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Giurisprudenza
Diritto Agrario Agricoltura e zootecnia
2009
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 -2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 / 86
si veda anche: salute - incendi (taglio bosco) - boschi - fauna e flora - lex...
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DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e
di controllo di taluni regimi di aiuti - Regime di pagamento unico -
Fissazione dell’importo di riferimento - Criterio - Agricoltori che si
trovano in una situazione particolare - Riserva nazionale - Regolamento n.
1782/2003/CE. L’art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29
settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n.
1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato
nel senso che esso lascia agli Stati membri un margine discrezionale che
consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non
assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un
agricoltore che si trova in una situazione particolare come quella descritta
all’art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795,
recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al
regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della
Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974, purché tale importo si basi su criteri
obiettivi, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e
non crei distorsioni del mercato e della concorrenza. Pres. Levits - Rel.
Borg Barthet - Elbertsen c. Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 22/10/2009, Sentenza C-449/08
DIRITTO AGRARIO - Pagamenti supplementari - Investimento nella capacità
produttiva o acquisto di terreno - Riserva nazionale - Fissazione
dell’importo di riferimento - Criterio - Regolamento n. 1782/2003/CE. Il
diritto comunitario non osta all’applicazione di una disposizione nazionale
ai sensi della quale da un aumento dell’importo dei pagamenti supplementari
derivante da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di
terreno, viene dedotto un importo di EUR 500, prima che venga fissato un
importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto
a partire dalla riserva nazionale. Pres. Levits - Rel. Borg Barthet -
Elbertsen c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 22/10/2009, Sentenza C-449/08
DIRITTO AGRARIO - INQUINAMENTO - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva clorotalonil - Modifica dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Direttiva 2006/76/CE - Retroattività - Mancanza di periodo transitorio - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Principio della parità di trattamento. Il principio di certezza del diritto esige che una disciplina comunitaria vigente nei confronti dei singoli sia chiara e precisa affinché questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti ed i loro obblighi e possano agire di conseguenza (v. sentenza della Corte 9/07/1981, causa 169/80, Gondrand e Garancini). Inoltre, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osta a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, salvo, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (sentenza della Corte 25/01/1979, causa 98/78, Racke; v. altresì, per quanto riguarda l’efficacia retroattiva di una direttiva, sentenza della Corte 13/11/1990, causa C-331/88, Fedesa e a.). Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-380/06
DIRITTO AGRARIO - INQUINAMENTO - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva clorotalonil - Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Procedimento di valutazione - Direttiva 2005/53/CE - Ricorso di annullamento - Ricorso per carenza - Ricorso per risarcimento danni. Nell’ambito di un procedimento comportante una rivalutazione di un prodotto esistente sul mercato (in specie clorotalonil) in base ad una pratica presentata dal produttore interessato, quest’ultimo deve essere strettamente associato alla valutazione e può avvalersi del diritto di essere informato delle principali lacune della sua pratica che ostano all’autorizzazione del suo prodotto e l’osservanza di siffatte garanzie procedurali è soggetta al sindacato giurisdizionale. Alla luce dei principi della certezza del diritto e del buon andamento dell’amministrazione, al di là delle situazioni di urgenza, la Commissione non può rifiutare l’autorizzazione di un prodotto esistente sul mercato senza aver messo l’interessato in condizione di fornire i dati appropriati per colmare tali lacune ( sentenza del Tribunale 21/10/2003, causa T-392/02, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio). Tuttavia, occorre ricordare che il principio del rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e idoneo a sfociare in un atto lesivo impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista (sentenza della Corte 24/10/1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal ). In ogni caso, è di giurisprudenza costante che un’irregolarità procedurale comporta l’annullamento di una decisione soltanto se si dimostra che, in mancanza della stessa, la detta decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso (sentenza del Tribunale 5/04/2006, causa T-279/02, Degussa/Commissione; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 29/10/1980, cause riunite 209/78 - 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione). Nella specie, poiché la ricorrente non ha ottemperato al suo obbligo di presentare una pratica completa, il fatto che essa non sia stata consultata nella fase finale del procedimento, ossia al momento dell’invio dei progetti di direttiva e del rapporto di riesame al comitato, non poteva incidere sul contenuto della specificazione controversa, adottata in base alla pratica dell’altro notificante e che teneva conto della specificazione pubblicata dalla FAO nel febbraio 2005. Pres. Meij - Rel. Vadapalas - Vischim Srl c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VI, 7/10/2009, Sentenza T-420/05
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Concorrenza - Pratiche restrittive - Diritto comunitario e diritto nazionale - Mercato dell’olio d’oliva. Il diritto comunitario e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente, dato che essi prendono in considerazione le pratiche restrittive sotto aspetti diversi. Mentre gli artt. 81 CE e 82 CE le contemplano sotto il profilo degli ostacoli che ne possono risultare per il commercio tra gli Stati membri, le leggi nazionali, ispirandosi a considerazioni proprie di ciascuna di esse, considerano le pratiche restrittive in questo solo ambito. Inoltre, l’ambito di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza non è identico a quello delle regole nazionali di concorrenza, la sola circostanza che, tramite l’art. 36 CE e il regolamento n. 26, il legislatore comunitario abbia operato una conciliazione tra gli obiettivi della politica agricola comune e la politica comunitaria della concorrenza non ha necessariamente come conseguenza che ogni applicazione del diritto nazionale della concorrenza entrerebbe in conflitto con l’art. 36 CE e il regolamento n. 26. Infine, le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato, dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione comune del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro, dall’adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione o dal creare il rischio di un tale contrasto. Pres. Timmermans - Rel. Makarczyk - (Domanda pregiudiziale) Compañía Española de Comercialización de Aceite SA ed altre. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 01/10/2009, Sentenza C-505/07
DIRITTO AGRARIO - Prodotti
agricoli ed alimentari - Denominazioni generiche - Rilevanza - Etichettatura
atta ad indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del
prodotto alimentare - Artt. 3, n. l, e 13, n. 3, reg. n. 2081/92 mod. dal
reg. n. 2796/2000. Gli artt. 3, n. l, e 13, n. 3, del regolamento n.
2081/92, come modificato dal regolamento n. 2796/2000, in combinato disposto
con l’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo
2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel
senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti
geografici, che non è registrata come denominazione di origine protetta o
indicazione geografica protetta, può essere legittimamente utilizzata a
condizione che l’etichettatura del prodotto così denominato non induca in
errore il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento
ed avveduto. Per valutare se ciò si verifichi, i giudici nazionali possono
prendere in considerazione la durata dell’uso della denominazione.
L’eventuale buona fede del produttore o rivenditore non è invece rilevante a
tale proposito. Pres. Lenaerts - Rel. Malenovský - Grandi Salumifici
Italiani SpA c. Regione Emilia-Romagna.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10/09/2009, Sentenza C-446/07
DIRITTO AGRARIO - Etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari -
Domanda di registrazione come denominazione di origine protetta o
indicazione geografica protetta - Funzione e limiti - Artt. 3, n. 1, e 13,
n. 3, reg. n. 2081/92 - Reg. n. 2796/2000 - Direttiva 2000/13/CE. Gli
artt. 3, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio
1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 2000, n. 2796,
devono essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto
alimentare contenente riferimenti geografici, la quale sia oggetto di una
domanda di registrazione come denominazione di origine protetta o
indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92, come
modificato dal regolamento n. 2796/2000, non può essere considerata generica
in attesa dell’eventuale trasmissione alla Commissione delle Comunità
europee, da parte delle autorità nazionali, della domanda di registrazione.
La genericità di una denominazione, ai sensi del regolamento n. 2081/92,
come modificato dal regolamento n. 2796/2000, non può essere presunta
fintantoché la Commissione non si sia pronunciata sulla domanda di
registrazione della denominazione, respingendola, se del caso, per la
ragione specifica che detta denominazione è divenuta generica. Pres.
Lenaerts - Rel. Malenovský - Grandi Salumifici Italiani SpA c. Regione
Emilia-Romagna.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10/09/2009, Sentenza C-446/07
DIRITTO AGRARIO - Prodotti fitosanitari - Domanda di autorizzazione di immissione sul mercato - Sostanza attiva “malathion” - Non iscrizione dell’allegato I e art. 13 nn. 3 e 4, della direttiva 91/414/CEE - Art. 4 Reg. n. 451/2000. L’art. 13 della direttiva 91/414 prevede che gli Stati membri debbano tutelare la confidenzialità dei dati inclusi nel fascicolo che ha accompagnato la domanda di autorizzazione di immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario. La protezione si applica unicamente, conformemente all’art. 13 nn. 3 e 4, della direttiva 91/414, nel caso in cui gli Stati membri concedono un’autorizzazione. Inoltre, ammesso che le disposizioni di cui all’art. 13 della detta direttiva si applicano, mutatis mutandis, al fascicolo notificato, conformemente all’art. 4 del regolamento n. 451/2000, al fine di ottenere l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, si deve constatare che comunque la protezione dei dati prevista dall’art. 13 della detta direttiva non può, nella specie, trovare applicazione dal momento che la sostanza attiva non ha costituito oggetto di alcuna «autorizzazione». Pres. Martins Ribeiro (relatore) - Cheminova Agro Italia Srl (ed altri) c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VIII, 03/09/2009, Sentenza T-326/07
DIRITTO AGRARIO - INQUINAMENTO - Allevamenti di bestiame - Impianti ed attività scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico - Parte I, punto 4, lettera z) Allegato IV alla parte quinta del D.L.vo n. 152/2006. La parte I, punto 4, lettera z) dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.L.vo n. 152/2006 non si propone, né ha per effetto, di disciplinare l’attività degli allevamenti di bestiame, o comunque di interferire con il processo di produzione di vegetali ed animali destinati all’alimentazione, che costituisce il “nocciolo duro” della materia residuale dell’agricoltura (sentenza n. 12 del 2004). Essa va invece assunta nella sola prospettiva del controllo delle emissioni in atmosfera, con riguardo ad impianti ed attività “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 24 luglio 2009, n. 250
DIRITTO AGRARIO - Organismi geneticamente modificati (OGM) - Sementi - Divieto di commercializzazione - Divieto di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà - Artt. 22 e 23 Direttive 2001/18/CE e Artt. 4, n. 4, e 16, Dir. 2002/53/CE - Deduzione di motivi di ordine etico o religioso - Onere della prova. La Repubblica di Polonia, avendo vietato la libera circolazione di sementi di varietà geneticamente modificate, nonché l’iscrizione delle varietà geneticamente modificate nel catalogo nazionale delle varietà, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 22 e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e degli artt. 4, n. 4, e 16 della direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Pres. Timmermans, Rel. Schiemann - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica di Polonia. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-165/08
DIRITTO AGRARIO - Politica
agricola comune - Regimi di sostegno diretto - Art. 5 e all. IV Reg. (CE) n.
1782/2003 - Requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali -
Manutenzione dei sentieri gravati da servitù di passaggio - Attuazione da
parte di uno Stato membro - Trasferimento di competenze alle autorità
regionali di uno Stato membro - Discriminazione contraria al diritto
comunitario. Uno Stato membro può comprendere nelle proprie norme per le
buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’art. 5 e
dell’allegato IV al regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n.
1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n.
2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n.
2358/71 e (CE) n. 2529/2001, requisiti di manutenzione dei sentieri visibili
gravati da servitù di passaggio pubblico, purché detti requisiti
contribuiscano a mantenere tali sentieri come elementi caratteristici del
paesaggio o, eventualmente, ad evitare il deterioramento degli habitat.
Pres. Skouris, Rel. Lõhmus.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, (Grande Sezione), 16/07/2009, Sentenza C-428/07
DIRITTO AGRARIO - Manutenzione dei sentieri gravati da servitù di
passaggio - Attuazione da parte di uno Stato membro - Trasferimento di
competenze alle autorità regionali di uno Stato membro - Discriminazione
contraria al diritto comunitario. Quando il sistema costituzionale di
uno Stato membro attribuisce poteri legislativi alle autorità regionali, la
mera adozione, da parte di queste ultime, di norme diverse in materia di
buone condizioni agricole e ambientali ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato
IV al regolamento n. 1782/2003 non costituisce una discriminazione contraria
al diritto comunitario. Pres. Skouris, Rel. Lõhmus.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, (Grande Sezione), 16/07/2009, Sentenza C-428/07
DIRITTO AGRARIO - Denominazione generica - Coesistenza tra un marchio e un’indicazione geografica protetta - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, dei marchi preesistenti - Sindacato di validità - Ricevibilità - Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1347/2001 - Validità. Il regolamento n. 1347/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non pregiudica la validità e la facoltà di un uso, corrispondente ad una delle fattispecie contemplate dall’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, dei marchi preesistenti di terzi in cui figuri il termine «Bavaria», registrati in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione dell’indicazione geografica protetta «Bayerisches Bier», purché tali marchi non siano viziati dalle cause di nullità o decadenza di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Pres. Lenaerts, Rel. Silva de Lapuerta, Bavaria Italia Srl c. Bayerischer Brauerbund eV. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 02/07/2009, Sentenza C-343/07
DIRITTO AGRARIO - Denominazione generica - Registrazione della denominazione
- Coesistenza tra un marchio e un’indicazione geografica protetta - Art. 3, n.
1, Regolamento (CEE) n. 2081/92. In sede di valutazione del carattere
generico di una denominazione, occorre prendere in considerazione, conformemente
all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92, i luoghi di produzione del
prodotto considerato sia all’interno sia al di fuori dello Stato membro che ha
ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo di tale
prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione
all’interno e al di fuori di detto Stato membro, l’esistenza di una normativa
nazionale specifica relativa a tale prodotto, nonché il modo in cui detta
denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria (CGE. sentenza
26/02/2008, causa C-132/05). Pres. Lenaerts, Rel. Silva de Lapuerta, Bavaria
Italia Srl c. Bayerischer Brauerbund eV.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 02/07/2009, Sentenza C-343/07
DIRITTO AGRARIO - Diagnosi e sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina - Art. 2, n. 1 e n. 2, Regolamento (CE) n. 2777/2000 modificato dal reg. n. 111/2001 - Misure di sostegno del mercato - Misure veterinarie - Contributo comunitario al finanziamento di una parte del costo dei test - artt. 4 e 5, n. 4, Direttiva 85/73/CEE - Possibilità per gli Stati membri di finanziare la parte del costo non presa in carico dalla Comunità mediante la riscossione di contributi nazionali di ispezione di carni o di contributi per la lotta contro le epizoozie - Decisione 2000/764/CE. L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 gennaio 2001, n. 111, deve essere interpretato nel senso che rientrano in tale disposizione i test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina praticati obbligatoriamente nei Paesi Bassi, nei mesi di maggio e di giugno 2001, su tutta la carne ottenuta da bovini di età superiore a 30 mesi macellati a fini di consumo umano. Inoltre, l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, deve essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato carni di bovini di età superiore a 30 mesi che non siano risultate negative al test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina, imposto a partire dal 1° gennaio 2001, costituisce una misura di natura veterinaria, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che si inserisce nei programmi di sradicamento e di monitoraggio dell’encefalopatia spongiforme bovina. Mentre, l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, nonché gli artt. 4 e 5, n. 4, ultima frase, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari di cui alle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli Stati membri riscuotano contributi nazionali destinati a finanziare il costo dei test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina. L’importo totale dei contributi connessi alle operazioni di macellazione di bovini destinati al consumo umano deve essere fissato nel rispetto dei principi previsti per i contributi comunitari, secondo i quali, da un lato, tale importo non deve superare le spese sostenute, che coprono gli oneri salariali e sociali nonché le spese amministrative connesse all’esecuzione di siffatti test, e, dall’altro, è vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta di tale contributo. Pres. Rosas, Rel. Lõhmus, Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 25/06/2009, Sentenza C-430/07
AGRICOLTURA - Politica agricola comune - Carni bovine - Art. 3 bis, Regolamento (CE) n. 795/2004 - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Pagamento unico - Determinazione dell’importo di riferimento - Riduzioni ed esclusioni. L’art. 3 bis del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974, deve essere interpretato nel senso che le riduzioni e le esclusioni fondate sul regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non devono essere prese in considerazione nel calcolo previsto all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1782/2003. H. J. Nijemeisland contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 11/06/2009, Sentenza C-170/08
AGRICOLTURA - Zucchero - Ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Regime temporaneo - Contributo temporaneo per la ristrutturazione - Calcolo - Inclusione della parte della quota che sia stata oggetto di un ritiro preventivo - Principi di proporzionalità e di non discriminazione - Art. 11 del regolamento (CE) n. 320/2006. L’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che la parte della quota di zucchero assegnata a un’impresa che sia stata oggetto di un ritiro preventivo in applicazione dell’art. 3 del regolamento (CE) 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006, n. 1542, è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo. Agrana Zucker GmbH contro Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/06/2009, Sentenza C-33/08
AGRICOLTURA - FEAOG - Sostegno comunitario allo sviluppo rurale - Sostegno
ai metodi di produzione agro ambientali - Art. 24, n. 1, Regolamento (CE) n.
1257/1999. Le disposizioni dell’art. 24, n. 1, del regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE)
del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2223, in combinato disposto con gli artt.
37, n. 4, e 39 di detto regolamento, non ostano a che uno Stato membro
restringa, per insufficienza delle risorse di bilancio, la categoria dei
beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli agricoltori
che abbiano già fruito di una decisione di concessione di un sostegno
siffatto ai sensi dell’esercizio di bilancio precedente.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 4/06/2009, Sentenza C-241/07
AGRICOLTURA - Misure agroambientali - Assegnazione del sostegno accordato
- Presupposti - Piani di sviluppo rurale - Artt. 22-24-41, Reg. n.
1257/1999. I presupposti generali per l’assegnazione del sostegno
accordato ai metodi di produzione agricola finalizzati, in particolare, alla
conservazione dello spazio naturale sono definiti agli artt. 22-24 del
regolamento n. 1257/1999, dai quali risulta che le misure agroambientali
sono caratterizzate dall’impegno quinquennale, sottoscritto dagli
agricoltori interessati, a praticare un’agricoltura rispettosa
dell’ambiente. In cambio degli impegni agroambientali, l’aiuto è assegnato
annualmente dagli Stati in base al mancato guadagno o ai costi aggiuntivi
derivanti dall’impegno assunto. Al fine di garantire la trasparenza delle
misure previste, gli Stati membri, conformemente all’art. 41 del regolamento
n. 1257/1999, redigono i piani di sviluppo rurale, che comprendono,
segnatamente, la descrizione delle misure di sostegno a favore dello
sviluppo rurale, come le misure agroambientali, nonché una tabella
finanziaria generale indicativa che rechi una sintesi delle risorse
finanziarie nazionali e comunitarie. Detti programmi sono presentati alla
Commissione, che li valuta sulla base della loro coerenza rispetto a tale
regolamento, senza che per questo tale valutazione conferisca loro la natura
di misura di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 19/09/2002,
causa C-336/00, Huber).
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 4/06/2009, Sentenza C-241/07
AGRICOLTURA - OGM - Immissione deliberata nell’ambiente - Richiesta di autorizzazione - Protocolli tecnici di cui al d.m. 19/01/2005 - Strumenti di conformazione preventiva - Principio di precauzione di derivazione comunitaria - Dir. 2001/18/CEE - D.lgs. n. 224/2003. Dalla normativa comunitaria in materia di OGM (dir. 2001/18/CEE che ha sostituito la dir.90/220/CEE), la cui attuazione è stata affidata al d.lgs.8 luglio 2003 n.224, cui ha fatto seguito il decreto ministeriale 19/1/2005, emerge come la richiesta di autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (nella specie, ibridi di mais per la produzione di biocarburanti), da parte del “notificante”, debba contenere una serie di specifiche informazioni, il cui contenuto è riportato, per ciò che attiene alla valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, proprio nei protocolli tecnici di competenza ministeriale. Non v’è dubbio, quindi, che in mancanza dei suddetti protocolli, il notificante non è in grado di indicare nella propria domanda le informazioni richieste ai sensi dell’art. 8, co.II°, lett. c), d.lgs. cit. e l’autorità preposta all’esame della domanda non è posta nelle condizioni di istruire la domanda medesima. Tale conclusione va ribadita anche in relazione alla procedura in deroga, descritta dall’art. 5 del d.M. cit., posto che i suddetti protocolli rappresentano, all’evidenza, l’unico parametro di riferimento anche per il parere obbligatorio di competenza regionale (o provinciale), che non potrà che vertere sulla idoneità del sito proposto dal notificante. Ne segue che non può essere condivisa l’affermazione secondo cui i protocolli tecnici in questione, essendo volti alla gestione del rischio, sarebbero necessari soltanto nel caso in cui si presentasse, in concreto, una situazione di rischio. Al contrario, un’ interpretazione della suesposta normativa che valorizzi il principio comunitario di precauzione, non può che indurre a ritenere i ridetti protocolli tecnici, quali strumenti di conformazione preventiva dell’azione da intraprendere per l’emissione deliberata nell’ambiente degli OGM, strumenti con cui dovranno confrontarsi, sia, i soggetti notificanti, per la predisposizione della richiesta di autorizzazione all’emissione, che, le autorità a vario titolo competenti e coinvolte nel procedimento autorizzatorio (sia ordinario che in deroga). Pres. Leo, Est. Plantamura - P. s.r.l. (avv.ti Giangiacomo, Nunziata, Opilio e Spinelli Ressi) c. Regione Lombardia (avv. Forloni). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 21/05/2009, n. 3818
AGRICOLTURA - OGM - D.lgs n. 224/03 - Valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare - Corretta attuazione della dir. 2001/18/CEE - Principio di precauzione - Salvaguardia preventiva della salute umana e dell’ambiente. Le previsioni introdotte dal legislatore nazionale, a proposito della valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, di cui al d.lgs. n. 224/03 sono senz’altro riconducibili all’interno dei confini disegnati dalla direttiva 2001/18/CEE: un’interpretazione corretta del testo comunitario non può infatti prescindere dalla valorizzazione del principio di precauzione e dalla considerazione del rilievo che assumono, nella medesima direttiva, la tutela della salute umana e dell’ambiente. L’emissione di OGM, quindi, non può affatto avvenire a scapito della salute umana e dell’ambiente, che, pertanto, debbono essere salvaguardati in via preventiva. Ciò significa che la previsione di una valutazione, quale quella oggetto del d.M 19/1/2005, in quanto mirata alla salvaguardia della agro biodiversità, secondo le specificazioni contenute nell’allegato al ridetto decreto, non urta contro le prescrizioni della ridetta direttiva e rappresenta una modalità non distorta di attuazione del suo scopo. Pres. Leo, Est. Plantamura - P. s.r.l. (avv.ti Giangiacomo, Nunziata, Opilio e Spinelli Ressi) c. Regione Lombardia (avv. Forloni). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 21/05/2009, n. 3818
AGRICOLTURA - Organizzazione comune dei mercati - Quote latte - Prelievo - Validità del regolamento (CE) n. 1788/2003 - Obiettivi della politica agricola comune - Principi di non discriminazione e di proporzionalità - Determinazione del quantitativo di riferimento nazionale - Criteri - Rilevanza del criterio di uno Stato membro deficitario. La circostanza che il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non prenda in considerazione, nell’ambito della determinazione del quantitativo di riferimento nazionale, il carattere deficitario dello Stato membro interessato non è tale da incidere sulla conformità del medesimo regolamento agli obiettivi previsti in particolare dall’art. 33, n. 1, lett. a) e b), CE. Inoltre, l’esame del regolamento n. 1788/2003, alla luce del principio di non discriminazione, non ha reso manifesto alcun elemento atto ad inficiare la validità di tale regolamento. Infine, l’esame del regolamento n. 1788/2003, alla luce del principio di proporzionalità, non ha reso manifesto alcun elemento atto ad inficiare la validità di tale regolamento. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 14/05/2009, Sentenza C-34/08
AGRICOLTURA - Materie fecali - Fertirrigazione e rifiuti - Disciplina applicabile - Testo unico n. 152/2006 (codice dell’ambiente). Le materie fecali sono sottratte dalla disciplina sui rifiuti se vengono utilizzate nell'agricoltura. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali adottate a norma del comma secondo dell'articolo 112 del testo unico n 152 del 2006. Il mancato rispetto di tali disposizioni ovvero dei divieti di esercizio o della sospensione a tempo determinato delle attività è sanzionato a norma dell'articolo 137 comma 14. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Crema. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19880
AGRICOLTURA - Contributi in
materia di ispezioni e di controlli veterinari - Livello tariffario -
Politica agricola comune - Direttiva 85/73/CEE - Interpretazione.
L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva del Consiglio
29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei
controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE,
90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla
direttiva del Consiglio 26/06/1996, 96/43/CE, deve essere interpretato nel
senso che non consente agli Stati membri di discostarsi dai livelli
tariffari previsti da tale allegato A, capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a), e
di percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della
dimensione degli stabilimenti ed è fissata in modo decrescente in funzione
del numero di capi abbattuti per tipo di animale. Inoltre, l'allegato A,
capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, come modificata e
codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno
Stato membro non è tenuto a rispettare il livello tariffario previsto ai
punti 1 e 2, lett. a), del medesimo capitolo e può percepire un contributo
la cui aliquota varia in funzione della dimensione dell'impresa e del numero
di capi macellati per tipo di animale, qualora sia accertato che tali
fattori abbiano una reale incidenza sui costi effettivamente sostenuti per
effettuare le ispezioni e i controlli veterinari prescritti dalle pertinenti
disposizioni del diritto comunitario.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 19/03/2009, causa
C-309/07
AGRICOLTURA - Macellazione fuori dell'orario - Valore forfettario -
Ispezione dei capi su richiesta del proprietario - Supplemento percentuale -
Spese aggiuntive supplementari effettivamente sostenute. L'allegato A,
capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73, come modificata e
codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno
Stato membro può percepire, per l'ispezione dei capi che, su richiesta del
proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di
macellazione, un «supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi
abitualmente percepiti per l'ispezione dei capi, quando tale aumento
rappresenta un valore forfettario che corrisponde a spese aggiuntive da
coprire. Inoltre, l'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della
direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve
essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per
l'ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al
di fuori dell'orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale»
che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l'ispezione dei
capi, qualora tale aumento corrisponda a spese aggiuntive supplementari
effettivamente sostenute.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 19/03/2009, causa
C-309/07
AGRICOLTURA - Restituzione all'esportazione - Restituzione differenziata - Momento di presentazione della domanda - Dichiarazione di esportazione - Assenza di prova dell'espletamento delle formalità di immissione in consumo nel paese di destinazione - Sanzioni. L'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1997, n. 495, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una restituzione differenziata, la parte differenziata della restituzione è richiesta non all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87, ovvero all'atto della presentazione della pratica relativa al versamento della restituzione di cui all'art. 47, n. 2, del citato regolamento, bensì al momento della presentazione del documento di cui all'art. 3, n. 5, del regolamento stesso. L'inclusione in tale documento di informazioni idonee a condurre ad una restituzione superiore alla restituzione applicabile e che si rivelano erronee comporta di conseguenza, fatti salvi i casi previsti al terzo e al settimo comma dell'art. 11, n. 1, dello stesso regolamento, l'applicazione della sanzione prevista dal primo e dal secondo comma di tale art. 11, n. 1. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 19/03/2009, causa C-77/08
AGRICOLTURA - OGM - Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati - Ubicazione del sito dell'emissione - Riservatezza - Limiti - Direttiva 2001/18/CE. Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nell'art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una riserva relativa alla protezione dell'ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge. Il «sito dell'emissione», ai sensi dell'art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all'ubicazione dell'emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l'emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6-8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.IV, 17/02/2009, causa C-552/07
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - FAUNA
E FLORA - INQUINAMENTO - Nozione di «pollame» (comprende le quaglie, le
pernici e i piccioni) Direttiva 96/61/CE - Reg. n. 1882/2003. La nozione
di «pollame» che figura al punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della
direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dal regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, deve
essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici e i
piccioni.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 22/01/2009, causa
C‑473/07
INQUINAMENTO - ZOOTECNIA - Pollame ed animali-equivalenti - Impianti di
allevamento intensivo - Soglie per l'autorizzazione - Punto 6.6, lett. a),
all. I dir. n. 61/96 - Reg. n. 1882/2003. Il punto 6.6, lett. a),
dell'allegato I della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n.
1882/2003, osta a una normativa nazionale, come quella in questione nella
causa principale, che porti a calcolare le soglie per l'autorizzazione di
impianti di allevamento intensivo a partire da un meccanismo di
animali-equivalenti fondato su una ponderazione di animali per posto secondo
le specie al fine di prendere in considerazione il tenore di azoto
effettivamente prodotto dai vari volatili.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 22/01/2009, causa
C‑473/07