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Giurisprudenza Inquinamento atmosferico
Aria
Anno 2010
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87
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sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it
Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - idrico
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO -
Polveri e getto pericoloso di cose materiali o immateriali - Attività
socialmente utile - Disciplina applicabile - Art. 674 cod. pen.. Il
reato di cui all'art. 674 cod. pen. è ravvisabile in qualsiasi comportamento
materiale (getto, lancio, versamento, emissione) avente ad oggetto cose
materiali o immateriali e che può oggettivamente provocare offesa o molestia
alle persone. Quando però si tratti di una attività socialmente utile, ed in
quanto tale legislativamente o amministrativamente disciplinata, il
comportamento, quand'anche idoneo a provocare offesa o molestia, resta
ugualmente lecito sotto il profilo penale se non supera i limiti previsti
dalla normativa di settore. (annulla senza rinvio sentenza emessa
l'8/04/2009 dal giudice del Tribunale di Montepulciano) Pres. Ferrua, Est.
Franco, Ric. Rocchi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza
n. 40849
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Presunzione di legittimità -
Violazione delle norme o prescrizioni di settore - Necessità -
Configurazione del reato - Emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità -
Giurisprudenza - Art. 674 c.p. - Art. 844 cod. civ.. Nell’ambito
dell’art. 674 c.p., l'espressione «nei casi non consentiti dalla legge»
costituisce una precisa indicazione della necessità, ai fini della
configurazione del reato, che, qualora si tratti di attività considerata dal
legislatore socialmente utile e che per tale motivo sia prevista e
disciplinata, l'emissione avvenga in violazione delle norme o prescrizioni
di settore che regolano la specifica attività. Quindi, per una affermazione
di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen., non è
sufficiente il rilievo che le emissioni siano astrattamente idonee ad
arrecare offesa o molestia, ma è indispensabile anche la puntuale e
specifica dimostrazione oggettiva che esse superino i parametri fissati
dalle norme speciali. Qualora invece le emissioni, pur quando abbiano
arrecato concretamente offesa o molestia alle persone, siano state tuttavia
contenute nei limiti di legge, saranno eventualmente applicabili le sole
norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. In altri
termini, all'inciso «nei casi non consentiti dalla legge» deve riconoscersi,
un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra
il versante dell'illecito penale da un lato e quello dell'illecito civile
dall'altro (Cass. Sez. I, 16/06/2000, Meo; Cass. Sez. I, 24/10/2001,
Tulipano; Sez. III, 23/1/2004, Pannone; Sez. III, 19/3/2004, n. 16728,
Parodi; Sez. I, 20/5/2004, Invernizzi; Sez. III, 18/6/2004, Providenti; Sez.
III, 10/2/2005, Montinaro; Sez. III, 21/6/2006, Bortolato; Sez. III,
26/10/2006, Gigante; Sez. III, 11/5/2007, Pierangeli; Sez. III, 9.10.2007,
n. 41582, Saetti; nonché, in riferimento alla emissione di onde
elettromagnetiche, Cass. Sez. I, 25/11/2003, n. 4192/04, Valenziano).
(contra: Cass. Sez. I, 7/11/1995, Guarnero; Sez. I, 11/4/1997, Sartor; Sez.
III, 25/6/1999, Zompa; Sez. III, 28/9/2005, Riva; Sez. III, 21.6.2007, n.
35489, Torna. Secondo tale orientamento, l'inciso «nei casi non consentiti
dalla legge» dovrebbe intendersi riferito, anche quando vi sia una normativa
di settore o un provvedimento dell'autorità che regoli l'attività e che
imponga limiti di emissione ed anche quando i limiti tabellari non siano
stati superati, la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. sarebbe
ugualmente configurabile qualora l'attività abbia comunque prodotto
emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità alla luce dei parametri
indicati dall'art. 844 cod. civ., ed eliminabili mediante opportuni
accorgimenti tecnici. (annulla senza rinvio sentenza emessa l'8/04/2009 dal
giudice del Tribunale di Montepulciano) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric.
Rocchi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza
n. 40849
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Art. 674 cod. pen. - Attività
regolarmente autorizzata o disciplinata da atti normativi speciali -
Concetto di "gettare o versare" - Fattispecie: diffusione di polveri nelle
aree circostanti. Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. non è
configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività
regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti
normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di
settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il
cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento
(Cass., Sez. III, 9.1.2009, n. 15707, Abbaneo; Cass. Sez. III, 27.2.2008, n.
15653, Colombo; Cass. Sez. III, 13.5.2008, n. 36845, Tucci; Cass. Sez. III,
1/2/2006, n. 8299, Tortora). Inoltre, nel concetto di "gettare o versare" di
cui all'art. 674 cod. pen., che punisce il getto pericoloso di cose, rientra
anche quello di diffondere polveri nell'atmosfera (Sez. III, 23.10.2002, n.
42924, Lorusso), e che «il concetto di gettare o versare di cui all'art. 674
cod. pen. va inteso estensivamente fino a comprendere la diffusione,
comunque, di polveri nelle aree circostanti (Sez. I, 9.1.1995, n. 3919,
Tinerelli; Sez. I, 22.9.1993, n. 447/94, Pasini). Sicché, la diffusione di
polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai
sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di
"emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in quanto mentre il
fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di
frantumazione e non di combustione (Cass. Sez. III, 18.12.2008, n. 16286,
Del Balzo). (annulla senza rinvio sentenza emessa l'8/04/2009 dal giudice
del Tribunale di Montepulciano) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Rocchi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza
n. 40849
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Combustibili - Utilizzo di additivi metallici nei combustibili - Tenore massimo di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) - Etichettatura - Valutazione di impatto - Errore manifesto di valutazione- Validità - Art. 1, n. 8 Direttiva 2009/30/CE - Art. 8 bis Direttiva 98/70/CE - Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità. Non sussiste, nessun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’art. 1, n. 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE, in quanto introduce un nuovo art. 8 bis, nn. 2 e 4-6, nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) Pres. Bonichot - Rel. Kuris - Afton Chemical Limited c. Secretary of State for Transport. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 08/07/2010, Sentenza C-343/09
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Impianti per il trattamento dei rifiuti che comportano emissioni nell'atmosfera - Limiti di emissione ed obbligo di comunicazione - Continuità normativa tra le disposizioni di cui all'art. 24 e segg. del d.P.R. n.203/1988 e quelle di cui all'art. 279 d. lgs. n. 152/2006. In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all'art. 24 e segg. del d.P.R. n.203/1988 e quelle di cui all'art. 279 d. lgs. n. 152/2006, atteso che in entrambe le disposizioni è previsto il rispetto dei limiti di emissione, l'obbligo di comunicare la messa in esercizio dell'impianto, l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati relativi alle emissioni. Sicché, in tema di gestione dei rifiuti, gli impianti per il trattamento degli stessi che comportano emissioni nell'atmosfera sono soggetti sia alla disposizioni di cui al d. Igs. 5 febbraio 1997 n. 22 in materia di rifiuti, sia a quelle di cui al d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, entrambi sostituiti dal d. Igs 3 aprile 2006 n. 152" [Cassazione 08051/2007]. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma del 19.06.2009) Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Mancini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2010 (Ud. 29/04/2010), Sentenza n. 22765
INQUINAMENTO ATMOSFERICO -
Emissioni in atmosfera di biogas proveniente da discarica - Specifiche
prescrizioni tecniche - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Configurabilità -
Elementi - Reato di pericolo - Concorso con le norme a tutela dell'ambiente -
Art. 3 D.P.R. n. 203/1988. Le emissioni in atmosfera di biogas di una
discarica di rifiuti rientrano nello normativa sulla prevenzione
dell'inquinamento atmosferico di cui al D.P.R. n. 203/1988 e devono formare
oggetto di specifiche prescrizioni tecniche durante tutto l'esercizio
dell'attività e non solo quando la discarica si sia esaurita. L'obbligo di
provvedere alla captazione discende direttamente dalla legge, mentre la P.A. può
solo determinare le modalità tecniche con cui provvedere. Le discariche sono
stabilimenti di pubblica utilità idonei a dar luogo all'inquinamento
atmosferico, fenomeno che deve essere considerato nell'unitaria autorizzazione
integrata preventiva (Cass. Sez. III n. 24328/2004). Sicché, la fattispecie di
cui all'art. 674 cod. pen. non richiede per la sua configurabilità il
verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il
semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la
norma intende tutelare..., atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio
per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana (Cassazione
Sezione III n. 46846/2005). Inoltre, tale ipotesi di reato può concorrere con
quelle relative alla tutela dell'ambiente stante la diversa struttura della
fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati (Cassazione Sezione I n.
26109/2005). (annulla, sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 9.03.2009)
Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Sanpaolesi ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n.
22012
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Definizione di inquinamento atmosferico - Art. 2,
punto 1, d.P.R. n. 203/1988. Ai sensi dell'art. 2, punto 1, d.P.R. n.
203/1988, si configura inquinamento atmosferico "....non necessariamente in caso
di un accertato pericolo di danno alla salute dell'uomo, per la presenza di
sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma anche solo per un'alterazione
dell'atmosfera che incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente
sull'uso di essi...." (Cassazione Sez. III, 3/3/1992, Forte; Cassazione Sezione
I, 7/6/1996). (annulla, sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 9.03.2009)
Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Sanpaolesi ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/06/2010 (Ud. 13/04/2010), Sentenza n.
22012
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Tutela dell’aria - Emissioni - Autorizzazione,
controllo ed esenzioni - Attività a ridotto inquinamento atmosferico - Condotte
sanzionate e continuità normativa con le disposizioni abrogate - Artt. 17, 24 e
25 DPR n. 203/1988 - DPR 25.7.1991 - All. 2 D.P.R. n. 175/1991 - Art. 279 D. Lgs
n. 152/2006. Occorre sempre un specifico provvedimento regionale o
delle altre autorità indicate dall'art. 17 dei DPR n. 203/1988 che o autorizzi
in via generale l'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico,
individuandole specificamente, ovvero predisponga procedure specifiche di
autorizzazione con modelli semplificati, altrimenti trovano sempre applicazione
le sanzioni di cui al DPR n. 203/1988. Ed, infatti, la possibilità di esercitare
l'attività senza chiedere l'autorizzazione è concessa dal DPR 25.7.1991 sono per
gli impianti con emissioni poco significative. Pertanto, sono assoggettate alla
normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto
inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, n.
175, mentre ne sono esenti solo quelle i cui impianti provocano inquinamento
atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo D.P.R..
(Cass. sez. III, 2006 n.3963, Di Sarno; conf. Cass. sez. III, 20.12.2002 n.
3880, Cardillo; Cass. sez. III, 4.10.2002 n. 40557, Stramazzo). Inoltre, tutte
le condotte già sanzionate dagli art. 24 e 25 del DPR n. 203/1988 sono previste
dall'art. 279 del D. Lgs n. 152/2006, attualmente vigente, che è in continuità
normativa con le disposizioni abrogate (Cass. sez. III, 29.1.2008 n. 4536,
Ambrosini; Cass. sez. III, 19.12.2007 n. 47081, Puca ed altre). Pres. De Maio,
Est. Lombardi, Ric. Migali.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
18/05/2010 (Ud. 14/04/2010), Sentenza n. 18774
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni in atmosfera - Domande di
autorizzazione - Procedure con modelli semplificati - Art. 5, c. 2° DPR
25.7.1991 - Art. 17 DPR n. 203/1988 - Art. 279 D. Lgs n. 152/2006. In
tema di controlli, autorizzazioni e verifiche delle emissioni in atmosfera, ai
sensi del secondo comma dell'art. 5 DPR 25.7.1991 le amministrazioni preposte o
altre autorità indicate dall’art. 17 del DPR n. 203/1988, possono predisporre
procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione
in base ai quali le quantità e qualità delle emissioni siano deducibili
dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel
ciclo, in mancanza trovano sempre applicazione le sanzioni di cui al DPR n.
203/1988 in continuità normativa con le disposizioni abrogate dal D. Lgs. n.
152/2006. Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Migali.
CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 18/05/2010 (Ud. 14/04/2010), Sentenza n. 18774
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti di combustione - Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti - Inquinamento ed effetti nocivi - Mancata applicazione di detta direttiva alla centrale elettrica di Lynemouth (Regno Unito) - Direttiva 2001/80/CE. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo assicurato l’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione alla centrale elettrica gestita dalla Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd a Lynemouth, nel nord-est dell’Inghilterra, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. Pres. Lenaerts - Rel. Šváby - Commissione europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 22/04/2010, Sentenza C-346/08
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Canne fumarie - Obbligo di scarico a tetto -
Deroga - Presupposti - Art. 5, c. 9 D.P.R. n. 412/93. Ai fini
dell’integrazione dei presupposti per la deroga all’obbligo di scarico a tetto -
prevista dall’art. 5 co. 9., del D.P.R. n. 412/93, non è sufficiente l’obiettiva
mancanza di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il
tetto funzionali ed idonei, o comunque adeguabili: a tale mancanza è attribuito
valore nell’ambito esclusivo di situazioni tipicizzate (singole ristrutturazioni
di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari;
nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato
dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di
tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto
termico). L’impossibilità tecnica di portare gli scarichi oltre la copertura
degli edifici, pertanto, non giustifica di per sé l’applicazione della deroga,
insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi
contemplati dall’art. 5 co. 9. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.P. (avv. Bracco)
c. Azienda sanitaria di Firenze (avv.ti Molesti e Ciardetti) e Comune di Firenze
(avv.ti Pacini e Visciola).
TAR TOSCANA, Sez. II - 12 aprile 2010, n. 953
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Canne fumarie - Accertata difformità - Comune -
Esercizio dei poteri di cui all’art. 33 della L. n. 10/91 - Ordine di
adeguamento dell’impianto - Precedente valutazione di conformità proveniente dal
medesimo comune - Irrilevanza - Potere di autotutela - Verifica della
rispondenza dell’impianto alla normativa vigente - Attività vincolata.
L’accertata difformità dell’impianto a servizio dell’immobile dalle prescrizioni
in materia di progettazione ed installazione stabilite dal D.P.R. n. 412/93, in
attuazione dell’art. 4 della legge n. 10/91, autorizza l’esercizio dei poteri
riconosciuti all’amministrazione dall’art. 33 della medesima legge ed, in
particolare, l’adozione dell’ordine di adeguamento dell’impianto, senza che in
contrario rilevino le eventuali precedenti valutazioni di conformità provenienti
dallo stesso Comune. Che la medesima situazione possa costituire oggetto di
valutazioni differenti rappresenta infatti un portato del potere di autotutela
di cui la pubblica amministrazione dispone e che, in materia, si esplica non
soltanto attraverso gli strumenti discrezionali di carattere generale, ma anche
e soprattutto attraverso quel controllo di conformità che, secondo il quarto
comma dell’art. 33 dianzi citato, forma oggetto di un’attività sostanzialmente
vincolata di verifica della rispondenza dell’impianto sia alle previsioni di
progetto che alla normativa vigente. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.P. (avv.
Bracco) c. Azienda sanitaria di Firenze (avv.ti Molesti e Ciardetti) e Comune di
Firenze (avv.ti Pacini e Visciola).
TAR TOSCANA, Sez. II - 12 aprile 2010, n. 953
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti termici - Potere di verifica e controllo
di conformità - Attività vincolata - Affidamenti suscettibili di tutela -
Inconfigurabilità. I poteri di verifica e controllo di conformità degli
impianti termici, disciplinati dall’art. 33 co. 4 della legge n. 10/91, formano
oggetto di un’attività sostanzialmente vincolata, a fronte della quale non sono
configurabili affidamenti suscettibili di tutela. Pres. Nicolosi, Est. Grauso -
P.P. (avv. Bracco) c. Azienda sanitaria di Firenze (avv.ti Molesti e Ciardetti)
e Comune di Firenze (avv.ti Pacini e Visciola).
TAR TOSCANA, Sez. II - 12/04/2010, n. 953
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria -
Emissioni - Inesistenza di limiti e prescrizioni di settore - Offensività
dell’emissioni - Valutazione - Art. 674 c.p. - Configurabilità - Distinte ed
autonome ipotesi di reato - Fattispecie: prodotti fitosanitari. In tema
d’inquinamento atmosferico, l'art. 674 c.p. non prevede due distinte ed
autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta,
consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una
specie del più ampio genere costituito dal gettare o versare cose atte ad
offendere, imbrattare o molestare persone. La previsione della condotta di
provocare emissioni ha, in sostanza, il solo fine di specificare che, quando
si tratta di attività disciplinata dalla legge, la rilevanza penale delle
emissioni è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di
settore. Ove tali limiti e prescrizioni di settore non vi siano, l'emissione
va considerata idonea ad offendere o a molestare le persone anche sulla base
del mero dato olfattivo, come del resto riconosciuto anche a livello
europeo. Nella specie, non esistendo una normativa specifica che preveda un
limite di tollerabilità in materia di odori di esercizi di vendita di
prodotti fitosanitari si deve ritenersi integrato il reato di cui all'art.
674 c.p. quando sia stato superato il limite della stretta tollerabilità
delle emissioni (Cass. pen. sez. III sent. 9/10/2007, n. 2475). Pres.
Grassi, Est. Marmo, Ric. De Nicolo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza
n. 8273
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni maleodoranti idonee a creare
molestie alle persone - Non tollerabilità - Mezzi di prova - Art. 674 c.p. -
Art. 844 c.c.. In tema di emissioni idonee a creare molestie alle
persone, laddove trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare
obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il
giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben
può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei
fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di
valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma
consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi
dichiaranti (Cass. pen. sez. III sent. 27/03/2008, n. 19206; Cass. pen. sez.
III 21/09/2007, sent. n. 38073). Pres. Grassi, Est. Marmo, Ric. De Nicolo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza
n. 8273
INQUINAMENTO ATMOSFERICO -
Produttori di ghisa o d’acciaio - Diritti d’emissione - Obblighi di autorizzare
le emissioni di restituire le quote e sanzioni - Sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra - Domanda di annullamento - Mancanza di
incidenza diretta ed individuale - Direttiva 96/61 - Dir. 2003/87/CE. La
tesi secondo cui i produttori di ghisa o di acciaio stabiliti nel mercato
interno costituiscono una categoria chiusa di operatori, la cui composizione non
è più suscettibile di variare va respinta. Anche supponendo che detti produttori
disponessero di diritti d’emissione accordati in base alla direttiva 96/61,
questi pretesi diritti, lungi dall’essere specifici, se non addirittura
spettanti (alla sola ricorrente), avrebbero recato beneficio nella stessa misura
a tutti gli operatori esercenti le attività previste dall’allegato I della
direttiva in parola. Inoltre, il solo fatto che, l’ingresso nel mercato di
riferimento sia possibile solo tramite l’acquisto di un produttore che vi sia
già impiantato non esclude che l’identità di tale produttore, o del nuovo
entrante che l’acquista, muti e che si modifichi in tal modo la composizione del
gruppo di produttori in esame. Ne consegue che gli effetti giuridici delle
disposizioni controverse, ossia gli obblighi di autorizzare le emissioni e di
restituire le quote, le sanzioni in caso di mancato rispetto di tali obblighi
nonché l’asserita fissazione di un tetto massimo delle quote in base all’art. 9
della direttiva impugnata, incidono sull’attività economica e sulla posizione
giuridica degli operatori di cui all’allegato I della direttiva impugnata,
compresi quelli del settore di produzione di ghisa o di acciaio, nella stessa
misura e in virtù di una situazione determinata obiettivamente. Sicché, tali
disposizioni non sono idonee a qualificare la situazione di fatto e di diritto
nei confronti di altri operatori e, quindi, di individualizzarla così come
individualizzerebbero un destinatario. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c.
Parlamento europeo ed altro.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Riduzione delle emissioni di CO2 - Gas ad effetto
serra nell’atmosfera - Protocollo di Kyoto - Obblighi risultanti dalle
disposizioni - Autorizzazione di emissione - Modalità di assegnazione o di
ritiro delle quote di emissione - Obbligo di restituzione - All. I direttiva
2003/87/CE. In tema di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra
nell’atmosfera, (notevoli dimensioni dell’impianto, volume annuo, produzione e
capacità economica e/o tecnologica individuale a ridurre ulteriormente le
emissioni di CO2…), in conformità all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli
obblighi risultanti dalle disposizioni sono applicabili, in modo uniforme e
generale, a tutti i gestori di impianti la cui produzione oltrepassi la soglia
ivi indicata, senza distinzione a seconda delle loro dimensioni. Di conseguenza,
la portata di detti obblighi dipende solo dalla quantità di emissioni di gas a
effetto serra che, in mancanza di prova contraria, può aumentare con le
dimensioni e con la capacità produttiva dell’impianto, con la conseguenza che
tutti i gestori interessati si trovano in una situazione paragonabile. Inoltre,
l’art. 4 della direttiva 2003/87/CE si limita ad assoggettare tutti i gestori
che producono gas a effetto serra all’obbligo di conseguire un’autorizzazione di
emissione, senza però specificare le condizioni e le modalità di assegnazione o
di ritiro delle quote di emissione. Tale ragionamento si applica per analogia
all’obbligo di restituzione di cui all’art. 12, n. 3, della direttiva, in
combinato disposto con il suo art. 6, n. 2, lett. e), e alle sanzioni previste
dall’art. 16, nn. 2-4, di detta direttiva. Pres./Rel. Azizi - Arcelor SA c.
Parlamento europeo ed altro.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE C.E., Sez. III, 2/03/2010, Sentenze T-16/04
INQUINAMENTO ATMOSFERICO -
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Ricorso alle migliori tecniche
disponibili - Strumento alternativo, complementare ed elastico rispetto alla
fissazione di limiti inderogabili - Progressivo adattamento degli impianti -
Art. 2, c. 7 d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE - D.lgs. n. 152/2006 -
Elevato livello di protezione ambientale. L’art. 2, punto 7, del DPR
203/1988 impone un “sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato
che consente il contenimento e/o la riduzione, delle emissioni a livelli
accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempre che
l’applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi”. Tale imposizione ha
una rilevanza comunitaria, atteso che essa risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è
recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs 152/2006; la norma si riferisce alle
tecniche e modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio
degli impianti più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell’ambiente; tecniche e modalità che risultano sviluppate su una scala che ne
consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell’ambito del pertinente comparto industriale. Il ricorso alle migliori
tecniche disponibili costituisce uno strumento alternativo, complementare ed
elastico (in punto maggiormente rispondente al progresso tecnologico e alle
esigenze industriali), rispetto a quello consistente nella fissazione diretta di
limiti inderogabili al rilascio di sostanze inquinanti. Infatti, nel sistema
tratteggiato dal D.P.R. 203/1988, l’impresa che intende ottenere il rilascio
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tenuta a progettare e ad
adottare tutte le misure adeguate in vista del progressivo adattamento degli
impianti esistenti alla migliore tecnica disponibile. Pres. Bianchi, Est. Lotti
- S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava).
TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214
INQUINAMENTO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Fissazione di un
termine di scadenza - Principio generale di derivazione comunitaria - Necessità
di aggiornamento delle autorizzazioni - Evoluzione della migliore tecnologia
disponibile - Art. 11, d.P.R. n. 203/88 - Direttiva 96/61/CE. La fissazione
di un termine scadenza alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
costituisce un principio generale derivante dalla necessità di un aggiornamento
periodico delle autorizzazioni medesime, secondo un canone posto a livello
comunitario con la Direttiva 96/61 CE (punto 22 dei considerando e artt. 10-13),
recepiti nel nostro sistema nazionale (cfr. art. 11, d.P.R. n. 203/88, il quale
dispone che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in
seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché
all'evoluzione della situazione ambientale. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.s.r.l.
(avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv. Rava).
TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione - Mancato adeguamento dell'impianto - Art. 25 D.P.R. n. 203/1988 e art. 279, c. 2°, D.Lgs. n. 152/2006 - Continuità normativa. In tema d’inquinamento atmosferico, l'art. 25 D.P.R. n. 203/1988 sanzionava l'inosservanza delle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione o, successivamente, dall'autorità competente (il CRIAP), nonché il mancato adeguamento dell'impianto. L'art. 279, comma secondo, D.Lgs. n. 152/2006 sanziona ancora tale specifica condotta e tra le due previsioni sussiste continuità normativa, prevedendo il secondo comma dell'art. 279 la condotta di "chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...." (Cass. Sez. 3, 5/2/2008 n. 13225, P.M. in proc. Spera). Pres. Grassi, Rel. Sensini - Ric. Guerrieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/01/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 773
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