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Giurisprudenza

Lavoro

Pubblico e Privato

Sicurezza sul lavoro...

 

2009 - 2008

(Vedi anche le voci: inquinamento - sicurezza - aria - suolo - P.A....)

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

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SICUREZZA SUL LAVORO - Sostanze pericolose - Controllo dei pericoli di incidenti - Creazione di un piano di emergenza esterno - Piano d'azione al di fuori dello stabilimento - Art. 11 Direttiva 96/82/CE. Per aver omesso di assicurare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11 della direttiva 96/82/CE del dicembre 9, 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come ad esempio come modificata dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del dicembre 16, 2003, la Repubblica portoghese è venuta meno per adempiere i suoi obblighi ai sensi del presente articolo. (Testo Uff.: En n’ayant pas veillé à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 11 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article). Pres. Bonichot - Rel. Kuris Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Portoghese. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VI, 15/10/2009, Sentenza C-30/09

 

DIRITTO DEL LAVORO - Artt. 1, 2 e 6 Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Discriminazione basata sull’età - Determinazione della remunerazione dei dipendenti a contratto statali - Esclusione dell’esperienza professionale acquisita anteriormente al compimento dei diciotto anni. Gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, al fine di non sfavorire la formazione generale rispetto alla formazione professionale e di promuovere l’inserimento dei giovani apprendisti sul mercato del lavoro, esclude che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato membro. Pres. Rosas, Rel. Rosas, David Hütter c. Technische Universität Graz. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 18/06/2009, Sentenza C-88/08

 

LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO - Insegnanti addetti alla sorveglianza nel periodo della refezione - Diritto alla fruizione gratuita dei pasti - Insussistenza. Non è possibile dedurre dall’ordinamento un principio generale di gratuità della fruizione dei pasti da parte degli insegnanti addetti alla sorveglianza nel periodo della refezione. Pres. Conti. Est. Bertagnolli - B.A. e altri (avv.ti Gorio e Todeschini) c. Comune di Bergamo (avv. Gritti). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 12/06/2009, n. 1216

 

DIRITTO DEL LAVORO - Trasferimento d’impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Legislazione nazionale che prevede la disapplicazione ai trasferimenti d’imprese in “stato di crisi” - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Art. 4, Dir. 2001/23/CE - Art. 47, c. 5 e 6, L. n. 428/1990 - Art. 2, 5° c., lett. c), L. n. 675/1977. Mantenendo in vigore le disposizioni di cui all’art. 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in caso di «crisi aziendale» a norma dell’art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall’art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non sono garantiti nel caso di trasferimento di un’azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/06/2009, Sentenza C-561/07

DIRITTO DEL LAVORO - Trasferimento d’impresa - Mantenimento delle condizioni di lavoro - Durata minimo 1 anno - Contratto collettivo - Modifica autorizzata delle condizioni di lavoro - Controllo giudiziario della procedura - Art. 5 n. 3 e art. 3, n. 3, Direttiva 2001/23. La modifica delle condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 non può rappresentare una deroga specifica alla garanzia prevista dall’art. 3, n. 3, della direttiva stessa, che garantisce il mantenimento delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo per un periodo non inferiore ad un anno dopo il trasferimento. Infatti, poiché le norme della direttiva 2001/23 vanno ritenute imperative nel senso che non è consentito derogarvi in senso sfavorevole ai lavoratori, i diritti e gli obblighi in capo al cedente risultanti da un contratto collettivo in essere alla data del trasferimento si trasmettono ipso iure al cessionario per il solo fatto del trasferimento (v. sentenza 9/03/2006, causa C-499/04, Werhof). Ne discende che la modifica delle condizioni di lavoro autorizzata dall’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 presuppone che il trasferimento al cessionario dei diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo. Inoltre, l’applicazione dell’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 è subordinata alla possibilità del controllo giudiziario della procedura in questione. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/06/2009, Sentenza C-561/07

 

PUBBLICO IMPIEGO - Mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato - Aspettativa per infermità - Diritto alla monetizzazione. Dal combinato disposto dell’art. 14 del d.P.R. 395/95, dell’art. 18 del d.P.R. 254/99 e dell’art. 68 del d.P.R. 3/1957, la recente giurisprudenza argomenta che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non precluda l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. In sostanza, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come nella specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), un eventuale divieto di monetizzazione si ritorcerebbe contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute (Consiglio Stato , sez. VI, 23 luglio 2008 , n. 3637). Ciò implica che, nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscano due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo, in ogni caso, si dovrà sostituire il secondo. L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'Amministrazione (Consiglio Stato, sez. VI, 21 aprile 2008 , n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636). Pres. Cavallari, Est. Caprini - T.L. (avv. Relleva) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 05/06/2009, n. 1451

 

LAVORO - Attività professionale esercitata in un altro Stato membro - Livello della remunerazione e durata dell’attività - Conservazione dello status di “lavoratore” - Diritto alle prestazioni previste in favore delle persone in cerca di occupazione - Cittadinanza dell’Unione europea - Libera circolazione delle persone - Artt. 12 CE, e 24, n. 2 Direttiva 2004/38/CE - Giudizio di validità - Cittadini di uno Stato membro. In materia dei diritti dei lavoratori, non emerge alcun elemento tale da compromettere la validità dell’art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, con riguardo al diritto dei cittadini degli Stati membri che cercano un’occupazione in un altro Stato membro. Inoltre, l’art. 12 CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilità di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi. Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08) contro Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 04/06/2009, Sentenza C-22/08 e C-23/08

 

PUBBLICO IMPIEGO - Controversie - Art. 63 d.lgs. n. 165/2001 - Giurisdizione del giudice ordinario - Deroga alla disciplina generale per le controversie in materia di procedure concorsuali - Stretta interpretazione. La regola base stabilita dall’art. 63 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 attribuisce le controversie in materia di pubblico impiego alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre il comma 4 dello stesso art. 63 pone un’eccezione alla regola base, prevedendo che siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tale disposizione - ponendo una deroga rispetto alla disciplina generale che devolve al giudice ordinario un intero settore di contenzioso - deve essere oggetto di stretta interpretazione (Corte di Cassazione, sez. unite civili - 23/11/2000 n. 1203). Pres. Conti, Est. Tenca - P.D.G. (avv. Giacalone) c. Ministero della Pubblica Istruzione e altri (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 19/05/2009, n. 1052


PUBBLICO IMPIEGO - Concorso a pubblici impieghi - Fasi - Giurisdizione - Fattispecie: inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA iscritto nell’elenco dei disabili. Il concorso ai pubblici impieghi, intorno al quale si radica la giurisdizione del giudice amministrativo, è una procedura che comprende sia una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, necessari per effettuare la selezione in modo obiettivo. Proprio la presenza della seconda fase enunciata fonda la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo, in quanto la stessa è dominata dall’esercizio di discrezionalità da parte degli organi dell’Ente pubblico nella valutazione delle prove (fattispecie relativa all’inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA di un invalido civile iscritto nell’elenco dei disabili, ipotesi che esula dall’art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001). Pres. Conti, Est. Tenca - P.D.G. (avv. Giacalone) c. Ministero della Pubblica Istruzione e altri (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 19/05/2009, n. 1052


LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO - Artt. 1 e 28 d.lgs. n. 151/01 - Congedo di paternità e di maternità - Alternatività della fruizione. Il quadro normativo dato dagli artt. 1 e 28 del d.lgs. n. 151/01 è esplicito nell’imporre la regola dell’alternatività della fruizione del congedo di paternità con quello di maternità, escludendo che entrambi i genitori possano godere cumulativamente del beneficio rispettivamente del congedo di maternità e di quello di paternità. Pres. Di Sciascio, Est. Morbelli - L.G. (avv. Gaggi) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Sez. II - 15/05/2009, n. 1117

 

LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO - Dipendente - Doppia tutela giurisdizionale - Giudice ordinario e giudice amministrativo - Lesione di situazioni soggettive non sovrapponibili. E’ pur vero che il dipendente può rivolgersi, oltre che al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi lesi in via mediata dall’atto amministrativo presupposto, anche al giudice amministrativo per fare valere l’interesse legittimo al corretto esercizio dei pubblici poteri nell’adozione degli atti di auto-organizzazione, chiedendone in questa sede l’annullamento. Tuttavia questa ipotesi di doppia tutela nel pubblico impiego è del tutto particolare essendo possibile solo qualora ricorra cumulativamente una duplicità di situazioni soggettive tra di loro non sovrapponibili, entrambe lese: l’interesse alla dichiarazione di annullamento dell’atto di organizzazione presupposto, da fare valere davanti al giudice amministrativo onde evitare che l’atto continui a produrre ulteriori effetti; l’interesse all’eliminazione dell’atto specificamente lesivo del diritto soggettivo al mantenimento della posizione lavorativa, in quanto tale tutelabile davanti al giudice ordinario. Pres. f.f. Guadagno, Est. Palliggiano - G.D. (avv.ti Modestino e Musto) c. Università degli Studi di Salerno (Avv. Stato). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. I - 15/05/2009, n. 2278

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela della maternità - Gravidanza e puerperio - Divieto di adibire la lavoratrice a mansioni pericolose - Astensione prolungata - Rapporto di lavoro a termine per sostituzione di altra dipendente - Durata dell’astensione - Individuazione. Alla Direzione provinciale del Lavoro è demandato l’accertamento di due condizioni (pericolosità delle mansioni e impossibilità di spostamento ad altre) in relazione ad un divieto (di adibire la lavoratrice ai lavori di cui all’art.7 del T.U.) che è proprio di un rapporto in corso: mentre infatti l’astensione obbligatoria ex lege è correlata al solo stato obiettivo della gravidanza e del puerperio ( e non viene toccata dalla risoluzione del rapporto a termine), quella prolungata di cui si discute trova il suo presupposto nelle concrete condizioni di lavoro in cui versa la lavoratrice e dunque nell’esistenza su un piano di effettività del rapporto di lavoro in atto. Pertanto, in caso di rapporto a termine per la sostituzione di una dipendente in maternità, è legittimo che all’interdizione prolungata della sostituta, a sua volta in maternità, sia apposto lo stesso termine, spirato il quale non si può più parlare di pericolosità delle mansioni e di possibilità di spostamento ad altre. Pres. Piscitello, Est.Brini - T.D. (avv.ti Reni e Sacco) c. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e altro (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 29/04/2009, n. 555

 

LAVORO - Legislazione su prodotti alimentari per animali ed i prodotti alimentari - Insufficienza delle forze di lavoro destinate ai servizi nominati ai controlli veterinari - Inadempimento di Stato (Grecia) - Regolamento (CEE) N. ° 882/2004. Non avendo adottato tutte le misure necessarie per rimediare all'insufficienza delle forze di lavoro destinate ai servizi nominati ai controlli veterinari in Grecia, la repubblica ellenica ha mancato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sotto c), del regolamento (CEE) N. ° 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali effettuati per garantirsi della conformità con la legislazione sui prodotti per l'alimentazione degli animali ed i prodotti alimentari e con le disposizioni relative alla salute animale ed al benessere degli animali. (Testo Uff.: En n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’insuffisance des effectifs affectés aux services préposés aux contrôles vétérinaires en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 23/04/2009, causa C 331/07

 

PUBBLICO IMPIEGO - Diritto scolastico - Insegnante - Servizio preruolo - Art. 1 D.L. n. 370/1970 - Norma eccezionale - Tassatività delle ipotesi previste - Fattispecie. L’art. 1 del D.L. n. 370 del 1970, convertito dalla L. n. 576 del 1970, come modificato dall’art. 81 del D.P.R. n. 417 del 1974, in tema di “Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica”, ha indubbiamente carattere di eccezionalità, trattandosi di normativa disciplinante l’erogazione di un beneficio da parte della pubblica amministrazione. Da tale considerazione discende, conseguentemente, sia la tassatività dell’elencazione dei servizi riconoscibili ai fini della carriera di insegnante secondario che è contenuta nella suddetta norma, sia l’impossibilità di interpretazione analogica della stessa, con riferimento ad ipotesi di servizi ivi non espressamente previsti (v. C.d.S., Sez. VI, 3/2/1995 n. 146; T.A.R. Veneto, Sez. I, 8/2/1992 n. 16). (Fattispecie relativa al servizio prestato quale commissario agli esami di maturità, non ritenuto valido ai fini della ricostruzione della carriera del ricorrente). Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini - Z.A. (avv. Armillotta) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22/04/2009, n. 524

 

SICUREZZA SUL LAVORO -  Detenzione di prodotti infiammabili - Prevenzione incendi - Rilascio del certificato di prevenzione incendi - Controllo del Comando dei vigili del fuoco - Fattispecie criminosa - Art. 46, D. L.vo n. 81/2008 - Artt. 36 e 37 d.P.R. n. 547/1955 - Art. 16 D.Lgs. n. 139/2006. In tema di prevenzione incendi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sicurezza), sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37 dell’abrogato d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e quella oggi contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto per entrambe opera la previsione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l’assoggettamento a controllo dei Vigili del Fuoco che nell’azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti. Inoltre, è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la tipologia dell'attività [edile, nella specie] svolta dall'impresa il cui legale rappresentante è tenuto al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in relazione alla detenzione di prodotti infiammabili. Pres. Lupo, Est. Teresi, Ric. DE Pra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/04/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 16313

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Pericoli legati agli incidenti gravi che implicano sostanze pericolose - Elaborazione dei piani esterni per le misure da adottare fuori degli stabilimenti - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di Stato (Austria) - Direttiva 96/82/CE - Dir. 2003/105/CE. Non avendo garantito, entro il termine prescritto, l'elaborazione di un piano esterno per tutti gli stabilimenti sottoposti alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli legati agli incidenti gravi che implicano sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, la repubblica dell'Austria ha mancato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, sotto c), della suddetta direttiva. (Testo uff.: En n’ayant pas assuré l’élaboration d’un plan d’urgence externe pour tous les établissements soumis aux dispositions de l’article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous c), de ladite directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 2 Aprile 2009 Sentenza C-401/08

 

LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO - Militare - Precarie condizioni di salute di congiunti lontani - Concessione della sede in via provvisoria - Obbligo consequenziale di stabilizzazione nel nuovo ufficio - Esclusione. La concessione della sede in via provvisoria - proprio per il carattere "ad tempus" del beneficio - non postula alcun obbligo consequenziale di stabilizzazione del militare nel nuovo ufficio, anche quando si dimostri la permanenza delle precarie condizioni di salute del congiunto che avevano determinato l’esigenza dell’avvicinamento temporaneo; vero è invece che - proprio in presenza di situazioni difficili connesse alla precaria salute di congiunti lontani - la PA accorda al suo dipendente il beneficio del trasferimento nei limiti temporali in cui quest’ultimo resta compatibile con l’interesse pubblico all’ottimale organizzazione degli uffici, anche al fine di consentire medio tempore al soggetto distaccato (nel periodo in cui egli può risiedere vicino al parente malato) una pianificazione a regime dell’assistenza necessaria. Pres. Catoni, Est.Passoni - D.S.A. (avv. bruno) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24/03/2009, n. 224

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Contravvenzione antinfortunistica - Procedura di definizione ex d.lgs. n. 758/1994 - Prescrizioni dell'organo di vigilanza - Onere del contravventore di comunicare l'avvenuto adempimento - Esclusione - Fattispecie. L’onere di comunicare l’avvenuto adempimento non può costituire oggetto delle prescrizioni che l’organo di vigilanza ha il potere di imporre al contravventore ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 758 del 1994, essendo ciò vietato dall’art. 23 Cost. (prestazione personale imposta da una disposizione non avente forza di legge). Nella fattispecie il giudice di merito aveva dichiarato l’imputato colpevole di una contravvenzione antinfortunistica, per la quale era stata esperita la procedura di definizione ex D.Lgs. n. 758 del 1994, non perché avesse accertato il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza ovvero il mancato pagamento dell’oblazione nel termine di legge, ma semplicemente per la tardiva comunicazione al predetto organo dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte. Pres. G. De Maio, Rel. A. Franco, Ric. Giuca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 8/01/2009), Sentenza n. 12483

SICUREZZA SUL LAVORO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - Preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa - Condizione di procedibilità dell'azione penale - Verifiche del giudice - Art. 24 d. lgs. n. 758/1994. In materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale. Il giudice quindi non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non abbia accertato che vi è la prova della effettiva notificazione delle prescrizioni imposte al contravventore dall'organo di vigilanza, dell'accertamento da parte dell'organo di vigilanza del mancato adempimento di tali prescrizioni e della mancata eliminazione delle violazioni nel termine e secondo le modalità indicate, nonché del mancato pagamento della eventuale sanzione amministrativa. Pres. G. De Maio, Rel. A. Franco, Ric. Giuca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 8/01/2009), Sentenza n. 12483

 

LAVORO E PROFESSIONI - Perito industriale - Competenza a collaudare opere meccaniche - Sussistenza - Fondamento - Tariffe professionali - L. n. 146/1957. La competenza del Perito Industriale a “collaudare” opere meccaniche trova un indubitabile presupposto normativo, determinato dalla riconosciuta possibilità di tariffazione al riguardo , laddove la tabella B/4 annessa alla L. 12 marzo 1957 n. 146 (“Tariffa professionale per i periti industriali”) contempla una tariffa in materia di collaudo di macchine e la tabella C/4 una tariffa di collaudo di opere di terzi: e, se la tariffa professionale è di per sè inidonea a determinare la sfera della competenza esclusiva delle singole professioni intellettuali, nella tariffa ben possono essere elencate attività comuni a diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all'iscritto ma per le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 1996 n. 1087). Pres. f.f. Antonelli, Est. Rocco - B.G. (avv.ti Gollin e Alderuccio) c. Comune di Badia Polesine (avv.ti Gianluigi e Matteo Ceruti) e altro (n.c.).  T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n.605

 

PUBBLICO IMPIEGO - Personale militare - Trasferimenti d’autorità - Inquadramento nel genus degli ordini - Disciplina generale ex L. n. 241/1990 - Inapplicabilità. I trasferimenti d’autorità del personale militare si inquadrano nel genus degli ordini, costituendo espressione di esigenze ineludibili di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze Armate. Come tali, essi sono sottratti alla disciplina generale della l. n. 241/1990 e pertanto, oltre a non abbisognare di una specifica motivazione, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 15 luglio 2008, n. 8821). Ciò non toglie che, qualora il suddetto trasferimento rechi comunque la propria motivazione, questa possa essere sindacata sotto i profili della completezza, coerenza, logicità, non contraddittorietà, ragionevolezza. Pres. Giordano, Est. De Berardinis - B.V. (avv. De Pauli) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.III - 13 marzo 2009, n. 1912

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela della maternità - Esposizione ad agenti tossici - Allegato B del d.lgs. n. 151/2001 - D.P.R. n. 303/1956 - Istanza di interdizione dal lavoro nel periodo successivo al parto - Rigetto - Specifiche indicazioni in ordine all’assenza degli agenti tossici nelle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice - Necessità. Il provvedimento di rigetto della domanda di interdizione dal lavoro nel periodo successivo al parto, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 151/2001, deve riportare le specifiche indicazioni che consentano di riscontrare l’assenza, nelle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice, degli agenti tossici di cui all’allegato B del medesimo decreto legislativo, nonché alla tabella allegata al D.P.R. n. 303/1956, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento agli accertamenti eseguiti dal competente organo, qualora questi si sostanzino, a loro volta, in affermazioni presuntive in ordine all’effettiva sussistenza delle situazioni di pericolo indicate dalla legge. Pres. Cicciò, Est. Massari - V.C. (avv.ti Marrelli e Frignani) c. Direzione Provinciale del Lavoro di Siena e altro (Avv. Stato). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 3/03/2009, Sentenza n. 378

LAVORO - Procedure di mobilità - Sospensione degli obblighi di assunzione ex L. 68/99 - Limiti - Ambito provinciale - Crisi aziendali localizzate in ambiti territoriali differenti - Rilevanza - Esclusione - Elusione dell’obbligo di assunzione dei disabili. La sospensione degli obblighi di assunzione obbligatoria in presenza di procedure di mobilità, prevista dall’ art. 5, co. 3, della L. 68/1999 è soggetta al limite territoriale costituito dall’ambito provinciale in cui le mobilità vengono effettuate. L’obbligo di assunzione dei disabili si presterebbe infatti a facili elusioni ove si consentisse di “compensarlo” con le deroghe previste dalla legge anche laddove riferite a crisi aziendali localizzate negli ambiti territoriali più disparati e lontani, come tali non incidenti sull’ordinario svolgersi dell’attività lavorativa (e sui connessi obblighi legali) negli stabilimenti non interessati dalla crisi. Pres. Vitellio, Est. Bruno - S. s.r.l. (avv. Andronico) c. Servizio Ufficio Provinciale Per il Lavoro di Catania e altro (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 2/03/2009, n. 445

LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO - Insegnamento - Graduatorie permanenti - Corretta collocazione dei docenti nelle graduatorie - Possesso di titoli oggettivi e predeterminati - Controversie - Diritti soggettivi - Giurisdizione - AGO. In materia di accertamento del diritto al conferimento dei posti di lavoro d’insegnamento derivante dalla gestione delle graduatorie permanenti ed alla corretta collocazione dei docenti nelle graduatorie medesime che si basa su prederminati titoli posseduti dall’aspirante all’insegnamento, le controversie, concernendo questioni in cui si fa valere il diritto al lavoro chiedendosene la realizzazione alla P.A., attengono ad interessi qualificabili come diritti soggettivi; tali fattispecie, pertanto, esulano dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo al quale è devoluta la materia delle procedure concorsuali che hanno inizio col bando di concorso e terminano con l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori, procedure queste che, comportando la valutazione comparativa dei candidati, attengono - a differenza delle graduatorie preordinate all’assunzione del lavoro basate su requisiti oggettivi e predeterminati - ad un’attività discrezionale della P.A. Pres. f.f. Guadagno, Est. Minichini - A.V. e altri (avv.ti Linzola e Pepe) c. Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Centro Servizi Amministrativi Provinciale di Salerno (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez.I - 26/02/2009, n. 673

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LAVORO - Processo civile - Avvocato dipendente di ente pubblici - Cessazione del rapporto di impiego - Interruzione del processo - Decorrenza del termine per la riassunzione. La cessazione del rapporto di impiego degli avvocati dipendenti di enti pubblici, comporta il totale venir meno dello "ius postulandi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti. In tal caso, il termine per la prosecuzione del processo da parte dell'ente pubblico rappresentato in giudizio rimasto privo di procuratore, decorre dalla data in cui l’ente stesso ha avuto conoscenza legale dell'evento, senza che possa attribuirsi rilievo ad una conoscenza di fatto acquisita attraverso l'organizzazione dei propri uffici. Presidente G. Losavio, Relatore S. Del Core. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 23/07/2008, Sentenza n. 20361

SICUREZZA SUL LAVORO - Ispettori del lavoro - Art. 10 D.P.R. n. 520/55 - Ambiente lavorativo insalubre - Fumi di olio di lavorazione - Imposizione di prescrizioni - Attività istruttoria - Limiti. Sussiste - ex art. 10 del D.P.R. 520/55 - il potere degli Ispettori del lavoro di impartire prescrizioni (contenenti ulteriori obblighi o divieti) al datore di lavoro ove riscontrino che l’ambiente lavorativo è insalubre in quanto i macchinari vi immettono fumi e nebbie di olio di lavorazione; a tale scopo, non è necessaria una puntuale attività istruttoria, essendo sufficiente la constatazione de visu che le lavorazioni effettuate danno luogo a fenomeni di inquinamento dell’aria e che il datore di lavoro non ha adottato adeguate misure per contenerne le conseguenze dannose. Pres. Borea, Est. De Piero - S. s.p.a. (avv.ti Piccaglia e Trampus) c. A.S.S. 6 Friuli occidentale (avv. Colò) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 9 giugno 2008, n. 362

SICUREZZA SUL LAVORO - Esposizione a campi elettromagnetici - Pertinenza ad impianto industriale esistente sita in prossimità di un elettrodotto - Art.4 D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Prevista permanenza di lavoratori oltre le quattro ore - Diniego del permesso di costruire - Legittimità. E’ legittimamente negato il permesso di costruire richiesto per un’area qualificata come pertinenziale ad un impianto industriale, da realizzare in prossimità di elettrodotto e per la quale non possano essere garantiti i valori di attenzione ex art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, nonostante la prevista permanenza di lavoratori oltre le quattro ore. Il concetto di insediamento e di nuova area, di cui a tale disposizione, deve infatti essere inteso in conformità della finalità della norma che è quella di proteggere la popolazione dalla esposizione a campi elettromagnetici. Non rileva dunque che l’area in questione sia individuata quale pertinenza di stabilimento già funzionante perché l’art. 4 del D.P.C.M. citato definisce l’area per la quale è fissato l’obiettivo di qualità a prescindere dalla natura pertinenziale o meno della stessa. Pres. f.f. Rovis, Est. Morgantini - M. s.p.a. (avv.ti Domenichelli, Sgualdino e Zambelli) c. Comune di Mozzecane (avv. Leardini) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 22 febbraio 2008, n. 433

LAVORO - Violazione norme antinfortunistiche - Lesioni personali colpose - Sussistenza - Art. 590, c. 3°, cod. pen. - Fattispecie: responsabilità del parroco per l'infortunio occorso ad un fedele impegnatosi volontariamente. La configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche di cui all’art. 590, comma terzo, cod. pen., (fattispecie: in cui è stata riconosciuta la responsabilità del parroco per l'infortunio occorso ad un fedele impegnatosi volontariamente nell'approntamento della struttura deputata allo svolgimento della festa della parrocchia), esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavoro". Presidente L. Marini, Relatore G. Campanato. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 20/02/2008 (Ud.16/01/2008), Sentenza n. 7730

LAVORO - Prevenzione infortuni - Obblighi del committente e del responsabile dei lavori - D. lgs. n. 528/1999. Dopo le modifiche apportate dal d. lgs. n. 528 del 1999, l’obbligo di verificare l’effettiva e corretta applicazione del piano di sicurezza e coordinamento grava non solo sul coordinatore per la sicurezza, ma altresì sul committente e sul responsabile dei lavori, che dunque rispondono per gli infortuni verificatisi in conseguenza della mancata attuazione del suddetto piano. Presidente A. Morgigni, Relatore G. Carleo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 20/02/2008 (Ud. 06/12/2007), Sentenza n. 7714

LAVORO - Violazione delle norme antinfortunistiche - Designazione del responsabile del servizio di prevenzione - Esenzione della responsabilità del datore di lavoro e del dirigente - Esclusione. In tema di violazione delle norme antinfortunistiche, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è idonea a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle proprie rispettive responsabilità, quanto alla posizione dei dirigenti essi assumono “iure proprio” una specifica posizione di garanzia in materia, anche in assenza di una specifica delega di funzioni rilasciata dal primo. Presidente E. Fazzioli, Relatore S. Palla. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. V, 08/02/2008 (Ud. 06/12/2007), Sentenza n. 1782

LAVORO - Organizzazioni sindacali non firmatari il CCNL - Limitazione della libertà di associazione e rappresentanza - Comportamento antisindacale - Sussiste. Configura un comportamento antisindacale l’accordo che prevede la possibilità di costituzione di R.S.U. unicamente su iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL applicato alle unità produttiva. Tale comportamento rappresenta un tentativo di limitazione della libertà di associazione e rappresentanza nei confronti di quelle organizzazioni sindacali che pur non firmatari, rappresentano un elevato gruppo di lavoratori nell’unità produttiva. Giud. Magi - SDL (sindacato dei lavoratori intercategoriali) C. Unicoop Tirreno s.c.r.l. ed altri. TRIBUNALE DI LIVORNO 05/02/2008

SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni - Affidamento incarico di coordinatore da parte del committente - Compiti e responsabilità - Fattispecie: Infortuni sul lavoro - Gru danneggiata da una manovra errata - Incidente mortale. In materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, qualora il committente affidi a soggetto specificamente qualificato l'incarico di coordinatore tra i compiti del designato rientra il dovere sia di fornire le opportune informazioni sia sui rischi cui vanno incontro i lavoratori per le singole attività svolte dagli stessi, sia sulle misure da adottare per evitare incidenti nell'espletamento della specifico compito, sia di svolgere una costante vigilanza sull'esecuzione dei lavori tramite una regolare presenza in cantiere, affinché le disposizioni date siano concretamente attuate. Pres. - Rel. Morgini - P.m. Geraci - Ric. P. ed altro (conferma Tribunale di Padova, sentenza del 19 giugno 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 21/01/2008 (Ud. 20/12/2007), Sentenza n. 3011

SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Presenza in cantiere di più aziende appaltatrici e subappaltatrici dei lavori - Coordinatore incaricato alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni - Obblighi in tema di sicurezza - Responsabilità. In ambito di sicurezza sul lavoro, la presenza in loco di altra ditta esecutrice di lavori non esonera il coordinatore incaricato alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni da responsabilità, poiché è dovere imprescindibile dei singoli incaricati di organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione, che serva a rafforzare la finalità di prevenzione e non ad esonerare gli addetti da alcuno dei compiti propri. In particolare il coordinatore deve anche indicare in modo specifico ogni indispensabile accorgimento che consenta di renderlo edotto tempestivamente delle situazioni di pericolo sopravvenute anche attraverso plurimi ma convergenti canali informativi. Pres. - Rel. Morgini - P.m. Geraci - Ric. P. ed altro (conferma Tribunale di Padova, sentenza del 19 giugno 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 21/01/2008 (Ud. 20/12/2007), Sentenza n. 3011

SICUREZZA SUL LAVORO - Incaricato alla progettazione, esecuzione e controllo dell'espletamento dei lavori - Corresponsabilità nella causazione dell'evento morte - Fattispecie. Il responsabile incaricato della progettazione, esecuzione e controllo dell'espletamento dei lavori quando riveste il ruolo ricoperto per incarico della committente, diventa il massimo responsabile unitamente a quest’ultimo dell'andamento dell'intero cantiere. Pertanto, anche a lui vanno, addebitate le carenze nell'organizzazione dei controlli e delle informazioni connesse alla sicurezza e prevenzione dei possibili incidenti sul lavoro. Nella specie, l'esistenza della corresponsabilità nella causazione dell'evento morte non esonera affatto dalla grave colpa di omettere la costituzione di una valida rete informativa che gli potesse consentire di venire a conoscenza immediata dell'occorso e conseguentemente di apprestare i dovuti rimedi tecnici. Pres. - Rel. Morgini - P.m. Geraci - Ric. P. ed altro (conferma Tribunale di Padova, sentenza del 19 giugno 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 21 Gennaio 2008 (Ud. 20/12/2007), Sentenza n. 3011

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)