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Giurisprudenza

 

 

 

Inquinamento acustico

Rumore

 

 

2010

 

 

Si vedano anche gli anni:

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000 - 1999-94

 

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

 

 

Si veda anche: Urbanistica  - Salute - Inquinamento -  leggi e sentenze

 

 

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Zonizzazione urbanistica -Corrispondenza - Necessità - Esclusione. Non esiste piena corrispondenza tra zonizzazione urbanistica ed acustica:la finalità principale del Piano di zonizzazione acustica è infatti quella della tutela della salute umana in relazione all'inquinamento acustico e deve pertanto ritenersi differente dagli scopi propri della pianificazione urbanistica (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6819), con la conseguenza che la classificazione ai fini urbanistici non deve corrispondere pienamente con quella acustica. Pres. Plantamura, Est. Di Mario - Consorzio C. (avv. Grella) c. Comune di Valmadrera (avv. Romano) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 13 dicembre 2010, n. 7545
 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Art. 4 L. n. 447/1995 - L.r. toscana n. 89/1998 - Rapporto con il pre-uso del territorio - Rilevanza. In forza delle disposizioni di cui all’art. 4, c. 1, lett. a) della L. n. 447/1995, nonché della L.reg. Toscana n. 89/1998, le scelte inerenti la classificazione acustica, sono espressione di discrezionalità tecnica che va ancorata all'accertamento di specifici presupposti di fatto, tra i quali, in primo luogo il pre-uso del territorio, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insidiati. Va escluso che una mera situazione di fatto (nella specie, impianto di frantumazione situato in zona a destinazione agricola) possa essere avallata dalle successive scelte operate dall'amministrazione in materia di classificazione acustica. Pres. Nicolosi, Est. Massari - D. s.n.c. (avv.ti Piselli e Vagnucci) c. Comune di Pienza (avv. Golini) - TAR TOSCANA, Sez. II - 11 dicembre 2010, n. 6724

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Strada extraurbana - Automatica attribuzione di una predefinita classe acustica - Esclusione - Classificazione adottata - Motivazione. La mera qualificazione di una strada come extraurbana non comporta l’automatica attribuzione di una certa classificazione dal punto di visto acustico: nondimeno l’Amministrazione comunale è tenuta a fornire adeguate argomentazioni, in relazione al volume di traffico coinvolto, che consenta di giustificare la classificazione adottata. Pres. Nicolosi, Est. Massari - D. s.n.c. (avv.ti Piselli e Vagnucci) c. Comune di Pienza (avv. Golini) - TAR TOSCANA, Sez. II - 11 dicembre 2010, n. 6724
 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Disciplina degli orari di apertura e della potenza dei diffusori acustici - Pari opportunità tra operatori dello stesso settore - Differenziazione degli strumenti di controllo - Fattispecie: street bar. A parità di fenomeni di inquinamento acustico che comportano il disturbo della quiete pubblica e privata, l’equo contemperamento tra gli opposti interessi, attraverso una dettagliata disciplina degli orari di apertura e della potenza dei diffusori acustici, che rientra nelle competenze comunali, deve avvenire attraverso una disciplina dell’attività commerciale che consenta una pari opportunità tra gli operatori che operano nello stesso settore. La regolamentazione di settore deve essere pertanto sostanzialmente identica, essendo identica la finalità della regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali e della potenza della diffusione sonora, fermo restando la possibile differenziazione degli strumenti di controllo, in relazioni alla peculiarità delle situazioni (nella specie, street bar), per accertare che non sussistano violazione della regolamentazione da parte degli operatori del settore. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - Z. s.r.l. (avv.ti Pittalis e Roversi Monaco) c. Comune di Cervia (avv. Manservisi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 1 dicembre 2010, n. 8094

INQUINAMENTO ACUSTICO - Controlli accertamenti o ispezioni - Partecipazione di tutti i soggetti interessati - Necessità - Esclusione - Compromissione della genuinità dell’attività istruttoria.
Non può pretendersi che l’amministrazione, nell’effettuare controlli, accertamenti o ispezioni, debba operare con la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell’attività istruttoria compiuta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2003 n. 1224; 18 maggio 2004, n. 3190; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 settembre 2009, n. 1530). (fattispecie relativa alle rilevazioni dei livelli di inquinamento acustico). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - L. s.p.a. (avv. Ravizzoli) c. Comune di Bollate (avv. Brambilla Pisoni) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 novembre 2010, n. 7312

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica del territorio comunale - Assenza - Applicazione dei limiti differenziali - Esclusione. Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i soli limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. 18/9/2008, n. 385, 4/5/2005 n. 244 e 21/5/2008 n. 259; T.A.R. Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Friuli V.G. 24 aprile 2009, n. 275; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847). Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - F.V. (avv.ti Dallari e Dallari) c. Comune di Ferrara (avv.ti Indelli, Montini e Nannetti) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 15 novembre 2010, n. 8045

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Sindaco - Contenimento o abbattimento delle emissioni sonore - Poteri - Art. 54, cc. 2 e 3 d.lgs. n. 267/2000 - Art. 9 L. n. 447/1999. Con riferimento alle esigenze di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare: a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini» (articolo 54, comma, 2, d.lgs. 267/2000 n. 267); b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche. Si tratta del potere, attribuito dal comma 3, del citato articolo 54, di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza». E soprattutto, di quello previsto dall’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1999, secondo il quale il sindaco, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività». Pres. Cardoni, Est. Ungari - P. s.r.l. (avv.ti De Matteis e Zuccari) c. Sindaco del Comune di Trevi (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez . I - 22 ottobre 2010, n. 499

INQUINAMENTO ACUSTICO - Poteri di intervento dell’Amministrazione ex art. 844 c.c. - Insussistenza.
La fattispecie codicistica di cui all’art. 844 c.c. , volta a dirimere mediante l’intervento del giudice conflitti tra proprietà immobiliare ed impresa, non può fondare poteri di intervento dell’Amministrazione (ma, al massimo, orientare l’esercizio di poteri attribuiti da altre norme). Pres. Cardoni, Est. Ungari - P. s.r.l. (avv.ti De Matteis e Zuccari) c. Sindaco del Comune di Trevi (Avv. Stato) e altro (n.c.) -  TAR UMBRIA, Sez . I - 22 ottobre 2010, n. 499

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Salvaguardia dell’ordine, della quiete e della salute pubblica - Ordinanza contingibile ed urgente - Mancata fissazione del termine di efficacia del provvedimento - Violazione del giusto procedimento e del contraddittorio - Illegittimità e colpa in capo all’amministrazione - Esclusione - Art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. La presenza di gravi elementi indicativi di pesante disagio per i residenti, considerati fronteggiabili dall’amministrazione solo attraverso la limitazione dell’orario dell’esercizio allo scopo di salvaguardare l’ordine, la quiete e la salute pubblici, in disparte ogni valutazione circa l’idoneità a creare il presupposto di urgenza connesso all’inquinamento acustico ed all’effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana per il legittimo ricorso ai poteri di ordinanza di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 (Cons. St. Sez. V, 13.2.2009, n. 828), esclude l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione procedente. (riforma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. III, n. 01102/2005) Pres. Piscitello - Est. Quadri - Comune di Verona (avv.ti Caineri, Clarich) c. Noidue S.n.c. (avv.ti Manzi, Tezza). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6979

INQUINAMENTO ACUSTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Provvedimento amministrativo illegittimo - Indizio presuntivo della colpa - Risarcimento del danno - Onere della prova - Fattispecie: situazione di inquinamento acustico e di pericolo per l’ordine, la quiete e la salute pubblica. In sede di giudizio di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, l’illegittimità dell’atto costituisce indizio presuntivo della colpa, restando a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare la scusabilità dell’errore per contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, per la complessità del fatto ovvero per l’influenza di altri soggetti (Cons. St. Sez. V, 20 luglio 2009, n. 4527), elementi questi liberamente valutabili dal giudice al fine di escludere la colpevolezza, non potendo l’imputazione avvenire sulla base del dato meramente oggettivo dell’illegittimità del provvedimento (Cons. St. Sez. V, 13.4.2010, n. 2029). Nella specie, l’amministrazione ha fornito piena dimostrazione dell’assenza di imputabilità di ogni responsabilità a titolo di dolo o di colpa, data la molteplicità di richieste di intervento provenienti da soggetti pubblici e privati, l’emergenza della situazione creatasi a causa del livello dei rumori percepiti dall’interno delle abitazioni, la necessità di intervenire prontamente, il giustificato affidamento sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente come unica misura idonea a fronteggiare immediatamente la situazione di inquinamento acustico e di pericolo per l’ordine, la quiete e la salute pubblica. (riforma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. III, n. 01102/2005) Pres. Piscitello - Est. Quadri - Comune di Verona (avv.ti Caineri, Clarich) c. Noidue S.n.c. (avv.ti Manzi, Tezza). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6979

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - L. n. 447/95 - Applicabilità ai rapporti tra privati - Esclusione - Art. 844 c.c. - Immissioni superiori alla normale tollerabilità - Rumore differenziale - Limite dei 3 Db. La L. 447/95 non si applica nei rapporti tra i privati: ai fini dell’art. 844 c.c., le immissioni si presumono superiori alla normale tollerabilità , ai fini dell’art. 844 c.c., quando il c.d. “differenziale” tra il rumore causato dalle fonti rumorose ed il “rumore di fondo” superi il limite di 3 Db. Pres. Urbano, Est. Ravasio - V.T. (avv. Valla) c. Comune di Modugno (avv. Carlucci) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 luglio 2010, n. 3274

INQUINAMENTO ACUSTICO - Verbale di accertamento - Percezione del rumore o della musica all’esterno di un locale - Natura - Valutazione o giudizio - Esclusione.
Il verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale fa prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; in tale categoria rientra anche la percezione del rumore o della musica all’esterno di un locale, trattandosi non di una valutazione o di un giudizio ma di una percezione di quanto avvenuto in presenza dell’agente. Pres. Morea, Est. Petrucciani - G.C. (De Feo) c. Comune di Bari (avv. Bruno) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 luglio 2010, n. 3202

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente - Adozione - Presupposto - Tutela di un interesse generale - Singolo cittadino - Tutela privatistica in tema di immissioni. In tema di inquinamento acustico, presupposto per la misura contingibile è, tra l’altro, che il pericolo che si intende fronteggiare minacci un interesse di natura generale, in qualche modo diffusa, o che comunque trascende la posizione del singolo nominativamente individuato cittadino al quale l'ordinamento offre la tutela privatistica del codice civile in tema di immissioni (T.A.R. Toscana, sez. II, 27 dicembre 2000, n. 2695; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 febbraio 2006, n. 1776). Pres. Nicolosi, Est. Massari - L. s.n.c. (avv. Mottillo) c. Comune di San Gimignano (avv. Piochi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 7 giugno 2010, n. 1704

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Regione Piemonte - Art. 10 L.r. n. 52/2000 - Predisposizione della documentazione di impatto acustico - Realizzazione di opere e progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale - Fattispecie: strada urbana in piccolo comune. La predisposizione della documentazione di impatto acustico, prescritta dall’art. 10 della L.Reg. Piemonte n. 52/2000, in virtù del rinvio da tale norma operato all’art. 8, commi 1 e 2 della L. n. 447/1995 e da questa veicolato all’art. 6 della Legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente, sostituita dal d.lgs. n. 152/2006, non è richiesta se non per la realizzazione di opere e progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale a causa della loro idoneità a produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente, opere tra cui non è annoverabile la realizzazione di una piccola strada urbana all’interno di un piccolo Comune. Pres. Bianchi, Est. Graziano - S.G. e altri (avv. Majocco) c. Comune di Chieri (avv. Savarino) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 21 maggio 2010, n. 2438

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Regione Puglia - Zone non esclusivamente industriali - Applicabilità del criterio differenziale - L.r. Puglia n. 3/2002 - Provvedimenti assunti anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale - Criterio differenziale - Applicabilità - Nei comuni privi di zonizzazione acustica - Esclusione. L’art. 3 della L.R. Puglia n. 3/2002 stabilisce, al terzo comma, che per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi per il rumore ambientale, trova applicazione anche il cosiddetto "criterio differenziale", in base al quale non può essere superata la differenza di 5 db durante il periodo diurno e di 3 db durante il periodo notturno. Tale previsione è destinata a valere, in via immediata, anche nei Comuni privi della zonizzazione acustica (cfr. in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 3656/2007). Con riguardo ai provvedimenti assunti anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale, trova invece applicazione l’orientamento prevalso in giurisprudenza secondo cui, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, primo comma - lett. a), della legge quadro n. 447 del 1995, operano i soli limiti "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli "differenziali" (cfr., tra molte, TAR Emilia Romagna, Parma, sent. n. 385/2008; TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 578/2005; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 813/2004; TAR Veneto, sez. III, sent. n. 847/2004). Pres. Allegretta, Est. Picone - N.L. (avv. Tosches) c. Comune di Bari (avv. Valla) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 1896
 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Misurazione dell’inquinamento acustico - Tempo di riferimento - Definizione - Tempo di osservazione - Allegato A al D.M. 16 marzo 1998. Nell’allegato A al d.m. 16 marzo 1998 rubricato “tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, il tempo di riferimento viene definito come il” periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure”. La stessa norma precisa poi che “la durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h. 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00”. La stessa norma definisce poi il tempo di osservazione come il periodo di tempo compreso nel tempo di riferimento nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono verificare. Le norme in esame non impongono quindi necessariamente che il tempo di osservazione sia circoscritto ad uno solo dei due periodi nei quali si articola il tempo di riferimento potendo le condizioni di rumorosità da valutare perdurare per entrambi i periodi in cui si articola il tempo di riferimento. Pres. Balba, Est. Morbelli - B. s.r.l. (avv.ti Massa e Saguato) c. Comune di Genova (avv. De Paoli) - TAR LIGURIA, Sez. I - 15 marzo 2010, n.1166

INQUINAMENTO ACUSTICO - Rumore ambientale - Rumore residuo - Rumore prodotto dalla sorgente disturbante. Il rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.
Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo, dove per tale si intende il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante. Pres. Balba, Est. Morbelli - B. s.r.l. (avv.ti Massa e Saguato) c. Comune di Genova (avv. De Paoli) - TAR LIGURIA, Sez. I - 15/03/2010, n.1166

INQUINAMENTO ACUSTICO - Valore limite differenziale - Nozione - Rumore trascurabile - Parametri. Il valore limite differenziale è quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.
Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante, il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante. In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale. I valori limite sono di 5 db per il periodo diurno e di 3 db per il periodo notturno (art. 4 d.p.c.m. 14 novembre 1997). Tali valori differenziali non si applicano quando comunque il rumore ambientale è al di sotto di determinati valori e precisamente 50 db(A) per il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre aperte e 35 db(A) per il periodo diurno e 25 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre chiuse. Si tratta ovviamente di limiti da applicarsi disgiuntamente nel senso che anche il superamento di uno solo di essi consente l’applicazione del valore differenziale. Ciò è fatto palese dalla circostanza che il rumore viene definito in tali casi trascurabile. Orbene è evidente che, essendo il rumore sempre lo stesso, per ritenersi trascurabile non deve superare i parametri di cui sopra per cui il superamento anche di uno solo di essi implica l’applicazione dei valori limite differenziali. Pres. Balba, Est. Morbelli - B. s.r.l. (avv.ti Massa e Saguato) c. Comune di Genova (avv. De Paoli) - TAR LIGURIA, Sez. I - 15/3/2010, n.1166

INQUINAMENTO ACUSTICO - Autorizzazione di un pubblico esercizio - Amministrazione - Potere di imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse - Prescrizioni relative alle emissioni sonore.
Il rilascio dell’autorizzazione di un pubblico esercizio comprende il potere dell’amministrazione di imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse (art. 9 r.d. 773/1931), tra le quali devono ritenersi comprese anche quelle relative alle emissioni sonore. Pres. Balba, Est. Morbelli - B. s.r.l. (avv.ti Massa e Saguato) c. Comune di Genova (avv. De Paoli) - TAR LIGURIA, Sez. I - 15.03.2010, n.1166

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limite differenziali - Immediata applicabilità - Mancata effettuazione della zonizzazione acustica - Irrilevanza - Ragioni - Artt. 4 e 8 DPCM 14.11.1997. In tema di limiti pubblicistici alle emissioni sonore trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, il quale fissa i valori limite differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00), in quanto: a) l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si limita a prevedere che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone, trovano applicazione i limiti del previgente art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991, cioè rinvia ad una norma che disciplina soltanto i valori limite assoluti, per cui dal contenuto letterale dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si desume che i valori limite differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, sono immediatamente vigenti, a prescindere dalla circostanza se i Comuni abbiano o meno effettuato le cd. zonizzazioni acustiche; b) in ogni caso, il rinvio dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 risulta coerente con i principi stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, poiché i valori limite assoluti hanno la finalità di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente esterno in termini assoluti, mentre i valori limite differenziali si riferiscono al rumore percepito dall’essere umano nel suo ambiente abitativo e perciò hanno la finalità di tutelare il diritto della salute ex art. 32 Cost. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - E. s.p.a. (avv. Bassi) c. Comune di Viggiano (avv. Genovese), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 125

INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limite differenziali - Aree esclusivamente industriali - Inapplicabilità.
I valori limite differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, non si applicano nelle aree esclusivamente industriali. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - E. s.p.a. (avv. Bassi) c. Comune di Viggiano (avv. Genovese), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 125

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 9 L. n. 447/95 - Potere extra ordinem - Presupposti - Urgenza di provvedere - Misure di carattere temporaneo. Il testo dell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 contempla un potere “extra ordinem”, che si estrinseca mediante provvedimenti di contenuto atipico in presenza dei presupposti propri degli atti di tale natura. L’art. 9 medesimo fissa detti presupposti: è previsto infatti che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui deve farsi fronte con misure di carattere temporaneo ( TAR Umbria, 11 novembre 2008 n. 722). La norma non ritiene quindi sufficiente l’urgenza di provvedere, richiedendo che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbia carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione. A rimarcare ciò è richiesto che le stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità ( TAR Lazio, sez. II, 20 gennaio 2066 n. 455; TAR Liguria, sez. II, 21 giugno 2004 n. 989; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 1 marzo 2004 n. 813; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 gennaio 2004 n. 1139). Pres. Est. - A. s.r.l. (avv. Ponte) c. Comune di Lamezia Terme (avv. Belvedere) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 2 marzo 2010, n. 260

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 844 c.c. - Art. 9 L. n. 447/1995 - Presupposti applicativi - Differenza - Fattispecie. Il presupposto per l’applicazione dell’art. 844 del cod. civ. è la produzione di un danno al proprietario del fondo vicino, mentre il presupposto per l’applicazione dell’art. 9 della legge n° 447 del 1995 è la sussistenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. Ne consegue che l’ordinanza con cui il sindaco vieti l’effettuazione all’esterno dei capannoni di determinate attività produttive, non può essere sostenuta dal mero richiamo ad una sentenza del Tribunale Civile: il richiamo in questione non è idoneo a cogliere i presupposti stabiliti per l’emanazione delle ordinanze sindacali di cui all’art. 9 cit., avendo la sentenza del Tribunale Civile presupposti differenti. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Z. s.r.l. e altro (avv.ti Bucci e Martellato) c. Comune di Mussolente (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 1 marzo 2010, n.587

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - L.r. Puglia n. 3/2002 - Divieto di attività ricreative all’aperto dopo la mezzanotte - Possibilità di deroga - Art. 16 L. r. Puglia n. 3/2002 - Eventi e manifestazioni singole di carattere episodico - Art. 6 L. n. 447/1995. La possibilità di deroga (su domanda “scritta e motivata”) al divieto di attività ricreative all’aperto dopo la mezzanotte (nella specie: trattenimenti danzanti) di cui all’ art. 16 della L.r. Puglia n. 3/2002, riguarda eventi e manifestazioni singole, di carattere episodico e non può consentire un sistematico inquinamento notturno sine die. Tale interpretazione d’altronde rappresenta la coerente applicazione dell’articolo 6 della legge quadro a livello statale, costituita dalla legge 28 ottobre 1995, n. 447, che legittima il Comune a permettere superamenti dei valori acustici in modo non generalizzato, ma specifico ed episodico. Pres. f.f. Durante, Est. Adamo - L.A. e altri (avv. Ferrara) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. Valentino). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 388

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Situazioni di carattere eccezionale e impreviste - Concreta minaccia per la pubblica incolumità - Situazione id pericolo nota da tempo - Irrilevanza - Prevenzione di possibili danni futuri - Carattere della provvisorietà - Necessità - Esclusione - Valutazione in concreto della soluzione adottata. La potestà del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti è strettamente finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini: il potere di urgenza può essere esercitato infatti solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (Cons. Stato, IV, 24 marzo 2006, n. 1537) e unicamente in presenza di un preventivo e puntuale accertamento della situazione, che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (Cons. Stato, sez. VI, 05 settembre 2005, n. 4525). Sebbene gli anzidetti presupposti non ricorrano allorquando il sindaco possa fronteggiare o prevenire la situazione attraverso l’uso dei normali strumenti apprestati dall'ordinamento, ai fini della legittimità dell’ordinanza contingibile è necessario e sufficiente la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave ed imminente per la salute, a nulla rilevando che la situazione di pericolo fosse nota da tempo (C.d.S., sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5639; sez. V, 28 marzo 2008, n. 1322); con i provvedimenti in esame, infatti, non solo può porsi rimedio ai danni già verificatisi, ma si possono anche prevenire possibili danni futuri (C.d.S., sez. V, 7 aprile 2003, n. 1831). Quanto al profilo della contingibilità, l'intervento disposto con l’ordinanza sindacale non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, giacché il suo connotato peculiare è l'adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall'evento straordinario, il che non rende possibile la fissazione astratta di un rigido parametro di valutazione, imponendo invece la valutazione in concreto della soluzione adottata in ragione della natura del rischio da fronteggiare (C.d.S., sez. V, 9 febbraio 2001, n. 580; sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4402; 16 ottobre 2003, n. 6168). Pres. Riccio, Est. Saltelli - A. s.p.a. (avv. Chierroni) c. Comune di Podenzana (n.c.) - (Conferma Tar Toscana, n. 818/1997). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10/02/2010, n. 670

INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio di una infrastruttura autostradale - Disciplina specifica intervenuta con L. n. 447/95 - Tutela della salute dall’inquinamento acustico anteriormente all’entrata in vigore della legge - Fondamento. La circostanza che solo con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) il legislatore abbia puntualmente disciplinato anche il fenomeno dell’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura autostradale, collocando espressamente tra le sorgenti sonore fisse proprio le infrastrutture stradali, non costituisce ragionevole prova del fatto che precedentemente non potesse essere ammessa la tutela della salute dall’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura stradale: una simile conclusione sarebbe invero irragionevole ed inammissibile, perché in stridente ed insanabile contrasto con la previsione costituzionale della tutela della salute. Pres. Riccio, Est. Saltelli - A. s.p.a. (avv. Chierroni) c. Comune di Podenzana (n.c.) - (Conferma Tar Toscana, n. 818/1997). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10/02/2010, n. 670

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente - Destinatari - Soggetti posti nelle migliori condizioni per intervenire - Diritto di rivalsa nei confronti dei titolari di diritti - Ripartizione dell’onere finanziario per la realizzazione delle opere di mitigazione dell’inquinamento - Irrilevanza ai fini dell’ordinanza - Tutela della salute pubblica. E’ propria della natura contigibile ed urgente della ordinanza che siano destinatari di essa non solo e non tanto i titolari dei diritti sulle cose oggetto del’ordinanza, quanto coloro che si trovino nelle migliori condizioni per intervenire ai fine di porre rimedio al pericolo evidenziato, salvo il diritto di rivalsa per il costo degli interventi operati. L’eventuale ripartizione dell’onere finanziario, per l’esecuzione delle opere idonee ad eliminare, prevenire o quanto meno a limitare i danni alla salute pubblica derivanti, nella specie, dall’inquinamento acustico per l’esercizio di un’autostrada, sono assolutamente irrilevanti, non potendo ammettersi che la tutela della salute pubblica possa essere in qualche modo limitata da questioni di carattere economico - finanziario. Pres. Riccio, Est. Saltelli - A. s.p.a. (avv. Chierroni) c. Comune di Podenzana (n.c.) - (Conferma Tar Toscana, n. 818/1997). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 febbraio 2010, Sentenza n. 670

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione acustica - Assenza - Applicabilità del doppio limite ex art. 4 DPCM 14 novembre 1997 - Esclusione - Limite applicabile - Art. 6 DPCM 1 marzo 1991. Il doppio limite posto dall’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 (limite assoluto e limite differenziale), in forza dell'articolo 8, comma 1 può trovare applicazione solo dopo che il Comune abbia effettuato la zonizzazione acustica di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95. In mancanza, può trovare applicazione il solo limite stabilito dall'articolo 6 del DPCM 1 marzo 1991; articolo che da un lato non prevede il limite differenziale e dall'altro stabilisce limiti massimi più elevati (in tutto il territorio nazionale 70 leq(A) diurno e 60 leq(A) notturno). Pres. De Zotti, Est. Antonelli - L. s.r.l. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Comune di Paese e altro (n.c.). TAR VENETO, Sez.III - 10 febbraio 2010, n. 351

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Deroga agli orari di apertura di esercizi commerciali - Autorizzazione - Liberatoria del privato cittadino residente in prossimità dell’esercizio - Rilevanza - Esclusione - Funzioni comunali di carattere pubblicistico - Verifica circa l’effettiva mancanza di elementi perturbatori per la qualità della vita. Nonostante la previsione di una liberatoria del privato cittadino che risiede in prossimità dell’esercizio dal quale possono propagarsi rumori e, in genere, emissioni disturbanti per la pubblica quiete, la valutazione della possibilità di autorizzare una deroga agli orari di apertura degli esercizi commerciali resta pur sempre demandata alla discrezionalità della P.a. Quest’ultima è tenuta ad effettuare senz’altro una verifica circa la effettiva mancanza o insussistenza di elementi perturbatori per la qualità della vita di cittadini che risiedono in adiacenza ad un pubblico esercizio, e non può abdicare a fondamentali funzioni di carattere pubblicistico pur in presenza di una manifestazione di volontà del privato non ostativa alla deroga. Pres. Ravalli, Est. Dibello - L. s.r.l. (avv.ti Greco, Orlandini e Tuccari) c. Comune di Manduria (avv. Rollo). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 9 febbraio 2010, n. 525