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Giurisprudenza

  

 

Inquinamento atmosferico

 

Aria

 

Anno   2009

 

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87

 

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Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - idrico

 

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    Inquinamento atmosferico -  aria  ^ 

 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti di combustione - Limitazione delle emissioni di alcune sostanze inquinanti nell'atmosfera - Funzionamento del generatore di vapore di fase I della centrale elettrica - Inadempimento di Stato (Malta) - Direttiva 2001/80/CE. Non applicando correttamente la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alla limitazione delle emissioni di alcune sostanze inquinanti nell'atmosfera provenienti dai grandi impianti di combustione, nel quadro del funzionamento del generatore di vapore di fase I della centrale elettrica di Delimara e della centrale elettrica di Marsa, la Repubblica di Malta ha mancato agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni combinate degli articoli 4, paragrafo 1, e 12 della suddetta direttiva come pure degli allegati IV, parte A, VI, parte A, VII, parte A, e VIII, parte A, punto 2, della stessa. (Testo Uff.: En n’appliquant pas correctement la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, dans le cadre du fonctionnement du générateur de vapeur de phase I de la centrale électrique de Delimara et de la centrale électrique de Marsa, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 4, paragraphe 1, et 12 de ladite directive ainsi que des annexes IV, partie A, VI, partie A, VII, partie A, et VIII, partie A, point 2, de celle-ci). Pres. Bonichot - Rel. Makarczyk - Commissione c. Repubblica di Malta. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VI, 01/10/2009, Sentenza C-252/08

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo 2008-2012 - Art. 9, nn. 1 e 3, e art. 11, n. 2, dir. 2003/87/CE - Direttiva 96/61/CE. La decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata. Pres. Pelikánová - Rel. Jürimäe - Repubblica di Polonia ed altri c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. II, 23/09/2009, Sentenza T-183/07

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - DIRITTO AMBIENTALE - Scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione - Potere di controllo e di rigetto del PNA da parte della Commissione - Limiti sostanziali che temporali - Tre mesi - Artt. 9, n. 3 e 10, dir. 2003/87/CE. Il potere di controllo e di rigetto del PNA da parte della Commissione, ex art. 9, n. 3, della direttiva, è fortemente circoscritto, dato che è soggetto a limiti sia sostanziali che temporali. Tale controllo, da un lato, è limitato all’esame da parte della Commissione della compatibilità del PNA con i criteri dell’allegato III e il disposto dell’art. 10 della direttiva e, dall’altro, va effettuato entro tre mesi a decorrere dalla notifica del PNA da parte dello Stato membro (ordinanza del Tribunale 30/04/2007, causa T-387/04, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione; in tal senso, sentenza del Tribunale 7/11/2007, causa T-374/04, Germania/Commissione). Oltretutto, quanto ai limiti temporali, va constatato che l’art. 9, n. 3, della direttiva prevede un solo termine di tre mesi nel corso del quale la Commissione può pronunciarsi sul PNA. Pres. Pelikánová - Rel. Jürimäe - Repubblica di Polonia ed altri c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. II, 23/09/2009, Sentenza T-183/07

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - DIRITTO AMBIENTALE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per l’Estonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione - Parità di trattamento - Artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87/CE. La decisione della Commissione 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata. Pres./Rel. Forwood - Repubblica di Estonia ed altri c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VII, 22/09/2009, Sentenza T-263/07

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - DIRITTO AMBIENTALE - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra - Scambio di quote - Controllo di legittimità - Poteri del Tribunale - Valutazioni economiche ed ecologiche complesse - Poteri della Commissione - Principio di buona amministrazione. Nell’esercizio del potere di controllo del piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra, la Commissione gode di un margine di discrezionalità nei limiti in cui tale controllo implichi valutazioni economiche ed ecologiche complesse, realizzate in relazione all’obiettivo generale di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra tramite un sistema per lo scambio di quote valido in termini di costi e di efficienza economica (art. 1 e quinto ‘considerando’ della direttiva). Ne consegue che, nell’ambito del suo controllo di legittimità, il giudice comunitario svolge un pieno controllo di legittimità quanto alla corretta applicazione da parte della Commissione delle regole di diritto pertinenti. Il Tribunale non può, invece, sostituirsi alla Commissione quando quest’ultima deve svolgere in questo contesto valutazioni economiche ed ecologiche complesse. Il Tribunale deve per tale ragione limitarsi a verificare se la misura in questione non sia inficiata da errore manifesto o da sviamento di potere, se l’autorità competente non abbia palesemente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale e se le garanzie processuali, che rivestono un’importanza ancor più fondamentale in quest’ambito, siano state pienamente rispettate (v., in tal senso, sentenza 7/11/2007, Germania/Commissione; sentenze del Tribunale 11/09/2002, causa T-13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio e causa T-70/99, Alpharma/Consiglio; 21/10/03, causa T-392/02, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio). Tra le garanzie previste dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi figura in particolare il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 86; 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 34, e 20 marzo 2002, causa T-31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. pag. II-1881, punto 99). Pres./Rel. Forwood - Repubblica di Estonia ed altri c. Commissione delle Comunità europee. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VII, 22/09/2009, Sentenza T-263/07

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti di frantumazione di materiali da cava - Emissioni nell'aria - Art. 1 d.P.R. n. 203/1988 (ora art. 279, c. 1, d. lgs. n.152/2006). Gli impianti di frantumazione dei materiali di cava rientrano nella previsione dell'art. 1 del d.P.R. n. 203/1988 (ora art. 279, comma 1, del d. lgs. n.152/2006) per la loro oggettiva attitudine a dare luogo a emissioni nell'atmosfera (Cassazione Sez. III n. 11334/1995; Cass. Sez. III; n. 40954/2005). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Lusardi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 25522

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Attuazione del protocollo di Kyoto - Misure nazionali volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas a effetto serra - Difetto di comunicazione delle informazioni necessarie - Inadempimento di Stato - Decisione n° 280/2004/CE. Non avendo trasmesso le informazioni richieste per il 15 marzo 2007 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n° 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per sorvegliare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ed attuare il protocollo di Kyoto, letto in combinazione con gli articoli 8 ad 11 della decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione della decisione n° 280/2004, il granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù di tali le disposizioni. (Testo Uff.: En n’ayant pas transmis les informations requises pour le 15 mars 2007 au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto, lu en combinaison avec les articles 8 à 11 de la décision 2005/166/CE de la Commission, du 10 février 2005, fixant les modalités d’exécution de la décision n° 280/2004, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 14/05/2009, Sentenza C-390/08

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Reato di emissione in atmosfera senza autorizzazione - Attività o impianti in deroga - Disciplina - Data d'inizio dell'attività - Comunicazione di ricadere nell'elenco, (Parte I, All. 4, p. 5° D. L.vo n.152/06) - Procedura semplificata - Mancanza di uno dei presupposti - Reato di cui all'art. 269 del D. L.vo n. 152/06 - Configurabilità - Artt. 269 e 272 d.lgs. n. 152/2006. Il reato di emissione in atmosfera senza autorizzazione si configura, relativamente ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, qualora, avendo l'autorità competente previsto, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato 4 alla parte quinta del D. L.vo n. 152/06 comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco, la messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività non sia preceduta dalla comunicazione di ricadere nell'elenco e, sempre in via preventiva, della data d'inizio dell'attività. Si tratta di attività o impianti in deroga disciplinati dall'art. 272 d.Lgs. n. 152/2006 per i quali l'accesso alla procedura semplificata è precluso ove non siano effettuate preventivamente entrambe le comunicazioni, sicché l'esecuzione di solo una di esse configura il reato di cui all'art. 269 del D. L.vo n. 152/06. Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Carbone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20153

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Officine meccaniche - Attività di saldatura - Procedura semplificata o autorizzazione - Necessità - Impianti che producono emissioni scarsamente rilevanti - Fattispecie - Parte 2 All. IV - lett. k, D. L.vo n.152/06 - Artt. 269 e 272 d.lgs. n. 152/2006. La procedura semplificata ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 artt. 269 e 272, è normativamente prevista per gli impianti che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Ne consegue che anche le officine meccaniche hanno l’obbligo di munirsi di autorizzazione o di accedere alla procedura semplifica per le emissioni in atmosfera se gli impianti o le attività rientrano in quelle elencati nella parte I dell'Allegato 4 alla parte quinta del D. L.vo n. 152/06. Nella specie, il "fumus" è stato correttamente ravvisato per avere l'indagato iniziata l'attività di saldatura di oggetti e di superfici metalliche, rientrante tra quelle di cui alla parte 2 dell'allegato IV - lettera k - alla parte V del decreto "de quo", senza avere effettuato la comunicazione d'inizio d'attività "almeno 45 giorni prima...dell'avvio dell'attività". Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Carbone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20153

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Impianti che comportano emissioni nell’atmosfera - Art. 24 d.P.R. n. 203/1988, d. lgs. n. 22/1997 ed art. 279 d. lgs. n. 152/2006 - Continuità normativa tra le disposizioni. In materia d'inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203/1988 e quelle di cui all'art. 279 d. lgs. n. 152/2006, atteso che in entrambe le disposizioni è previsto il rispetto dei limiti di emissione, l'obbligo di comunicare la messa in esercizio dell'impianto, l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati relativi alle emissioni. Sicché, in tema di gestione dei rifiuti, gli impianti per il trattamento degli stessi che comportano emissioni nell’atmosfera sono soggetti sia alle disposizioni di cui al d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 in materia di rifiuti, sia a quelle di cui al d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, entrambi sostituiti dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Cass. n.08051/2007). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Soria. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19332

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Riduzione delle emissioni di composti organici volatili - Mancata definizione delle nozioni di "piccolo impianto" e di "modifica sostanziale" - Inadempimento di Stato (Francia) - Direttiva 1999/13/CE. Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire correttamente gli articoli 2, paragrafi 3 e 4, e 4, paragrafo 4, della direttiva 1999/13/CE del Consiglio del 11 marzo 1999, relativa alla riduzione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'utilizzo di solventi organici in talune attività ed impianti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva. (Testo Uff. En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer de manière correcte les articles 2, points 3 et 4, ainsi que 4, point 4, de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III 7/05/2009 Sentenza C-443/08

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Modifica sostanziale dell’impianto - Procedimento autorizzatorio - Art. 269, c. 8 d.lgs. n. 152/2006. L'art. 269 comma 8 del d.lgs. 152/06 impone al gestore che intenda sottoporre un impianto a modifica sostanziale di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione e richiama, per il procedimento autorizzatorio della modifica, le stesse disposizioni contenute nel medesimo articolo in relazione alla disciplina afferente il rilascio della originaria autorizzazione. Per modifica sostanziale la stessa disposizione intende quella modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Pres. La Medica, Est. Castriota Scanderbeg - D. (avv. Farnararo ) c. Provincia di Firenze (avv. Bianchi), Comune di Calenzano (avv. Hofer), ARPAT (avv.ti Bora e Ciari) e altro (n.c.) - (Conferma TAR Toscana n. 276/2008). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 29/04/2009, n. 2746

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Emissioni in atmosfera di polveri sottili - Violazione dell’art. 674 c.p. - Fattispecie: scarico del "clinker" (una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento). Nel linguaggio corrente s'intende per "polvere" un "insieme incoerente di particelle molto minute e leggere di terra arida, detriti, sabbia ecc., che, sollevate e trasportate dal vento, si depositano ovunque". S'intende invece per "fumo" il "residuo gassoso della combustione che trascina in sospensione particelle solide in forma di nuvola grigiastra o bianca". Ne deriva che, pur trattandosi sempre di minuscole particelle, il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre un prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di frantumazione, ma non di combustione, non può, essere ricompresa nella nozione di fumo. Pertanto, la diffusione di polveri nell'atmosfera va contestata (ed è stata nella specie contestata) come versamento di cose ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 c.p. e non come emissione di fumo. Di conseguenza, se il "gettare" si riferisce al lancio di materie solide, il "versare" concerne le materie liquide o fluide, oppure le materie solide ma ghiaiose, sabbiose o polverose. Fattispecie: scarico del "clinker" (una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento) dalle navi trasportatrici ai silos, e dai silos alle autocisterne utilizzate per il trasporto successivo, immettendo nell'atmosfera sottilissime polveri, che depositandosi all'esterno e all'interno delle abitazioni limitrofe cagionavano agli occupanti fastidi fisici tali da compromettere significativamente l'esercizio delle normali attività quotidiane. Pres. Altieri, Est. Onorato, Ric. Del Balzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/04/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 16286

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Emissioni in atmosfera - Configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. - Contravvenzioni di emissioni extratabellari, (art. 25, c. 3, D.P.R. n. 203/1988, sostituito dall'art. 279, c. 2, D.Lgs. n. 152/006). Si deve negare che le due ipotesi contravvenzionali previste nell'art. 674 c.p. o le contravvenzioni di emissioni extratabellari (di cui all'art. 25, comma 3, D.P.R. 24.5.1988 n. 203, ora sostituito dall'art. 279, comma 2, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152) configurino necessariamente reati di condotta attiva. A ben vedere esse, si atteggiano come reati di evento pericoloso, dove l'evento può essere cagionato da una condotta attiva od omissiva, dolosa o colposa: nel caso della contravvenzione codicistica si tratta di un evento di pericolo concreto, consistente nell'attitudine delle cose o delle emissioni a imbrattare, offendere o molestare le persone, che deve essere concretamente accertata dal giudice; nelle contravvenzioni previste dalla leggi speciali si tratta di un evento di pericolo astratto o presunto, che il legislatore collega tipicamente a ogni superamento dei limiti tabellari. Sicché, il reato de quo nei congrui casi può anche atteggiarsi come reato commissivo mediante omissione (c.d. reato omissivo improprio) ogni qual volta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi (anche) dalla omissione (dolosa o colposa) del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo. Ovviamente, presupposto indispensabile perché si configuri un reato commissivo mediante omissione è che l'agente sia gravato da un obbligo giuridico di impedire l'evento. Pres. Altieri, Est. Onorato, Ric. Del Balzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/04/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 16286

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Limiti tabellari - Emissioni in atmosfera connesse direttamente all’attività produttiva regolamentata - Art. 674 c.p. - Giurisprudenza. La condizione "nei casi non consentiti dalla legge", contenuta nell’art. 674 c.p., esclude il reato non per tutte le emissioni provocate dalla attività industriale regolamentata e autorizzata, ma solo per quelle emissioni che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. Solo queste ultime emissioni si presumono legittime. Non possono presumersi come legittime, invece, le altre emissioni, connesse più o meno direttamente all’attività produttiva regolamentata, che il legislatore non disciplina specificamente o che addirittura considera pericolose perché superiori ai limiti tabellari, o che vuole comunque evitare attraverso misure di prevenzione e di cautela imposte all’imprenditore. In questo senso si sono pronunciate chiaramente Cass. Sez. III, n. 40191 del 11.10.2007, dep. 30.10.2007, Schembri, nonché Cass. Sez. III, n. 2475 del 9.10.2007, dep. 17.1.2008, Alghisi. Pres. Altieri, Est. Onorato, Ric. Del Balzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/04/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 16286

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Emissioni in atmosfera - Garanzia nei confronti dell'interesse collettivo alla salute e alla incolumità - Condotta attiva e omissiva - Art. 674 c.p. - Configurabilità del reato - Art. 40 cpv. c.p. - Obbligo di risultato - Principio di equivalenza tra causalità omissiva e causalità attiva - Fattispecie. Il soggetto al quale l'ordinamento attribuisce una posizione di garanzia nei confronti dell'interesse collettivo alla salute e alla incolumità, come il titolare di una impresa potenzialmente pericolosa, deve evitare di mettere a repentaglio quell'interesse, ovverosia ha l'obbligo di evitare ogni evento di pericolo. Su questa base, la disposizione incriminatrice contenuta nell'art. 674 c.p., come integrata dall'art. 40 cpv. c.p., pone a carico non solo ogni condotta attiva (generalmente dolosa), ma anche ogni condotta omissiva (in genere colposa) che provochi l'evento pericoloso. Quello che conta, secondo la "ratio" dell'istituto, è il risultato da evitare, non la condotta, sicché il legislatore si preoccupa di imporre al titolare della posizione di garanzia soltanto un obbligo di risultato, indipendentemente da ogni vincolo di comportamento. In questo senso, il principio di equivalenza tra causalità omissiva e causalità attiva si applica ai reati causali puri, caratterizzati dalla rilevanza dell'evento e dalla indifferenza della condotta. Nella specie era stata versata nell'atmosfera in Porto di Reggio Calabria e nelle aree circostanti di pubblico transito, nonché nelle vicine aree private, polveri di cemento derivanti dall'attività esercitata, atte ad imbrattare le civili abitazioni site nella zona adiacente il porto e a molestare le persone residenti in detta zona. Pres. Altieri, Est. Onorato, Ric. Del Balzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/04/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 16286
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Art. 674 c.p. - Evento “versamento, emissione” e condotta attiva o omissiva - Qualificazione - Fattispecie: scarico del "clinker". L'ipotesi del "versamento" è strutturalmente omologa a quella della "emissione", giacché il significato della norma incriminatrice non sarebbe cambiato se il legislatore avesse punito non chiunque "versa", ma chiunque "provoca versamenti" (così come del resto non sarebbe cambiato se invece che punire chiunque "provoca emissioni" avesse punito chiunque "emette"). In entrambi i casi, insomma, è ravvisabile un evento (versamento, emissione) distinguibile dalla condotta che lo provoca, e questa condotta può essere sia attiva che omissiva. Fattispecie: scarico del "clinker" (una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento) dalle navi trasportatrici ai silos, e dai silos alle autocisterne utilizzate per il trasporto successivo, immettendo nell'atmosfera sottilissime polveri, che depositandosi all'esterno e all'interno delle abitazioni limitrofe cagionavano agli occupanti fastidi fisici tali da compromettere significativamente l'esercizio delle normali attività quotidiane. Pres. Altieri, Est. Onorato, Ric. Del Balzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/04/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 16286

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Immissione di polveri nell'atmosfera - Qualificazione giuridica - Versamento ed emissione, come eventi di pericolo - Omogeneità strutturale tra art. 674 c.p. e l'art. 279, c. 2, D.Lgs. n. 152/2006. L’immissione di polveri nell'atmosfera è compresa nella prima ipotesi dell'art. 674 c.p., giacché "nel concetto di <gettare> o <versare> rientra anche quello di diffondere, comunque, polveri nelle aree circostanti" (Cass. Sez. I, n. 447 del 22.9.1993, Pasini). In senso esattamente conforme si è pronunciata anche Cass. Sez. III, n. 42924 del 23.10.2002, Lorusso. La stessa omogeneità strutturale è ravvisabile in altre contravvenzioni extracodicistiche, come la emissione in atmosfera non rispettosa dei limiti fissati dalla normativa statale o regionale (di cui all'art. 25, comma 3, D.P.R. 24.5.1988 n. 203, ora sostituito dall'art. 279, comma 2, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152) o lo scarico di acque reflue industriali senza rispettare i limiti tabellari prestabiliti dalle norme vigenti (di cui all'art. 59, comma 5, D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, ora sostituito dall'art. 137, comma 5, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152). Orbene, in tale categoria di reati può e deve sussumersi il versamento di polveri in atmosfera, come anche la emissione di vapori, gas e fumi, atti a imbrattare, offendere o molestare persone, trattandosi di contravvenzioni, strutturalmente omologhe, per le quali la norma incriminatrice tende a evitare l'evento pericoloso per la salute pubblica, indipendentemente dalle modalità comportamentali (positive o negative) con cui si realizza il versamento o l'emissione. Il versamento o l'emissione, come eventi di pericolo, sono modificazioni della realtà fenomenica che configurano il secondo elemento del rapporto causale. Pres. Altieri, Est. Onorato, Ric. Del Balzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/04/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 16286

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Nozione di “versamento” - Interpretazione estensiva - Giurisprudenza. Nella nozione di versamento, rientra sino a comprendervi la diffusione "comunque" (cioè in qualunque modo, attivo o passivo) di sostanze liquide o polverose, pericolose per la salute collettiva. Si iscrivono in tale orientamento Cass. Sez. I, n. 447 del 22.9.1993, Pasini, che ha ravvisato il reato "de quo" nella diffusione di polveri causate dalle operazioni di sbarco di farina da una nave; Cass. Sez. I, n. 3919 del 9.1.1995, P.M. in proc. Tinarelli e altri, che ha ritenuto la sussistenza del reato a carico dei responsabili di una ditta esercente la produzione di calcestruzzo che avevano omesso di asfaltare i piazzali di manovra degli autoveicoli, come già imposto da una ordinanza del sindaco; Cass. Sez. III, n. 6419 del 7.11.2007, Costanza e altri, che ha ravvisato il reato di cui all'art. 674 c.p. nel versamento di reflui maleodoranti causato da un depuratore difettoso, perché privo di vasca di decantazione. Pres. Altieri, Est. Onorato, Ric. Del Balzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/04/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 16286

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Emissioni inquinanti - Molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori - Art. 674 c.p. - Limite della normale tollerabilità - Art. 844 cod. civ. - Tutela della salute e dell'incolumità delle persone. Si configura il reato di cui all'art. 674 c.p. in presenza di un evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche quando sia superato il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. [Cfr. Cassazione Sezione I n. 16693/2008]. Sicché "la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite d'emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato "de quo" mira a tutelare la salute e l'incolumità delle persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dall'inquinamento atmosferico" [Cassazione Sezione III n. 38936/2005, Riva]. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Schembri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 12/02/2009), Sentenza n. 15734

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Istituzione di una ZTL - Art. 7, c. 1, lett. b) e c. 9 C.d.S. - Competenza - individuazione - Sindaco e Giunta comunale - Adozione del provvedimento di istituzione ad opera del funzionario con funzioni apicali - Illegittimità. La separazione tra dirigenza politica e amministrativa degli enti locali, introdotta dalla l. 267/00, non ha fatto venir meno il potere del sindaco o della Giunta di adottare le misure di limitazione della circolazione, previste dall'art. 7 d.lgs. n. 285/1992 (c. strad). Tale norma prevede due diverse misure per la limitazione del traffico o l'imposizione di un pedaggio per l'attraversamento dei centri urbani: la prima, prevista dal comma 1, lett. b), di competenza del sindaco, può essere emessa unicamente per fronteggiare l'inquinamento; l'altra, prevista dal comma 9, è di competenza della giunta e può essere emessa per fronteggiare qualsiasi problematica connessa al traffico veicolare. Ne deriva l’illegittimità, per incompetenza, del provvedimento di istituzione di una ZTL adottato da un funzionario comunale con funzioni apicali. Pres. f.f. ed Est. Salamone - I.F. (avv. Marzano) c. Comune di Pachino. T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 02/04/2009, n. 647

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Disciplina delle emissioni in atmosfera - Finalità - Regolazione dell’inquinamento. La disciplina delle emissioni in atmosfera - che mira alla “regolazione dell’inquinamento” - ha come obiettivo di contenerlo entro limiti ritenuti accettabili; il che significa non che tutte le attività potenzialmente inquinanti debbono essere vietate, ma che possono essere consentite, valutata la loro capacità di non indurre il superamento dei limiti prefissati. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Comune di Marano Lagunare (avv. Tudor) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 163

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Attività di autocarrozzeria - Emissioni senza autorizzazione - Continuazione esercizio impianto - Artt. 12 e 25 c. 1 DPR n.203/88 (quest'ultimo trasfuso nella fattispecie di cui all'art.279 decreto legislativo n.152/2006). L'aver continuato ad esercitare l'attività di auto carrozziere reintroducendo nello stesso ambiente di lavoro le emissioni provenienti dalle operazioni di carteggiatura pur dopo la scadenza del termine (nella specie di 90 giorni) integra il reato di cui all'art.279 D.L.vo 152/2006, essendo indubitabile che il protrarsi dell'attività senza attenersi a quanto prescrittogli equivalga ad esercizio dell'impianto senza autorizzazione. L'originaria autorizzazione doveva ritenersi, infatti, ormai superata dalle nuove prescrizioni. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Di Maggio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10518

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Emissioni di calore - Art. 674 c.p. applicabilità -  Esclusione - Art. 844 c.c. - Strumenti di tutela di natura privatistica - Fattispecie: canna fumaria con emissioni di solo calore. Non rientrano nell’ipotesi sanzionata dall’articolo 674 c.p. le molestie che costituiscono una conseguenza indiretta e non diretta della emissione di fumi (nella specie, attraverso la canna fumaria quale conseguenza del riscaldamento della predetta canna e della consequenziale propagazione del calore attraverso le pareti in cui è incorporata nell'appartamento confinante). All’opposto, l'art. 844 c.c. espressamente annovera tra gli elementi, potenzialmente idonei a recare molestie, le immissioni di calore, allorché superino la normale tollerabilità, non menzionate invece nella fattispecie penale, sicché risulta evidente che il fenomeno di cui si tratta non è riferibile alla esistenza di interessi collettivi, la cui tutela giustifica l'intervento sanzionatorio dello Stato, ma riguarda esclusivamente il libero godimento del diritto di proprietà, la cui compressione consente il ricorso agli strumenti di natura privatistica che sono posti a tutela di tale diritto. Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Festa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9853

 

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