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Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
TAR TOSCANA, Sez. II - Ordinanza 13 novembre 2003 n. 5738
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TAR TOSCANA, Sez. II - Ordinanza 13 novembre 2003 n. 5738
Pres. Petruzzelli, Est. Potenza - Ceccarelli (Avv.ti A.Pettini e M. Sani) c. Comune di Bagno a Ripoli (n.c.) - (sospende il giudizio sino al 31 marzo 2004).
omissis
per l‘annullamento
del provvedimento del 27.9.1990 a prot. 25561 e dell’ordinanza n. 162 a prot.
25986 del 2.10.90;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2003 - relatore il Consigliere
Raffaele Potenza – per la parte ricorrente l’avv. Pietro Rizzo delegato da
Andrea Pettini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
Premesso che: -
-l’art. 32 -comma 25 -del D.L. 30.9.2003 n. 269 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla G.U. n. 229 del 2.10.2003) prevede l’applicabilità delle
disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e
successive modificazioni e integrazioni relativamente alle opere edilizie
ultimate entro il 31 marzo 2003;
-L’art. 44 della precitata Legge 47/85 (compreso nel capo IV della legge
medesima) comporta la sospensione (tra l’altro) dei procedimenti amministrativi
e giurisdizionali, nonché della loro esecuzione, sino alla scadenza del termine
previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda relativa alla
definizione dello illecito edilizio;
-il termine suddetto risulta individuato dal comma 32 del già menzionato art. 32
D.L. n. 269/2003 nella data del 31 marzo 2004;
-la sospensione di cui trattasi ha carattere automatico (ope legis) e come tale
opera indipendentemente dalla presentazione, medio tempore, della istanza di
sanatoria nonché, a fortiori, dal suo accoglimento;
P. Q. M.
Dà atto della sospensione del presente giudizio sino al 31 marzo 2004.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze, il 22 ottobre 2003, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere, est. rel.
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Raffaele Potenza
F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 NOVEMBRE 2003
1) Edilizia ed urbanistica - Norme sul “nuovo” condono edilizio - Abusivismo edilizio - opere edilizie ultimate entro il 31 marzo 2003 - Sospensione automatica di tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti immobili abusivi - Art. 32 del D.L. n. 269/2003 - Ex art. 44 della L. n. 47/1985 - Applicabilità fino alla data del 31 marzo 2004. L’art. 32 -comma 25 -del D.L. 30.9.2003 n. 269 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 229 del 2.10.2003) prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle opere edilizie ultimate entro il 31 marzo 2003. Mentre, l’art. 44 della Legge 47/85 (compreso nel capo IV della legge medesima) comporta la sospensione (tra l’altro) dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché della loro esecuzione, sino alla scadenza del termine previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda relativa alla definizione dello illecito edilizio. La sospensione di cui trattasi (opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.) ha carattere automatico (ope legis) e come tale opera indipendentemente dalla presentazione, medio tempore, della istanza di sanatoria nonché, a fortiori, dal suo accoglimento. Pres. Petruzzelli, Est. Potenza - Ceccarelli (Avv.ti A.Pettini e M. Sani) c. Comune di Bagno a Ripoli (n.c.) - (sospende il giudizio sino al 31 marzo 2004). TAR TOSCANA, SEZ. II – ordinanza 13 novembre 2003 n. 5738
Si veda: Urbanistica e edilizia - giudizio di incostituzionalità delle norme contenute nell’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, sul condono edilizio, in relazione agli artt. 3, 9, 2° comma, 32, 1° comma, 97, 1° comma, 117, 3° comma, della Costituzione - norme sul “nuovo” condono edilizio - carattere di eccezionalità e di chiusura di un’epoca - il contrasto insito nella natura per così dire premiale dell’abusivismo con il comportamento della maggioranza dei cittadini onesti e osservanti la legge- convinzione di impunità - legislazione condonistica - violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di buona amministrazione e di tutela ambientale - il condono realizza un sistema ingiusto e discriminatorio proprio nei confronti dei cittadini rispettosi delle leggi - invasione delle competenze al riguardo del legislatore regionale e degli Enti locali - oneri urbanizzativi e misure di inserimento delle costruzioni abusive nel contesto dei piani regolatori. TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. DI PARMA - Ordinanza 20 novembre 2003 n. 27
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