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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
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T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 6 novembre 2009, n. 277
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione edilizia - Finalità - Strumento esecutivo di
urbanizzazione - Aree di nuovo insediamento. La lottizzazione edilizia ha
per oggetto l’ordinata suddivisione del suolo per consentire di ivi pianificare
l’attività costruttiva con le connesse opere di urbanizzazione, conferendo un
nuovo assetto ad una parte del territorio tramite la combinazione di strutture
di interesse pubblico e privato. Nel sistema pianificatorio, infatti, la
lottizzazione assume la valenza di piano urbanistico di attuazione, ossia di
strumento esecutivo di urbanizzazione e di preconcessione edilizia e, pertanto,
avendo un contenuto simile a quello dello strumento urbanistico generale, in
relazione alla specifica destinazione della zona interessata, deve delineare in
modo schematico sia il tracciato delle aree destinate a strade e alle altre
opere di urbanizzazione sia il tracciato dei lotti edificabili (cfr. T.R.G.A.,
Trento, 2.11.2000, n. 429). Lo strumento della lottizzazione è utile soprattutto
quando si tratta di asservire per la prima volta un’area ad un nuovo
insediamento, mediante la costruzione di uno o più fabbricati “che
obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato
abitativo la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi
necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la
realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria o
secondaria” (cfr. C.d.S., sez. IV, 4.12.2007, n. 6171). Pres. Mariuzzo, Est.
Chiettini - T. s.r.l. (avv. Bonazza) c. Comune di Carzano (avv.ti Dalla Fior e
Lorenzi) e altri (n.c.). T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 6 novembre
2009, n. 277
N. 00277/2009 REG.SEN.
N. 00248/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2008, proposto da:
TIERRE S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Enrico Rech,
rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, Piazza Mosna, n. 8
contro
- Comune di Carzano (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente
domiciliato presso lo studio degli stessi in Trento, via Paradisi, n. 15/5;
- Commissario ad acta del Comune di Carzano per la revisione del piano
regolatore generale, non costituito in giudizio;
- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non
costituita in giudizio
per l'annullamento
- del provvedimento deliberativo commissariale n. 13, di data 5.6.2007, avente
ad oggetto la prima adozione della revisione del piano regolatore generale del
Comune di Carzano;
- del successivo provvedimento del Commissario ad acta del Comune di Carzano n.
1, di data 9.6.2008, avente ad oggetto la definitiva adozione della revisione
del piano regolatore generale;
- della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1592,
di data 20.6.2008, avente ad oggetto l’approvazione della variante al piano
regolatore generale del Comune di Carzano;
nella parte in cui tali atti hanno assoggettato a vincolo di lottizzazione le
aree di proprietà della società ricorrente, costituite dalla p.f. 639/10 e da un
terzo indiviso della p.f. 639/6, in C.C. Carzano, ed hanno modificato (con
un’incisiva riduzione degli stessi) i parametri edificatori delle zone
residenziali di nuovo impianto nelle quali le particelle fondiarie anzidette
sono ricomprese.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il cons. Alma
Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La società ricorrente espone in fatto di essere proprietaria e
rispettivamente comproprietaria, dal mese di marzo dell’anno 2006, delle pp.ff.
639/10 e 639/6 nel C.C. di Carzano, un lotto di terreno ricadente in una zona
urbanisticamente classificata come “area residenziale di nuovo impianto”, già
interessata da un piano di lottizzazione da poco divenuto inefficace a seguito
del decorso del termine decennale di validità. Con quel piano, approvato con la
deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 25.3.1995, era stata prevista la
realizzazione di sette fabbricati, ma ne erano stati edificati solo tre. La
domanda di rilascio di una concessione edilizia presentata dalla società istante
subito dopo l’acquisto immobiliare, nel mese di agosto del 2006, è stata
respinta dall’Amministrazione comunale sulla ritenuta necessità di subordinare
l’intervento edificatorio alla predisposizione di un piano di lottizzazione in
base al disposto dell’art. 67, comma 5, della legge urbanistica provinciale
5.9.1991, n. 22. Tale provvedimento negativo è stato impugnato innanzi a questo
Tribunale e la controversia è stata definita con la sentenza 22.7.2008, n. 179,
che ha respinto il ricorso. Detta sentenza è stata appellata con ricorso
notificato in data 8.7.2009.
2. Con deliberazione n. 13 del 5.6.2007 l’Amministrazione comunale ha provveduto
alla prima adozione del provvedimento di revisione del piano regolatore
generale. Per l’area già interessata dal citato piano di lottizzazione è stata
mantenuta la destinazione urbanistica di “area residenziale di nuovo impianto”,
disciplinata dall’art. 35 delle N.T.A., ed è stato previsto il suo
assoggettamento alla preventiva predisposizione di un nuovo piano di
lottizzazione, nella specie il P.L. n. 3 di cui all’art. 53 delle N.T.A.
La società Tierre ha presentato un’articolata osservazione con la quale ha
chiesto l’eliminazione del vincolo di piano attuativo sull’area de quo con la
conferma delle potenzialità edificatorie previste dallo strumento urbanistico
comunale previgente. Il Comune di Carzano non ha accolto detta osservazione ed
ha quindi adottato in via definitiva la revisione del piano regolatore generale
con provvedimento del Commissario ad acta n. 1 del 9.6.2008, mentre la Giunta
provinciale di Trento l’ha approvata in data 20.6.2008 con il provvedimento n.
1592.
3. Con ricorso notificato in data 21 ottobre 2008 e depositato presso la
Segreteria del Tribunale il successivo giorno 10 novembre, la ricorrente ha
impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua, i nominati provvedimenti di
adozione e di approvazione della revisione del piano regolatore, atti meglio
specificati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I – “eccesso di potere per travisamento della realtà, difetto di istruttoria,
carenza assoluta di motivazione, disparità di trattamento, illogicità manifesta
e, ancora, erronea applicazione dell’art. 53 della L.p. 5.9.1991, n. 22, nonché
eccesso di potere per lesione delle legittime aspettative della ricorrente
all’edificazione e sviamento di potere”. La deducente afferma che non vi
sarebbero i presupposti di legge per assoggettare a piano attuativo la zona de
quo, che si presenterebbe in gran parte edificata e dotata di opere di
urbanizzazione ad eccezione della pavimentazione di una stradina; che sarebbero
state assoggettate alla medesima disciplina aree aventi peculiarità
profondamente diverse; che la scelta di rendere obbligatorio il piano di
lottizzazione sarebbe strumentale a legittimare il diniego dell’istanza di
concessione edilizia; che i provvedimenti avversati si presenterebbero carenti
sul piano della motivazione, che si sarebbe in questo caso dovuto fornire alla
luce delle particolari caratteristiche dell’area;
II – “eccesso di potere per travisamento della realtà, contraddittorietà ed
illogicità manifesta, nonché carenza assoluta di motivazione sotto diverso
profilo”, posto che, rispetto alla pianificazione previgente, sarebbe stata
incisivamente compressa la potenzialità edificatoria dell’area;
III – “eccesso di potere per perplessità del costrutto motivazionale del
provvedimento deliberativo ed, in ogni caso, insufficienza del medesimo”, con
riferimento alla scarna e comunque inidonea motivazione con la quale non è stata
accolta l’osservazione presentata nel corso del procedimento dall’istante;
IV – “illegittimità derivata” del provvedimento di approvazione della revisione
del piano regolatore generale del Comune di Carzano.
4. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale
intimata, chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.
5. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie
illustrative delle rispettive posizioni.
6. Alla pubblica udienza del giorno 22 ottobre 2009 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame Tierre S.r.l., che dichiaratamente opera nel settore
della realizzazione e successiva commercializzazione di unità abitative e che è
proprietaria di un lotto di terreno situato nel Comune di Carzano, ha impugnato
le deliberazioni comunali di prima e di seconda adozione del provvedimento di
revisione del piano regolatore generale, nonché la deliberazione della Giunta
provinciale di approvazione di detta variante, nella parte in cui disciplinano
il regime urbanistico della sua proprietà, la quale ha visto confermata la
destinazione “residenziale di nuovo impianto”, ma con una asseritamente
significativa riduzione dei parametri edificatori rispetto alla situazione
previgente e con l’assoggettamento, unitamente all’area ad essa circostante,
alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione.
2a. Con il primo motivo di ricorso l’istante contesta frontalmente la
legittimità dell’utilizzo dello strumento della lottizzazione per la disciplina
edilizia dell’area in questione a fronte del disposto di cui all’art. 53 della
legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22. Si afferma che, nel caso dedotto,
non sussisterebbero le ragioni per imporre la preventiva elaborazione di un
piano di lottizzazione, posto che il lotto che su cui si incentra l’interesse
edificatorio di Tierre si troverebbe in un’area residenziale di completamento
già interamente urbanizzata ed in parte edificata, cosicché il previsto piano
attuativo sarebbe del tutto inutile, contrario al principio di proporzionalità
che deve informare l’attività amministrativa ed inutilmente afflittivo
dell’interesse della ricorrente.
Quest’ordine d’idee è privo di giuridico pregio.
2b. Dal punto di vista normativo occorre precisare che, nell’impianto della
citata legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22, il rapporto fra i livelli
di pianificazione è disegnato secondo la concezione cosiddetta “strutturale”,
già presente al legislatore nazionale del 1942, per cui ciascuno strumento di
pianificazione di livello superiore indica i criteri e le direttive per la
redazione di quelli di livello inferiore. Per quanto qui di interesse, il comma
4 dell’art. 18 stabilisce che “il piano regolatore generale delimita le aree per
le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi
ovvero per le quali deve essere predisposto un piano di lottizzazione, fissa i
criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi e prevede
le norme per l'eventuale utilizzazione in via temporanea delle medesime aree”.
Coordinato con tale disposizione è il comma 4 dell’art. 53, il quale precisa che
“il piano di lottizzazione è comunque necessario quando sia previsto da uno
strumento urbanistico”. Quest’ultimo articolo, ai commi 2 e 3, stabilisce poi
che la lottizzazione è comunque necessaria quando “ha di mira l'utilizzo
edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una
pluralità di edifici ovvero di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o
produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, e che richieda
l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria”, nonché nel caso in cui una
“trasformazione urbanistica od edilizia di una o più aree di estensione
superiore ai 5.000 metri quadrati venga predisposta attraverso il frazionamento
e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti edificabili e l'utilizzo
comporti l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria”.
Pertanto, occorre conseguentemente osservare che, a differenza del piano di
lottizzazione che aveva interessato la stessa porzione di territorio nel
decennio 1995 - 2005, quello in esame è stato previsto dal pianificatore
comunale in sede di revisione dello strumento urbanistico con il dichiarato
intento di “completare l’area con edifici con funzione residenziale”.
2c. Va in ogni caso ripetuto che per la materia della pianificazione urbanistica
si è consolidata una giurisprudenza in base alla quale le scelte effettuate
dall’Amministrazione in sede di adozione del piano regolatore, o di una sua
variante generale, costituiscono apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato
di legittimità, a meno che non siano inficiati da errori di fatto o da abnormi
illogicità (cfr., T.R.G.A. Trento, 21.3.2006, n. 83 e 20.8.2008, n. 220). Anche
il Consiglio di Stato si è più volte pronunciato a tale riguardo, chiarendo che
“le scelte compiute dall'Amministrazione in sede formazione del piano regolatore
o di variante dello stesso sono espressione dell'ampia discrezionalità tecnica
di cui essa dispone in materia e dalla quale discende la loro sindacabilità solo
nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità, arbitrarietà ed
evidente travisamento dei fatti” (cfr., ex multis, sez. IV, 27.12.2007, n.
6686); che tali scelte, “connotate da alta discrezionalità, non necessitano di
specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo ai criteri tecnici di
redazione del piano, se non in presenza di aspettative qualificate e non
generiche in capo ai privati, quali quelle derivanti da pronunce giurisdizionali
passate in giudicato oppure da accordi intervenuti con l'ente locale, in
particolare da convenzioni di lottizzazione, ma a condizione che siano divenute
operative” (cfr., ex multis, sez. IV, 27.12.2007, n. 6686; 2.3.2009, n. 1149;
12.3.2009, n. 1477 e 24.4.2009, n. 2630).
Per quanto attiene, invece, alle finalità perseguite con la lottizzazione
edilizia, è stato da tempo segnalato che essa ha per oggetto l’ordinata
suddivisione del suolo per consentire di ivi pianificare l’attività costruttiva
con le connesse opere di urbanizzazione, conferendo un nuovo assetto ad una
parte del territorio tramite la combinazione di strutture di interesse pubblico
e privato. “Nel sistema pianificatorio, infatti, la lottizzazione assume la
valenza di piano urbanistico di attuazione, ossia di strumento esecutivo di
urbanizzazione e di preconcessione edilizia e, pertanto, avendo un contenuto
simile a quello dello strumento urbanistico generale, in relazione alla
specifica destinazione della zona interessata, deve delineare in modo schematico
sia il tracciato delle aree destinate a strade e alle altre opere di
urbanizzazione sia il tracciato dei lotti edificabili” (cfr. T.R.G.A., Trento,
2.11.2000, n. 429). Il Consiglio di Stato ha a sua volta affermato che lo
strumento della lottizzazione è utile soprattutto quando si tratta di asservire
per la prima volta un’area ad un nuovo insediamento, mediante la costruzione di
uno o più fabbricati “che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo
col preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il potenziamento delle
opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività,
vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria o secondaria” (cfr. C.d.S., sez. IV, 4.12.2007, n. 6171).
Sempre il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che la fattispecie
lottizzatoria se, da un lato, esula sia dalle situazioni di zone completamente
urbanizzate sia dai casi di “lotto intercluso, … nel qual caso nessuno spazio
potrebbe rinvenirsi per una ulteriore pianificazione”, da altro lato si
configura non soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate,
ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente edificate e urbanizzate,
nelle quali si profili “un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato
abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione” (cfr., C.d.S., sez.
V, 15.2.2001, n. 790 e la giurisprudenza ivi richiamata), in quanto trattasi di
aree ancora “esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici” (cfr.,
C.d.S., sez. V, 1.12.2003, n. 7799).
In tal senso, la lottizzazione può essere ritenuta necessaria anche con riguardo
ad edifici singoli, quando si tratti di “interventi costruttivi di consistente
rilievo”, tanto che per escluderne la necessità “deve essere verificata una
situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona tale da
rendere del tutto superfluo un piano attuativo” (cfr., C.d.S. n. 790 del 2001,
cit.).
2d. E’ dunque alla luce dei ricordati indirizzi della giurisprudenza, dai quali
il Collegio non ritiene di doversi discostare, che occorre analizzare la scelta
pianificatoria dell’Amministrazione di Carzano volta ad assoggettare a piano di
lottizzazione (individuato come “P.L. n. 3”), l’area residenziale di nuovo
impianto situata in località Ortisè e nella quale è compreso anche il lotto di
proprietà della ricorrente.
Al proposito, deve essere in ogni caso sottolineato che il previsto piano non
riguarda solo l’edificazione della particella di proprietà della deducente, che
in più occasioni, nell’atto introduttivo e nella successiva memoria, contesta la
scelta urbanistica in esame come se riguardasse la sola area di suo interesse,
che sarebbe inserita in un contesto “congruamente urbanizzato … già interessato
da rilevanti interventi edificatori … che garantiscono il razionale inserimento
delle strutture edificiali”. All’opposto, dagli atti di causa emerge che
trattasi di un’area sulla quale sono stati realizzati solo 3 dei 7 edifici
previsti dal precedente piano di lottizzazione e per la quale il collaudo delle
opere di urbanizzazione è stato “parziale”, in quanto “eseguite per una
percentuale maggiore al 70 per cento dei lavori … con esclusione della
pavimentazione del tratto di strada di collegamento fra Via Nuova e Via Longhini”
(cfr., certificato di collaudo a firma ing. Ganarin - documento n. 4 in atti di
parte resistente). L’estensione dell’area soggetta a lottizzazione ammonta a
5.787 mq. (cfr., relazione illustrativa al P.R.G. - documento n. 7 in atti di
parte ricorrente) e per essa il pianificatore ha previsto che “l’edificazione
dovrà essere completata raccordandosi armoniosamente con gli edifici già
costruiti e con il tessuto tradizionale”, così come “dovrà essere completata e
curata la viabilità di accesso sia veicolare che pedonale, gli spazi verdi e i
parcheggi”.
2e. Chiarito pertanto che per l’area in questione è palesemente escluso che
possa essere rivendicata una condizione di pressoché completa edificazione e
urbanizzazione e che l’attuale situazione possa essere definita alla stregua di
un piano esaurito, la scelta di sottoporla ad un nuovo piano di lottizzazione
non appare né illogica né irrazionale, non trovando nella specie ingresso
neppure le censure di travisamento della realtà. La relativa decisione appare
invece congruamente e sufficientemente motivata, sia sul fondamento delle
evidenziate esigenze di raccordo tra la nuova e la preesistente edificazione,
sia del completamento e potenziamento delle opere di viabilità, veicolare e
pedonale, oltre che della realizzazione dei parcheggi.
In definitiva, lo scopo che si è prefisso il pianificatore comunale con la
previsione del contestato piano di lottizzazione appare quello di subordinare lo
sfruttamento edilizio di una circoscritta zona del territorio all'approvazione
di un disegno urbanistico complessivo, di modo che il processo edificatorio,
anche in divenire, sia visto nel suo insieme. E ciò, in una realtà territoriale
modesta (il Comune di Carzano conta circa 500 abitanti), pare obiettivamente e
razionalmente contribuire al conseguimento dell’obiettivo di contenere il
disordine edificativo a favore del “tessuto tradizionale” del territorio tramite
prescrizioni volte ad indirizzare non solo l’urbanizzazione ma anche la
tipologia e le caratteristiche delle costruzioni.
2f. Né può concordarsi sull’assunta disparità di trattamento che avrebbe subito
l’area di proprietà della ricorrente rispetto ad altre aree soggette a
lottizzazione per le quali sarebbe incontestabile l’insussistenza di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria: a tal riguardo occorre rilevare che il
pianificatore ha ben precisato che per la zona in questione è necessario solo
“il completamento” della viabilità e degli spazi comuni a verde e a parcheggio,
oltre che dell’impianto residenziale e che, proprio a tale ultimo fine, ha
previsto il mantenimento dei parametri edificatori (fra cui l’indice di
edificabilità fondiaria pari a 2 mc./1mq. e l’altezza massima di 10,00 m.)
previsti per l’edificazione già ivi realizzata, significativamente diversi da
quelli di zona e degli altri due piani di lottizzazione contemplati dalla stessa
variante. Per questi ultimi, infatti, sono stati prescritti parametri (quali un
indice fondiario di 1 mc./1mq. e l’altezza massima 7,50 m.) che esprimono
potenzialità edificatorie ben diverse e più contenute rispetto a quella per cui
è causa, la quale, all’evidenza, ha fruito di maggiore benevolenza in ragione
della volumetria in precedenza realizzata all’interno del previgente piano.
2g. Infine, l’adozione della variante in esame non appare sotto alcun profilo
viziata sotto il profilo del denunciato sviamento, in difetto di indizi
oggettivi, pertinenti e concordanti capaci di far percepire il perseguimento di
fini diversi da quelli previsti dalla legge, che sono del tutto assenti nel caso
in esame: è infatti pacifico che lo strumento urbanistico in esame ha
interessato più aree del territorio comunale, ma soprattutto che il contestato
piano di lottizzazione per l’area de quo è stato previsto ancora in sede di
prima adozione, il 5.6.2007, e che, dopo la reiezione delle osservazioni della
ricorrente, è stato confermato in sede di seconda adozione il 9.6.2008, quindi
anteriormente alla conoscenza della sentenza del 22.7.2008 di questo Tribunale.
In ogni caso, la scelta operata in sede pianificatoria e volta ad imporre
all’area de quo un piano di lottizzazione appare coerente con la posizione
assunta dal Comune nel 2006 con la reiezione dell’istanza di rilascio di
concessione edilizia presentata dalla società ricorrente sul rilievo della
necessità di un nuovo P.L.
3a. Con il secondo motivo si denuncia eccesso di potere e carenza assoluta di
motivazione sul presupposto che la variante in esame avrebbe significativamente
ridotto le potenzialità edificatorie delle pp.ff. 639/10 e 639/6 con la
definizione di parametri che l’istante ha valutato “inferiori alla metà di
quelli preesistenti”.
3b. La dedotta censura appare, tuttavia, frutto di una lettura non completa
della documentazione di accompagnamento della variante e va respinta.
L’art. 35 delle N.T.A., che contempla le aree residenziali di nuovo impianto, al
comma 2 ha stabilito i parametri edificatori per gli interventi edilizi e, al
comma 3, che in cartografia siano previste “le aree dove l’edificazione deve
essere preceduta da un piano attuativo” disciplinate dagli artt. 52 e 53. Il
richiamato art. 53 contiene i singoli piani di lottizzazione o attuativi e, per
quello qui di interesse, il n. 3, ha previsto che ad esso si applichino “i
parametri del piano di lottizzazione già approvato per quest’area anche se
scaduto”.
In disparte restando la constazione che la tecnica utilizzata per la redazione
della normativa e dei rinvii interni non contribuisce a renderne chiara la
lettura, si osserva che, in applicazione dei criteri interpretativi della
competenza e della specialità, consegue de plano la prevalenza della norma
speciale dell’art. 53 sulla quella generale dell’art. 35 e quindi, in
definitiva, che gli interventi edificatori che saranno realizzati sul lotto in
questione sono disciplinati dai parametri codificati nella normativa previgente.
4a. Circa l’asserita insufficienza della motivazione con la quale è stata
disattesa l’osservazione presentata nel corso del procedimento di pianificazione
dalla società ricorrente, censura illustrata con il terzo mezzo, occorre
ricordare che la giurisprudenza ha anche recentemente ribadito che “le
osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero
apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a
peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una
specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e
ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a
base della formazione del piano” (cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV, 9.6.2008, n.
2837 e la giurisprudenza ivi richiamata); che, secondo questo Tribunale,
tuttavia, la reiezione delle osservazioni proposte dai privati interessati,
quale essenziale strumento partecipativo, richiede all’opposto una motivazione,
ancorché stringata, che sia “congrua rispetto ai punti dedotti” per il rispetto
che si deve al meccanismo partecipativo anche in procedimenti in cui la
discrezionalità pianificatoria sia di tutta evidenza, o quanto meno che in essa
figuri “l’espressa indicazione che dette osservazioni contrastino con le linee
portanti del piano regolatore” (cfr., T.R.G.A. Trento, 7.10.2002, n. 349 e
5.6.2009, n. 184).
4b. Nel caso di specie l’Amministrazione si è data peraltro carico delle
osservazioni presentate dall’istante, chiaramente ribadendo la volontà di
confermare la destinazione residenziale dell’area, ma anche l’intenzione di
sottoporre la stessa al vincolo del piano di lottizzazione affinché
l’edificazione possa “essere completata raccordandosi armoniosamente con gli
edifici già costruiti”, aggiungendo che tale obiettivo sarebbe stato “garantito
solo da una progettazione unitaria che preveda gli stessi parametri di quelli
utilizzati per la parte di lottizzazione già edificata”. La riportata
controdeduzione, sia pure stringata, appare peraltro al Collegio congrua e
puntuale nell’esporre le determinazioni dell’Amministrazione e dunque
sufficiente per respingere la vista censura.
5. Infine, va disattesa, per le ragioni già svolte nella motivazione che
precede, la dedotta censura di illegittimità derivata e il ricorso deve essere
conseguentemente respinto.
Le spese di lite, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, debbano porsi
a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige,
sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 248 del 2008, lo
respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida
in € 3.600,00 (tremilaseicento) (di cui € 3.000 per onorari ed € 600 per
diritti), oltre a I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei
diritti a titolo di spese generali.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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