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Giurisprudenza

Lavoro

Pubblico e Privato

Sicurezza sul lavoro...

 

2010

(Vedi anche le voci: inquinamento - sicurezza - aria - suolo - P.A....)

Gli aggiornamenti successivi

 

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SICUREZZA SUL LAVORO - Autonoma e imprevedibile iniziativa del lavoratore - Ricorrenza - Presupposti - Fattispecie: omessa predisposizione di armature di sostegno nei lavori di scavo - Art. 13 d.P.R. n. 164/1956. L'autonoma ed imprevedibile iniziativa del lavoratore ricorre quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cass. pen. Sez. 4, n. 40164 del 3.6.2004, Rv. 229564). (Nella specie, l’infortunio del lavoratore era stato determinato dall’omessa predisposizione di armature di sostegno nei lavori di scavo del terreno, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 164/1956). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d’Appello di Campobasso del 20/05/2010) Pres. Marzano, Est. Massafra, Ric. D.M.M.N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 24/11/2010, Sentenza n. 41591

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Attività organizzata di trattamento e cura dei pazienti - Infortunio occorso al personale sanitario - Art. 2087 c.c. - Datore di lavoro - Adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore - Prova - Lavoratore - Onere della prova “semplificato”. Ai sensi dell’art.2087 c.c., il datore di lavoro, esercente l’attività organizzata di trattamento e cura dei pazienti, - che sia pubblico o privato- va ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al personale sanitario, ove non provi di aver adottato tutte le misure idonee, per l’esperienza e la tecnica, in relazione alla particolare attività di volta in volta in rilievo, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (giurisprudenza pacifica “ex multis” Cass. Sez, lav.3 agosto 2007, n.17066). Su quest’ultimo incombe un onere della prova semplificato, conformemente al principio comune a tutta la responsabilità “contrattuale” ai sensi dell’art.1218 c.c. (c.d. “inversione dell’onere della prova” rispetto all’ambito ordinariamente previsto per la responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c.), ma che, non di meno, si estende alla esistenza del danno “non jure”, alla nocività dell’ambiente di lavoro, nonché al nesso causale tra l’uno e l’altro elemento (da ultimo Cass. Sez lav.20 maggio 2010, n.12351). Pres. Barbagallo, Est. Caracciolo - C.G. (avv.ti D'Alicandro e Milia) c. Università degli studi "G. D'Annunzio" (avv. Tatozzi) e Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 4 di Chieti (avv. Rocchetti) - (Conferma T.A.R. ABRUZZO, Pescara n. 381/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 novembre 2010, n. 8104

SICUREZZA SUL LAVORO - Infortuni - Condotta colposa del lavoratore infortunato -Responsabilità del datore di lavoro - Esonero - Carattere eccezionale, abnorme o esorbitante della comportamento del lavoratore.
In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando non sia riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta, esonerandosi da responsabilità il datore quando appunto il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Cass.pen. IV, 22 dicembre 2009, n.10448). Pres. Barbagallo, Est. Caracciolo - C.G. (avv.ti D'Alicandro e Milia) c. Università degli studi "G. D'Annunzio" (avv. Tatozzi) e Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 4 di Chieti (avv. Rocchetti) - (Conferma T.A.R. ABRUZZO, Pescara n. 381/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 novembre 2010, n. 8104
 

SICUREZZA SUL LAVORO - Art. 14, c. 1 d.lgs. n. 81/2008 - Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale - Applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 - Deroga - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Pres. Amirante, Est. Criscuolo - Giudizio di l.c. promosso con ordinanza del TAR Liguria. CORTE COSTITUZIONALE - 5 novembre 2010, n. 310

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Impianti elettrici - Omessa manutenzione - Responsabilità del titolare - Fattispecie - Continuità normativa - D. L.vo n. 81/2008. Sussiste continuità normativa tra le fattispecie contravvenzionali della previgente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 che, con riferimento alla specifica condotta contestata all'imputato, ha in particolare riprodotto agli articoli 80-87 la normativa di prevenzione relativa ad impianti ed apparecchiature elettriche (Cass. pen., sez. 3 , 07/05/2009, n. 29543; Cass. pen., sez. 3 , 28/01/2009, n. 13533.; Cass. pen., sez. 3 , 10/10/2008, n. 41367). Fattispecie: Impianto di messa a terra di un parco acquatico. (conferma sentenza del Tribunale di Paola, sez. dist. Di Scalea, del 13.10.2009) Pres. Squassoni - Rel. Amoroso - Ric. B.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/10/2010, Sentenza n. 37173

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Emissioni potenzialmente nocive disperse all'interno dell’ambiente di lavoro - Inosservanza di prescrizione stabilita dall'autorizzazione - Art. 279, D. L.vo n. 152/2006 - Configurabilità - Fattispecie. Il mancato adeguamento ad una delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, secondo la quale le emissioni tecnicamente convogliabili avrebbero dovuto essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro, configura la fattispecie contenuta nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 2. Fattispecie: emissioni derivanti dai quattro sistemi di aspirazione localizzati, che fuoriuscivano dal processo produttivo ed erano potenzialmente nocive perché disperse all'interno stesso dell'ambiente di lavoro. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 18.11.2009 del tribunale di Milano) Pres. Onorato, Rel. Amoroso, Ric. B. M. C.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/10/2010, Sentenza n. 35942

 

SICUREZZA - Ascensori - DM 23 luglio 2009 - Applicazione retroattiva della normativa UNI EN 81 80 - Illegittimità - Violazione del procedimento di formazione dei regolamenti amministrativi - Art. 17 L. n. 400/1988. E’ illegittimo il decreto 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive, avente ad oggetto “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, con cui è applicata retroattivamente la normativa UNI EN 81-80 sugli ascensori, per violazione del procedimento di formazione dei regolamenti amministrativi di cui all’art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400. Non è stato infatti acquisito il pervio parere obbligatorio del Consiglio di Stato e non è stata riportata nell’intestazione del provvedimento la denominazione “regolamento”, come invece prescritto dalla norma innanzi richiamata. Pres. Riggio, Est. Ferrari - Confedilizia (avv.ti Angiolini e Panariti) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. III ter - 1 aprile 2010, n. 5413

SICUREZZA - Ascensori - DM 23 luglio 2009 - Imposizione di prestazioni patrimoniali e personali - Mancanza di supporto normativo - Quantificazione progressiva rimessa ad un’associazione privata (UNI) - Illegittimità. E’ illegittimo il decreto 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive nella parte in cui impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e patrimoniali al di fuori di del necessario supporto normativo e lascia ampio spazio nella loro individuazione ad una associazione privata (l’UNI), alle cui libere determinazioni, assunte nel tempo e finalizzate ad un continuo adeguamento delle tecniche di valutazione dei rischi degli impianti, da essa imposte, dipende la loro progressiva quantificazione e i vantaggi economici che l’associazione ne ricava. Pres. Riggio, Est. Ferrari - Confedilizia (avv.ti Angiolini e Panariti) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. III ter - 1 aprile 2010, n. 5413

SICUREZZA - Ascensori - DM 23 luglio 2009 - Sviamento di potere - Perseguimento di finalità occupazionali - Illegittimità. Con palese sviamento di potere, il decreto 23 luglio 2009 del Ministro delle attività produttive non è stato adottato al fine di garantire una più efficace tutela contro i rischi connessi all’uso dell’ascensore: dichiaratamente, l’obiettivo perseguito dal Governo è quello di “rilanciare l’edilizia” e quindi di fronteggiare la crisi, che essa attualmente attraversa, “anche” con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici all’interno degli edifici, e “fra questi l’ascensore“ in quanto “indispensabile mezzo di trasporto”. La nuova normativa viene quindi imposta non per colmare evidenti carenze nell’attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull’economia delle famiglie. Pres. Riggio, Est. Ferrari - Confedilizia (avv.ti Angiolini e Panariti) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. III ter - 1/04/2010, n. 5413

 

SICUREZZA SUL LAVORO - Infortunio - Rischio improprio - Attività prodromica e strumentale al lavoro - Indennizzabilità - Condizioni - Caduta ricollegabile all’ambiente di lavoro o alle modalità della prestazione - Pavimentazione insidiosa - Assenza di particolari situazioni di pericolo - Livello minimo di attenzione - Fattispecie. L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, rimanendo irrilevante l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, dal momento che va ritenuto estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 4 agosto 2005, n. 16417). E’ tuttavia pur sempre necessario che la caduta sia in collegamento con situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità della prestazione lavorativa, come è dato per esempio registrare quando l'infortunio si sia verificato a causa della pavimentazione insidiosa dei locali che il dipendente è costretto a percorrere a cagione e per l'espletamento della sua attività professionale (Cass. civ., Sez. lav., 7 aprile 2000, n. 4433). In assenza di particolari fonti di pericolo, deve invece ritenersi sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione (fattispecie relativa ad un infortunio occorso lungo le scale dell’azienda, in assenza di dispositivi antisdrucciolo: le scale erano tuttavia prive di condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone, quali: gradini consunti, presenza di sostanze scivolose, presenza eccezionale di ostacoli). Pres. Barbagallo, Est. Garofoli - M.A. (avv. Cecinato) c. INPS (avv.ti Lanzetta e Tita) - (Conferma TAR PUGLIA, Lecce n. 6189/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 febbraio 2010, n. 514

 

SICUREZZA SUL LAVORO - SALUTE - Obbligo di tutela del lavoratore contro i rischi dal fumo passivo - Sentenza Corte Cost. n. 399/96 - Art. 51 L. n. 3/03 - Applicabilità - Decorrenza - 10 gennaio 2005 - Amministrazioni dello Stato - Mancata emanazione del regolamento ex art. 51, c. 4 L. n. 3/03 - Irrilevanza - Ragioni. L’obbligo di tutela del lavoratore contro i rischi da fumo passivo sul posto di lavoro (già evidenziato dalla Corte Cost., cfr. sentenza n. 399/96, in forza della l. n. 584/75, degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, come modificati dall'art. 33 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché art. 64, lettera b) e 65, c. 2, del citato decreto n. 626 del 1994) è stato ribadito dall’art. 51 della legge n. 3/03 che ha imposto il divieto generale di fumo nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e a quelli riservati ai fumatori dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Tale disciplina è applicabile a partire dal 10 gennaio 2005 (per effetto del differimento dell’entrata in vigore della norma disposto dall’art. 19 d.l. n. 266/04) a tutte le amministrazioni dello Stato. Peraltro, la mancata emanazione del regolamento previsto dall’art. 51 comma 4° l. n. 3/03 non preclude alla normativa in esame di esplicare i suoi effetti anche nei confronti dell’amministrazione, dal momento che, secondo quanto risulta dal tenore letterale della disposizione in esame, l’adozione della fonte secondaria non costituisce requisito di operatività del divieto legislativamente previsto ma solo il presupposto per l’individuazione di “eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare” (fermo restando che “tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori”) in mancanza della quale tali ulteriori limiti al divieto non si applicano. Pres. Guerrieri, Est. Francavilla - F-A- (avv. D’Urso) c. Ministero della Giustiza (Avv. Stato). TAR LAZIO, Roma, Sez. I quater - 29 gennaio 2010, n. 1192

 

SICUREZZA SUL LAVORO - DPI - Inesistenza di norme armonizzate CE - D.lgs. n. 475/92 - Certificazione di tipo - Organo competente al rilascio - Verifica di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Nell’ipotesi di inesistenza di norma armonizzata CE per dispositivi di protezione individuale (nella specie, protezione delle vie respiratorie da agenti biologici), la certificazione CE di Tipo per tale protezione deve essere rilasciata dall’organismo notificato mediante la verifica della conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di sicurezza , secondo le previsioni dell’art. 7 comma 6 e 8 del d.lgs 475/1992 ( art. 10 comma 4 della direttiva 89/686/CEE). Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - 3. s.p.a. (avv.ti Cassamagnaghi, Crismani e Vischi) c. C.S.C. (avv. Rosati) e altri (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2010, n.34

 

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