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(Segnalata dall'avv. Nicola Giudice)

 

TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III penale - ordinanza 22 giugno 2009



ASSOCIAZIONI E COMITATI - Danno ambientale - Legittimazione processuale - Associazioni ambientaliste, anche non riconosciute ex art. 13 L. n. 349/86 - Costituzione di parte civile - Requisiti - Continuità dell’azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo. Poiché nel danno ambientale è inscindibile l’offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona, la legittimazione processuale non spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti autonomi Parchi Nazionali ecc. (in nome dell’ambiente come interesse pubblico) ma anche alla persona singola od associata (in nome dell’ambiente come diritto soggettivo fondamentale di ogni uomo). Ne deriva che le Associazioni di protezione dell’ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all’ambiente. (v. Cass. Sez. 3, n. 9837 dell’1 ottobre 1996, Locatelli). Pres. Loforti. Tribunale di PALERMO, Sez.III penale - ordinanza 22/06/2009

 

 

 

TRIBUNALE DI PALERMO

 


Il Tribunale di Palermo, sez. III penale, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri:

dott. Raimondo Loforti, Presidente
dott. Nicola Aiello, Giudice
dott. Riccardo Corleo, Giudice

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza, ha emesso la seguente
 

ORDINANZA
 

decidendo sulle richieste di esclusione delle parti civili, come formulate all’odierna udienza, il Tribunale

Osserva

Va premesso che si procede nei confronti degli imputati per i reati di cui agli artt. 328 e 674 C.P. per essersi gli stessi rifiutati di adottare i dovuti provvedimenti, negli anni dal 2001 al 2007, a seguito del superamento, da parte degli inquinanti atmosferici indicati nei capi di imputazione, dei limiti a tal fine previsti dalla legge, per aver omesso di informare il pubblico sullo stato della qualità dell’aria; ai sensi dell’art. 40 C.P., per non aver impedito, nel territorio del comune di Palermo, il superamento dei limiti di legge da parte dei medesimi inquinanti atmosferici.

Tali reati sono inquadrati nel Codice Penale, il primo, tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione e, il secondo, tra le contravvenzioni concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

Nel presente processo, in sostanza, si ipotizzano due distinti reati che potrebbero avere determinato un danno ambientale sia alle singole persone che agli enti la cui azione è volta alla tutela, appunto, dell’ambiente.

La Corte di Cassazione ha in proposito affermato che “Il danno ambientale non consiste solo in una “compromissione dell’ambiente” in violazione delle leggi ambientali, ma anche contestualmente in una “offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale””.

Di conseguenza, prosegue la Corte, “proprio perché nel danno ambientale è inscindibile l’offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona la legittimazione processuale non spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti autonomi Parchi Nazionali ecc. (in nome dell’ambiente come interesse pubblico) ma anche alla persona singola od associata (in nome dell’ambiente come diritto soggettivo fondamentale di ogni uomo).”

E con specifico riferimento al WWF ha aggiunto che “le Associazioni di protezione dell’ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all’ambiente”. (v. Cass. Sez. 3, n. 9837 dell’1 ottobre 1996, Locatelli).

Al riguardo, la giurisprudenza costante ha riconosciuto il diritto al risarcimento in capo alle associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi della citata L. 8 giugno 1986 n. 349, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali dl diritto assoluto all’ambiente.

Ed è stato altresì affermato che il WWF Italia è un’associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria “la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell’ambiente tramite:

a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
b) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra” ecc.
Con la conseguenza che la violazione dei divieti imposti dalla legge a tutela del patrimonio naturale, come quelli indicati nei capi di imputazione, può effettivamente comportare per se stessa un danno risarcibile per l’associazione ambientalista (v. Cass., sez. 3, n. 35393 del 2008).

Alla luce di quanto sopra e dello specifico tenore delle imputazioni per cui si procede, deve in primo luogo affermarsi la ritualità della costituzione di parte civile di Legambiente, comitato regionale Siciliano con sede in Palermo e dell’Associazione italiana per il WWF, operanti nel territorio del comune di Palermo attraverso le proprie sedi regionali locali.

Per converso, deve essere esclusa la costituzione del Comitato “Movimento di difesa del Cittadino” e ciò in considerazione del fatto che dall’atto di costituzione e dagli atti allo stesso allegati non risulta alcun legame concreto con il territorio del Comune di Palermo, neanche con riferimento ai periodi in cui si sarebbero realizzate le condotte illecite in contestazione.

Quanto, poi, alle eccezioni riguardanti la costituzione di Alaimo Roberto, Di Napoli Michelangelo, Gemelli Maurizio e Milio Pietro il Tribunale ritiene in primo luogo la ritualità di tale atto e della relativa procura speciale conferita in calce.

Al riguardo, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte.

Né può dirsi che, diversamente opinando, ogni nomina di difensore da parte della persona offesa ex art. 101 c.p.p. dovrebbe intendersi come incarico a costituirsi parte civile, principio in sé esatto, ma non applicabile nel caso di specie, in cui rileva il fatto che la procura sia stata apposta in calce all’atto di costituzione (v. Cass. Sez. 4, n. 14863/2004).

Quanto, ancora, al rilievo secondo cui Di Napoli Michelangelo non sarebbe residente nel Comune di Palermo, si osserva che ciò non vale ad escludere la sua costituzione, dal momento che nel relativo atto si dà conto dell’esistenza di un domicilio in questo comune, sicché, procedendosi per un reato di pericolo, non può affatto escludersi la sua legittimazione.

Parimenti deve essere ammessa la costituzione di Romeo Fabrizio + 28 e di Guzzo Francesca e Cudia Giuseppe trattandosi di soggetti che nella esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, hanno dichiarato di essere dipendenti del Comune di Palermo quali vigili urbani e tanto basta, in questa fase, ai sensi dell’art. 78 c.p.p., per escludere la sostenuta inammissibilità della costituzione.

Pertanto le richieste di esclusione devono essere respinte, fatta eccezione per quella riguardante il Movimento difesa del cittadino.
 

P.Q.M.
 

Visti gli artt. 74 e ss. c.p.p., esclude dal processo la parte civile Movimento di difesa del cittadino;
respinge le altre richieste di esclusione come sopra formulate.
Ed ordina procedersi oltre.

Palermo, 22 giugno 2009
Il Presidente
Raimondo Loforti



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