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Giurisprudenza

 

 

Caccia e pesca

 

 

Anno 2006

 

Anni:  2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005

- 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999-93

 

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Caccia - Anticipazione dell’attività venatoria sulla fauna selvatica - Cognizione dei ricorsi - Competenza - Art. 2, lett. b), n. 3, L. n. 1034/1971 - Giurisprudenza. In materia di competenza, quando si tratta di provvedimento emesso da ente pubblico territoriale (nella specie, Regione Calabria) trova applicazione la regola di cui all’art. 2, lett. b), n. 3, della legge n. 1034/1971, che assegna al Tribunale regionale la cognizione dei ricorsi proposti avverso atti e provvedimenti emessi “dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale”, indipendentemente da ogni questione sull’efficacia infraregionale o ultraregionale degli atti e provvedimenti gravati (cfr. “ex multis” Cons. St., Sez. IV^, n. 4423 del 22.06.2004; Sez. VI^, n. 2542 del 13.05.2003). Detta regola sulla determinazione della competenza territoriale, fondata sulla sede dell’ente pubblico territoriale, non riceve deroga nei casi di efficacia ultraregionale dell’atto oggetto di contestazione (che nella sentenza che si appella è ricondotta all’incidenza del provvedimento di determinazione della data di inizio dell’attività venatoria sulla fauna selvatica, qualificata come bene indisponibile dello Stato e non delle sole regioni), poiché l’art. 3 della legge n. 1034/1971 prende in considerazione agli effetti predetti i soli atti degli organi dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale. Pres. Varrone - Est. Polito - Regione Calabria (Avv. Naimo) c. LAV - Lega Anti Vivisezione - Onlus (riforma TAR Lazio sede di Roma Sez. I n. 8974/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n. 7993

 

Caccia e pesca - Caccia - Anelli di riconoscimento - L.R. Lombardia n. 26/1993, art. 26, c. 5 - Detenzione di richiami vivi privi di anello - Contrasto con l’art. 5 della L. n. 157/1992 - Illegittimità costituzionale. L’art. 26, c. 5 della L. R. Lombardia n. 26 del 1993, nel consentire, seppure previa tenuta di apposita documentazione, la possibilità di detenere richiami vivi privi di anello di riconoscimento, si pone in contrasto con l’art. 5 della legge n. 157 del 1992, il quale prevede, al comma 7, che «È vietato l’uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia» e, al successivo comma 8, che la «sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all’ente competente del richiamo morto da sostituire». La deroga alla disciplina statale introdotta dalla norma regionale incide sugli standard minimi e uniformi di tutela della fauna la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (sentenza n. 313 del 2006). Ne consegue l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Pres. Bile, Red. Saulle - W.W.F. Italia e altri c. Regione Lombardia - CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 2006 (ud. 6 dicembre 2006), sentenza n. 441 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Prove cinofile e abbattimento di fauna allevata in batteria - Materia di competenza legislativa esclusiva regionale. La disciplina relativa alle prove cinofile e alle gare tenute con l’abbattimento di fauna allevata in batteria, non riguardando la fauna selvatica in stato di naturale libertà e non contrastando in sé con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, ricade nell’ambito della competenza legislativa esclusiva della regione di cui al comma V della parte seconda della Costituzione. Essa infatti non attiene a quegli “standard minimi di uniformi di tutela della fauna” riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato, nei quali devono includersi - accanto all’elencazione delle specie cacciabili - la disciplina della modalità di caccia e la delimitazione del periodo venatorio (si vedano sentenze Corte Cost. n. 536/2002 e n. 226/2003). Pres. Morea, Est. Adamo - L.I.D.A. (avv. Fiore) c. Regione Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 14 dicembre 2006, n. 4350 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia e pesca - Caccia - Deroga al divieto di caccia di una specie (marmotta) - Art. 14 L.P. Bolzano n. 14/1987 - Pregiudizio all’agricoltura o all’equilibrio tra le specie - Concretezza e attualità - Necessità - Adeguata istruttoria - Necessità - Piano di abbattimento - Natura - Strumento eccezionale. L’art. 14 della L.P. Bolzano n. 14/1987 va interpretato nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto ed attuale. Una volta accertata, inoltre, l’esistenza di un effettivo pregiudizio attraverso un’adeguata istruttoria, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede “notevole”. Il legislatore si preoccupa infatti di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore. (Nella specie, trattavasi di decreto assessoriale di approvazione del piano di abbattimento delle marmotte) Pres. Demattio, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia ONLUS (avv. De Pascalis) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. Silbernagl) - T.R.G.A. BOLZANO - 14 dicembre 2006, n. 448 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia e pesca - Caccia - Spari da bordo di autoveicoli - Art. 32 L. n. 157/92 - Sospensione temporanea della licenza di caccia - Potere discrezionale della P.A. - Limiti - Provvedimento di revoca definitiva - Illegittimità. Il potere discrezionale attribuito alla P.A. dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. in ordine alla valutazione sull’esistenza dei presupposti per ritenere che gli interessati non diano affidamento di non abusare delle armi trova un limite invalicabile nella disposizione di cui all’art. 32 L. n. 157/92, la quale prevede al massimo, per il cacciatore sorpreso a sparare da bordo di autoveicoli, una sospensione temporanea della licenza e non già la revoca definitiva, con ciò fornendo, in assenza di altre diverse circostanze addossate all’interessato, una valutazione legale del massimo livello di gravità del fatto che non può essere inasprito in sede amministrativa. Pres. ed Est. Borea - F.Z. (avv.ti Bianchin e Redivo) c. Questura di Pordenone e Ministero degli Interni (Avv. Stato) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 29 novembre 2006, n. 731

 

Caccia - Piani di prelievo selettivo degli ungulati - Dati di riferimento - Censimenti annuali - Ricorso ai censimenti storici - Illogicità. L'approvazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati, con variazione del carniere stagionale e variazione del periodo di prelievo deve tenere conto dei censimenti annuali e non dei censimenti relativi alla serie storica disponibile per ogni distretto, posto che i piani di prelievo devono essere predisposti per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non possono che riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla stagione venatoria cui il piano di prelievo si riferisce. Pres. Calvo, Est. Manca - Associazione Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP) (Avv. Stefutti) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 15 novembre 2006, ordinanza n. 584 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Pesca - Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 2847/93 - Regime di controllo nel settore della pesca - Comunicazione tardiva dei dati richiesti. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo comunicato in ritardo i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 9 novembre 2006, causa C-236/05

 

Caccia - Deroga al divieto di cacciare una specie - Motivazione puntuale - Determinazione scientifica della nozione di "piccola quantità" - Necessità. La deroga al divieto di cacciare una specie, in considerazione del suo carattere eccezionale, deve reggersi su una motivazione puntuale ed esige pertanto che si possa scientificamente determinare la nozione di "piccola quantità", cui tale deroga va circoscritta, sicchè in difetto di idonee risultanze scientifiche manca il presupposto stesso dell'esercizio del potere. Pres. Nicolosi, Est. Bignami - LAC e altro (avv. Linzola) c. Regione Lombardia (avv. Gallonetto) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 novembre 2006, ordinanza n. 2039 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Caccia - Abbattimento dei colombi - Abilitazione indiscriminata di tutti i cacciatori - Contrasto con l’art. 19 L. n. 157/92. E’ illegittima l’ordinanza che consente l’abbattimento dei colombi da parte dei cacciatori in possesso di regolare licenza con i tempi previsti dal calendario venatorio 2006/07, nella parte in cui abilita indiscriminatamente tutti i cacciatori che esercitano l’attività venatoria all’abbattimento degli animali, in palese contrasto con il dettato normativo di cui all’art. 19 della legge n. 157/92, che indica in modo tassativo i soggetti abilitati ad intervenire nell’ambito dei piani di abbattimento. Pres. Zuballi, Est. Farina - LAV (avv. Rizzato) c. Comune di Camisano (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 19 ottobre 2006, n. 3512 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Controllo numerico delle popolazioni di volpe - Piano di abbattimento - Istruttoria adeguata - Legittimità. La predisposizione del piano di abbattimento per il controllo numerico delle popolazioni di volpe è legittima ove sia preceduta dal parere favorevole dell’INFS, il quale a sua volta abbia valutato le risultanze delle indagini effettuate dall’ente provinciale in merito all’entità degli animali ed ai risultati conseguiti nella precedente stagione, tenendo conto di appositi conteggi delle tane occupate e della rilevata densità della popolazione di volpi rispetto alla superficie ed alla capacità portante del territorio interessato. Pres. Zuballi, Est. Farina - LAV (avv. Rizzato) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella e Sartori) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 19 ottobre 2006, n. 3511 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Controllo numerico delle popolazioni animali - Piani di abbattimento - L.R. Veneto n. 50/93 - Ricorso ad operatori in possesso di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria - Contrasto con la L. n. 157/92 - Inconfigurabilità. In materia di piani di abbattimento per il controllo numerico delle popolazioni animali, la disposizione normativa regionale di cui alla L.r. Veneto n. 50/93, integrata dalla L.r. n. 23/99, che prevede il ricorso anche ad operatori in possesso di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, non contrasta con la legge quadro (L. n. 157/92) e quindi non presenta profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost., poichè, in applicazione della norma regionale, non si è inteso estendere in termini indiscriminati ai cacciatori la possibilità di intervenire nell’ambito del piano di abbattimento; infatti, trattasi di soggetti, muniti della prescritta licenza per l’attività venatoria, che vengono espressamente selezionati dalla Provincia e appositamente seguiti dal personale (nella specie le guardie venatorie), dell’ente. Pres. Zuballi, Est. Farina - LAV (avv. Rizzato) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella e Sartori) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 19 ottobre 2006, n. 3511 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Limite di tre giornate di caccia settimanali - Deroga - L. R. Emilia Romagna n. 14/2002, art. 4, c. 2, lett. c) - Parere non vincolante dell’INFS - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. L’art. 4, comma 2, lett. c), della Legge regione Emilia Romagna, n. 14/2002, nella parte in cui prevede, dal 1° ottobre al 30 novembre, ulteriori due giornate settimanali per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, senza che tale concessione sia subordinata ad una valutazione necessariamente congrua del parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), non contrasta con l’art. 117, c. 2, lett. s) della Costituzione. L’articolo 18, della legge n. 157 del 1992, infatti, al comma 5, stabilisce il limite di tre giornate di caccia settimanali prevedendo, al successivo comma 6, la possibilità per le regioni di derogare a tale limite nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre «sentito» l’INFS e tenuto conto delle consuetudini locali. Risulta da ciò che la norma statale evocata prevede una mera interlocuzione tra l’ente territoriale e l’INFS, senza che il parere da quest’ultimo espresso si possa considerare vincolante per la Regione ai fini dell’esercizio legittimo della deroga. Pres. Bile, Red. Saulle - Promosso con Ord. TAR Emilia Romagna 30 luglio 2004 - CORTE COSTITUZIONALE - 19 ottobre 2006, sentenza n. 332 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Tesserino - L.R. Emilia Romagna n. 14/2002, art. 12, c. 12 - Annotazione dei capi abbattuti al termine della giornata di caccia - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. In tema di tesserino di caccia, il legislatore statale si è limitato ad indicare all’art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, che «Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria», senza dettare alcuna prescrizione sulle modalità dell’annotazione del capo abbattuto. Sicchè non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 9, comma 5 della L. R. Emilia Romagna n. 14/2002, che prevede l’annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia, anziché dopo ogni singolo abbattimento. Pres. Bile, Red. Saulle - Promosso con Ord. TAR Emilia Romagna 30 luglio 2004 - CORTE COSTITUZIONALE - 19 ottobre 2006, sentenza n. 332 (vedi: sentenza per esteso)
 

Caccia - Pubblica Amministrazione - Avvio del procedimento - Preavviso procedimentale - Implicito nella contestazione - Ragioni d’urgenza - Necessità - Insussistente - Fattispecie: stagione venatoria, revoca del tesserino esperto selezionatore. Ferma restando l’operatività dell’art. 21-octies, legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 14, della L. 11 febbraio 2005, n. 15, opera comunque l’invocato preavviso procedimentale, quando esso è tuttavia ravvisabile (nella specie in forma di una ricevuta firmata dall’interessato, cui erano stati consegnati tutti gli atti procedurali da lui richiesti, compreso il provvedimento dirigenziale, congruamente motivato e dallo stesso depositato in atti, dopo che gli erano state contestate tutte le irregolarità commesse - uscite da accompagnatore non annotate; uscite da cacciatore annotate come da accompagnatore; cervi abbattuti annotati e poi cancellati - in rapporto alle ragioni d’urgenza esplicitate per l’imminenza dell’inizio della stagione venatoria di selezione). Conf.: C.d.S. Sez. VI, 12/10/2006, n. 6084. Pres. Giovannini - Est. Scola - Provincia di Treviso (avv.ti Verino e Botteon) c. Berton e Riserva di caccia di Valdobbiadene (nn.cc.), (annulla T.a.r. Veneto, Venezia, sezione II, n. 354/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 12/10/2006 (C.c. 11/07/2006), Sentenza n. 6085

 

Caccia e pesca - Pesca - Acquicoltura - Titoli concessori - Specificazione del tipo di pesce allevato - Necessità - Esclusione. In tema di rilascio dei titoli concessori per l’attività di acquicoltura, non è necessaria la specificazione del tipo di pesce effettivamente allevato, atteso che l’attività di acquicoltura comprende l’allevamento di organismi acquatici, e dunque qualsiasi specie di pesce, mollusco, crostaceo o pianta; sicché il concessionario legittimato all’esercizio dell’attività di acquicoltura ben può variare, nel corso della concessione, il tipo di specie allevata senza che ciò comporti una modifica del titolo stesso (cfr. circolare n. 15 del 24.03.2000 del Ministero dei Trasporti). Pres. f.f. Monaciliuni, Est. Passarelli Di Napoli - A.D.B. e altri (avv. Traiola) c. Comune di Procida (avv. D’Angiolella) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 12 ottobre 2006, n. 8421 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Condanna per esercizio dell’attività venatoria in zona di ripopolamento e cattura - Sospensione della licenza di porto di fucile da caccia - Natura vincolante - Omissione dell’avviso di avvio del procedimento - Irrilevanza. E’ irrilevante il mancato avviso dell’avvio del procedimento nel provvedimento di sospensione della licenza del porto di fucile da caccia, nell’ipotesi di condanna per il reato p. e p. dall’ dall’art. 30, 1° comma, lett. d) della L. n. 157/1992 (esercizio dell’attività venatoria in zona di ripopolamento e di cattura), giusta il carattere vincolante della sospensione in questione. Pres. Cicciò, Est. Giovannini - R.A. (avv. Manfredi) c. Ministero dell’Interno e Questura della Provincia di Piacenza (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 5 ottobre 2006, n. 433

 

Caccia - Piano faunistico venatorio - Valenza regionale - Impugnazione - Sezione provinciale di un’associazione venatoria - Legittimazione - Esclusione. Il Piano faunistico venatorio, per gli interessi compositi con cui viene in contatto, non può essere oggetto di impugnazione da parte di una sezione provinciale di un’associazione venatoria, la cui legittimazione non può che essere limitata al piano provinciale, anche eventualmente deducendo censure che abbiano origine in quello regionale, ma senza tuttavia la possibilità di coinvolgere quest’ultimo atto nella domanda di annullamento, e quindi di estendere la portata della decisione in ambito regionale. Il luogo di sintesi delle valutazioni delle strutture periferiche si può rinvenire unicamente nell’ambito della Sezione regionale, a cui soltanto va pertanto riconosciuta la legittimazione ad impugnare un piano a valenza regionale. Federazione Italiana della Caccia - Sez. prov. Ascoli Piceno (avv.ti Lucchetti e Lucchetti) c. Regione Marche (avv. De Berardinis) - T.A.R. MARCHE, Sez. I - 27 settembre 2006, n. 590 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Calendari venatori regionali - Impugnazione - Competenza - T.A.R. Lazio - Effetti ultraregionali. I decreti di autorizzazione alla caccia nei giorni precedenti il 16.9.06, quale Calendario Venatorio Regionale, vanno impugnati innanzi al Tar Lazio atteso che per l’art. 1 della legge nazionale n. 157/92 la fauna selvatica è un bene indisponibile dello Stato e non delle singole Regioni e che i decreti in questione hanno effetti ultraregionali, sia sotto l’aspetto oggettivo della fauna da cacciare, sia sotto l’aspetto degli interessati alla caccia, che non sono solo i residenti e/o gli abitanti nella singola regione, ma anche quelle di altre, grazie anche ai reciproci accordi territoriali di caccia. Pres. ed Est. Guerrieri - L..A.V. (avv. Petretti) c. Regioni: Basilicata (avv. Cariati), Molise (n.c.), Emilia Romagna (avv.ti Mastragostino, Lista e Giuffrè), Puglia (avv. Scartaglia), Calabria (avv. Naimo) e Campania (avv. Armarante) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 20 settembre 2006, n. 8974 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Armi - Detenzione abusiva di un'arma antica - Omessa denuncia - Reato di cui all'articolo 697 c.p. - L. n. 497/1974. La detenzione di un'arma antica senza la necessaria denuncia integra il reato di cui all'articolo 697 c.p., e non il più grave reato di cui agli articoli 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati rispettivamente dagli articoli 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497. (Nella specie, si trattava di arma antica ed artistica, costruita anteriormente al 1890, funzionante, come accertato da consulenza tecnica. Sicché, la detenzione in omissione di denuncia integra il reato, che, in relazione all'articolo 38 del Tulps, e' stato individuato nella contravvenzione di cui all'articolo 697 c.p.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 08/09/2006, Sentenza n. 29857

 

Caccia e pesca - Caccia - Prelievo venatorio - Ampliamento della delimitazione temporale - Art. 18 L. 157/92 - Regioni - Competenza - Esclusione - Delibera regione Calabria n. 88 del 17/02/2004 - Illegittimità. Non spetta alle Regioni modificare il calendario venatorio ampliando la delimitazione temporale del prelievo di cui all’art. 18 della L. 157/92. Quest’ultima è infatti rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il cui soddisfacimento è attribuito alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett.s) Cost.) mediante la predisposizione di standard minimi e uniformi di tutela della fauna, nei quali rientrano, da un lato, l’elencazione delle specie cacciabili e, dall’altro, la disciplina delle modalità di caccia. Sicchè va annullata la delibera della regione Calabria 17 febbraio 2004, n. 88, con la quale è stato consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo di alcune specie selvatiche nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 21 marzo 2004, nelle giornate di sabato e domenica. Pres. Bile, Red. Saulle - Pres. Cons. Ministri c. Regione Calabria - CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 2006 (ud. 18 luglio 2006), sentenza n. 313 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia e pesca - Caccia - Controllo dello stambecco - Autorizzazione all’abbattimento di esemplari giovani - Illegittimità - L.P. Bolzano n. 14/87. E’ illegittimo il provvedimento con cui è autorizzato il controllo dello stambecco attraverso l’abbattimento di esemplari giovani (nella specie, inferiori a tre anni), in violazione dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale 17 giugno 1987, n. 14. Pres. f.f. Widmair, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. Sibernagl) - T.R.G.A. Bolzano - 26 luglio 2006, n. 320 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Aree protette - Rapporto tra protezione della fauna e diritto di caccia - Sentt. Corte Cost. nn. 448/1997 e 169/1999 - Prevalenza dell’esigenza di conservazione della fauna selvatica. Il rapporto tra i valori della protezione della fauna e della flora garantita con la creazione di parchi e riserva ed il diritto di caccia, garantito con la individuazione del limite del 30% del territorio agro silvo pastorale entro cui esercitare l’attività venatoria, alla luce delle sentenze della Consulta nn. 448/1997 e 169/1999, va inteso nel senso che a) la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale e che b) l’esercizio della attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica (e non arrechi danno effettivo alla produzioni agricole). Pres. Ferrari, Est. Mangialardi - FIDC (avv. Pellegrino) c. Ministero dell’Ambiente e altro (Avv. Stato) e Regione Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 19 luglio 2006, n. 2894 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Aree protette - L. n. 157/92 - Territorio agro silvo pastorale - Limite del 30% delle aree inibite alla caccia - Inderogabilità - Esclusione - Ratio della norma. Mentre il terzo comma dell’art. 10 della legge n. 157/92 limita le aree che possono essere inibite alla caccia al 30% del territorio agro silvo pastorale, il successivo art. 21, c. 1, lett. b), nell’elencare i divieti posti ai cacciatori esclude espressamente l’esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve, in tal modo facendo intendere che in nessun caso sia consentito cacciare in dette zone. La quota dal 20 al 30% prevista nel terzo comma dell’art. 10 non è inoltre indicata come quota massima, come invece espressamente previsto dal successivo quinto comma per la quota massima globale del 15% di territorio da destinare a caccia riservata a gestione privata. Da ciò la conclusione (cfr. TAR Lazio , II Sez, n. 231/98; TAR Basilicata n. 199/2003) per cui la ratio legis non si identifica nel voler costituire un limite inderogabile al territorio da proteggere, ma piuttosto - qualora non vi siano aree di particolare valore naturalistico - nel destinare comunque una superficie compresa tra il 20 ed il 30 per cento alla tutela della fauna. Pres. Ferrari, Est. Mangialardi - FIDC (avv. Pellegrino) c. Ministero dell’Ambiente e altro (Avv. Stato) e Regione Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 19 luglio 2006, n. 2894 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Aree protette - Conservazione uccelli selvatici - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - ZPS Zona di protezione speciale - Modifica senza fondamento scientifico. La Repubblica portoghese, avendo modificato la delimitazione della zona di protezione speciale «Moura, Mourão, Barrancos», ed avendo in tal modo escluso zone che ospitano specie di uccelli selvatici la cui protezione ha giustificato la designazione di tale zona, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Repubblica portoghese è condannata alle spese. Commissione delle Comunità europee c. Repubblica portoghese. CORTE DI GIUSTIZIA Comunità Europee, Sez. II, Sentenza -13 luglio 2006 - Causa C-191/05

 

Caccia - Fauna e flora - Conservazione degli uccelli selvatici - Specie protette, prelievi venatori autorizzati - Deroghe - Criterio - Limiti - Art. 9, n. 1, lett. c), Dir. 79/409/CEE. In tema di conservazione degli uccelli selvatici, l’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, impone agli Stati membri, indipendentemente dalla ripartizione interna delle competenze determinata dall’ordinamento giuridico nazionale, di garantire, nell’adottare le misure di trasposizione di tale disposizione, che, in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, i prelievi venatori autorizzati non superino un tetto - da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi - conforme alla limitazione, imposta da tale disposizione, dei detti prelievi a piccole quantità. WWF Italia e altri. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, sezione II - 8 giugno 2006, procedimento C-60/05 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Specie protette - Prelievi venatori autorizzati in deroga - Nozione di «piccole quantità» - Fondamento - Stati membri - Controlli - Garanzie - Necessità - Dir. 79/409/CEE - Procedimenti amministrativi. In materia di prelievi venatori autorizzati, le disposizioni nazionali di recepimento relative alla nozione di «piccole quantità» enunciata all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409 devono consentire alle autorità incaricate di autorizzare prelievi in deroga di uccelli di una determinata specie di fondarsi su indici sufficientemente precisi quanto ai quantitativi massimi da rispettare. Gli Stati membri, nel recepire l’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, sono tenuti a garantire che, indipendentemente dal numero e dall’identità delle autorità incaricate, nel loro ambito, di dare attuazione a tale disposizione, il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna specie protetta, da ciascuna delle dette autorità non superi il tetto, conforme alla limitazione di tali prelievi a «piccole quantità», fissato per la detta specie per tutto il territorio nazionale. A tal fine, l’obbligo incombente agli Stati membri di garantire che i prelievi di uccelli siano effettuati solo in «piccole quantità», a norma dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, esige che i procedimenti amministrativi previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga, quanto le modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo efficace effettuato tempestivamente. WWF Italia e altri. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, sezione II - 8 giugno 2006, procedimento C-60/05 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia e pesca - Piano faunistico venatorio - Scadenza - Prorogatio. La scadenza del periodo temporale di efficacia del piano faunistico venatorio regionale implica non la decadenza, bensì la sua prorogatio, nel senso che le norme da esso previste protraggono i loro effetti fino a quando non vengono sostituite da quelle nuove (cfr. CdS n. 5826/000; Sez. V n. 3518/2000; n. 173/1999). Pres. Ferrari, Est. Mangialardi - W.W.F. Italia (avv. Balletta) c. Regione Puglia (avv. Monterisi) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 10 maggio 2006, n. 1618

 

Caccia - Vigilanza volontaria - Provincia - Potere regolamentare per il coordinamento della vigilanza - Sussistenza - Art. 19 D.Lgs. 267/2000. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali), fra le funzioni amministrative di spettanza della Provincia, si annoverano quelle in materia di caccia (art. 19, lett. f), tutela e valorizzazione dell’ambiente (lett. a) e protezione della flora e della fauna (lett. e). Nelle materie di propria competenza, la Provincia può adottare regolamenti per l’esercizio delle funzioni (cfr. art. 7 D.Lgs. 267/2000, oltre che la previsione dell’art. 117, comma 6°, della Costituzione, che riconosce alle Province potestà regolamentare per la disciplina dello svolgimento delle funzioni loro attribuite). Nessun dubbio, pertanto, circa la correttezza del ricorso alla fonte regolamentare, da pare della Provincia, per l’organizzazione ed il coordinamento della vigilanza volontaria delle associazioni agricole, ambientaliste e venatorie sul territorio provinciale, visto che la disciplina del coordinamento dell’attività di vigilanza si inquadra nel più generale potere di regolazione dell’attività venatoria. Pres. Nicolosi, Est. Zucchini - W.W.F. Onlus (avv. Linzola) c. Provincia di Pavia (avv. Baggiani) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 4 aprile 2006, n. 926 (vedi: sentenza per esteso)
 

Caccia - Vigilanza volontaria - Ripartizione del territorio provinciale in una pluralità di circoscrizioni - Legittimità - Discrezionalità dell’amministrazione provinciale. L’art. 27, comma 3°, L. 157/1992, prevede che le funzioni di vigilanza siano svolte <<di norma>>, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sicché nulla vieta che la Provincia, nell’ambito dei propri poteri organizzatori, provveda alla ripartizione del territorio provinciale in una pluralità di circoscrizioni, per un migliore svolgimento del servizio. Tale ripartizione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione. Pres. Nicolosi, Est. Zucchini - W.W.F. Onlus (avv. Linzola) c. Provincia di Pavia (avv. Baggiani) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 4 aprile 2006, n. 926 (vedi: sentenza per esteso)
 

Caccia - Vigilanza volontaria venatoria - Obbligo di assicurare un determinato numero di ore mensili di servizio - Illegittima assimilazione tra volontari e dipendenti. L’obbligo statuito per la vigilanza volontaria venatoria di assicurare un determinato numero di ore mensili di servizio, non pare compatibile con il carattere volontario del servizio e con la fondamentale considerazione che le Guardie venatorie, pur dovendo sottostare al potere di coordinamento e di organizzazione dell’Amministrazione, non sono tuttavia assimilabili ai dipendenti della Provincia. Pres. Nicolosi, Est. Zucchini - W.W.F. Onlus (avv. Linzola) c. Provincia di Pavia (avv. Baggiani) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 4 aprile 2006, n. 926 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia e pesca - Fauna selvatica - Caccia di fringillidi - Art. 30 lett. h) L. 157/1992. Dopo l’entrata in vigore del DPCM 22 novembre 2003 le disposizioni relative ai fringillidi appartenenti alla fauna selvatica (senza distinzione tra fringuelli, peppole ed altre specie) non sono più applicabili, giacché la cattura, l’abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare appartenente a tale famiglia è punito con l’ammenda ai sensi dell’articolo 30 lettera h) L. 157/1992 trattandosi di specie per la quale la caccia non è consentita in alcun periodo dell’anno. Pres. Papadia Est. Onorato Imp. Pelamatti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (C.c. 01/12/2005), Sentenza n. 11111 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Aree protette - Divieto di caccia all'interno delle aree protette - Tabellazione perimetrale dell'area - Necessità - Esclusione - Reato di cui all'art. 30, c. 1° lett. a), L. n. 157/92. I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo lett. a), della citata L. n. 157/92. Pres. Onorato P. Est. Ianniello A. Rel. Ianniello A. Imp. Romeo. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.), (Rigetta, App. Reggio Calabria, 6 Marzo 2004). Rv. 233677. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.III, 28/03/2006 (Ud. 23/02/2006), Sentenza n. 10616

 

Pesca - Merluzzo bianco - Limitazione dello sforzo di pesca - Sfogliare a rete aperta - Principi di proporzionalità e di non discriminazione - Stock o gruppi di stock ittici. L’esame della questione sottoposta non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dei punti 4, lett. b), e 6, lett. a), dell’allegato XVII del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2341, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, punti 4, lett. b), e 6, lett. a), del medesimo allegato, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 10 aprile 2003, n. 671, nonché dell’art. 1 della decisione della Commissione 14 marzo 2003, 2003/185/CE, relativa all’assegnazione agli Stati membri di giorni aggiuntivi fuori dal porto, conformemente all’allegato XVII del regolamento n. 2341/2002. Unitymark e.a. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, Terza Sezione 23 marzo 2006, procedimento C-535/03

 

Caccia e pesca - Caccia - Aree protette - Disciplina dell’attività venatoria nelle aree contigue ad un parco nazionale - Competenza - Provincia - Difetto. Non sussiste in capo all’amministrazione provinciale la competenza in ordine alla disciplina dell’attività venatoria nelle aree contigue ad un parco nazionale, essendo detto potere riservato alla Regione. Pres. Fedullo, Est. Gaudieri - W.W.F. (avv. Balletta) c. Provincia di Salerno (avv.ti Casella, Cornetta e Tedesco) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 7 marzo 2006, n. 242 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia e pesca - Caccia - Aree protette - Aree contigue - Attività venatoria - Limiti - Residenti dei comuni ricompresi nell’area protetta e nell’area contigua. L’art. 32, comma 3, della l.n. 394/91 riconosce il diritto di svolgere attività venatoria nell’ATC delle aree contigue unicamente in capo ai residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua medesima, al fine di salvaguardare, mediante l’abbattimento della pressione venatoria e la restrizione delle altre attività suscettibili di arrecare danno all’ambiente, i valori naturali delle aree protette. Il vincolo in questione, imposto con norma speciale, non può ritenersi superato o modificato dalla legge n. 157/92, recante disposizioni per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio, che ha soltanto introdotto una disciplina derogatoria dell’art. 15, comma 3, della l. n. 968 del 1977. Nella specie, il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento che consentiva a tutti i cacciatori che in precedenza avessero fissato la propria residenza venatoria nell’ATC della Provincia di Salerno (anche se non residenti anagraficamente nella Provincia di Salerno e nei comuni del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano o dell’area ad esso contigua) di esercitare la caccia nel neoistituito ATC Salerno 2 comprendente l’area contigua al parco nazionale e ciò anche con effetto retroattivo, a sanatoria di tutte le sanzioni irrogate dai competenti organi di polizia. Pres. Fedullo, Est. Gaudieri - W.W.F. (avv. Balletta) c. Provincia di Salerno (avv.ti Casella, Cornetta e Tedesco) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 7 marzo 2006, n. 242 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Esercizio di attività venatoria - Nozione - Attività prodromica e preliminare alla cattura degli animali. Rientra nell’esercizio dell’attività venatoria il compimento di quella attività prodromica e preliminare alla cattura degli animali quali la predisposizione di una trappola e la detenzione degli attrezzi necessari all’armamento della trappola stessa. Pres. Postiglione; Est.De Maio; Ric. Cempini - conferma Sentenza del 11/04/2005 Corte Appello di Firenze. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 22/2/2006 (Ud 24/1/2006), Sentenza n. 6762 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Nozione di esercizio di attività venatoria - Cattura o uccisione della selvaggina - Attività prodromica e preliminare - L.157/92. La nozione di esercizio di attività venatoria usata dalla L.157/92 comprende non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi e, di conseguenza, qualsiasi attività, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretta al suindicato fine. Pres. Postiglione; Est.De Maio; Ric. Cempini - conferma Sentenza del 11/04/2005 Corte Appello di Firenze. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 22/2/2006 (Ud 24/1/2006), Sentenza n. 6762 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Guardie volontarie - Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente - Funzioni - Sequestro di un fucile e delle munizioni - Legittimità - Polizia giudiziaria. E' legittimo il sequestro di un fucile e delle munizioni operato da guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente nella materia venatoria (come il WWF) avendo le stesse qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Pres. Postiglione - Est. Teresi - Ric. Lancellotti - annulla senza rinvio ordinanza del Tribunale di Salerno del 26.09.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (Ud 2/2/2006), Sentenza n. 6454 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Esercizio di uccellagione - Reato di cui all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 - Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo. In tema di disciplina della caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. e), della L. 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellagione, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, quali reti ed altro, atteso che il legislatore punisce con tale disposizione ogni sistema di cattura avente una potenzialità offensiva indeterminata o comportante una maggiore sofferenza per gli animali. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie etc.). Pres. Papadia U. Est. Mancini F. Rel. Mancini F. Imp. Fagoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, Trib. Brescia, 25 Ottobre 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006 (Cc. 01/02/2006 ), Sentenza n. 6343 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia - Conservazione degli uccelli selvatici - Caccia primaverile a certi uccelli acquatici - Direttiva 79/409/CEE - Repubblica di Finlandia - Condanna. Non avendo fornito la prova che, nell'ambito della caccia primaverile agli uccelli acquatici nella Finlandia continentale e nella provincia di Åland: la condizione prevista all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in previsione di una deroga, relativa all'assenza di una soluzione soddisfacente diversa dalla caccia primaverile, era soddisfatta per l'edredone, il quattrocchi, lo smergo minore, lo smergo maggiore, l'orco marino e la moretta, e che la condizione prevista nella detta disposizione in previsione di una deroga, relativa al fatto che la caccia deve riferirsi solo a prelievi di uccelli in piccole quantità, era soddisfatta per l'edredone, lo smergo maggiore, lo smergo minore e l'orco marino, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, (Seconda Sezione) 10 febbraio 2006, (15/12/2005) nella causa C-344/03

 

Caccia - Polizia Giudiziaria - Volontari associazioni ecologiste - Qualifica di ufficiali o agenti di PG - Sussiste - Fattispecie. In materia di tutela ambientale, la legge 30.7.2004, n. 189, prevede all’art. 6, co. 2, che la vigilanza sulle norme di protezione degli animali sia affidata anche, ai sensi degli artt. 55 e 57 cpp, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Ciò significa che esse, nell’esercizio della loro attività, svolgono le tipiche funzioni di polizia giudiziaria, che sono quelle - stante l’esplicito richiamo alla norma di cui all’art. 55 cpp - di prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. (Nella specie, l’iniziativa acquisitiva (sequestro del fucile con relative cartucce) è stata legittimamente intrapresa e portata a termine dagli agenti del Wwf, ai sensi dell’art. 113 disp. att. cpp, ricorrendo la situazione d’urgenza dovuta alla necessità di assicurare il corpo del reato e di evitare che, mediante l’occultamento o la manomissione dell’arma, potessero essere disperse o alterate le tracce del reato e protratti ed aggravati i suoi effetti pregiudizievoli attraverso l’abbattimento di altri esemplari tutelati dalla legge). Di recente conf.: CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (Ud 2/2/2006), Sentenza n. 6454 (vedi: sentenza per esteso). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric.Galiano. TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Caccia - Sequestro fucile con relative cartucce parte delle guardie volontarie - Legittimità - Fondamento - Confisca delle armi - Ipotesi giuridiche. E’ legittimo da parte delle guardie volontarie il sequestro, ai sensi del reato di cui all’art. 30.1 lett. h) L. n. 157/92, del fucile con relative cartucce per avere esercitato attività venatoria illegale abbattendo un esemplare protetto. Il mantenimento del sequestro del fucile e delle munizioni è legittimo fin quando lo stesso sarà necessario a fini esclusivi di prova (art. 262.1 cpp). (Differente, la confisca delle armi (cfr. art. 28.2 L. n. 157/92) unicamente per le ipotesi di cui all’art. 30.1 lett. da a) ad e) e contemplando l’art. 30.1 lett. h) la sola confisca dei richiami). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric.Galiano. TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Caccia - Sequestro - Guardie delle associazioni protezionistiche - Facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Omissione - Impugnazione - Procedura - Termini. Le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche in qualifica di verbalizzanti nel procedere al sequestro devono specificare al verbalizzato la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. art. 114 disp. att. cpp), tale omissione, tuttavia, deve essere eccepita dalla parte entro i termini di deducibilità fissati dalla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità: ossia, immediatamente dopo il compimento dell’atto (Cass., sez. I, 6-24.6.1997, Pata, rv. 207858; sez. I, 21-31.5.2004, Defina, rv. 228509; sez. IV, 25.9-7.11.2003, Giannandrea, rv. 227303, la quale esclude che la nullità possa essere fatta valere con l’istanza di riesame) ovvero subito prima o subito dopo il compimento dell’atto (sez. III, 28.9-4.11.2004, Pellizer, rv. 229894). Pres. Marrone - Rel. Putignano - Ric.Galiano. TRIBUNALE DI BARI - Sez. Riesame 27 gennaio 2006 Ordinanza n. 12 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Caccia - Esercizio dell'attività venatoria - Cattura della fauna - Armi e mezzi di caccia vietati - Utilizzo di una gabbia metallica a pressione - Reato di cui all'art. 30 lett. h) l.n 157/1992 - Integrazione. L'utilizzo di una gabbia metallica a pressione destinata alla cattura di animali selvatici contenente come esca una gallina morta, configura il reato di cui all'art. 30 lett. h) l. 157/1992, per esercizio di caccia con mezzi vietati. Est. Coltella. TRIBUNALE DI GENOVA, 12 gennaio 2006

 

Pesca - Regime di controllo - Politica comune della pesca - Reg. (CE) n° 2635/97 - Reg. (CEE) nº 2847/93. Non notificando i dati di cui all'articolo 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) nº 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) n° 2635/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, la repubblica francese è venuta meno agli obblighi che gli incombono in virtù del suddetto regolamento. La repubblica francese è condannata alle spese. (Testo originale: En ne notifiant pas les données visées à l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil, du 18 décembre 1997, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement. La République française est condamnée aux dépens). Commissione delle Comunità europee contro la repubblica della Francia. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 12 Gennaio 2006, Causa C. 179/05

 

Caccia - Esemplari ed oggetti appartenenti a specie protette  Differenza  Sanzioni amministrative. La sentenza traccia la distinzione tra gli esemplari appartenenti alle specie protette (qualsiasi animale morto o vivo ed ogni parte di esso, come ad esempio la zanna di elefante o il guscio di tartaruga) , la cui importazione o detenzione che non rispetti le prescrizioni di legge può integrare gli estremi del reato, e gli oggetti di uso personale e domestico derivanti da specie protette (ovvero i prodotti derivati ottenuti da esemplari o da parti di essi), la cui importazione o detenzione può configurare un illecito amministrativo. Presidente A. Elefante, Relatore L. Mazziotti Di Celso.  CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, dell'11 gennaio 2006, Sentenza n. 217 (vedi: sentenza per esteso)

 

Caccia  Esemplare selvatico protetto  Detenzione - Sanzioni amministrative - L. n. 150/1992. La legge n. 150 del 1992, che sanziona amministrativamente chiunque detenga un esemplare selvatico protetto qualora non lo denunci entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, ha efficacia retroattiva, essendo irrilevante il momento di acquisto della detenzione. Presidente A. Elefante, Relatore L. Mazziotti Di Celso. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, dell'11 gennaio 2006, Sentenza n. 217 (vedi: sentenza per esteso)