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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
(Segnalata dall'avv. Nicola Giudice)
TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III penale - ordinanza 22 giugno 2009
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Danno ambientale - Legittimazione processuale -
Associazioni ambientaliste, anche non riconosciute ex art. 13 L. n. 349/86 -
Costituzione di parte civile - Requisiti - Continuità dell’azione, aderenza al
territorio, rilevanza del loro contributo. Poiché nel danno ambientale è
inscindibile l’offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione
dei valori umani e sociali di ogni persona, la legittimazione processuale non
spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti
autonomi Parchi Nazionali ecc. (in nome dell’ambiente come interesse pubblico)
ma anche alla persona singola od associata (in nome dell’ambiente come diritto
soggettivo fondamentale di ogni uomo). Ne deriva che le Associazioni di
protezione dell’ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non
riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel
processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità
della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma
soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la
personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all’ambiente. (v. Cass.
Sez. 3, n. 9837 dell’1 ottobre 1996, Locatelli). Pres. Loforti. Tribunale di
PALERMO, Sez.III
penale - ordinanza 22/06/2009
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, sez. III penale, riunito in camera di consiglio,
composto dai Sigg.ri:
dott. Raimondo Loforti, Presidente
dott. Nicola Aiello, Giudice
dott. Riccardo Corleo, Giudice
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza, ha emesso la seguente
ORDINANZA
decidendo sulle richieste di
esclusione delle parti civili, come formulate all’odierna udienza, il Tribunale
Osserva
Va premesso che si procede nei confronti degli imputati per i reati di cui agli
artt. 328 e 674 C.P. per essersi gli stessi rifiutati di adottare i dovuti
provvedimenti, negli anni dal 2001 al 2007, a seguito del superamento, da parte
degli inquinanti atmosferici indicati nei capi di imputazione, dei limiti a tal
fine previsti dalla legge, per aver omesso di informare il pubblico sullo stato
della qualità dell’aria; ai sensi dell’art. 40 C.P., per non aver impedito, nel
territorio del comune di Palermo, il superamento dei limiti di legge da parte
dei medesimi inquinanti atmosferici.
Tali reati sono inquadrati nel Codice Penale, il primo, tra i delitti contro la
Pubblica Amministrazione e, il secondo, tra le contravvenzioni concernenti
l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.
Nel presente processo, in sostanza, si ipotizzano due distinti reati che
potrebbero avere determinato un danno ambientale sia alle singole persone che
agli enti la cui azione è volta alla tutela, appunto, dell’ambiente.
La Corte di Cassazione ha in proposito affermato che “Il danno ambientale non
consiste solo in una “compromissione dell’ambiente” in violazione delle leggi
ambientali, ma anche contestualmente in una “offesa alla persona umana nella sua
dimensione individuale e sociale””.
Di conseguenza, prosegue la Corte, “proprio perché nel danno ambientale è
inscindibile l’offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione
dei valori umani e sociali di ogni persona la legittimazione processuale non
spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti
autonomi Parchi Nazionali ecc. (in nome dell’ambiente come interesse pubblico)
ma anche alla persona singola od associata (in nome dell’ambiente come diritto
soggettivo fondamentale di ogni uomo).”
E con specifico riferimento al WWF ha aggiunto che “le Associazioni di
protezione dell’ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non
riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel
processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità
della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma
soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la
personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all’ambiente”. (v. Cass.
Sez. 3, n. 9837 dell’1 ottobre 1996, Locatelli).
Al riguardo, la giurisprudenza costante ha riconosciuto il diritto al
risarcimento in capo alle associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi
della citata L. 8 giugno 1986 n. 349, sia come titolari di un diritto della
personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come
enti esponenziali dl diritto assoluto all’ambiente.
Ed è stato altresì affermato che il WWF Italia è un’associazione riconosciuta
che ha come finalità statutaria “la conservazione della natura e dei processi
ecologici e la tutela dell’ambiente tramite:
a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
b) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel
lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra” ecc.
Con la conseguenza che la violazione dei divieti imposti dalla legge a tutela
del patrimonio naturale, come quelli indicati nei capi di imputazione, può
effettivamente comportare per se stessa un danno risarcibile per l’associazione
ambientalista (v. Cass., sez. 3, n. 35393 del 2008).
Alla luce di quanto sopra e dello specifico tenore delle imputazioni per cui si
procede, deve in primo luogo affermarsi la ritualità della costituzione di parte
civile di Legambiente, comitato regionale Siciliano con sede in Palermo e
dell’Associazione italiana per il WWF, operanti nel territorio del comune di
Palermo attraverso le proprie sedi regionali locali.
Per converso, deve essere esclusa la costituzione del Comitato “Movimento di
difesa del Cittadino” e ciò in considerazione del fatto che dall’atto di
costituzione e dagli atti allo stesso allegati non risulta alcun legame concreto
con il territorio del Comune di Palermo, neanche con riferimento ai periodi in
cui si sarebbero realizzate le condotte illecite in contestazione.
Quanto, poi, alle eccezioni riguardanti la costituzione di Alaimo Roberto, Di
Napoli Michelangelo, Gemelli Maurizio e Milio Pietro il Tribunale ritiene in
primo luogo la ritualità di tale atto e della relativa procura speciale
conferita in calce.
Al riguardo, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei
casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col
ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del
generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche
quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule
sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei
termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione
escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della
parte.
Né può dirsi che, diversamente opinando, ogni nomina di difensore da parte della
persona offesa ex art. 101 c.p.p. dovrebbe intendersi come incarico a
costituirsi parte civile, principio in sé esatto, ma non applicabile nel caso di
specie, in cui rileva il fatto che la procura sia stata apposta in calce
all’atto di costituzione (v. Cass. Sez. 4, n. 14863/2004).
Quanto, ancora, al rilievo secondo cui Di Napoli Michelangelo non sarebbe
residente nel Comune di Palermo, si osserva che ciò non vale ad escludere la sua
costituzione, dal momento che nel relativo atto si dà conto dell’esistenza di un
domicilio in questo comune, sicché, procedendosi per un reato di pericolo, non
può affatto escludersi la sua legittimazione.
Parimenti deve essere ammessa la costituzione di Romeo Fabrizio + 28 e di Guzzo
Francesca e Cudia Giuseppe trattandosi di soggetti che nella esposizione delle
ragioni che giustificano la domanda, hanno dichiarato di essere dipendenti del
Comune di Palermo quali vigili urbani e tanto basta, in questa fase, ai sensi
dell’art. 78 c.p.p., per escludere la sostenuta inammissibilità della
costituzione.
Pertanto le richieste di esclusione devono essere respinte, fatta eccezione per
quella riguardante il Movimento difesa del cittadino.
P.Q.M.
Visti gli artt. 74 e ss. c.p.p.,
esclude dal processo la parte civile Movimento di difesa del cittadino;
respinge le altre richieste di esclusione come sopra formulate.
Ed ordina procedersi oltre.
Palermo, 22 giugno 2009
Il Presidente
Raimondo Loforti
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