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Giurisprudenza
Diritto Agrario Agricoltura e zootecnia
2010
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 -2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 / 86
si veda anche: salute - incendi (taglio bosco) - boschi - fauna e flora - lex...
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AGRICOLTURA BIOLOGICA - Reg. CEE n. 2092-91 - Rinvenimento di principi
attivi non ammessi - Beneficiario di aiuti comunitari - Inadempimento -
Stato di buona o mala fede del produttore - Irrilevanza - Obbligo di
adottare tutte le misure idonee ad evitare contaminazioni. Il
rinvenimento di principi attivi non ammessi dal regolamento biologico (Reg.
CEE n. 2092-91) costituisce ex se “inadempimento”, con conseguente
presunzione a carico del beneficiario degli aiuti comunitari, il quale deve
dare idonea dimostrazione che tale inadempienza non sia a lui imputabile, in
base ai principi comuni ricavabili dall’art. 1218 c.c. Inoltre, le colture
prodotte, contaminate da tali sostanze, non possono qualificarsi come
produzioni biologiche secondo i parametri imposti dalla Comunità europea,
con la conseguenza che oggettivamente non sono raggiunti gli obiettivi che
soli giustificano l’aiuto, senza che possa rilevare la situazione di buona o
di mala fede del percettore, anche in considerazione del fatto che
sull’agricoltore che coltivi prodotti biologici grava l’onere di adottare
tutte le misure idonee ad evitare contaminazioni provenienti da appezzamenti
vicini, provvedendo ad isolare i propri terreni con eventuali fasce di
rispetto.Pres. f.f. ed Est. Lotti - I.G. e altro (avv.ti Andreis e Vineis)
c. Provincia di Cuneo (avv. Marini) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 18 dicembre 2010, n. 4601
DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regime di pagamento unico - Diritti di ritiro-- Dichiarazione di tutta la superficie disponibile al fine di attivare i diritti di ritiro - Sanzione - Art. 54, n. 6 Reg. n. 1782/2003/CE - Artt. 50, n. 4 e 51, n. 1 Reg. (CE) n. 796/2004. L’art. 54, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che un agricoltore può chiedere la concessione di un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, ivi inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro, soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi diritti di ritiro. Infine, l’art. 51 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 2006, n. 659, in combinato disposto con l’art. 50, n. 4, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che, alla luce del principio di certezza del diritto, la sanzione di cui all’art. 51, n. 1, non è applicabile a un agricoltore che, pur avendo omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro per il fatto che non disponeva di un numero sufficiente di ettari ammissibili al diritto di ritiro, abbia attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti. Pres. Tizzano - Rel. Borg Barthet - Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG c. Amt für Landwirtschaft Bützow. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 2/12/2010, Sentenza C-153/09
SALUTE - DIRITTO AGRARIO - Denominazione di vendita di prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana - Etichettatura - Aggiunta della parola “puro” o della dicitura “cioccolato puro” all’etichettatura di taluni prodotti - Ravvicinamento delle legislazioni - Dir. 2000/36/CE - Dir. 2000/13/CE. Prevedendo la possibilità di completare con l’aggettivo «puro» la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da una parte, dell’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana, e, dall’altra, del combinato disposto degli artt. 3, n. 1, di detta direttiva e 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Pres. Tizzano - Rel. Berger - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 25/11/2010, Sentenza C-47/09
DIRITTO AGRARIO - OGM - Art. 2 D.L.. n. 279/2004 - Art. 1, c. 2 d.lgs. n. 212/2001 - Introduzione di colture transgeniche -Assenza di pregiudizio per le attività agricole preesistenti - Arresto procedimentale - Obbligo, derivante da giudicato, di concludere il procedimento - Adozione del procedimento conclusivo di rigetto - Violazione o elusione della decisione - Esclusione. A tenore dell’art. 2, d.l. n. 279/2004 e dell’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 212/2001, le colture transgeniche vanno introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti, e nel provvedimento autorizzatorio sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche. Tanto considerato, a fronte dell’obbligo per l’Amministrazione, derivante dalla decisione del Consiglio di Stato, di concludere il procedimento autorizzatorio, l’adozione del provvedimento conclusivo, ancorché di rigetto, si configura come esecuzione, e non come violazione o elusione della decisione. Pres. Barbagallo, Est. De Nictolis - Azienda agricola S. (avv. Pirocchi) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato) - (Dichiara inammissibile il ricorso) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 15 novembre 2010, n. 8053
DIRITTO AGRARIO - Regime unico di pagamento - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti - Calcolo dei diritti all’aiuto - Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel periodo di riferimento - Attuazione regionale del regime unico di pagamento - Differenti valori per unità per ettari di pascolo permanente e per ogni altro ettaro ammissibile - Cambio di destinazione di un terreno - Domanda di pagamento unico - Art. 40, n. 5, Reg. n. 1782/2003/CE. L’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro interessato siano stati fissati differenti valori per unità per ettari destinati a formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile in applicazione dell’art. 61 di tale regolamento, un agricoltore soggetto, alla data di riferimento prevista da questo articolo, ad impegni agroambientali a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, i quali sono collegati senza soluzione di continuità ad impegni agroambientali con cui si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere che i diritti di cui all’art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, siano calcolati sulla base dei valori per unità fissati per ettari di superficie ammissibili diversi dagli ettari destinati a formazioni erbose. Pertanto, l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che solo l’esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad una misura agroambientale consente di non tenere conto - nel calcolo dei diritti all’aiuto - del fatto che tale terreno era destinato a pascolo permanente alla data di riferimento di cui all’art. 61 di detto regolamento, come modificato. Infine, l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione non è subordinata alla condizione che l’agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di destinazione del fondo di cui trattasi. Pres. Tizzano - Rel. Borg Barthet - André Grootes c. Amt für Landwirtschaft Parchim. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 11/11/2010, Sentenza C-152/09
DIRITTO AGRARIO - Prodotti fitosanitari - Diritto dei brevetti - Certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari - Rilascio di un certificato per un prodotto che ha ottenuto un’autorizzazione provvisoria di immissione in commercio - Regolamento (CE) n. 1610/96 - Direttiva 91/414/CEE. L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un certificato protettivo complementare sia rilasciato per un prodotto fitosanitario che ha ottenuto un’autorizzazione di immissione in commercio in corso di validità conformemente all’art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 febbraio 2005, n. 396. Pres. Cunha Rodrigues - Rel. Lindh - Hogan Lovells International LLP, ex Rechtsanwaltssozietät Lovells c. Bayer CropScience AG. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 11/11/2010, Sentenza C-229/09
AGRICOLTURA - RIFIUTI - Spandimento di fanghi biologici - Art. 6 d.lgs. n. 99/92 - Art. 196 d.lgs. n. 152/06 - Comuni - Potestà regolamentare in materia - Esclusione. L’art 6 del D.Lgs. n.99/92 demanda alla Regione la potestà di stabilire “ limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento”, nonché di stabilire “ le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi”; l'art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce, inoltre, che spetta alla Regione la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti. Deve, quindi, considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene. Pres. Riccio, Est. Metro - Comune di Lomello (avv. Adavastro) c. C. s.r.l. (avv.ti Ferraris, Masini e Robaldo) - (Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV, n. 3848/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 15 ottobre 2010, n. 7528
DIRITTO AGRARIO - Regimi di sostegno - Pagamento distinto per lo zucchero - Concessione - Decisione dei nuovi Stati membri - Presupposti - Criteri oggettivi e non discriminatori - Politica agricola comune - Art. 143 ter bis Regolamento (CE) n. 1782/2003. L’art. 143 ter bis, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, che esclude dal beneficio di un pagamento distinto per lo zucchero un agricoltore non titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero avvalendosi di un integratore titolare di tali diritti, mentre tale disciplina accorda un pagamento distinto a un agricoltore titolare di diritti di fornitura il quale effettui forniture di barbabietole da zucchero direttamente a un produttore di zucchero nonché a un agricoltore non titolare di diritti di fornitura, membro di un gruppo di produttori, che effettua forniture di barbabietole da zucchero a un produttore di zucchero per il tramite di tale gruppo, titolare dei diritti di fornitura. Pres. Bonichot - Rel. Larsen - József Uzonyi c. Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 30/09/2010, Sentenza C-133/09
DIRITTO AGRARIO - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Difformità delle misure nazionali rispetto alle norme disciplinanti i tempi, le condizioni e le tecniche di applicazione dei fertilizzanti ai terreni - Capacità minima di immagazzinamento dei liquami - Divieto di applicazione dei fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida - Tecniche idonee a garantire un’applicazione uniforme ed efficace dei concimi - Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Ne bis in idem - Autorità di cosa giudicata - Artt. 226 CE e 228 CE - Art. 29 del regolamento di procedura - Lingua processuale - Direttiva 91/676/CEE. Non avendo adottato tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi agli artt. 4 e 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, letti in combinato disposto con gli allegati II, parte A, punti 1, 2, 5 e 6, e III, n. 1, punti 1 e 2, della medesima direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di quest’ultima. Pres. Skouris - Rel. Juhász - Commissione europea c. Granducato di Lussemburgo. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Grande Sez., 29/06/2010, Sentenza C-526/08
AGRICOLTURA - OGM - D.L. n.
379/2004 - Colture per fine di ricerca e sperimentazione -Esclusione
normativa - Autorizzazione a commercializzare piccoli quantitativi di
sementi a scopi scientifici - Rifiuto dell’esame - Illegittimità. Il
d.l. n. 279/2004, conv. in l. n. 5/2005, testo normativo che esplicitamente
prevede l’approvazione dei piani di coesistenza e si dichiara attuativo
della raccomandazione 2003/556/CE, al fine di disciplinare il «quadro
normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, e quelle
convenzionali e biologiche» esclude dalla propria area di competenza le
colture per fini di ricerca e sperimentazione autorizzate ai sensi del D.M.
19 gennaio 2005. Ne consegue che l’Amministrazione non può rifiutare, su
tale presupposto normativo e nelle more dell’adozione, da parte delle
Regioni, dei Piani regionali di coesistenza,l’esame delle istanze presentate
ai sensi dell’art. 37 della L. 25/11/1971 n. 1096, al fine di ottenere
l’autorizzazione a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi
scientifici o per lavori di miglioramento genetico. Pres. Leo, Est. Di Mario
- M. s.p.a. (avv.ti Carli, Clarich, Frances Giordano e Bonvegna) c.
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 28 giugno 2010, n. 2635
AGRICOLTURA - OGM - Richieste di messa in coltura di OGM - Rifiuto di
concludere i procedimenti autorizzativi - Richiamo al principio di
precauzione - Mancata allegazione dei dati scientifici dimostranti rischi
per la salute umana - Illegittimità. Con riferimento a richieste di
messa in coltura di OGM, il richiamo al principio di precauzione, a sostegno
dell’impossibilità per l’Amministrazione di istruire e concludere i
procedimenti autorizzativi, è in conferente ove l’Amministrazione non
indichi specifici studi scientifici ai quali potrebbe essere eventualmente
ricondotto un rischio per la salute umana, o altri beni o diritti
fondamentali, derivante dalla conclusione positiva dei medesimi procedimenti
(Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2010 n. 183). Pres. Leo, Est. Di Mario - M.
s.p.a. (avv.ti Carli, Clarich, Frances Giordano e Bonvegna) c. Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 28 giugno 2010, n. 2635
DIRITTO AGRARIO - Contributi finanziari comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione - Presupposti per la concessione - Calcolo del coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda - Carni bovine - Nozione di “superficie foraggera disponibile” - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari - Normativa nazionale - Erogazione dei contributi finanziari comunitari subordinati alla produzione di un titolo giuridico valido - Giustificazione dell’utilizzazione delle superfici foraggere dell’azienda - Regolamento n. 1254/1999/CE - Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001. La normativa comunitaria, ed in particolare il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti. Tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso - Pres. Cunha Rodrigues - Rel. Ó Caoimh. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza C-375/08
DIRITTO AGRARIO - V.I.A. - INQUINAMENTO IDRICO - Protezione delle acque - Applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti - Capacità dei depositi per effluenti di allevamento - Impianti destinati all’allevamento intensivo - Valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337 - Direttiva 2001/42/CE - Art. 5, n. 1, Dir. 91/676/CEE. In merito al contenuto dei programmi d’azione, emerge dall’art. 5 della direttiva 91/676, in combinato disposto con l’allegato III della stessa, che i citati programmi contengono misure concrete e obbligatorie, le quali riguardano segnatamente i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, la capacità dei depositi per effluenti di allevamento, le procedure di applicazione al terreno ed il quantitativo massimo di effluenti di allevamento contenente azoto che può essere sparso (C.G.E. sentenza 8/09/2005, causa C-416/02, Commissione/Spagna). Tali misure garantiscono in particolare, come previsto dal punto 2 dell’allegato III della direttiva 91/676, che, per ogni azienda o allevamento, la quantità di effluenti di allevamento applicata annualmente, ivi compresa quella applicata direttamente dagli animali, non superi un massimale stabilito per ogni ettaro, corrispondente alla quantità di effluenti contenenti 170 chilogrammi di azoto. Pertanto, relativamente alla portata della valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337, occorre rammentare previamente che le misure contenute nei programmi d’azione hanno ad oggetto gli impianti di allevamento intensivo elencati nei punti 17 dell’allegato I e 1, lett. e), dell’allegato II della direttiva 85/337. Inoltre, nell’ambito della valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337, le autorità nazionali devono prendere in considerazione non solo gli effetti diretti dei lavori previsti, ma anche l’impatto ambientale che può essere provocato dall’uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori (C.G.E. sentenze 28/02/2008, causa C-2/07, Abraham e a. e 25/07/2008, causa C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA). In particolare, per quanto riguarda gli impianti destinati all’allevamento intensivo, una siffatta valutazione ambientale deve prevedere l’impatto di tali impianti sulla qualità dell’acqua (C.G.E., sentenza 8/09/2005, causa C-121/03, Commissione/Spagna). (domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Belgio). Pres. Bonichot - Rel. Toader - Terre wallonne ASBL ed altri c. Région wallonne. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 17/06/2010, Sentenza C-105/09 - C-110/09
AGRICOLTURA - INQUINAMENTO IDRICO - Protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole -
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente -
Programmi d’azione relativi alle zone vulnerabili - Art. 3, n. 2, lett. a),
Direttiva 2001/42/CE - Art. 5, n. 1, Dir. 91/676/CEE - Dir. 85/337/CEE. Un
programma d’azione adottato in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva del
Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è, in
linea di principio, un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett.
a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001,
2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un «programma» ai
sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e include misure il cui
rispetto condiziona il rilascio dell’autorizzazione che può essere accordata per
la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del
Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla
direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE. (domande di decisione
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État
(Belgio). Pres. Bonichot - Rel. Toader - Terre wallonne ASBL ed altri c. Région
wallonne.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 17/06/2010, Sentenza C-105/09 - C-110/09
DIRITTO AGRARIO - Zucchero - Calcolo dell’importo della tassa sulla produzione - Inclusione del quantitativo di zucchero entro quota oggetto di un ritiro dal mercato nella base imponibile della tassa - Principi di proporzionalità e di non discriminazione - Art. 16 Regol. n. 318/2006/CE. L’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione dell’art. 19 di tale regolamento e dell’art. 1 del regolamento della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, è inclusa nella base imponibile della tassa sulla produzione. Pres. Bonichot, Rel. Kuris - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-365/08
DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di alcuni regimi di aiuti - Regime di pagamento unico - Trasferimento di diritti all’aiuto - Cessione definitiva - Regolamento (CE) n. 1782/2003. Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un accordo, come quello controverso nella causa principale, avente ad oggetto il trasferimento definitivo di diritti all’aiuto e in forza del quale il cessionario, titolare dei diritti all’aiuto, deve attivare tali diritti e trasmettere al cedente, senza alcun limite temporale, tutti gli aiuti, o una parte degli stessi, da lui percepiti a questo titolo, a condizione che un siffatto accordo non persegua il fine di consentire al cedente di trattenere una parte dei diritti all’aiuto che egli ha formalmente ceduto, bensì quello di determinare, in riferimento al valore di tale parte dei diritti all’aiuto, il prezzo convenuto per la cessione della totalità dei diritti all’aiuto. Pres. Tizzano - Rel. Borg Barthet, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 20/05/2010, Sentenza C-434/08
DIRITTO AGRARIO - FEAGA -
Tutela degli interessi finanziari del bilancio comunitario - Sistema di
corresponsabilità finanziaria - Obbligo di computare gli interessi maturati
- Calcolo - Art. 32, n. 5, Reg. n. 1290/2005/CE. Il sistema di
corresponsabilità finanziaria, istituito dall’art. 32, n. 5, del regolamento
(CE) n. 1290/2005, mira a tutelare gli interessi finanziari del bilancio
comunitario, imputando allo Stato membro interessato una parte delle somme
dovute a seguito di irregolarità, che non siano state recuperate in un
termine ragionevole. Pertanto, l’obbligo di computare gli interessi maturati
tra il momento dell’accertamento dell’irregolarità e quello dell’effettivo
recupero degli importi in questione ha carattere compensatorio, in quanto
gli interessi sono calcolati in rapporto al pregiudizio temporaneamente
sofferto dal bilancio comunitario a causa del mancato introito di un credito
contabilizzato a suo favore. Di conseguenza, risulterebbe incompatibile con
l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario
l’esclusione degli interessi dalla somma da recuperare e, quindi, la
riduzione dell’importo posto a carico dello Stato membro interessato, poiché
in tal caso sarebbe il bilancio comunitario a sostenere la maggior parte
delle conseguenze finanziarie del mancato recupero, in termini ragionevoli,
degli importi dovuti a seguito di irregolarità. Pres. Vilaras - Rel. Prek -
Repubblica italiana c. Commissione europea.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. V, 22/04/2010, Sentenze T-274/08 e
T-275/088
DIRITTO AGRARIO - FEAGA - Principio dell’interesse che segue il regime
contabile della somma capitale - Presa in considerazione degli interessi -
Valenza generale nella disciplina del bilancio comunitario - Art. 86, n. 1,
Reg. n. 2342/2002. Il principio secondo il quale gli interessi seguono
il regime contabile della somma capitale, essendone un accessorio, ha
valenza generale nel quadro della disciplina del bilancio comunitario, come
testimonia l’art. 86, n. 1, del regolamento n. 2342/2002, adottato in
applicazione dell’art. 71, n. 4, del regolamento finanziario, il quale
precisa che, «fatte salve le disposizioni specifiche risultanti
dall’applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo
esigibile non rimborsato (...) produce interessi». Pres. Vilaras - Rel. Prek
- Repubblica italiana c. Commissione europea.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. V, 22/04/2010, Sentenze T-274/08 e
T-275/08
DIRITTO AGRARIO - FEAGA - Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA - Importi da recuperare
nei confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini
previsti - Nozione di conseguenze finanziarie - Presa in considerazione
degli interessi - Art. 32, n. 5, Reg. n. 1290/2005/CE. Le controversie
relative alla restituzione degli importi indebitamente concessi in forza del
diritto comunitario vanno risolte, ove il diritto comunitario non abbia
disposto in materia, dai giudici nazionali a norma del loro diritto interno,
fatti salvi i limiti posti dal diritto comunitario, nel senso che le
modalità previste dall’ordinamento nazionale non possono giungere a rendere
praticamente impossibile l’attuazione della normativa comunitaria e che
l’applicazione della legislazione nazionale deve avvenire in modo non
discriminatorio rispetto alle procedure dirette a risolvere controversie
nazionali del medesimo tipo (v. sentenza della Corte 13/03/2008, cause
riunite da C-383/06 a C-385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale
Werkvoorziening e a.). Sebbene da ciò derivi necessariamente che qualsiasi
questione accessoria relativa al recupero, da parte della Repubblica
italiana, degli importi indebitamente corrisposti dal bilancio comunitario,
non disciplinata da norme comunitarie, debba essere risolta in base alle
norme pertinenti dell’ordinamento nazionale, un’applicazione siffatta non
può rimettere in discussione il principio della presa in considerazione
degli interessi a titolo dell’art. 32, n. 5, del regolamento di base. Pres.
Vilaras - Rel. Prek - Repubblica italiana c. Commissione europea.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. V, 22/04/2010, Sentenze T-274/08 e
T-275/08
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO
SANITARIO - Comparsa di batteri in partite di carne bovina - Regime delle
restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli - Art. 5, n. 3, Reg.
n. 3665/1987/CEE. La comparsa di batteri in partite di carne bovina,
nonostante l’esistenza di requisiti sanitari rigorosi, non è inusuale, di
conseguenza, il sopravvenire di un siffatto sinistro può considerarsi
rientrante nel rischio commerciale inerente a siffatte operazioni, cioè come
una circostanza che non può essere qualificata né «anormale» nell’ambito
delle dette operazioni commerciali né «improbabile» per un commerciante
prudente e diligente (v., sentenza 11/07/1968, causa 4/68, Schwarzwaldmilch).
L’art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n.
3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni
all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento
(CE) della Commissione 19 giugno 1995, n. 1384, dev’essere interpretato nel
senso che il deterioramento subìto da un carico di carne bovina, alle
condizioni descritte, non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi di
tale disposizione. Infine, la circostanza che il sopravvenire di
un’infezione batterica che colpisce i carichi esportati possa costituire
oggetto di una polizza specifica di assicurazione dimostra che una siffatta
circostanza non può considerarsi imprevedibile nell’ambito di operazioni di
esportazione. Pres. Bonichot - Rel. Toader - SGS Belgium NV c. Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09
DIRITTO AGRARIO - Restituzioni all’esportazione - Art. 5, n. 3
Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Presupposti per la concessione - Eccezione -
Nozione di “forza maggiore” - Prodotti andati perduti durante il trasporto.
Il sistema delle restituzioni variabili all’esportazione ha lo scopo di
aprire o di mantenere aperti alle esportazioni comunitarie i mercati dei
paesi terzi, mentre la variabilità della restituzione è stata dettata dal
proposito di tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun mercato
di importazione sul quale la Comunità intende essere presente (sentenza
9/08/1994, causa C-347/93, Boterlux). Per tale ragione l’art. 5, n. 1, primo
comma, del regolamento n. 3665/87 prevede che il pagamento della
restituzione è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia
lasciato il territorio doganale dell’Unione europea, alla condizione che il
prodotto sia stato importato nel paese terzo di esportazione. A questo
proposito l’art. 17, n. 3 di tale regolamento precisa che il prodotto è
considerato importato quando le formalità doganali di immissione in consumo
nel paese terzo sono state espletate. Inoltre, in forza dell’art. 13 del
regolamento n. 3665/87, non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti
non sono di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono
destinati all’alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tale fine
è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o
del loro stato. Pertanto, in merito ad una restituzione differenziata,
l’art. 20, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87 prevede il pagamento della
restituzione di base, calcolata secondo il tasso di restituzione più basso
applicabile il giorno dell’esportazione, non appena l’esportatore abbia
fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della
Comunità. Il versamento della parte differenziata della restituzione è, dal
canto suo, subordinato alle condizioni supplementari definite agli artt. 17
e 18 di tale regolamento. L’esportatore deve infatti dimostrare, entro
dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, che il prodotto
è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è
prevista la restituzione, fornendo le prove dell’espletamento delle
formalità doganali di immissione in consumo in tale paese (v. sentenza 19
marzo 2009, causa C-77/08, Dachsberger & Söhne, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 28). Tuttavia, in deroga, l’art. 5, n. 3, del regolamento n.
3665/87 prevede che il pagamento di una restituzione è ciò nondimeno
assicurato, qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale
della Comunità, vada perduto nel corso del trasporto a seguito di un caso di
forza maggiore, cosicché non ha potuto essere immesso in consumo nel paese
terzo di esportazione. Pres. Bonichot - Rel. Toader - SGS Belgium NV c.
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Nozione di forza
maggiore nei vari settori di applicazione del diritto comunitario -
Eccezione al regime normale delle restituzioni all’esportazione - Art. 5, n.
3, Reg. n. 3665/87/CEE. La nozione di forza maggiore deve essere intesa,
in generale, nel senso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e
imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto evitarsi nonostante
ogni diligenza impiegata (v., sentenze 5/02/1987, causa 145/85, Denkavit e
5/10/2006, causa C-377/03, Commissione/Belgio). Per quanto riguarda le
disposizioni del regolamento n. 3665/87 relative alla forza maggiore, atteso
che la nozione di forza maggiore non assume identico contenuto nei vari
settori di applicazione del diritto comunitario, il suo significato deve
essere determinato in considerazione del contesto giuridico nell’ambito del
quale essa è destinata a produrre effetti (v., sentenze 7/12/1993, causa
C-12/92, Huygen e a. e 29/09/1998, causa C-263/97, First City Trading e a).
A questo proposito si deve constatare che l’art. 5, n. 3, del regolamento n.
3665/87 costituisce un’eccezione al regime normale delle restituzioni
all’esportazione e che tale disposizione deve pertanto essere interpretata
restrittivamente. Essendo l’esistenza di un caso di forza maggiore un
presupposto essenziale per poter chiedere il versamento di restituzioni per
merci esportate che non sono state immesse in consumo nel paese terzo
d’esportazione, ne consegue che tale nozione deve essere interpretata in
modo che il numero dei casi che possono fruire di un siffatto pagamento
resti limitato (v., per analogia, sentenza 20/11/2008, causa C-38/07 P,
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione). Pres. Bonichot -
Rel. Toader - SGS Belgium NV c. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ed
altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 18/03/2010, Sentenze C-218/09
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO URBANISTICO - Esenzione del contributo di costruzione - Art. 17 d.P.R. 380/2001 - Concetto di imprenditore agricolo - Richiamo all’art. 9 L. n. 10/1977 - Riforma in senso estensivo dell’art. 2135 c.c. - Estraneità - Nozioni parallele di impresa agricola. Con l’art. 17 del d.P.R. n. 380/2001, il legislatore, pur in presenza di una pressocchè coeva riforma in senso estensivo del concetto di imprenditore agricolo dettato dall’art. 2135 c.c., ha persistito nel richiamare una risalente normativa dettata in specifico per l’agricoltura (art. 9 L. n. 10/1977) e non la rinnovata e generalizzata nozione di imprenditore agricolo. Non è infatti precluso che l’ordinamento mantenga più parallele nozioni di “impresa agricola” in ragione delle diverse finalità per cui detta nozione viene definita; l’esenzione dal contributo di costruzione si collega ragionevolmente al ritenuto minor impatto sul carico urbanistico che ovviamente potrà assumere caratteristiche del tutto differenti a seconda della natura più o meno intensiva dell’attività, e conseguentemente dal maggior o minore impatto ambientale che essa comporta. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - A. s.s. (avv. Parola) c. Comune di Centallo (avv. ti Golinelli, Martino e Morra) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 1 marzo 2010, n. 1302
DIRITTO AGRARIO - ALIMENTI - Politica agricola comune - Organizzazione
comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di
ortofrutticoli - Regime di aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base
di ortofrutticoli - Prodotti trasformati - Pesche sciroppate e/o al succo
naturale di frutta - Prodotti finiti - Regolamento (CE) n. 2201/96 -
Regolamento (CE) n. 1535/2003. L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del
Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come
modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 386,
deve essere interpretato nel senso che è ammissibile al regime di aiuto
previsto da tale disposizione il prodotto che, da un lato, sia compreso in
uno dei codici NC elencati all’allegato I di detto regolamento, come
modificato, ivi incluso il codice NC 2008 70 92, e che, dall’altro, risponda
alla definizione di «pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta», ai
sensi di detto regolamento, in combinato disposto con il regolamento (CE)
della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime
di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come
modificato dal regolamento n. 386/2004, e con il regolamento (CEE) della
Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi
minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini
dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione 22 maggio 2001, n. 996. Pres. Levits -
Borg Barthet (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Fovárosi Bíróság (Ungheria) nella
causa Sió-Eckes kft c. Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi
Szerve.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 25/02/2010, Sentenza C-25/09
DIRITTO AGRARIO - ALIMENTI - Prodotti trasformati - Fasi della
trasformazione delle pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta -
Prodotti finiti - Regolamento (CE) n. 2201/96 - Regolamento (CE) n.
1535/2003. Il prodotto ottenuto al termine delle diverse fasi della
trasformazione delle pesche può essere considerato prodotto finito ai sensi
dei regolamenti nn. 2201/96 e 1535/2003, come modificati, a condizione che
presenti le caratteristiche definite all’art. 2, punto 1, del regolamento n.
1535/2003, come modificato. Pres. Levits - Borg Barthet (rel.) - domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal
Fovárosi Bíróság (Ungheria) nella causa Sió-Eckes kft c. Mezogazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 25/02/2010, Sentenza C-25/09
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO SANITARIO - Encefalopatia spongiforme bovina - Sistema di sorveglianza - Protezione della salute - Bovini di età superiore a 30 mesi - Macellazione in condizioni normali - Carni destinate al consumo umano - Test obbligatorio di accertamento - Normativa nazionale - Obbligo di accertamento - Estensione - Bovini di età superiore a 24 mesi - Artt. 6, n. 1 e 152, n. 4, lett. b, Regolamento (CE) n. 999/2001. L’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, n. 999, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e l’allegato III, capitolo A, parte I, di tale regolamento, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 2001, n. 1248, non ostano a una normativa nazionale in forza della quale tutti i bovini di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti a test di accertamento dell’encefalopatia spongiforme bovina. Va poi sottolineato che, conformemente al suo fondamento giuridico, ossia l’art. 152, n. 4, lett. b), CE, il regolamento n. 999/2001 ha precipuamente come finalità la protezione della salute. Orbene, la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato CE e spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale essi intendono garantire la protezione della salute ed il modo in cui tale livello deve essere raggiunto, il che implica il riconoscimento di un potere discrezionale agli Stati membri (sentenze 11/09/2008, causa C-141/07, Commissione/Germania; 10/03/2009, causa C-169/07, Hartlauer; nonché 19/05/2009, cause riunite C-171/07 e C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a). Pres. Cunha Rodrigues - Lõhmus (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), nella causa Müller Fleisch GmbH c. Land Baden-Württemberg. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 25/02/2010, Sentenza C-562/08
AGRICOLTURA - Attività agricola - Art. 2135 c.c. - Attività connessa - Definizione - Vincolo di strumentalità o complementarietà - Limiti. L’attività connessa dell’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) deve restare collegata all’attività dal medesimo esercitata in via principale mediante un vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale, in assenza del quale essa non rientra nell’esercizio normale dell’agricoltura ed assume, invece, il carattere prevalente od esclusivo dell’attività commerciale o industriale(cfr. Cons. Stato, IV Sez., 12 ottobre 1999 n. 1555; 14 maggio 2001 n. 2669; VI Sez., 6 marzo 2007 n. 1051). In ogni caso, allorquando l’attività, della cui connessione con un’attività propriamente agricola si discute, abbia in concreto dimensioni tali (anche nell’ambito della medesima impresa) che la rendono principale rispetto a quella agricola, deve escludersi il carattere agricolo dell’attività stessa(Cass. 6 giugno 1974 n. 1682, ripresa da Cons. Stato, VI Sez., n. 1051/07 cit.). Pres. Salvatore, Est. Leoni - O. s.r.l. (avv. Pellegrino) c. Comune di Salice Salentino e altri (avv. Quinto) e altro (n.c.) - (Conferma, con diversa motivazione,TAR Puglia- Lecce, n. 339 del 2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 febbraio 2010, n. 888
DIRITTO AGRARIO -
Impianto per la lavorazione di sanse vergini - Estrazione del nocciolino
mediante essiccamento - natura di attività connessa alla trasformazione di
prodotti agricoli - Esclusione - Ragioni - Prevalenza dell’attività industriale.
Un impianto per la lavorazione di sanse vergini, il cui processo tecnologico
consiste nella estrazione, mediante particolari strutture di essiccazione ad
aria calda, del nocciolino di sansa da utilizzare come combustibile, non può
essere considerato come attività strettamente connessa alla trasformazione di
prodotti agricoli, bensì di una vera e propria attività industriale di secondo
livello, che utilizza residui derivanti dalla lavorazione dell’oliva provenienti
da opifici e in cui la precedente lavorazione ne ha spezzato la diretta
derivazione dalla produzione agricola in quanto tale. Invero, in tanto un
impianto può essere considerato strettamente connesso con la trasformazione di
prodotti agricoli in quanto l’aspetto industriale di trasformazione sia, per un
verso, connesso alla chiusura del ciclo produttivo agricolo e, per altro verso,
non sia prevalente, per modalità di approvvigionamento o di trasformazione,
rispetto all’attività agricola in quanto tale. Pres. Salvatore, Est. Leoni - O.
s.r.l. (avv. Pellegrino) c. Comune di Salice Salentino e altri (avv. Quinto) e
altro (n.c.) - (Conferma, con diversa motivazione,TAR Puglia- Lecce, n. 339 del
2009).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16/02/2010, n. 888
DIRITTO AGRARIO - Riso - Coltivazione “in asciutta” - Superamento dei rischi di carattere sanitario - R.D. n. 1265/1934, artt. 204 e 209 - Poteri autorizzatori e repressivi del Sindaco - Sussistenza - Esclusione. Nel caso della coltivazione del riso effettuata “in asciutta”, superando le metodologie tradizionali dell'allagamento dei terreni e, con esse, i rischi di carattere sanitario connessi, non trovano applicazione le norme dettate negli artt. 204 e segg. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, che prevedono poteri di autorizzazione e vigilanza del Sindaco; analogamente non potranno trovare fondamento nemmeno i suoi poteri repressivi previsti nell'art. 209 in ordine alla distruzione delle coltivazioni. Pres. Calvo, Est. Fratamico - C.G. (avv. Ranaboldo) c. Comune di Balzola (avv. Dagna) e altri (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 634
DIRITTO AGRARIO - Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e
controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime
di pagamento unico - Trasferimento dei diritti a pagamento - Scadenza del
contratto di affitto - Obblighi dell’affittuario e del locatore - Reg. (CE)
n. 1234/2007 - Reg. n.795/2004. Il diritto comunitario non obbliga
l’affittuario a restituire al locatore, alla scadenza del contratto
d’affitto, i terreni affittati accompagnati dai diritti agli aiuti per essi
costituiti o ad essi relativi, né a versargli un indennizzo. Pres. Tizzano -
Est. Barthet - Kornelis van Dijk c. Gemeente Kampen.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 21/01/2010, Sentenza C-470/08
DIRITTO AGRARIO - Concessione dell’aiuto comunitario - Diritti a
percepire aiuti - Criteri - Regime di sostegno a favore dei coltivatori di
taluni seminativi - Parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile
collegata al diritto all’aiuto - Modifica - Autorizzazione - Art. 44, n. 4,
Reg. n. 1782/2003. Ai fini della concessione dell’aiuto, il numero di
diritti a percepire aiuti di cui un agricoltore dispone corrisponda ad un
equivalente numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto, e non a
parcelle determinate. L’art. 44, n. 4, del regolamento n. 1782/2003 prevede
peraltro espressamente la possibilità che gli Stati membri, in circostanze
debitamente giustificate, autorizzino l’agricoltore a modificare la sua
dichiarazione relativa alle parcelle corrispondenti alla superficie
ammissibile collegata al diritto all’aiuto, a condizione che egli rispetti
il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all’aiuto, nonché le
condizioni previste ai fini della concessione del pagamento unico per la
superficie interessata. Pres. Tizzano - Est. Barthet - Kornelis van Dijk c.
Gemeente Kampen.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 21/01/2010, Sentenza C-470/08
DIRITTO AGRARIO - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Responsabilità extracontrattuale - Politica agricola comune - Modifica del regime di sostegno comunitario al cotone - Titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 - Annullamento delle disposizioni controverse a seguito di una sentenza della Corte - Nesso causale. Al fine di determinare il pregiudizio addebitabile ad un’azione illecita di un’istituzione comunitaria, occorre prendere in considerazione gli effetti dell’inadempimento che ha fatto sorgere la responsabilità e non quelli dell’atto nel quale esso si inserisce, per quanto l’istituzione abbia potuto o dovuto adottare un atto avente lo stesso effetto senza violare la norma di diritto. In altri termini, l’analisi del nesso di causalità non può partire dalla premessa inesatta secondo la quale, in assenza di comportamento illecito, l’istituzione si sarebbe astenuta dall’agire o avrebbe adottato un atto contrario, il che potrebbe anche costituire un comportamento illegittimo da parte sua, ma deve procedere comparando la situazione prodotta, per il terzo interessato, dall’azione illecita e la situazione che sarebbe per esso risultata da un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di diritto. Si deve pertanto ricercare se l’illecito nella specie contemplata sia direttamente all’origine del danno fatto valere al fine di stabilire l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il comportamento ascritto alla Comunità e il danno asserito (v., in questo senso, sentenza della Corte 16/12/1963, causa 36/62, Société des Aciéries du Temple/Alta Autorità). Pres. Martins Ribeiro - Rel. Wahl - Sungro ed altri c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VIII, 20/01/2010, Sentenze T-252/07, T-271/07 e T-272/07
DIRITTO AGRARIO - SALUTE - OGM - D.L. n. 279/2004 - Principio di
coesistenza - Liceità dell’utilizzo in agricoltura degli OGM autorizzati a
livello comunitario. Per la parte che si riferisce al principio di
coesistenza e che implicitamente ribadisce la liceità dell'utilizzazione in
agricoltura degli OGM autorizzati a livello comunitario, il legislatore
statale con l'adozione del d.l.n. 279/2004 ha esercitato la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente, nonché
quella concorrente in tema di tutela della salute, con ciò anche
determinando l'abrogazione per incompatibilità dei divieti e delle
limitazioni in tema di coltivazione di OGM che erano contenuti in alcune
legislazioni regionali. La formulazione e specificazione del principio di
coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali,
rappresenta il punto di sintesi fra i divergenti interessi, di rilievo
costituzionale, costituiti da un lato dalla libertà di iniziativa economica
dell'imprenditore agricolo e dall'altro lato dall' esigenza che tale libertà
non sia esercitata in contrasto con l'utilità sociale, ed in particolare
recando danni sproporzionati all'ambiente e alla salute. Pres. Barbagallo,
Est. De Nictolis - Azienda Agricola S. (avv. Pirocchi) c. Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. Stato).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 19 gennaio 2010, Sentenza n. 183
DIRITTO AGRARIO - SALUTE - OGM - Piani di coesistenza - Profili economici
- Principio comunitario di coltivabilità degli OGM - Autorizzazione alla
coltivazione - Subordinazione alla previa adozione di piani di coesistenza -
Illegittimità. Considerati i profili prettamente economici che devono
essere regolamentati dai piani di coesistenza, e considerato che a tali
piani sono estranei i profili ambientali e sanitari, e il principio
comunitario della coltivabilità degli OGM se autorizzati, il rilascio
dell’autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla
previa adozione dei piani di coesistenza. Pertanto, non si può ritenere che
in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, venga meno l’obbligo di
istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati da
fonti legislative (e regolamentari) diverse dal d.l. n. 279/2004. Pres.
Barbagallo, Est. De Nictolis - Azienda Agricola S. (avv. Pirocchi) c.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. Stato).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 19/01/2010, Sentenza n. 183