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Urbanistica e edilizia - Opera abusiva non residenziale - Demolizione -
Condono edilizio - Esclusione - Cartografia - Ininfluenza. Il carattere non
residenziale della costruzione è gia di per sé ostativo all'applicazione del
condono edilizio. In questo contesto giuridico, neanche la cartografia può
fornire dati decisivi tali da modificare il giudizio, posto che del condono
edilizio l'immobile non può in ogni caso beneficiare legittimando, pertanto, la
demolizione dell'opera abusiva. Pres. Vitalone - Est Grassi - Ric. Berretti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 settembre 2006 (Ud. 28/06/2006), Sentenza
n. 29764
Procedure e varie - Processo penale - Diritto alla controprova - Decisività
della prova - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di una prova decisiva -
Error in procedendo - artt. 606 co. 1 lett. d) e 495 co. 2, c.p.p.. La
valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta
accertando se i fatti dalla parte indicati nella relativa richiesta siano tali
da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del Giudice
(v. conf. Cass. Sez. III, 21/IV/'95, Santi; 14/V/'98, Di Meo e 13/V/'03, Papagni).
L'art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. prevede, fra i motivi di ricorso, la denunzia
di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte a norma dello
art. 495 co. 2 c.p.p., che consacra il cosiddetto "diritto alla controprova", ma
lo "error in procedendo", in cui si sostanzia il vizio in questione, rileva solo
quando la prova -non ammessa- fosse ammissibile e, comparata con le
argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della sentenza, risulti
"decisiva" cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa
decisione. Pres. Vitalone - Est Grassi - Ric. Berretti CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 6 settembre 2006 (Ud. 28/06/2006), Sentenza n. 29764
Udienza pubblica del 28.6.2006
SENTENZA N. 1266
REG. GENERALE n. 12646/' 06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III.mi Signori
Dott. CLAUDIO VITALONE Presidente
1. Dott. ALDO GRASSI Consigliere
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere
3. Dott. MARIO GENTILE Consigliere
4. Dott. ALDO FIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERRETTI MARIA ADELE, nata a Terni il 20 Febbraio 1941;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 31/X/'05;
-
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
-
Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;
-
Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Guglielmo
Passacantando, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perchè
manifestamente infondato;
-
Ascoltato l'Avv. C. Bemasconi, difensore di fiducia della ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Tivoli, datata 26/XI/'04,
Maria Adele Berretti veniva condannata, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, alla pena -sospesa- di 18 giorni d'arresto ed € 15.000,00
di ammenda, oltre che alla demolizione dell'opera abusiva, quale colpevole dei
reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 44 lett. b) D.P.R.
6/VI/'01, n. 380 ed 1, 3, 17, 18 e 20 L. 2/02/''74, n. 64, dei quali era
chiamata a rispondere per avere edificato, in località Campanile di Palombara
Sabina, zona sismica, un manufatto in muratura, ad uso garage e cantine, delle
dimensioni di mt. 20x2x2,2 h., senza la concessione edilizia ed il nulla-osta
del Genio Civile, come accertato il 26/VIII/'03.
Affermava, il Giudice di primo grado:
a) che l'immobile di che trattasi non poteva beneficiare del condono edilizio di
cui all'art. 32 D.L. 269/'03, conv. con mod. in L. 24/XI/'03, n. 326, perché non
completo al rustico alla data del 31/III/'03, sicché il processo non doveva
essere sospeso;
b) che dagli atti di p.g. esperiti, dalla documentazione fotografica in atti e
dalle deposizioni dei verbalizzanti era provato che l'imputata aveva costruito,
senza concessione edilizia e nulla-osta del Genio civile, un manufatto di mc.
320 destinato a garage e cantina, che non costituiva ampliamento del limitrofo
immobile principale.
Contro tale decisione proponevano appello principale, l'imputata ed incidentale
il P. M., per chiedere:
- la prima, la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale onde
produrre l'istanza di sanatoria per condono edilizio, presentata e le ricevute
di versamento delle somme di denaro all'uopo
gia versate, nonché copia di una aerofotogrammetria da cui avrebbe potuto
evincersi che il manufatto di che trattasi era stato realizzato in data
antecedente al 31/III/'03; la sospensione del processo, in attesa della
definizione della pratica di condono e la dichiarazione di estinzione dei reati
per oblazione o, comunque, la assoluzione da essi;
- il secondo, la irrogazione di pena più severa, essendo particolarmente mite e
non adeguata all'entità e gravità del fatto, quella inflitta in primo grado,
nonché il rigetto dell'istanza di sospensione del processo, non essendo
applicabile il condono edilizio anche perchè l'immobile abusivo non ha carattere
residenziale, essendo destinato a cantine e garage, né possiederebbe i requisiti
di cui alla L. Reg. Lazio n. 12/'04, superando il limite di cubatura previsto
dall'art. 2 lett. a) di detta legge.
La Corte d'Appello di Roma confermava, con sentenza del 31/X/'05, la decisione
impugnata, osservando e ritenendo, fra l'altro:
I. che non v'era prova che l'immobile di che trattasi fosse stato ultimato entro
il 31/III/'03, in quanto l'accertamento del reato risale all'Agosto di
quell'anno e la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputata in sede di
rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale -costituita dalla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla domanda di
condono, in cui la costruzione del manufatto viene fatta risalire ad epoca
antecedente alla data sopra indicata; dalla perizia stragiudiziale nella quale
si afferma che dalla cartografia ufficiale esistente presso la Regione Lazio era
dato evincere, dalla strisciata n. 32, fotogramma n. 2368, del volo aereo del
30/III/'02, l'esistenza in zona di due distinti fabbricati, uno dei quali
corrisponderebbe al manufatto oggetto del presente processo- non offriva prova
sicura dell'avvenuta ultimazione di esso in epoca antecedente a quella utile per
beneficiare del condono edilizio;
II. che, a prescindere da ciò, il condono in questione non è applicabile nel
caso in esame, trattandosi di immobile pacificamente destinato ad uso non
residenziale (garage e cantine), di cubatura superiore ai mc.
300, che non costituisce ampliamento del vicino fabbricato principale, anch'esso
peraltro abusivo e non sanato;
III. che la pena inflitta in primo grado appariva congrua ed adeguata ai fatti,
come tale non suscettibile di aumento.
Avverso la sentenza d'appello la Berretti ha proposto ricorso per Cassazione e
ne chiede l'annullamento per violazione di legge, difetto di motivazione e
mancata assunzione di prova decisiva.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
- che dalla domanda di condono
edilizio da lei presentata al Comune risulterebbe che l'immobile del quale si
parla è destinato a scopo residenziale e, come tale, ai sensi dell'art. 2 L.
Reg. Lazio 8/XI/'04, n. 12, potrebbe avere una cubatura superiore ai mc.
200;
- che illegittimamente sarebbe
stata rigettata l'istanza di acquisizione di copia autentica della detta
aerofotogrammetria, dalla quale si sarebbe desunta la prova dell'esistenza del
manufatto abusivo in questione alla data del 30/III/'02, cosi omettendosi
l'assunzione di una prova decisiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di
fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna della
ricorrente -a mente dell'art. 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali.
I Giudici di merito hanno accertato e ritenuto, con motivazione incensurabile in
questa sede perché in fatto, adeguata e non manifestamente illogica, che il
manufatto per la cui edificazione abusiva la Berretti è stata condannata, è
staccato dal viciniore edificio principale, anch'esso abusivo e non sanato, è
destinato a garage e cantine ed ha una cubatura di mc.
320.
Il carattere non residenziale della costruzione è gia di per sé ostativo
all'applicazione del condono edilizio, come legittimamente ritenuto in sede di
merito e la circostanza che nell'istanza di condono presentata al Comune
l'interessata abbia detto cosa diversa è, ovviamente, irrilevante.
Il mancato accertamento della data di ultimazione della costruzione in epoca
antecedente al 31/III/'03, per non avere l'imputata fornito prova sicura al
riguardo, è stato ritenuto correttamente fatto di non decisivo rilievo, visto
che, per la ragione prima evidenziata, la disciplina del condono edilizio non è
comunque applicabile alla fattispecie in esame.
Per questa stessa ragione nella mancata acquisizione di copia autentica della
cartografia non è ravvisabile il vizio di mancata assunzione di prova decisiva.
Invero, l'art. 606 co.
1 lett. d) c.p.p. prevede, fra i motivi di ricorso, la denunzia di mancata
assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte a norma dello art. 495 co.
2 dello stesso codice, che consacra
il cosiddetto "diritto alla controprova", ma lo "error in procedendo",
in cui si sostanzia il vizio in questione, rileva solo quando la prova -non
ammessa- fosse ammissibile e, comparata con le argomentazioni addotte in
motivazione a sostegno della sentenza, risulti "decisiva" cioè tale che,
se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione.
Evidentemente la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere
compiuta accertando se i fatti dalla parte indicati nella relativa richiesta
siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento
del Giudice (v. conf. Cass. Sez. III, 21/IV/'95, Santi; 14/V/'98, Di Meo e
13/V/'03, Papagni).
Nella fattispecie in esame la cartografia non avrebbe potuto fornire dati
decisivi tali da modificare il giudizio di colpevolezza dell'imputata, posto che
-come rilevato in sede di merito- del condono edilizio in questione l'immobile
non può in ogni caso beneficiare.
Il permesso di costruzione in sanatoria -prodotto oggi in udienza- rilasciato
alla Berretti il 26/V/'06, è irrilevante in quanto si riferisce al fabbricato
residenziale su tre livelli e non al manufatto abusivo oggetto del presente
processo.
P. Q, M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da Maria Adele Berretti avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Roma in data 31/X/'05 e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, il 28 Giugno 2006.
Il consigliere estensore
Il presidente
Aldo GRASSI
Claudio VITALONE
In materia si veda
anche:
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III 6 settembre
2006 (ud. 6/6/2006), Sentenza, n. 29741 (vedi:
sentenza per esteso)
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 23/03/2006 (Ud 18/01/2006),
Sentenza n. 10205 (vedi: sentenza
per esteso)
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