui attività non riflette effettive esigenze
collettive (cfr. Cons. Stato - Sez. VI - n. 3507 dell'11 luglio 2008). Pres. Di
Nunzio, Est. Landi - T.S. e altri (avv. Meneghetti) c. Comune di Monticello
Conte Otto (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. VENETO,
Sez. II - 30/03/2009, n. 990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 1186/2005 1520/2008
Sent. n. 990/09
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere
Domenico Landi Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1186/2005, proposto da TREVISAN SILVANO, PIGATO GIANCARLO, PIGATO
BASILIO, OMETTO OTTORINO, FERRONATO DOMENICA e, “CEDRUS - PER LA QUALITA’ DEL
TERRITORIO” in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall’avv.to Paola Meneghetti, con domicilio presso la
segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Monticello Conte Otto,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
sul ricorso n. 1520/2008, proposto da TREVISAN SILVANO, PIGATO GIANCARLO, PIGATO
BASILIO, OMETTO OTTORINO, FERRONATO DOMENICA e, l’Associazione non riconosciuta
“CEDRUS - PER LA QUALITA’ DEL TERRITORIO” in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv.to Paola Meneghetti, con
elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Sandro Grandese in Venezia, San
Marco 1993, come da mandato;
CONTRO
il Comune di Monticello Conte Otto,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Dario Meneguzzo, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Marco
Giacomini in Mestre, Galleria Teatro Vecchio n. 15 come da mandato;
e la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon e Luisa Londei dell’Avvocatura Regionale,
elettivamente domiciliata in Venezia, San Polo 1429/b come da mandato;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1186/2005:
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/2/2005 avente ad
oggetto: “Adozione di una variante parziale n. 6/05 al P.R.G. (art. 50, comma 3,
L.R. n. 61/85)”.
quanto al ricorso n. 1520/2008:
della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1072 del 6/5/2008
avente ad oggetto: “Comune di Monticello Conte Otto - Piano Regolatore Generale
- Variante Parziale n. 6/2005 - Settore Residenziale. Controdeduzioni.
Approvazione definitiva. Art. 46 L.R. 27/6/1985 n. 61”, della deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto n. 3238 del 17/10/2006 avente ad oggetto:
“Comune di Monticello Conte Otto - Piano Regolatore Generale - Variante Parziale
n. 6/2005 - Settore Residenziale. Approvazione con modifiche d’ufficio, Art. 45
L.R. 27/6/1985 n. 61 - Approvazione con proposte di modifica, Art. 46 L.R.
27/6/1985 n. 61”, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di
Monticello Conte Otto n. 11 del 28/2/2005 avente ad oggetto: “Adozione di una
variante parziale n. 6/05 al P.R.G. (art. 50, comma 3, L.R. n. 61/85)”.
Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 16/5/2005 ed il 25/7/2008 e
depositati presso la Segreteria il 28/5/2005 e 7/8/2008, con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monticello Conte Otto,
depositato il 5/9/2008 e della Regione Veneto, depositato il 28/8/2008, nel
ricorso n. 1520/2008;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 5 febbraio 2009 - relatore il Consigliere
Domenico Landi - l’avv. Meneghetti per i ricorrenti, Meneguzzo per il Comune di
Monticello Conte Otto e l’avv. Londei per la Regione Veneto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 12 maggio
2005 depositato nei termini, rubricato con il n. 1186/2005 i signori TREVISAN
SILVANO, PIGATO GIANCARLO, PIGATO BASILIO, OMETTO OTTORINO, FERRONATO DOMENICA e
l’Associazione non riconosciuta “CEDRUS - PER LA QUALITA’ DEL TERRITORIO” in
persona del legale rappresentante pro tempore, hanno chiesto
l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Monticello Conte
Otto n. 11 del 28 febbraio 2005 avente ad oggetto: “Adozione di una variante
parziale n. 6/05 al P.R.G. (art. 50, comma 3, Legge Regionale n. 61/85)”,
pubblicata all’albo pretorio dall’8 al 23 marzo 2005 e di tutti gli atti ed
elaborati allegati, presupposti, connessi o conseguenti.
A sostegno del gravame vengono dedotte le seguenti censure:
1. Violazione dei principi generali in materia di operazioni di voto; violazione
e falsa applicazione degli artt. 37 e 42 del “regolamento del Consiglio
Comunale” del Comune di Monticello Conte Otto, in relazione agli artt. 38 e seg.
del D.Lgs n. 267 del 2000.
Si lamenta la mancanza di una valida espressione di voto da parte dei
consiglieri così come richiesto dall’art. 42 del Regolamento del Consiglio
Comunale.
2. Violazione di legge e dei principi generali in materia di formazione della
volontà dell’organo collegiale.
Si lamenta la violazione del diritto dei consiglieri comunali, che intendevano
votare in senso contrario o che volevano astenersi, di esprimere il proprio
voto.
3. Eccesso di potere per palese contraddittorietà tra la parte dispositiva della
delibera e la trascrizione integrale della discussione tratta dalla
registrazione fonica su nastro magnetico, sviamento e falsa rappresentazione
delle circostanze di fatto, perplessità del processo di formazione della volontà
dell’organo collegiale.
Si sostiene una palese contraddizione tra la parte dispositiva della delibera e
la trascrizione della discussione.
4. Violazione dell’art. 78, comma 2 del D.L.vo 267/2000, eccesso di potere per
sviamento; violazione dei principi generale in tema di legittima composizione
degli organi collegiali.
Si censura la presenza del Sindaco, di alcuni assessori e consiglieri comunali
che avevano interesse proprio, di parenti o affini connessi alla delibera
adottata.
5. Violazione di legge per mancanza di un atto procedimentale; illegittimità
della delibera impugnata per la mancanza della preventiva “Valutazione di
compatibilità idraulica”, come previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 3637 del 13/12/2002.
La delibera impugnata non è stata preceduta e corredata dalla valutazione di
compatibilità idraulica.
I ricorrenti concludono evidenziando la loro legittimazione ed il proprio
interesse ad agire perché proprietari di terreni incisi dal passaggio di una
nuova strada, così come l’Associazione “Cedrus - per la qualità del territorio”
costituitasi per la tutela del territorio.
Con successivo atto notificato il 23 luglio 2008, depositato nei termini,
rubricato con il n. 1520/2008, da valere anche quale ricorso con motivi aggiunti
al precedente ricorso n. 1186/2005, i medesimi ricorrenti hanno chiesto
l’annullamento, previa sospensiva:
1. della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1072 del 6/5/2008
avente ad oggetto: “Comune di Monticello Conte Otto - Piano Regolatore Generale
- Variante Parziale n. 6/2005 - Settore Residenziale. Controdeduzioni.
Approvazione definitiva. Art. 46 L.R. 27/6/1985 n. 61”, pubblicata nel BUR in
data 27/5/2008 (che si produce sub doc. 33, con numerazione progressiva rispetto
ai documenti prodotti con ricorso al TAR n. 1186/05 R.G.) e di tutti gli atti ed
elaborati allegati, in particolare gli allegati A e A1, connessi o conseguenti;
2. della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3238 del 17/10/2006
avente ad oggetto: “Comune di Monticello Conte Otto - Piano Regolatore Generale
- Variante Parziale n. 6/2005 - Settore Residenziale. Approvazione con modifiche
d’ufficio, Art. 45 L.R. 27/6/1985 n. 61 - Approvazione con proposte di modifica,
Art. 46 L.R. 27/6/1985 n. 61”, pubblicata nel BUR in data 7/11/2006 (doc. 34) e
di tutti gli atti ed elaborati allegati, in particolare gli allegati A e A1,
presupposti, connessi o conseguenti;
3. della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Monticello Conte
Otto n. 11 del 28/2/2005 avente ad oggetto: “Adozione di una variante parziale
n. 6/05 al P.R.G. (art. 50, comma 3, L.R. n. 61/85)”, pubblicata all’albo
pretorio dall’8 al 23 marzo 2005 e di tutti gli atti ed elaborati allegati,
presupposti, connessi o conseguenti (docc. 1-5).
I ricorrenti, previa istanza preliminare di riunione dei proposti ricorsi,
deducono illegittimità derivata delle deliberazioni impugnate in questa sede in
quanto atti conseguenti e teleologicamente collegati alla delibera di adozione
della variante da parte del Consiglio Comunale del Comune di Monticello Conte
Otto, sulla quale si riverberano gli stessi vizi già rilevati con i motivi
proposti nel precedente ricorso che, peraltro, vengono riproposti in questa
sede. Avverso le delibere regionali, inoltre vengono dedotte le seguenti
ulteriori censure:
6 Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e illogicità della
deliberazione della Giunta Regionale n. 3238 del 17/10/2006.
7 Violazione della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 23/4/2004 (“norme per il
governo del territorio”) - Eccesso di potere per sviamento, finalizzato alla
elusione della Legge Regionale citata.
Si sostiene che la variante n. 6 non poteva essere adottata, ai sensi della
Legge Regionale n. 20 del 2004 che, in deroga al comma 1 dell’art. 48 della
Legge Regionale n. 11 del 2004, consentiva l’approvazione di varianti parziali
ex art. 50, comma 3, della Legge Regionale n. 61/85, purché adottate entro il 28
febbraio 2005.
8 Eccesso di potere per sviamento dalle finalità del piano.
9 Violazione di legge (D.M. 1444/1968) per mancato raggiungimento, in sede di
dimensionamento, degli standard urbanistici in relazione alle aree per
l’istruzione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto, difetto
di istruttoria.
Si sostiene che la superficie totale delle “aree per l’istruzione” non raggiunge
la dotazione minima inderogabile prescritta per legge.
10 Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e difetto di
istruttoria nella redazione del dimensionamento. Violazione di legge per carente
dotazione di aree a standard (art. 22 della L.R. 61/1985 e D.M. 1444/1968).
Si sostiene che il dimensionamento occulta un numero di abitati teorici
insediabili considerevolmente superiore a quello dichiarato.
11 Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra le deliberazioni
della Giunta Regionale n. 3238 del 17/10/2006 e n. 1072 del 6/5/2008
12 Eccesso di potere per disparità di trattamento nell’accoglimento o nel
rigetto delle osservazioni dei cittadini. Violazione del principio di
imparzialità. Ingiustizia manifesta
13 Violazione di legge; pubblicazione delle osservazioni oltre i termini
previsti dalla L.R. 61/85. Eccesso di potere per sviamento.
I ricorrenti concludono ribadendo la loro legittimazione ed il loro interesse
così come l’Associazione “Cedrus - per la qualità del territorio”.
In questa seconda procedura contenziosa si è costituita in giudizio la Regione
Veneto, la cui difesa in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione
ad agire della Associazione “Cedrus - per la qualità del territorio” mentre nel
merito contesta le ragioni della impugnativa ed insiste per il rigetto del
ricorso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monticello Conte Otto, la cui difesa
eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività in ordine alla impugnazione
della delibera di Giunta Regionale n. 3238 del 2006, l’inammissibilità del
ricorso per carenza di legittimazione ed interesse, e perchè vengono dedotte
censure di merito, mentre per altro verso controdeduce alle censure avversarie
ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla Camera del Consiglio del 9 settembre 2008 i ricorrenti rinunziavano
all’esame della istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2009 le cause venivano trattenute per la
decisione.
DIRITTO
Atteso la loro evidente connessione
soggettiva ed oggettiva i due ricorsi possono riunirsi per essere decisi con una
unica pronunzia.
Con il primo ricorso i ricorrenti impugnano la delibera del Consiglio Comunale
di Monticello Conte Otto n. 11 del 28 febbraio 2005 di adozione della variante
parziale n. 6/05 al vigente Piano Regolatore Generale; con il secondo ricorso
vengono impugnate le delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 3238 del 17
ottobre 2006 e n. 1072 del 6 maggio 2008, relative all'approvazione della
suddetta variante ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale del Veneto n.
61/85 e successivamente ai sensi dell'art. 46 della predetta Legge Regionale.
Va, dapprima, esaminata l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa del
Comune resistente in ordine alla impugnazione della deliberazione di Giunta
Regionale n. 3238 del 17 ottobre 2008. L'eccezione si appalesa fondata.
Va, infatti, precisato che l'approvazione della variante di cui si discute è
avvenuta, da parte della Regione Veneto, in due momenti distinti: dapprima con
la delibera n. 3238/06 si è disposta l'approvazione ai sensi dell'art. 45 della
Legge Regionale n. 67/1985, successivamente la Regione ha approvato la variante
ai sensi dell'art. 46 della suddetta Legge Regionale con la deliberazione n.
1072/08. Alla luce di ciò appare evidente che l'impugnativa della deliberazione
regionale risalente al 2006 è stata proposta oltre il termine decadenziale
essendo stato notificato il ricorso solo il 25 luglio 2008; pertanto va
dichiarata l'irricevibilità in parte qua della proposta impugnativa.
Va esaminata, inoltre, l'eccezione, sollevata dalla difesa regionale e dalla
difesa del Comune resistente, di difetto di legittimazione ad agire in giudizio
della Associazione "Cedrus - per la qualità del territorio".
L'eccezione si appalesa fondata.
Occorre premettere che tale Associazione costituitasi nel gennaio 2005, ossia
poco tempo prima che il Consiglio Comunale adottasse la variante contestata, non
può rientrare tra quelle associazioni a carattere nazionale rivolte alla
protezione ambientale e perciò riconosciute e legittimate ad agire ex lege,
ma deve considerarsi quale associazione non riconosciuta, costituita al solo
scopo di contrastare l'adozione e l'approvazione della variante sopra
menzionata. Peraltro non è dimostrato che tale associazione, ancorché si
definisca portatrice di interessi diffusi, agisca per la tutela di un interesse
collettivo, atteso che manca nel caso di specie il connotato della stabilità,
nel senso dello svolgimento all'esterno in via continuativa della propria
attività a tutela dell'interesse che si intende proteggere con la conseguenza
che la suddetta associazione può farsi rientrare tra le cosidette associazioni
di comodo, la cui attività non riflette effettive esigenze collettive (cfr.
Cons. Stato - Sez. VI - n. 3507 dell'11 luglio 2008).
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione degli altri
ricorrenti, sollevata dalla difesa del Comune resistente, il Collegio ritiene di
potersi esimere dall'esaminarla, atteso che i ricorsi si appalesano in parte
infondati ed in parte inammissibili.
Con i primi tre motivi i ricorrenti lamentano, in buona sostanza,
l'illegittimità della deliberazione di adozione della variante n. 6/05, perché
non ci sarebbe stata una valida espressione di voto da parte dei componenti il
Consiglio Comunale.
La doglianza non può essere condivisa. Dalla documentazione versata in atti, si
rileva che la volontà del Consiglio Comunale si è regolarmente espressa mediante
due votazioni, una prima sull'emendamento della variante ed una seconda
sull'intera variante così come emendata. Nella prima votazione i voti
favorevoli, espressi per alzata di mano, sono stati 10 mentre i contrari 7;
anche nella seconda votazione i voti favorevoli sono stati 10 sempre espressi
per alzata di mano. Peraltro risulta che il Sindaco abbia chiaramente proclamato
i nomi dei consiglieri favorevoli e contrari così come previsto dal regolamento
dei lavori del Consiglio Comunale, senza che nessuno dei votanti avesse nulla da
obiettare. Pertanto può ragionevolmente affermarsi che l'adozione della variante
è stata il frutto di una manifestazione di volontà della maggioranza dei
consiglieri comunali, atteso che non sussiste alcuna incertezza sul numero dei
partecipanti alla seduta consiliare, e quindi sul "quorum" necessario per
l'approvazione della delibera di adozione della suddetta variante.
Anche il quarto motivo, con il quale si sostiene l'illegittimità della delibera
impugnata per mancata astensione dei consiglieri interessati, non merita
accoglimento.
Infatti, a parte la considerazione che tale motivo appare inammissibile perché
non notificato ai consiglieri controinteressati che, a detta del ricorrente,
avrebbero dovuto astenersi, va osservato nel merito come la censura non abbia
alcun pregio, atteso che non risulta dimostrata alcuna diretta correlazione tra
la posizione dei consiglieri indicati dai ricorrenti e l'oggetto della
deliberazione impugnata.
Anche il quinto motivo, con il quale si lamenta la mancata acquisizione della
valutazione di compatibilità idraulica, non è fondato, solo se si considera che
non sussiste alcuna specifica norma che prescrive tale acquisizione prima della
adozione della variante. Va, peraltro, evidenziato che nella deliberazione di
approvazione n. 3238/2006 la Regione ha preso atto dell'acquisizione del parere
favorevole sulla compatibilità idraulica successivamente all'adozione della
variante.
Passando ad esaminare le ulteriori censure dedotte che concernono le previsioni
sul completamento delle zone residenziali e sul dimensionamento dello strumento
urbanistico, va accolta l'eccezione sollevata dalla difesa del Comune resistente
di inammissibilità delle stesse per difetto di legittimazione dei ricorrenti.
Occorre, infatti, precisare che i ricorrenti sostengono la loro legittimazione
ad agire in quanto proprietari di terreni, sui quali la variante impugnata
prevede un vincolo di inedificabilità in previsione della futura realizzazione
di una strada. Peraltro le censure dedotte in ricorso non riguardano la
previsione del suddetto vincolo ma sono relative ad altre previsioni della
variante in questione, ed in particolare riguardano le previsioni di
completamento delle aree residenziali ed il dimensionamento del P.R.G. A tale
proposito va richiamata la giurisprudenza, dalla quale il Collegio non intende
discostarsi, che consente l'impugnazione della disciplina urbanistica di aree
estranee a quelle di proprietà del ricorrente qualora incida direttamente sul
godimento o sul valore di mercato delle aree stesse, o comunque su interessi
propri e specifici dell'istante (cfr. da ultimo Cons. Stato - Sez. IV n. 6619
del 6 novembre 2007).
In mancanza di una concreta lesione della propria spesa giudica non vi può
essere interesse ad impugnare.
Nel caso in esame non si scorge quale interesse possa legittimare i ricorrenti
ad impugnare previsioni urbanistiche relative all'estensione residenziale e sul
dimensionamento del P.R.G., le quali non riguardano le aree di loro proprietà e
non si pongono in contrasto con il bene della vita che i ricorrenti stessi
intendono tutelare mediante la proposizione del ricorso, ossia la non
assoggettibilità dei loro terreni al vincolo di inedificabilità per la
realizzazione della nuova strada. Diversamente opinando si darebbe ingresso ad
una inammissibile azione popolare, quale inevitabile conseguenza di una
impugnazione dello strumento urbanistico non supportata dalla esistenza di una
lezione personale, concreta ed attuale in capo al soggetto ricorrente.
Conclusivamente, i ricorsi, previa la loro riunione, vanno in parte respinti ed
in parte dichiarati inammissibili.
Si rinvengono, tuttavia, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione
tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, previa riunione dei ricorsi meglio
specificato in epigrafe, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parte li respinge, ed in parte
li dichiara inammissibili.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 5 febbraio 2009.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
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