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Giurisprudenza

Diritto Urbanistico

Urbanistica e Edilizia

(Ristrutturazione - restauro - ricostruzione - distanze - strade - manutenzione - barriere architettoniche -

espropriazione - indennizzo - incarichi - responsabilità - volumi tecnici - servitù...)

 

(Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato -

responsabilità - termini - verbali - ricorsi - sigilli - accesso...)

 

2010

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94

 

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Ristrutturazione - distanze - strade - restauro - ricostruzione - manutenzione - barriere architettoniche - espropriazione - indennizzo - responsabilità... 

DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e ristrutturazione leggera - Artt. 10, c. 1, lett. c) e 22, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Titolo abilitante - Sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia (cd. pesante, disciplinata dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001 e cd. leggera, disciplinata dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R.) rileva sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione e quanto alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. Sotto il primo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante sono subordinati a permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività; sotto il secondo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” sono sanzionati (allorchè abusivi) con la rimozione o la demolizione dell’opera, ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, invece, possono essere sanzionati (ove abusivi) soltanto con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 D.P.R. 380/2001. Pres. Binachi, Est. Limongelli - T.S. (avv. Capello) c. Comune di S. Francesco al Campo (avv. Saracco). TAR PIEMONTE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 4551

DIRITTO URBANISTICO - Oneri concessori - Beneficio della riduzione - Presupposti per il riconoscimento - Demolizione e costruzione di un singolo nuovo edificio - Modifica dell’assetto urbanistico precedente - Esclusione del beneficio - Art.26 L.R. Friuli Venezia Giulia n.18/1986 - Art.31, 1^co. lett.e) L. n.457/1978. Il riconoscimento dell’eccezionale beneficio della riduzione degli oneri concessori, ai sensi dell’art.26 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n.18 del 1986, laddove espressamente richiama il concetto di ristrutturazione urbanistica di cui all’art.31, 1^co. lett.e) della legge nazionale n.457 del 1978, deve intendersi comunque limitato al solo caso in cui l’intervento progettato non sia un intervento di ristrutturazione edilizia ma risulti essere un intervento di ben più ampia portata e cioè rivolto a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di opere edilizie che determinano anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Deve, pertanto, trattarsi di un intervento di per se stesso complesso e di vaste proporzioni (ben diverso, ripetesi, da quello riferibile alla ristrutturazione ovvero alla nuova costruzione di un singolo fabbricato) che come tale modifichi tutto il “tessuto”urbanistico ed edilizio della zona determinando così una variazione molto significativa della stessa, proprio sotto il profilo dell’assetto urbanistico precedente. Di conseguenza, è da escludere che il riconoscimento di tale beneficio possa intendersi correlato alla realizzazione di un semplice intervento di demolizione e costruzione di un singolo nuovo edificio il cui progetto, sia pure modellato alle caratteristiche tipiche della zona, non preveda altresì la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione mirate alla sostituzione di tutto o di una rilevante parte del tessuto urbanistico della specifica zona da recuperare. (riunisce e conferma sentenze del T. a. r. Friuli Venezia Giulia - Trieste nn. 01020/1998 - 01016/1998) Pres. Piscitello - Rel. Ferrari - Ditta Biscontin S. p. A. (avv.ti Longo e Mazzarelli) c. Comune di Pordenone (avv.ti Cacciavillani e Manzi). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16/12/2010, Sentenza n. 8948

DIRITTO URBANISTICO - N.t.a. - Norma che consente la modifica del piano di campagna - Applicabiltà agli interventi di demolizione e ricostruzione - Esclusione - Ragioni. Una disposizione delle n.t.a. che consenta la modifica del piano di campagna, non può essere applicata ad interventi di demolizione e ricostruzione, non potendosi ritenere che una norma di piano possa incidere sui limiti massimi di estensione di una tipologia di intervento edilizio prevista direttamente dalla legge (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 4929 del 27/10/2009). La modifica del piano di campagna dell’edificio preesistente, infatti, comporta come conseguenza una traslazione in alto della sagoma. E vicende di traslazioni di sagoma o volumetria sono incompatibili con i limiti della demolizione e ricostruzione (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 5268 del 02/12/2009; Tar Toscana, sez. III, n. 639 del 17 aprile 2007) Pres. Petruzzelli, Est. Russo - E.B. e altro (avv.ti Ferrari, Fontana e Fontana) c. Comune di Polpenazze del Garda (avv. Ballerini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n. 4640

DIRITTO URBANISTICO - Berceau - Nozione - Sostituzione della copertura - Intervento di manutenzione straordinaria - Copertura assimilabile ad un solaio - Locale coperto - Qualifica di berceau - Esclusione.
Il berceau è definibile come un’opera edilizia consistente in un pergolato (solitamente in legno) coperto da piante rampicanti. L’aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di una copertura impermeabile, in quanto si tratta di una struttura leggera nella quale deve essere garantito un rapporto di continuità con lo spazio esterno. Il filtro rispetto agli agenti atmosferici è costituito dalle foglie e dalle travi che forniscono appoggio ai rampicanti. È evidente che la maggiore o minore concentrazione di travi di sostegno e la maggiore o minore distanza tra le stesse sono fattori decisivi per stabilire se l’opera appartiene alla tipologia del berceau o ad altre categorie edilizie, come ad esempio i portici. La sostituzione della copertura del berceau costituisce un intervento di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001). Naturalmente la condizione per rimanere nella categoria della manutenzione straordinaria è che la nuova copertura non snaturi le caratteristiche del berceau. Se invece la nuova copertura risultasse assimilabile a un vero e proprio solaio e i rampicanti avessero una funzione puramente ornamentale saremmo di fronte a un’opera del tutto diversa, ossia a un nuovo locale coperto, come tale non più qualificabile né come berceau né come semplice pertinenza dell’edificio. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron -M.L. (avv. Rovetta) c. Comune di Sale Marasino (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n. 4638

DIRITTO URBANISTICO - Opere di ristrutturazione su immobili abusivi - Effetto preclusivo sulla potestà demolitoria - Esclusione. Non possono svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia: tale ulteriore attività costruttiva non può spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza (Cons. St., sez. V. 29 ottobre 1991 n. 1279). Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente. Pres. Leo, Est. Di Mario - L.D. (avv. Villata) c. Comune di Segrate (avv. Viviani) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 novembre 2010, n. 7206

DIRITTO URBANISTICO - Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Ristrutturazione edilizia - Esclusione - Natura e presupposti della ristrutturazione edilizia - T.U.E. n. 380/2001.
Il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata: la ricostruzione su ruderi, pertanto, non costituisce "ristrutturazione" ma "nuova costruzione" (C. Stato, Sez, V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 240; nello stesso senso Cass., Sez. III: 24.9.2008, n. 36542, Verdi; 23.1.2007, Meli; 13.1.2006, Polverino; 4.2.2003, Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti). Sicché, per aversi "ristrutturazione", le opere murarie ancora esistenti devono consentire, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione (C. Stato, sez. IV, 15.9.2006, n. 5375). (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di restauro e risanamento conservativo - Nozione e finalità - Elementi tipologici, formali e strutturali di un edificio - Nozione - Mutamento della qualificazione tipologica - Cd. "iconicità" o immagine dell'edificio - Esclusione - Art. 3, 1° c., lett. e), T.U. n. 380/2001 (già art. 31, 1° c., lett. c, L. n. 457/1978. L'art. 3, 1° comma, lett. e), del T.U. n. 380/2001 (con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma, lett. c, della legge n. 457/1978) identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili". Tali interventi, in particolare, comprendono: a) il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; b) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; c) l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. L'attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino dell'individualità originaria dell'immobile. La finalità del restauro e del risanamento conservativo, dunque, è quella di rinnovare l'organismo edilizio “esistente” in modo sistematico e globale, pur sempre però nel rispetto (perché sempre di conservazione si tratta) dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali" (Cass., sez. III, 21.4.2006, D'Antoni). Elementi tipologici di un edificio sono quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie (es. costruzione rurale, capannone industriale, edificio scolastico, edificio residenziale unifamiliare o plurifamiliare, edificio residenziale signorile, civile, popolare etc.). Il restauro ed il risanamento conservativo non possono comportare il mutamento della qualificazione tipologica intesa nel senso anzidetto. Elementi formali di un edificio, poi, non sono quelli relativi alla sagoma in senso stretto ovvero alla volumetria rigidamente intesa, bensì quelli che determinano la cd. "iconicità" del manufatto intesa come quell'insieme di caratteristiche - disposizione dei volumi, elementi architettonici, particolari rifiniture - che lo distinguono ed inquadrano in modo peculiare. Il restauro ed il risanamento conservativo non possono incidere con quella che può definirsi "l'immagine caratteristica dell'edificio", secondo una specifica valutazione da operarsi in relazione a ciascun caso concreto. Elementi strutturali di un edificio sono, infine, quelli che compongono materialmente la struttura stessa (anche non portante) dell'organismo edilizio: es. muratura in pietrame, struttura portante in cemento armato, tetto in coppi etc.. Gli elementi strutturali non possono ricevere modificazioni da interventi di restauro e risanamento conservativo. (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390

DIRITTO URBANISTICO - Restauro e risanamento conservativo - Funzione - Fatto accidentale ed involontario es. improvviso crollo - Riedificazione rientrante nel concetto di restauro o di risanamento conservativo - Esclusione - Interpretazione giurisprudenziale - Ricostruzione su ruderi costituisce "nuova costruzione". L'intervento di restauro e risanamento conservativo presuppone, l'esistenza nel suo complesso di un organismo edilizio sul quale intervenire, proprio perché è finalizzato al recupero degli immobili nella loro attuale consistenza e nell'ambito degli spazi concretamente identificabili. Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori le strutture portanti del manufatto vengano meno anche per un fatto accidentale ed involontario quale un improvviso crollo, la loro riedificazione non può più dirsi rientrante nel concetto di restauro o di risanamento conservativo, giacché le opere edilizie in concreto eseguite (già il gettito delle nuove fondazioni in calcestruzzo), determinano la realizzazione di un edificio radicalmente e qualitativamente diverso dal precedente. (T.a.r. Lombardia, sez. II, 20/3/1993, n. 94; T.a.r. Piemonte, sez. I, 3/3/1988, n. 56). Nell'interpretazione giurisprudenziale la ricostruzione su ruderi costituisce "nuova costruzione", in quanto, in mancanza di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura, non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390

DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione edilizia - Concetto - Art. 3 d.P.R. n. 380/2001. Il concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comprende anche la demolizione seguita dalla ricostruzione del manufatto, purché la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma e volume tra il vecchio e il nuovo manufatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 16 marzo 2005, n. 1062 e riferimenti ivi contenuti; IV, 28 luglio 2005, n. 4011; 7 settembre 2004, n. 5791). Ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è infatti la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest’ultimo caso - con ricostruzione, se non “fedele” - termine espunto dall’attuale disciplina -, comunque, rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (cfr. Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2008, n. 6214; IV, 16 giugno 2008, n. 2981; V, 4 marzo 2008, n. 918; IV, 26 febbraio 2008, n. 681). Pres. Adamo, Est. Pignataro - S.F. (avv. Agugliaro) c. Comune di San Cataldo (avv. Nardo) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 settembre 2010, n. 11114

DIRITTO URBANISTICO - Liquidazione di un compenso frazionato - Opere non suddivise in categorie - Esclusione - Tariffa professionale (Ingegneri architetti) - Art. 14 L. n.143/1949. In materia di tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, l'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 non consente di liquidare un compenso frazionato ove la classe di appartenenza delle opere non sia suddivisa in categorie. (Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore L. Piccialli). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 5/08/2010 (ud. 8/6/2010) Sentenza n.18249

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di manutenzione straordinaria - Ristrutturazione - Differenza - Ruderi - Natura di area non edificata. Gli interventi di manutenzione straordinaria postulano la preesistenza di un organismo edilizio già ultimato e operativo, di cui s’intende conservare o rinnovare la funzionalità, mentre la ristrutturazione consiste in una modalità di conservazione dell'edificio preesistente nella sua consistenza strutturale (Cons. St., sez. V, 10 agosto 2000, n. 4397), .anche se realizzata attraverso interventi strutturali di demolizione e ricostruzione (fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177). È opinione comune nella giurisprudenza che un intervento di ristrutturazione edilizia (anche di demolizione e ricostruzione) presuppone un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione (Cons. Stato Sez. IV - sentenza 16 giugno 2008, n. 2981). Il concetto di ristrutturazione postula infatti necessariamente l'esistenza di un manufatto da riedificare e consolidare dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura per cui i ruderi, che non possiedono tali elementi, sono da considerarsi un'area non edificata (Cass. Sez. III penale 24 settembre 2008 n. 36542). Pres. Zingales, Est. Barone - C.A. 8avv.ti Saitta e Sammartino) c. Comune di Alì Terme (avv. Moschella). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 3108

DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo - Intervento di manutenzione straordinaria - Esclusione - Permesso di costruire - Necessità - Reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/01. La realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell'edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all'art. 44, d.P.R. 380/01 (Cass. n. 40843/2005; Cass. n. 15561/2007). (annulla senza rinvio, sentenza, resa dalla Corte di Appello di Roma in data 4/5/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. PG in proc. De Silvestri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 27264

DIRITTO URBANISTICO - Vincolo stradale - Finalità - Sicurezza della circolazione - Impianto di cantieri e deposito di materiali - Opere realizzate a livello della sede stradale, non emergenti dal suolo - Rispetto delle distanze - Obbligo. Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass., II, 1.6.1995, n. 6118; Cons. di St., IV, 18.10.2002, n. 5716; id., 25.9.2002, n. 4927; T.A.R. Campania-Salerno, II, 9.4.2009, n. 1383). Pres. Balba, Est. Vitali - L.G. e altro (avv. Gerbi) c. Comuen di Varazze (avv. Viscardi) - TAR LIGURIA, Sez. I - 5 luglio 2010, n. 5565

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di ristrutturazione realizzabili con DIA - Conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente - Necessità - D.P.R. n. 380/2001 e s.m. - D.Lgs. n. 301/2002. Ai sensi della disciplina contenuta nel Testo Unico Edilizia e successive modifiche, gli interventi di ristrutturazione, in ogni caso, anche se realizzabili con DIA, devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. (conferma sentenza n. 4008/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 08/07/2009 che confermava la sentenza 3.6.2008 del Tribunale monocratico di Massa) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Giannoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24243

 

DIRITTO URBANISTICO - Vincolo cimiteriale - Fabbricati non destinati ad abitazione e di carattere pertinenziale - Inedificabilità assoluta. Il vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del T.U.LL.SS. comporta (v., per tutte, recentemente, Cons. Stato , IV, 27.10.2009, n. 6547) inedificabilità assoluta dell’area, e tanto vale indipendentemente dal tipo di fabbricato, anche non finalizzato all’abitazione e di carattere pertinenziale. Il vincolo, infatti, risponde ad una triplice funzione: di assicurare condizioni di igiene e di salubrità, di garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario. Pres. Radesi, Est. La Guardia - P.N. (avv. Terlizzi) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR TOSCANA, Sez. III - 11 giugno 2010, n. 1815


DIRITTO URBANISTICO - Interventi di manutenzione straordinaria - Nozione - Sostituzione del tetto - Modificata la sagoma - Permesso di costruire - Necessità - Art. 3 c. 1 lett. b) D.P.R. n. 380/01 (T.U.E.).
In base all'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia) si considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per integrare o realizzare i servizi igienici sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso. Pertanto, possono rientrare nella manutenzione straordinaria anche la sostituzione del tetto a condizione però che non venga modificata la quota d'imposta o alterato lo stato dei luoghi né planimetricamente né quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi preesistenti. Nella specie è stata aumentata l'altezza del fabbricato attraverso un cordolo di c.a. e conseguente modificata la sagoma. Trattandosi, quindi, di opere qualificati come interventi soggetti a permesso di costruire. (conferma sentenza della corte d'appello di Catania 06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti Ric. Maravigna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22229


DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione edilizia - Nozione - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento conservativo - Differenza - Fattispecie: suddivisione di un fabbricato in due unità immobiliari - Art. 3, 1° c. - lett. d), T.U.E. n. 380/2001 - come mod. dal D.Lgs n. 301/2002 - Art. 44, D.P.R. n. 380/2001.
Ai sensi dell’art. 3, 1° comma - lett. d), del T.U. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 la ristrutturazione edilizia non è vincolata, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). Nella fattispecie, é emerso al dibattimento, che i lavori ancora in corso al momento del sopralluogo erano destinati complessivamente a suddividere un fabbricato in due unità immobiliari, mediante opere di diversa distribuzione interna e modifiche di porte e finestre esterne. Lavori siffatti, per la loro evidente incidenza sul carico urbanistico, non potevano essere realizzati previa "DIA semplice" ma solo con "DIA alternativa al permesso di costruire" e tale procedura non risultava esperita in concreto. Si verte, pertanto, in ipotesi di opere sostanzialmente prive di titolo abilitativo e ciò comporta (art. 22, 4° comma, T.U. n. 380/2001) l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 44. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Magistrati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Ud. 16/03/2010), Sentenza n. 20350

DIRITTO URBANISTICO - Attività di ristrutturazione edilizia - Serie di interventi - Connessione finalistica delle opere eseguite - Denunzia di inizio attività (DIA) in alternativa al permesso di costruire - Presupposti - Ristrutturazioni edilizie cd. di portata minore - Disciplina - Artt. 22, 3°c., lett. a) e 10, 1° c. - lett. c), del T.U.E. n. 380/2001, come mod. dal D.Lgs. n. 301/2002.
L’attività di ristrutturazione, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi ad altri tipi di interventi (es. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo). L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo (Cass., Sez. III, 19.9.2008, n. 35897, Altarozzi ed altri). Di conseguenza, l'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici" ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A). L'art. 22, 3°comma - lett.a), dello stesso T.U., come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, però, che - a scelta dell'interessato - tali interventi possono essere realizzati anche in base a denunzia di inizio attività (alternativa al permesso di costruire). E' stato rilevato inoltre, in giurisprudenza, che devono ritenersi realizzabili, previa mera denunzia di attività (non alternativa al permesso di costruire) le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica [diverse da quelle descritte dall'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001, che possono incidere, invece, sul carico urbanistico]. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Magistrati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Ud. 16/03/2010), Sentenza n. 20350

 

DIRITTO URBANISTICO - Interventi finalizzati alla realizzazione di depositi merci e materiali - Lavori non urbanisticamente rilevanti - Assimilazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo - Nuova costruzione - Inconfigurabilità - Fattispecie: area destinata a esposizione di autovetture a fini commerciali. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di depositi di merci e materiali che comportino l’esecuzione di lavori non urbanisticamente rilevati (come nel caso in cui sia prevista solo la ripulitura del terreno) non integrino <<l'ipotesi di modificazione urbanisticamente rilevante del territorio, soggetta a concessione edilizia, …. quand'anche il suolo così ripulito sia destinato all'esposizione di autovetture a fini commerciali>> (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 5222) e devono pertanto essere assimilati agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo previsti dalle prime tre lettere dell’art. 3, 1° comma del t.u. n. 380 del 2001 e contrapposti agli interventi di <<nuova costruzione>>, giustamente considerati maggiormente invasivi per il territorio e soggetti ad un regime autorizzatorio maggiormente rigoroso. Pres. f.f. ed Est. Viola - A.M. (avv. Schirano) c. Comune di Monteiasi (avv. Cecinato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 maggio 2010, n. 1094

 

DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto autostradale - Vincolo di inedificabilità assoluto - Fondamento - D.M. 1 aprile 1968, n. 1404. Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale (Tar Toscana, 25 giugno 2007, n. 934). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - S.V. e altro (avv.Onofri) c. ANAS (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1628

 

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "ristrutturazione edilizia" - Art. 3, 1° c., lett. d), T.U. n. 380/2001, come modif. D.Lgs. n. 301/2002. L'art. 3, 1° comma, lett. d), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, ha esteso, la nozione di "ristrutturazione edilizia" ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi "consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica". Volumetria e sagoma, dunque, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione. (Conferma ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Cavallo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16393

 

DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione edilizia - Ricostruzione dell’edificio demolito - Parametro di riferimento - Disciplina vigente all’epoca della realizzazione del manufatto - Diritto acquisito al mantenimento dell’immobile esistente. Ai fini della conformità urbanistica della ristrutturazione edilizia - laddove realizzata mediante ricostruzione dell'edificio demolito ed il mantenimento di tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l'area di sedime ed il numero delle unità immobiliari - il parametro di riferimento è rappresentato dalla disciplina vigente all'epoca della realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio e non da quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione dovendosi fare salvo, in capo all'interessato, il diritto acquisito al mantenimento, conservazione e ristrutturazione dell'immobile esistente giacché la legittimazione urbanistica del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004 , n. 3210). Pres. Leo,. Est. Di Mario - L. s.r.l. (avv.ti Colombo e Galbiati) c. Comune di Varano Borghi (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 22 aprile 2010, n. 1133

 

DIRITTO URBANISTICO - Sostituzione o rinnovamento di serramenti - Manutenzione ordinaria - Anche in caso di utilizzo di materiali diversi dagli originari - Art. 3, lett. a T.U. n. 380/2001 - Fattispecie: sostituzione di un cancello - Attività libera. La sostituzione o il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi, serrande, finestre e abbaini, rientra nel concetto di finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 lett. a) T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e, cioè, di attività libera e non soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 6 lett. a) dello stesso decreto, e ciò sia che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento venga effettuata con materiali diversi (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2.3.2009, n. 620). La sostituzione di un cancello rientra nel genus sostituzione di serramento ed è quindi, al lume del Testo Unico sull’edilizia, attività libera non soggetta neanche a denuncia di inizio attività. Pres. Bianchi, Est. Graziano - M.G. e altro (avv. Sertorio) c. Comune di Verbania - TAR PIEMONTE, Sez. I - 12 aprile 2010, n. 1761

 

DIRITTO URBANISTICO - Restauro e risanamento conservativo - Funzione - Intervento edilizio su ruderi o edifici già da tempo demoliti - Nuova costruzione - Permesso di costruire - Necessità - D.P.R. n. 380/01. La caratteristica essenziale della categoria del restauro e risanamento conservativo è quella della conservazione di un organismo edilizio preesistente assicurandone la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali preesistenti. Mentre nel caso di meri "ruderi" o di edifici già da tempo demoliti, come nella specie, l'intervento edilizio deve essere necessariamente inquadrato nella diversa fattispecie della "nuova costruzione". (Cons. Stato, V, 15/4/2004, n. 2142; C.d.S. Sez. V, 1/12/1991, n. 2021; C.d.S. 10/3/1997, n. 240). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Gargiulo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 13492

 

DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Comproprietari - Criteri di individuazione della responsabilità - Proprietario committente - Indizi precisi e concordanti - Fattispecie. In materia di reati edilizi, la responsabilità del proprietario, qualora non risulti che abbia assunto la veste di committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti, quali l'abitare sul luogo ove si é svolta l'attività illecita di costruzione, la assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione, ed altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice, quali ad esempio, la presentazione della domanda di condono, la presenza sul luogo, ecc. (Cass. n 10632 del 2003). Nella specie, al comproprietario può essere tranquillamente attribuita la veste di committente avuto riguardo al fatto che al momento del sopralluogo si trovava sul posto per controllare l'andamento dei lavori ed ha presentato l'istanza per la sanatoria. (conferma, sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5/05/2009) Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Campanile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11526

 

DIRITTO URBANISTICO - Inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa - Responsabilità del reato edilizio - Coniuge dell’usufruttuario - Art. 44, D.P.R. 380/2001. I reati previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa; con la conseguenza che chiunque, anche se non proprietario, può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato (Cass. Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007). Il che vale ad affermare che anche il coniuge dell'usufruttuario può in via di principio rispondere del reato in esame in quanto ciò che rileva per il giudizio di responsabilità è la prova dell'apporto causale alla consumazione del reato e non già la qualità soggettiva dell'imputato. (Conferma sentenza n. 1111/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. De Carolis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 11093

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale - Interventi edilizi - DIA - Super DIA - Manutenzione ordinaria - Disciplina applicabile - Art. 22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett. e), D. L.gs. n. 301/2002 - D. L. vo n. 42/2004. Ai sensi dell'art. 22, comma sesto, del DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, comma I lett. e), del D. L.gs. 27 dicembre 2002 n. 301, la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Pertanto, l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è prevista dalla norma citata non solo con riferimento alla cosiddetta super DIA, di cui al comma 3 dell'art. 22, sostitutiva del permesso di costruire, ma anche per gli interventi minori previsti dai primi due commi dello stesso articolo, sempre che la normativa che disciplina il vincolo lo preveda. Va quindi osservato che, ai sensi del T.U. n. 380/2001, solo gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti ad alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 6, comma primo lett. a), mentre ogni altro intervento, per il quale non sia necessario il permesso di costruire (art. 10), deve essere preceduto dalla presentazione della DIA (art. 22, comma primo). (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico - Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione degli edifici - Autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Disciplina applicabile - DIA, Super DIA e permesso di costruire - Art. 22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett. e), D. L.gs. n. 301/2002 - Art. 149, c.1° lett. a), D. L. vo n. 42/2004. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi, in base al combinato disposto dei citati art. 3, primo comma lett. d), ultima parte, e 10, primo comma lett. c), del DPR n. 380/2001, anche quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria e sagoma di quelli precedenti. Tali interventi di ristrutturazione possono essere eseguiti mediante la DIA, di cui ai primi due commi dell'art. 22, se non portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, né modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici dell'edificio, ovvero modificazione della destinazione d'uso nelle zone omogenee A. Nel caso, invece, l'intervento di ristrutturazione determini tali modificazioni lo stesso deve essere assentito mediante il permesso di costruire ovvero la presentazione della DIA di cui all'art. 22, terzo comma. In ogni caso, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati all'autorizzazione dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo paesaggistico. (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739

 

DIRITTO URBANISTICO - Zone paesisticamente vincolate - Lavori di accorpamento di più unità immobiliari - Mutamento della consistenza estetica ed architettonica del manufatto - Permesso di costruire e nulla osta paesaggistico - Necessità - Manutenzione straordinaria - Esclusione - Art. 3, c. 1, lett. b) D.P.R. n. 380/2001. I lavori di accorpamento di più unità immobiliari, variando gli elementi strutturali e mutando la consistenza estetica ed architettonica del manufatto, cioè la fisionomia dell'immobile e l'aspetto esteriore di esso nelle sue linee generali, in zone paesisticamente vincolate, non possono essere eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire e l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Sicché, l'attività edilizia concretamente realizzata non può ricondursi alla manutenzione straordinaria, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera b), con definizione già fornita dalla Legge n. 457 del 1978, articolo 31, comma 1, lettera b), ricomprende in tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso". (Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

 

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di risanamento e restauro - Finalità specifica - Elementi accessori e impianti - Opere di autonoma rilevanza - Qualifica di restauro - Esclusione. La finalità specifica degli interventi di risanamento e restauro è quello di consentire di rinnovare l'edificio nel rispetto dei suoi elementi essenziali dal punto di vista tipologico, formale e strutturale. In altri termini, mediante il restauro e risanamento conservativo non si può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente, dovendosi porre in essere solo quegli interventi sistematici i quali, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza 16 giugno 2008, n. 2981). Gli unici elementi nuovi che sono ammessi nelle opere di restauro e risanamento conservativo sono quegli elementi accessori e quegli impianti che sono richiesti dalle esigenze d’uso (come ad esempio gli impianti idrici, di condizionamento o di riscaldamento), purché l’inserimento degli stessi non alteri in modo rilevante la struttura originaria. Viceversa, non possono rientrare fra gli interventi di restauro e risanamento conservativo quelle opere che, se pure oggettivamente di non grande rilievo, hanno comunque una loro autonoma rilevanza sotto il profilo edilizio perché prevedono l’aggiunta di nuove strutture alle parti preesistenti mediante interventi che travalicano quelli rivolti solo a conservare o proteggere le parti dell'edificio cui accedono, ovvero ad assicurarne la funzionalità o l'uso (cfr. Tar Campania Sez. IV, 6 luglio 2004 n. 9924). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - F.B. (avv. Corli) c. Comune di Brescia (avv.ti Moniga e Orlandi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 875

DIRITTO URBANISTICO - Standard urbanistici - Principi - Concetto - Opere di urbanizzazione primaria - Dimensionamento - Imposizione di vincoli espropriativi - Attribuzione di cubatura su altri terreni.
In materia di standard urbanistici sono stati elaborati alcuni principi che si possono così riassumere: (a) il concetto di standard urbanistico non deve essere definito formalisticamente ma si estende a qualunque servizio di interesse pubblico e generale, sia esso gestito dall’amministrazione o dai privati; (b) gli standard urbanistici si distinguono dalle opere di urbanizzazione primaria in quanto rispetto all’infrastrutturazione di base sono qualcosa di aggiuntivo, che può essere considerato necessario solo in una visione urbanistica di qualità; (c) per alcuni standard urbanistici sono fissate dalla legge regionale le misure minime, tuttavia ogni comune è autonomo nella scelta della misura complessiva; (d) nel dimensionamento degli standard urbanistici si devono considerare anche eventuali flussi di utenza aggiuntivi rispetto a quelli della popolazione residente; (e) qualora i servizi siano svolti da privati l’amministrazione deve assicurarne la destinazione pubblica attraverso convenzioni; (f) qualora la previsione di standard urbanistici si traduca nell’imposizione di vincoli espropriativi è necessaria una valutazione economica relativa alla sostenibilità della spesa per gli indennizzi; (g) in alternativa (o anche congiuntamente) agli indennizzi può essere utilizzata la perequazione urbanistica nella forma dell’attribuzione di cubatura su altri terreni. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.B. (avv.ti La Spada e Noschese) c. Comune di Nave (avv. Gitti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 869

 

DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di un soppalco - Natura dell’intervento - Restauro o risanamento conservativo - Esclusione - Ristrutturazione edilizia - Fondamento - Art. 10, c. 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001. La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo (i quali presuppongono, ai sensi dell'art. 3, lett. c) D.P.R. n. 380/01, la conservazione di elementi, anche strutturali, degli edifici, che siano comunque preesistenti, ovvero l'inserimento di elementi nuovi, che abbiano tuttavia carattere accessorio), ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera c) del comma primo dell'articolo 10 d.P.R. n. 380/01, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico ( T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 novembre 2008 , n. 20563). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G.C. (avv. Blandi) c. Comune di Palermo (avv. Bartolone) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n. 1953

 

DIRITTO URBANISTICO - Volumi tecnici - Nozione - Esclusione dal conteggio dell’indice edificatorio - Presupposti - Vani idonei ad essere adibiti ad abitazione - Estraneità. Sono volumi tecnici solo quelli adibiti alla sistemazione di impianti (riscaldamento ascensore ecc.) aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. St., Sez. V, 31.1.2006 n. 354). I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d. carico urbanistico e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Essi non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all'abitazione (cfr. Cons. St. Sez. V 13.5.1997, n. 483), come le soffitte o i bagni, destinati a formare un’ unica unità abitativa e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici. Il beneficio del mancato computo volumetrico (derivante dalla iscrizione al concetto di volume tecnico) risulta necessariamente condizionato alla sussistenza dei suddetti presupposti, cosicché non può esistere volume tecnico laddove si tratti di vani che presentano tutte le caratteristiche per essere adibiti all’abitazione. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - A.Z. (avv. Ballerini) c. Comune di Iseo (avv. Massari). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 712

 

DIRITTO URBANISTICO - Distanze legali - Muro di contenimento - Natura di “costruzione” ai fini di cui all’art. 873 c.c. - Parte compresa tra le fondamenta e il livello del fondo superiore - Esclusione - Parte del muro realizzata oltre il piano del fondo sovrastante - Costruzione in senso tecnico-giuridico. In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 10 gennaio 2006, n. 145). Pres. De Zotti, Est. Bruno - G.V. e altro (avv.ti Sella, Lugoboni e Cappelletto) c. Comune di Costermano (n.c.). TAR VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 453

 

DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione edilizia - Art. 3 d.P.R. 380/2001 - Modifica ex art. 1 d.lgs. n. 301/2002 - Nuova definizione di ristrutturazione - Caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente - Conservazione. L'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art. 3 del D.P.R. n.380 del 2001, in tema di ristrutturazione edilizia, eliminando la locuzione "fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali a quello preesistente" e l'ha sostituita con l'espressione "ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" (art. 1, lett. a). Appare pertanto evidente che la nuova costruzione debba conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177. Pres. Cavallari, Est. Moro - S.r. (avv. Paladini) c. Comune di Taurisano (avv. Cascione) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez.III - 3 febbraio 2010, n. 438

 

DIRITTO URBANISTICO - Muro di cinta e muro di contenimento - Differenza - Assimilabilità del muro di cinta alle pertinenze - Assimilabilità del muro di contenimento alle costruzioni - Necessità di titolo abilitativo edilizio - Rispetto delle distanze dai confini. Mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze, non così il muro di contenimento che viene assimilato alla categoria delle costruzioni. Nel caso in cui lo scopo della realizzazione sia la delimitazione della proprietà si ricade infatti nell'ipotesi della pertinenza, per cui non è necessario il rilascio della concessione (TAR Emilia Romagna, Parma, 12 marzo 2001, n. 106; TAR Liguria, sez. I, 14 novembre 1996, n. 492; TAR Liguria, 19 ottobre 1994, n. 345). Diversa è la situazione, allorché il muro è destinato non solo a recingere un fondo, ma contiene o sostiene esso stesso dei volumi ulteriori (tar Emilia Romagna, Parma, 27 aprile 2001, n. 246; tar Lazio, sez. II, 4 novembre 2000, n. 8923); in tal caso il manufatto ha una funzione autonoma, dal punto di vista edilizio e da quello economico (TAR Piemonte 7 maggio 2003 n. 657). Avendo il muro di contenimento la natura di costruzione, deve, tendenzialmente, rispettare le distanze dai confini stabilite dalle n.t.a. del p.r.g. Pres. Balba, Est. Morrelli - P.F. (avv. Maoli) c. Comune di Torriglia (avv. Vallerga). TAR LIGURIA, Sez. I - 31 dicembre 2009, n. 4131

 

Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato - verbali - procedure - sigilli - azioni in genere...     ^


DIRITTO URBANISTICO - Violazione di sigilli - Responsabilità del custode - Esistenza del caso fortuito o della forza maggiore - Onere della prova - Art. 349 c.p.. In tema di violazioni di sigilli, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore: Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (Cass. pen. sez.VI, 11/05/1993 n. 4815; conf. Cass. pen. sez.3 n.2989 del 28.1.2000). Risponde, pertanto del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli (Cass. pen. sez.3 24.5.2006 n.19424). (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Nastro ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829

DIRITTO URBANISTICO - Denuncia di inizio attività e relazione iniziale - Responsabilità del progettista - Configurabilità del reato di falso - Art. 29, d.p.R. n.380/2001. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione, qualora riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici vigenti e non già la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità con le opere in concreto realizzate. (conf. Cass. Sez. V, 11.11.2009, n. 7408, Frigi). (riforma in parte sentenza del 24/09/2008 Corte d'appello di Napoli) Pres. Onorato Est. Franco Ric. Coppola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Ud. 20/05/2010), Sentenza n. 27699

DIRITTO URBANISTICO - DIA e relazione del progettista - Valore sostitutivo e certificativo - Responsabilità del progettista - Obblighi - Art. 29 e 23, d.p.R. n.380/2001 - Artt. 359 e 481 c.p.. L'art. 29, d.p.R. n.380/2001 deve essere letto in correlazione con il precedente art. 23, il quale dispone che la DIA deve essere accompagnata da una relazione del progettista «che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti» (comma 1); che il dirigente o responsabile dell'ufficio «in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza» (comma 6); e che, ultimato l'intervento, «il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale ... con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività» (comma 7). Il progettista dunque ha un duplice obbligo: a) redigere una relazione preventiva in cui si assume l'onere di "asseverare" tra l'altro la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e la mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi; b) rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia altro tecnico) un certificato di collaudo circa la conformità di quanto realizzato al progetto iniziale. Il termine "asseverare" ha il significato di "affermare con solennità", e cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità - affidabilità del contenuto. L'art. 29, comma 3, dispone poi che "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'art. 23, comma 1, l'amministrazione ne da comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disoplinari". (Cass. Sez. III, 21.10.2008, n. 1818/09, Baldessari). Sicché, la costruzione della DIA come atto a controllo successivo rafforza il concetto di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume valore sostitutivo e quindi "certificativo". (riforma in parte sentenza del 24/09/2008 Corte d'appello di Napoli) Pres. Onorato Est. Franco Ric. Coppola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Ud. 20/05/2010), Sentenza n. 27699

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Interesse protetto - Persona offesa e soggetto danneggiato - Differenza - Reati a natura plurioffensiva (es. abuso d'ufficio) - Diritto al contraddittorio - Art. 408 c.p.p.. In tema di reati edilizi l’interesse protetto è quello, formale, della realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione e della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. Di certo, però, si tratta di beni la cui titolarità non può essere riconosciuta in capo al privato che, al massimo, ha un interesse legittimo all’osservanza di tali principi e può, in caso dì loro violazione, lamentare i danni patiti. Chiaro, però, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella di persona offesa. Sicché, l'avviso ex art. 408 c.p.p. spetta esclusivamente alla persona offesa non anche al danneggiato dal reato. Mentre si è diversificato il caso di quei reati, come l'abuso d'ufficio che, avendo natura plurioffensiva (è - cioè - idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale) implica che il privato danneggiato rivesta la qualità di persona offesa ed, in tal caso, "l'omesso avviso della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informata, viola il diritto al contraddittorio" (Cass. sez. VI, 22.3.06, P.O. in proc. Tundo). (dich. inammissibili il ricorso avverso il Decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. di Roma in data 28.2.09) Pres. De Maio, Est. Mulliri, Ric. Pellegrino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/06/2010 (Cc. 12/05/2010), Sentenza n. 24304

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Il perseguimento di un fine pubblico non esclude la consumazione del reato - Art 323 c.p.. Il perseguimento di un fine pubblico da parte dell’agente non vale ad escludere il dolo dell’abuso d’ufficio, sotto il profilo dell’intenzionalità, allorché rappresenti un mero pretesto, col quale venga mascherato l’obiettivo reale della condotta (Cass. Sez. 6, 17/10/2007 n. 40891). (annulla con rinvio sentenza in data 30/09/2007 la Corte di Appello di Bari) Pres. Serpico, Rel Matera, Ric. N.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. VI, 17/06/2010, Sentenza n. 23421

DIRITTO URBANISTICO - Domanda di concessione edilizia in sanatoria - Attestazione falsa della data di ultimazione dell'opera da sanare - Falsità ideologica - Art. 483 c.p. - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - C.d. valenza probatoria privilegiata - L. n.15/1968, attuata dall'art.77 D.L.vo n. 445/2000. Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell'opera da sanare, considerato che l'ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata - con esclusione di produzioni documentali ulteriori - e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (Cass. Sez.5 n.2978 del 26.11.2009; conf. Cass. sez.5 n.5122 del 19.12.2005). E ciò "anche a seguito dell'abrogazione della L.4 gennaio 1968 n.15, attuata dall'art.77 del D.L.vo 28.12.2000 n. 445, per effetto della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale (Cass. pen. sez.3 n.9527 del 24.1.2003). (riforma, sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Carta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22227

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Periculum in mora - Fondamento - Fattispecie: fabbricati, mancata ultimazione e violazione sigilli. In tema di sequestro preventivo, il "periculum in mora" va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa, che può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato, lasciando ovviamente alla sede di merito la possibilità dì escluderlo in base alle successive risultanze. Nella specie, i fabbricati al momento del sequestro, non erano ultimati in tutte le loro parti, comprese le rifiniture esterne ed interne, mentre i lavori sono stati proseguiti anche con violazione dei sigilli. Tanto ha illustrato, ad evidenza, la sussistenza del pericolo attuale della libera disponibilità degli immobili e del volontario aggravamento dell'offesa ai beni protetti dalla norme giuridiche violate. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric. Viola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 7114

DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - False attestazioni - Dolo generico - Reato di cui all’art. 483 c.p - Configurabilità. Si configura il reato di cui all’articolo 483 c.p. nell’ipotesi di false attestazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per la condonabilità delle opere, il dolo (generico) del falso deve, pertanto, ritenersi integrato dalla consapevolezza dell’attestazione contraria al vero dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Pres. Petti, Est. Teresi, Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n. 1601