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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

 

Aree protette, Parchi,  Riserve... 

 

Diritto ambientale

 

2010

Anni: 2011- 2010 - 2009 - 2008 -2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999-95

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Vedi anche: Urbanistica 

(Sentenze rilevanti: D.Lvo 1999 n.490 - Galasso

     

 

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AREE PROTETTE - CACCIA - Aree contigue - Soggetti non residenti - Esercizio venatorio - Art. 18 l.r. Liguria n. 29/1994 - Illegittimità costituzionale. L’art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime, in quanto contrastante con l’art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Pres. De Siervo, est. Silvestri - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 315

AREE PROTETTE - CACCIA - Competenza legislativa regionale in materia di caccia - Riforma costituzionale del 2001 - L. n. 394/1991 - Forza vincolante - Permanenza - Standard minimi di tutela uniformi - Regione - Previsione di soglie inferiori di tutela - Possibilità - Esclusione.
A seguito della riforma costituzionale del 2001, la trasformazione della competenza legislativa regionale in materia di caccia da concorrente a residuale non ha fatto venir meno la forza vincolante delle norme contenute nella L. n. 394/1991, le quali oggi assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell’esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Con riferimento alla questione in oggetto, la Regione pertanto non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell’esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009). Pres. De Siervo, est. Silvestri - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 315

AREE PROTETTE - CACCIA -  L. n. 394/1991 - L. n. 157/1992 - Diversità dell’oggetto.
L’oggetto delle leggi n. 394 del 1991, relativa alle aree protette, e n. 157 del 1992, relativa invece alla protezione della fauna e al prelievo venatorio, è diverso. La prima si occupa soltanto del prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue e presenta pertanto carattere di specialità rispetto alla seconda. Pres. De Siervo, est. Silvestri - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 315
 

AREE PROTETTE - Istituzione di un’area marina protetta - Proposta di regolamento del decreto istitutivo - Parere obbligatorio della Commissione di riserva delle aree marine protette - Mancata acquisizione - Vizio del procedimento - Esercizio della funzione consultiva da parte del Ministero dell’Ambiente - Illegittimità - Diversità di funzioni. La mancata acquisizione del parere obbligatorio della Commissione di riserva delle aree marine protette (art. 28 L. n. 979/1982) sulla proposta di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo, vizia il procedimento che deve ripartire dalla fase istruttoria, non potendo essere consentito, a pena del suo snaturamento, che la funzione consultiva sia esercitata dal Ministero dell’ambiente, proprio per la diversità delle funzioni attribuite a ciascuno. Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - M.C. e altri (avv.ti Tolomeo e Mariano) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 2610
 

AREE PROTETTE - DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione Veneto - Parco del Delta del Po - Centrali elettriche - Alimentazione - Obbligo dell’utilizzo del metano - Esclusione - Alimentazione con “pari o minor impatto ambientale” - Impatto complessivo sul territorio conseguente alla riconversione dell’impianto. L’art. 30 della l.r. Veneto n. 36/1997, istitutiva del Parco del Delta del Po, non impone per forza l’alimentazione a gas metano per le centrali elettriche, all’uopo bastandone una che assicuri un <<…pari o minor impatto ambientale…>>, sicché occorre verificare, in concreto e rispetto al gas metano, l’impatto ambientale complessivo della scelta d’alimentazione per l’impianto di produzione di energia elettrica. La novella di cui alla l.r. 26 febbraio 1999, n. 18, ben lungi dall’aver introdotto una regola meno restrittiva della precedente (che prevedeva il ricorso al gas metano o altre fonti alternative non inquinanti), in realtà pone un più preciso, serio ed articolato parametro di verifica del sistema d’alimentazione, basato non più sul solo profilo delle emissioni in atmosfera, ma sul complessivo impatto sul territorio conseguente alla riconversione dell’impianto. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

 

AREE PROTETTE - Conservazione degli uccelli selvatici - Designazione erronea e tutela giuridica insufficiente delle zone di protezione speciale - Inadempimento di uno Stato (Austria) - Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Non avendo proceduto correttamente, sulla base di criteri ornitologici, alla classificazione quale zona di protezione speciale del sito di Hanság, nel Land del Burgenland, e alla delimitazione della zona di protezione speciale dei Bassi Tauri, nel Land della Stiria, in conformità all’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e non avendo conferito alle zone di protezione speciale di Maltsch, di Wiesengebiete im Freiwald, di Pfeifer Anger, di Oberes Donautal e di Untere Traun, nel Land dell’Alta Austria, nonché alla zona di protezione speciale di Verwall, nel Land del Vorarlberg, una tutela giuridica conforme ai requisiti di cui all’art. 4 della direttiva 79/409 e di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’art. 7 di quest’ultima direttiva, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tali disposizioni. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica d’Austria. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/10/2010, Sentenza C-535/07

 

AREE PROTETTE - Valutazione di incidenza - Parere dell’ente parco - Procedimenti autonomi - Competenze differenziate - Salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti - Coesistenza di una valutazione di incidenza positiva e di un parere del parco di segno opposto - Possibilità. Non è precluso all’Ente parco l’esame degli effetti di un intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la procedura di valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. Ciò non soltanto in virtù del fatto che la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale (la Provincia e l’Ente parco). Invero, è da considerare che anche sul piano sostanziale i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco. Sicché nulla esclude che in concreto coesistano, debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza positiva ed un parere dell’Ente parco di segno opposto, anche quando quest’ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell’ambito del procedimento condotto dalla Provincia. Pres. Allegretta, Est. Picone - S.s.r.l. e altro (avv.ti Profeta e Rucireta) c. Ente parco nazionale dell’Alta Murgia (avv. Paparella) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 settembre 2010, n. 3493

 

AREE PROTETTE - DIRITTO URBANISTICO - Siti di importanza comunitaria - Piani e progetti - Valutazione di incidenza - Natura - Mezzo preventivo di tutela dell’ambiente. La procedura di valutazione di incidenza è, per sua natura, finalizzata alla verifica e valutazione degli effetti di attività ed interventi su siti di importanza comunitaria ed all’individuazione delle idonee misure di mitigazione, volte a prevenire il deterioramento dei medesimi. Ne consegue che la valutazione di incidenza si configura come un mezzo preventivo di tutela dell’ambiente, che si deve svolgere prima dell’approvazione del progetto, il quale deve poter essere modificato secondo le prescrizioni volte ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa dell’opera progettata. Pres. Lignani, Est. Fantini - G.P. (avv. Mari) c. Comune di Orvieto (avv. Marzola), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell' Umbria- Mi.B.A.C. (Avv. Stato), Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti) e altri (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 24 agosto 2010, n. 429

AREE PROTETTE - DIRITTO URBANISTICO - Siti di importanza comunitaria - Valutazione di incidenza - Carattere della necessaria previetà - Principi di precauzione e di prevenzione - Valutazione di incidenza postuma - Illegittimità.
Il carattere della necessaria previetà della procedura di valutazione di incidenza è funzionale al rispetto dei precetti comunitari e nazionali improntati ai principi di precauzione e prevenzione dell’azione ambientale, secondo quanto emerge anche dall’esegesi della c.d. “direttiva habitat” (n. 92/43/CEE) seguita dalla giurisprudenza comunitaria (in termini Corte Giustizia CE, 7 settembre 2004, in causa C-127/02; con riferimento alla V.I.A. : Corte Giustizia CE, 3 luglio 2008, in causa C-215/06; Corte Giustizia CE, 5 luglio 2007, in causa C-255/05). Il necessario corollario di tale postulato è quello per cui la valutazione di incidenza postuma alle autorizzazioni (ed in particolare al permesso di costruire) presupponenti un progetto definitivo dell’opera deve considerarsi illegittima (in termini, con riferimento al contiguo tema della V.I.A., T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 gennaio 2010, n. 583). Pres. Lignani, Est. Fantini - G.P. (avv. Mari) c. Comune di Orvieto (avv. Marzola), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell' Umbria- Mi.B.A.C. (Avv. Stato), Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti) e altri (n.c.) -  TAR UMBRIA, Sez. I - 24 agosto 2010, n. 429

AREE PROTETTE - DIRITTO URBANISTICO - Siti di importanza comunitaria - Valutazione di incidenza - Atto a funzione prodromica rispetto al provvedimento autorizzatorio.
La valutazione di incidenza si caratterizza come “atto a funzione prodromica” rispetto al provvedimento autorizzatorio, che deve dunque precedere, per potere così utilmente concorrere alla valutazione ponderata degli interessi (cfr., in materia di pareri, Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 1998, n. 941; T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 luglio 2005, n. 1080 secondo cui è inammissibile l’esercizio ex post della funzione consultiva, a sanatoria, dovendo il parere necessariamente precedere la decisione dell’organo deliberante). Pres. Lignani, Est. Fantini - G.P. (avv. Mari) c. Comune di Orvieto (avv. Marzola), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell' Umbria- Mi.B.A.C. (Avv. Stato), Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti) e altri (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 24 agosto 2010, n. 429

AREE PROTETTE - DIRITTO URBANISTICO - Valutazione di incidenza - Art. 29 d.lgs. n. 152/2006 - V.I.A. - Applicazione analogica - Istituto della sanatoria - Configurabilità - Esclusione.
Nella materia coinvolgente l’interesse ambientale, ad escludere la possibilità di una valutazione di incidenza postuma concorre, sul piano dell’interpretazione analogica, anche la disposizione dell’art. 29 del codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), il cui primo comma, con riferimento alla V.I.A., dopo avere premesso che detta valutazione è atto presupposto, o parte integrante del procedimento di autorizzazione od approvazione del progetto, sancisce che «i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge», sembrando così escludere ogni possibilità di sanatoria (cfr. seppure in chiave di lettura comunitaria, T.A.R. LombardiaBrescia, nella sentenza 11 agosto 2007, n. 726; cfr. altresì Ad. Gen. del Consiglio di Stato, parere del 25 gennaio 1996 e, con specifico riferimento ai titoli edilizi, Cons. Stato, Sez. VI,24 settembre 2004, n. 6255). Pres. Lignani, Est. Fantini - G.P. (avv. Mari) c. Comune di Orvieto (avv. Marzola), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell' Umbria- Mi.B.A.C. (Avv. Stato), Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti) e altri (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 24 agosto 2010, n. 429

 

AREE PROTETTE - Zone di protezione degli uccelli - Individuazione - Discrezionalità amministrativa - Limite dell’inventario IBA 89 - Esclusione. La discrezionalità amministrativa nella individuazione delle zone di protezione degli uccelli non può intendersi limitata attraverso l’esclusivo riferimento all’inventario IBA 89 ( importants beards areas), potendo essere estesa ad aree diverse sol che la determinazione sia supportata da adeguata istruttoria che dia conto del perseguimento in concreto della finalità protettiva in relazione alla particolare situazione dei luoghi (in particolare, sotto il profilo della dimostrata presenza di flussi di uccelli appartenenti a specie protette). Pres. f.f. Garofoli, Est. Castriota Scanderbeg - P.R. (avv.ti Barbieri e Codiglia) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) e Regione Marche (avv. Costanzi) - (Conferma TAR Marche n. 409/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 luglio 2010, n. 4794

 

PARCHI E RISERVE - PESCA - Aree marine - Deturpamento o distruzione per illecita attività di pesca subacquea - Necessità di perimetrazione - Esclusione. In materia di tutela ambientale, anche le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto, l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area non è scusabile. (Fattispecie: illecita attività di pesca subacquea). Ric. Di Meo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 27683

 

AREE PROTETTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesistica - Parere del Parco - Provvedimenti distinti - Beni giuridici tutelati - Diversità. L’autorizzazione paesistica non può superare il parere del Parco. Infatti i due atti sono forme di gestione di beni diversi. La prima ha lo scopo di valutare la conformità dell’attività con il paesaggio, la cui tutela è prevista dall’art. 9 della Costituzione. Si tratta di un valore “primario” (Corte Cost. 151/1986; 182/2006 e 183/2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente ( Corte Cost. 641/1987). L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. Il parere del Parco, invece, costituisce atto di gestione delle aree protette, ed ha come oggetto di tutela specifica la difesa degli ecosistemi, che costituisce un bene giuridico distinto dal paesaggio (Corte Costituzionale 23 gennaio 2009 n. 12). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2992

 

AREE PROTETTE - FAUNA E FLORA - Conservazione degli habitat naturali - Siti di importanza comunitaria - Regime di protezione - Complesso turistico “Is Arenas”» (SIC) - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Art. 6, n. 2, Dir. 92/43/CEE. In riferimento al progetto del complesso turistico e immobiliare «Is Arenas» che interessa il sito «Is Arenas», la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 92/43 e, più esattamente, per quanto riguarda la seconda censura, in forza dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva, non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, data di iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, misure di protezione idonee, con riferimento all’obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a salvaguardare l’interesse ecologico pertinente che il sito proposto quale sito di importanza comunitaria riveste a livello nazionale e, in particolare, non avendo vietato un intervento idoneo a compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito, e non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto sito di importanza comunitaria è stato designato. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10/06/2010, Sentenza C-491/08

AREE PROTETTE - Siti individuati quali SIC - Misure di protezione - Direttiva «habitat» - Regime di protezione delle ZSC - Obiettivo della conservazione - Fattispecie: sito «Is Arenas» - Artt. 6, nn. 2-4 - 4, nn. 2-5 e 21 Dir. 92/43/CEE.
Per i siti atti ad essere individuati quali SIC, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e, segnatamente, i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva «habitat», ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all’obiettivo di conservazione contemplato da tale direttiva, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito da detti siti a livello nazionale (v. C.G.CE sentenza 13/01/2005, causa C-117/03, Dragaggi e a). Pertanto gli Stati membri non possono autorizzare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di detti siti, quali, in particolare, interventi che rischiano di ridurre in maniera considerevole la superficie dei siti stessi (v. C.G.CE sentenza 14/09/2006, causa C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern e a). Nella specie, la situazione successiva all’iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei SIC, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 4, n. 5, della direttiva «habitat», il regime di protezione delle ZSC previsto all’art. 6, nn. 2-4, di tale direttiva si applica ad un sito non appena quest’ultimo sia stato iscritto, in conformità dell’art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell’elenco dei siti selezionati come SIC, così come adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’art. 21 di detta direttiva. L’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» detta l’obbligo generale di adottare opportune misure di protezione, consistenti nell’evitare che si producano deterioramenti degli habitat nonché perturbazioni delle specie che possono avere conseguenze significative riguardo agli obiettivi della direttiva medesima (v. C.G.CE sentenze 7/09/2004, causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Racc., nonché 4/03/2010, causa C-241/08, Commissione/Francia). Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 10/06/2010, Sentenza C-491/08

 

AREE PROTETTE - L. n. 394/1991 - Interpretazione coerente con il mutato contesto dell’ordinamento - Modifica al titolo V della Parte Seconda della Costituzione - Regioni - Conferimento di funzioni amministrative di tutela dell’ambiente - Funzione di tutela - Funzione di valorizzazione. Nel mutato contesto dell’ordinamento (modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione), la legge quadro n. 394 del 1991 deve essere interpretata come una legge di conferimento alle Regioni di funzioni amministrative di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, da esercitare secondo il principio di cooperazione tra Stato e Regioni. E’, dunque, attribuito alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative indispensabili per il perseguimento dei fini propri delle aree protette: la funzione di tutela e quella di valorizzazione. Dette funzioni amministrative, che sono tra loro nettamente distinte, devono peraltro essere esercitate in modo che siano comunque soddisfatte le esigenze della tutela, come si desume dagli artt. 3 e 6 del d.lgs. 42 del 2004, nonché dall’art. 131 dello stesso decreto. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Piemonte - CORTE COSTITUZIONALE - 4 giugno 2010, n.193

AREE PROTETTE - CACCIA - Divieto di attività venatoria nelle aree protette - Art. 22, c. 6 L. n. 394/91 - Zone naturali di salvaguardia - L.r. Piemonte n. 19/2009, art. 5, c. 1, lett. c) e art. 8, c. 4 - Illegittimità costituzionale.
Il divieto di attività venatoria, previsto dall’art. 22, comma 6, della legge quadro n. 394 del 1991 per i parchi e le riserve naturali regionali (ovvero per le aree protette regionali previste e consentite dalla legislazione statale) si applica anche alle zone naturali di salvaguardia (introdotte dall’art. 5, c. 1 della L.r. Piemonte n. 19/2009), dato che il fine di protezione della fauna è connaturato alla funzione propria di qualsiasi area protetta. Il divieto di caccia, infatti, è una delle finalità più rilevanti che giustificano l’istituzione di un’area protetta, poiché oggetto della caccia è la fauna selvatica, bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Strato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non “minimo”, ma «adeguato e non riducibile», come ha puntualizzato la più recente giurisprudenza di questa Corte, restando salva la potestà della Regione di prescrivere, purché nell’esercizio di proprie autonome competenze legislative, livelli di tutela più elevati (sentenza n. 61 del 2009). Sicchè è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 5, comma 1, lettera c), e l’art. 8, comma 4 della L.R. Piemonte n. 19/2009, che consentono l’attività venatoria nelle zone naturali di salvaguardia, per contrasto con l’art. 22 della legge n. 394 del 1991, che vieta l’attività venatoria nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali, e, di conseguenza, per violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Piemonte - CORTE COSTITUZIONALE - 4 giugno 2010, n.193

AREE PROTETTE - Art. 7, c. 2 , lett. a), n. 3 e c. 2, lett. d), n. 1 L.r. Piemonte n. 19/2009 - Gestori dei parchi naturali regionali - Assegnazione dei compiti di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale - Illegittimità costituzionale.
Le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, e comma 2, lettera d), n. 1, della L.R. Piemonte n. 19/2009, con le quali la Regione Piemonte dispone autonomamente, al di fuori di ogni forma di cooperazione con lo Stato, l’assegnazione di compiti di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale ai gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve speciali, sono chiaramente in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, che impongono detta cooperazione quale presupposto per l’esercizio da parte delle Regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche) alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale. Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, limitatamente alle parole «tutelare e», nonché dell’art. 7, comma 2, lett. d), n. 1, limitatamente alla parola «tutelare». Per le stesse ragioni, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 4, della legge regionale piemontese. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Piemonte - CORTE COSTITUZIONALE - 4 giugno 2010, n.193

AREE PROTETTE - Art. 26 L.r. Piemonte n. 19/2009 - Piano di area - Prevalenza sulle norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello - Illegittimità costituzionale - Art. 145 d.lgs. n. 42/2004 - Prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale.
L’art. 26 della L.R. Piemonte n. 19/2009 prevede che per le aree naturali protette classificate parco naturale o zone naturali di salvaguardia è redatto un piano di area, che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, mentre l’art. 27 della medesima legge regionale prevede che i piani naturalistici hanno valore di piani di gestione dell’area protetta e le norme in essa prevedute sono vincolanti ad ogni livello. Le disposizioni contrastano con l’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale di queste disposizioni. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Piemonte - CORTE COSTITUZIONALE - 4 giugno 2010, n.193

AREE PROTETTE - Allegato B L.R. Piemonte n. 19/2009 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’ allegato B della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, non è fondata.
La legge regionale si è infati limitata ad includere nell’allegato B le linee guida redatte per conto della Commissione europea, le quali prevedono quattro livelli di valutazione di incidenza, secondo l’intensità dell’incidenza stessa, e prescrivono, per il secondo livello, l’adozione, in ogni caso, di misure di mitigazione, dirette a minimizzare l’impatto ambientale negativo dell’intervento, piano o programma, e prevedono per il quarto livello, relativo a interventi e programmi di incidenza fortemente negativa, ma necessitati da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, l’imposizione anche di misure di compensazione, che possano garantire l’equilibrio della conservazione degli habitat naturali nell’ambito dell’intera regione biogeografica interessata. In altri termini, le misure di mitigazione previste dall’allegato B non sono sostitutive di quelle di conservazione, e la loro previsione, imposta dal diritto comunitario, è coerente con le prescrizioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Piemonte - CORTE COSTITUZIONALE - 4 giugno 2010, n.193

 

AREE PROTETTE - Riserva marina - Allestimento di un campeggio non autorizzato - Reato di cui agli artt. 11, c. 3°, e 30, c. 1°, L. n. 394/1991 - Configurabilità. L'allestimento non autorizzato di un campeggio all'interno di un parco integra il reato di cui agli artt. 11, comma 3°, e 30, comma 1°, della legge n. 394/1991, poiché pone in pericolo quanto meno la flora del parco (Cass., Sez. III, 17.12.2002, n. 42209, Zecca) e le medesime considerazioni - tenuto conto della coordinazione delle disposizioni normative dianzi citate (artt. 11 e 19) - possono svolgersi in relazione ai territori ricompresi in un'area marina protetta, allorché si consideri che l'allestimento di un campeggio in territori siffatti, oltre ad incidere sulla flora degli stessi, è sicuramente idoneo anche a "compromettere le caratteristiche dell'ambiente", nonché "i valori scenici e panoramici" e gli "equilibri ecologici" del sito. (Dich. inamm. ric. avverso sentenza n. 99/2008 TRIB. SEZ. DIST. di OSTUNI, del 20/02/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Fornaro ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/04/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 16473

 

AREE PROTETTE - CACCIA - Divieto dell’esercizio venatorio nelle aree naturali protette - ZPS - Divieto di caccia - Fondamento - Art. 21 L.r. Sicilia n. 33/97 - Art. 21 L. n. 157/92 - Direttiva 92/43/CEE- Direttiva 79/409/CEE. L’art.21 L.R. Sicilia n. 33/97 fa fermi i divieti già contenuti nell’art.21 della L. 157/92 che alle lett.b) e c) del comma 1, vieta a chiunque l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica. A tutt’oggi le ZPS sono classificabili tra le aree naturali protette per le quali quindi opera il divieto cit., in quanto l’efficacia del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005, con il quale era stata annullata la deliberazione del 2 dicembre 1996, è stata sospesa con ordinanza del TAR Lazio Roma, sez. II bis, 24 novembre 2005, n. 6856, confermata con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 783 del 14 febbraio 2006. Per completezza va, peraltro, rilevato che quella classificazione è avvenuta sulla base della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale fa espressamente riferimento alla esigenza di tutela delle ZPS, le quali, insieme alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, costituisce la rete ecologica europea Natura 2000, di cui all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE. Alla conclusione della sussistenza del divieto di caccia nelle ZPS si potrebbe, pertanto, pervenire anche sulla base della succitata direttiva (in tal senso T.A.R. Lombardia Milano, IV, 23 gennaio 2008, n. 105, nel senso della sussistenza di tale divieto anche TAR Lazio, I, 14 settembre 2006). Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - Legambiente e altri (avv. Giudice) c. Regione Sicilia e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2010, n. 3481

 

AREE PROTETTE - DIRITTO URBANISTICO - Regione Lazio - Art. 28 L.r. n. 29/1997 - Interventi di trasformazione del territorio in area protetta - Previo parere di compatibilità dell’Ente parco - Elemento essenziale per il rilascio del condono edilizio. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. Lazio 6.10.1997, n. 29, ogni intervento di trasformazione del territorio ricadente nella zona protetta è assoggettato al previo parere di compatibilità ambientale da parte dell'Ente Parco: in mancanza di una norma espressa di delega ad altri soggetti, il parere reso a tal fine dell’Ente di gestione non può essere sostituito. Esso è dunque elemento essenziale per il rilascio del condono edilizio in zona naturale protetta. Pres. Corsaro, Est. Marra - P.A. (avv. Duranti) c. Ente Parco dei Castelli Romani (Avv. Stato) - TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 3 marzo 2010, n. 203

 

AREE PROTETTE - Zone SIC - Valutazione di incidenza - P.U.G. - Scansione temporale - Valutazione successiva all’adozione del PUG - Mera irregolarità. La valutazione di incidenza sulle zone SIC effettuata dopo l’attestazione di compatibilità del PUG dalla Regione non può comportare l’illegittimità del PUG, ma al più una mera irregolarità che non può determinare l’annullamento di questo. Pres. Ravalli, Est. Lattanzi - C. L. (avv. De Matteis) c. Comune di Sannicola (avv. Veneziani). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 1 marzo 2010, n. 656

 

AREE PROTETTE - VIA - Progetti assoggettati a VIA interessanti P-SIC, SIC o ZPS - Valutazione di incidenza - Assorbimento nell’ambito della procedura di VIA - Art. 5, c. 4 d.P.R. n. 357/97. Ai sensi dell’art. 5, c. 4 del d.P.R. n. 357/1997, per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di V.I.A., che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831). Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583

 

AREE PROTETTE - Emergenza rifiuti in Campania - D.L. n. 90/2008 - Previsione di una discarica entro i confini del Parco Nazionale del Vesuvio - Compatibilità normativa - Divieto di aprire ed esercire discariche - Carattere di assoluta insuperabilità - Esclusione - Ragioni. La (parziale) dislocazione dell’area interessata dalla realizzanda discarica di cui al D.L. n. 90/2008 all’interno del territorio di competenza del Parco Nazionale del Vesuvio non assurge a rilievo inficiante della previsione legislativa presupposta e degli atti amministrativi. Prevede infatti la legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) che all’interno del territorio dei Parchi nazionali sono vietati, fra l’altro, l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali (art. 11, comma 3, lett. b). Tale divieto, tuttavia, non riveste carattere di assoluta insuperabilità, alla luce di quanto stabilito dal successivo comma 4: il quale demanda al regolamento del Parco stesso l’individuazione delle ipotesi di consentita deroga alle prescrizioni del predetto comma 3. Se è vero che una disposizione regolamentare è suscettibile di incidere sulla inderogabilità del divieto di che trattasi, e se è altrettanto vero che rientra comunque nella competenza statale la disciplina della materia ambientale, non si ha, invero, motivo di dubitare della legittimità di una previsione (quale quella concernente la localizzazione geografica della realizzanda discarica in località Cava Vitiello nel Comune di Terzigno) che abbia introdotto una deroga al divieto di cui al citato art. 11 della legge 394/1991: in proposito dovendosi osservare come il rango primario della norma legislativa non soltanto conferisce alle relative previsioni valenza premiante rispetto alle previgenti disposizioni promananti da equipollente fonte, ma, a fortiori, consente ad essa di imporsi, con ogni evidenza, rispetto ad eventuali dissonanti disposizioni promananti da previsione regolamentare. mPres. Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319

 

AREE PROTETTE - CACCIA - Pianificazione faunistico-venatoria - Disciplina regionale specifica - Divieto di attività venatoria - Obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree - Fondamento - Art. 10 L. n. 157/1992 L. n. 394/1991. In tema di aree protette, il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157 del 1992 (secondo cui l’operatività del divieto di attività venatoria nelle aree oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ai sensi della legge n. 394 del 1991. In ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree interessate. Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Netti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/01/2010 (Cc. 10/12/2009), Sentenza n. 1989

 

FAUNA E FLORA - AREE PROTETTE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione dello Stato membro di non approvare per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente - Esclusione - Interessi e posizioni da prendere in considerazione - Ratio - Art. 4, n. 2 Direttiva 92/43/CEE come mod. dalla direttiva 2006/105/CE. L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente, l’inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti d’importanza comunitaria elaborato dalla Commissione europea. Se fosse consentito agli Stati membri, nella fase della procedura di classificazione, disciplinata dall’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat, di negare il loro consenso per motivi diversi da quelli attinenti alla tutela dell’ambiente sarebbe compromesso il conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva habitat, vale a dire la realizzazione della rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I di detta direttiva e habitat delle specie di cui all’allegato II della stessa, e che deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. Ciò si verificherebbe, in particolare, se gli Stati membri potessero negare il proprio consenso in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali alle quali fa riferimento l’art. 2, n. 3, della direttiva habitat, la quale, peraltro, non costituisce, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, una deroga autonoma al regime generale di protezione istituito da tale direttiva. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

AREE PROTETTE - Direttiva habitat - Stati membri - Elaborazione dell’elenco dei SIC - Elenchi degli Stati membri - Criteri di valutazione - Art. 4, n. 2; 1 lett. c),iii) e 3, n. 1 dir. 92/43, e succ. mod. dir. 2006/105 - All. I e II direttiva habitat - Natura 2000 (Rete ecologica europea di zone speciali di conservazione). L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat prevede che, in base ai criteri di cui all’allegato III, fase 2, della stessa e nell’ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), iii) di tale direttiva, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei SIC sulla base degli elenchi degli Stati membri. Inoltre, l’allegato III della direttiva habitat, che tratta dei criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali SIC e designati quali zone speciali di conservazione, enumera, relativamente alla fase 2 prevista in tale allegato, taluni criteri di valutazione dell’importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali. Orbene, tali criteri di valutazione sono stati definiti in funzione dell’obiettivo di conservazione degli habitat naturali o della fauna e della flora selvatiche figuranti, rispettivamente, nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva habitat, nonché dell’obiettivo di coerenza di Natura 2000, vale a dire la rete ecologica europea di zone speciali di conservazione di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva habitat. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

AREE PROTETTE - VIA - Direttiva habitat - Casi di obbligatoria e preventiva valutazione d’incidenza ambientale - Art. 6, n. 3, dir. 92/43, e succ. mod. dir. 2006/105. In forza dell’art. 6, n. 3 prima frase, (direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105) della direttiva habitat qualsiasi piano o progetto che possa pregiudicare significativamente il sito interessato non può essere autorizzato senza una preventiva valutazione della sua incidenza sullo stesso (sentenza 7/09/2004, causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging). Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

VIA - AREE PROTETTE - Siti di importanza comunitaria (SIC) - Canale navigabile dell’estuario - Continue misure di manutenzione - Valutazione d’impatto ambientale - Necessità - Presupposti - Unicità del progetto - Art. 6, nn. 3 e 4, direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105. L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere interpretato nel senso che continue misure di manutenzione del canale navigabile dell’estuario, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei siti di importanza comunitaria. Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

AREE PROTETTE - VIA - Direttiva habitat - Interventi su aree SIC - Art. 6, nn. 3 e 4, direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105 - Interpretazione autentica della norma.
L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, della direttiva habitat dev’essere interpretato nel senso che continue misure di manutenzione del canale navigabile dell’estuario, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva habitat, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito ai sensi delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei SIC. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

AREE PROTETTE - VIA - Direttiva habitat - Progetti pubblici e privati in aree SIC - Nozioni di «piano» e di «progetto» e valutazione dell’impatto ambientale - Fattispecie: lavori di dragaggio di un canale navigabile. La direttiva habitat non definisce le nozioni di «piano» e di «progetto», ha rilevato che la nozione di «progetto» di cui all’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati è rilevante al fine di trarne la nozione di «piano» o di «progetto» ai sensi della direttiva habitat (sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging). Nella specie, un’attività che consiste in lavori di dragaggio di un canale navigabile può rientrare nella nozione di «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337, che si riferisce ad «altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo». Pertanto, si può considerare che una siffatta attività rientri nella nozione di «progetto» di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva habitat. Inoltre, il fatto che la detta attività sia stata autorizzata in via definitiva in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva habitat non osta, di per sé, a che essa possa essere considerata, per ogni intervento nel canale navigabile, un progetto distinto ai sensi della direttiva habitat. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08