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Giurisprudenza

  

 

Inquinamento atmosferico

 

Aria

 

Anno   2010

 

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87

 

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Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - idrico

 

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    Inquinamento atmosferico -  aria  ^ 

 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Polveri e getto pericoloso di cose materiali o immateriali - Attività socialmente utile - Disciplina applicabile - Art. 674 cod. pen.. Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. è ravvisabile in qualsiasi comportamento materiale (getto, lancio, versamento, emissione) avente ad oggetto cose materiali o immateriali e che può oggettivamente provocare offesa o molestia alle persone. Quando però si tratti di una attività socialmente utile, ed in quanto tale legislativamente o amministrativamente disciplinata, il comportamento, quand'anche idoneo a provocare offesa o molestia, resta ugualmente lecito sotto il profilo penale se non supera i limiti previsti dalla normativa di settore. (annulla senza rinvio sentenza emessa l'8/04/2009 dal giudice del Tribunale di Montepulciano) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Rocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40849

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Presunzione di legittimità - Violazione delle norme o prescrizioni di settore - Necessità - Configurazione del reato - Emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità - Giurisprudenza - Art. 674 c.p. - Art. 844 cod. civ.. Nell’ambito dell’art. 674 c.p., l'espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce una precisa indicazione della necessità, ai fini della configurazione del reato, che, qualora si tratti di attività considerata dal legislatore socialmente utile e che per tale motivo sia prevista e disciplinata, l'emissione avvenga in violazione delle norme o prescrizioni di settore che regolano la specifica attività. Quindi, per una affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen., non è sufficiente il rilievo che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare offesa o molestia, ma è indispensabile anche la puntuale e specifica dimostrazione oggettiva che esse superino i parametri fissati dalle norme speciali. Qualora invece le emissioni, pur quando abbiano arrecato concretamente offesa o molestia alle persone, siano state tuttavia contenute nei limiti di legge, saranno eventualmente applicabili le sole norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. In altri termini, all'inciso «nei casi non consentiti dalla legge» deve riconoscersi, un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale da un lato e quello dell'illecito civile dall'altro (Cass. Sez. I, 16/06/2000, Meo; Cass. Sez. I, 24/10/2001, Tulipano; Sez. III, 23/1/2004, Pannone; Sez. III, 19/3/2004, n. 16728, Parodi; Sez. I, 20/5/2004, Invernizzi; Sez. III, 18/6/2004, Providenti; Sez. III, 10/2/2005, Montinaro; Sez. III, 21/6/2006, Bortolato; Sez. III, 26/10/2006, Gigante; Sez. III, 11/5/2007, Pierangeli; Sez. III, 9.10.2007, n. 41582, Saetti; nonché, in riferimento alla emissione di onde elettromagnetiche, Cass. Sez. I, 25/11/2003, n. 4192/04, Valenziano). (contra: Cass. Sez. I, 7/11/1995, Guarnero; Sez. I, 11/4/1997, Sartor; Sez. III, 25/6/1999, Zompa; Sez. III, 28/9/2005, Riva; Sez. III, 21.6.2007, n. 35489, Torna. Secondo tale orientamento, l'inciso «nei casi non consentiti dalla legge» dovrebbe intendersi riferito, anche quando vi sia una normativa di settore o un provvedimento dell'autorità che regoli l'attività e che imponga limiti di emissione ed anche quando i limiti tabellari non siano stati superati, la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. sarebbe ugualmente configurabile qualora l'attività abbia comunque prodotto emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità alla luce dei parametri indicati dall'art. 844 cod. civ., ed eliminabili mediante opportuni accorgimenti tecnici. (annulla senza rinvio sentenza emessa l'8/04/2009 dal giudice del Tribunale di Montepulciano) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Rocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40849

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Art. 674 cod. pen. - Attività regolarmente autorizzata o disciplinata da atti normativi speciali - Concetto di "gettare o versare" - Fattispecie: diffusione di polveri nelle aree circostanti.
Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento (Cass., Sez. III, 9.1.2009, n. 15707, Abbaneo; Cass. Sez. III, 27.2.2008, n. 15653, Colombo; Cass. Sez. III, 13.5.2008, n. 36845, Tucci; Cass. Sez. III, 1/2/2006, n. 8299, Tortora). Inoltre, nel concetto di "gettare o versare" di cui all'art. 674 cod. pen., che punisce il getto pericoloso di cose, rientra anche quello di diffondere polveri nell'atmosfera (Sez. III, 23.10.2002, n. 42924, Lorusso), e che «il concetto di gettare o versare di cui all'art. 674 cod. pen. va inteso estensivamente fino a comprendere la diffusione, comunque, di polveri nelle aree circostanti (Sez. I, 9.1.1995, n. 3919, Tinerelli; Sez. I, 22.9.1993, n. 447/94, Pasini). Sicché, la diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in quanto mentre il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione (Cass. Sez. III, 18.12.2008, n. 16286, Del Balzo). (annulla senza rinvio sentenza emessa l'8/04/2009 dal giudice del Tribunale di Montepulciano) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Rocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40849

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Combustibili - Utilizzo di additivi metallici nei combustibili - Tenore massimo di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) - Etichettatura - Valutazione di impatto - Errore manifesto di valutazione- Validità - Art. 1, n. 8 Direttiva 2009/30/CE - Art. 8 bis Direttiva 98/70/CE - Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità. Non sussiste, nessun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’art. 1, n. 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE, in quanto introduce un nuovo art. 8 bis, nn. 2 e 4-6, nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) Pres. Bonichot - Rel. Kuris - Afton Chemical Limited c. Secretary of State for Transport. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 08/07/2010, Sentenza C-343/09

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Impianti per il trattamento dei rifiuti che comportano emissioni nell'atmosfera - Limiti di emissione ed obbligo di comunicazione - Continuità normativa tra le disposizioni di cui all'art. 24 e segg. del d.P.R. n.203/1988 e quelle di cui all'art. 279 d. lgs. n. 152/2006. In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all'art. 24 e segg. del d.P.R. n.203/1988 e quelle di cui all'art. 279 d. lgs. n. 152/2006, atteso che in entrambe le disposizioni è previsto il rispetto dei limiti di emissione, l'obbligo di comunicare la messa in esercizio dell'impianto, l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati relativi alle emissioni. Sicché, in tema di gestione dei rifiuti, gli impianti per il trattamento degli stessi che comportano emissioni nell'atmosfera sono soggetti sia alla disposizioni di cui al d. Igs. 5 febbraio 1997 n. 22 in materia di rifiuti, sia a quelle di cui al d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, entrambi sostituiti dal d. Igs 3 aprile 2006 n. 152" [Cassazione 08051/2007]. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma del 19.06.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Mancini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22765

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni in atmosfera di biogas proveniente da discarica - Specifiche prescrizioni tecniche - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Elementi - Reato di pericolo - Concorso con le norme a tutela dell'ambiente - Art. 3 D.P.R. n. 203/1988. Le emissioni in atmosfera di biogas di una discarica di rifiuti rientrano nello normativa sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al D.P.R. n. 203/1988 e devono formare oggetto di specifiche prescrizioni tecniche durante tutto l'esercizio dell'attività e non solo quando la discarica si sia esaurita. L'obbligo di provvedere alla captazione discende direttamente dalla legge, mentre la P.A. può solo determinare le modalità tecniche con cui provvedere. Le discariche sono stabilimenti di pubblica utilità idonei a dar luogo all'inquinamento atmosferico, fenomeno che deve essere considerato nell'unitaria autorizzazione integrata preventiva (Cass. Sez. III n. 24328/2004). Sicché, la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare..., atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana (Cassazione Sezione III n. 46846/2005). Inoltre, tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell'ambiente stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati (Cassazione Sezione I n. 26109/2005). (annulla, sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 9.03.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Sanpaolesi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22012

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Definizione di inquinamento atmosferico - Art. 2, punto 1, d.P.R. n. 203/1988. Ai sensi dell'art. 2, punto 1, d.P.R. n. 203/1988, si configura inquinamento atmosferico "....non necessariamente in caso di un accertato pericolo di danno alla salute dell'uomo, per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma anche solo per un'alterazione dell'atmosfera che incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi...." (Cassazione Sez. III, 3/3/1992, Forte; Cassazione Sezione I, 7/6/1996). (annulla, sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 9.03.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Sanpaolesi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n. 22012

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Tutela dell’aria - Emissioni - Autorizzazione, controllo ed esenzioni - Attività a ridotto inquinamento atmosferico - Condotte sanzionate e continuità normativa con le disposizioni abrogate - Artt. 17, 24 e 25 DPR n. 203/1988 - DPR 25.7.1991 - All. 2 D.P.R. n. 175/1991 - Art. 279 D. Lgs n. 152/2006. Occorre sempre un specifico provvedimento regionale o delle altre autorità indicate dall'art. 17 dei DPR n. 203/1988 che o autorizzi in via generale l'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, individuandole specificamente, ovvero predisponga procedure specifiche di autorizzazione con modelli semplificati, altrimenti trovano sempre applicazione le sanzioni di cui al DPR n. 203/1988. Ed, infatti, la possibilità di esercitare l'attività senza chiedere l'autorizzazione è concessa dal DPR 25.7.1991 sono per gli impianti con emissioni poco significative. Pertanto, sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, mentre ne sono esenti solo quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo D.P.R.. (Cass. sez. III, 2006 n.3963, Di Sarno; conf. Cass. sez. III, 20.12.2002 n. 3880, Cardillo; Cass. sez. III, 4.10.2002 n. 40557, Stramazzo). Inoltre, tutte le condotte già sanzionate dagli art. 24 e 25 del DPR n. 203/1988 sono previste dall'art. 279 del D. Lgs n. 152/2006, attualmente vigente, che è in continuità normativa con le disposizioni abrogate (Cass. sez. III, 29.1.2008 n. 4536, Ambrosini; Cass. sez. III, 19.12.2007 n. 47081, Puca ed altre). Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Migali. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/05/2010 (Ud. 14/04/2010), Sentenza n. 18774

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni in atmosfera - Domande di autorizzazione - Procedure con modelli semplificati - Art. 5, c. 2° DPR 25.7.1991 - Art. 17 DPR n. 203/1988 - Art. 279 D. Lgs n. 152/2006. In tema di controlli, autorizzazioni e verifiche delle emissioni in atmosfera, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 DPR 25.7.1991 le amministrazioni preposte o altre autorità indicate dall’art. 17 del DPR n. 203/1988, possono predisporre procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione in base ai quali le quantità e qualità delle emissioni siano deducibili dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo, in mancanza trovano sempre applicazione le sanzioni di cui al DPR n. 203/1988 in continuità normativa con le disposizioni abrogate dal D. Lgs. n. 152/2006. Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Migali. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/05/2010 (Ud. 14/04/2010), Sentenza n. 18774

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti di combustione - Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti - Inquinamento ed effetti nocivi - Mancata applicazione di detta direttiva alla centrale elettrica di Lynemouth (Regno Unito) - Direttiva 2001/80/CE. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo assicurato l’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione alla centrale elettrica gestita dalla Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd a Lynemouth, nel nord-est dell’Inghilterra, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. Pres. Lenaerts - Rel. Šváby - Commissione europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 22/04/2010, Sentenza C-346/08

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Canne fumarie - Obbligo di scarico a tetto - Deroga - Presupposti - Art. 5, c. 9 D.P.R. n. 412/93. Ai fini dell’integrazione dei presupposti per la deroga all’obbligo di scarico a tetto - prevista dall’art. 5 co. 9., del D.P.R. n. 412/93, non è sufficiente l’obiettiva mancanza di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto funzionali ed idonei, o comunque adeguabili: a tale mancanza è attribuito valore nell’ambito esclusivo di situazioni tipicizzate (singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari; nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico). L’impossibilità tecnica di portare gli scarichi oltre la copertura degli edifici, pertanto, non giustifica di per sé l’applicazione della deroga, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi contemplati dall’art. 5 co. 9. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.P. (avv. Bracco) c. Azienda sanitaria di Firenze (avv.ti Molesti e Ciardetti) e Comune di Firenze (avv.ti Pacini e Visciola). TAR TOSCANA, Sez. II - 12 aprile 2010, n. 953

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Canne fumarie - Accertata difformità - Comune - Esercizio dei poteri di cui all’art. 33 della L. n. 10/91 - Ordine di adeguamento dell’impianto - Precedente valutazione di conformità proveniente dal medesimo comune - Irrilevanza - Potere di autotutela - Verifica della rispondenza dell’impianto alla normativa vigente - Attività vincolata. L’accertata difformità dell’impianto a servizio dell’immobile dalle prescrizioni in materia di progettazione ed installazione stabilite dal D.P.R. n. 412/93, in attuazione dell’art. 4 della legge n. 10/91, autorizza l’esercizio dei poteri riconosciuti all’amministrazione dall’art. 33 della medesima legge ed, in particolare, l’adozione dell’ordine di adeguamento dell’impianto, senza che in contrario rilevino le eventuali precedenti valutazioni di conformità provenienti dallo stesso Comune. Che la medesima situazione possa costituire oggetto di valutazioni differenti rappresenta infatti un portato del potere di autotutela di cui la pubblica amministrazione dispone e che, in materia, si esplica non soltanto attraverso gli strumenti discrezionali di carattere generale, ma anche e soprattutto attraverso quel controllo di conformità che, secondo il quarto comma dell’art. 33 dianzi citato, forma oggetto di un’attività sostanzialmente vincolata di verifica della rispondenza dell’impianto sia alle previsioni di progetto che alla normativa vigente. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.P. (avv. Bracco) c. Azienda sanitaria di Firenze (avv.ti Molesti e Ciardetti) e Comune di Firenze (avv.ti Pacini e Visciola). TAR TOSCANA, Sez. II - 12 aprile 2010, n. 953

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti termici - Potere di verifica e controllo di conformità - Attività vincolata - Affidamenti suscettibili di tutela - Inconfigurabilità. I poteri di verifica e controllo di conformità degli impianti termici, disciplinati dall’art. 33 co. 4 della legge n. 10/91, formano oggetto di un’attività sostanzialmente vincolata, a fronte della quale non sono configurabili affidamenti suscettibili di tutela. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.P. (avv. Bracco) c. Azienda sanitaria di Firenze (avv.ti Molesti e Ciardetti) e Comune di Firenze (avv.ti Pacini e Visciola). TAR TOSCANA, Sez. II - 12/04/2010, n. 953

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Emissioni - Inesistenza di limiti e prescrizioni di settore - Offensività dell’emissioni - Valutazione - Art. 674 c.p. - Configurabilità - Distinte ed autonome ipotesi di reato - Fattispecie: prodotti fitosanitari. In tema d’inquinamento atmosferico, l'art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta, consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una specie del più ampio genere costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. La previsione della condotta di provocare emissioni ha, in sostanza, il solo fine di specificare che, quando si tratta di attività disciplinata dalla legge, la rilevanza penale delle emissioni è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore. Ove tali limiti e prescrizioni di settore non vi siano, l'emissione va considerata idonea ad offendere o a molestare le persone anche sulla base del mero dato olfattivo, come del resto riconosciuto anche a livello europeo. Nella specie, non esistendo una normativa specifica che preveda un limite di tollerabilità in materia di odori di esercizi di vendita di prodotti fitosanitari si deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 674 c.p. quando sia stato superato il limite della stretta tollerabilità delle emissioni (Cass. pen. sez. III sent. 9/10/2007, n. 2475). Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. De Nicolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8273

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni maleodoranti idonee a creare molestie alle persone - Non tollerabilità - Mezzi di prova - Art. 674 c.p. - Art. 844 c.c.. In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Cass. pen. sez. III sent. 27/03/2008, n. 19206; Cass. pen. sez. III 21/09/2007, sent. n. 38073). Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. De Nicolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8273

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Produttori di ghisa o d’acciaio - Diritti d’emissione - Obblighi di autorizzare le emissioni di restituire le quote e sanzioni - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Domanda di annullamento - Mancanza di incidenza diretta ed individuale - Direttiva 96/61 - Dir. 2003/87/CE. La tesi secondo cui i produttori di ghisa o di acciaio stabiliti nel mercato interno costituiscono una categoria chiusa di operatori, la cui composizione non è più suscettibile di variare va respinta. Anche supponendo che detti produttori disponessero di diritti d’emissione accordati in base alla direttiva 96/61, questi pretesi diritti, lungi dall’essere specifici, se non addirittura spettanti (alla sola ricorrente), avrebbero recato beneficio nella stessa misura a tutti gli operatori esercenti le attività previste dall’allegato I della direttiva in parola. Inoltre, il solo fatto che, l’ingresso nel mercato di riferimento sia possibile solo tramite l’acquisto di un produttore che vi sia già impiantato non esclude che l’identità di tale produttore, o del nuovo entrante che l’acquista, muti e che si modifichi in tal modo la composizione del gruppo di produttori in esame. Ne consegue che gli effetti giuridici delle disposizioni controverse, ossia gli obblighi di autorizzare le emissioni e di restituire le quote, le sanzioni in caso di mancato rispetto di tali obblighi nonché l’asserita fissazione di un tetto massimo delle quote in base all’art. 9 della direttiva impugnata, incidono sull’attività economica e sulla posizione giuridica degli operatori di cui all’allegato I della direttiva impugnata, compresi quelli del settore di produzione di ghisa o di acciaio, nella stessa misura e in virtù di una situazione determinata obiettivamente. Sicché, tali disposizioni non sono idonee a qualificare la situazione di fatto e di diritto nei confronti di altri operatori e, quindi, di individualizzarla così come individualizzerebbero un destinatario. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Riduzione delle emissioni di CO2 - Gas ad effetto serra nell’atmosfera - Protocollo di Kyoto - Obblighi risultanti dalle disposizioni - Autorizzazione di emissione - Modalità di assegnazione o di ritiro delle quote di emissione - Obbligo di restituzione - All. I direttiva 2003/87/CE.
In tema di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera, (notevoli dimensioni dell’impianto, volume annuo, produzione e capacità economica e/o tecnologica individuale a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2…), in conformità all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi risultanti dalle disposizioni sono applicabili, in modo uniforme e generale, a tutti i gestori di impianti la cui produzione oltrepassi la soglia ivi indicata, senza distinzione a seconda delle loro dimensioni. Di conseguenza, la portata di detti obblighi dipende solo dalla quantità di emissioni di gas a effetto serra che, in mancanza di prova contraria, può aumentare con le dimensioni e con la capacità produttiva dell’impianto, con la conseguenza che tutti i gestori interessati si trovano in una situazione paragonabile. Inoltre, l’art. 4 della direttiva 2003/87/CE si limita ad assoggettare tutti i gestori che producono gas a effetto serra all’obbligo di conseguire un’autorizzazione di emissione, senza però specificare le condizioni e le modalità di assegnazione o di ritiro delle quote di emissione. Tale ragionamento si applica per analogia all’obbligo di restituzione di cui all’art. 12, n. 3, della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 6, n. 2, lett. e), e alle sanzioni previste dall’art. 16, nn. 2-4, di detta direttiva. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c. Parlamento europeo ed altro. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Ricorso alle migliori tecniche disponibili - Strumento alternativo, complementare ed elastico rispetto alla fissazione di limiti inderogabili - Progressivo adattamento degli impianti - Art. 2, c. 7 d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE - D.lgs. n. 152/2006 - Elevato livello di protezione ambientale. L’art. 2, punto 7, del DPR 203/1988 impone un “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione, delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempre che l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”. Tale imposizione ha una rilevanza comunitaria, atteso che essa risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs 152/2006; la norma si riferisce alle tecniche e modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente; tecniche e modalità che risultano sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale. Il ricorso alle migliori tecniche disponibili costituisce uno strumento alternativo, complementare ed elastico (in punto maggiormente rispondente al progresso tecnologico e alle esigenze industriali), rispetto a quello consistente nella fissazione diretta di limiti inderogabili al rilascio di sostanze inquinanti. Infatti, nel sistema tratteggiato dal D.P.R. 203/1988, l’impresa che intende ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tenuta a progettare e ad adottare tutte le misure adeguate in vista del progressivo adattamento degli impianti esistenti alla migliore tecnica disponibile. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214

INQUINAMENTO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Fissazione di un termine di scadenza - Principio generale di derivazione comunitaria - Necessità di aggiornamento delle autorizzazioni - Evoluzione della migliore tecnologia disponibile - Art. 11, d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE. La fissazione di un termine scadenza alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera costituisce un principio generale derivante dalla necessità di un aggiornamento periodico delle autorizzazioni medesime, secondo un canone posto a livello comunitario con la Direttiva 96/61 CE (punto 22 dei considerando e artt. 10-13), recepiti nel nostro sistema nazionale (cfr. art. 11, d.P.R. n. 203/88, il quale dispone che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione - Mancato adeguamento dell'impianto - Art. 25 D.P.R. n. 203/1988 e art. 279, c. 2°, D.Lgs. n. 152/2006 - Continuità normativa. In tema d’inquinamento atmosferico, l'art. 25 D.P.R. n. 203/1988 sanzionava l'inosservanza delle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione o, successivamente, dall'autorità competente (il CRIAP), nonché il mancato adeguamento dell'impianto. L'art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152/2006 sanziona ancora tale specifica condotta e tra le due previsioni sussiste continuità normativa, prevedendo il secondo comma dell'art. 279 la condotta di "chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...." (Cass. Sez. 3, 5/2/2008 n. 13225, P.M. in proc. Spera). Pres. Grassi, Rel. Sensini - Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 773

 

 

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