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Giurisprudenza

 

 

Diritto venatorio e della pesca

Caccia e pesca

 

Anno 2009

 

Anni: 2011 -2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004

- 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999-93

 

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CACCIA - Art. 19, c. 2 L. n. 157/92 - Adozione di misure di controllo delle specie nocive - ragioni sanitarie - Condizioni previste dalla norma - Abbattimento - Extrema ratio - Bilanciamento con interessi primari (salute pubblica, tutela del suolo, tutela del patrimonio storico artistico ). L’art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992 prevede, anche per ragioni sanitarie, la possibilità di adottare misure di controllo delle specie nocive, che prescindano dalla normale attività di caccia. Tuttavia, ciò può avvenire alle condizioni previste dalla medesima disposizione, cioè con l’utilizzo, di norma, di metodi ecologici: solo in subordine all’accertamento dell’inefficacia di siffatti metodi, si può ricorrere a piani di abbattimento, che però devono essere autorizzati. Da un simile complesso normativo è evidente che l’ordinamento considera l’abbattimento e pertanto l’eliminazione cruenta degli animali (persino se, in ipotesi, nocivi sotto il profilo sanitario) l’extrema ratio, cioè la soluzione utilizzabile solamente quando tutte le altre si dimostrino inefficaci. Al predetto interesse, anzi, l’ordinamento attribuisce particolare rilevanza, se è vero che ne effettua il bilanciamento con interessi primari, pure di rango costituzionale (salute pubblica, tutela del suolo, tutela del patrimonio storico artistico, ecc.). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - L.A.V. (avv. Felicetti) c. Comune di Marradi (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 2/12/2009, n.2584

CACCIA - Piccioni terraioli - Ordinanza di abbattimento - Ordinanza ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. - Presupposti - Esigenze di protezione della salute - Presupposto necessario ma on sufficiente - Urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo. Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti (nella specie: ordinanza di abbattimento dei piccioni terraioli e delle tortore) presuppone, oltre all’esistenza ed indicazione, nel provvedimento gravato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso ove la P.A. non intervenga prontamente, anche (o meglio, soprattutto) la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Pertanto, ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L., per giustificare il ricorso allo strumento ordinatorio, il collegamento con le esigenze di protezione dell’igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, se non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza. La mancata indicazione dei predetti requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo, e, per l’effetto, dell’urgenza dell’intervento e dell’impossibilità di utilizzare gli altri strumenti previsti dal sistema, vizia irreparabilmente l’ordinanza. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - L.A.V. (avv. Felicetti) c. Comune di Marradi (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2584

 

PESCA - Divieto di reti da posta derivanti - Assenza di sistemi di controllo efficaci volti al rispetto di tale divieto - Conservazione delle risorse - Regime di controllo nel settore della pesca - Art. 11, Reg. n. 894/97/CE - Art. 1, nn. 1 e 2, Reg. n. 2241/87/CEE - Artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2 Regolamento n. 2847/93/CEE - Inadempimento di uno Stato (Italia). Non avendo provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l’esercizio della pesca, segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l’impiego delle reti da posta derivanti, e non avendo provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti, segnatamente con l’applicazione di sanzioni dissuasive contro i soggetti di cui sopra, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, nonché degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2846. Pres. Lindh (Rel.) - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 29/10/2009, Sentenza C-249/08
 

DIRITTO VENATORIO - AREE PROTETTE - Disciplina statale di delimitazione del periodo venatorio - Art. 8 c. 1, lett. c) L.r. Liguria n. 34/2007 - Illegittimità costituzionale. L’esplicito divieto di applicare “i limiti all’attività venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge 394/1991”, previsto dall’art. 8, c. 1, lettera c) della legge regionale della Liguria n. 34 del 2007, è costituzionalmente illegittimo. Vale, al riguardo, quanto è stato affermato (sentenza n. 165 del 2009)e cioè che “la disciplina statale che delimita il periodo venatorio [...] è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome” e che “le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili” hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998)”. Pres. Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 29 ottobre 2009, n. 272

 

DIRITTO VENATORIO - AREE PROTETTE - ZPS - Inclusione tra le aree naturali protette - Fondamento - Direttiva 92/43/CEE - Caccia all’interno di ZPS - Condotta penalmente sanzionata - Calendario venatorio della Regione siciliana 2007/2008 - Illegittimità nella parte in cui non vieta espressamente la caccia nelle ZPS. Le ZPS sono classificabili tra le aree naturali protette, in quanto l’efficacia del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005, con il quale era stata annullata la deliberazione del 2 dicembre 1996, è stata sospesa con ordinanza del TAR Lazio Roma, sez. II bis, 24 novembre 2005, n. 6856, confermata con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 783 del 14 febbraio 2006. Va, peraltro, rilevato che tale classificazione è avvenuta sulla base della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale fa espressamente riferimento alla esigenza di tutela delle ZPS, che, insieme alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui alla direttiva 92/43/CEE, costituisce la rete ecologica europea Natura 2000. Alla conclusione della sussistenza del divieto di caccia nelle ZPS si potrebbe, pertanto, pervenire anche sulla base della succitata direttiva (in tal senso T.A.R. Lombardia Milano, IV, 23 gennaio 2008, n. 105, TAR Lazio, I, 14 settembre 2006; per una questione connessa, TAR Sicilia, Palermo, n. 302/2009). Non vietandola, si autorizzata una condotta penalmente sanzionata. Invero, l’art. 11, comma 3, lettera f., della l. 6 dicembre 1991, n. 394/1991, vieta l’introduzione di armi all’interno dei parchi, ai quali devono essere equiparate, in forza della delibera del 2 dicembre 1996 suindicata, le ZPS. Ne deriva che la caccia all’interno delle ZPS è una condotta penalmente sanzionata e che il calendario venatorio della Regione Siciliana 2007/2008 è illegittimo, nella parte in cui non la vieta espressamente. Pres. f.f. Maisano, Est. Lento - W.W.F. (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza della Regione siciliana e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1633

DIRITTO VENATORIO - Regione siciliana - Statuto regionale - Caccia - Potestà legislativa esclusiva - L.R. n. 33/97 - Art. 19, c. 1 bis - Modifica dei termini del prelievo venatorio - Differenza con la disciplina nazionale ex art. 18, c. 2 L. n. 157/92.
La Regione Siciliana, nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva, che a norma dell’art. 14, comma 1, lettera l), dello statuto regionale, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ricomprende la caccia, ha approvato la l.r. n. 33/1997, contenente “norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”. L’art. 19, comma 1 bis, di tale legge prevede che i termini del prelievo venatorio possano essere modificati, per determinate specie ed in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. Tali modifiche devono essere autorizzate dall’Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La differenza tra tale disposizione e quella di cui all’art. 18, comma 2, della l. 11 febbraio 1992, n. 157 è data, principalmente, dal mancato condizionamento della anticipazione alla predisposizione di adeguati piani faunistico - venatori. Pres. f.f. Maisano, Est. Lento - W.W.F. (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza della Regione siciliana e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1633

DIRITTO VENATORIO - Regione siciliana - Anticipazione del prelievo venatorio - Art. 19, c. 1 bis L.r. n. 33/97 - Presupposti - Parere dell’INFS - Carattere obbligatorio non vincolante - Calendario venatorio - Amministrazione regionale - Provvedimento difforme - Motivazione.
L’art. 19, comma 1 bis, della l.r. n. 33/1997, subordina l’anticipazione del prelievo venatorio essenzialmente a: 1) riferimento a determinate specie, nonché alle situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali; 2) acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il parere dell’INFS, ha indubbio carattere obbligatorio, ma non vincolante. L’art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica, infatti, tale istituto come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'abbiano portata a disattendere il parere (in tal senso TAR Marche, I, 24 ottobre 2007, n. 1778). Pres. f.f. Maisano, Est. Lento - W.W.F. (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza della Regione siciliana e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1633

DIRITTO VENATORIO - Accordo dell’Aja sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori - L. 66/2006 - Eliminazione dell’uso della graniglia di piombo da caccia - Disposizione programmatica.
La l. 6 febbraio 2006, n. 66, con la quale la Repubblica Italiana ha aderito all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996, prevede, all’allegato 3, punto 4.1.4. che venga fatto “il possibile per eliminare l'uso della graniglia di piombo da caccia nelle zone umide per l'anno 2000”. Trattasi di una disposizione programmatica, non immediatamente cogente, cosicchè la mancata previsione del divieto in questione non configura un profilo di illegittimità del calendario venatorio. Pres. f.f. Maisano, Est. Lento - W.W.F. (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza della Regione siciliana e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1633

 

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - PESCA - Restrizioni applicabili alla pesca della passera di mare - Protezione del novellame - Potenza motrice massima delle barche di pesca - Attuazione del controllo e dell'esecuzione delle norme – Inadempimento di uno stato (regno dei Paesi Bassi) - Art. 29, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 850/1998 – Art. 2, paragrafo 1 Reg. n. 2847/93/CEE - Art. 2, par. 1 Regolamento n. 2371/2002/CE. Permettendo che pescherecci abbiano una potenza motrice superiore a quella che è autorizzata all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, che mira alla conservazione delle risorse di pesca tramite misure tecniche di protezione dei giovani organismi marini, come modificato dal regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, il regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nel quadro della politica comune della pesca, e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 di Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) N. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005. (Testo Uff.: En permettant que des bateaux de pêche aient une puissance motrice supérieure à celle qui est autorisée à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil, du 20 décembre 2005, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil, du 26 avril 2005). Pres. Lindh (relatore) - Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 15/10/2009, Sentenza C-232/08

 

DIRITTO VENATORIO - Regione Siciliana - Art. 21, c. 2 L.R. n. 33/97 - Valichi montani interessati dalle rotte migratorie - Divieto di caccia - D.A. 31.8.09 e 7.7.09 - Sospensione. Ai sensi del co.2 art.21 L.R. Siciliana n. 33/97, riproduttivo di analoga previsione contenuta al co.3 art.21 L.157/92, “La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico”: va conseguentemente accolta la domanda di sospensione, sussistendo il danno grave ed irreparabile, relativamente al D.A.31 agosto 2009, nella parte in cui non prevede espressamente il divieto di caccia rispettivamente sia nei valichi montani interessati dalla migrazione dell’avifauna sia nelle ZPS ove insistono comunque rotte migratorie e al D.A. 7 luglio 2009 in quanto re-introduce, a differenza di quanto previsto nel D.A.15/4/09 e senza adeguata istruttoria, la possibilità del prelievo venatorio rispettivamente a) nei pantani della Sicilia sud-Orientale, ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capopassero (SR2), e b) nel Lago Trinità del Comune di Castelvetrano (TP2). Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - Legambiente onlus e altri (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana (Avv. Stato) e Federazione Siciliana della Caccia (avv.ti Gazzè, Lino e Mistretta) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 13 ottobre 2009, n. 962

 

DIRITTO VENATORIO - Caccia primaverile - Direttiva 79/409/CEE - Divieto - Deroga al regime di protezione - Requisito relativo alla mancanza di “altre soluzioni soddisfacenti” - Legittimo affidamento - Conservazione degli uccelli selvatici - Inadempimento di uno Stato (Malta). Avendo autorizzato l’apertura della caccia alla quaglia (Coturnix coturnix) e alla tortora (Streptopelia turtur) durante il periodo di migrazione primaverile degli anni 2004-2007, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata, per gli anni 2004-2006, dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, e, per l’anno 2007, dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva. Pres. Timmermans - Rel. Bonichot - Recchia ed altro c. Repubblica di Malta. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/09/2009, Sentenza C-76/08 P

 

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - CACCIA - Evoluzione normativa - Da diritto soggettivo di cacciare a divieto generale di caccia. Il panorama normativo in materia di caccia ha subito un’evoluzione che ha portato ad una graduale affermazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio faunistico, sull’interesse privato per l’esercizio della caccia. Si è passati, in altri termini, dal diritto soggettivo assoluto di cacciare (di cui all’impianto originario del T.U. delle leggi sulla caccia, di cui al R.d. 5 giugno 1939 n.1016) al divieto generale di caccia, secondo l’impostazione dell’attuale normativa, nazionale, europea ed internazionale, salve le specifiche deroghe che la legge ammette per determinate specie, stabilendo, altresì, limiti di tempo, di luogo e di capi da abbattere. L’esercizio dell’attività venatoria è, quindi, meramente “consentito”, “purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole” (art. 1 co. 2° L.n.157/1992). Pres. Leo, Est. Plantamura - B.M. e altri (avv. Romagnese) c. Provincia di Pavia (avv. Gorlani). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 21/07/2009, n. 4404

 

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - CACCIA - Cacciatori - Legittimazione al ricorso - Petitum - Restrizione e limitazione delle modalità di esercizio della caccia - Sussistenza. La legittimazione al ricorso dei cacciatori, come portatori di un interesse al corretto svolgimento dell'attività venatoria sussiste, non solo, quando la richiesta in esso contenuta miri ad un ampliamento delle modalità di esercizio della caccia, ma, anche quando il petitum del ricorso sia nel senso di restringere e limitare le modalità di esercizio della caccia, dal momento che la corretta gestione del patrimonio faunistico risponde anche alle esigenze degli stessi cacciatori (Cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 16 febbraio 2001, n. 24; TAR Friuli-Venezia Giulia 19/6/2004 n.344). Pres. Leo, Est. Plantamura - B.M. e altri (avv. Romagnese) c. Provincia di Pavia (avv. Gorlani). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 21/07/2009, n. 4404

 

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - CACCIA - Cacciatori - Sezione provinciale della federazione italiana della caccia - Impugnazione della delibera di approvazione del calendario venatorio - Legittimazione sostanziale e processuale - Sussistenza. Ad una sezione provinciale della Federazione Italiana della caccia, in quanto rappresentativa degli interessi differenziati dei cacciatori residenti nella provincia e, quindi, nella relativa regione, non può essere negata né la legittimazione sostanziale, né quella processuale per impugnare la deliberazione regionale di approvazione del calendario venatorio (T.A.R. Abruzzo, 11 maggio 1990, n. 267; TAR Friuli-Venezia Giulia 19/6/2004 n.344), ovvero, non può essere ad essa negata la legittimazione per impugnare “i provvedimenti incidenti sull’esercizio dell’attività venatoria” (TAR Lombardia, Brescia, 15/6/2000 n.527; T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I ter - 21 gennaio 2005, n. 500). Pres. Leo, Est. Plantamura - B.M. e altri (avv. Romagnese) c. Provincia di Pavia (avv. Gorlani). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 21/07/2009, n. 4404

 

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - CACCIA - Aziende agri-turistico-venatorie - Istituzione - Art. 16 L. n. 157/92 - Requisiti - Presenza di colture specializzate - Incompatibilità con il requisito della “depressività agricola” - Inconfigurabilità. L’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevede che le aziende agri-turistiche-venatorie debbano “essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico” e “coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata”. Il secondo dei due presupposti non è escluso dalla presenza di colture altamente specializzate (nella specie, riso), atteso che l’impiego dell’avverbio “preferibilmente” indica chiaramente che la depressività agricola non costituisce requisito inderogabile ai fini dell’istituzione dell’azienda. Pres. Bianchi, Est. Goso -B.L. e altri (avv.Yeuillaz) c. Regione Piemonte (avv. Magliona). TAR PIEMONTE, Sez. I - 21/07/2009, n. 2065

 

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - CACCIA - Regione Siciliana - Calendario venatorio 2009/2010 - Sospensione - Mancata previsione del divieto di caccia lungo le rotte di migrazione (Z.P.S.). Va accolta, sussistendo il danno grave ed irreparabile, la domanda di sospensione del calendario venatorio 2009-2010 approvato con D.A. 15 aprile 2009 dell’assessore Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, atteso che in esso non è espressamente previsto il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come individuate dalle disposizioni in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli artt 1 co.5 e 21 co.2 L.157/92. Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - Legambiente- Comitato regionale siciliano onlus e altri (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato) e Federazione Siciliana della Caccia (avv.ti Gazzè, Lino e Mistretta). TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 17/07/2009, ord. n. 730

 

DIRITTO VENATORIO - AREE PROTETTE - Esercizio della caccia in aree protette - Irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare - Ignoranza colpevole - Elemento soggettivo - Art. 5 cod. pen.. In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell'art. 5 cod. pen., l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, stante l'irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare (Cass. Sez. III, 6.6.2007, Marcianò m. 237142). Pres. De Maio, Est. Franco, Ric. Pannofino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 20/05/2009), Sentenza n. 26577

DIRITTO VENATORIO - AREE PROTETTE - Esercizio della caccia in aree protette - Zona protetta - Mancanza di specifici segnali o cartelli - Artt. 21 e 30 L. n. 157/1992 - Configurabilità - L. n. 394/1991. In tema di divieto di caccia nelle aree protette ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, la mancanza di specifici segnali o cartelli indicanti sul posto i limiti della zona protetta non escludono la integrabilità del reato previsto dagli artt. 21 e 30 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, atteso che l'obbligo di conoscenza da parte del contravventore del perimetro interdetto discende dalla pubblicazione sulla Gazzetta della carta topografica relativa a quella specifica area (Cass. Sez. III, 10.6.2005, Acerito, m. 231820). Pres. De Maio, Est. Franco, Ric. Pannofino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 20/05/2009), Sentenza n. 26577

DIRITTO VENATORIO - AREE PROTETTE - Caccia in aree protette - Mancata presenza di recinzioni, segnali o tabelle - Errore inevitabile e incolpevole - Esclusione - Elemento psicologico del reato - Comportamento colposo. In materia di divieto di caccia nelle aree protette, non rileva la mancata presenza di recinzioni, segnali o tabelle ed ha altresì escluso che l'eventuale errore in cui sarebbe caduto l'imputato potesse considerarsi inevitabile, e quindi incolpevole, in quanto l'indicazione dell'area protetta con l'allegata planimetria dei luoghi era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l'imputato, intendendo esercitare l'attività venatoria, era tenuto a prenderne previamente conoscenza, con la conseguenza che sarebbe in ogni caso ravvisabile un suo comportamento colposo, sufficiente per integrare l'elemento psicologico del reato, nel non essersi doverosamente accertato dell'esistenza e dell'estensione dell'area protetta prima di intraprendere l'attività. Pres. De Maio, Est. Franco, Ric. Pannofino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 20/05/2009), Sentenza n. 26577

 

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - Caccia - Differenza tra uccellagione e caccia con mezzi vietati - Artt. 3, 12 e 13 L. n. 157/1992. La distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è costituita dall’uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l’uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari. (Cass. sez. III, 21.3.2007 n. 17272, Del Pesce; conf. con specifico riferimento alla caccia mediante l'uso di reti: Cass. sez. III, 1.2.2006 n. 6343, Fagoni; Cass. sez. III, 199909607, Baire; Cass. sez. III, 199604918, Giusti). Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 25149

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - Caccia - Uccellagione e esercizio venatorio - Nozione - Artt. 3, 12 e 13 L. n. 157/1992. Costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica. Pertanto, a norma dell'articolo 3, L. n. 157 del 1992 l'uccellagione è sempre vietata, e si distingue dall'attività venatoria che è consentita se esercitata nei tempi e nei modi previsti dalla legge (art. 12 e 13 n. 157/1992). Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 25149

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - Caccia - Uccellagione e esercizio venatorio - Differenza - Offensività degli strumenti usati - Cattura di un numero indiscriminato di esemplari - Destinazione dell'esemplare catturato (uccisione o conservazione in vita) - Ininfluenza - Artt. 3, 12 e 13 L. n. 157/1992. L'elemento che distingue l'uccellagione, sempre vietata, dall'esercizio venatorio con strumenti non consentiti, è costituito dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti usati nel senso che l'uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari con possibilità di colpire ogni specie di volatile e quindi anche quella specie per la quale la cattura non è in alcun modo consentita, mentre la caccia con mezzo vietato di volatili è diretta alla cattura di singoli esemplari. Non è quindi la destinazione dell'esemplare catturato - uccisione o conservazione in vita - che distingue le due forme di attività ma la maggiore offensività del mezzo illecito adoperato. Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 25149

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - Caccia - Utilizzo di una rete - Attività di uccellagione - Art. 8 Dir. CEE 79/409 - Artt. 3, 12 e 13 L. n. 157/1992. L'adozione di una rete, se è idonea alla cattura indiscriminata di volatili, da luogo all'attività di uccellagione e non all'esercizio venatorio con mezzo non consentito perché l'uccellagione non presuppone necessariamente l'uso di un complesso sistema di estese reti essendo sufficiente l'adozione di reti, ancorché di modesta grandezza, purché idonee alla cattura indiscriminata e non momentanea di volatili. Sicché, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della L. n. 157/92, l'uccellagione costituisce una condotta più grave della mera cattura di uccelli e che, alla luce dell'art. 8 della Direttiva CEE 79/409, con il termine uccellagione deve intendersi la cattura di uccelli in strutture predisposte di ampie dimensioni con il ricorso a mezzi, impianti e metodi di uccisione in massa o comunque non selettivi e che possono portare localmente alla scomparsa di una specie. Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 25149

 

PESCA - Regione Sardegna - L.R. n. 3/2006 - Piano triennale delle Risorse acquatiche - Finalità - Adozione di misure limitative dell’attività di pesca nelle more dell’adozione del Piano - Legittimità. Scopo fondamentale del Piano Triennale delle Risorse Acquatiche è, ai sensi dell’art. 6 della L.R. Sardegna n. 3/2006, quello di assicurare una “sostenibilità marittima” dell’attività di pesca ancora maggiore rispetto a quella già di per sé garantita dal Piano nazionale delle Risorse Acquatiche, approvato dal Governo nazionale. Non si rinviene nella disciplina in esame, alcun elemento che indichi una volontà del legislatore di subordinare il potere regionale di adottare ulteriori misure limitative dell’attività di pesca alla previa adozione del Piano regionale: la sua adozione condiziona esclusivamente l’introduzione di misure compensative a favore degli esercenti l’attività di pesca, non certo l’adozione delle misure limitative, che trovano autonomo ed efficace fondamento, nelle more dell’adozione del Piano regionale, nell’art. 1 della l.r. 34/1998. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - A. soc.coop. a r.l. e altri (avv.ti Ghigino e Margelli) c. Regione Autonoma della Sardegna e altri (avv.ti Campus e Contu). T.A.R. SARDEGNA, Sez.II - 16/06/2009, n.988

 

PESCA - Limitazione dell’attività di pesca oltre il limite delle acque territoriali - Competenza regionale - Esclusione - Art. 2 disp. prel. Cod. Nav. La limitazione dell’attività di pesca oltre il limite delle acque territoriali travalica la competenza regionale, posto che l’art. 2 delle Disposizioni preliminari al Codice della Navigazione limita espressamente la sovranità dello Stato “alla zona di mare dell’estensione di 12 miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica” (ovvero al tratto convenzionalmente denominato “mare territoriale”), per cui la Regione certamente non può dettare misure limitative dell’attività di pesca al di fuori di tale limite. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - A. soc.coop. a r.l. e altri (avv.ti Ghigino e Margelli) c. Regione Autonoma della Sardegna e altri (avv.ti Campus e Contu). T.A.R. SARDEGNA, Sez.II - 16/06/2009, n.988

 

CACCIA - FAUNA E FLORA - Maiali domestici inselvatichiti - Sindaco - Art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza contingibile e urgente - Autorizzazione all’abbattimento - Presupposti - Istruttoria e motivazione - Fattispecie. L’ordinanza con la quale i cittadini in possesso del porto d’armi vengano autorizzati all’abbattimento generalizzato su tutto il territorio comunale dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado, in asserita applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, deve essere supportata da adeguate istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti l’adozione, ovverosia il paventato pericolo per l’incolumità pubblica (nella specie, l’ordinanza, adottata da un comune compreso all’interno del perimetro del Parco Regionale Naturale delle Madonie, era motivata dal generico riferimento ad una presunta pericolosità dei suini, senza dare concretamente conto di casi di aggressione agli esseri umani. L’autorizzare poi indiscriminatamente i cittadini all’abbattimento è stato ritenuto in contraddizione col perseguimento della finalità di tutela dell’incolumità pubblica). Pres. Giallombardo, Est.Tomaiuoli - LAV Onlus (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Comune di Castelbuono e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 16/06/2009, ordinanza n. 633

 

CACCIA - FAUNA E FLORA - Maiali domestici inselvatichiti - Sindaco - Art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza contingibile e urgente - Autorizzazione all’abbattimento - Presupposti - Istruttoria e motivazione - Fattispecie. L’ordinanza con la quale i cittadini in possesso del porto d’armi vengano autorizzati all’abbattimento generalizzato su tutto il territorio comunale dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado, in asserita applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, deve essere supportata da adeguate istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti l’adozione, ovverosia il paventato pericolo per l’incolumità pubblica (nella specie, l’ordinanza, adottata da un comune compreso all’interno del perimetro del Parco Regionale Naturale delle Madonie, era motivata dal generico riferimento ad una presunta pericolosità dei suini, senza dare concretamente conto di casi di aggressione agli esseri umani. L’autorizzare poi indiscriminatamente i cittadini all’abbattimento è stato ritenuto in contraddizione col perseguimento della finalità di tutela dell’incolumità pubblica). Pres. Giallombardo, Est.Tomaiuoli - LAV Onlus (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Comune di Petralia Sottana e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 16/06/2009, ordinanza n. 632

 

CACCIA - FAUNA E FLORA - Maiali domestici inselvatichiti - Sindaco - Art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza contingibile e urgente - Autorizzazione all’abbattimento - Presupposti - Istruttoria e motivazione - Fattispecie. L’ordinanza con la quale i cittadini in possesso del porto d’armi vengano autorizzati all’abbattimento generalizzato su tutto il territorio comunale dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado, in asserita applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, deve essere supportata da adeguate istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti l’adozione, ovverosia il paventato pericolo per l’incolumità pubblica (nella specie, l’ordinanza, adottata da un comune compreso all’interno del perimetro del Parco Regionale Naturale delle Madonie, era motivata dal generico riferimento ad una presunta pericolosità dei suidi, senza dare concretamente conto di casi di aggressione agli esseri umani. L’autorizzare poi indiscriminatamente i cittadini all’abbattimento è stato ritenuto in contraddizione col perseguimento della finalità di tutela dell’incolumità pubblica). Pres. Giallombardo, Est.Tomaiuoli - LAV Onlus (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Comune di Collesano e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 16/06/2009, ordinanza n. 631

 

CACCIA - AREE PROTETTE - Regione Friuli Venezia Giulia - Sottoposizione dell’intero territorio regionale al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi - Limitazione della quota di territorio destinata a protezione della fauna selvatica - Art. 2 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità costituzionale. L'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, prevede, al comma 1, nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con ciò violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 165
 

CACCIA - Regione Friuli Venezia Giulia - Criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell’attività venatoria - Art. 19 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità costituzionale. L’art. 19 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 prevede la creazione di un'Associazione dei cacciatori affidandole i compiti di gestione e organizzazione dell’attività venatoria sul territorio regionale. Gli organi di cui si compone l'indicata Associazione sono individuati in difformità da quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 che, nel precisare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 165

 

CACCIA - Regione Friuli Venezia Giulia - Aziende agri-turistico-venatorio - Immissione e abbattimento di fauna di allevamento - Art. 23, c. 7 L.R. n. 6/2008 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Il comma 7 dell’art. 23 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, nel prevedere che «nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili», è conforme all'art. 16, comma 1, lettera b), della legge statale n. 157 del 1992. Ai sensi della norma da ultimo citata le Regioni possono infatti «autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento». Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 165

 

CACCIA - Regione Friuli Venezia Giulia - Aziende agri-turistico-venatorio - Estensione del permesso di caccia a tutto il periodo dell’anno - Art. 23, c. 8 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità costituzionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'escludere, con l’art. 23, c. 8 della L.r. n. 6/2008, che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell'anno», introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 165

 

CACCIA - Regione Friuli Venezia Giulia - Uso di prodine, roccoli e bressane - Mezzi di cattura non selettivi - Art. 44 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità costituzionale. La questione di legittimità dell'art. 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2008 è fondata: la norma prevede infatti che la cattura degli uccelli avvenga «esclusivamente» attraverso l'uso di impianti fissi «a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane)». I mezzi di cattura quali bressana, roccolo, prodina e panie sono già stati qualificati (cfr. sentenza n. 124/1990) mezzi non selettivi e risultano, tra l'altro, in contrasto con la stessa normativa internazionale e specificamente con la citata Convenzione di Berna del 1979. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 165

 

PESCA - Premio di fermo biologico - Art. 14 L.R. Sicilia n. 26/87 - Requisiti del natante - Stato di armamento e condizione di navigabilità - Mancanza di valida licenza di pesca - Rigetto dell’istanza di concessione del premio - Legittimità. Ai fini della concessione del premio di fermo biologico, di cui all’art. art. 14 della l.r. siciliana 27 maggio 1987, n.26 (modificato dall’art. 5 della l.r. 7 agosto 1990, n. 25), per natante non può che intendersi quello che è pronto a navigare ed a svolgere l’attività cui è destinato, per cui necessario presupposto per la corresponsione del premio è che il natante sia in stato di armamento. Il concetto di armamento non può ritenersi disgiunto dalla condizione di navigabilità del natante, che, a sua volta, richiede dotazioni, equipaggio e documenti in regola, validi ed efficaci. Ne deriva che legittimamente è negato il premio al natante che, per la carenza di valida licenza di pesca, non si trovi in pieno esercizio. Del tutto irrilevante è la circostanza che nelle citate leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/1990 non si preveda espressamente che il mancato rinnovo nel termine di scadenza della licenza di pesca possa comportare la decadenza dal premio in questione. Invero, non può richiamarsi nella fattispecie il brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi volui, non dixit”, per la semplice ragione che la legge reg.le intende compensare l’imposizione di una sospensione di attività che comunque avrebbe potuto essere regolarmente esercitata, per cui appare consequenziale che, in mancanza di ciò, il premio non possa essere concesso, indipendentemente da una espressa previsione normativa (cfr. parere CGA n. 217/94). Pres. ed Est. Monteleone - G.P. (avv. Ballatore) c. C.C.I.A.A. di Trapani e altro (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 15 aprile 2009, n. 696

 

CACCIA - Attività di uccellagione - Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e) L. n.157/92 e s.m.. In materia di caccia, sussiste l'attività di uccellagione - vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art. 30 lett. e) - allorquando lo strumento utilizzato presenta una particolare offensività, perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia in massa o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione della specie [conf.: Cass. Sez. III Sent. n, 17272, ric. Del Pesce; Cass. Sez. III Sent. n. 6334; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, ric. Carlisso; Cass. Sez. III Sent. n. 4918 del 16/05/98, ric. Giusti; Cass. Sez. III Sent. n. 9607 del 27/07/99]. Pres. Lupo, Est. Gentile, Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528

 

PESCA - Rete maillant che deriva - Nozione - Rete da pesca denominata `thonaille' - Divieto per la pesca di alcune specie - Assenza di sistema di controllo efficace in attesa di fare rispettare questo divieto - Inadempimento di Stato (Francia) - Politica comune della pesca - Reg. (CEE) n. 894/97 Regolamenti (CEE) n° 2847/93 e (CE) n° 2371/2002. La repubblica francese, sottraendosi di controllare, ispezionare e sorvegliare in modo soddisfacente l’esercizio di pesca relativo al divieto di “rete maillants derivante” per la cattura di alcune specie e la mancata adozione di misure idonee contro i responsabili di infrazioni al regolamento comunitario in materia d'utilizzo delle “reti maillants derivante”, ha mancato agli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli 2 e 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, come pure degli articoli 23, paragrafi 1 e 2,24 e 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento duraturo delle risorse alieutiche nel quadro della politica comune della pesca. (Testo uff. En s’abstenant de contrôler, d’inspecter et de surveiller de façon satisfaisante l’exercice de la pêche au regard de l’interdiction des filets maillants dérivants pour la capture de certaines espèces et en ne veillant pas à ce que soient prises des mesures appropriées contre les responsables d’infractions à la réglementation communautaire en matière d’utilisation des filets maillants dérivants, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, ainsi que des articles 23, paragraphes 1 et 2, 24 et 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III 5/03/2009 C-556/07

 

CACCIA - Esercizio venatorio in area protetta - Assenza di tabellazione - Ininfluenza - Artt. 21 lett. c) e 30 co. 1 lett. d) L. n. 157/1992 - Fattispecie. In materia di esercizio venatorio, un'area protetta non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, non é invocabile la buona fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita (Cass. sez. III, 26.1.06, n. 5489). Nella fattispecie gli accusati furono sorpresi "in atteggiamento di caccia all'interno dell’oasi denominata "S. Totaro" in agro di Francavilla Fontana" inoltre, "nei pressi della loro postazione la Polizia Forestale rinvenne dei carnieri che contenevano cartucce ed alcuni esemplari di avifauna migratoria precedentemente abbattuti". Pres. Vitalone, Est. I.Mùlliri, Ric. Ferretti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 20/11/2008), Sentenza n. 8839

 

CACCIA - Attività venatoria in deroga - Normativa nazionale - Non corretto recepimento delle prescrizioni comunitarie - Riespansione del divieto di ordine generale di cui all'art. 5 della dir. 79/409/CEE. L'istituto della disapplicazione o, come ha precisato la Corte costituzionale, della “non applicazione” della norma nazionale, quando essa sia in contrasto con quella comunitaria, deve essere utilizzato anche nel caso in cui si sia in presenza di una non completa applicazione di quest'ultima ovvero quando la disposizione nazionale sia del tutto insufficiente per attuare il precetto comunitario. In materia venatoria, il principio generale è il divieto di caccia alle specie protette (art. 5 della direttiva79/409/CEE ); una deroga a detto divieto è consentita soltanto in presenza di determinate condizioni. La normativa nazionale di recepimento dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (art. 19 bis della L. n. 157/1992) non è conforme alle prescrizioni comunitarie, per la mancanza in essa di un'adeguata e compiuta disciplina che, nel recepire il regime di deroga al divieto di caccia alle specie protette, avrebbe dovuto vincolarlo in modo tassativo ad una determinata quantità di capi per ciascuna specie, rappresentata dal limite nazionale della “piccola quantità” consentita dalla norma comunitaria; in più, il medesimo regime di deroga avrebbe dovuto assicurare un tempestivo controllo da parte degli organi competenti (regionali e nazionali) in relazione alla necessità di prevenire i prelievi illegali nel corso del breve periodo durante il quale è in vigore la deroga. Il fatto che la deroga non sia correttamente attuata comporta la riespansione del divieto d'ordine generale di cui al citato art. 5 della direttiva, che è direttamente applicabile all'interno degli ordinamenti nazionali. Pres. Ruoppolo, Est. Colombati - Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini, Vivone e Gallonetto) c. Associazione WWF Italia e altri (avv.ti Linzola e Ramadori) - (Conferma TAR Lombradia, Milano, n. 3052/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23/02/2009, n. 1054

 

CACCIA - Reati venatori - Confisca dell'arma - Artt. 30 e 28 c.2, L. n.157/1992 - Art. 240 cpv. cod. pen. - Principio di specialità - Disciplina applicabile. L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute a portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge 157/1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. cod. pen. e 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna" [Cassazione Sezione III, n. 15166/2003, Filippone]. Pertanto, il principio di specialità, riaffermato dalla disposizione, laddove fa salve le espresse previsioni contenute nella legge speciale, comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, legittimamente detenute e portate e, tuttavia, utilizzate per commettere reati venatori, sia quella di cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 157/1992, che prevede, in caso di condanna per le contravvenzioni di cui all'art. 30 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e), la confisca, in ogni caso, delle armi stesse, al pari degli altri mezzi di caccia soggetti a sequestro. Tale disposizione si pone in rapporto di specialità con l'art. 240 c.p., introducendo un'ipotesi di confisca obbligatoria delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" (per le quali la norma codicistica prevede, al primo comma, la sola confisca facoltativa), ma non commina, come invece nel caso del secondo comma, n.2, dell'articolo sopra citato, la misura di sicurezza patrimoniale anche nei casi in cui non sia stata pronunciata condanna. Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Mecucci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/02/2009 (Ud. 14/01/2009), Sentenza n. 6228

 

CACCIA - FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli selvatici - Preservazione e mantenimento delle habitat - Classificazione delle zone di protezione speciale - Divieto di caccia e di cattura - Trasposizione errata - Inadempimento di Stato (Grecia) - Direttiva 79/409/CEE. Non adottando tutte le misure necessarie per tradurre in modo completo e/o corretto gli obblighi che derivano dagli articoli 3, paragrafi 1 e 2,4, paragrafo 1,5 e 8, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, che riguarda la conservazione degli uccelli selvatici, la repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che gli incombono in virtù di queste disposizioni. (Testo uff.: En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour transposer de façon complète et/ou correcte les obligations découlant des articles 3, paragraphes 1 et 2, 4, paragraphe 1, 5 et 8, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15/01/2009, causa C ‑ 259/08

 

CACCIA - Regolamento provinciale per la caccia al cinghiale - Presupposto - Esistenza del Piano faunistico venatorio - L. n. 257/92, art. 10 - L. R. Liguria n. 29/94, artt. 6 e 7. L'art. 10 della Legge 11/02/1992 n. 257, l'art. 6 della Legge Regionale ligure n. 29 del 01/07/1994 e Il successivo art. 7 della medesima legge presuppongono l'imprescindibile esistenza di un Piano Faunistico- Venatorio regolarmente adottato ed in vigore, affinché la provincia possa procedere alla regolamentazione della materia venatoria. Il successivo regolamento eventualmente approvato dalla Giunta Provinciale, infatti, è indissolubilmente connesso con il predetto Piano Faunistico, del quale postula l'esistenza. (Fattispecie relativa all'approvazione del Regolamento della Provincia di Genova per la caccia al cinghiale all'epoca in cui il Piano Faunistico provinciale era giuridicamente inesistente, in quanto annullato con sentenza del TAR). Pres. Di Sciascio, Est. Bianchi - W.W.F. Onlus (avv. Granara) c. Provincia di Genova (avv.ti Manzone e Scaglia) - T.A.R. LIGURIA, Sez.II - 9 gennaio 2009, n. 29