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Giurisprudenza

 

Diritto Agrario

Agricoltura e zootecnia

 

2011

 

2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 -2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 / 86

 

si veda anche: salute - incendi (taglio bosco) - boschi - fauna e flora - lex...

 

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DIRITTO AGRARIO - Encefalopatia spongiforme bovina - Lotta contro la propagazione - Polizia sanitaria - Controlli veterinari e zootecnici - Animali vivi e prodotti di origine animale - Scambi intracomunitari - Divieto della produzione e commercializzazione delle proteine animali trasformate nell’alimentazione degli animali da allevamento - Direttiva 90/425/CEE - Applicazione di tale normativa - Compatibilità con la direttiva 90/425/CEE e con le decisioni 94/381/CE e 2000/766/CE - Principio di proporzionalità e giudice del rinvio.
Il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, nonché le decisioni della Commissione 27 giugno 1994, 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di protein[e] derivat[e] da mammiferi, e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell’alimentazione degli animali, non osta ad una normativa nazionale che, a titolo di protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina, vietasse temporaneamente la produzione e la commercializzazione di proteine animali trasformate nell’alimentazione degli animali da allevamento, purché la situazione nello Stato membro interessato presentasse un carattere di urgenza che giustificasse l’adozione immediata di siffatte misure per gravi motivi di salvaguardia della sanità pubblica o della salute animale. Spetta al giudice del rinvio verificare se ricorra quest’ultimo presupposto e se sia stato osservato il principio di proporzionalità. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof ’s-Gravenhage - Paesi Bassi) Pres. Cunha Rodrigues, Rel. Rosas, Staat der Nederlanden c. Denkavit Nederland BV e altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 22/06/2011, Procedimento C-346/09

 

DIRITTO AGRARIO COMUNITARIO - Aiuto diretto complementare nazionale - Presupposti per la concessione - Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1782/2003. Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, nel testo di cui alla decisione del Consiglio 22 marzo 2004, 2004/281/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale escluda dal beneficio dell’aiuto complementare nazionale le persone giuridiche che esercitano un’attività agricola nel territorio dello Stato membro interessato per il fatto che esse sono assoggettate ad una procedura di scioglimento volontario, qualora una condizione relativa all’assenza di una siffatta procedura non sia stata previamente autorizzata dalla Commissione europea. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 09/06/2011, Sentenza C-115/10

 

AGRICOLTURA - Latte e prodotti lattiero-caseari - Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Nozione di quantitativo di riferimento individuale - Reg. n. 2217/2004/CE - Reg. (CE) n. 1782/2003 che mod. i Regg. (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. La nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2005, n. 118, che corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretata nel senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario, la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da prelievo. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) Hauptzollamt Koblenz c. Kurt und Thomas Etling in GbR ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 5/05/2011, Sentenze C-230/09 e C-231/09

AGRICOLTURA - Settore del latte e prodotti lattiero-caseari - Regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune - Trasferimento di quantitativi di riferimento individuali - Ripercussioni sul calcolo del prelievo - Ripercussioni sul calcolo del premio per i prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 1782/2003 e s.m. dal reg. n. 2217/2004. L’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217, deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1° aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di quantitativo di riferimento individuale, impiegata in questa disposizione, non consente di prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo. Inoltre, una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene effettuata la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in particolare, i principi generali del diritto dell’Unione nonché gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero. Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata nell’ambito dell’esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento. Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero avuto l’unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della riassegnazione di cui trattasi. Ddomande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) Hauptzollamt Koblenz c. Kurt und Thomas Etling in GbR ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 5/05/2011, Sentenze C-230/09 e C-231/09

 

DIRITTO AGRARIO - Attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola - Connessione funzionale - Insediamento industriali - Configurabilità - Presupposti - Art. 74, lett. h) D.Lv. 152/06 - Fattispecie: attività di produzione vitivinicola. L'attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola presuppone che l'impresa eserciti esclusivamente l'attività agricola (o di allevamento) e che, nell'ambito della stessa, in presenza di un rapporto di stretta connessione funzionale, proceda poi alla trasformazione ed alla valorizzazione del prodotto utilizzando, inoltre, materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui l'impresa disponga a qualsiasi titolo. Nella fattispecie si versa, al contrario, in una ipotesi in cui l'insediamento dal quale proviene lo scarico esercita l'attività di produzione vitivinicola senza alcun rapporto di complementarietà funzionale con l'attività agricola che, peraltro, non viene svolta direttamente. Pertanto, si tratta di un insediamento in cui si svolge la produzione di beni ed i cui reflui sono certamente qualificabili come industriali ai sensi dell'articolo 74, lettera h) D.Lv. 152/06. (conferma ordinanza emessa il 26/7/2010 dal Tribunale di Chieti) Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Catabbi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/04/2011 (Ud. 16/03/2011) Sentenza n. 16054

 

DIRITTO AGRARIO - DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Qualifica di imprenditore agricolo o bracciante agricolo - Attività edificatoria fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del fondo - Reati di cui agli artt. 30 e 44 del D.P.R. 380\01. La qualifica di imprenditore agricolo o bracciante agricolo non è da sola sufficiente per escludere la legittimità dell'intervento edilizio, poiché, ciò che effettivamente rileva è la esistenza di un effettiva relazione diretta tra edificio e conduzione del fondo, con la conseguenza che il possesso di tali qualifiche è indifferente allorquando un terreno agricolo venga frazionato e predisposto alla realizzazione di più edifici aventi destinazione residenziale snaturandone la originaria vocazione agricola in quanto l'attività edificatoria è solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del fondo. (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605

 

DIRITTO AGRARIO - Pertinenza di manufatto rispetto ad azienda agricola - Presupposti - Classificazione come residenziale - Il vincolo pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici - Art. 817 c.c.. Non è possibile parlare di pertinenza di un manufatto rispetto ad una azienda agricola in quanto questa esula dal concetto di "cosa" nell'accezione di cui all'art. 817 c.c.. In ogni caso per esplicita volontà legislativa il vincolo pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici (Cass. Sez. 3^ 4.3.1999 n. 6925, Pacini; Cass. Sez. 3^ ord. 19.8.1993 n. 1795, Sebastiani; Cass. Sez. 3^ 6.2.1990 n. 4286 Cordisco). Né il concetto di pertinenza si può riferire - sotto il profilo urbanistico - alla qualità soggettiva , nella specie conduttore del fondo, indicata come coltivatore diretto, dovendosi piuttosto avere riguardo alla tipologia della costruzione ed alle sue caratteristiche intrinseche. Nemmeno può trovare ingresso il rapporto di proporzionalità tra le dimensioni del fondo e quelle della costruzione, non essendo questo il parametro di riferimento, quanto invece quello della funzione cui il manufatto deve adempiere. (conferma ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale Giudice del Riesame) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Piazza. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n. 13125

 

DIRITTO AGRARIO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Costruzioni strumentali alle attività agricole - Rimborso dell'ICI versata - Presupposti - Requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità - Art. 29, D.P.R. n. 917/1986. Il diritto ad ottenere il rimborso dell'ICI versata, nella considerazione che fosse da riconoscere il carattere rurale delle costruzioni, - in quanto strumentali alle attività agricole di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 29, deve essere adeguatamente motivato ed indicate quali siano le "c.d. produzioni agricole". Pertanto, è necessario ogni riferimento al contenuto dei requisiti oggettivi e soggettivi indispensabili per il riconoscimento della ruralità, esplicitare le considerazioni alla cui stregua gli elementi desumibili dalla documentazione risultino rilevanti agli effetti decisionali ed argomentando su fatti (assenza di terreno agricolo, requisiti contribuente, dato catastale, attività commerciale), di portata decisiva ai fini della soluzione della controversia. (annulla con rinvio sentenza n. 235 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sez. Staccata di Parma n. 22, del 12.12.2006, dep. 27/02/2007) Pres. Lupi, Est. Di Blasi, Ric. Comune di Casalgrande. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria, Ordinanza 4/01/2011, n. 148