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Legislazione  Giurisprudenza

 


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Giurisprudenza

  

 

Inquinamento atmosferico

 

Aria

 

Anni   2008 - 2007

 

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87

 

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Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - idrico

 

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    Inquinamento atmosferico -  aria  ^ 

 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Sostanze inquinanti atmosferiche - Massimali d'emissione nazionali - difetto di comunicazione dei programmi di riduzione delle emissioni, inventari nazionali d'emissioni e proiezioni annuali per l'anno 2010 - Inadempimento di Stato (Granducato di Lussemburgo) - Direttiva 2001/81/CE. Non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee entro il termine prescritto i programmi, gli inventari e le proiezioni annuali per l'anno 2010 che riguardano la riduzione progressiva delle sue emissioni di diossido di zolfo (SO2), di ossidi d'azoto (NOx), di composti organici volatili (COV) e d'ammoniaca (NH3), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che fissa limiti d'emissione nazionali per alcune sostanze inquinanti atmosferiche. (Testo Uff.: En n'ayant pas communiqué à la Commission des Communautés européennes dans le délai prescrit les programmes, les inventaires et les projections annuelles pour l'année 2010 concernant la réduction progressive de ses émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 18/12/2008 Causa C ‑ 273/08

 

ARIA - INQUINAMENTO - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Direttiva 2003/87/CE - Ambito di applicazione - Inclusione degli impianti del settore siderurgico - Esclusione degli impianti del settore chimico e di quello dei metalli non ferrosi - Principio della parità di trattamento. L'esame della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE, alla luce del principio della parità di trattamento, non ha rivelato elementi che possano inficiarne la validità nella parte in cui essa prevede l'applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra al settore siderurgico, senza includere nel suo ambito di applicazione i settori chimico e dei metalli non ferrosi. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez., 16/12/2008, causa C‑127/07

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel - Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico - Disposizione nazionale derogatoria che anticipa l'abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel - Rifiuto della Commissione - Specificità del problema - Dovere di diligenza e obbligo di motivazione - Impugnazione - Art. 95, n. 5, CE - Direttiva 98/69/CE. La decisione della Commissione 3 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel, è annullata. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 06/11/2008, causa C‑405/07 P

 

ARIA - SALUTE - Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente - Fissazione dei valori limite - Diritto di un terzo vittima di danni alla salute alla predisposizione di un piano d'azione - Direttiva 96/62/CE. In materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, l'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, i soggetti dell'ordinamento direttamente interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell'ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico. Gli Stati membri hanno come unico obbligo di adottare, sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione e a breve termine, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori o alle dette soglie, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell'insieme degli interessi in gioco. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 25/07/2008, Proc. C-237/07

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Emissioni - Esercizio di singoli impianti - Necessità dell'autorizzazione. La fonte delle emissioni in atmosfera di uno stabilimento industriale può essere costituita anche da un singolo impianto o macchinario utilizzato nell'ambito di un complesso ciclo produttivo. Pertanto, in tema di controllo delle emissioni nell'atmosfera il concetto di impianto non implica necessariamente una struttura di notevoli dimensioni, e neppure una struttura complessa dell'insediamento, essendo sufficiente anche una postazione parziale, che abbia attitudine concreta a cagionare l'inquinamento dell'atmosfera. Sicché l'equiparazione della necessità dell'autorizzazione sia per la installazione di un nuovo impianto che per il trasferimento in altro luogo di un impianto già esistente appare pienamente rispondente alla ratio della normativa in materia. Pres. Lupo - Est. Lombardi - Ric. Antolotti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 luglio 2008 (Ud. 10/07/2008), Sentenza n. 30863

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Trasferimento impianto - Autorizzazione alle emissioni - Necessità - Artt. 279, 1° c., 1° parte, e 269, 1° e 2° c. D. Lgs n. 152/06 - Art. 25, c. 6° DPR n. 203/88. La previsione normativa derivante dal combinato disposto degli art. 279, primo comma, prima parte, e 269, primo e secondo comma, del D. Lgs n. 152/06 configura il trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro come ipotesi di reato, di eguale gravità rispetto a quella dell'esercizio di un impianto senza autorizzazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 25, comma sesto, del DPR n. 203/88. Analogamente l'art. 279, primo comma, secondo periodo, prima parte, configura quale ipotesi di reato meno grave la condotta di chi esegue modificazioni sostanziali dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 269, comma 8, analogamente a quanto previsto dall'art. 25, comma sesto, del DPR n. 203/88. Sicché vi è piena continuità normativa tra le citate disposizioni di legge con riferimento alla esecuzione di modifiche sostanziali dell'impianto, mentre l'art. 279, primo comma, secondo periodo, seconda parte, introduce quale ulteriore ipotesi di reato l'esecuzione di modifiche non sostanziali dell'impianto. Pres. Lupo - Est. Lombardi - Ric. Antolotti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 luglio 2008 (Ud. 10/07/2008), Sentenza n. 30863

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Attività industriali - Aria - Standards fissati dalla legge - Superamento - Necessità - Art. 674 c.p. - Applicazione - Giudice - Valutazione della tollerabilità - Limiti. Nell'ipotesi di attività industriali, che trovano la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, ai fini dell'affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge. Ciò in quanto il riferimento alle norme del codice civile comporta un'evidente violazione del principio di tipicità. Quando esistono precisi limiti tabellari fissati dalla legge, non possono ritenersi "non consentite" le emissioni che abbiano, in concreto, le caratteristiche qualitative e quantitative già valutate ed ammesse dal legislatore. Nei casi, invece, in cui non esiste una predeterminazione normativa, spetterà al giudice penale la valutazione della tollerabilità consentita, ma pur sempre con riferimento ai principi ispiranti le specifiche normative di settore. Pres. Onorato - Est. Lombardi - Ric. Colombo ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 16 aprile 2008 (Ud. 27/02/2008), Sentenza n. 15653
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Immissioni in atmosfera - Art. 272 d.lgs. n. 152/2006 - Autorizzazione - Diniego fondato sulla non conformità urbanistica - Illegittimità. In materia di autorizzazione all'immissione in atmosfera ex art. 272 del d.lgs. n. 152/2006, è illegittimo il provvedimento di diniego fondato sulla non conformità urbanistica dell'impianto, atteso che gli interessi urbanistici, di cui è ente esponenziale il comune, sono estranei alla competenza provinciale. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - L.V. (avv.ti Rottin e Cacciavillani) c. Provincia di Treviso (avv.ti Botteon e Sartori)e altro (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 25 febbraio 2008, n. 443

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Deiezione di animali - Emissione di odori sgradevoli - Reato di pericolo - Art. 674 c.p. - Configurabilità. L'emissione di odori sgradevoli in assenza di autorizzazione, può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 674 c.p. costituendo il risultato della liberazione dalla materia, (nella specie deiezione di animali), di prodotti volatili percepibili all'olfatto e considerabili, nel linguaggio comune, come gas. (Cass. Sez. 3 sentenze 407/2000, 11556/2006). Pres. Grassi, Est. Squassoni, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 07/02/2008 (ud. 19/12/2007), Sentenza n. 6097

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Sospensione cautelare - Riconducibilità all'art. 278, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006 - Esclusione - Ragioni. In materia di autorizzazione alle immissioni in atmosfera ex artt. 269 e 275 del d.lgs. n. 152/2006, la sospensione del provvedimento abilitativo che trovi la sua ragion d'essere non già in u'accertata violazione di una prescrizione dell'autorizzazione, bensì nella dubbia legittimità di un presupposto originario del titolo rilasciato, non può essere ricondotta alla previsione di cui all'art 278, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152 citato, quanto piuttosto allo schema delle misure cautelari ex art. 7 della L. n. 241/90, funzionali al contestuale avvio di un procedimento “di merito” diretto all'adozione di misure definitive. Ne deriva la necessità della preventiva comunicazione di avvio del procedimento (nella specie: sospensione dell'autorizzazione già efficace, in attesa della verifica circa la rispondenza dell'impianto alle prescrizioni del PRG, con specifico riferimento all'insediamento sul territorio di industrie insalubri). Pres. Sammarco, Est. Tramaglini - V. s.p.a. (avv. Buonassisi) c. Comune di Cartoceto (n.c.), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. MARCHE, Sez. I - 1 febbraio 2008, n. 16

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Zone a traffico limitato - Comune - Gestione, a mezzo di società mista, di una tranche del servizio di trasporto delle merci nel tratto ZTL-piattaforma logistica - Illegittimità - Ragioni. Il Comune, nell'intento di ridurre il volume di traffico e il conseguente inquinamento di una ZTL, non può sostituirsi ai vettori, a mezzo di società mista appositamente costituita, per la consegna o il ritiro delle merci destinate a (o provenienti da) la ZTL medesima (nella specie, le merci dovevano essere consegnate o ritirate dai vettori presso una piattaforma logistica esterna alla ZTL, mentre la tranche residua del percorso veniva gestita da una società mista costituita dal Comune di Vicenza). Si tratta infatti di una sostituzione contrattuale che, in quanto rientrante nell'ambito dell'”ordinamento civile”, riservato alla potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. l) Cost., potrebbe giustificarsi soltanto in forza di una norma di legge e non certo ad opera di un ente pubblico territoriale, sia pure dotato di una particolare forma di autonomia garantita dalla Costituzione. A tutto dire, potrebbe concepirsi che i Comuni, nel perseguire finalità di riduzione dell'inquinamento e di tutela della salute, pretendano che i vettori si avvalgano,per l'accesso in determinate zone dl territorio comunale, di veicoli a ridotto impatto ambientale, laddove una simile iniziativa venisse assunta, coerentemente, nei riguardi di tutti i soggetti pubblici presenti od operanti nel territorio comunale. Il rilievo, valido nei confronti del generico rapporto di trasporto- spedizione, va ribadito a maggior ragione nei confronti del servizio postale, poiché in tal caso, oltre a violare le richiamate norme dell'ordinamento civile, verrebbero violate le disposizioni specificamente dettate in materia (cfr. art. 6, D.M. n. 75/2000). Ed invero, non può ritenersi consentito che disposizioni di carattere amministrativo assunte dagli enti locali territoriali a fini diversi da quelli sottostanti alla materia dei servizi postali posano incidere sull'esecuzione del contratto di spedizione postale. Certamente i comuni (e gli altri enti proprietari delle strade) possono dettare - alla stregua del “codice della strada, segnatamente gli art. 6 e 7- regole inerenti alla circolazione stradale e porre limitazioni di traffico, oltre che istituire zone a traffico limitato; ma queste debbono comunque consentire ai fornitori di servizi postali lo svolgimento del servizio in conformità alla normativa sopra richiamata, senza la previsione di ingerenza di soggetti terzi nell'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti da costoro. Pres. Amoroso, Est. Franco - A.I.C.A.I. e altri (avv.ti Sacchetto, Scialoja e Magrone Furlotti) c. Comune di Vicenza (avv.ti Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 23 gennaio 2008, n. 146

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Emissioni inquinanti nell'atmosfera - Combustione a terra di rifiuti speciali - Intollerabilià del fumo e dell'odore - Segnalazione ai C.C. da parte di cittadini - Art. 674 c.p. - Configurabilità. In tema di emissioni inquinanti nell'atmosfera, la segnalazione ai Carabinieri da parte di cittadini del fatto che siano stati investiti ed evidentemente molestati, dalle emissioni, provocati dall'incenerimento a terra di rifiuti speciali quali legname, plastica varia, materiale edile ed altro in assenza di idonea autorizzazione, configura ampliamente la contravvenzione di cui all'articolo 674 c.p.. Pres. Lupo - Est. Mancini - Ric. D.I.. (Dich. Inamm. ric. - Tribunale di Macerata sede distaccata di Civitanova Marche con sentenza del 26.6.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III 17 Gennaio 2008, Sentenza n. 2480

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni di vapori, gas e fumi - Molestie olfattive provocate da impianto industriale autorizzato - Art. 674 c. p. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie - Art. 268, 1° c. lett.a), D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 - Art. 844 cod. civ.. In tema di emissioni inquinanti nell'atmosfera, il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la violazione dell'art. 674 cod. pen. in presenza di emissioni provenienti da impianti autorizzati e nel rispetto dei valori limite fissati dalla normativa speciale trova applicazione solo nei casi in cui esistono precisi limiti tabellari fissati dalla legge; diversamente, il reato contenuto nell'art. 674 cod. pen., è configurabile nel caso di “molestie olfattive”, dal momento che non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori (non essendo applicabile la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), con conseguente necessità di individuare il parametro di legalità nel criterio della “stretta tollerabilità”, ritenendosi riduttivo ed inadeguato il riferimento a quello della “normale tollerabilità” fissato dall'art. 844 cod. civ. in quanto inidoneo ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana, attesa la sua portata individualistica e non collettiva. Fattispecie: esalazioni maleodoranti atte a molestare le persone, in quanto nauseanti e puzzolenti provocate da un impianto industriale di confezionamento di "trippa" alimentare e di lavorazione degli scarti animali. Presidente E. Lupo, Relatore A. Fiale. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/01/2008 (Ud. 09/10/2007), Sentenza n. 2475

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni di vapori, gas e fumi - Assenza di una normativa di settore e di standards fissati dalla legge - Art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Criterio della "stretta tollerabilità. In assenza di una normativa di settore e di standards fissati dalla legge, può trovare senz'altro applicazione l'art. 674 cod. pen., con individuazione del parametro di legalità nel criterio della "stretta tollerabilità. Presidente E. Lupo, Relatore A. Fiale. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/01/2008 (Ud. 09/10/2007), Sentenza n. 2475

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INQUINAMENTO IDRICO - Abrogazione del d.p.r. n. 203/1988 - Nuova disciplina - D.lgs. n. 152/2006 - Continuità normativa con il c.d. Testo Unico ambientale. Il reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (od imposte dall'autorità competente), prima previsto dall'art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie penale oggi contemplata dall'art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di specie, rimane ravvisabile la nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art. 522 cod. proc. pen., avendo il giudice pronunciato condanna per il reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, a fronte di una contestazione di omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni in atmosfera (reato prima previsto dall'art. 24, comma terzo, d.P.R. n. 203 del 1988, oggi contemplato dall'art. 279, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), non ravvisandosi, alcun rapporto di continenza tra le due violazioni poiché il fatto contestato non era ricompreso in quello, più ampio, ritenuto in sentenza. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47081

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Effluenti gassosi - Disciplina applicabile - Fonti normative del diritto interno e del diritto comunitario. Gli effluenti gassosi destinati, al termine di attività di carattere produttivo, ad essere immessi nell'atmosfera, direttamente o previa combustione, non possono costituire “rifiuti”, restando invece assoggettati unicamente alla disciplina specificamente prevista dalla parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di tutela dell'aria, inglobante quella già contemplata dal d.P.R. n.203 del 1988 (si trattava, nella specie, di effluenti gassosi provenienti da attività di raffinazione di prodotti petroliferi effettuata senza distaccarsi dalle previsioni e senza superare i valori contenuti nei provvedimenti autorizzativi regolarmente ottenuti). Al contrario, possono costituire rifiuto, sulla base in particolare degli allegati alla direttiva 75/442/CEE e al d. lgs. n. 22 del 1997, le sostanze gassose qualora esse, ai fini dello smaltimento, siano immesse, da sole o insieme ad altra sostanza, in contenitori ovvero, sulla base dei principi interpretativi fissati dalla Corte di Giustizia in tema di nozione di rifiuto e richiamati nella sentenza, quegli effluenti che siano stoccati per essere successivamente trattati e smaltiti o in un impianto diverso da quello che li abbia generati oppure da parte di terzi. Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 12/11/2007 (Ud. 09/10/2007), Sentenza n. 41582

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni operate in conformità delle autorizzazioni amministrative - Integrazione del reato di cui all'art. 674 c.p - Esclusione - Gestore degli impianti e obblighi di ragionevole attivazione - Sussistenza. Le emissioni operate in conformità delle autorizzazioni amministrative non integrano il reato previsto dall'art.674 c.p., in quanto il rispetto della normativa di settore integra una presunzione di legittimità, (Cass., ud. del 10/10/2006, sentenza n.33971, Bortolato). Tuttavia, si è in presenza di presunzione non assoluta, nel senso che anche nel caso di rispetto delle autorizzazioni possono residuare per il gestore degli impianti obblighi di ragionevole attivazione. Cass. Sez. III, dell'11/5-6/6/2007, sentenza n.21814 Pierangeli. Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 12/11/2007 (Ud. 09/10/2007), Sentenza n. 41582

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni maleodoranti - Art. 674 c.p. e art. 844 c.c. - Excursus giurisprudenziale. Il fatto che l'ordinamento italiano non preveda una specifica disciplina in tema di tollerabilità degli odori, non significa affatto, che le imprese non abbiano alcun obbligo di contenere le emissioni maleodoranti, soprattutto quando esse assumano caratteristiche tali da produrre effettivi e non secondari disagi alle persone. Pertanto, “il reato previsto dalla seconda parte dell'art.674 c.p. (emissioni di gas, di vapori o di fumo) può essere integrato dalle emissioni maleodoranti qualora queste abbiano carattere non momentaneo e siano capaci di provocare un impatto negativo, anche solo a livello psichico, sulle attività lavorative e di relazione delle persone (tra le altre, Sez. III Penale, n. 3678 del 1/12/2005 - 31/01/2006, Giusti, rv 233291). Ciò detto, per le attività produttive occorre distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge vanno valutati secondo criteri di "stretta tollerabilità" senza poter fare riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art.844 c.c. (per tutte, Sez. III Penale, sentenza n. 11556 del 21/02-31/03/2006, Davito Bava). Occorre, in altre parole, procedere ad una libera e attenta valutazione delle conseguenze che le emissioni producono sull'area esterna all'azienda e sulle persone che vi abitano o comunque operano. Quando, l'attività produttiva si svolga secondo le prescritte autorizzazioni, si è in presenza di una situazione che può assumere rilevanza penale solo nella ipotesi che si verifichino contrasti con la disciplina vigente (lettura, questa, che dà concreta e puntuale applicazione all'espressione "nei casi non consentiti dalla legge”). In particolare, la giurisprudenza ha fissato il principio interpretativo secondo cui non sussiste rilevanza penale delle emissioni quando esse siano inferiori ai limiti previsti da generali disposizioni normative o dalle autorizzazioni in concreto rilasciate (sentenze Sez. III Penale n.33971 del 21/06-10/10/2006, Bortolotto; n.8299 dell'8/01-9/02/2006, Tortora; n.19898 del 21/04-26/05/2005, Pandolfìni). Al di sotto di tali limiti, dunque, le emissioni non integrano forme di responsabilità penale e possono solo dare corso all'eventuale applicazione della disciplina fissata dal citato art.844 c.c. Ed anche le decisioni che dal mancato superamento dei limiti, fissati non fanno discendere in modo inevitabile la non rilevanza penale della condotta, hanno cura di precisare che la tutela dei diritti delle persone non può spingersi, in presenza di legittime autorizzazioni rilasciate all'impresa, oltre il livello della concreta esigibilità dell'adozione di misure atte a prevenire ed evitare potenziali lesioni o effettive conseguenze dannose. Si sostiene, in altri termini, che una responsabilità può sussistere anche all'interno dei limiti, fissati qualora l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l'impatto sulla realtà esterna (si veda Sez. III Penale, sentenza n.38396 del 28/09-24/10/2005, Riva e altri)." Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 12/11/2007 (Ud. 09/10/2007), Sentenza n. 41582

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Ambiente - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni della Germania - Misure di adeguamento a posteriori del numero di quote assegnate agli impianti - Decisione di rigetto della Commissione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Direttiva 2003/87/CE. L'art. 1 della decisione della Commissione 7 luglio 2004, C (2004) 2515/2 def., concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di Germania in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullato. Inoltre, l'art. 2, lett. a)-c), della detta decisione è annullato nella parte in cui ingiunge alla Repubblica federale di Germania, da una parte, la soppressione delle misure di adeguamento a posteriori ivi contemplate e, dall'altra, la comunicazione alla Commissione della detta soppressione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 07/11/2007, Procedimento T-374/04

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Procedimento autorizzatorio - Art. 269, c. 3 D.Lgs. n. 152/2006 - Meccanismo devolutivo in caso di inerzia dell'autorità competente - Formazione del silenzio - Preventiva attivazione della procedura di competenza ministeriale - Necessità. In materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il terzo comma dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 prevede un meccanismo devolutivo, per cui in caso di inadempimento dell'autorità competente oltre il termine di 120 o di 150 (nel caso in cui sia stata richiesta integrazione documentale) giorni, il gestore deve attivare l'ulteriore procedura di competenza del Ministro dell'ambiente (notificando la richiesta anche all'autorità competente), il quale dovrà provvedere nel termine di novanta giorni. Ne deriva che potrà farsi ricorso al rimedio giurisdizionale del silenzio di cui all'articolo 2, comma 5° della legge n. 241/1990 solo in caso di perdurante inerzia. Pres. Giallombardo, Est. Barone - C.C. (avv. Rotigliano) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 18 luglio 2007, n. 1824

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INQUINAMENTO ACUSTICO - Industria insalubre di prima classe (carrozzeria) - Danno e pericolo per la salute pubblica - Ordinanza di cessazione dell'attività - Natura - Ordinanza ex art. 38 L. n. 142/1990 - Esclusione - Ordinanza ex art.t. 216 e 217 T.U.L.San. - Fondamento. Il provvedimento con la quale il sindaco, dopo aver rilevato la persistente inottemperanza alle prescrizioni imposte dal Comune al fine di prevenire il danno e il pericolo alla salute pubblica, imponga al titolare la cessazione di un'attività di carrozzeria causa di inquinamento acustico e atmosferico, classificata come industria insalubre di prima classe (d.m. 19 novembre 1981) e situata nell'abitato, va correttamente qualificato come ordinanza ex artt. 216 e 217 del T.U.L.San., a prescindere dal richiamo all'art. 38 della L n. 142/1990, contenuto nelle premesse dell'atto. Sicchè, ai fini della sua emanazione, non è richiesta la sussistenza di un evento di carattere eccezionale e imprevedibile, tale da concretare un grave pericolo di danno imminente al quale rimediare con provvedimenti extra ordinem. Pres. f.f. Depiero, Est. Buricelli - Z.V. (avv.ti Zago e Zambelli) c. Comune di Albignasego (avv. Cartia), riunito ad altri ric. - T.A.R. VENETO, Sez. III - 6 luglio 2007, n. 2290

 

 INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Emissioni di particelle prodotte dai veicoli con motore diesel - Ravvicinamento delle legislazioni - Disposizioni nazionali in deroga - Rigetto da parte della Commissione di un progetto di decreto che anticipa l'abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel - Obbligo di diligenza e di motivazione - Specificità del problema del rispetto da parte dello Stato membro notificatore dei valori limite comunitari di concentrazione di particelle nell'aria ambiente. È pacifico e non controverso che il problema delle emissioni di particelle prodotte dai veicoli con motore diesel si pone in modo acuto e giustifica, al livello comunitario, misure regolamentari opportune. È altrettanto pacifico che la misura nazionale notificata dal Regno dei Paesi Bassi tende ad anticipare sul loro territorio l'introduzione nelle regole armonizzate di un valore limite di emissioni di particelle figurante in una proposta di regolamento in corso di negoziazione. Un siffatto modo di procedere non è, in linea di principio, incompatibile con l'art. 95, n. 5, CE, purché lo Stato membro interessato dimostri che il lasso di tempo necessario per l'entrata in vigore del nuovo dispositivo armonizzato implicherà su tutto o parte del suo territorio problemi particolari che lo differenziano dagli altri Stati membri e che rendono necessaria una misura di anticipazione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Tribunale di 1° Sez. IV, 27 Giugno 2007, causa T‑182/06

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INQUINAMENTO IDRICO - Esalazioni insalubri provenienti da un allevamento - Accorgimenti tecnici - Omissione - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Configurabilità. In materia di inquinamento atmosferico e delle acque, il superamento del limite della normale tollerabilità delle emissioni provenienti da attività autorizzate, configura il reato di cui all'art. 674 cod. pen. quando il fatto è imputabile a negligenza del titolare dell'insediamento (in specie consistita nella mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici idonei ed eliminare o contenere le emissioni di gas e vapori) e non alla natura dell'attività autorizzata svolta. Pertanto, per la configurabilità del reato, non rileva il dato del superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, se l'affermazione di responsabilità si fonda sull'apprezzamento di un profilo di negligenza del titolare dell'insediamento. Presidente E. Papa, Relatore C. Petti, Ric. Carani. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III 19/06/2007 (Ud. 16/06/2007), Sentenza n. 23796
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni industriali - Accorgimenti tecnici - Omissione - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Configurabilità -Presupposti. La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è configurabile, indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, allorché l'attività produttiva di carattere industriale autorizzata provochi molestie alle persone, non per le sue caratteristiche, ma per la mancata attuazione di possibili accorgimenti tecnici idonei ad eliminare o contenere le emissioni moleste (Cass. 38936 del 2005, 11984 del 1995;3919 del 1997:11205 del 1999 ). Presidente E. Papa, Relatore C. Petti, Ric. Carani. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III 19/06/2007 (Ud. 16/06/2007), Sentenza n. 23796

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Competenza - Provincia - Parere non vincolante del comune. In materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la volontà della Provincia si forma sulla base dell'autonoma determinazione del competente organo dell'amministrazione provinciale, con il fondamentale contributo dell'ARPA. L'eventuale intervento del comune nel procedimento si sostanzia in un mero parere, non vincolante. Pres. Ruoppolo, Est. Atzemi - I.T.S.G. s.r.l. (avv. Cugurra, Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero per i beni e le attività culturali ed altri (n.c.), D.B.C. s.r.l. (avv. Coffrini e Colarizi) e altri (n.c.) riunito ad altro ric. (Riforma TAR EMILIA - ROMAGNA, Parma, n. 295/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 maggio 2007 (C.C. 13 febbraio 2007), sentenza n. 1917

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Combustibile utilizzato nel ciclo produttivo - Pet-coke - Omessa specifica indicazione in sede di autorizzazione - D.P.C.M. 2.10.1995 - Istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - D.Lgs. n. 59/2005 - Regime transitorio ex art. 267, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 - Applicabilità - Esclusione. Il regime transitorio (art. 267, c. 3 del d.lgs. n. 152/2006) discendente dall'avvenuta presentazione dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui ai DD.Lgs. nn. 372/1999 e 59/2005 non può trovare applicazione nei riguardi delle immissioni in atmosfera generate dalla combustione di pet-coke che non siano state specificamente contemplate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.p.r. n. 203/1988. La esatta individuazione del combustibile utilizzato nel ciclo produttivo doveva infatti costituire oggetto di specifica indicazione in sede di presentazione dell'istanza ex art. 12 d.p.r. n. 203/1988, ai fini dell'adozione da parte dell'amministrazione regionale delle autorizzazioni provvisoria, di cui al successivo art. 13; è diventata ancora più necessaria e “dovuta” a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. del 2.10.1995, che ha tipizzato normativamente i combustibili e ne ha determinato il regime di utilizzo (nella specie, lo stabilimento industriale ricorrente aveva ottenuto, nel 1994, l'autorizzazione ex d.p.r. n. 203/1988 per l'uso di “olio combustibile o combustibile solido o una miscela di combustibili solidi”; la specificazione del tipo di combustibile utilizzato nel ciclo produttivo, pet coke, era stata omessa anche successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 2.10.1995; l'esatta individuazione appariva per la prima volta solo in occasione dell'istanza per il rilascio dell'A.I.A.). Pres. Giallombardo, Est. Veneziano - I. sp.a. (avv.ti Villata, Degli Esposti, Savorelli e Mazzarella) c. Presidenza e Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 aprile 2007, n. 1156

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione integrata ambientale - Emissioni - Art. 17 D.Lgs. n. 59/2005 - Valenza in rapporto alle precedenti autorizzazioni. La disposizione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 59/2005 non può essere interpretata nel senso di validare indiscriminatamente e “cristallizzare” le autorizzazioni esistenti ai fini della prosecuzione di attività anche difformi o comunque non specificamente previste da detti titoli; essa invece prevede la permanente vigenza del regime autorizzatorio preesistente, ivi compresa la eventuale necessità di adeguamento/aggiornamento delle autorizzazioni esistenti ai cicli produttivi in atto. Pres. Giallombardo, Est. Veneziano - I. sp.a. (avv.ti Villata, Degli Esposti, Savorelli e Mazzarella) c. Presidenza e Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 aprile 2007, n. 1156

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Combustibile utilizzato nel processo produttivo - Modalità non autorizzata di esercizio dell'attività autorizzata - Diffida alla sospensione - Legittimità - Preventiva fissazione di un termine per la regolarizzazione - Necessità - Esclusione. In ipotesi di modalità non autorizzata (nella specie, uso del pet-coke) di esercizio dell'attività autorizzata (produzione di cemento), legittimamente l'amministrazione adotta la diffida alla sospensione, che appare essere la soluzione più utile e proporzionata al conseguimento del risultato di ricondurre nel più breve tempo possibile l'attività produttiva nell'ambito di quanto autorizzato. Non è peraltro richiesta la fissazione di un termine entro cui eliminare l'irregolarità rilevata, non trattandosi di dover apportare una qualche modifica o innovazione allo stabilimento o al ciclo produttivo, ma semplicemente di cessare dall'uso di un combustibile non autorizzato. In tal senso dispone la normativa in materia: sia l'art. 278, lett a), D.Lgs. n. 156/2006, che l'art. 10, lett. a), d.p.r. n. 203/1988 prevedono infatti la diffida a regolarizzare, con assegnazione di un termine, per le ipotesi di mere irregolarità rispetto all'attività autorizzata, mentre le successive lettere b) prevedono la contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente. Pres. Giallombardo, Est. Veneziano - I. sp.a. (avv.ti Villata, Degli Esposti, Savorelli e Mazzarella) c. Presidenza e Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 aprile 2007, n. 1156

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Circolazione stradale - Provvedimento di limitazione del traffico - Istruttoria - Ponderazione degli interessi dei singoli incisi dall'adottanda misura di regolamentazione - Necessità - Esclusione. Il provvedimento che limita il traffico in ambito urbano deve essere preceduto da un'attenta considerazione degli effetti che esso produce sulla salute, sulla sicurezza della circolazione, sul territorio, sul patrimonio ambientale e culturale e potrà opportunamente valutare anche gli interessi delle categorie di persone che, per ragioni professionali o meno, siano interessate dalla limitazione, ma non è ipotizzabile che, nell'ambito dell'attività istruttoria, debba trovar posto anche la ponderazione degli interessi dei singoli che, più o meno direttamente, siano incisi dall'adottanda misura di regolamentazione. Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso - C. s.r.l. (avv. Veronelli) c. Comune di Torino (avv. Spinelli) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 4 aprile 2007, n. 1562
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Inquinamento ambientale - "Rischio" di una reiterazione dell'inquinamento atmosferico - Sequestro preventivo - Legittimità - "Periculum in mora". E' legittimo il sequestro preventivo emesso (oltre che per interrompere la prosecuzione dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti in carenza dei presupposti di legge) fondamentalmente allo scopo di interrompere l'attività illecita dell'impianto in questione con riferimento all'emissione di diossine, quanto meno fino al sicuro accertamento delle cause ed all'adozione dei rimedi occorrenti (nella specie, anche in ottemperanza alla determinazione dirigenziale della Provincia). Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Lovato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 Aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2007), Sentenza n. 13676

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Emissione di fumi - Incenerimento parti di autovetture - Art. 674 c.p. - Configurabilità - Presupposti - Molestia alla persona - Nozione. L'incenerimento di accessori e parti di autovetture senza alcuna autorizzazione è vietato dalla legge e configura, un fatto idoneo a molestare le persone (punibile attraverso il reato di cui all'art. 674 c.p.). Peraltro, con il termine molestia alla persona si intende ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio e disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano. Sicché, per la configurabilità della contravvenzione non si richiede un effettivo nocumento alle persone. (Nella specie, la prova del disagio si trae dalla stessa denuncia dei vicini di cui si dà atto nella sentenza). Pres. Papa Est. Petti Ric. Di Censi. (conferma Tribunale di Roma del 14/01/2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III del 9 marzo 2007 (Ud. 26 gen. 2007), Sentenza n. 10269

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni gassose in atmosfera - Salubrità dell'aria - Esercizio di un impianto di combustione - Inosservanza di provvedimenti emessi dall'autorità comunale - Tutela dell'ambiente - Provvedimenti coercitivi. Il responsabile del settore ambientale di un comune può adottare provvedimenti coercitivi a tutela dell'ambiente diretti ad ottenere la conformità delle emissioni gassose in atmosfera alle prescrizioni della legge e dei provvedimenti autorizzativi e che l'inosservanza di tali provvedimenti, se non sanzionata da altre nome , possa essere punita a norma dell'articolo 650 c.p. giacché la salubrità dell'aria incide sull'igiene e quindi sulla sanità pubblica. (Nella specie è stato posto in esercizio un impianto di combustione finalizzato al recupero di rifiuti quali segatura e truciolame di legno). Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Albertani. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9 marzo 2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10257

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Circolazione stradale - Misure di regolazione, disciplina e controllo - Art. 7 cod. strada - Compentenza - Dirigenti - Eccezioni. Le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l'art. 7 del codice della strada attribuisce al Sindaco, sono ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa, salvo che per quelle di maggiore impatto sull'intera collettività locale, per le quali la legge prevede l'intervento di un organo politico, come nel caso della delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, per la quale si provvede “con deliberazione della giunta ” (art. 7, nono comma, D.L.vo n. 285/92), ovvero quelle di limitazioni connesse al rispetto dei limiti del tasso di inquinamento atmosferico (cfr. circ. min. ambiente, 30 giugno 1999, n. 2708/99), ovvero, ancora, quelle di esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente. Pres. Camozzi, Est. Buscicchio - A.F.&C. s.n.c. (avv. Fortunato) c. Comune di Vietri di Potenza (avv. Pali), Sindaco del Comune di Vietri di Potenza n.q. di Ufficiale di Governo (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, 5 marzo 2007, n. 146

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Emissioni in atmosfera - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Nuovo titolare dell'impianto - Responsabilità - Fondamento - Art. 24, 1° c., d.p.R. n. 203/1988 ora art. 279, c. 1°, D.Lgs. n. 152/2006. Il reato di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ora sostituito dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si configura anche nei confronti di coloro che hanno proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare che la autorizzazione per le emissioni fosse stata rilasciata all'origine. Pres. Vitalone C. - Est. Franco A. - Imp. Zambrotti. (Rigetta, Trib. Sala Consilina, 19 Dicembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 27/2/2007 (Ud.11/01/2007), Sentenza n. 8051

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti originanti emissioni nell'atmosfera - Omessa presentazione della domanda di autorizzazione - Comportamento omissivo - Reato omissivo permanente - Art. 24, 1° c., d.p.R. n. 203/1988 ora art. 279, c. 1°, D.Lgs. n. 152/2006. In tema di impianti originanti emissioni nell'atmosfera, la contravvenzione di cui all'art. 24, primo comma, d.p.R. 24 maggio 1988, n. 203, ha natura di reato omissivo permanente, e la consumazione si protrae sino a quando il responsabile dell'impianto non presenta, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte (Sez. III, 27 aprile 2006, Giovannini; Sez. III, 12 febbraio 2004, Armenio, m. 228.879; Sez. III, 27 marzo 2002, Pinoli, m. 221.954; Sez. III, 1 febbraio 2002, Magliulo, m. 221,267; Sez. III, 7 ottobre 1999, Cipriani, m. 214.989; Sez. III, 18 novembre 1997, Pasini, m. 209.339). Ne consegue che il reato non si è esaurito con il comportamento omissivo di colui che era legale rappresentante della società o dell'ente al momento in cui è iniziata la costruzione dell'impianto senza la previa autorizzazione ma è comunque proseguito con il comportamento omissivo anche dell'attuale ricorrente che è stato legale rappresentante del consorzio che (peraltro fin dall'inizio) ha gestito l'impianto, e sul quale dunque continuava a permanere l'obbligo di chiedere la autorizzazione. Invero, la permanenza del reato di omessa presentazione della domanda di autorizzazione, radica la responsabilità anche di coloro i quali hanno proseguito nell'esercizio dell'impianto sapendo e comunque dovendo sapere (e controllare) che la domanda di autorizzazione non era stata presentata, a suo tempo, con le prescritte modalità, dal precedente amministratore o dal costruttore dell'impianto (Sez. III, 29 maggio 1996, Simonetti, m. 206.237). Esattamente, quindi, l'imputato è stato ritenuto responsabile di un comportamento omissivo proprio, avendo colpevolmente violato l'obbligo che anch'egli aveva di presentare la domanda di autorizzazione. Pres. Vitalone C. - Est. Franco A. - Imp. Zambrotti. (Rigetta, Trib. Sala Consilina, 19 Dicembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 27/2/2007 (Ud.11/01/2007), Sentenza n. 8051
 

RIFIUTI - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Gestione di rifiuti - Impianti di trattamento di rifiuti - Emissioni in atmosfera - Tutela dall'inquinamento atmosferico - Disciplina applicabile. In tema di gestione di rifiuti, gli impianti di trattamento di rifiuti che comportino emissioni in atmosfera sono soggetti sia alle disposizioni di cui al d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia alla disciplina di cui all'art. d.p.R. 24 maggio 1988, n. 203 (tutela dall'inquinamento atmosferico) atteso che la normativa nazionale e comunitaria in tema di inquinamento atmosferico completa e non assorbe quella sui rifiuti (cfr. Sez. III, 5 aprile 2002, Kiss Gmunter H., m. 221.875; Sez. III, 4 maggio 2004, Gambato, m. 230.104; Sez. III, 7 dicembre 1992, Fava, m. 192.634). D'altra parte, nel caso di specie, non si tratta nemmeno di rifiuti destinati alla produzione di energia, per i quali potrebbe porsi il problema della applicabilità di una normativa (nazionale e comunitaria) particolare. Pres. Vitalone C. - Est. Franco A. - Imp. Zambrotti. (Rigetta, Trib. Sala Consilina, 19 Dicembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 27/2/2007 (Ud.11/01/2007), Sentenza n. 8051

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Centrali termoelettriche - Autorizzazione all'esercizio e fissazione dei limiti di emissione - Potestà legislativa statale - Provincia - Accordo transattivo - Ambito oggettuale sottratto alla competenza provinciale - Conseguenze - Fattispecie: “Polo brindisino”. La definizione della disciplina di esercizio delle centrali termoelettriche e dei relativi limiti di emissione rientra fra le materie di potestà legislativa statale; del pari, rientrano nell'ambito delle competenze statali i profili della gestione amministrativa (con riferimento alla materia delle autorizzazioni e della fissazione di limiti di emissione) ed essi risultano, pertanto, sottratti in toto alla disponibilità da parte dei livelli di governo comunale e provinciale, residuando in capo alla provincia solo limitati poteri - essenzialmente, in sede di controllo (cfr. articoli 29, comma 2, lett. g) ed 83, comma 1, lett. o) del d.lgs. 112 del 1998, nonché l'art. 1 del d.l. 7 del 2002; cfr. inoltre la sent. Cort. Cost. n. 6/2004, quanto alla compatibilità del citato riparto di competenze con il nuovo tit. V della Cost.). Ne deriva l'impossibilità per l'Ente locale di includere in un accordo transattivo un ambito oggettuale (quello della fissazione dei limiti di emissione delle centrali termoelettriche) sottratto alla propria sfera di competenza. Un eventuale accordo in tal senso andrebbe incontro alla conseguenza (di ordine civilistico) della radicale nullità per impossibilità dell'oggetto (artt. 1418, c. 2 c.c.), in relazione alla previsione di cui all'art. 1966 c.c., secondo cui per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della composizione di interessi cui essa è finalizzata; nonché alla conseguenza (di ordine pubblicistico) del surrettizio quanto inammissibile ampliamento delle sfere di competenza dei vari livelli di governo, in violazione del principio di legalità in ordine alla definizione delle sfere di competenza delle amministrazioni pubbliche (fattispecie in materia di determinazione dei limiti delle emissioni massiche di una centrale termoelettrica nell'ambito del cd. “polo brindisino”). Pres. Ravalli, Est. Contessa - E.P. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv.ti Durano, Giampietro e Portaluri) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 22 febbraio 2007, n. 617

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Attività di verniciatura e sabbiatura - Rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'impianto - Conformità alla normativa ambientale - Improcedibilità del ricorso per sopravenuta carenza di interesse - Artt. 15, c. 1, punto B, e 7 D.P.R. n. 2003/1988. Quando viene superato ogni ostacolo di natura ambientale, nella specie, attraverso il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento ed all'esercizio dell'impianto, l'attività, dal punto di vista della normativa ambientale risulta lecita. Risultando di conseguenza, improcedibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse, in quanto ormai superato dalle verifiche effettuate, dal rilascio dell'autorizzazione, dall'accertamento delle qualità fisico-chimiche delle emissioni e dall'autorizzazione al trasferimento definitivo e all'esercizio dell'impianto. Pres. Elefante - Est. Russo - soc. F.lli Righetto S.n.c., (avv.ti Degli Espositi, Risapia e Villata) c. Comune di Gorla Maggiore (avv.ti Manzi e Salvatore) (improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse TAR Lombardia-Milano: Sezione II 3234/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12/02/2007 (C.c. 28/02/2006), Sentenza n. 570

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Installazione di impianto in assenza di autorizzazione - Natura del reato - Distinzione tra reato permanente e istantaneo con effetti permanenti - Scadenza del termine fissato per la richiesta dell'autorizzazione - Art. 24 D.P.R. 203/1988, ora art. 279 D. L. vo n. 152/2006. La contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 24 del D.P.R. 203 del 1988, ora punita dall'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha natura permanente e non istantanea con effetti permanenti, sia perché è tutta la condotta che si perpetua nel tempo, sia perché l'autore del reato ha la possibilità di fare cessare in qualsiasi momento la condotta antigiuridica. Il più importante criterio per distinguere un reato permanente da uno istantaneo con effetti permanenti è costituito proprio dalla possibilità offerta al reo, nei reati permanenti, di fare cessare l'attività antigiuridica in qualsiasi momento. La fissazione di un termine per la richiesta dell'autorizzazione non determina alla scadenza di esso la cessazione della permanenza perché l'autorizzazione, nella materia in questione, non svolge solo il ruolo di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma anche e soprattutto quello di consentire all'autorità il controllo del rispetto della normativa al fine di verificare la tollerabilità delle emissioni. Siffatta esigenza di controllo non cessa certamente con la scadenza del termine fissato per la richiesta dell'autorizzazione. Invero la norma é finalizzata alla tutela della qualità dell'aria e l'autorizzazione costituisce un mezzo di controllo preventivo sugli impianti potenzialmente inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure preventive (Cass. n 12710 del 1994;1918 del 1999;24189 del 2004). Pres. De Maio - Est. Petti - Ric. Morello ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7 febbraio 2007 (Ud. 19/12/2006), Sentenza n. 5025

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Immissioni in atmosfera - Domanda di autorizzazione presentata alla regione ai sensi del D.P.R. 203/1988 - Procedimento in corso - Entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 - Necessità di riavviare il procedimento innanzi all'autorità competente. A seguito dell' entrata in vigore di una nuova legge regolatrice del procedimento, allorché questo è in corso, deve trovare applicazione lo jus superveniens che disciplina diversamente le potestà dell' Amministrazione. Tale principio trova applicazione in relazione a tutte le situazioni che non siano già esaurite con l' emanazione dell' atto conclusivo, anche se gli atti preparatori siano stati già posti in essere in una fase anteriore. (Fattispecie in materia di autorizzazione alle immissioni in atmosfera, la cui domanda era stata presentata alla Regione ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, poi abrogato dal D.Lgs. n. 152/2006 che ha disegnato un nuovo e diverso procedimento e modificato il riparto delle competenze: il TAR ha ritenuto necessario l'avvio di un nuovo procedimento innanzi all'autorità competente in ragione della normativa sopravvenuta). Pres ed Est. Onorato - F.L.P. (avv. D'Ambrosio) c. Regione Campania - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 31 gennaio 2007, n. 808

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Emissioni provenienti da un'attività regolarmente autorizzata - Getto pericoloso di cose - Casi consentiti dalla legge - Art. 674 c.p. - Esclusione - Illecito civile. Non è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento atmosferico (Sez. III, 1° febbraio 2006, n. 8299, Tortora, m. 233.562). In altri termini, all'inciso «nei casi non consentiti dalla legge» deve riconoscersi, contrariamente a quanto ritenuto dal precedente orientamento, una valenza rigida, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale da un lato e quello dell'illecito civile dall'altro. Pres. Vitalone - Est. Franco - Ric. Gigante, (conferma, Ordinanza emessa il 24 maggio 2006 dal tribunale di Taranto, quale giudice del riesame). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 26/10/2006), Sentenza n. 1869

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone contenuti nei limiti di legge - Art. 674 c.p. - Configurabilità - Esclusione - Tutela a carattere civilistico - Art. 844 cod. civ. - Sussistenza - Fondamento. Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico. Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino i parametri fissati dalla legge, mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. (cfr, Sez. I, 16 giugno 2000, Meo, m. 216.621; Sez. I, 24 ottobre 2001, Tulipano, m. 220.678; Sez. III, 23 gennaio 2004, Pannone, m. 228.010; Sez. III, 19 marzo 2004, n. 16728, Parodi; Sez. I 20 maggio 2004, Invernizzi, m. 229.170; nonché Sez. I, 12 marzo 2002, Pagano, m. 221362; Sez. I, 14 marzo 2002, Rinaldi, m. 221.653, in tema di emissione di onde elettromagnetiche). Pres. Vitalone - Est. Franco - Ric. Gigante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 26/10/2006), Sentenza n. 1869
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Circolazione di autoveicoli - Divieto permanente alla circolazione per categorie di utenti determinate - Sindaco - Competenza - Sussistenza. Il Sindaco è competente a stabilire divieti permanenti alla circolazione per determinate categorie di utenti al fine di ridurre il , ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 e delle norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia, ovvero la L. 413/97, il D. Lgs 351/99 e il D.M. 163/99 come modificato con l'art. 39 del D.M. 60/02. Pres. Radesi, Est. Di Nunzio - S.G. e altri (avv.ti De' Paoli e Franceschetti) c. Comune di Firenze (avv.ti Visciola e Pacini), Provincia di Firenze (avv.ti Cardona, Possenti e De Santis), Comune di Scandicci (avv. Barontini), Comune di Pisa (avv.ti Lazzeri, Gigliotti e Caponi), Comune di Lastra a Signa (avv. Erci), Provincia di Grosseto (avv.ti Sorrenti e Canuti) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 22 gennaio 2007, n. 56

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Traffico - Divieto di circolazione per categorie di veicoli Euro 0 risultate dall'istruttoria meno inquinanti rispetto a veicoli diesel Euro 3 esclusi dal divieto - Illogicità. E' manifestamente illogico il provvedimento adottato dal Comune di Firenze al fine di ridurre i livelli di concentrazione di PM10, che vieta il traffico ai veicoli “auto leggeri benzina notak” (Euro 0), i quali, secondo i pareri tecnici allegati al provvedimento, incidono sull'inquinamento derivante dal traffico nella misura del 5,1%, lasciando invece fuori dal divieto la classe di veicoli “auto leggeri diesel Euro 3” incidenti nella misura del 25%. Pres. Radesi, Est. Di Nunzio - S.G. e altri (avv.ti De' Paoli e Franceschetti) c. Comune di Firenze (avv.ti Visciola e Pacini), Provincia di Firenze (avv.ti Cardona, Possenti e De Santis), Comune di Scandicci (avv. Barontini), Comune di Pisa (avv.ti Lazzeri, Gigliotti e Caponi), Comune di Lastra a Signa (avv. Erci), Provincia di Grosseto (avv.ti Sorrenti e Canuti) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 22 gennaio 2007, n. 56

 

Inquinamento acustico ed atmosferico - Traffico veicolare - Divieto di transito agli autoveicoli non adibiti al trasporto di persone - Ordinanza contingibile e urgente - Inadeguatezza. E' illegittima l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di limitazione della circolazione di autoveicoli non adibiti al trasporto di persone, emanata a fronte di una situazione di inquinamento atmosferico ed acustico sussistente da diversi anni, che postula piuttosto interventi strutturali e concertati tra le varie P.A. competenti. Simili interventi straordinari producono infatti ricadute sul territorio di altri comuni, trasferendo i problemi di inquinamento sulle altre aree interessate dai percorsi alternativi. E' pertanto appropriato ed opportuno che, al fine di risolvere il problema, la P.A. con più ampie competenze non solo in materia di viabilità, ma anche di pianificazione, assetto e governo del territorio (la Regione) convochi una conferenza di servizi, con la partecipazione di tutti gli enti pubblici interessati. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - Comune di Villaverla e altri (avv. Meneguzzo) c. Comune di Vicenza (avv.ti Tirapelle e Checchinato) - T.A.R. VENETO, Sez. I - ud. 17 gennaio 2007, n. 148

 

Inquinamento atmosferico - Lavorazione della sanza - Costruzione di un nuovo impianto - Autorizzazioni - Necessità - Inquinamento atmosferico poco significativo - Esclusione - DPR 25 luglio 1991. La costruzione di un nuovo impianto per la lavorazione della sanza suscettibile a provocare inquinamento atmosferico non è annoverabile tra le attività “ad inquinamento atmosferico poco significativo” in quanto non espressamente indicata nell'elencazione contenuta nel DPR 25 luglio 1991. Sono richieste per l'attivazione le prescritte autorizzazioni o comunque il preavviso alle autorità competenti. Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Alamprese. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 456

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni atmosferiche - Inquinamento atmosferico poco significativo - Disciplina applicabile - D.P.R. n. 203/98 - Dir. n. 84/360 - D.p.c.m. 31.7.89 - D.L.vo 152/2006. L'inquinamento atmosferico disciplinato dal D.P.R. 24 maggio 1998 n. 203 non è limitato alla salubrità dell'aria ed al controllo delle emissioni atmosferiche originate dai soli impianti qualificabili quali industriali ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., ma si estende a qualsiasi impianto che può dare luogo ad emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto n. 203/98, (da ultimo Sez. 3, n. 40944 del 30/09/2005 Rv. 232361). Sicché, l'area di applicabilità del DPR 203/88 dalla portata più ampia rispetto al contenuto della direttiva CE n. 84/360 di cui costituiva attuazione è stata ristretta dapprima con il d.p.c.m. 31.7.89 che faceva riferimento ai valori minimi fissati dalle linee guida statali e, successivamente, con il DPR 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989) con il quale si sono, invece, tipizzate le attività per le quali le emissioni si ritenevano poco significative - escludendole dal regime autorizzatorio - laddove, invece, per quelle a ridotto inquinamento si prevedeva comunque la necessità di un'autorizzazione regionale (Sez 3 rv 227181; 232657). Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Alamprese. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 456

 

Inquinamento atmosferico - Costruzione di nuovo impianto senza autorizzazione - Permanenza del reato - Disciplina giuridica - Art. 24 cc. 1 e 2, D.P.R 203/88 - Vincolo della continuazione - Art. 10 comma 3 L. n. 151/2005. Il reato di cui all'art. 24, D.P.R. 203/88 comma 1, “costruzione di nuovo impianto senza autorizzazione”, è pacificamente ritenuto in giurisprudenza quale reato permanente, la cui permanenza dura fino al rilascio della prescritta autorizzazione, in quanto finalizzato alla tutela della qualità dell'aria e l'autorizzazione costituisce mezzo di controllo preventivo sugli impianti inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, così che il reato permane finché il competente ente territoriale non abbia effettuato tale controllo. Sulla natura del reato di cui all'art. 24, comma 2, “attivazione dell'esercizio di nuovo impianto senza la preventiva comunicazione”, sussistono valutazioni differenti sulla possibilità di ritenerlo a meno permanente. In ogni caso, l'unificazione con il vincolo della continuazione di entrambi i reati ad opera della decisione di primo grado comporta la medesima decorrenza per entrambi i reati che, in assenza di altri elementi idonei a far venire meno la permanenza, decorre dalla sentenza di primo grado stante il disposto dell'art. 10 comma 3 L. n. 151/2005. Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Alamprese. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 456

 

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