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Giurisprudenza

 

 

Agricoltura e zootecnia

 

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 -2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 / 86

 

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si veda anche: salute - incendi (taglio bosco) - boschi - fauna e flora - lex...

 

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AGRICOLTURA - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Granoturco - Fissazione di prezzo - Detrazioni applicabili - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Reg. (CEE) n. 2131/1993 - Reg. (CEE) n. 689/1992 - Reg. n. 2486/1992. Il combinato disposto dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento, e dell'art. 4 bis del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento, quale modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 agosto 1992, n. 2486, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita per aggiudicazione di granoturco detenuto dagli organismi d'intervento nazionali, non si applicano le detrazioni di prezzo in base al tasso di umidità previste per il frumento duro nella tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92, quale modificato dal regolamento n. 2486/92. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 11/12/2008, causa C‑486/07

 

AGRICOLTURA - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri - Carattere vincolante del termine di cui all’art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 1227/2000 - Principi di cooperazione leale, di buona fede e di buona amministrazione, di proporzionalità e di effetto utile - Decisione 2006/669/CE - Regolamento (CE) n. 1493/1999. L’aggiunta all'art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, delle parole «termine improrogabile» non è necessaria per conferire un carattere vincolante al termine previsto. Pertanto, si deduce facilmente dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000 nonché dal sistema generale e dallo scopo della normativa di cui esso costituisce un elemento che il termine previsto da detto articolo è un termine tassativo. Peraltro, quanto alla menzione dell’espressione «entro», si deve rilevare che il testo dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 1227/2000, in quasi tutte le sue versioni linguistiche, stabilisce che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, «entro» il 10 luglio di ciascun anno, i dati considerati da detta disposizione. Sicché, la fissazione di un termine tassativo si impone per consentire l’adozione della decisione della Commissione che stabilisce le dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri prima della fine dell’esercizio finanziario considerato. Di conseguenza, contrariamente all’argomentazione della Repubblica ellenica, l’effetto utile di dette disposizioni non osta all’applicazione di un termine tassativo e al rifiuto di prendere in considerazione i dati comunicati da uno Stato membro dopo tale termine, anche se ciò comporta la riduzione degli aiuti accordati allo Stato membro interessato. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Sez. V,, 11/12/2008, causa T-339/06

 

AGRICOLTURA - Restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli - Restituzione differenziata - Prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione - Presentazione di una copia o di una fotocopia del documento di trasporto - Art. 13, Reg. (CE) n. 1501/95 - Concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali -  Deroga alle disposizioni dell'art. 16 del reg. n. 800/1999. L'art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1501, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 1997, n. 1259, deve essere interpretato nel senso che il fatto che l'operatore fornisca la prova che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima non lo dispensa dall'obbligo, previsto dall'art. 16, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, di presentare una copia o una fotocopia del documento di trasporto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 04/12/2008, causa C-391/07

 

AGRICOLTURA - Protezione dei bovini durante il trasporto - Restituzioni all'esportazione - Competenza di un organo amministrativo di uno Stato membro a giudicare - Dichiarazione del veterinario - Mezzo di trasporto degli animali non conforme alle disposizioni comunitarie - Regolamenti (CE) nn. 615/98, 1254/1999 e 800/1999 - Direttiva 91/628/CEE. Il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, e, in particolare, i suoi artt. 1 e 5, nn. 3 e 7, devono essere interpretati nel senso che l'autorità nazionale competente in materia di restituzioni all'esportazione ha la facoltà di decidere che un trasporto di animali non è stato effettuato conformemente alle disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, mentre, in applicazione dell'art. 2, n. 3, del medesimo regolamento, il veterinario ufficiale aveva certificato che tale trasporto era conforme alle disposizioni della direttiva in questione. Per giungere a tale conclusione l'autorità di cui trattasi deve basarsi su elementi oggettivi, relativi al benessere degli animali in questione, idonei a rimettere in discussione i documenti presentati dall'esportatore, salvo che quest'ultimo non dimostri, eventualmente, che sono privi di rilevanza gli elementi addotti dall'autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez. , 25/11/2008, causa C‑455/06
 

AGRICOLTURA - Benessere degli animali - Trasporto degli animali su nave. Quando una nave sia stata autorizzata dallo Stato membro di bandiera al trasporto degli animali per una determinata superficie, l'autorità competente dello Stato membro di esportazione deve basarsi su tale autorizzazione per stabilire se siano state rispettate le disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali durante il trasporto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez. , 25/11/2008, causa C‑455/06

 

AGRICOLTURA - Settore delle carni bovine - Benessere degli animali - Trasporto - Normativa comunitaria - Art. 33, n. 9, Reg. (CE) n. 1254/1999 - Dir. 91/628 e succ. mod. dir. 95/29. La nozione di «conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali», di cui all'art. 33, n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dev'essere intesa nel senso che, quando risulti dimostrato che nel corso del trasporto degli animali non sono stati rispettati i requisiti comunitari in materia di densità di carico, di cui al capitolo VI, punto 47, B, dell'allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, occorre, in linea di principio, concludere nel senso dell'inosservanza di tali disposizioni per quanto riguarda la totalità degli animali vivi trasportati. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez. , 25/11/2008, causa C‑455/06

 

AGRICOLTURA - FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Aiuti alla trasformazione di pomodori e alla produzione di olio d'oliva - Impresa Columbus - Art. 8, n. 1, Reg. n. 729/70 - Art. 8, n. 1, Reg. n. 1258/1999. L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70, di tenore identico all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1258/1999, impone agli Stati membri l'obbligo generale di prendere le misure necessarie per assicurarsi dell'effettività e della regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG, di prevenire e di perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o di negligenza, anche se la normativa comunitaria in materia non prevede esplicitamente l'adozione di questa o quella modalità di controllo. Peraltro, da tale disposizione, considerata alla luce dell'obbligo di collaborazione leale con la Commissione sancito dall'art. 10 CE, risulta che gli Stati membri sono tenuti a garantire che i requisiti sostanziali e formali per la concessione dei premi di cui trattasi vengano correttamente rispettati (v. sentenza della Corte 11/01/2001, causa C-247/98, Grecia/Commissione). Nella specie, l'efficacia del controllo dei registri dei trasformatori, al fine di verificare se i quantitativi di materie prime utilizzati corrispondano a quelli indicati nella domanda di aiuto, risulterebbe seriamente compromessa in assenza di un controllo tanto sulla resa delle materie prime utilizzate quanto sulla chiusura delle scorte. Pertanto, in mancanza di tale sistema di controlli o qualora il sistema istituito da uno Stato membro presenti lacune tali da lasciar sussistere dubbi quanto all'osservanza dei requisiti formali e sostanziali di concessione degli aiuti, la Commissione è autorizzata a negare il riconoscimento di talune spese effettuate dallo Stato membro interessato (v. sentenza della Corte 14/04/2005, causa C-468/02, Spagna/Commissione). TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/11/2008, cause T-224/04
 

AGRICOLTURA - Produzione di olio d'oliva - Irregolarità - Sistema di controllo e di sorveglianza - Capacità di produzione dei frantoi - Verifiche incrociate. In tema di controlli, gli Stati membri sono obbligati ad istituire le misure di riscontro e sorveglianza prescritte (dalla Commissione nella relazione di sintesi) al fine di porre rimedio alle eventuali irregolarità (v., sentenza della Corte 24/04/2008, causa C-418/06 P, Belgio/Commissione). Nella specie, la contabilità di magazzino dei frantoi istituita dalle autorità italiane si limita ad indicare i quantitativi suddivisi per lotto e per mese, senza indicazione, peraltro, dei totali giornalieri, unici dati che consentirebbero di verificare se la produzione e le scorte giornaliere fossero più elevate rispetto alle capacità produttive e di magazzinaggio dei frantoi. Inoltre, nella relazione venivano evidenziate le carenze seguenti: la difficoltà di ottenere informazioni sulla manodopera impiegata nei frantoi, tenuto conto che l'assunzione avveniva secondo modalità informali; l'assenza, negli estratti mensili della contabilità di magazzino trasmessi dai frantoi, di indicazioni relative agli intermediari e agli acquirenti di olio o di residuo, nonché ai totali giornalieri dei quantitativi e delle ore di lavoro prestate e, infine, alle giacenze; la scarsità delle informazioni relative agli intermediari; l'assenza di controlli sulle relazioni trimestrali elaborate dalle organizzazioni dei produttori, che erano troppo brevi, standardizzate e prive di qualsiasi informazione in ordine ai controlli operati sulle dichiarazioni dei loro membri. Pertanto, quando un regolamento istituisce misure specifiche di controllo, gli Stati membri sono tenuti ad applicarle senza che sia necessario valutare la fondatezza della loro tesi secondo cui un diverso sistema di controllo sarebbe più efficace (v. sentenza del Tribunale 28/03/2007, causa T-220/04, Spagna/Commissione). Inoltre, si rileva che, in ogni caso, da un lato, le registrazioni giornaliere relative ai quantitativi di olive entrati, ai quantitativi di olive triturate, ai quantitativi di olio ottenuti, ai quantitativi di sansa ottenuti nonché i dati relativi all'utilizzazione della manodopera sono essenziali ai fini del raffronto della produzione giornaliera con la capacità di produzione dei frantoi e, dall'altro, che gli obblighi di natura fiscale, all'osservanza dei quali i frantoi sarebbero tenuti, non potrebbero in alcun caso offrire lo stesso grado di affidabilità e di rappresentatività garantito dalla contabilità di magazzino e dal raffronto tra i singoli dati forniti dai frantoi con l'utilizzazione della manodopera. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/11/2008, cause T-224/04
 

AGRICOLTURA - Organizzazione comune dei mercati agricoli - Organizzazione comune dei mercati agricoli - Controllo e di sorveglianza - Compiti. In materia di organizzazione comune dei mercati agricoli, spetta alla Commissione dimostrare l'esistenza di una violazione delle norme, nondimeno, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione abbia commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne (v. sentenza del Tribunale 12/09/2007, causa T-230/04, Finlandia/Commissione). TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/11/2008, cause T-224/04
 

AGRICOLTURA - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Misure transitorie - Art. 30 del reg. (CEE) del Consiglio n. 404/93 - Sentenza che accerta la carenza della Commissione - Rifiuto di dare esecuzione ad una sentenza del Tribunale - Ricorso di annullamento - Domanda intesa a ottenere la condanna a dare esecuzione alla sentenza per equivalente. La decisione della Commissione contenuta nella lettera del Direttore generale della Direzione generale «Agricoltura» del 10 settembre 2004, con cui si denegava di dare esecuzione al punto 1) del dispositivo della sentenza del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II‑2193), è annullata. (Fattispecie: certificati d’importazione di banane di paesi terzi e ACP non tradizionali e aumentare il contingente doganale annuale per le importazioni). TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 15/10/2008, cause riunite T‑457/04 e T‑223/05

 

AGRICOLTURA - RIFIUTI - Utilizzazione agronomica effluenti da allevamento - C.d. fertirrigazione - Norma derogatoria - Ambito di applicazione - Lett. n) art. 2 D.Lgs. 152/1999 poi D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in seguito corretto e integrato prima dal D.Lgs. 8.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs. 16.1.2008 n. 4. In tema di fertirrigazione, sono sottratti alla disciplina dei rifiuti gli effluenti se impiegati nell’effettiva utilizzazione agronomica, in qualunque modo questa avvenga: per scarico diretto degli effluenti liquidi tramite condotta; per scarico indiretto attraverso deposito temporaneo in vasche impermeabili e successivo trasporto nel terreno di applicazione tramite autocisterna o altro mezzo; mediante spandimento sulla superficie del terreno; mediante iniezione del terreno; attraverso interramento; attraverso mescolatura con gli strati superficiali del terreno (per riprendere le modalità di applicazione al terreno indicate nella lett. n) dell'art. 2 D.Lgs. 152/1999 poi D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in seguito corretto e integrato prima dal D.Lgs. 8.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs. 16.1.2008 n. 4). Inoltre, l’utilizzazione agronomica contemplata nella norma derogatoria può riguardare sia acque reflue liquide o semiliquide, comunque convogliabili tramite condotta, sia materiali palabili e comunque non convogliabili, come sono gli effluenti di allevamento costituiti da una miscela di lettiera e di deiezioni animali. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Michellut (annulla con rinvio sentenza del 29.11.2007 del Tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38411

AGRICOLTURA - RIFIUTI - Utilizzazione agronomica c.d. fertirrigazione - Norme regolamentari e tecniche - Copertura regolamentare - L. n. 319/1976 - Artt. 38 e 62, c. 8, D.Lgs. 152/1999. Per effetto dell'art. 62, comma 8, del D.Lgs. 152/1999, fino alla adozione delle specifiche normative secondarie previste, restano in vigore le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi della abrogata legge 10.5.1976 n. 319; e che, in particolare, per effetto dell'art. 62, comma 10, dello stesso decreto legislativo, "fino alla emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 38 D.Lgs. 152/1999, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto". Sicché, non è condivisibile la tesi che non ritiene applicabile la deroga introdotta dall'art. 38, sul rilievo che non sono stati emanati il decreto ministeriale di attuazione e le norme regionali connesse (Cass. Sez. III, n. 42201 dell'8.11.2006, dep. 22.12.2006, P.M. in proc. Della Valentina, rv. 235412, nonché Cass. Sez. III, n. 37405, del 24.6.2005, dep. 14.10.2005, Burigotto). In quanto, grazie al combinato disposto di queste norme transitorie, quindi, resta assicurata la "copertura regolamentare" dell'art. 38, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione e delle conseguenti norme tecniche regionali. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Michellut (annulla con rinvio sentenza del 29.11.2007 del Tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38411
 

AGRICOLTURA - RIFIUTI - Effluenti di allevamento - Utilizzazione agronomica - Modalità di utilizzo - C.d. della fertirrigazione. Per "utilizzazione agronomica", ai sensi D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, art. 2, lett. n bis), poi D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in seguito corretto e integrato prima dal D.Lgs. 8.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs. 16.1.2008 n. 4), si intende "la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo". Mentre, per "applicazione al terreno", ai sensi della lett. n) del medesimo art. 2, si intende l'apporto di materiali al terreno mediante spandimento o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione nel terreno o interramento. Inoltre, secondo la lett. s) del ripetuto art. 2, gli "effluenti di allevamento" sono le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato. Come tali, questi effluenti, se raccolti separatamente e trattati fuori sito, rientrano tra i rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, classificati come CER 02 10 06, il quale comprende "feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito". Invero, la raccolta separata e il trattamento fuori del sito di produzione indicano la volontà del produttore o detentore di disfarsi delle sostanze, secondo la definizione di rifiuto formulata nell'art. 6, lett. a) dello stesso decreto legislativo n. 22/1997. Tuttavia, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, gli effluenti di allevamento sono sottratti alla disciplina dei rifiuti se utilizzati nella pratica agricola c.d. della fertirrigazione. Questa norma, dispone che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (come delle acque di vegetazione e delle acque reflue agricole) è soggetta solo a comunicazione all'autorità competente (comma 1); e assegna alle regioni il compito di disciplinare le attività di utilizzazione agronomica sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali (comma 2). Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Michellut (annulla con rinvio sentenza del 29.11.2007 del Tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38411
 

AGRICOLTURA - RIFIUTI - Corretta portata della deroga ex art. 38 D.Lgs. 152/1999 (poi D.Lgs. n. 152/2006, in seguito corretto e integrato prima dal D.Lgs. n. 284/2006 e poi dal D.Lgs. n. 4/2008) - Disciplina di cui al D.Lgs. n. 22/1997 ora D.Lgs. n. 152/2006 e sm.. La deroga prevista dall’art. 38 D.Lgs. 152/1999 poi D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in seguito corretto e integrato prima dal D.Lgs. 8.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs. 16.1.2008 n. 4, ha un proprio autonomo fondamento, nel senso che non dipende dalla deroga prevista dalla predetta lett. c) dell'art. 8 D.lgs. 22/1997, rispetto alla quale ha diversa e più ampia portata. Infatti, secondo la formulazione testuale delle disposizioni legislative, la deroga di cui all'art. 38 non è limitata ai rifiuti agricoli e tanto meno alle materie fecali e alle altre sostanze naturali non pericolose di cui all'art. 8, ma si estende anche alle miscele di lettiere e di deiezioni animali. Inoltre, non è corretta la conclusione, che, per escludere la sottrazione alla disciplina sui rifiuti di una utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, hanno utilizzato l'argomento - per se stesso esatto in relazione all'art. 8 - secondo cui "la esclusione delle materie fecali dalla disciplina di cui al D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, prevista dall'art. 8 lett. c), opera a condizione che le stesse provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola". Infine, non appare sostenibile neppure una tesi restrittiva, secondo cui la deroga prevista dall'art. 38 andrebbe limitata soltanto alla fase finale della utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, cioè alla fase di applicazione sul terreno, mentre per le fasi precedenti del deposito in vasca impermeabilizzata e del trasporto a mezzo autobotte continuerebbe ad applicarsi la disciplina sui rifiuti, e in particolare quella che prescrive limiti qualitativi, quantitativi e temporali al deposito temporaneo, e che impone l'autorizzazione e l'obbligo dei formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto dei medesimi. Una simile tesi, infatti, e chiaramente incompatibile con l'ampia nozione di utilizzazione agronomica adottata dal legislatore (con la citata lett. n bis) dell'art. 2 D.Lgs. 152/1999 poi D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.), che comprende tutte le fasi della sua gestione, da quella della "produzione" a quella della "applicazione al terreno", incluse perciò le fasi intermedie del deposito e del trasporto. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Michellut (annulla con rinvio sentenza del 29.11.2007 del Tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38411

 

AGRICOLTURA - RIFIUTI - Effluenti di allevamento - C.d. fertirrigazione - Qualifica di rifiuto - Esclusione - Presupposti - Modalità di utilizzo - Giurisprudenza della Corte di Giustizia. Gli effluenti di allevamento possono sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono utilizzati in modo certo, nello stesso processo produttivo e senza trasformazione preliminare, come fertilizzanti dei terreni nel contesto di una pratica legale di spargimento su terreni ben identificati, e se il loro stoccaggio è limitato alle esigenze delle operazioni di spargimento. Ha inoltre significativamente aggiunto che il fatto che tali effluenti non siano utilizzati sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti, ma per il fabbisogno di altri operatori economici, e irrilevante al riguardo. (Corte di Giustizia sez. III, dell'8.9.2005 causa C-416/02 della Commissione contro Regno di Spagna; e nella causa C-12/03 sempre della Commissione contro il Regno di Spagna). Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Michellut (annulla con rinvio sentenza del 29.11.2007 del Tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38411

 

AGRICOLTURA - RIFIUTI - Utilizzazione agronomica - Diritto transitorio e nuova disciplina. In tema di diritto transitorio, riguardante l’utilizzazione agronomica, la nuova disciplina, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in seguito corretto e integrato prima dal D.Lgs. 8.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs. 16.1.2008 n. 4, si pone in perfetta continuità normativa con la disciplina precedente. Pertanto, va ribadito l’orientamento, secondo cui al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento occorre che tale utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni indicate dal D.M. 7.4.2006 (Cass. Sez. III, n. 9104 del 15.1.2008, P.G. in proc. Manunta). Per cui, l’utilizzazione agronomica e sempre soggetta alla previa comunicazione all'autorità competente, ferma restando la competenza delle regioni per disciplinare i tempi e le modalità della comunicazione, per emanare norme tecniche in ordine alle operazioni di utilizzazione agronomica, nonché per definire i criteri e le procedure di controllo, sulla base del prescritto decreto ministeriale di attuazione. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Michellut (annulla con rinvio sentenza del 29.11.2007 del Tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38411
 

AGRICOLTURA - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto marittimo di bovini tra due località della Comunità - Veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali - Periodo di riposo di 12 ore - Obbligo. Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere interpretato nel senso che fissa le disposizioni generali applicabili ai trasporti marittimi, compreso il trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, ad eccezione, per quanto riguarda questo tipo di navi, dei periodi di riposo concessi agli animali dopo il loro sbarco, previsti al punto 48, n. 7, lett. b), del detto allegato. Conformemente a quest'ultima disposizione, l'esistenza di una connessione tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello successivo a un periodo di trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, dipende dalla questione se sia stata o meno superata la durata massima di 28 ore di trasporto su traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628. Se la durata del trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, è inferiore al limite massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può iniziare a decorrere immediatamente dopo lo sbarco nel porto di destinazione. Per calcolare la durata di tale periodo occorre prendere in considerazione la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto il trasporto su traghetto, a meno che un periodo di riposo di almeno 24 ore, in applicazione del punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva 91/628, non abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada anteriore al trasporto marittimo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, il viaggio in questione rispondesse alle condizioni sopra indicate. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C‑277/06

 

AGRICOLTURA - FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Settore vitivinicolo - Aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione - Nozione di superficie ammissibile agli aiuti. La decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui non ammette al finanziamento comunitario la somma di euro 13.519.122,05, a titolo di una rettifica imposta alla Repubblica francese riguardante la determinazione delle superfici ammissibili agli aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per l'esercizio 2001/2003. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 10/09/2008, causa T‑370/05

 

AGRICOLTURA - Attività agricola - Letame - Disciplina applicabile - Art. 185, comma 1. lett. c) D.Lgs. 152/2006 - Presupposti - Fattispecie. Ai sensi dell'art. 185, comma 1. lett. c) del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, l'esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti, contenuta nella parte quarta dello stesso decreto legislativo, opera a condizione che dette materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola. La giurisprudenza è costante in tal senso sulla base della omologa norma oggi abrogata di cui all'art. 8, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 (v. Cass. Sez. III, n. 8890 del 10.2.2005, Gios; Cass. Sez. III, n. 37405 del 24.6.2005, Burigotto). Nella specie il letame depositato in un lagone, composto da materiale fecale palabile, rientra nella categoria riutilizzabile per la fertirrigazione, mentre il "liquame", cioè il materiale non palabile derivante da miscela di feci e urine animali, non poteva essere riutilizzato per la fertirrigazione. Pres. Altieri, Est. Onorato, Ric. Forti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n. 37560

 

AGRICOLTURA - Benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto - Regolamento (CE) n. 615/98 - Restituzioni all'esportazione -Direttiva 91/628/CEE - Applicabilità delle norme di protezione degli animali durante il trasporto - Norme relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo nonché al trasporto marittimo dei bovini destinati ad una località situata al di fuori della Comunità - Alimentazione ed abbeveraggio durante il trasporto. L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, non può essere interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere applicato al caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali. Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, la durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di trasporto stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), di detto punto 48. Pertanto è necessario, un ruolino di marcia contenente un'annotazione, previamente scritta a macchina, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» per la durata del trasporto marittimo può soddisfare i requisiti della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, purché sia dimostrato che tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora l'autorità competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti presentati dall'esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto abbia avuto un'incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all'esportazione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-207/06

 

AGRICOLTURA - Centro di inseminazione artificiale dei bovini - Normativa nazionale che attribuisce a centri riconosciuti il diritto esclusivo di fornire il servizio di inseminazione artificiale dei bovini in un determinato territorio e che subordina il rilascio delle licenze di inseminatore alla stipula di una convenzione con uno di questi centri - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Polizia sanitaria - Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 49 CE Direttiva 77/504 e succ. mod.. Riservando il diritto di fornire il servizio di inseminazione artificiale dei bovini a centri di inseminazione artificiale riconosciuti, beneficiari di un'esclusiva geografica, nonché ai titolari di una licenza di inseminatore il cui rilascio è subordinato alla stipula di una convenzione con uno di tali centri, la Repubblica francese ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 17/07/2008, Proc. C-389/05

 

AGRICOLTURA - Rinvio pregiudiziale - Validità del regolamento (CE) n. 1873/2003 - Medicinali veterinari - Regolamento (CEE) n. 2377/90 - Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale - Progesterone - Restrizioni nell'uso - Direttiva 96/22/CE. In conformità dei requisiti posti da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze 2/04/1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France; 23/02/2006, cause riunite C-346/03 e C-529/03, Atzeni e a., nonché 01/02/2007, causa C-266/05 P, Sison/Consiglio), la motivazione del regolamento n. 1873/2003 fa apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dalla Commissione, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Nella specie, dall'esame della questione proposta non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 24 ottobre 2003, n. 1873, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 17/07/2008, Proc. C-448/06

 

AGRICOLTURA - Aiuti alla distillazione - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Termine di prescrizione - Dies a quo - Impugnazione - Organizzazione comune del mercato viticolo. Il diritto di proporre un'azione dinanzi al giudice comunitario può essere esercitato solo alle condizioni previste al riguardo dalle disposizioni che disciplinano ogni ricorso specifico, nella specie il ricorso per risarcimento danni di cui all'art. 235 CE. Di conseguenza, tale diritto può essere esercitato validamente dinanzi al Tribunale solo qualora quest'ultimo abbia correttamente applicato, in particolare, norme che regolamentano la disciplina della prescrizione attinente al detto ricorso (v., in tal senso, ordinanza 18/07/2002, causa C‑136/01 P, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione). Nella specie, la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 novembre 2004, causa T‑166/98, Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione, è annullata nella parte in cui ha dichiarato ricevibile il ricorso per risarcimento danni proposto dalla Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, dalla Cantina Trexenta Soc. coop. arl, dalla Cantina sociale Marmilla - Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, dalla Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. Arl e dalla Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti‑Sassari e ha condannato la Commissione delle Comunità europee a risarcire il danno subito da queste ultime, a seguito del fallimento della Distilleria Agricola Industriale de Terralba, a causa dell'insussistenza di un meccanismo idoneo a garantire - nell'ambito del regime istituito dall'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 15 settembre 1982, n. 2499, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983 - il versamento dell'aiuto comunitario previsto da tale regolamento ai produttori interessati. Sicché, il ricorso nella causa T‑166/98 è respinto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 17/07/2008, Proc. C-51/05 P

 

AGRICOLTURA - ACQUE - RIFIUTI - Allevamenti di bestiame - Acque reflue - Fertirrigazione - Disciplina applicabile - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - Raccolta in vasca - Disciplina sui rifiuti - Autorizzazione - Necessità - Classificazione dello scarico - Ininfluenza. L'assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle domestiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento sul suolo degli effluenti derivanti dall'attività agricola o di allevamento del bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge per l'assimilazione . La raccolta in vasca configura una vera e propria raccolta di rifiuti che doveva essere autorizzata. L'eventuale utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento riguarda la successiva fase del recupero zootecnico che è cosa diversa dallo scarico ed ha una propria disciplina distinta e separata da esso e prescinde da esso. L'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui non esclude l'autorizzazione per lo stoccaggio nella vasca, in quanto la pratica della fertirrigazione prescinde dalle modalità di gestione delle acque reflue di un allevamento, sia che esse siano o no soggette alla normativa sui rifiuti o a quella sulle acque , ed in quest'ultimo caso indipendentemente dalla classificazione dello scarico come industriale o domestico. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Cornalba. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 luglio 2008 (Ud 20/05/2008), Sentenza n. 27071

 

AGRICOLTURA - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Obbligo di produrre nell'azienda SLOM iniziale - Art. 3 bis Reg. (CEE) n. 1546/88, come mod. dal reg. (CEE) n. 1033/89 - Domanda di concessione del premio. Il regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, non si discosta affatto dal sistema istituito dal regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, quindi, il produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione, per poter ottenere un quantitativo di riferimento specifico, deve essere sempre in possesso, interamente o parzialmente, della sua azienda SLOM iniziale e dimostrare di essere in grado di produrre detto quantitativo nella sua azienda. L'art. 3 bis del regolamento n. 1546/88 e succ. mod. specifica in modo non esaustivo le prove che possono essere ammesse al fine di dimostrare la capacità del produttore di produrre il quantitativo di riferimento richiesto, in particolare, le vendite dirette o le consegne di latte effettuate successivamente al termine del periodo di non commercializzazione o di riconversione, il bestiame da latte presente nell'azienda, la superficie a prati o pascoli permanenti o la superficie delle colture foraggiere dell'azienda, quali risultano dal piano di avvicendamento e dalle semine effettuate e gli investimenti effettuati senza piano di sviluppo. CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98
 

AGRICOLTURA - Imprenditore agricolo - Nozione di «produttore» e di «azienda» - Domanda di concessione del premio - Requisiti - Gestione aziendale. Dalle definizioni della nozione di «produttore» e, di conseguenza, di «azienda» di cui all'art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, risulta che la nozione di produttore si riferisce unicamente all'imprenditore agricolo che, ai fini della produzione di latte, gestisca un complesso di unità produttive sotto la propria responsabilità (sentenze della Corte 9/07/1992, causa C‑236/90, Maier e 23/01/1997, causa C‑463/93, St. Martinus Elten). Dal combinato disposto dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, e dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, risulta quindi chiaramente che l'attribuzione, a titolo provvisorio, di un quantitativo di riferimento specifico è subordinata alla condizione che il produttore interessato provi di gestire ancora, totalmente o parzialmente, la stessa azienda che gestiva al momento dell'accoglimento della sua domanda volta ad ottenere la concessione del premio, vale a dire quella che è stata oggetto del suo impegno di non commercializzazione o di riconversione, e che dimostri la sua capacità di produrre in detta azienda il quantitativo di riferimento richiesto. CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98
 

AGRICOLTURA - Capacità di produzione aziendale - Disposizione applicabile - Concessione del premio - Azienda SLOM - Connessione ai terreni. Ai fini dell'attribuzione in via definitiva di un quantitativo di riferimento specifico della capacità di produzione aziendale, l'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, dev'essere interpretato nel senso che possono essere prese in considerazione anche le vendite o le consegne di latte proveniente da unità produttive aggiunte all'azienda di cui trattasi fra la data di scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione e quella di attribuzione in via provvisoria del quantitativo di riferimento specifico, sempreché l'interessato gestisca ancora, interamente o parzialmente, la stessa azienda che gestiva al momento dell'accoglimento della sua domanda di concessione del premio. Tale interpretazione è conforme allo scopo del sistema. Infatti, in primo luogo, tiene conto dell'osservazione secondo cui non si può concedere un quantitativo di riferimento specifico a un produttore che non dispone più dell'azienda SLOM iniziale, in quanto in tal modo egli avrebbe manifestato la sua intenzione di non commercializzare più latte, senza cui l'attribuzione di un quantitativo di riferimento non sarebbe più conseguenza dell'attuazione del regime. Inoltre, tale interpretazione tiene anche conto del fatto che, dato che i quantitativi di riferimento sono connessi ai terreni per i quali sono assegnati, la loro produzione deve avvenire in tali terreni. CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98

 

AGRICOLTURA - Attività di silvicoltura - Presupposti - Conservazione delle colture. L'attività di silvicolutura presuppone, in linea generale, la conservazione delle colture e non la loro eliminazione. Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. Oppo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008 (Ud 03/04/2008), Sentenza n. 23071
 

AGRICOLTURA - Politica agricola comune - FEAOG - Art. 13 del regolamento (CEE) n. 866/90 - Esclusione degli investimenti relativi alla trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi - Principio di proporzionalità. L'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 marzo 1990, n. 866, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, esso non esclude il versamento di un contributo finanziario in caso di commercializzazione o trasformazione riguardante anche prodotti non provenienti dall'area comunitaria, allorché il programma specifico in relazione al quale è stato ottenuto il finanziamento è stato rispettato, in quanto sono stati commercializzati e/o trasformati nella misura programmata prodotti provenienti dall'area comunitaria. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VIII, 05/06/2008, Proc. C-534/06

 

AGRICOLTURA - Prodotti fitosanitari - Autorizzazione di immissione in commercio - Etofumesate - Direttive 91/414/CEE e 2002/37/CE - Regolamento (CEE) n. 3600/1992 - Domanda di riapertura della fase orale del procedimento. L'art. 4, n. 1, della direttiva della Commissione 3 maggio 2002, 2002/37/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate, deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a porre fine, entro il 1° settembre 2003, all'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente etofumesate per il motivo che il titolare di tale autorizzazione non è in possesso di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o che non ha accesso a tale fascicolo. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 22/05/2008, Proc. C-361/06

 

AGRICOLTURA ZOOTECNIA - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasposizione - Margine di discrezionalità - Animali domestici della specie suina - Viaggi di durata superiore a otto ore - Altezza minima dei singoli livelli del veicolo - Densità di carico - Direttiva 91/628/CEE. Una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, contenente valori numerici per quanto attiene all'altezza dei compartimenti degli animali affinché i trasportatori possano fare riferimento a norme più precise rispetto a quelle indicate dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, può rientrare nel margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri dall'art. 249 CE, a condizione che tale normativa, volta al rispetto dell'obiettivo di protezione degli animali durante il trasporto perseguito da tale direttiva, come modificata, non impedisca, in violazione del principio di proporzionalità, il conseguimento degli obiettivi di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e di buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, perseguiti anche essi dalla detta direttiva come modificata. Spetta al giudice del rinvio accertare se la detta normativa rispetti tali principi. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 8/05/2008, Proc. 491/06

ZOOTECNIA - trasporto di durata superiore ad otto ore - Superficie disponibile per animali - Direttiva 91/628/CEE. Il capitolo VI, punto 47,parte D, dell'allegato alla direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato ad istituire un regime nazionale secondo cui, in caso di trasporto di durata superiore ad otto ore, la superficie disponibile per animali è quantomeno pari a 0,50 m2 per suini di 100 kg. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 8/05/2008, Proc. 491/06

 

AGRICOLTURA - Zucchero - Contributi alla produzione - Modalità d'applicazione del regime delle quote - Determinazione delle eccedenze esportabili - Determinazione della perdita media. Ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett c), del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ai fini del calcolo dell'eccedenza esportabile considerata dal medesimo articolo, tutti i quantitativi di prodotti esportati, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere detratti dal consumo. L'art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento in parola dev'essere interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, che siano state o meno effettivamente versate delle restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire sia l'eccedenza esportabile sia la perdita media stimata per tonnellata di prodotto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 8 Maggio 2008, Procedimenti riuniti C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06

AGRICOLTURA - Zucchero - Campagna di commercializzazione - Contributi alla produzione - Importi - Invalidità di regolamenti. I regolamenti (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi. L'esame del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero non ha rivelato l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 8/05/2008, Procedimenti riuniti C‑5/06 e da C‑23/06 a C-36/06

 

AGRICOLTURA - Regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli - Presupposti per la concessione della restituzione - Restituzione versata all'esportatore dietro presentazione di documenti falsificati dalla sua controparte - Merce non esportata - Presupposti per l'applicazione di sanzioni - Art. 11, Regol. (CEE) n. 3665/87. L'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, dev'essere interpretato nel senso che la sanzione in esso prevista è applicabile nei confronti di un esportatore che ha chiesto una restituzione all'esportazione per una certa merce, quando quest'ultima, a seguito del comportamento fraudolento della sua controparte, non è stata esportata. CORTE DI GIUSTIZIA C.E.E., Sez. IV, 24/04/2008, Causa C‑143/07

 

AGRICOLTURA - Allevamento di vitelli - Recinti individuali (stalli) - Divieto di legare i vitelli - Significato del verbo "attaccare”- Materiale e lunghezza della legatura - Difformità fra versioni linguistiche - Interpretazione uniforme - Direttiva 91/629/CEE - Decisione 97/182/CE. Ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificata dalla decisione della Commissione 24 febbraio 1997, 97/182/CE, un vitello è legato allorquando è trattenuto da una legatura, qualunque siano il materiale e la lunghezza di tale legatura e le ragioni per le quali l'animale è legato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 3 Aprile 2008, Causa C‑187/07

 

AGRICOLTURA - Fondi strutturali - Art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario - Art. 249 CE - Tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. L'art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, crea un obbligo per gli Stati membri, senza che vi sia necessità di una prescrizione di diritto nazionale, di recuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13/03/2008, Cause C-383/06 - 384/06 - 385/06

PROCEDURE E VARIE - AGRICOLTURA - Recupero dei fondi persi - Recupero delle somme irregolarmente concesse - Giurisdizione - Giudice nazionale - Principi comunitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il recupero dei fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza va operato sul fondamento dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, e secondo le modalità del diritto nazionale, purché l'applicazione di tale diritto non leda l'applicazione e l'efficacia del diritto comunitario e non abbia l'effetto di rendere praticamente impossibile il recupero delle somme irregolarmente concesse. Spetta al giudice nazionale garantire la piena applicazione del diritto comunitario disapplicando o interpretando, ove occorra, una norma nazionale quale la legge generale sul diritto amministrativo (Algemene wet bestruursrecht) che vi si opponga. Il giudice nazionale può attuare i principi comunitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento valutando il comportamento sia dei beneficiari dei fondi persi, sia quello dell'amministrazione, purché si tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità europea. La qualità di ente pubblico del beneficiario dei fondi non incide a tale riguardo. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13 Marzo 2008, Cause C-383/06 - 384/06 - 385/06

 

AGRICOLTURA - Agricoltori titolari di una pensione di anzianità - Indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti - Diritto all'indennità compensativa - Limiti - Artt. 17 e 18, Reg. (CEE) nn. 2328/91 e 950/97. Gli artt. 17 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 950, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, conferiscono agli Stati membri la facoltà di concedere un'indennità compensativa all'imprenditore agricolo che soddisfi le condizioni enunciate da questi due articoli. Tuttavia, essi non ostano a che uno Stato membro rifiuti il pagamento di una siffatta indennità in caso di riscossione, da parte di tale imprenditore agricolo, di una pensione e, in particolare, di una pensione di anzianità. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/03/2008, Causa C-78/07

 

AGRICOLTURA - Trasporto animali vivi - Pregiudizio al benessere degli animali - Onere della prova - Assenza di elementi di prova - Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Diniego - Inosservanza della direttiva 91/628/CEE. Nonostante i documenti prodotti dall'esportatore in conformità all'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, l'autorità competente può ritenere che la direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, non sia stata rispettata, a norma dell'art. 5, n. 3, del suddetto regolamento. Tuttavia, l'autorità competente può pervenire a tale conclusione soltanto basandosi sui documenti di cui all'art. 5 del regolamento n. 615/98, sui rapporti di cui all'art. 4 del medesimo regolamento relativi alla salute degli animali, ovvero su qualsiasi altro elemento oggettivo comportante ripercussioni sul benessere degli animali in questione di natura tale da rimettere in discussione i documenti presentati dall'esportatore; spetta eventualmente a quest'ultimo dimostrare per quale motivo gli elementi addotti dall'autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata, sono privi di rilevanza. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13 Marzo 2008, Causa C-96/06

AGRICOLTURA - Salute degli animali - Pregiudizio al benessere degli animali - Onere della prova. In applicazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, l'autorità competente può negare la restituzione all'esportazione a causa dell'inosservanza delle disposizioni della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, relative alla salute degli animali, sebbene nessun elemento consenta di affermare che il benessere degli animali trasportati sia stato concretamente pregiudicato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13/03/2008, Causa C-96/06

 

AGRICOLTURA - Carni bovine - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Art. 3, lett. f) - Concessione di un premio per vacca nutrice - Condizioni relative a una pratica usuale di allevamento. L'art. 3, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1512, non osta ad una normativa nazionale che subordina il diritto al premio per vacca nutrice a condizioni conformi a pratiche usuali di allevamento che prevedono, da un lato, una determinata frequenza di figliatura e, dall'altro, che il vitello sia stato allattato dalla madre per un periodo di quattro mesi dopo la nascita. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 28/02/2008, Causa C-446/06

 

AGRICOLTURA - Politica agricola comunitaria - Regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 - Carne bovina - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamenti (CEE) n. 3887/92, (CE) n. 2419/2001 e (CE) n. 796/2004 - Domanda di aiuti “per animali” - Premio alla vacca nutrice - Irregolarità - Inosservanza delle disposizioni applicabili all'identificazione e alla registrazione dei bovini che non sono oggetto di domande d'aiuti - Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Esclusione dal beneficio dell'aiuto - Art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve. L'art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato e rettificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 febbraio 2005, n. 239, non possono applicarsi retroattivamente ad una domanda di aiuti «per animali» rientranti nell'ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, che ha dato luogo ad un'esclusione dal beneficio dell'aiuto ai sensi dell'art. 10 quater di detto regolamento. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sezione, 11/03/2008, Causa C-420/06

 

AGRICOLTURA - Prodotti agricoli ed alimentari - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine - Formaggio “Parmigiano Reggiano” - Uso della denominazione “parmesan” - Obbligo di uno Stato membro di sanzionare d'ufficio l'uso illegittimo di una denominazione d'origine protetta - Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 2081/92. La commercializzazione di formaggi denominati «parmesan» non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» costituisce una violazione dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 perché il termine «parmesan» è la traduzione esatta della DOP «Parmigiano Reggiano». La traduzione, al pari della DOP nella lingua dello Stato membro che ne ha ottenuto la registrazione, sarebbe riservata esclusivamente ai prodotti conformi al disciplinare. Ne consegue che, l'utilizzazione del termine «parmesan» per formaggi che non sono conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» deve essere considerata lesiva della tutela riconosciuta dall'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez., 26 Febbraio 2008, Causa C-132/05

AGRICOLTURA - Denominazione d'origine protetta - Registrazione di una denominazione contenente più termini - C.d. denominazione composta - Reg. n. 2081/92. Il sistema di tutela comunitaria è retto dal principio secondo cui la registrazione di una denominazione contenente più termini conferisce la tutela del diritto comunitario sia ai singoli elementi costitutivi della denominazione composta sia all'intera denominazione composta. L'effettiva tutela delle denominazioni composte implicherebbe, quindi, che, in linea di principio, tutti gli elementi costitutivi di una denominazione composta siano protetti contro utilizzazioni abusive. Per garantire tale tutela, il regolamento n. 2081/92 non richiede la registrazione di ognuno dei singoli elementi di una denominazione composta suscettibili di tutela, ma presupponga che ogni singolo elemento sia intrinsecamente protetto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez., 26 Febbraio 2008, Causa C-132/05

 

AGRICOLTURA - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Operazioni di ritiro di frutta e di verdura - Controllo della totalità dei prodotti ritirati - Colture arabili e premi bovini - Termine di 24 mesi - “FEAOG - Sezione “Garanzia” - Decisione 2004/457/CE - Annullamento. La decisione 2004/457/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che allontana dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del fondo europeo d'orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione “garanzia”, è annullata nella parte in cui essa esclude dal finanziamento comunitario le spese effettuate dal regno di Spagna nelle Comunità autonome del paese basco e del Rioja a titolo della campagna 1998/1999 e che si riferiscono alle colture arabili ed ai premi bovini, da un lato, e le spese effettuate anteriormente al 22 marzo 2000 dal regno di Spagna nella Comunità autonoma del paese basco a titolo della campagna 1999/2000 e che si riferiscono alle colture arabili ed ai premi bovini, dall'altro. (Test. Uff.: La décision 2004/457/CE de la Commission, du 29 avril 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », est annulée en tant qu'elle exclut du financement communautaire les dépenses effectuées par le Royaume d'Espagne dans les communautés autonomes du Pays basque et de La Rioja au titre de la campagne 1998/1999 et se rapportant aux cultures arables et aux primes bovines, d'une part, et les dépenses effectuées antérieurement au 22 mars 2000 par le Royaume d'Espagne dans la communauté autonome du Pays basque au titre de la campagne 1999/2000 et se rapportant aux cultures arables et aux primes bovines, d'autre part). TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.V, 14 febbraio 2008, T-266/04

 

AGRICOLTURA - INQUINAMENTO LUMINOSO - Realizzazione/manutenzione di un'opera pubblica - Risarcimento del danno cagionato - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Art. 2043 c.c. - Principio del neminem laedere - Applicazione - Fattispecie: impianto d'illuminazione che alterava la fotosintesi nei campi limitrofi, danneggiando i raccolti. Nella realizzazione o manutenzione di un'opera pubblica anche la P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve rispettare il generale principio del neminem laedere, ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare di recare pregiudizio a terzi. La violazione di tale principio comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato, indipendentemente dal fine pubblico dell'opera. Nella specie è stata confermata la condanna all'ente gestore delle strade per aver posto in essere lungo una strada consolare un sistema di illuminazione che alterava la fotosintesi nei campi limitrofi, danneggiando i raccolti. Presidente R. Preden, Relatore M. Fantacchiotti. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 08/02/2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 3130

 

AGRICOLTURA - Smaltimento di deiezione di animali - Fertilizzazione del terreno - Assenza di autorizzazione - Art. 674 c.p. - Configurabilità - Criterio delle immissioni in alienum - Art.844 cc - Esclusione. In agricoltura lo smaltimento di deiezione di animali, in assenza di autorizzazione, quando questi costituiscono il risultato della liberazione dalla materia di prodotti volatili percepibili all'olfatto, il criterio di riferimento per la valutazione penale della condotta deve essere quello della manifesta o stretta tollerabilità (Cass. Sez. 3, sent. 11556/06); In queste ipotesi, non si deve avere come guida il criterio delle immissioni in alienum, di cui all'art.844 cc, individuato nella normale tollerabilità (che disciplina i rapporti di vicinato in relazione alle esigenze della civile convivenza e della funzione sociale della proprietà). Nella fattispecie non è stata seguita una corretta tecnica per la fertilizzazione del terreno dal momento che i liquami non venivano interrati come una comune regola agricola impone, giustificando la conclusione che l'emissioni esorbitassero dal limite della stretta tollerabilità configurando così l'ipotesi di reato prevista dall'art. 674 c.p.. Pres. Grassi, Est. Squassoni, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 07/02/2008 (ud. 19/12/2007), Sentenza n. 6097

 

AGRICOLTURA - Proprietà immobiliare - Rapporti di vicinato - Pulizia di tombini e grondaie dalle foglie cadute dall'albero della proprietà contigua - Principio del neminem laedere - Art. 2043 cod. civ. - Risarcimento delle spese sostenute - Legittimità. In tema di proprietà immobiliare, la disciplina dei rapporti di vicinato, dettata allo scopo di evitare possibili conflitti al fine ad assicurare l'effettivo esercizio del diritto di ciascuno, è ispirata al principio informatore secondo cui l'esplicazione dei poteri di godimento ed utilizzazione della cosa incontra il limite rappresentato dalla necessità di non menomare la proprietà del vicino, il quale ha diritto, secondo la regola generale del neminem laedere, consacrata dall'art. 2043 cod. civ., ad essere risarcito del danno ingiusto. Pres. Settimj - Rel. Migliucci - P.m. Russo - Ric. Bianco P. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 21/01/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 1260

 

AGRICOLTURA - CONSUMATORI - Mozzarelle con latte proveniente da animali affetti da brucellosi - Sequestro limitato ai capi di bestiame ed al materiale strettamente necessario all'allevamento - Legittimità - Fattispecie. Ritenuto sussistente il fumus dei delitti di cui agli artt. 416, 444, 445 e 500 c.p., è legittimo il provvedimento di sequestro limitatamente ai capi di bestiame ed al materiale strettamente necessario all'allevamento con ordine di dissequestro e restituzione agli aventi diritto dei residui beni aziendali. Fattispecie: commercializzazione del latte degli animali infetti con conseguente potenzialità di diffusione del batterio della B.R.C, veicolato nel latte "trasformato in mozzarella ed inserito in circuiti di ampia distribuzione commerciale, ovvero contenuta nella stessa carne degli animali infetti, impiegata per l''alimentazione umana". Pres. Onorato - Rel. Nuzzo - P.m. Montagna - Ric. S.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17 gennaio 2008 (ud. 27/11/ 2007), Sentenza n. 2465

 

AGRICOLTURA - FAUNA E FLORA - Tutela della salute e del benessere degli animali - Protezione dei bovini durante il trasporto - Restituzioni all'esportazione - Subordinazione del pagamento delle restituzioni all'esportazione dei bovini all'osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE - Principio di proporzionalità - Perdita del diritto a restituzione - Regolamento (CE) n. 615/98. Il perseguimento delle finalità della politica agricola comune non può prescindere da esigenze di interesse generale, come la tutela della salute e della vita degli animali, esigenze di cui le istituzioni comunitarie devono tener conto nell'esercizio delle loro competenze e, in particolare, nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, (sentenze 1° aprile 1982, cause riunite da 141/81 a 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 13, e 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 905, punto 17). La protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale la cui importanza ha dato luogo, all'adozione, da parte degli Stati membri, del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (GU 1997, C 340, pag. 110) come pure alla firma, da parte della Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) [decisione del Consiglio 21 giugno 2004, 2004/544/CE, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta), GU L 241, pag. 21]. L'importanza di tale obiettivo trova altresì riscontro nella dichiarazione n. 24, sulla protezione degli animali, allegata all'atto finale del Trattato sull'Unione europea. Ne consegue che il legislatore comunitario, vincolando in tal modo il pagamento delle restituzioni all'esportazione degli animali vivi della specie bovina al rispetto della normativa comunitaria riguardante il benessere degli animali, tende alla salvaguardia di esigenze di interesse generale, obiettivo il cui perseguimento non può, di per sé, condurre ad accertare l'invalidità dell'art. 1 del regolamento n. 615/98. Inoltre, il rinvio così operato presenta il vantaggio di garantire che il bilancio della Comunità non finanzi esportazioni effettuate in violazione delle disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06

AGRICOLTURA - FAUNA E FLORA - Protezione dei bovini durante il trasporto - Benessere degli animali - Perdita, riduzione o mantenimento della restituzione all'esportazione - Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Principio di proporzionalità. Spetta all'autorità competente valutare se la trasgressione di una disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto un'incidenza sul benessere degli animali, se una tale trasgressione possa, all'occorrenza, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all'esportazione. Spetta altresì a questa stessa autorità decidere se occorra ridurre la restituzione all'esportazione in proporzione al numero di animali che, a suo giudizio, possono avere sofferto a seguito dell'inosservanza della direttiva 91/628 o se tale restituzione non vada pagata in quanto l'inosservanza di una disposizione di detta direttiva abbia avuto ripercussioni sul benessere dell'insieme degli animali. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06

 

AGRICOLTURA - Regime quote latte - Compensazione - Dati istruttori utilizzati - Assenza di prove sull'incompletezza e precarietà - Semplice denuncia - Insufficienza. L'asserita incompletezza dei dati istruttori utilizzati dall'A.I.M.A. nel procedere alla compensazione, avente a oggetto il “Regime quote latte", ai fini processuali è insufficiente non fornendo, nella specie, nemmeno un principio di prova sull'incompletezza e la precarietà dei dati istruttori utilizzati dall'A.I.M.A.. Pres. Varrone - Est. Volpe - REGIONE LOMBARDIA (avv. Colombo e Tedeschini) c. AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.G.E.A.), subentrata all'A.I.M.A. e nei confronti ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE BOVINO DELLA PIANURA PADANA (conferma TAR Lombardia, sede di Milano, sezione I, 13/02/2001, n. 975). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 79

 

AGRICOLTURA - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali - Assunzione a carico dei cereali da parte degli organismi d'intervento - Rafforzamento dei criteri di qualità del granoturco - Introduzione di un nuovo criterio di peso specifico per il granoturco - Violazione della fiducia legittima - Errore manifesto di valutazione. Le disposizioni del regolamento (CE) n° 1572/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che modificano il regolamento (CE) n° 824/2000 che fissa le procedure d'assunzione a carico di cereali da parte degli organismi d'intervento e i metodi d'analisi per la determinazione della qualità, relative al criterio del peso specifico per il granoturco sono annullate, cioè: - all'articolo 1, punto 1), le parole "e, nel caso del granoturco, i metodi tradizionali applicati"; - all'articolo 1, punto 3), sotto b), le parole "73 kg/hl per il granoturco"; - alla linea "E. peso specifico minimo (kg/hl)" della tabella del punto 1) dell'allegato, il valore "71", relativa al granoturco; - alla tabella III del punto 2) dell'allegato, i valori d'indennità del prezzo d'intervento che riguarda il granoturco. 2) La Commissione sopporterà le sue spese e quelli esposti dalla ricorrente, comprendente quelli afferenti alla procedura in procedura per direttissima. (Testo Uff. Les dispositions du règlement (CE) n° 1572/2006 de la Commission, du 18 octobre 2006, modifiant le règlement (CE) n° 824/2000 fixant les procédures de prise en charge de céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité, relatives au critère du poids spécifique pour le maïs sont annulées, à savoir: - à l'article 1er, point 1), les mots «et, dans le cas du maïs, les méthodes traditionnelles appliquées»; - à l'article 1er, point 3), sous b), les mots «73 kg/hl pour le maïs»; - à la ligne «E. Poids spécifique minimal (kg/hl)» du tableau du point 1) de l'annexe, la valeur «71», relative au maïs; - au tableau III du point 2) de l'annexe, les valeurs de réfaction du prix d'intervention concernant le maïs. La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris ceux afférents à la procédure en référé). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 15/11/2007, T‑310/06

 

AGRICOLTURA - Prodotti fitosanitari - Importazioni parallele - Procedura di autorizzazione all'immissione in commercio - Ammissibilità - Presupposti - Rispetto del principio di proporzionalità. Uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata di autorizzazione all'immissione in commercio l'importazione parallela di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro nel quale esso beneficia già di tale autorizzazione, qualora l'importazione sia effettuata da un agricoltore esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda e l'autorizzazione all'immissione in commercio così concessa sia specifica per ogni operatore. Tale autorizzazione non può essere subordinata alla designazione del prodotto importato con il marchio proprio dell'operatore interessato quando quest'ultimo è un agricoltore che effettua l'importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno della propria azienda. La detta autorizzazione non può essere assoggettata al pagamento di un'imposta che non sia proporzionata alle spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative rese necessarie dall'esame della domanda di autorizzazione. La valutazione forfettaria di tali spese è tuttavia ammissibile, nell'osservanza del principio di proporzionalità. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 08/11/2007, C‑260/06 e C‑261/06

 

AGRICOLTURA - Revoca del “riconoscimento” dei frantoi oleari - Inadempimento dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità - Provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca del “riconoscimento” dei frantoi oleari, può essere adottato legittimamente non solo nei casi di frode in danno della CEE, ma anche in presenza di irregolarità, (nella specie, inadempimento dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità), che conducono ad un giudizio negativo sulla idoneità della struttura a garantire il rispetto della normativa comunitaria (Cons. St., Sez. VI, n.6347/2003; n.5092/2006). Pres. Varrone - Est. Cafini - società a.s. F.lli Pata & C.(avv.ti Di Gioia e Tomassetti) c.Ministero delle Politiche Agricole (Avvocatura generale dello Stato) (conferma T.A.R. Calabria, Catanzaro Sez.I, n.3157/2002 del 28/11/2002, resa tra le parti) - (conf. C.d.S. Sez. VI, 02/11/2007, Sentenze nn. 5677- 5675). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5676

 

AGRICOLTURA - Stabilimenti di molitura delle olive - Frantoi “riconosciuti” - Revoca del riconoscimento - Presupposti - Corretto funzionamento del regime comunitario di aiuti da concedere agli olivicoltori - Reg. C.E.E. n. 2261/1984. L'art. 13, par. 4, del Regolamento C.E.E. n. 2261 del 17.7.1984 stabilisce che nei confronti dei frantoi “riconosciuti” dagli Stati membri “il riconoscimento è revocato per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione, se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta”; mentre il precedente par.1 prevede (alla lett. d), che gli stabilimenti di molitura delle olive s'impegnano a tenere “una contabilità di magazzino standardizzata conforme ai criteri da stabilire”. Sicché, l'importanza della funzione connessa al “riconoscimento” degli stabilimenti di molitura delle olive e la necessità conseguente di una valutazione particolarmente rigorosa dell'adempimento, da parte dei medesimi, degli obblighi assunti al fine di ottenere il detto “riconoscimento”, costituisce un momento centrale ai fini del corretto funzionamento del regime comunitario di aiuti da concedere agli olivicoltori, onde le norme che disciplinano i requisiti per conseguire e mantenere nel tempo tale riconoscimento vanno osservate con particolare rigore e il loro mancato rispetto legittima gli interventi sanzionatori dell'Autorità preposta, senza che sia dato distinguere tra violazioni di carattere formale o sostanziale, atteso che tali norme concorrono, in eguale misura, a garantire che gli oneri finanziari facenti carico alla Comunità europea siano correttamente attribuiti agli aventi diritto (Cons St., Sez. VI n.4808/2003 e, più recentemente, n.5092/2006). Pres. Varrone - Est. Cafini - società a.s. F.lli Pata & C.(avv.ti Di Gioia e Tomassetti) c.Ministero delle Politiche Agricole (Avvocatura generale dello Stato) (conferma T.A.R. Calabria, Catanzaro Sez.I, n.3157/2002 del 28/11/2002, resa tra le parti) - (conf. C.d.S. Sez. VI, 02/11/2007, Sentenze nn. 5677- 5675). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5676
 

AGRICOLTURA - Stabilimenti di molitura - Mancata installazione di un meccanismo di pesatura delle olive e del contatore elettrico distinto per l'impianto di triturazione - Inattendibilità della contabilità standardizzata di magazzino - Reg. CE n. 2366/1998 - Revoca del “riconoscimento” del frantoio - Presupposti. In materia “riconoscimento” dei frantoi oleari, solamente gli stabilimenti di molitura in possesso dei requisiti possono ottenere il riconoscimento e mantenerlo, essendo necessario il concreto possesso e non la semplice intenzione di possedere. Nella specie, la dotazione di un sistema di pesatura automatica costituisce presupposto indispensabile perché gli aiuti comunitari siano destinati agli effettivi aventi diritto, anche perché la mancanza di tale dotazione, lungi dall'avere solamente rilevanza formale, comporta l'inattendibilità dei dati produttivi registrati nella contabilità di magazzini, integrando, di conseguenza, gli estremi della violazione di cui all'art. 13 par.4 del Regolamento n. 2261/1984. Sicché, il meccanismo del “riconoscimento” del frantoio, finalizzato al controllo della quantità di olio di oliva da ammettere al contributo comunitario, è correlato al presupposto della piena trasparenza dell'attività di molitura ed alla regolare tenuta della contabilità di magazzino, sicché anche semplici irregolarità del registro di lavorazione giustificano la revoca del predetto riconoscimento (Cons. Stato, VI Sez., n.90/1987; n.6347/2003; n.5092/2006). Pres. Varrone - Est. Cafini - società a.s. F.lli Pata & C.(avv.ti Di Gioia e Tomassetti) c.Ministero delle Politiche Agricole (Avvocatura generale dello Stato) (conferma T.A.R. Calabria, Catanzaro Sez.I, n.3157/2002 del 28/11/2002, resa tra le parti) - (conf. C.d.S. Sez. VI, 02/11/2007, Sentenze nn. 5677- 5675). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5676
 

AGRICOLTURA - Regime delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli - Art. 5 Reg. (CE) n. 800/1999 e s.m. (Reg. n.90/2001) - Deposito della dichiarazione di esportazione - Trasmissione mediante telecopia - Dichiarazione originale trasmessa successivamente. L'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento della Commissione 17 gennaio 2001, n. 90, dev'essere interpretato nel senso che non osta a che le competenti autorità doganali accettino una dichiarazione di esportazione di prodotti agricoli che è stata trasmessa mediante telecopia allorché questa trasmissione è avvenuta prima del carico per il trasporto di esportazione, qualora la dichiarazione così trasmessa contenga tutti i dati necessari per consentire il controllo fisico delle merci esportate e l'operazione di esportazione di cui trattasi non sia viziata da alcuna frode o tentativo di frode. Tale è il caso allorché le merci cui si riferisce la dichiarazione di esportazione trasmessa mediante telecopia sono pervenute nel paese terzo di destinazione e la dichiarazione originale trasmessa successivamente coincide esattamente con la dichiarazione trasmessa mediante telecopia. Spetta al giudice del rinvio verificare se queste condizioni sono soddisfatte nella causa principale. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 18/10/2007, Procedimento C‑464/06

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Regimi di aiuti comunitari - Seminativi - Pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione - Calcolo della superficie massima - Sistema integrato di gestione e di controllo - Strutture agricole - Regimi di aiuto comunitari - Art. 7, n. 6, reg. (CEE) n. 1765/92 - Art. 9, n. 2, reg. (CEE) n. 3887/92. L'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, dev'essere interpretato nel senso che il calcolo della superficie massima che viene in considerazione per i pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione ai sensi dell'art. 7, n. 6, primo comma, seconda e quarta frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1995, n. 2989, avviene sulla base della superficie coltivata richiesta, a condizione che tale superficie sia effettivamente investita a seminativi e non contenga terreni esclusi in forza dell'art. 9 del regolamento n. 1765/92, come modificato dal regolamento n. 2989/95, dal beneficio dei pagamenti compensativi. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 04/10/2007, Procedimento C-192/06

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Carne bovina - Premi per il mantenimento delle vacche nutrici. L'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222, dev'essere interpretato nel senso che una giovenca pregna può essere considerata come una vacca nutrice ai sensi della prima sezione di tale regolamento solo quando essa sostituisce, dopo il deposito della domanda di premio per la campagna di commercializzazione, una vacca nutrice che figura in tale domanda. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez. I, 04/10/2007, Procedimento C-375/05
 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Campagna di commercializzazione - Vacca nutrice sostituita da giovenca pregna - Domanda di premio - Diritto - Presupposti - Reg. n. 805/68 e n. 2222/96. Una giovenca pregna che, per una campagna di commercializzazione, ha sostituito una vacca nutrice per la quale è stata presentata una domanda di premio e che è stata riconosciuta come idonea a far beneficiare di tale premio può essere considerata come una vacca nutrice ai sensi dell'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, quando soddisfa, l'anno successivo, le condizioni per sostituire nuovamente una vacca nutrice. Tuttavia, l'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, dev'essere interpretato nel senso che una giovenca pregna per la quale è stata presentata una domanda di premio non vi dà diritto quando partorisce prima della scadenza del termine previsto per presentare la detta domanda. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez. I, 04/10/2007, Procedimento C-375/05
 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Diritti al premio in una campagna di commercializzazione -Domanda respinta - Principio della proporzionalità - Reg. (CEE) n. 805/68, n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89. L'art. 33, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311, dev'essere interpretato nel senso che occorre ritenere che un produttore non abbia utilizzato i propri diritti al premio in una campagna di commercializzazione quando egli ha presentato una domanda di premio, ma tale domanda è stata respinta in quanto i capi di bestiame in questione non davano diritto al premio, e ciò anche se la detta domanda non è stata presentata in modo abusivo. Siffatta interpretazione non è contraria al principio della proporzionalità. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez. I, 04/10/2007, Procedimento C-375/05

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Diritti al premio - Sospensione biennale - Effetti. L'art. 33, n. 4, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96, letto in combinato disposto con l'art. 4 f, n. 4, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono restituire a titolo preferenziale ad un produttore, una volta decorso il periodo di sospensione biennale, i diritti al premio che gli sono stati ritirati in quanto egli aveva utilizzato per almeno il 70%, ma per meno del 90%, i suoi diritti nella campagna di commercializzazione del 1998. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez. I, 04/10/2007, Procedimento C-375/05

 

AGRICOLTURA - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Responsabilità extracontrattuale - Regolamento (CEE) n. 2187/93 - Indennizzo dei produttori - Sospensione della prescrizione. In ragione dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a risarcire il danno subito dal sig. Wilhelm Pelle e dal sig. Ernst-Reinhard Konrad, in quanto tali regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, non avessero consegnato latte durante l'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, TRIBUNALE DI PRIMO GRADO Quinta Sez. V, 27 settembre 2007, procedimenti riuniti T-8/95 e T-9/95

 

AGRICOLTURA - Deliberata emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati - Art. 95, n. 5, CE - Disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione giustificate da nuove prove scientifiche nonché da uno specifico problema di uno Stato membro - Principio del contraddittorio - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Direttiva 2001/18/CE - Decisione 2003/653/CE. Sono respinti i ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2003, 2003/653/CE, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Tribunale Sez. III, 13/09/2007, Sentenza C-439/05 P e C-454/05 P

 

AGRICOLTURA - Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva - Snaturamento degli elementi di prova - Errore manifesto di valutazione - Non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. E' annullata, la decisione della Commissione 2 maggio 2003, 2003/308/CE, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sentenza del Tribunale Sez. III, 18/07/2007, causa C-326/05 P

 

AGRICOLTURA - INQUINAMENTO - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva paraquat - Autorizzazione all'immissione in commercio - Procedura d'autorizzazione - Protezione della salute umana e degli animali - Fattispecie - Dir. 91/414/CEE - Dir. 2003, 2003/112/CE. La direttiva della Commissione 1°dicembre, 2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat, è annullata. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sentenza del Tribunale Sez. II, 11/07/2007, causa T-229/04

 

AGRICOLTURA - INQUINAMENTO - FAUNA E FLORA - Prodotti fitosanitari - Animali esposti esposti al paraquat - Sofferenze o dolori inaccettabili - Soglia - Dimostrazione - Necessità - Direttiva 91/414. Ancorché sia probabile che gli animali esposti al paraquat a dosi mortali subiscano forti dolori e gravi sofferenze, da ciò non deriva necessariamente che tali dolori e sofferenze comportino una violazione delle disposizioni dell'art. 4. Infatti, a differenza dell'art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva 91/414, che non tollera alcun effetto nocivo diretto o indiretto del prodotto contenente la sostanza attiva sulla salute degli animali, l'art. 4, n. 1, lett. b), punti iii) e v), della direttiva 91/414 si limita a vietare le sofferenze e i dolori che abbiano carattere inaccettabile. Ne discende che le disposizioni citate risultano violate solo qualora si dimostri che è superata la soglia dell'accettabile, il che, nella fattispecie, non è stato dimostrato. Così, il Regno di Svezia non si è attivato per individuare la soglia al di là della quale le sofferenze o i dolori risultino inaccettabili né per dimostrare che detta soglia sia superata nel caso di specie. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sentenza del Tribunale Sez. II, 11/07/2007, causa T-229/04

 

AGRICOLTURA - Regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Produzione della prova dell'esportazione dei prodotti - Produzione della prova equivalente - Art. 47, n. 3 - Riconoscimento d'ufficio come prova equivalente di documenti giustificativi non collegati ad una domanda espressa di riconoscimento dell'equivalenza - Non applicazione all'esportazione diretta - Modalità procedurali nazionali - Obblighi che incombono alle autorità nazionali competenti. L'art. 47, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 5 dicembre 1994, n. 2955, non si applica all'esportazione diretta di prodotti. Qualora, tuttavia, a causa di circostanze non imputabili all'esportatore, il documento nazionale di esportazione comprovante l'uscita dei prodotti in questione dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, l'autorità nazionale competente in materia di restituzioni all'esportazione deve, in conformità agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2955/94, tenere conto d'ufficio dei mezzi di prova equivalenti, nonché delle domande di equivalenza presentate implicitamente. Tali mezzi di prova devono essere comunque sufficienti ai fini del controllo svolto secondo le modalità definite dal diritto nazionale, purché queste rispettino la portata e l'efficacia del diritto comunitario. Qualora la scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova equivalenti sia imputabile alle autorità nazionali competenti, queste ultime non possono opporre all'esportatore diligente il termine di dodici mesi previsto dall'art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2955/94. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Sez. III, 28 Giugno 2007, procedimento C-1/06

 

AGRICOLTURA - RIFIUTI - Fertilizzanti non conformi alla legge (differenza con disciplina dei rifiuti) - Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario - Trasmissione degli atti al Prefetto competente - Obbligo - L. n. 748/1984 - Art. 1, D.P.R.  n. 571/1982 - Art. 11 l. n. 748/1984. La produzione di fertilizzanti, in particolare di ammendante compostato misto, è disciplinata, quanto alla definizione, alla composizione, le caratteristiche, le indicazioni ammesse sugli imballaggi, etc. dalla legge 19 ottobre 1984 n. 748 (cfr.in particolare, artt 2 e 9 della legge nonché il relativo allegato 1 C alla stessa). L'art. 12 di tale norma prevede l'ipotesi di vendita di fertilizzanti "non conformi alle norme della presente legge e dei suoi allegati", per collegare l'irrogazione di una sanzione amministrativa variamente modulata, "salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale". Ove venga accertata l'irregolare composizione dell'ammendante si versa in una fattispecie di illecito amministrativo, qualora si sia trattato della vendita - e conseguente affidamento ad un trasportatore per la consegna - di un fertilizzante, di cui è stata contestata la rispondenza della composizione ai parametri stabiliti dalla medesima legge. Appare pertanto forzata la costruzione, che, traducendo tale consegna di fertilizzante non conforme in un fatto di trasporto e deposito di rifiuti, imputabile a responsabilità di chi tale consegna ha disposto, ne trasferisce la rilevanza nell'ambito di una fattispecie contravvenzionale i cui elementi costitutivi sono in realtà diversi.  Nella specie è stata disposta la trasmissione degli atti al Prefetto competente, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, a ricevere rapporti in materia di violazione alle norme concernenti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, cui è riconducibile anche l'ammendante prodotto e commercializzato dall'impresa in cui sono coinvolti gli imputati, come risulta dall'art. 11 della legge n. 748 del 1984 che affidava al Ministero dell'agricoltura la vigilanza per l'applicazione della legge medesima. Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Baldan ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 Giugno 2007 (Ud. 15/05/2007), Sentenza n. 24468

 

AGRICOLTURA - ZOOTECNIA - Alimentazione animale - Candida guilliermondii - Direttiva 2004/116/CE - Allegato della direttiva 82/471/CEE - Mancato recepimento entro il termine stabilito - Inadempimento da parte di uno Stato. Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 dicembre 2004, 2004/116/CE, che modifica l'allegato della direttiva del Consiglio 82/471/CEE per quanto concerne l'inclusione della Candida guilliermondii, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA C.E. Sez. VIII, 21 Giugno 2007, causa C-339/06

 

AGRICOLTURA - ZOOTECNIA - Scadenza di un affitto rurale - Acquisto transitorio di un quantitativo di riferimento da parte di un concedente che non è produttore di latte e che non intende diventarlo - Trasferimento, nel più breve termine possibile, del quantitativo di riferimento ad un produttore, mediante un organismo statale deputato alle vendite - Regolamento (CEE) n. 3950/92, mod. dal regol. (CE) n. 1256/1999, Art. 7, n. 2. L'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256, deve essere interpretato nel senso che, alla scadenza di un contratto di affitto rurale relativo a un'azienda lattiera, il quantitativo di riferimento connesso a quest'ultima può tornare a disposizione del concedente a condizione che questi, non essendo produttore né intendendo divenire tale, trasferisca nel più breve termine, attraverso un organismo statale deputato alle vendite, il detto quantitativo ad un terzo che possieda la qualifica di produttore. CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. V, 7/06/2007, Sentenza n. C 278/06

 

AGRICOLTURA - Lotta contro l'afta epizootica - Direttiva 85/511/CEE - PROCEDURE E VARIE - Rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto comunitario da parte del giudice nazionale - Autonomia processuale - Principi di equivalenza e di effettività. Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di sollevare d'ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni della normativa comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né il principio di effettività lo richiedono. (Conf.: C.G.E. del 7/6/2007 nn. 223/05, 224/05, 225/05). CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. IV, 7 Giugno 2007, proc. riuniti C-222/05-C-225/05

 

AGRICOLTURA - RIFIUTI - Sansa e acque di vegetazione delle olive - Qualifica di rifiuti - Condizioni di esclusione dalla categoria di rifiuti - Utilizzazione agronomica irriguo o fertirriguo - Stoccaggio delle acque di vegetazione - Preventiva comunicazione al sindaco - Obbligo - Art. 6, L. n.574/96 - artt. 38, 59 c. 11 ter e 2 lett. n bis D.L.vo 152/99; Artt. 112, 137 co. 14 e 74 lett. p) D.L.vo 152/2006. Tra i rifiuti, -al di fuori dall'utilizzazione agronomica- va inclusa la sansa di cui non si fa peraltro menzione né negli artt. 38 e 59 comma 11 ter del Divo 152/99, né negli artt. 112 e 137 comma 14 del D.Lvo 152/2006 che li hanno sostituiti. Ma anche le acque di vegetazione possono senz'altro rientrare tra i rifiuti qualora di esse si faccia una raccolta finalizzata, come nella specie, all'abbandono, mediante raccolta in contenitori o in invasi. Né vale, richiamare la disposizione dell'art. 6 della 1. 574/96 che consente lo stoccaggio delle acque di vegetazione per un termine non superiore ai trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località. L'applicazione dell'art. 6 citato è condizionata, all'uso agronomico dei reflui oleari e, nell'ambito citato, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione al sindaco - di cui nella specie non vi è menzione. Al di fuori di tale contesto trovano evidentemente applicazione, come rilevato dal tribunale, le disposizioni sulla raccolta dei rifiuti. Pres. Onorato Est. Sarno Ric. Conti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/06/2007 (Ud. 27/03/2007) Sentenza n. 21777

 

ZOOTECNIA - AGRICOLTURA - Strutture agricole - Regimi di aiuti comunitari - Settore delle carni bovine - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio all'abbattimento - Esclusione e riduzione. L'art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dev'essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di un'azienda o in provenienza dalla stessa, di cui all'art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 820/97, rende inammissibile il detto bovino al premio all'abbattimento e, pertanto, comporta un'esclusione del beneficio del detto premio per tale animale. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 24 Maggio 2007, causa C-45/05

 

AGRICOLTURA - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio all'abbattimento - Esclusione e riduzione. Gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, non si applicano ad un'esclusione del beneficio del premio all'abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a destinazione di un'azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati notificati alla banca dati informatizzata entro il termine previsto dall'art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, in modo da rendere ammissibile al premio all'abbattimento il detto bovino, quand'anche siano corretti tali dati trasmessi tardivamente alla suddetta base. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 24 Maggio 2007, causa C-45/05
 

AGRICOLTURA - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio all'abbattimento - Esclusione e riduzione. L'art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e/o l'art. 22 del regolamento n. 1760/2000 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può prevedere sanzioni nazionali consistenti in riduzioni ed esclusioni dell'importo totale dell'aiuto comunitario al quale può aver diritto l'imprenditore che abbia presentato domanda di premio all'abbattimento, dato che sanzioni di tale natura figurano già in maniera particolareggiata nel regolamento n. 3887/92. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 24 Maggio 2007, causa C-45/05

 

AGRICOLTURA - Latte e latticini - Prelievo supplementare - Superamento minimo del termine per la comunicazione della distinta dei conteggi - Sanzione pecuniaria - Regolamento (CEE) n. 536/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1001/98 - Art. 3, n. 2, secondo comma - Regolamento (CE) n. 1392/2001 - Art. 5, n. 3 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Art. 2, n. 2, seconda frase. Nel caso di un superamento minimo del termine fissato, come nella causa principale, il sistema delle sanzioni pecuniarie previsto dall'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 9 luglio 2001, n. 1392, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è meno rigoroso di quello previsto dall'art. 3, n. 2, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001. Campina c. Hauptzollamt Frankfurt. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 8 Marzo 2007, causa C-45/06

 

AGRICOLTURA - Regime di aiuti comunitari - Regolamento (CEE) n. 3887/92 - Settore della carne bovina - Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Superficie foraggera disponibile - Nozione - Premio speciale - Presupposti di concessione - Parcella temporaneamente inondata durante il periodo in questione. Gli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, debbono essere interpretati nel senso che una parcella, dichiarata superficie foraggera, può essere qualificata «disponibile» qualora, da un lato, sia destinata esclusivamente all'alimentazione degli animali ivi detenuti per tutta la durata dell'anno civile e, dall'altro, abbia potuto effettivamente essere utilizzata per l'alimentazione degli animali stessi durante un periodo minimo di sette mesi nel corso di questo medesimo anno a partire dalla data fissata dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo, anche nel caso in cui la detta parcella non sia stata occupata in maniera ininterrotta da tali animali, segnatamente a motivo di un'inondazione temporanea. Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten e Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. II, 1° marzo 2007, procedimento C-34/05

 

AGRICOLTURA - INQUINAMENTO IDRICO - ACQUE - Impresa agricola - Assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui di allevamento - Disciplina vigente - Art. 101, 7° c. - lett. b), D.Lgs. n. 152/2006. La disciplina attuale, in materia di acque reflue domestiche dei reflui di allevamento, è posta dall'art. 101, 7° comma - lett. b), del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (testo normativo che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 152/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000), che assimila alle "acque reflue domestiche" quelle provenienti da "imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto". In detta Tabella viene fissato il "peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 kg. di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio" e detto peso, per gli ovicaprini, viene determinato in tonnellate 3,4. Pertanto, l'assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui di allevamento è ammissibile solo nel caso in cui si verifichino tutte le condizioni previste dall'articolo 101, comma settimo, lettera B) D.Lv. 152/2006. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Palazzolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 28/11/2006), Sentenza n. 8403

 

Agricoltura - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori - Metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Danno certo. La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 marzo 2005, causa T-285/03, Agraz e a./Commissione, è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso delle ricorrenti nella presente impugnazione, con la motivazione che il danno lamentato non era certo e, di conseguenza, nella parte in cui ha condannato le suddette ricorrenti a sopportare cinque sesti delle loro spese e la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, un sesto delle spese delle dette ricorrenti. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. CORTE DI GIUSTIZIA CE, 9 novembre 2006 procedimento C-243/05 P

 

Agricoltura - Restituzioni all'esportazione - Presupposti per la concessione - Dichiarazione di esportazione - Assenza di prove documentali - Ricorso ad altri mezzi di prova. L'art. 7, n. 1, terzo comma, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 229, va interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora, ancorché per motivi di forza maggiore, un esportatore non sia in grado di fornire, a sostegno della sua dichiarazione d'esportazione, la prova documentale relativa ai quantitativi di prodotti effettivamente impiegati per la fabbricazione di una merce esportata, esso ne fornisca la prova tramite altri mezzi. Le autorità nazionali valuteranno questo diverso mezzo probatorio, secondo le modalità definite dal diritto nazionale, a condizione però che tali norme non pregiudichino né la portata né l'efficacia del diritto comunitario. A tal fine spetta alle autorità nazionali prendere in considerazione anche documenti già scambiati con l'esportatore quando la domanda è proposta secondo la procedura semplificata di cui all'art. 3, n. 2, terzo comma, di tale regolamento. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 9 novembre 2006, procedimento C-120/05

 

Agricoltura - Inquinamento idrico - Reflui da allevamento zootecnico - Utilizzazione esclusiva dei residui dell'attività agricola - Presupposti - Codice dell'ambiente - Rapporto tra vecchia e nuova disciplina - Art. 101 c. 7° D. L.vo n. 152/2006 - Leggi nn. 319/1976, 690/1976 e D. L.vo 152/1999. L'articolo 101 comma settimo del D. L.vo n. 152/2006 non introduce, rispetto alla previgente disciplina regolata dalle leggi nn. 319/1976, 690/1976 e D. L.vo 152/1999, norme pro reo. Sicché, solo quando un allevamento, per il numero dei suoi capi e l'estensione del fondo disponibile, consente l'utilizzazione esclusiva dei residui dell'attività agricola, può, in considerazione del limitato impatto ambientale, invocarsi il regime giuridico relativo alle acque domestiche (ex plurimis sentenza 13345/1998). Pres. Postiglione - Est. Squassoni - Ric. Bruni. (conferma, Tribunale di Viterbo sentenza del 11/02/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9 ottobre 2006 (Ud. 9/06/2006), Sentenza n. 33896 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Vincoli idrogeologici - Terreni rimboschiti - Art. 54 D.l. n. 3267/1923 - Finalità di salvaguardia - Operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato - Pascoli - Sanzioni. L'art. 54 del d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, persegue la finalità di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli altri interessi indicati) e sanziona proprietario dei terreni rimboschiti per effetto dello stesso decreto legge che effettui sugli stessi la coltura agraria o effettui il pascolo secondo modalità diverse da quelle previste o comunque compia le operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato. Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006), Sentenza n. 32542 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Latte e latticini - Vendita diretta - Quantitativo di riferimento - Superamento - Prelievo supplementare sul latte - Obbligo per il produttore di tenere una contabilità di magazzino - Art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 536/93 - Misure nazionali supplementari - Competenza degli Stati membri. L'art. 7, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione dà a uno Stato membro il potere di adottare, ove necessario, una regolamentazione che imponga ai produttori di latte stabiliti sul suo territorio obblighi contabili che vadano al di là di quelli stabiliti dall'art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento. Nell'esercizio di tale potere, lo Stato membro deve rispettare i principi generali del diritto comunitario. Il diritto comunitario non osta ad una normativa che obblighi i produttori di latte ad annotare in un registro i quantitativi di burro prodotti e il loro uso, anche se il burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali, qualora, nello Stato membro interessato, risulti difficile un controllo effettivo, solamente in base alle prescrizioni comunitarie, dell'esattezza dei conteggi riguardanti la vendita diretta effettuati dai produttori. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 14 settembre 2006 procedimento C-496/04

 

Agricoltura - Olio d'oliva e olio di sansa di oliva - Norme di commercializzazione - Commercio al dettaglio - Presentazione al consumatore finale - Metodo detto “bag in the box”- Regolamento (CE) n. 1019/2002 - Art. 2, 1°c. Reg. n. 1019/02 e s. m. dal Reg. (CE) n. 1176/2003. Il regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002 n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 2003, n. 1176, e, in particolare, il suo art. 2, primo comma, devono essere interpretati nel senso che gli oli d'oliva e gli oli di sansa di oliva possono essere presentati al consumatore finale solo imballati secondo le prescrizioni di tale disposizione. Pertanto, l'art. 2, primo comma, del regolamento n. 1019/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2003, dev'essere interpretato nel senso che vieta un modo di commercializzazione che non soddisfi le condizioni stabilite da tale disposizione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 7 settembre 2006 procedimento C-489/04 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Carni di pollame - Diritti e obblighi dell'esportatore e dell'autorità doganale - Regolamenti (CEE) nn. 1538/91 e 3665/87 - Codice doganale comunitario - Restituzioni all'esportazione - Presupposti per la concessione - Qualità sana, leale e mercantile - Regime doganale - Dichiarazione di esportazione - Controllo fisico - Campione - Numero tollerato di unità non conformi - Qualità uniforme - Accertamento. Al fine di determinare la «qualità sana, leale e mercantile» di una merce per la quale è stata presentata domanda di restituzione all'esportazione, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento 1960/90, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 giugno 1996, n. 1000, che stabiliscono norme minime di qualità e margini di tolleranza, e in particolare i relativi artt. 6 e 7. (In circostanze analoghe a quelle della causa principale, si applica l'art. 70 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, purché l'esame ivi previsto si sia svolto regolarmente, qualora si tratti di verificare se una merce, per la quale è stata presentata domanda di restituzione all'esportazione, sia di «qualità sana, leale e mercantile». La finzione sulla qualità uniforme prevista all'art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, non si applica quando la dimensione del campione prelevato non è sufficiente con riguardo all'art. 7 del regolamento n. 1538/91). In circostanze analoghe a quelle della causa principale, spetta alle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali accertare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di prova, tali prove possono comprendere i campioni disponibili, ma anche altri elementi, in particolare i rendiconti redatti conformemente alle prescrizioni del diritto comunitario dal funzionario competente che ha effettuato il controllo fisico. Qualora i fatti non possono essere accertati per poter essere determinanti ai fini del diritto alla restituzione, spetta al giudice nazionale valutare il comportamento dell'esportatore e quello dell'autorità doganale, stabilendo in quale misura ciascuno di loro ha esercitato o meno i propri diritti e adempiuto ai propri obblighi, e trarne le conseguenze adeguate per quanto riguarda il diritto alla restituzione all'esportazione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I, 7/09/2006 procedimento C-353/04

 

Agricoltura - Carni di pollame - Diritti e obblighi dell'esportatore e dell'autorità doganale - Regolamenti (CEE) nn. 1538/91 e 3665/87 - Codice doganale comunitario - Restituzioni all'esportazione - Presupposti per la concessione - Qualità sana, leale e mercantile - Regime doganale - Dichiarazione di esportazione - Controllo fisico - Campione - Numero tollerato di unità non conformi - Qualità uniforme - Accertamento. Il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, introdotto dall'art. 1, punto 20, del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, è annullato. Gli effetti del detto annullamento sono sospesi fino all'adozione, in un termine ragionevole, di un nuovo regolamento. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 7/09/2006 causa C-310/04

 

Agricoltura - Impianto di compostaggio di natura industriale - Autorizzazione in zona agricola - Esclusione. In materia di rifiuti, un impianto di compostaggio, avente -almeno in apparenza- natura industriale, non può essere assentito in zona agricola, senza previa modifica dello strumento urbanistico. Pres. Di Virgilio Est. Milo Ric. Freda ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 19 luglio 2006 (Ud. 13/06/2006), Sentenza n. 25063 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Latte scremato in polvere - Sistema di rintracciabilità adottato dall'Italia - Inadempimento (C-487/04). Il sistema rintracciabilità del latte scremato in polvere destinato a certi usi, unilateralmente adottato dall'Italia, non è previsto dal diritto comunitario armonizzato applicabile al settore. Pertanto, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei regolamenti (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e della Commissione 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere. Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 29/06/2006, Sentenza nella causa C-487/04

 

Agricoltura - Lavoro - Previdenza - Contributi assicurativi - Sgravi - Datori di lavoro agricolo. Con decisione di segno opposto rispetto al precedente costituito da Cass. n. 13485 del 2004, la S.C. ha affermato che lo sgravio contributivo di cui all'art. 9 della l. n. 67 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.375 del 1993 e dalla l. n. 537 del 1993, è concesso ai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello con qualifica impiegatizia. Presidente S. Senese, Relatore F. Curcuruto. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 21/06/2006 Sentenza n. 14296

 

Agricoltura - Ritrovati vegetali - Ammontare dell'equa remunerazione del titolare di una privativa comunitaria - Art. 5, nn. 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1768/95 modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 - Criteri - Effetto retroattivo - Esclusione. I criteri che consentono di valutare l'importo della remunerazione del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono definiti all'art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98. I detti criteri sono privi di effetto retroattivo, ma possono fungere da orientamento per il calcolo di tale remunerazione per quanto riguarda le coltivazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2605/98. CORTE DI GIUSTIZIA Europea Sezione II, 8 giugno 2006, procedimenti riuniti C-7/05 a C-9/05

Agricoltura - Ritrovati vegetali - Remunerazione forfetaria - Calcolo - Nozione di “remunerazione di ammontare sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione”. La remunerazione forfetaria pari all'80% dell'ammontare percepito nella stessa zona per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà, in caso di ricorso alla deroga agricola di cui all'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, non soddisfa il requisito secondo cui la detta remunerazione dev'essere di importo «sensibilmente più basso» di quello percepito per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 3 dicembre 1998, n. 2605, fatta salva la valutazione effettuata dal giudice nazionale delle altre circostanze pertinenti di ciascuna causa principale. CORTE DI GIUSTIZIA Europea Sezione II, 8 giugno 2006, procedimenti riuniti C-7/05 a C-9/05

 

Agricoltura - Varietà vegetali - Accordo concluso tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori - Tasso di remunerazione. Affinché un accordo concluso tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori, menzionato all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, funga da linea direttrice in tutti i suoi parametri, occorre che tale accordo sia stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, e ciò anche se è stato concluso prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 2605/98. Un tale accordo può prevedere un tasso di remunerazione diverso da quello previsto, in subordine, dall'art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98. CORTE DI GIUSTIZIA Europea Sezione II, 8 giugno 2006, procedimenti riuniti C-7/05 a C-9/05

 

Agricoltura - Ritrovati vegetali - Mancanza di un accordo applicabile tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori - Remunerazione - Calcolo. In mancanza di un accordo applicabile tra le organizzazioni di titolari e di agricoltori, la remunerazione del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dev'essere determinata ai sensi dell'art. 5, n. 5, del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, in un importo fisso che non costituisce né un limite massimo né un limite minimo. CORTE DI GIUSTIZIA Europea Sezione II, 8 giugno 2006, procedimenti riuniti C-7/05 a C-9/05

 

Agricoltura - Zootecnia - Allevamento di animali e macellazione svolta da terzi - Attività agricola - Configurazione - Cooperative - Disciplina tributaria - Art. 34 D.P.R. n. 633/1972. In materia di Iva, ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972, la manipolazione, trasformazione e vendita delle carni di suini allevati dalla stessa Cooperativa, si configura come attività agricola, senza che vi osti il fatto che la trasformazione dei prodotti, allevati per intero dalla società, sia affidata a terzi, con pagamento di tale attività per mezzo di una parziale cessione del prodotto, ove la vendita del prodotto macellato e trasformato resti prerogativa della cooperativa. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Trib., 24/05/2006, Sentenza n. 12340

 

Agricoltura - Beni culturali e ambientali - Impianto di nuovo oliveto - Autorizzazione paesistica - Necessità - Esclusione - Fondamento. L'attività di bonifica di un fondo agricolo, finalizzata all'impianto di un oliveto, costituisce esercizio di attività agro-silvo-pastorale non comportante alterazione permanente dei luoghi, e come tale non necessitante della preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici. Pres. Papadia U. Est. Ianniello A. Rel. Ianniello A. Imp. Schiano Di Cola. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 11 Maggio 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/04/2006 (Cc. 08/03/2006), Sentenza n. 14237 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Inquinamento idrico - Acque di vegetazione dei frantoi - Spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli - Disciplina applicabile - Legge n. 574 del 1996 - Condizioni - Individuazione. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli è disciplinata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, a condizione che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non abbiano subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo e che non possano identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, restando in tal caso sottratta alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997. Pres. Papadia U. Est. Mancini F. Rel. Mancini F. Imp. Carlaccini ed altro. P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Annulla senza rinvio, Trib. Terni, 20 Novembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/04/2006 (Cc. 14/02/2006), Sentenza n. 12660 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Restituzioni all'esportazione - Applicazione di una sanzione in seguito ad una decisione divenuta definitiva di recupero di una restituzione - Possibilità di riesame della decisione di sanzione. L'art. 11, n. 1, primo comma del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento di ricorso contro una decisione sanzionatoria basata su questa disposizione, le autorità e i giudici nazionali sono legittimati ad esaminare se l'esportatore abbia chiesto una restituzione superiore alla restituzione spettante ai sensi della detta disposizione, nonostante il fatto che una decisione di recupero prevista al n. 3, primo comma, del detto articolo sia divenuta definitiva prima dell'adozione della decisione sanzionatoria. ED & F Man Sugar Ltd contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas. CORTE DI GIUSTIZIA C.E., Sez. I, 6 aprile 2006, procedimento C-274/04

 

Agricoltura - OGM (Organismi Geneticamente Modificati) - D.L. 279/2006, conv. in L. 5/2005, artt. 3, 4, 5 (cc. 3 e 4), 6, 7 e 8 - Illegittimità costituzionale. Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2005, n. 5. Mentre infatti il rispetto del principio di coesistenza delle colture transgeniche con le forme di agricoltura convenzionale e biologica inerisce ai principi di tutela ambientale elaborati dalla normativa comunitaria e dalla legislazione statale, la coltivazione a fini produttivi riguarda chiaramente il «nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione». Le scelte operate dal legislatore nazionale sono lesive della competenza legislativa delle Regioni nella materia agricoltura, dal momento che non può essere negato, in tale ambito, l'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni per disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo. Pres. Marini, Red. De Siervo - Regione Marche c. Pres. del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE, 17 marzo 2006, n. 116 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari - Direttiva 91/414/CEE - Art. 8 - Sostanza attiva denominata “aldicarb” - Validità dell'art. 2, primo comma, punto 3, della decisione 2003/199/CE - Revoca delle autorizzazioni. In tema di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, l'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 2, primo comma, punto 3, della decisione del Consiglio 18 marzo 2003, 2003/199/CE, relativa alla non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, Sez. II - 9 marzo 2006, causa C-174/05 (vedi: sentenza per esteso)
 

Agricoltura - Sentenza che annulla una decisione della commissione che riduce l'importo di un contributo finanziario comunitario - Ricorso per risarcimento danni. Il Tribunale di prima istanza della Corte ha ribadito che la responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi può sorgere solo se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: l'illegittimità del comportamento contestato all'istituzione convenuta, la attualità del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento stesso e il danno lamentato. Qualora una di queste condizioni non sia soddisfatta, il ricorso per risarcimento danni deve essere respinto senza che sia necessario esaminare le altre condizioni (fattispecie nella quale il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso nel quale era stato chiesto il risarcimento del danno, consistente nell'ammontare dei versamenti non effettuati di un contributo finanziario comunitario, dopo in sede giurisdizionale era stata annullata la decisione della Commissione di riduzione dello stanziamento). CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità europee del 25 gennaio 2006, causa T-276/03

 

Agricoltura - Invasione di terreni altrui - Dolo specifico - Prova - Necessità. Il reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, è a dolo specifico, come si desume dalla tipizzazione della condotta mediante la finalità di occupazione o di conseguimento in altro modo di un profitto. La prova del dolo specifico non discende automaticamente dalla dimostrazione della consapevolezza in capo all'agente della contestazione della legittimità dell'occupazione, che può sostanziarsi nella pendenza di una controversia civile per l'accertamento del confine tra il terreno in proprietà dell'agente ed il terreno occupato. Essa non segue neppure, in modo automatico, alla dimostrazione della consapevolezza in capo all'agente della illegittimità dell'autorizzazione amministrativa all'edificazione o ancora della sola consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione di un altrui bene immobile, perché in ogni caso occorre la prova del quid pluris della finalizzazione specifica della condotta. Presidente P. A. Sirena, Relatore M. A. Tavassi CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 20/01/2006 (C.c 17/11/2005), Sentenza n. 2592 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Invasione di terreni altrui - Ripristino di un diritto ritenuto non arbitrario - Art. 633 c.p. - Condotta tipica del reato - Dolo specifico - Prova - Necessità. E' ritenuta l'insussistenza del reato per esclusione della consapevolezza della altruità del bene, in caso in cui s'intende ripristinare un diritto, non importa se solo preteso o reale, e pertanto "non intendevano arbitrariamente invadere un terreno altrui". (vedi sent. n. 6949, del 17/05/1988 - 09/05/1989 sez. 2 ric. Oliva, rv. 181298). La condotta tipica del reato consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: l'art. 633 c.p., infatti, non è posto a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (Cass. 14.1.94, Lazoi). Presidente P. A. Sirena, Relatore M. A. Tavassi CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 20/01/2006 (C.c 17/11/2005), Sentenza n. 2592 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Vendita di un fondo - Coltivatore diretto proprietario del fondo confinante - Diritto di prelazione - Diritto di riscatto - Insorgenza - Trascrizione - Irrilevanza. Il coltivatore diretto proprietario del fondo confinante con quello alienato cui non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 8 L. n. 590 del 1965 ( modificato dalla L. n. 817 del 1971 ), acquista il diritto di riscatto nel momento e per effetto della vendita sia ad effetti obbligatori -come nel sistema tavolare- che ad effetti reali del fondo confinante effettuata ad un terzo in violazione del diritto di prelazione attribuitogli dall'art. 7 L. n. 817 del 1971, e non anche dal momento della relativa trascrizione nei registri immobiliari, non costituendo quest'ultima un presupposto del diritto di riscatto, che può essere esercitato anche in assenza di detta formalità, bensì assumendo rilievo ai meri fini della decorrenza del termine annuale entro il quale il esso va a pena di decadenza esercitato. Presidente G. Nicastro, Relatore L.A. Scarano. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Civile, del 19 gennaio 2006, Sentenza n. 1019

 

Agricoltura - Contratti agrari - Retratto - Requisiti soggettivi ed oggettivi - Sussistenza - Momento determinante - Vendita effettuata per scrittura privata non trascritta - Diritto di riscatto. Il valido esercizio del diritto di riscatto è condizionato alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge avuto riguardo sia al momento della compravendita del fondo tra proprietario e terzo sia al momento della ricezione da parte del retrattato della dichiarazione del retraente. In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso che, trattandosi -come nella specie- di vendita effettuata per scrittura privata non trascritta, debba farsi al riguardo riferimento -anche o esclusivamente- al diverso momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della sottoscrizione di tale contratto. Presidente G. Nicastro, Relatore L.A. Scarano. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Civile, del 19 gennaio 2006, Sentenza n. 1019

 

Agricoltura - Encefalopatie spongiformi trasmissibili - Salute - Prevenzione, controllo e eradicazione - Principio di proporzionalità e disciplina comunitaria. Dall'esame della questione proposta non è emerso nessun elemento atto ad inficiare la validità, alla luce del principio di proporzionalità, dell'art. 13, n. 1, prima frase, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2001, n. 1326, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e XI, in combinato disposto con l'allegato VII, punti 2, lett. a), e 1, lett. a), terzo trattino, dello stesso regolamento. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, (Terza Sezione) 12 gennaio 2006, procedimento C-504/04 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli - Requisiti - Attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round - Formalità doganali di immissione in consumo del prodotto - C.d. codice doganale comunitario - Rimborso dei dazi - Presupposti. Il requisito per la concessione di una restituzione differenziata all'esportazione, di cui all'art. 17, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda in particolare gli adeguamenti necessari all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, vale a dire il compimento delle formalità doganali di immissione in consumo del prodotto di cui trattasi ne paese terzo di destinazione, è soddisfatto quando il prodotto medesimo, dopo essere stato assoggettato al pagamento di dazi all'importazione in tale paese, venga sottoposto nel paese stesso ad una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, ancorché il prodotto risultante da tale trasformazione o lavorazione venga successivamente riesportato verso la Comunità con il rimborso dei dazi riscossi nel paese medesimo, ed il pagamento di dazi doganali all'importazione nella Comunità. Ciò premesso, può tuttavia esigersi il rimborso della restituzione all'esportazione qualora il giudice nazionale ritenga che sia stata prodotta la prova di una pratica illecita dell'esportatore, conformemente alla normativa nazionale. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Sentenza del 21 luglio 2005, procedimento C-515/03

 

Agricoltura - Inquinamento - Rifiuti - Bonifica di un sito inquinato - Divieto di coltivazione di un'area adibita a vegetali destinati all'alimentazione umana od animale - Interdizione dell'uso agricolo del suolo fino al completamento dell'intervento di bonifica - Legittimità - Sussiste - Principio di precauzione. In tema di bonifica di un sito inquinato, è legittimo fino al completamento dell'intervento di bonifica e di ripristino ambientale il divieto di coltivazione di un'area adibita a vegetali destinati all'alimentazione umana od animale. In questi casi anche il “sospetto d'inquinamento” è più che sufficiente per l'interdizione dell'uso agricolo del suolo. Nella specie, correttamente il Comune ha ritenuto che la nota dell'ARPAP fosse sufficiente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per l'irrogazione dei divieti temporanei di coltivazione e di commercializzazione dei prodotti vegetali provenienti dall'area di proprietà degli appellati. Pres. Santoro - Est. Carlotti - COMUNE DI VERCELLI (avv.ti Szegö e Contaldi) c. VARESE ed altri (avv.ti Manzi e Enoch) (riforma T. A. R. Piemonte, sez. II sentenza n. 822 del 17.4.2003/3.6.2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 luglio 2005, (C.C. 28/01/2005), Sentenza n. 3677 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Olivicoltori - Aiuti comunitari - Condizioni - Frantoi - Obbligo di certificazione - Rilascio dell'attestato di produzione di olio mod. F - Molitura delle olive del produttore - Attivazione di specifici meccanismi di controllo - Disciplina. La normativa comunitaria e quella di attuazione, attribuiscono un ruolo determinante dei frantoi, ai fini del procedimento culminante con l'erogazione degli aiuti. Ai frantoi viene attribuito un obbligo di certificazione, avente valore giuridico, previa verifica delle esistenza di determinati requisiti. Tale riconoscimento, attribuisce ai frantoi la potestà di procedere al rilascio dell'attestato di produzione di olio mod. F , che costituisce il documento necessario affinché i produttori conseguano l'aiuto, che è determinato sull'effettiva quantità di olio prodotto. L'Agecontrol, esercita il controllo sulla correttezza formale della contabilità tenuta dai frantoi, indispensabile per la corretta erogazione dei fondi comunitari. La richiesta di aiuto comunitario, infatti, richiede il rilascio, da parte di un frantoio riconosciuto, di una certificazione sulle quantità di prodotto effettivamente ottenuto dalla molitura delle olive del produttore. Le verifiche operate nei confronti di un frantoio sono rivolte, innanzi tutto, ad accertare la correttezza della contabilità, al fine di prevenire le frodi. L'art. 13 del regolamento C.E.E. n. 2261/84 dispone che «il riconoscimento è revocato per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione, se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta». Il paragrafo 1 prevede, tra l'altro, alla lettera d), che i frantoi «s'impegnano a tenere una contabilità di magazzino standardizzata conforme ai criteri da stabilire». Gli artt. 8, 9, 10, 29 e 30 del reg. CEE n. 2366/98 prescrivono l'installazione e l'attivazione di specifici meccanismi di controllo quali la bilancia automatica, il contatore e la registrazione dei dati. Il regolamento C.E.E. 2366/98 ha quindi individuato analiticamente i parametri della contabilità del frantoio, che comprende sia i quantitativi di oliva triturati che quelli di sansa di oliva usciti dal frantoio. Ai fini della corretta e regolare tenuta della contabilità di magazzino, i frantoi riconosciuti devono registrare su registri standardizzati tutte le partite di olive in entrata, di olio e di sansa prodotti, indipendentemente dal fatto che il relativo aiuto alla produzione venga o meno richiesto. Il provvedimento di revoca viene adottato per le violazioni previste dalla disciplina comunitaria, dal Ministero competente. Il provvedimento di revoca, quindi, è correttamente adottato in presenza di irregolarità contabili che possono concretizzare fattispecie di frode in danno della C.E.E. (peraltro, sanzionate penalmente ai sensi della legge n. 898 del 1986) e che costituiscono comunque inadempimento dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità. La normativa, quindi, è finalizzata al controllo della quantità di olio di oliva da ammettere al contributo comunitario, al fine della trasparenza dell'attività di molitura ed della regolare tenuta della contabilità di magazzino, sicché anche semplici irregolarità del registro di lavorazione giustificano la revoca del predetto riconoscimento. La revoca del riconoscimento di un frantoio oleario costituisce quindi una sanzione la cui durata è commisurata alla gravità dell'infrazione ed è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Autorità competente, sindacabile solo sotto il profilo della logicità. CGARS, 29 giugno 2005, n. 404

 

Agricoltura - Contributi, sovvenzioni e agevolazioni in genere - Patti territoriali di prima generazione - Disciplina applicabile - Patti territoriali di c.d. seconda generazione. La disciplina applicabile ai patti territoriali di prima generazione non prevedeva la finanziabilità di progetti riguardanti il settore agricolo in senso stretto essendo decisiva la espressa e formale estensione della finanziabilità del settore solo a far data dal 1998/1999. L'esplicito riferimento al settore in questione contenuto nella disciplina relativa ai patti territoriali di c.d. seconda generazione conferma quanto già desumibile dalla regolamentazione previgente, ossia la non finanziabilità degli interventi relativi al settore agricolo in senso stretto, allorché ratione temporis rientranti tra i patti di prima generazione. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16 giugno 2005, n. 3194

 

Agricoltura - Agriturismo - Regione Veneto - Esercizio dell'attività agrituristica - Rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività agricole - Necessità - Difetto - Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici e revoca dell'autorizzazione - Legittimità - L.r. Veneto n. 9/97. Ai sensi della L.r. Veneto n. 9/97, requisito per l'esercizio dell'attività agrituristica è l'utilizzazione dell'azienda agricola in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali. Il difetto di tale requisito legittima la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici, cui segue, quale atto dovuto, la revoca dell'autorizzazione comunale, che non richiede nuova e distinta comunicazione dell'avvio del procedimento (Nella specie, la competente commissione provinciale, in esito ad un controllo, aveva riscontrato che presso l'azienda veniva esercitata la somministrazione di alimenti e bevande non provenienti dall'attività agricola, posto che non erano stati rinvenuti presso il fondo allevamenti di animali e colture). Pres. Zuballi, Est. Gabricci - P.s.s. (Avv.ti Toffanin e Scattolin) c. Comune di Monselice (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 maggio 2005, n. 1823

 

Agricoltura - Quote latte - Prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati - Squilibrio tra offerta e domanda - Quantità globale garantita - Riparto di giurisdizione - Reg. CE n. 3950/92. I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero-caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal regolamento CE n. 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato (nel quale da tempo si registrava un crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di rilevanti eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul bilancio della Comunita', in funzione di "una quantita' globale garantita" suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazione, ai singoli produttori, di quote - cosiddetti quantitativi individuali di riferimento - il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il pagamento di una somma di danaro), appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo non aventi natura sanzionatoria, cosi' come ha stabilito la Corte di giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (gia' art. 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo. Nel ribadire tale principio, le Sezioni Unite hanno escluso che questa conclusione sia incisa dallo ius superveniens di cui all'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale dispone che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Secondo le Sezioni Unite, infatti, questa norma non detta una disciplina immediata e diretta della giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposto di diritto materiale implicito, perché, richiamando la legge in materia di sanzioni amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi previsti ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della consistenza del diritto soggettivo le situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per assumere il valore di una disposizione sostanziale, attributiva a questi ultimi della natura sanzionatoria che, in precedenza, doveva ai medesimi negarsi. Tale norma, pertanto, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non puo' che disporre per l'avvenire, sicche' risulta applicabile esclusivamente ai provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli che, come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continuano a rimanere estranei all'area del potere punitivo dell'amministrazione competente, come, per corollario, a quella della giurisdizione ordinaria. (Conf.: Pres. R. Corona, Rel. G. Paolini - CASS. Sez. U. Civili, 7/04/2005, Sent. n. 7145). Presidente R. Corona, Relatore A. Mensitieri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili 13 aprile 2005, Sentenza n. 7555

 

Agricoltura - Contributi unificati in agricoltura - Datori di lavoro agricolo - Denuncia aziendale - Termini per la presentazione - Decorrenza - Inizio dell'attività aziendale. La denuncia aziendale - cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 375 del 1993 - deve essere presentata entro trenta giorni, decorrenti dall'inizio dell'attività aziendale e non dalla data di assunzione dei lavoratori, sulla base dell'interpretazione letterale della suddetta norma, secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi, e dell'interpretazione sistematica della stessa alla luce degli obblighi previsti dall'art. 9 quater del decreto legge n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996. Presidente S. Senese, Relatore V. Di Cerbo. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 23 marzo 2005, Sentenza n. 6232
 

Agricoltura - Attività di produzione dell'olio - Regime comunitario di aiuti alla produzione - Condizioni - Attività di molitura delle olive - Speciale capacità di certificazione dei frantoiani - Fondamento - Revoca del potere di certificazione - Presupposti - Art. 13 del reg. CEE 2261/1984. L'attività di produzione dell'olio è connotata dalla presenza di un regime comunitario di aiuti alla produzione; nell'ambito di detto regime riveste un particolare ruolo il soggetto che svolge un'attività di molitura delle olive, poiché attraverso la tenuta dell'ordinata contabilità di magazzino dei frantoiani è possibile definire le quantità di olio ammissibili agli aiuti comunitari. In sostanza i frantoiani sono dotati di una speciale capacità di certificazione, avente un valore giuridico, nell'ambito dei procedimenti amministrativi diretti all'erogazione degli aiuti alla produzione. La speciale capacità di certificazione deriva da un atto di riconoscimento di competenza del Ministero; a seguito del riconoscimento i molitori rilasciano un attestato di produzione il c.d. modello F, che rappresenta il documento necessario perché i produttori possano ottenere l'aiuto, rapportato all'effettiva quantità di olio prodotto. L'art. 13 del reg. CEE 2261/1984 del 17 luglio 1984 prescrive che vengano riconosciuti dagli Stati membri soltanto i frantoi i cui titolari presentino determinati requisiti, tra cui ( par. 1 lett. d) il fatto di impegnarsi a tenere una contabilità di magazzino standardizzata conforme a criteri da stabilire. Il paragrafo 4 prevede poi che il riconoscimento venga revocato per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione, se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta. Pres. GIOVANNINI - Est. MONTEDORO - MICHELOTTI (avv. Salazar) c. MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE (Avvocatura Generale dello Stato) - (conferma TAR Calabria- Reggio Calabria - n. 1180 del 29/9/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21 febbraio 2005 (c.c. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 603

 

Agricoltura - Azienda agricola - Artt. 2135 e 2555 c.c. - Nozione - Complesso di cose omogenee (c.d. università rerum) - Fattispecie: reimpianto di vigneti. Ai sensi degli artt. 2135 e 2555 c.c., l'azienda agricola deve essere intesa come un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e che tale concetto, anche ai sensi dell'art. 2., punto c) L.R. Veneto n.24/1985 (che definisce appunto l'azienda agricola come il “complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio di un'impresa agricola sul fondo rustico”), comprende ogni bene che sia utilizzato nell'esercizio di detta attività dall'imprenditore medesimo. Nella specie, costituiscono un complesso di cose omogenee (c.d. università rerum) organizzate per l'esercizio dell'impresa, le singole unità operative dell'impresa, definite come “aziende agricole”, le quali, facenti capo ed appartenenti allo stesso soggetto-imprenditore, sono tutte unificate dalla comune unitaria destinazione e ineriscono in concreto ad una medesima funzione complessiva consistente nel migliore perseguimento della finalità propria di ciascun bene. Pres. SCHINAIA - Est. CAFINI - Pan Crystal s.p.a. (avv.ti Segantini, Lorigiola e Manzi) c. Regione Veneto, Ispettorato Regionale per l'Agricoltura (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. Veneto n.585/99 dell'11 febbraio 1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005 (C.c. 15 ottobre 2004), Sentenza n. 159 (vedi: sentenza per esteso)

Agricoltura - Azienda agricola - Destinazione funzionale unitaria - Autorizzazione per l'acquisto del diritto di reimpianto di vigneti. Nella sua nozione, l'azienda agricola deve essere intesa nel senso di un complesso unitario, con una destinazione funzionale unitaria, nonostante la eventuale molteplicità di attività. Sicché, il diritto al reimpianto potrebbe essere legittimamente negato solo nell'ipotesi di coincidenza tra l'azienda agricola assegnataria del premio e quella che ha richiesto l'autorizzazione per l'acquisto del diritto di reimpianto, mentre non potrebbe costituire motivo di diniego valido la circostanza che entrambe le aziende siano, di appartenenza alla medesima società. Pres. SCHINAIA - Est. CAFINI - Pan Crystal s.p.a. (avv.ti Segantini, Lorigiola e Manzi) c. Regione Veneto, Ispettorato Regionale per l'Agricoltura (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. Veneto n.585/99 dell'11 febbraio 1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005 (C.c. 15 ottobre 2004), Sentenza n. 159 (vedi: sentenza per esteso)

Agricoltura - Trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti - D.M. 29.1.1977 - Reg. CEE n.822/87. Il D.M. 29.1.1977 recante “disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione v.q. p.r.d.”, dopo avere disposto all'art.1 che “il titolare del diritto di reimpianto acquisito ai sensi dell'art.7, punto 1 primo trattino, del regolamento CEE n.822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, può cederlo ad altro operatore avente titolo”, stabilisce, al successivo comma 2, che “il diritto di reimpianto di superfici vitate ceduto può provenire esclusivamente da impianti di viti ad uve da vino conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di impianti viticoli” e che “l'acquirente può esercitare il diritto di reimpianto su superfici idonee alla produzione di v.q.p.r.d., conformemente a quanto disposto dall'art.7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento CEE n.822/87, previo parere favorevole da parte della autorità amministrativa competente della regione o della provincia autonoma nel cui territorio andrà ad essere esercitato il diritto stesso”. Pres. SCHINAIA - Est. CAFINI - Pan Crystal s.p.a. (avv.ti Segantini, Lorigiola e Manzi) c. Regione Veneto, Ispettorato Regionale per l'Agricoltura (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. Veneto n.585/99 dell'11 febbraio 1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005 (C.c. 15 ottobre 2004), Sentenza n. 159 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Energia - Impianti eolici - Allocazione - Destinazione agricola dei terreni - Compatibilità. A mente dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, gli impianto eolici sono compatibili con la destinazione agricola dei terreni ove ne è prevista l'allocazione. Pres. f.f. Nappi, Est. Carpentieri - D. (Avv.ti Di Martino e Adinolfi) c. Comune di Faeto (Avv. Mescia e Parco Eolico Faeto s.r.l. (Avv. Abbamonte) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 10 gennaio 2005, n. 44

 

Agricoltura - Prodotti agro-alimentari - Valorizzazione - Programma ministeriale “Agricoltura e Qualità” - Delibera regionale di presentazione di un progetto esecutivo - Revoca - Nelle more della conclusione del procedimento comunitario ex art. 93 del Trattato di Roma - Legittimità. È legittimo l'atto di revoca della delibera di giunta regionale di presentazione al Ministero per le Politiche Agricole di un progetto esecutivo del programma interregionale “Agricoltura e Qualità” - progetto promosso e finanziato dal Ministero medesimo, nel quadro degli orientamenti comunitari in materia, per la valorizzazione qualitativa dei prodotti agro-alimentari - necessitato dalla direttiva ministeriale di non dare corso ulteriore al programma di finanziamento nelle more della conclusione del procedimento comunitario pendente sugli aiuti di Stato ex art. 93 del Trattato di Roma; trattandosi di un atto dovuto, correttamente e autonomamente motivato con richiamo alla procedura comunitaria pendente, in relazione al quale nessuna utilità pratica avrebbe sortito l'apporto partecipativo dell'interessato, in concreto l'omesso avviso di avvio del procedimento non ha arrecato alcun nocumento, non risultando dimostrato che la partecipazione del privato avrebbe comportato un esito procedimentale diverso da quello che si è verificato. Pres. VARRONE, Est. DE NICTOLIS; Regione Calabria (avv. Caracciolo) c. E.P. Environment Project s.r.l. (avv. Rizzelli, Pisciuneri, Valensise). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10 gennaio 2005, Sentenza n. 11

 

Agricoltura - Piano di sviluppo aziendale - Approvazione regionale - Obiettivo di produzione - Raggiungimento certificato - Quota latte corrispondente all'obiettivo - Richiesta di attribuzione - Diniego - Motivazione - Applicazione del criterio di calcolo di cui alla circolare ministeriale 31 marzo 1995 n. 4 - Omessa impugnazione giudiziale - Conseguenze. È legittimo il diniego opposto dalla Regione alla domanda di attribuzione di una quota latte corrispondente al raggiunto obiettivo di produzione (pur certificato) contenuto nel piano di sviluppo aziendale approvato dalla Regione medesima, ai sensi dell'art. 2, co. 2 bis, del d.l. 23 dicembre 1994 n. 727, conv. in l. 24 febbraio 1995 n. 46 (recante “norme per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria”) - secondo cui, i produttori che hanno ottenuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992 n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-96, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti, - motivato con l'espressa applicazione del criterio di calcolo della produzione lattiera prescritto dalla circolare del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali del 31 marzo 1995 n. 4 (emanata in applicazione della l. 24 febbraio 1995 n. 46) - secondo cui, nei casi in cui il piano preveda, in luogo di un obiettivo di produzione, un numero di lattifere da impiegare in azienda, l'obiettivo di produzione può essere calcolato dall'amministrazione regionale utilizzando il dato di produzione annuale di Kg. 4.537 per lattifera, da indicare inderogabilmente a prescindere dalla razza presente in azienda o indicata nel piano, - qualora la parte ricorrente abbia omesso di impugnare (contestualmente) in via giudiziale anche la circolare predetta. Pres. Giovannini, Est. Balucani; Appiani ed altri (avv. Belloli, Fiore) c. A.G.E.A. Agenzia Politiche Agricole e Forestali (avv. gen. Stato), Regione Lombardia (avv. Pompa, Colombo, Fidani Viviani). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10 gennaio 2005, Sentenza n. 6 (vedi: sentenza per esteso)

 

AGRICOLTURA - RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - C.d. "pastazzo" di agrumi - Riutilizzazione come concime agricolo - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura - All. C D.Lgs. n. 22/1997. In tema di gestione dei rifiuti, la riutilizzazione come concime agricolo del cosiddetto "pastazzo" di agrumi, composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, non esclude lo stesso dal regime dei rifiuti, atteso che sotto il profilo oggettivo rientra tra i residui di produzione e sotto il profilo soggettivo la destinazione ad operazioni di smaltimento e di recupero rientra nell'ipotesi nella quale il detentore del rifiuto abbia deciso di disfarsi dello stesso, in quanto tra le operazioni di recupero indicate nell'Allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 è compresa quella di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Muzzupappa (rv. 230478). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 11/11/2004, Sentenza n. 43946

Agricoltura - Vigneto specializzato senza autorizzazione - Condizione per l'acquisto di diritti di reimpianto - Ordine ed ingiunzione di estirpazione viti - Annullamento di autorizzazione al reimpianto viti - Sanatoria - Presupposti. Il requisito dell'essere in regola con la normativa vitivinicola nazionale e comunitaria, (Reg. CEE n. 822/87; n. 3302/90; n. 322/88; n. 1493/99) posto come condizione per l'acquisto di diritti di reimpianto, non può essere inteso come requisito soggettivo di carattere morale, ma va invece inteso come condizione oggettiva, di rispetto della normativa vigente quanto al limite massimo di produzione vitivinicola, al fine di evitare elusioni della stessa. (Consiglio di Stato Sezione VI, dec. n. 1098/99). La disciplina non dice nulla in ordine alla necessità che il soggetto sia in regola ab initio con la normativa, né esclude espressamente la possibilità di una regolarizzazione successiva, in via di sanatoria. Se, quindi, scopo della norma è di impedire frodi ed elusioni, una volta accertato che frodi ed elusioni non vi sono state, è ammissibile anche una regolarizzazione successiva di situazioni inizialmente irregolari, purchè venga rispettato il limite massimo di produzione vitivinicola consentita. Una diversa interpretazione che imponesse all'acquirente del diritto di reimpianto, per mettersi in regola con la normativa vitivinicola, un previo espianto dei vigneti abusivi, si porrebbe in contrasto con ogni elementare regola di economia aziendale e di economia dei mezzi giuridici (cfr. dec. n. 1098 cit.), sicchè una interpretazione ragionevole del requisito dell'essere in regola con la normativa de qua impone di ritenere che l'osservanza della stessa possa avvenire anche ex post, in via di sanatoria. Pres. VENTURINI - LEONI - Regione Toscana (avv. Ragazzini) c. Bollag (avv. Comporti) e Amministrazione provinciale di Siena (n.c.) (conferma TAR Toscana, Sez.I, n. 359/94). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 2.11.2004 (1° giugno 2004), sentenza n. 7086

Agricoltura - Fanghi di depurazione - Inquinamento -Trasmissione informazioni su concentrazione di inquinanti e quantitativo di fanghi utilizzati annualmente - Registri - Dir. 86/278/CE - Repubblica italiana - Inadempimento. La Repubblica italiana, non avendo trasmesso alcuna informazione sul valore medio di concentrazione su base annua dei metalli pesanti (cadmio, rame, nichel, piombo, zinco, mercurio e cromo) nonché di azoto e fosforo contenuti nei fanghi di depurazione; non avendo trasmesso alcuna informazione sul quantitativo di fanghi di depurazione prodotti come sostanza secca; non avendo trasmesso le informazioni richieste sui quantitativi di fanghi utilizzati annualmente in agricoltura come sostanza secca; non avendo provveduto a tenere aggiornati i registri in cui sono annotate la composizione e le caratteristiche dei fanghi, rispetto ai parametri di cui all'allegato II A della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e non avendo provveduto a tenere aggiornati i registri in cui sono annotati i quantitativi di fango prodotto e quelli utilizzati in agricoltura è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 10, n. 1, lett. a) e b), e 17 della direttiva 86/278, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Sez. III - Sentenza 16 settembre 2004, Causa C-248/02

Agricoltura e zootecnia - Gregge - Intimazione a trasferire il gregge al comune di residenza - D.P.R. 320/1954 - Sindaco - Competenza - Sussiste. L'intimazione a trasferire il gregge al Comune di residenza rientra tra le attribuzioni del Sindaco , ai sensi della normativa vigente in materia di polizia veterinaria (in particolare, il D.P.R. n. 320 del 1954): tale tipologia di provvedimenti competono infatti all'Autorità del Comune nel territorio del quale si trova il gregge il cui ingresso e la successiva permanenza al pascolo devono essere previamente autorizzati. Pres. Cicciò, Est. Giovannini - G.M.C. (Avv. De Luca) c. Comune di Noceto (n.c.) - T.A.R EMILIA ROMAGNA, PARMA - 9 agosto 2004, n. 545

Agricoltura e zootecnia - Istanza di pascolo sul territorio comunale - Reiezione - Motivazione - Blue tongue - Parere U.S.L. riferito alla stagione estiva - Illogicità. E' contraddittorio ed illogico far discendere la reiezione dell'istanza di pascolo sul territorio comunale per il periodo invernale, da un parere dell'A.U.S.L., risalente alla precedente primavera, in cui si dà atto dell'assenza, nel territorio su cui si estende la pianura padana, della malattia infettiva altamente contagiosa dei i ruminanti denominata “blue tongue” e si circoscrive il pericolo epidemiologico unicamente alla stagione estiva, a causa della presenza, in tale stagione, dell'insetto vettore della malattia. Pres. Cicciò, Est. Giovannini - G.M.C. (Avv. De Luca) c. Comune di Noceto (n.c.) - T.A.R EMILIA ROMAGNA, PARMA - 9 agosto 2004, n. 545

 

Agricoltura e zootecnia - Quote latte - D.L. 49/2003, conv. in L. 119/2003 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sollevata in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. Pres. Zagrebelsky, Red. Mezzanotte - CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 2004, (dec. 8/7/04) sentenza n. 240

 

Agricoltura - Attività di acquacoltura (allevamento dei salmonidi) - Qualificazione di attività imprenditoriale agricola - Sussistenza - Art. 2135, 2° co., c.c. - L. n.102/1992 e succ. mod.. L'esercizio di acquacoltura, comprendente l'attività di allevamento dei salmonidi, rientra indiscutibilmente nel novero di quelle imprenditoriali di tipo agricolo. A tale conclusione si perviene sulla scorta di numerosi formanti: segnatamente non in forza dell'art. 2135, 2° co., c.c., siccome sostituito dalla d.lgs. 18.5.2001, n. 228, trattandosi di disposizione inapplicabile alla fattispecie ratione temporis, ma alla luce sia dell'art. 2 L. 5 febbraio 1992, n. 102, (modificato dall'art. 9, l. 27 marzo 2001, n. 122) recante norme concernenti l'acquacoltura e già vigente all'epoca della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione del II stralcio dell'intervento, (C.d. S. sez. V, 6.12.1994, n. 1455). Pertanto, l'art. 2 L. n.102/1992 (del quale, fra l'altro, è stato riconosciuto il carattere di norma di interpretazione autentica immediatamente applicabile, quale ius superveniens, alle controversie in corso; v. Cass., sez. III, 21.7.1993, n. 8123), postulando il medesimo concetto di sviluppo di un ciclo biologico animale (art. 1) successivamente recepito nel ridetto art. 2135 c.c., recitava nel testo antecedente alle marginali modifiche introdotte dall'art. 9 L. 27.3.2001, n. 122: «1. L'attività di acquicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola … 2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti … che esercitano l'acquacoltura … sia in acque dolci si in acque salmastre». Pres. Elefante - Est. Carlotti - PROVINCIA DI PADOVA (avv.ti Pata e Ozzola) c. AGROITTICA VENETA S.R.L. (avv.ti Manzi e Grimani) (riforma TAR Veneto sez. II sentenza n. 1628 in data 5.10.1996). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 22 giugno 2004 (9 marzo 2004), sentenza n. 4341 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Interventi di miglioria fondiaria - Atto amministrativo - Provvedimento discrezionale - Di controllo - In rapporto all'attività estrattiva - Discrezionalità tecnica - Insindacabilità - Fondamento. L'Amministrazione regionale può autolimitarsi mediante preventivi criteri generali di controllo in materia d'interventi di miglioria fondiaria, anche in rapporto all'attività estrattiva ed al conseguente uso industriale del materiale così asportato, che dunque legittimamente può essere assoggettato a limitazioni quantitative, in relazione al periodico fabbisogno ed all'esigenza di evitare eccessi di produzione (presumibilmente dannosi per il mercato e per l'ambiente), nel contempo preservando l'attività aziendale e garantendo i livelli occupazionali: il tutto nell'esercizio di una discrezionalità tecnica di regola non sindacabile in sede giurisdizionale, ove esercitata in modo congruamente e razionalmente motivato. Pres. VENTURINI - Est.SCOLA - Regione Veneto (Avv.gen.Stato) c/ Ditta Cortellazzo (avv. Berruti) e Agricola Costanze s.r.l. (avv. Grimani). (Riforma T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 9 giugno 1994, n. 571). CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, 7 giugno 2004, Sentenza n. 3549

 

Agricoltura - Trasformazione di suolo inedificato senza opere edilizie - Edilizia e urbanistica - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie: reato edilizio nella trasformazione di un'area da agricola a parcheggio per autovetture mediante la messa in opera di ghiaia. In materia edilizia, ai sensi delle disposizioni di cui al T.U. in materia edilizia (artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sono subordinati al preventivo rilascio del "permesso di costruire" non soltanto gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche gli interventi che comportano la trasformazione in via permanente del suolo inedificato. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto integrato il reato edilizio nella trasformazione di un'area di circa mq.70 da agricola a parcheggio per autovetture mediante la messa in opera di ghiaia). Pres. Rizzo A.- Est. Piccialli L. - Imp. Iaccarino. - P.M. Albano A. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App.Napoli, 3 luglio 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio 2004 (Ud. 27/01/2004 n.00085 ) Rv. 227566, Sentenza n. 6930 (vedi: sentenza per esteso)

 

Zootecnia - Sanità degli allevamenti - Igiene del consumatore - “Marche auricolari” - Funzione - Certificazione d'identità - Mantenimento dell'integrità dei contrassegni - Obbligo - La manomissione dei "marchi auricolari" configura il reato di cui all'art. 349 c.p. (violazione dei sigilli). Le marche auricolari - costituiscono il modo, esclusivo ed ufficiale, attraverso il quale le autorità sanitarie certificano l'identità di un bovino e possono, per esigenze di tutela alimentare, seguirne le vicende dalla nascita alla macellazione - rientrano, a pieno titolo nel novero dei sigilli di cui all'art. 349 c.p.: sigilli che i pubblici ufficiali appongono per rendere possibile, in ogni momento, di rintracciare un bene che riveste uno specifico interesse di natura generale (...la sanità degli allevamenti, l'igiene del consumatore). Vale a dire, annoverabili tra quei segni specifici che l'art. 349 c.p. menziona per assicurare l'identità di un bene. Più in particolare si vuole dire che la ratio cui risponde l'apposizione delle marche auricolari agli animali da consumo alimentare è conforme alla ratio della norma incriminatrice: nel senso di rendere possibile un'attività amministrata volta al pubblico interesse, e non altrimenti praticabile se non attraverso il mantenimento dell'integrità dei contrassegni - sigilli identificativi. Pertanto, la manomissione dei "marchi auricolari - sigilli" configura il reato di cui all'art. 349 c.p.. Pres. Savignano - Est. Tardino - Ric. Terziano - P.M. Meloni - (conferma Corte d'appello di Torino sentenza 26.11.2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 27 gennaio 2004 (ud. 5/12/2003), Sentenza n. 2636

 

Agricoltura - Urbanistica e edilizia - Realizzazione di vasca per il trattamento di liquami suinicoli - Categoria di “annessi rustici” - Non rientra - Regolamento edilizio comunale - Distanze previste per stalle e porcilaie - Applicabilità. La costruzione di una vasca diretta a modificare la gestione dei liquami suinicoli , da scarico dei reflui depurati a uso diretto agronomico, costituisce una fase nuova e peculiare dell'attività produttiva svolta da un'azienda di allevamento e non rientra nella definizione di annessi rustici (“silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli”), quali insediamenti consentiti nelle zone agricole, secondo il Regolamento Edilizio del Comune di Torri di Quartesolo. Da ciò consegue che debbano essere rispettate le distanze previste per “stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri in genere” (art. 30 punto 2, 1) lett. c), reg. ed. com.) e non quelle relative agli annessi agricoli. Pres. Quaranta, Est. Zaccardi - Casarotto (Avv.ti Manotto e Romanelli) c. Calearo (Avv. Bertacche) (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n.99/1996) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 177

 

Agricoltura - P.O.R. Campania 2000- 2006 - Contributo alle nuove imprese agricole - Richiedente - Titolarità del diritto di proprietà su terreni agricoli in data anteriore alla presentazione della domanda - Ininfluenza. Il bando di attuazione della misura 4.15 (POR Campania 2000-2006) non richiede, tra le condizioni di ammissione al contributo, che il terreno da destinare all'impresa agricola sia acquisito in proprietà in momento successivo alla presentazione della domanda, ma esso richiede che, in momento successivo alla domanda, sia avviata ex novo l'impresa agricola, con inclusione del terreno tra i beni aziendali, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Appare pertanto del tutto ininfluente il momento in cui si acquisisce il possesso o la proprietà del suolo, tanto più che l'essere proprietari di terreni a vocazione agricola non significa essere imprenditori agricoli, né che i terreni siano effettivamente utilizzati nell'ambito di un impresa agricola. Ciò che deve, in concreto, formare oggetto di verifica non è il momento di acquisizione del diritto di proprietà (la qual cosa porterebbe, peraltro, a risultati discriminatori, in quanto non potrebbe, ad esempio, accedere ai contributi a favore della nuova imprenditoria agricola il giovane che abbia ricevuto, per successione, determinati terreni), bensì la circostanza della già intervenuta utilizzazione del terreno ai fini dell'impresa agricola. Pres. ed Est. De Leo - Pignata (Avv.ti D'Addio e Mirra) c.Regione Campania (Avv. Auricchio) e altro (n.c.) T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III, 15 gennaio 2004, n. 133

 

Ippoterapia e ippicoltura - Disciplina - Tutela della salute - Potestà concorrente delle Regioni - Art. 117 Cost. - Miglioramento genetico dei cavalli - Agricoltura - Artt. 66 e 75 d.P.R. n. 616/1977. L'ippoterapia consiste in un trattamento medico che prevede l'impiego dei cavalli ai fini della cura di forme di patologie quali l'autismo. Si tratta dunque, all'evidenza, di un oggetto estraneo alla materia “agricoltura” e piuttosto riconducibile alla “tutela della salute”, che il terzo comma dell'art. 117 Cost. enumera fra le materie di potestà concorrente. Quanto al miglioramento genetico, esso è invece ascrivibile alla materia agricoltura, come si evince sia dalla lettura dell'art. 75 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative concernenti «l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione del deposito di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine»; sia dall'art. 66 del medesimo d.P.R. n. 616, il quale, a sua volta, elenca, tra le funzioni amministrative nella materia agricoltura e foreste, il «miglioramento e incremento zootecnico». Pertanto, la disposizione impugnata, non risulta espressione di una potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma disciplina oggetti ricadenti, al più, in materie di potestà legislativa concorrente. Pres. CHIEPPA - Est. MEZZANOTTE - CORTE COSTITUZIONALE 13 gennaio 2004 - (Ud. 18 dicembre 2003), Sentenza n. 12 (vedi: sentenza per esteso)

Agricoltura - Disciplina sanzionatoria per l'ipotesi di impianto abusivo di vigneti - Art. 117, 4 comma, Costituzione - Art. 64 L. n. 448/2001 - Illegittimità - Competenza sanzionatoria amministrativa - Competenza legislativa residuale della Regione - Attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria - Reg. n. 1493/99/CE. L'art. 64, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) che pone una disciplina sanzionatoria per l'ipotesi di impianto abusivo di vigneti è costituzionalmente illegittimo. La competenza sanzionatoria amministrativa, in questo caso, non è in grado di autonomizzarsi come materia in sé, ma accede alle materie sostanziali (cfr. sentenze n. 361 del 2003; n. 28 del 1996; n. 85 del 1996; n. 187 del 1996; n. 115 del 1995; n. 60 del 1993). L'impianto di vigneti attiene a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione. Si tratta, dunque, di competenza legislativa affidata in via residuale alle Regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure rilevare in contrario che la disposizione impugnata è direttamente attuativa del regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, l'attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria spettano infatti, nelle materie di loro competenza, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Pres. CHIEPPA - Est. MEZZANOTTE - CORTE COSTITUZIONALE 13 gennaio 2004 - (Ud. 18 dicembre 2003), Sentenza n. 12 (vedi: sentenza per esteso)

Agricoltura e zootecnia - Encefalopatia spongiforme bovina (“mucca pazza”) - Blue tongue - Emergenze - Profilassi internazionale - Legislazione esclusiva statale - Art. 66 L. n. 448/2001 - Artt. 117, 4 comma, 118 e 119 Cost. - Aziende zootecniche e cooperative di allevamento bovini sottoposte a sorveglianza - Dec. 2001/783/CE e 2003/218/CE. Le iniziative previste per il contenimento della influenza catarrale dei ruminanti, in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie (decisioni della Commissione 2001/783/CE e 2003/218 CE) in diversi Stati membri della Comunità europea (Italia, Francia, Grecia) e gli interventi previsti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina (“mucca pazza”) “alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle Regioni e Province sottoposte a sorveglianza, sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale “profilassi internazionale” (art. 117, secondo comma, lettera q), e toccano profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), anch'essa riservata alla legislazione statale. Anche la denuncia relativa alla violazione dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per non avere la legge impugnata allocato le relative funzioni amministrative alle Regioni, non merita accoglimento. L'attribuzione a livello centrale di funzioni amministrative, quali la predisposizione di interventi per la protezione dall'influenza e la gestione di un apposito “fondo per l'emergenza blue tongue”, trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e, specificamente, nel principio di adeguatezza. Il coordinamento degli interventi economici e sanitari si rende infatti necessario proprio tenendo conto della diffusività della malattia, che travalica i confini territoriali delle Regioni e addirittura degli Stati. Pres. CHIEPPA - Est. MEZZANOTTE - CORTE COSTITUZIONALE 13 gennaio 2004 - (Ud. 18 dicembre 2003), Sentenza n. 12 (vedi: sentenza per esteso)

 

Agricoltura - Aiuti comunitari per la produzione olearia - Terreni non compresi tra le particelle indicate nella denuncia di coltivazione - Possesso uti dominus - Non fa sorgere il diritto alla percezione dell'aiuto. L'erogazione di somme percepite a titolo di aiuti comunitari per la produzione olearia, è legata ad un rigido sistema, volto a garantire la possibilità di controlli, basato, fra l'altro, sul riferimento all'olio prodotto dalle piante situate su ciascuna particella catastale, specificamente individuata nella denuncia di coltivazione. In un sistema così concepito il solo fatto di possedere uti dominus, sia pure nella convinzione di esercitare un possesso basato su legittimo titolo, non fa sorgere il diritto alla percezione dell'aiuto comunitario. Ne consegue che le somme ricevute a titolo di aiuto comunitario per la produzione derivante da piante esistenti su terreni non compresi in particelle indicate nella denuncia di coltivazione debbono considerarsi indebitamente percepite e, quindi, soggette a ripetizione. Pres. ESPOSITO, Est,. IANNINI - Morelli (Avv. Bevilacqua) c. AGEA (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 12 gennaio 2004, n. 55

 

Agricoltura e zootecnia - Questioni pregiudiziali - Mangimi - Direttiva n. 2002/2/CE. La Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali: 1.“Se l'art. 152 par. 4 lett. b) del Trattato CE debba essere interpretato in modo che possa costituire il fondamento giuridico corretto per l'adozione di disposizioni in materia di etichettatura, contenute nella direttiva n. 2002/2/CE, ove riferita all'etichettatura dei mangimi vegetali”; 2.“se la direttiva 2002/2/CE nella parte in cui impone l'obbligo dell'indicazione esatta delle materie prime contenute nei mangimi composti, ritenuto applicabile anche ai mangimi su base vegetale, sia giustificata in base al principio di precauzione, in assenza di un'analisi dei rischi basata su studi scientifici che imponga detta misura precauzionale in virtù di un possibile correlazione fra la quantità delle materie prime utilizzate ed il rischio delle patologie da prevenire, e sia comunque giustificata alla luce del principio di proporzionalità, in quanto non ritiene sufficienti al perseguimento degli obiettivi di salute pubblica assunti come scopo della misura, gli obblighi di informazione delle industrie mangimistiche nei confronti delle autorità pubbliche, tenute al segreto, e competenti per i controlli a tutela della salute, imponendo invece una generalizzata disciplina relativa all'obbligo di indicazione, nelle etichette dei mangimi a base vegetale, delle percentuali quantitative delle materie prime utilizzate”; 3.“se la direttiva 2002/2/CE debba essere interpretata nel senso che la sua applicazione e quindi la sua efficacia è subordinata all'adozione dell'elenco positivo di materie prime indicate con i loro nomi specifici, come precisato al considerando n. 10 e nella relazione della Commissione (COM 2003 178 ) in data 24 aprile 2003 ovvero se l'applicazione della direttiva negli Stati membri debba avvenire prima dell'adozione dell'elenco positivo delle materie prime previsto dalla direttiva ricorrendo ad una elencazione delle materie prime contenute nei mangimi composti con le denominazioni e definizioni generiche delle loro categorie merceologiche.”; 4. “Se la direttiva 2002/2/CE sia da considerare illegittima per violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione a danno dei mangimisti rispetto ai produttori di alimenti per il consumo umano in quanto sottoposti ad una disciplina che impone indicazioni quantitative delle materie prime dei mangimi composti”. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 4 dicembre 2003, sentenza n. 7993

 

 Agricoltura - Encefalopatia spongiforme bovina e recente crisi della diossina - Industria dei mangimi - Preparazione ed il commercio dei mangimi nella legislazione interna - Direttiva Comunitaria 2002/2/CE - Decreto ministeriale in materia di etichettatura di mangimi per animali (decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 25 giugno 2003) - Sospensione del giudizio ed invio ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, alla Corte di Giustizia delle Comunità per definire le questioni pregiudiziali. La preparazione ed il commercio dei mangimi nella legislazione interna. La legge 15 febbraio 1963 n. 281 e successive modificazioni, disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi nell'ordinamento nazionale. L'allegato III della precitata legge prevede le denominazioni e le indicazioni obbligatorie per i mangimi composti. L'articolo 9 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 152 prevede che alle modifiche agli allegati alla citata legge 15 febbraio 1963 n. 281 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali, di concerto con il Ministero delle Attività produttive ed il Ministero della Salute. Secondo la normativa interna - prima delle modifiche che hanno originato la controversia - e quindi secondo la legge n. 281/63, nel testo adeguato in attuazione delle direttive 79/373/CEE ( GUCE 1979 n. 086) e n. 90/44 del Consiglio (GUCE 1990 N. 1 027), per i mangimi composti l'etichetta doveva contenere l'indicazione delle materie prime presenti in ordine decrescente in rapporto al peso ma senza l'obbligo di precisarne le quantità. La direttiva Comunitaria 2002/2/CE. A seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina e della recente crisi della diossina, secondo il Parlamento europeo ed il Consiglio, si è evidenziata l'inadeguatezza delle disposizioni di cui alla direttiva 79/373 / CEE che prevedeva una formula di dichiarazione flessibile, limitata all'indicazione delle materie prime, senza specificarne la quantità negli alimenti destinati ad animali da produzione, ed ammetteva la possibilità di dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse (3 considerando della direttiva 2002/2/CE ). Il giudizio di inadeguatezza della normativa formulato alla stregua delle emergenze sanitarie occorse ed ai correlativi rischi per la salute anche umana, avrebbe evidenziato la necessità di informazioni più particolareggiate, qualitative e quantitative, sulla composizione dei mangimi destinati agli animali da produzione. In sostanza si assume che indicazioni quantitative più particolareggiate sulla composizione dei mangimi possono contribuire alla rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate, consentendo di risalire a specifiche partite. Ciò comporterebbe specifici vantaggi per la salute pubblica, e consentirebbe di evitare la distruzione di prodotti che non presentano rischi sanitari significativi. Di qui l'introduzione di una dichiarazione obbligatoria, di tutte le materie prime contenute nei mangimi composti, destinati ad animali da produzione nonché delle rispettive quantità, dichiarazioni da far figurare su un'etichetta ad hoc o in un documento di accompagnamento, nonché l'abrogazione della direttiva 91/357/CEE che stabiliva le categorie di materie prime che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari. Tale dichiarazione, viene considerata un importante elemento di informazione per gli allevatori e deve essere - quanto alla sua correttezza - verificabile dalle autorità competenti in qualsiasi momento, con correlativo obbligo per i produttori di mangimi di mettere a disposizione delle autorità competenti qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione. Conforme: C.d.S. Sez. VI, - 4 dicembre 2003, Ordinanza n. 7993. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, - 4 dicembre 2003, Ordinanza n. 7992 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Agricoltura - zootecnia - allevamento bovini - numero di bovini superiore alle unità assegnate - classificazione dell'azienda quale industria insalubre - diniego di agibilità - impugnazione. Il diniego di agibilità, che non è stato tempestivamente impugnato, rappresenta la naturale conseguenza della classificazione dell'azienda quale industria insalubre. (In specie, a parere del C.d.S., il giudice di primo grado ha osservato correttamente che non era stato tempestivamente impugnato il decreto sindacale 9779 del 1992 che aveva classificato l'azienda dell'appellante come industria insalubre di prima classe, consentendogli di allevare, con particolari accorgimenti, un numero di bovini non superiore alle 65 unità, e che, pertanto, in sede di esame della domanda di agibilità per 113 capi di bestiame, il diniego era atto dovuto, in quanto l'amministrazione non era tenuta ad ulteriori accertamenti circa l'effettiva esistenza dell'insalubrità, essendo tale caratteristica definitivamente accertata, né doveva essere esaminata l'adeguatezza del limite numerico dei capi, essendo stata già valutata all'atto dell'adozione del decreto di classificazione. (Pres. Elefante - Est. Pullano - Basilio (Avv.ti. Longo e Mazzarelli) c. Comune di Aviano (Avv.ti Di Prima e Romanelli) (Conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 193 dell'11.3.1997). CONSIGLIO DI STATO sez. V 21 novembre 2003, n. 7544 (vedi: sentenza per esteso)

Agricoltura - Caccia e pesca - Azienda faunistico venatoria - Danno - Soggetto obbligato a risarcire - Nesso eziologico - Elementi costitutivi - Fattispecie: responsabilità dell'A.F.V. cagionati dai passeri alle coltivazioni di un privato. In tema di responsabilità oggettiva, il nesso eziologico tra il soggetto obbligato a risarcire il danno ed il danno stesso scaturisce da una fattispecie complessa, costituita, da un lato, dalla causazione del danno ricollegabile ad una cosa, ad un animale o ad una persona, dall'altro, da un rapporto giuridico (e/o eccezionalmente di mero fatto) tra detto soggetto obbligato e la cosa, l'animale o la persona. Fattispecie: responsabilità riconosciuta all'azienda faunistico venatoria competente per territorio per danni alle coltivazioni di un privato cagionati dai passeri. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 29 ottobre 2003, Sentenza n. 16226

Agricoltura - Piccola proprietà contadina - Benefici previsti dalla l. n. 604/1954 - Possesso dei requisiti prescritti - Necessità - Termine perentorio - Aggiramento attraverso la procedura di rimborso - Esclusione. Per la fruizione dei benefici di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, (piccola proprietà contadina) il soggetto che richiede i vantaggi è tenuto, ai sensi dell'art. 4, alla presentazione del certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro i termini, stabiliti a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto. Inoltre, non è possibile aggirare tale termine perentorio attraverso la procedura di rimborso. Ministero delle finanze. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. V, 23/10/2003, Sentenza n. 15953

Agricoltura - Rapporto di affitto agrario - Novazione del rapporto originario - Prosecuzione del rapporto - Differenza - Fondo diviso in tre parti - Installazione di aziende agricole autonome al posto dell'azienda originale - Parziale modifica degli originali conduttori. Si ha la novazione dell'originario rapporto di affitto agrario - e non la prosecuzione dello stesso con la stipulazione di accordi parzialmente modificativi di quello originario con novazioni soggettive per subentro di discendenti - qualora accertino che nel corso del rapporto il fondo originario è stato diviso in tre parti con l'installazione, su ciascuna di esse, di un'autonoma azienda agricola, al posto dell'unica azienda originaria e con parziale modifica delle persone degli originari conduttori (ancorché appartenenti a una unica famiglia). Boselli e altri C. Ricovero B. C. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 10/10/2003, Sentenza n. 15188

Agricoltura - P.O.P. Basilicata - esclusione dal finanziamento di iniziative di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari - provvedimento regionale di esclusione - mancata indicazione delle disposizioni comunitarie precludenti l'ammissione al finanziamento - illegittimità - difetto di motivazione. Il provvedimento regionale di esclusione dalla graduatoria per il finanziamento (P.O.P. Basilicata - Sottoprogramma 2 - Misura 2.3) di una ditta richiedente, si appalesa affetto dal difetto di motivazione qualora non indichi in alcun modo le disposizioni comunitarie che avrebbero precluso la ammissione al finanziamento delle iniziative di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro alimentari rientranti nell'Allegato 2) del trattato U.E. - Pres. GIACCHETTI, Est. GIALUCANO - Regione Basilicata (Avv. Viggiani) c. Parisi (Avv. Petrullo) - (Conferma T.A.R. Basilicata, 14 novembre 2000, n. 704) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 settembre 2003, n. 4868

 

Agricoltura - impugnativa di atti regolamentari - aziende di allevamento - prezzi superiori rispetto a quelli fissati nei listini - trasparenza e legalità del mercato - suini da macello - operatori di altri settori merceologici. A fronte dell'impugnativa di atti regolamentari, o aventi natura di atti generali, non sono configurabili controinteressati in senso processuale per l'indeterminatezza dei destinatari, né può dirsi che, alla stregua del contenuto degli atti impugnati, potrebbero configurarsi come contraddittori necessari le imprese di macellazione che si sono rese acquirenti di partite di suini nei giorni relativi ai listini oggetto di impugnativa, per l'assorbente rilievo che il ricorso proposto dalle aziende di allevamento non tende tanto ad ottenere prezzi superiori rispetto a quelli fissati nei listini, bensì al perseguimento di un interesse comune a tutti gli operatori del settore, vale a dire la trasparenza e la legalità del mercato. Occorre altresì aggiungere che, quantunque le norme regolamentari impugnate abbiano come destinatari anche gli operatori di altri settori merceologici, nondimeno esse sono state censurate limitatamente alla loro applicazione al settore dei suini da macello; ragion per cui non sono comunque configurabili, quali controinteressati, gli operatori degli altri settori. Consiglio di Stato, Sezione VI - 21 luglio 2003, sentenza n. 4206

 

Regolamento comunitario n. 2078 del 1992 - impegno di ridurre il rapporto di "unità bovine allevate per ettaro" e di aumentare la superficie foraggiera aziendale - esclusiva disponibilità del terreno - somme indebitamente percepite - insussistenza dei presupposti giustificativi della erogazione dei contributi - interpretazione del regolamento. Il regolamento comunitario va inteso nel senso che ai fini dell'aumento della superficie foraggiera occorre l'esclusiva disponibilità del terreno altrui (anche per evitare che più ditte propongano domande di concessione di contributi in relazione allo stesso terreno), non è affetto da eccesso di potere la valutazione del verbale del Corpo forestale e del provvedimento del dirigente della Provincia, che hanno ritenuto il contratto inidoneo ad incidere sul rapporto “unità bovine allevate per ettaro”. Consiglio di Stato, Sezione VI - 21 luglio 2003, sentenza n. 4199

 

Terreni abbandonati - aiuti agli agricoltori - le aree comunali boscate - obbligo giuridico in senso tecnico di effettuare interventi manutentori - assenza - art. 6 del regolamento n. 746 del 1996 - interpretazione - lavori effettuati da un'autorità pubblica con mezzi. L'art. 6 del regolamento comunitario n.746 del 1996 consente di annoverare tra i terreni abbandonati anche le aree comunali boscate, sia perché il Comune non ha un obbligo giuridico in senso tecnico di effettuare interventi manutentori su di esse, sia perché la norma intende incentivare l'esecuzione di interventi di carattere forestale. Anche una nota della commissione europea (n.3927 del 22 gennaio 1998) ha ammesso che possano essere considerate abbandonate “le terre per le quali nessuna legge nazionale o disposizione amministrativa obbliga il proprietario ad effettuare manutenzione”. Lo stesso art.6 ha ammesso che l'aiuto può essere disposto nei confronti di un'autorità pubblica, quando gli interventi di manutenzione è effettuato con mezzi non propri. Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, l'art. 6 del regolamento n. 746 del 1996 ha “riservato” gli aiuti agli agricoltori. Tale norma va interpretata restrittivamente (perché altrimenti non si attribuirebbe alcun significato al termine “riservato”) ed ha utilizzato un'espressione nel cui ambito non possono essere annoverati i Comuni. Non rilevano in contrario le ulteriori disposizioni dell'art.6, per cui l'aiuto è riservato “in linea di massima” agli agricoltori e “i lavori effettuati da un'autorità pubblica con mezzi propri non possono beneficiare dell'aiuto per la cura dei terreni abbandonati”. Infatti, ad avviso della Sezione, l'espressione “in linea di massima” non toglie significato alla riserva degli aiuti per gli agricoltori, ma va interpretata nel senso limitato che essi possono essere concessi ai non agricoltori solo nel caso preso in considerazione nella frase immediatamente successiva. Quanto a tale frase (“i lavori effettuati da un'autorità pubblica con mezzi propri non possono beneficiare dell'aiuto per la cura dei terreni abbandonati”), essa va intesa nel senso che: - l'autorità pubblica non ha titolo ad ottenere l'aiuto quando abbia effettuato lavori di manutenzione dei terreni forestali “con mezzi propri”, cioè sopportando in proprio le spese per la gestione del proprio patrimonio forestale (poco importando sotto tale aspetto se le relative risorse provengano formalmente dal bilancio dell'ente ovvero siano state comunque erogate da un'altra autorità pubblica); - viceversa, l'autorità pubblica ha titolo all'aiuto comunitario quando, in base ad una normativa interna dello Stato membro, i lavori abbiano riguardato terreni forestali altrui, il cui abbandono da parte dell'agricoltore - per ragioni ambientali - abbia comportato l'anticipazione di spese da porre a suo carico. In tali casi (ad esempio, quando sia applicato l'art.17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22), anche in ragione della esperibilità dell'azione di rivalsa e comunque autonomamente da essa, l'autorità pubblica può ottenere un ristoro - sia pure parziale - delle spese affrontate, ottenendo l'aiuto per la realizzazione dei lavori di manutenzione del terreno forestale abbandonato e che sarebbe spettato in presenza di tutti gli altri relativi presupposti. Conforme: Consiglio di Stato, Sezione VI - 21 luglio 2003, sentenza n. 4196. Consiglio di Stato, Sezione VI - 21 luglio 2003, sentenza n. 4197

 

Agricoltura e zootecnia - Zootecnia - Blue tongue - provvedimento di respingimento coattivo greggi - istanza di accesso ai documenti - silenzio serbato dall'amministrazione - illegittimità. Il silenzio serbato dall'amministrazione nei confronti di un' istanza di accesso volta ad conoscere, ai fini di tutela giudiziaria, gli atti del procedimento avente ad oggetto: “operazione di respingimento coattivo verso luogo di provenienza di gregge ovini a causa emergenza da virus Blue Tongue”, viola l'art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia perché non si verte in uno dei casi di esclusione del diritto di accesso, sia perché la richiesta risulta motivata da apprezzabili esigenze di tutela, da far valere in sede giudiziaria e, quindi, si appalesa strumentale all'esercizio di un concreto e specifico interesse della Ditta richiedente. Pres.-Est. BALBA - Ditta Smaltimenti Pazzelli (personalmente) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato). T.A.R. ABRUZZO, L'Aquila - 12 luglio 2003, n. 505

 

Inquinamento del suolo - il divieto di coltivazione di vegetali destinati al consumo animale ed umano - illegittimo se non emergono elementi giustificativi a sostegno della misura assunta - l'obbligo di bonifica e ripristino ambientale del fondo - carenza dei necessari presupposti e per difetto di istruttoria - rinnovazione di istruttoria, al fine di verificare l'eventuale situazione di attuale pericolo inquinamento del sito - la funzione del Piano di Bonifica. E' illegittimo il divieto di coltivazione di vegetali destinati al consumo animale ed umano, atteso che manca un accertamento di carattere attuale circa lo stato di effettivo inquinamento del suolo che possa legittimamente giustificare la restrizione (anzi la quasi totale soppressione) della destinazione d'uso del fondo di proprietà dei ricorrenti; né sul punto può assumere rilevanza il verbale della conferenza di servizi, atteso che dal predetto atto non emergono elementi giustificativi a sostegno della misura assunta, atteso che, con riferimento al divieto di coltivazione, vi è unicamente un riferimento ad una sorta di invito a provvedere rivolto al Comune di Vercelli, senza specificazione alcuna circa le effettive ragioni di una tale esigenza. Ne consegue che sia l'ordinanza sindacale avente ad oggetto l'obbligo di bonifica e ripristino ambientale del fondo di proprietà dei ricorrenti, sia quella relativa al divieto di coltivazione sulla predetta di vegetali destinati al consumo umano ed animale sono illegittimi e devono, quindi, essere annullati, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, per carenza dei necessari presupposti e per difetto di istruttoria, dovendo l'Amministrazione procedere alla relativa rinnovazione, al fine di verificare l'eventuale situazione di attuale pericolo inquinamento dell'intero sito in questione. Osserva il Collegio che, indipendentemente dalla natura giuridica (normativa o meno) dell'atto con cui il sito de quo è stato inserito tra quelli da bonificare, non vi è dubbio che la funzione del Piano di Bonifica è unicamente quella di monitorare il territorio e di individuare le aree su cui occorre intervenire per far fronte a problemi di inquinamento; si tratta, pertanto, di uno strumento che assume la funzione di censire e localizzare le aree potenzialmente inquinate, ma che, di certo non impone un intervento di bonifica laddove di questo non vi sia più una comprovata necessità. Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - 2° Sezione, 30 maggio 2003 - sentenza n. 822

 

Attività nel settore dell'agricoltura biologica - domanda per ottenere dalla Regione Umbria i premi previsti dalla misura comunitaria 2.1.2 (Azione A 3 del Piano di sviluppo rurale) e volti alla incentivazione dei metodi di coltivazione eco-compatibili - la mancanza del titolo di possesso del fondo per una durata pari a quella degli impegni sottoscritti dalle parti - contratti di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto - nullità della clausola contrattuale che fissava in dieci anni. Come è noto, con riguardo alla data della scrittura privata, la legge lascia alle parti autonomia nel provare il contenuto intrinseco della documentazione. Diverso è invece l'orientamento del Legislatore con riguardo alla c.d. data certa rispetto ai terzi, ossia con riguardo alla opponibilità ai terzi della data della scrittura: sotto questo particolare profilo è innanzi tutto la autenticazione che costituisce lo strumento idoneo a dare la prova legale, poiché solo in questo caso esiste l'attestazione del P.U. circa la sottoscrizione avvenuta in sua presenza, attestazione che, essendo a sua volta datata, comprova naturalmente la data della sottoscrizione. Ove invece - come nel caso in esame - la sottoscrizione non sia autenticata, l'art. 2704 cod. civ. dispone che la data della scrittura non è certa ed opponibile anche ai terzi se non in quanto concorrano altri fattori idonei a conferire tale certezza, quali - tipicamente - la registrazione, l'impossibilità fisica sopravvenuta del sottoscrittore, o comunque un evento tale da rendere certa l'anteriorità della formazione del documento. In sostanza, come precisa la giurisprudenza, l'art. 2704 c.c. non consente di inferire la data di un documento del suo contenuto intrinseco, ma impone invece di avere riguardo a circostanze oggettive esterne, come la registrazione, la morte del sottoscrittore, etc. che siano sicuramente posteriori alla formazione dell'atto. (ad es. Cass., sez. II, 27-03-1997, n. 2754). Pertanto, in forza del disposto di cui all'art. 22 comma 1 della legge 3.5.1982 n. 203, la durata minima dei contratti di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto è fissata inderogabilmente in quindici anni a decorrere dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, con conseguente nullità della clausola contrattuale che fissava in dieci anni dal 4.9.1996 la durata dell'affitto ed automatica inserzione (ai sensi dell'art. 1339 cod. civ.) della previsione di durata legale: di talché l'Arusia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che in realtà il contratto in controversia veniva legalmente a scadere ben oltre la durata massima degli impegni assunti. Consiglio di Stato, Sezione IV - 26 maggio 2003 sentenza n. 2832

 

Indennità di maternità per le lavoratrici agricole “autonome” - periodo di astensione obbligatoria - limiti. L'indennità giornaliera spettante per il periodo di astensione obbligatoria, non può essere erogata in epoca anteriore a quella in cui è stata presentata la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Cassazione sez. Lavoro, del 6 marzo 2003, sentenza n. 3364

 

Agricoltura - Beni culturali e ambientali - Protezione - Beni paesaggistici e ambientali - Interventi agro-silvo-pastorali - Preventiva autorizzazione - Necessità - Condizioni. In tema di beni paesaggistici ed ambientali, gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che comportano un'alterazione permanente dell'assetto territoriale richiedono la preventiva autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 490/99, atteso che, se pure l'art. 152 del citato decreto richiede l'autorizzazione allorché l'intervento di alterazione permanente avvenga attraverso costruzioni ed altre opere civili, gli interventi che, pur avendo una finalità agro-silvo-pastorale, sono idonei a cagionare un mutamento permanente del paesaggio, tutelato dalla legge come forma estetica dell'assetto territoriale, assumono la natura di opera civile. PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Rv. 227395, Sentenza n. 2950 (vedi: sentenza per esteso)

Agricoltura - Beni culturali e ambientali - Intervento agro-silvo-pastorale - Alterazione permanente dell'assetto territoriale - Autorizzazione - Necessità.
In tema di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, è necessaria l'autorizzazione regionale per ogni intervento agro-silvo-pastorale che comporta un'alterazione permanente dell'assetto territoriale, come lo sbancamento del terreno (Cass. Sez. 3^, n. 1172 del 14.1.2002, Totaro, rv. 220855, Sez. 3^, n. 4424 del 16.4.1994, Capparelli, rv. 197599), il taglio totale o lo sradicamento di alberi (Cass. Sez. 3^, n. 10964 del 13.11.1992, Pavese, rv. 192343, nonché sent. Capparelli cit.), la costruzione di una strada interpoderale (Cass. Sez. 3^, n. 2689 dell'1.3.1991, Zona, rv. 186678). PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Rv. 227395, Sentenza n. 2950 (vedi: sentenza per esteso)
Protezione - Beni paesaggistici e ambientali - Interventi agro-silvo-pastorali - Preventiva autorizzazione - Necessità - Condizioni. In tema di beni paesaggistici ed ambientali, gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che comportano un'alterazione permanente dell'assetto territoriale richiedono la preventiva autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 490/99, atteso che, se pure l'art. 152 del citato decreto richiede l'autorizzazione allorché l'intervento di alterazione permanente avvenga attraverso costruzioni ed altre opere civili, gli interventi che, pur avendo una finalità agro-silvo-pastorale, sono idonei a cagionare un mutamento permanente del paesaggio, tutelato dalla legge come forma estetica dell'assetto territoriale, assumono la natura di opera civile. PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Rv. 227395, Sentenza n. 2950 (vedi: sentenza per esteso)

Agricoltura - Beni culturali e ambientali - Intervento agro-silvo-pastorale - Alterazione permanente dell'assetto territoriale - Autorizzazione - Necessità.
In tema di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, è necessaria l'autorizzazione regionale per ogni intervento agro-silvo-pastorale che comporta un'alterazione permanente dell'assetto territoriale, come lo sbancamento del terreno (Cass. Sez. 3^, n. 1172 del 14.1.2002, Totaro, rv. 220855, Sez. 3^, n. 4424 del 16.4.1994, Capparelli, rv. 197599), il taglio totale o lo sradicamento di alberi (Cass. Sez. 3^, n. 10964 del 13.11.1992, Pavese, rv. 192343, nonché sent. Capparelli cit.), la costruzione di una strada interpoderale (Cass. Sez. 3^, n. 2689 dell'1.3.1991, Zona, rv. 186678). PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Rv. 227395, Sentenza n. 2950 (vedi: sentenza per esteso)
 

Gestione dei rifiuti - norme tecniche per l'utilizzo del compost - utilizzo per la ricopertura di discarica - reato di cui all'art. 51 del d.l.vo n. 22 del 1997 - configurabilita' - fondamento - rapporti con le disposizioni regionali del F.V.G. - reato di smaltimento di rifiuti non pericolosi in difetto di autorizzazione - processo di trattamento dei rifiuti solidi urbani non impiegabile per fini agrari come ammendante organico a differenza del compost di qualita'. In tema di gestione dei rifiuti le disposizioni di cui al Decreto Presidente Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 1991 n. 626, contenente norme tecniche per l'utilizzo del compost fuori specifica quale materiale di ricoprimento delle discariche e' abrogata per effetto del mancato richiamo da parte dell'art. 8 della Legge Regionale F.V.G. 9 novembre 1998 n. 13, atteso che con tale disposizione venivano individuate le norme regionali da ritenersi ancora in vigore per la loro non collisione con le disposizioni introdotte a livello nazionale dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Conseguentemente l'utilizzazione del compost fuori specifica, inteso quale frazione organica derivante dal processo di trattamento dei rifiuti solidi urbani non impiegabile per fini agrari come ammendante organico a differenza del compost di qualita', per la ricopertura di una discarica configura il reato di smaltimento di rifiuti non pericolosi in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma 1, del citato decreto n. 22. Corte di Cassazione, Sezione III del 2.12.2002 (UD.17/10/2002), Sentenza n. 40506.

 

Alterazione del territorio in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti e livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli - disciplina urbanistica - ambito di operativita' - estensione a tutti gli aspetti di salvaguardia e trasformazione del suolo e di protezione dell'ambiente - concessione urbanistica - necessita' - condizioni - fattispecie. L'urbanistica concerne la disciplina dell'uso del territorio (art. 80 D.P.R. n. 616 del 1977) e non solo quel particolare uso consistente nell'edilizia: vi rientrano pertanto tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonche' la protezione dell'ambiente. Ne consegue che, mentre per le opere di trasformazione di tipo fondiario non e' normalmente richiesta la concessione, l'atto concessorio di tipo urbanistico e', invece, necessario allorche' la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva motivato in modo apodittico in ordine ad una non assentita trasformazione del territorio, senza delibare l'entita' delle opere in concreto occorse per la realizzazione di due campi di calcetto). Vedi: Cass. 2000 n. 3107. Corte di Cassazione, Sezione III, del 13/11/2002 (CC.30/09/2002), Sentenza n. 38055

 

La tutela assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro, opera per tutte le attività agricole e si applica anche ai coltivatori diretti - requisiti - il carattere imprenditoriale della attività. In base al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la tutela assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro, opera per tutte le attività agricole e si applica anche ai coltivatori diretti per i quali sussistono i seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggiore parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è pertanto preteso il carattere imprenditoriale della attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che questi siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia. Cassazione Sezione Lavoro - del 29 maggio 2002 Sentenza n. 7852

 

Eccesso di produzione con il rischio per i produttori della materia prima di non ricevere il prezzo minimo - l'obbligo della presentazione, al momento della contrattazione definitiva, della fideiussione bancaria. Il verificarsi di un eccesso di produzione con il rischio per i produttori della materia prima di non ricevere il prezzo minimo, tenuto conto del disposto di cui agli artt. 6, punto 6 e 16, punto 4, del regolamento CEE n. 1158/91, ha pertanto ritenuto necessario instaurare l'obbligo della presentazione, al momento della contrattazione definitiva, della fideiussione bancaria. Il Tribunale, dopo aver osservato che l'obbligo della presentazione della fideiussione bancaria costituiva una prestazione rientrante nella posizione dell'art. 23 Cost., risolvendosi in una condizione cui era subordinato l'accesso al regime degli aiuti comunitari, ha tuttavia escluso la dedotta violazione della riserva relativa di legge di cui al medesimo art. 23 Cost. essendo stato l'atto impugnato adottato con esplicito riferimento ad un regolamento comunitario fornito di diretta ed autonome capacità innovativa dell'ordinamento legislativo interno. Lo stesso TAR ha, peraltro, ritenuto sussistente la dedotta violazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, osservando che la prescrizione impugnata presentava i caratteri propri della fattispecie normativa, sicchè la stessa avrebbe dovuto essere emanata con il procedimento e la forma previsti per gli atti regolamentari. Al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, che ha ritenuto necessario instaurare l'obbligo della presentazione di una fideiussione bancaria, da parte delle imprese di trasformazione privata, (nella fattispecie di trasformazione del pomodoro) al momento della contrattazione definitiva con i produttori, non può essere, infatti riconosciuto natura regolamentare. A tale esito appare, infatti necessario pervenire, considerando che il provvedimento impugnato non costituisce una regolamentazione volta a disciplinare rapporti giuridici, e ad integrare la norma primaria contenuta nel regolamento CEE n. 1158/91 in ordine ai contratti di trasformazione, ma una misura concreta di cura degli interessi pubblici affidati al medesimo Ministero, volta a garantire, nel contempo, per quanto possibile, il corretto andamento del mercato connesso alla trasformazione del pomodoro nell'anno 1992/1993 e la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione (non a caso, nel provvedimento impugnato l'innovazione con esso introdotta è considerata anche volta a “garantire il pagamento del prezzo minimo al produttore”, che è lo scopo principale dell'aiuto alla trasformazione-). Si è, pertanto, di fronte ad un provvedimento amministrativo di carattere generale, destinato alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non determinati nel provvedimento, ma chiaramente determinabili (le imprese private di trasformazione del pomodoro), e non, invece, ad un precetto frutto di un potere normativo di carattere secondario, integrativo della norma primaria, dotato del carattere dell'astrattezza e della generalità. Sotto questo profilo, la disposizione contenuta nel provvedimento impugnato non appare il frutto del potere previsto dall'art. 6 punto 6 del regolamento n. 11589/91, che abilita gli stati membri ad adottare disposizioni supplementari con riferimento ai contratti di trasformazione ed alla loro disciplina (l'introduzione dell'obbligo della fideiussione per le imprese trasformatrici al momento della contrattazione definitiva non costituisce, con ogni evidenza, una disposizione riguardante la disciplina del contratto di trasformazione) ma la conseguenza dell'esercizio del potere di cui all'art. 15, punto 4 del medesimo regolamento, che abilita gli stati membri a predisporre tutte le misure opportune volte a garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2515.

 

I contributi per la bonifica di appezzamenti di terreni boschivi sono praticabili solo nella misura richiesta - non è necessaria una diffusa motivazione sulla sussistenza dell'interesse pubblico. Non ha alcun rilievo che nel programma di lavori del primo anno il ricorrente avesse indicato al primo punto il sopralluogo sul territorio (unitamente all'attività di taglio e depezzamento di schianti, piante morte o sradicate), perchè tale attività costituiva uno degli oggetti della prestazione principale indefettibile e non è confondibile con la consapevole intenzione, manifestata nel corso dell'istruttoria, di chiedere contributi per la bonifica di appezzamenti di terreni boschivi praticabili nella misura richiesta. Peraltro, in materia di autotutela amministrativa, non è necessaria una diffusa motivazione sulla sussistenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale, anche in presenza del decorso di un notevole lasso di tempo, allorquando si disponga il recupero di pubblico denaro illegittimamente attribuito ovvero mai gestito dal percipiente (cfr. da ultimo negli esatti termini, sez. IV, 21 luglio 2000, n. 4077; Cons. Giust. Amm. 20 luglio 1999, n. 365; sez. IV, 8 luglio 1999, n. 1180; sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232). Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2447. 

 

Presupposti del provvedimento di decadenza parziale e totale dal regime di aiuto per la cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati - prestazioni lavorative incomplete - compiti di valutazione, sorveglianza e controllo - sanzioni e sistema sanzionatorio - il principio di sussidiarietà alla luce dell'art. 2042 c.c.. Il provvedimento di decadenza totale (In attuazione del regolamento CEE n. 2078/1992, concernente il regime di aiuto per la cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati, la Regione Lombardia adottava la deliberazione n. 37949 del 6 agosto 1998 (modificata con deliberazione 5 agosto 1999, n. 6/44826), recante l'approvazione del programma agroambientale regionale) ha presupposti e contenuto interamente vincolati. La proporzionalità è stata esercitata dall'autorità nazionale nell'individuazione dei casi decadenza parziale e totale; inoltre occorre sottolineare che prestazioni lavorative incomplete, oltre una certa misura, sono inutili ed inidonee a curare gli interessi pubblici che campeggiano a fronte dell'erogazione di finanziamenti pubblici (comunitari o nazionali che siano). Le previsioni comunitarie, infatti, affidano espressamente agli stati membri compiti di valutazione, sorveglianza e controllo che devono consentire di accertare l'effettiva realizzazione degli impegni assunti dai precettori delle provvidenze. Anche la metodica e gli strumenti del controllo sono lasciati alla discrezionalità degli stati purchè vengano assicurati alcuni parametri minimi, fra cui, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, spicca quello inerente il controllo dell'impegno quinquennale assunto dal beneficiario (art. 19, comma 3). Con riferimento alle sanzioni (art. 20) si prevede, in caso di indebito pagamento del finanziamento, il rimborso del relativo importo maggiorato di interessi. Quanto al sistema sanzionatorio da adottare, la scelta concreta è sempre appannaggio dei singoli stati (art. 20, comma 2), che devono adottare tutte le misure necessarie per la corretta applicazione delle sanzioni medesime. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. L'uso dell'azione di arricchimento deve ritenersi inibito, come evidenziato da un recente indirizzo di questo Consiglio (cfr. sez. IV, 10 novembre 1998, n. 1473; a questa tesi può ricondursi di recente anche Cass. 15 novembre 1994, n. 9629), che interpreta il principio di sussidiarietà alla luce dell'art. 2042 c.c. in stretta connessione con la regola posta dall'art. 1344 c.c., quando sia strumentale ad un disegno volto all'aggiornamento di norme imperative (nel caso di specie, le disposizioni dettate in materia di controllo, decadenza e sanzioni dal programma regionale nonchè dal d.m. n. 159 del 27 marzo 1998). Non c'è dubbio, infatti, che le finalità sanzionatorie divisate dai predetti atti sarebbero frustrate se fosse consentito al contravventore di restare indenne almeno in parte, a danno della collettività, dal peso economico insito nella comminatoria della decadenza. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2447.

 

Nuova definizione d'imprenditore agricolo - cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso. Ai sensi del nuovo art. 2135 c.c., come modificato dal d. lgs. 18.5.2001 n. 228, “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse”, intendendosi tali “le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque… Si intendono comunque connesse le attività … dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale…”.  Sempre ai sensi della normativa richiamata, “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli … quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c., come sostituito dal comma 1 del presente articolo,  prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”. Come evidentemente emerge dal testo sopra richiamato, la nuova disciplina considera agricola la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali ove, senza che sussista un necessario collegamento con il fondo, il bosco o le acque, siffatte attività siano rappresentate dalla cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, onde non vi è dubbio che la adozione del criterio della cura e dello sviluppo di un ciclo biologico, animale o vegetale, costituisce il principale elemento innovativo della nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. Pertanto la nuova definizione elimina tutti i possibili dubbi del passato circa l'agrarietà di determinate coltivazioni in serre o capannoni, o ancora di quelle fuori terra di ortaggi o frutta, aeroponiche o idroponiche, della coltivazione al chiuso di funghi o della floricoltura effettuata mediante l'utilizzo di serre coperte o scoperte, riscaldate o no (già in passato, sul carattere agricolo di tale ultima attività, cfr. Cass. 24 luglio 1996, n. 6662 in Giur. It., 1997, I, 1, 298; App. Catanzaro 12 luglio 1995 in Riv. Not. 1996, 971; Trib. Forlì 15 febbraio 1997 in Il Fallimento 1997, 634). Trib. S. Maria C.V. sezione fallimentare del 26/04/2002.

 

Imprenditore agricolo - allargamento della definizione - attività di allevamento di “specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, bachicoltura e simili) - nozione di attività agricola - criterio del ciclo biologico. L'ancoraggio della nozione di attività agricola al criterio del ciclo biologico, animale o vegetale, ha determinato, in certa misura, il superamento dell'orientamento -prevalente prima dell'attuale riforma- secondo il quale con i termini di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame si enunciava un preciso collegamento tra l'attività agricola e la terra, sostenendosi, da questo filone interpretativo, che qualunque attività agricola per essere tale doveva comunque essere collegata allo sfruttamento del fondo.  Secondo tale impostazione “non è imprenditore agricolo chi gestisce un vivaio e coltivi piante, fiori ornamentali e frutta per la successiva vendita” (cfr. Trib. Roma 2 aprile 1991 in Il Fallimento 1991, 1199) e “l'esercizio dell'attività di vivaista diretta alla coltivazione e vendita di piante e fiori rientra in quella agricola solo se risulti connessa alla coltivazione del fondo e comunque sia ad essa complementare” (cfr. Trib. Roma 15 aprile 1993 in Il Fallimento 1993, 1073). Tuttavia, come attentamente osservato da dottrina assai autorevole, negli ultimi tempi la spinta ad accantonare la centralità dell'elemento fondiario nella produzione agricola è sembrata sempre più forte a fronte della diffusione di nuove forme di attività collaterali e complementari a quella dell'imprenditore agricolo, quali le imprese di servizi e la nascita di imprese operanti nel ‘comparto' agrario che, in assenza del collegamento del fondo, non erano riconducibili alla nozione civilistica di impresa agraria presupposta a suo tempo dal legislatore al fine di ottenere i vantaggi dell'esclusione del fallimento e della tenuta delle scritture contabili. Di qui la nascita di un nuovo filone interpretativo che, pur riconoscendo la necessità del collegamento col fondo, giustificava in parte la specificità dello statuto dell'imprenditore in funzione del duplice rischio economico ed ambientale gravante sull'impresa agraria. Il successivo allargamento della definizione dei confini della materia agricola rispetto alle enunciazioni dell'art. 2135 c.c. è intervenuto con i Regolamenti CE, nei quali si è ipotizzata una nozione estremamente ampia di imprenditore agricolo comprendente, ad esempio, anche chi esercita la pesca , e con le leggi speciali (cfr. ad es. la l. 3 maggio 1971 n. 419 art. 2 che, in applicazione di regolamenti comunitari, ha disciplinato i titolari di imprese avicole; la l. 5 febbraio 1992 n. 102 che considera agricola “la produzione di proteine animali in  ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo di organismi acquatici; la l. 23 agosto 1993 n. 349 che considera agricola l'attività diretta all'allevamento di razze canine a determinate condizioni quantitative; il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 art. 206 che considera agricole le attività di allevamento di “specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, bachicoltura e simili). Trib. S. Maria C.V. sezione fallimentare del 26/04/2002. 

 

Elementi costitutivi della nozione giuridicamente rilevante dell'attività agricola - ciclo biologico - utilizzo del fondo - definitivo superamento della nozione tradizionale - la coltivazione di fiori. Il definitivo superamento della nozione tradizionale è intervenuto con il decreto legislativo n. 228 del 2001 che pone a centro della nozione di imprenditore agricolo l'esercizio di attività “dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico” (o di una sua fase necessaria) “che utilizzano o possono utilizzare” il fondo, il bosco o le acque. Due appaiono adesso -in definitiva- gli elementi costitutivi della nozione giuridicamente rilevante dell'attività agricola:

-          il ciclo biologico, che va inteso come il complesso di attività dirette al mantenimento o all'evoluzione di una specie vegetale o animale;

-           l'utilizzo del fondo, quale strumento, effettivo o solamente potenziale, per l'esercizio di tale attività.

Orbene non vi è dubbio che tali elementi siano contemporaneamente presenti nel tipo di attività concretamente esercitata dalla società resistente, giacchè la floricoltura:

-          ha come oggetto uno specifico ciclo biologico, ossia la coltivazione di fiori (e di piante in genere);

utilizza il fondo non solo in modo effettivo (tenendo conto, in una logica atomistica, della porzione di terreno necessaria per effettuare l'implantazione) ma anche potenziale (considerando la possibilità di effettuare trapianti dal o nel fondo, operazione che può addirittura rendersi necessaria quando, a fronte di cicli biologici in fase avanzata, le esigenze di mantenimento della specie vegetale  impongono l'utilizzo diretto del fondo). Trib. S. Maria C.V. sezione fallimentare del 26/04/2002.

 

Imprenditore agricolo - profilo soggettivo. Sotto il profilo soggettivo, poi, nessun ostacolo pone, alla ritenuta qualificazione in termini di imprenditore agricolo, la forma di ente cooperativo. Già costituiva opinione pacifica della giurisprudenza che l'attività svolta dalla cooperativa fosse da considerare agricola sul rilievo che l'ente agiva come organo comune dei singoli imprenditori, “in quanto questi ultimi trasferivano o per suo mezzo attuavano quelle stesse attività che prima ciascuno di essi esercitava in proprio”, presentandosi, in definitiva, l'ente come meramente sostitutivo dell'attività dei singoli soci (cfr. Cass. sez. un. 28 maggio 1976 n. 1925 in Giust. Civ. 1976, I, 1248). Oggi l'art. 1 co. 2 del d. lgs. n. 228/01 espressamente riconosce la natura agricola delle cooperative di imprenditori agricoli quando utilizzano per una qualsiasi attività indicata dall'art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci “ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico”. Trib. S. Maria C.V. sezione fallimentare del 26/04/2002.

 

Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Inadempimento dell'Italia - Attuazione inadeguata della direttiva 91/676/CEE. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 14 aprile 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'articolo 169 del Trattato CE (divenuto articolo 226 CE), un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso: - di predisporre uno o più programmi d'azione con i caratteri e alle condizioni previste all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), - di svolgere in maniera completa e corretta i controlli previsti all'articolo 6 della stessa direttiva, e - di elaborare e comunicare una relazione completa ai sensi dell'articolo 10 della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario. Corte di giustizia delle Comunità Europee, Sent. 8 novembre 2001, Causa C-127/99

 

Agriturismo - consumazione sul posto dei prodotti dell'azienda - divieto di vendita dei prodotti in azienda a terzi, per l'asporto e non per la consumazione nell'ambito della su detta attività. Per attività agrituristiche (a norma dell'articolo 2, della legge regionale 2/1994, della Regione Molise) si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicultura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali. Si precisa espressamente che fra tali attività rientrano, oltre alla ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, «la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico», così escludendo dall'attività agrituristica la vendita di prodotti dell'azienda non “consumati sul posto”, e cioè non direttamente collegata con l'attività alberghiera o di ristorazione in essa praticata. La norma costituisce puntuale applicazione dell'articolo della legge statale 730/85, che detta i principi generali in tema di disciplina dell'agriturismo, che a sua volta prevede il requisito della “consumazione sul posto” dei prodotti dell'azienda quale caratteristica necessaria perché la loro somministrazione possa farsi rientrare nell'attività agrituristica. (Ne consegue che, mentre la somministrazione del pane, prodotto o non prodotto nell'azienda, rientra nell'attività agrituristica ove effettuato per la consumazione sul posto nell'ambito dell'attività di ristorazione o alberghiera, non vi rientra la vendita del pane prodotto in azienda a terzi, per l'asporto e non per la consumazione nell'ambito delle su dette attività). Deve, pertanto, ritenersi legittima la sanzione amministrativa irrogata dal Presidente della giunta regionale del Molise a carico del titolare di licenza di attività agrituristica il quale abbia venduto pane prodotto nella propria azienda a persone che non usufruivano nè dei servizi alberghieri, nè di quelli di ristorazione dell'azienda. Cassazione - Sezione prima Civile sentenza 26 luglio 2001, n. 10187. (vedi: sentenza per esteso)

 

L'art. 26 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267  - boschi vincolati a scopi idrogeologici - sanziona generiche - violazioni della normativa forestale - pianta sradicata in violazione dei regolamenti -  capo di bestiame immesso al pascolo in violazione dei divieti. L'art. 26 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 (che sanziona con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del danno commesso chi, nei boschi vincolati a scopi idrogeologici, o agli scopi previsti dal precedente art. 17, tagli o danneggi piante o arrechi danni in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal comitato forestale ed alle prescrizioni emanate all'autorità) e l'art. 1 della l. 9 ottobre 1967 n. 950 (che sanziona generiche violazioni della normativa forestale con il pagamento di una somma fissa per ogni pianta sradicata in violazione dei regolamenti e per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione dei divieti stabiliti) tutelano interessi diversi, prendendo in esame condotte diverse e non sono in rapporto di specialità tra loro; ne consegue che in caso di violazione delle norme sopra indicate con un'unica azione, a norma dell'art. 8 della l. 24 novembre 1981 n. 689, va applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Cassazione civile, sez. I, 14 luglio 1992, n. 8555

 

Disboscamento di una consistente area - taglio colturale e di bonifica da piante infestanti. È configurabile la violazione di cui all'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985, quando venga eseguito il totale disboscamento di una consistente area con trasformazione in porto dell'area boschiva e con livellamento con materiale terroso. Dette opere non rientrano negli interventi di taglio colturale e di bonifica da piante infestanti, consentiti perché diretti alla conservazione e non alla distruzione del bosco. Cassazione penale, sez. III, 21 febbraio 1992

 

Il taglio di vegetazione in zona sottoposta a vincolo. Il taglio di vegetazione, non autorizzato ai sensi dell'art. 7 della l. 29 giugno 1939 n. 1497, in zona sottoposta a vincolo, in virtù di delibera regionale ed in ossequio all'art. 1 bis della l. 8 agosto 1985 n. 431, non concreta una figura di reato, non essendo richiesta l'autorizzazione di cui sopra per interventi di manutenzione, quali quello in esame, che si svolgono su un territorio non coperto da "foreste o boschi" e che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, avendo ad oggetto specie vegetali di rapida e spontanea ricrescita. Pretura Firenze, 27 settembre 1991

 

Il trattamento "sistematico selettivo" in silvicoltura consiste nella eliminazione delle piante cimate, aduggiate, danneggiate e soprannumerarie, vale a dire in un tipo di taglio culturale che, mentre non mortifica le aspettative economiche del privato connesse con l'utilizzazione del legname, tende a riportare la struttura del bosco verso la fase dell'alto fusto-misto di specie vegetali diverse. L'autorizzazione alla effettuazione dei tagli annuali dei boschi non è prevista in Sicilia dalla l. reg. 8 maggio 1981 n. 98, bensì dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale contenute negli art. 8, 9 e 10 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 e nel relativo regolamento di esecuzione, alla stregua delle quali l'unico organo competente a provvedere alle modalità di governo ed utilizzazione dei boschi è l'ispettorato ripartimentale delle foreste. Cons. Giust. Amm. Sicilia, 18 ottobre 1986, n. 181