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Giurisprudenza Diritto Urbanistico Urbanistica e Edilizia espropriazione - indennizzo - incarichi - responsabilità - volumi tecnici - servitù...)
(Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato - responsabilità - termini - verbali - ricorsi - sigilli - accesso...)
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< indice urbanistica
DIRITTO URBANISTICO - Edifici in rovina - Ricostruzione - Superficie,
volumetria e distanze - Mantenimento del patrimonio giuridico incorporato
nell’edificio - Strumenti di pianificazione sopravvenuti - Effetti. La
ricostruzione di edifici in rovina può essere ricompresa tra gli interventi di
ristrutturazione. In proposito si osserva che con la rovina dell’edificio il
patrimonio giuridico incorporato nello stesso (superficie coperta, volumetria,
distanze dai confini e dagli altri edifici) non scompare automaticamente ma
diventa latente e può riespandersi (v. TAR Brescia Sez. I 13 maggio 2009 n.
1028). Qualora però sopravvengano strumenti di pianificazione che cancellano il
rilievo urbanistico del sedime (o elevano le caratteristiche strutturali
necessarie per considerare esistente un edificio) si interrompe il collegamento
con la precedente edificazione e i proprietari subiscono il ridimensionamento
economico del bene. Queste scelte urbanistiche sono ampiamente discrezionali e
corrispondono all’esigenza di garantire la certezza della situazione di base su
cui si innestano la programmazione e la successiva trasformazione del
territorio. Se al contrario nei piani urbanistici sopravvenuti il tema della
riedificazione degli immobili in rovina non viene espressamente affrontato vale
il principio privatistico che tutela nella sua interezza il diritto di
proprietà, compresa la facoltà di ricostituzione materiale del bene, con il solo
limite esterno dei diritti incompatibili nel frattempo acquisiti dai terzi.
Pres. Calderoni, Est. Pedron - S. s.n.c. (avv. Canu) c. Comune di Corteno Golgi
(avv.ti Fontana, Ferrari e Fontana) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 1 agosto 2011, n. 1228
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di rudere - Ricostruzione su ruderi e concetto di
ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione di un rudere - Nuova
costruzione - Concetti di ristrutturazione straordinaria o di risanamento
conservativo - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Artt. 146, 181 D.Lgs., n. 42/2004
e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 15 lett. a) L.R.Sicilia n. 76/78
(Divieto di costruzione entro i 150 mt. dalla battigia) - Fattispecie. La
ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non
ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di
ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un
fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura
perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (Cass. Sez. 3, n.
15054 del 23/01/2007). Pertanto, la ricostruzione su ruderi costituisce sempre
"nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula
necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un
organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e
copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare
l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non
possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. E' in re ipsa,
dunque, che nel caso di demolizione e ricostruzione di un rudere non possa in
alcun modo farsi riferimento ai concetti di ristrutturazione straordinaria o di
risanamento conservativo in quanto manca la possibilità di riscontrare la
rispondenza di quanto realizzato a quanto demolito. (Nella specie, l’intervento
edilizio riguardava un’area di interesse Comunitario e sottoposta a vincolo
paesaggistico - Riserva dei Pantani della Sicilia Orientale). (conferma
ordinanza n. 48/2010 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA, del 29/10/2010) Pres. Squassoni,
Est. Sarno, Ric. Grosso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/7/2011 (Cc. 3/5/2011) Sentenza n. 26379
DIRITTO URBANISTICO - Vincolo di rispetto ferroviario - Art. 49 DPR n. 753/80 - Natura - Vincolo di inedificabilità relativo. Il vincolo di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del DPR 753/80, rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta. Infatti, ai sensi dell'art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55; inoltre l'art. 50, comma 1°, dello stesso DPR stabilisce espressamente che il divieto ex art. 49 " si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi" alla data di entrata in vigore del DPR 753/'80, mentre i vincoli di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 33 della legge 47/85, sono tali solo "se siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere". Ne segue che il vincolo ex art. 49 del DPR n. 753/'80, in quanto relativo, si applica anche agli abusi preesistenti e quindi alla odierna fattispecie), come ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata dopo la pronuncia in tal senso della Adunanza Plenaria n. 20/99 del Consiglio di Stato. (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 04 agosto 2008 , n. 3593). Pres. Calvo, Est. Di Benedetto - G.B.M. (avv. Leardini) c. Comune di Bologna (avv. Carestia) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 1 luglio 20111, n. 552
DIRITTO URBANISTICO - Risarcimento dei danni - Parte civile - Presupposti - Onere della prova - Esclusione - Accertamento sulla misura ed esistenza del danno - Giudice della liquidazione - Competenza. In materia di risarcimento dei danni , ai fini della pronuncia di condanna generica in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. La suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (così, Sez. 6, n. 12199 del 29/3/2005, Molisso). (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 25191
DIRITTO URBANISTICO - Lavori edili - Abusiva gestione dei rifiuti dell’appaltatore - Concorso nel reato del committente dei lavori e direttore dei lavori - Presupposti e limiti - Art. 6 della L. n. 47/1985 ed attualmente dell'art. 29 del DPR n. 380/2001 - D.Lgs. n. 22/1997 oggi D. Lgs n. 152/2006. In particolare, è stato osservato, con riferimento alla posizione del committente e del direttore dei lavori, che i doveri di controllo imposti a tali soggetti, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 47/1985 ed attualmente dell'art. 29 del DPR n. 380/2001, riguardano esclusivamente la conformità della costruzione alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, al permesso di costruire, nonché l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nel testo unico per l'edilizia, mentre nessun obbligo è imposto dalla legge a tali soggetti riguardo alla osservanza della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti. (Cass. sez. IIl, 21.10.2009 n. 44457, Leone; Cass. sez. 3°, 21.1.2000 n. 4957, Rigotti e altri). Sicché, salva l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità a carico di tali soggetti, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p., per non essere intervenuti al fine di impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della ditta appaltatrice. (annulla sentenza in data 16.2.2010 del Tribunale di Avellino) Pres. Petti , Est. Lombardi. Ric. Spagnuolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/6/2011 (Ud. 25/05/2011), Sentenza n. 25041
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico ed
idrologico - Sequestro manufatto abusivo - Diniego delle circostanze attenuanti
generiche - Art. 349 c. 2 c.p. - Art. 44 lett. b) e c) d.p.r. n. 380/01 - Art.
181 D. L.vo n. 42/04. E’ legittimo il diniego delle circostanze attenuanti
generiche nei casi in cui la particolare gravità dei fatti, è tale da
giustificare addirittura la misura della custodia cautelare in carcere per la
reiterazione del proposito di agire in spregio alle normative vigenti edificando
in una zona soggetta a vincolo paesaggistico ed idrologico, con intervento
protratto nel tempo a dimostrazione di un'intensità del dolo fuori dal comune.
(Fattispecie: violazione dei sigilli). (conferma sentenza n. 748/2008 CORTE
APPELLO di LECCE, del 12/05/2010) Pres. Squasssoni, Est. Sarno, Ric. Trane.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/6/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 23955
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manufatto edilizio abusivo
- Sequestro - Sentenza di condanna irrevocabile e sentenza non definitiva -
Effetti. In tema di misure cautelari reali, mentre l'irrevocabilità della
sentenza di condanna determina la perdita di efficacia del provvedimento di
sequestro preventivo di un manufatto edilizio abusivo, diversamente la non
definitività della sentenza ne impedisce la restituzione, salvo che le esigenze
cautelari giustificative del vincolo siano cessate (Cass. Sez. 3, n. 6462 del
14/12/2007 conf. Cass. Sez. 6, n. 40388 del 26.5.2009). (conferma sentenza n.
748/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/05/2010) Pres. Squasssoni, Est. Sarno,
Ric. Trane.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/6/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 23955
DIRITTO URBANISTICO - Certificato di collaudo - Utilizzo dell’edificio in assenza - Costruttore, committente, proprietario e direttore dei lavori - Responsabilità - Reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 è configurabile - tra gli altri - anche a carico del costruttore, del committente o del proprietario (Cass. Sez. 3^ 24.11.2010 n. 1802, Marrocco). Tale tesi giustifica anche - pur in assenza di una affermazione esplicita - l'estensione della responsabilità a soggetti quali il direttore dei lavori, non espressamente indicati nel testo normativo, in correlazione con la ratio incriminatrice della norma urbanistica la quale mira a salvaguardare la sicurezza pubblica in modo assoluto. (annulla sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres. Teresi Est. Grillo Ric. Ferranti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n. 22291
DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione - Presupposto - Preesistenza di un
fabbricato da ristrutturare - Ricostruzione su ruderi - Nuova opera. Il
concetto di ristrutturazione postula necessariamente la preesistenza di un
fabbricato da ristrutturare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura
perimetrali, strutture orizzontali e copertura. Di conseguenza, la ricostruzione
su ruderi o su un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte,
costituisce una nuova opera e, come tale, è soggetta alle comuni regole edilizie
e paesistico-ambientali vigenti al momento della riedificazione (C.d.S. sez. IV
13 ottobre 2010 n. 7476, C.d.S. sez. IV 15 settembre 2006 n. 5375). Ciò che
contraddistingue la c.d. ricostruzione di ruderi è la circostanza che in tal
caso la demolizione del fabbricato preesistente avviene per ragioni
assolutamente autonome ed indipendenti dalla volontà di effettuare un intervento
di ristrutturazione. Pres. Mangialardi, Est. Ravasio - E.M. (avv.ti Di Lorenzo,
Di Lorenzo e Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di Bari) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 giugno 2011, n. 847
DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto stradale - Art. 9 L. n. 729/1961 -
Finalità - Divieto assoluto di edificare - Verifica in concreto dei rischi per
la circolazione stradale - Necessità - Esclusione. Il divieto di costruire a
una certa distanza dal nastro autostrdale, imposto dall'art. 9 l. n. 729/1961 e
dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente,
e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli
materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità
alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità
delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una
fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per
l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei
materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse
alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in
un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in
fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle
caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in
concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Cass. civ., sez. II,
3 novembre 2010 n. 22422; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010 n. 2076) Pres.
f.f. Leoni, Est. Forlenza - M.L. e altri (avv.ti Liuzzi e Maggiora) c. A. s.p.a.
(Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. VENETO, n. 06733/2002) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 8 giugno 2011, n. 3498
DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto autostradale - Divieto di costruire a
distanza inferiore a 25 metri - Art. 9, c. 1 L. n. 729/1961 - Vigenza -
Autostrade costruite successivamente all’entrata in vigore della legge. Il
divieto di costruire di ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, a
distanza inferiore a 25 m. dal limite della zona di occupazione dell'autostrada,
di cui all'art. 9, 1° comma, l. 24 luglio 1961, n. 729, opera soltanto per le
autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge
medesima, oppure alle autostrade la cui costruzione è stata già concessa
anteriormente a tale data. È la stessa lettera della legge ad implicare tale
conclusione, laddove fa riferimento alle autostrade e ai relativi accessi,
previsti sulla base di progetti regolarmente approvati: tanto basta a rendere
inapplicabile la nuova normativa ad autostrade già edificate in base al generale
principio della irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi. (Consiglio
di Stato sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2277) Pres. f.f. Leoni, Est. Forlenza - M.L.
e altri (avv.ti Liuzzi e Maggiora) c. A. s.p.a. (Avv. Stato) - (Conferma T.A.R.
VENETO, n. 06733/2002) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 8 giugno 2011, n. 3498
DIRITTO URBANISTICO - D.M. n. 1444/68 - Forza vincolante - Integrazione del
regime delle distanze di cui all’art. 872 c.c. - Previsioni di P.R.G. difformi -
Illegittimità - Disapplicazione. Il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - emanato in
virtù dell'art. 41 quinquies l. n. 1150 del 1942 introdotto a sua volta
dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. L. Ponte) - ripete dal rango di fonte
primaria della norma delegante la forza di legge, suscettibile di integrare con
efficacia precettiva il regime delle distanze dalle costruzioni di cui all'art.
872 c.c.: la regola della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti vincola pertanto anche i comuni in sede di formazione e di
revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione
regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va
disapplicata, essendo consentita alle amministrazioni locali solo la fissazione
di distanze superiori (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30 agosto 2007 , n.
832).
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 giugno 2011, n. 1419
DIRITTO URBANISTICO - D.M. n. 1444/68 - Pareti finestrate - Nozione. Per
"pareti finestrate", ai sensi dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e di tutti
quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi,
non (soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti
munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi,
finestre di ogni tipo (di veduta o di luce)" (Corte d’Appello Catania, 22
novembre 2003) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola
delle due pareti (T.A.R. Toscana, Sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1734; T.A.R.
Piemonte, 10/10/2008 n. 2565).”. Pres. Leo, Est. De Carlo L.G. e altro (avv.
Loria) c. Comune di Olgiate Comasco (avv.ti Marzorati, Marzorati, Bottinelli e
Linzola) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 giugno 2011, n. 1419
DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una veranda con conseguente aumento di
volumetria - Ristrutturazione edilizia. La realizzazione di una veranda cui
consegua un aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 3
del d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia in quanto essa
comporta, in conseguenza dell'aumento di volumetria correlata, la realizzazione
di un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione. (T.A.R.
Lazio Roma, sez. I, 01 settembre 2010 , n. 32098). Pres. Zaccardi, Est.
Monteferrante - L. F.G. (avv. Neri) c. Comune di Campobasso (avv. Calise) -
TAR MOLISE, Sez. I - 1 giugno 2011, n. 310
DIRITTO URBANISTICO - Pareti finestrate - Distanza minima inderogabile ex
art. 9, n. 2 D.M. n. 1444/68 - Fabbricati di altezza diversa - Applicabilità
della disposizione. L’art. 9 n. 2 del D. M. n. 1444/1968, che è tassativo
solo per i nuovi edifici, totali e/o parziali, stabilisce la distanza minima
inderogabile di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
senza specificare se di altezza pari o anche diversa; l’ultimo comma della
norma, nello stabilire che le distanze stabilite devono adeguarsi, se inferiori,
all’altezza del fabbricato più alto, fa tuttavia ritenere che l’assolutezza
della distanza minima valga anche tra edifici di altezza diversa o minima. Pres.
Est. - C.L. (avv. Cerceo) c. Comune di Pescara (avv. Di Marco)
-
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 334
DIRITTO URBANISTICO - Distanze legali - Costruzioni abusive - Istanza di
sanatoria - Abbattimento o riduzione a distanza legale della costruzione
illegittima. L'obbligo di rispettare le distanze legali - previste dagli
strumenti urbanistici per le costruzioni legittime non soltanto a tutela dei
proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico interesse - deve essere
osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive, sicché in sede di
esame delle istanze di sanatoria (i cui effetti sono limitati al campo
pubblicistico e non pregiudicano i diritti dei terzi) la violazione delle
distanze legittimamente ne comporta il diniego con conseguente necessità di
disporre e procedere all'abbattimento o alla riduzione a distanza legale della
costruzione illegittima. Pres. De Zotti, Est. Bruno - R.C. (avv.ti Sanino,
Celani e Vedova) c. Comune di Cortina D'Ampezzo (avv.ti Paniz e Stivanello
Gussoni) -
TAR VENETO, Sez. II - 19 maggio 2011, n. 861
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Distanze nelle costruzioni
- Azione di regolamento di confini associata a richiesta di rilascio o di
riduzione in pristino di un fondo usurpato - Litisconsorzio necessario nei
confronti dei titolari di diritti reali sulla porzione di fondo ritenuto
usurpato - Sussistenza. Nell'azione di regolamento dei confini non ricorre
ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto la domanda finium regundorum
è in sé strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa (Cass. 9
febbraio 1995 n. 1462). Nel caso in cui, invece, la predetta azione sia
associata a richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di
fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o
soggettiva dei confini, il contraddittorio esige di essere esteso, e se del caso
integrato, sul versante passivo, nei confronti di tutti coloro che vantano
diritti reali su tale parte del fondo o sulle opere e sui manufatti su di essa
insistenti, stante l'inscindibilità e indivisibilità della situazione dedotta in
giudizio. Pertanto si versa in un'ipotesi di litisconsorzio necessario laddove
vi sia coesistenza, in un unico processo, di un'azione tendente all'accertamento
dei limiti della dimensione spaziale del diritto di proprietà e di una azione
tendente ad ottenere la modificazione fisica di una situazione di fatto
correlata ad una situazione di diritto strutturalmente plurisoggettiva, ma
unitaria ai fini della tutela di un interesse di cui non è concepibile il
concreto soddisfacimento se non nell'esecuzione nei confronti di tutti i
soggetti congiuntamente portatori di un diritto confliggente con l'interesse
dell'attore, con incidenza sulla sfera giuridica di ciascuno di essi (v. Cass.
20 gennaio 2010 n. 921; Cass. 7 maggio 1997 n. 9510). Fattispecie in tema di
violazione di distanze tra proprietà contigue mediante costruzione di opere su
parti di fondo altrui e conseguente esercizio di azione giudiziale tendente
all'ottenimento della rimessione in pristino, alla demolizione dei fabbricati
abusivi e al risarcimento danni. (annulla con rinvio sent. n. 758/2004 della
Corte d'appello di Bologna, depositata il 13 maggio 2004). Pres. Rovelli - Est.
Falaschi - P.M. Russo - Ric. Te. Pe. e altri - Controric. Ag. Pe.
CORTE DI
CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/04/2011, Sentenza n. 8870
DIRITTO URBANISTICO - Distanze nelle costruzioni - Occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui - Perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario usurpato - Determinazione del danno. In ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed alla impossibilità per costui di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (Cass., Sez. II, 8 marzo 2010, n. 5568; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 3251; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10498). La determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata, in tali ipotesi, facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo". Fattispecie in tema di violazione di distanze tra proprietà contigue mediante costruzione di opere su parti di fondo altrui e conseguente esercizio di azione giudiziale tendente all'ottenimento della rimessione in pristino, alla demolizione dei fabbricati abusivi e al risarcimento danni. (annulla con rinvio sent. n. 758/2004 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 13 maggio 2004). Pres. Rovelli - Est. Falaschi - P.M. Russo - Ric. Te. Pe. e altri - Controric. Ag. Pe. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 18/04/2011, Sentenza n. 8870
DIRITTO URBANISTICO - Concetto giuridico di costruzione - Accezione materiale - Accezione funzionale. Il concetto giuridico di costruzione può essere inteso in una duplice accezione: in senso materiale, allorquando la nuova edificazione sia dotata di elementi portanti che ne sorreggano il peso, siano essi di qualunque materiale, ovvero in senso funzionale, allorquando una nuova edificazione abbia una funzione statica, ed essa rimanga in quiete e saldamente ancorata al suolo in modo tale che non sia facilmente amovibile. Giud. Berni Canani - Imp. To. Al. - TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. distaccata di Eboli - 11 aprile 2011, n. 205
DIRITTO URBANISTICO - Normativa antisismica - Opere a struttura metallica - Assenza della funzione statica - Applicabilità delle norme di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 - Esclusione - Fattispecie. Allorquando manchi la funzione statica della costruzione, l'apposizione dell'opera non deve essere preceduta, ai sensi della normativa antisismica, dagli adempimenti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, la cui disciplina trova pertanto applicazione esclusivamente allorquando le opere a struttura metallica costituiscano elementi strutturali dell'edificio (fattispecie relativa all’installazione su parete di un cartellone pubblicitario sorretto da aste riflesse impiantate in una struttura metallica). Giud. Berni Canani - Imp. To. Al. - TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. distaccata di Eboli - 11 aprile 2011, n. 205
DIRITTO URBANISTICO - ACQUA - Rischio idrogeologico - Art. 17, c. 1, primo e secondo periodo e c. 2, primo periodo del d.l. n. 195/2009 - Illegittimità costituzionale - Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Pres. De Siervo, Est.Criscuolo - Ricorso promosso dalla Provincia Autonoma di Trento - CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2011, n. 109
DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto autostradale - Vincolo di
inedifcabilità assoluto - D.M. 1 aprile 1968 n. 1404. Nell’ambito della
fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n.
1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25
settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche
concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il
divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di
assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada -
all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali e, comunque, per
ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete
autostradale. (Tar Toscana, sez. II, sentenza 25 giugno 2007, n. 934; Tar
Liguria, I, 5. 7. 2010, n. 5565; Cass. civ., II, 3. 11. 2010, n. 22422). Pres.
Petruzzelli, Est. Russo - B.C. s.r.l. (avv. Ballerini) c. A. s.p.a. (Avv. Stato)
-
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 21 marzo 2011, n. 450
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di volume tecnico - Presupposti. Per
l'identificazione della nozione di "volume tecnico", assumono valore tre ordini
di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di
strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla
quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato
all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali
costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa)
e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e
le esigenze effettivamente presenti. Ne deriva che la nozione in esame può
essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria
autonomia funzionale, anche potenziale, ed è invece esclusa rispetto a locali,
in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo
significativo sui luoghi esterni (T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, 13.7.2009,
n. 3987; T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, 22.11.2007, n. 3963; T.a.r. Liguria,
Genova, sez. I, 30.1.2007, n. 1011). (riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di
RAGUSA, del 07/01/2010) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in
proc. La Terra.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n.
7217
DIRITTO URBANISTICO - Opere edilizie - Volumi tecnici - Nozione -
Realizzazione di un "locale tecnico" - Norme urbanistico-edilizie - Attività di
edilizia c.d. "libera" e titolo abilitativo - Conteggio dell'indice edificatorio
- Esclusione. Sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere
ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi
un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione (quali:
serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto
termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di
gronda etc.), che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli
impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio realizzabile
nei limiti imposti dalle nonne urbanistiche (Cass., sez. III: 3.10.2008, n.
37575, Ronconi; 21.5.2008, n. 20267, Valguarnera; nonché C. Stato, sez. V,
31.1.2006, n. 354). Pertanto, la realizzazione di un "locale tecnico", non è
attività di edilizia c.d. "libera", che può essere cioè eseguita senza alcun
titolo abilitativo, essendo soltanto generalmente previsto (fatti salvi i casi
di diversa definizione o disciplina da parte della legislazione regionale o
delle norme urbanistico-edilizie vigenti in ambito comunale) che i "volumi
tecnici', da indicare pur sempre negli elaborati progettuali, siano esclusi dal
calcolo della cubatura utile di un edificio, che comunque deve essere
autorizzato nei modi di legge. Tuttavia, i volumi tecnici non rientrano nel
conteggio dell'indice edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d.
"carico urbanistico" e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la
funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Restano esclusi, invece, dalla
nozione e sono computabili nel volume i vani che assolvono funzioni
complementari all'abitazione (quali quelli di sgombero, le soffitte e gli
stenditoi chiusi). (riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di RAGUSA, del
07/01/2010) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in proc. La Terra.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n.
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DIRITTO URBANISTICO - Illeciti edilizi e norma penale in bianco - Art. 44,
lett. a), D.P.R. n. 380/2001. In tema di illeciti edilizi, la previsione
legislativa più lieve di cui all'art. 44, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001
introduce una ipotesi di norma penale in bianco configurante sostanzialmente una
categoria residuale di condotte penalmente rilevanti: nel caso di realizzazione
di opere in assenza o in totale difformità della concessione edilizia, pertanto,
il reato più grave ricomprende quello riferito all'inosservanza delle regole
fissate (dagli strumenti urbanistici ed in particolar modo dalle norme tecniche
di attuazione del piano regolatore generale, dal regolamento edilizio e dalla
concessione edilizia) per l'attività costruttiva [Cass., sez. III, 26.3.2001, n.
11716, Matarrese ed altri]. (riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di RAGUSA,
del 07/01/2010) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in proc. La
Terra.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n.
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DIRITTO URBANISTICO - Accessori e pertinenze stabilmente incorporati
all’immobile - Disciplina in materia di distanze legali ex art. 873 c.c. -
Applicabilità. Salvo l'ipotesi di sporti con funzione meramente
complementare o decorativa, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni
consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, in guisa da
ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono essi stessi il carattere di
costruzione, sicché se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del
rispetto della normativa sulle distanze, a maggior ragione qualora le distanze
tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non
preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.
Pres. ELEFANTE, Est. MANNA - P.M. SCARDACCIONE - Ric. Ma. Cr. Pe., El. Pe.,
(avv. Gi. De. Co.) - (Annulla CORTE D'APPELLO di ROMA, n. 4816/2004 )
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 22 febbraio 2011, n. 4277
DIRITTO URBANISTICO - Accessori e pertinenze stabilmente incorporati
all’immobile - Disciplina in materia di distanze legali ex art. 873 c.c. -
Applicabilità. Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze
legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti c.c. e delle disposizioni
legislative e regolamentari aventi carattere integrativo, gli accessori e le
pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al
resto dell'immobile, in maniera tale da ampliarne la superficie o la
funzionalità pratico-economica, costituiscono con l'immobile principale una
costruzione unitaria, che va considerata nel suo insieme indipendentemente dallo
sviluppo orizzontale o verticale dei singoli corpi di fabbrica di cui si
compone, e senza distinguere tra immobile principale e accessori o pertinenze
aventi le ridette caratteristiche, di guisa che le distanze devono essere
calcolate non dalla parete dell'edificio maggiore, ma da quella che risulti più
prossima alla proprietà antagonista. Pres. ELEFANTE, Est. MANNA - P.M.
SCARDACCIONE - Ric. Ma. Cr. Pe., El. Pe., (avv. Gi. De. Co.) - (Annulla CORTE
D'APPELLO di ROMA, n. 4816/2004 )
-
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 22 febbraio 2011, n. 4277
DIRITTO URBANISTICO - Distanze nelle costruzioni ex art. 873 c.c. - Prevalenza
delle norme antisismiche sugli strumenti urbanistici. Le norme legislative
antisismiche sugli intervalli di isolamento fra edifici sono integrative delle
disposizioni degli artt. 873 e ss. c.c. in materia di distanze fra le
costruzioni, essendo dirette a salvaguardare non soltanto l'incolumità pubblica
e privata ma anche ad impedire la creazione di intercapedini dannose e
pericolose tra fabbricati. Pertanto, esse prevalgono sugli strumenti urbanistici
che prevedano distanze inferiori. Pres. ELEFANTE, Est. MANNA - P.M. SCARDACCIONE
- Ric. Ma. Cr. Pe., El. Pe., (avv. Gi. De. Co.) (Annulla CORTE D'APPELLO di
ROMA, n. 4816/2004) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 22 febbraio 2011, n. 4277
DIRITTO URBANISTICO - Volumi tecnici - Nozione. I volumi tecnici sono
solo quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo
della abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non
sono tali - e sono computabili quindi ai fini della volumetria consentita - le
soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero; e non è volume tecnico un
piano di copertura, definito impropriamente sottotetto, se costituente in realtà
una mansarda, come nel caso di specie, in quanto dotato di rilevante altezza
media rispetto al piano di gronda (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 13
maggio 1997, n.483). Pres. Giaccardi, Est De Felice - A.S. (avv.ti Armenante e
Galdi) c. F.D. e altro (avv. Gaeta) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Salerno,
n.3317/2009 -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 28 gennaio 2011, n. 678
DIRITTO URBANISTICO - Definizioni di cui all’art. 3, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 -
Prevalenza rispetto a previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali.
Il secondo comma dell’art. 3 del t.u. edilizia prevede che in ordine alle
definizioni di cui al primo comma del medesimo articolo, esse prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. La
individuazione analitica delle varie tipologie di interventi, effettuata
all’art. 3 in una gerarchia ascendente, a seconda della incidenza sull’assetto
del edilizio e territoriale, prevale quindi sulle eventuali diverse formulazioni
definitorie contenute nei piani regolatori, nella normativa tecnica di
attuazione e nei regolamenti edilizi: si tratta di una forma di abrogazione
implicita, di cedevolezza, di prevalenza, di resistenza o disapplicazione delle
disposizioni degli strumenti urbanistici locali (lo strumento o l’istituto al
quale si ricorre può essere vario), che cedono di fronte alle definizioni
dettate dalla fonte primaria (anche se trattasi di testo unico adottato con la
forma del D.P.R.), le quali hanno un grado di durezza e una efficacia cogente
tali da prevalere su ogni altra contraria definizione, acquistando anche la
valenza di un criterio ermeneutico generale per la intera disciplina
urbanistico-edilizia su base locale. Pres. Giaccardi, Est De Felice - A.S.
(avv.ti Armenante e Galdi) c. F.D. e altro (avv. Gaeta) - (Conferma T.A.R.
CAMPANIA, Salerno, n.3317/2009
-
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 28 gennaio 2011, n. 678
DIRITTO URBANISTICO - Nuova costruzione - Nozione - Applicabilità della
normativa in tema di distanze. Rientrano nella nozione di "nuova
costruzione" (sfuggendo, pertanto, all'ambito della mera "ristrutturazione" di
un manufatto preesistente) non solo l'edificazione di un fabbricato su un'area
libera ma anche quegli interventi di ristrutturazione (in senso improprio) che
in ragione della entità delle modifiche apportate al volume, alla sagoma di
ingombro o all'altezza dell'edificio, rendano l'opera oggettivamente diversa da
quella preesistente. La sopraelevazione, in quanto "nuova costruzione" soggiace
alla normativa, in tema di distanze, vigente all'epoca della sua realizzazione.
(Cass. 5741/08; 9637/06; 14128/00; Cass. 400/05; 1817/04; 8420/03; 8989/01;
200/01; 8945/00; 5892/95). Pres. Est. CAPASSO - Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le.
(avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri (avv. Re. Da.) - Rif. Sent. n.
145/03 del 4.2 - 11.3.03 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27
gennaio 2011, n. 206
DIRITTO URBANISTICO - Limiti di distanza tra i fabbricati - D.M. 1444/1968 -
Diretta operatività nei rapporti tra privati - Esclusione. Il D.M. del 2
aprile 1968 n. 1444 che prevede distanze minime tra pareti finestrate solo per i
nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla A (in particolare nelle zone C), e
che per le zone A si limita a prescrivere che le distanze tra edifici per
operazioni di risanamento conservativo e per eventuali ristrutturazioni non
possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili
preesistenti, si rivolge al legislatore locale per imporgli dei limiti
inderogabili cui attenersi nella pianificazione del territorio comunale, ossia
nella revisione o nella formazione degli strumenti urbanistici, ma non è
immediatamente operante nei rapporti tra i privati, finché non siano state
inserite nei predetti strumenti, adottati o modificati. Pres. Est. CAPASSO -
Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri
(avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi. (Cass. 3771/01; 13011/00; 4754/95).
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27
gennaio 2011, n. 206
DIRITTO URBANISTICO - Limiti di distanza tra i fabbricati - D.M. 1444/1968 -
Contrasto tra disposizioni ministeriali e normativa regolamentare locale -
Disapplicazione della normativa locale. Qualora le disposizioni
regolamentari locali prevedano distanze inferiori rispetto a quelle prescritte
dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, andranno disapplicate in sede
giudiziale e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale.
Nel caso in cui, invece, lo strumento urbanistico (adottato o modificato
successivamente al D.M.) non detti per una certa zona delle regole da seguire
nella realizzazione di opere edilizie vietando, radicalmente, in essa qualsiasi
attività costruttiva, non assume alcun carattere integrativo delle disposizioni
del codice civile sulle distanze e, pertanto, non consente nemmeno alcuna
comparazione con le norme del D.M. 1444/68. Pres. Est. CAPASSO - Appellanti Lu.
Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri (avv. Re. Da.) -
Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del Tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27
gennaio 2011, n. 206
DIRITTO URBANISTICO - Distanza delle costruzioni dalle vedute - Tipi di
vedute - Nozione - Ambito di applicabilità dell’art. 907 c.c.. Si ha veduta
"diretta" quando il confine del fondo del vicino ed il muro sul quale sussiste
l'opera dalla quale si esercita la veduta sono fronteggianti, anche se non
necessariamente paralleli. Sussiste, invece, veduta "laterale" (in senso
proprio) quando il "confine" ed "il muro" predetto formano un angolo piatto (180
gradi), costituendo, in definitiva, fondi allineati. La vedute "in appiombo"
costituiscono species del genus veduta "laterale". Si ha, infine, veduta
"obliqua" allorquando il confine ed il muro summenzionati siano ortogonali,
ossia formino un angolo di 90 gradi. L'art. 907 c.c. postula, per la sua
operatività, l'esistenza di una veduta "diretta" o comunque coesistente con una
veduta "obliqua", risultando insufficiente una sola veduta obliqua o "laterale"
o anche obliqua e laterale insieme. (Cass. 1261/97; Cass. 12479/02; Cass.
2180/97; Cass. 36/92; Cass.724/95; Cass.3878/87). Pres. Est. CAPASSO -
Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri
(avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27
gennaio 2011, n. 206
DIRITTO URBANISTICO - Interventi su edifici esistenti di interesse storico- artistico - Interesse pubblico alla tutela dei beni artistici - Progetti di restauro e ripristino - Architetti. Ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza esclusiva dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli architetti , in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
DIRITTO URBANISTICO - Interventi di restauro e risanamento conservativo - Nozione - Fattispecie. Sono qualificabili interventi di restauro e risanamento conservativo gli interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura; per contro, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia le opere rivolte a creare un organismo in tutto o in parte diverso da quello oggetto di intervento (Cons. Stato, IV, 2981/2008). Non può pertanto integrare la tipologia del restauro conservativo un intervento edilizio che si sia sviluppato attraverso la cospicua (o maggioritaria) realizzazione di elementi strutturali del tutto nuovi, che si affiancano a pochi relitti murari preesistenti e costituiscono larga percentuale della complessiva superficie muraria, soprattutto allorquando siano lasciati integri solo alcuni elementi strutturali preesistenti allo scopo di costituire un simbolico paravento della nuova costruzione. Pres. f.f. Schillaci, Est. Bruno - I.R.F. (avv. Pergolizzi) c. Comune di Milazzo (avv. Amato). TAR SICILIA, Catania, Sez.II - 14 gennaio 2011, n. 57
DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto autostradale - Inedificabilità
assoluta - Abusi - Insuscettibilità di sanatoria. Le opere realizzate
all'interno della fascia di rispetto autostradale prevista al di fuori del
perimetro del centro abitato (fascia di sessanta metri) sono ubicate in aree
assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l'imposizione del
vincolo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d)
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di sanatoria. Pres.
Monteleone, Est. Valenti -F.F. (avv.ti La Fauci Belponer e Rubino) c. Ente
Nazionale per le Strade e altro (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 24
DIRITTO URBANISTICO - Vincolo autostradale - Carattere assoluto -
Caratteristiche dell’opera - Opere che non superino il livello della sede
stradale - Rilevanza - Esclusione. Il carattere assoluto del vincolo di cui
all’art. 9 della L. n. 729/1961 sussiste a prescindere dalla concrete
caratteristiche dell'opera realizzata. Infatti il divieto di costruire ad una
certa distanza dalla sede autostradale, posto dal menzionato art. 9 e dal
successivo d.m. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente e cioè
come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali
emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla
sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità
delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una
fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per
l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di
materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi
connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto le distanze previste dalla
norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino
il livello della sede stradale (in termini, Cass. civ., 1 giugno 1995, n. 6118)
o che costituiscano mere sopralevazioni (v. Cass. civ., 14 gennaio 1987, n.
193), o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere
preesistenti. (Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2008, n.4719; 18 ottobre 2002
n° 5716; 25 settembre 2002 n° 4927; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n°
968). Pres. Monteleone, Est. Valenti -F.F. (avv.ti La Fauci Belponer e Rubino)
c. Ente Nazionale per le Strade e altro (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 24
DIRITTO URBANISTICO - Violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni -
Carattere assoluto del diritto leso - Art. 2058, 2 comma, c.c. - Risarcimento
del danno per equivalente - Inapplicabilità. L’articolo 2058 c.c., comma 2,
che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente
anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di
quest’ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto
reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad
ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze,
atteso il carattere assoluto del diritto leso. Pres. Rovelli, Est. Manna - Ric.
ME. GI. (avv. Vecchio) - Controric. DI. CO. LO. (avv. Carè).
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5/05/2011, n. 224
DIRITTO URBANISTICO - Violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni -
Qualificazione di "costruzione" ai fini dell’applicabilità dell’art 873 c.c.
Ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze dettate dall'articolo 873
c.c. e segg. o dalle disposizioni regolamentari integrative del codice civile,
per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata
avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo,
indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, a secco o con l’impiego
di malta cementizia. Pres. ODDO, Est. MANNA - P.M. LETTIERI - Ric. FL. MA. C.F.,
F. M. C.F., FL. AN. C.F., LA. MA. C.F. (avv. ROSAPEPE) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5 gennaio 2011, n. 237
DIRITTO URBANISTICO - Violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni -
Qualificazione del muro di contenimento ai fini dell’applicabilità dell’art 873
c.c. Costituisce costruzione il muro di sostegno di un terrapieno di
carattere artificiale. Non può considerarsi tale, invece, quello avente la
funzione di contenere una scarpata di origine naturale, non modificata
dall’intervento antropico. Pertanto, il muro di contenimento tra due fondi posti
a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il
naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve
considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, conseguentemente, agli
obblighi delle distanze previste dall’articolo 873 cod. civ. e dalle eventuali
norme integrative.Pres. ODDO, Est. MANNA - P.M. LETTIERI - Ric. FL. MA. C.F., F.
M. C.F., FL. AN. C.F., LA. MA. C.F. (avv. ROSAPEPE) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5 gennaio 2011, n. 237
DIRITTO URBANISTICO - Distanze tra costruzioni - Regolamenti comunali edilizi e piani regolatori - Carattere integrativo della normativa codicistica in materia - Applicabilità indipendentemente da qualsivoglia attività delle parti - Artt. 872, 873 c.c. Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872 e 873 cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni. Pres. Rovelli, Est. Manna - Ric. ME. GI. (avv. Vecchio) - Controric. DI. CO. LO. (avv. Carè). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile, 5 gennaio 2011, n. 224
Abuso d'ufficio - illegittimità delibera - truffa - falso in atto pubblico - peculato - verbali - procedure - sigilli - azioni in genere... ^
DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso d’ufficio - Dirigente
dell'ufficio tecnico - Rilascio concessione edilizia in sanatoria per opera non
conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti - Configurabilità -
Artt.81, 323, 378 c.p.. Configura un ingiusto vantaggio patrimoniale anche
il mero incremento del valore commerciale dell'immobile, per cui ben può essere
chiamato a rispondere di abuso di ufficio il responsabile del settore
urbanistico del Comune che abbia rilasciato una concessione edilizia in
sanatoria per un'opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti
in quel Comune (Cass. Sez.6, del 6/6/2008, n.35856 Morelli). (conferma sentenza
n. 1493/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/02/2010) Pres. De Maio, Est. Rosi,
Ric. Capodieci.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/07/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n.
27703
DIRITTO URBANISTICO - DIA edilizia - Relazione di accompagnamento - Natura di
"certificato" - Qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità
- Falsa attestazione dei fatti - Obbligo di comunicazioni all’autorità
giudiziaria - Sanzioni disciplinari - Artt. 23, cc. 1 e 6, e 29, c. 3, D.P.R. n.
380/2001 - Artt. 359 e 481 cod. pen.. Ai sensi dell'art. 29, 3° comma, del
D.P.R. n. 380/2001, il progettista o, comunque, il tecnico abilitato che
predispone la relazione di accompagnamento, all'interno del procedimento che la
legge prescrive per la presentazione della DIA in materia edilizia, assume la
qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359
cod. pen. [Cass. Sez. V, 4.10.2010, n. 35615, D'Anna; 24.2.2010, n. 7408, Frigé;
Cass. sez. III. 16.7.2010, n. 27699, Coppola e altro; 19.1.2009, n. 1818,
Baldessari]. Costituendo "certificazione", anche ai sensi dell'art. 481 cod. pen.,
la descrizione dello stato dei luoghi antecedente alle opere da realizzare [Cass.:
sez. V, n. 35615/2010, D'Anna; sez. III, n. 27699/2010, Coppola e altro]. In
conclusione, dalla lettura coordinata e sistematica della normativa di
riferimento (art. 23, commi 1 e 6, e art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001),
emergerebbe un "sostanziale affidamento" riposto dall'ordinamento sulla
relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che
"quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente
territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell'intervento". In
tale prospettiva la relazione del tecnico abilitato costituisce un atto non solo
idoneo ad integrare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma anche dotato di
piena autonomia e di valore pubblicistico, assumendo valore sostitutivo del
titolo edilizio abilitante e quindi certificativo. Il dirigente o responsabile
dell'ufficio tecnico comunale, "in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza" (comma 6); che, ultimato l'intervento, "il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale ... con il quale si
attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attività" (comma 7). (Fattispecie relativa al reato di cui all'articolo
481 c.p. commesso da architetto direttore dei lavori). (annulla per prescrizione
sentenza n. 5421/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/04/2009) Pres. Petti, Est.
Fiale, Ric. Lacorte.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/6/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 23072
DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Reato di abuso d'ufficio - Configurabilità - Vantaggio privato affiancato ad una finalità pubblica - Fattispecie - Art. 323 c.p.. Nell'ipotesi di reato contenuta nell’articolo 323 c.p., occorrerà verificare quali sia stato il vero fine, vantaggio privato o finalità pubblica, che ha mosso l'agente ed in che misura un fine abbia avuto la prevalenza sull'altro ed escludere il reato allorché il fine pubblico ha avuto la prevalenza sull'altro. In definitiva il vantaggio o danno per il privato può essere affiancato anche da una finalità pubblica che rappresenti una mera occasione o pretesto per coprire la condotta illecita. (Fattispecie: lavori realizzati in totale difformità dalla concessione edilizia). (riforma sentenza della Corte d'appello di Roma del 4/5/2010) Pres. Ferrua, Est. Petti, Ric. Cesaroni ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 24/2/2011), Sentenza n. 18895
DIRITTO URBANISTICO - Violazione di sigilli - Nozione - Oggetto della tutela
penale - Cosa sottoposta a sequestro non l'integrità dei sigilli - Art.349 c.p..
La violazione di sigilli non consiste nell'atto materiale dell'infrazione, ma
nella condotta diretta in maniera specifica a violare la misura cautelare e
strumentalizzata al proseguimento dei lavori abusivi, sicché il reato può
concretarsi in qualunque atto comunque diretto al mancato rispetto
dell'effettuato sequestro. Oggetto della tutela penale non è infatti l'integrità
dei sigilli, ma la conservazione e identità della cosa sottoposta a sequestro.
(conferma sentenza del 26.2.2010 della Corte di Appello di Salerno) Pres. Ferrua,
Est. Amoresano, Ric. Sabatino.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 9280
DIRITTO URBANISTICO - Integrità dei sigilli - Obblighi del custode -
Violazioni di sigilli - Responsabilità del custode - Configurabilità e limiti -
Onere della prova - Art.349 c.p.. In tema di violazioni di sigilli,il
custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla
integrità dei relativi sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può
sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e,
quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia
avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o
della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza.
Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il
custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito
ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in
concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in
grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore. Ciò non
configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie,
ma un onere della prova che incombe sul custode ( Cass. pen. sez.VI, 11//05/1993
n.4815; conf. Cass. pen. sez.3, 28.1.2000, n.2989). Risponde, pertanto del reato
di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso
fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di
impedire la violazione dei sigilli (Cass. pen. sez.3 24.5.2006 n.19424). Infine,
la data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto,
che non incide sul requisito della enunciazione del medesimo e non può quindi
determinare la mancanza o l'incompletezza della contestazione (Cass. pen. sez.1,
19.10.1993 n.11304). (conferma sentenza del 26.2.2010 della Corte di Appello di
Salerno) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Sabatino.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 9280
DIRITTO URBANISTICO - Certificazione del tecnico abilitato - Funzione pubblicistica - D.P.R. n.380/2001. Riveste la natura di certificazione, la relazione del tecnico abilitato che accompagna la D.i.a. ed attesta la fedeltà della ricostruzione in fatto (Cass. sentenza n.30401/2009, Zazzaro) oppure la veridicità delle affermazioni concernenti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (Cass. sentenza n.1818/2008, Baldessari; Cass. sentenza n.27699 /2010, Coppola e altro). Di conseguenza è assegnata al professionista ed alla sua relazione un funzione pubblicistica che si esprime in sede di D.i.a. al pari delle attribuzioni che spettano all'ente territoriale competente nella ipotesi di rilascio del permesso di costruire. (conferma sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA emessa il 29/09/2009) Pres. Squassoni, Est. Marini, Ric. Volpetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 5855
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI - Reati paesaggistici-edilizi - Apposizione del sigillo - Funzione -
Violazione di sigilli - Tutela penale riconosciuta a tale strumento - Finalità -
Intangibilità della cosa - Art. 349 c.p.. Il reato contenuto all'art. 349
c.p. (violazione di sigilli) è configurabile anche nel caso in cui i sigilli
siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa,
perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nella
disposizione, di assicurare la conservazione o la identità della cosa. (Cass.
Sez. U., 10/2/2010, n. 5385, D'Agostino). Sicché, oggetto di tutela è
l'intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di
manomissione e pertanto anche l'interdizione dell'uso disposta dall'autorità ha
la finalità di assicurarne la conservazione, a prescindere dalle ragioni del
provvedimento di limitazione. Pertanto, l'apposizione del sigillo è un mezzo di
portata generale destinato a rafforzare la protezione delle cose che l'autorità
giudiziaria o amministrativa è autorizzata dalla legge a rendere indisponibili
per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali. (Fattispecie: reati di cui
agli artt. 110 c.p., 44 lett. c), 64-65-71-72-93 e 95 d.P.R. 380/2001, art. 163
d.lgs 42/2004 e artt. 734 c.p.). (conferma sentenza n. 1746 del 23/11/2009,
CORTE APPELLO di SALERNO) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Di Paola ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n.
1521
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Illeciti edilizi -
Procedure di sanatoria - Sospensione dei procedimenti penali - Presupposti di
legge - Verifica del giudice - Obbligo - Art. 44 L. n. 47/1985 - Art. 32, c.25°,
D.L. n. 269/2003, conv. con modif. L. n. 326/2003. In tema di illeciti
edilizi, la sospensione dei procedimenti penali fino alla scadenza dei termini
per la definizione delle procedure di sanatoria, quale prevista dall'art. 44
della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (facente parte delle disposizioni richiamate
dall'art. 32, comma venticinquesimo, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, corni.
con modif. in legge 24 novembre 2003 n. 326), richiede la previa verifica, da
parte del giudice, della sussistenza dei requisiti astrattamente previsti dalla
legge. (Cass. Sez. 3, 26/8/2004, n. 35084, Barreca). (conferma sentenza n. 1746
del 23/11/2009, CORTE APPELLO di SALERNO) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Di Paola
ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n.
1521