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Giurisprudenza

 

 

 

Inquinamento acustico

Rumore

 

 

2009

 

 

Si vedano anche gli anni:

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000 - 1999-94

 

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

 

Si veda anche: Urbanistica  - Salute - Inquinamento -  leggi e sentenze

 

 

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza sindacale - Esposto di una sola famiglia - Sufficienza. L'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - pur se non coinvolgente l'intera collettività - deve ritenersi sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l’ordinanza sindacale ben può essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (da ultimo, in tal senso TAR Piemonte, I, 2 marzo 2009, n. 199). Pres. Calderomi, Est. Bertagnolli - A.G. (avv.ti Carattoni e Stefanini) c. Comune di Solza (avv.ti Carzeri, e Isacchi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 2 novembre 2009, n. 1814

INQUINAMENTO ACUSTICO - Comune - Tutela della salute pubblica - Mantenimento della soglia di rumore entro i livelli stabiliti dalla normativa - Tutela apprestata dall’ordinamento ex art. 844 c.c. - Diversità. Il Comune ha il dovere di garantire per motivi di salute pubblica che la soglia del rumore prodotta nell’ambiente dalle varie attività umane non superi i livelli stabiliti dalla normativa per evitare forme di inquinamento acustico e ciò niente ha a che vedere con la tutela apprestata dall’ordinamento attraverso l’istituto regolato dall’art. 844 c.c.. Pres. Leo, Est.De Carlo - A. s.r.l. (avv. Ravizzoli) c. Comune di Lissoni (avv. Raimondi). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 11 novembre 2009, n. 5007

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza sindacale - Art. 9 L. n. 447/1995 - Rimedio ordinario. L'art. 9 della legge 447/1995 rappresenta l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819). Pres. Calderomi, Est. Bertagnolli - A.G. (avv.ti Carattoni e Stefanini) c. Comune di Solza (avv.ti Carzeri, e Isacchi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 2 novembre 2009, n. 1814

INQUINAMENTO ACUSTICO - Potere di ordinanza comunale - Art. 9 L. n. 447/95 - Potestà regolatoria - Potere conformativo dell’attività privata - Riduzione o rimodulazione dell’orario dell’attività fonte di immissioni.
Il potere di ordinanza comunale in materia di inquinamento acustico (art. 9 L. n. 447/1995) costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell'ambito del territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi, anche attraverso l'obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l'orario della propria attività fonte delle suddette immissioni (TAR Lombardia, Milano, IV, 2 aprile 2008, n. 715). Pres. Calderomi, Est. Bertagnolli - A.G. (avv.ti Carattoni e Stefanini) c. Comune di Solza (avv.ti Carzeri, e Isacchi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 2 novembre 2009, n. 1814

INQUINAMENTO ACUSTICO - Superamento dei limiti di legge - Situazione di rischio per la salute pubblica - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Motivazione per relationem al verbale dei rilievi fonometrici - Idoneità.
Il superamento dei limiti di legge, in materia di inquinamento acustico, implica automaticamente la sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso l’unico mezzo a disposizione rappresentato, per l’appunto, dall’ordinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 447/95. La motivazione espressa per relationem al verbale dei rilievi fonometrici operati dall’USSL appare, quindi, del tutto sufficiente ad integrare il rispetto dell’obbligo di legge. Pres. Calderomi, Est. Bertagnolli - A.G. (avv.ti Carattoni e Stefanini) c. Comune di Solza (avv.ti Carzeri, e Isacchi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 2 novembre 2009, n. 1814

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 9 L. n. 447/95 - Competenza - Criterio di riparto - Art. 50, cc. 5 e 6 d.lgs. n. 267/2003 - Situazioni a carattere locale - Ambiti territoriali di carattere sovracomunale. Non è condivisibile la tesi secondo cui la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 9 della L. n. 447/1995 dipenderebbe dall’appartenenza comunale o statale dei beni dai quali proviene la fonte rumorosa, perché ad un siffatto criterio non fa riferimento nessuna norma e l’esistenza di un bene pubblico quale fonte del disturbo è un’eventualità del tutto occasionale, dovendosi configurare nella maggior parte dei casi una provenienza da beni privati. Poiché la norma citata configura un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 agli articoli 50 e 54, sembra congruo applicare in via residuale il criterio di riparto dettato dai commi 5 e 6 dell’art. 50 del Dlgs. n. 267 del 2000, e pertanto la competenza deve essere ricondotta in capo al Sindaco in caso di situazioni di carattere esclusivamente locale, ferma restando la competenza degli altri enti menzionati dall’art. 9 della legge n. 447 del 1995 in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali di carattere sovracomunale. (fattispecie relativa all’adozione da parte del Sindaco di un’ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 con la quale era inibito l’uso di un’area demaniale). Pres. f.f. Antonelli, Est. Mielli - C. s.p.a. (avv.ti Veronese e Munarin) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Iannotta e Morino), A.R.P.A.V. (avv.ti Bondi', Casella e Scudier) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez.III - 26 ottobre 2009, n. 2655

INQUINAMENTO ACUSTICO - Insediamenti storici - Piani di risanamento acustico - Azione concertata tra i soggetti coinvolti - Presentazione del piano - Comune - Passivo rifiuto di dar corso alla procedura di approvazione - Illegittimità.
Dall’insieme delle norme di cui agli artt. 7, 4, c. 1 e 15 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 risulta che le molteplici iniziative volte alla rimozione delle situazioni di criticità determinate dalla storicità degli insediamenti, è demandata all’azione concertata dei diversi soggetti coinvolti cui devono concorrere le istituzioni, le attività produttive da cui provengono le emissioni sonore e gli stessi cittadini con interventi diretti sui ricettori sensibili. Pertanto a fronte della presentazione di un piano di risanamento acustico da parte di un’impresa illegittimamente il Comune si limita al passivo rifiuto di dar corso alla procedura di approvazione senza indicare in modo propositivo, completo e puntuale gli elementi giudicati non idonei o mancanti al fine del raggiungimento dei risultati attesi, e le opere e i rimedi specifici ritenuti necessari per il contenimento del rumore. Pres. f.f. Antonelli, Est. Mielli - C. s.p.a. (avv.ti Veronese e Munarin) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Iannotta e Morino), A.R.P.A.V. (avv.ti Bondi', Casella e Scudier) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez.III - 26 ottobre 2009, n. 2655

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni sonore - Ordinanza di abbattimento - Limite di tollerabilità - Superamento per un tempo di rilevazione modesto - Irrilevanza. Ai fini dell’emissione di un’ordinanza di abbattimento delle immissioni sonore, è irrilevante la circostanza che il superamento del limite di tollerabilità sia stato riscontrato per un tempo di rilevazione modesto, rilevando il solo superamento del limite fissato dalla normativa. Pres. De Zotti, Est.Antonelli - P.G. (avv. Basso) c. Comune di Jesolo (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 20 ottobre 2009, n. 2617

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Misure di contenimento e abbattimento delle emissioni sonore - Sindaco - Ordinanza - Presupposti - Eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute - Art. 9 L. n. 447/95. L’art. 9 della l. 447/1995 attribuisce al Sindaco un potere di disporre il ricorso temporaneo a misure particolari di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore qualora ciò sia richiesto “da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente“. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - B. s.p.a. (avv. Persello) c. Comune di Bicinicco (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 ottobre 2009, n. 694

INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di risanamento acustico - Comune - Imposizione - Preventivo intervento normativo regionale - L. n. 447/95. La l. 447/1995, prevede che vengano definite con legge regionale le “procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico”: sicchè è illegittima l’imposizione di predisporre e trasmettere al comune siffatto piano in assenza di determinazioni normative regionali. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - B. s.p.a. (avv. Persello) c. Comune di Bicinicco (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 ottobre 2009, n. 694

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - L.R. Marche n. 28/2001 - Raccordo tra pianificazione urbanistica e classificazione acustica - Zone agricole - Classificazione di tipo residuale - Compatibilità con gli insediamenti produttivi - Effetti in tema di classificazione acustica. La L.R. Marche n. 28/2001, ribadendo le disposizioni di cui alla L. n. 447/95, prevede un raccordo tra pianificazione urbanistica e classificazione acustica e pone la regola tassativa secondo cui nella redazione di nuovi strumenti urbanistici o nell’adozione di varianti le destinazioni d’uso debbono essere stabilite in modo da prevenire o contenere i disturbi alla popolazione residente. Quest’ultima disposizione va interpretata alla luce delle altre contenute nella menzionata L.R., in primis quella dell’art. 2, comma 1, che stabilisce che nella classificazione acustica del territorio si tiene conto delle preesistenti destinazioni d’uso. Le difficoltà sorgono in presenza di situazioni in cui si vengono a trovare a contatto zone territoriali omogenee a diversa vocazione, la qual cosa si verifica in particolare con riferimento alle zone agricole. E’ noto infatti che molto spesso la classificazione “E” è di tipo residuale oppure essa viene ritenuta compatibile con un vasto novero di attività umane diverse e con l’allocazione di strutture, impianti e attrezzature di ogni genere. Ed è altrettanto frequente che le zone agricole siano adiacenti a zone industriali e/o destinate ad insediamenti produttivi in genere. E’ quindi quasi inevitabile per i cittadini che risiedono in zone (formalmente) agricole dover sopportare l’allocazione, in zone adiacenti le loro abitazioni, di insediamenti produttivi. Conferma di tale assunto si rinviene fra l’altro proprio nelle disposizioni in materia di classificazione acustica, e segnatamente nell’art. 2, comma 3, lett. e), della L.R. n. 28/2001, il quale prevede la classificazione in classe V (aree prevalentemente industriali) delle zone interessate da insediamenti produttivi e con scarsità di insediamenti abitativi, con ciò ammettendo che gli insediamenti produttivi possono in generale coesistere con insediamenti abitativi (diversa è invece la situazione per le “aree residenziali rurali”, che consistono evidentemente in zone residenziali vere e proprie, ma situate al di fuori degli abitati e per le quali è prevista la classificazione in classe I). Pres. Passanisi, Est. Capitanio - C.P. e altri (avv. Mazzi) c. Comune di Orciano di Pesaro (avv.ti Ciani e Galvani), Regione Marche (avv. De Bellis), A. (avv. Barattini), Responsabile Sportello Unico per le Attività Produttive Comuni Associati al S.U.A.P. Comunità Montana Metauro Zona E (avv. Cecini) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 29 settembre 2009, n. 930

INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di classificazione acustica - Adozione - Destinazione di zona - Singoli insediamenti produttivi - Irrilevanza.
In sede di adozione del Piano di classificazione acustica non si deve tenere conto del singolo insediamento produttivo, ma della destinazione della zona, altrimenti si rischia di confondere due ambiti distinti (che pure debbono in qualche modo trovare un punto di contatto), ossia quello urbanistico-edilizio e quello inerente la classificazione acustica. Si vuol dire cioè che se ad una certa porzione del territorio è stata legittimamente impressa la destinazione urbanistica di zona “D”, in quella zona sono allocabili insediamenti produttivi e la stessa deve essere, ai fini acustici, classificata in classe V o VI a seconda dei casi. A questo proposito non rileva lo specifico impianto produttivo che deve essere allocato, la cui compatibilità con il sito prescelto è oggetto di altri specifici procedimenti, unificati nello Sportello Unico di cui al DPR n. 447/1998 (valutazione di impatto ambientale, compatibilità paesaggistica, compatibilità ai sensi dell’art. 216 del T.U. n. 1265/1934, compatibilità con il Piano di assetto idrogeologico, e così via). Pres. Passanisi, Est. Capitanio - C.P. e altri (avv. Mazzi) c. Comune di Orciano di Pesaro (avv.ti Ciani e Galvani), Regione Marche (avv. De Bellis), A. (avv. Barattini), Responsabile Sportello Unico per le Attività Produttive Comuni Associati al S.U.A.P. Comunità Montana Metauro Zona E (avv. Cecini) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 29 settembre 2009, n. 930

INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di classificazione acustica - Predisposizione - Adempimenti preventivi - Misurazione sul campo - Necessità - Esclusione - Metodo “qualitativo”.
La predisposizione del Piano di classificazione acustica non deve essere preceduta da misurazioni effettuate sul campo (le quali, invece, sono indispensabili per verificare, in qualsiasi momento, se sono superati i limiti previsti per ciascuna zona). Inoltre, per i Comuni di più ridotte dimensioni è del tutto legittimo l’utilizzo del metodo c.d. qualitativo, il quale presuppone un esame delle destinazioni d’uso del territorio previste dal P.R.G., della situazione topografica e un’analisi dell’uso del territorio non basata direttamente su dati quantitativi. Pres. Passanisi, Est. Capitanio - C.P. e altri (avv. Mazzi) c. Comune di Orciano di Pesaro (avv.ti Ciani e Galvani), Regione Marche (avv. De Bellis), A. (avv. Barattini), Responsabile Sportello Unico per le Attività Produttive Comuni Associati al S.U.A.P. Comunità Montana Metauro Zona E (avv. Cecini) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 29 settembre 2009, n. 930

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Zone che differiscono per più di 5dBa - Divieto di accostamento - Fasce di transizione - Discontinuità.
Il divieto di accostamento di zone che differiscano fra loro per più di 5 dBa non opera quando, in presenza di destinazioni urbanistiche consolidate, sia possibile prevedere fasce di transizione (c.d. zone cuscinetto) oppure quando esistano ostacoli naturali (definite più propriamente “discontinuità”) che attenuino il livello di immissioni. Pres. Passanisi, Est. Capitanio - C.P. e altri (avv. Mazzi) c. Comune di Orciano di Pesaro (avv.ti Ciani e Galvani), Regione Marche (avv. De Bellis), A. (avv. Barattini), Responsabile Sportello Unico per le Attività Produttive Comuni Associati al S.U.A.P. Comunità Montana Metauro Zona E (avv. Cecini) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 29 settembre 2009, n. 930

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza di riduzione dell’orario di apertura di esercizi pubblici - Art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Modifica ex art. 6 D.L. n. 92/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana - Ordinanze sindacali - Requisiti della contingibilità e dell’urgenza - Ricorso - Necessità - Esclusione. L’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato profondamente innovato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con importanti modificazioni, con la legge 24 luglio 2008, n. 125 ed ispirato all’esigenza di predisporre uno schema normativo particolarmente rigoroso in tema di ordine pubblico: in base alla nuova lettura della norma ai Sindaci è consentita l’emanazione di provvedimenti, anche non contingibili e urgenti, senza uno specifico limite temporale, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana(fattispecie relativa all’ordinanza di riduzione degli orari di apertura di alcuni esercizi pubblici, in agione dell’inquinamento acustico e del degrado cagionati dagli avventori). Pres. Corasaniti, Est.Farina - D.S. (avv.ti Di Salvo e Mauri) c. Comune di Gorizia (avv. Piccoli)e Ministero dell’Interno (Avv. Stato) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24 settembre 2009, n. 682

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Accertamenti tecnici fonometrici - Partecipazione dei titolari dell’attività rumorosa - Pregiudizio per la genuinità e l’attendibilità dell’accertamento - Comunicazione di avvio del procedimento - Obbligo dell’amministrazione comunale - Momento della comunicazione - Individuazione. In materia di accertamenti tecnici fonometrici, nell’ipotesi in cui l’eventuale partecipazione dei titolari dell’attività che si presume eccessivamente rumorosa agli accertamenti tecnici svolti “in loco” o, comunque, la preventiva conoscenza della data in cui gli stessi sarebbero stati esperiti, possano costituire elementi oggettivamente idonei a pregiudicare la genuinità e l’attendibilità di tali peculiari tipologie di controlli tecnici, costituisce comunque preciso obbligo dell’amministrazione comunale l’invio della comunicazione di avvio del procedimento ai ricorrenti immediatamente dopo la conclusione di detti accertamenti tecnici, allegando ad essa, inoltre, i risultati dei controlli effettuati da A.R.P.A. in loro assenza. Ciò al fine di consentire a questi ultimi di partecipare, almeno a partire da questa fase, al procedimento che li riguarda e, se del caso, di potere contestare la veridicità e/o l’esattezza di tali risultati sotto il profilo tecnico, anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia (v. T.A.R. Lazio -LT- 14/11/2005 n. 1359). Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini - M.C. e altri (avv. Bonatesta) c. Comune di Ravenna (avv.ti Baldrati, Donati e Giulianini) e altri (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez.II - 17 settembre 2009, n. 1530


INQUINAMENTO ACUSTICO – Art. 9 L. n. 447/95 – Eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica – Art. 6 L. n. 447/95 – Strumenti ordinari di intervento – Competenza dirigenziale.
La disposizione posta dall’ art. 9 della legge 447/1995, in materia di inquinamento acustico, si riferisce ad eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, non fronteggiabili nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo sull’osservanza della normativa vigente. In mancanza di tali presupposti, l’inquinamento acustico può essere contrastato attraverso gli ordinari strumenti di intervento a tutela della salute pubblica previsti dall’art.6 della legge n.447 del 1995 di competenza del dirigente comunale. Pres. Carboni, Est. Capuzzi – Associazione C. (avv.ti Giuffre, Negrello e Govi) c. Comune di Bologna (avv.ti Stella Richter e Carestia)- (Conferma TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 131/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 10 settembre 2009, n. 5420

INQUINAMENTO ACUSTICO – D.M. 16.3.1988 – Rumore ambientale – Definizione – Livello differenziale di rumore – Individuazione.
Secondo quanto previsto dal D.M. 16.3.1988 il rumore ambientale è quello derivante da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo ed in un determinato tempo mentre il rumore residuo viene misurato escludendo, dal livello di rumore ambientale, le specifiche sorgenti disturbanti. Il livello differenziale di rumore è quindi dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale e quello del rumore residuo. Pres. Carboni, Est. Capuzzi – Associazione C. (avv.ti Giuffre, Negrello e Govi) c. Comune di Bologna (avv.ti Stella Richter e Carestia)- (Conferma TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 131/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 10 settembre 2009, n. 5420
 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Appartenenza delle aree alla medesima realtà industriale - Irrilevanza - Destinazione industriale. L’appartenenza di aree alla medesima realtà industriale ha poco significato, se la distinzione di classificazione acustica è legata al fatto, ben più pregante rispetto al mero profilo soggettivo di appartenenza, che alcune di esse hanno destinazione industriale ed altre no, potendo avere quindi qualificazione diversa ai fini della pianificazione in classi acustiche. Pres. Cicciò, Est. Giani - E. s.p.a. (avv.ti Cioffi, Mastrojanni e Predieri) c. Regione Toscana (avv. Baldi) e Comune di Piombino (avv. Righi). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 13/07/2009, n. 1227

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Rapporto con la disciplina degli strumenti urbanistici. In termini generali la suddivisione del territorio in zone acustiche deve sovrapporsi alla disciplina propria degli strumenti urbanistici solo laddove ciò sia possibile, in quanto la prima è legata alle effettive modalità di fruizione del territorio, anche tenendo conto di realtà in fatto ulteriori rispetto alle previsioni urbanistiche. Pres. Cicciò, Est. Giani - E. s.p.a. (avv.ti Cioffi, Mastrojanni e Predieri) c. Regione Toscana (avv. Baldi) e Comune di Piombino (avv. Righi). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 13/07/2009, n. 1227

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Rintocchi dell’orologio della torre civica - Pregiudizio per la salute - Annoyance - Salvaguarda delle tradizioni storiche - Tutela della salute - Prevalenza. In presenza di un fenomeno di inquinamento acustico comportante pregiudizio per la salute, apprezzabile sotto il profilo della cd. annoyance, la tutela della salute deve ritenersi preponderante rispetto alla salvaguardia delle tradizioni storiche, specie ove queste non siano compromesse in termini irreparabili attraverso una diversa e più opportuna regolamentazione dell’orologio della torre civica che preveda la totale sospensione dei rintocchi nelle ore notturne. Pres. Ravalli, Est. Dibello - V.I. (avv. D’Ambrosio) c. Comune di Alliste (avv. Rosato). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 09/07/2009, n. 1807

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 9 L. n. 447/1995 - Ordinanza di abbattimento delle emissioni sonore - Competenza - Sindaco. L’art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000. Pres. Leo, Est. Zucchini - A.V. (avv. Perri) c. Comune di Pozzuolo Martesana e altro (n.c.). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 01/07/2009, n. 4225

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 9, c. 1 L. n. 447/95 - Ordinanza contingibile e urgente - Natura - Presupposti - Accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - Tutela della salute. L’art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995 non può essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica; la stessa deve invece essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico. Conseguentemente, l’utilizzo di detto particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti A.R.P.A. rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n° 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto dall’art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n.1186

INQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela della salute pubblica - Ordinanza ex art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995 - Situazione di pericolo - Coinvolgimento di una singola famiglia o di una singola persona - Sufficienza. La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo, legittimante l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995, involga l’intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n.1186

INQUINAMENTO ACUSTICO - Abbattimento delle emissioni - Procedimento - Urgenza - Effetto sorpresa - Deroga agli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. “effetto sorpresa” indispensabile per l’efficacia dei controlli), che caratterizzano immanentemente l’intero procedimento amministrativo diretto all’abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n.1186

INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti di rumore differenziale - Assenza di zonizzazione acustica - Regione Puglia - L.r. n. 3/2002 - Applicabilità. La problematica della possibilità di applicare i cd. limiti di rumore differenziale, anche in mancanza della zonizzazione acustica del territorio comunale prevista dall’art. 6, 1° comma lett. a) della l. 447 del 1995, va risolta nella Regione Puglia individuando nella previsione dell’art. 3, 3° comma della l.r. 12 febbraio 2002, n. 3 la fonte primaria che, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, regolamenta la materia in maniera esaustiva: tale norma impone il rispetto di limiti differenziali di rumore, anche in mancanza della zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n.1186

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995 - Carattere preventivo - Imputabilità delle emissioni sonore agli avventori - Irrilevanza. Poiché l’ordinanza ex art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995 è un provvedimento contraddistinto dal carattere marcatamente preventivo e non sanzionatorio, non può essere attribuita alcuna rilevanza alla responsabilità degli avventori del locale destinatario del provvedimento; a questo proposito, rileva, infatti, solo l’oggettiva riportabilità delle emissioni sonore all’esercizio dell’attività commerciale e la mancata adozione delle cautele idonee a determinare la cessazione o le riduzione delle emissioni sonore. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato). - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n.1186

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - L. n. 447/95 - Fissazione di valori limite di emissione, immissione, di attenzione e di qualità - Competenza dello Stato - Enti locali - Regolamenti di igiene e sanità - Introduzione di limiti diversi o comunque inferiori rispetto a quelli individuati con d.P.C.M. 14/11/97 - Divieto - Implicita abrogazione di disposizioni difformi - Disciplina di mestieri e attività rumorosi - Istituzione di fasce orarie - Criteri di ragionevolezza. La legge quadro n. 447 del 1995 ha riservato alla competenza dello Stato la determinazione dei valori limite di emissione, di quelli di immissione, nonché i valori di attenzione e di qualità, facendo carico ai comuni di adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, mediante apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore. Nessun ente pubblico territoriale può dunque introdurre categorie diverse ed in contrasto con quelle previste dalla menzionata legge, ovvero valori limite di emissione o immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli stabiliti dal d.P.C.m. 14 novembre 1997; e che eventuali disposizioni difformi contenuti nei regolamenti comunali debbano considerarsi implicitamente abrogati dalla fonte normativa suddetta di rango superiore. Peraltro (cfr. Cass., Sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15081) «questi limiti, il cui contenuto è espressamente ad in modo inequivoco prefissato dalla legge statale non comportano, a meno di stravolgerne il significato, che nel loro ambito ai comuni non sia consentita di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione ed immissione dei rumori nel loro territorio (…) e non comportano a maggior ragione (…) che dette amministrazioni non possano disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie in cui soltanto possono essere espletati e, sempre nell'ambito del limite dettato dalla legge 447/1995, prendere in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità (indipendentemente dall'accertamento che sia stato arrecato o meno un effettivo disturbo alle persone), bensì gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone e quindi sulla tranquillità pubblica e/o privata». In sostanza, se solo il superamento della soglia di rumorosità stabilita nelle fonti nazionali (ovvero regionali) consente l’inibizione generalizzata di una certa attività produttiva (salva la derogabilità dei valori suddetti ad opera dei «comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico»), è ben possibile che ciascun Comune disciplini in concreto tali attività anche attraverso alcune restrizioni orarie, a prescindere dal superamento delle soglie acustiche regolamentari e secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità con le condizioni ambientali di inserimento delle stesse. Pres. De Maio, Est. Storto - S. coop. A.L. r.l. (avv.ti A. ed E. Romano) c. Comune di Parete (avv. Diana). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 20/05/2009, n. 2770

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Rilevamento dei rumori - Diritto alla partecipazione da parte del responsabile delle emissioni - Insussistenza. Non v’è disposizione che riconosca, a colui che viene ritenuto responsabile del superamento del livello di determinati rumori, il diritto a partecipare all’atto istruttorio con il quale l’ARPA procede al rilevamento dei rumori stessi. Ciò anche al fine di evitare comportamenti artificiosi da parte dell’interessato. Pres. Ravalli, Est. Santini - L.C. (avv.ti Mastrangelo e Montanaro) c. Comune di Massafra e ARPA Puglia (avv. Triggiani) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 07/05/2009, n. 1003

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 8 , c. 4 L. n. 447/95 - Domande per il rilascio di concessioni edilizie - Documentazione di previsione di impatto acustico - Inosservanza - Mancata previsione di sanzioni - Rilievo in sede di utilizzazione degli immobili. Il comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 , pur prescrivendo che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti od infrastrutture adibiti ad attività produttive siano corredate da una documentazione di previsione di impatto acustico, non contempla alcuna sanzione in caso di inosservanza della suddetta prescrizione. Peraltro, la non perentorietà di tale disposizione risulta evidente laddove si confronti la stessa con i commi precedenti, i quali prescrivono tassativamente l’obbligo della valutazione dell’impatto acustico per particolari tipi di opere ,e con il sesto comma ,che contempla l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti solo quando si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),. A ciò aggiungasi che, in sede di contestazione di un permesso di costruire rilasciata a terzi confinanti, ruolo prevalente assume il profilo urbanistico-edilizio dell’intervento, mentre le questioni riguardanti l’impatto acustico, per le opere non espressamente contemplate nel citato art.8 della L.447/95, assumono rilievo in sede di utilizzazione degli immobili. Difatti, la tutela dell'interesse della ricorrente al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potrà compiutamente realizzarsi non già in sede di presentazione della richiesta di permesso di costruire od al momento del suo semplice rilascio , quanto, piuttosto, all’atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della specifica attività ,ove si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n.447 del 1985, ovvero nel corso dell’esercizio dell’attività produttiva, ove potranno trovare applicazione specifiche norme sanzionatorie. Pres. Cavallari, Est. Mori - I.A.M. (avv. Garrisi) c. Comune di Lizzanello (avv. Marchello) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 07 maggio 2009, n. 975

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Valore limite di emissione - Art. 2, lett. e) L. n. 447/95 - Misurazione - Prossimità alla sorgente sonora di riferimento. Ai sensi dell’art. 2, lett. e), l.n. 447/1995, il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo emesso da una sorgente sonora misurato “in prossimità” della sorgente stessa. Ciò sta inequivocabilmente a significare che tale valore di emissione deve essere misurato in prossimità della sorgente sonora di riferimento e in relazione alla Classe acustica in cui essa è collocata. Pres. Nicolosi, Est.Correale - I. spa (avv.ti Morbidelli e Petrocelli) c. Comune di Capannori e altro (n.c.). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 06/05/2009, n. 766

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Segnalazione di una sola famiglia - Sufficienza - Intervento a tutela della salute pubblica - Potestà regolatoria comunale. L’esercizio del potere di ordinanza di cui all’art. 9 della l. n. 447/1995 è legittimo anche allorché l’ordinanza sia adottata a seguito delle segnalazioni e degli esposti di una sola famiglia (T.A.R. Milano, Sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6819). Ed invero, la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche laddove sia in discussione la salute di una singola famiglia, o anche di una sola persona (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 8 giugno 2006, n. 3340). Infatti, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l’intera collettività, basta a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto dall’art. 9 della l. n. 447/1995: strumento che costituisce espressione della potestà regolatoria, spettante ai Comuni, di conformare l’attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell’ambito del territorio comunale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 715/2008, cit.). Pres - Nicolosi, Est. De Bernardis - T.s.n.c. (avv.ti Cresci e Sanchini) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Pacini).T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 17/04/2009, n. 670

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico - Facoltà ex art. 844 c.c. - Natura di strumento ordinario di intervento sul piano amministrativo - Inconfigurabilità. Lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull’inquinamento acustico è specificamente - nonché unicamente - il potere di ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali. Non può peraltro essere reputato ordinario strumento di intervento - sul piano amministrativo - la facoltà che l’art. 844 c.c. attribuisce al privato di adire il G.O. per far cessare le immissioni dannose eccedenti la normale tollerabilità (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 488; id., n. 3340/2006, cit.). Pres - Nicolosi, Est. De Bernardis - T.s.n.c. (avv.ti Cresci e Sanchini) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Pacini).T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 17/04/2009, n. 670

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Attività di intrattenimento musicale - Rilascio dei titoli abilitativi - Art. 9 L. n. 447/95 - Obbligo di riduzione dei limiti di emissione acustica - Contraddittorietà - Esclusione. Il rilascio, da parte dell’amministrazione comunale, dei titoli abilitativi per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale e per l’occupazione del suolo pubblico antistante il locale, in nessun modo può precludere all’Amministrazione stessa l’esercizio di quella potestà di conformare l’attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell’ambito del territorio comunale, di cui il potere di adottare le ordinanze ex art. 9 della l. n. 447 cit. costituisce espressione. Pres - Nicolosi, Est. De Bernardis - T.s.n.c. (avv.ti Cresci e Sanchini) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Pacini).T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 17/04/2009, n. 670

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni acustiche - Operazioni di misurazione - Accertamento a sorpresa - Avviso di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. Le operazioni di misurazione delle immissioni acustiche integrano un tipico esempio di accertamento a sorpresa, per il quale trova applicazione l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui è del tutto legittimo non far precedere un simile tipo di accertamenti dal previo avviso di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità (C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 giugno 2008, n. 1961). Pres- Nicolosi, Est. De Bernardis - T.s.n.c. (avv.ti Cresci e Sanchini) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Pacini).T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 17/04/2009, n. 670

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - L.R. Veneto n. 40/94 - Artt. 4 e 5 - Provvedimenti di limitazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici - Presupposti - Contingibilità e urgenza - Esclusione. Gli artt. 4 e 5 della L.R. Veneto n. 40/1994 non prevedono, quale presupposti per l’emanazione dei provvedimenti di limitazione degli orari degli esercizi pubblici né l’urgenza, né la contingibilità, trattandosi di norme attributive di poteri al Sindaco per fare fronte in modo ordinario a situazioni in grado di incidere sulla quiete pubblica al fine di tutelare il predetto bene. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - V. s.n.c. (avv.ti Bogoni e Sorpresa) c. Comune di Verona (avv.ti Rigobello, Caineri, Bortolomasi e Moretto). TAR VENETO, Sez. III - 2/04/2009, n. 1071

INQUINAMENTO ACUSTICO - Provvedimenti di limitazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici - Natura sanzionatoria - Esclusione - Tutela della quiete e della salute pubblica - Rispetto, da parte del gestore, degli obblighi di legge - Irrilevanza. Il provvedimento che limita l’orario di apertura di un esercizio commerciale non ha un contenuto sanzionatorio, bensì è volto alla tutela della quiete e della salute pubblica, per cui è inconferente stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato (cfr. in termini TAR Veneto, sez. III, n. 1582/2007). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - V. s.n.c. (avv.ti Bogoni e Sorpresa) c. Comune di Verona (avv.ti Rigobello, Caineri, Bortolomasi e Moretto). T.A.R. VENETO, Sez. III - 2/04/2009, n. 1071

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Provvedimenti di limitazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici - Salute e sicurezza - Interessi prevalenti su quelli d’impresa. L’esperienza e la ragionevolezza consentono d’individuare - senza necessità di procedere a verifiche delle soglie sonore di disturbo - una precisa relazione tra i flussi di potenziali disturbatori ed i pubblici esercizi, quale luogo d’incontro, di ristoro e di acquisto di cibi e bevande. Così, la previsione che, anticipando la chiusura, nella zona in questione il fenomeno pregiudizievole dovrebbe ridursi cospicuamente, si presenta abbastanza ragionevole da giustificare l'emissione del relativo provvedimento (cfr. Tar Veneto, sez. III, n. 3052/2008). In un’ottica di equo contemperamento degli interessi, la decisione di ridurre l’orario d’apertura dei pubblici esercizi costituisce dunque una misura utile, sebbene non risolutiva, mentre il sacrificio imposto ai gestori appare adeguato e proporzionato agli interessi generali che si vogliono tutelare (salute e sicurezza), e che sono comunque prevalenti su quelli d’impresa o su quelli degli avventori, tenuti a rispettare elementari regole di convivenza civile. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - V. s.n.c. (avv.ti Bogoni e Sorpresa) c. Comune di Verona (avv.ti Rigobello, Caineri, Bortolomasi e Moretto). T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 aprile 2009, n. 1071

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9, L. n. 447/95 - Presupposto - Esposto di una sola famiglia - Sufficienza. L'ordinanza di cui all'art. 9, L. n. 447 del 1995, sull’inquinamento acustico, può essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, costituendo la predetta ordinanza l’ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6819 e 2 aprile 2008 n. 715). Pres. f.f. Ranalli, Est. Daniele - L.D. (avv. Marini) c. Comune di Folignano (avv. Lelli) e altri (n.c.).T.A.R. MARCHE, Sez. I - 23/03/2009, n. 143

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Istruttoria - Accertamenti fonometrici - Partecipazione dell’interessato. Il soggetto cui si riferisce l’attività di accertamento fonometrico deve essere posto in grado di partecipare all’attività stessa, al fine di presentare le proprie osservazioni anche in ordine alla correttezza delle metodologie di rilevazione usate ed all’attendibilità dei valori rilevati. Pres. Mastrocola, Est. Iannini - M.s.r.l. (avv. Candreva) c. Comune di Amantea (avv. Gentile) e altro (n.c.) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 4 Marzo 2009, n. 242

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente di sospensione delle emissioni acustiche emessa al di fuori dei presupposti di cui all’art. 9 della L. n. 447/95 - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Diritto al contraddittorio verso gli accertamenti tecnici. L’ordinanza contingibile e urgente con la quale è disposta la sospensione immediata delle emissioni acustiche, al di fuori delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 447/95, vale a dire al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, necessità di comunicazione di avvio del procedimento, la quale non può in alcun modo pregiudicare la funzionalità ed efficacia di un procedimento cui sono estranei specifici motivi di celerità. Ciò in ragione della necessità di tutelare le prerogative procedimentali del responsabile delle emissioni, con particolare riguardo all’esercizio del diritto al contraddittorio verso gli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T.. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - V. s.r.l. (avv.ti Comporti e Nocentini) c. Comune di Torrita di Siena (avv. Golini) e A.R.P.A.T. (avv. Simongini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 4 marzo 2009, n. 399

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Indagine fonometrica - Subentro di un privato nella posizione dell’originario responsabile delle emissioni acustiche - Amministrazione - Coinvolgimento del subentrante negli atti successivi alla comunicazione del subentro - Risultati dell’indagine fonometrica - Omessa comunicazione - Conseguenze in ordine alla legittimità del provvedimento - Art. 21 octies, c. 2 L. 241/1990. Il subentro di un privato nella posizione del dante causa dopo l’avvio del procedimento non impone all’amministrazione di rinnovare gli atti già compiuti. Sussiste però l’obbligo di coinvolgere il nuovo titolare dell’interesse sostanziale negli atti successivi alla comunicazione del subentro. Con specifico riferimento ad un’indagine fonometrica eseguita dopo breve lasso di tempo dal subentro, l’amministrazione è tenuta ad informare il subentrante quantomeno dell’esistenza del procedimento e dei risultati dell’indagine fonometrica (non dell’imminente svolgimento della stessa, perché in questo genere di controlli vi è il rischio che il soggetto interessato, se informato in anticipo, adegui il proprio comportamento rendendo non attendibili le misurazioni). La mancanza di contraddittorio comporta un indebolimento della posizione della subentrante, ma a questo errore deve essere dato lo stesso rilievo previsto in generale per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento: trattandosi di garanzie aventi lo scopo di evitare che siano trascurati elementi istruttori utili, la loro assenza condiziona la legittimità del provvedimento finale solo quando si trasformi in un effettivo travisamento dei fatti (principio ora codificato nell’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della legge 7 agosto 1990 n. 241). Pres. Mosconi, Est. Pedron - M.S. (avv.ti Ghidotti e Gandini) c. Comune di Desenzano del Garda (avv. Bezzi). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 25 febbraio 2009, n. 410

INQUINAMENTO ACUSTICO - Violazione dei limiti assoluti e differenziali - Normale tollerabilità - Rapporto con l’art. 844 c.c.. L’accertato inquinamento acustico per violazione dei limiti assoluti e differenziali di immissione è automaticamente qualificabile come superamento della normale tollerabilità ex art. 844 cc. (v. Cass. civ. Sez. II 3 agosto 2001 n. 10735). Pres. Mosconi, Est. Pedron - M.S. (avv.ti Ghidotti e Gandini) c. Comune di Desenzano del Garda (avv. Bezzi). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 25 febbraio 2009, n. 410

INQUINAMENTO ACUSTICO - Superamento dei limiti di emissione ed immissione - Potere dovere di intervento del sindaco - Assenza di pericolo imminente per la salute delle persone - Irrilevanza - Graduazione delle misure adottabili - Bonifica, riduzione degli orari, chiusura dell’attività - Fattispecie. Il potere-dovere di intervento del sindaco sorge direttamente con il superamento dei limiti di emissione e immissione previsti dal DPCM 14 dicembre 1997, anche in assenza di un pericolo imminente per la salute delle persone, mentre la maggiore o minore intensità del pericolo è rilevante principalmente per la scelta delle misure da imporre in concreto. Le misure a disposizione dell’amministrazione spaziano dall’ordine di bonifica (sempre ammissibile), alla riduzione degli orari (se il problema è localizzato in alcune fasce orarie), alla chiusura dell’attività (in presenza di particolari ragioni di pubblico interesse). (Nella fattispecie, il Tar ha ritenuto legittima la riduzione dell’orario, ma ingiustificata l’intimazione di immediata sospensione dell’uso di un impianto elettroacustico installato all’interno del locale, in ragione dell’assenza di una specifica determinazione dell’inquinamento differenziale imputabile al locale e della componente di inquinamento provocata dall’impianto). Pres. Mosconi, Est. Pedron - M.S. (avv.ti Ghidotti e Gandini) c. Comune di Desenzano del Garda (avv. Bezzi). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 25 febbraio 2009, n. 410

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Mancata approvazione del piano di zonizzazione acustica - Applicabilità del criterio differenziale - Zone non esclusivamente industriali - Zonizzazione urbanistica operata tramite PRG - Equiparazione - Esclusione - Circostanze di fatto. La mancata approvazione del piano di zonizzazione acustica comporta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 DPCM 14/11/1997, la sopravvivenza dei limiti di emissioni previsti dall’art. 6 DPCM 01/03/1991, limiti che prevedono (art. 6 comma 2 DPCM 01/03/1991) il rispetto del c.d. “criterio differenziale” per tutte le zone “non esclusivamente industriali”. La natura non esclusivamente industriale non va desunta tramite mera equiparazione tra la zonizzazione effettuata dal PRG con la zonizzazione che il Comune deve effettuare ai sensi dell’art. 2 DPCM 1/03/1991: in mancanza del piano di zonizzazione acustica di competenza comunale, infatti, la classificazione di una zona va effettuata in base alle circostanze di fatto. Pres. Urbano, Est. Ravasio - L.P. s.p.a. (avv. Pasqualone) c. Regione Puglia (avv. Liberti) . T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 14 gennaio 2009, n. 47

INQUINAMENTO ACUSTICO - Impianti a ciclo continuo - Criterio differenziale - Applicabilità in caso di superamento dei limiti assoluti.
Il criterio differenziale viene applicato agli impianti “a ciclo continuo” solo quando la attività da essi svolta dia luogo a superamento dei limiti assoluti: ne deriva l’illegittimità della prescrizione che impone comunque il rispetto del criterio differenziale, salvo che non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 4 DPCM 14/11/1997. Pres. Urbano, Est. Ravasio - L.P. s.p.a. (avv. Pasqualone) c. Regione Puglia (avv. Liberti) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 14 gennaio 2009, n. 47