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Giurisprudenza

 

Urbanistica

 

2004

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94

 

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Ristrutturazione - distanze - strade - restauro - ricostruzione - manutenzione - espropriazione - indennizzo - responsabilità...   

Urbanistica ed edilizia - Distanze legali - Sopraelevazione di un fabbricato - Nuova costruzione Muro di appoggio - Rapporti di vicinato. La sopraelevazione di un fabbricato è una nuova costruzione e deve pertanto rispettare le distanze legali tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della relativa realizzazione. Tale obbligo di rispetto sussiste anche quando la sopraelevazione sia “rientrata” rispetto al muro di appoggio, e questo sia stato costruito a distanza legale secondo la normativa all’epoca vigente. Presidente G. Napoletano - Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II, del 7 dicembre 2004, Sentenza n. 22895

Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Nozione - Ricostruzione (dopo la demolizione) di un immobile diverso per volumi o anche solo per la sagoma (a parità di volumi) - Nuova edificazioni - D.P.R. n. 380/2001. Il T. U. sull'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 limita il concetto di ristrutturazione edilizia alla sostanziale identità, per forma, volume e altezza, del complesso edilizio sul quale si operano gli interventi anche quando porti ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, mentre la ricostruzione (dopo la demolizione) di un immobile diverso per volumi o anche solo per la sagoma (a parità di volumi) dall'immobile preesistente comporta la realizzazione di un immobile nuovo con applicazione della disciplina urbanistica prevista per le nuove edificazioni. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - DRAGAF Piccola Società Cooperativa a.r.l. ( avv.ti Soprano e Sellitto) c. Comune di Afragola (avv. Vitucci) (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003, n. 3067). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 26 marzo 2004), Sentenza n. 5867 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Nozione - Ricostruzione dell’edificio demolito - Realizzazione di nuovi volumi - Permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari - Necessità - Art. 2, c. 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 - Art. 3, c. 1, let. D) D.P.R. 380/2001. La ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. D) l. 457/78 include anche la ricostruzione dell’edificio demolito purchè la diversità del nuovo organismo edilizio consista nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi del fabbricato stesso, e non la realizzazione di nuovi volumi (Cons.Stato, V, 5.3.2001, n. 1246): in tale ultimo caso l’intervento va considerato come nuova costruzione, soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento del rilascio del titolo autorizzativo. In linea con tale formulazione, l’art. 3, comma 1, let. D) D.P.R. 380/2001 precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e nella maggior latitudine della modifica apportata dal D.Lgs. n. 301/2002 comprende fra gli interventi di ristrutturazione anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente. E, ancora, l’art. 10. comma 1, lett. C) del cit. D.P.R. 380/2001 precisa che sono subordinati al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume della sagoma dei prospetti e delle superfici. Anche l’art. 2, comma 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 include, tra quelli soggetti a D.I.A. gli interventi sui fabbricati comprensivi della demolizione e ricostruzione dell’edificio con lo stesso ingombro volumetrico. Ciò che le disposizioni in esame non prevedono è il limite in cui possono essere effettuate le modifiche nel nuovo fabbricato affinchè questo sia compatibile con il criterio di ristrutturazione senza debordare nella nuova costruzione diversa dalla precedente e come tale soggetta a valutazione alla luce degli strumenti urbanistici in vigore al momento del rilascio del titolo. L’intero coacervo delle disposizioni esaminate focalizza l’attenzione sulla modifica del precedente manufatto tale da non alterare la sua compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore al momento della demolizione. Laddove questi limite venga superato è infatti necessaria la nuova valutazione di compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - DRAGAF Piccola Società Cooperativa a.r.l. ( avv.ti Soprano e Sellitto) c. Comune di Afragola (avv. Vitucci) (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003, n. 3067). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 26 marzo 2004), Sentenza n. 5867 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Distanze - Beni culturali e ambientali - Edificazione nel centro urbano storicamente determinato ed edificazione al di fuori del centro abitato esistente - Allineamento con più edifici preesistenti - Disciplina urbanistica - Margini di deroga - L. n. 1150/1942 - L. n. 765/1967 - DM n. 1404/1968. In tema della disciplina urbanistica generale, non può certamente evincersi l’intento di una modifica dell’ambito di applicazione della normativa ministeriale che alteri radicalmente il sistema cui all’art. 41 septies della L. 17-8-1942 n. 1150, introdotto dall’art. 19 L. 6.8.1967 n. 765. Sistema che opportunamente distingue tra l'edificazione al di fuori del centro abitato esistente, nell'ambito della quale la rete stradale dovendo essere disegnata ex novo può essere assoggettata a parametri predeterminati, dagli interventi da operare all'interno di un tessuto urbano storicamente determinato che necessariamente debbono adeguarsi agli schemi urbanistici ereditati dal passato. Nei fatti, una diversa lettura del sistema che forzasse la lettera della norma, produrrebbe un effetto distorsivo notevole, in quanto all'interno dei centri urbani esistenti le scelte dell'amministrazione si ridurrebbero all’alternativa tra l'intangibilità della rete viaria storicamente determinata e la necessaria demolizione degli edifici prospicienti le nuove strade che ricadano all'interno della fascia di rispetto stabilita dal decreto ministeriale (DM n. 1404 del 1968). Una alternativa tra due soluzioni estreme entrambe in contrasto con gli interessi urbanistici che la legge intende tutelare e, per di più, incoerenti rispetto all'impianto di una disciplina urbanistica, che presenta ampi margini di deroga. Pres. Iannotta - Est. Fera - Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.a. (Avv.ti Biagini e Clarizia) c. Comune di Caldogno (Vicenza) (Avv.ti Domenichelli e Manzi) ed altri. (Annulla TAR Veneto, sezione prima, 25 giugno 2003 n. 3412). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 16 aprile 2004), Sentenza n. 5653

Urbanistica e edilizia - Scadenza del vincolo espropriativo - Destinazione urbanistica - Variante urbanistica. La scadenza del vincolo espropriativo per inutile decorso del quinquennio, originariamente gravante su una superficie, non consente al Comune l’utilizzazione indiscriminata dell’area stessa, ed impone invece, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’obbligo dell’ente locale di provvedere a conferire ad essa un’apposita destinazione urbanistica, attraverso lo strumento della variante urbanistica (C.d.S., sez. IV, 17 luglio 2002, n. 3999). Pres. Riccio - Est. Saltelli - C.I.M.E.P., Consorzio Interministeriale Milanese per l’Edilizia Popolare (avv.ti Ferrari e Pilia) c. REGIONE LOMBARDIA - COMUNE DI LAINATE ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lombardia, sez. II, n. 1564 de 21 dicembre 1995). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3320 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - Ristrutturazione edilizia - Area di sedime originaria - Necessità - Fondamento. In tema di ristrutturazione edilizia, la necessità della costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria è un requisito insito nella nozione stessa di ristrutturazione, atteso che tale nozione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva poiché la sua disciplina costituisce un'eccezione al principio generale secondo il quale ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che ne comporti una rilevante modifica nel suo assetto, necessita di essere assentita con il permesso di costruire. Al fine di ricomprendere nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma. Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo paesistico e ambientale vanno considerati in variazione essenziale dalla normativa urbanistica e vanno sanzionati ai sensi dell'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora sostituito dall'art. 44, comma primo, lett c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con riferimento all'art. 32 stesso testo). Pres. Zumbo A. - Est. Novarese F. - P.M. Favalli M. (Conf.) - Imp. Calzoni. (Rigetta, Trib. Riesame Perugia, 30 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23 aprile 2004 (ud. 18.03.2004), Sentenza n. 19034 (vedi: sentenza per steso)

Industrie insalubri - Art. 216 T.U.L.S. - Provvedimenti repressivi - Previo accertamento della sussistenza di situazione di pericolo per la salute pubblica - Necessità. La disposizione di cui all’art. 216 TULS, nel contesto normativo generale di settore, prevede che le attività insalubri siano sottoposte a semplice comunicazione, con la conseguenza che gli eventuali provvedimenti repressivi devono assumersi previo concreto accertamento della sussistenza di effettiva situazione di pericolo per la salute pubblica. Pres. Elefante, Est. D’Ottavi - Van Der Linden (Avv.ti Lia e De Bernardinis) c. Comune di San Piero a Sieve (n.c.), A.R.P.A.T. (n.c.), Azienda U.S.L. 10 di Firenze (n.c.) e Robermap s.r.l. (Avv.ti Salimbeni, Pozzolini e D’Amelio) - (Conferma T.A.R. Toscana, Sez.II, n.1777/00) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7 aprile 2004, n. 1964

Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione - Differenza - Fedele ricostruzione del fabbricato. La ristrutturazione edilizia mira alla salvezza del complesso esistente, ossia alla fedele ricostruzione del fabbricato nelle sue caratteristiche preesistenti, non soltanto dimensionali ma anche architettoniche e stilistiche, che lascino inalterati i volumi; in mancanza, l’intervento va qualificato nuova costruzione e, come tale, è soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche (Cons. Stato, V, 10/08/2000, n. 4397). Pres. Frascione - Mastrandrea - D’ALESSANDRO (avv.ti Giannattasio ePesca) c. Van Edil s.r.l. e altro (avv. Como) - (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, 10 dicembre 1999, n. 593). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 3/03/2004 - Sentenza n. 1023

Industrie insalubri - Sindaco - Autorità sanitaria locale - Poteri - Momento successivo all’attivazione - Prescrizioni dirette a ripristinare la compatibilità igienico-sanitaria - Inottemperanza del privato - Divieto di continuazione nell’esercizio - Art. 216 T.U. leggi sanitarie. Il Sindaco agisce in qualità di autorità sanitaria locale preposta alla vigilanza sulle industrie insalubri, la cui attivazione è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità comunale che, secondo quanto previsto dall’art.216 del citato T.U., può vietarne l’esercizio o subordinarlo a determinate cautele. Qualora nel corso dell’attività produttiva, vengano meno le condizioni igienico-sanitarie che avevano giustificato l’avvio delle stesse attività, il Sindaco è facoltizzato a dettare prescrizioni per ripristinare la compatibilità igienico-sanitaria delle produzioni, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza delle stesse, l’autorità comunale può vietarne la continuazione nell’esercizio del potere inibitorio riconosciuto dal suddetto art.216 del T.U.. Pres. Amoroso, Est. Manzi - Belleggia (Avv.ti Pede e Galvani) c. Comune di Montegiorgio (Avv. Brignocchi) - T.A.R. MARCHE, Ancona - 3 marzo 2004, n. 104 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica - Terremoto - Contributi e sussidi di ricostruzione - L. n. 219/1981 - Controlli amministrativi - Giurisdizione - Concessione di pubblico servizio - Intervento edilizio - Uso ed assetto del territorio. Spetta al G.O. la giurisdizione in tema di contributi di ricostruzione previsti dalla L. 14 maggio 1981 n. 219 (terremoto in Campania e Basilicata del novembre 1980) e successive modificazioni (Cass., ss.uu. 18 febbraio 2002, n. 2369 e 4 novembre 2002, n. 15439). Ed infatti, la sola presenza di controlli amministrativi particolarmente intensi non consente la qualificabilità dell’erogazione dei contributi di cui alla L. 14 maggio 1981 n. 219, come concessione di pubblico servizio (SS.UU. , 25 settembre 2000, n. 1042). D’altra parte, ove tali controlli investano l’intervento edilizio che il richiedente intende realizzare essi non sono compiuti in funzione delle potestà spettanti in materia di uso ed assetto del territorio (SS.UU. 4 novembre 2002, n. 15439) cosicché deve escludersi ogni dubbio circa la non riconducibilità della materia nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. CONSIGLIO DI STATO, sez. V 25 febbraio 2004, sentenza n. 767

Urbanistica - Commissione edilizia comunale - Componente “laico” - Giurisdizione - Rimborso delle spese legali - Rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio proposte da amministratori comunali. Il componente “laico” di una commissione edilizia comunale deve agire innanzi al G.O. per il rimborso delle spese legali sopportate per procedimenti penali subiti in relazione all’attività svolta in seno all’organo collegiale. Esula dalla giurisdizione amministrativa l’azione proposta dal componente “laico” di una commissione edilizia comunale avverso gli atti che gli hanno negato il rimborso, a carico dell’ente, delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio in relazione a procedimenti penali cui è stato sottoposto in relazione alla propria attività in seno al predetto organo consultivo. Trattasi di un’azione diretta alla tutela di una posizione giuridica soggettiva che, per essere correlata ad un obbligo, effettivo o soltanto supposto, dell’amministrazione, ha la natura di diritto soggettivo sulla quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il giudice amministrativo, infatti, se si è pronunciato sulla spettanza di analoghi rimborsi e, quindi, su questioni relative a diritti soggettivi, lo ha fatto in relazione ai dipendenti dell’amministrazione e, quindi, in connessione con pretese collegate al rapporto di pubblico impiego, nell’ambito, cioè, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In altri casi (Cfr: Cons. St., sez. V, 17.6.2001, n. 3946), il giudice amministrativo ha ritenuto di poter estendere la propria giurisdizione, conoscendo anche di analoghe richieste di rimborso da parte degli amministratori di enti locali tenendo presente in tutta evidenza il loro rapporto di servizio con l’ente (ancorché non impiegatizio ma di natura onoraria), evenienza questa che non può ritenersi estensibile anche al caso in esame, nel quale non è configurabile, nei termini che hanno ispirato la giurisprudenza ora richiamata, un rapporto di servizio dell’appellato con l’amministrazione. Deve aggiungersi che il giudice della giurisdizione, di recente, ha escluso la competenza del giudice amministrativo in ordine alle controversie aventi ad oggetto azioni dirette ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio proposte da amministratori comunali (Cass., SS.UU., 1.12.2000, n. 1244). CONSIGLIO DI STATO, sez. V 25 febbraio 2004, sentenza n. 763

Edilizia e urbanistica - Materia urbanistica - Poteri ripristinatori e repressivi inerzia della P.A. - Estremi del silenzio-rifiuto - Legittimazione ad agire del terzo interessato - Sussistenza. L’ampia sfera dei poteri di polizia urbana attribuiti in materia urbanistica all’Amministrazione comunale non esclude che rispetto ai singoli provvedimenti gli interessati siano portatori di un interesse legittimo: pertanto il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi da parte dell’Organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la definitiva conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida dell’interessato integra gli estremi del silenzio-rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (secondo i recenti dettami di Cons. Stato, A.P., 9 gennaio 2002, n. 1). Pres. Elefante - Est. Mastrandrea - Haus Sand di Mairhofer Maria Luisa & Co. O.H.G ( avv.ti Baur e Berruti) c. Comune di Campo Tures ed altro (avv.ti Kollensperger e Manzi) (Conferma T.R.G.A. di Bolzano n. 11/2001) CONSIGLIO DI STATO, sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 677 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Rudere in stato di rovina - Non rientra nel novero delle costruzioni esistenti - Necessità di procedere alla ricognizione degli elementi strutturali - Nuova costruzione. Un rudere in stato di rovina non rientra nel novero delle “costruzioni esistenti” che possono essere demolite e ricostruite, senza modifica della destinazione preesistente. Manca, infatti, la possibilità di procedere alla ricognizione degli elementi strutturali dell’edificio, in relazione anche alla sua destinazione. La c.d. demo-ricostruzione, di cui all’art. 42, comma 13, del t.u. delle leggi urbanistiche della Provincia Autonome di Bolzano (applicabile ratione temporis), pretende la pressoché fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello già esistente, dalla cui strutturale identificabilità non si può prescindere. L’attività di ricostruzione di ruderi va considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione. Pres. Elefante, Est. Mastrandrea - Haas (Avv. Dragona) c. Comune di Appiano (n.c.) e Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Hess e Costa) - Conferma T.R.G.A. Bolzano n. 111/1996 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 10 febbraio 2004, n. 475

Urbanistica e edilizia - Area cimiteriale - Ampliamento che determina l’inclusione dei fabbricati esistenti entro la nuova fascia di rispetto - Sopravvenute esigenze di pubblico interesse - Non è viziato. Un ampliamento dell’area cimiteriale derivante da sopravvenute esigenze di pubblico interesse, tale da portare i fabbricati esistenti ad una distanza inferiore a quella di rispetto, non è illegittimo, posto che esso determina, semplicemente, una preclusione di far luogo a nuove costruzioni. Pres. Frascione, Est. Farina - Comune di Monza (Avv. Viviani) c. s.r.l. Immobiliari Grandi 81 (Avv.ti Santamaria e Liuzzo) - Annulla T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 914/95 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 476

Urbanistica ed edilizia - Manutenzione straordinaria - Definizione. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, sez. III, 23 marzo 2001, n. 23166) e del Consiglio di Stato (ex multis, Sez. V, 18 ottobre 2002, n. 5775), ai sensi dell'art. 31 l. 5 agosto 1978 n. 457, per definire manutenzione straordinaria un determinato intervento edilizio, occorre, da un lato, che esso miri alla conservazione della destinazione d'uso dell'edificio e, dall’altro, che esso soggiaccia a due limiti, uno di carattere funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio stesso e l'altro di natura strutturale, consistente nel divieto d'alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Pres. Monteleone, Est. Polidori - Rosa (Avv. Manfellotto) c. Comune di Napoli (Avv. Stato) riunito a Ofai s.p.a. (Avv. Manfellotto) c. Comune di Napoli (Avv. Stato) - T.A.R CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 29 gennaio 2004, n. 858

Urbanistica e edilizia - Ricostruzione di case distrutte a seguito di espropriazione per la realizzazione di un’opera pubblica - Applicazione analogica della lettera g) dell’art. 9 L. 28/1977 (opere da realizzare in seguito a pubbliche calamità) - Oneri concessori - Non sono dovuti. L’esenzione dagli oneri di urbanizzazione, di cui all’alinea “g”, dell’art. 9 , L. 28 gennaio 1977 n. 28, relativo alle opere da realizzare in seguito a pubbliche calamità, deve ritenersi applicabile al caso della ricostruzione delle case distrutte; sul rilievo che l’onerosità della concessione trova la sua ragion d’essere come corrispettivo delle spese che la collettività si addossa, con vantaggio del concessionario, in conseguenza della concessione edilizia, e che tale presupposto manca nel caso di ricostruzione di ciò che la calamità abbia distrutto. Lo stesso va affermato, evidentemente, per il caso di costruzione in sostituzione di un edificio espropriato e distrutto per realizzare un’opera pubblica, per un volume non maggiore del precedente e nel territorio dello stesso comune. Pres. Frascioni, Est.Carbone - Scatto e altro (Avv.ti Zimbelli e Manzi) c. Comune di Venezia (Avv.ti Gidoni, Marino e Paoletti) - (Riforma T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 ottobre 1995, n.1192) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 174 (vedi: sentenza per esteso)

Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato - verbali - procedure - azioni in genere...     ^

Urbanistica ed edilizia - Art. 34, c. 1 e 2 D. Lgs. 80/1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. Pres. Zagrebelsky, Red. Vaccarella - CORTE COSTITUZIONALE 28 luglio 2004 (dec. 13 luglio 2004) sent. n. 281

 

Urbanistica ed edilizia - Controversie in materia urbanistica ed edilizia - Incostituzionalità dell’art. 34 1 c. D.L.vo n. 80/1998 come sostituito dall’art. 7, lettera b) della L. n. 205/2000 - Atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Limiti. La nuova formulazione dell’art. 34, del d.lgs. n. 80 del 1998, quale recata dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 205 del 2000, si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva - oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “soggetti alle stesse equiparati”) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche “i comportamenti”, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere. Pertanto, è incostituzionale l’art. 34, comma 1, del d. l.gs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b, della l. 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Pres. ZAGREBELSKY - Rel. VACCARELLA. CORTE COSTITUZIONALE, 06 luglio 2004, (dec. 5/7/04) Sentenza n. 204 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Legittimazione processuale - Proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione - Sussiste. E' sufficiente essere proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione per configurare quel collegamento stabile tra i soggetti agenti e la predetta area che fa sorgere la legittimazione all’azione. Tale consolidato principio è costantemente ripetuto dalla recente giurisprudenza amministrativa. Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c. Causo ed altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 1° aprile 2004 - Sentenza n. 1811 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e urbanistica - Obbligo del Comune di provvedere sulle richieste dei cittadini. In materia edilizia l’obbligo del Comune di provvedere sulle richieste dei cittadini non sussiste soltanto nel caso in cui essi chiedano un atto positivo in loro favore (concessione, autorizzazione ecc.), ma anche quando chiedano l’eliminazione di abusi edilizi o, comunque, il rispetto della normativa edilizia o di piani convenzionati, allorché abbiano a trovarsi in un rapporto diretto (proprietà o stabile dimora) con l’area sulla quale si realizza l’ intervento. Pres. Elefante - Est. Mastrandrea - Haus Sand di Mairhofer Maria Luisa & Co. O.H.G ( avv.ti Baur e Berruti) c. Comune di Campo Tures ed altro (avv.ti Kollensperger e Manzi) (Conferma T.R.G.A. di Bolzano n. 11/2001) CONSIGLIO DI STATO, sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 677 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e urbanistica - Titolare di una posizione qualificata e differenziata - Obbligo del Comune di provvedere sulle richieste dei cittadini - Silenzio dell’Amministrazione ex art. 21-bis della l. 1034/71. A fronte di una circostanziata denunzia, l’amministrazione che abbia preso in esame l’istanza e, svolta la doverosa istruttoria, abbia adottato in merito un provvedimento espresso, non è tenuta a comunicare espressamente al denunziante le iniziative intraprese. Né all’interessato, ampiamente edotto della situazione, è consentito pretendere che il Giudice, in sede amministrativa, entri nel merito del provvedimento adottato dall’Amministrazione in correlazione alle sue pretese di ordine sostanziale, trattandosi di valutazioni necessariamente estranee al giudizio sul silenzio dell’Amministrazione ex art. 21-bis della l. 1034/71. Pres. Elefante - Est. Mastrandrea - Haus Sand di Mairhofer Maria Luisa & Co. O.H.G ( avv.ti Baur e Berruti) c. Comune di Campo Tures ed altro (avv.ti Kollensperger e Manzi) (Conferma T.R.G.A. di Bolzano n. 11/2001) CONSIGLIO DI STATO, sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 677 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Domanda di concessione edilizia - Omissione in planimetria dello stato reale dei luoghi - falso ideologico - Sussiste - Fattispecie. In materia urbanistica, integra il falso ideologico, l’omissione in planimetria dello stato reale dei luoghi incluso alla domanda di concessione edilizia. Pertanto, la rappresentanza in maniera fedele e completa della realtà dei luoghi, è necessaria in modo da consentire alla p.a., l’adozione di provvedimenti conformi alla disciplina vigente in materia. Fattispecie: omessa indicazione in planimetria, del richiedente concessione edilizia, dell’esistenza di un manufatto insistente sulla limitrofa proprietà. Pres. Persichetti - Est. Fracassi. CORTE D’APPELLO AQUILA 6 febbraio 2004

 

Edilizia e urbanistica - Abuso d'ufficio e demolizione - Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi - Successione di norme extra-penali - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2 cod. pen. - Condizioni - Limiti - Fattispecie. La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) si applica qualora la disposizione richiamata da una "norma penale in bianco" sia modificata o abrogata, ovvero nell'ipotesi in cui venga modificata una norma "definitoria" - ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale - oppure, infine, nel caso in cui una disposizione legislativa commini una sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in un'altra disposizione legislativa, che venga abrogata in tutto o in parte. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di un sindaco in ordine al delitto di cui all'art. 323 e ha escluso l'applicabilità del'art. 2 cod. pen. alla luce dell'abrogazione, ad opera dell'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 e della previsione, contenuta nell'art. 31 del citato d.P.R. 380/2001, secondo la quale il soggetto titolare del potere-dovere di provvedere in merito alle ingiunzioni di di demolizione, rimozione, ripristino non è il sindaco, ma il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale). Pres. Morelli - Est. Sirena - Imp. Stellaccio - Pm D'Ambrosio (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 12 dicembre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. II del 4 febbraio 2004, (ud. 02 dicembre 2003) sentenza n. 4296 (vedi: sentenza per esteso)