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T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 6 novembre 2009, n. 277


DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione edilizia - Finalità - Strumento esecutivo di urbanizzazione - Aree di nuovo insediamento.
La lottizzazione edilizia ha per oggetto l’ordinata suddivisione del suolo per consentire di ivi pianificare l’attività costruttiva con le connesse opere di urbanizzazione, conferendo un nuovo assetto ad una parte del territorio tramite la combinazione di strutture di interesse pubblico e privato. Nel sistema pianificatorio, infatti, la lottizzazione assume la valenza di piano urbanistico di attuazione, ossia di strumento esecutivo di urbanizzazione e di preconcessione edilizia e, pertanto, avendo un contenuto simile a quello dello strumento urbanistico generale, in relazione alla specifica destinazione della zona interessata, deve delineare in modo schematico sia il tracciato delle aree destinate a strade e alle altre opere di urbanizzazione sia il tracciato dei lotti edificabili (cfr. T.R.G.A., Trento, 2.11.2000, n. 429). Lo strumento della lottizzazione è utile soprattutto quando si tratta di asservire per la prima volta un’area ad un nuovo insediamento, mediante la costruzione di uno o più fabbricati “che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria” (cfr. C.d.S., sez. IV, 4.12.2007, n. 6171). Pres. Mariuzzo, Est. Chiettini - T. s.r.l. (avv. Bonazza) c. Comune di Carzano (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) e altri (n.c.). T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 6 novembre 2009, n. 277


 

 

 

 
N. 00277/2009 REG.SEN.
N. 00248/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 248 del 2008, proposto da:
TIERRE S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Enrico Rech, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, Piazza Mosna, n. 8

contro

- Comune di Carzano (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Trento, via Paradisi, n. 15/5;
- Commissario ad acta del Comune di Carzano per la revisione del piano regolatore generale, non costituito in giudizio;
- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio

per l'annullamento

- del provvedimento deliberativo commissariale n. 13, di data 5.6.2007, avente ad oggetto la prima adozione della revisione del piano regolatore generale del Comune di Carzano;

- del successivo provvedimento del Commissario ad acta del Comune di Carzano n. 1, di data 9.6.2008, avente ad oggetto la definitiva adozione della revisione del piano regolatore generale;

- della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1592, di data 20.6.2008, avente ad oggetto l’approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di Carzano;

nella parte in cui tali atti hanno assoggettato a vincolo di lottizzazione le aree di proprietà della società ricorrente, costituite dalla p.f. 639/10 e da un terzo indiviso della p.f. 639/6, in C.C. Carzano, ed hanno modificato (con un’incisiva riduzione degli stessi) i parametri edificatori delle zone residenziali di nuovo impianto nelle quali le particelle fondiarie anzidette sono ricomprese.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


1. La società ricorrente espone in fatto di essere proprietaria e rispettivamente comproprietaria, dal mese di marzo dell’anno 2006, delle pp.ff. 639/10 e 639/6 nel C.C. di Carzano, un lotto di terreno ricadente in una zona urbanisticamente classificata come “area residenziale di nuovo impianto”, già interessata da un piano di lottizzazione da poco divenuto inefficace a seguito del decorso del termine decennale di validità. Con quel piano, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 25.3.1995, era stata prevista la realizzazione di sette fabbricati, ma ne erano stati edificati solo tre. La domanda di rilascio di una concessione edilizia presentata dalla società istante subito dopo l’acquisto immobiliare, nel mese di agosto del 2006, è stata respinta dall’Amministrazione comunale sulla ritenuta necessità di subordinare l’intervento edificatorio alla predisposizione di un piano di lottizzazione in base al disposto dell’art. 67, comma 5, della legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22. Tale provvedimento negativo è stato impugnato innanzi a questo Tribunale e la controversia è stata definita con la sentenza 22.7.2008, n. 179, che ha respinto il ricorso. Detta sentenza è stata appellata con ricorso notificato in data 8.7.2009.

2. Con deliberazione n. 13 del 5.6.2007 l’Amministrazione comunale ha provveduto alla prima adozione del provvedimento di revisione del piano regolatore generale. Per l’area già interessata dal citato piano di lottizzazione è stata mantenuta la destinazione urbanistica di “area residenziale di nuovo impianto”, disciplinata dall’art. 35 delle N.T.A., ed è stato previsto il suo assoggettamento alla preventiva predisposizione di un nuovo piano di lottizzazione, nella specie il P.L. n. 3 di cui all’art. 53 delle N.T.A.

La società Tierre ha presentato un’articolata osservazione con la quale ha chiesto l’eliminazione del vincolo di piano attuativo sull’area de quo con la conferma delle potenzialità edificatorie previste dallo strumento urbanistico comunale previgente. Il Comune di Carzano non ha accolto detta osservazione ed ha quindi adottato in via definitiva la revisione del piano regolatore generale con provvedimento del Commissario ad acta n. 1 del 9.6.2008, mentre la Giunta provinciale di Trento l’ha approvata in data 20.6.2008 con il provvedimento n. 1592.

3. Con ricorso notificato in data 21 ottobre 2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 10 novembre, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua, i nominati provvedimenti di adozione e di approvazione della revisione del piano regolatore, atti meglio specificati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I – “eccesso di potere per travisamento della realtà, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, disparità di trattamento, illogicità manifesta e, ancora, erronea applicazione dell’art. 53 della L.p. 5.9.1991, n. 22, nonché eccesso di potere per lesione delle legittime aspettative della ricorrente all’edificazione e sviamento di potere”. La deducente afferma che non vi sarebbero i presupposti di legge per assoggettare a piano attuativo la zona de quo, che si presenterebbe in gran parte edificata e dotata di opere di urbanizzazione ad eccezione della pavimentazione di una stradina; che sarebbero state assoggettate alla medesima disciplina aree aventi peculiarità profondamente diverse; che la scelta di rendere obbligatorio il piano di lottizzazione sarebbe strumentale a legittimare il diniego dell’istanza di concessione edilizia; che i provvedimenti avversati si presenterebbero carenti sul piano della motivazione, che si sarebbe in questo caso dovuto fornire alla luce delle particolari caratteristiche dell’area;

II – “eccesso di potere per travisamento della realtà, contraddittorietà ed illogicità manifesta, nonché carenza assoluta di motivazione sotto diverso profilo”, posto che, rispetto alla pianificazione previgente, sarebbe stata incisivamente compressa la potenzialità edificatoria dell’area;

III – “eccesso di potere per perplessità del costrutto motivazionale del provvedimento deliberativo ed, in ogni caso, insufficienza del medesimo”, con riferimento alla scarna e comunque inidonea motivazione con la quale non è stata accolta l’osservazione presentata nel corso del procedimento dall’istante;

IV – “illegittimità derivata” del provvedimento di approvazione della revisione del piano regolatore generale del Comune di Carzano.

4. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.

5. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.

6. Alla pubblica udienza del giorno 22 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


1. Con il ricorso in esame Tierre S.r.l., che dichiaratamente opera nel settore della realizzazione e successiva commercializzazione di unità abitative e che è proprietaria di un lotto di terreno situato nel Comune di Carzano, ha impugnato le deliberazioni comunali di prima e di seconda adozione del provvedimento di revisione del piano regolatore generale, nonché la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione di detta variante, nella parte in cui disciplinano il regime urbanistico della sua proprietà, la quale ha visto confermata la destinazione “residenziale di nuovo impianto”, ma con una asseritamente significativa riduzione dei parametri edificatori rispetto alla situazione previgente e con l’assoggettamento, unitamente all’area ad essa circostante, alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione.

2a. Con il primo motivo di ricorso l’istante contesta frontalmente la legittimità dell’utilizzo dello strumento della lottizzazione per la disciplina edilizia dell’area in questione a fronte del disposto di cui all’art. 53 della legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22. Si afferma che, nel caso dedotto, non sussisterebbero le ragioni per imporre la preventiva elaborazione di un piano di lottizzazione, posto che il lotto che su cui si incentra l’interesse edificatorio di Tierre si troverebbe in un’area residenziale di completamento già interamente urbanizzata ed in parte edificata, cosicché il previsto piano attuativo sarebbe del tutto inutile, contrario al principio di proporzionalità che deve informare l’attività amministrativa ed inutilmente afflittivo dell’interesse della ricorrente.

Quest’ordine d’idee è privo di giuridico pregio.

2b. Dal punto di vista normativo occorre precisare che, nell’impianto della citata legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22, il rapporto fra i livelli di pianificazione è disegnato secondo la concezione cosiddetta “strutturale”, già presente al legislatore nazionale del 1942, per cui ciascuno strumento di pianificazione di livello superiore indica i criteri e le direttive per la redazione di quelli di livello inferiore. Per quanto qui di interesse, il comma 4 dell’art. 18 stabilisce che “il piano regolatore generale delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi ovvero per le quali deve essere predisposto un piano di lottizzazione, fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi e prevede le norme per l'eventuale utilizzazione in via temporanea delle medesime aree”. Coordinato con tale disposizione è il comma 4 dell’art. 53, il quale precisa che “il piano di lottizzazione è comunque necessario quando sia previsto da uno strumento urbanistico”. Quest’ultimo articolo, ai commi 2 e 3, stabilisce poi che la lottizzazione è comunque necessaria quando “ha di mira l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici ovvero di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria”, nonché nel caso in cui una “trasformazione urbanistica od edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti edificabili e l'utilizzo comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria”.

Pertanto, occorre conseguentemente osservare che, a differenza del piano di lottizzazione che aveva interessato la stessa porzione di territorio nel decennio 1995 - 2005, quello in esame è stato previsto dal pianificatore comunale in sede di revisione dello strumento urbanistico con il dichiarato intento di “completare l’area con edifici con funzione residenziale”.

2c. Va in ogni caso ripetuto che per la materia della pianificazione urbanistica si è consolidata una giurisprudenza in base alla quale le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di adozione del piano regolatore, o di una sua variante generale, costituiscono apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato di legittimità, a meno che non siano inficiati da errori di fatto o da abnormi illogicità (cfr., T.R.G.A. Trento, 21.3.2006, n. 83 e 20.8.2008, n. 220). Anche il Consiglio di Stato si è più volte pronunciato a tale riguardo, chiarendo che “le scelte compiute dall'Amministrazione in sede formazione del piano regolatore o di variante dello stesso sono espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui essa dispone in materia e dalla quale discende la loro sindacabilità solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità, arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti” (cfr., ex multis, sez. IV, 27.12.2007, n. 6686); che tali scelte, “connotate da alta discrezionalità, non necessitano di specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo ai criteri tecnici di redazione del piano, se non in presenza di aspettative qualificate e non generiche in capo ai privati, quali quelle derivanti da pronunce giurisdizionali passate in giudicato oppure da accordi intervenuti con l'ente locale, in particolare da convenzioni di lottizzazione, ma a condizione che siano divenute operative” (cfr., ex multis, sez. IV, 27.12.2007, n. 6686; 2.3.2009, n. 1149; 12.3.2009, n. 1477 e 24.4.2009, n. 2630).

Per quanto attiene, invece, alle finalità perseguite con la lottizzazione edilizia, è stato da tempo segnalato che essa ha per oggetto l’ordinata suddivisione del suolo per consentire di ivi pianificare l’attività costruttiva con le connesse opere di urbanizzazione, conferendo un nuovo assetto ad una parte del territorio tramite la combinazione di strutture di interesse pubblico e privato. “Nel sistema pianificatorio, infatti, la lottizzazione assume la valenza di piano urbanistico di attuazione, ossia di strumento esecutivo di urbanizzazione e di preconcessione edilizia e, pertanto, avendo un contenuto simile a quello dello strumento urbanistico generale, in relazione alla specifica destinazione della zona interessata, deve delineare in modo schematico sia il tracciato delle aree destinate a strade e alle altre opere di urbanizzazione sia il tracciato dei lotti edificabili” (cfr. T.R.G.A., Trento, 2.11.2000, n. 429). Il Consiglio di Stato ha a sua volta affermato che lo strumento della lottizzazione è utile soprattutto quando si tratta di asservire per la prima volta un’area ad un nuovo insediamento, mediante la costruzione di uno o più fabbricati “che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria” (cfr. C.d.S., sez. IV, 4.12.2007, n. 6171).

Sempre il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che la fattispecie lottizzatoria se, da un lato, esula sia dalle situazioni di zone completamente urbanizzate sia dai casi di “lotto intercluso, … nel qual caso nessuno spazio potrebbe rinvenirsi per una ulteriore pianificazione”, da altro lato si configura non soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente edificate e urbanizzate, nelle quali si profili “un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione” (cfr., C.d.S., sez. V, 15.2.2001, n. 790 e la giurisprudenza ivi richiamata), in quanto trattasi di aree ancora “esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici” (cfr., C.d.S., sez. V, 1.12.2003, n. 7799).

In tal senso, la lottizzazione può essere ritenuta necessaria anche con riguardo ad edifici singoli, quando si tratti di “interventi costruttivi di consistente rilievo”, tanto che per escluderne la necessità “deve essere verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo” (cfr., C.d.S. n. 790 del 2001, cit.).

2d. E’ dunque alla luce dei ricordati indirizzi della giurisprudenza, dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare, che occorre analizzare la scelta pianificatoria dell’Amministrazione di Carzano volta ad assoggettare a piano di lottizzazione (individuato come “P.L. n. 3”), l’area residenziale di nuovo impianto situata in località Ortisè e nella quale è compreso anche il lotto di proprietà della ricorrente.

Al proposito, deve essere in ogni caso sottolineato che il previsto piano non riguarda solo l’edificazione della particella di proprietà della deducente, che in più occasioni, nell’atto introduttivo e nella successiva memoria, contesta la scelta urbanistica in esame come se riguardasse la sola area di suo interesse, che sarebbe inserita in un contesto “congruamente urbanizzato … già interessato da rilevanti interventi edificatori … che garantiscono il razionale inserimento delle strutture edificiali”. All’opposto, dagli atti di causa emerge che trattasi di un’area sulla quale sono stati realizzati solo 3 dei 7 edifici previsti dal precedente piano di lottizzazione e per la quale il collaudo delle opere di urbanizzazione è stato “parziale”, in quanto “eseguite per una percentuale maggiore al 70 per cento dei lavori … con esclusione della pavimentazione del tratto di strada di collegamento fra Via Nuova e Via Longhini” (cfr., certificato di collaudo a firma ing. Ganarin - documento n. 4 in atti di parte resistente). L’estensione dell’area soggetta a lottizzazione ammonta a 5.787 mq. (cfr., relazione illustrativa al P.R.G. - documento n. 7 in atti di parte ricorrente) e per essa il pianificatore ha previsto che “l’edificazione dovrà essere completata raccordandosi armoniosamente con gli edifici già costruiti e con il tessuto tradizionale”, così come “dovrà essere completata e curata la viabilità di accesso sia veicolare che pedonale, gli spazi verdi e i parcheggi”.

2e. Chiarito pertanto che per l’area in questione è palesemente escluso che possa essere rivendicata una condizione di pressoché completa edificazione e urbanizzazione e che l’attuale situazione possa essere definita alla stregua di un piano esaurito, la scelta di sottoporla ad un nuovo piano di lottizzazione non appare né illogica né irrazionale, non trovando nella specie ingresso neppure le censure di travisamento della realtà. La relativa decisione appare invece congruamente e sufficientemente motivata, sia sul fondamento delle evidenziate esigenze di raccordo tra la nuova e la preesistente edificazione, sia del completamento e potenziamento delle opere di viabilità, veicolare e pedonale, oltre che della realizzazione dei parcheggi.

In definitiva, lo scopo che si è prefisso il pianificatore comunale con la previsione del contestato piano di lottizzazione appare quello di subordinare lo sfruttamento edilizio di una circoscritta zona del territorio all'approvazione di un disegno urbanistico complessivo, di modo che il processo edificatorio, anche in divenire, sia visto nel suo insieme. E ciò, in una realtà territoriale modesta (il Comune di Carzano conta circa 500 abitanti), pare obiettivamente e razionalmente contribuire al conseguimento dell’obiettivo di contenere il disordine edificativo a favore del “tessuto tradizionale” del territorio tramite prescrizioni volte ad indirizzare non solo l’urbanizzazione ma anche la tipologia e le caratteristiche delle costruzioni.

2f. Né può concordarsi sull’assunta disparità di trattamento che avrebbe subito l’area di proprietà della ricorrente rispetto ad altre aree soggette a lottizzazione per le quali sarebbe incontestabile l’insussistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria: a tal riguardo occorre rilevare che il pianificatore ha ben precisato che per la zona in questione è necessario solo “il completamento” della viabilità e degli spazi comuni a verde e a parcheggio, oltre che dell’impianto residenziale e che, proprio a tale ultimo fine, ha previsto il mantenimento dei parametri edificatori (fra cui l’indice di edificabilità fondiaria pari a 2 mc./1mq. e l’altezza massima di 10,00 m.) previsti per l’edificazione già ivi realizzata, significativamente diversi da quelli di zona e degli altri due piani di lottizzazione contemplati dalla stessa variante. Per questi ultimi, infatti, sono stati prescritti parametri (quali un indice fondiario di 1 mc./1mq. e l’altezza massima 7,50 m.) che esprimono potenzialità edificatorie ben diverse e più contenute rispetto a quella per cui è causa, la quale, all’evidenza, ha fruito di maggiore benevolenza in ragione della volumetria in precedenza realizzata all’interno del previgente piano.

2g. Infine, l’adozione della variante in esame non appare sotto alcun profilo viziata sotto il profilo del denunciato sviamento, in difetto di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti capaci di far percepire il perseguimento di fini diversi da quelli previsti dalla legge, che sono del tutto assenti nel caso in esame: è infatti pacifico che lo strumento urbanistico in esame ha interessato più aree del territorio comunale, ma soprattutto che il contestato piano di lottizzazione per l’area de quo è stato previsto ancora in sede di prima adozione, il 5.6.2007, e che, dopo la reiezione delle osservazioni della ricorrente, è stato confermato in sede di seconda adozione il 9.6.2008, quindi anteriormente alla conoscenza della sentenza del 22.7.2008 di questo Tribunale. In ogni caso, la scelta operata in sede pianificatoria e volta ad imporre all’area de quo un piano di lottizzazione appare coerente con la posizione assunta dal Comune nel 2006 con la reiezione dell’istanza di rilascio di concessione edilizia presentata dalla società ricorrente sul rilievo della necessità di un nuovo P.L.

3a. Con il secondo motivo si denuncia eccesso di potere e carenza assoluta di motivazione sul presupposto che la variante in esame avrebbe significativamente ridotto le potenzialità edificatorie delle pp.ff. 639/10 e 639/6 con la definizione di parametri che l’istante ha valutato “inferiori alla metà di quelli preesistenti”.

3b. La dedotta censura appare, tuttavia, frutto di una lettura non completa della documentazione di accompagnamento della variante e va respinta.

L’art. 35 delle N.T.A., che contempla le aree residenziali di nuovo impianto, al comma 2 ha stabilito i parametri edificatori per gli interventi edilizi e, al comma 3, che in cartografia siano previste “le aree dove l’edificazione deve essere preceduta da un piano attuativo” disciplinate dagli artt. 52 e 53. Il richiamato art. 53 contiene i singoli piani di lottizzazione o attuativi e, per quello qui di interesse, il n. 3, ha previsto che ad esso si applichino “i parametri del piano di lottizzazione già approvato per quest’area anche se scaduto”.

In disparte restando la constazione che la tecnica utilizzata per la redazione della normativa e dei rinvii interni non contribuisce a renderne chiara la lettura, si osserva che, in applicazione dei criteri interpretativi della competenza e della specialità, consegue de plano la prevalenza della norma speciale dell’art. 53 sulla quella generale dell’art. 35 e quindi, in definitiva, che gli interventi edificatori che saranno realizzati sul lotto in questione sono disciplinati dai parametri codificati nella normativa previgente.

4a. Circa l’asserita insufficienza della motivazione con la quale è stata disattesa l’osservazione presentata nel corso del procedimento di pianificazione dalla società ricorrente, censura illustrata con il terzo mezzo, occorre ricordare che la giurisprudenza ha anche recentemente ribadito che “le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano” (cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV, 9.6.2008, n. 2837 e la giurisprudenza ivi richiamata); che, secondo questo Tribunale, tuttavia, la reiezione delle osservazioni proposte dai privati interessati, quale essenziale strumento partecipativo, richiede all’opposto una motivazione, ancorché stringata, che sia “congrua rispetto ai punti dedotti” per il rispetto che si deve al meccanismo partecipativo anche in procedimenti in cui la discrezionalità pianificatoria sia di tutta evidenza, o quanto meno che in essa figuri “l’espressa indicazione che dette osservazioni contrastino con le linee portanti del piano regolatore” (cfr., T.R.G.A. Trento, 7.10.2002, n. 349 e 5.6.2009, n. 184).

4b. Nel caso di specie l’Amministrazione si è data peraltro carico delle osservazioni presentate dall’istante, chiaramente ribadendo la volontà di confermare la destinazione residenziale dell’area, ma anche l’intenzione di sottoporre la stessa al vincolo del piano di lottizzazione affinché l’edificazione possa “essere completata raccordandosi armoniosamente con gli edifici già costruiti”, aggiungendo che tale obiettivo sarebbe stato “garantito solo da una progettazione unitaria che preveda gli stessi parametri di quelli utilizzati per la parte di lottizzazione già edificata”. La riportata controdeduzione, sia pure stringata, appare peraltro al Collegio congrua e puntuale nell’esporre le determinazioni dell’Amministrazione e dunque sufficiente per respingere la vista censura.

5. Infine, va disattesa, per le ragioni già svolte nella motivazione che precede, la dedotta censura di illegittimità derivata e il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Le spese di lite, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, debbano porsi a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 248 del 2008, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.600,00 (tremilaseicento) (di cui € 3.000 per onorari ed € 600 per diritti), oltre a I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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