AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

Inquinamento acustico

Rumore

 

Si veda altra: giurisprudenza massimata

2011

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000 - 1999-94

 

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

 

 

 


 

RUMORE - INQUINAMENTO ACUSTICO - Emissioni sonore - Emergenze sanitarie e di igiene pubblica - Responsabilità del sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Art.50/2 D.Lg.vo n.267/2000. Al Sindaco, nella sua posizione di garante dotato di poteri-doveri giuridici in materia di igiene e sanità pubbliche, compete l’obbligo di porre rimedi al fenomeno di inquinamento acustico o nel contrastarlo. (riforma sentenza n. 536/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARI, del 11/05/2009) Pres. Garribba, Est. Gramendola, Ric. Pubblico Ministero in proc. Bria. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 15/06/2011 (Ud. 18/05/2011) Sentenza n. 24022
 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Regione Veneto - Disturbo della quiete pubblica - Anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici ex art. 20 l.r. Veneto n. 29/2007 - Prevalenza della tutela della quiete sugli interessi economici degli operatori - Verifiche strumentali - Necessità - Esclusione. Il disturbo alla quiete pubblica rientri tra le ragioni di "interesse pubblico" che, ai sensi dell’art. 20 della l.r. Veneto n. 29/2007, giustificano l' anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici. Si tratta di una ragione di interesse pubblico che prevale sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa, diretta o indiretta, del disturbo. La tutela della quiete pubblica, intesa come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale infatti sugli interessi puramente economici dei titolari di pubblici esercizi i quali costituiscano causa, diretta o indiretta, di disturbo al riposo del vicinato, svolgendo un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (Tar Veneto, III; n. 3708/07). La normativa regionale non richiede che siano fatte verifiche strumentali relative al superamento di determinate soglie di inquinamento acustico. La dimostrazione del disturbo alla quiete pubblica si può concretizzare anche a seguito di una attività istruttoria svolta attraverso sopralluoghi, ove del caso a conferma di esposti provenienti da soggetti residenti nelle vicinanze del pubblico esercizio. Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - F.N. 8avv.ti Biondaro e Giordani) c. Comune di Verona (avv.ti Caineri, Michelon e Squadroni) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 1000
 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Scelte pianificatorie - Discrezionalità amministrativa - Limiti - Artt. 97 e 113 Cost. Se è vero che le scelte di pianificazione, e tra queste, la zonizzazione acustica, rientrano nella discrezionalità amministrativa della Pubblica Amministrazione, esse sono sempre assoggettate, come principio generale del “sistema” delle garanzie comunemente discendenti dagli artt. 97 e 113 Cost., al sindacato giurisdizionale nei limiti della loro (ritenuta) irrazionalità, contraddittorietà e manifesta incongruenza (cfr. sul punto, ex plurimis, le decisioni Cons Stato, n. 664 dd. 6 febbraio 2002 n. 4920 dd. 27 luglio 2010,). Pres. Giaccardi, Est. Rocco - M. s.p.a. (avv.ti Piacentini e Izzo) c. S.A. (avv.ti Saladino e Colagrande) - (Conferma T.A.R. Piemonte, n. 2538/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 maggio 2011, n. 2957

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classi di zonizzazione - DPCM 14 novembre 1997 - Comuni - Pianificazione conforme - Regione Piemonte - L.r. n. 52/2000.
La definizione delle classi di zonizzazione acustica è disciplinata nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alla quale sono tenuti a conformarsi i Comuni nella conseguente pianificazione di loro competenza; in Piemonte, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) della L.R. 52 del 2000, la zonizzazione è attuata secondo le linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802. Pres. Giaccardi, Est. Rocco - M. s.p.a. (avv.ti Piacentini e Izzo) c. S.A. (avv.ti Saladino e Colagrande) - (Conferma T.A.R. Piemonte, n. 2538/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 maggio 2011, n. 2957

INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Parametri di riferimento - Destinazione d’uso futura - Livelli di rumore sussistenti di fatto - Illegittimità.
E’ illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori eventualmente sussistenti di fatto (cfr. in tal senso la decisione Cons. Stato n. 9302 dd. 31 dicembre 2009) Pres. Giaccardi, Est. Rocco - M. s.p.a. (avv.ti Piacentini e Izzo) c. S.A. (avv.ti Saladino e Colagrande) - (Conferma T.A.R. Piemonte, n. 2538/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 maggio 2011, n. 2957

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Interessi tutelati - Attività economiche precedentemente insediate sul territorio - Rilevanza. Il fine perspicuo della zonizzazione acustica del territorio consiste nella tutela della salute dei cittadini, in quanto gli interessi protetti dalla normativa in esame sono desumibili dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995, n. 447, che appresta la tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno; gli interessi menzionati nella normativa di riferimento non possono tuttavia non tener conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione e non sono dunque cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio in una fase temporale successiva. Pres. Borea, Est. Savoia - Industria C.S. A. & C. sas c. Comune di Minerve (avv.ti Righetti, Zambelli e Righetti) - TAR VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Pianificazione urbanistica - Rapporti.
La classificazione acustica del territorio non deve meccanicamente sovrapporsi alla pianificazione urbanistica; in tal senso dispone l’art. 6 della legge 26.10.1995, n. 447, che prevede il solo “coordinamento” con gli strumenti urbanistici (cfr., in merito, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819). Il piano regolatore con le destinazioni d’uso esistenti e quelle previste deve costituire un termine di riferimento per la classificazione del territorio (cfr. l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995, il D.P.C.M. 1.3.1991 e il D.P.C.M. 14.11.1997), con la necessaria precisazione che la stessa deve essere comunque ancorata all’assetto urbanistico, cioè all’esistente situazione in fatto che può divergere da quella di diritto. Pres. Borea, Est. Savoia - Industria C.S. A. & C. sas c. Comune di Minerve (avv.ti Righetti, Zambelli e Righetti) - TAR VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Discrezionalità tecnica - Presupposti di fatto - Preuso del territorio.
Le scelte inerenti alla classificazione acustica non afferiscono al merito dell'attività pianificatoria/programmatoria del Comune, ma sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali è il preuso del territorio, proprio per non sacrificare oltremodo le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputate all'espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 24.1.2007, n. 187). Pres. Borea, Est. Savoia - Industria C.S. A. & C. sas c. Comune di Minerve (avv.ti Righetti, Zambelli e Righetti) - TAR VENETO, Sez. I - 18 aprile 2011, n. 649

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni ex art. 844 c.c. - Conflitto tra esigenze della produzione e diritto alla salute - Criterio del c.d. "preuso" - Natura - Limiti di applicabilità. Il criterio del c.d. "preuso", come evidenziato dalla collocazione della disposizione nell'ultima parte dell'articolo 844 c.c., ha natura meramente sussidiaria e costituisce soltanto una extrema ratio cui il giudicante può, con prudente apprezzamento di fatto, ricorrere nel contemperare le opposte esigenze inerenti l'esercizio delle facoltà di godimento di un immobile adibito ad uso abitativo e quelle produttive di un immobile destinato ad uso industriale, tenendo comunque presente, nell'ambito di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica, che quando le esigenze della produzione entrino in diretto conflitto con quelle del diritto alla salute, connesse alla fruibilità dell'immobile soggetto alle immissioni, é a quest'ultimo che va attribuita preminenza, costituendo il rispetto di tale primario diritto un limite intrinseco all'esercizio di quello di iniziativa economica e libero esercizio dell'attività imprenditoriale (Cass. nn. 5564/10, 8420/06, 9865/05, 161/96). (Fattispecie in tema di costruzione industriale - sita in zona residenziale - contenente silos metallici adibiti all'immagazzinamento di cereali causa di immissioni di rumori e polveri eccedenti la normale tollerabilità). (Annulla con rinvio sentenza n. 87/2005 della Corte di Appello di Perugia, dep. il 07/04/2005). Pres. Schettino - Est. Piccialli - P.M. Fucci - Ric. LA. BA.e altri - Controric. SO. IM. MO. ZE. s.n.c. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 12/04/2011, Sentenza n. 8367

INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni - Limiti di tollerabilità stabiliti dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico - Irrilevanza ai fini della valutazione ex art. 844 c.c. I limiti di tollerabilità ambientale previsti dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico, perseguendo interessi pubblici e di tutela ambientale dirette a contenere la diffusività verso una cerchia indeterminata di persone e non, specificamente, verso il fondo del vicino, fissano soltanto dei limiti minimi di accettabilità dei rumori, la cui osservanza tuttavia, sul piano civilistico, agli effetti dell'articolo 844 c.c., non può essere dirimente, dovendo tenersi conto a tal fine della più diretta e continua esposizione dei soggetti passivi, in ragione della vicinanza tra il fondo di provenienza e quello di ricezione, con conseguente necessità di una accurata indagine diretta ad accertarne, secondo la particolarità della situazione concreta, la normale tollerabilità (Cass. nn. 6223/02, 1151/03, 2166/06). Con la conseguenza che la valutazione della normale tollerabilità non può che essere riferita al luogo in cui le "propagazioni" vengano percepite da coloro che fruiscono del bene, in conformità alla destinazione propria dello stesso, e non anche alla relativa fonte di provenienza. (Fattispecie in tema di costruzione industriale - sita in zona residenziale - contenente silos metallici adibiti all'immagazzinamento di cereali causa di immissioni di rumori e polveri eccedenti la normale tollerabilità). (Annulla con rinvio sentenza n. 87/2005 della Corte di Appello di Perugia, dep. il 07/04/2005). Pres. Schettino - Est. Piccialli - P.M. Fucci - Ric. LA. BA.e altri - Controric. SO. IM. MO. ZE. s.n.c.  CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 12/04/2011, Sentenza n. 8367

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Mancanza - Limiti differenziali - Operatività - Esclusione - Art. 8, c. 1 D.P.C.M. 14/11/1997. Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (v. T.A.R Puglia Bari, sez. I, 14 maggio 2010, n. 1896; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 01 luglio 2008 , n. 385, T.A.R. Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847). Alla base di tale indirizzo vi è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, c. 1, lett. a) della L. n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991. Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto (primo comma relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti "differenziali"), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - B. s.a.s. (avv.ti Bottari e Sbisa') c. Comune di Aviano (avv. Moro) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 183

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Rumori provenienti da lavori di ristrutturazione di un immobile - Concreto pericolo di disturbo - Valutazione. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p., è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata (Cass., Sez. I, sent. n. 23130/2006; Cass., Sez. I, sent. n. 23866/2009; Cass., Sez. I, sent. n. 40393/2004; Cass., Sez. I, sent. n. 246, 2008). La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è comunque alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l'intensità dei rumori, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che, per le modalità di uso e di propagazione, la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone. (Fattispecie: rumori causati da lavori di ristrutturazione protratti anche nelle ore considerate di quiete). Giud. Grimaccia, imp. Ca. La. TRIBUNALE DI PERUGIA, Sez. penale, 17/02/2011 (ud. 10/01/2011), Sentenza n. 11

INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Esercizio di attività rumorosa - Obbligo di adottare le cautele necessarie ad evitare disturbo - Sussistenza. L'agente, il quale svolge attività di per sé rumorosa, è sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dall'Autorità, ma anche a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Pertanto dovrà ritenersi sussistente l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., qualora i rumori prodotti siano di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. (Fattispecie: rumori causati da lavori di ristrutturazione protratti anche nelle ore considerate di quiete). Giud. Grimaccia, imp. Ca. La. TRIBUNALE DI PERUGIA, Sez. penale, 17/02/2011 (ud. 10/01/2011), Sentenza n. 11

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Rumori derivanti dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso - Configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. Rientrano nel generico disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone tutti i rumori eccedenti la normale tollerabilità, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, e quindi anche se derivano dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, qualora l'esercizio predetto ecceda le sue normali modalità e ne costituisca uso smodato e tale da rendere impossibile la vita e, soprattutto, il riposo delle persone (Cass., Sez. I, sent. n. 29375/2009; Cass., Sez. I, sent. n. 46083/2007; Cass., Sez. I, sent. n. 30773/2006; Cass., Sez. I, sent. n. 7692/2006; Cass., Sez. I, sent. n. 1075/2006). (Fattispecie: rumori causati da lavori di ristrutturazione protratti anche nelle ore considerate di quiete). Giud. Grimaccia, imp. Ca. La. TRIBUNALE DI PERUGIA, Sez. penale, 17/02/2011 (ud. 10/01/2011), Sentenza n. 11

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Potere di ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Maggiore ampiezza rispetto alla previsione generale di cui all’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Accertamenti tecnici effettuati dall’ARPA - Minaccia per la salute pubblica. L’art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all’art. 54 D.lgs. 267\2000. L’uso del potere di ordinanza contingibile ed urgente, delineato dall’art. 9 cit., deve pertanto ritenersi sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all’uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa Legge n° 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti ( vedasi TAR Puglia Lecce 488\2006, TAR Umbria 492\2010, TAR Toscana 1930\2010) - Pres. Leo, Est. De Carlo - P. s.n.c. (avv.ti Rattazzi e Bessi) c. Comune di Voghera (avv. Ferrari) ed altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 31 gennaio 2011, n. 288

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Competenza del Sindaco.
Le ordinanze ex art. 9 L. 447\1995, in materia di inquinamento acustico, sono attribuite alla competenza del Sindaco. Pres. Leo, Est. De Carlo - P. s.n.c. (avv.ti Rattazzi e Bessi) c. Comune di Voghera (avv. Ferrari) ed altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 31 gennaio 2011, n. 288
 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Potere di ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 - Presupposti - Eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. Il potere di ordinanza assentito dall’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, integrando particolari forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria totale o parziale delle attività, deve essere motivato da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente (in termini T.A.R. Puglia - Bari, I, 29 settembre 2009 n. 2142. Pres. f.f. Lotti, Est. Sinigoi - R. s.a.s. (avv. Gugliermero) c. Comune di Borghetto di Borbera (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez.II - 22 gennaio 2011, n. 58

INQUINAMENTO ACUSTICO- Classificazione acustica - Mancata approvazione - Operatività dei soli limiti assoluti.
Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono da ritenersi operativi i soli limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, II, 15 novembre 2010 n. 8045; T.A.R. Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, 18 settembre 2008, n. 385, 4 maggio 2005 n. 244 e 21 maggio 2008 n. 259; T.A.R. Puglia -Lecce, I, 13 giugno 2007, n. 2334; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 24 aprile 2009, n. 275; T.A.R. Lombardia -Milano, I , 1 marzo 2004, n. 813; T.A.R. Veneto, III, 31 marzo 2004, n. 847). Pres. f.f. Lotti, Est. Sinigoi - R. s.a.s. (avv. Gugliermero) c. Comune di Borghetto di Borbera (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez.II - 22 gennaio 2011, n. 58

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Legittimazione - Presupposti - RIFIUTI - Discarica o altro impianto per trattamento, smaltimento o recupero - Soggetto residente nel comune nel cui territorio l’impianto insiste - Legittimazione ad impugnare gli atti di approvazione o autorizzazione - Collegamento diretto - Interesse personale, concerto e attuale - Mera aspettativa alla salubrità del’ambiente - Insufficienza. La mera presenza di una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento (o recupero) di rifiuti anche a mezzo di termocombustione, non legittima il proprietario di un bene residente nel Comune nel cui territorio l’impianto insiste ad insorgere avverso gli atti con i quali si provvede all’approvazione del progetto dell’opera sotto i vari aspetti procedimentali o all’autorizzazione alla gestione e/o alla messa in esercizio dell'opera o ancora agli scarichi e immissione nell’atmosfera del prodotto della combustione, laddove non sussista un collegamento diretto, immediato e oggettivo fra quanto deliberato con i suddetti provvedimenti e un interesse giuridico personale concreto e attuale del soggetto che si ritiene leso. Tale non può qualificarsi, per esempio, l’aspettativa alla salubrità dell’ambiente o il timore generico di possibili effetti pregiudizievoli legati esclusivamente alla presenza dell’opera pubblica o dell’impianto. Anche con riguardo ai limiti di inquinamento acustico, la legittimazione può essere favorevolmente riconosciuta solo laddove sia accertato che effettivamente l’esercizio dell’impianto superi nei confronti della stessa ricorrente i limiti di immissione o emissione. Pres. ed Est. Nicolosi - Associazione T e altro (avv. Zuccaro) c. Provincia di Lucca (avv. Traina) - TAR TOSCANA, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 121

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Azione inibitoria ex art. 844 c.c. avente ad oggetto turbative o molestie di fatto - Legittimazione passiva del titolare di diritti reali di godimento - Sussistenza. L'azione inibitoria ex art. 844 c.c. non ha solo natura reale, rientrando nello schema della negatoria servitutis, ma ha pure natura personale, in quanto intesa a respingere turbative o molestie di fatto. Pertanto, la proposizione della domanda ex art. 844 c.c., allorquando sia diretta soltanto al conseguimento di provvedimenti inibitori e risarcitori, e non anche all'emissione di statuizioni restitutorie implicanti interventi diretti sull'immobile, implica la legittimazione passiva anche o soltanto dei soggetti titolari di diritti reali di godimento sull’immobile. Pres. ROVELLI - Est. PICCIALLI - P.M. SGROI - Ric. C. M. (avv. Merla) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 17 gennaio 2011, n. 939  

INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni - Superamento dei limiti di tollerabilità stabiliti dalla normativa speciale - Illiceità ex art. 844 c.c. - Sussistenza.
In materia di immissioni va ribadito il principio secondo cui “mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.". Tale principio, nella sua prima parte, si basa sull'evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico. Pres. ROVELLI - Est. PICCIALLI - P.M. SGROI - Ric. C. M. (avv. Merla) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 17 gennaio 2011, n. 939

INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni ex art. 844 c.c. - Conflitto tra esigenze della produzione e diritto alla salute - Interpretazione.
Nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall'art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all'attività produttiva. Pres. ROVELLI - Est. PICCIALLI - P.M. SGROI - Ric. C. M. (avv. Merla) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 17 gennaio 2011, n. 939

INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni ex art. 844 c.c. - Limiti di tollerabilità - Criteri di valutazione.
La valutazione sulla tollerabilità delle immissioni richiede una specifica ed approfondita indagine, volta a stabilire se, in concreto, avuto riguardo alla particolare situazione dei luoghi, le stesse siano compatibili con lo svolgimento delle ordinarie e quotidiane attività di vita professionale e domestica del proprietario. Pres. ROVELLI - Est. PICCIALLI - P.M. SGROI - Ric. C. M. (avv. Merla) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 17 gennaio 2011, n. 939

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo alla quiete pubblica - Abbaiare molesto di cani - Art. 659 c. 1 c.p. - Elemento psicologico ed elemento essenziale della fattispecie di reato. Rispondono del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p. i proprietario di cani, per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, degli animali custoditi nel cortile della loro abitazione (Cass., Sez. I, 19/04/2001). Quanto ai requisiti del reato, per la sussistenza dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., attesa la natura del reato, è sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresì, l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. I, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. I, 13/12/2007, n. 246). (dich. inammissibile i ricorsi avverso sentenza n. 592/2006 TRIB. SEZ. DIST. di AVOLA, dello 05/10/2009) Pres. vecchio, Est. Bonito, Ric. Sommariva ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 14/01/2011 (Ud. 2/12/2010), Sentenza n. 715

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Sindacato giurisdizionale - Limiti. Il sindacato in sede giurisdizionale in materia di classificazione acustica del territorio incontra precisi limiti nell'esigenza di non impingere nel merito delle valutazioni discrezionali di spettanza dell’ente locale: di conseguenza, il sindacato suddetto è esercitabile in presenza di illogicità, irrazionalità o travisamenti che denuncino la sussistenza del vizio di eccesso di potere (cfr. Cons. St., IV, n. 9302/09). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - G.F. (avv. Pellegrini) c. Comune di Cappella Maggiore (avv.ti Pinello e Zanchettin) - TAR VENETO, Sez. III - 12 gennaio 2011, n. 24

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Rapporto con la pianificazione urbanistica.
La classificazione acustica del territorio deve coordinarsi e non sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica. se da un lato, infatti, la zonizzazione acustica si caratterizza per la tendenziale omogeneità con la zonizzazione degli strumenti urbanistici, la quale costituisce l’imprescindibile punto di partenza per la classificazione del territorio, tuttavia deve considerarsi che tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca e che anzi esiste un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento urbanistico disciplina l'assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all'effettiva fruibilità dei luoghi, valendosi di indici qualitativi (cfr. Tar Veneto n. 967/09; Tar Liguria, Sez. I, 28 giugno 2005, n. 985). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - G.F. (avv. Pellegrini) c. Comune di Cappella Maggiore (avv.ti Pinello e Zanchettin) - TAR VENETO, Sez. III - 12 gennaio 2011, n. 24

INQUINAMENTO ACUSTICO - Aree a destinazione industriale - Classi V e VI - Attribuzione - Presenza di abitazioni - Margini di apprezzamento discrezionale - Allegato A) del DPCM 14/11/1997.
La normativa vigente e, in particolare, l’allegato A) del DPCM 14 novembre 1997 e la deliberazione della Giunta regionale veneta n. 4313 del 21 settembre 1993, richiedono che alle aree a destinazione industriale ricomprese nelle zone territoriali omogenee di tipo D siano attribuite le classi V o VI a seconda che esse si riferiscono, rispettivamente, ad aree prevalentemente industriali (con scarsità di abitazioni) o esclusivamente industriali (prive di insediamenti abitativi, ad eccezione della casa dei custodi o dei proprietari dell’attività industriale), ed è pertanto la presenza o meno di insediamenti abitativi diversi da quelli del custode o del proprietario nell’ambito dell’attività industriale l’elemento da considerare quale criterio discretivo tra le due classi. E’ evidente, inoltre, che l’attribuzione in concreto di una delle due classi in sede di pianificazione dell’intero territorio comunale è connotata da margini di apprezzamento discrezionale che, seppure ancorati all’accertamento di specifici presupposti di fatto, devono ricondurre a sintesi interessi tra loro confliggenti, quali la tutela della salute e la salvaguardia della libertà di iniziativa economica (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 2 aprile 2008, n. 348; Tar Piemonte, Sez. II, 19 febbraio 2007, n. 714; Tar Veneto, Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 187 ; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 7 aprile 2005, n. 751). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - G.F. (avv. Pellegrini) c. Comune di Cappella Maggiore (avv.ti Pinello e Zanchettin) - TAR VENETO, Sez. III - 12 gennaio 2011, n. 24

 

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562