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CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 9 dicembre 2008, n. 6064
RIFIUTI - Art. 212, cc. 5, 18 e 20 d.lgs. n. 152/2006 - Attività di raccolta
e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate - Iscrizione all’albo
dei gestori ambientali secondo le procedure ordinarie - Sufficienza. Alla
luce dell’art. 212, cc. 5, 18 e 20, del d.lgs. n. 152/2006, chi risulta iscritto
all’Albo dei gestori ambientali secondo le procedure ordinarie può effettuare
attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti alle procedure
semplificate, senza dover effettuare la comunicazione di cui al comma 18 dello
stesso articolo, e quindi senza dover iscriversi secondo la procedura
semplificata, purché i rifiuti siano effettivamente avviati al recupero ed al
riciclaggio ed i rifiuti avviati alle operazioni suddette siano della stessa
categoria, classe e tipologia di rifiuti per i quali le imprese sono iscritte
secondo la procedura ordinaria. Pres. Santoro, Est. Caringella - D.V.T. s.p.a.
(avv.ti Contieri, Clarizia e Macri) c. Comune di Venosa (avv.ti Armenante e
Galdi) - (Conferma
TAR
Basilicata n. 3/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 9 dicembre 2008, n.
6064
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6064/08 REG.DEC.
N. 347/08 REG. RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 347/2008 del 15/01/2008 , proposto dalla DE VIZIA TRANSFER S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati ALFREDO CONTIERI, ANGELO CLARIZIA e GENNARO MACRI, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del secondo, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
il COMUNE DI VENOSA rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ARMENANTE e MARCO GALDI, con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Alfonso Ferraioli, via Ugo De Carolis n. 86
e nei confronti del
CONSORZIO SEARI S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. FERNANDO RUSSO, con
domicilio eletto in Roma presso l’avv. Amelia Cuomo, piazza di Spagna n. 35;
per la riforma
della sentenza del TAR BASILICATA - POTENZA : Sezione I n.3/2008 ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 18 Marzo 2008 , relatore il Consigliere Francesco
Caringella ed uditi, altresì, gli avvocati A. Clarizia, Vitolo per delega M.
Galdi;
FATTO E DIRITTO
1. Con bando datato 29 novembre 2006, il Comune di Venosa indiceva una procedura
aperta per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale ed altri servizi
accessori, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
All’esito della procedura di gara, l’appalto veniva definitivamente aggiudicato,
con determinazione dirigenziale n. 787 del 28 giugno 2007, al Consorzio SEARI
S.r.l., cui la Commissione di gara aveva attribuito complessivi punti 97.
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da
DE VIZA Transfer S.p.A., avverso gli atti di gara nella parte in cui è stata
disposta l’ammissione alla procedura ad evidenza pubblica e la successiva
aggiudicazione dell’appalto al Consorzio SEARI.
De Vizia Transfer propone appello.
Le parti costituite hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore
illustrazione delle tesi difensive.
All’ udienza del 18 marzo 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato.
2.1. Con la prima censura parte ricorrente deduce la violazione della lex
specialis, oltre che del D.M. n. 406 del 28/04/1998 e dell’art. 212 del D.L.vo
n. 152 del 2006, sul rilievo che il Consorzio non possederebbe l’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2 classe E, richiesta dal
bando di gara, sicché illegittimamente sarebbe stato ammesso alla procedura
selettiva. Sostiene infatti l’appellante che erroneamente la stazione appaltante
avrebbe ritenuto equivalente l’iscrizione nella predetta categoria 2 a quella
–pure prevista dal bando di gara- nella categoria 4, posseduta
dall’aggiudicatario. Ed infatti mentre la categoria 2 contempla “..raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi..” da avviare al recupero secondo procedure
semplificate di autorizzazione, la categoria 4 contempla “..raccolta e trasporto
di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi..” secondo operazioni
sottoposte al regime ordinario di autorizzazione. Vengono quindi in rilievo, ad
avviso dell’appellante, due tipologie di rifiuti diverse, per le quali sono
previste distinte procedure di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto.
Il mezzo è infondato.
In punto di fatto il bando di gara, al punto 19.1 (Requisiti generali), lett.
a), richiedeva l’iscrizione “..all’albo gestori rifiuti per la categoria 1
Classe E, categoria 2 Classe E, categoria 4 Classe E e categoria 9 Classe E..”.
Sempre sul versante fattuale non è contestato che il Consorzio, alla data della
presentazione dell’offerta, non possedeva l’iscrizione all’Albo dei gestori
ambientali nella categoria 2, mentre era iscritto nella categoria 4 classe C.
Tali dati di fatto vanno traguardati alla luce della disciplina recata dall’art.
212 (Albo nazionale gestori ambientali) del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale). Il quinto comma di tale norma dispone che “L’iscrizione
all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto
di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi,
nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di
terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.
Il diciottesimo comma soggiunge che “Le imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi
dell’art. 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, e le
imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al
regolamento CEE 259/93 del 1° febbraio 1993 non sono sottoposte alle garanzie
finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all’Albo mediante l’invio di
comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale
territorialmente competente…”. Quindi, il ventesimo comma statuisce che “Le
imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono
esentate dall’obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell’art 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al
recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia
di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte”.
Dall’esame di tale quadro normativo si evince che chi risulta iscritto all’Albo
dei gestori ambientali secondo le procedure ordinarie può effettuare attività di
raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate, senza
dover effettuare la comunicazione di cui al comma 18 dello stesso articolo, e
quindi senza dover iscriversi secondo la procedura semplificata, purché i
rifiuti siano effettivamente avviati al recupero ed al riciclaggio ed i rifiuti
avviati alle operazioni suddette siano della stessa categoria, classe e
tipologia di rifiuti per i quali le imprese sono iscritte secondo la procedura
ordinaria.
Non vale ad escludere la ricorrenza di detto ultimo presupposto l’accento
ripetutamente posto dalla società ricorrente sulla circostanza che, a mente
dell’art. 184 del D.Lgs n. 152/2006, i rifiuti non pericolosi urbani interessati
dalla procedura non sarebbero ricompresi nella diversa tipologia dei rifiuti
speciali non pericolosi prodotti da terzi.
Dal raffronto delle tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure
semplificate indicate nel suddetto D.M. del 5 febbraio 1998, così come
riclassificati e (ri)codificati nel nuovo elenco dei rifiuti approvato con la
citata direttiva del 9 aprile 2002, con le tipologie dei rifiuti alla cui
raccolta e trasporto il Consorzio è stato autorizzato dalla Sezione Regionale
della Basilicata dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (cfr. iscrizione N:
PZ000087/0), si ricava con nettezza che i rifiuti non pericolosi sottoposti a
procedure semplificate sono ricompresi nella più ampia tipologia dei rifiuti
speciali non pericolosi prodotti da terzi, alla cui raccolta e trasporto il
Consorzio è autorizzato. Ne deriva la ricorrenza dell’identità morfologica e
tipologica dei rifiuti che giustifica l’esonero dall’obbligo di comunicazione da
parte della imprese autorizzate secondo il regime ordinario, alla stregua della
normativa prima esaminata.
Si deve soggiungere che il Consorzio risulta iscritto nella categoria 4 classe
C, ed è quindi autorizzato alla raccolta ed al trasporto di una quantità di
rifiuti (compresa tra le 15.000 e le 60.000 tonnellate) ben superiore alla
quantità di rifiuti relativa classe E (compresa tra le 3.000 e le 6.000
tonnellate), prevista dal bando di gara sia per la categoria 2 sia per la
categoria 4. Il che vale a dire che la quantità di rifiuti prevista per la
categoria 2 classe E, sommata a quella prevista per la categoria 4 classe E è
comunque inferiore a quella che il Consorzio è autorizzato a trattare per la
categoria 4 classe C..
2.2. Non
coglie nel segno neanche la censura con la quale parte appellante sostiene che
il Consorzio non sarebbe abilitato alla raccolta differenziata ed all’esercizio
dell’attività di spazzamento meccanizzato, entrambi servizi oggetto
dell’appalto, alla stregua delle risultanze dell’ iscrizione di detto
concorrente nella Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali.
Ai sensi dell’ allegato C alla deliberazione 30 gennaio 2003 (Criteri e
requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti), la dotazione minima di veicoli per
l’effettuazione del servizio di spazzamento meccanizzato è pari a 5 veicoli a
motore a tre o quattro ruote per l’iscrizione nella categoria 1 classe E (con
popolazione servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000
abitanti), ossia quella richiesta dal bando di gara, mentre per la categoria 1
classe D ( con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a
20.000 abitanti), per la quale risulta iscritto il Consorzio, la dotazione
minima di veicoli per l’esercizio dell’attività di spazzamento meccanizzato è
pari a 8 veicoli a motore a tre o quattro ruote. Ebbene, come correttamente
rimarcato dal Primo Giudice, dal provvedimento prot. N° PZ000127/2006 del
5/4/2006, con il quale il Presidente della Sezione Regionale della Basilicata
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disposto l’iscrizione del Consorzio
(tra l’altro) nella categoria 1 (Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed
assimilati) classe D, risulta che la dotazione di mezzi per lo svolgimento delle
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (nella quale
va sicuramente ricompresa anche l’attività di spazzamento meccanizzato, a norma
dell’art. 1, comma 2, della deliberazione 30 gennaio 2003), è pari a n° 18
veicoli a motore, senza limitazione alcuna, del tipo di quelli indicati
nell’allegato C di cui alla citata deliberazione del 30 gennaio 2003.
Ne consegue, in adesione sempre ai rilievi del Tribunale sul punto, che il
Consorzio era autorizzato anche allo svolgimento del servizio di spazzamento
meccanizzato.
Deve parimenti convenirsi che la limitazione all’esercizio di detta attività, di
cui è alle premesse del citato provvedimento prot. N° PZ000127/2006 del
5/4/2006, va circoscritta alla sola autospazzatrice targata BH563BA. E tanto
anche alla luce della circostanza che l’utilizzazione delle autospazzatrici è
prevista, nell’allegato C alla deliberazione del 30 gennaio 2003, soltanto per
la categoria 1 classe A (con popolazione servita superiore o uguale a 500.000
abitanti) e classe B (con popolazione servita inferiore a 500.000 abitanti e
superiore o uguale a 100.000 abitanti).
In merito alla doglianza secondo cui il Consorzio non sarebbe abilitato allo
svolgimento del servizio di raccolta differenziata, si deve replicare che detto
servizio è ricompreso nella categoria 1 (cfr. allegato B alla deliberazione del
30 gennaio 2003), nella quale il Consorzio è iscritto (per la classe C) senza
limitazione alcuna, così come risulta dalla certificazione datata 19 marzo 2007
rilasciata dalla Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali.
3. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere in definitiva respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , respinge
l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008 con l’intervento dei
Sigg.ri:
Pres.
Sergio Santoro
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Marco Lipari
Cons. Vito Poli
Cons. Francesco Caringella Est.
ESTENSORE
F.to Francesco Caringella
IL
PRESIDENTE
F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
F.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 09/12/08
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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