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Giurisprudenza

Lavoro

Pubblico e Privato

 

2007

(Vedi anche le voci: inquinamento - sicurezza - aria - suolo - P.A....)

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-96

 

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SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela dei lavoratori - Rischi connessi all'esposizione all'amianto - Inosservanza del piano di lavoro o delle prescrizioni imposte - Reato di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 277/1991 - Abrogazione ad opera del d.lgs. n. 257/2006 - Continuità normativa - Sussistenza - Disciplina più favorevole. Sussiste un rapporto di continuità normativa dell’art. 34, comma quarto, D.Lgs. n. 277 del 1991 con la nuova disciplina, oggi contemplata da due diverse disposizioni (artt. 59 septies, lett. d), e 59 quaterdecies D.Lgs. n. 257 del 2006). Tuttavia, operando, il raffronto ex art. 2, comma quarto, cod. pen. tra la precedente disciplina sanzionatoria, contemplata dall’abrogato art. 50, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 277 del 1991 e quella oggi prevista dall’art. 89, lett. a), del D.Lgs. n. 626 del 1994 (come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 257 del 2006), la nuova disciplina normativa è più favorevole all’imputato in quanto, pur essendo rimasta identica la pena detentiva, è stata notevolmente ridotta quella pecuniaria. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Penale, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47076

 

LAVORO (diritto penale - prevenzione degli infortuni sul lavoro) - Procedura amministrativa di definizione delle contravvenzioni - Artt. 19 e ss. D.Lgs. n.758/1994 - Rapporti con l'oblazione speciale ex art. 162 bis c.p. - Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. In tema di definizione amministrativa delle violazioni contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la facoltà concessa all'imputato di chiedere l'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p. non esclude quella prevista dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 758 del 1994 e non è alternativa ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono le condizioni per applicare l'oblazione prevista dal d.l.vo n 758/1994 o quando il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando però che tale la procedura deve comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni previste dal citato decreto legislativo. Presidente E. Papa, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29/11/2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44369

 

LAVORO PUBBLICO PRIVATIZZATO - Mobbing - Risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario. In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e in riferimento a questioni sorte successivamente al 30 giugno 1998, qualora la domanda del dipendente pubblico (nella specie dirigente sanitario di primo livello) miri alla tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro, asseritamente violate da atti illegittimi, vessatori e discriminatori (tra cui un atto di sospensione del servizio alla cui direzione il dirigente era preposto, dedotto come atto di "mobbing" e non come atto organizzatorio in ipotesi contrastante con i principi di buona amministrazione), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, cui spetta pure la domanda di risarcimento del danno da "mobbing", atteso che, anche se fosse qualificabile come responsabilità contrattuale (e non extracontrattuale) le questioni concernono il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Presidente V. Carbone, Relatore G. Amoroso. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 27/11/2007, Ordinanza n. 24625

 

LAVORO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO - Inquadramento in ruolo per periodo antecedente il 30/6/1998 con sentenza amministrativa - Differenze retributive - Giurisdizione esclusiva - Translatio iudicii - C.Cost. n. 77/2007 - Art. 69, c. 7, D.lgs. n. 165/2001. Nell’ipotesi particolare di una domanda per differenze retributive presentata dinanzi al giudice ordinario dopo che una sentenza amministrativa aveva riconosciuto l’inquadramento in ruolo, a partire da epoca antecedente al 30/06/1998, senza pronunciarsi sugli effetti economici, la controversia instaurata nei confronti della P.A. appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), essendo il rapporto di lavoro costituito fin dalla data stabilita giudizialmente. Inoltre, per gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007, la domanda proposta dinanzi al giudice ordinario potrà essere proseguita dinanzi al giudice amministrativo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali. Presidente R. Corona, Relatore F. Miani Canevari. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 16/11/2007, Sentenza n. 23738

 

LAVORO - Sicurezza sul lavoro - Impiego pubblico - Amianto - Accertamento dell’esposizione - Giurisdizione - Giudice contabile. La giurisdizione in ordine all’accertamento dell’esposizione al rischio dell’amianto è di pertinenza del giudice contabile, attributario in via esclusiva di ogni controversia di natura pensionistica, stante il nesso teleologico dell’accertamento, id est la rivalutazione del periodo lavorativo di esposizione all’amianto ai fini della prestazioni pensionistiche ex art. 13, c. 8 della L. 257/92. Pres. Mastrocola, Est. Morgantini - G.F. (avv. Paolini) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e INPDAP (avv.ti Muscari Tomaioli e Greco) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 3 ottobre 2007, n. 1447

 

LAVORO - Datore di lavoro - Delega di funzioni - Atto di delega - Forma - Contenuto. In materia di delega delle funzioni da parte del datore di lavoro, è necessario che l’atto di delega deve essere espresso, accettato dal destinatario e riguardare persona dotata dei necessari poteri decisionali e di intervento. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. IV, 03/10/2007, Sentenza n. 36121

 

LAVORO - Sicurezza sul lavoro - Specifici obblighi del datore di lavoro - Affidamento dei lavori all’interno dell’azienda ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi - Contribuito alla verificazione dell’infortunio - Art. 7 D. L.vo n. 626/1994 - Fattispecie. In materia di sicurezza sul lavoro, se è indiscutibile che il lavoratore autonomo ha l’obbligo di munirsi dei presidi antinfortunistici connessi all’attività autonomamente prestata, è altrettanto indiscutibile che sono a carico del datore di lavoro, che si avvale di un lavoratore che presta la sua opera in maniera autonoma, l’obbligo, da un lato, di garantire le condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro ove detta opera viene prestata, e, dall’altro, l’obbligo di fornire attrezzature adeguate e rispondenti alla vigente normativa di sicurezza nonché di informare il prestatore d’opera dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro è tra l’altro tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro. Mentre, in senso contrario all’affermata responsabilità dell’imprenditore, non potrebbe neppure invocarsi il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 7 D. L.vo n. 626/1994, laddove si esclude che gli obblighi prevenzionali del datore di lavoro possano estendersi ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Ciò perché, nella specie, era risultata accertata la positiva interferenza nell’attività del prestatore d’opera, sostanziatasi addirittura nella messa a disposizione degli strumenti di lavoro (qui, un ponteggio) la cui irregolarità aveva contribuito alla verificazione dell’infortunio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. IV, 03/10/2007, Sentenza n. 36135

 

LAVORO - Lavoratori a tempo determinato - Perdita della capacità lavorativa specifica per colpa del datore di lavoro - Risarcimento del danno - Perdita di chances - Fattispecie: mancata consegna agli addetti alla rampa di atterraggio degli aeromobili delle cuffie di protezione contro i rumori. La perdita totale della capacità lavorativa specifica in capo ai lavoratori a tempo determinato per colpa del datore di lavoro (per mancata consegna agli addetti alla rampa di atterraggio degli aeromobili delle cuffie di protezione contro i rumori) costituisce un danno risarcibile, qualificabile, nella specie, come danno da mancata assunzione con contratto a termine immediatamente successivo e come danno da perdita di chances, per la perdita di eventuali assunzioni a tempo determinato per gli anni successivi, con assolvimento del relativo onere probatorio a carico del lavoratore. Presidente S. Ciciretti, Relatore D. Figurelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 8/10/2007 (Ud. 30/05/2007), Sentenza n. 21014

 

LAVORO -  Datore di lavoro - Responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale - Esonero - Presupposti - Sistema antinfortunistico - Risarcimento per la perdita di chance - Onere della prova - Nesso causale - Art. 10 D.P.R. n. 1124/1965 - Art. 2087 c.c.. L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato (Cass. n. 8204/2003). Tuttavia, al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance è necessario che il danneggiato dimostri la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno stesso e provi, quindi, la realizzazione in concreto almeno di uno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta ed immediata (Cass. n. 9898/1998). Presidente S. Ciciretti, Relatore D. Figurelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, dell'8 Ottobre 2007 (Ud. 30/05/2007), Sentenza n. 21014

 

LAVORO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Violazione della normativa antinfortunistica - Infortunio sul lavoro - Soggetto titolare della responsabilità - Individuazione all’interno dell’Ente. La mancata o puntuale indicazione del datore di lavoro all’interno dell’Ente non può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica - nella specie il sindaco - della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica. (Conf. Cass. Sez. IV, sent. n. 38840 del 2005 Rv 232418). Pres.Postiglione - Rel. Mancini Pm Izzo, Ric. Lo T. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20 settembre 2007, ( Ud. 13/06/2007), Sentenza n. 35137

 

LAVORO - Mobbing - Alterazioni dell'umore - Effetti penali - Esclusione - Atipicità del mobbing. L’atipicità del mobbing in assenza di una tipizzazione specifica non produce effetti penali. In diritto, la Corte di Cassazione penale ha confermato il non luogo a procedere per una fattispecie in cui è stata invocata una condotta di mobbing per alterazioni dell'umore sottolineando l'assenza di una tipizzazione specifica del mobbing ad opera del codice penale. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. V, 29/08/2007, Sentenza n. 33624

 

LAVORO - Costituzione del rapporto di lavoro - Esclusione dell’elemento della subordinazione - Diversa qualificazione del rapporto - Limite - Presupposti. In materia di costituzione del rapporto di lavoro, allorquando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l’elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto tale elemento si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo, secondo modalità diverse da quelle preventivamente concordate. (Corte di Cassazione v. Sez. un., 19/03/1990, n. 2286). Pres. Saltelli - Est. Cacace - (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. 1^, n. 562/99). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/07/2007 (C.C. 29/05/07), Sentenza n. 3907
 

LAVORO - Idoneità fisica del militare - Giudizio espresso dalla commissione medica militare - Limitata sindacabilità - Espressione tipica di discrezionalità tecnica. La limitata sindacabilità del giudizio espresso dalla commissione medica militare sulla idoneità fisica del militare, trova giustificazione in base al principio secondo cui tale giudizio costituisce espressione tipica di discrezionalità tecnica, sindacabile esclusivamente per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di fatto assunti ad oggetto della valutazione, la logicità di questa e la congruenza delle conclusioni (in tal senso, C. Stato, IV, 8.7.2003, n.4053; C.d.S. Sez. IV, 10/07/07 n.3905). Pres. Saltelli - Est. De Felice - Ministero delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) c. Pirina (avv. Segneri) (conferma TAR Sardegna, Cagliari sentenza n.235/2001, depositata il 7.3.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10 Luglio 2007 (C.C. 29/05/07), Sentenza n. 3906

 

LAVORO - Pensione integrativa - Soppressione dell'ente di provenienza - Inquadramento dell'impiegato pubblico - Contributi versati. In materia di previdenza, a seguito dell'inquadramento dell'impiegato pubblico in una diversa amministrazione per soppressione dell'ente di provenienza, vanno restituiti all'impiegato stesso i contributi da lui versati e destinati ad alimentare il fondo per il pagamento della pensione integrativa tutte le volte che non ne sia prevista la corresponsione nell'ordinamento dell'ente di destinazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI Sez., 18/10/1999, n. 1436 e 15/05/2000, n. 2781). Pres. Saltelli - Est. Cacace - Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv Ge. Stato) c. Cutuli (avv. Arcuri), (riforma TAR Calabria, Catanzaro, Prima Sezione, 14/05/2001, n. 787). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/07/2007, Sentenza n.3903

 

LAVORO - Uso indebito del cellulare aziendale - Giusta causa di licenziamento - Configurabilità - Fattispecie. In tema di licenziamento, rientra nella nozione legale di giusta causa, la condotta del dipendente che abbia indebitamente usato, per fini personali, il cellulare aziendale, nella specie omettendo ogni vigilanza sull’uso fattone da parte del figlio ventenne dedito all’invio di SMS (la cui abnormità, nella quantità e nei relativi importi, riscontrabili con la normale diligenza, era stata dedotta dal lavoratore medesimo, per contestare l’intempestività della sanzione espulsiva), è tale da far venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, per i profili soggettivi ed oggettivi, per essersi protratta nel tempo e per gli indebiti vantaggi conseguiti in danno del datore di lavoro (ex plurimis Cass. n. 2906 del 2005; Cass. n. 16260 del 2004; Cass. n. 5372 del 2004; Cass. sentenza n. 14507 del 29 settembre 2003; Cass. sentenza n. 6609 del 28 aprile 2003). Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Renzis, Ric. Garzia. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 09/07/2007 (Ud. 9/5/2007), Sentenza n. 15334

 

LAVORO - Direttore generale di azienda sanitaria - Decadenza per grave disavanzo di gestione - Accertamento da parte del giudice - Criterio di valutazione. La verifica, da parte del giudice, della sussistenza della situazione di grave disavanzo di gestione, quale presupposto legale che consente all'amministrazione regionale di addivenire alla declaratoria di decadenza dall'incarico di direttore generale di azienda sanitaria, si risolve in un accertamento di fatto, non implicante alcuna valutazione di discrezionalità amministrativa, ai cui fini è dato utilizzare il parametro di giudizio della comparazione di situazioni oggettivamente paragonabili. Nella specie, è stata confermata la decisione della corte territoriale che aveva escluso l'esistenza di un grave disavanzo di gestione dell'azienda sanitaria il cui direttore generale era stato, per tale motivo, illegittimamente dichiarato decaduto, comparando i risultati di bilancio di tutte le aziende sanitarie regionali secondo dati tra loro omogenei e non già in base a mere previsioni contabili di pareggio inficiate da sostanziale inattendibilità. Presidente E. Mercurio, Relatore F. Miani Canevari. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 05/07/2007, Sentenza n. 15152

 

LAVORO - Licenziamento - Tutela reale - Obbligazione contributiva del datore di lavoro - Sentenza di reintegrazione - Criteri di risarcimento - Commisurazione. In materia di lavoro, nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel testo antecedente alla modifica introdotta con legge n. 108 del 1990), l’obbligazione contributiva resta commisurata all’effettivo importo delle retribuzioni maturate e dovute nel periodo dal licenziamento alla data della sentenza di reintegrazione, anche se non coincidente con l’importo del danno liquidato in applicazione dei criteri di risarcimento fissati dalla legge. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 05/07/2007 Sentenza n. 15143

 

LAVORO - Infortuni sul lavoro - Incidente verificatosi per mera curiosità - C.d. rischio elettivo - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie. In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da mere finalità personali, dalle normali modalità lavorative, comportante rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Nella specie, la S.C., ribadendo il consolidato orientamento, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore, partecipante ad un corso di perfezionamento antincendio, il quale, durante la pausa-caffè, per osservare da vicino il vano del discensore dei vigili del fuoco, si era avvicinato tanto da perdere l'equilibrio e precipitarvi dentro. Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis, Ric. Perini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 04/07/2007, Sentenza n. 15047

LAVORO - Nozione di rischio elettivo - Individuazione - Criteri - Distinzione del rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa. E’ qualificato come “rischio elettivo” una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n. 6088; Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312). Esso viene configurato come l'unico limite che incide sulla occasione di lavoro, escludendola (Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2 giugno 1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363). Sicché, il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali, si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica. Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis, Ric. Perini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 04/07/2007, Sentenza n. 15047

 

LAVORO - Pubblico impiego - Retribuzione - Qualifica - Criterio - Principio dell’esclusione - Svolgimento di mansioni superiori - Eccezione - Disposizioni normative speciali. Nell’ambito del pubblico impiego, è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio… con la conseguenza che l’amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una norma speciale consenta tale assegnazione e la maggiorazione” (Cons. St., Ad. Plen., 18 novembre 1999, n.22). Il principio dell’esclusione, in via generale, della spettanza di maggiorazioni retributive per lo svolgimento di mansioni superiori è stato argomentato sulla base del disposto, giudicato, a questi fini, insuperabile, dell’art.97 Cost. e dell’art.33 d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. Tuttavia, sono riconosciute le debenze delle differenze retributive controverse nelle ipotesi in cui l’assegnazione a mansioni superiori e la relativa maggiorazione del trattamento economico siano espressamente previste da disposizioni normative speciali. Pres. Saltelli - Est. Deodato - Mecenate ed altri (avv. Federico) c. Ministero delle Finanze (Avv. Gen. Stato) (conferma T.A.R. Lazio, sez.II, n.8049/00 in data 10 ottobre 2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8/06/2007 (C.C. 20/03/2007), Sentenza n. 3021
 

LAVORO - Pubblico impiego - Mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza - Disciplina. Il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori va riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998, n.387” che, disponendo, con l’art.15, la soppressione all’art.56 VI comma, ultimo periodo, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 delle parole “a differenze retributive o”, ha chiaramente, ancorchè implicitamente, riconosciuto che lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza comporta il diritto alla conseguente maggiorazione retributiva (Cons. St. Ad. Plen., 23 febbraio 2000, n.11). Tali principi sono stati, ribaditi mediante l’affermazione della irrilevanza, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.387 del 1998, dello svolgimento da parte di un pubblico dipendente di mansioni superiori a quelle proprie del suo formale inquadramento ed il riconoscimento della compatibilità costituzionale della disciplina previgente al suddetto d.lgs. (Cons. St. Ad. Plen., 23 febbraio 2000, n.11). Pres. Saltelli - Est. Deodato - Mecenate ed altri (avv. Federico) c. Ministero delle Finanze (Avv. Gen. Stato) (conferma T.A.R. Lazio, sez.II, n.8049/00 in data 10 ottobre 2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8/06/2007 (C.C. 20/03/2007), Sentenza n. 3021

 

LAVORO - Militari di leva - Arma dei carabinieri - Trattamento economico. In tema di trattamento economico dei militari di leva nell’arma dei carabinieri, le disposizioni dell’art.1, commi 116 e 117, della legge n.662 del 1996 hanno introdotto una nuova disciplina del trattamento economico, comportante l’abrogazione tacita delle disposizioni precedenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, per tutto il personale in servizio a quella data. Per cui, non sono rilevanti, per la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale, le censure di disparità di trattamento tra carabinieri ausiliari, che svolgono impegnative attività istituzionali dell’Arma, e militari semplici in servizio di leva, sotto il duplice profilo della minor durata dell’addestramento e della ferma per questi ultimi, e di un’indennità percepita dai militari di leva e non dai carabinieri ausiliari, ravvisando un disparità di mero fatto, la cui valutazione non tiene conto del complesso di vantaggi e svantaggi reciproci. Presidente S. Senese, Relatore A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 18/05/2007 Sentenza n. 11626

 

LAVORO SUBORDINATO - Sicurezza del lavoro - Apprendisti (marmista) - Obblighi di formazione e addestramento - Dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro - Rispetto delle norme antinfortunistiche - Responsabilità - Esonero dell’onere della prova - Esclusione - Artt. 47 e 48 d.P.R. n.626/1994. Nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, è necessaria una più specifica intensità e pregnanza al dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro esaltandone il contenuto in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l’educazione alla sicurezza del lavoro (art.11, legge n.25 del 1955). Sicché, l’accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n.626 del 1994 e dell’allegato VI a tale decreto, non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare di aver adottato tute le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, ai compiti dell’apprendista, alle istruzioni impartite, all’informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere, come nella specie, un’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si sia verificato. Presidente e Relatore S. Senese. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 18/05/2007, Sentenza n. 11622

 

LAVORO - Sicurezza sul lavoro - Infortunio - Responsabilità dei lavoratori - Individuazione - Presupposti - Responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro - Nesso causale - Norme antinfortunistiche - Altre misure necessarie a tutelare l'integrità fisica. In materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro, per l'infortunio occorso ad un dipendente, non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità ed imprevedibilità (v., e plurimis, cass. nn.4782/1997, 5024/2002, 8365/2004, 12445/2006). Per altro verso, il lavoratore che assuma la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, in relazione ad un infortunio occorsogli, non ha l'onere di provare specifiche omissioni del datore in relazione alle norme antinfortunistiche, essendo soltanto tenuto a provare l'infortunio, il danno derivatone, il nesso causale tra l'uno e l'altro e la nocività dell'ambiente di lavoro, gravando sul datore- una volta provate tali circostanze l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso (e plurimis, cass. nn. 9856/2002, 7629/2004, 11932/2004, 4840/2006, 16881/2006). Tra tali cautele, poi, non rientra soltanto l'osservanza di puntuali precetti relativi alle macchine impiegate o a specifiche lavorazioni, ma anche l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, ed all'informazione dei dipendenti sui rischi e la pericolosità di macchine o lavorazioni. E tale dovere si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti ( cfr. e plurimis , cass. nn. 9805/1998, 326/2002) e si esalta in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone a carico del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali non può che primeggiare l'educazione alla sicurezza del lavoro ( cfr. art 11 L. n. 25/1955). Presidente e Relatore S. Senese. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 18/05/2007, Sentenza n. 11622

 

LAVORO - Opposizione a cartella esattoriale - Tempestività del ricorso - Accertamento di ufficio. In tema di opposizione a cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi previdenziali, il giudice deve accertare la tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo, anche aliunde, l'acquisizione degli elementi utili, in applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Presidente S. Senese, Relatore U. Morcavallo. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, del 16/05/2007, Sentenza n. 11274

 

LAVORO - PROCEDURE E VARIE - Processo del lavoro - Principio di non contestazione. L'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio. Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, è stata confermata la sentenza con la quale era stata rigettata la domanda di un lavoratore per il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore per difetto della prova - sulla contestazione della società convenuta - circa lo svolgimento delle mansioni superiori per il tempo legalmente necessario costituente il fatto dedotto a fondamento della pretesa azionata, stabilendo, altresì, che l'affermato principio della "non contestazione" non si sarebbe potuto estendere alla circostanza relativa all'applicabilità o meno di apposita clausola di contratto collettivo, non costituente un fatto, bensì un giudizio, che, in relazione alla pretesa di promozione automatica asseritamente derivante da siffatta clausola, impediva l'accoglimento della domanda a prescindere dall'accertamento del fatto affermato dall'attore. Presidente S. Ciciretti, Relatore U. Morcavallo. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 15/05/2007 Sentenza n. 11108

 

LAVORO SUBORDINATO - Recesso con preavviso - Indennità sostitutiva - Aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso non lavorato - Rilevanza - indennità supplementare per i dirigenti - Art. 2118 cod.civ. Il contenuto dell’obbligazione prevista, per la parte recedente, dall’art. 2118 cod.civ, di pagare, in mancanza di preavviso lavorato, un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, ai fini della determinazione sia dell’indennità sostitutiva del preavviso, sia dell’indennità supplementare per i dirigenti. Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 15/05/2007, Sentenza n. 11094
 

LAVORO - Erronea comunicazione da parte dell’istituto previdenziale del termine per proporre impugnazione giudiziale - Danno per l’assicurato - Presupposti - Fattispecie. Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia erroneamente comunicato all'assicurato il termine di impugnazione giudiziale, il pregiudizio arrecato, per la non tempestiva impugnazione di un atto amministrativo di reiezione, presuppone l’accertamento dell’erronea comunicazione, della natura scusabile dell’errore, del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine e dell’ idoneità dell’eventuale rettifica, effettuata dall’Istituto, a correggere l’iniziale erronea comunicazione. Nella specie, è stata confermata la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto che l’Istituto avesse, in sede di rettifica, correttamente informato l’assicurata della possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria e del relativo termine la cui indicazione, con riferimento alla relativa disposizione normativa, dovesse ritenersi adeguata in forza del principio generale ignorantia legis non excusat e che, infine, rientrasse nella normale diligenza dell’assicurata informare il patronato, da cui era assistita, dell’avvenuto rigetto, in sede amministrativa, e delle conseguenti iniziative da assumere. Presidente G. Sciarelli, Relatore P. Cuoco. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 15/05/2007 Sentenza n. 11090
 

LAVORO - Previdenza - Trattamento di reversibilità - Concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite. La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni - coincidente con la durata legale dei medesimi (per il coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio) - , ponderando, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.4 19 del 1999, ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica sottesa al trattamento di reversibilità, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, la durata delle rispettive convivenze matrimoniali, elementi che non possono essere pretermessi per il solo fatto che sugli stessi non si sia aperto alcun contraddittorio. Nella specie, la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha respinto, perché prive di fondamento legale e giurisprudenziale, le censure sollevate dalla ricorrente secondo cui nella determinazione della quota della pensione di reversibilità si dovesse tener conto dell’apporto contributivo, durante il periodo di convivenza, alla pensione del de cujus. Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 10/05/2007, Sentenza n. 10669
 

LAVORO - Sanzioni - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Sanzione amministrative attinente ad elementi del rapporto di lavoro - Incapacità a testimoniare del lavoratore. Il lavoratore subordinato è incapace a testimoniare nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, nei casi in cui l’addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga ad elementi del rapporto di lavoro di chi depone come teste, non potendo escludersi a priori l’esistenza di un interesse che legittimi la partecipazione al giudizio. Presidente S. Ciciretti, Relatore M. La Terza. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 09/05/2007, Sentenza n. 10545

 

LAVORO - Malattia professionale - Risarcimento del danno non patrimoniale - Decorrenza del termine di prescrizione - Consapevolezza della stato morboso. E’ estesa la regola della decorrenza del termine prescrizionale dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale - dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile - alla decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto al correlato risarcimento del danno, ex art. 2059 cod. civ., trattandosi di situazione analoga e sovrapponibile. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, dell'8/05/2007, Sentenza n. 10441
 

LAVORO - Omessa specificazione della richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali - Irrilevanza - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione. Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, senza una specifica domanda della parte, attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali in conseguenza del fatto illecito costituente reato posto a fondamento della domanda di risarcimento di danni formulata genericamente, comprensiva, salva espressa specificazione, di tutti i danni, ivi compresi quelli morali. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 8/05/2007, Sentenza n. 10441

 

LAVORO - Previdenza infortuni sul lavoro - Prestazioni inail - Prescrizione - Interruzione - Notificazione dell’atto al convenuto - Deposito del ricorso giurisdizionale - Art. 2943 cod.civ. Sulla controversa natura della prescrizione ex art. 112 del d.P.R. n.1124 del 1965, la decisione delle Sezioni Unite n. 783 del 1999 ha dichiarato la natura di prescrizione in senso tecnico, e dai presupposti ordinamentali che configura l’istituto de qua come una sorta di decadenza (cui non era applicabile l’art. 2943 cod.civ.), insuscettibile di atti interruttivi diversi dall’azione giudiziaria. Tuttavia, il mutamento di tali presupposti circa la natura della prescrizione non può espungere dall’ordinamento la norma specifica introdotta da Corte cost. n.129 del 1986, secondo cui l’interruzione della prescrizione si realizza a far data dal deposito del ricorso. Sullo specifico tema del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale e gli effetti interruttivi connessi al deposito del ricorso giurisdizionale Cass. n.7295 del 2004 che si discosta dall’orientamento prevalente secondo cui per le domande proposte nelle forme del processo del lavoro l’effetto interruttivo si produce con la notificazione dell’atto al convenuto, secondo la regola generale dell’art. 2943 cod.civ., e non con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito (v., in fattispecie di diritti previdenziali diversi da quelli in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Cass., n. 6343 del 2004, n. 3373 del 2003, n. 6423 del 2001, n. 543 del 1992). CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, del 04/05/2007, Sentenza n. 10212

 

LAVORO - Processo del lavoro - Crediti retributivi - Onere probatorio - Diritto del lavoratore di conseguire l'esibizione in giudizio dei documenti rilevanti relativi alle vicende del rapporto - Cognizione dell'an e del quantum debeatur - Art. 111 Cost.. In tema di assolvimento dell’onere probatorio in controversie relative al riconoscimento di crediti retributivi, vale il principio di economia del giudizio che traccia il novellato art. 111 Cost.. Sicché, è affermato il diritto del lavoratore di conseguire l'esibizione in giudizio, da parte del datore di lavoro, dei documenti rilevanti relativi alle vicende del rapporto, ivi compresi libri paga e fogli di presenza, a prescindere dall'eventuale prospettabilità di prove diverse, senza che residui alcuno spazio per valutazioni discrezionali del giudice. Pertanto, non sussiste alcuna ragione per cui il giudice possa escludere la rilevanza e l'ammissibilità di un prova ritenuta necessaria ai fini dell'an debeatur, solo perché prospettata dalla parte quale necessaria o utile agli effetti del quantum debeatur, in un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di un credito retributivo e implicante, a fortiori, la cognizione dell'an e del quantum della relativa pretesa. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, del 26/04/2007, Sentenza n. 9961

 

LAVORO - Licenziamenti - Dirigente apicale - Garanzie procedimentali - Art. 7 Statuto dei lavoratori - Applicabilità. Le garanzie procedimentali previste per il licenziamento dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori trovano applicazione pure quando il licenziamento stesso riguardi un dirigente, ancorché di livello apicale. Presidente V. Carbone, Relatore G. Vidiri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 30 marzo 2007 Sentenza n. 7880

 

LAVORO - APPALTI - PROCEDURE E VARIE - Controversia promossa dal dipendente dell’appaltatore - Giurisdizione - Domande alternative appartenenti a due differenti giurisdizioni - Principio di concentrazione delle tutele ex artt. 111 e 24 Cost.. La controversia promossa dal dipendente dell’appaltatore per far valere la responsabilità in solido dell’ente pubblico committente appartiene alla giurisdizione dell’AGO, in virtù della posizione dell’ente pubblico non di datore di lavoro bensì di coobbligato nei doveri dell’appaltatore verso i dipendenti. La Corte, muovendo dalla necessità di conciliare tale orientamento con la durata oltremodo irragionevole della controversia (nella specie iniziata ben 19 anni fa) e preso atto dell’effetto devastante, sulla durata del processo, delle tradizionali tecnicalità processuali, ha sottolineato che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all’interprete una soluzione interpretativa che verifichi la soluzione da adottare, nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, non solo sul piano della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per l’impatto operativo sulla realizzazione del detto obiettivo costituzionale. Per la Corte, gli artt. 111 e 24 Cost. esprimono, quale mezzo imprescindibile al fine, un principio di concentrazione delle tutele, sicché ove il lavoratore proponga, sulla base dell’esposizione dei medesimi fatti attinenti ad una prestazione lavorativa, due domande in via alternativa, la cui decisione dipende dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa, una principale, appartenente alla giurisdizione amministrativa (nella specie ex art. 1 legge n.1369 del 1960, con ente pubblico, ante 30 giugno 1998), ed una subordinata (ex art.3 della legge n.1369 cit.) in cui l’ente pubblico viene evocato non come datore di lavoro, ma come coobbligato al rispetto dei minimi retributivi, il giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale può e deve conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta. Presidente V. Carbone, Relatore A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezioni Unite, 28/02/2007, Sentenza n. 4636

 

LAVORO - Sicurezza su lavoro - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Dolo - Configurabilità - Condizioni - Art. 437 c.p.. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), la natura dolosa dello stesso richiede che l'agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri) sicchè, se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell'art. 437, è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo, che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate. (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 2 Novembre 2001). Presidente G. S. Coco, Relatore C. G. Brusco CORTE DI CASSAZIONE Penale sez. IV, 06/02/2007 (Ud. 17/05/2006), Sentenza n. 4675

 

LAVORO SUBORDINATO - Contratto di formazione e lavoro - Licenziamento - Impugnazione - Revoca del licenziamento non accettata dal lavoratore - Effetti - Art. 1227 cod. civ.. In tema di licenziamento del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, ove il datore di lavoro proceda, dopo l’impugnazione del licenziamento, alla revoca del recesso, il comportamento del lavoratore, che non accetti la revoca, implica, alla stregua dell'art. 1227 cod. civ., rifiuto della prestazione della controparte e preclude, in virtù della sinallagmaticità del rapporto, l'insorgenza dell'obbligazione datoriale al pagamento della retribuzione e del risarcimento del danno in favore dello stesso lavoratore. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lav., del 02/02/2007, Sentenza n. 2258

 

LAVORO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblico impiego - Rapporto dirigenziale privato e pubblico - Dirigenti pubblici - Licenziamento illegittimo - Tutela reale - D.lgs. n. 165/2001 - L. n. 300/1970. In tema di licenziamento illegittimo del dirigente pubblico, ha esteso al rapporto fondamentale sottostante tra PA e dirigente l’applicabilità della disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, argomentando dall’art. 51, secondo comma del d.lgs. n. 165 del 2001, e ribadito l’applicabilità, all’incarico dirigenziale, della relativa disciplina del rapporto a termine. Pertanto, la diversità di disciplina del recesso nel rapporto dirigenziale privato e pubblico trova conferma nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 313 del 1996) e che la disciplina del recesso dal rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, in coerenza con la tradizionale stabilità del rapporto di pubblico impiego, segue i canoni del rapporto di lavoro dei dipendenti privati con qualifica impiegatizia. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, del 01/02/2007, Sentenza n. 2233

 

LAVORO subordinato - Anticipazione del t.f.r. - Difforme utilizzazione rispetto alle finalità dell'erogazione - Giusta causa di licenziamento - Condizioni. La mancata corrispondenza della specifica utilizzazione di somme erogate dal datore di lavoro, a titolo di anticipazione del T.F.R., alla finalità indicata dal lavoratore è un fatto estraneo all’esecuzione degli obblighi di quest’ultimo, non costituendo inadempimento, ma che, tuttavia, può incidere sul rapporto fiduciario tra le parti contrattuali e legittimare il recesso datoriale solo quando tale condotta si prospetti particolarmente grave. CORTE DI CASSAZIONE Sez. lavoro, 29/01/2007, Sentenza n. 1827

 

LAVORO - Licenziamento - Giusta causa - Memoria difensiva con espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del datore di lavoro - Esclusione. Non può integrare la giusta causa del licenziamento di un lavoratore il contenuto della memoria difensiva, da questi depositata per resistere in un giudizio instaurato dal datore di lavoro, recante espressioni sconvenienti od offensive, nei limiti in cui si tratti di atti funzionalmente connessi all'esercizio del diritto di difesa. Nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata che aveva correttamente escluso la sussistenza della giusta causa di licenziamento nel contenuto della memoria difensiva presentata dal lavoratore per tutelare le proprie ragioni in una causa intentata nei suoi riguardi, in cui si poneva riferimento, in modo anche offensivo, a fatti riguardanti una vicenda penale in cui era stato coinvolto l'istituto di credito datore di lavoro, i quali erano comunque risultati collegati all'oggetto del giudizio, senza che, peraltro, nel caso specifico, si potessero configurare quantomeno i presupposti del giustificato motivo soggettivo, non rilevandosi l'idoneità delle frasi criticate a ledere, di per sé, il vincolo fiduciario tra lo stesso istituto e il lavoratore. CORTE DI CASSAZIONE Sez. lavoro, 26/01/2007, Sentenza n. 1757

 

LAVORO - Tutela dei lavoratori subordinati - Insolvenza del datore di lavoro - Finanziamento dei diritti maturati alle prestazioni di vecchiaia (C-278/05). L'art. 8 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, il finanziamento dei diritti maturati alle prestazioni di vecchiaia non deve essere obbligatoriamente assicurato dagli Stati membri medesimi, né essere integrale; e che, in caso di attuazione non corretta dell'art. 8 cit., la responsabilità dello Stato membro interessato è subordinata alla constatazione di una violazione grave e manifesta, da parte dello stesso, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Carol Marilyn Robins e a. c. Secretary of State for Work and Pensions. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità europee Sez. II, 25 gennaio 2007 Sentenza nel procedimento C-278/05

 

LAVORO - Lavoratori socialmente utili - Occupazione temporanea per l'attuazione di apposito progetto comunale - Recesso dell'ente utilizzatore - Conseguenze. Non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, né a termine né a tempo indeterminato, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di apposito progetto, realizzandosi un rapporto di lavoro speciale connotato dalla matrice assistenziale, pur con l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, quale il trattamento di malattia, con conseguente esclusione della tutela reale e risarcitoria in caso di recesso da parte dell'ente utilizzatore. CORTE DI CASSAZIONE Sez. lavoro, 29/01/2007, Sentenza n. 1828
 

LAVORO - SALUTE - Esposizione all'amianto - Previdenza - Lavoratori marittimi - Benefici contributivi ex art. 13 L. n. 257/1992. In tema di benefici contributivi per i lavoratori esposti all'amianto è irragionevole escludere dal beneficio i lavoratori marittimi, concorrendo ogni altro requisito, sol perché la loro assicurazione contro le malattie professionali è esercitata dall’IPSEMA (e ancor prima, dalle Casse marittime), anziché dall’INAIL, e ritenuto rilevante, per il diritto al beneficio, la sussistenza di un rischio morbigeno qualificato e dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, e non la soggettività dell’ente gestore dell’assicurazione. CORTE DI CASSAZIONE Sez. lavoro, 19/01/2007, Sentenza n. 1179

 

LAVORO - Impiego pubblico - Riparto di giurisdizione - Regime transitorio - Termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale. In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie in tema di pubblico impiego, la lettura della norma transitoria di cui all'art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella parte in cui precisa che le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1° luglio 1998, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo purché introdotte prima del 15 settembre 2000 -, nel senso che la data ivi indicata non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto, compresa quella concernente la translatio iudicii e la conseguente eventualità che la riassunzione, dopo tale data, davanti al giudice amministrativo, della causa già introdotta davanti a quello ordinario prima della medesima data, impedisca il verificarsi della decadenza. Inoltre, dalla diversa formula adottata dal legislatore delegato nel 2001, rispetto alla formula usata dal legislatore delegato nel 1998, deriva solo una differenza semantica giustificata non da una nuova ratio della disciplina sopravvenuta, bensì solo dall’essere stata superata, al momento dell’emanazione del provvedimento normativo più recente, la data presa in considerazione. Infine, la decisione richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto l’interpretazione ormai consolidata conforme alla Costituzione, sia sotto il profilo del rispetto del criterio di delega da parte del Governo, rientrando la decadenza tra le misure processuali atte a “prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso”, sia sotto quello della dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale (Corte cost. nn.213 e 382 del 2005, n.197 del 2006). Presidente G. Ianniruberto, Relatore P. Picone. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un., del 15 gennaio 2007, Sentenza n. 616

 

LAVORO - Sicurezza - Violazione dell’obbligo di sicurezza - Lesioni - Ripartizione dell'onere probatorio - Art. 2087 cod. civ. - Concorso di colpa del lavoratore - Presupposti. La responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 cod. civ. non ha natura oggettiva e, pertanto l’onere della prova del nesso causale tra danno e inadempimento resta a carico del lavoratore, mentre il datore di lavoro può liberarsi solo dimostrando la non imputabilità dell’evento. Quanto al tipo di colpa del lavoratore, rilevante per escludere o ridurre la colpa del datore di lavoro, la Corte conferma, inoltre, la propria giurisprudenza (da ultimo, Cass. n. 5493 del 2006) secondo cui si ha concorso di colpa del lavoratore quando lo stesso abbia concorso a cagionare l’evento con comportamenti negligenti o imprudenti, ulteriori rispetto a quelli appartenenti al rischio professionale, le cui conseguenze pregiudizievoli le norme sulla prevenzione infortuni intendono prevenire, con precetti rivolti al datore di lavoro e la cui osservanza è ad esso rimessa. Pres. S. Senese, Rel. A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 10 gennaio 2007 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 238
 

LAVORO - Risarcimento danni - Responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ. - Risarcibilità del danno morale - Compatibilità - Posizione del datore di lavoro - Prova liberatoria - Art. 1218 c.c.. In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, che in presenza di una fattispecie contrattuale, quale il contratto di lavoro, che obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, atteso che la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 cod. civ.. Pres. S. Senese, Rel. A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 10 gennaio 2007 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 238
 

LAVORO - Sicurezza sul lavoro - Misure adottate - Datore di lavoro - Onere della prova - Acquisizione prove dal processo penale - Artt. 1218, 1176 e 2087. In materia di misure di sicurezza sul lavoro, tocca al datore di lavoro di provare, ai sensi degli artt. 1218, 1176 e 2087, la propria mancanza di colpa (ex plurimis Cass. 3162/02, Cass. 23 luglio 2004 n. 13887, Cass. 12 luglio 2004 n. 12863). Inoltre, può essere legittimamente acquisto nel processo civile ciò che è risultato accertato attraverso la ctu svolta nel processo penale (ex plurimis Cass. 6 aprile 2006 n. 8096). Pres. S. Senese, Rel. A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 10 gennaio 2007 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 238
 

LAVORO - Sicurezza sul lavoro - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Concorso di colpa del lavoratore - Presupposti - Rischio professionale. In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali si ha concorso di colpa del lavoratore quando lo stesso abbia concorso a cagionare l'evento con comportamenti negligenti o imprudenti ulteriori rispetto a quelli, appartenenti al rischio professionale, le cui conseguenze pregiudizievoli le norme sulla prevenzione infortuni intendono prevenire, con precetti rivolti al datore di lavoro e la cui osservanza è ad esso rimessa. (vedi, da ultimo, Cass. 14 marzo 2006 n. 5493). Pres. S. Senese, Rel. A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 10 gennaio 2007 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 238
 

LAVORO - Risarcimento danni non patrimoniali - Art. 185 cod. pen. - Giurisprudenza costituzionale - Danno biologico per inabilità temporanea, danno biologico per inabilità permanente, danno morale, danno psichico, danno alla capacità lavorativa specifica e perdita di chances, rimborso spese mediche. Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non e soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., e non presuppose, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. 31 maggio 2003 n. 8827 e 8828). Evoluzione del pensiero giuridico prontamente recepita dalla giurisprudenza costituzionale (sent. 11 luglio 2003 n. 233). Pres. S. Senese, Rel. A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 10 gennaio 2007 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 238
 

LAVORO - Risarcimento danni non patrimoniali - Responsabilità presuntiva ex art. 2087 cod. civ. - Estensione consequenziale - Giurisprudenza. Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (Cass. 12 maggio 2003 n. 7282, conf. Cass. 15 luglio 2005 n. 15044). L'estensione consequenziale di tali principi alla responsabilità presuntiva ex art. 2087 cod. civ., è stata operata da Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184. Pres. S. Senese, Rel. A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 10 gennaio 2007 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 238
 

LAVORO - Risarcimento danni non patrimoniali - Perdita di chance - Autonoma valutazione - Onere della prova - Danno risarcibile - Conseguenza immediata e diretta. Il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, di cui l'interessato ha l'onere di provare, sia pure in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. 18 marzo 2003 n. 3999, Cass. 11340 del 1998, 10748 del 1996). Pres. S. Senese, Rel. A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 10 gennaio 2007 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 238

 

LAVORO - Risarcimento - Danno biologico e danno patrimoniale - Integrità psicofisica - Verifica del giudice - Capacità lavorativa e capacità di reddito. L'illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona può dar luogo a due distinte voci di risarcimento, rispettivamente a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica. Pertanto, il giudice è tenuto a verificare se le lesioni accertate, oltre ad incidere sulla salute del soggetto, abbiano anche ridotto la sua capacità lavorativa specifica, con riduzione, per il futuro, della sua capacità di reddito (Cass. 23 febbraio 2006 n. 4020). Pres. S. Senese, Rel. A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 10 gennaio 2007 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 238

 

Lavoro - Trasferimento del lavoratore - Obblighi del datore di lavoro. Il provvedimento di trasferimento del lavoratore non è previsto alcun specifico onere di forma, rimanendo, tuttavia, salvo l'onere probatorio in capo al datore di lavoro di dimostrare in giudizio le circostanze che lo hanno giustificato, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2103 codice civile. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. lav., 05/01/2007, sentenza n. 43

 

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