AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Giurisprudenza
Urbanistica e Edilizia (Ristrutturazione - restauro - ricostruzione - distanze - strade - manutenzione - espropriazione - indennizzo - incarichi - responsabilità - volumi tecnici - servitù...)
(Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato - responsabilità - termini - verbali - ricorsi - sigilli - accesso...)
2006
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
Gli aggiornamenti successivi
sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it
Si veda anche: Espropriazione
|
|
< indice urbanistica
Urbanistica e edilizia - Strada - Servitù di passaggio - Presupposti - Limiti - Dicatio ad patriam - Fattispecie. Affinché una strada possa ricondursi fra quelle gravate da servitù anche di solo passaggio, è necessario che l’uso risponda alla necessità o alla utilità di una collettività di persone (C.d.S. Sezione V, 28 gennaio 1998, n. 102). Nella specie, il carattere “interno” dell’area esclude il presupposto in esame facendo concludere per una utilità limitata ai soli proprietari frontisti (quando l’uso avvenga in favore di soggetti considerati uti singuli, e non uti cives, non può darsi uso pubblico di passaggio né per usucapione di servitù, né per dicatio ad patriam: Cass. 21 maggio 2001, n. 6924; 13 febbraio 2006, n. 3075). Pres. Elefante - Est. Farina - Condominio di via Ariosto 3-9 di Potenza (avv. Brognieri) c. Comune di Potenza (avv.ti Pignatari e Matera) (annulla T.A.R. Basilicata, n. 779, del 23/11/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 18 DICEMBRE 2006 (C.c. 9/6/2006), Sentenza n. 7601
URBANISTICA E EDILIZIA - Manutenzione straordinaria - Interventi edilizi -
Duplice limite - L. n. 457/1978, art. 31, c. 1, lett. b), attualmente D.P.R. n.
380/2001, art. 3, c. 1, lett. b). In tema di manutenzione straordinaria, gli
interventi - già previsti dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1,
lett. b), ed attualmente definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3,
comma 1, lett. b) - sono caratterizzati da un duplice limite: uno, di ordine
funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera
sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro, di ordine
strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari. Pres. Papa, Est. Fiale, Imp. Di Luggo.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 Dicembre 2006 (C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189
URBANISTICA E EDILIZIA - Restauro e risanamento conservativo - Nozione -
D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c). Nella nozione di restauro e
risanamento conservativo, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1,
lett. c), con definizione già fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 1,
lett. c), identifica gli interventi "rivolti a conservare l'organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che -
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili". La finalità di
rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, deve essere
attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi
elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". Pres. Papa, Est. Fiale,
Imp. Di Luggo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 Dicembre 2006 (C.c.
27/09/2006), Sentenza n. 40189
URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione - Immobile
preesistente abusivo - Permesso di costruire o DIA. In tema di interventi di
ristrutturazione - di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 1,
lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002 - sono subordinati a
permesso di costruire o, in alternativa, a D.I.A. gli interventi che "portino ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino
aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti
o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d'uso". Qualora interventi
siffatti, comportino la preventiva demolizione dell'edificio, il risultato
finale deve coincidere nella volumetria e nella sagoma con l'edificio
precedente. In ogni caso, per aversi ristrutturazione, l'immobile preesistente
non deve essere abusivo. Pres. Papa, Est. Fiale, Imp. Di Luggo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 Dicembre 2006 (C.c.
27/09/2006), Sentenza n. 40189
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Interventi di manutenzione e
di risanamento conservativo - Ripresa dell'attività illecita - Nuovo reato
edilizio - Configurabilità. Gli interventi di manutenzione e di risanamento
conservativo devono comunque accedere ad un edificio preesistente edificato
legittimamente, poiché l'assenza originaria di un titolo abilitativo priva il
Comune del parametro di legalità al quale deve riferirsi il potere di
autorizzare la realizzazione di opere strettamente connesse a quanto conserva
caratteristiche di contrarietà all'assetto urbanistico del territorio.
L'intervento di ristrutturazione di una costruzione originariamente abusiva
costituisce ripresa dell'attività illecita, integrando un nuovo reato edilizio
(vedi Cass, Sez. 3, 11.10.2005, Daniele). Pres. Papa, Est. Fiale, Imp. Di Luggo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/12/2006 (C.c. 27/09/2006),
Sentenza n. 40189
Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione - Manufatto nuovo e diverso rispetto al precedente in assenza del prescritto titolo abilitante - Demolizione delle opere abusive - Difformità totale e parziale - Art. 10, 1° c. - lett. c), del T.U. n. 380/2001, mod. dal D.Lgs. n. 301/2002. La difformità totale si verifica, allorché si costruisca «aliud pro alio” e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti portino alla realizzazione di opere non rientranti tra quelle consentite, che presentino, nel rapporto proporzionale, una difformità quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto ad esse. Mentre, la difformità parziale si riferisce, ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza e non siano suscettibili di utilizzazione autonoma. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173
Urbanistica e edilizia - Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitante - Art. 31 del T.U. n. 380/2001 - L. n. 47/1985. A norma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell’art. 7 della legge n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal titolo abilitante quelle opere “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173
Urbanistica e edilizia - Ristrutturazioni edilizie - Denunzia di inizio attività - Variazione del carico urbanistico - Esclusione - Edificio esistente - Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali o strutturali - Modifiche del volume - Permesso di costruire. Le ristrutturazioni edilizie di portata minore, sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio attività, cioè quelle, che determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte dall’art. 10, 1° comma - Iett. c), che comportano invece una variazione del carico urbanistico). Inoltre, sono realizzabili, in seguito a permesso di costruire ovvero (a scelta dell‘interessato) previa mera denunzia di inizio attività interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali o strutturali dell’edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Pertanto, le «modifiche del volume” previste dall’art.10 possono consistere, in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti (tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell’edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra “ristrutturazione edilizia» e "nuova Costruzione”. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173
Urbanistica e edilizia - Nozione di "ristrutturazione edilizia" - Fattispecie. L’art. 3, 1° comma, lett. d), del TU. a 380/2001, come modificato dal D.Lgs. a 301/2002, ha esteso, la nozione di "ristrutturazione edilizia" ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”. Volumetria e sagoma, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione. Nella specie, il risultato finale dell’attività demolitoria-ricostruttiva non coincideva nella volumetria e nella sagoma con l’edificio precedente. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173
Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Esecuzione dei lavori di modesta entità - Modifica destinazione d'uso - Art. 3 c. 1 lett. d T.U. n. 380/2001. Si configura come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. d T.U. n. 380/2001, il mutamento di uso attuato dopo la ultimazione di un fabbricato e durante la sua esistenza, in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, comporta la creazione di un “organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Pres. Papa - Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006 (C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
Urbanistica e edilizia - Decreto di sequestro (in corso lavori di mutamento di uso da commerciale ad abitativo) - Legittimità - Presupposti - Fattispecie. E’ valido il decreto di sequestro consistente in uno prestampato utilizzabile per qualunque violazione edilizia se adeguatamente motivato e contente tutti i requisiti necessari per la sua giuridica esistenza. Nella specie, il provvedimento precisava la norma di legge violata, descriveva in sunto la condotta antigiuridica ed evidenziava la strumentalità probatoria del bene vincolato (per procedere a verifiche, anche, di natura tecnica). Pres. Papa - Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006 (C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
Urbanistica e edilizia - Decreto di sequestro - Finalità probatorie - Corpus delicti - Restituzione del bene all’avente diritto - Condizioni. Il sequestro, anche del corpus delicti, deve essere revocato quando sono venute meno le finalità probatorie con conseguente obbligo di restituzione del bene all’avente diritto. Tuttavia, il rilievo che il Pubblico Ministero non abbia ancora disposto la verifica tecnica, alla cui esecuzione era preordinato il sequestro, non significa che l’indagine non sia più necessaria. Pres. Papa - Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006 (C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
Urbanistica e edilizia - Nuova costruzione - Nozione - Ristrutturazione - C.d. originaria sagoma d'ingombro - Volume edilizio - Fattispecie. Può parlarsi di “nuova costruzione” soggetta a permesso di costruire anche in ipotesi in cui non vengano realizzati nuovi volumi, perché altrimenti sarebbe sufficiente la mera preesistenza di un edificio per qualificare ad esempio come “ristrutturazione”, e non come “nuova costruzione”, qualunque nuova costruzione effettuata in sostituzione di quella precedente (T.A.R. Veneto, sez. II, 17 dicembre 2002, n. 6620). Tale ipotesi per giurisprudenza costante è ad esempio ravvisabile quando dell'edificio preesistente, pur rimanendo immutata la volumetria, sia mutata la distribuzione delle superfici occupate in relazione all'originaria sagoma d'ingombro (Cassazione civile, sez. II, 15 luglio 2003, n. 11027). Nella specie, le tettoie, delimitate entrambe su due lati da mura perimetrali ed una delle quali munita di pareti di chiusura di parte dello spazio coperto dalla tettoia - costituiscono, senza dubbio, un volume edilizio in quanto in materia urbanistico edilizia il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue (Tar Piemonte n.2824 del 12.7.2005; T.A.R. Liguria, I, 12 dicembre 1989, n. 943; T.A.R. Sicilia - Catania, 30 settembre 1994, n. 2171). Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Calamità naturale - Oneri di urbanizzazione e di costruzione - Esenzione - Presupposti - Fattispecie. Nel caso di calamità naturale, per avere diritto all’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e di costruzione, un intervento edilizio deve essere, collegato alla calamità, ma anche essere eseguito “a seguito di norme e provvedimenti adottati” dalla autorità pubblica. Nella specie, il piano particolareggiato riguardante l’area dei fabbricati danneggiati dal terremoto prevedeva sia la ristrutturazione sia la ricostruzione totale dell’edificio, e con successiva deliberazione consiliare si precisava che la ricostruzione totale sarebbe stata esente dagli oneri, solo se l’edificio si fosse trovato in condizioni di precarietà tale da richiederne il puntellamento. Pres. Iannotta - Est. Branca - Società Montebello s.r.l. (avv. Mancinelli) c. Comune di Ancona (avv. Ranci) (conferma T.A.R. Marche 23 settembre 1997 n. 922). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24 ottobre 2006 (C.C. 5/05/2006), Sentenza n. 6354 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Inagibilità di un immobile - Demolizione e ricostruzione obbligatoria - Esclusione - Autorizzazione alla ristrutturazione - Legittimità - Presupposti. La condizione di inagibilità di un immobile non ne determina, di per sé, la necessaria demolizione e ricostruzione, con la conseguenza che, in tal caso, può essere richiesta ed assentita un’autorizzazione alla ristrutturazione, esente dagli ordinari oneri. Pres. Iannotta - Est. Branca - Società Montebello s.r.l. (avv. Mancinelli) c. Comune di Ancona (avv. Ranci) (conferma T.A.R. Marche 23 settembre 1997 n. 922). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24 ottobre 2006 (C.C. 5/05/2006), Sentenza n. 6354 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Edifici ultimati - Art. 31 L. n. 47/85 - Completamento del “rustico” - Nozione - Realizzazione parziale delle mura perimetrali - Insufficienza. La costante interpretazione giurisprudenziale dell’art. 31 della L. n. 47/85, nella parte in cui individua come ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ritiene che l’esecuzione del cd. “rustico” sia riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria (cfr. Cons. Stato, V, 2-10-2000, n. 5216: Cass. Pen., 25-5-1999 e 26-5-1992). Non è pertanto sufficiente, ai fini della configurabilità del rustico, la realizzazione parziale delle mura perimetrali, richiedendosi una necessaria continuità tra queste ultime e la copertura. Pres. Esposito, Est. Mele - B.F. (Avv. D’Alessio) c. Comune di Pagani (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 13 ottobre 2006, n. 1745 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - T.U. n. 380/2001 - Interventi in zona sismica - Direttore lavori - Responsabilità - Posizione di controllo. Il direttore dei lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto di esecuzione di lavori senza autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti interministeriali poiché la legge n. 64/1974 (con le disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001), imponendo l’osservanza di specifiche norme tecniche per "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi a tali norme - pone lo stesso direttore dei lavori in una "posizione di controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi Cass., Sez. III,27.1.2004, n. 2640). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Denuncia dei lavori e avviso di inizio - Omissione - Reato istantaneo e permanente - Natura. di Con riferimento alle contravvenzioni alla legge n. 64/1974, (disposizioni attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380), le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 (omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio degli stessi) hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il controllo preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche. Ancora: la contravvenzione di cui agli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974 (consistente nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche poste dai decreti attuativi della stessa legge n. 64/1974) ha natura di reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto. (Cass. sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc. Lauriola ed altri). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Conferimento incarico a progettista - Notevole incremento di valore dei terreni di un parente entro il terzo grado - Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa. Sussiste, la censura di violazione di legge, riferita alla violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa quando (come nel caso in specie) il progettista incaricato era, all’epoca del conferimento dell’incarico, parente entro il terzo grado (in violazione dell’art. 51 c.p.c.) in quanto figlio di proprietaria di terreni che dal medesimo tracciato hanno subito un notevole incremento di valore (si tratta di circa 20 ettari che si trovano al termine della infrastruttura viaria in questione). Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale - Asse viario interregionale - Preventivo accordo di programma - Mancata conclusione Sanatoria Esclusione - Art. 99, c. 4 D.L.vo n. 112/98. Nessuna diversa determinazione regionale o provinciale di assenso, espressa inoltre a posteriori, può sanare la mancata conclusione di un preventivo accordo di programma tra le due Regioni interessate, soprattutto nel caso in cui l’opera oltre ad interessare il territorio di entrambe le regioni assurga anche ad un’importante funzione viaria in ambito interregionale. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Contratto di progettazione e direzione lavori comprendente opere in cemento armato concluso da un geometra - Progetto controfirmato o vistato da un ingegnere - Illegittimità - Diritto al compenso - Esclusione - Contratto in generale - Nullità. La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, e per esse non è dovuto al geometra alcun compenso, non essendo sufficiente a rendere legittimo il progetto che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che l’ingegnere rediga i calcoli in cemento armato o che diriga i lavori relativi alla realizzazione delle strutture di cemento armato, in quanto il professionista competente deve essere unico autore e responsabile della progettazione. Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Progettazione - Direzione dei lavori - Competenza dei geometri - Strutture in cemento armato. A norma dell'art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 274 la competenza dei geometri é limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; invece per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata ex art. 1 R.D. 16.11.1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo. Sicché, tale normativa, non modificata dalla 1. 5.11.1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato (vedi "ex multis" Cass. 28.7.1992 n. 9044; Cass. 19.4.1995 n. 4364). Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Distanze tra costruzioni - Centralina telefonica infissa al suolo in modo stabile - Qualifica di costruzione - Rimozione - Disciplina - Art. 873 c.c.. In materia urbanistica, anche la centralina telefonica (nella specie installata dalla Telecom davanti al prospetto di alcune abitazione), rappresenta una costruzione in senso tecnico poichè deve qualificarsi costruzione, ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze che trovano la loro fonte nell’art. 873 c.c., ogni opera di particolare consistenza e solidità che risulti infissa al suolo in modo stabile e quindi sia immobilizzata rispetto ad esso, a nulla rilevando che tale collegamento sia avvenuto mediante l’impiego di malta cementizia, ovvero con mezzi meccanici i quali consentano, mediante procedimenti e manovre inversi una mobilitazione e l’asportazione di manufatti. (Cass. 12002/1992; n. 12480/1995; n. 4639/1997). Conseguentemente alla suddetta centralina (o canalina) si applica la disciplina codicistica e regolamentare in materia di distanze tra costruzioni. GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Pertinenze urbanistiche - Soppalchi - Sanatoria e condono - Opere abusive - D.i.a. - Applicabilità - Presupposti - Limiti - Manutenzione straordinaria - Restauro e/o risanamento conservativo - Ristrutturazione - Fattispecie. Non è applicabile il regime della d.i.a. a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Nella specie, il Tribunale nell'ordinanza impugnata, ha dato conto, con motivazione adeguata, di avere compiuto quella "attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso" dei capannoni abusivi illecitamente realizzati e "ristrutturati": a fronte della sostanziale creazione (attraverso la realizzazione dei soppalchi) di ulteriori superfici praticabili e all'aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti, oggettivamente configurabile sia come ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di standards nella zona urbanistica interessata (D.M. 2.4.1968, n. 1444). Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Pagano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 giugno 2006 (c.c. 19/04/2006), Sentenza n. 21490 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Concetto di ristrutturazione edilizia. La ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata [vedi Cass., Sez. III: 4.2.2003, Pellegrino e 20.2.2001, ric. Perfetti; nonché C. Stato, Sez. V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 240]. (Pres. Vitalone - Est. Fiale - Imp. Polverino.) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 giugno 2006, (c.c. 13 gennaio 2006), sentenza n. 20776 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Nozione - Costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria. La necessità della costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria è un requisito insito nella nozione di ristrutturazione edilizia in quanto sarebbe strano poter "ristrutturare" il fabbricato altrove. La nozione di ristrutturazione edilizia, inoltre, postula la preesistenza effettiva di una costruzione (e non, quindi, di un rudere) in quanto la previsione va interpretata in senso restrittivo costituendo un'eccezione al riaffermato principio del Testo Unico secondo cui ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che comporti una rilevante modifica del suo assetto necessita di permesso di costruire. (Pres. Postiglione Est. Sarno Imp. Arcese). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc. 07/04/2006), Sentenza n. 17084 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica - Impianti a rischio di incidenti rilevanti - Riflessi sugli interventi urbanistici ed edilizi - D.Lgs. 334/1999. Dall’insediamento di impianti a rischio di incidenti rilevanti discendono riflessi sugli interventi edilizi ed urbanistici, nel senso di condizionamento sull’ubicazione degli interventi edilizi sul territorio, ovvero sulla distanza rispetto ad insediamenti urbani di altro tipo, pena la frustrazione delle finalità perseguite dalla normativa di sicurezza, sulla scorta della direttiva 96/82/CE, di cui il D. Lgs., n. 17.08.99 n. 334 costituisce recepimento e attuazione. Tuttavia, la possibilità di incidere sull’attività edilizia deve esplicarsi in forme ortodosse, quali sono quelle fissate nell’art. 14 del richiamato decreto, dove si prevede che, a seguito dell’emanazione delle norme attuative di detto D.Lgs. n. 334/99, i comuni adottino apposite varianti agli strumenti urbanistici e, in mancanza, in conformità al parere espresso dal comitato tecnico regionale ivi contemplato. Pres. Amoroso, Est. Franco - U. s.r.l. (avv.ti Cannata, Zambelli e Zago) c. Comune di Bassano del Grappa (avv. Dal Prà), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. VENETO, Sez. I - 8 giugno 2006, n. 1707 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Riedificazione - Limiti - Nozione di ristrutturazione - Nuova costruzione - Fattispecie: demolizione di un chiosco carburanti preesistente e ricostruzione. Il concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, I comma, lett. d della L. n. 457/78 comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l’unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto. Ciò comporta che, per effetto della ristrutturazione, si può pervenire ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta ad elementi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ma non già la realizzazione di un manufatto diverso nei suindicati elementi. Nè rileva che il legislatore, successivamente, ha espunto dal testo di cui all’art. 3, comma 1, lett. d del DPR 6 giugno 2001 n. 380 il termine “fedele” ed il riferimento ai materiali edilizi in quanto, anche se per effetto della nuova normativa la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, non per questo sono venuti meno i limiti che ne condizionano le caratteristiche e che consentono di distinguerla dall’intervento consistente in una nuova costruzione, ossia, la necessità che la ricostruzione sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato demolito” (C.S. 4011/05). Nella specie, la demolizione di un chiosco carburanti preesistente e la sua ricostruzione con una maggiore superficie ed una diversa localizzazione configura un'ipotesi di una nuova edificazione e non già di una ristrutturazione edilizia, essendo il nuovo edificio differente, rispetto al preesistente, per consistenza, sagoma, volume e superficie. Pres. Santoro - Est. Metro - BASAGNI ed altri (avv.ti Morbidelli, Bruni e Traina) c. Comune di FIRENZE (avv.ti Visciola, Sansoni eLorizio) ed altri (riforma T.A.R. della Toscana Sezione II n. 3783/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29/05/2006 (C.c. 1/7/2005), Sentenza n. 3229 (vedi: sentenza per esteso)
Abuso d'ufficio - Ingiusta detenzione - Nuova formulazione del delitto di abuso d'ufficio - Effetti. Nulla è dovuto per ingiusta detenzione, nell’ipotesi integrata con la nuova formula ex art. 323 c.p., L. 16 luglio 1997, n. 234, di parziale abolitio criminis, in caso di assoluzione dal delitto di abuso d'ufficio nella versione previgente, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. IV, 26/05/2006, Sentenza n. 18700
Urbanistica e edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Cooperative edilizie fruenti di contributo erariale - Delibera di esclusione del socio - Giurisdizione. Svolta nella giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione nelle controversie, riguardanti i rapporti sociali, tra socio e cooperativa fruente di contributo erariale. La sentenza n. 12215 del 2006, abbandonando l’orientamento precedente che riconosceva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, afferma che in tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia. Di talché, distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Movendo da questo principio, le Sezioni Unite riconoscono ora la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, tendente a far valere, attraverso la contestazione della delibera di esclusione, la titolarità del diritto soggettivo del ricorrente alla conservazione del godimento dell'immobile. Presidente V. Carbone, Relatore V. Proto. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 24/05/2006, Sentenza n. 12215
Urbanistica ed edilizia - Aumento del numero delle unità immobiliari - Natura di opera interna - Inconfigurabilità. L’intervento comportante aumento del numero delle unità immobiliari non si configura come mera opera interna, posto che (cfr. Cons. St. Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611) gli interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell’area interessata determinano una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico. Pres. Numerico, Est. Conti - M.G. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 12 maggio 2006, n. 160 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Abusi edilizi - Aumento “indiretto” delle volumetrie - Mutamento della destinazione d'uso - Volumi tecnici - Esclusione - Fattispecie. Deve essere sanzionato anche l’aumento “indiretto” delle volumetrie quando gli interventi possono considerarsi “variazioni essenziali”, comportanti anche un mutamento della destinazione d’uso. Nella specie, la realizzazione di una scala la cui funzione è quella di rendere comunicanti il sottotetto e il sottostante piano di una abitazione è stata ritenuta rivelatore dell'intento di rendere abitabile il sottotetto. Sicché, i vani interessati non possono considerarsi semplici volumi tecnici, ma come variazione essenziale, (scale di collegamento tra vani abitabili e vani non abitabili), diretta al mutamento della destinazione d'uso. TAR Catanzaro, Sez. II, 07/02/2006, Sentenza n. 125
Urbanistica e edilizia - Volumi
tecnici - Individuazione - Presupposti. I “volumi tecnici” sono quelli
adibiti esclusivamente alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di
strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione. Pres. Santoro -
Est. Farina - Esposito (avv. Sanino) c. Guerricchio (avv. Di Cagno)
(conferma TAR Basilicata, n. 116/2001, pubblicata il 6 febbraio 2001).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31 GENNAIO 2006 (c.c. 12 luglio 2005), Sentenza
n. 354 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Volumi tecnici - Nozione - Rapporto di
strumentalità - Necessità - Locali complementari all’abitazione - Esclusione
- Locale “sottotetto” - Giurisprudenza. Sono volumi tecnici quelli
esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di
strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione e che non possono
essere ubicati all’interno della parte abitativa, sicché non sono tali i
locali complementari all’abitazione (V Sez. 13 maggio 1997, n. 483), come le
soffitte o i bagni o qualsiasi altro locale del tipo di quelli progettati
nel caso in esame e destinati a formare un unica unità abitativa, da un
lato, e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici. Sicché,
la realizzazione di un locale “sottotetto” mediante vani distinti e
comunicanti attraverso una scala interna col piano sottostante, è indice
rivelatore dell’intento di rendere abitabile il locale o i locali, non
potendosi detti vani considerare volumi tecnici (C. si. 22 ottobre 2003, n.
337). Pres. Santoro - Est. Farina - Esposito (avv. Sanino) c. Guerricchio
(avv. Di Cagno) (conferma TAR Basilicata, n. 116/2001, pubblicata il 6
febbraio 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31 GENNAIO 2006 (c.c. 12
luglio 2005), Sentenza n. 354 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - Sostituzione del manto di copertura - Carattere di manutenzione ordinaria - Condizioni - Individuazione - Manutenzione straordinaria - D.i.a.. In materia edilizia, la sostituzione del manto di copertura del tetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che non vi sia alcuna alterazione dell'aspetto o delle caratteristiche originarie, diversamente si configura una ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività, se non di nuova costruzione con permesso di costruire alternativo alla d.i.a. Pres. Lupo E. Est.: Petti C. Rel. Petti C. Imp. P.M. in proc. Rasulo. P.M. Di Popolo A. (Diff.), (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 28 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 25/01/2006 (Cc. 19/12/2005), Sentenza n. 2935 (vedi: sentenza per esteso)
Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato - verbali - procedure - sigilli - azioni in genere... ^
Urbanistica - Procedura e varie - Questione della pregiudiziale amministrativa - Reintegrazione in forma specifica - Risarcimento per equivalente - Termine di prescrizione - Fattispecie: concessione edilizia, sospensione di ogni determinazione in applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi della L. 1902/1952. La questione della pregiudiziale amministrativa non può che essere disciplinata dai principi civilistici e soprattutto dall’art. 2697 del codice civile che impone alla parte attrice di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Corte di Cassazione del 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660). Pertanto, il risarcimento non può derivare dalla sola illegittimità del provvedimento ostativo, ma deve assumere a proprio presupposto la fondatezza della domanda. Sicché, al giudizio per ottenere la reintegrazione in forma specifica ovvero il risarcimento per equivalente non può essere applicato il comma quarto dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo integrato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205), che impone all’amministrazione di produrre il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Tale norma trova la sua giustificazione nel solo giudizio impugnatorio, anche in ragione del termine di decadenza entro il quale deve essere proposto il ricorso. Quando invece l’azione, come quella reintegratoria-risarcitoria, è soggetta a termine di prescrizione non v’è ragione per imporre alla parte convenuta in giudizio, in analogia con quanto accade nel processo civile, l’obbligo di depositare gli atti sui quali si fonda la domanda dell’attore, il quale può utilizzare lo speciale procedimento per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, per acquisire la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della domanda. Nel caso di specie era pertanto onere, non assolto, di parte ricorrente depositare in giudizio il programma di fabbricazione ed il progetto presentato ed indicare in base a quali norme regolamentari era possibile ottenere la concessione così come richiesta. Pres. Onorato - Rel. Pannone - CRISPINO (avv. Costa) c. Comune di Frattamaggiore (avv. Parisi). T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (6 luglio 2006) n. 8182 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Relazioni dei tecnici - Falsità ideologica in certificato - Ingegnere o tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia - Tipologia degli atti. In tema del reato di falsità ideologica in certificato commesso da persona esercente in servizio di pubblica necessità, che, l'ingegnere e, comunque, il tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia, devono considerarsi esercenti. Un servizio di pubblica necessità. Infatti sia il progetto quanto la relazione sono atti professionali che per legge richiedono un titolo di abilitazione e che sono vietati a chi non sia autorizzato allo esercizio della professione specifica (sez. 5^, sentenza n. 9821 del 07/05/1986 rv. 173807). Avuto riguardo alla tipologia degli atti si è talora esclusa la natura di "certificato" nel caso della relazione tecnica allegata alla comunicazione prevista dalla Legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26, sul rilievo che la sua funzione è quella di rendere nota alla P.A. l'intenzione di realizzare le opere in essa descritta, al momento ancora inesistenti. (Sez. 5^, Sentenza n. 24562 del 03/05/2005 Rv. 231505; Sez. 5^, Sentenza n. 23668 del 26/04/2005 Rv. 231906). Si è ritenuta, per contro, la sussistenza del reato in esame nei casi in cui le relazioni dei tecnici riguardavano, invece, opere già eseguite (così Sez. 5^, Sentenza n. 21639 del 24/02/2004 Rv. 229184 che ha ravvisato il reato in relazione alla presentazione di DIA, pur essendo le opere previste già materialmente eseguite). Pres. Lupo E. Est. Sarno G. Rel. Sarno G. Imp. Nardini ed altro. P.M. Di Popolo A. (Conf.), (Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 14 Febbraio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/03/2006 (Ud. 09/02/2006), Sentenza n. 8303 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Opere abusive suscettibili a sanatoria - Potere del giudice adottare provvedimenti urgenti - Sussiste - Sequestro preventivo o probatorio. La possibilità che le opere realizzate abusivamente siano suscettibili di sanatoria ai sensi del condono edilizio (di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326) non impedisce da parte del giudice l'adozione di provvedimenti urgenti quali il sequestro preventivo o probatorio, atteso che questi sono finalizzati ad impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze o ad assicurarne la prova" (Cassazione Sezione 3^, n. 32428/2004, RV 229390). Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel.Teresi A. - Imp. Ornano ed altri. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. Sassari, 30 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6446 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Violazione di sigilli - Configurabilità del reato - Apposizione di cartelli sul luogo con la indicazione del provvedimento di sequestro - Sufficienza - Fondamento - Art. 349 cod. pen.. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen., (violazione dei sigilli) vanno qualificati quali sigilli anche i cartelli apposti sul luogo con la indicazione del provvedimento di sequestro, atteso che ciò che rileva è la funzione strumentale di identificare esattamente il bene e la intimazione a chiunque di astenersi da qualsiasi atto che possa attentare alla indisponibilità della cosa.(Cass. Sez. 3^ n. 2508/2000; RV. 215529). Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel.Teresi A. - Imp. Ornano ed altri. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. Sassari, 30 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6446 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Violazione di sigilli - Concetto di conservazione - Configurabilità del reato. Per la configurabilità del reato di violazione di sigilli è sufficiente una condotta che "costituisca disobbedienza al divieto che i sigilli visualizzano, e quindi sia volta a frustrare rassicurazione a della cosa per la finalità di pubblico interesse che ha determinato l'adozione del vincolo" (Cass. A - Sez. 3^, 4.12.1997, Petrone, RV 209823), a nulla rilevando la legittimità del sequestro, mentre gli eventuali vizi devono essere fatti valere nei modi di legge (Cass. Sez. 3^ n. 8354, 23.071994, Di Lorenzo; n. 3005, 16.11.1995, Mauro). Nel concetto di conservazione deve comprendersi non solo la categoria dell'indisponibilità, ma anche quella dell'interdizione dell'uso" (Sez. 6^, RV. 194900, 1993). Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel.Teresi A. - Imp. Ornano ed altri. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. Sassari, 30 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6446 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Direttore dei lavori - Posizione di garanzia - Sussistenza - Obblighi - Individuazione. In materia edilizia grava sul direttore di lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi potrà andare esente da responsabilità soltanto ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 29 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero comunicando le violazioni accertate e rinunciando, in caso di totale difformità o variazione essenziale, all'incarico ricevuto. (Cass. n. 15283 del 2004) Pres. Vitalone C. Est.Petti C. Rel.Petti C. Imp. Balducci ed altro. P.M. Salzano F. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. Ancona, 4 Marzo 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 02/02/2006 (Cc. 20/12/2005), Sentenza n. 4328 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Abuso d’ufficio - Illegittimità degli atti amministrativi per violazione di legge - Violazioni della legge urbanistica - Dimensioni della volumetria assentita e della superficie sottratta alla destinazione pubblicistica prevista dal P.R.G. - Illegittimità dei certificati di agibilità. In materia di abuso d’ufficio, la rispondenza di un comportamento amministrativo illegittimo alla prassi di un ente o di un ufficio non basta di per sé ad escludere il dolo intenzionale di abuso. Così ragionando si perverrebbe a conferire alla sistematizzazione dell’illecito valore di scusante per il pubblico amministratore. TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148 (vedi: decreto per esteso)