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Giurisprudenza Lavoro Pubblico e Privato Sicurezza sul lavoro...
2011 (Vedi anche le voci: inquinamento - sicurezza - aria - suolo - P.A....) Gli aggiornamenti successivi
sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-96 (N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate) |
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SICUREZZA SUL LAVORO - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - Natura contrattuale - Riparto degli oneri probatori - Art. 1218 c.c. La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e costituisce una norma di chiusura del sistema infortunistico che obbliga il medesimo datore di lavoro a tutelare l’integrità psico - fisica dei propri dipendenti imponendogli l’adozione di tutte le cautele necessarie a preservare il bene della salute nell’ambiente ed in costanza di lavoro. La natura contrattuale dell’obbligo in esame esige che il riparto degli oneri probatori nella domanda risarcitoria da infortunio sul lavoro si ponga sullo stesso piano di quello previsto dall’art. 1218 c.c. in ordine all’adempimento delle obbligazioni. Pertanto il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno e il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, ossia da caso fortuito o da forza maggiore e di avere adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno. Pres. Calvo, Est. Fina - E.Z. (avv. Salerno) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 1 luglio 20111, n. 560
SICUREZZA - Prevenzione incendi - Impianto di distribuzione di carburanti -
Procedimento relativo all’autorizzazione petrolifera in itinere - Rilascio del
permesso di costruire - Legittimità - Art. 1, c. 2 d.lgs. n. 32/1998. Ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 32 del 1998, è l’autorizzazione
petrolifera, non il permesso di costruire, l’atto subordinato al rispetto delle
prescrizioni di “prevenzione incendi”; d’altra parte, nel sistema normativo di
cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 32 del 1998 l’autorizzazione
all’installazione e all’esercizio dell’impianto e il permesso di costruire
costituiscono gli elementi di una fattispecie complessa a formazione
progressiva, al cui completarsi - secondo una scansione temporale non tipizzata
- si realizzano le condizioni di legge per il legittimo esercizio della relativa
attività, onde è legittimo il rilascio della concessione edilizia per la
realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti ancorché il
procedimento relativo alla richiesta dell’autorizzazione petrolifera sia ancora
in itinere (v. TAR Lazio, Latina, 18 settembre 2008 n. 1177). Pres. Arosio, Est.
Caso - E.s.p.a. (avv.ti De Vergottini e Palladini) c. Comune di Casalgrande e
altro (avv. Coli) -
TAR
EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 223
SICUREZZA SUL LAVORO - Controversia instaurata dai dipendenti e del
rappresentante per la sicurezza dei lavoratori - Inibizione di modalità di
lavoro implicanti pericolo per l’integrità fisica - Adempimento datoriale
dell’obbligo di sicurezza - Giurisdizione - A.G.O. - Fattispecie. Compete al
giudice ordinario la controversia instaurata dai dipendenti e dal rappresentante
per la sicurezza dei lavoratori (nella specie, di Trenitalia) ai sensi del
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per l’inibizione di modalità di lavoro
implicanti una situazione di pericolo per l’integrità fisica dei lavoratori
(conduzione dei treni con agente unico in mancanza dei requisiti di sicurezza e
con l’impiego del dispositivo di vigilanza automatica privo di adeguata
valutazione del rischio), trattandosi di materia riguardante l’adempimento
datoriale dell’obbligo di sicurezza della prestazione di lavoro. (Cass., SS.UU.,
4 marzo 2009, n. 5163) Pres. Severini, Est. Malaschini - T. s.p.a. (avv.ti
Acquarone, Lorenzo Acquarone, Giovan Candido Di Gioia) c. Azienda U.S.L. n. 4 di
Prato e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, SEZIONE II, n.
162/2006)
-
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8 luglio 2011, n. 4105
SICUREZZA SUL LAVORO - DIRITTO URBANISTICO - Titoli abilitativi -
Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive - Omessa
presentazione del DURC - Sospensione dei permessi - Sanzioni penali - Esclusione
- Principio di tassatività della fattispecie penale - Art. 44, 1° c. - lett. a),
e dal 27 a 51 T.U.E. n. 380/2001. Nella ricostruzione delle singole ipotesi
di inosservanza che integrano il precetto della disposizione sanzionatoria
contenuta nell'art. 44, 1° comma - lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, -
comunemente e pacificamente considerata quale "norma penale in bianco" (Cass.,
Sez. Unite: 29.5.1992, Aramini e 12.11.1993, Borgia) - e con precipuo
riferimento alla "inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive",
le inosservanze devono pur sempre riguardare la condotta di trasformazione
urbanistica o edilizia del territorio. Nel precetto attualmente vigente manca
qualsiasi riferimento espresso alla possibilità di integrazione degli articoli
da 27 a 51 del T.U. n. 380/2001 da parte della legislazione regionale. Sicché,
la violazione contestata (Omessa presentazione del DURC) afferisce ad un
adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di
trasformazione del territorio. (annulla sentenza n. 3217/2009 TRIBUNALE di
FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n.
21780
SICUREZZA SUL LAVORO - DIRITTO URBANISTICO - APPALTI - D.U.R.C. (documento
unico di regolarità contributiva) - Tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro - Natura e funzione - Omessa trasmissione - Sospensione del
titolo abilitativo - Sanzione amministrativa - Configurabilità - Sanzioni penali
- Configurabilità - Esclusione - Art. 44, 1° c. - lett. a), D.P.R. n. 380/2001 -
Art. 90, D.Lgs. n. 81/2008, modif.dal D.Lgs. n. 106/2009. Il DURC è
[documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le
opere edilizie, dall'art. 90 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (in materia di tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs.
n. 106/2009] un certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché
in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di
INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di
riferimento. Esso, ai sensi dello stesso art. 90, comma 9 - lett. c), del D.Lgs.
n. 81/2008, deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori
"all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". La normativa
nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi
regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano
necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di
lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori). Il DURC rappresenta,
dunque, un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una
forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e
delle attività delle imprese affidatane di appalti. Tutto ciò non ha nulla in
comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la
previsione dell'art. 90, 100 comma, del D.Lgs. n. 81/2008 - secondo la quale "in
assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei
lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo" - ha
carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell'art. 90, comma 9 -
lett. c), dall'art. 157, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008. Concludendo, una norma
residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici - quale è pacificamente
considerata quella di cui all'art. 44, 1° comma - lett. a), del D.P.R. n.
380/2001 - risponde, all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte
di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle
norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere
effettuate le trasformazioni del suolo. (annulla sentenza n. 3217/2009 TRIBUNALE
di FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n.
21780
SICUREZZA SUL LAVORO - Pubblico dipendente - Lesioni subite a causa di caduta dalle scale - Assenza del dispositivo antiscivolo - Violazione dell’art. 2087 c.c. Deve essere accolta, ai sensi dell’art. 2087 c.c., la domanda di risarcimento del danno avanzata da un pubblico dipendente, per lesioni subite a causa di caduta verificatasi durante lo svolgimento del servizio, determinata dell’assenza, sulle scale dell’ufficio, del dispositivo antiscivolo (bande); il fatto che le scale siano prive del dispositivo antiscivolo è idoneo, infatti, quantomeno, ad agevolare una caduta, e tanto integra una violazione dell’art. 2087 c.c., in ragione dell’onere del datore di lavoro di adottare ogni accorgimento idoneo a prevenire infortuni, tanto più che l’accorgimento in questione è di semplice applicazione. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - R.M. (avv. Bisacca) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 14 maggio 2011 n. 482
SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Prescrizioni vincolanti sullo svolgimento
dei lavori di demolizione o rimozione - Potere dell’ASL - Attribuzione - d.lgs.
n. 106/2009, art. 118, c. 1, lett. c) - Art. 256 d.lgs. n. 81/2008. Il
potere di impartire prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei lavori di
demolizione o rimozione dell’amianto, è stato attribuito all’ASL solo con l’art.
118 comma 1 lettera c) del d. lgs. 3 agosto 2009 n°106, in vigore dal 20 agosto
successivo, che ha aggiunto un capoverso in tal senso al citato art. 256 d. lgs.
81/2008. Pres. Petruzzelli, Est.Gambato Spisani - C.T. s.r.l. (avv.ti Ferrajoli
e Ambrosini) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Vavassori e Pasinelli ) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 549
SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Infortuni sul lavoro - Imprenditore -
Posizione di garanzia - Ambito di operatività. La posizione di garante della
sicurezza, che l'ordinamento addossa all'imprenditore, non é operativa nei soli
confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati (Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , articolo 3, comma 2),
ma si estende alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano,
comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità
(Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 31303). (conferma sentenza n. 109/2009
Corte di Appello di Cagliari Sez. Dist. di Sassari, del 23/03/2010).
(fattispecie in tema di omicidio colposo ex art. 589 c.p. ult. co. in riferimento agli artt. 168 e
169 D.P.R. n. 547/1955 contestato al direttore del cantiere rappresentante del
datore di lavoro, e responsabile della sicurezza del lavoro, nei confronti di
dipendenti di ditte subappaltatrici). Pres.
Brusco - Est. Maisano - P.G. Gialanella - Ric. Ma. Lu. Mi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14527
SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Infortuni sul lavoro - Inidoneità delle
misure di prevenzione - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza.
L'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che possono derivare da
negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la
responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario del
presidio, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri
dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento
lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. In
ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o
dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale viene
attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione
all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o
insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a
neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Cass., n. 31303 del
2004). (conferma sentenza n. 109/2009 Corte di Appello di Cagliari Sez. Dist. di
Sassari, del 23/03/2010). (fattispecie in tema di omicidio colposo ex art.
589 c.p. ult.
co. in riferimento agli artt. 168 e 169 D.P.R. n. 547/1955 contestato al
direttore del cantiere rappresentante del datore di lavoro, e responsabile della
sicurezza del lavoro, nei confronti di dipendenti di ditte subappaltatrici). Pres. Brusco - Est. Maisano - P.G. Gialanella
- Ric. Ma. Lu. Mi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14527
SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI -
Infortuni sul lavoro - Rappresentante della ditta appaltante - Subappaltante -
Obblighi di protezione - Ambito di operatività. La responsabilità del
rappresentante della ditta appaltante si estende alle persone estranee
all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi
ad operare nel campo di loro funzionalità. Mentre il subappaltante é esonerato
dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati
rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua
ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Cass. 20 novembre 2009 n.
1490). (conferma sentenza n. 109/2009 Corte di Appello di Cagliari Sez. Dist. di
Sassari, del 23/03/2010). (fattispecie in tema di omicidio colposo ex art. 589
c.p. ult.
co. in riferimento agli artt. 168 e 169 D.P.R. n. 547/1955 contestato al
direttore del cantiere rappresentante del datore di lavoro, e responsabile della
sicurezza del lavoro, nei confronti di dipendenti di ditte subappaltatrici). Pres. Brusco - Est. Maisano - P.G. Gialanella -
Ric.Ma. Lu. Mi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14527
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Esclusione da responsabilità
del datore di lavoro - Presupposti. Affinché la condotta colposa del
lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un
vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali
operazioni produttive e che esorbiti rispetto al procedimento lavorativo e alle
direttive organizzative ricevute (Cass., Sez. IV, 23.5.2007, n. 25532, n. 15009
del 17.2.2009, n. 727 del 10.11.2009). In altre parole, la condotta del
lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa
del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in
definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto
assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità
(Cass., Sez. IV, n. 952 del 27.11.1996). (accoglie parzialmente ricorso avverso
sentenza n. 1710/2009 della Corte di Appello di Reggio Calabria del 16/03/2010).
Pres. Brusco - Est. Massafra - Ric. DI. GI. RA.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14523
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Comportamento abnorme del
lavoratore - Definizione. Il datore di lavoro é esonerato da responsabilità
soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi
tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere
da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni
affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di
lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in
qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi,
prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro).
(accoglie parzialmente ricorso avverso sentenza n. 1710/2009 della Corte di
Appello di Reggio Calabria del 16/03/2010). Pres. Brusco - Est. Massafra - Ric.
DI. GI. RA.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14523
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Risarcimento eseguito dal
comune datore di lavoro dell'imputato e del lavoratore persona offesa -
Attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. - Sussistenza. Ai
fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 c.p., il
risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi
effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia
conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (Cass., Sez. IV, n. 13870 del
6.2.2009). Deve, pertanto, ritenersi che l'attenuante in questione possa operare
laddove il risarcimento sia stato effettuato dal comune datore di lavoro
dell'imputato e del lavoratore persona offesa. (accoglie parzialmente ricorso
avverso sentenza n. 1710/2009 della Corte di Appello di Reggio Calabria del
16/03/2010). Pres. Brusco - Est. Massafra - Ric. DI. GI. RA.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14523
SICUREZZA - Opere e impianti di trasporto di gas naturale - D.M. n. 31749/2008 - Azotodotti - Applicabilità - Esclusione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 n. 31749, recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, all’art. 1, comma 1, nel definire il campo di applicazione, espressamente ribadisce quanto già enunciato nell’epigrafe e cioè che il decreto si applica alla progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto “del gas naturale con densità non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi stessi…”. Da tale enunciazione discende che il decreto in esame non si applica alla progettazione e realizzazione di azotodotti in quanto l’azoto, secondo le nozioni di comune esperienza, non è un gas naturale, ma una miscela di idrocarburi gassosi, prodotta dalla decomposizione anaerobica di materiale organico di cui l’azoto, elemento chimico della tavola periodica (nonmetallo), può essere una componente minima. Pres. Mariuzzo, Est. Marzano - S. s.p.a. (avv.ti Greco, Muscardini, Roveda e Tricamo) c. Comune di Origgio (avv. Dal Molin) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I- 9 aprile 2011, n. 933
SICUREZZA - APPALTI - Certificato di prevenzione incendi - Art. 3, c. 5
d.P.R. n. 37/1998 - Dichiarazione di avvenuto rispetto delle prescrizioni
antincendio, in attesa del sopralluogo dei VV. FF. - Efficacia - Termine -
Individuazione. L’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 37/1998, dopo aver stabilito
che “l’interessato, in attesa del sopralluogo può presentare una dichiarazione
(…) con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in
materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi
connessi all’esercizio dell’attività” e ulteriormente “che il comando rilascia
all’interessato contestuale ricevuta del’avvenuta presentazione della
dichiarazione, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione
provvisoria all’esercizio dell’attività”, non subordina a limiti temporali
l’attitudine sostitutiva della dichiarazione di avvenuto rispetto delle
prescrizioni antincendio - debitamente presentata al Comando dei VV.FF.
unitamente alla richiesta del sopralluogo - la quale è pertanto idonea a
surrogare il formale certificato di prevenzione incendi non solo fino allo
spirare del termine legale di conclusione del relativo procedimento, ma anche
fino alla data di effettuazione del sopralluogo e di emissione del conseguente
certificato, non potendosi riverberare sulla sfera giuridica del privato
l’eventuale ritardo dell’Organismo tecnico competente all’espletamento delle
incombenze connesse all’ottenimento della contestata abilitazione. Pres.
Bianchi, Est. Graziano - L. s.r.l. (avv.ti Borsero, Merani, Grossi) c. Casa di
Riposo C.d.A. (avv.ti Bagnadentro, Leuzzi e Timon) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 366
SICUREZZA - APPALTI - Certificato di prevenzione incendi - Appaltatore e
subappaltatore - Artt. 26 e 46 d.lgs. n. 81/2008 - Requisito di partecipazione
alle gare d’appalto - Esclusione. L’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, inerente
gli obblighi in materia di sicurezza a carico dell’appaltatore e del
subappaltatore, non fa menzione del possesso del certificato di prevenzione
incendi, il quale non è del resto neanche indicato dall’art. 46 come requisito
di partecipazione alle gare d’appalto. Pres. Bianchi, Est. Graziano - L. s.r.l.
(avv.ti Borsero, Merani, Grossi) c. Casa di Riposo C.d.A. (avv.ti Bagnadentro,
Leuzzi e Timon) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 366
SICUREZZA SUL LAVORO - BOSCHI - Obblighi del datore di lavoro - Operazioni di taglio
alberi di alto fusto - Caduta anomala di un albero - Violazione della distanza
di sicurezza dal raggio di caduta dell'albero - Infortunio e decesso del
lavoratore - Mancata adozione di misure di protezione e di vigilanza -
Responsabilità del datore di lavoro - Fondamento giuridico - Art. 2087 c.c.
Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le
attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei
dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo
i rischi connessi all'attività lavorativa. Tale obbligo si riconduce, oltre che
alle disposizioni specifiche, più generalmente, al disposto dell'articolo 2087
c.c., in forza del quale il datore di lavoro é comunque costituito garante
dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei
prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi
all'obbligo di tutela, l'evento lesivo verificatosi in danno del lavoratore
correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo
40 c.p., comma 2, (Cass., Sez. IV, 8 luglio 2009, Fontanella). Fattispecie in
tema di omicidio colposo di un lavoratore durante operazioni di taglio di alberi
di alto fusto per caduta anomala di un albero e violazione della distanza di
sicurezza dal raggio di caduta dell'albero. (conferma sentenza
n. 3784/2007 della Corte di Appello di Firenze, del 03/05/2010). Pres. Zecca -
Est. Piccialli - P.G. Monetti - Ric. Ma. Ma.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV,
7/04/2011, Sentenza n. 13777
SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro - Pluralità di posizioni di garanzia - Contitolarità degli obblighi impeditivi - Fattispecie: responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza. In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro se vi sono più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (Cass. Sez. IV, sent. n. 4793 del 06/12/1990). Fattispecie, in tema di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un lavoratore a seguito di caduta da un ponteggio per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio stesso e per mancanza del sottoponte di sicurezza e di protezioni dal lato interno con affermazione di responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza. (conferma sentenza n. 2826/2009 Corte di Appello di Brescia, del 29/06/2010). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. Pa. Sa. e Ro. Fa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Reato colposo omissivo improprio - Rapporto di causalità - Criteri di verifica - Fattispecie: responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza. Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso é configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo (Cass. Sez. V, sent. n. 4941 del 18/12/2008). Fattispecie, in tema di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un lavoratore a seguito di caduta da un ponteggio per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio stesso e per mancanza del sottoponte di sicurezza e di protezioni dal lato interno, con affermazione di responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza. (conferma sentenza n. 2826/2009 Corte di Appello di Brescia, del 29/06/2010). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. Pa. Sa. e Ro. Fa.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769
SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro -
Successione di leggi - Ponteggi ed opere provvisionali di cui al D.P.R. n.
164/1956 e D.Lgs. n. 81/2008 - Continuità normativa - Sussistenza. Sussiste
continuità normativa tra le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articoli 16, 23, 24 e 27 - disposizioni che
sono state formalmente abrogate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
articolo 304 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) - e la vigente normativa antifortunistica. Invero, il
contenuto delle predette disposizioni risulta ad oggi recepito dall'articolo
122, in combinato disposto con le analitiche prescrizioni di cui all'allegato
18, nn. 2 e 3, in materia di ponteggi e di trasporto dei materiali, del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 126 e 128, disposizioni che tuttora
sanzionano penalmente le cautele antinfortunistiche di cui si tratta. Fattispecie in tema di
lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate da un lavoratore a seguito di caduta
da un ponteggio per irregolarità del piano di calpestio del ponteggio stesso e
per mancanza del sottoponte di sicurezza e di protezioni dal lato interno con
affermazione di responsabilità penale a carico del datore di lavoro, del
direttore di cantiere e del responsabile per la sicurezza. (conferma sentenza n.
2826/2009 Corte di Appello di Brescia, del 29/06/2010). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano
- Ric. Pa. Sa. e Ro. Fa..
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13769
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Definizione - Colpa concorrente del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza. Nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. L'eventuale colpa concorrente del lavoratore manifesta una ordinaria occasione di lavoro e non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (Cass., sez. IV, 14/12/1999 n. 3580; Cass., sez. 3/6/1999 n. 12115; Cass. 14/6/1996 n. 8676). Fattispecie, in tema di omicidio colposo ex art. 589 c.p. contestato al datore di lavoro per omessa formazione di un dipendente, deceduto per schiacciamento durante attività di trasferimento di blocchi di pietra e rifinitura massi - attività da qualificarsi come pericolosa. (conferma sent. n. 14304/2006 Corte di Appello di Torino, del 10/11/2009). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. To. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13763
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Compimento di operazioni
rientranti nel segmento di lavoro attribuito - Comportamento abnorme -
Esclusione. Non può affermarsi che abbia le caratteristiche dell'abnormità
il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante
pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro
attribuitogli (Cass. Sez. IV, sent. n. 10121 del 23.01.2007). (conferma sent. n.
14304/2006 Corte di Appello di Torino, del 10/11/2009). Pres. Zecca - Est. Montagni - P.G. Salzano - Ric. To.
Gi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n.
13763
SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro -
Datore di lavoro e capo cantiere - Pluralità di posizioni di garanzia -
Contitolarità degli obblighi impeditivi. Il ruolo di datore di lavoro e di
capo cantiere comportano la titolarità di autonome posizioni di garanzia, atteso
che, i predetti soggetti sono egualmente destinatari, seppure a distinti livelli
di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia
di sicurezza sul lavoro. Ciò in conformità al principio secondo cui, in tema di
infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero
dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno é per intero destinatario
dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il
rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia
(Cass., Sez. IV, 22 gennaio 2008, Di Tommaso ed altro). Fattispecie in tema di
responsabilità del datore di lavoro e del responsabile di cantiere per lesioni
colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno
di lavoratore dipendente, per omessa informazione dei rischi specifici inerenti
all'attività lavorativa di posa in opera di tubazioni per fognatura e per omessa
adozione di qualsivoglia opera provvisionale antismottamento volta ad impedire i
prevedibili franamenti del terreno argilloso in cui l'operaio infortunato
prestava l'attività lavorativa, nonché per le contravvenzioni previste dal
D.P.R. n. 164/1956, articolo 77, lettera c) in relazione al D.P.R. n. 547/1955,
artt. 4 e 389 lettera c) e D.P.R. n. 164/1956, artt. 13, comma 1 e 77, lettera
b). (dichiara inammissibile ricorso avverso sent. n. 3677/2008 della Corte di
Appello di Palermo, del 17/12/2009). Pres. Zecca - Est. Piccialli - P.G. Stabile
- Ric. Cu. Vi e altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011,
Sentenza n. 13749
SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro - Violazione dell'art. 7 D.lgs 626/1994 - Lesioni colpose
riportate dal lavoratore dipendente dall'appaltatore - Responsabilità del datore
di lavoro - Sussistenza. Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
articolo 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese
appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi
specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai
rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a
carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo
dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore (Cass.,
sez. IV, 30.3.2004 n. 45068). A maggior ragione, laddove la responsabilità
dell'appaltatore non esclude quella del committente, che é corresponsabile
qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (Cass.,
sez. IV, 1.7.2009 n. 37840). (conferma sent. n. 14485/2006 della Corte di
Appello di Torino, del 13/11/2009). Pres. Zecca - Est. Bianchi - P.G. Fraticelli
- Ric. Cr. Pa.
CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13744
SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - Misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro - Obblighi dell'appaltante per lavori affidati ad imprese
subappaltatrici o a lavoratori autonomi. L'appaltante, che abbia affidato i
lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno
dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie
di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento
(Cass. sez. IV, 30.9.2008 n. 41815), sicché é responsabile per fatto proprio per
gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza. (conferma
sent. n. 14485/2006 della Corte di Appello di Torino, del 13/11/2009). Pres.
Zecca - Est. Bianchi - P.G. Fraticelli - Ric. Cr. Pa.
CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13744
SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Rivalutazione dell'anzianità contributiva spettante ai lavoratori esposti all'amianto ex articolo 13, comma 8, L. n. 257/1992 - Contributi figurativi di "scivolo" di cui alla normativa sul pensionamento anticipato ex D.L. n. 516/1994 (conv. in L. n. 598/1994) - Prepensionamento di cui al D.L. 185/1994 - Periodo di contribuzione superiore ai 35 anni - Incompatibilità. Il lavoratore non ha diritto di fruire dei contributi figurativi di "scivolo" concessi dalla normativa sul pensionamento anticipato di cui al Decreto Legge n. 516 del 1994 (conv. in Legge 27 ottobre 1994, n. 598) ai fini della maturazione dei trentacinque anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi risultanti dall'ottenimento del beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, (rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto) (Cass., n. 9982/02). L'accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal riferito Decreto Legge n. 516 del 1994 - come é il prepensionamento di cui al Decreto Legge n. 185 del 1994 - non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni (costituenti il periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità); sì che il cumulo dei due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto, l'anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta per effetto del beneficio legato all'esposizione all'amianto, resti comunque al di sotto del "tetto" dei trentacinque anni. (conferma sent. n. 604/2008 della Corte di Appello di Genova, depositata il 23/07/2008). Pres. Miani Canevari - Est. La Terza - P.M. Finocchi Ghersi - Ric. Ca. En. - Controric. INAIL e INPS.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 7/04/2011, Sentenza n. 7952
SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato - Art. 13, comma 8, Legge 257/1992 -
Requisiti probatori. L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui alla
Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, (nel testo risultante dalle
modifiche apportate dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, articolo 1, comma 1), non
necessita di una prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la
durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia
possibile, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante
probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno con un margine di
approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado
di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità. (conferma
sentenza n. 678/2008 della Corte d'Appello di Genova, depositata il 05/08/2008).
Pres. Miani Canevari - Est. Balestrieri - P.M. Finocchi Ghersi - Ric. Be. Gi. e
altri - Controric. INPS.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.
Lavoro, 31/03/2011, Sentenza n. 7494
SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO -
Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato -
Art. 13, comma 8, Legge 257/1992 - Provvedimenti INAIL di riconoscimento
dell'esposizione all'amianto - Requisiti necessari per l'ottenimento del
beneficio previdenziale. Solamente le certificazioni eseguite
dall'INAIL sulla base egli atti di indirizzo del Ministero, come richiesto dalla
Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18, comma 8, confermata anche della Legge
24 dicembre 2007, n. 247, articolo 1, comma 20 (se non contrastate da una
specifica prova contraria), consentono il riconoscimento del diritto al
beneficio previdenziale di cui all'art. 13 della Legge 27 marzo 1992, n. 257,
senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della
personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato (Cass. sentenze n.
10037 del 2007, n. 400 del 2007, n. 27451 del 2006, n. 17977 del 2010).
(conferma sentenza n. 678/2008 della Corte d'Appello di Genova, depositata il
05/08/2008). Pres. Miani Canevari - Est. Balestrieri - P.M. Finocchi Ghersi -
Ric. Be. Gi. e altri - Controric. INPS.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.
Lavoro, 31/03/2011, Sentenza n. 7494
PUBBLICO IMPIEGO - Mobbing - Configurabilità - Presupposti - Disegno persecutorio - Prova. Ai fini della configurabilità del mobbing sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio (Cass. civ., Sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3785) La ricorrenza di una condotta mobbizzante va pertanto esclusa quante volte la valutazione complessiva dell’insieme delle circostanze addotte e accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare "singulatim" elementi e episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 2272). In particolare, la condotta di mobbing dell’Amministrazione pubblica datrice di lavoro, consistente in comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali nei confronti di un suo dipendente, deve da quest’ultimo essere provata e, a tal fine, valenza decisiva è assunta dall’accertamento dell’elemento soggettivo, e cioè dalla prova del disegno persecutorio; in ogni caso, determinati comportamenti non possono essere qualificati come mobbing se è dimostrato che vi è una ragionevole e alternativa spiegazione (Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2010, n. 1991; Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015). Pres. Allegretta, Est. Cocomile - D.P.R. (avv.ti Carbonara e Falagario) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 31 marzo 2011, n. 528
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Omicidio colposo contestato al dipendente delegato per gli aspetti della sicurezza ed igiene del lavoro - Risarcimento del danno dell’ente assicuratore - Attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. - Esclusione. Il risarcimento del danno effettuato dall'ente assicuratore, prima del giudizio, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, contestato al dipendente di un'azienda, non vale ad integrare la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, atteso che l'intervento risarcitorio non è riconducibile all’imputato ma unicamente all'iniziativa del datore di lavoro che ha stipulato il contratto assicurativo (Cass. n. 39065/04). (conferma sentenza n. 510/2008 del 20/04/2010 della CORTE DI APPELLO di BRESCIA ). Pres. MARZANO - Est. FOTI - P.G. SARZANO - Ric. Si. Da. (avv.ti Frattini e Marmitrizio). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV penale, 16 marzo 2011, n. 10652
SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni sul lavoro - Comportamento abnorme del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, ovvero il suo preposto, é esonerato da responsabilità solo allorché il comportamento del lavoratore si presenti del tutto abnorme, dovendosi in tal guisa definirsi quello che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate ovvero, seppure in esso rientrante, sia consistito in qualcosa radicalmente ed ontologicamente lontano dalle ipotizzabili scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.(conferma sentenza n. 1139/2008 del 01/12/2009, della CORTE DI APPELLO di PERUGIA). Pres. MARZANO - Est. FOTI - P.G. SPINACI - Ric. Pi. Vi. (avv. Benvenuto). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV penale, 16 marzo 2011, n. 10645
SICUREZZA SUL LAVORO - Esposizione all’amianto - Attestazione di rischio dell’INAIL per l’ottenimento di benefici previdenziali (artt. 18 co. 8 L. 179/2002 – 1, co. 20, L. 247/2007) - Rilevanza. All'attestazione di rischio dell'INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione della Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18, comma 8 (confermata anche dalla Legge 24 dicembre del 2007, n. 247, articolo 1, comma 20). Solamente le anzidette certificazioni, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato, offrendo presunzioni gravi, precise e concordanti dell'avvenuto superamento della prescritta "soglia" di rischio in tutto il periodo nelle stesse indicato (Cass. sent. nn 10037/2007, 400/2007, 27451/2006). (conferma sentenza n. 439/2008 della Corte di Appello di Genova). Pres. MIANI CANEVARI - Est. COLETTI DE CESARIS - P.M. FINOCCHI GHERSI - Ric. RO. LU., CR. FR. (avv. Storace) c. INAIL (avv.ti Valente, Patteri e Riccio). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 11 marzo 2011, n. 5896
SICUREZZA SUL LAVORO - Camere
refrigeranti - Normativa tecnica UNI 8011 - Dimensioni della cella - Rilevanza -
Esclusione - Ragioni. La normativa tecnica UNI 8011 non si riferisce
unicamente alle camere refrigeranti di grandi dimensioni, come sostenuto da
parte ricorrente, ma anche a quelle utilizzate esclusivamente o prevalentemente
per il stoccaggio della merce. Il verificarsi dei rischi presi in considerazione
dalla normativa tecnica su indicata e, in particolare, dal punto 6.2.7 della
medesima prescinde, infatti, dalle dimensioni della cella, in quanto, in caso di
casuale intrappolamento o involontaria prolungata permanenza all’interno della
stessa, le possibilità di congelamento o di morte per assideramento o per
asfissia sono le medesime, essendo direttamente correlate al tempo di permanenza
nell’ambiente “freddo” e non alla maggiore o minore grandezza dello stesso. La
“camera”, cui fa riferimento la normativa tecnica su indicata, deve essere,
quindi, correttamente intesa come qualsiasi stanza o vano, mantenuti mediante un
impianto di refrigerazione a temperatura minore di quella ambientale. Pres.
Salamone, Est. Sinigoi - B. s.p.a. (avv.ti Gerbi, Massa e Rozzio) c. Regione
Piemonte (avv. Salsotto), Azienda Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra (avv.ti Spina
e Rivetti) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 8 marzo 2011, n. 237
SICUREZZA SUL LAVORO - Celle refrigeranti - Sistemi di segnalazione e di uscita
- Datore di lavoro - Individuazione - Libertà di scelta - Limite
dell’adeguatezza. La libertà di scelta del datore di lavoro
nell’individuazione dei sistemi di segnalazione e d’uscita, per il caso di
intrappolamento o involontaria permanenza all’interno di celle refrigeranti,
incontra il limite della “adeguatezza”, che va valutata avuto riguardo a quanto
prescritto dalla prima parte del punto 6.2.7 della normativa tecnica UNI 8011,
tenuto conto del bene primario (vita e integrità fisica delle persone) alla cui
tutela tali norme sono preordinate. Pres. Salamone, Est. Sinigoi - B. s.p.a.
(avv.ti Gerbi, Massa e Rozzio) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto), Azienda
Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra (avv.ti Spina e Rivetti) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 8 marzo 2011, n. 237
SICUREZZA SUL LAVORO - Sostituzione delle tecniche adottate con quelle più
innovative maggiormente idonee a garantire la sicurezza - Ricerca e sviluppo
delle conoscenze - Artt. 3, c. 1, lett. b) e 4, c. 5 lett. b) d.lgs. n.
626/1994. In tema di tutela della sicurezza dei lavoratori è legittimo
pretendere, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 4, comma 5, lett. b),
del D.Lgs. 626 del 1994, che l'imprenditore proceda ad un'immediata sostituzione
delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative,
qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di
tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, laddove i sistemi già adottati
siano comunque inidonei a garantire un livello elevato di sicurezza. Pres.
Salamone, Est. Sinigoi - B. s.p.a. (avv.ti Gerbi, Massa e Rozzio) c. Regione
Piemonte (avv. Salsotto), Azienda Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra (avv.ti Spina
e Rivetti) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 8 marzo 2011, n. 237
SICUREZZA SUL LAVORO - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro - Mancato esercizio dell’azione penale - Termine di prescrizione ex art. 112 D.P.R. 1124/1965 - Dies a quo. Con l'azione di regresso prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno del 1965, n. 1124, articoli 10 ed 11, l'INAIL, agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo. L’azione nei confronti del datore di lavoro che ha violato la normativa sulla sicurezza sul lavoro è, in qualche misura, assimilabile all'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed é funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato. Il diritto dell'INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve allora agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo costituente il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine normativamente prescritto, l'azione di regresso. (Conf. Cass. 4015/1992, Cass. 8467/1994; Cass. 13598/2009; Contr. Cass. 968/2004; Cass. 502/1985). Pres. ROSELLI - Est. MANCINO - P.M. APICE - Ric. INAIL (avv.ti Tarantino e Rossi), Controric. S.I.M.A. DI. DE. A & C. S.N.C. (avv.Arru). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 3 marzo 2011, n. 5134
SICUREZZA SUL LAVORO -
Prevenzione incendi - Certificato di prevenzione incendi - Abrogazione del
D.P.R. 547/1955 - Abolitio criminis - Esclusione - Art. 16 D. Lgs. 139/2006 -
Art. 46 D.Lgs. 81/2008. In tema di prevenzione incendi, anche dopo l’entrata
in vigore del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, che ha abrogato il
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, le aziende e le lavorazioni indicate nelle
tabelle A e B approvate con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1959, n. 689 (determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della
prevenzione degli incendi, al controllo del comando del Corpo dei vigili del
fuoco) devono, ad oggi, ritenersi assoggettate al rilascio del certificato di
prevenzione incendi. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 il sopraindicato decreto è stato sì abrogato, ma la fattispecie
criminosa é oggi prevista dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo
16, richiamato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 46 (Prevenzione
incendi), per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito
dell'abrogazione del Decreto n. 547 del 27 aprile 1955. Pres. TERESI - Est.
AMOROSO - P.M. D’AMBROSIO - Ric. Tr. Vi. -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 15 febbraio 2011, n. 5597
SICUREZZA SUL LAVORO - Violazione
degli obblighi di cui all’art. 35 D. Lgs. n. 626/1994 - Lesioni personali
colpose - Concorso di reati. Il reato di lesioni personali colpose può
concorrere con la violazione della norma antinfortunistica di cui all’art. 35
Decreto Legislativo n. 626, del 19 settembre 1994, atteso che in tal caso non
c'é reato complesso ex articolo 84 c.p., bensì concorso di reati distinti.
Pertanto, ove vi siano, in ipotesi, due distinti procedimenti penali, manca il
presupposto perché possa operare il principio del ne bis in idem. Pres. TERESI -
Est. AMOROSO - P.M. VOLPE - Ric. Te. An. Ma. -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 15 febbraio 2011, n. 5604
SICUREZZA SUL LAVORO - Requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro - Allegato IV, punto 1.11.1.5 del d.lgs. n. 81/08 - Possibilità di lavorare stando seduti - Prescrizioni dell’autorità sanitaria - Art. 10 d.P.R. n. 520/55 - Apprezzamento tecnico discrezionale - Necessaria instaurazione del contraddittorio con il datore di lavoro. Agli operatori dell’Azienda Sanitaria è riconosciuto (art. 10 del D.P.R. n. 520/55) il potere di impartire disposizioni esecutive implicanti un apprezzamento tecnico-discrezionale integrativo della disciplina stabilita dal legislatore: segnatamente tale contenuto di discrezionalità non può essere disconosciuto nel caso in cui venga in rilievo l’attuazione, con indicazione delle relative modalità, della previsione dettata dall’Allegato IV, punto 1.11.1.5., del D.Lgs. n. 81/08, secondo cui l'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere, ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro. Tale previsione va raccordata con gli artt. 63 e 64 del medesimo D.Lgs. n. 81/08, che rinviano all’Allegato IV per la specificazione dei requisiti di salute e sicurezza cui i luoghi di lavoro debbono essere conformi ed ai quali il datore di lavoro è tenuto a provvedere, nonché all’art. 15 co. 1 lett. d), che annovera, fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo. Alla luce del quadro normativo così delineato, il riportato intervento dell’autorità di vigilanza presenta i caratteri tipici della prescrizione attuativa di un precetto che il legislatore ha solo parzialmente determinato, rimettendo all’amministrazione la scelta circa la stessa opportunità di esercitare o meno il potere di ordinare l’adeguamento delle postazioni di lavoro. Trattandosi di una misura di prevenzione dei rischi, priva di connotazioni sanzionatorie, la sua adozione non può legittimamente considerarsi sottratta alla preventiva instaurazione di un effettivo contraddittorio con il datore di lavoro che ne sia destinatario, alla stregua delle regole generali che governano l’azione amministrativa; la partecipazione del datore di lavoro non può reputarsi esaurita con la presenza al sopralluogo condotto dai funzionari dell’A.S. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Z.s.r.l. (avv.ti Barosio, Grassi e Cicchetti) c. Azienda Sanitaria di Firenze (avv.ti Danesi e Molesti) - TAR TOSCANA, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 233
SICUREZZA DEL LAVORO - Datore di
lavoro - Posizione di garanzia - Obblighi del responsabile del servizio
prevenzione e protezione (RSPP) - Omessa valutazione dei rischi - Negligenza
colpevole - Rimedi inidonei ai pericoli inclusi nel documento di valutazione dei
rischi - Corresponsabilità con il datore di lavoro - Artt. 31 e 32 D. L.vo n.
81/2008. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non
è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della
normativa antinfortunistica e lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in
tale materia del datore di lavoro, il quale è (e rimane) direttamente tenuto ad
assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di
rischio. Pertanto, la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto
a fare a norma del Decreto Legislativo n. 81/2008, articolo 31 (individuandolo,
ai sensi del successivo articolo 32, tra persone i cui requisiti siano "adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative"), non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione
del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa
antinfortunistica, perché gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il
delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei
confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al
datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la
verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività
lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione
di garanzia nella subiecta materia, poiché l'obbligo di effettuare la
valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di
prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre
capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna
sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già
per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il
relativo documento. Tuttavia, quanto detto, non esclude che, indiscussa la
responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della
"posizione di garanzia", possa profilarsi lo spazio per una (concorrente)
responsabilità del RSPP. (conferma sentenza n. 11004 del 09/11/2009 CORTE
APPELLO di NAPOLI) Pres. Marzano, Est. Piccialli - Ric. Di. Ma. Al..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27/01/2011 Sentenza n. 2814
SICUREZZA DEL LAVORO - Responsabilità prevenzionali e responsabilità per
reati colposi di evento - Corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro -
Presupposti e limiti - D. L.vo n. 81/2008. Anche il RSPP, che pure è privo
dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per
rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del
verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di
conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto
seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative
idonee a neutralizzare detta situazione. Il RSPP, quindi, non può essere
chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le
proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché,
difetta una espressa sanzione nel sistema normativo. Il fatto, che la normativa
di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali
comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e
protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in
ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile
derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Infatti,
occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali,
derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle
responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati
infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza,
imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento
sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo,
così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura
prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone,
essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere
anche un carattere addirittura esclusivo. (conferma sentenza n. 11004 del
09/11/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. Marzano, Est. Piccialli - Ric. Di. Ma.
Al..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27/01/2011 Sentenza n. 2814
SICUREZZA DEL LAVORO - Compiti e obblighi del RSPP - Omissione colposa di
segnalazione - Obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio - Misure da
adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro -
Responsabilità - Presupposti. L'omissione colposa al potere-dovere di
segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti
muniti delle necessarie possibilità di intervento, finisce con il costituire
(con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione
della condizione di rischio. Con la conseguenza, che, qualora il RSPP, agendo
con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline,
abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una
situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere
l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe (rectius,
dovrebbe) essere chiamato a rispondere insieme a questi (in virtu' del combinato
disposto dell'articolo 113 c.p. e articolo 41 c.p., comma 1) dell'evento dannoso
derivatone. (conferma sentenza n. 11004 del 09/11/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI)
Pres. Marzano, Est. Piccialli - Ric. Di. Ma. Al..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27/01/2011 Sentenza n. 2814
SICUREZZA DEL LAVORO - Ambiente di lavoro - Nozione. Per "ambiente di
lavoro" deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa
si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro
che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per
ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in
momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro. (conferma sentenza n. 11004
del 09/11/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. Marzano, Est. Piccialli - Ric. Di.
Ma. Al..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27/01/2011 Sentenza n. 2814
SICUREZZA DEL LAVORO - Infortunio e lesioni - Prescrizioni in materia antinfortunistica - Obblighi del datore di lavoro - Omessa valutazione dei rischi - Inadeguata informazione del lavoratore - Comportamento non abnorme del lavoratore. Nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Sicché, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Inoltre, l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (Cass., sez. 4, 14/12/1999 n. 3580, Bergamasco; Cass. 3/06/1999 n. 12115, Grande; Cass. 14/06/1996 n. 8676, Ieritano). Infine, non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, del 23.01.2007, Sentenza n. 10121). (dich. Inammissibile ricorso avverso sentenza n. 4461 del 16/07/2010, CORTE APPELLO di TORINO) Pres. Morgigni, Est. Montagni, Ric. L'. Gi.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 26/01/2011 Sentenza n. 2606
SICUREZZA SUL LAVORO - Cantieri e
norme antinfortunistiche - Prevenzione degli incidenti sul lavoro - Obblighi del
datore di lavoro e del capocantiere - Assenza di una formale delega in materia
di sicurezza sul lavoro - Plurititolarità della sicurezza dei lavoratori -
Responsabilità - Fattispecie: ponteggio privo di parapetto e di tavole
fermapiedi - caduta e decesso del lavoratore. Il "capo cantiere", anche in
assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario
diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle
prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme
antinfortunistiche" (Cass., Sez. 4, 20/03/2009, n. 12673). D'altra parte, in via
di principio generale, il capo cantiere è certamente persona adatta ad
individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto
meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui
possono essere coinvolti i dipendenti ovvero terze persone estranee ai lavori.
Nè ha alcun rilievo che potessero esservi ulteriori garanti della sicurezza dei
lavoratori, in quanto, se piu' sono i titolari della posizione di garanzia
ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario
dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. sez. 4, 19.5.2004 n. 46515)
fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della
suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela
antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.
(conferma sentenza n. 6274/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/04/2009) Pres.
Morgigni, Rel. Romis, Ric. MA. AN..
CORTE DI CASSAZIONE, PENALE Sez. IV 26/01/2011, Sentenza n. 2578
SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Violazione
delle norme antinfortunistiche - Concorso di persone nel reato - Responsabilità
penali e circostanza attenuante - Art. 114 c.p. - Fattispecie: caduta e decesso
del lavoratore. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque,
in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri
lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul
lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, ad attuare
le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano
rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente
gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo (Cass., Sez. 4,
19/02/1998, n. 3948). Sicché, in caso di concorso di persone nel reato, la
circostanza attenuante di cui all'articolo 114 c.p., è configurabile a
condizione che sia possibile, attraverso l'esame delle modalità di commissione
del fatto, stabilire che l'imputato abbia svolto un ruolo assolutamente
marginale di efficacia causale così lieve nella determinazione dell'evento
criminoso da risultare del tutto trascurabile (Cass., Sez. 2, 09/10/2008, n.
38492). (conferma sentenza n. 6274/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/04/2009)
Pres. Morgigni, Rel. Romis, Ric. MA. AN..
CORTE DI CASSAZIONE, PENALE Sez. IV 26/01/2011, Sentenza n. 2578
SICUREZZA SUL LAVORO -
Antincendio - Certificato di prevenzione incendi - Assenza - Responsabilità
penale - D. L.vo n. 81/2008 mod. con D. L.vo 106/2009 - Art. 36 e 37, D.P.R. n.
547/1955 - Art. 16, D. L.vo n. 139/2006. In materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche dopo l'entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 - che ha abrogato il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955 - la fattispecie criminosa di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36 e 37 è tuttora
rilevante penalmente, poiché è stata riprodotta e prevista dal Decreto
Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16, norma quest'ultima richiamata
dall'articolo 46 (prevenzione incendi) del citato Decreto Legislativo n. 81 del
2008 (conf. Cass. Sez. 3 Sent. 16313/09 del 17/04/09). (riforma Sentenza
Tribunale di Torre Annunziata, del 16/10/08) Pres. Squassoni, Est. Gentile, Ric.
D. e altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/01/2011 Sentenza n. 2335
SICUREZZA SUL LAVORO - Impianti per l'erogazione di carburante destinati
esclusivamente all'esercizio dell'impresa - Installazione e gestione -
Autorizzazione e divieto di cessione di carburanti a terzi - Responsabilità
penali - L. n. 1034/1970 - Legge n. 162/1993. Ai sensi del combinato
disposto del Decreto Legge n. 745 del 1970, articolo 16, comma 4, (convertito in
Legge n. 1034 del 1970) e Decreto Legge n. 82 del 1993, articolo 5, comma 3,
(convertito in Legge n. 162 del 1993, normativa tuttora in vigore) -
l'installazione e gestione degli impianti per l'erogazione di carburante
all'interno di imprese, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente
all'esercizio dell'impresa, e' sottoposta a semplice autorizzazione da
rilasciarsi rispettivamente dal prefetto ovvero dalla Regione territorialmente
competenti. Detta autorizzazione, tuttavia, deve contenere il divieto di
cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. La fornitura,
pertanto, a soggetti diversi da quelli contemplati nel provvedimento integra la
fattispecie criminosa di cui al Decreto Legislativo n. 745 del 1970, articolo
16, comma 4, essendo necessaria la concessione prevista dalla disciplina
normativa (conf. Cass. Sez. 3 Sent. n. 22737 del 18/03/04). (riforma Sentenza
Tribunale di Torre Annunziata, del 16/10/08) Pres. Squassoni, Est. Gentile, Ric.
D. e altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/01/2011 Sentenza n. 2335
PUBBLICO IMPIEGO - Art. 4 l.r. Liguria n. 63/2009 - Illegittimità
costituzionale - Ordinamento civile - Riserva di contrattazione collettiva.
L’ art. 4 della legge regionale ligure n. 63 del 2009, pur limitandosi a
recepire il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 1999 e a ricalcarne
pedissequamente la previsione, è lesiva della competenza legislativa statale in
materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva.
Infatti, essa, attraverso il richiamo ad una norma contrattuale, pur adottata
nella sede competente, fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente
fluida e mutevole, qual è la contrattazione collettiva, determinando, per la
sola Regione Liguria, l’ultrattività di tale regime. Pres. De Siervo, est.
Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria.
CORTE COSTITUZIONALE - 5 gennaio 2011, n. 7
PUBBLICO IMPIEGO - Artt. 7 e 8 l.r. Liguria n. 63/2009 - Personale
contrattualizzato - Orario di lavoro e trattamenti economici - Illegittimità
costituzionale. Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 ed
8 della legge regionale ligure n. 63 del 2009 sono fondate. In riferimento al
personale contrattualizzato, invero, tali norme dettano una disciplina
eccentrica in materia, rispettivamente, di orario di lavoro e di trattamenti
economici, incidendo su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con
lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento
civile (sentenze n. 189 del 2007, n. 308 del 2006 e n. 507 del 2000). Pres. De
Siervo, est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Liguria.
CORTE COSTITUZIONALE - 5 gennaio 2011, n. 7
PUBBLICO IMPIEGO - Concorso pubblico - Natura comparativa ed aperta - Art. 5
l.r. Liguria n. 63/2009 - Illegittimità costituzionale. La natura
comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso
pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano
irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno, violano il carattere
pubblico del concorso. Ne consegue che quando, come nell’ipotesi di cui all’art.
5 della legge regionale ligure n. 63 del 2009, sia riscontrabile una riserva
integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura
“aperta” della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso
pubblico (sentenza n. 100 del 2010). Pres. De Siervo, est. Mazzella - Presidente
del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria.
CORTE COSTITUZIONALE - 5 gennaio 2011, n. 7
PUBBLICO IMPIEGO - Progressione nei pubblici uffici - Concorso - Art. 97
Cost. - Art. 6 l.r. Liguria n. 63/2009 - Illegittimità costituzionale. La
questione relativa all’art. 6 della legge regionale ligure n. 63 del 2009 è
fondata, con riferimento ai principi espressi dall’art. 97 Cost. La progressione
nei pubblici uffici deve infatti avvenire per concorso e previa rideterminazione
della dotazione organica complessiva (sentenza n. 478 del 1995 e, in senso
analogo, sentenze n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002 e n. 1 del
1999). La norma regionale censurata, prevedendo una modalità di progressione
verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso
già espletato e non già sull’indizione di nuovi concorsi ad hoc, nella quale i
candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono
utilizzabili per i successivi tre anni, si pone, pertanto, in contrasto con il
principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi
operante anche per le progressioni di carriera. Pres. De Siervo, est. Mazzella -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria.
CORTE COSTITUZIONALE - 5/01/2011, n. 7
SICUREZZA SUL LAVORO - Appalto -
Misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori - Responsabilità del
committente che si sia ingerito nella organizzazione del lavoro -
Configurabilità. Nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto,
risponde, a garanzia della prevenzione infortunistica, anche il committente il
quale si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro, così partecipando
all’obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. Pres. MORGIGNI, Est.
MONTAGNI - P.G. D’ANGELO - Ric. BR. EZ. -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV penale, 4 gennaio 2011, n. 127
SICUREZZA DEL LAVORO - Violazione delle norme antinfortunistiche - Sottovalutazione dei rischi connessi all'esecuzione di uno scavo - Condotta colposa - Responsabilità penali - Fattispecie: Lavori di livellamento di un terreno con opere di scavo conseguente un crollo di un vecchio muro con infortunio e decesso di un lavoratore. In materia di sicurezza sul lavoro, in ossequio ai principi vigenti che fondano per il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili una autonoma e indipendente posizione di garanzia che, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, non è consentita l'introduzione di profili documentali che vorrebbero escludere la responsabilità evocando una conoscenza del coinvolgimento nei lavori di una determinata impresa. Fattispecie: redazione di un piano di sicurezza assolutamente generico con riferimento alla valutazione dei rischi connessi alla esecuzione dei lavori di scavo ed avere omesso di indicare quale progettista l'esistenza del muro successivamente crollato. Pres. Morgigni, Rel. Piccialli, Ric. As. Ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4, 4/01/2011, Sentenza n. 122
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)