AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

 

Giurisprudenza

  

 

Inquinamento atmosferico

 

Aria

 

Anni: 2006 - 2005 - 2004 - 2003

  - 2002 -2001 -2000-87

 

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

 

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

 

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

 

Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - idrico

 

         

  <

 

Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

 

    Inquinamento atmosferico -  aria  ^ 

 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Getto pericoloso di cose (canna fumaria - pizzeria) - Emissione di gas, vapori e fumi - Art. 674 cod. pen. - Idoneità ad arrecare molestia alle persone - Pericolo per la salute pubblica. E' configurabile, il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) quando le emissioni provengano dall'esercizio di un'attività (pizzeria) non conforme alla normativa sull'abbattimento dei fiumi (emessi dalla canna fumaria) ed arrecano concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. Pres. De Maio, Est. Teresi, Imp. Parziale e altro. (Dichiara inammissibile, Trib. Velletri Sez. dist. Anzio, 23/06/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 22/12/2006 (ud. 6/12/2006) Sentenza n. 42213 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Esalazioni maleodoranti provenienti da stalle, allevamenti o luoghi simili - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Sussistenza - Risarcibilità ex art. 844 c.c. - Fattispecie. Le esalazioni maleodoranti provenienti da stalle, allevamenti o luoghi simili configurano il reato di cui all'articolo 674 c.p. e non solo un illecito penale risarcibile ex articolo 844 c.c. allorché siano idonee a creare offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio per lo svolgimento della loro attività (Cass n. 678 del 1996 P.M. in proc. Viale; Cass n. 138 del 1995 Composto; 1293 del 1994 Sperotto). Nella specie, dai manufatti destinati all'allevamento di suini e pollame ed ubicati ad una distanza di circa 10 - 20 metri dalle abitazioni, si avvertivano cattivi odori i quali provocavano nei confronti delle persone offese ivi residenti uno stato d'ansia accertato documentalmente, che nonostante, l'avvenuto adeguamento della porcilaia alle prescrizioni vigenti non escludeva la sussistenza del reato proprio perché le emissioni maleodoranti non erano state comunque eliminate. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Labanca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 dicembre 2006 (Ud. 21/11/2006), Sentenza n. 42087

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - "Esalazioni" maleodoranti - Superamento del limite della normale tollerabilità - Molestie - Nozione - Fattispecie - Relazione del medico dell'azienda sanitaria e dei sopraluoghi espletati. Per molestia deve intendersi ogni fatto idoneo a recare fastidio, disagio o disturbo ed in genere qualsiasi fatto idoneo a turbare il modo di vivere quotidiano. Il superamento del limite della normale tollerabilità costituisce il parametro principale ( ma non l'unico) per valutare l'idoneità dell'esalazione maleodorante a recare offesa o molestia e ciò perché le emissioni maleodorante sono vietate nei casi non consentiti dalla legge, la quale contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissione dei fumi che non superino la soglia fissata da leggi speciali. Nella fattispecie, anche se non è stata espletata alcuna perizia tecnica (ma di ciò non si è doluto il ricorrente, il quale non ha sollevato alcuna specifica doglianza in merito ad un eventuale mancato superamento dei limiti di tollerabilità), si è comunque accertato per mezzo della relazione del medico dell'azienda sanitaria e dei sopraluoghi espletati dagli inquirenti, che si trattava di esalazioni non tollerabili tanto e vero che creavano "una condizione di disagio che culminava nella non vivibilità dell'ambiente". Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Labanca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 dicembre 2006 (Ud. 21/11/2006), Sentenza n. 42087

 

Inquinamento atmosferico - Impianti di autolavaggio - Emissioni “poco significative” in atmosfera - Autorizzazione - Esclusione - Obbligo di comunicazione - Necessità - Continuità normativa - Norme in materia ambientale - Fattispecie - Art. 272, c. 5 D.L.vo n. 152/2006 - D.P.R. 25.7.1991 - D.P.R. n. 203/88. Gli impianti di autolavaggio non sono soggetti ad autorizzazione con riferimento alle emissioni “poco significative” in atmosfera, ma solo all'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.L.vo n. 152/2006, quindi, anche secondo la normativa attualmente vigente, le disposizioni contenute nel D.P.R. 25.7.1991, e nell’art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, risultano in linea di continuità normativa con l'attuale disciplina delle emissioni in atmosfera di cui alla parte quinta del D.L.vo 3.4.2006 n. 152, contenente Norme in materia ambientale. Nella specie, l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. citato, invece, era previsto solo a seguito di apposita delibera regionale, sicché l'eventuale violazione della relativa prescrizione non poteva neppure ritenersi sanzionata penalmente ai sensi dell'm. 24, commi secondo e terzo, del D.P.R. n. 203/88, riferendosi le corrispondenti fattispecie alle attività soggette ad autorizzazione, mentre è attualmente sanzionato in modo espresso dall'art. 279, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006, sicché non vi è continuità normativa tra la fattispecie di cui alla disposizione citata e quelle di cui all'abrogato art. 24 in relazione all'obbligo di comunicazione di cui si tratta. Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Damizia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18 dicembre 2006 (Ud. 08/11/2006), Sentenza n. 41291

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni di CO2 - Informazioni sul consumo di combustibile - Automobili nuove private - Inadempimento di uno Stato (Granducato di Lussemburgo) - Direttiva 1999/94/CE. Non comunicando la relazione prevista all'articolo 9 della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di combustibile e le emissioni di CO2 da presentare ai consumatori in occasione della commercializzazione delle automobili private nuove, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della suddetta direttiva. (Sentenza originale: En ne communiquant pas le rapport prévu à l’article 9 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, le Grand Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14 dicembre 2006, Causa c-198/06

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono - Quantità di sostanze usate e/o recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte - Personale incaricato - Qualificazione minime - Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) nº 2037/2000. Non adottando le misure necessarie per definire le esigenze di qualificazione minime richieste dal personale incaricato per garantire il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono, non sottoponendo alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001, un rapporto che contenga informazioni sugli impianti disponibili e le quantità di sostanze regolamentate usate e/o recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte, e non adottando tutte le misure preventive necessarie affinché le attrezzature fisse responsabili del fluido che refrigera superando i 3 kg siano controllate ogni anno per stabilire la presenza o no di fughe, ai sensi degli articoli 16, paragrafi 5 e 6, e 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 la Repubblica ellenica è inadempiente e condannata alle spese. (sentenza originale: En ne prenant pas les mesures nécessaires pour définir les exigences de qualification minimale requises du personnel chargé d’assurer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ne soumettant pas à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2001, un rapport contenant des informations sur les installations disponibles et les quantités de substances réglementées usagées ayant été récupérées, recyclées, régénérées ou détruites, et en ne prenant pas toutes les mesures préventives nécessaires afin que les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg soient contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16, paragraphes 5 et 6, et 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. La République hellénique est condamnée aux dépens). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VIII, 14 dicembre 2006, Causa C-390/05

 

Inquinamento atmosferico - Aria - Emissione di fumi, gas, vapori e odori atti a molestare le persone - Configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen.. Non è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone), nel caso le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità. Pres. Lupo - Est. De Maio - Ric. Bortolato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 ottobre 2006 (Ud. 21/06/2006), Sentenza n. 33971 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Nozione di molestie - Emissioni. In tema d'inquinamento atmosferico, nella "nozione di molestie" si deve ricomprendere tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete delle persone", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione" (v., tra le molte, sez. I, 22.1.1996 n. 678, PM in c. Viale; sez. III, 24.1. 1995 n. 771, Ranaldi; sez. I, 4.2.1994 n. 1293, Sperotto); su tali basi è stato ritenuto che costituisce molestia anche il semplice arrecare alle persone diffusa preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute derivanti da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti (sez. III, 7.4.1994 n. 6598, Gastaldi). Pres. Lupo - Est. De Maio - Ric. Bortolato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 ottobre 2006 (Ud. 21/06/2006), Sentenza n. 33971 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico e inquinamento idrico - L. n. 615/1966 e DPR 203/1988 - Concorso tra norme speciali in materia ambientale e l'art. 674 c.p. - Interpretazione dell'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" - Cd. stretta tollerabilità - Giurisprudenza - Superamento della normale tollerabilità - Art. 844 c.c.. All’interpretazione dell'inciso "nei casi non consentiti dalla legge", è collegata l'esigenza di individuare il rapporto tra l'art. 674 c.p. e la disciplina di settore, in particolare con la L. n. 615/1966 e il DPR 203/1988, tenuto presente che il concorso tra norme speciali in materia ambientale e l'art. 674 c.p. è stato ritenuto possibile sia con riferimento all'inquinamento atmosferico (tra le tante, Cass. sent. Gastaldi, sez. I, 31.8.1994 n. 9357, Turino; sez. III, 26.6.1985 n. 6249, Boni), sia con riferimento all'inquinamento idrico (sez. I, 10.11.1998 n. 13278, Mangione). Secondo una recente giurisprudenza, l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità, ai fini della configurazione del reato, che l'emissione (di gas, vapori o fumi) atta a molestare persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (Cass. sentenze sez. I, 7.7. 2000 n. 8094, Mao; sez. III, 23.1.2004 n. 81, PM in c. Pannone). E, poiché la normativa contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., non è sufficiente il rilievo che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma "è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge"; quando, invece, le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 c.c.. In altri termini, secondo tale orientamento, all'inciso in esame deve riconoscersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza precedente, un valore decisivo di limite tra l'illecito penale e l'illecito civile, (lo stesso orientamento si è consolidato anche in riferimento all'emissione di onde elettromagnetiche (sez. I 14.3.2002 n. 23066, Rinaldi e 12. 3.2002 n. 15717, Pagano). (Contra: cfr., Cass. 12497/1999, rv. 214571; 11295/1999 rv. 214633; sez. I, 21.1.1998 n. 739; 3919/1997, rv. 207383; sez. I. 27.1.1996 n. 863; 11984/1995, rv. 203130; sez. III, 7.4.1994 n. 6598). Pres. Lupo - Est. De Maio - Ric. Bortolato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 ottobre 2006 (Ud. 21/06/2006), Sentenza n. 33971 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Fumi e gas di combustione - D.P.G.P. Bolzano n. 2/93 - Attribuzione dei controlli agli spazzacamini - Invasione delle competenze professionali dei chimici - Esclusione - Atti necessari o utili non tipici. I controlli periodici dei fumi e dei gas di combustione, nonché il controllo dei depositi dei combustibili, che il D.P.G.P. Bolzano n. 2/93, emanato in esecuzione della Legge provinciale 18/92 ( Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici ), affida agli spazzacamini, non rientrano nelle attribuzioni proprie della professione di chimico, in quanto si risolvono in atti necessarii o utili all’atto professionale, ma non tipici, il cui esercizio ben può essere dall’ordinamento attribuito a soggetti estranei alla professione tutelata, sempre e nella misura in cui non si traduca nell’esecuzione del nucleo centrale dell’atto tipico professionale riservato. Pres. Venturini, Est. Cacace - Consiglio nazionale dei chimici e altro (avv. De Caterini) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. Larcher, von Guggenberg e Costa) - (Riforma T.R.G.A. Bolzano n. 568/97) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 19 giugno 2006 (c.c. 28 aprile 2006), sentenza n. 3656

 

Inquinamento atmosferico - Immissioni di odori nauseanti - Attività di allevamento di pollame - Propagazione di persistenti esalazioni maleodoranti nel fondo limitrofo - Cautela idonea ad evitare o limitare la propagazione - Normale tollerabilità. E' necessario il contemperamento degli interessi tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, previsto dalla norma sulle immissioni. Tali interessi devono tenere conto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, della esigenza di privilegiare l’utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla salute. Afferma quindi la legittimità della statuizione del giudice di merito preclusiva della prosecuzione di un'attività di allevamento di pollame, pur preesistente rispetto all’edificazione sul fondo vicino ma sostanzialmente nociva alla salute dei suoi abitanti e proseguita senza adottare alcuna cautela idonea ad evitare o limitare la propagazione di persistenti esalazioni maleodoranti nel fondo limitrofo. (cfr. Cass. 3 febbraio 1999 n. 915, Cass. 4 aprile 2001 n. 4963). Pres. Sabatini F.; Rel. Petti G.B.; Imp. Zeppilli CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 11/04/2006 (C.c. 08/02/2006), Sentenza n. 8420 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Emissione di odori molesti - Art. 674 c.p. - Reato di pericolo - Antigiuridicità penale dell'emissione molesta - Limiti tabellari di tollerabilità delle emissioni - Valutazione di tollerabilità. Il reato di cui all'art. 674 c.p. costituisce un reato di pericolo, essendo sufficiente per la sua realizzazione l'attitudine dell'emissione di gas etc. ad offendere o molestare le persone (Cass. 21 marzo 1998 n. 3531), laddove per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona (Cass. 22 gennaio 1996 n. 678). Sicché, l'antigiuridicità penale dell'emissione molesta consegue anche al fatto che questa avvenga "nei casi non consentiti dalla legge". Infatti, la quale laddove esistano precisi limiti tabellari di tollerabilità delle emissioni (come nel caso della normativa speciale in materia ambientale, con riferimento all'inquinamento atmosferico, a quello idrico o a quello elettromagnetico), si presumono consentite quelle che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative ammesse dal legislatore speciale; nel caso invece in cui non esista una specifica valutazione normativa operata preventivamente, la valutazione di tollerabilità consentita andrà operata alla luce dei principi che ispirano le specifiche leggi di settore (Cass. 18 giugno 2004 n. 38297). (Pres. Lupo - Est. Ianniello - Ric. Davito). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/03/2006 (Ud 21/02/2006), Sentenza n. 11556 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni - Parametro di legalità - Criterio della stretta tollerabilità - Normale tollerabilità - Art. 844 cod. civ. - Art. 674 c.p. - Fattispecie: allevamento e ricovero di animali con emissioni moleste in area esclusa dalle norme urbanistiche. Il “parametro di legalità” per l'emissione, deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio di una determinata attività e nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione, si deve aver riguardo al “criterio della stretta tollerabilità” e non a quello della “normale tollerabilità” di cui all'art. 844 cod. civ. (Cass. 26 maggio 2005 n. 19898), anch'esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l'emissione molesta. Nel specie, risulta che l'attività esercitata ha dato luogo all'emissione contestata (ricovero di bovini con disturbo alla quiete pubblica per la presenza di insetti e odori di stallatico) era abusiva, per difetto del parere igienico sanitario favorevole a tale uso e soprattutto perché esclusa dalle norme urbanistiche. Il che può non significare ancora che si tratti di attività il cui divieto incida direttamente anche agli effetti considerati dall'art. 674 c.p., ma costituisce comunque circostanza idonea ad evidenziare che nella località in questione l'attitudine offensiva di emissioni derivanti dall'allevamento e ricovero di animali deve ritenersi massima, proprio perché la disciplina della zona non ammette destinazioni rurali, con le connesse possibili emissioni moleste. (Pres. Lupo - Est. Ianniello - Ric. Davito). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/03/2006 (Ud 21/02/2006), Sentenza n. 11556 (vedi: sentenza per esteso)

 

Aria - Emissione di odori e applicabilità dell’articolo 674 c.p. - Carattere abusivo dell’attività da cui origina l’emissione. La percezione di un determinato odore costituisce il risultato della liberazione da una determinata materia (nella fattispecie, deiezioni animali) di prodotti volatili, come tali percepibili anche all’olfatto e definibili, secondo il linguaggio comune, anche come gas. Nel reato di cui all’articolo 674 c.p. il superamento del limite di normale tollerabilità delle emissioni può desumersi anche dal carattere abusivo dell’attività da cui origina l’emissione, dalle reiterate denunce e segnalazioni da parte dei vicini e dai ripetuti accertamenti dell’autorità preposta ai controlli. (Pres. Lupo - Est. Ianniello - Ric. Davito). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/03/2006 (Ud 21/02/2006), Sentenza n. 11556 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Emissione di odori molesti di gas, vapori e fumo - Art. 674 c.p.. La giurisprudenza, riconduce l'emissione di odori molesti anche quando, la percezione di un determinato odore costituisce il risultato della liberazione da una determinata materia (nel caso in esame le deiezioni animali) di prodotti volatili, come tali percepibili anche all'olfatto e definibili, secondo il linguaggio comune, anche come gas (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 14 gennaio 2000 n. 407). (Pres. Lupo - Est. Ianniello - Ric. Davito). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/03/2006 (Ud 21/02/2006), Sentenza n. 11556 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Traffico stradale - Istituzione di ZTL - Competenza - Sindaco - Sussistenza. L’istituzione di Zone a Traffico Limitato non costituisce atto di esecuzione di provvedimenti di programmazione ma si pone essa stessa come provvedimento di pianificazione e regolamentazione e, come tale, rientra nelle attribuzioni degli organi di direzione politica dell’ente locale (nella specie, Sindaco, in base alla esplicita previsione contenuta negli articoli 6 e 7 cod. strad.) Pres.f.f. Stevanato, Est. Buricelli - Z.S. e altri (avv.ti Trabucchi, Trabucchi, Manzini, Mondini, Bertolini e Carponi Schittar) c. Comune di Verona (avv.ti Caironi e Squadroni) - T.A.R. VENETO, Sez.I - 14 marzo 2006, n. 597

 

Inquinamento atmosferico - Aria - Emissioni in atmosfera - Ambito applicazione art. 674 c. p.. Non è configurabile il reato di cui all’articolo 674 c.p. nel caso in cui le emissioni in atmosfera provengano da un’attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento atmosferico. Pres. Papadia; Est. Franco; Ric. Tortora. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. III, 9 marzo 2006 (ud. 1 febbraio 2006), sentenza n. 8299 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Art. 674 c. p. - Presupposti per la configurabilità - Art. 844 cod. civ.. Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico. Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino i parametri fissati dalla legge, mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. (cfr. Sez. I, 16 giugno 2000, Meo, m. 216.621; Sez. I, 24 ottobre 2001, Tulipano, m. 220.678; Sez. III, 23 gennaio 2004, Pannone, m. 228.010; Sez. III, 19 marzo 2004, n. 16728, Parodi; Sez. I, 20 maggio 2004, Invernizzi, m. 229.170; nonché Sez. I, 12 marzo 2002, Pagano, m. 221.362; Sez. I, 14 marzo 2002, Rinaldi, m. 221.653, in tema di emissione di onde elettromagnetiche). Pres. Papadia; Est. Franco; Ric. Tortora. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. III, 9 marzo 2006 (ud. 1 febbraio 2006), sentenza n. 8299 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Aumento o variazione qualitativa dell’emissioni - Reato ex art. 15 d.P.R. n.203/1988 - Natura istantanea con effetti eventualmente permanenti - Cd. informazione ambientale. Con due decisioni intermedie (Cass. Sez. III, 4 maggio 2000, n. 5207, Murri; 6 aprile 2001, n. 13992, Uva) si è invece affermato che il reato previsto dall'art. 15 del d.P.R. n.203 del 1988 ha natura istantanea, ancorché con effetti eventualmente permanenti, nell'ipotesi di utilizzazione dell'impianto modificato, con aumento o variazione qualitativa delle relative emissioni, il cui momento consumativo va individuato alla data di realizzazione delle modifiche, non precedute dalla prescritta preventiva autorizzazione. Nella sentenza n. 13992/2001, si è inoltre precisato che gli effetti permanenti, consistenti nella mancata conoscenza delle caratteristiche dell'impianto e/o della relativa sua ubicazione (cd. informazione ambientale) da parte dell'autorita' amministrativa, cessano o per ottemperanza tardiva dell'agente oppure per la conoscenza che l'amministrazione ne abbia comunque avuto. (Pres. C. Vitalone, Rel. C.M. Grillo, Imp. Fabris). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 03/02/2006 (Ud. 20/12/2005), Sentenza n. 4326 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Natura permanente della contravvenzione - Artt. 24 e 25, cc. 1, D.P.R. n. 203/1988 - Giurisprudenza - Impianti esistenti. In tema d’inquinamento atmosferico, la natura permanente della contravvenzione di cui all'art. 24, comma 1, D.P.R. n. 203/1988, è del tutto pacifica (Cass. Sez. III, 21.12.1994, n. 12710, D' Alessandro; Cass. Sez. III, 15.2.1999, n. 1918, Busetto; Cass. Sez. III, 5.2.2003, n. 5417, Matilde; Cass. Sez. III, 27.5.2004, n. 24189), così come lo è quella della contravvenzione prevista dal successivo art. 25, comma 1, relativa agli impianti esistenti (Cass. Sez. III, 25 luglio 1995, n. 8324, Cascone; Sez. III, 12 dicembre 1995, n. 12220, PG/Candelore; Sez. III, 20 luglio 1996, n. 7300, Simonetti ed altro; Sez. III, 18 dicembre 1997, n. 11836, Pasini; Sez. III, 26 novembre 1999, n. 13534, Cipriani; Sez. III, 7 aprile 2000, n. 4355, Ciccone; Sez. III, 2 aprile 2001, n. 12819, Motto). (Pres. C. Vitalone, Rel. C.M. Grillo, Imp. Fabris). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 03/02/2006 (Ud. 20/12/2005), Sentenza n. 4326 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Rifiuti - Incendio rifiuti speciali (polistirolo) - Art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose). L’incendio di rifiuti speciali è attività di smaltimento illegittima se avviene all’aperto e senza alcuna precauzione. La conseguente emissione di fumi può configurare la violazione dell’articolo 674 c.p.. (Pres. Papadia; Est. Postiglione; Imp. Licciardello - conferma Tribunale di Catania, sentenza dell'11-11-03) CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud 20/1/2006), Sentenza n. 6330 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento Atmosferico - Rifiuti - Incendio rifiuti speciali - Deposito temporaneo dei rifiuti - Vincolo della continuazione - Art. 51, D.L.vo 22/97 - Art. 674 C.P. - Sussiste. Il deposito temporaneo dei rifiuti non costituisce reato se è "controllato" ed avviene presso la struttura produttiva, rispettando le condizioni qualitative, quantitative e temporali previste dalla legge 22/47. (Cass. Sez. III, 13808/01). Nel caso in esame trattavasi di "abbandono" di grandi quantità di polistirolo, nel senso del prelevamento da un capannone e riversamento in vasche esterne, in vista dello smaltimento successivo nella discarica comunale, senza autorizzazione alcuna e senza alcun controllo. Inoltre, l'incendio dei rifiuti speciali è un'attività di smaltimento illegittima, se avviene espletata all'aperto e senza alcuna precauzione, come nella specie, con la conseguenza che l'emissione di fumi configura la violazione dell’articolo 674 c.p.. Pres. Papadia - Est. Postiglione - Imp. Licciardello. (Conferma Tribunale di Catania, sentenza 11 novembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17 febbraio 2006 (ud. 20 gennaio 2006), Sentenza n. 6330  (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento Atmosferico - Rifiuti - Incendio rifiuti speciali - Art. 674 C.P. - Fattispecie: emissione di fumo atto a cagionare offesa alle persone e pericolo alla pubblica incolumità. L’incendio di rifiuti speciali è attività di smaltimento illegittima se avviene all’aperto e senza alcuna precauzione. La conseguente emissione di fumi può configurare la violazione dell’articolo 674 c.p.. Nella specie, l’emissione di fumo atto a cagionare offesa alle persone e pericolo alla pubblica incolumità è stata la conseguenza non di un incidente involontario, ma di una condotta imprudente proseguita per l'intera giornata, come accertato a seguito di due sopralluoghi. Fattispecie: venivano rinvenuti cumuli di rifiuti di polistirolo in fiamme, che avevano cagionato pregiudizio alla circolazione sulla tangenziale ed al traffico aereo del vicino aeroporto. Pres. Papadia - Est. Postiglione - Imp. Licciardello. (Conferma Tribunale di Catania, sentenza 11 novembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17 febbraio 2006 (ud. 20 gennaio 2006), Sentenza n. 6330  (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Aria - Violazione dell’art. 25, c. sesto D.p.r. n. 203/1988 - Natura permanente - Pronunzia della sentenza di condanna. Il reato di cui all’articolo 25, comma sesto D.p.r. n. 203/1988 ha natura permanente. Nella specie, il reato de quo non è ancora prescritto, essendo cessata la permanenza -secondo i principi generali- con la pronunzia della sentenza di condanna, e giacché non risulta dagli atti l'ottemperanza dell'agente al precetto, né la cessazione dell' attività dell' azienda in epoca precedente. (Pres. C. Vitalone, Rel. C.M. Grillo, Imp. Fabris). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 03/02/2006 (Ud. 20/12/2005), Sentenza n. 4326 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Aria - Impianti a ridotto inquinamento atmosferico - Impianti per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti - Dovere per il giudice di verificare se l'attività svolta rientri tra quelle ad inquinamento poco significativo o a ridotto inquinamento - Sussistenza - Ragioni - Art. 24 d.P.R. n. 203/ 1988 - All. 2 d.P.R. n. 175/1991. In materia di inquinamento atmosferico, nel caso di attivazione di un impianto industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti agricoli, il giudice, al fine di verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203 del 1988, deve preliminarmente accertare in quale delle tipologie indicate rientri, l'attività svolta nell'opificio, poiché sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175. (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989) e non, invece, quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo d.P.R.. Pres. Papadia U. Est. Teresi A. Rel. Teresi A. Imp. Di Sarno. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla con rinvio, Trib. Latina, sez.dist. Gaeta, 22 Dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 01/02/2006 (Cc. 10/01/2006), Sentenza n. 3963 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Aria - Odori molesti - Getto pericoloso di cose - Emissioni di gas, vapori e fumi - Esalazioni maleodoranti - Integrabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Condizioni - Individuazione. In materia d’inquinamento atmosferico, le esalazioni maleodoranti provenienti da stalle o altri luoghi in cui siano contenuti animali in numero rilevante e promananti da escrementi prodotti dagli animali stessi, possono, integrare il reato di cui all'art. 674 c.p. (cfr. Cass. Sez. 1^, 29 novembre 1995, Viale, m. 203.793; Sez. 1^, 20 ottobre 1993, Sperotto, m. 196.370; Sez. 1^, 20 settembre 1993, Grandoni, m. 197.894; Sez. 1^, 30 settembre 1992, Amoretti, m. 192.175, in un caso di escrementi provenienti da sessanta ovini). Si è tuttavia precisato che le esalazioni di "odore" moleste, nauseanti o puzzolenti, in tanto possono configurare il reato di cui all'art. 674 c.p. in quanto presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano "intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.)" (Cass. Sez. 3^, 21 dicembre 1994, Rinaldi, m. 201.228). Pres. Papadia U. Est.Franco A. Rel. Franco A. Imp. Giusti. P.M. Galasso A. (Diff.), (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 17 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/01/2006 (Cc. 01/12/2005), Sentenza n. 3678 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni provenienti da una attività regolarmente autorizzata - Inferiori ai limiti previsti dalle leggi - Disciplina applicabile - Art. 674 c.p. - Art. 844 c.c.. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, non è configurabile il reato di cui alla seconda parte dell'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone), nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità, mentre sarà applicabile la sola norma civilistica di cui all'art. 844 c.c. qualora le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato o arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità (Cass. Sez. 3^, 23 gennaio 2004, Pannone, m. 228.010; Sez. 1^, 16 giugno 2000, Meo, m. 216.621). Pres. Papadia U. Est.Franco A. Rel. Franco A. Imp. Giusti. P.M. Galasso A. (Diff.), (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 17 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/01/2006 (Cc. 01/12/2005), Sentenza n. 3678 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Repubblica Italiana - Valori limite di qualità dell'aria ambiente - Direttiva 1999/30/CE - Mancata trasmissione delle informazioni richieste dalla direttiva - Inadempimento. Non trasmettendo alla Commissione delle Comunità europee, per il 2001, tutte le informazioni richieste riguardanti le sostanze oggetto della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come previsto dall’art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e ii), nonché lett. b), della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, di tale direttiva, nonché con la direttiva 1999/30 e con l’art. 1 della decisione della Commissione 8 novembre 2001, 2001/839/CE, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62 e della direttiva 1999/30. Pres. Puissochet, rel. Barthet - Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana - CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Sez. VI - 12 gennaio 2006, causa C-139/04 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Sistema di scambio di quote d'emissione di gas a effetto serra nella Comunità europee. Non adottando, per quanto riguarda la provincia di Åland, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che stabilisce un sistema di scambio di quote d'emissione di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, la repubblica della Finlandia è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. La repubblica della Finlandia è condannata alle spese. (Testo originale: En n’adoptant pas, en ce qui concerne la province d’Åland, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La République de Finlande est condamnée aux dépens). Commissione delle Comunità europee contro la repubblica della Finlandia. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 12 Gennaio 2006, Causa C.107/05

Inquinamento atmosferico - Reato di cui all'art. 25, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 - Reato a condotta mista - Permanenza - Momento di cessazione - Individuazione. Il reato di cui all'art. 25, comma primo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, prosecuzione nell'esercizio di impianto preesistente senza presentazione della domanda di autorizzazione, è reato a condotta mista, implicando la condotta commissiva dell'esercizio dell'attività produttiva e quella omissiva della mancata presentazione della domanda, con la conseguenza che la permanenza perdura sino a quando il soggetto non desista dall'attività o presenti la domanda di autorizzazione (Cass. Sezione 3 sentenza 44249/2004). Presidente: Lupo E. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Cesaro. P.M. Ciampoli L. (Diff.), (Annulla senza rinvio, Trib.S.M. Capua V. s.d. Aversa, 26 Aprile 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11/01/2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 562 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Cave - Materiali di cava - Aria - Impianti di frantumazione - Guasto all’impianto - Imprenditore - Obbligo di evitare emissioni moleste - Sussiste - Chiusura fino alla riparazione - D.P.R. n. 203/1988. Gli impianti di frantumazione dei materiali di cava devono essere ricondotti nella previsione dell’articolo 1 del d.p.r. 203/1988 data la loro oggettiva attitudine a dare luogo ad emissione nell’atmosfera. L’imprenditore che lo gestisce ha comunque l’obbligo di evitare emissioni moleste anche n caso di guasto all’impianto disponendone, all’occorrenza, la chiusura fino alla riparazione. Pres. Vitalone Est. Mancini Ric. Agnello. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 11/11/2005 (ud. 13 ottobre 2005) sentenza n. 40954 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione regionale - Competenza. In tema d’inquinamento atmosferico, l’esistenza dell’obbligo di dotarsi di un’autorizzazione regionale, per le emissioni in atmosfera, rientra nella sfera di competenze della stessa Regione. In fatto, nell’esercizio delle competenze assegnate dal d.p.r. n. 203/1988, esonera dall’obbligo di autorizzazione gli impianti, “ancorché siti entro 2000 metri dal perimetro urbano”, che ricadano in area destinata a zona industriale (l. reg. Puglia 22 gennaio 1999, n. 7). Pres. Iannotta - Est. Farina - Comune di Modugno (avv. Menchise) ed altri c. S.p.a. Tersan Puglia & Sud Italia (avv. Paccione) ed altri (conferma TAR Puglia - sede di Bari, Sez. III, n. 4676/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 novembre 2005 (c.c. 21/06/2005), Sentenza n. 6201 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Rifiuti - Autorizzazione ex artt. 6 e 7 DPR 203/1988 - Non è assorbita dall’autorizzazione ex art. 27 D. Lgs. 22/97 - Fase di costruzione e fase di esercizio - Distinzione. L’autorizzazione preventiva all’impianto ex artt. 6 e 7 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 non è assorbita dall’articolo 27 del D. Lgs. 22/97: il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sottopone a preventivo controllo nella forma di una autorizzazione espressa e specifica l’inizio della “costruzione” di un nuovo impianto distinguendo tale momento da quello dell’attivazione dell’”esercizio” egualmente soggetto a controllo regionale; la legge non solo distingue nettamente la fase della “costruzione” da quella di “esercizio”, ma esige che l’autorizzazione per entrambe queste fasi sia anticipata dall’effettivo “inizio”, onde assicurare un controllo di compatibilità ambientale serio (Cassazione penale, sez. IV, 15 giugno 1994). Pres. Zingales, Est. Boscarino - Legambiente, Comitato Regionale Siciliana (Avv.ti Asero Milazzo, Giudice e Cicero) c. Commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque (Avv. Stato) e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipart. Prot. Civ. (n.c.) - T.A.R. CATANIA, Sez. I - 20 ottobre 2005, ordinanza n. 1549 (vedi: ordinanza per esteso)

Inquinamento atmosferico e acustico - Tipografia - Insediamento di attività artigianali nelle zone residenziali - Limiti - Fattispecie. Per ammetterne l'insediamento di attività artigianali nelle zone residenziali non è sufficiente che dal loro svolgimento non derivino di rumori e/o odori molesti. È infatti comunque necessaria -sempre in base alla lettera e) dell'art. 6 co. 1.1. -la "compatibilità con leggi e regolamenti vigenti". Fattispecie: cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad artigianali adibiti a tipografia. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni - Regione Emilia Romagna - Province - Prescrizioni più restrittive rispetto al “regime legale” di cui al D.M. 12 luglio 1990 e ss.mm. - Preventiva adozione dei piani di protezione ambientale - Necessità - Potere di salvaguardia in attesa dell’adozione - Esclusione - Prescrizioni ammissibili - Individuazione. Dal quadro normativo delineato dall’art. 4 del d.P.R. n. 203/88, dagli artt. 121 e 122 della l.r. Emilia Romagna n. 3/99 e dalla deliberazione della G.R. 16 giugno 1990, n. 960 emerge che, in materia di emissioni in atmosfera, sussiste un regime legale, ossia la previsione di limiti di riferimento che individuano i valori limite, fissati dal D.M. 12 luglio 1990 e successive modificazioni (si vedano altresì i D. M. 60/2002 e 261/2002), cui è possibile derogare con prescrizioni più restrittive soltanto subordinatamente all’adozione di appositi piani di protezione ambientale adottati dagli Enti Locali, con riferimento ad aree specifiche. In mancanza dei cennati piani non sussiste né un potere normativo, né una facoltà discrezionale della Provincia di adottare limiti più restrittivi di quelli contenuti nella normativa generale statale (o regionale, ove venisse emanata). Non sussiste, infatti, un potere di salvaguardia, nel senso che la Provincia non può in attesa dell’adozione dei piani di risanamento anticiparne il contenuto. Possono invece essere imposte dalla Provincia le prescrizioni non riguardanti la previsione di limiti di emissione, bensì l’imposizione di obblighi di ricerca, monitoraggio, controllo e campionamento, poiché l’art. 122 della L. R. 3/99 attribuisce alle province l’esercizio delle funzioni amministrative di controllo sulle emissioni. Pres. Perricone, Est. Pasi - S. s.p.a. (Avv.ti Cerulli Irelli e Montani) c. Provincia di Forlì Cesena (Avv. Dacci) e Regione Emilia Romagna (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 21 settembre 2005, n. 1537 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Sostanze che riducono lo strato di ozono - Inadempimento Stato italiano - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Regolamento (CE) n. 2037/2000. La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di controllare annualmente le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg onde verificare la presenza di fughe, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Presidente di sezione, C. Gulmann e J. Klucka, giudici - R. Silva de Lapuerta (relatore) - U. Wölker e A. Aresu, c. I.M. Braguglia, (La Repubblica italiana è condannata alle spese). CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. V sentenza 14 luglio 2005, causa C-79/05

 

Inquinamento atmosferico - Impianti industriali - Centrale elettrica - Turbine a vapore e a gas della centrale - Inadempimento Stato Grecia - Direttiva 84/360/CEE. Non avendo definito politiche e strategie per adattare progressivamente le turbine a vapore e a gas della centrale della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (Ente nazionale dell’energia elettrica), sita in Linoperamata, Creta, alla migliore tecnologia disponibile, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 13 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), P. Kuris e G. Arestis, giudici - G. Valero Jordana e M. Konstantinidis c. E. Skandalou - (La Repubblica ellenica è condannata alle spese). CORTE DI GIUSTIZIA Sez. II sent. 7 luglio 2005, procedimento C-364/03

 

Inquinamento atmosferico - Sostanze dannose per lo strato di ozono - Utilizzo di idroclorofluorocarburi negli impianti antincendio - Mantenimento di deroghe non previste dal regolamento - Inadempimento Stato italiano - Art. 5, n. 3, Reg. (CE) n. 2037/2000. La Repubblica italiana, mantenendo una disciplina che consente l’utilizzo di idroclorofluorocarburi negli impianti antincendio senza rispettare le restrizioni e le condizioni previste dall’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento medesimo. Presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta - P. Kuris e J. Klucka (relatore). U. Wölker e A. Aresu, c. I. M. Braguglia, (La Repubblica italiana è condannata alle spese). CORTE DI GIUSTIZIA Sez. V sent. 7 luglio 2005, causa C-214/04
 

Inquinamento atmosferico - Rifiuti - Smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento - Assenza autorizzazione - Reati di cui agli artt. 51 c.1 lett. a D.L.vo 22/1997, 674 c.p. - Applicabilità - Fattispecie. In tema di smaltimento e gestione dei rifiuti, integrano le contravvenzioni previste dagli artt. 51 c.1 lett. a D.L.vo 22/1997, 674 c.p., lo smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento senza autorizzazione e provocando un'emissione di un fumo acre e molesto. Per la sussistenza del reato è sufficiente, quindi, l'idoneità del fatto alla produzione degli eventi negativi previsti dalla norma. Poiché si richiede che tali effetti siano cagionati contra legem, il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo all'esercizio di una determinata attività lavorativa; nei casi in cui la autorizzazione non sia richiesta, il Collegio ritiene si debba avere come punto di riferimento il criterio della "stretta tollerabilità" piuttosto che quello contenuto nella disposizione civilistica dell'art. 844 c.c., che consente immissione entro i limiti della "normale tollerabilità". Nella specie è stata ritenuta sussistente la responsabilità del titolare dell'azienda che aveva incaricato un suo dipendente allo smaltimento dei rifiuti. Pres. Postglione - Rel. Squassoni - Ric. Pandolfini - P.M Passacantando (conferma Tribunale di Genova, sentenza 16.12.2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 26 maggio 2005 (Ud. 21 aprile 2005), Sentenza n. 19898 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Inquinamento poco significativo - Classificazione - Frantoio oleario - Esclusione - Fondamento - Art. 25, 1c. DPR 203/1988 - Reato istantaneo di pericolo. Il reato di cui all'art. 25, primo comma dpr 203/1988 è reato istantaneo di pericolo. Le attività ad inquinamento poco significativo sono solo quelle tassativamente indicate e tra queste non rientra quella di esercizio di frantoio oleario (D.P.R. 25 luglio 1991, che all'art. 2 ha stabilito che devono qualificarsi come attività ad inquinamento atmosferico poco significativo per il cui esercizio non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 2, primo comma, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, quelle tassativamente indicate nell'allegato I del medesimo decreto). Pres.Zumbo - Est. Franco- Imp. Toriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III 17 maggio 2005 , Sentenza n. 18229

 

Inquinamento atmosferico - Impianti di combustione - Emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione - Direttiva 2001/80/CE - Mancata attuazione - Inadempimento Stato italiano. La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. CORTE GIUSTIZIA COMUNITÀ EUROPEA, Sez.IV, 12 maggio 2005, Causa C-99/04

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni - Ordine di presentare un progetto di adeguamento - Provincia - Funzionario tecnico - Competenza - Esclusione - Atto di natura provvedimentale. L’ordine diretto ad un impianto industriale di presentare un progetto di adeguamento delle emissioni in atmosfera, contenente dettagliate indicazioni sulle modalità e sui termini di redazione, nonchè sui provvedimenti sostitutivi o sanzionatori in caso di inadempienza, è a tutti gli effetti atto di natura provvedimentale, di competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Sicchè è da ritenersi viziato da incompetenza l’atto di tal fatta sottoscritto da un funzionario tecnico della Provincia. Pres. Zuballi, Est. Savoia - Aprilia S.P.A. (Avv.ti Brusa e Stivanello Gussoni) c. Provincia di Venezia (Avv.ti Brusegn e De Benetti) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 maggio 2005, n. 1829

 

Inquinamento - Industrie insalubri - Immissione nell'ambiente circostante di "vapori, gas o altre esalazioni insalubri" - Impianti industriali ritenuti pericolosi per la salute degli abitanti - Classificazione degli stabilimenti in attività del territorio comunale - Accertamento tecnico concreto sulla pericolosità dell'impianto - Obbligo - Sussiste - Ratio. In tema di inquinamento e tutela della salute, l’articolo 216 del regio decreto n. 1965 del 1934, considera gli impianti industriali ritenuti pericolosi per la salute degli abitanti in ragione della immissione nell'ambiente circostante di "vapori, gas o altre esalazioni insalubri" e non all'impiego in sé di sostanze nocive. Il che ovviamente non vuol dire che l'impiego di tali sostanze sia irrilevante, ai fini della classificazione, ma solo che la rilevanza passa attraverso l'analisi del processo produttivo e di come la sostanza sia suscettibile di produrre una immissione nociva per l’ambiente. Per cui non è sufficiente a far si che una industria, inclusa in una classe, venga ascritta ad altra classe solo perché impieghi una determinata sostanza nel ciclo produttivo. Occorre, invece, che l’impiego di tale sostanza modifichi le caratteristiche operative della categoria cui l'industria appartiene. Nel caso di specie, posto che l'impianto industriale era ricompreso tra le lavorazioni ascritte alla seconda classe (n. 10) dal decreto ministeriale 2 marzo 1987, il mutamento della classificazione non poteva essere fatto solo perché la ditta impiegava "nella disinfestazione dei propri depositi di gas tossici dell'elenco allegato alla regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147", ma andava preceduto da un accertamento tecnico concreto sulla pericolosità dell'impianto. Pres. Farina - Est. Fera - Molino Borgioli srl (avv.ti Grassi e Nania) c. Comune di Calenzano (avv. Hofer), (annulla, TAR Toscana, seconda sezione, 24 novembre 1995 n. 73). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (C.c. 29 ottobre 2004), Sentenza n. 1613 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Assenza dell’autorizzazione - Reato previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 203 del 1988 - Reato di condotta - Interesse tutelato. In materia di inquinamento atmosferico, esercitare un impianto esistente senza aver richiesto l'autorizzazione prevista dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, ovvero trasferire detto impianto in altra sede senza autorizzazione, integrano un reato di condotta, non già un reato di danno, giacché il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente ad effettuare un controllo preventivo sulla funzionalità degli impianti "esistenti" o "nuovi" e sulla loro potenzialità inquinante, proprio al fine di prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limite. Ne consegue che il reato è integrato solo per avere omesso di richiedere l'autorizzazione, anche nel caso in cui l'impianto non superi di fatto detti limiti. Presidente: Savignano G. Estensore: Onorato P. Relatore: Onorato P. Imputato: Orsini ed altro. P.M. Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Chieti, 4 Febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/04/2005 (Ud. 28/01/2005), Sentenza n. 13143 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Attività di recupero di conglomerato bituminoso - Emissioni in atmosfera - Idoneità a molestare in concreto - Rispetto dei limiti - Onere della prova - D.P.R. 203/1988 - Art. 674 c.p. - Rifiuti - Art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997. Non è configurabile il reato di abusivo stoccaggio di rifiuti (art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997) in relazione all’asfalto triturato proveniente da lavori di asportazione e rifacimento di manti stradali, presso un esercente attività di produzione di conglomerato bituminoso, quando le caratteristiche del materiale e dell’attività ivi esercitata depongano univocamente nel senso del suo imminente ed integrale riutilizzo per la produzione ordinaria, senza necessità di ulteriori trattamenti e con la sola aggiunta di altre sostanze. Quanto al reato contravvenzionale del codice penale, non è configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p., quando le emissioni in atmosfera di polveri atti a molestare persone, provenienti dall’esercizio di un’attività produttiva regolarmente autorizzata, avvenga entro i limiti fissati dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico (D.P.R. 203/1988), perché l’espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce precisa indicazione della necessità che l’emissione avvenga in violazione degli standards fissati dalle normative di settore. Spetta all’imputato, una volta avutasi dimostrazione dell’idoneità a molestare in concreto, la prova del rispetto dei limiti anzidetti. Montinaro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 16 marzo 2005

 

Inquinamento atmosferico - Emissione di gas, vapori o fumi nei limiti stabiliti dalle leggi sull'inquinamento atmosferico - Emissioni comunque non tollerabili - Configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Getto pericoloso di cose - Contravvenzioni - Esclusione. Il reato di cui all'art. 674 cod. pen.(getto pericoloso di cose) non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle disposizioni in tema di inquinamento atmosferico, atteso che l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" comporta la necessità che le emissioni avvengano in violazione degli "standards" fissati dalle normative di settore. Pres. Vitalone C. Est.: Grillo C. Rel. Grillo C. Imp. Montinaro. P.M. Izzo G. (Parz. Diff.), (Annulla in parte con rinvio, Trib. Lecce, 9 Dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/03/2005 (Ud.10/02/2005), Sentenza n. 9503 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Veicoli commerciali - Divieto di circolazione - Applicazione anticipata dei limiti comunitari di emissione - Comune - Competenza - Esclusione. L’indubbia potestà dei Comuni di limitare il traffico per ragioni di tutela dell’inquinamento non si estende sino a consentire l’anticipata applicazione di direttive europee e delle corrispettive norme italiane di recepimento relative alle emissioni di autoveicoli commerciali, dettando di fatto una disciplina difforme da quella comunitaria. L’interesse pubblico alla tutela ambientale può e deve essere perseguito da un lato tenendo conto delle specifiche potestà comunali in materia, e d’altro lato senza indirettamente limitare alcuni diritti di libertà, compresi quelli di circolazione, impliciti nella normativa europea e anche nella costituzione italiana. (nella specie, il Comune di Padova aveva disposto un limite alla circolazione dei veicoli commerciali, anticipando l’applicazione dei limiti di cui al d.m. 163/99 e 60/2002, entrambi di recepimento di direttive europee, che fissano i limiti di inquinamento da raggiungere, rispettivamente, nel 2005 e nel 2010) Pres. ed Est. Zuballi - Comitato contro il protocollo di intesa per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali ai fini del miglioramento della qualita’ dell’aria in Padova e nei comuni contermini e altri (Avv. Micozzi) c. Comune di Padova (Avv.ti De Simoni, Montobbio, Mizzoni, Lotto e Bernardi) T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 marzo 2005, Sentenza n. 850 (vedi: sentenza per esteso)


Inquinamento - Inquinamento atmosferico - Valori limite - D.P.R. 203/98, D.M. 12 luglio 1990 - Impianto - Nozione. La nozione di “impianto”, cui vanno riferiti i valori limite di emissione nell’atmosfera ai sensi del d.P.R. 203 del 1988, del d.P.C.M. 21 luglio 1989, d.m. 12 luglio 1990 e della delibera regionale n. 4182 del 5 agosto 1992, non definisce il singolo punto di uscita dei fumi in atmosfera, ma l’insieme delle linee produttive omogenee per tipologia di ciclo produttivo (materia prima impiegata, trattamento effettuato, prodotto del ciclo produttivo). Il limite di emissione dovrà dunque riguardare i singoli punti di fuoriuscita dei fumi in atmosfera allorquando si tratti di impianti diversi per funzione e ciclo produttivo adottato; dovrà riguardare, invece, la sommatoria dei diversi punti di emissione se si tratti di linee produttive identiche (od omogenee) per ciclo produttivo applicato. Pres. Coraggio, Est. Carpentieri - T. s.r.l. (Avv. Guida) c. Regione Campania (Avv.ti Panariello, Palma e De Gennaro) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 10 marzo 2005, n. 1711 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Getto pericoloso di cose - Emissione di gas, vapori o fumi - mancato superamento dei limiti previsti da leggi speciali - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione. Ai fini della configurabilità dell'art. 674 cod. pen., seconda parte, l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" impone la necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi atta a molestare le persone avvenga in violazione degli standards fissati dalle normative di settore, atteso che sussiste una presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" non può neppure ricondursi alla inosservanza degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione speciale, in quanto il raggiungimento di tali obiettivi è previsto in quanto possibile e con tempi e modalità disciplinati dalle stesse leggi di settore). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni nell'atmosfera - Nozione - Capacità offensiva - Concetto di "molestia" - Giurisprudenza. In tema di emissioni nell'atmosfera, è stata ritenuta la loro capacità offensiva, in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, dovendosi fare rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione" (vedi Cass.: Sez. 1^, 4.2.1994, n. 1293, Sperotto ed altro; Sez. 3^, 24.1.1995, n. 771, Rinaldi; Sez. 1^, 22.1.1996, n. 678, P.M. in proc. Viale). In tale prospettiva è stato affermato che può costituire "molestia" anche il semplice arrecare alle persone preoccupazione ed allarmi generalizzati circa eventuali danni alla loro salute per l'esposizione ad emissioni atmosferiche inquinanti (Cass., Sez. 3^: 7 4.1994, n. 6598, Gastaldi; 12.5.2003, n. 20755, Di Grado ed altri). Deve ricordarsi, inoltre, in proposito, che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. costituisce reato di pericolo, per cui non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine concreta delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso sopra indicato (vedi Cass., Sez. 1^: 15.11.1993, n. 10336, Grandoni; 17.12.1994, n. 12428, Montini; 4.12.1995, n. 11868, Balestra ed altro; 21.1.1998, n. 739, P.M. in proc. Tilli; 14.1.2000, n. 407, Samengo; nonché Cass., Sez. 3^, 21.3.1998, n. 3531, Terrile). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297 (vedi: sentenza per esteso)
 

Inquinamento (atmosferico, idrico, elettromagnetico) - Concorso tra l'art 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale - Configurabilità - Interpretazioni giurisprudenziali - "Molestia" dell'emissione - Art. 844 cod. civ. - Criteri civilistici - Obbligo di ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile". Sussiste la possibilità del concorso tra l'art 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale con riferimento all'inquinamento atmosferico (vedi Cass.: Sez. 3^, 7.4.1994, n. 6598, Gastaldi; Sez. 1^, 31.8.1994, n. 9357, Turino), all’inquinamento idrico (Cass.: Sez. 1^, 10.11.1998, n. 13278, Mangione; Sez. 3^, 7.10.2003, n. 37945, Graziani) e all'inquinamento elettromagnetico (Cass., Sez. 1^: 12.3.2002, n. 10475, Fantasia ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi) e, anche in considerazione di tale asserita concorsualità, particolare attenzione, nell'interpretazione dell'art. 674 cod. pen., ha riservato all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge". In relazione a detto inciso, si era formato un orientamento giurisprudenziale, largamente prevalente si ricordino, tra le molte decisioni, Cass.: Sez. 1^, 17.11.1993, n. 781, Scionti; Sez. 3^, 7.4.1994, n. 6598, Roz Gastaldi; Sez. 1^, 6.11.1995, n. 11984, Guarnero; Sez. 1^, 27.1.1996, n. 863, Celeghin; Sez. 1^, 11.4.1997, n. 3919, Sartor; Sez. 1^, 21.1.1998, a 739, Tilli; Sez. 3^, 1.10.1999, n. 11295, Zompa ed altro; Sez. 1^, 24.11.1999, n. 12497, De Gennaro nel senso che rientra pacificamente nei "casi non consentiti dalla legge" il superamento della soglia delle emissioni fissata dalla normativa di settore, ma che - anche nei casi di attività esercitata previo regolare rilascio dell'autorizzazione amministrativa e nel rispetto dei limiti tabellari fissati dalla normativa speciale - la contravvenzione è pur sempre configurabile alla stregua dei criteri civilistici, in quanto la "molestia" dell'emissione non è esclusa per il solo fatto che essa sia inferiore ai limiti massimi di tolleranza specificamente fissati dalla legge. In tale prospettiva, la "normale tollerabilità" viene riferita anche ai parametri di cui all'art. 844 cod. civ., essendo l'agente tenuto al rispetto non soltanto dei limiti fissati dalle tabelle della normativa speciale di settore ma anche della legge in generale e, quindi, delle prescrizioni del codice civile, con il conseguente obbligo di ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile" per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela della salute umana e dell'ambiente quali valori costituzionalmente garantiti. Un diverso indirizzo interpretativo (già isolatamente enunciato da Cass., Sez. 3^, 26.8.1985, n. 7765, Diliberto) si è formato, invece, a partire dalla sentenza 7.7.2000, n. 8094, rie. Meo, della I Sezione Corte Cass. (concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio), con la quale è stato affermato il principio che, nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" si collega alla necessità che l'emissione (di gas, vapori o fumi) atta a molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico. Ne consegue che, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 674 cod. pen., non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma "è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge". Nel campo dell'illecito penale, dunque, si riscontra una sorta di presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali. Tali conclusioni sono state ribadite da Cass., Sez. 3^, 3.3.2004, n. 9757, Pannone, per emissioni provenienti da cava di estrazione di pietra calcarea e da Cass., Sez. 1^: 12.3.2002, n. 15717, Pagano ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi, in relazione ad emissioni di onde elettromagnetiche. Sicché, quando esistono precisi limiti tabellari fissati dalla legge, non possono ritenersi "non consentite" le emissioni che abbiano, in concreto, le caratteristiche qualitative e quantitative già valutate ed ammesse dal legislatore; nei casi, invece, in cui non esiste una predeterminazione normativa, spetterà al giudice penale la valutazione della tollerabilità consentita, ma pur sempre con riferimento ai principi ispiranti le specifiche leggi di settore. In ogni caso, comunque, affinché possa configurarsi il reato di cui all'art. 674 cod. pen., non basta che le immissioni in atmosfera superino i limiti eventualmente fissati dalla normativa speciale, ma occorre anche che esse abbiano carattere effettivamente molesto, nel senso dianzi delineato (vedi Cass., Sez. 1^: 13.1.2003, n. 760, Tringali; 7.7.2000, n. 8094, Meo). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Valori limite di emissione - D.M. 12 luglio 1990 e s.m.i. - Province - Prescrizione di limiti più restrittivi - In assenza di apposito piano di protezione - Illegittimità. In materia di emissioni in atmosfera sussiste un “regime legale” ossia la previsione di limiti di riferimento che individuano i valori limite, fissati dal D. M. 12 luglio 1990 e successive modificazioni (D.M. 60/2002 e 261/2002), cui le Province (alle quali, con L.R. 3/1999, sono state delegate le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera di cui al d.P.R. 203/1988) possono derogare con prescrizioni più restrittive solo a seguito dell’adozione di un apposito piano di protezione particolare. In mancanza del suddetto piano, non sussiste ne’ un potere normativo ne’ una facoltà discrezionale della Provincia, di adottare limiti più restrittivi di quelli contenuti nella normativa generale statale. Pres. Papiano, Est. di Benedetto - S.F.I.R. s.p.a. (Avv.ti Cerulli Irelli e Montani) c. Provincia di Forlì Cesena (Avv. Dacci) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 2 agosto 2004, n. 2383
 

Inquinamento atmosferico - Autorizzazione alle emissioni - Prescrizioni- Contestuale rispetto dei criteri di utilizzo di combustibile a tenore di zolfo inferiore all’1% e di emissione di ossidi di zolfo non superiore a 1.700 mg/m3 - Legittimità - Alternativa tra i due criteri - E’ prevista solo per gli impianti diversi dagli essiccatori. E’ legittima l’autorizzazione alle emissioni che imponga il contestuale rispetto dei criteri dell’utilizzo di combustibile liquido con contenuto di zolfo uguale od inferiore all’1% e dell’emissione di ossidi di zolfo non superiore a 1.700 mg/m3, qualora si riferisca ad impianti essiccatori. L’alternativa tra i due criteri prevista dall’allegato II, al punto 1.2, del D. M. 12/7/1990, riguarda infatti i soli impianti di combustione diversi da quelli utilizzati prevalentemente per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali. Pres. Papiano, Est. di Benedetto - S.F.I.R. s.p.a. (Avv.ti Cerulli Irelli e Montani) c. Provincia di Forlì Cesena (Avv. Dacci) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 2 agosto 2004, n. 2383

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni di gas, vapori o fumi rilevanti ai sensi dell’art. 674 c.p. - Superamento della normale tollerabilità - Art. 844 c.c. - Propagazioni derivanti dal fondo del vicino - Tutela civilistica e penale contro le immissioni intollerabili. In tema d’inquinamento atmosferico, i “casi non consentiti dalla legge” di emissioni di gas, vapori o fumi rilevanti ai sensi dell’art. 674 c.p. possono essere quelli di qualunque genere che “superano la normale tollerabilità”, evincibili, a contrario, dal disposto c.p., dell’art. 844 c.c. secondo cui “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità”. Sicchè, la tutela civilistica contro le immissioni intollerabili, che compete non solo al proprietario del fondo contiguo ma alla generalità dei cittadini potenzialmente danneggiati (“avendo il principio dettato dall’art. 844 c.c. evidente portata generale”), non solo non esclude la tutela penalistica di cui all’art. 674 c.p. ma, ponendo uno specifico divieto, ne costituisce presupposto. - PRES MARRONE - EST. COLONNESE - Imp. Trincale - P.G. VIGLIETTA (conferma Tribunale sez. Dist. Milazzo sentenza del 14/07/2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. V, 14 GIUGNO 2004 (ud. 7 maggio 2004), sentenza n. 26649
 

Inquinamento atmosferico - Emissioni molestie “superiori alla normale tollerabilità” - Natura. Le molestie, per essere rilevanti ai fini dell’art. 674 c.p. devono risultare, secondo il disposto dell’art. 844 c.c., “superiori alla normale tollerabilità”. A tal fine è necessario verificare se le emissioni rivestono effettivamente un carattere molesto, cioè sgradevole o fastidioso e come tale avvertibile da un numero di cittadini. - PRES MARRONE - EST. COLONNESE - Imp. Trincale - P.G. VIGLIETTA (conferma Tribunale sez. Dist. Milazzo sentenza del 14/07/2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. V, 14 GIUGNO 2004 (ud. 7 maggio 2004), sentenza n. 26649

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone - Assenza del supermento degli “standards” fissati dalla legge - Configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p.- Esclusione - Emissioni contenute nei limiti di legge ma che superando la “normale tollerabilità” - Art. 844 c.v.- Applicabilità. Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell’art. 674 c.p. (emissioni di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l’espressione “nei casi non consentiti dalla legge” costituisce una precisa indicazione circa la “necessità” che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l’inquinamento (nella specie D.P.R. n.203/1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell’affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l’affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli “standards” fissati dalla legge (ne qual caso il reato previsto dall’art. 674 c.p. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell’art. 844 c.v. (fattispecie concernente l’emmissione di fumo dagli impianti di un oleificio)”. (Cass. Sez. I^, 7 luglio 2000, ric. Meo). - PRES. MOCALI - Est. URBAN - IMP. INVERNIZZI ed altri - P.G. VIGLIETTA (annulla Tribunale di Lodi sentenza del 27 marzo 2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 8 GIUGNO 2004 (ud. 20 maggio 2004), sentenza n. 25660

 

Inquinamento atmosferico - Disciplina delle emissioni inquinanti in atmosfera - D.P.R. n. 203/1988 - Dir. C.E.E. nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 - Applicazione. Il D.P.R. n. 203 del 1988 nel dettare - in attuazione delle direttive C.E.E. nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 - la disciplina delle emissioni inquinanti in atmosfera derivanti da impianti industriali, ha fissato in termini assai ampi la propria sfera applicativa estendendola (con l’eccezione prevista dall’art. 17 per le centrali termoelettriche e le raffinerie di olii minerali) “a tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell’atmosfera” (art. 1, secondo comma - lett. a) e specificando che l’emissione considerata è soltanto quella in grado di produrre inquinamento atmosferico (art. 2, punto 4). Pres. SAVIGNANO - Est. FIALE - Imp. A.A. - P.M. CONSOLO (dichiara inammissibile il ricorso Tribunale monocratico di Patti).  CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 27 maggio 2004 (Ud. 12.02.2004), Sentenza n. 24189 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Nozione impianto - Disciplina - Domanda di autorizzazione - Artt. 24, 1 c. e 25 1 c., D.P.R. n. 203/1988 - Natura. In tema d’inquinamento atmosferico per “impianto” si deve intendere, ai sensi dell’art. 2, punto 9, D.P.R. n. 203 del 1988, “lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale”. In termini, l’art. 24, primo comma, del D.P.R. n. 203/1988 (tenuto conto della sentenza 15 luglio 1997, n. 234 della C. Cost.) sanziona quale contravvenzione, con pena alternativa, “chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l’autorizzazione (prescritta dall’art. 12), ovvero ne continua l’esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto”. Mentre, l’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 203/1988 sanziona quale contravvenzione, con pena alternativa, “chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell’art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto”. La contravvenzione di cui all’art. 24, primo comma, del D.P.R. n. 203 del 1988 ha natura permanente e la permanenza si protrae sino a quando il responsabile dell’impianto non presenti (anche oltre il termine prescritto) la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte (Cass., Sez. 3°: 21 dicembre 1994, n. 12710, D’Alessandro). Pres. SAVIGNANO - Est. FIALE - Imp. A.A. - P.M. CONSOLO (dichiara inammissibile il ricorso Tribunale monocratico di Patti).  CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 27 maggio 2004 (Ud. 12.02.2004), Sentenza n. 24189 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Impianti di imprese artigiane e di servizi - Attività di tipografia e serigrafia - Attività a ridotto inquinamento atmosferico - Esclusione - D.P.C.M 21 luglio 1989 - D.P.R. 25 luglio 1991 - Presupposti - D.P.R. n. 203/1988. Alla stregua di quanto previsto dal D.P.C.M 21 luglio 1989 e dal D.P.R. 25 luglio 1991, l’attività di tipografia e serigrafia non rientra (se non per la quantità effettiva di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) utilizzata, secondo la previsione dell’Allegato 2°, n. 3 al D.P.R. 25 luglio 1991) tra quelle “i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo”, non soggette ad alcuna autorizzazione. Il D.P.C.M 21 luglio 1989 ha esteso l’ambito di applicazione del D.P.R. n. 203 del 1988 anche agli impianti di imprese artigiane e di servizi ed ha introdotto le categorie: delle “attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo” (punto 25), da individuarsi con apposito decreto e non soggette ad alcuna autorizzazione (punto 26); delle “attività a ridotto inquinamento atmosferico” (punto 19), stabilendo unicamente al riguardo che le Regioni possono predisporre “modelli semplificati di domande di autorizzazione in base alle quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dall’indicazione della quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo”. Pres. SAVIGNANO - Est. FIALE - Imp. A.A. - P.M. CONSOLO (dichiara inammissibile il ricorso Tribunale monocratico di Patti). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 27 maggio 2004 (Ud. 12.02.2004), Sentenza n. 24189 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Disciplina applicabile in materia di inquinamento e qualità dell’aria - Mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termine - Scadenza del termine - Art. 25, 1 c. D.P.R. n. 203/1988 - Configurabilità - Reato omissivo - Permanenza - Esercizio degli impianti esistenti - Fattispecie: proseguimento nella gestione di un panificio in assenza di autorizzazione. In tema d'inquinamento atmosferico, l’art. 12 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (riguardante la attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) dispone che per “tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell’atmosfera” (v. art. 1) già esistenti “deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, mentre il successivo art. 25, secondo comma, dispone che “chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni”. Sicché, il reato di cui all’art. 25, primo comma D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, consistente nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione nel termine prescritto, continua a sussistere anche dopo la scadenza del termine stesso, perchè l’esercizio degli impianti esistenti richiede sempre un controllo preventivo della Regione nella forma di una autorizzazione espressa e specifica, provvisoria o definitiva (Sez. 3^, 9 giugno 1994, Viglione, m. 199.338). Si tratta infatti di un reato omissivo che permane sino a quando il responsabile dell’impianto esistente non presenti alla regione - anche oltre il termine prescritto - la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte (Sez. 3^, 14 marzo 1995, Cascone, m. 202.483; Sez. 3^, 7 ottobre 1999, Cipriani, m. 214.989; Sez. 3^, 27 marzo 2002, Pinon, m. 221.954). Stante la pacifica natura permanente del reato in esame, è altresì evidente come debbano ritenersi responsabili del reato stesso anche coloro i quali abbiano proseguito nell’esercizio dell’impianto sapendo e comunque dovendo sapere (e controllare) chela domanda di autorizzazione non era stata presentata, a suo tempo, con le prescritte modalità, dal precedente gestore dell’impianto stesso (Sez. 3^, 29 maggio 1996, Simonetti, m. 206.237). Nella specie, è stata riconosciuta la responsabilità di un panettiere per avere proseguito nella gestione del panificio sapendo (o comunque non essendosi colpevolmente attivato per accertare) che non era stata presentata la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 24 maggio 1988. n. 203. Pres. Savignano - Est. Franco - P.M. Passacantando - Imp. Tridici (annulla limitatamente, Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 29 aprile 2004, sentenza n. 29651 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Esalazioni provenienti da un stabilimento - Ordinanza sindacale del fermo dello stabilimento - Legittimità - Esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente - Sussiste - Apposita disciplina in materia - Preclusione - Esclusione - Art. 50, c. 5, D.L. n.267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) - Art. 217 R.D. n. 1265/1934. L’esistenza di un’apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude, l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente - nella specie, quello previsto dall’art. 50, comma 5, del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) per le ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato - quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall’ordinamento. Pres. Elefante - Est. Allegretta - AZIENDA AGRICOLA DEL LAGO s.r.l. (avv.ti Bellinzoni eDella Fontana) c. Comune di Saludecio (avv.ti Santoro e De Cono) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza n. 1116 del 3 dicembre 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Cc 2 dicembre 2003), Sentenza n. 2144 (vedi: sentenza per esteso)


Inquinamento atmosferico - Eliminazioni delle esalazioni - Esercizio del potere di ordinanze contingibili ed urgenti - Sussiste - Art. 217 R.D. n. 1265/1934. In tema d’inquinamento, non sussiste, la violazione dell’art. 217 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. Nella specie, il Sindaco, su proposta dell’Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente, ha disposto legittimamente il fermo dell'attività produttiva dello stabilimento, fino alla messa a regime delle modifiche strutturali ed impiantistiche indicate nell'ordinanza. Pres. Elefante - Est. Allegretta - AZIENDA AGRICOLA DEL LAGO s.r.l. (avv.ti Bellinzoni eDella Fontana) c. Comune di Saludecio (avv.ti Santoro e De Cono) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza n. 1116 del 3 dicembre 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Cc 2 dicembre 2003), Sentenza n. 2144 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Rifiuti - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione semplificata - Nuovo impianto - D.P.R. 203/1988 - D.L.vo 22/1997. Il decreto Legislativo n. 22 del 1997 (in materia di rifiuti), nella parte in cui disciplina l’autorizzazione semplificata (art. 31) richiama espressamente le norme sulle emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/1988), sancendone il dovuto rispetto ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione semplificata. Sicché, proprio nel corpo normativo del D.P.R. 203/88, l’art. 24 sanziona distintamente l’esercizio di un’attività comportante emissioni in difetto della prescritta autorizzazione, dalla semplice e prodromica realizzazione, non autorizzata, di un nuovo impianto a ciò destinato, il che conferma la piena autonomia di una condotta di tal genere (di natura eminentemente formale, che prescinde dall’inizio di un’attività industriale propriamente intesa) rispetto alle violazioni sostanziali connesse all’esercizio dell’attività vietata. Imp. Dami. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 14 aprile 2005

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni autorizzate - Odori molesti per le persone - Reato di cui all’art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Messa in opera dei dispositivi anti-inquinamento - Migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli o molestie - Necessità. Le emissioni odorifere moleste alle persone integrano il reato di cui all’art. 674 cod. pen. anche quando provengono da un’industria la cui attività sia stata regolarmente autorizzata. Sicché la sussistenza di regolare autorizzazione amministrativa all’esercizio di un’attività, come pure l’avvenuta messa in opera dei dispositivi anti-inquinamento previsti dalla legge, non escludono di per sé la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. ove da tale esercizio derivi l’emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, dovendosi tale autorizzazione intendere comunque condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della più stretta tollerabilità, con l’adozione cioè, di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono imposte dalla migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli o molestie. (Cass. Sez. I, 6 aprile 1993, Dal Sasso; Sez. I, 21 novembre 1991, Vicario; Sez. I, 23 gennaio 1991, Cremonini; Sez. I, 4 ottobre 1984, Franchi). Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Autorizzazione amministrativa - Esonero dal dovere di adottare tutte le misure atte ad evitare un pregiudizio per la salute pubblica - Esclusione. In tema d’inquinamento atmosferico, l’esistenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un’attività industriale è sufficiente a rimuovere un limite all’attività dell’imprenditore, ma non esonera quest’ultimo dal dovere di adottare tutte le misure consigliate dall’esperienza e dalla tecnica atte ad evitare un pregiudizio per la salute pubblica. Nella specie, il fatto che l’esercizio di una attività sia autorizzato non comporta che le modalità siano lasciate alla discrezione dell’operatore economico, il quale non può invocare il carattere “necessario” delle emissioni maleodoranti (quale naturale conseguenza dell’attività autorizzata) e neppure un principio di prevalenza in danno ad altri soggetti in considerazione della localizzazione della localizzazione dell’impianto fuori del centro abitato, in quanto anche le persone che vivono in campagna nei pressi dell’insediamenti produttivi hanno uguale diritto a svolgere il loro lavoro socialmente utile senza danni alla loro salute. (Cass. Sez. III, 21.12.1994, Rinaldi). Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Emissioni di gas, di vapori o di fumo - Esigenza di tutela dell’incolumità pubblica - Art. 674 c.p.. La previsione normativa contenuta nel secondo comma dell’art. 674 c.p. nel punire determinati comportamenti molesti (emissioni di gas, di vapori o di fumo), al di fuori dei casi consentiti dalla legge - tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l’esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica. (Cass. I, 11 aprile 1997, Sartor). Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Configurazione del reato di cui all’art. 674 c.p., 1° e 2° c. - Fondamento - C.d. presunzione di legittimità delle emissioni di fumi - Onere della prova - Superamento della normale tollerabilità - Art. 844 cod.civ. - D.P.R. n.203/1988. Affinché possa configurarsi il reato di cui all’art. 674 c.p. nella ipotesi di “emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone” è necessaria la dimostrazione, con motivazione adeguata e convincente non della astratta idoneità delle emissioni ad arrecare disturbo, ma essenzialmente della circostanza che le stesse avvengano al di fuori delle prescrizioni fissate dalla legge. In altri termini, si può affermare che la legge contenga una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori ecc. che non superino i limiti fissati dalle leggi speciali in materia, per cui non basta l’affermazione che le stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che le stesse superino gli “standard” fissati dalla legge, nel caso il reato di cui all’art. 674 c.p., concorrerà con quelli previsti dal D.P.R. n.203 del 1988, mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell’art. 844 cod.civ.. Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (vedi: sentenza per esteso)


Inquinamento atmosferico - Art. 674 c.p., 1° c. - Reato di pericolo - Configurazione del reato - Fondamento. Il reato contenuto nell’art. 674 c.p. riferito alla prima ipotesi, cioè al getto pericoloso di cose atte ad offendere, è reato di pericolo, mentre per la contravvenzione contenuta nella seconda ipotesi, relativa alle emissioni di fumi è indispensabile che l’attività di emissione avvenga al di fuori e contro la regolamentazione vigente in materia. Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Procedure e varie - Art. 674 cod. pen. - Penale responsabilità - Coefficiente di colpevolezza - Falsa rappresentazione degli elementi costitutivi - Condotta colpevole dell'agente - Rapporto di causalità con l'evento - Necessità.
In tema di reato di cui all'art. 674 cod. pen. la penale responsabilità dell'imputato non va fondata sulla mera constatazione dell'elemento materiale, ma anche attraverso l'indagine sull'elemento psicologico che pure deve essere presente nella condotta del contravventore in quanto anche nella contravvenzione l'antigiuridicità del comportamento non può prescindere da un coefficiente di colpevolezza. Ne consegue che, quando l'imputato agisca in virtù di un provvedimento amministrativo, che faccia ritenere del tutto lecita la sua condotta, si verifica un evidente errore sul fatto costituente reato, in quanto il suddetto provvedimento, alle cui prescrizioni risulta conforme la conduzione dell'esercizio industriale da parte del suo titolare, ha determinato una falsa rappresentazione dei suoi elementi costitutivi ed in primo luogo di quello di ordine psicologico inerente alla liceità della condotta (Cass., Sez. I, sent, n. 1476 del 14-02-1986, Minghini; e più recentemente, Sez. III, sent. n. 10021 del 30.9.1995, Catarci, che, in fattispecie analoga, ha ribadito che ai fini dell'affermazione della responsabilità penale non e' sufficiente che la condotta dell'agente sia in rapporto di causalità con l'evento, ma e' necessaria anche la sussistenza della colpevolezza della condotta stessà)". Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (vedi: sentenza per esteso)
 

Aria - Inquinamento atmosferico - Esecuzione senza autorizzazione di modifica sostanziale di impianto industriale - Reato di cui agli artt. 15 e 25, comma sesto, del d.P.R. n. 203/1988 - Natura - Reato permanente - Momento iniziale e protrazione del reato - Fondamento. In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, comma sesto, del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) configura un reato permanente, nel quale la modifica costituisce il momento iniziale della consumazione, che si protrae sino al rilascio della autorizzazione o al ripristino della situazione precedente. Pres: Savignano G. Est: Grillo C. Imp: Merico ed altro. P.M. Consolo S. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 25 ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 18 marzo 2004 (Ud. 12 febbraio 2004 n. 00253 ) Rv. 227571 sentenza n. 13204 (vedi: sentenza per esteso)

Aria - Inquinamento atmosferico - Reato formale di pericolo - Sussiste - Natura permanente - Domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche - Art. 25 c.1 d.P.R. n. 203/1988. La violazione dell'art. 25 comma 1 D.P.R. n. 203/1988 concreta un reato formale di pericolo, che prescinde dall'effettiva produzione di un evento dannoso, giacché mira a realizzare, a scopo di prevenzione, un controllo anticipato, da parte delle autorità competenti, anche relativamente agli impianti esistenti. (Cass. Sez. 3^, 3 marzo 1992, n. 2321, Forte; Sez. 3^, 12 dicembre 1995, n. 12220, PG/Candeloro; Sez. 1^, 12 aprile 1996, n. 5706, PM/Mazzi; Sez. 3^, 26 novembre 1999, n. 13534, Cipriani). È altrettanto pacifico, inoltre, che detto reato (omissivo) abbia natura permanente, protraendosi la consumazione sino a quando il responsabile dell'impianto esistente non presenti alla competente autorità amministrativa, eventualmente anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte, ovvero fino a quando l'agente non abbia desistito dal comportamento o ripristinato la situazione precedente (riguardano specificamente gli "impianti esistenti": Cass. Sez. 3^, 25 luglio 1995, n. 8324, Cascone; Sez. 3^, 12 dicembre 1995, n. 12220, PG/Candeloro; Sez. 3^, 20 luglio 1996, n. 7300, Simonetti ed altro; Sez. 3^, 18 dicembre 1997, n. 11836, Pasini; Sez. 3^, 26 novembre 1999, n. 13534, Cipriani; Sez. 3^, 7 aprile 2000, n. 4355, Ciccone; Sez. 3^, 2 aprile 2001, n. 12819, Motto). Pres: Savignano G. Est: Grillo C. Imp: Merico ed altro. P.M. Consolo S. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 25 ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 18 marzo 2004 (Ud. 12 febbraio 2004), Sentenza n. 13204 (vedi: sentenza per esteso)

Aria - Inquinamento atmosferico - Artt. 15 e 25, c. 6°, d.p.r., n. 203/1988 - Reato permanente - Art. 674 c.p..
In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, sesto comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) non integra un reato istantaneo, la cui epoca di commissione debba farsi risalire al momento in cui avviene la modifica non autorizzata, bensì un reato permanente in cui detta modifica costituisce solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo ed al rilascio dell'autorizzazione (con cui si mira ad accertare la compatibilità di quanto eseguito con la salvaguardia dell'interesse protetto), ovvero sino a che l'agente non abbia desistito dal comportamento o ripristinato la situazione precedente" (per tutte: Cass. Sez. 3^, 18 novembre 1997, n. 11836, Pasini). Riguardo alla contestata contravvenzione codicistica (art. 674 c.p.), deve invece rilevarsi che, pur essendole riconosciuto in genere carattere di reato istantaneo, per cui può configurarsi anche in caso di una sola emissione contra legem, assume tuttavia carattere permanente (e quindi trattasi di reato eventualmente permanente) quando le emissioni pericolose sono continuative, come si verifica, ad esempio, se le stesse siano connesse ad un'attività produttiva che non registri pause o interruzioni di rilevante entità, ipotesi analoga alla fattispecie in esame (Cass. Sez. 1^, 10 febbraio 1995, n. 1360, Montano ed altro; Sez. 1^, 27 febbraio 1998, n. 2598, PM/Garbo). Ne consegue che "se la sentenza di primo grado abbia accertato la permanente attualità dell'attività produttiva in termini non diversi da quelli del momento della contestazione, quanto a strumenti della produzione, la permanenza nel reato deve ritenersi cessata solo con la pronunzia di detta sentenza ed il termine prescrizionale, di cui all'art. 158 c.p., comincia a decorrere dalla data di siffatta decisione" (Cass. Sez. 1^, 10 agosto 1995, n. 9293, Zanforlini). Pres: Savignano G. Est: Grillo C. Imp: Merico ed altro. P.M. Consolo S. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 25 ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 18 marzo 2004 (Ud. 12 febbraio 2004), Sentenza n. 13204 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni di gas, vapori e fumi - Emissioni contenute nei limiti stabiliti dalle leggi sull'inquinamento atmosferico - Emissioni comunque non tollerabili - Art. 674 cod. pen. - Esclusione - Fondamento - Art. 844 cod.civ - Sussiste - Condizioni. Non è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone), nel caso le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che, allorché le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato o arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità, si applica la norma civilistica dell'art. 844 cod.civ.). Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Emissioni inquinanti ex art. 1 D.P.C.M. 21/7/1989 convogliate o tecnicamente convogliabili - Applicazione - Impianti di pubblica utilità, sia a quelli industriali o di imprese artigiane - Presupposti - Fattispecie: Cave, attività estrattiva dal brillamento di mine. In tema d'inquinamento atmosferico, l'espressione "emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili" di cui all'art. 1 D.P.C.M. 21/7/1989 (modificato dal D.P.R. 25/7/1991), che delinea l'ambito di applicazione del D.P.R. n. 203/1988, va riferita sia agli impianti di pubblica utilità, sia a quelli industriali o di imprese artigiane. Quindi gli aggettivi "convogliate o tecnicamente convogliabili", che accompagnano il predetto sostantivo, sono necessariamente riferiti alle emissioni inquinanti anche degli impianti industriali, le quali, dunque, in tanto cadono sotto la disciplina del decreto presidenziale de quo, in quanto presentino la detta caratteristica. L'accertamento dell'effettivo convogliamento o della convogliabilità tecnica delle emissioni inquinanti di un impianto è questione di fatto ovviamente riservata al giudice del merito. Fattispecie: polveri prodotte nell'attività estrattiva dal brillamento di mine, attraverso emissioni "diffuse" che interessano superfici molto ampie, localizzate in posti sempre diversi, seguiti dall'avanzamento dei lavori di coltivazione della cava. Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Cave - Emisioni "tecnicamente inconvogliabili" - D.P.R. n. 203/1988 - Fumus delicti - Insussistenza. In tema di emissioni quando non sono conosciuti sistemi di captazione capaci di operare su superfici vaste, (es. polveri prodotte nell'attività estrattiva dal brillamento di mine, attraverso emissioni "diffuse" che interessano superfici molto ampie) per cui le emissioni in questione non possono ritenersi "tecnicamente convogliabili", si verifica l'inapplicabilità della disciplina del D.P.R. n. 203/1988. Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Il mancato superamento degli standards di legge non esclude la sussistenza del reato - Art. 844 c.c. - Emissioni nell'atmosfera tipologie: gas, vapori, fumo - Dichiarazioni testimoniali - Sufficienti. In tema di d'inquinamento atmosferico, la circostanza del mancato superamento degli standards di legge non esclude la sussistenza del reato, dovendosi far riferimento alla normale tollerabilità delle immissioni, secondo i parametri civilistici (art. 844 c.c.). Il reato è ipotizzabile anche sulla base di dichiarazioni testimoniali, giacché è sufficiente l'attitudine delle emissioni a molestare le persone e non è richiesto un effettivo nocumento. Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Emissioni di gas, vapori, fumo - Capacità offensiva - Concetto - Esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti - Danni alla salute - Pericolo. La capacità offensiva delle tre tipologie di emissioni indicate dalla norma (gas, vapori, fumo) "atte ad offendere o imbrattare o molestare persone" va intesa estensivamente anche in riferimento al concetto di molestie, sino a farvi rientrare tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete delle persone", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione" (tra molte: Cass. Sez. 1^, 4 febbraio 1994, n. 1293, Sperotto ed altro; Cass. Sez. 3^, 24 gennaio 1995, n. 771, Rinaldi; Cass. Sez. 1^, 22 gennaio 1996, n. 678, PM/Viale). Quindi può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti (Cass. Sez. Ili, 7 aprile 1994, n. 6598, Gastaldi). Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Emissioni eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici - Rispetto dei limiti tabellari - Reato ex art. 674 c.p - Sussiste - Emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità - Art. 844 cod. civ - Contravvenzione - Configurabilità - Fattispecie: responsabilità penale dell'agente in quanto obbligato a ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile" per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti. Il superamento della soglia delle emissioni fissata dalla normativa di settore nonostante il regolare rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio di una determinata attività ed il rispetto dei limiti tabellari non escludono di per sè la configurabilità della contravvenzione codicistica, in quanto le discipline antinquinamento non hanno legittimato qualsiasi emissione inferiore ai detti limiti. Pertanto, se l'attività, benché autorizzata, produca emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità, alla luce dei parametri indicati dall'art. 844 cod. civ., ed eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici, è configurabile il reato ex art. 674 c.p., in quanto non può ammettersi (e dunque è contra legem) l'esercizio conforme alla regola di un'attività produttiva implicante la sopportazione di inconvenienti che eccedono i limiti della normale tollerabilità. La legalità "formale" dell'attività ed il rispetto dei limiti tabellari prefissati non escludono, quindi, tout court la responsabilità penale dell'agente, essendo questi comunque obbligato a ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile" per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela della salute umana e dell'ambiente, valori costituzionalmente garantiti. (tra le decisioni più recenti: Cass. Sez. 1^, 24 novembre 1999, n. 12497, De Gennaro; Sez. 3^, 1^ ottobre 1999, n. 11295, Zompa ed altro; Cass. Sez. 1^, 21 gennaio 1998, n. 739, PM e Tilli; Sez. 1^, 11 aprile 1997, n. 3919, Sartor; Sez. 1^, 27 gennaio 1996, n. 863, Celeghin; Sez. 1^, 6 novembre 1995, n. 11984, Guarnero; Cass. Sez. 3^, 7 aprile 1994, n. 6598, Roz Gastaldi). Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757 (vedi: sentenza per esteso)
 

Inquinamento atmosferico - Attività di verniciatura di autoveicoli - D.P.R. n. 203/1988 - Applicabilità - Impianti di imprese artigiane e di servizi - Impianti ad inquinamento poco significativo o a ridotto inquinamento - Esclusione - Procedure diversificate. In materia di inquinamento atmosferico, l'attività di verniciatura di autoveicoli è disciplinata dal d.P.R. n. 20324/88, in quanto non rientra ne' tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico previste dal punto 19 del d. p. c. m. 21 luglio 1989 ne' tra le attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, previste dal punto 25 dello stesso d. p. c. m., come modificato dal d.P.R. 25 luglio 1991, che estendendo l'ambito di applicabilità del citato d.P.R. n. 203 agli impianti di imprese artigiane e di servizi ha introdotto tali categorie, per le quali vengono introdotte procedure diversificate rispetto al disposto del d.P.R. n. 203/88. PRES: Savignano G. EST: Fiale A. IMP: Marino. P.M: D'Angelo G. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 20/01/2004 (Ud. 27/11/2003 n.01970), Rv. 227181. Sentenza n. 978 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Emissione inquinanti in atmosfera - Nozione - Impianti industriali - Estensione - Impianto in genere - Nozione - Applicabilità. In tema di inquinamento atmosferico, il D.P.R, 24.5.1988, n. 203, nel dettare - in attuazione delle direttive C.E.E. nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 - la disciplina delle emissioni inquinanti in atmosfera derivanti da impianti industriali, ha fissato in termini assai ampi la propria sfera applicativa estendendola (con l'eccezione prevista dall'art. 17 per le centrali termoelettriche e le raffinerie di olii minerali) "a tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera" (art. 1, 2^ comma - lett. a) e specificando che l'emissione considerata è soltanto quella in grado di produrre inquinamento atmosferico (art. 2, punto 4). Per "impianto" si deve intendere, ai sensi dell'art. 2, punto 9, dello stesso D.P.R., "lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale". Pres. Savignano G. - Est. Fiale A.- Pm D'Angelo G. (Conf.) - Imp. Marino. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (Ud. 27 novembre 2003), Sentenza n. 978 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Attività di verniciatura di carrozzerie di autoveicoli - Autorizzazione - Necessità. Alla stregua di quanto previsto dal D.P.C.M. 21.7.1989 e dal D.P.R 25.7.1991, l'attività di verniciatura di carrozzerie di autoveicoli non rientra tra quelle "i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo". Pres. Savignano G. - Est. Fiale A.- Pm D'Angelo G. (Conf.) - Imp. Marino. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (Ud. 27 novembre 2003), Sentenza n. 978 (vedi: sentenza per esteso)
 

Inquinamento Atmosferico - Emissioni inquinanti in atmosfera - Impianto - Definizione - Assenza di autorizzazione - Reato permanente - Fattispecie: impianto di termodistruzione di uno stabilimento dotato di propria autonomia strutturale - Artt. 2 n. 10 e 24 D.P.R. n. 203/88. In materia di qualità dell'aria, a norma dell’art. 2 n. 10 d.p.r. 203/88 per impianto deve intendersi sia l’intero stabilimento, sia qualunque altro impianto fisso, parte dello stabilimento, che serva per usi industriali o di pubblica utilità. Nel caso in specie l’impianto di termodistruzione, pur costituendo parte integrante dell’intero stabilimento di gestione dei rifiuti, ai fini della disciplina delle emissioni in atmosfera costituiva un nuovo impianto, in quanto componente dotata di propria autonomia strutturale. Infine, il reato previsto di cui all’art. 24 D.P.R. n. 203/88, per cui appare superflua la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero. Infatti il reato in questione ha carattere permanente, nel senso che per il caso di costruzione di impianti nuovi in assenza di autorizzazione, il reato sussiste per tutta la permanenza dell’impianto, fino all’eventuale rilascio postumo della prevista autorizzazione (cfr. Cass. 14/1/99, 1918). Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento Atmosferico - Emissioni inquinanti in atmosfera - Preventiva autorizzazione regionale - Necessità - Indipendentemente dalle dimensioni dell’impianto e dalle possibile fonte di emissione. Ai sensi del d.P.R. 203/88 la necessità della preventiva autorizzazione regionale è collegata alla realizzazione ed installazione di qualunque impianto fisso che possa dare luogo ad emissioni inquinanti in atmosfera, dove per impianto deve ritenersi qualunque elemento dello stabilimento, indipendentemente dalle dimensioni, che sia le possibile fonte di emissione (cfr. Cass. III, 30/7/94, 8702; Cass. III, 26/5/98, 6153). Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento Atmosferico - Tutela della qualità dell’aria - Assenza dell’autorizzazione - Artt. 24 e 25 D.P.R. n. 203/88 - Effetti. Il reato di cui all’art. 24, così come quello di cui all’art. 25, del D.P.R. 203/88 sono finalizzati alla tutela della qualità dell’aria. Rispetto a tale obiettivo l’autorizzazione costituisce lo strumento indispensabile, in quanto consente il controllo preventivo sugli impianti inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l’adozione di appropriate misure di prevenzione. Ne consegue che l’illecito di cui all’art. 24, che si realizza con l’inizio della costruzione dell’impianto, e quello di cui all’art. 25, permangono fino al momento in cui l’autorizzazione venga rilasciata, indipendentemente dal fatto che l’impianto sia stato completato ed eventualmente anche attivato (cfr. Cass. III, 21/12/94, 12710), assorbendosi, in tale ultimo caso, il reato di cui all’art. 24 c. 2. Quest’ultima contravvenzione, infatti, concerne l’omessa comunicazione della messa in esercizio dell’impianto e presuppone, evidentemente, che l’impianto sia stato preventivamente autorizzato, dal momento che non avrebbe senso avvisare della messa in esercizio di un impianto abusivo. Ove, pertanto, l’impianto sia abusivo, sull’illecito meno grave, prevarrà l’ipotesi di cui al comma uno. Trattasi, di reati permanenti, la cui sussistenza persiste per tutta la durata dell’impianto, e fino a quando non venga presentata, anche fuori termine, la domanda di autorizzazione per le emissioni, ciò in quanto l’esercizio dell’impianto richiede sempre un controllo preventivo (cfr. Cass. III, 24/9/94, 1861; Cass. III, 25/7/95, 8324). Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Autorizzazione regionale ad immettere polveri nell’atmosfera - Artt. 12 e 25, D.P.R. 24 n. 203/1988 - Reato omissivo permanente - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie: polveri provenienti da un’industria di fabbricazione e lavorazioni di mattoni. In assenza della prescritta autorizzazione, anche nel caso di processo produttivo esistente anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, si configurano i reati ai sensi degli artt. 12 e 25 del citato D.P.R., per lo svolgimento dell’attività industriale di fabbricazione di mattoni comportante la levigatura e lucidazione degli stessi implicando, tale lavorazione, necessariamente che le polveri provenienti dalla levigatura si diffondano nell’atmosfera. Pres. Grassi - Est. Franco - P.M. Siniscaichi - Ric. Chiareio. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 24 settembre 2003 (ud. 15/07/2003), sentenza n. 36627 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - Autorizzazione - Omissione - Reato di cui all’art. 25 D.P.R. n. 203/1988 - Configurabilità - Reato formale di pericolo - Reato omissivo permanente - Classificazione - Condotta criminosa - Giurisprudenza. In tema d’inquinamento atmosferico, il reato punito dall’art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 per l’omessa richiesta dell’autorizzazione per gli impianti già esistenti, ha natura di reato formale di pericolo, perché prescinde dalla effettiva produzione di un evento dannoso, in quanto mira a realizzare, a scopo di prevenzione, un controllo anticipato da parte delle autorità competenti (Cass. sez. 1, 12 aprile 1996, Mazzi; Cass. sez. III, 8 novembre 1995, Candeloro; Cass. sez. III, 7 ottobre 1999, Cipriani). Inoltre, il reato in questione ha natura di reato omissivo permanente, e la condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l’atto formale di controllo con le relative prescrizioni, (Cass. sez. III, 27 marzo 2002, Pinori; Cass. sez. III, 1 febbraio 2002, Magliulo, m. 221.267, Cass. sez. III, 7 ottobre 1999, Cipriani, m. 214.989). Pres. Grassi - Est. Franco - P.M. Siniscaichi - Ric. Chiareio. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 24 settembre 2003 (ud. 15/07/2003), sentenza n. 36627 (vedi: sentenza per esteso)
 

Inquinamento atmosferico - Cave e ricavati dal fiume - Protezione dell'ambiente - Misure strutturali di prevenzione - Necessità - Fattispecie: attività di lavorazione di materiali di cava e ricavati dal fiume a carattere rilevante industriale - Art. 674 c.p - D.P.R. n. 203/1988. Il reato ex art. 674 c.p. può concorrere con quello ex D.P.R. n. 203 del 1988, esame già ritenuto da questa Corte (Cass., Sez. I, 31 agosto 1994, n. 9357, Turino). In materia di inquinamento atmosferico - come in altri settori relativi alla protezione dell'ambiente - non è invocabile la causa di inesigibilità ex art. 45 c.p., allorché l'evento sia riconducibile quale fattore causale alla condotta dell'autore, "in faciendo" od "in omittendo" e sia comunque prevedibile ed evitabile con misure strutturali di prevenzione. Nella specie è stato contestato non il reato di costruzione o esercizio di un impianto senza autorizzazione, ma quello diverso (art. 25, secondo comma del D.P.R. n. 203 del 1988) di violazione del contenuto dell'autorizzazione, nel senso della non ottemperanza documentata di barriere frangivento, impianto di inumidimento dei cumuli e dei piazzali, copertura con stuoie, utilizzazione di silos, ossia di misure di prevenzione individuate dalla P.A. competente, quali necessarie per evitare emissioni dannose per la salute dei vicini (l'attività di lavorazione di materiali di cava e ricavati dal fiume aveva carattere rilevante industriale). Pres. Umberto PAPADIA - Rel. Amedeo Postiglione, P.M. Guglielmo Passacantando, Imp. Piscedda. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 18 giugno 2003 (ud. 29 aprile 2003) sentenza n. 26191

 

Inquinamento atmosferico - Aria - Sanzioni previste dal D.P.R. n. 203/1988 - Aumento delle emissioni e superamento dei limiti precedenti - Adozione di adeguati sistemi di abbattimento. In tema di inquinamento atmosferico, l'aumento di emissioni ed il superamento dei limiti precedenti, derivato da un incremento della produzione e dalla modifica dell'impianto cui non sono stati apposti adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 25 D.P.R. n. 203 del 1988, a nulla rilevando il rispetto dei valori limite delle singole sostanze inquinanti né la presunta indeterminatezza del precetto poichè l'indicazione delle misure idonee, variamente adottabili in relazione al progresso tecnologico, per evitare un peggioramento delle emissioni, consente di conoscere il comportamento prescritto con sufficiente determinatezza e tipicità. Pres. Zumbo A - Est. Novarese F - Imp. Compagnucci - PM. (Conf.) Geraci V. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 10/06/2003 (UD.10/04/2003) RV. 225625 sentenza n. 24914

 

Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - norme in materia di qualità dell'aria - inquinamento prodotto dagli impianti industriali - applicabilità e procedure. Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (recante: “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, numero 183”), all’art. 10, ha previsto che: “ 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente”. Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, 26 maggio 2003 - sentenza n. 202 (vedi: sentenza per esteso)

 

Tutela della salute pubblica - provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini - competenza - sindaco - condizioni - l'assistenza della forza pubblica - il principio di legalità - la deroga al principio di tipicità dei provvedimenti. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Questi atti sono emanati in presenza di una situazione di urgenza e necessità, il cui contenuto (come si è visto) non è predeterminato dalla legge, ma si adegua in concreto ai tratti dell'emergenza sulla quale si vuole intervenire: ciò al fine di consentire all'ordinanza quei margini di elasticità indispensabili per garantirne efficacia ed efficienza. Il principio di legalità, in questi casi, è compresso nei limiti massimi concessi dall'ordinamento e la deroga al principio di tipicità dei provvedimenti si traduce nell'indicazione legislativa dei soli caratteri della situazione - di necessità ed urgenza - che costituisce il presupposto della misura adottata. Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, 26 maggio 2003 - sentenza n. 202 (vedi: sentenza per esteso)

Tutela della salute pubblica - provvedimenti contingibili e urgenti - limiti - garanzie - termine di efficacia del provvedimento - imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata - esigenze prevedibili e permanenti - illegittimità - contra. L'eccezionalità e la “elasticità” dei provvedimenti contingibili e urgenti non solo li sottopone a limiti rigorosi, facendone una misura ultimativa, una vera e propria extrema ratio dell'agire amministrativo, ma esige che, in concreto, la loro adozione sia preceduta da tutte le garanzie richieste dall'ordinamento, purché siano compatibili con i presupposti ed i requisiti dell'atto. Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili ed urgenti si annovera, secondo insegnamenti pacifici, la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento. In più recenti pronunce si è affermato, in particolare, che tali ordinanze, oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza nei casi di pericolo attuale od imminente, presentano quello della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Di tal che non si ammette che l'ordinanza venga emanata per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ovvero per regolare stabilmente una situazione od un assetto di interessi (Cfr., Cons. Stato, IV Sez., 13 dicembre 1999, n. 1844; V Sez. 30 novembre 1996, n. 1448). In altri casi si è pure ammesso che le ordinanze di necessità ed urgenza possano produrre effetti non provvisori. Si ritiene che non sia la provvisorietà a connotarle, ma la necessaria idoneità delle misure imposte ad eliminare la situazione di pericolo che ne giustifica l'adozione, e che, in definitiva, tali misure possano essere tanto definitive quanto provvisorie, a seconda del tipo di rischio da fronteggiare (Cfr., Cons. Stato, V Sez., 29 luglio 1998, n. 1128). Quest'ultima affermazione non è un segnale di incoerenza con i principi generali dapprima esposti, bensì la conferma della elasticità che caratterizza necessariamente questi provvedimenti, congegnati dal Legislatore in termini di atipicità proprio allo scopo di renderli adeguati a provvedere al caso di urgenza. In sintesi, la regola è quella per cui l'ordinanza deve contenere l'apposizione di un termine, ma tale regola potrebbe anch'essa venir derogata quando, per la peculiarità del caso concreto, la misura urgente presenti l'eccezionale attitudine a produrre conseguenze non provvisorie. Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, 26 maggio 2003 - sentenza n. 202 (vedi: sentenza per esteso)

Provvedimenti contingibili e urgenti - limiti - esigenze prevedibili e permanenti - illegittimità. L'eccezionalità e la “elasticità” dei provvedimenti contingibili e urgenti non solo li sottopone a limiti rigorosi, facendone una misura ultimativa, una vera e propria extrema ratio dell'agire amministrativo, ma non si può ammettere la loro adozione se l'ordinanza venga emanata per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ovvero per regolare stabilmente una situazione od un assetto di interessi (Cfr., Cons. Stato, IV Sez., 13 dicembre 1999, n. 1844; V Sez. 30 novembre 1996, n. 1448). Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, 26 maggio 2003 - sentenza n. 202 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Aria - Impianti che danno luogo ad emissioni - Modifica del processo produttivo - Nuova autorizzazione - Necessità - D. P. R. n. 203/1988. In materia di inquinamento atmosferico, la modificazione del processo produttivo di un impianto che da luogo ad emissioni nell'aria determina la necessità di una nuova autorizzazione stante la variazione qualitativo-quantitativa delle conseguenti emissioni. Fattispecie: creazione di una nube maleodorante conseguente alla combustione di sostanze plastiche. Pres. Savignano G - Est. Grillo C - Imp. Di Grado ed altri - PM. (Conf.) Iacoviello F. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 12/05/2003 (UD.14/03/2003) RV. 225305 sentenza n. 20755

 

Inquinamento atmosferico - Emissioni nell'atmosfera derivanti da attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni - D.P.R. n.203/1988 - Ambito di applicabilità - Attività industriale - Vi rientra. Le emissioni nell'atmosfera derivanti da attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni vanno sottoposte alla disciplina di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, atteso che per attività industriale deve ritenersi qualsiasi attività imprenditoriale che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi. Pres. Savignano G - Est. Onorato P - Imp. Giannini - PM. (Conf.) Geraci V. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 19/05/2003 (UD.12/03/2003) RV. 225299 sentenza n. 21987

 

Inquinamento atmosferico - Punti di e missione installati per esigenze di igiene e/o sicurezza dei luoghi di lavoro - Autorizzazione regionale - Necessità - Esclusione - D. P. R. n. 203/1988. In tema di inquinamento atmosferico, i punti di emissione installati solo per esigenze di igiene e/o sicurezza degli ambienti di lavoro non richiedono l'autorizzazione regionale, con conseguente non configurabilità, in difetto, del reato di cui agli artt. 6 e 24 del D. P. R. 24 maggio 1998 n. 203, atteso che l'allegato 1 al citato D.P.R. comprende (al punto 23) tra le attività con emissioni poco significative gli sfiati e i ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, attività che non richiedono, ai sensi dell'art. 2 dello stesso D.P.R., l'autorizzazione regionale. Pres. Savignano G - Est. Onorato P - Imp. Betti P - PM. (Parz. Diff.) Meloni V. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 01/04/2003 (UD.30/01/2003) RV. 224459 sentenza n. 15171

 

Inquinamento Aria - Getto pericoloso di cose - Molestie - Nozione - Preoccupazione ed allarme per emissioni atmosferiche - Violazione di cui all'art. 674 c.p. - Sussiste. Costituisce molestia e integra il reato di cui all’art. 674 c.p. anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie: produzione di una nube maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche). Pres. Savignano - Rel. Grillo - P.M. lacoviello (concl. conf.) - Di Grado. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III - Ud. 14 marzo 2003 (dep. 12 maggio 2003), n. 20755

 

Acque - Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico - Collegamento diretto tra fonte di produzione e corpo ricettore - Necessità - Mancanza - Natura di rifiuto. - Art. 36 D. LG n. 152/1999 e D. LG. n. 22/1997 - Fattispecie: liquami provenienti da espurgo di pozzi neri trasportati in un sito esterno di trattamento. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, ed il necessario rispetto delle previsioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. (Fattispecie nella quale i liquami provenienti dall'attività di espurgo di pozzi neri venivano trasportati in un sito esterno di trattamento). PRES. Papadia U REL. Fiale A COD.PAR.351 IMP. Conte L PM. (Conf.) Veneziano GA. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/02/2003 (UD. 17/12/2002), RV. 224164, Sentenza n. 08758
 

Inquinamento atmosferico - Attivazione di impianto di verniciatura nuovo comportante emissioni in atmosfera - Attività a ridotto inquinamento atmosferico - Disciplina di cui al D.P.R. n. 203/1988 - Autorizzazione regionale - Necessità - D. P. C. M. del 21/7/1989 - D. P. R. del 25/7/1991 All. 1. In materia di inquinamento atmosferico, l'attivazione di un impianto di verniciatura nuovo, che comporta emissioni in atmosfera, rientra tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico indicate nell'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991 (che ha modificato l'Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attuazione e l'interpretazione del DPR n. 203 del 1988). Ne consegue che la mancata presentazione della domanda di autorizzazione semplificata - il cui modello è determinato dalla Regione in base al D.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 26, e al D.P.R. 25 luglio 1991 allegato 2 - o la mancata comunicazione della volontà di avvalersi del provvedimento abilitativo generale, adottato, per tali tipologie di attività, dalla Regione, (D.P.R. 25 luglio 1991, art. 4, D.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 19), integra la contravvenzione di cui all'art. 25 DPR 24 maggio 1988 n. 203, atteso che l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione è previsto per le sole attività "ad inquinamento atmosferico poco significativo" (punto 25 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, modificato ed integrato dal D.P.R. 25 luglio 1991), tra le quali non rientra quella sopra indicata. Pres. Toriello F - Est. Novarese F - Imp. Cardillo E - PM. (Parz. Diff.) Izzo G. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 27/01/2003 (UD.20/12/2002) RV. 224180 sentenza n. 03880

 

Aria - Immissioni - art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose) - Normalità delle condizioni di vita - definizione. Il bene tutelato dall’art. 674 c.p. è quello alla normalità delle condizioni di vita della collettività o di un certo numero di persone, intendendosi per “normali” le condizioni di vita non esposte a interferenze sgradevoli o moleste. Pres. FABBRI - Est. PEPINO - P.M. GALASSO - Ric. Tringali CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 13 gennaio 2003, (ud. 10 dicembre 2002) n. 760

Aria - Immissioni - Art. 674 c.p. e art. 844 c.c - Normale tollerabilità - Definizione - Emissioni inquinanti - Molestie prodotte da fumi - Rischio ambientale. Per essere rilevanti, ai sensi dell’art. 674 c.p., le molestie devono, inoltre, essere, stante il disposto dell’art. 844 c.c., “superiori alla normale tollerabilità”. Ne consegue che ad integrare la contravvenzione in parola non basta il superamento, nelle emissioni considerate, dei limiti di concentrazioni di polveri suscettibili di realizzare una situazione di rischio ambientale, ma occorre che le immissioni abbiano carattere molesto, cioè sgradevole o fastidioso, e come tale avvertibile da una quota di cittadini. (Nella specie la centrale elettrica “Eurogn Spa” utilizzando metalli pesanti miscelati ai combustibili provocava emissioni di gas, fumo ecc.) Pres. FABBRI - Est. PEPINO - P.M. GALASSO - Ric. Tringali CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 13 gennaio 2003, (ud. 10 dicembre 2002) n. 760
 

Inquinamento atmosferico - D.P.R. n. 203/1988 - Autorizzazione regionale - Iimpianti di gassificazione dei rifiuti collegati ai motori di cogenerazione di energia elettrica - Non richiesta. Non è richiesta l'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 per la costruzione (e esercizio) di impianti di gassificazione dei rifiuti collegati ai motori di cogenerazione di energia elettrica mediante utilizzo dei gas di sintesi, in quanto, costituiscono «impianti di alimentazione» funzionali al ciclo di produzione di energia, atteso che tale disposizione non si applica alle centrali termoelettriche ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato D.P.R. n. 203, e che per centrali termoelettriche si intendono, ex D.P.C.M. 21 luglio 1989, par. I, punto 4, tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia compresi gli impianti di alimentazione. Kiss Gmunter H. e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.III 05-04-2002, Sentenza n. 22539

Inquinamento atmosferico - D.P.R. n. 203/1988 e D.L.vo n. 22/1997 - Inceneritori tradizionali - Emissioni in atmosfera - Normativa nazionale e comunitaria in tema di inquinamento atmosferico e dei rifiuti - Integrazione e completamento della disciplina. Le normativa nazionale e comunitaria in tema di inquinamento atmosferico e di rifiuti si completano attraverso una applicazione integrata e contestuale e non si escludono a vicenda. Pertanto, in tema di gestione di rifiuti, tutti gli impianti di trattamento di rifiuti che, in qualunque modo, comportano emissioni in atmosfera, ed in particolare gli inceneritori tradizionali, (ma anche i nuovi impianti di gassificazione dei rifiuti collegati ai motori di cogenerazione di energia elettrica) sono soggetti sia alle disposizioni sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sia alla disciplina sulla tutela dell'inquinamento atmosferico di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. Kiss Gmunter H. e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.III 05-04-2002, Sentenza n. 22539

 

Inquinamento atmosferico - Ambiente di lavoro - Sfiati e i ricambi d'aria - Esigenze di igiene e/o sicurezza degli ambienti di lavoro - D.P.R. n. 203/1988 - Autorizzazione regionale - Non necessaria. I punti di emissione installati solo per esigenze di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro non richiedono l’autorizzazione regionale, sicchè l’installazione non autorizzata non integra il reato previsto e punito all’art. 24 del D.P.R. n. 203/1988. Pres. Savignano - Est Onorato - P.M. Meloni - Ric. Betti. CASSAZIONE PENALE, sez. III, del 1 aprile 2003 (ud. 30 gennaio 2003) n. 15171

 

Inquinamento atmosferico - D.P.R. n. 203/1988 - Applicazione e limiti - Emissione - Nozione - Prescrizioni autorizzatorie. Il D.P.R. n. 203 del 1988 - che è stato emesso in funzione della "tutela della qualità dell'aria, ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale"- indica come emissione "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa, introdotta nell'atmosfera e proveniente da un impianto che possa produrre inquinamento atmosferico". In questa ampia eccezione condiziona ogni nuovo impianto all'autorizzazione della competente autorità regionale e provinciale ( cui, in una dimensione di politica della prevenzione, vengono demandati i controlli e la verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie). Pres. Toriello - Est. Tardino - P.M. Fraticelli - Ric. P.M. in proc. Basile. CASSAZIONE PENALE, sez. III, 28 febbraio 2003 (ud. 23 ottobre 2002) n. 9361 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento atmosferico - emissioni nell'atmosfera - impianti industriali di cui all'art. 2159 - impianti non industriali - c.d. interpretazione “promozionale” - destinazione vincolata ad "usi industriali o di pubblica utilità". L'elaborazione giurisprudenziale prevalente ha costantemente fornito una sua interpretazione estensiva con riferimento, non solo agli impianti industriali di cui all'art. 2159 c.c., ma anche con riguardo agli impianti non industriali, - che pure possono avere una portata ugualmente inquinante, considerato che l'art. 1 interessa tutti gli impianti potenzialmente produttivi di emissioni nell'atmosfera -. Si tratta chiaramente, e per certi aspetti, di un'interpretazione "promozionale", che rivela, però, qualche eccessiva sovrapposizione rispetto alla normativa vigente: nel senso che la ritenuta generalizzazione di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 203 del 1988 (che sottopone alla disciplina del decreto tutti gli inquinanti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera) non è, poi, così assoluta se si considera che l'art. 2 n. 9 collega la definizione d'impianto fisso che recita "per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico"; caratterizzando, cioè, una destinazione vincolata ad "usi industriali o di pubblica utilità". Pres. Toriello - Est. Tardino - P.M. Fraticelli - Ric. P.M. in proc. Basile. CASSAZIONE PENALE, sez. III, 28 febbraio 2003 (ud. 23 ottobre 2002) n. 9361 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - nozione d'impianto - moderni processi produttivi - processi "modulari"- c.d. pericolo astratto - controlli preventivi - necessità. Si può, dire che la nozione d'impianto, come è desumibile D.P.C.M. 21 luglio 1989, non è del tutto omogenea rispetto a quella desumibile dallo stesso atto comunitario (direttiva 84/360); avendo una mera valenza interpretativa, peraltro riduttiva rispetto ai moderni processi produttivi, che sono processi "modulari" (dove, cioè, il senso della produzione finale può essere inteso come il risultato di differenti combinazioni produttive; per cui anche macchinari, funzionalmente autonomi, possono inserirsi ed essere impiegati in produzioni più complesse, a seconda della capacità organizzativa e dalle esigenze concrete dell'imprenditore). (Nella specie, si chiarisce che l'installazione delle macchine piane "offset" e della brossuratrice, quale che fosse stata l'incidenza di sistemi di abbattimento finali, doveva essere preventivamente autorizzata, trattandosi d'impianti rientranti nella tipologia che la normativa vigente assoggetta al controllo preventivo della Provincia). Pres. Toriello - Est. Tardino - P.M. Fraticelli - Ric. P.M. in proc. Basile. CASSAZIONE PENALE, sez. III, 28 febbraio 2003 (ud. 23 ottobre 2002) n. 9361 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Applicazione a impianti non industriali ai sensi dell’art. 2195 C.C. - Sussiste. In tema di inquinamento atmosferico, con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, il legislatore non ha inteso limitare la tutela della salubrità dell’aria ed il controllo delle emissioni atmosferiche solo agli impianti definibili come industriali ai sensi dell’art. 2195 C.C., ma vi ha incluso anche gli altri impianti industriali che pure possano avere uguale o maggiore potere inquinante, attesa la portata generale dell’art. 1 del citato D.P.R., che prevede la sottoposizione alla disciplina in esso contenuta di tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell’atmosfera. ric. B., (rv 223607) Cassazione penale, sez. III,  del 28 febbraio 2003 (ud. 23 ottobre 2002), n. 9361

 

Inquinamento atmosferico - Ambiente di lavoro - sfiati e i ricambi d'aria - esigenze di igiene e/o sicurezza degli ambienti di lavoro - D.P.R. n. 203/1988 - autorizzazione regionale - non necessaria. In tema di inquinamento atmosferico, i punti di emissione installati solo per esigenze di igiene e/o sicurezza degli ambienti di lavoro non richiedono l'autorizzazione regionale, con conseguente non configurabilità, in difetto, del reato di cui agli artt. 6 e 24 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, atteso che l'allegato 1 al citato D.P.R. comprende (al punto 23) tra le attività con emissioni poco significative gli sfiati e i ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, attività che non richiedono, ai sensi dell'art. 2 dello stesso D.P.R., l'autorizzazione regionale. CED (rv. 224459) Betti CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.III 30-01-2003, n. 15171

 

Inquinamento atmosferico - attivazione di un impianto di verniciatura nuovo comportante emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione - D.P.C.M. 21 luglio 1989 - le Regioni possano autorizzare in via generale le attività a ridotto inquinamento atmosferico - provvedimento abilitativo generale - d.P.R. 25 luglio 1991 - necessità - procedure semplificate di domanda di autorizzazione - principi della riserva di legge in materia penale. Il D.P.C.M. 21 luglio 1989 ha introdotto le categorie delle "attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo" (punto 25), non soggette ad alcuna autorizzazione e delle "attività a ridotto inquinamento atmosferico" (punto 19) per le quali le Regioni possono prevedere modelli semplificati di domande di autorizzazione, determinate in base al punto 26 del citato D.P.C.M. e dal d.P.R. 25 luglio 1991 all'allegato I per le prime ed allegato 2 per le seconde. Il d.P.R. 25 luglio 1991 all'art. 4 individua le attività a ridotto inquinamento atmosferico e ne specifica le caratteristiche, prevedendo che le Regioni possano autorizzare in via generale le attività a ridotto inquinamento atmosferico. In tal caso è richiesto soltanto l'onere di comunicare alle Regioni l'intenzione di avvalersi di detto provvedimento abilitativo generale ovvero di predisporre procedure semplificate di domanda di autorizzazione. Inoltre, al punto 2 dell'allegato 2 ha individuato quale attività a ridotto inquinamento atmosferico la "riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con l'utilizzo di impianti a cielo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g", sicché l'impianto in esame potrebbe essere eventualmente, ove ne sussistano le caratteristiche su evidenziate, incluso fra queste attività. Tuttavia, è evidente che sia l'omissione della comunicazione sia la mancata attuazione della procedura semplificata per ottenere un'autorizzazione singola, ove sussista la normativa regionale attuativa e siano contemplate entrambi detti regimi autorizzatori oppure uno solo di essi, comportano la configurabilità della contravvenzione in esame, in quanto non potrebbe essere esclusa da un atto normativo secondario né da una disposizione legislativa regionale in contrasto con i principi della riserva di legge in materia penale e di divieto alle Regioni di legiferare in materia penale, sicché il provvedimento amministrativo dovrebbe essere disapplicato dal giudice penale, mentre quello legislativo deve essere sottoposto all'esame del giudice delle leggi con il giudizio in via incidentale. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 27 gennaio 2003, n. 3880 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - Aria - Getto pericoloso di cose - Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Emissioni di gas, vapori o fumi non consentiti dalla legge - Superamento di limiti fissati da norme ambientali di settore - Conseguente automatica configurabilità del reato di cui all'art. 674 c. p. - Esclusione. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., non basta, nel caso di immissioni di gas, fumi, vapori e simili, che esse superino i limiti eventualmente fissati dalle norme in materia di tutela dell'ambiente, ma occorre anche che abbiano carattere effettivamente molesto, cioè avvertibile come sgradevole e fastidioso da una determinata parte della collettività; diversamente la condotta in questione può dare luogo soltanto al diverso ed autonomo reato previsto dalla legge speciale Pres. Fabbri G - Est. Pepino L - Imp. Tringali R - PM. (Diff.) Galasso A. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 13/01/2003 (UD.10/12/2002) RV. 223531 sentenza n. 00760

 

Inquinamento atmosferico - Emissione di polveri da attività di carico e scarico - applicabilità del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Non sussiste - Getto pericoloso di cose- Sussiste. In tema di inquinamento atmosferico, non è integrato il reato di cui all’art. 13 del 24 maggio 1988, n. 203, in relazione ad emissioni prodotte da operazioni di carico e scarico da una nave, attività non controllabile e non soggetta ad eventuale autorizzazione, mentre ricorre in tal caso la fattispecie di cui all’art. 674 C.P. (getto pericoloso di cose). ric. Lorusso. Cassazione penale, sez. III, del 19 dicembre 2002 (ud. 23 ottobre 2002), n. 42924
 

Inquinamento atmosferico - attivita' di verniciatura, anche se connessa all'esercizio di falegnameria - disposizioni di cui al dpr 203 del 1988 - applicabilita' - fondamento. In tema di inquinamento atmosferico, per l'esercizio dell'attivita' di verniciatura, anche se connessa all'esercizio di una falegnameria, e' necessaria l'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, atteso che l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione e' previsto per le sole attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo, mentre l'attivita' di falegnameria e' ricompressa tra quelle a ridotto inquinamento ai sensi dell'Allegato 2 dello stesso DPR n. 203. Conseguentemente l'esercizio di tale attivita' in difetto di autorizzazione, sia pure sulla base delle procedure semplificate, integra il reato di cui all'art. 24 del DPR n. 203. Vedi: Cass. 2001 n. 34378. Corte di Cassazione, Sezione III, del 03/12/2002 (UD.04/10/2002), Sentenza n. 40557

 

Aria - Inquinamento atmosferico - Costruzioni di impianti nuovi - Emissioni nell’atmosfera senza l’autorizzazione regionale - Reato permanente - Cessazione della permanenza solo con il rilascio della prevista autorizzazione. In tema di impianti industriali originanti emissioni nell’atmosfera senza l’autorizzazione regionale, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nell’ipotesi di costruzioni di impianti nuovi di cui all’art. 24, la permanenza del reato dura fino al rilascio della prevista autorizzazione. (Cass. 15 febbraio 1999, n.1918; 1997 n.11836; 1996 n.07300). Pres.Onorato - Est. Lombardi - Cons. Rizzo - Fiale - Teresi - Ric. Stramazzo. CASSAZIONE PENALE, sez. III, del 3 dicembre 2002 (ud. 4 ottobre 2002) n. 40557


Aria - Inquinamento atmosferico - Falegnameria - Attività a ridotto inquinamento atmosferico - Necessità di autorizzazione - Sussiste - Procedura autorizzatoria semplificata. L’attività di verniciatura relativa all’esercizio di una falegnameria, è inserita, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 25 luglio 1991, tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico ed è perciò soggetta alla procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del comma 2 del predetto articolo; conseguentemente, la carenza del provvedimento autorizzatorio integra la violazione di cui all’art. 24 del D.P.R. 203 del 1988. Pres.Onorato - Est. Lombardi - Cons. Rizzo - Fiale - Teresi - Ric. Stramazzo. CASSAZIONE PENALE, sez. III, del 3 dicembre 2002 (ud. 4 ottobre 2002) n. 40557

 

Aria - Emissioni in atmosfera - Reato di cui all’art. 25, comma 1, DPR 203/1998 - Misura cautelare - Prova del danno alla salute e all’ambiente - Assenza di autorizzazione e mancata adozione di un sistema di abbattimento delle emissioni - Prova implicita. Per la disposizione di una misura cautelare, nel caso del reato di cui all’art. 25, comma 1, DPR 203/1998, l’assenza di autorizzazione dell’impianto e la mancata adozione di un sistema di abbattimento delle emissioni costituiscono prove implicite del danno alla salute e all’ambiente. - Pres. ZUMBO, Est. POSTIGLIONE - Imp. Circo CORTE DI CASSAZIONE, sez. III penale - 18 ottobre 2002, (18 settembre 2002) n. 35074

 

Aria - Emissioni in atmosfera - Inquinamento atmosferico - Reato ex art. 25 DPR n. 203/1998 - Misura cautelare - Applicazione - Necessità di prove rigorose del danno alla salute e all’ambiente - Non necessità. Nell’ipotesi di reato di cui all’art. 25 DPR n. 203/1998, in sede cautelare non è necessaria una prova rigorosa del danno alla salute e all’ambiente, in quanto il concetto di inquinamento atmosferico enuncia anche il pericolo di danno. - Pres. ZUMBO, Est. POSTIGLIONE - Imp. Circo CORTE DI CASSAZIONE, sez. III penale - 18 ottobre 2002, (18 settembre 2002) n. 35074

 

Getto pericoloso di cose - Inquinamento - Emissioni moleste - Natura del reato - Reato a condotta libera - Reato di pericolo concreto - Superamento limiti di legge - Necessità - Limiti di qualità dell’aria - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Reato a condotta vincolata - Reato commissivo improprio - Clausola di equivalenza - Nozione e ambito di applicazione - Inquinamento da traffico veicolare - Posizione di garanzia del sindaco - Deleghe ai dirigenti - Esclusione della responsabilità per il sindaco - Insussistenza - Reati contravvenzionali - Colpa - Necessità - Natura - Prevedibilità ed evitabilità - Discrezionalità politica. Il reato di cui all’art. 674 c.p., nella seconda parte relativa alle emissioni, è reato di pericolo concreto e a condotta libera, come tale può essere configurato in termini omissivi. Per la sua realizzazione è necessario il superamento dei limiti stabiliti dalla legge in materia di inquinamento atmosferico e solo in assenza di tali limiti può trovare applicazione il regime di cui all’art. 844 c.c. Il reato di cui all’art. 659 c.p. è reato a forma vincolata e, come tale, non può configurarsi in termini omissivi. La clausola di equivalenza di cui all’art. 40 c.p. non costituisce una norma incriminatrice autonoma e diretta, ma solo una disciplina giuridica del nesso di causale. Sicchè perché un reato descritto in forma commissiva, possa, attraverso il filtro dell’art. 40 c.p., proporsi nella forma omissiva, è necessario che l’ipotesi base si configuri come reato di evento a condotta libera. Il sindaco, tanto in virtù della normativa relativa alla gestione del traffico urbano, quanto in virtù della normativa in materia ambientale, quanto, infine, in qualità di ufficiale del Governo cui compete il potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell’incolumità pubblica, assume una posizione di garanzia con riferimento alla tutela dell’aria-ambiente dalle emissioni inquinanti da traffico urbano. La relativa responsabilità non viene meno in virtù delle deleghe conferite ai dirigenti, restando in capo agli organi di direzione politica il compito di vigilare, oltre all’esercizio di alcuni poteri esclusivi. Solo i valori limite di qualità dell’aria (di cui al d.p.c.m. 28/3/83 e d.P.R. 203/88, ora valori limite secondo il d.lv. 351/99) rappresentano limiti massimi invalicabili di concentrazione degli inquinanti, restando i limiti di attenzione o di allarme e gli obiettivi di qualità dell’aria delle soglie di allarme. Anche nei reati contravvenzionali l’affermazione della responsabilità non può prescindere da un coefficiente di colpevolezza da parametrare sulla prevedibilità ex ante ed evitabilità dell’evento. Non può ravvisarsi colpa dove l’ordinamento affida alla discrezionalità politica la scelta tra più condotte. Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica sezione II, 08/10/2002, Sentenza n. 2175 (confermata in Cassazione con provvedimento del 18.06.2004 depositata 29.09.2004 Relatore Fiale). (vedi:sentenza per esteso)
 

Nozione di centrali termoelettriche - impianti di gassificazione dei rifiuti - rifiuti connessi ai motori di cogenerazione di energia elettrica - utilizzo dei gas di sintesi - "impianti di alimentazione” - disciplina di cui al d.p.r. n. 203 del 1988 sulle immissioni in atmosfera - applicabilita' - esclusione - fondamento. Gli impianti di gassificazione dei rifiuti connessi ai motori di cogenerazione di energia elettrica mediante utilizzo dei gas di sintesi costituiscono "impianti di alimentazione" funzionali al ciclo di produzione di energia, e pertanto per il loro esercizio non e' richiesta l'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 per la costruzione di impianti che possono provocare inquinamento atmosferico, atteso che tale disposizione non si applica alle centrali termoelettriche ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato D.P.R. n. 203, e che per centrali termoelettriche si intendono, ex D.P.C.M. 21 luglio 1989, paragr. I, punto 4, tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia compresi gli impianti di alimentazione. Vedi anche: C. Cass. 2001 n. 30318. Corte di Cassazione Sez. III del 10/06/2002 (Ud.05/04/2002) Sentenza n. 22539

 

Inquinamento atmosferico - reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione alle immissioni - natura - reato permanente - fondamento. In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (mancata presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni) ha natura permanente, atteso che l'autore ha la possibilita' di fare cessare la situazione lesiva del bene giuridico protetto richiedendo la prescritta autorizzazione. Conforme: Cass. 1991 n. 3534 Corte di Cassazione Sez. III del 14/05/2002 (UD.27/03/2002) Sentenza n. 18198

 

Inquinamento atmosferico - esecuzione abusiva di modifica sostanziale di impianto industriale - reato di cui agli artt. 15 e 25, comma 6, d.p.r. n. 203 del 1988 - reato permanente - la contravvenzione - natura - reato permanente - fondamento - procedimento di controllo e rilascio dell'autorizzazione. In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, comma 6, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) integra un reato permanente, costituendo la modifica solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo e rilascio dell'autorizzazione, ovvero sino a che l'agente non abbia ripristinato la situazione precedente. Conf.: Cass. 1997 n.11836; Vedi: Cass. 2000 n. 5207; Cass. 2001 13992 Corte di Cassazione Sez. III del 14/05/2002 (UD.27/03/2002) Sentenza n. 18198
 

Inquinamento aria - inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie - presupposti per la sospensione dell’attività - situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente. Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (recante Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali) così recita all’art. 10: “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni: alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183”. Come sembra evidente dal tenore delle disposizioni ora trascritte, il manifestarsi della situazione di pericolo rilevante ai fini della temporanea sospensione dell’attività inquinante non postula il concreto verificarsi di eventi dannosi quanto il profilarsi di una ragionevole possibilità di verificazione degli eventi stessi. In altri termini, presupposto per la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 10 lett. b) non è il concreto ed irrimediabile verificarsi di un danno alla salute dei cittadini o all’ambiente, ma il manifestarsi di una situazione di pericolo, la cui gravità e concretezza va dunque apprezzata in termini anche, seppur non esclusivamente, prognostici. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441. (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento aria - obbligo conformativo speciale imposto alle imprese “inquinanti” - autorizzazione definitiva - obbligo di fermata degli impianti in caso di disservizio dei sistemi di abbattimento dei fumi. E’ da rilevare che ai sensi degli artt. 12 e 13 DPR 203/88 l’Impresa, ove intenda conseguire l’autorizzazione definitiva, è tenuta a progettare e ad adottare le misure adeguate in vista del progressivo adattamento degli impianti esistenti alla migliore tecnologia disponibile: trattasi, con evidenza, di un obbligo conformativo speciale imposto alle imprese “inquinanti” ( elencate nell’All. 1 al Decreto) e sostanzialmente volto a contemperare, in piena coerenza con le indicazioni derivanti dall’art. 41 Cost., lo svolgimento dell’iniziativa economica privata con le ragioni dell’utilità sociale. Infondata è anche la doglianza relativa all’obbligo di fermata degli impianti in caso di disservizio dei sistemi di abbattimento dei fumi, in quanto l’art. 3 del DM 12.7.1990 - del quale erroneamente si deduce la violazione - prevede al comma 14 che l’Autorità competente, in sede di autorizzazione, possa stabilire specifiche prescrizioni ( tra l’altro) per il caso di guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441. (vedi: sentenza per esteso)

 

Facoltà dell’Amministrazione ad imporre limiti più restrittivi appunto in relazione ad aree particolari - inquinamento aria. L’art. 6 del DM 12.7.1990 così recita ai commi 1 e 2: “1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia i provvedimenti regionali difformi da quanto stabilito dal presente decreto per il contenimento delle emissioni inquinanti nell'atmosfera. 2. Le Regioni, presso cui erano in corso di applicazione i provvedimenti di cui al comma 1, sono autorizzate a riapprovare, in tutto o in parte, i provvedimenti concernenti valori limite più restrittivi, con proprie deliberazioni specificatamente motivate, in relazione a determinate aree.” Dal tenore delle disposizioni ora trascritte risulta intanto con tutta evidenza che l’eventuale discordanza tra i valori individuati nelle Linee guida e quelli prescritti in sede regionale non è di per sé sintomo di eccesso di potere, in quanto la stessa norma di riferimento facoltizza l’Amministrazione ad imporre limiti più restrittivi appunto in relazione ad aree particolari: e che l’area di Cornigliano (unica in Europa, secondo quanto emerge dagli atti, a registrare una immediata contiguità dell’abitato rispetto alla cokeria) presenti caratteristiche del tutto peculiari è incontestato. Una volta accertata la ricorrenza dei presupposti in fatto ed in diritto per l’adozione da parte della Regione di prescrizioni più restrittive, rispetto a quelle enunciate in sede nazionale, il discorso deve arrestarsi: è evidente infatti che le determinazioni regionali impingono in un ambito di merito tecnico, come tale insindacabile nell’intrinseco, e che d’altra parte le asserzioni con le quali l’appellante ne contesta la logicità e fattibilità non valgono - in quanto apodittiche - ad evidenziare alcun serio profilo estrinseco di irrazionalità. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441. (vedi: sentenza per esteso)

 

Il carico inquinante (aria) è costituito dalla sommatoria delle emissioni per specifico inquinante - quantità di inquinanti gravitanti sulla contigua zona abitata. Il carico inquinante evidenziato nel provvedimento - e costituito dalla sommatoria delle emissioni per specifico inquinante (polveri o CO) provenienti dallo stabilimento - vale soltanto ad evidenziare in termini aritmetici la preoccupante situazione ambientale della zona di Cornigliano: d’altro canto, anche a voler ammettere con l’appellante che non tutte le sostanze inquinanti ricadano a terra e che, in presenza di particolari venti, parte di esse sia dispersa in mare, non può negarsi che obiettivamente tale rilevante quantità di inquinanti graviti comunque sulla contigua zona abitata, con tutte le ovvie e drammatiche conseguenze in caso di ristagno atmosferico o di venti provenienti dal mare. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441. (vedi: sentenza per esteso)

 

Principio di gradualità nell'attuazione della tutela ambientale - riduzioni e alle rilocalizzazioni delle attività produttive inquinanti - riconversioni della produzione. Come precisato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 51 del 1991, il principio di gradualità nell'attuazione della tutela ambientale in ragione del complesso bilanciamento dei numerosi e contrastanti interessi in gioco, coinvolgente, da un lato, l'utilizzabilità di conoscenze scientifiche certe e di tecnologie efficaci e, dall'altro, il calcolo dei costi umani e sociali legati agli oneri economici comportati e, in particolare, alle riduzioni e alle rilocalizzazioni delle attività produttive, alle possibilità di sfruttamento degli impianti da tempo operanti, alle riconversioni della produzione e cosi via, trova composizione in un sistema nell’ambito del quale da un lato era demandato al Ministro dell’ambiente di procedere ad una prima definizione dei valori minimi e massimi di emissione delle sostanze inquinanti di fronte alle quali le conoscenze scientifiche e le tecnologie applicabili garantivano un'effettiva e sicura tutela e, per altro verso, era lasciata alle Regioni “ la libertà di scelta, da esercitarsi caso per caso in sede di autorizzazione, sui mezzi più opportuni e sulle tecnologie più adeguate per raggiungere in tempi realistici gli obiettivi posti.” Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2441. (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento atmosferico - reato previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 203 del 1988 - natura di reato omissivo di pericolo - permanenza sino alla emissione dell'atto di controllo - sussistenza. In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (emissioni senza autorizzazione) ha natura di reato omissivo permanente, e la condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l'atto formale di controllo con le relative prescrizioni, atteso che trattasi di reato di pericolo che prescinde dalla effettiva produzione dell'inquinamento. Corte di Cassazione Sez. III del 15 marzo 2002, sentenza n. 10885

 

Emissioni in atmosfera - il principio di offensività - l’esame complessivo del sistema - l’adempimento di un onere formale di informazione - c.d. monitoraggio ecologico. Solo, in modo semplicistico si potrebbe rilevare che il principio di offensività non risulta codificato né costituzionalizzato, sicché una simile discussione (con la quale il ricorrente veniva condannato per il reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione ad emissioni in atmosfera, consistente nell’omessa annotazione e tenuta del registro di autocontrollo, deducendo quale motivo l’irrilevanza penale del fatto, poiché gli autocontrolli erano stati effettuati alle date previste, sicché non era stato violato l’interesse protetto, onde la condanna era in contrasto con il principio di offensività) è inconferente, urtando contro il dato positivo. Tuttavia una tale argomentazione sarebbe in contrasto con la c.d. concezione realistica del reato, che ha rinvenuto in alcune disposizioni del codice penale, in particolare nell’art. 49, e nell’esame complessivo del sistema, la sussistenza di detto principio. Con ulteriore diversa impostazione deve notarsi che, secondo quanto sostenuto in varie pronunce da questa Corte, l’adempimento di un onere formale di informazione non è senza rilievo nel settore ambientale, giacché permette di offrire la possibilità di un immediato e completo controllo del rispetto della normativa, dei correlati standards e del c.d. monitoraggio ecologico, consentendo l’effettuazione in tempi rapidi di altre indagini. Pertanto l’interesse tutelato, che non deve essere necessariamente sostanziale, sarebbe, in ogni caso, violato. Cassazione penale, sez. III, Sent. 23 ottobre 2001, n. 2885

 

Inquinamento atmosferico - domanda di autorizzazione ex artt. 24 e 25 D.P.R. n. 203/1988 - differenza tra nuovi impianti e impianti esistenti. In ordine ai reati di cui agli artt. 24 e 25 D.P.R. n. 203/1988 la giurisprudenza, è più o meno ancorata alla lettera della norma menzionata (art. 25, comma 1), relativa agli “impianti esistenti”, che subordina il loro esercizio alla tempestiva presentazione della domanda di autorizzazione. Diversa è, invece, la previsione normativa relativa agli “impianti nuovi”, di cui all’art. 24 stessa legge, giacché l’inizio della loro costruzione (comma 1) è espressamente subordinato all’autorizzazione, e quindi all’esistenza di essa (“Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l’autorizzazione . . .”). La formula usata dal legislatore non può dar adito ad interpretazione diversa, e difatti non si registra alcun contrasto in ordine all’individuazione del momento di cessazione della permanenza della contravvenzione di cui all’art. 24, che pacificamente dura fino al rilascio della prevista autorizzazione (Sez. III, 21 dicembre 1994, n. 12710, D’Alessandro). Corte di Cassazione, Sez. III, 13 febbraio 2001, n. 5920

 

Reati conto l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Emissione di gas, vapori o fumi nei casi non consentiti dalla legge - Significato dell'espressione "nei casi non consentiti dalla legge. Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poichè il codice contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ.(Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio). Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 697 del 7.7.2000

 

Inquinamento atmosferico - Configurabilità del reato art. 674 c.p. - Emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone - Superamento degli "standards" fissati dalla legge - Normale tollerabilità - art. 844 c.c.. Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del d.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standards" fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 c.p. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 c.c. (Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio).Ced - Meo Cassazione penale, sez. I, 16 giugno 2000, n. 8094

 

Inquinamento aria - Reato ex art. 15 D.P.R. n. 203 del 1988 - Natura istantanea. In tema di emissioni inquinanti, il reato previsto dall'art. 15 del DPR n. 203 del 1988 ha natura istantanea ancorché con effetti eventualmente permanenti, nell'ipotesi di utilizzazione dell'impianto modificato, con aumento o variazione qualitativa delle relative emissioni, con verificazione del momento consumativo alla data di realizzazione delle modifiche, non precedute dalla prescritta preventiva autorizzazione. Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 1075 del 4.5.2000.

 

Emissioni - accertamento - superamento della normale tollerabilità. In tema di getto o emissioni pericolose, laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della Usl. Ove risulti l’intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l’elemento soggettivo del reato, l’eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l’evento che la normativa intende evitare e sanziona. Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2000, n. 407.

 

Inquinamento atmosferico - mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente - reato permanente - prescrizione. Il reato previsto e punito dall'art. 25 comma 1 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (sull'inquinamento atmosferico), ha natura formale, poiché attiene all'esercizio di un impianto esistente anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica senza che l'interessato abbia presentato all'Autorità regionale competente la domanda di autorizzazione prescritta; trattasi altresì di reato di pericolo che prescinde dalla verificazione di un danno concreto. Il reato previsto è punito dall'art. 25 comma 1 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, consistente nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente, è reato permanente; la permanenza dura fino alla effettiva presentazione della domanda di autorizzazione. (Di recente la Cassazione in tema di inquinamento atmosferico così si è espressa: la contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, comma 6, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) integra un reato permanente, costituendo la modifica solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo e rilascio dell'autorizzazione, ovvero sino a che l'agente non abbia ripristinato la situazione precedente. Vedi anche: Conf.: Cass. 1997 n.11836; Vedi: Corte di Cassazione Sez. III del 14/05/2002 Sentenza n. 18198). Infine, si ribadisce che, la contestata contravvenzione (punita con pena alternativa) - finalizzata alla tutela della qualità dell'aria ed a consentire il controllo sugli impianti inquinanti, onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico - non è prescritta, trattandosi di reato la cui permanenza dura fino all'effettiva presentazione della domanda di autorizzazione. Cassazione penale, sez. III, 26 novembre 1999, n. 13534

Inquinamento atmosferico - gli impianti di frantumazione dei materiali di cava. In materia di inquinamento atmosferico, sono opposti alla disciplina recata dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera, sicché anche gli impianti di frantumazione dei materiali di cava vanno ricondotti alla previsione dell'art. 1 d.P.R. n. 203 cit., non potendosi porre in dubbio la loro oggettiva attitudine a dar luogo ad emissioni nell'atmosfera. Nella fattispecie in esame, l'imputato avrebbe dovuto avvertire l'onere professionale di rivolgersi direttamente agli uffici regionali aventi competenza istituzionale in materia di inquinamento atmosferico, mentre tale onere sicuramente non può ritenersi assolto in seguito alla richiesta di delucidazioni ad un organismo di categoria (quale è l'Associazione regionale cavatori), portatore degli interessi degli associati, confliggenti sotto il profilo economico con quello di tutela della qualità dell'aria. Cassazione penale, sez. III, 26 novembre 1999, n. 13534

Inquinamento - errore di diritto scusabile - ignoranza "inevitabile" - ordinaria diligenza - c.d. "dovere di informazione" - l'inevitabilità dell'ignoranza o dell'errore. L'errore di diritto scusabile, in quanto dovuto ad ignoranza "inevitabile" della legge penale nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato (alla stregua di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 24.3.1988, n. 364, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 cod. pen.), è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di leggerezza, possa essere mosso all'imputato per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge. L'imputato medesimo, cioè, deve avere assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la corretta conoscenza della normativa vigente, e, tra le circostanze di ordine obiettivo capaci di assumere rilevanza ai fini del giudizio sull'inevitabilità dell'ignoranza o dell'errore, vanno annoverati i chiarimenti forniti dall'autorità competente. Cassazione penale, sez. III, 7 ottobre 1999, n. 13534

Inquinamento atmosferico - definizione - immissioni lesive - risarcimento in forma specifica - alterazione delle normali condizioni ambientali, alterazioni della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione di risorse biologiche ed ecosistemi, compromissione di usi legittimi da parte di terzi. Per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1991. Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 assume un concetto ampio di inquinamento atmosferico con la conseguenza della sottoposizione alla disciplina normativa di tutte le attività degli impianti destinati alla produzione, al commercio, all'artigianato, ai servizi da cui derivi anche soltanto uno degli effetti contemplati: alterazioni delle normali condizioni ambientali, alterazioni della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione di risorse biologiche ed ecosistemi, compromissione di usi legittimi da parte di terzi. Il, Tribunale Verona il 13 ottobre 1989 ha confermato che, nel caso di immissioni lesive del diritto alla salute ed alla salubrità ambientale (nella specie, di sostanze solventi tossiche e di rumori) può invocarsi, oltre al risarcimento del danno per equivalente, la condanna ad un "facere", quale "species" del risarcimento del danno in forma specifica. Cassazione penale sez. I, 12 aprile 1996, n. 5702

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

Anni - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87

Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it