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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

Lavoro

2004

(Vedi anche le voci: inquinamento - sicurezza - aria - suolo - P.A.)

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-96

 

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Lavoro - Assegno per il nucleo familiare - Separazione personale - Non affidatario dei figli minori. L’assegno per il nucleo familiare spetta al lavoratore dipendente anche se, in caso di separazione personale, non sia affidatario dei figli minori. Presidente E. Ravagnani, Relatore A. Spanò CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 30 dicembre 2004, Sentenza n. 24204

 

Lavoro subordinato - Licenziamento collettivo - Criteri di scelta. In caso di licenziamento collettivo l’impresa non ha l’onere di formare una graduatoria dei dipendenti ma è tenuta ad indicare con precisione i criteri di scelta adottati al fine di consentire una inequivoca e “fotografica” individuazione, in applicazione di quei criteri, del personale che si è scelto di licenziare. Presidente E. Ravagnani, Relatore B. Battimiello. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 29 dicembre 2004, Sentenza n. 24116

 

Lavoro - Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzioni disciplinari - Procedimento - Termine. All’interno del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato il termine per segnalare il verificarsi del fatto illecito all’ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari è ordinatorio e non perentorio. Presidente S. Ciciretti, Relatore G. Vidiri. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 23 dicembre 2004, Sentenza n. 23900

Lavoro subordinato dei minori d'eta' - Trattamento - Scatti di anzianità. La tutela costituzionale del diritto dei minori alla parità di trattamento , a parità di lavoro, con il trattamento spettante ai lavoratori maggiorenni, si riferisce non solo ai minimi salariali ma all’intero trattamento spettante ai lavoratori maggiorenni, ivi compresi gli scatti di anzianità, e spetta tuttora non solo agli infradiciottenni, ma ai lavoratori fino a ventuno anni di età. Presidente E. Mercurio, Relatore G. Amoroso.CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 23 dicembre 2004, Sentenza n. 23898

Lavoro - Collocamento - Sospensione dell’obbligo di assunzione obbligatoria degli invalidi - Cassa integrazione guadagni - Danno subito dal lavoratore. La sospensione dell’obbligo di assunzione obbligatoria degli invalidi in caso di intervento della CIG (art. 9 del d.l. n. 17 del 1983, conv. in l. n. 79 del 1983) non giustifica il protrarsi del preesistente rifiuto di assunzione di un lavoratore avviato prima del suddetto intervento, con conseguente obbligo di assunzione, ancorché tardiva. Conseguentemente, il danno subito dal lavoratore consiste nelle retribuzioni che avrebbe percepito se l’assunzione fosse regolarmente avvenuta e non può essere limitato dalla sospensione dell’obbligo. Presidente S. Mattone - Relatore A. Celentano CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 22 dicembre 2004 Sentenza n. 23762

Lavoro - Rischio amianto - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Esposizione al rischio - Rapporto di lavoro. La Corte , ponendosi in contrasto con la precedente pronuncia n.15685 del 2003, afferma che ai fini del calcolo del premio supplementare dovuto in relazione ai lavoratori esposti allo specifico rischio amianto, bisogna tener conto solo delle giornate lavorative in cui vi è stata reale esposizione al rischio, anche se parziale, e non di tutte le somme comunque erogate agli stessi in conseguenza del rapporto di lavoro (non si tiene conto quindi dei periodi di ferie, congedo e malattia). Presidente S. Mattone, Relatore A. Spanò CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 21 dicembre 2004, Sentenza n. 23674

Lavoro subordinato - Lavoro femminile - Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità - Diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il divieto di licenziamento della lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità è derogabile non solo in caso di cessazione totale di attività dell’azienda, ma anche in caso di chiusura del reparto in cui la lavoratrice era inserita, se dotato di autonomia funzionale, sempre che il datore di lavoro provi di non poterla utilizzare altrove. Presidente G. Sciarelli, Relatore M. De Luca CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 21 dicembre 2004, Sentenza n. 23684

 

Lavoro subordinato - Diritto di sciopero - Legittimità e limiti - Mancanza di una sua proclamazione formale e di un tempestivo preavviso - Incolumità personale. Il diritto di sciopero -salvo i limiti fissati per particolari settori - può essere legittimamente esercitato con ogni astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi incidenti sui rapporti di lavoro, a prescindere dalla fondatezza delle pretese perseguite, dalla mancanza di una sua proclamazione formale e di un tempestivo preavviso, salvo che ne siano vietate forme di attuazione lesive di altri diritti, quali l’incolumità personale. Presidente G. Ianniruberto, Relatore P. Stile. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 17 dicembre 2004, Sentenza n. 23552
 

Lavoro - Indennità di mobilità - Dipendenti delle imprese radiotelevisive - Esclusione - Cassa integrazione. Ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private spetta il beneficio della cassa integrazione ma non quello dell'indennità di mobilità, che ha diversa natura e risponde ad una diversa "ratio". Presidente V. Carbone - Relatore F. Roselli. CORTE DI CASSAZIONE CIVILI, Sezioni Unite 10 dicembre 2004, Sentenza n. 23078

 

Lavoro - Licenziamento - Inesistenza di una giusta causa di recesso - Effetti - Risarcimento danno - Limiti. L’intimazione del licenziamento da parte del datore di lavoro che, senza colpa, ritiene l’esistenza di una giusta causa di recesso, scomporta a favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, come corrispettivo di risarcimento del danno subito, il riconoscimento previsto, ex art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300, nella misura pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.Giud. Cella - U.M. e altri c. Ist. Vigil. Nott. E Diurna di Monza s.r.l.. TRIBUNALE MONZA Sez. dist. Desio 2 dicembre 2004

 

Lavoro - Erogazione liberale del datore di lavoro - Tassabilità. Rientrano nella tassazione le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti, effettuate allo scopo di incentivare le dimissioni anticipate del lavoratore. Presidente U. Favara - Relatore M. D'Alonzo CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione V, 1° dicembre 2004 Sentenza n. 22560

 

Lavoro subordinato - Diritti del lavoratore - Nozione di ordine pubblico internazionale. La sezione lavoro della Corte si inserisce con questa sentenza nell’orientamento che afferma la necessità del superamento di una nozione di ordine pubblico internazionale, ex art. 31 preleggi, costituita soltanto da principi ricavabili sulla base della normativa interna, con conseguente sbarramento all’ingresso nel nostro ordinamento di qualsiasi disciplina straniera meno favorevole di quella interna, ed afferma che per verificare se una norma straniera si ponga in violazione dell’ordine pubblico internazionale occorre prendere in considerazione e comparare i trattamenti complessivi offerti al lavoratore dai diversi ordinamenti, facendo riferimento ad una serie di principi, ricavabili non solo dalla nostra Costituzione, che rispondano all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo (decisione relativa ad una fattispecie alla quale si applicava ratione temporis l’art. 31 delle disposizioni preliminari al codice civile, e non l’art. 16 della legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato, n. 218 del 1995). Presidente G. Ianniruberto - Relatore G. Vidimi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 26 novembre 2004, Sentenza n. 22332

 

Lavoro - Contratto di lavoro Subordinato e patto di prova - Validità. Non è valido il patto di prova sottoscritto prima dell'inizio effettivo delle prestazioni lavorative, ma dopo la conclusione tra le parti del contratto di lavoro, non contenente tale clausola. Presidente S. Mattone, Relatore C. Filadoro. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 26 novembre 2004, Sentenza n. 22308

 

Lavoro - Lavori socialmente utili - Trattamento economico riconosciutogli dalla legge - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste - Discrezionalità dell’ente pubblico - Esclusione. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con la quale il lavoratore socialmente utile rivendica il trattamento economico riconosciutogli dalla legge, in quanto tale pretesa si configura come diritto soggettivo, mancando qualsiasi discrezionalità dell’ente pubblico in relazione all’an e al quantum del relativo trattamento. Presidente V. Carbone - Relatore G. Vidimi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 26 novembre 2004, Sentenza n. 22276

 

Lavoro - Indennita' di maternità - Astensione facoltativa dal lavoro - Onere di comunicazione - Sussiste. La lavoratrice che intende fruire della astensione facoltativa dal lavoro ha l’onere di darne preventiva comunicazione sia al datore di lavoro che all’istituto assicuratore, e non ha diritto all’indennità di maternità per i periodi precedenti tale comunicazione. Presidente V. Mileo - Relatore G. Castaldi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 25 novembre 2004 Sentenza n. 22239

Lavoro - Maternità - Accredito figurativo per maternità - Astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro - Disciplina. Il beneficio dell’accredito figurativo per maternità, relativo a periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, vale anche per gli eventi antecedenti al 1° gennaio 1994. Presidente S. Senese - Relatore P. Stile. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 25 novembre 2004, Sentenza n. 22244

Lavoro - Ferrovie - Maggiorazione retribuzione collegata all’anzianità di servizio - Prescrizione del diritto. Il diritto alla maggiorazione della retribuzione mensile collegata all’anzianità di servizio del dipendente delle Ferrovie dello Stato si prescrive in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge che lo ha previsto (art. 4 della legge n. 426 del 1982), non essendo necessari per il sorgere del diritto l’accordo sindacale e la delibera dell’ente, intervenuti successivamente. Presidente S. Ciciretti - Relatore F. Lupi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 25 novembre 2004, Sentenza n. 22271

Lavoro - Trattamento di fine rapporto - Contenuto della domanda. La domanda volta ad ottenere il trattamento di fine rapporto deve contenere a pena di nullità l’indicazione della durata del rapporto e delle somme corrisposte in busta paga, ma non incide sulla sua validità la mancata notificazione con il ricorso del conteggio prodotto dal ricorrente. Presidente S. Ciciretti - Relatore F. Lupi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 24 novembre 2004, Sentenza n. 22187

 

Lavoro - Smarrimento del fascicolo di parte - Ricostruzione del fascicolo. Se la parte smarrisce il proprio fascicolo e i documenti ad esso allegati ha l’onere di richiedere termine per la ricostruzione del fascicolo stesso nonché di controllare, prima del passaggio della causa in decisione, che il fascicolo ricostruito sia stato effettivamente depositato ed allegato a quello d’ufficio, potendo andare altrimenti incontro al rigetto della domanda per difetto di prova. Presidente G. Ianniruberto, Relatore B. Balletti. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 19 novembre 2004, Sentenza n. 21937

Lavoro - Natura del rapporto di lavoro dei lavoratori socialmente utili - Rapporto “speciale”.
Tra il lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria adibito temporaneamente a lavori socialmente utili e l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione non si instaura un rapporto di lavoro subordinato ma un rapporto “speciale”, di matrice essenzialmente assistenziale e volto anche alla riqualificazione professionale del soggetto per una sua eventuale diversa ricollocazione sul mercato del lavoro, al quale non si applicano le garanzie previste per il lavoro subordinato. Presidente G. Ianniruberto, Relatore G. Amoroso. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 19 novembre 2004, Sentenza n. 21936

 

Lavoro - Dipendente pubblico privatizzato - Scuola - Personale ATA - Transito dai ruoli degli Enti Locali allo Stato - Inquadramento - Criterio della temporizzazione - Accordo ARAN 20.7.2000 - D.M. 5.4.2001 - Violazione dell’art. 8 L.124/99. L’accordo ARAN del 20 luglio 2000, recepito nel Decreto Ministeriale 5 aprile 2001, nel prevedere che il personale ATA transitato dai ruoli degli Enti Locali alle scuole è inquadrato nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, con applicazione del criterio della temporizzazione, viola l’art. 8 della L. 124/99, il quale prevede che a detto personale venga riconosciuta ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso gli enti locali di provenienza, con il correlativo diritto all’inquadramento nelle fasce stipendiali collegate all’effettiva anzianità maturata. Giudice monocratico Randazzo - Valenti Pettino e altri (Avv. Stracuzzi) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (n.c.) e Centro Servizi Amministrativi di Messina (in proprio). TRIBUNALE DI PATTI, Sezione Lavoro - 19 novembre 2004, n. 2174

 

Lavoro subordinato - Lettori di madrelingua straniera presso le università - Trattamento economico. In riferimento alla condizione dei lettori di lingua straniera presso le Università, atteso che la pronuncia della Corte di Giustizia, n. 212/99 del 26 giugno 2001, ha valore di ulteriore fonte di diritto comunitario efficace "erga omnes", le disposizioni del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modificazioni nella legge n. 63 del 2004, di adeguamento alla suddetta sentenza, devono riferirsi a tutti gli appartenenti alla categoria, ancorchè non dipendenti da una delle Università espressamente contemplate e ancorchè divenuti collaboratori ed esperti linguistici (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv. nella legge n. 236 del 1995 e prima ancora dei d.l. non convertiti, i cui effetti erano stati fatti salvi). Conseguentemente, i suddetti lettori, anche se divenuti collaboratori ed esperti linguistici, hanno diritto, quantomeno, ad un trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli precedentemente goduti oppure proporzionati (ai sensi dell'art. 36 cost.) alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato qualsiasi trattamento economico nel periodo successivo al momento in cui i ricorrenti erano divenuti collaboratori ed esperti linguistici). Presidente S. Ciciretti, Relatore M. De Luca. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 18 novembre 2004, Sentenza n. 21856

 

Lavoro - Lavoro subordinato tra la società di capitali e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale - Compatibilità - Presupposti. E’ configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società di capitali e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, anche quando la percentuale del capitale detenuto coincida con quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, a meno che - indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduto - il socio non abbia di fatto assunto l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione. Presidente V. Mileo - Relatore F. Curcuruto CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 17 novembre 2004 Sentenza n. 21759

 

Lavoro - Questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla corte di giustizia in materia di agenzia. La sezione lavoro della Corte con questa ordinanza investe la Corte di Giustizia della questione pregiudiziale relativa all’interpretazione della direttiva 86/653 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, in riferimento alla disciplina della indennità di scioglimento del rapporto ed alla sua qualificazione. Presidente V. Mileo - Relatore S. Toffoli CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro del 18 ottobre 2004 Ordinanza n. 20410

 

Lavoro - Rivalutazione dei contributi versati a favore delle casalinghe. Pur in mancanza di una specifica regolamentazione, il giudice può rivalutare i trattamenti pensionistici in favore delle casalinghe per il periodo precedente alla data di aumento delle pensioni fissata dall'art. 69 della legge n.388 del 2000 (ponendosi in contrasto con la precedente sentenza n. 9354 del 2004), mentre con la sentenza n. 16754 del 2004 solleva la questione di costituzionalità della stessa norma per aver previsto gli aumenti delle pensioni solo da quella data. Presidente V. Mileo, Relatore L. Vigolo CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro del 18 ottobre 2004 Sentenza n. 20411

 

Lavoro - Agente assicurativo e broker - Necessità di iscrizione nel ruolo professionale a pena di nullità - esclusione. La Corte ribadisce a proposito dei contratti di agenzia assicurativa e di brokeraggio quanto già affermato per il contratto di agenzia, ovvero che deve disapplicarsi la norma interna che subordina la validità dei relativi contratti all'iscrizione dell'agente nell'apposito ruolo, in quanto tale previsione è in contrasto con la direttiva CE n. 653 del 1986. Presidente S. Mattone - Relatore C. Filadoro CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro del 14 ottobre 2004 Sentenza n. 20275

 

Lavoro - Comunità europea - Principio di libera circolazione dei lavoratori - Discriminazione - Nullità della clausola del bando di concorso - Fattispecie. Con riferimento al principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità Europea e di non discriminazione tra gli stessi, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità della clausola del bando di concorso con cui una banca, con sede in Bolzano, aveva obbligato i candidati a provare la conoscenza della lingua richiesta solo mediante diploma rilasciato nella sola provincia ad un’autorità amministrativa locale. Presidente S. Mattone - Relatore G. D'Agostino. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, dell'11 ottobre 2004, Sentenza n. 20116

 

Lavoro contrattualizzato - Accordo integrativo aziendale - Poste - Inquadramento di un dipendente - Area operativa e area di base. Non è nulla, per contrasto con l'art. 2103 c.c., la clausola dell'accordo integrativo aziendale del 23 maggio 1995, che richiede il superamento di un giudizio di idoneità ai fini dell'inquadramento di un dipendente - già inserito nella ex quarta categoria - nell'area operativa anzichè nell'area di base. In tal modo la Corte conferma l'orientamento più recente, superando pronunce in senso contrario del 2001 (n. 47 del 2004). Presidente P. Dell'Anno - Relatore E. Mercurio. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro 4 ottobre 2004, Sentenza n. 19836

 

Lavoro - Attribuzione di mansioni superiori oltre il limite dei sessanta giorni produce a favore del datore di lavoro un arricchimento ingiustificato - Dipendenti amministrativi - Preventiva formalizzazione in un atto deliberativo - Necessità. L'attribuzione di mansioni superiori oltre il limite dei sessanta giorni (Cons. Stato, V, 2 dicembre 2002, n. 6609), produce a favore del datore di lavoro un arricchimento ingiustificato che, per il personale medico, va compensato in applicazione diretta dell'art. 36 cost., a prescindere dall’intermediazione di un atto formale e postula, per i dipendenti amministrativi, l'esistenza di una preventiva formalizzazione in un atto deliberativo nel quale siano conferite le mansioni superiori a quelle della posizione formale di appartenenza (Consiglio Stato, sez. V, 7 febbraio 2003, n. 641). La rilevanza, ai fini retributivi, dello svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto alla qualifica d'inquadramento dei pubblici dipendenti, opera infatti solo se la relativa adibizione avvenga in base ad un formale provvedimento promanante dall'organo cui compete la gestione del personale (Cons. Stato, V, 18 novembre 2002, n. 6374). (Conferma, TAR ABRUZZO 30 dicembre 1997 n. 667). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 11 maggio 2004), Sentenza n. 5834

 

Lavoro - Ordinanza di estinzione del processo - Mezzi di impugnazione. L’ordinanza di estinzione del processo emessa dal giudice unico di primo grado per mancanza della prova della riassunzione ha natura sostanziale di sentenza e di conseguenza è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost.. Presidente S. Ciciretti - Relatore F. Curcuruto. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro del 2 settembre 2004, Ordinanza n. 17772

Lavoro - Contratto di agenzia - Nullità per mancata iscrizione al ruolo degli agenti - Effetto del contratto nei confronti dei terzi. Il contratto di agenzia sottoscritto da un agente operante in Italia e non iscritto nell’apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è nullo, e che lo stesso non produce effetti neppure nei confronti dell’Enasarco, ai fini della formazione della posizione contributiva dell’agente. (contra, tra le altre, con Cass. n. 3914 del 2002). Presidente G. Sciarelli, Relatore B. Battimiello. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 30 agosto 2004, Sentenza n. 17350

 

Lavoro Casalingo - Trattamenti pensionistici - Rivalutazione dei contributi versati a favore delle casalinghe - Art. 69 della legge n.388/2000 - Giurisprudenza. La sezione lavoro con la sentenza n.20411 afferma che, pur in mancanza di una specifica regolamentazione, il giudice può rivalutare i trattamenti pensionistici in favore delle casalinghe per il periodo precedente alla data di aumento delle pensioni fissata dall'art. 69 della legge n.388 del 2000 (ponendosi in contrasto con la precedente sentenza n. 9354 del 2004), mentre con la sentenza n. 16754 del 2004 solleva la questione di costituzionalità della stessa norma per aver previsto gli aumenti delle pensioni solo da quella data. Presidente E. Mercurio - Relatore S. Toffoli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 24 agosto 2004, Sentenza n. 16754

 

Lavoro - Contrattazione collettiva - Procedure di conciliazione ed arbitrato - Sanzioni disciplinari. La contrattazione collettiva può riconoscere al lavoratore la possibilità di avvalersi delle procedure di conciliazione ed arbitrato ivi regolamentate sia per le sanzioni disciplinari conservative, sia per quelle espulsive, e può limitare l’esperibilità di quest’ultime alla non rilevante gravità delle cause del licenziamento. Presidente G. Sciarelli - Relatore G. Vidimi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 23 agosto 2004 Sentenza n. 16614

Lavoro - Assunzione della prova - Liste testimoniali sovrabbondanti - Riduzione della lista testimoniale - Potere discrezionale del giudice. Il giudice ha il potere discrezionale di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti,che può essere esercitato anche nel corso dell’assunzione della prova, non completando l’esame di tutti i testi ammessi qualora lo ritenga superfluo; tale valutazione non deve essere necessariamente espressa, ma può anche desumersi per implicito dalla motivazione della sentenza. Presidente S. Mattone - Relatore F. Curcuruto. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 16 agosto 2004, Sentenza n. 15955

Lavoro - Illeciti commessi dai propri dipendenti - Responsabilità dell'imprenditore - Ex art. 2049 c.c. - Persone inserite, anche temporaneamente o occasionalmente, nella organizzazione aziendale - Sussiste. L’imprenditore è responsabile, ex art. 2049 c.c., non solo degli illeciti commessi dai propri dipendenti, ma anche di quelli commessi da persone inserite, anche temporaneamente o occasionalmente, nella organizzazione aziendale, che abbiano agito in questo contesto per conto e sotto la responsabilità dell’imprenditore. Presidente G. Sciarelli - Relatore A. Cementano. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 9 agosto 2004, Sentenza n. 15362

 

Lavoro - Assunzione diretta - Presupposti e procedura D.P.R. n. 482/1968. E’ viziato da difetto di motivazione il provvedimento con cui l’Amministrazione dell’Interno dichiara di non poter dar corso all’assunzione ai sensi della legge n. 482 del 1968, asserendo il difetto dei presupposti di cui all’articolo 12, 2° comma, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, allorquando non espliciti esattamente a quale delle tre fattispecie ivi contemplate si riferisce il motivo ostativo all’assunzione. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004 (ud. 17 febbraio 2004), Sentenza n. 5223

 

Lavoro - Rivalutazione monetaria ed interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti. Ai fini della decorrenza di rivalutazione monetaria ed interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (come nel caso di specie), la data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorchè questo abbia efficacia retroattiva. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n. 5177

Lavoro - Crediti retributivi tardivamente - Rivalutazione monetaria. In base all’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994 cit., i ratei dei crediti retributivi tardivamente corrisposti fino al 31 dicembre 1994 vanno maggiorati di interessi legali (al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo) e rivalutazione monetaria, mentre su quelli maturati successivamente compete esclusivamente la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n. 5177

Lavoro - Interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti. Ai sensi dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti, vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n. 5177

 

Lavoro autonomo - Associazione di professionisti - Professioni intellettuali - Responsabilità - Individuazione - Citazione in giudizio - Inesistenza. Non costituisce un soggetto giuridico l’associazione di professionisti, per cui la citazione della c.d. associazione di professionisti in giudizio è affetta da inesistenza, rilevando e imputando la responsabilità nei confronti dei clienti in capo al singolo professionista esecutore dell’incarico affidato. TRIBUNALE DI NAPOLI 14 luglio 2004

 

Lavoro - Casalinghe - Rivalutazione dei contributi versati a favore delle casalinghe - Calcolo - Questione di costituzionalità - Art. 69 della legge n.388 del 2000. La sezione lavoro con la sentenza n.20411 afferma che, pur in mancanza di una specifica regolamentazione, il giudice può rivalutare i trattamenti pensionistici in favore delle casalinghe per il periodo precedente alla data di aumento delle pensioni fissata dall'art. 69 della legge n.388 del 2000 (ponendosi in contrasto con la sentenza n. 9354 del 2004), mentre con la sentenza n. 16754 del 2004 solleva la questione di costituzionalità della stessa norma per aver previsto gli aumenti delle pensioni solo da quella data. Presidente V. Mileo - Relatore M. De Luca. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 17 maggio 2004, Sentenza n. 9354

 

Lavoro - Dimissioni del personale docente e non docente della scuola - Effetti - Irrevocabilità. In tema di dimissioni del personale docente e non docente della scuola, il d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con l. 27 dicembre 1989 n. 417, dispone che le dimissioni divengano irrevocabili dopo il 31 marzo successivo e, se sono state presentate dopo tale data, ma prima dell’anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1º settembre dell’anno che segue (C. Stato, sez. VI, 14-03-2002, n. 1528). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/05/2004, sentenze nn. 3178 - 3177 - 3176 - 3175. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/05/2004, sentenza n. 3179

 

Lavoro - Inquadramento nell’8^ qualifica funzionale - Condizioni - Art. 117 d.P.R. n. 270/1987. L’art. 117 del d.P.R. 20.5.1987 n. 270, invocato dalla appellata per rivendicare il diritto all’inquadramento nell’8^ qualifica funzionale, subordina detto inquadramento a due condizioni: che l’impiegato sia in possesso della qualifica di collaboratore alla data del 20.12.1979 e che allo stesso sia stato formalmente attribuito l’incarico della titolarità di un ufficio di sede provinciale (cfr. C.d.S., Sez. V, 25.2.2002 n. 403, Csi. 21.3.2001 n. 138). Pres. Iannotta - Est. Pullano - ASL n. 4 “Basso Molise” (avv.Di Siena) c. Salvatore (avv.ti Mazzocco e Masiani) e Regione Molise, in persona del Presidente p.t., n.c, (riforma TAR Molise n. 628 del 21.7.2003). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2733

 

Lavoro - Mobilità - Indennità di mobilità e lavoro autonomo. Il lavoratore in mobilità che svolga lavoro autonomo conserva il diritto alla iscrizione nella lista di mobilità e conserva, ugualmente, il diritto all'indennità di mobilità. Tuttavia, poiché l'indennità di mobilità ha la funzione di contrastare la situazione di mancanza di reddito conseguente alla perdita dell'occupazione, lo svolgimento dell'attività lavorativa ha lo stesso effetto di alleviare la situazione di difficoltà del lavoratore fino al punto in cui la copertura previdenziale obbligatoria risulterebbe eccedente ai fini della sicurezza sociale. L'individuazione di tale soglia marginale di intervento è, tuttavia, rimessa alla discrezionalità del legislatore. CORTE DI CASSAZIONE del 1° aprile 2004, sentenza n. 6463
 

Lavoro - Disciplina del pubblico impiego - Obbligo di liquidazione in capo all’ente locale datore di lavoro in favore dei dipendenti divenuti invalido per causa di servizio - Equo indennizzo - Cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro e malattia professionale ed equo indennizzo - Esclusione - Tipi di assicurazione - D.P.R. n. 191/1979. Il d.P.R. n. 191 del 1979 nel prevedere l’obbligo di liquidazione in capo all’ente locale datore di lavoro in favore dei dipendenti divenuti invalido per causa di servizio, non ha inteso istituire una nuova prestazione previdenziale, ma ha esteso a detto personale, se non già soggetto all'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro presso il relativo Istituto nazionale, la disciplina dell'equo indennizzo ex art. 68 t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3). Tale interpretazione è l’unica compatibile con la riserva di legge di cui all'art. 38 della Costituzione che riserva al legislatore ordinario la previsione dei mezzi di tutela previdenziale con la conseguenza che alla fonte subordinata è consentito solo il rinvio al testo unico degli impiegati civili dello Stato basato su considerazioni di coerenza della disciplina del pubblico impiego (cfr: Cons. Stato, Sez.V, 09/02/2001, n.581). Orbene, alla luce di tali considerazioni, va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro e malattia professionale ed equo indennizzo, per cui l'art. 11 d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, possa essere inteso nel senso che, ferma restando l'assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli enti locali assicurati presso l'Inail a norma di legge, agli altri dipendenti non assicurati presso lo stesso istituto, perchè non addetti a lavori soggetti all'assicurazione obbligatoria sia esteso l'equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali (Cons. Stato, Sez.VI, 17/07/2000, n.3966; Cons. Stato, Sez.V, 01/04/1999, n.354; Cons. Stato, Sez.V, 22/06/1998, n.912; Cons. Stato, Sez.V, 09/02/2001, n.581; per una recente applicazione si veda Cons. Stato, Sez.V, 09/10/2003, n.6038). Diversamente argomentando si giungerebbe all’irrazionale conclusione di prevedere la copertura di uno stesso evento con la duplice tutela della rendita vitalizia e dell'equo indennizzo (Cons. Stato, Sez.V, 31/01/2001, n.350). Pres. Quaranta - Est. Corradino - Esposito (avv. Glinni) c. Comune di Nocera Inferiore (avv. Napolitano) - (Conferma T.A.R. della Campania - Salerno, 23 giugno 2000 n. 496/2000). Conforme: CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 01/04/2004 - Sentenza nn. 1809 - 1808. CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 01/04/2004 - Sentenza n. 1810

 

Lavoro - Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale - Inquadramento - Silenzio. Qualora la regione non abbia mai provveduto ad inquadrare definitivamente il ricorrente nei ruoli nominativi regionali dei dipendenti delle unità sanitarie locali, la decisione del giudice di primo grado, secondo cui il ricorso è inammissibile perché tendente a modificare l’inquadramento (definitivo) a suo tempo adottato, è errata e va ribaltata: semmai l’inammissibilità dovrebbe derivare, secondo le regole generali, dalla provvisorietà, e quindi dal carattere non lesivo dei provvedimenti impugnati. Sennonché in una situazione di perpetua provvisorietà dell’inquadramento non può negarsi all’impiegato, pena il diniego di giustizia, la legittimazione a chiedere all’amministrazione la revisione del proprio inquadramento provvisorio e a impugnare poi il provvedimento negativo o il silenzio-rifiuto. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29/03/2004, Sentenza n. 1655

 

Lavoro - Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale - Mansioni superiori - Inquadramento. Anche in campo sanitario, lo svolgimento in via di fatto di mansioni superiori da parte del personale amministrativo è di regola giuridicamente irrilevante sia ai fini economici sia ai fini della progressione di carriera. Ciò in quanto l'attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento; di qui l’irrilevanza, altresì, di atti ricognitivi postumi. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29/03/2004, Sentenza n. 1654

 

Lavoro - P.A. - Provvedimento di comando di un dipendente da una regione ad un'altra - Legittimità - Esercizio del potere di revoca - Presupposto. Il venir meno delle esigenze a base del provvedimento di comando di un dipendente da una regione ad un'altra costituiscono presupposto del legittimo esercizio del potere di revoca da parte della Regione, presso la quale il dipendente comandato era stato chiamato a prestare servizio. Pres. BARBAGALLO - REGIONE CAMPANIA (Avvocatura regionale) c. CONCA (n.c.) - (Riforma Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione V, n. 26, in data 26 gennaio 1993). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 23 marzo 2004 - Sentenza n. 1487

 

Lavoro - Orario di lavoro e trasferta - Disagio psico-fisico. Il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale orario di lavoro), allorchè sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede dell'impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa. (La Corte aggiunge che un discorso diverso va fatto, invece, durante il periodo della trasferta. Il tempo impiegato ogni giorno per raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi esplicazione di attività lavorativa vera e propria e pertanto non si somma al normale orario di lavoro salvo diverse previsioni contrattuali. Ciò discende dal fatto che l'indennità di trasferta è finalizzata a compensare il disagio psico-fisico e materiale correlato alla faticosità degli spostamenti). CORTE DI CASSAZIONE, 22 marzo 2004, sentenza n. 5701

 

Lavoro - Tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto - c.d. valori limite di concentrazione della sostanza stessa nell'aria - Limiti - Art. 31, c. 4 D.Lgs. n. 277/1991. In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di apprestare le cautele più idonee, secondo l'ordinaria diligenza, ad evitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto (quale quella di munire gli stessi di apposite maschere con elevati fattori di protezione), ma deve comunque garantire il rispetto dei c.d. valori limite di concentrazione della sostanza stessa nell'aria, adottando le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori, così come prescritto dall'art. 31, comma quarto del D.Lgs. n. 277 del 1991. CORTE DI CASSAZIONE Pen. sez. III, 19 marzo 2004, Sentenza n. 16724

 

Lavoro - Subordinazione nel rapporto scolastico - Configurazione - Elementi. Nel rapporto tra lavoratore scolastico e scuola il rapporto di lavoro subordinato si configura sulla base dei seguenti elementi: a) orario di insegnamento ed attività ausiliarie stabilite dalla scuola; b) retribuzione fissata in misura indipendente dal numero degli alunni; c) utilizzazione di strumenti didattici conferiti dall’Istituto; d) assenza di rischio; e) partecipazione ai consigli di classe ed agli scrutini; f) esistenza di un potere disciplinare. CORTE DI CASSAZIONE del 18 marzo 2004, sentenza n. 5508

 

Lavoro - Pubblico impiego - Rapporto di impiego - A tempo determinato - Assunzione ex art. 4 bis, comma 6, D.L. n. 148 del 1993 - Interpretazione - Criterio". L'art. 4 bis, comma 6, D.L. 20 maggio 1993 n. 148, - a tenore del quale per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1 (vale a dire la previa verifica dei carichi di lavoro), procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato - non contempla un diritto soggettivo all'assunzione, in quanto l'assunzione è subordinata alla verifica dei carichi di lavoro e delle vacanze di organico, e dunque vi è un potere discrezionale dell'amministrazione di procedere o non procedere all'assunzione medesima. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 15.3.2004, Sent. n. 1300

 

Lavoro - P.A. - Lavoro subordinato - Concorso o prova selettiva - Rapporto nullo di diritto - Meccanismi di protezione contributivo-previdenziale. Per costante orientamento giurisprudenziale, a fronte di un rapporto che deve intendersi nullo di diritto, devono, nondimeno, essere ritenuti applicabili i meccanismi di protezione, dal punto di vista retributivo e contributivo-previdenziale, previsti dall’art. 2126 c.c., per il periodo di espletamento delle prestazioni di fatto; deve pertanto ritenersi che, qualora la p.a. ponga in essere un rapporto avente in realtà le caratteristiche del lavoro subordinato, seppur nullo di diritto, atteso che si è provveduto all’assunzione senza il superamento del prescritto concorso o della eventuale prova selettiva, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione trova comunque applicazione l’art. 2126 c.c., con conseguente diritto dell’interessato alle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale (ex plurimis, C. Stato, sez. V, 07-09-2001, n. 4671). Pres. GIACCHETTI - Est. GAROFOLI - Federazione italiana Atletica Leggera (FIDAL) (avv. Tonucci) c. Faustini e Comitato Olimpico Nazionale Italiano (avv. Manzo - n.c.) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, 30 luglio 1998, n. 1937). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 11 marzo 2004, sentenza n. 1234

 

Lavoro - Contrasto tra la norma interna e la norma internazionale patrizia - Intervento del legislatore nazionale - Necessità. Contrasto tra la norma interna e una norma internazionale di origine pattizia non è risolvibile con la disapplicazione della norma interna, o con il coordinamento ermeneutico tra le diverse fonti, ma si rende necessario un intervento del legislatore nazionale per dettare disposizioni di adeguamento del diritto interno rispetto alla norma internazionale, onde evitare il verificarsi di un inadempimento dello Stato italiano rispetto all’impegno assunto con la convenzione internazionale anche verso i propri cittadini. Presidente V. Mileo - Relatore M. De Luca. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 10 marzo 2004, Sentenza n. 4942

Lavoro - Trattamento economico di livello superiore - Pubblico impiego - Provvedimento di nomina o di inquadramento. L’art. 31 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dopo aver precisato, al primo e secondo comma, che il dipendente ha diritto all’esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica posseduta, e che il medesimo può essere destinato a qualunque altra funzione, purchè corrispondente alla qualifica che riveste e al ruolo cui appartiene, ha stabilito, al terzo comma, che “quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l’impiegato può temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera”. Con riferimento a tale disposizione, il Consiglio di Stato ha escluso, nel parere espresso in data 20 novembre 1995, n. 34, che il conferimento temporaneo di mansioni superiori alla propria qualifica possa dar luogo a un trattamento economico di livello superiore. La giurisprudenza amministrativa è peraltro costante nel ritenere che nell’ambito del pubblico impiego, salvo che una legge non disponga diversamente, le mansioni svolte da un dipendente, che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti sia ai fini economici che a quelli della progressione di carriera (Cons. St., Sez. V, n. 89 del 18.1.1995). Pres. SALVATORE - Est. CARINCI - Malavasi Loris ed altri (avv.ti Arrigo Gianolio e Sivieri) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Brescia, n. 28/93, pubblicata in data 21 gennaio 1993). CONSIGLIO DI STATO Sezione IV, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1149

Lavoro - Infermità da cause o concause di servizio - Giudizio medico legale - Impugnazione - Giurisdizione. Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (C.d.S. VI Sez. 10.7.2001 n. 3822). Pres. BARBERIO CORSETTI - Est. ANASTASI - Maio Giovanni (avv. Salazar) c. Ministero dell’interno (avv. Avvocatura generale dello Stato) - (Conferma T.A.R. Calabria - Sez. di Reggio Calabria 3 marzo 1993 n. 182). CONSIGLIO DI STATO Sezione IV, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1122

Lavoro - Malattia - Infermità da causa di servizio - Istanza di riconoscimento - Termini. Ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 il termine semestrale entro il quale va presentata l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio comincia a decorrere dalla data in cui il dipendente abbia avuto la percezione delle conseguenze della malattia sulla sua capacità di attendere alle normali occupazioni, ossia dal momento in cui abbia avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti, cioè da quando l'infermità, nella sua oggettività in qualche modo accertabile, si sia manifestata (o abbia avuto un ulteriore aggravamento), e non dal momento, di per sé notevolmente difficile da determinare, nel quale sia successivamente sorto il dubbio o sia maturata la sicura conoscenza che l'infermità sia stata causata da motivi di servizio (ex multis VI Sez. 27.12.2000 n. 6880 e V Sez. 31.12. 1998 n. 1994). Pres. BARBERIO CORSETTI - Est. ANASTASI - Ministero dell’interno (Avvocatura generale dello Stato) c. Inzaino Pietro (avv. Fiorio) (Conferma T.A.R. Piemonte - I Sez. 28.12.1993 n. 903 n. 83). CONSIGLIO DI STATO Sezione IV, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1120

 

Lavoro - Malattia - Visite fiscali di controllo - Presenza domiciliare nelle ore destinate alla visita ispettiva di controllo - Obbligo - Eccezione. Sussiste l’obbligo di presenza domiciliare nelle ore destinate alla visita ispettiva di controllo può essere superato dal lavoratore che affermi la contemporanea effettuazione di una visita medica, esclusivamente sulla base di un impedimento molto serio che sia tale da rendere gli accertamenti sanitari non compatibili con il rispetto delle fasce orarie di reperibilità. CORTE DI CASSAZIONE del 2 marzo 2004, sentenza n. 4247

 

Lavoro - Trattamento di fine rapporto - Prescrizione del TFR pagato dal fondo di garanzia INPS - Ammissione al passivo fallimentare. Secondo l'art. 2 della legge n. 297/82 il lavoratore può insinuarsi nello stato passivo del proprio datore di lavoro anche tardivamente e conseguentemente, soltanto dopo l'ammissione al passivo può presentare la domanda al fondo di garanzia INPS. Conseguentemente la prescrizione non può partire prima di tale data in quanto non è possibile presentare istanza l'INPS prima dell'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro e prima che il credito per il TFR sia stato verificato in sede di ammissione al passivo fallimentare. CORTE DI CASSAZIONE del 26 febbraio 2004, sentenza n. 3939

 

Lavoro - Mansioni - Dequalificazione - Limiti e condizioni - Casi giurisprudenziali. E’ illegittima, per violazione dell'art. 2103 del C.C., la adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente stabilite, anche se l'adibizione si è protratta per un breve periodo. Tale sentenza si pone nell'alveo interpretativo della disposizione anche alla luce di alcuni principi stabiliti dallo stesso legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità. Si vedano anche i seguenti riferimenti giurisprudenziali: E’ contrario all'art. 2103 del C.C. il comportamento acquiescente del lavoratore allo svolgimento di nuove e meno qualificanti mansioni (Cassazione 12 gennaio 1984 n. 266); Sono legittime le modifiche "in peius" delle mansioni finalizzate ad evitare il licenziamento o motivate dalla salute del lavoratore (Cassazione 7 marzo 1986 n. 1536 e Cassazione 4 maggio 1987 n. 4142); E’ necessario acquisire il consenso del lavoratore in caso di adibizione a mansioni inferiori anche quando la scelta è finalizzata ad evitare il licenziamento o la CIG (Cassazione 29 novembre 1988 n. 6441 e Cassazione 24 ottobre 1991 n. 11297); E’ illegittimo il recesso del datore di lavoro per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore nel caso in cui sia possibile adibire lo stesso a mansioni diverse (Cassazione S.U. 7 agosto 1998 n. 7755, Cassazione 18 ottobre 1999 n. 11727 e Cassazione 14 settembre 1995 n. 9715); E’ legittimo, in quanto previsto dall'art. 4, comma 11, l'accordo sindacale in base al quale le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti possono essere riformate "in peius" al fine di evitare i licenziamenti: e ciò anche senza il consenso degli interessati (Cassazione 07 settembre 2000 n. 11806 e Cassazione 29 settembre 1998 n. 9734); E’ legittimo lo svolgimento di mansioni inferiori in misura non prevalente e non caratterizzante, ma occasionale e marginale (Cassazione 8 giugno 2001 n. 7821); E’ legittima l'adibizione temporanea del lavoratore ad alcune mansioni seppur non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza, per l'acquisizione di una maggiore professionalità (Cassazione 1° marzo 2001, n. 2948). CORTE DI CASSAZIONE del 25 febbraio 2004, sentenza n. 3772

 

Lavoro - Svolgimento di mansioni superiori - Diverso livello di qualificazione del personale - Diritto ad un compenso aggiuntivo - Indennità accessorie - L.R.L. n. 25/1990 - C.Cost. n.115/2003 - Principio di proporzionalità tra retribuzione e qualità del lavoro prestato. Lo svolgimento di mansioni superiori non implica l’automatica applicazione del corrispondente trattamento economico, ben potendo essere non pienamente omogenee le prestazioni lavorative effettuate”. Inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori non comporta che non possa essere considerata la specifica professionalità corrispondente al diverso livello di qualificazione del personale, accertato con le procedure previste” (nella specie, per il personale affidatario delle funzioni apicali non era prevista l’appartenenza ai profili professionali indicati nello stesso art. 24 L.R. Lombardia n. 25 del 26.4.1990, per poter svolgere le funzioni di responsabile del servizio); che, in ogni caso, la legge regionale n. 25/1990, “ha riconosciuto il diritto ad un compenso aggiuntivo, costituito dalle indennità accessorie spettanti per l’esercizio delle funzioni dirigenziali, garantendo, così, almeno nel minimo essenziale, l’attuazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e qualità del lavoro prestato”. (Corte Costituzionale, sentenza n. 115 del 10.4.2003). Pres. Quaranta - Est. Pullano - Azienda Sanitaria USSL n. 1-Varese (Avv.ti Tedeschi e Manzi) c. BARISI (Avv. Romeo) - (Riforma T.A.R. per la Lombardia Milano, Sez. III n. 960 del 13.7.1995). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 25 febbraio 2004, Sentenza n. 755

 

Lavoro - Effetti - Riammissione in servizio e alla reintegrazione nelle funzioni del ricorrente dopo l’annullamento della sua sospensione dal servizio. Il Consiglio di Stato provvede direttamente, in sede di ottemperanza, alla riammissione in servizio e alla reintegrazione nelle funzioni del ricorrente dopo l’annullamento della sua sospensione dal servizio. La Sezione, nel pervenire al disposto sintetizzato in epigrafe, dopo aver stigmatizzato il comportamento elusivo dell’amministrazione (Comune di Napoli) che per ben due volte aveva rifiutato l’effettiva reintegrazione del ricorrente vittorioso nelle mansioni sue proprie, adducendo ragioni diverse giudicate pretestuose, richiama l’importante principio per cui l’Autorità amministrativa nel riesaminare una vicenda dopo un annullamento giurisdizionale, al fine di non esporre i privati alla prospettiva di una pluralità d’altri giudizi ulteriori, ingombrando per troppe volte, rispetto al medesimo rapporto, gli uffici giudiziari, deve riesaminare l’affare nella sua interezza e sollevare per tempo tutte le questioni che ritenga rilevanti, non potendo essa tornare a decidere sfavorevolmente in relazione a profili pienamente esaminati (Cons. Stato, V, 6 febbraio 1999, n. 134). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 488

 

Lavoro - Contratto a termine - Contratto a tempo determinato e nullità del termine - “mora accipiendi” - datore di lavoro. Dalla dichiarazione di nullità del termine apposto al rapporto di lavoro non discende automaticamente il diritto del lavoratore ad essere retribuito: è necessario, infatti, che lo stesso offra la propria prestazione, mettendo in “mora accipiendi” il datore di lavoro. CORTE DI CASSAZIONE del 22 gennaio 2004, sentenza n. 995

 

Lavoro - P.A. - Controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Giurisdizione del giudice amministrativo - Giurisdizione sulla materia del pubblico impiego - Giudice ordinario. L’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, attribuendo al giudice ordinario la giurisdizione sulla materia del pubblico impiego, per l’innanzi ricadente nella giurisdizione del giudice amministrativo, riserva a quest’ultimo la cognizione della «controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 678

 

Lavoro - Pubblica Amministrazione - Retribuzione del lavoro straordinario - Presupposti - Preventiva formale autorizzazione - Art. 97, Cost.. La retribuzione del lavoro straordinario è consentita solo nell’ipotesi in cui questo venga espressamente autorizzato; l’amministrazione pubblica, infatti, è tenuta ad erogare compensi per lavoro straordinario solo in presenza di una preventiva formale autorizzazione allo svolgimento del medesimo, necessaria al fine di verificare le effettive ragioni di pubblico interesse che giustifichino il ricorso ad una prestazione lavorativa eccezionale, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97, Cost. (cfr, tra le tante, la decisione della Sezione 27 giugno 2001, n. 3495; Sez. VI, 14 marzo 2002, n. 1531). Pres. Frascione - Est. Buonvino VARVAZZO (avv. ESPOSITO) c. Comune di NAPOLI (avv.ti BARONE e TARALLO) (TAR della Campania, sede di Napoli, Sezione V, 10 maggio 1996, n. 164) CONSIGLIO DI STATO, sez. V 17 febbraio 2004, sentenza n. 587

 

Lavoro - Pubblica Amministrazione - Pubblico dipendente - Inquadramento a una qualifica superiore - Domanda di reinquadramento - Posizione retributiva e funzionale - Anzianità pregressa - Domanda giudiziale d'accertamento. E’ inammissibile la domanda giudiziale d'accertamento del diritto di un pubblico dipendente all'inquadramento a una qualifica superiore rispetto a quella attribuitagli, proposta a seguito dell'inerzia serbata dalla p.a. sulla di lui domanda di reinquadramento, in difetto della tempestiva impugnazione dell'atto autoritativo con cui è stata determinata, a suo tempo, la di lui posizione retributiva e funzionale (cfr., tra le tante, Sez. V, 5 novembre 1999, n. 1833; 1 dicembre 1992 n. 1415). Parimenti è da ritenere inammissibile la domanda volta a veder ricomprendere l’anzianità pregressa nel trattamento spettante in relazione al nuovo inquadramento assegnato, allorché questo non sia stato fatto oggetto di puntuale e tempestiva impugnazione. Pres. Frascione - Est. Buonvino VARVAZZO (avv. ESPOSITO) c. Comune di NAPOLI (avv.ti BARONE e TARALLO) (TAR della Campania, sede di Napoli, Sezione V, 10 maggio 1996, n. 164) CONSIGLIO DI STATO, sez. V 17 febbraio 2004, sentenza n. 587

 

Lavoro - Dipendenti del servizio sanitario nazionale - Mansioni superiori di primario - Trattamento economico - Appello - Motivi del ricorso - Jus novorum. Solo per le mansioni superiori di primario svolte dall’aiuto medico si deroga al principio della necessità del previo atto formale di conferimento. Richiamando precedenti della Sezione (16 luglio 2002 n. 3062; 5 novembre 2002 n. 6017; 12 maggio 2003 n. 2507; 29 luglio 2003 n. 4300, cui adde sent. 200308336 del 18 dicembre 2003, riportata in questa rubrica), il Consiglio di Stato ribadisce che lo svolgimento delle mansioni primariali da parte dell’aiuto per la vacanza del relativo posto assume rilievo ai fini del riconoscimento del trattamento economico corrispondente indipendentemente dall’adozione di un atto organizzativo da parte dell’Amministrazione, e ciò perché la sostituzione del primario ha carattere necessitato onde evitare soluzione di continuità nella direzione della struttura, e tenuto anche conto che l’art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 configura tale sostituzione come obbligatoria ed automatica da pare dell’aiuto con maggiori titoli. La decisione rimette all’adunanza plenaria la soluzione del conflitto interpretativo insorto sulla questione della deducibilità per la prima volta in appello dell’eccezione di prescrizione, in relazione alla applicabilità del divieto di jus novorum di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c., nella formulazione modificata dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 art. 52. Sottopone altresì all’esame della plenaria quella giurisprudenza - che l’ordinanza di rimessione dichiara di non condividere - che ammette comunque la rilevabilità anche d’ufficio in appello della prescrizione a favore dell’amministrazione soccombente, risolvendo la questione sul piano sostanziale (e non processuale) con richiamo al principio dell’irrinunciabilità della prescrizione desumibile dall’art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295. Muovendo dal rilievo che il processo amministrativo è privo di una specifica disciplina dello jus novorum, il Consiglio evidenzia che mentre vi è concordia in giurisprudenza circa l’applicabilità nel processo amministrativo dell’art. 345, comma 1, c.p.c., con riferimento al divieto di domande nuove in appello (Sez. IV, 24 giugno 1997 n. 675; Sez. V, 2 marzo 1999 n.222; Sez. VI, 21 febbraio 2001 n. 906; 12 agosto 2002 n.. 4163; 10 aprile 2003 n. 1902), sono invece emersi diversi orientamenti con riguardo all’applicabilità del comma 2, nel testo modificato con la riforma del 1990, relativo al regime delle eccezioni, che interessa nella fattispecie. Una parte della giurisprudenza afferma infatti che la norma non è in nessun caso applicabile nel processo amministrativo in ragione della particolare natura del contenzioso trattato, che riguarda interessi pubblici (Sez. V., 2 marzo 1999 n. 222; Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 349; 21 febbraio 2001, n. 906; Sez. V, 19 marzo 2001 n. 1629), giungendo così ad ammettere l’eccezione in appello della prescrizione del credito, che peraltro costituirebbe non una vera e propria eccezione, ma un motivo di carattere sostanziale, o eccezione in senso stretto (Sez. V, 22 gennaio 1999 n. 49 Sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6259; Sez. VI, 12 agosto 2002, n. 4163). Un diverso indirizzo, che sembrerebbe prevalente, ritiene invece la norma applicabile nel processo amministrativo, salvo che per le eccezioni rilevabili d’ufficio, quali quelle fondate su una causa di inammissibilità del ricorso (Ad. Plen. 24 giugno 1998 n. 4; Sez. VI, 6 giugno 2000 n. 3209; Sez. IV, 12 aprile 2001. n. 2260; C.G.A. 12 giugno 2001 n. 287; Sez. IV, 12 aprile 2002, n. 1977; Sez. IV, 11 febbraio 2003 n. 736; Sez. VI, 6 marzo 2003 n. 1250), donde l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione formulata per la prima volta in appello trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio (Sez. IV, 28 dicembre 2000, n. 6947). La Sezione pone poi in evidenza che un altro filone di decisioni ammette il rilievo della prescrizione in appello seguendo un’altra strada, sul piano sostanziale, che prescinde dalla questione processuale dell’applicabilità nel processo amministrativo dell’art. 345, 2 comma, c.p.c. (Sez VI, 15 maggio 2002 n. 2692; 18 giugno 2002, n. 3325; 10 aprile 2003, n. 1902). Secondo tale ulteriore orientamento, che l’ordinanza in esame critica e sottopone al vaglio della plenaria, l’eccezione di prescrizione, benché non sia rilevabile d’ufficio, non sarebbe soggetta alla regola, perché “l’Amministrazione, quando deduce in appello, per la prima volta l’eccezione di prescrizione, manifesta con evidenza che il patrimonio della Pubblica Amministrazione è indisponibile, esercita il suo potere-dovere, legato alla competenza amministrativa, di corretta amministrazione delle risorse finanziarie pubbliche”, e ciò sulla base dell’art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, che impone all’Amministrazione di recuperare i pagamenti di somme prescritte corrisposte al pubblico dipendente, così escludendo la possibilità di una rinuncia anche tacita alla prescrizione, in linea con il dettato dell’art. 2937, comma 1, c.c., a norma del quale non può rinunciare alla prescrizione chi non può validamente disporre del diritto. Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 491 (ord.)

 

Pubblico impiego - Mansioni superiori - Attribuzioni - Presupposti - "status" giuridico del dipendente - Limiti. Nell'ambito del pubblico impiego, e salvo che la legge non disponga altrimenti, le mansioni svolte da un dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina e di inquadramento non possono avere riflessi sullo "status" giuridico del dipendente, e ciò sia per la natura indisponibile degli interessi coinvolti nel rapporto di pubblico impiego sia perché l'attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi." (Consiglio di Stato, sezione quarta, 15 maggio 2003, n. 2623). Pres. Elefante - Est. Fera - Comune di Genova (avv.ti. Medina, Sideri e Romanelli) c. Tonon (non costituito in giudizio) - (Annulla - TAR della Liguria n. 580 del 19 novembre 1984). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 451

 

Lavoro - Dipendenti della pubblica amministrazione - Lavoro straordinario - Retribuzione - Indennità di passaggio da un ente ad un altro - Sussistenza dei presupposti. Nel passaggio da una ad altra organizzazione amministrativa (caratterizzata da struttura ed organici radicalmente differenti) deve escludersi che qualsiasi determinazione assunta dall’ente di provenienza - nella specie, commissario prefettizio dell’ente a quo - in tema di autorizzazione del lavoro straordinario, ovvero, qualsiasi determinazione a suo tempo assunta dallo stesso in tema di fissazione dell’orario di servizio, possa tenere fermi i propri effetti nel nuovo e diverso assetto. In altre parole, la sussistenza dei presupposti necessari per autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario ovvero la fissazione degli orari di servizio deve necessariamente essere apprezzata e regolata dai responsabili dell’organizzazione del servizio presso l’ente subentrante. In proposito, viene richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato che già in passato ha precisato che: 1)la retribuzione del lavoro straordinario è consentita solo nell’ipotesi in cui questo venga espressamente autorizzato; 2)l’amministrazione pubblica è tenuta ad erogare compensi per lavoro straordinario solo in presenza di una preventiva formale autorizzazione allo svolgimento del medesimo, necessaria al fine di verificare le effettive ragioni di pubblico interesse che giustifichino il ricorso ad una prestazione lavorativa eccezionale, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97, Cost. (cfr, tra le tante, la decisione della Sezione 27 giugno 2001, n. 3495; Sez. VI, 14 marzo 2002, n. 1531). Infine, viene ribadita l’inammissibilità della domanda giudiziale d'accertamento del diritto di un pubblico dipendente all'inquadramento a una qualifica superiore rispetto a quella attribuitagli, proposta a seguito dell'inerzia serbata dalla p.a. sulla di lui domanda di reinquadramento, in difetto della tempestiva impugnazione dell'atto autoritativo con cui è stata determinata, a suo tempo, la di lui posizione retributiva e funzionale (cfr., tra le tante, Sez. V, 5 novembre 1999, n. 1833; 1 dicembre 1992 n. 1415). In ultimo, la Sezione respinge le pretese relative al riconoscimento di ferie e festività non godute per mancanza di prova motivando anche in relazione al fatto che la prova testimoniale non può essere assunta in sede di processo amministrativo. CONSIGLIO DI STATO, sez. V 4 febbraio 2004, sentenza n. 350

 

Lavoro - Benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità - Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato - Comunicazione - Termini. Per ottenere il beneficio contributivo conseguente alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato costituito con un lavoratore in mobilità, occorre inviare agli organi del collocamento la comunicazione entro i 5 giorni successivi. Il ritardo nella comunicazione non comporta la perdita del beneficio contributivo che, però, decorre soltanto dalla ricezione della stessa. CORTE DI CASSAZIONE del 27 gennaio 2004, sentenza n. 1446

 

Lavoro e industrie insalubri - Esposizione al rischio amianto - Mancato riconoscimento dei benefici previdenziali - Richiesta di accesso agli atti - INAIL - Artt. 22 e ss. L. 241/1990 - Obbligo di consentire l’accesso. A fronte di una richiesta di accesso agli atti inerenti il mancato riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13 l. n. 257/1992 (esposizione al rischio amianto), l’INAIL, per preciso obbligo derivante dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, deve consentire l’accesso richiesto, o eventualmente, opporre un rifiuto espresso congruamente motivato. Scaduto il termine perentorio entro cui rigettare la richiesta di accesso, va dichiarato il diritto del ricorrente di accedere agli atti indicati nella propria congrua e rituale istanza. Pres. Delfa, Est. Milana - Genovese (Avv. Calpona) c. INAIL (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 27 gennaio 2004, n. 77


Lavoro - Raccordo tra la L. 1369/60 ed il D.l.vo 276/03 - Condizioni - Illecita mediazione nella fornitura di manodopera - Esercizio abusivo della intermediazione - Rapporto tra la fattispecie penale - La fornitura di personale - Distinzione tra somministrazione di lavoro ed appalto di servizi. Considerate le fattispecie tipiche, di illecita mediazione nella fornitura di manodopera punita dall’art. 27 della legge n. 264/1949 è solo parzialmente abrogata dalla fattispecie di esercizio abusivo della intermediazione di cui all’art. 18, comma primo, secondo e terzo periodo, del D. L.vo n. 276/2003, ne discende che i fatti di intermediazione commessi da soggetti privati non formalmente autorizzati, che erano già puniti sulla base della legge precedente, restano punibili anche con la nuova legge, con la conseguente applicazione della normativa più favorevole ex art. 2, comma 3, c.p.. Da ciò discende, altresì, che altri fatti divenuti, nel frattempo, legittimi, restano fuori dalla norma incriminatrice e non possono essere puniti neppure se commessi sotto il vigore della norma abrogata. Risulta più complesso il rapporto tra la fattispecie penale già contemplata dagli articoli 1 e 2 della legge n. 1369/1960 e quella introdotta dall’art. 18 comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo, del D. L.vo n. 276/2003, in quanto appare di più incerta applicazione il criterio della coincidenza strutturale tra le due fattispecie. I primi due commi dell’art. 1 della legge n. 1369/1960 avevano una formulazione estremamente ampia e la fattispecie abrogata puniva sia il committente che l’appaltatore nelle ipotesi in cui c’era una qualsiasi prestazione lavorativa con impiego di manodopera assunta dall’appaltatore ma di fatto alle dipendenze del committente. La nuova fattispecie, invece, punisce (sempre, come prima, con un’ammenda proporzionale al numero dei lavoratori ed alle giornate lavorative) sia chi esercita attività non autorizzate, che l’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di lavoro fornita da soggetti non abilitati o comunque al di fuori dei casi previsti dalla legge. La chiara opzione non formalistica del Legislatore per cui i contratti valgono per il loro contenuto effettivo e non per il “nomen iuris” e se si considera la distinzione tra somministrazione di lavoro ed appalto di servizi effettuata all’art. 29, secondo la quale sussiste l’appalto soltanto nel caso in cui l’organizzazione dei mezzi produttivi, la direzione dei lavoratori ed il rischio d’impresa ricadono sull’appaltatore, se ne deve concludere, ha affermato la Cassazione, che ogni volta che un imprenditore utilizzi prestazioni di lavoro fornite da altri, assumendosi però l’organizzazione dei mezzi, la direzione dei lavoratori e il rischio d’impresa si concretizza una somministrazione di manodopera che resta vietata e penalmente sanzionata se priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal D. L.vo n. 276/2003. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, del 26 gennaio 2004, sentenza n. 2583

Lavoro - L. 1369/60 ed il D.l.vo 276/03 - Appalto di mere prestazioni di lavoro - Abrogazione parziale della fattispecie penale. Da un punto di vista interpretativo ciò che per l’art. 1, comma 3, della legge n. 1369/1960 era considerato appalto di mere prestazioni di lavoro, perché l’appaltatore impiegava capitali, macchine e attrezzature fornite dal committente, è ora qualificato come somministrazione di lavoro ed è ugualmente punito se esercitato da soggetti non abilitati o fuori dalle ipotesi previste dalla nuova legge (d.l.vo 276/03). In questo senso, si verifica una abrogazione parziale della fattispecie penale precedente, in quanto solo alcuni fatti puniti dalla legge abrogata non costituiscono più reato (le somministrazioni di lavoro da parte di agenzie private abilitate e nei casi consentiti), mentre altri fatti continuano ad essere puniti (le somministrazioni di lavoro da parte di soggetti non abilitati o fuori dai casi consentiti, che la legge abrogata puniva come appalti di mere prestazioni di lavoro). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, del 26 gennaio 2004, sentenza n. 2583

 

Lavoro - Condanna penale irrevocabile - P.A. - Conclusione del procedimento disciplinare - Termini. L’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 va interpretato nel senso onde l’Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni da quando ha avuto notizia della condanna penale del dipendente incolpato. Tale termine complessivo si ricava sommando al termine di 180 giorni imposto per l’inizio del procedimento disciplinare (e decorrente dalla ridetta notizia) quello di “successivi” 90 giorni imposto appunto per la conclusione del procedimento disciplinare. Né rileva che la sequenza disciplinare abbia avuto concreto inizio (giusta contestazione degli addebiti) prima del 180° giorno dalla intervenuta conoscenza della condanna penale irrevocabile, decorrendo il termine “finale” di 90 giorni dalla scadenza “virtuale” dei 180 giorni previsti per l’avvio del procedimento, e non già dall’effettivo inizio del medesimo da parte della p.a. agente. CONSIGLIO DI STATO Adunanza Plenaria 14 gennaio 2004, n. 1

 

Lavoro - Azione nociva dell'amianto - Morte del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Sussite - Omicidio colposo - Presupposti. Ai fini della configurazione della colpa, (per omicidio colposo addebitato a un datore di lavoro per la morte per mesotelioma di un lavoratore esposto ad amianto), è sufficiente che fosse intuibile che l'indiscriminata esposizione alla polvere di amianto nella lavorazione di tale sostanza comportava alti rischi di contrarre la malattia, essendo ormai evidente, già ai tempi dell'esposizione lavorativa, l'azione nociva dell'amianto. Gastaldi. TRIBUNALE CARRARA 13 gennaio 2004