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Giurisprudenza

 

Urbanistica e Edilizia

(Ristrutturazione - restauro - ricostruzione - distanze - strade - manutenzione - barriere architettoniche -

espropriazione - indennizzo - incarichi - responsabilità - volumi tecnici - servitù...)

 

(Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato -

responsabilità - termini - verbali - ricorsi - sigilli - accesso...)

 

2007

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94

 

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Si veda anche: Espropriazione

 

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Ristrutturazione - distanze - strade - restauro - ricostruzione - manutenzione - barriere architettoniche - espropriazione - indennizzo - responsabilità... 

URBANISTICA E EDILIZIA - Trasformazione di edificio preesistente - Demolizione radicale e ricostruzione - Qualificazione dell’intervento - Ricostruzione - Piena conformità di sagoma, volume, e superficie, tra il vecchio ed il nuovo manufatto - Concetto di “recupero del volume preesistente” - Concetto della “ristrutturazione edilizia” - Concetto di “nuova edificazione”- D.p.r, 380/2001 mod. dall'art. 1 del d.lgs. n. 301/2002 - Giurisprudenza . La trasformazione di un edificio preesistente, finalizzata al suo recupero funzionale, può essere compiuta anche attraverso la demolizione radicale e la ricostruzione di parti rilevanti del manufatto, specie quando ciò risulti più conveniente sotto il profilo tecnico od economico, anche nelle ipotesi di totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché il nuovo edificio corrisponda pienamente a quello preesistente. (Al riguardo, la giurisprudenza, impone la piena conformità di sagoma, volume, e superficie, tra il vecchio ed il nuovo manufatto. Nello specifico contesto del recupero del patrimonio edilizio esistente, la demolizione rappresenta lo strumento necessario per la realizzazione del risultato finale, costituito dal pieno ripristino del manufatto. Tale orientamento resta confermato anche in seguito alla modifica del d.p.r, 380/2001 introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, che ha fatto venir meno il vincolo della “fedele ricostruzione”, così estendendosi ulteriormente il concetto della ristrutturazione edilizia. Tale innovazione non fa comunque venir meno i limiti che condizionano le caratteristiche della ristrutturazione e consentono di distinguerla dall'intervento di nuova costruzione: vale a dire la necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto meno nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito, C.d.S. sez. V 30.08.2006 n. 5061; C.d.S. sez. IV, 28.07. 2005 n. 4011). Pres. Pasanisi, Est. Ianigro - Stefanelli (avv.ti Capone e De Fazio) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci, e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 31 ottobre 2007, n. 15615

URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere - Annullamento - Effetti - Occupazione “usurpativa e occupazione appropriativa - Distinzione. L’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità comporta che l’attività esecutiva della pubblica amministrazione di apprensione del bene e di irreversibile trasformazione dello stesso sia qualificabile come comportamento materiale riconducibile nell’ambito dell’occupazione “usurpativa” (Cass. n. 1814/00) che si distingue dall’occupazione appropriativa la quale presuppone l’esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità. Il venir meno degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, la cui eliminazione, per il peculiare nesso procedimentale ivi configurabile, si riverbera con effetto caducante sul decreto di esproprio (così Cons. Stato sez. IV n. 3984/07; Cons. Stato sez. IV n. 3040/03; Cons. Stato sez. V n. 3833/02). Pres. Onorato - Est. Francavilla - DE FRANCISCIS GIULIA (avv. Branca) c. CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA (avv. Sorgente). TAR CAMPANIA - NAPOLI, Sez. V, 03 Ottobre 2007 (C.c. 05/07/2007), Sentenza n. 8822

URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Tributi (I.C.I.) - Assoggettamento delle aree edificabili destinate ad espropriazione - Fondamento. Un’area edificabile assoggettata a vincolo urbanistico che la destini ad espropriazione non è, per ciò stesso, esente dall’I.C.I., in quanto il presupposto di detta imposta non è in alcun modo ricollegabile alla idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo, invece, rilievo il valore dell’immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile (cfr. Cass. 19750/04; per analoghe considerazione in tema nozione di edificabilità in materia di imposta di registro: v. Cass. 7676/02). Presidente F. Lupi, Relatore A. Cappabianca, Ric. Gid s.a.s.. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, del 12 Settembre 2007 (C.C. 06/07/07), Sentenza n. 19131

URBANISTICA E EDILIZIA - Centro storico - Piano di recupero senza demolizioni - Avvenuta demolizione dell'edificio in corso d'opera - Richiesta di concessione in sanatoria - Oneri urbanistici - Oblazione. Una volta pagata la somma determinata ai sensi dell’art.13 comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ottenendo così la concessione in sanatoria e la conseguente estinzione del reato) non è più possibile contestare dinanzi al giudice amministrativo l’ammontare della somma in questione. Deve invero considerarsi che tale somma, benché commisurata al contributo di concessione, è corrisposta a titolo di oblazione. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone s.p.a. (Avv.ti Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari, Cutrera e Soncini), (conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996 n. 1105). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821

URBANISTICA E EDILIZIA - Locale privo di destinazione d’uso - Conferimento di destinazione - Mutamento degli standards urbanistici e aumento del carico urbanistico - Sussiste - Volume "tecnico" e volume "abusivo" - Fattispecie. In materia edilizia, il conferimento di destinazione d'uso ad un locale privo di destinazione comporta il mutamento degli standards urbanistici e l'aumento del carico urbanistico. Nella specie, il mutamento di destinazione d'uso ha comportato che il volume "tecnico" sia divenuto volume "abusivo" perché computabile nel calcolo dei volumi in virtù del conferimento della destinazione abitativa. Pres. Papa Est. Sensini Ric. PM in proc. Vazza. (annulla con rinvio Ordinanza del 27/11/2006, al Tribunale di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 8/5/2007 (Cc. 8/3/2007), Sentenza n. 17359

URBANISTICA E EDILIZIA - Modifica della destinazione d’uso effettuato con opere interne - Disciplina - Fattispecie. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo rilascio del permesso a costruire purché detta modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del carico urbanistico. (Fattispecie in tema di realizzazione, in assenza del permesso di costruire e previo deposito di d.i.a., di opere interne di ristrutturazione al sottotetto, con contestato mutamento di destinazione d'uso). Pres. Papa Est. Sensini Ric. PM in proc. Vazza. (annulla con rinvio Ordinanza del 27/11/2006, al Tribunale di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 8/5/2007 (Cc. 8/3/2007), Sentenza n. 17359

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Canna fumaria - Lavori edili abusivi - Illecito edilizio ed ambientale - Accertamento di conformità - Natura pertinenziale dell’opera - Innovazione abusiva - Sanabilità - Fattispecie - Art. 36 D.P.R. n.380/2001 - D.L. n.269/2003 conv. in L. n.326/2003 - Art. 7 L. n. 241/90. In ambito di tutela paesaggistica, i lavori edili abusivi consistenti nella realizzazione di una canna fumaria, costituiscono illecito edilizio ed ambientale, sanzionabile con la sanzione ripristinatoria. Sul punto, non rileva né la pretesa natura pertinenziale dell’opera (che costituisce nondimeno una innovazione abusiva) né la asserita sanabilità (che tuttavia il ricorrente, non ha richiesto né sollecitato); né rileva, stante la natura sostanziale dell’abuso, l’omessa acquisizione dei pareri della C.E. o della C.E.I., in ragion del carattere vincolato del provvedimento, cui nessun apporto procedimentale avrebbero potuto portare gli organi in questione. (Nella specie realizzazione abusiva di canna fumaria in ferro in zona ambientalmente protetta - Comune di Pozzuoli). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Iovine (avv. Martoscia) c. Comune di Pozzuoli (avv. De Rosa). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 16 Aprile 2007 (21/03/2007), n. 3671

URBANISTICA E EDILIZIA - Manutenzione straordinaria - Nozione - Fattispecie: costruzione abusiva - Art. 3, 1° c. - lett. b), T.U. n. 380/2001. L'attività edilizia concretamente realizzata (consistente nella realizzazione in assenza della prescritta concessione edilizia di un fabbricato con struttura in cemento armato, a due elevazioni fuori terra, delle dimensioni di circa mq. 120 per piano) non può ricondursi alla manutenzione straordinaria, in quanto l'art. 3, 1° comma - lett. b), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma - lett. b), della legge n. 457/1978] ricomprende in tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso". Interventi, che devono essere comunque effettuati "nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali nella loro originaria edificazione" (C.d.S., Sez. V: 25.11.1999, n. 1971 e 8.4.1991, n. 460). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Meli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile 2007 (Ud. 23/01/ 2007), Sentenza n. 15054

URBANISTICA E EDILIZIA - Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Giurisprudenza. La ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata [vedi Cass., Sez. 13.1.2006, Polverina; 4.2.2003, Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti; nonché C. Stato, Sez. V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 2401]. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Meli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile 2007 (Ud. 23/01/ 2007), Sentenza n. 15054

URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Soprintendente ai BB.CC.AA. - Decreto di annullamento - Mancanza di un'adeguata motivazione - Illegittimità - Fattispecie: volume tecnico da adibire a vano caldaia. E' illegittimo il decreto di annullamento della Soprintendente ai BB.CC.AA. quando manca di una adeguata motivazione in ordine alle ragioni che renderebbero incompatibile l’intervento autorizzato - nella specie consistente in un semplice volume tecnico da adibire a vano caldaia, posto su un terrazzino interno della abitazione - con il contesto ambientale sottoposto a vincolo. Pres. Giovannini, Est. Balucani, Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Gen. Stato) c. Rosetti (conferma TAR Campania, sede di Napoli, Sez. IV, 26 ottobre 2000, n. 3959). CONSIGLIO DI STATO Sez VI, 12/04/2007 (C.c. 19/12/2006), Sentenza n. 1690

URBANISTICA E EDILIZIA - Soppalco - Natura di opera interna - Ristrutturazione edilizia - Permesso di costruire - Non necessita - Fattispecie. La costruzione di un soppalco ha natura di opera interna, priva di autonomia funzionale, inidonea a determinare modifiche della sagoma e dei prospetti e perciò soggetta al regime della denuncia di inizio attività (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006 n.8680; T.A. Calabria Catanzaro, saez. II, 24 aprile 2006 n.406) poiché rientrante nell’accezione lata di “ristrutturazione edilizia” (T.A.R. Piemonte Torino, sez I, 15 febbraio 2006 n.910). Fattispecie: “mezzanino”, presuntivamente riattato a soppalco nel corso dei lavori di ristrutturazione. Pres. Giamportone, Est Raiola, Cantieri Nautici s.r.l (avv. Basile) c. Comune di Procida. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 11 aprile 2007, (21/03/2007) n. 3329

URBANISTICA ED EDILIZIA - Superamento di barriere architettoniche - L. 13/1989 - Ambito soggettivo di applicazione. Tra i soggetti tutelati dalle norme di legge speciale n. 13/1989, rientrano, oltre ai portatori di handicap, anche gli invalidi civili (Trib. Firenze 19.5.1992, n.849), nonché gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (Trib. Napoli 14.3.1994, n.2606; conf. Pretura Roma 15.5.1996). Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122

URBANISTICA ED EDILIZIA - Superamento di barriere architettoniche - L. n. 13/89 - Finalità - “Incentivi reali” - Applicazione - Presenza di un handicappato nel condominio - Necessità - Esclusione. La finalità della legge n. 13/1989 è quella di assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendosi dall’esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto minorato, essendo unicamente rilevante l’obiettiva attitudine dell’edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto; conformemente alla finalità così individuata, non è necessaria la presenza di un handicappato nel condominio ai fini dell’applicazione dei cosiddetti incentivi reali al superamento delle barriere architettoniche (artt. 2-7 della L. n. 13/89), in quanto ciò che rileva è garantire l’effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato anche al di fuori della sua abitazione; a diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla parte dedicata agli incentivi economici (artt.8-12), che invece richiedono l’effettiva residenza del minorato nell’edificio. Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Superamento delle barriere architettoniche - Interventi su beni soggetti a tutela - Diniego - Art. 4 L. n. 13/89 - Motivazione - Obbligo di esternazione della natura e della gravità del pregiudizio al bene tutelato. In base alle disposizioni di cui alla L. n. 13/89 (art. 4, IV e V comma) è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela “solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato”, con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato “…in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”. Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Intervento edilizio mediante D.I.A. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale - Interventi - Nulla osta - Necessità - Art. 22, 6° c., T.U.E. n. 380/2001 - D.Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004. In materia urbanistica, qualora un qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi mediante D.I.A. (quali la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo) riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale [ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); della legge n. 394/1991 (Legge-quadro sulle aree protette); della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e del D.Lgs. n 152/2006 (Norme in materia ambientale)] l'effettuazione delle stesso e subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (art. 22, 6° comma, del TU. n. 380/2001). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo - Rilascio del parere o dell'autorizzazione - Necessità. L'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da realizzarsi in aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (si pensi, ad esempio, al notevole impatto che può avere sul paesaggio già il solo rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno di un edificio qualora ne alteri il precedente aspetto esteriore). Tuttavia, per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica la conferenza di servizi non è imprescindibilmente obbligatoria. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431

URBANISTICA E EDILIZIA - Volumi tecnici e vani di sgombero - Nozione, differenza e funzione. "Volumi tecnici" sono i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all' interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. I "vani di sgombero" non sono, invece, volumi tecnici, poiché assolvono funzioni complementari all'abitazione. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 Febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6415

URBANISTICA E EDILIZIA - Denuncia di danno temuto - Regime di comunione - Mancanza di accordo - Legittimazione dei comproprietari. La denuncia di danno temuto può essere proposta anche da alcuni comproprietari di un bene in regime di comunione indivisa nei confronti degli altri comproprietari, nel caso in cui la mancanza di accordo impedisca di ovviare alla situazione di pericolo. Presidente Pontorieri, Relatore Piccialli, Ric. Malaguti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 29 Gennaio 2007 (Ud. 21/11/2006), Sentenza n. 1778

URBANISTICA E EDILIZIA - C.d. opere interne - Ristrutturazione edilizia - Riconducibilità - Condizioni - Nuova formulazione apportata dal T.U. n. 380/2001. Nella formulazione del T.U. n. 380/2001, le c.d. opere interne non sono più previste, come categoria autonoma di intervento sugli edifici esistenti e devono ritenersi riconducibili alla "ristrutturazione edilizia" allorquando comportino aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche dei volumi, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti di destinazione d'uso. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in proc. Picone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 2881
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione edilizia - Definizione - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento conservativo - C.d. Superdia (ossia le D.I.A. in alternativa al permesso di costruire) - Artt. 3 c. 1° - lett. d) e 10, 1° c - lett. c), T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs n. 301/2002. L'art. 3, 1° comma - lett. d), del T.U. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 definisce interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti". Pertanto, l'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs n. 301/2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia non vincolati, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in proc. Picone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 2881
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore - Definizione - D.I.A. - Presupposti - Art. 22, 3° c. - lett. a), T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs. n. 301/2002. L'art. 22, 3° comma - lett. a), T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, che le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte nell'art. 10, 1° comma - lett. c, che possono incidere sul carico urbanistico) possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in proc. Picone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 2881

URBANISTICA E EDILIZIA - Distanze legali minime tra costruzioni - Disciplina applicabile ai rapporti tra privati - Art. 9 del D.M., n. 1444/1968 - Esclusione - Disciplina codicistica - Art. 873 segg. cod. civ.. La disciplina delle distanze legali minime tra costruzioni posta dall'art. 9 del D.M., n. 1444/1968 non è applicabile ai rapporti tra privati, trattandosi di disposizione esclusivamente dedicata ai Comuni, i quali sono tenuti al rispetto delle menzionate distanze nella predisposizione degli strumenti urbanistici. Ne consegue che: a) se lo strumento urbanistico si ponga in contrasto con l'art. 9 del D.M. n 1444/1968, esso può essere finanche disapplicato dal giudice ordinario, che può riconoscere immediata precettività al predetto art. 9, divenuto, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della disposizione disapplicata; b) se lo strumento urbanistico non stabilisca distanze legali minime per le costruzioni in una determinata area, dall'impossibilità di applicazione dell'art, 9 D.M. n. 1444/1968 nei rapporti interprivati discende che alla costruzioni si applica la disciplina codicistica, con possibilità di edificazioni sul confine o in aderenza (artt. 873 segg. cod. civ.)". Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894

URBANISTICA E EDILIZIA - Denunzia di inizio dell'attività - Ristrutturazione edilizia - Sdoppiamento della categoria - Integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente - Modifiche del "volume" - Incrementi limitati di superficie e di volume - Limiti - T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs. n. 301/2002. Ai sensi dell’art. 22, 3° comma - lett. a), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle descritte nell'art. 10, 1° comma - lett, c, T.U. n. 380/2001 e s.m. che possono incidere sul carico urbanistico). Sicché, il T.U. n. 380/2001 ha introdotto, uno sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dall'art. 31, 10 comma - lett. d), della legge n. 457/1978, riconducendo ad essa anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Deve ritenersi, però, che le modifiche del "volume", ora previste dall'art. 10 del T.U., possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costrizione". Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric. Cristiano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 14/12/2006), Sentenza n. 1893

URBANISTICA E EDILIZIA - Ristrutturazione edilizia - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento conservativo - Definizione - Variazioni d'uso "compatibili" - Connessione finalistica delle opere eseguite - T.U. n 380/2001 come mod. dal D L.gs n. 301/2002. Ai sensi dell'art. 3, 1° comma - lett. d), del T.U. n 380/2001 - come modificato dal D L.gs 27.12.2002. n. 301, la ristrutturazione edilizia non è vincolata, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però, e la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo. Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric. Cristiano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 14/12/2006), Sentenza n. 1893

URBANISTICA E EDILIZIA - Vedute abusive - Specifici accorgimenti che ostacolino la veduta - Poteri del giudice. In tema di vedute abusive il giudice può imporre specifici accorgimenti che ostacolino la veduta o che impediscano concretamente l'esercizio della servitù. Presidente F. Pontorieri, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione II, 23/01/2007, Sentenza n. 1391

URBANISTICA E EDILIZIA - Vedute abusive - Riduzione in pristino - Risarcimento del danno pregresso - Condizioni. L’illegittimità della veduta non è condizionata al danno che in concreto possa derivarne per il titolare del fondo sul quale essa si esplica, non significa che in tema di risarcimento del danno pregresso (cioè antecedente alla riduzione in pristino) non debba valutarsi la lesione subita nella sua concretezza, e cioè anche in relazione alla maggiore o minore incidenza dell'intromissione nella sfera privata del soggetto passivo, dipendente dalle modalità in cui la veduta era esercitabile. Presidente F. Pontorieri, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione II, 23/01/2007, Sentenza n. 1391

URBANISTICA E EDILIZIA - Veduta - Traliccio ad esclusivo uso di sostegno di apparecchiature elettroniche - Requisito di "veduta" - Esclusione.
Una struttura consistente in un traliccio, destinato ad esclusivo uso di sostegno di apparecchiature elettroniche, non possiede i requisiti per essere considerata "veduta" alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui la normale e permanente destinazione a guardare ed affacciarsi nel fondo altrui - Cass. 19.1.1999, n. 450) - valutazione condizionata alla particolarità della struttura accertata tramite consulenza tecnica. Presidente F. Pontorieri, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione II, 23/01/2007, Sentenza n. 1391

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Esecuzione di piccole opere edili - Nomina di un direttore dei lavori - Non necessita - Presupposti. Quando si tratta di esecuzione di piccole opere edili, non è necessario affrontare la spese per la nomina di un direttore dei lavori, essendo sufficiente garanzia le cognizioni in possesso di qualsiasi piccola impresa del settore. Pertanto, la non necessità di un direttore dei lavori può essere valutata sulla base della comune esperienza in relazione all'entità e tipologia delle opere da eseguire. Presidente F. Pontorieri, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione II, 23/01/2007, Sentenza n. 1391

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Azione di regolamento dei confini - Rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata - Domanda riconvenzionale - Effetti - Autonomo giudizio restitutorio. Nell'azione di regolamento di confini, mentre nella domanda dell’attore è implicita quella di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, il convenuto, se intende non solo resistere alla domanda altrui ma anche ottenere la restituzione del terreno che assume essere ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l'onere di proporre tempestivamente apposita domanda riconvenzionale; in mancanza, non potrebbe ottenere nel medesimo giudizio la restituzione della parte occupata in eccesso, ma avrebbe l'onere di intraprendere un autonomo giudizio restitutorio. Presidente M. Spadone, Relatore L. Ficcialli. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 16 gennaio 2007 (C.c. 1/12/2006), Sentenza n. 858
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Azione di regolamento dei confini - Consequenzialità del rilascio della porzione di suolo - Indebita occupazione - Art. 112 c.p.c - Domanda riconvenzionale - Assenza - Vizio di extrapetizione. In tema di consequenzialità del rilascio della porzione di suolo, risultata indebitamente occupata all'esito dell'accertamento del confine, vanno correttamente intesi nel senso che chi agisca per l'individuazione del confine, deducendone l'incertezza, implicitamente chiede anche il rilascio della porzione di suolo eventualmente posseduta dalla controparte, ma non possono anche comportare deroga alla fondamentale regola processuale dettata dall'art. 112 c.p.c, secondo la quale la decisione in concreto adottata deve comunque corrispondere alle richieste rispettivamente formulate dalle parti e non eccedere i limiti delle stesse (Cass. n.1089/77, n.12139/97, n.11942/03, n.22745/04). Pertanto, in assenza di una domanda riconvenzionale deve ritenersi sussistente il vizio di extrapetizione. Presidente M. Spadone, Relatore L. Ficcialli. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 16 gennaio 2007 (C.c. 1/12/2006), Sentenza n. 858

URBANISTICA E EDILIZIA - Aree sottoposte a vincoli - Condono - Interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) - L. n. 326/2003. Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici, la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 26, lett. a) di conversione del D.L. n. 269 del 2003 ammette la possibilità di ottenere il condono unicamente per gli interventi edilizi di minore rilevanza relativi alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (sull'argomento, cfr. la recente sentenza n. 33297/05 di questa sezione). Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato Mascello ed altro. (Rigetta, App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 159

Urbanistica e edilizia - Impianto di carburanti - Fascia di rispetto stradale - Autorizzazione al potenziamento dell’impianto esistente - Istallazione di due colonnine per l’erogazione di GPL - Diniego di concessione edilizia - Illegittimità. E’ illegittimo, nelle zone agricole degradate il divieto di istallazione e l’ampliamento di stazioni di distribuzione del carburante, in quanto, gli impianti in questione sono strettamente legati all’esistenza della strada, di cui costituiscono un ordinario complemento non essendo ipotizzabile la circolazione di veicoli senza la possibilità di rifornimento di carburante con accesso diretto dalla strada medesima. Per cui la fascia di rispetto stradale non rappresenta affatto un ostacolo all’insediamento di tali impianti. Pres. Farina – Est. Fera - F.lli Gibertini fu Gino Spa (avv. Dallari) c. Comune di Serramazzoni (avv. Poli) (annulla, TAR Emilia-Romagna 20 maggio 2002, n. 753 e n. 754). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 Gennaio 2007 (C.C. 4/07/2006), Sentenza n. 11

Urbanistica e edilizia - Marciapiede - Vicolo chiuso - Nuovo assetto viario - Distanza - Eliminazione dei marciapiedi - Illegittimità - Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio - Proprietà - Art. 24 D. L.vo 1992 n. 285 - Fattispecie. Il marciapiede è una pertinenza d’esercizio della strada (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che ne costituisce parte integrante. Nella specie, l’apertura al transito di un vicolo chiuso realizza senz’altro, ai fini dell’applicazione della norma di piano regolatore sulla larghezza delle nuove strade, un nuovo assetto viario. Nel merito, è stata ritenuta palesemente irrazionale ed illegittima la scelta, di aprire al traffico un vicolo chiuso a prezzo dell’eliminazione dei marciapiedi e con la carreggiata rasente alle case. Pres. Frascione - Est. Carboni - Bergese (avv. Santoro) c. comune di Pancalieri (Avv.ti Gallo e Romano) (annulla TAR Piemonte sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889). CONSIGLIO DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006) sentenza n. 7

Urbanistica e edilizia - Marciapiede - Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio - Proprietà - Ente proprietario della strada - Art. 24 C.d.S.. Il marciapiede costituisce parte integrante della strada ed è una pertinenza d’esercizio (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che pertanto si presume di proprietà dell’ente proprietario della strada. Pres. Frascione - Est. Carboni - Bergese (avv. Santoro) c. comune di Pancalieri (Avv.ti Gallo e Romano) (annulla TAR Piemonte sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889). CONSIGLIO DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006) sentenza n. 7

Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato - verbali - procedure - sigilli - azioni in genere...     ^

URBANISTICA E EDILIZIA - Direttore dei lavori - Responsabilità - Art. 29, c. 2°, D.P.R. n. 380/2001. In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 10/5/2005 n. 34376, Scimone ed altri). Proprio per la posizione di "garante" assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni (cfr. Sez. 3, 7/11/2006 n.38924, Pignatelli). Alcuna efficacia liberatoria può riconoscersi ad una rinuncia comunicata mediante lettera diretta ai committenti, posto che tale atto è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata. Pres. Onorato, Est. Sensini, Ric. Margarito ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 14/06/2007 (Ud. 26/04/2007), Sentenza n. 23129

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione sigilli e risarcimento del danno al Comune - Reato plurioffensivo. La violazione dei sigilli può ledere oltre che l'interesse della Pubblica autorità ad assicurare l'indisponibilità del bene per ragioni di giustizia o altro, anche un parallelo o concorrente interesse di un soggetto privato alla conservazione della identità del bene in attesa del suo conseguimento o a garanzia di un credito o per evitare un aggravio di danno conseguente alla sua modificazione. Questa duplice possibile potenzialità lesiva spiega le ragioni per cui correttamente il giudice può disporre la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni all’Amministrazione Comunale (nella fattispecie si è ritenuto che la violazione dei sigilli per immutare lo stato dei luoghi oggetto di sequestro, con la prosecuzione dei lavori relativi, aveva condotto ad ulteriori conseguenze il danno subito dal Comune). Va infine rilevato come proprio questa possibilità di modificazione - anche mediante la prosecuzione di lavori su di essa - dell'opera della quale l'apposizione dei sigilli è finalizzata ad assicurare "la conservazione e la identità", conduce a ritenere che il reato di cui all'art. 349 c.p. possa essere un reato plurioffensivo. Pres. Onorato Est. Ianniello Ric. D’Alba. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 14/06/2007 (Ud. 26/04/2007), Sentenza n. 23128

 

Urbanistica e edilizia - Ordinanza contingibile ed urgente - Materie di competenza esclusiva del Sindaco - C.d. potere "extra ordinem" - Art. 54 comma 2 D.L.vo 267/2000 - Art. 38 comma 2 L. n. 142/1990. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142 (al pari del vigente art. 54 comma 2 del D.L.vo 267/2000 cit. ), è demandato esclusivamente al sindaco il potere "extra ordinem" di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individuando tale potere come una prerogativa tipica del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri (cfr. ad es. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835, T.A.R. Campania Napoli, sez. 3 maggio 2006 n. 3905, Consiglio Stato sez. IV 24 marzo 2006 n. 1537). Pres., Est. Onorato - Petrella (avv.ti Nicola, Scotto Galletta e Pastore Carbone) c. Comune di Castellammare di Stabia. TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 15 gennaio 2007 (11/01/2007), n. 276

 

Urbanistica e edilizia - Contratto di compravendita di un immobile - Falsa dichiarazione del venditore - Causa di invalidità - Istituito dell’errore scusabile - Rimessione in termini - Limiti. La falsa dichiarazione del venditore (ed il correlativo stato di buona fede dell’acquirente) può costituire valida causa di invalidità del contratto, ma non è idonea a rimettere in termini l’acquirente per l’impugnazione del provvedimento lesivo. Sicché, l’istituito dell’errore scusabile non è praticabile, ai fini della rimessione in termine per la proposizione del ricorso dal quale è decaduto l’alienante, allorché, come nel caso in esame, si verta in ipotesi di errore che ricada (non sui termini processuali o sull’autorità alla quale richiedere la tutela giurisdizionale o, infine, sui mezzi di tutela accordati dall’ordinamento, bensì) sulla la volontà negoziale relativa al contratto di compravendita, per effetto del dolo dell’altro contraente. Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40