Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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Tribunale di Bari -
Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
sezione del riesame
n.12/2006 rtl
n.6857/2005 rgnr Trani
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Ambrogio Marrone presidente
- dr. Nicola Balice giudice
- dr. Oronzo Putignano giudice rel.
decidendo sull’istanza di riesame ex art.324 c.p.p. presentata l’11.1.2006 dal
difensore di GALIANO Domenico, nato a Monopoli il 12.2.1975, avverso il decreto
di convalida di sequestro emesso il 6.12.2005 dal Pm presso il Tribunale di
Trani;
esaminati gli atti del procedimento, pervenuti in cancelleria il 19.1.2006, e
sciogliendo la riserva di cui al separato verbale d’udienza, il Collegio
Espone ed Osserva
Il pomeriggio del 3.12.2005 due agenti volontari del Wwf di Bari, in
pattugliamento in località “Piscina Pasquarella” dell’agro di Molfetta,
accertavano che Galiano Domenico aveva abbattuto 19 tordi bottacci ed un
esemplare di tottavilla (“lullula arborea”), escluso quest’ultimo dall’elenco
dell’avifauna cacciabile ex art. 18 L. n. 157/92.
Dopo aver contestato al Galiano il reato di cui all’art. 30.1 lett. h) L. n.
157/92, le guardie volontarie procedevano al sequestro del fucile con relative
cartucce.
Il Pm presso il Tribunale di Trani convalidava l’eseguito sequestro, per avere
l’indagato esercitato attività venatoria illegale abbattendo un esemplare
protetto.
L’organo dell’accusa specificava che il sequestro era stato legittimamente
operato in quanto le res apprese costituiscono corpo del reato o cose ad
esso pertinenti delle quali è prevista la confisca “speciale”, aggiungendo che
la loro materiale acquisizione è necessaria per provare in giudizio la condotta
illecita ascritta al Galiano.
Contro il provvedimento ablativo il difensore proponeva riesame contestando i
presupposti per la sua emissione e deducendo, in particolare, l’illegittimità
del sequestro in quanto non disposto da soggetti rivestenti la qualifica di
agenti od ufficiali di polizia giudiziaria ed inoltre perché privo
dell’indicazione delle ragioni probatorie. La parte tecnica concludeva per la
restituzione di quanto sottoposto a sequestro.
Invero, in merito alla prima censura difensiva, riguardante l’avvenuta
esecuzione del sequestro ad opera delle guardie giurate del Wwf, non ignora il
Collegio che in passato la Suprema Corte (cfr. sez. III, 27.2-30.3.1995, Pm in
proc. Zappalà, rv. 201998, con riferimento all’Ente Nazionale Protezione Animali
e sez. III, 16.12.1997-12.2.1998, Negro, rv. 209862, in relazione alla Lipu) ha
escluso che le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche
rivestano la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e che,
conseguentemente, siano legittimate ad operare il sequestro.
Si potrebbe replicare in proposito che, essendo l’attività materiale dei
volontari del Wwf comunque esitata nel rinvenimento di cose costituenti corpo
del reato o ad esso pertinenti, dovrebbe ritenersi irrilevante il modo col quale
al sequestro si è pervenuti, giacchè l’ordinamento giuridico (art. 253.1 cpp)
impone - quale atto dovuto - l’adozione del provvedimento ablativo da parte del
Pm (cfr. in tema Cass., Su, 27.3-16.5.1996, n. 5021, Sala).
Ma ove tale ultimo assunto fosse reputato infondato, in ogni caso va precisato
che l’anzidetta conclusione, cioè l’esclusione della legittimazione ad eseguire
il sequestro in capo alle guardie giurate, dev’essere oggi rivista a seguito
dell’entrata in vigore della L. 30.7.2004, n. 189, che all’art. 6, co. 2,
prevede che la vigilanza sulle norme di protezione degli animali sia affidata,
ai sensi degli artt. 55 e 57 cpp, alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
Ciò significa che esse, nell’esercizio della loro attività, svolgono le tipiche
funzioni di polizia giudiziaria, che sono quelle - stante l’esplicito richiamo
alla norma di cui all’art. 55 cpp - di prendere notizia dei reati anche di
propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze
ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di
raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
Nella specie, l’iniziativa acquisitiva è stata legittimamente intrapresa e
portata a termine dagli agenti del Wwf, ai sensi dell’art. 113 disp. att. cpp,
ricorrendo la situazione d’urgenza dovuta alla necessità di assicurare il corpo
del reato e di evitare che, mediante l’occultamento o la manomissione dell’arma,
potessero essere disperse o alterate le tracce del reato e protratti ed
aggravati i suoi effetti pregiudizievoli attraverso l’abbattimento di altri
esemplari tutelati dalla legge.
Certo, i verbalizzanti nel procedere al sequestro non hanno reso edotto il
Galiano della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. art.
114 disp. att. cpp), ma tale omissione non risulta eccepita dalla parte entro i
termini di deducibilità fissati dalla prevalente e più recente giurisprudenza di
legittimità: ossia, immediatamente dopo il compimento dell’atto (Cass., sez. I,
6-24.6.1997, Pata, rv. 207858; sez. I, 21-31.5.2004, Defina, rv. 228509; sez. IV,
25.9-7.11.2003, Giannandrea, rv. 227303, la quale esclude che la nullità possa
essere fatta valere con l’istanza di riesame) ovvero subito prima o subito dopo
il compimento dell’atto (sez. III, 28.9-4.11.2004, Pellizer, rv. 229894).
Poiché l’esemplare di tottavilla abbattuto dal Galiano non rientra tra gli
uccelli cacciabili ex art. 18 L. n. 157/92, alla sua cattura ed uccisione
conseguirà l’irrogazione dell’ammenda prevista dall’art. 30.1 lett. h) della
stessa legge.
Quanto alle ragioni per le quali il sequestro è stato disposto, il Pm ha
incensurabilmente indicato la finalità di accertamento processuale del fatto
illecito perseguita attraverso l’imposizione della misura.
Tuttavia, essendo prevista la confisca delle armi (cfr. art. 28.2 L. n. 157/92)
unicamente per le ipotesi di cui all’art. 30.1 lett. da a) ad e) e contemplando
l’art. 30.1 lett. h) la sola confisca dei richiami, il mantenimento del
sequestro del fucile e delle munizioni è legittimo fin quando lo stesso sarà
necessario a fini esclusivi di prova (art. 262.1 cpp).
Al rigetto del riesame segue la condanna dell’interessato al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il riesame e, per l’effetto, conferma il decreto di convalida di
sequestro probatorio emesso il 6.12.2005 dal Pm presso il Tribunale di Trani nei
confronti di GALIANO Domenico, che condanna al pagamento delle spese del
presente procedimento.
Si dà mandato alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 27 gennaio 2006
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(ndr: di recente si veda.: CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (Ud 2/2/2006), Sentenza n. 6454).
1) Caccia - Polizia Giudiziaria - Volontari associazioni ecologiste - Qualifica di ufficiali o agenti di PG - Sussiste - Fattispecie. In materia di tutela ambientale, la legge 30.7.2004, n. 189, prevede all’art. 6, co. 2, che la vigilanza sulle norme di protezione degli animali sia affidata anche, ai sensi degli artt. 55 e 57 cpp, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Ciò significa che esse, nell’esercizio della loro attività, svolgono le tipiche funzioni di polizia giudiziaria, che sono quelle - stante l’esplicito richiamo alla norma di cui all’art. 55 cpp - di prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. (Nella specie, l’iniziativa acquisitiva (sequestro del fucile con relative cartucce) è stata legittimamente intrapresa e portata a termine dagli agenti del Wwf, ai sensi dell’art. 113 disp. att. cpp, ricorrendo la situazione d’urgenza dovuta alla necessità di assicurare il corpo del reato e di evitare che, mediante l’occultamento o la manomissione dell’arma, potessero essere disperse o alterate le tracce del reato e protratti ed aggravati i suoi effetti pregiudizievoli attraverso l’abbattimento di altri esemplari tutelati dalla legge). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric.Galiano. TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12
2) Caccia - Sequestro fucile con relative cartucce parte delle guardie volontarie - Legittimità - Fondamento - Confisca delle armi - Ipotesi giuridiche. E’ legittimo da parte delle guardie volontarie il sequestro, ai sensi del reato di cui all’art. 30.1 lett. h) L. n. 157/92, del fucile con relative cartucce per avere esercitato attività venatoria illegale abbattendo un esemplare protetto. Il mantenimento del sequestro del fucile e delle munizioni è legittimo fin quando lo stesso sarà necessario a fini esclusivi di prova (art. 262.1 cpp). (Differente, la confisca delle armi (cfr. art. 28.2 L. n. 157/92) unicamente per le ipotesi di cui all’art. 30.1 lett. da a) ad e) e contemplando l’art. 30.1 lett. h) la sola confisca dei richiami). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric.Galiano. TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12
3) Caccia - Sequestro - Guardie delle associazioni protezionistiche - Facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Omissione - Impugnazione - Procedura - Termini. Le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche in qualifica di verbalizzanti nel procedere al sequestro devono specificare al verbalizzato la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. art. 114 disp. att. cpp), tale omissione, tuttavia, deve essere eccepita dalla parte entro i termini di deducibilità fissati dalla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità: ossia, immediatamente dopo il compimento dell’atto (Cass., sez. I, 6-24.6.1997, Pata, rv. 207858; sez. I, 21-31.5.2004, Defina, rv. 228509; sez. IV, 25.9-7.11.2003, Giannandrea, rv. 227303, la quale esclude che la nullità possa essere fatta valere con l’istanza di riesame) ovvero subito prima o subito dopo il compimento dell’atto (sez. III, 28.9-4.11.2004, Pellizer, rv. 229894). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric.Galiano. TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12
4) Tutela ambientale - Guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche - Funzioni. In tema di tutela ambientale, le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche, riconosciute ai sensi della L. 30.7.2004, n. 189, hanno la qualifica di ufficiali o agenti di PG e sono legittimati a prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.d operare anche il sequestro. TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12
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