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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

per la Regione Siciliana - 21 Gennaio 2008, Sentenza n. 2

 

RIFIUTI - Utilizzazione come combustibile delle vinacce residuate dalla vinificazione - Nozione di rifiuto - Rientra - Limiti di emissione - D.M. 5/2/1998. L’utilizzazione come combustibile delle vinacce residuate dalla vinificazione rientra nella nozione di rifiuto come emergente dall’art. 14 del d.l. 138/2002, convertito con L. 178/2002. Si tratta infatti di beni riutilizzati dopo un processo di trasformazione non meramente meccanica (posto che l’estrazione di un soluto - sostanze zuccherine e vari composti organici ed inorganici idrosolubili - con un solvente - acqua - implica elementi di trasformazione chimico fisica) e destinati ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997 (cfr. in particolare per le operazioni di smaltimento l’allegato B del d.lgs 22/1997 e per le operazioni di recupero l’allegato C, punto R1, riguardante la utilizzazione principale del rifiuto come combustibile o come altro mezzo per produrre energia). Ai fini della regolamentazione delle emissioni in atmosfera, trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui al D.M. 5/2/1998 e non i minori limiti di cui al d.P.C.M. 8/3/2002 e ss. mm. Pres. Barbagallo, Est. Trovato - Ass. Reg. Territorio e Ambiente (Avv. Stato) c. T.s.r.l. (avv.ti Immordino) - (Riforma TAR SICILIA, Palermo, n. 158/2006) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 21 gennaio 2008, n. 2

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale


N. 2/08 Reg.Dec.
N. 879 Reg.Ric.
ANNO 2006


ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 879/2006, proposto da


ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;


c o n t r o


la TRAPAS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Immordino e dall'avv. Giu-seppe Immordino, con domicilio eletto, presso lo studio dei medesimi, in Palermo, via Libertà n. 171;


per la riforma
della sentenza n. 158, in data 19 gennaio 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, I;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della TRAPAS s.r.l.;
Visti gli atti tutti della causa;


Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubbli-ca udienza del 10 gennaio 2007, l’avv. dello Stato Tutino per l’asses-sorato appellante e gli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino per la società appellata;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


1. La Trapas s.r.l., con sede in Petrosino (Trapani), è una azienda che opera nel settore della lavorazione dei prodotti vitivinicoli e nella produzione dei suoi derivati.


2. Per dette attività la Azienda acquisì a suo tempo le autorizza-zioni regionali per gli scarichi in atmosfera.
In seguito la società avviò un progetto per la ristrutturazione del reparto di lavorazione della vinaccia, attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di essiccazione della stessa (e relativo trattamento dei fumi) per ottenerne il vinacciolo e la buccetta, quest'ultima da riutilizzare anche quale combustibile naturale per autoalimentare il processo di essiccazione.
A tale fine avanzò richiesta ai competenti organi regionali per ottenere le autorizzazioni necessarie, sul presupposto che il materiale in parte qua ricavato dal ciclo produttivo interno, dopo un processo di separazione, rientrava nel novero delle biomasse vegetali da poter utilizzare come combustibile ai sensi del D.P.C.M. 8/3/2002, con gli indici di emissione ivi previsti (meno stringenti rispetto a quelli disciplinati dal D.M. 5/02/1998 in tema di riciclo di rifiuti).
Con decreto n.114 del 23 febbraio 2005 il Dirigente del servi-zio 3 - Tutela dell’inquinamento Atmosferico, Elettromagnetico, Acustico e rischio Ambientale dell’Assessorato intimato:
- autorizzava ex art. 15 del D.P.R. n. 203/88 la Società ricorrente alle emissioni di fumi in atmosfera con l’installazione dei punti di emis-sione denominati E41, E42, ed E43, per l’effetto dell’ampliamento dell’impianto esistente derivante dall’attività di essiccazione della vinaccia d’uva;
- imponeva tuttavia i limiti e le prescrizioni di cui al D.M. 5/2/1998, in luogo di quelli previsti dal DCPM 8/3/2002, e dal d.P.R. n. 203/88 per gli essiccatoi.


3. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, la società chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento da ultimo citato, relativamente ai cennati limiti e prescrizioni.


Il ricorso era affidato alle seguenti censure:


1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, punto N 9 del d.P.C.M. 8 marzo 2002 e relativo allegato III, punto E), come modificato dal d.P.C.M. 8/10/2004 art. 1 punto 3 - Erroneità manifesta, illogicità manifesta.


2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 lett. A) D.Lgs 22/1997, del D.M. 5/2/1998, del d.P.C.M. 8 marzo 2002, del d.m. 12 luglio 1990, dell’art. 3 comma 2 del d.P.R. 203/1988 - Erroneità manifesta, illogicità.

Con ordinanza n. 226 del 21/6/2005 il TAR disponeva una verificazione istruttoria eseguita in data 2/8/2005 dall’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, Ente funzionale della Provincia Autonoma di Trento.

L’Amministrazione regionale contestava il risultato della verificazione, insistendo per il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 332 del 15.11.2005, il Tribunale disponeva una integrazione della verificazione già disposta, onerando il medesimo Ente anche in relazione alle osservazioni e conclusioni della Amministrazione regionale intimata. Detta ordinanza era eseguita in data 15.11.2005.

La ricorrente depositava quindi memoria con cui, contestando anche il profilo della mancato contraddittorio, censurava le conclusioni cui era pervenuto l’Istituto verificatore in sede di integrazione di verificazione - in quanto diverse da quelle già formulate a seguito della prima ordinanza - ed allegando, a supporto della propria tesi difensiva, una perizia di parte.


4. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, con sentenza n. 158, in data 19 gennaio 2006, accoglieva il ricorso nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto annullava il provvedimento impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza della Amministrazione.


5. La sentenza è stata appellata dall’Assessorato regionale territorio e ambiente, che ha dedotto la nullità della istruttoria di primo grado e ha contestato nel merito le tesi del TAR.
Si è costituita in giudizio la TRAPAS s.r.l., che ha svolto pun-tuali controdeduzioni.


Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007, l’appello è passato in decisione.


D I R I T T O


1. L’appello è da accogliere.
Questione centrale ai fini della odierna decisione è quella di stabilire se le vinacce residuate dalla vinificazione debbano essere ricomprese, secondo le tesi dell’appellante tra i rifiuti (con i conseguenti - limiti e prescrizioni ex D.M. 5/2/1998), oppure tra gli scarti vegetali derivanti da un trattamento meramente meccanico (con i minori limiti di cui al d.C.P.M. 8/3/2002 e successive modifiche; cfr. d.P.C.M. 8 ottobre 2004).
In forza del primo decreto (5 febbraio 1998), avente ad oggetto individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono regolamentate le vinacce, con specifiche indicazioni quanto al loro riutilizzo a fini di combustione.
Ai sensi del d.P.C.M. 8/3/2002 e successive modifiche, come vigente alla data degli atti in vertenza (v. ora art. 297 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le vinacce rientrerebbero tra le biomasse combustibili a condizioni semplificate rispetto a quelle dei rifiuti (v. all. 3 in particolare comma 1, laddove alla lettera e), come sostituita dall’art. 1 del d.P.C.M. 8 ottobre 2004, ove si fa riferimento al materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.
Riscontri prevalenti sembrano indurre alla conclusione che alle vinacce da utilizzare per detti fini si applichi il primo decreto che le equipara a rifiuti non pericolosi.
In particolare ancorchè anteriore al d.P.C.M. 8/3/2002, la di-sposizione sembra trovare applicazione sotto il profilo sistematico nella considerazione della sua specialità rispetto a quanto previsto, per quel che qui rileva, dal d.P.C.M. 8/3/2002.
Le vinacce esauste sono infatti espressamente previste tra i rifiuti non pericolosi dal d.m. 5 febbraio 1998 come rifiuti derivati dall'industria agroalimentare (cfr. all. 1 sub 1, punto 11.7 e all. 2 su-ballegato 1). In quest’ultimo allegato sono disciplinate tra l’altro le norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia. In particolare al punto 3 (Tipologia : Scarti vegetali ) si stabilisce, quanto a detti rifiuti:
3.1 la provenienza (tra cui impianti di estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica);
3.2 le caratteristiche (tra cui ... sanse esauste, vinacce esauste, vinac-cioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali);
3.3 le attività e metodi di recupero attraverso la combustione con determinate condizioni (caratteristiche degli impianti, valori di emissione).
Quanto al d.P.C.M 8 marzo 2002 e successive modificazioni, essi hanno ad oggetto la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonchè delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
Per quel che qui rileva, tali disposizioni (quanto alla individua-zione delle biomasse combustibili e delle condizioni di loro utilizzo; cfr. allegato III Allegato 3) riguardano tra l’altro in via generica gli scarti vegetali (con specifiche previsioni solo per la sansa d’oliva disoleata).
Nello stesso decreto, quanto agli scarti, è contenuto un richiamo al materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli e quindi il problema è quello di stabilire se in detta generica nozione siano riconducibili anche le vinacce.
In proposito la Trapas ha previsto un processo di lavorazione delle vinacce (sia fermentate che semifermentate) con lo scopo di ottenere il vinacciolo (prodotto richiesto per la produzione di olio) e la buccetta (da utilizzare come combustibile naturale destinato a autoalimentare il processo di essiccazione delle vinacce o da destinare alla vendita come mangime zootecnico o ammendante agricolo).
La lavorazione prevede processi che non appaiono meramente meccanici, comportando lavaggi con acqua per la vinaccia semifer-mentata (vinellazione) e la disalcolazione a vapore per quella fermentata. Dopo lo stoccaggio la vinaccia viene essiccata, con la separazione dei vinaccioli, dei raspi e delle buccette. Ed anche tale attività sembra comportare una trasformazione non meramente meccanica del prodotto.
In questo contesto e in difetto di indicazioni specifiche nel d.P.C.M 8 marzo 2002 e successive modificazioni (a differenza di quanto disposto per la sansa d’oliva) sembra attendibile la tesi di parte appellante secondo cui la lavorazione delle vinacce non è il prodotto di una mera trasformazione meccanica, ma di un processo più complesso con elementi di natura chimico-fisica.
Nella eterogeneità delle opinioni, richiamate dalle parti, sembra in particolare condivisibile l’assunto di parte appellante secondo cui la estrazione di un soluto (nel caso specifico, sostanze zuccherine e vari composti organici ed inorganici idrosolubili ) con un solvente (acqua) non può essere ricondotto ad un mero processo meccanico, ma implica elementi di trasformazione chimico fisica.
Come detto poi il d.P.C.M. in parola non fa alcun cenno alle vinacce, mentre queste sono espressamente regolamentate come rifiuti dal d.m. del 1998, il che sembra confermare l’applicabilità di quest’ultima normativa (la cui operatività risulta anche di recente confermata ex art. 181 del d.lgs. n. 152/2006).


2. Non sussiste infine la dedotta illegittimità del d.m. del 1998, per contrasto con l’art. 6 comma 1 lettera A) del d.lgs. n. 22/1997, come sostenuto dalla Trapas con il secondo motivo di ricorso, assorbito dal TAR e riproposto in appello.
La disposizione citata, vigente al momento degli atti in verten-za, detta la seguente nozione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Nell’allegato A al punto 02 07 02 sono indicati i rifiuti della distillazione di bevande alcooliche.
In proposito è poi intervenuta la disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178 (coerente con le normative comunitarie), secondo cui:
1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
Non sembra dubbio che l’utilizzazione delle buccette essiccate come combustibile rientri nella nozione di rifiuto come sopra emergente. Si tratta infatti di beni riutilizzati dopo un processo di trasformazione (lavaggi e essiccazione) e destinati ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22 (cfr. in particolare per le operazioni di smaltimento l’allegato B del d.lgs 22/1997 e per le operazioni di recupero l’allegato C, punto R1, riguardante la utilizzazione principale del rifiuto come combustibile o come altro mezzo per produrre energia).


3. Per le ragioni che precedono - assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione - l’appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado


Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.


P. Q. M.


Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale accoglie l’appello.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.


Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente,

Pier Giorgio Trovato, estensore,

Claudio Zucchelli, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.


F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario


Depositata in segreteria
il 21 gennaio 2008
 


 

 

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