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Giurisprudenza

 

Urbanistica

 

2005

 

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 <  indice urbanistica

 

Ristrutturazione - distanze - strade - restauro - ricostruzione - manutenzione - espropriazione - indennizzo - responsabilità...   

Urbanistica e edilizia - Nuove opere - Sopraelevazione - Distanze - Rispetto - Necessità - Distacco minimo previsto dal codice civile o dal regolamento locale. In materia urbanistica, le sopraelevazioni, in quanto "nuove opere", sono sottoposte al regime delle distanze previsto per queste ultime, anche se con opportune armonizzazioni con il principio della prevenzione, con la conclusione che sia il preveniente che il prevenuto possono costruire sul filo della precedente costruzione e, solo se non ritengano di rispettare tale linea costruttiva, devono osservare dall'altro fabbricato, indipendentemente dal superamento o meno del livello di quest'ultimo, il distacco minimo previsto dal codice civile o dal regolamento locale. (si veda: Cass. Sez. II, 12/01/2005, n. 400). Pres. Orrei; Est. Liguori; B. (Avv.ti Brancaccio, Clarizia) C. Comune di Sant'Egidio Monte Albino (N.C). T.A.R CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 Novembre 2005, n. 2479

Urbanistica e edilizia - Passo carrabile - Definizione - Ente proprietario della strada - Preventiva autorizzazione - Necessità - Sicurezza e fluidità della circolazione - Limiti. A norma dell’art. 22 del Codice della Strada il passo carrabile si definisce come accesso dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, che non può essere aperto senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, il quale è tenuto a provvedere, secondo il disposto del precedente art. 14, con lo scopo “di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”. Ma, seppure può ipotizzarsi che in determinate straordinarie circostanze “la sicurezza e la fluidità della circolazione” possa assumere rilevanza anche ai fini della “sicurezza pubblica” di cui al citato art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora art. 54 t.u.e.l. 18 agosto 2000 n. 267), certamente il rilascio dell’autorizzazione di passo carrabile esula da tale ambito, attenendo questo più propriamente alla funzione di prevenzione delle turbative dell’ordine pubblico. Pres. Santoro - Est. Allegretta - Sky Lab Café s.n.c. (avv.ti Galimberti e Villa) c. Comune di Giussano (avv.ti Andana, Celoria, Fossati e Villani) (conferma TAR Lombardia - Milano, Sez. III sentenza n. 2266 in data 4 giugno 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21 NOVEMBRE 2005 (c.c. 15/02/2005), Sentenza n. 6413

Urbanistica e edilizia - Materia urbanistica - Risarcimento del danno - Art. 2043 cod. civ. - Giudice amministrativo e giudice ordinario - Giurisdizione. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti", anzichè "gli atti ed i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il comportamento della pubblica amministrazione risulta spogliato da ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l'illiceità della condotta del soggetto pubblico, ex art. 2043 cod. civ., suscettibile di incidere sui diritti patrimoniali dei terzi. Sulla base di questo principio, le Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta da esercenti di un'attività commerciale a causa dell'abnorme dilatazione ascrivibile alla P.A. dei tempi di costruzione di un parcheggio pubblico nella zona in cui si svolgeva la suddetta attività. Presidente G. Ianniruberto, Relatore G. Vidimi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 18 ottobre 2005, Ordinanza n. 20123 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Incarichi di progettazione a professionisti esterni - Direzione dei lavori al progettista - Affidamento - Mancanza di fiducia verso il professionista - Affidamento a un professionista diverso - Adeguata motivazione - Necessità. In tema di incarichi professionali, l’articolo 17, comma 14, della legge sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e succ. mod., dispone che, quando l’amministrazione affidi incarichi di progettazione a professionisti esterni, deve poi affidare la direzione dei lavori al progettista «con priorità rispetto ad altri professionisti esterni»: la priorità significa, nel contesto considerato, che l’amministrazione può scegliere altro professionista, fornendo però adeguata motivazione. Fattispecie: progettazione del primo lotto di lavori di miglioramento della rete idrica comunale. Nel caso in esame, l’amministrazione ha adeguatamente motivato sia con la mancanza di fiducia verso il professionista che aveva eseguito la progettazione (al quale riguardo, purché i motivi della sfiducia siano pertinenti, non ha nessuna importanza che l’amministrazione abbia torto o ragione), sia con la competenza ed esperienza specifica del professionista prescelto. Pres. Elefante - Est. Carboni - D’IMPERIO (avv. De Notariis) c. comune di CERCEMAGGIORE (avv.ti Ruta e Orlando) (conferma T.A.R. Molise, sentenza 21 novembre 2003 n. 925). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 OTTOBRE 2005 (C.c. 12/04/2005), Sentenza n. 5504 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio - Termine dell’impugnazione - Piena conoscenza - Individuazione. E' necessario la piena conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine dell’impugnazione: detta conoscenza si identifica nella consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica giurisdizionale (Cons. Stato, V, 8 ottobre 2002, n. 5312; IV, 8 luglio 2002, n. 3805). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Interventi edilizi - Adeguamenti tecnologici - Qualificazione. Gli interventi edilizi, qualificabili in termine di adeguamento tecnologico, devono essere valutati anche con riferimento al tipo di edificio ed alla sua destinazione d’uso e, poiché, nella specie, gli interventi sono finalizzati al miglioramento del ciclo produttivo di un laboratorio di pasticceria, correttamente il Comune li ha fatti rientrare nel novero degli adeguamenti tecnologici. Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Molè) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza n. 3250

Urbanistica e edilizia - Governo del territorio - Distanze tra edifici - Distanza minima è determinata con legge statale - Competenza in sede di legge regionale - Deroghe - Limiti. In materia di distanze tra fabbricati, la distanza minima è determinata con legge statale, mentre in sede locale, sempre ovviamente nei limiti della ragionevolezza, possono essere fissati limiti maggiori. L’ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purché però siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. I suindicati limiti alla possibilità di fissare distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale trovano la loro ragione nel rilievo che le deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici e quindi al governo del territorio e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi. Presidente P.A. Capotosti - Relatore F. Amirante. CORTE COSTITUZIONALE del 16 giugno 2005, Sentenza n. 232

Urbanistica e edilizia - Decoro architettonico dell'edificio - Zanzariera - Installazione sul balcone di proprietà esclusiva - Divieto - Condominio - Delibera condominiale. In materia di condominio di edifici, le norme del regolamento di natura contrattuale possono prevedere limitazioni ai diritti dei condomini, nell'interesse comune, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà. Ne consegue che é valida la delibera condominiale che vieti ad un condomino l'installazione sul balcone di sua proprietà esclusiva di una “zanzariera” che, per le sue caratteristiche (nel caso, formata da telaio in alluminio installato lungo il perimetro esterno del balcone dell'appartamento) risulti immediatamente visibile dall'esterno, e lesiva del decoro architettonico dell'edificio. Presidente V. Calfapietra, Relatore V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 29/04/2005, Sentenza n. 8883

Urbanistica e edilizia - Muro di contenimento - Proprietà - Fondi a dislivello - Inviduazione del confine - Indizio - Sussidiaria rilevanza dei dati catastali - Fattispecie: realizzazione di comune accordo di un muro destinato al contenimento del dislivello tra due fondi finitimi. La realizzazione di comune accordo di un muro destinato al contenimento del dislivello tra due fondi finitimi non implica necessariamente il consenso dei relativi proprietari anche sulla determinazione del confine, sicché, in presenza di contestazione, la sussistenza del manufatto non vale quale prova certa al riguardo, bensì al più come mero indizio da apprezzarsi nel quadro delle altre risultanze probatorie, ferma restando, in caso di perdurante incertezza, la sussidiaria rilevanza dei dati catastali. Presidente V. Calfapietra, Relatore G. Scherillo. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 22/04/2005, Sentenza n. 8496

Urbanistica e edilizia - Costruzione di muri di sostegno in cemento armato - Modifica dell'assetto fisico naturale del terreno - Norme sulle distanze dal confine - Applicazione. I lavori per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato che adempiono ad un'esigenza di contenimento del terreno, e che per altro verso vanno ben oltre l'intento giungendo fino ad assolvere una funzione diversa, cioè quelle di modificare l'assetto fisico naturale del terreno al fine di una sua migliore utilizzazione, devono considerarsi costruzione agli effetti delle norme sulle distanze. Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Distanza - Costruzione di muri in cemento armato - Disciplina sulla distanza - Applicabilità. Le opere, se pur autorizzate, per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato, che modificano l'assetto fisico naturale del terreno, devono farsi rientrare in quelle di “nuova costruzione” soggette alle regole urbanistiche concernenti le distanze fra costruzioni. Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Distanze - Terrapieno e muro di contenimento - Produzione di dislivello o aumento di quello esistente per natura dei luoghi - Disciplina sulla distanza - Applicabilità.
Ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze dal confine costituiscono costruzioni, il terrapieno ed il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello oppure hanno aumentato quello già esistente per natura dei luoghi. (Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 giugno 2000, n. 3637). Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia ed urbanistica - Risarcimento del danno da esercizio di poteri amministrativi - Riparto di giurisdizione - Fattispecie: colpevole ritardo del Comune nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria. In materia edilizia ed urbanistica, l'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, esclude una concorrenza delle giurisdizioni, ordinaria ed amministrativa, nell'area del risarcimento del danno da esercizio di poteri amministrativi. Spetta pertanto al giudice amministrativo conoscere della domanda con cui il privato chieda, previo accertamento del colpevole ritardo del Comune nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, la condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni. Presidente V. Carbone, Relatore C. Ciuffi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31 marzo 2005, Sentenza n. 6745

Urbanistica e edilizia - Accessione invertita del confinante - Trasferimento della proprietà del suolo. In tema di accessione invertita del confinante, la buona fede non può essere presunta, ma deve essere dimostrata, al pari dei requisiti oggettivi della fattispecie, dallo stesso costruttore che, in deroga al principio generale dell’accessione, voglia conseguire in proprio favore il trasferimento della proprietà del suolo. Presidente G. Napoletano, Relatore S. Bognanni. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, del 4 marzo 2005, Sentenza n. 4774

Urbanistica e edilizia - Costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche - Distanze da rispettare - Codice della strada e PRG - Fronti continui di fabbricati. Il codice della strada si limita a prevedere, in astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la classificazione in concreto dell’opera viaria risulta riservata dalla normativa primaria (e, segnatamente, dagli artt. 13 e 36 d.lgs. n. 285/92) all’iniziativa provvedimentale dell’ente proprietario; ciò non significa che quest’ultimo possa catalogare l’opera arbitrariamente ed in attuazione di parametri difformi da quelli stabiliti dalla normativa primaria, ma che la classificazione comunale può essere disattesa, o, meglio, annullata, solo in esito ad un giudizio di legittimità governato dalle regole che presidiano la valutazione giurisdizionale degli atti amministrativi e non anche sulla base di un apprezzamento sostanzialistico che prescinda del tutto dalla considerazione della sua valenza provvedimentale e dall’analisi dei relativi margini di discrezionalità riservati all’ente proprietario. (cfr. C.d.S. Sezione IV, richiamata dalla società appellata, 10 maggio 2004, n. 2883). Nella specie trova applicazione la disciplina di PRG relativa alle distanze da rispettare per la costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche; non senza considerare, tra l’altro, che l’art. 8 delle NTA del PRG consente distanze minori dal nastro stradale rispetto a quelle dalla stessa norma fissate, “nelle strade in cui sussistono già fronti continui di fabbricati”. Pres. ELEFANTE - Est. BUONVINO - GRILLO ed altri (avv. INFANTINO) c. Comune di REGGIO CALABRIA (avv. DE TOMMASI) ed altri (conf. con motivazione differente TAR della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, 25 ottobre 2001, n. 1022). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 marzo 2005 (c.c. 16 novembre 2004), Sentenza n. 776

Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - T.U. 380/2001 e s.m. - Ristrutturazione “c.d. pesante” - Differenza con nuova costruzione - Nozione - Trasformazione urbanistica del territorio. Nella disciplina urbanistica, il concetto giuridico di ristrutturazione edilizia, ai sensi del T.U. n. 380/01 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 301/02, ricomprende anche il caso della demolizione e ricostruzione di un edificio senza che ne siano rispettate con assoluta fedeltà le caratteristiche planovolumetriche, tuttavia, si distingue dalla nozione di nuova costruzione in quanto, la "ristrutturazione edilizia" è comunque da intendere come un intervento di recupero che come tale non comporta (e non deve comportare) una trasformazione "urbanistica" del territorio, mentre la "nuova costruzione" è tale perché comporta anche una trasformazione "urbanistica" del territorio. Pres. Lignani - Est. Ferrari - A. c. Comune di Montecastrilli. T.A.R. UMBRIA, Perugia 28/01/2005, Sentenza n. 20

Urbanistica e edilizia - Distanze - Nozione di costruzione - Effetti della normativa nazionale sulle distanze - Potere di deroga dalla normativa secondaria dei regolamenti comunali - Esclusione - Art. 873 cod. civ.. La nozione di costruzione, agli effetti della normativa sulle distanze, è unica ed è stabilita dal codice civile, e non può essere derogata dalla normativa secondaria dei regolamenti comunali, giacché il rinvio contenuto nell’art. 873 cod. civ. alle fonti locali è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica. Presidente A. Vella, Relatore L. Piccialli - Ric. Gatto. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione II del 26 gennaio 2005, Sentenza n. 1556 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Distanze legale tra edifici - Sopraelevazione di un edificio preesistente - Nuova costruzione. In materia di distanze legale tra edifici, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando la modifica della volumetria del fabbricato con aumento della sagoma d’ingombro, costituisce nuova costruzione, soggetta alla disciplina sulle distanze legali in vigore al momento della sua effettuazione. Presidente A. Vella, Relatore A. Elefante. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II, del 12 gennaio 2005, Sentenza n. 400

 

Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato - verbali - procedure - sigilli - azioni in genere...     ^

Peculato - Qualificazione giuridica del reato - Delitti contro la P.A. - Fattispecie. L’ utilizzo per uso personale da parte del dipendente pubblico, di linee telefoniche e fax in dotazione dell'ufficio configura il delitto di peculato (art. 314 comma 1 c.p.), anziché la meno grave ipotesi di peculato d'uso (art. 314 comma 2 c.p.). (conf. Cass., Sez. VI, 14 novembre 2001, Chirico). Infatti, il peculato d'uso presuppone che la cosa oggetto del reato possa essere restituita dopo l'uso, mentre nella fattispecie astratta del peculato ordinario (che ricorre nella specie trattandosi, anche, di consumo di energie non più restituibili dopo l'uso) si riscontra un’appropriazione della cosa che esaurisce la risorsa della pubblica amministrazione di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità, risorsa che pertanto non può essere restituita. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. VI, 15 novembre 2005, Sentenza n. 41248

Urbanistica e edilizia - Prelazione legale o convenzionale - Natura - Esercizio positivo di tale diritto - Effetti. L’oggetto della prelazione - sia legale che convenzionale - si sostanzia nella preferenza accordata all’avente diritto di impedire all’alienante di concludere con terzi il contratto traslativo prima che sia stata esercitata, salvo impedire l’efficacia del contratto per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto (arg. Cass. II, 6 dicembre 2001, n. 15482; II, 6 settembre 1994, n. 7666). Diritto la cui esistenza prescinde sia dalle modalità con le quali il bene viene compravenduto sia dall’esito delle trattative o degli eventuali tentativi di vendita. Pres. Elefante - Est. Lamberti - Romagnoli (avv. Graziosi) c. Calza (avv.ti Morello e Salvati) (conferma TAR Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 178). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005 (C.c. 10/05/2005), Sentenza n. 5045

Urbanistica e edilizia - Professioni intellettuali - Ingegnere progettista e direttore dei lavori - Responsabilità per difformità o vizi dell’opera - Decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi. Le disposizioni di cui all’art. 2226 cod. civ. in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell’uno o dell’altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori. Presidente V. Carbone, Relatore A. Elefante. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 28 luglio 2005, Sentenza n. 15781

Urbanistica edilizia - Tecnici comunali - Commissione di abusi edilizi - Atto dotato di fede privilegiata - Art. 2700 C.c. - Querela di falso. Il verbale di sopralluogo, col quale i tecnici comunali danno atto dell'avvenuta commissione di abusi edilizi, è atto dotato di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso dei fatti accertati. Tuttavia, in base all'art. 2700 Cod. civ., l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale, riguardo alle quali gli eventuali errori possono essere contestati nei modi ordinari (Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2829). Pres. - Riccio - Est. Anastasi - Natali (avv. Torrelli) c. Comune di Roseto degli Abruzzi (n.c.) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 28 giugno 2005, n. 3434 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Planimetrie attestanti l'obiettivo stato dei luoghi presentate a corredo di una pratica edilizia - Natura di "certificato" - Esclusione - D.I.A. - Falsità delle planimetrie - Giurisprudenza. In materia urbanistica, le planimetrie attestanti l'obiettivo stato dei luoghi, presentate a corredo di una pratica edilizia (Cass. V, 8 marzo - 28 aprile 2000 n. 5098, Stenico, RV 216056), ed in linea con quanto parimenti già affermato con riguardo al mero progetto di realizzazione edilizia (Cass. V, 28 giugno - 2 ottobre 1978 n. 11565, Ortenzi), deve escludersi che abbia natura di "certificato", destinato, come tale, a provare la oggettiva verità di quanto in esso affermato, la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività edilizia, riflettendo essa, per la parte progettuale, non una realtà oggettiva ma una semplice intenzione e, per quanto riguarda l'eventuale attestazione dell'assenza di vincoli, un giudizio espresso dall'agente, non necessariamente fondato su dati di fatto certi e sicuri (che, in quanto tali, dovrebbero già essere, tuttavia, nella disponibilità della pubblica amministrazione competente), ma suscettibile di derivare soltanto - come verificatosi nella specie - da un convincimento meramente soggettivo, poco importa, ai fini penalistici, se dovuto o meno a difetto di diligenza nella effettuazione delle opportune verifiche fattuali e normative. (In controtendenza rispetto all’orientamento giurisprudenziale prevalente che qualifica invece come reato ex art. 481 cod. pen. la falsità delle planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato. Secondo tale indirizzo esse hanno natura di certificato, poichè assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi), (Cass. sez. V, 8 marzo 2000, Scenico ed altro, rv 216056). Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Apposizione di “sigilli” - Finalità di pubblico interesse - Violazione dei sigilli - Art. 349 cod. pen. - Fattispecie: abusivismo edilizio. Le previsioni dell'art. 349 cod. pen. tutelano sia l'integrità materiale sia quella strumentale e funzionale della cosa assoggettata a sequestro: ne consegue che qualunque condotta, anche non determinante la distruzione effettiva dei sigilli o dei loro equivalenti, ma comunque rivolta a frustrare l'assicurazione della cosa per la finalità di pubblico interesse e ad eludere, quindi, il vincolo di immodificabilità imposto con il sequestro, è idonea ad integrare il delitto di violazione di sigilli (conf., Cass., Sez. III: 18.6.2003, n. 26185; 8.1.2001, n. 36210; 29.2 2000, n. 2508). Pres. Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni - Ric.Benzo  e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Prova civile - Prova documentale - Dichiarazioni rese al pubblico ufficiale - Atto pubblico notarile - Efficacia probatoria - Fattispecie: terreno classificato catastalmente come agricolo oggetto di edificazione. Gli atti pubblici fanno fede fino a querela di falso solo relativamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e agli altri fatti che questi attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli indichi come apprese da terzi o a seguito di altre indagini, l'attendibilità dell'atto pubblico può essere infirmata solo da specifica prova contraria. Ne consegue che in caso di compravendita per atto pubblico di notaio di un terreno, poiché la classificazione catastale come agricolo di quest'ultimo di per sé non esclude che possa essere stato oggetto di edificazione, ed incombendo al suddetto pubblico ufficiale di accertare la corrispondenza dei dati catastali al terreno oggetto di vendita ma non anche l'inesistenza sullo stesso di costruzioni all'epoca della stipulazione, la mancata risultanza dall'atto dell'esistenza di fabbricati non preclude l'ammissibilità di una specifica prova contraria volta a contrastare tale indiretta risultanza. Presidente V. Calfapietra , Relatore U. Goldoni. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 20 maggio 2005, Sentenza n. 10702

Pubblica Amministrazione - Sindaco - Cause di decadenza dalla carica - Condanna per peculato d’uso - L. n. 140/2004. La Corte costituzionale restituisce, per una nuova valutazione della rilevanza, gli atti alla Corte di cassazione, la quale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sul rilievo che la norma, nel sottrarre il delitto di peculato d’uso dal novero delle previsioni ostative alla candidatura di sindaco e comunque dalle cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di condanna successivamente all’elezione, difetterebbe in modo evidente del requisito della straordinaria necessità e urgenza, con conseguente violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione. I giudici della Consulta hanno motivato la restituzione degli atti osservando che, successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, il citato decreto-legge è stato convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, e che tale legge sono state apportate modificazioni al testo del decreto e sono state altresì enunciate le ragioni della emanazione della norma censurata. Presidente V. Onida - Relatore F. Amirante. CORTE COSTITUZIONALE dell'11 gennaio 2005 Ordinanza n. 2