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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 6 settembre 2006 (ud. 6/6/2006), Sentenza, n. 29741
Urbanistica e edilizia -
Condono edilizio - Abusivi non aventi destinazione residenziale -
Esclusione. Il condono edilizio non è applicabile con riferimento agli
interventi abusivi non aventi destinazione residenziale. Pres. Vitalone Est.
Franco Ric. Tinghino. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 6 settembre
2006 (ud. 6/6/2006), Sentenza, n. 29741
Urbanistica e edilizia Opere in cemento armato e c.a. - Denuncia
dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio Necessità. Le
norme di cui agli artt. 1 e 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 - ora
trasfuse nel testo unico dell'edilizia - si riferiscono a tutte le opere in
cemento armato e c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le
dimensioni e le caratteristiche, richiamate, invece, dall'art. 2 al fine di
individuare il tecnico qualificato (ingegnere, architetto oppure geometra)
cui commettere la redazione del progetto e la direzione dei lavori. L'art. 1
comma quarto della legge n. 1086 del 1971 indica una prescrizione, quella
della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, a cui il
costruttore deve attenersi per consentire all'ente preposto di venire a
conoscenza dell'attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al
fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità
(fattispecie relativa all'irrilevanza di alcune "circolari" amministrative
regionali emanate in senso contrario)» (Sez. III, 10 giugno 1996, Sangiorgi,
m. 205.791). Sicché, deve essere sempre rispettata la normativa sul cemento
armato, anche quando non è necessario il permesso di costruire (Sez. III, 13
febbraio 2003, Felli, m. 224.479). Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Tinghino.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 6 settembre 2006 (ud. 6/6/2006),
Sentenza, n. 29741
Urbanistica e edilizia - Tutela dell'incolumità pubblica nelle zone
dichiarate sismiche Opere in conglomerato cementizio armato e
disciplina antisismica. Le disposizioni relative alla disciplina
antisismica hanno una portata ancor più ampia di quelle relative alle opere
in conglomerato cementizio armato in quanto pongono norme che, coerentemente
alle esigenze di più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica nelle zone
dichiarate sismiche, si applicano, omnicomprensivamente a «tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità», a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle
relative strutture. Anzi, proprio l'impiego di elementi strutturali meno
solidi e duraturi rende ancor più necessari i controlli e le cautele
prescritte ai fini preventivi in questione (cfr. Sez. III, sent. 26
settembre 2001, Tucci, m. 220.269; Sez. III, sent. 29 maggio 2002,
Bianchini, m. 222.254; Sez. III, 27 aprile 2004, Chiari; Sez. III, 18
gennaio 2006, Solis). Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Tinghino. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III del 6 settembre 2006 (ud. 6/6/2006), Sentenza, n.
29741
In materia si veda anche:
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 settembre 2006 (Ud. 28/06/2006), Sentenza n. 29764 (vedi: sentenza per esteso)
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 23/03/2006 (Ud 18/01/2006), Sentenza n. 10205 (vedi: sentenza per esteso)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 6
settembre 2006 (ud. 6/6/2006), Sentenza, n. 29741
(Pres. Vitalone - Est. Franco - Ric. Tinghino)
Re. Gen. 20258/05
Sentenza n. 978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli I11.mi Sigg.:
1. Dott. Claudio Vitalone Presidente
2. Dott. Guido De Maio Consigliere
3. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
4. Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Tinghino Giovanni, nato a Caltagirone il 29 aprile 1957;
avverso la sentenza emessa i120 dicembre 2004 dal giudice del tribunale di
Caltagirone;
udita nella pubblica udienza del 6 giugno 2006 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 20 dicembre 2004 il giudice del tribunale di Caltagirone
assolse Tinghino Giovanni dalla imputazione di cui: A) all'art. 44, lett. b),
d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto il manufatto realizzato costituiva una
serra, per la quale non era richiesto permesso di costruire, mentre lo ritenne
colpevole dei reati di cui: B) agli artt. 64 e 71 testo unico dell'edilizia; C)
agli artt. 65 e 72 testo unico dell'edilizia, trattandosi di opera in
conglomerato cementizio armato e con struttura di ferro; D) agli artt. 91 e 95
testo unico dell'edilizia; E) agli artt. 94 e 95 testo unico dell'edilizia per
violazione delle norme antisismiche, e lo condannò, con la continuazione e le
attenuanti generiche, alla pena complessiva di E 500,00 di ammenda.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione ai commi
25, 26 e 36 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Deduce che il giudice del
merito avrebbe dovuto dichiarare estinti gli altri reati avendo egli presentato
domanda di condono edilizio con l'integrale pagamento della oblazione ed
estinguendo il condono anche i reati per violazione delle norme sul cemento
armato ed antisismiche.
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 d.p.R.
6 giugno 2001, n. 380, in relazione alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64; carenza di motivazione sul punto; carenza di
accertamenti tecnici; violazione per mancato ricorso all'art. 507 cod. proc.
pen. Osserva che era stata provata la scarsa consistenza dell'opera in
questione, la sua sostanziale coincidenza con quella approvata dal comune e che
si trattava di un'opera per la quale non era prescritta la autorizzazione del
genio civile, né il preventivo progetto di un tecnico abilitato e la direzione
di questi. Inoltre, per prassi consolidata e convinzione diffusa dei tecnici del
luogo, le serre non sono sottoposte alla normativa antisismica e sul cemento
armato. Il giudice ha disatteso le risultanze tecniche emerse in dibattimento
sul punto senza però disporre una perizia per accertare se l'opera in questione
rientrava o meno tra quelle soggette alle normative de quibus. Il giudice
avrebbe inoltre dovuto tener conto della notorietà del pubblico convincimento e
della pratica diffusa tra i tecnici e gli operatori locali e sostanzialmente
tollerata dalla pubblica amministrazione. Ciò anche perché si trattava di una
opera sostanzialmente precaria per la sua assoluta temporaneità.
Motivi della decisione
Il primo motivo è manifestamente infondato perché le opere in questione non
erano condonabili non trattandosi di costruzione destinata ad edilizia
residenziale. Il secondo motivo è infondato.
Il giudice del merito ha invero accertato in punto di fatto che l'opera era
stata realizzata con cemento avente la medesima quantità di ferro del
precompresso. In particolare, si trattava della costruzione di 16 pilastri in
cemento armato alti circa m. 1,80, sulle cui estremità erano state bullonate
delle capriate in ferro e tubi ad arco, in modo da formare un telaio di
copertura per una altezza complessiva di circa m. 3 ed una superficie di circa
mq. 240. Si trattava quindi di un'opera con strutture in conglomerato cementizio
e con strutture metalliche.
Esattamente, pertanto, il giudice ha ritenuto che dovesse essere rispettata la
normativa sul cemento armato, sebbene non fosse necessario il permesso di
costruire (Sez. III, 13 febbraio 2003, Felli, m. 224.479).
Ed invero, «le norme di cui agli artt. 1 e 4 della legge 5 novembre 1971, n.
1086 - ora trasfuse nel testo unico dell'edilizia - si riferiscono a tutte le
opere in cemento armato e c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le
dimensioni e le caratteristiche, richiamate, invece, dall'art. 2 al fine di
individuare il tecnico qualificato (ingegnere, architetto oppure geometra) cui
commettere la redazione del progetto e la direzione dei lavori. L'art. 1 comma
quarto della legge n. 1086 del 1971 indica una prescrizione, quella della
denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, a cui il
costruttore deve attenersi per consentire all'ente preposto di venire a
conoscenza dell'attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al fine
di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità (fattispecie
relativa all'irrilevanza di alcune "circolari" amministrative regionali emanate
in senso contrario)» (Sez. III, 10 giugno 1996, Sangiorgi, m. 205.791).
Altrettanto esattamente è stata ritenuta applicabile la disciplina antisismica.
Ed invero, l'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti previsto
dall'art. 93 testo unico dell'edilizia e quello di preventiva autorizzazione
previsto dall'art. 94 riguardano tutte le opere realizzate nelle zone sismiche e
precisamente, come prevede l'art. 83, «tutte le costruzioni la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone
dichiarate sismiche».
Conformemente alla finalità perseguita dal legislatore, quindi, le disposizioni
relative alla disciplina antisismica hanno una portata ancor più ampia di quelle
relative alle opere in conglomerato cementizio armato in quanto pongono norme
che, coerentemente alle esigenze di più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica
nelle zone dichiarate sismiche, si applicano, omnicomprensivamente a «tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità»,
a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture.
Anzi, proprio l'impiego di elementi strutturali meno solidi e duraturi rende
ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte ai fini preventivi in
questione (cfr. Sez. III, sent. 26 settembre 2001, Tucci, m. 220.269; Sez. III,
sent. 29 maggio 2002, Bianchini, m. 222.254; Sez. III, 27 aprile 2004, Chiari;
Sez. III, 18 gennaio 2006, Solis).
Non vi è quindi dubbio che la costruzione di un'opera avente le caratteristiche
di quella di cui al presente processo fosse assoggettata alle prescrizioni della
normativa antisismica.
Il fatto che nella zona eventualmente vigesse una prassi contraria (avendo i
tecnici del luogo una diversa convinzione) è ovviamente del tutto irrilevante.
Era poi palesemente irrilevante la richiesta perizia perché le caratteristiche
stesse dell'opera (come pacificamente accertate) dimostravano che essa era
soggetta alla normativa antisismica ed a quella sul cemento armato. Ai fini di
questa assoggettabilità, infine, era indifferente che l'opera fosse
eventualmente precaria.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno
2006.
L'estensore
Il Presidente
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