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Giurisprudenza

 

Appalti

Anno 2004

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni:

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Appalti - Incertezza delle prescrizioni del capitolato di gara - Clausole del bando incerta - Esclusione - Illegittimità - Principio della massima partecipazione alla gara - Applicabilità.
L’obbiettiva incertezza del criterio indicato nel capitolato, la presenza di uno studio che poteva prestarsi a interpretazione diverse, configurano una condizione di obbiettiva incertezza delle prescrizioni del capitolato di gara e della loro concreta applicazione. Pertanto, è legittima l’operatività del principio della massima partecipazione alla gara ogni qualvolta le clausole del bando siano di incerta interpretazione (C. di S., sez. V, 13 dicembre 1996 n. 1536, sez.V 25 giugno 2002 n. 3269, sez. V, 25 marzo 2002 n. 1695). Pres. Frascione - Est. Carlotti - S.A.R. - AUTOLINEE RIVIERA S.P.A. (avv.ti Bormioli e Clarizia) c. PROVINCIA DI SAVONA (avv.ti Alberti e Romanelli) e altri (annulla TAR Liguria, sez. II sentenza n. 364). CONSIGLIO DI STATO sez. V, 4 novembre 2004 (Cc. 13.7.2004), Sentenza n. 7140

Appalti - Affidamento di un partecipante - Garanzia del pari trattamento dei concorrenti - Selezione competitiva dei concorrenti - lex specialis - favor partecipationis - Comportamento contraddittorio o ambiguo tenuto dall’amministrazione aggiudicataria. In tema di appalti, la considerazione dell’affidamento di un partecipante può rilevare, con finalità latamente “sananti”, alla condizione imprescindibile che essa risulti compatibile con la preminente protezione dei valori primari della garanzia del pari trattamento dei concorrenti e della selezione competitiva tra gli stessi (competizione che, si noti bene, attiene anche all’attento esame ed alla corretta interpretazione della lex specialis), tal che il bilanciamento tra i differenti valori in gioco può risolversi a vantaggio dell’affidamento, qui inteso quale particolare declinazione del favor partecipationis, nelle sole ipotesi in cui esso poggi su di un atteggiamento psichico formatosi, appunto, “legittimamente”. Detto altrimenti, il principio in rassegna può esclusivamente invocarsi nei casi in cui alla genesi dell’errore, di percezione o di comprensione della lex specialis, nel quale sia incorso il concorrente interessato abbia causalmente contribuito il comportamento contraddittorio o ambiguo tenuto dall’amministrazione aggiudicataria. Pres. Frascione - Est. Carlotti - S.A.R. - AUTOLINEE RIVIERA S.P.A. (avv.ti Bormioli e Clarizia) c. PROVINCIA DI SAVONA (avv.ti Alberti e Romanelli) e altri (annulla TAR Liguria, sez. II sentenza n. 364). CONSIGLIO DI STATO sez. V, 4 novembre 2004 (Cc. 13.7.2004), Sentenza n. 7140

Appalti - Dichiarazione sostitutiva - Funzione - Omessa allegazione del documento di identità - Effetti.
L’allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare (per di più, con la surricordata valenza di monito), non tanto (melius, non soltanto) le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. In altre parole la dichiarazione sostitutiva del privato formata a norma degli artt. 38 e 47 d.p.r. n. 445/2000, è un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà: segue da ciò che se il sottoscrittore dichiara il falso sarà punibile per falsità in atti. (Contra: v. Cons. St., sez. V, 1°.10.2003, n. 5677, secondo cui l’omessa allegazione del documento di identità integrerebbe una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come tale suscettibile di emenda). Pres. Frascione - Est. Carlotti - S.A.R. - AUTOLINEE RIVIERA S.P.A. (avv.ti Bormioli e Clarizia) c. PROVINCIA DI SAVONA (avv.ti Alberti e Romanelli) e altri (annulla TAR Liguria, sez. II sentenza n. 364). CONSIGLIO DI STATO sez. V, 4 novembre 2004 (Cc. 13.7.2004), Sentenza n. 7140

Appalti - Incertezza della portata precettiva di una clausola - Applicazione principio del favor partecipationis - Fondamento. In tema di appalti, correttamente la commissione ha fatto applicazione della consolidata regola per cui, nell’incertezza della portata precettiva di una clausola, dev’essere assicurata, in ossequio al principio del favor partecipationis, l’ammissione del maggior numero di concorrenti, al duplice fine di tutelare l’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale e di non pregiudicare l’affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti da clausole ambigue e suscettibili di diverse interpretazioni (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 30 giugno 2003, n.3870). Pres. Venturini - Est. Deodato - S.R.L. SOGESI (avv. RIENZI) c. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (Avv. Gen. Stato) ed altri (conferma TAR TOSCANA - FIRENZE: Sezione I n.466/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 2 novembre 2004 (Cc. 6.7.2004), Sentenza n. 7104

Appalti - Potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara - Presupposti - Principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa - Imprese di pulizia. Sulla base della lettura sistematica del secondo e del terzo comma dell’articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995 e, per quanto attiene alle imprese di pulizia, dal delineato sistema di qualificazione di cui al D.M. 7 luglio 1997, n. 274, non può dubitarsi che l’amministrazione aggiudicatrice abbia il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara, anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge, e che possa pertanto pretendere l’attestazione di requisiti di capacità diversi ed ulteriori dalla semplice iscrizione nell’elenco, (C.d.S., sez. V 1 giugno 2001, n. 2973;, 31 dicembre 2003, n. 9305; sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442), le previsioni indicate nelle accennate disposizioni normative limitandosi a stabilire una semplice presunzione di possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara, che pertanto ben possono essere derogati (o meglio incrementati, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo) dall’amministrazione in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio da appaltare. L’esercizio di detto potere discrezionale costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, e si sostanzia quindi nel potere - dovere assegnato all’amministrazione di apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare: le scelte così operate da un’amministrazione aggiudicatrice, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie, sproporzionate, illogiche e contraddittorie. (C.d.S., sez. V 1 giugno 2001, n. 2973; 31 dicembre 2003, n. 9305; sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442, nonché sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801). (In specie, la richiesta del possesso in capo alle imprese di uno specifico requisito economico - finanziario (di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato medio non inferiore a quello presunto del lotto o dei lotti per i quali l’impresa concorre) è evidentemente finalizzata alla scelta del concorrente che dia prova di adeguata affidabilità all’espletamento del servizio da affidare per aver svolto un’attività di corrispondente valore finanziario nell’ultimo triennio, così che la relativa scelta è del tutto coerente, logica ed adeguata in relazione allo specifico oggetto della gara di appalto. La legittimità di tale scelta esclude la fondatezza di qualsiasi censura, circa l’eventuale violazione dei principi di concorrenzialità e della più ampia partecipazione possibile alle gare pubbliche). Conf.: C.d.S. sez. IV, 22 ottobre 2004, sentenze nn. 6971-6970-6969-6968-6967. Pres. COSTANTINO - Est. SALTELLI. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 22 ottobre 2004, (Cc. 27.05. 2004) sentenza n. 6972

Appalti - Pubblica Amministrazione - Revoca d’ufficio - Annullamento dell’aggiudicazione - Presupposti - Contratti della P. A. - Aggiudicazione - Scelta del contraente. Benché nei contratti della Pubblica Amministrazione l’aggiudicazione, in quanto atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna di norma il momento dell’incontro della volontà della pubblica amministrazione di concludere il contratto e della volontà del provato manifestata con l’offerta ritenuta migliore (con la conseguenza che da tale momento sorge il diritto soggettivo dell’aggiudicatario nei confronti della stessa pubblica amministrazione), non è precluso all’amministrazione stessa di procedere, con atto successivo, purché adeguatamente motivato con richiamano ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d’ufficio ovvero all’annullamento dell’aggiudicazione. (ex multis, C.d.S., sez. IV, 12 settembre 2000, n. 4822; sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 244). Il potere di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione si fonda sul principio costituzionale di buon andamento che, com’è noto, impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire. (C.d.S., sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973). Pres. COSTANTINO - Est. SALTELLI - MINISTERO DELLA DIFESA (Avvocatura generale dello Stato) c. S.N.C. CIANDOR ed altro (n.c.) (riforma Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 831 del 25 maggio 1995). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 22 ottobre 2004, (Cc. 27.05. 2004) sentenza n. 6931

Appalti - Aggiudicazione di una gara - Ricorso in ottemperanza. L’aggiudicazione di una gara è un atto valutabile anche nell’ambito della portata logica dei motivi di ricorso in ottemperanza quale contegno elusivo, dovendosi poi lasciare al merito la questione dei limiti nei quali l’azione dell’amministrazione non è risultata conforme al giudicato (CdS IV 23 novembre 2003 n. 7778). ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. (già Enterprise Ericsson) (avv. Cardarelli) c. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1.10.2004, (30 luglio 2004 ) Sentenza n. 6457 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Indizione di nuova gara o alla rinnovazione parziale delle attività pregresse - Operato della commissione di gara - Limitazione - Motivazione postuma - Esclusione - Effetto di annullamento degli atti di gara. Ferma la scelta discrezionale per l’amministrazione relativa all’indizione di nuova gara o alla rinnovazione parziale delle attività pregresse, (CdS VI 4/12/1998 n. 1668), va rilevato che limitare l’operato della commissione, in sede di rinnovazione degli atti di gara, ad una verbalizzazione delle operazioni a suo tempo svolte, significa ridurre l’effetto di annullamento degli atti di gara alla mera necessità di fornire, per quanto possibile, una prova dello svolgimento dei fatti, prova che tuttavia sarebbe legata alla evenienza fattuale di una esatta memoria dei commissari di gara. Pertanto, la rinnovazione delle operazioni di gara non può poi mai risolversi in una inammissibile motivazione postuma (come sarebbe se fosse imposto alla commissione di esprimersi ora per allora, per giunta basandosi solo sulla circostanza della ricostruzione mnemonica dei fatti che può essere inficiata da circostanze varie ed imponderabili) con il che risulta evidente che detta rinnovazione deve risolversi in un nuovo esercizio del medesimo potere che, male esercitato una prima volta, può esitare nell’annullamento. ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. (già Enterprise Ericsson) (avv. Cardarelli) c. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1.10.2004, (30 luglio 2004 ) Sentenza n. 6457 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Operato della commissione di gara - Processo di impugnazione - Motivazione postuma - Inammisssibilità - Sviamento dell’azione amministrativa. In tema di appalti, la motivazione postuma (resa ora per allora) è inammissibile nel corso del processo di impugnazione e quindi, a fortiori, non può essere un modo di eseguire un giudicato di annullamento per difetto di motivazione che sia sintomo di sviamento dell’azione amministrativa (sull’inammissibilità della motivazione postuma nel giudizio di legittimità: C. Stato, sez. V, 01-10-2001, n. 5187 secondo cui l’atto amministrativo, oggetto di impugnazione, non può essere integrato con motivazione postuma nel corso del giudizio, con la conseguenza che va esaminato alla stregua delle sole ragioni poste a suo sostegno e in esso esplicitate; sul concetto di motivazione postuma C. Stato, sez. VI, 06-05-2002, n. 2400 secondo cui l’integrazione postuma della motivazione si ha quando il provvedimento amministrativo viene prima adottato e poi motivato, non quando il provvedimento adottato con una determinata motivazione viene comunicato al destinatario in forma sintetica e poi conosciuto all’atto della produzione in giudizio). ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. (già Enterprise Ericsson) (avv. Cardarelli) c. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1.10.2004, (30 luglio 2004 ) Sentenza n. 6457 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Condizionamenti del giudizio della commissione di gara - Analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione - Aggiudicazione di gara mediante appalto-concorso - Valutazione delle offerte - Mancata formulazione dei criteri di massima - Rinnovazione della gara - Principio della conservazione delle attività legittimamente espletate. In tema di appalti, i condizionamenti del giudizio della commissione sono evitabili mediante l’analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione alle quali essa è chiamata nel rinnovare il giudizio (in senso analogo CdS IV, n. 4834/2004; CdS VI 11/12/1998 n. 1668 C. Stato, sez. VI, 11-12-1998, n. 1668 secondo cui a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione di una gara mediante appalto-concorso per mancata formulazione dei criteri di massima in base ai quali procedere alla valutazione delle offerte, l’amministrazione non sempre deve rinnovare la gara ab initio, giacché talora prevale il principio della conservazione delle attività legittimamente espletate). ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. (già Enterprise Ericsson) (avv. Cardarelli) c. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1.10.2004, (30 luglio 2004 ) Sentenza n. 6457 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Azienda speciale - Partecipazione gara fuori del territorio dell’Ente - Presupposti - Limiti - Possibilità di stipulare apposite convenzioni - Estensione dell’attività delle aziende speciali comunali al di fuori del territorio dell’Ente - Collegamento funzionale tra servizio e collettività locale - Necessità. L’azienda speciale del Comune non può partecipare ad una gara (oppure stipulare un contratto a trattativa privata) per l’affidamento della gestione di un servizio pubblico al di fuori del proprio territorio, salva proprio l’ipotesi di cui all'art. 5 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 (e quindi la possibilità di stipulare apposite convenzioni), in quanto essa è configurata come strumento attraverso il quale l'Ente locale svolge sì un’attività (pubblica) di carattere industriale ed economico, ma pur sempre nell’ambito dei fini predeterminati dalla legge (Cons. Stato, V, 20 marzo 2000, n. 1520). L'estensione dell’attività delle aziende speciali comunali al di fuori del territorio dell’Ente che le ha costituite, oltre a richiedere il rispetto delle regole procedimentali e dei limiti sostanziali posti da norme positive, presuppone, nondimeno, un collegamento funzionale tra il servizio eccedente l’ambito locale e le necessità della collettività locale. L’azienda speciale di un Comune può anche estendere il proprio servizio in un altro Comune, ma a patto che ciò realizzi un’integrazione funzionale della propria attività con quella del Comune vicino, sicché vengano in tal modo soddisfatte anche le esigenze della collettività stanziata sul territorio dell'Ente che l’ha costituita. Il Comune, pertanto, non può semplicemente “spogliarsi” di un servizio in favore di un’azienda istituita da un Comune viciniore (cfr. Cons. Stato, VI, 25 settembre 2000, n. 5011). (Annulla T.A.R. Lombardia - Milano - Sez. III - n. 3088/2003 depositata in data 11 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004 (C.C. 24 Febbraio 2004), sentenza n. 6325 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Azienda speciale - Speciali moduli convenzionali e consorziali tra Enti locali. Le aziende speciali, al di fuori degli speciali moduli convenzionali e consorziali tra Enti locali previsti dalle norme di legge e regolamentari, non sono legittimate a partecipare, in concorrenza con altri soggetti privati ed alla stregua di una qualsiasi impresa operante sul mercato, alle gare per l'appalto di pubblici servizi da svolgersi presso altri Enti locali. (Annulla T.A.R. Lombardia - Milano - Sez. III - n. 3088/2003 depositata in data 11 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004 (C.C. 24 Febbraio 2004), sentenza n. 6325 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Costituzione di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria - Aggiudicazione di un servizio - Affidamento diretto. In presenza della costituzione di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, l’esperimento di una procedura di gara ai fini dell’aggiudicazione di un servizio inerente all’oggetto sociale rappresenta già di per sé una garanzia aggiuntiva rispetto alla possibilità, espressamente riconosciuta dall’ordinamento e del resto logicamente sottesa alla scelta dell’amministrazione relativa alle modalità di organizzazione e gestione del servizio di cui trattasi, di affidamento diretto del medesimo alla società all’uopo costituita. (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 dicembre 2002, n. 692). (Annulla T.A.R. Lombardia - Milano - Sez. III - n. 3088/2003 depositata in data 11 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004 (C.C. 24 Febbraio 2004), sentenza n. 6325 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Esclusione da una procedura concorsuale - Impugnazione. L’esclusione da una procedura concorsuale costituisce atto lesivo per il destinatario, il quale può impugnarlo senza dover dimostrare che avrebbe vinto la gara o il concorso; né il giudice amministrativo è tenuto a svolgere istruttoria al riguardo, salva la possibilità di dichiarare inammissibile l’impugnazione stessa quando risulti positivamente la sua inutilità. (Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, 23 agosto 2000 n. 398 e 20 gennaio 2001 n. 14). (Conferma, TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, sentenza 1 aprile 2004 n. 2263). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 1 giugno 2004), Sentenza n. 5878

Appalti - Offerta - Incompletezza e irregolarità della documentazione - Esclusione - Legittimità. L’autorità di gara non può (pena l’invalidità della gara) prendere contezza delle offerte se non dopo aver verificato la completezza e regolarità della documentazione prescritta per la partecipazione. (Conferma, TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, sentenza 1 aprile 2004 n. 2263). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 1 giugno 2004), Sentenza n. 5878

Appalti - Esclusione da una procedura contrattuale ad evidenza pubblica - Corretto svolgimento della gara - Efficienza dell’azione amministrativa. Anche le norme che prevedono l’esclusione da una procedura contrattuale ad evidenza pubblica devono ragionevolmente risolversi in un interesse specifico al corretto svolgimento della gara ed alla assicurazione dei migliori risultati possibili in termini di efficienza dell’azione amministrativa posta in essere dell’Amministrazione stessa. Pres. Iannotta - Est. Zaccardi. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (16 Aprile 2004), Sentenza n. 5659

Appalti - Appalto di lavori da aggiudicarsi mediante pubblico incanto col criterio del prezzo più basso - Disciplina - Calcolo aritmetico della media - Eliminazione del 10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso (c.d. taglio delle ali) - Effetti distorsivi determinati dalle offerte marginali - L. n. 166/2002 (c.d. Merloni-quater). L’appalto di lavori da aggiudicarsi mediante pubblico incanto col criterio del prezzo più basso, trova la sua disciplina regolatrice, quanto alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, nell’art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come da ultimo modificato dall’art. 7, comma 1, lett. n), della legge 1° agosto 2002 n. 166 (c.d. Merloni-quater), espressamente richiamato sia dal bando che dal disciplinare di gara, che testualmente recita (per quanto qui interessa): “(…) l’amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media…”. L’anzidetto meccanismo prevede, quindi, l’eliminazione del 10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso (c.d. taglio delle ali); ciò al fine di evitare, nella determinazione della soglia di anomalia, il prodursi di effetti distorsivi determinati dalle offerte marginali. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 2 marzo 2004), sentenza n. 5656 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria - Offerte anomale - Appalti sopra-soglia - Computo aritmetico della media - Esclusione automatica delle offerte - Art. 21, c 1-bis, l. 109/94 e s.m.. Applicandosi de plano la versione vigente dell’art. 21, comma 1-bis, della l. 109/94, risulta chiaro, che negli appalti sopra-soglia, individuate le offerte anomale secondo la procedura delineata nel primo periodo del predetto comma (e quindi in virtù dell’esclusione fittizia delle così dette ali estreme ai fini del computo aritmetico della media), tutte le offerte anomale vanno obbligatoriamente sottoposte a verifica, comprensivamente di quelle che si collocano nelle così dette ali superiori, essendo riservata, come chiarito dall’ultimo periodo del comma citato, l’esclusione automatica delle offerte (almeno cinque) sospette di anomalia ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 2 marzo 2004), sentenza n. 5656 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Dichiarazione concernente l'inesistenza delle cause di esclusione - Necessità - Esclusione dalla gara - Legittimità. Il giudizio d'inidoneità morale degli imprenditori persone giuridiche poggia, invero, “sulla convinzione che vi sia la presunzione che la condotta penalmente riprovevole di quelle persone fisiche che svolgono od abbiano svolto di recente un ruolo rilevante all'interno dell'impresa, abbia inquinato l'organizzazione aziendale. Una presunzione che è assoluta, nel caso in cui il soggetto ancora svolga un ruolo all'interno dell'organizzazione di impresa, e relativa, consentendo così l'impresa di fornire la prova contraria, nel caso in cui questo sia cessato dalla carica e non sia ancora trascorso quel lasso di tempo, che ragionevolmente consente di ritenere il venir meno dell’influenza negativa recata dal soggetto medesimo” (cfr. Cons. Stato, Sez V, 16 giugno 2003 n. 3380). Il vero è che, alla stregua ed ai fini della normativa in questione, (art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554 del 1999 e s.m.) incombe al concorrente l’obbligo di rendere una dichiarazione tanto completa e precisa che consenta alla stazione appaltante di effettuare il dovuto esame della sua situazione; obbligo che, nel caso in esame, non è stato assolto dall'impresa mandante. Pres. Iannotta, Est. Allegretta - SOC. COOPERATIVA EDILE MOLISANA s.c.a.r.l. - SO.C.E.M. (avv.ti Mazzocco e Masiani) c. Comune di Cerreto di Spoleto (avv. Figorilli) ed altro, (Conferma, TAR Umbria, sentenza n. 356 pronunciata in data 19 maggio 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (C.c. 3 Febbraio 2004), Sentenza n. 5651

Appalti - Produzione di certificati in fotocopia e non in originale - Esclusione dalla gara - Illegittimità - Principio del c.d. favor admissionis. E’ illegittima l’esclusione dalla gara disposta esclusivamente per avere prodotto dei certificati in fotocopia e non in originale. Nei fatti, l’art. 7 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, considerava valida la produzione di copie autentiche al posto degli originali, e la norma è stata trasfusa nel vigente art. 18, primo comma, del DPR n. 445/2000, il quale testualmente dispone in modo identico. Da un lato, all’art 46, comma 1, lettera aa), del ripetuto DPR n. 445/2000, che riguardo alle istanze degli interessati rivolte a pubbliche Amministrazioni - tra le quali ben possono essere incluse le domande di partecipazione alle pubbliche gare - indica espressamente tra le “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” anche quella “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”; e, dall’altro, al principio del cosiddetto favor admissionis che impone di interpretare il bando di gara nel senso di semplificare e non aggravare gli oneri documentali delle parti concorrenti. Pres. Iannotta - Est. Allegretta - INTERFIN LAVORI s.p.a. (avv.ti Starace e Allodi) c.Comune di Maddaloni e l’a.t.i. Sole Engeenering s.r.l. (Conferma, TAR Campania, Napoli, Sezione I, 6 marzo 2003, sentenza n. 2224). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (C.c. 3 Febbraio 2004), Sentenza n. 5649

Appalti - Procedura per la scelta del contraente e “lex specialis”. Tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della procedura per la scelta del contraente, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d’invito e nei loro allegati (capitolati, convenzioni e simili), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la “lex specialis”. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (C.c. 17 Febbraio 2004), Sentenza n. 5648

Appalti - Appalti di servizi - Appalti di lavori - A.T.I. - Conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile - Impresa capogruppo - Legittimazione attiva - Presentazione dell’offerta - Aggiudicazione - Normativa comunitaria. Nel caso di impugnativa di atti di una procedura di selezione del contraente, sussiste la legittimazione attiva - intesa come titolarità in astratto della posizione soggettiva di cui si chiede tutela - dell’impresa singola facente parte di una A.T.I., sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell’offerta, sia che questo debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 23.1.2002, n. 937; Sez. V, 18.3.2004 n. 1411). Ciò perchè il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile all’impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell’amministrazione e delle imprese terze controinteressate, ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese di agire in giudizio in proprio, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento e in quella nazionale di recepimento, non solo in tema di appalti di servizi (v. art. 11 d.lgs. n. 157 del 1995), ma anche in tema di appalti di lavori (v. artt. 11 e 13 L. n. 109 del 1994) e forniture (v. art. 11 d.lgs. n. 358 del 1992). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (C.c. 2 marzo 2004), Sentenza n. 5646

Appalti - Rifiuti - Attività di gestione e di smaltimento dei rifiuti - Affidamento diretto di vari servizi pubblici - Interesse diretto all'impugnazione - Necessità. Per configurare l’esistenza di un interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, non è sufficiente che la società interessata abbia nel suo oggetto sociale le voci di attività corrispondenti a quelle della società vincitrice ma è indispensabile che essa abbia provato di avere già svolto analoghi servizi in tutta la loro gamma ovvero abbia dimostrato di essere concretamente in grado di farlo per essere provvista della necessaria potenzialità, per disponibilità di mezzi, di personale e di capacità organizzative. Difetta pertanto di interesse diretto all'impugnazione la Società che, di fatto, non può occuparsi della costruzione e della gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti, della bonifica dei siti contaminati nè può procedere all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione delle tariffe. Pres. Iannotta - Est. Marchitiello Ciampa A., s.r.l. (Avv. Palma) c. Comune di Sorrento (Avv. Marone) e altro (Conferma T.A.R. Campania, I Sezione, del 20.1.2000, n. 136). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (C.c. 16 aprile 2004), Sentenza n. 5643

Appalti - La ratio della legge in materia di lavori pubblici - Garanzie - Rispetto dei fondamentali principi della par condicio e della segretezza delle offerte - art. 2359 c.c.. La ratio della legge in materia di lavori pubblici consiste nell’evitare il turbamento nello svolgimento della gara, derivante da situazioni di influenza dominante tra più imprese, che possano influire sulle offerte delle concorrenti, sulla loro media, e sulla conseguente soglia di anomalia, con connessa violazione dei principi di segretezza dell’offerta, della par condicio e della trasparenza; non può pertanto ritenersi che tale divieto di partecipazione (che determina la esclusione) si applichi solo alle società, perché è evidente che la struttura di impresa non societaria costituirebbe soltanto lo strumento per frodare la legge. Il rispetto dei fondamentali principi della par condicio e della segretezza delle offerte, posti a garanzia della regolarità della procedura concorsuale, nell’interesse sia della pubblica amministrazione che dei partecipanti, postula necessariamente che fra i concorrenti ad una gara non venga in rilievo una relazione idonea a consentire un flusso formativo (delle offerte), e informativo in merito alla fissazione dell’offerta, ovvero agli elementi valutativi ad essa sottostanti; in presenza di significativi indizi sintomatici, il rischio di una intesa preventiva si traduce in una seria e ragionevole presunzione che le offerte dei diversi concorrenti siano riconducibili al medesimo centro decisionale. Risulta evidente dal combinato disposto delle norme che la legge ha esteso a tutte le imprese, sia individuali che collettive, a prescindere dalla forma che in concreto rivestano, la disciplina, chiaramente dettata per le società, di cui all’art. 2359 c.c.. Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 22 giugno 2004) Sentenze nn. 5195; 5194; 5193; 5192; 5191; 5190; 5189; 5188; 5187; 5186; 5185. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 22 giugno 2004) Sentenza n. 5196 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Finalità pubblicistica (di ordine pubblico economico) - Individuazione del “giusto contraente” - Profilo tecnico-economico - Incroci di partecipazioni - Art. 2359 c.c. - L. n. 109/94. In considerazione della finalità pubblicistica (di ordine pubblico economico) alla quale sono preordinati i suddetti principi, che può sintetizzarsi come esigenza alla individuazione del “giusto contraente”, al loro rispetto non è tenuta solo la stazione appaltante, ma anche coloro che intendono partecipare alla gara, sui quali incombe l’obbligo di presentare offerte che, al di là del loro profilo tecnico-economico (specifico oggetto della valutazione di merito da parte della stazione appaltante), devono avere le caratteristiche della compiutezza, completezza, serietà, indipendenza, segretezza, le quali soltanto assicurano quel gioco della libera concorrenza e del libero confronto attraverso cui può giungersi ad individuare il miglior contraente possibile (in tal senso C. Stato, IV; 923/2002). Rimandando all’art. 2359 c.c., la L.109/94 fa rilevare il fatto che, in virtù di incroci di partecipazioni, di collegamenti tra amministratori, di patti parasociali, o per altre situazioni di influenza notevole, si rilevi la esistenza di un unico centro decisionale, corrispondente a quello che, con la maggioranza dei voti, si avvera nelle società controllate o collegate (in tal senso C. Stato, V, 1 luglio 2002, n.3601). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 22 giugno 2004) Sentenze nn. 5195; 5194; 5193; 5192; 5191; 5190; 5189; 5188; 5187; 5186; 5185. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 22 giugno 2004) Sentenza n. 5196 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - L’azione di risarcimento di un “danno da provvedimento amministrativo illegittimo” - Giudizio di annullamento. L’azione di risarcimento di un <<danno da provvedimento amministrativo illegittimo>> può essere proposta solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari” (Ad. Plenaria Consiglio di Stato, n.4/2003). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 22 giugno 2004) Sentenze nn. 5195; 5194; 5193; 5192; 5191; 5190; 5189; 5188; 5187; 5186; 5185. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 22 giugno 2004) Sentenza n. 5196 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - L’effetto ripristinatorio derivante dall’annullamento giurisdizionale dell’atto illegittimo - Autoesecutività della sentenza (demolitoria della esclusione da una gara). L’effetto ripristinatorio derivante dall’annullamento giurisdizionale dell’atto illegittimo, costituisce già una riparazione nella maniera più specifica, e pertanto satisfattiva in tutto o in parte, a seconda delle circostanze, sia dal punto di vista materiale che giuridico, rispetto alla situazione di illiceità caratterizzata dalla situazione di illegittimità dell’atto imputabile alla pubblica amministrazione. In caso di autoesecutività della sentenza (demolitoria della esclusione da una gara) e operata con sentenza di merito, l’azione di risarcimento del danno avrebbe soltanto la funzione sussidiaria di reintegrazione delle situazioni lese, ma solo nella ipotesi che fossero dimostrati tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e quindi i danni imputabili, medio tempore verificatisi, e non considerati restaurati dall’annullamento immediato dell’atto. (Nella specie, pertanto, essendo l’annullamento della esclusione dalla gara immediatamente satisfattivo e ripristinatorio della situazione lesa (l’interesse a partecipare alla gara), e non essendo dimostrati ulteriori danni patrimoniali medio tempore verificatisi a causa della esclusione, la domanda risarcitoria sarebbe stata rigettata, in quanto infondata, anche nella ipotesi di rigetto, e non di accoglimento, dell’atto di appello principale). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 22 giugno 2004) Sentenze nn. 5195; 5194; 5193; 5192; 5191; 5190; 5189; 5188; 5187; 5186; 5185. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 22 giugno 2004) Sentenza n. 5196 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Esclusione c.d. automatica dalla gara di un’offerta che risulti superiore alla soglia di anomalia - Presupposti - Direttiva 93/37/CEE - Procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta - Subprocedimento - Fasi - Rispetto dei principi comunitari - Necessità. Dall’articolo 30, n. 4, della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 emerge: a ) l’inammissibilità della esclusione c.d. automatica dalla gara di un’offerta che risulti superiore alla soglia di anomalia; b) la necessità che la ditta che abbia presentato un’offerta sospettata di anomalia abbia la possibilità di fornire gli opportuni chiarimenti e gli eventuali elementi giustificativi dell’offerta, solo all’esito della cui verifica e valutazione l’amministrazione aggiudicatrice potrà aggiudicare l’appalto; c) il procedimento in contraddittorio sull’offerta sospettata di anomalia. Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è un subprocedimento all’interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell’appalto, che si articola in tre distinti momenti, della richiesta delle giustificazioni dell’offerte (primo momento) da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; della presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell’offerta da parte della ditta la cui offerta è stata sospettata di anomalia (secondo momento); verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell’amministrazione aggiudicatrice (terzo momento). Esso è rivolto ad assicurare, attraverso gli indicati momenti (ritenuti adeguati e sufficienti dal legislatore comunitario e da quello nazionale), il rispetto dei principi comunitari, della libertà di concorrenza e della par condicio dei concorrenti, nonché di quelli della legalità, imparzialità e buon andamento della azione amministrativa, sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, nell’ambito dei quali trovano adeguata tutela, com’è intuitivo, anche gli interessi delle ditte le cui offerte sono state sospettate di anomalia. Le valutazioni operate dall’amministrazione in sede di valutazione dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico - discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui le valutazione siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto. (C.d.S., sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5945; sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5188; 6 agosto 2001, n. 4228; 5 marzo 2001, n. 1247). Pres. Saltelli - Est. Salvatore - P. S.p.A. c. A.N.A.S., Ente Nazionale per le Strade (Conferma Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, n. 1702 del 4 marzo 2003) CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 6 luglio 2004, (ud. 17 giugno 2003), Sentenza n. 5013 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Esclusione c.d. automatica dalla gara di un’offerta che risulti superiore alla soglia di anomalia - Procedura di verifica in contraddittorio delle offerte - Necessità - Direttiva 93/37/CEE - Presupposti - Elementi giustificativi dell’offerta. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la citata sentenza 27 novembre 2001 (sez. VI), in cause riunite C-285/99 e C-286/99, ha avuto modo di precisare, proprio con riferimento all’interpretazione e alla corretta applicazione della norma di cui all’art. 30, n. 4, della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che essa “…presuppone necessariamente l’applicazione di una procedura di verifica in contraddittorio delle offerte che sono state considerate anormalmente basse dall’amministrazione aggiudicatrice, imponendo a quest’ultima l’obbligo, dopo aver preso conoscenza di tutte le offerte e prima di decidere di aggiudicare l’appalto, di chiedere innanzitutto per iscritto precisazioni sugli elementi dell’offerta sospettata di anomalia che abbiano correttamente dato luogo a dubbi da parte sua e di valutare successivamente quest’offerta in relazione alle giustificazioni fornite dall’offerente interessato in risposta a tale richiesta” (par. 51); infatti, ad avviso della Corte, “è essenziale che ogni offerente sospettato di aver presentato un’offerta anormalmente bassa disponga della facoltà di far valere utilmente il suo punto di vista al riguardo, conferendogli la possibilità di presentare ogni giustificazione sui vari elementi della sua offerta in un momento, che si colloca necessariamente dopo l’apertura di tutte le buste, in cui egli ha conoscenza non solo della soglia di anomalia applicabile all’appalto di cui trattasi nonché del fatto che la sua offerta è apparsa anormalmente bassa, ma anche dei punti precisi che hanno suscitato perplessità da parte dell’amministrazione aggiudicatrice”. Ne consegue: a) l’inammissibilità della esclusione c.d. automatica dalla grs di un’offerta che risulti superiore alla soglia di anomalia; b) la necessità che la ditta che abbia presentato un’offerta sospettata di anomalia abbia la possibilità di fornire gli opportuni chiarimenti e gli eventuali elementi giustificativi dell’offerta, solo all’esito della cui verifica e valutazione l’amministrazione aggiudicatrice potrà aggiudicare l’appalto; c) il procedimento in contraddittorio sull’offerta sospettata di anomalia si configura come un subprocedimento all’interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell’appalto, e si articola in tre distinti momenti, della richiesta delle giustificazioni dell’offerte (primo momento) da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; della presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell’offerta da parte della ditta la cui offerta è stata sospettata di anomalia (secondo momento); verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell’amministrazione aggiudicatrice (terzo momento). Pres. Saltelli - Est. Salvatore - P. S.p.A. c. A.N.A.S., Ente Nazionale per le Strade (Conferma Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, n. 1702 del 4 marzo 2003) CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 6 luglio 2004, (ud. 17 giugno 2003), Sentenza n. 5013 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Materia dei pubblici servizi - P.A. - Strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo. La formulazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, quale recata dall’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 205 del 2000, confligge con i criteri, quali si sono individuati sub 3.2. ai quali deve ispirarsi la legge ordinaria quando voglia riservare una “particolare materia” alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l’esistenza del potere autoritativo: art. 11 della legge n. 241 del 1990): sicché, conclusivamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi» anziché le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall’art. 5 della legge n. 1034 del 1971), ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore (così come era previsto dall’art. 33, comma 2, lettere c e d). Va altresì dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 2 della norma in esame. Pres. ZAGREBELSKY - Rel. VACCARELLA. CORTE COSTITUZIONALE, 06 luglio 2004, (dec. 5/7/04) Sentenza n. 204 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Pregiudizio dell’interesse partecipativo - Clausole del bando - Requisiti di partecipazione - Aggiudicazione - Procedura - Effettiva idoneità lesiva - Interesse alla contestazione della loro legittimità - Impugnazione. Devono essere impugnate immediatamente, solo le clausole del bando che stabiliscono i requisiti di partecipazione alla procedura e che rivestono, valenza lesiva concreta e direttamente percepibile dall'impresa che vede pregiudicato da subito il suo interesse partecipativo, mentre quelle che concernono le regole della selezione ed i criteri di aggiudicazione vanno impugnate unitamente all’atto applicativo, e, in particolare, all’aggiudicazione, che, solo, ne rivela l’effettiva idoneità lesiva ed attualizza l’interesse alla contestazione della loro legittimità. (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n.1). Pres. Salvatore - Est. Deodato - G. SRL c. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (conferma T.R.G.A. SEZ. AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 259/2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 6 luglio 2004 (ud. 6 aprile 2004), Sentenza n. 5012 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Pubblica Amministrazione - Qualificazione come precontrattuale della responsabilità dell’amministrazione per illegittima conduzione di una procedura ad evidenza pubblica - Risarcimento del danno - Pregiudizio risarcibile. Se si ravvisano, gli estremi della culpa in contraendo di cui agli artt.1337 e 1338 c.c., si deve, limitare l’area del pregiudizio risarcibile al solo interesse negativo: composto dalle spese sostenute per partecipare al procedimento ed alla perdita di occasioni di guadagno alternative, con esclusione, quindi, del mancato conseguimento dell’utile ricavato dall’esecuzione dell’appalto. Se, invece, la violazione delle regole che presiedono alla corretta conduzione delle procedure ad evidenza pubblica viene ascritta allo schema astratto dell’illecito aquiliano, da valersi quale conclusione più plausibile della prima e maggiormente coerente con le pregnanti esigenze di tutela postulate dall’ordinamento comunitario in tema di competizioni concorrenziali per l’accesso agli appalti pubblici, si deve conseguentemente ritenere risarcibile anche l’interesse positivo e, cioè, nella voce relativa al lucro cessante, la perdita del guadagno (o della sua occasione) connesso all’esecuzione del contratto. Pres. Salvatore - Est. Deodato - G. SRL c. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (conferma T.R.G.A. SEZ. AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 259/2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 6 luglio 2004 (ud. 6 aprile 2004), Sentenza n. 5012 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Regole del bando - Pubblica Amministrazione - Contratti della p.a. - Offerta - Valutazione - Fattori ponderali a) e b) art. 64 D.P.R. n. 554/1994 - Scomposizione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie: Conferimento dell’incarico di progettazione preliminare. L’art. 63, comma 5 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 consente di suddividere gli elementi a) e b) di cui all'articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi, ma, secondo quanto espressamente stabilito dalla norma, ciò deve essere espressamente stabilito dalla lettera di invito; pertanto, è illegittima la decisione della Commissione di procedere alla scomposizione degli elementi e dei pesi in sub elementi e sub pesi, qualora il bando e la lettera di invito non soltanto accordino tale facoltà ma implicitamente la escludano con espresso rinvio alle regole fissate dal citato regolamento e, specificamente, all’art. 64 ed agli allegati E ed A. Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - TEAM PROMOTION s.r.l. - ATI costituita con ADR ENGINEERING S.p.a. Avv.ti Mazzone e Loria c. Comune di S. Giorgio Morgeto ed altri (avv. Battaglia) (Conferma T. A. R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1004 in data 18 giugno 2003, dep. 7 agosto 2003) CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, sent. n. 4798

Appalti - Regole del bando - Pubblica Amministrazione - Contratti della p.a. - Offerta - Commissione giudicatrice - Valutazione - Redazione di schede individuali - Fattori ponderali a) e b) art. 64 D.P.R. n. 554/1994 - Scomposizione - Successiva compilazione di schede unitarie per taluni dei sub-elementi - Illegittimità - Fattispecie: Conferimento dell’incarico di progettazione preliminare. Nel caso in cui le regole del bando prevedano o soltanto consentano alla commissione giudicatrice di procedere alla scomposizione degli elementi a) e b) di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 554 del 1999, in sub elementi ed ai relativi pesi in sub pesi, è illegittimo l’operato della Commissione che per taluno degli elementi, come sopra scomposti ometta la redazione di schede individuali per ciascun Commissario, sul presupposto (nella specie erroneo) che la valutazione di tipo meccanico del sub elemento consentisse una valutazione unitaria concordata fra tutti i commissari, in quanto, la corretta applicazione dell’allegato a) richiamato dall’allegato E dello stesso decreto esige che, in ogni caso il confronto a coppie sia operato in base alle scelte di ciascun commissario, in rapporto alle quali deve essere compiuta la riparametrazione contemplata dal citato allegato E. Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - TEAM PROMOTION s.r.l. - ATI costituita con ADR ENGINEERING S.p.a. Avv.ti Mazzone e Loria c. Comune di S. Giorgio Morgeto ed altri (avv. Battaglia) (Conferma T. A. R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1004 in data 18 giugno 2003, dep. 7 agosto 2003) CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, sent. n. 4798

Appalti - Aggiudicazione definitiva - Nuova ed autonoma valutazione rispetto all’aggiudicazione provvisoria - Necessità - Impugnazione autonoma dell’aggiudicazione definitiva - Sussiste. L’aggiudicazione definitiva, non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisce integralmente i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta, comunque, una nuova ed autonoma valutazione rispetto alla stessa, pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale. Ne consegue che l’aggiudicazione definitiva necessita sempre di impugnazione autonoma, anche se è già stata impugnata quella provvisoria. Se quest’ultima è stata impugnata immediatamente ed autonomamente, la parte ha perciò l’onere di impugnare, in un secondo momento, pure l’aggiudicazione definitiva sopravvenuta, la quale non rappresenta conseguenza inevitabile della prima, pena l’improcedibilità del primo ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2003, n. 3243; Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2003, n. 2074; Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6128). Pres. Elefante - Est. Corradino - Consorzio Agape (avv. Gagliardi) c. Comune di Castel Volturno ed altro (avv. Diaco) - (dich. inamm. il ric.di primo grado, T.A.R. per la Campania, Prima Sezione di Napoli, n. 3141/03, pubblicata in data 1 aprile 2003). CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4793

Appalti - Bando di concorso - Disapplicazione - Limiti e presupposti - Conflitto con una disposizione di legge - Posizione di diritto o di interesse legittimo - Bando di una gara di appalto - Natura. Il bando di concorso non è suscettibile di disapplicazione, perché tale potere è riconosciuto al giudice nei confronti di norme a contenuto propriamente normativo, dotate di generalità ed astrattezza, come i regolamenti, mentre il bando di una gara di appalto ha natura di provvedimento concreto (Cons. St. Sez. V, 15 giugno 2001, n. 3187). Si ammette, inoltre, che la norma regolamentare possa essere disapplicata quando, ponendosi in conflitto con una disposizione di legge, sacrifichi una posizione di diritto o di interesse legittimo (Sez. IV, 29 febbraio 1996 n. 222; Sez. VI. 12 aprile 2000, n. 2183; Sez. V, 30 ottobre 2002 n. 5972; Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657). (Nella specie, non è stato impugnato un provvedimento lesivo dell’interesse legittimo alla partecipazione alla gara, in quanto la ricorrente in primo grado è stata lesa da un atto adottato in difformità dalla norme del bando, che l’Amministrazione non poteva disapplicare, ma soltanto annullare in via di autotutela o impugnare con ricorso incidentale in primo grado). Pres. Frascione - Est. Branca - Comune di Norma (avv.ti Pietrosanti e Pucci) c. Staccone s.r.l. e altri (avv. Piselli) CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3472

Appalti - Procedimenti di evidenza pubblica - Prefissazione dei criteri di valutazione - Principio di correttezza - Iter logico seguito dalla stazione appaltante. L’esigenza di prefissazione dei criteri di valutazione è un principio di correttezza dell’azione amministrativa ineludibile per tutti i procedimenti di evidenza pubblica (e pertanto anche per la valutazione del metodo a coppie) a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti, al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato, che da parte del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante (V. la decisione di questa Sezione, n. 2379 del 6.5.2003). Pres. Frascione - Est. Cerreto - CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3471

Appalti - Autotutela - Aggiudicazione di una gara - Riesame da parte dell’amministrazione appaltante nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela - Legittimità. L’aggiudicazione di una gara di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, in quanto atto avente natura provvedimentale, è suscettibile di riesame da parte dell’amministrazione appaltante nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela (V, 24.10.2000, n. 5710; 3.2.2000, n. 661; VI, 14.1.2000, n. 244; IV, 29.5.1998, n. 900; 24.10.1996, n. 1263). Di fronte a tali poteri, di natura autoritativa, sussistono soltanto posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo tutelabili in sede giurisdizionale amministrativa, anche quando il provvedimento, di annullamento o di revoca, incide sul rapporto contrattuale già concluso (V, 25.5.1998, n. 677). Pres. Elefante - Est. Marchitiello - Trio Costruzioni, S.p.A. (avv. Cancrini) c. Comune di Andria (Avv.ti. Di Bari e Matera) - (Annulla T.A.R. della Puglia, Bari, Sezione I, del 2.4.2003, n. 1542). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3470

Appalti - Gara d’appalto di opere pubbliche - Dichiarazione non veritiera - Legittima causa di esclusione dalla gara e non aggiudicazione dell’appalto - Omissioni dell’indicazione della sentenza patteggiata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. In sede di procedura di gara d’appalto di opere pubbliche costituisce dichiarazione non veritiera, e quindi legittima causa di esclusione dalla gara e non aggiudicazione dell’appalto, quella nella quale l’impresa concorrente omette di indicare, in sede di dichiarazione concernente le eventuali sentenze penali riportate, una sentenza patteggiata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cfr. 25 gennaio 2003, n. 352; 6 giugno 2002, n. 3183). Pres. Frascione - Est. Buonvino - ILAT -Lavanderie E Tintorie Industriali s.p.a. (avv. Santamaria) c. Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano (avv.ti Ferrari e Quattrocchi) - (Conferma TAR della Lombardia, sede di Milano, Sezione III, 11 giugno 2003, n. 3086). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3466

Appalti - Aggiudicazione provvisoria - Aggiudicazione definitiva - Impugnazione - Termini. L'aggiudicazione provvisoria, in quanto atto preparatorio e non conclusivo del procedimento, non obbliga all'immediata impugnazione; questa può essere differita al momento in cui si ricorre contro l'aggiudicazione definitiva. Il termine per ricorrere contro l'aggiudicazione di un pubblico contratto, decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva, con la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche i vizi propri di quella provvisoria (cfr.: Cons. Stato, Sez.V, 24/05/2002, n. 2863).  CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3465 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Aggiudicazione provvisoria impugnata non esime dall'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva. Nei casi in cui l'impresa non aggiudicataria impugni l'aggiudicazione provvisoria di un contratto della pubblica aministrazione, ciò non l'esime dall'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, a pena di improcedibilità del primo ricorso giurisdizionale, in quanto quest'ultima aggiudicazione è non già un atto meramente confermativo della prima, bensì una autonoma valutazione della vicenda contrattuale (Cons. Stato, Sez.V, 03/04/2001, n. 1913).  CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3465 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Aggiudicazione provvisoria - Aggiudicazione definitiva - Impugnazione - Termini - Autonoma impugnazione - Piena conoscenza del provvedimento - Eccezione di irricevibilità del ricorso. A fronte di aggiudicazione provvisoria, l'impresa non aggiudicataria non ha l'onere ma la facoltà di impugnare immediatamente tale aggiudicazione, che è autonomamente lesiva in quanto le inibisce l'ulteriore partecipazione al procedimento. Rispetto all'aggiudicazione provvisoria, però, quella definitiva non costituisce atto meramente confermativo o esecutivo, ma un atto che, anche quando recepisce pienamente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta, comunque, un'autonoma valutazione; pertanto l'aggiudicazione definitiva necessita sempre di autonoma impugnazione, anche se è già stata impugnata quella provvisoria. In sostanza, qualora l'aggiudicazione provvisoria venga impugnata immediatamente ed autonomamente, la parte ha l'onere di impugnare anche, in un secondo momento, quella definitiva, pena l'improcedibilità del primo ricorso (cfr.: Cons. Stato, Sez.V, 03/04/2001, n. 1998). Va inoltre osservato che, secondo l’indirizzo consolidato, la piena conoscenza del provvedimento impugnato deve essere comprovata dalla parte che eccepisce l'irricevibilità del ricorso (Cons. Stato, Sez.V, 14/05/1992, n. 396), e che l’eccezione di irricevibilità del ricorso va disattesa ove la parte processuale che l’ha eccepita non fornisca alcuna prova idonea a dimostrare che il ricorrente fosse a conoscenza degli atti impugnati prima di sessanta giorni dalla notifica del ricorso.  CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3465 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Bando di gara pubblica - Lex specialis - Par condicio di tutti i concorrenti. Il bando di gara pubblica, in quanto lex specialis, vincola non solo i concorrenti ma la stessa amministrazione, che non può pertanto esimersi dall'osservarlo una volta che sia stato emanato, al fine di garantire la par condicio di tutti i concorrenti.  CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3465 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Tesi dell’annullabilità del contratto ex art. 1441 c.c - Nuovo fondamento - Dottrina e giurisprudenza. Ferma restando la tesi dell’annullabilità relativa del contratto ex art. 1441 c.c., (Cfr. Cass. 17 novembre 2000, n. 14901; Cass. 8 maggio 1996, n. 4269, Cass. 28 marzo 1996, n. 2842; Cons. Stato, sez. VI, 1° febbraio 2002, n. 570; T.A.R. Puglia, Lecce, 28 febbraio 2001, n. 746; T.A.R. Lombardia, Brescia, 9 maggio 2002, n. 823; T.A.R. Lombardia, Milano, 29 novembre 1999, n. 4070; T.A.R. Lombardia, Milano, 23 dicembre 1999, n. 5049; T.A.R. Lombardia, Milano, 11 dicembre 2000, n. 7702; T.A.R. Campania, Napoli, 20 ottobre 2000, n. 3890) dottrina e giurisprudenza ne hanno individuato un diverso fondamento: si è parlato ora di vizio del consenso per errore essenziale e riconoscibile sulla qualità di legittimo aggiudicatario dell’altro contraente (artt. 1428 e 1429, n. 3 c.c.), ora di annullabilità ex articolo 1425, primo comma, c.c., per una sorta di incapacità a contrattare dell’amministrazione ove sia caducata la delibera di contrattare (Cass., sez. I, 28 marzo 1996 n. 2842), ora ancora di annullabilità per difetto di legittimazione negoziale della pubblica amministrazione intesa come ipotesi concreta di incapacità rispetto allo specifico negozio, a fronte di una generale capacità giuridica e di agire del soggetto (Cass., sez. II, 21 febbraio 1995 n. 1885 e Cass., sez. I, 13 ottobre 1985 n. 5712). E’ stato, tuttavia, sottolineato da attenta dottrina che non tutte le fattispecie decise dalla Cassazione riguardano casi di precedente annullamento dell’aggiudicazione, sicché si è per certi versi dubitato che l’effettivo decisum abbia negato l’effetto di travolgimento del contratto scaturente dall’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione.  CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3465 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Modalità da osservare nella scelta del contraente - Invalidità di atti della serie procedimentale che incidano sulla legittimità dell’aggiudicazione - Vizio radicale del consenso - Nullità del contratto (e non la semplice annullabilità). Le norme che prescrivono le modalità da osservare nella scelta del contraente esprimono un implicito divieto di stipulare con soggetti non siano risultati legittimi vincitori dalla pubblica selezione (Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6281, che, però, si è soffermata sul caso particolare della carenza di potere della Pubblica Amministrazione in tema di rinegoziazione delle condizioni economiche previste in sede di aggiudicazione; T.A.R. Calabria, 26 novembre 2002, n. 2031; T.A.R. Campania, Napoli, 29 maggio 2002, n. 3177 in cui viene valorizzato il richiamo alla normativa sull’evidenza pubblica, diretta, attraverso la salvaguardia della par condicio tra i concorrenti, ad assicurare i fondamentali valori di imparzialità e di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa - art. 97 Cost. - nonché di tutela dell'effettività della concorrenza ex artt. 2, 3, par. 1, lett. g), e 4 Trattato CE). Come è stato stabilito <<tale qualificazione della patologia si fonda sulla constatazione secondo cui la procedimentalizzazione della scelta del contraente ed il suo coordinamento a profili di interesse pubblico in ordine all’acquisizione della migliore offerta contrattuale, configurano una fattispecie complessa, nella quale convergono meri atti, operazioni materiali, provvedimenti, dichiarazioni di volontà del privato, e del quale la stipulazione del contratto rappresenta l’effetto finale. Ne consegue che l’invalidità di atti della serie procedimentale che incidano sulla legittimità dell’aggiudicazione non consentono alla suddetta fattispecie di conseguire il proprio perfezionamento giuridico, ed in primo luogo di determinare l’idem consensus (ovvero l’accordo) che costituisce elemento essenziale di ogni contratto. E’ noto che il vizio radicale del consenso, nel senso del suo difetto genetico originario, produce la nullità del contratto e non la semplice annullabilità, ai sensi dell’art. 1418 comma 2 c.c.>> (T.A.R. Puglia, Bari, 23 ottobre 2002, n. 394). Viene, poi, riconosciuta la nullità del contratto nel caso di incompetenza assoluta dell’organo stipulante (Cass., 9 ottobre 1961, n. 2058; Cass., 10 aprile 1978, n. 1668).  CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3465 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Tesi dell’efficacia caducante (inefficacia) e tesi della nullità del contratto - Differenza - Dottrina e giurisprudenza. L’efficacia caducante è cosa diversa dalla nullità del contratto successivamente stipulato. Nonostante alcune somiglianze (come, ad esempio, la declaratoria ex officio da parte dello stesso giudice che pronuncia l’annullamento), non può dirsi che il contratto successivamente stipulato sia invalido a causa della demolizione giuridica del provvedimento di aggiudicazione. Al contrario, al contratto in questione si attaglia la situazione negativa di “mancanza di effetti”. L’inefficacia è pertanto una qualificazione giuridica di contenuto negativo che l’ordinamento riserva a tutti i casi di inidoneità dell’atto a produrre effetti giuridici che ne realizzino la funzione. Sulla base di tale impostazione, si ritiene di dover prendere le mosse dalla tesi sostenute nelle decisioni Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2332 e Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2003, n. 6666. In particolare, mentre nella prima decisione l’efficacia caducante viene ricondotta alla carenza di uno dei presupposti di efficacia del contratto, carenza determinata dall’annullamento dell’aggiudicazione, nella seconda l’inefficacia sopravvenuta del contratto viene ricondotta alla mancanza del requisito della legittimazione a contrarre, derivante dall’annullamento degli atti di gara. L’inefficacia successiva, al pari della nullità successiva, agisce retroattivamente ma differentemente dalla seconda incontra il duplice limite delle situazioni soggettive che si siano già consolidate in capo ai terzi fino alla domanda volta a far dichiarare l’inefficacia (arg. Ex. Artt. 1452, 1458, comma 2, 1467 e 2901 c.c.) e delle prestazioni già eseguite nei negozi di durata.  CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3465 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Procedure di gara - Principi fondamentali. In tema di procedure di gara interna o comunitaria, le prescrizioni, devono essere lette nell’ottica della tutela dell’interesse generale. I principi fondamentali della concorrenza e del mercato - (articoli 2, 3, par. 1, lettera g, e 4 Trattato CE) - (affermati con forza soprattutto in sede comunitaria) nonchè del buon andamento e dell’imparzialità (come enunciati dall’art. 97 della Costituzione) sono valori in stretto collegamento fra loro, elevati a canoni fondamentali dell’intera azione amministrativa per la cura e la protezione di interessi pubblici di primario rilievo (assurti, ormai, a veri e propri principi del diritto pubblico dell’economia vivente). Tale prospettiva è decisivamente valorizzata dal diritto comunitario che, nella materia che ci occupa, è proteso alla salvaguardia dei valori della concorrenza e, quindi, della libertà competitiva delle singole imprese. L’interesse poziore esterno (alla scelta del legittimo contraente), valorizzato e consacrato dalla sentenza di annullamento dell’atto amministrativo, espone il contratto già stipulato ad una vicenda effettuale di carattere negativo, spiegabile come precarietà ex post di carattere peculiare.  CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3465 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Richiesta di risarcimento del danno - Art. 2697 c.c. - Onere di prova - Presupposti. La domanda risarcitoria non sostenuta dalle allegazioni necessarie all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione risulta proposta in modo generico e, quindi, va respinta; grava, infatti, sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (Cons. Stato, Sez. V, 25/01/2002, n. 416; Cons. Stato, Sez. V, 06/08/2001, n. 4239). Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: oltre alla lesione della situazione soggettiva d'interesse tutelata dall'ordinamento, è indispensabile che sia accertata la colpa dell'amministrazione, e l'esistenza di un danno al patrimonio e che sussista un nesso causale tra l'illecito ed il danno subito. Però più che accedere direttamente alla colpa - intesa come profilo soggettivo di responsabilità e ritenuta configurabile quando l'adozione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità - è indispensabile accedere a una nozione di tipo oggettivo che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento ed in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall'amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell'apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento; pertanto se la violazione è l'effetto di un errore scusabile dell'autorità, non si potrà configurare il requisito della colpa, se, invece, la violazione appare grave e se essa matura in un contesto nel quale all'indirizzo dell'amministrazione sono formulati addebiti ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia, il requisito della colpa dovrà sussistere (Cons. Stato, Sez. IV, 14/06/2001, n. 3169; Cons. Stato, Sez. VI, 18/12/2001, n. 6281). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3465 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Revoca dell’aggiudicazione - Contratti della p.a. - Potere di negare l’approvazione dell’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse. In materia di revoca dell’aggiudicazione, ancorché intervenuta nel corso dell’esecuzione del contratto e, quindi, quando il rapporto è ormai giunto alla fase meramente privatistica, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atto di esercizio di poteri pubblicistici di matrice provvedimentale (C. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2003, n. 4671; Sez. V, 28 maggio 2001, n. 2895). In materia di contratti della p.a., il potere di negare l’approvazione dell’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse e non trova ostacoli nell’esistenza dell’avvenuta aggiudicazione, sia questa definitiva o provvisoria; (C. Stato, n. 4671/2003 cit.; Sez.V, 20 settembre 2001, n. 4966; 30/11/2000, n. 6365). Pres. Frascione - Est. Buonvino - ITALCOSTRUZIONI s.c. a r.l. (avv.ti LAUDADIO, SCOTTO e RUSSO) c. Comune di BOSCOREALE (avv. MONTEFUSCO) (irricevibile per tardività della notificazione TAR della Campania, sede di Napoli, Sezione I, 26 febbraio 2003, n. 1809) CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3463

Appalti - C.d. requisiti “antimafia” - Contratto d’appalto per l’esecuzione di opere pubbliche - Revoca dell’aggiudicazione e della “rescissione” - Art. 4, c. 6, D.lgs. n. 490/1994 - Infiltrazione mafiosa nelle società o imprese - Informativa del Prefetto - Divieto di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Sia la revoca dell’aggiudicazione, che la “rescissione”, del contratto d’appalto per l’esecuzione di opere pubbliche rientrano tra i provvedimenti relativi alla “esecuzione di opere pubbliche”; in particolare, la verifica circa la sussistenza dei c.d. requisiti “antimafia” si inserisce immediatamente a valle dell’aggiudicazione dell’appalto e della stipula del contratto, subordinando l’efficacia definitiva di quest’ultimo e dell’aggiudicazione stessa all’assenza di cause impeditive accertate dagli organi competenti; in altre parole, si tratta di determinazioni di natura revocatoria e rescissoria assunte sulla base dell’acclarata insussistenza di requisiti la cui assenza, se preventivamente acclarata, avrebbe impedito il perfezionamento, a favore dell’impresa investigata, della procedura concorsuale e la conseguente stipula del contratto. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, infatti, “quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni (cfr., in proposito, le decisioni della Sezione 3 luglio 2003, nn. 3995, 3996 e 3998). Pres. Frascione - Est. Buonvino - ITALCOSTRUZIONI s.c. a r.l. (avv.ti LAUDADIO, SCOTTO e RUSSO) c. Comune di BOSCOREALE (avv. MONTEFUSCO) (irricevibile per tardività della notificazione TAR della Campania, sede di Napoli, Sezione I, 26 febbraio 2003, n. 1809) CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 28 maggio 2004, sentenza n. 3463

Appalti - Lavoro - Domanda di partecipazione alla gara - Normativa a tutela dei disabili - l. n. 68/1999. Il rispetto della normativa a tutela dei disabili deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e che le imprese concorrenti non tenute all'osservanza della normativa a tutela dei disabili, lungi dall'essere esonerate dal comunicare all'Amministrazione la propria posizione nei riguardi della disciplina in parola, sono comunque tenute a trasmettere, anch’esse al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione che attesti l'inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata (per tutte, Sez. V, n. 3733 del 6 luglio 2002). Scopo della disposizione non è solo quello di garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un’impresa che osserva la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche quello di assicurare e di perseguire il rispetto di quest’ultima; finalità che si raggiungono, in forza di quanto disposto dall’art. 17 della l. n. 68/1999, imponendo comunque di dichiarare "di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili", anche se l’impresa non rientra nei casi previsti dall’art. 3 della l. n. 68/1999. Sul punto é stato osservato, anche da altra Sezione giurisdizionale di questo Consesso (per tutte, Sezione VI, 21 luglio 2003, n. 4202), che, diversamente opinando, si dovrebbe richiedere all’amministrazione di andare a verificare, in mancanza della dichiarazione, se l’impresa occupi un numero di lavoratori tali da esentarla dall’assunzione dei disabili; il che, non solo non è conforme alla lettera dell’art. 17 della l. n. 68/1999, ma è anche contrario a principi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa (artt. 97, comma 1, della Cost. e 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241). Pres. IANNOTTA Est. MILLEMAGGI COGLIANI Parti: Comune di Acerra c. Soc. SAIE (conferma T.A.R. Campania, Sezione I n.2780/2003) CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004 sentenza n. 3148

Appalti - Gara d’appalto di opere pubbliche - Normativa a tutela dei disabili - l. n. 68/1999 - Aggiudicazione provvisoria - Autocertificazione. L’orientamento secondo cui l’art. 17 L. 12 marzo 1999 n. 68 va interpretato nel senso che, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto di opere pubbliche, è sufficiente che venga resa (a pena di esclusione) la dichiarazione attestante che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che solo nell' ipotesi di aggiudicazione provvisoria, l'impresa aggiudicataria deve essere invitata a certificare, sempre a pena di esclusione, l’ottemperanza alle norme medesime tramite i competenti uffici (Sez. V, n. 2020/02 del 17 aprile 2002), non introduce, nel presente giudizio, elementi di conflitto sui quali, la Sezione sia tenuta, in questa sede, a rimeditare il proprio orientamento. (Nella specie ci si trova in presenza di un caso, in cui non soltanto non è stata presentata, a tempo debito, la certificazione dell’Ufficio (ora surrogabile da autocertificazione, a norma del citato art. 77-bis, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e non più richiesta alle imprese con non più di 14 dipendenti), ma neppure la dichiarazione del legale rappresentante). Pres. IANNOTTA Est. MILLEMAGGI COGLIANI Parti: Comune di Acerra c. Soc. SAIE (conferma T.A.R. Campania, Sezione I n.2780/2003) CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004 sentenza n. 3148

Appalti - Contratti della P.A. - Gara, Ammissione - Requisiti - Dichiarazione osservanza norme sui disabili - Art. 17 L. n. 68 del 1999 - Necessità. Salvo quanto disposto, in tema di certificazione, dagli articoli 5, D.M. 7 luglio 2000, n. 357, e 77-bis, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e successivamente chiarito dalla circolare. 28 marzo 2003, n. 10/2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), la norma contenuta nell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ha un chiaro contenuto di ordine pubblico, e la sua applicazione non viene fatta dipendere dall’inserimento o meno dell’obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole di concorso delle singole gare, cosicché il bando che non contenga alcun riferimento agli obblighi derivanti dalla norma legislativa anzidetta, deve intendersi dalla stessa comunque integrato, nel senso che il rispetto della normativa a tutela dei disabili deve essere attestato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le imprese concorrenti non tenute all'osservanza della normativa a tutela dei disabili, lungi dall'essere esonerate dal comunicare all'Amministrazione la propria posizione nei riguardi della disciplina in parola, sono comunque tenute a trasmettere, anch’esse al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione che attesti l'inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata. Pres. IANNOTTA Est. MILLEMAGGI COGLIANI Parti: Comune di Acerra c. Soc. SAIE (conferma T.A.R. Campania, Sezione I n.2780/2003) CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004 sentenza n. 3148

Appalti - Bandi di gara - Controllo societario - Concetto - Divieto di partecipazione - Art. 10, c. 1-bis, L. n. 109/1994 - Art. 2359 c.c - Ipotesi di azioni quotate in borsa - C.d. Merloni ter - Automatica esclusione delle offerte - Limiti e condizioni - Lex specialis. L’art. 10, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109, stabilisce il divieto di partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 c.c.. Ai sensi dell’art. 2359 c.c., ricadono nell’ambito del concetto di “controllo societario” le ipotesi, in cui: una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di altra società; una società dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di altra società; la società controllata sia sotto l’influenza dominante di altra società in virtù dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali intercorrenti tra le due società. Ai sensi del terzo comma dell’art. 2359 c.c., l’ipotesi del “collegamento societario” si concretizza, invece, quando una società esercita su altra società un’influenza notevole: ipotesi che si presume qualora nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. Poiché, però, il citato art. 10, comma 1-bis, l. 109/94 si limita a richiamare solo l’ipotesi delle “società controllate” prevista e disciplinata dall’art. 2359 c.c., è evidente che la ricorrenza di ipotesi di “collegamento” (anche di quelle disciplinate dall’art. 2359 c.c.) non potrebbe condurre all’automatica esclusione delle offerte. In sostanza, il legislatore della c.d. Merloni ter, al fine di imporre divieti alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, ha indicato soltanto le situazioni di controllo societario che vedono coinvolte imprese concorrenti per lo stesso affidamento. Le ipotesi di collegamento di cui al citato comma terzo dell’art. 2359 c.c., non sono prese in considerazione e non sono richiamate, e ciò viene ritenuto frutto di una scelta precisa del legislatore. Pertanto, deve ritenersi illegittima l’introduzione - nei bandi di gara, ovvero in altri atti che integrino la lex specialis della procedura - di clausole che vietino in modo automatico la partecipazione o prevedano l’esclusione automatica per il solo fatto dell’esistenza di forme di collegamento. Del resto, le fattispecie di collegamento costituiscono fenomeni di tipo organizzativo, i quali, in astratto, non possono ritenersi lesivi della correttezza della procedura. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Sicap s.r.l (avv.ti Romano e Catalano) c. Comune di Milano e altro (avv.ti Surano, Maffey e Izzo), (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, III, 14 marzo 2003, n. 448) Conf: CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2728 - CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2729 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti di lavori pubblici - Esclusione - Fattispecie di collegamento fra le imprese - Lex specialis della gara - Corretta individuazione del “giusto” contraente. Nelle procedure di scelta del contraente ai fini di un appalto di lavori pubblici, le fattispecie di collegamento fra le imprese, rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara, non sono solo quelle previste dall’art. 2359 c.c., atteso che la previsione della norma civilistica richiamata dalla citata norma dell’art. 10 si basa su di una presunzione, e quindi non può escludere la sussistenza di altre ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare le gare di appalto; per conseguenza, legittimamente l' Amministrazione appaltante può prevedere, nella lex specialis della gara, ulteriori ipotesi di esclusione fondate su requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti direttamente dalla legge, sempreché non siano irragionevoli o illogiche rispetto alla tutela che intendono perseguire (coincidente con la corretta individuazione del “giusto” contraente ) (Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002, n. 923). Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Sicap s.r.l (avv.ti Romano e Catalano) c. Comune di Milano e altro (avv.ti Surano, Maffey e Izzo), (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, III, 14 marzo 2003, n. 448) Conf: CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2728 - CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2729 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Collegamento tra imprese - Violazione dei principi di segretezza e par condicio - Individuazione degli elementi probatori. Al fine, di individuare gli elementi probatori sulla cui base la stazione appaltante può affermare la violazione dei principi di segretezza e par condicio, ed è quindi abilitata ad emettere il provvedimento di esclusione in caso di collegamento sostanziale distorsivo del corretto esplicarsi della procedura ad evidenza pubblica sotto i profili della trasparenza e della correttezza, rilevato che il collegamento tra imprese non comporta, di per sé, necessariamente la nascita di un autonomo centro di interessi, poiché in astratto le società collegate mantengono la propria personalità giuridica e la propria autonomia, al di là delle ipotesi tipizzate dall’art. 2359 c.c. occorre vagliare, caso per caso, gli elementi utili per poter affermare che le imprese siano oggettivamente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, ovvero ad un centro decisionale comune (Cons. Stato, V, 2 luglio 2001, n. 3605). Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Sicap s.r.l (avv.ti Romano e Catalano) c. Comune di Milano e altro (avv.ti Surano, Maffey e Izzo), (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, III, 14 marzo 2003, n. 448) Conf: CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2728 - CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2729 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell’offerta - Mezzi di prova - Provvedimento di esclusione. L’alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell’offerta possono ritenersi provate qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit, il venir meno della correttezza della gara. Ciò si verifica se le offerte provengono da un medesimo centro decisionale o, comunque, provengono da due o più imprese collegate e sussistano elementi tali da far ritenere che si tratti di offerte previamente conosciute, anche se non concordate dalle partecipanti. In tali casi, l’esclusione non deve essere preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, non scaturendo questa, a tacer d’altro, da un procedimento autonomo (Cons. Stato, V, 19 marzo 2001, n. 1642), e che non è in effetti motivo per instaurare un contraddittorio procedimentale ad hoc a cura dell’Amministrazione appaltante, chiamata anzitutto a garantire la regolarità della gara e la par condicio dei concorrenti, l’appello va rigettato, e con esso l’istanza risarcitoria riproposta, a fronte dell’emersa legittimità del provvedimento di esclusione, peraltro congruamente motivato. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Sicap s.r.l (avv.ti Romano e Catalano) c. Comune di Milano e altro (avv.ti Surano, Maffey e Izzo), (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, III, 14 marzo 2003, n. 448) Conf: CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2728 - CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2729 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Differenza tra le ipotesi di esclusione di cui all’art. 10, c. 1 bis, L.n. 109/94 e art. 2359 c.c. - Collegamento sostanziale tra imprese - Principi di segretezza e par condicio. La differenza tra le ipotesi di esclusione di cui all’art. 10, comma 1 bis, L.n. 109/94 e le eventuali ulteriori ipotesi individuate dalla stazione appaltante, consiste nel fatto che qualora si verifichi il primo caso l’Amministrazione sarà vincolata ad assumere il provvedimento di esclusione - essendo presunte le ipotesi di controllo di cui all’art. 2359 c.c. lesive delle regole indicate - mentre nel secondo caso sarà indispensabile individuare e valutare specifici elementi oggettivi e concordanti, che inducano a ritenere che più offerte siano state presentate in contrasto con i principi di segretezza e par condicio. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Sicap s.r.l (avv.ti Romano e Catalano) c. Comune di Milano e altro (avv.ti Surano, Maffey e Izzo), (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, III, 14 marzo 2003, n. 448) Conf: CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza nn. 2728; 2722. - CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2729 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Polizza fideiussoria di cauzione provvisoria - Bando per l'affidamento della fornitura e posa in opera degli impianti per le affissioni - Commissione di Gara - Esclusione dalla gara d'appalto per pubblico incanto - Illegittimità - Art. 15, D.Lgs. n. 358/92 e art. 16 D.Lgs n. 157/95. La possibilità che l’art. 15, del D.Lgs. n. 358/92 e l’art. 16 del D.Lgs n. 157/95 pone a carico delle amministrazioni di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, rappresenta concreta applicazione e completamento del criterio del giusto procedimento introdotto dell’art. 3 della legge n. 241/90. Criterio la cui violazione ben può essere riconosciuta sintomatica di un comportamento -non necessariamente in mala fede- dell’amministrazione che, in luogo di valutare l’esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni del bando di gara, ha ritenuto fermarsi al contenuto estrinseco e formale del documento recante i requisiti della fideiussione, senza valutare la possibilità di ammettere parimenti la ricorrente alla gara, in ossequio alla regola di maggior concorrenzialità. (Cons. Stato, V, 1 ottobre 2000, n. 5194). Pres. Frascione Est. Lamberti - A.S.T. Azienda speciale tributi della città di Imperia (avv.ti Alberti e Romanelli) c. Publitop s.r.l. (avv.ti Siboldi e Barbantini Fedeli) - (Conferma TAR della Liguria del 1° marzo 2003, n. 235/2003) CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2725

Appalti - Differenza tra le ipotesi di esclusione di cui all’art. 10, c. 1 bis, L.n. 109/94 e art. 2359 c.c. - Collegamento sostanziale tra imprese - Medesimo centro di interessi desunti da elementi oggettivi e concordanti. La differenza tra le ipotesi di esclusione di cui all’art.10, comma 1 bis, l.n. 109/94 e le eventuali ulteriori ipotesi individuate dalla stazione appaltante, consiste nel fatto che qualora si verifichi il primo caso l’Amministrazione potrà automaticamente procedere ad assumere il provvedimento di esclusione, essendovi una presunzione di controllo societario ex art.2359, 1° comma, c.c., mentre nel secondo caso sarà indispensabile individuare e valutare specifici elementi che inducano a ritenere che più offerte siano state presentate da un unico centro decisionale. Le situazioni di collegamento sostanziale tra imprese derivano, quindi, da significativi indizi circa l’esistenza di un medesimo centro di interessi desunti da elementi oggettivi e concordanti (V. le decisioni di questo Consiglio, sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1056; sez. V, 1.7.2002 n.3601 e sez. IV, 15.2002 n.949). Pres. Frascione - Est. Cerreto - (avv.ti Romano e Catalano) c. Comune di Milano e altro (avv.ti Surano, Maffey e Izzo) Immobiliare La Meridiana s.r.l. (riforma parziale TAR Lombardia, sez. 3°, n. 445 del 14.3.2003). Conf: CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2721. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2722

Appalti - Gare di appalti di lavori pubblici - Cauzione provvisoria - Possesso dei requisiti di capacità economico-finaziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal bando o lettera di invito - Affidabilità dell’offerta - Tutela della serietà e della correttezza del procedimento di gara. La cauzione provvisoria ha assunto anche l’ulteriore funzione di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle Imprese in sede di partecipazione alle gare di appalti di lavori pubblici in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finaziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal bando o lettera di invito, tanto è vero che è stato evidenziato che essa sta a garantire l’affidabilità dell’offerta, non solo in vista dell’eventuale aggiudicazione ma anche a tutela della serietà e della correttezza del procedimento di gara (V. le decisioni di questa Sezione n.124 del del 18.5.1998 e n. 5843 del 15.11.2001). Pres. Frascione - Est. Cerreto - (avv.ti Romano e Catalano) c. Comune di Milano e altro (avv.ti Surano, Maffey e Izzo) Immobiliare La Meridiana s.r.l. (riforma parziale TAR Lombardia, sez. 3°, n. 445 del 14.3.2003). Conf: CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2721. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2722

Appalti - Presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici - Obblighi e adempimenti prima dell’apertura delle buste delle offerte - esclusione dalla gara - Segnalazione all’Autorità (per la vigilanza su lavori pubblici) - Determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta - Nuova aggiudicazione - Cauzione provvisoria - Escussione della relativa cauzione provvisoria - Ulteriori misure sanzionatorie. Attraverso l’art. 10 comma 1quater della L. n.109/94 e successive modificazioni è stato (implicitamente) consentito alla Stazione appaltante di non esigere, all’atto della presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la documentazione necessaria per attestare il possesso dei requisiti di capacità economico-finaziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal bando o lettera di invito, con l’obbligo però di richiedere, prima dell’apertura delle buste delle offerte, ad almeno un numero offerenti non inferiori al 10 % delle offerte presentate, scelti con sorteggio pubblico, al fine di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso di detti requisiti. Con l’espressa previsione che “Quando tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità (per la vigilanza su lavori pubblici) per i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, comma. La suddetta richiesta è altresì inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano già compresi fra i concorrenti sorteggiati , e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione”. Con la conseguenza che la Stazione appaltante, nel caso che tale prova non venga fornita ovvero non confermi quanto dichiarato nel termine prescritto, è tenuta all’esclusione del concorrente dalla gara ed all’escussione della relativa cauzione provvisoria, oltre che alla segnalazione del fatto All’autorità di vigilanza per i lavori pubblici per le ulteriori misure sanzionatorie (V. la decisione di questa Sezione n. 2482 dell’8.5.2002). In particolare, poi ne è stato messo in rilevo il carattere sanzianatorio (V. Sez. VI n. n.416 del del 26.7.2001), peraltro confermato nell’ultima parte del menzionato art.1-quater L. n.109/94 e successive modificazioni, per cui il relativo potere non può essere esercitato al di fuori dei limiti normativamente stabiliti (V. la decisione di questa Sezione n.2512 del 12.5.2003). Pres. Frascione - Est. Cerreto - (avv.ti Romano e Catalano) c. Comune di Milano e altro (avv.ti Surano, Maffey e Izzo) Immobiliare La Meridiana s.r.l. (riforma parziale TAR Lombardia, sez. 3°, n. 445 del 14.3.2003). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 Maggio 2004, sentenza n. 2722

Appalti - Trattativa privata - Condizioni di assoluta necessità ed urgenza - Introduzione nell'ordinamento nazionale del principio di libera concorrenza - Principio della concorsualità. In virtù dell'introduzione nell'ordinamento nazionale del principio di libera concorrenza, ormai è data per acquisita " la regola generale secondo cui il ricorso (da parte di una stazione appaltante pubblica) all'opera di terzi deve realizzarsi secondo il principio di concorsualità. Il che implica che non si può procedere alla trattativa privata, se non in presenza di quelle condizioni di assoluta necessità ed urgenza che consentono il ricorso alla trattativa privata." (Consiglio Stato, sez. V, 2 dicembre 1998, n. 1723). Pres.Frascione - Est. Fera - Azienda Ospedaliera San Paolo (avv.ti avv. Greco, Vigezzi e Montanari) c. ILAT S.p.A (avv. Santa Maria), Regione Lombardia (avv. Avv. Tamborino, Ruggeri, Vivone e Tedeschini) ed altro (Conferma TAR Lombardia, Milano sezione III, n. 462 del 14 marzo 2003) CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 4 maggio 2004, Sentenza n. 2715

Appalti - Servizi pubblici - Aggiudicazione del servizio pubblico di nettezza urbana - Eccessiva onerosità del rapporto - Tariffe del servizio - Servizi pubblici locali di rilevanza industriale. E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione del servizio pubblico di nettezza urbana per motivi di eccessiva onerosità del rapporto che si sarebbe instaurato con la società aggiudicataria e della conseguente necessità di inasprire le tariffe del servizio. Nel caso di specie un Comune, dopo avere aggiudicato l’appalto del servizio di nettezza urbana alla società appellante, aveva rilevato che tale affidamento avrebbe comportato una spesa di Lire 1.300.000.000 a fronte di un’entrata di Lire 800.000.000, per cui si sarebbe reso necessario aumentare le tariffe del servizio di nettezza urbana, ed aveva perciò deliberato l’approvazione di un progetto alternativo (partecipazione del Comune ad una società mista di servizi pubblici ambientali). Il Tar aveva accolto il ricorso, ritenendo tali atti in contrasto con l’art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, del 2000, come modificato dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001, che impone, indipendentemente dalla mancata adozione del regolamento diretto ad individuare “i”, che i servizi, quale quello in questione, debbano essere affidati a società di capitali selezionate “attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica”, secondo le regole contenute nei successivi commi 6,7 e 8 dello stesso art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001. Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado sul rilievo che i provvedimenti che avevano prefigurato la forma alternativa di gestione del servizio di nettezza urbana non avessero natura decisoria, mentre l’unico atto direttamente efficace e lesivo per l’impresa ricorrente, e cioè la revoca dell’aggiudicazione, dovesse giudicarsi legittimo e validamente sorretto da idoneo interesse pubblico, in considerazione della eccessiva onerosità del rapporto che si sarebbe instaurato con la società aggiudicataria e della conseguente necessità di inasprire le tariffe del servizio. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 1 aprile 2004, n. 1813

Appalti - Pubblica amministrazione - Gara per l’appalto pubblico di servizi indetta da un ente locale - Dirigenti comunali - Commissione giudicatrice. In una gara per l’appalto pubblico di servizi indetta da un ente locale il dirigente può legittimamente fare parte della commissione giudicatrice. La Sezione premette che la normativa propria del settore degli appalti di lavori pubblici (legge n. 109/94, art. 21, quinto comma; DPR n. 554/99) non trova diretta applicazione per l’appalto di servizi. Rileva, quindi, che l’ordinamento degli enti locali, nella parte in cui definisce le competenze dei dirigenti, non è suscettibile di essere conciliato con la disposizione della legge 109/94 sopra richiamata, in quanto impone ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara e di concorso assumendo la responsabilità delle relative procedure (art. 107, terzo comma, lett. a) e b) del testo unico di cui al D. Lvo n. 267/2000). La disposizione in parola, ad avviso della Sezione, si inserisce armonicamente nel nuovo ordinamento degli enti locali, caratterizzato dalla riduzione dei controlli formali interni ed esterni e dall’introduzione di forme di verifica e di responsabilità dei dirigenti mirate sull’attività e sul risultato della gestione. Tale nuovo sistema impone, anziché escludere, che i dirigenti, in quanto responsabili del buon esito dell’azione amministrativa ad essi demandata, siano titolari dei poteri amministrativi che nel corso dei vari procedimenti devono essere esplicati. Per queste ragioni, con riguardo alle procedure di affidamento di competenza degli enti locali, la disposizione specifica di settore prevale sulla norma di carattere generale prevista nella legge 109/94. Ciò si porrebbe altresì in linea con altra disposizione (art. 97 del testo unico) che prevede che la responsabilità della fase preparatoria del procedimento e quella della sua conclusione facciano capo allo stesso dirigente. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 1 aprile 2004, n. 1812

Appalti - Pubblica Amministrazione - Contratti della Pubblica Amministrazione - Condanna per reati finanziari - Scelta del contraente - Moralità professionale - Facoltà discrezionale per la stazione appaltante - Prevalenza del bando sulla lettera di invito - Art. 444 c.p.p.. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio - Abuso d’ufficio - Turbata libertà degli incanti in concorso - Associazione per delinquere - Corruzione continuata - Sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna - Effetti. Benché l’esclusione del concorrente che sia stato condannato per reati finanziari o che incidono sulla moralità professionale sia non obbligo ma una facoltà discrezionale per la stazione appaltante, è legittima l’esclusione del concorrente che non dichiari di aver patteggiato una pena ex art. 444 c.p.p. per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, abuso d’ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge in concorso, turbata libertà degli incanti in concorso, associazione per delinquere, corruzione continuata e altro, qualora il bando espressamente richieda tale tipo di dichiarazione; e ciò anche nel caso in cui la lettera di invito preveda una formulazione più ambigua ed equivoca, attesa la prevalenza del bando sulla lettera di invito. Tali reati evidenziano una situazione che doveva essere portata a conoscenza della stazione appaltante, al fine di esprimere le valutazioni sulla cui discrezionalità si incentra l’appello; e non rileva il fatto che tali reati siano stati accertati con una sentenza ex art. 444 c.p.p. anziché con un’ordinaria sentenza di condanna. CONSIGLIO DI STATO sez. V, 29/03/2004, Sentenza n. 1660

Appalti - Documentazione incompleta - Ritrovamento tra gli atti di gara - Esclusione dell’offerta - Illegittimità - Principio della più ampia partecipazione alla gara. E’ illegittima l’esclusione dell’offerta in caso di mancato rinvenimento nel plico B - relativo al progetto tecnico - della prescritta documentazione relativa alla “gestione magazzino”, ancorché menzionata nella presentazione del progetto, allorquando tale documentazione venga reperita, meno di un’ora dopo, fra “gli atti di gara ed i cartoni di imballaggio appartenenti alle ditte partecipanti alla gara”, posto che, di fronte a tale incertezza, era da disporre, rinvenuta la documentazione e per il principio della più ampia partecipazione alla gara, l’ammissione della società offerente alla prosecuzione del procedimento. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 marzo 2004, sentenza n. 1558

Appalti - Appalto concorso per l’effettuazione di un global service di analisi biochimiche e microbiologiche - Realizzazione tramite subappalto - Legittimità. Non è illegittima la procedura, indetta da un’azienda sanitaria locale, di appalto concorso per l’effettuazione di un global service di analisi biochimiche e microbiologiche, comprensiva di lavori di ristrutturazione edilizia degli ambienti destinati al laboratorio, ove tali lavori assumano una dimensione accessoria rispetto all’importo complessivo dell’appalto e ne sia consentita la realizzazione tramite subappalto. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 marzo 2004, Sentenza n. 1557

Appalti - Impresa prequalificata e invitata a partecipare - Non presenta l’offerta - Legittimazione a ricorrere - Esclusione. Non è legittimata a ricorrere avverso gli atti di gara l’impresa che, pur essendo stata prequalificata e invitata a partecipare, non abbia presentato l’offerta e agisca avverso la procedura assumendone l’irrazionale combinazione di prestazioni eterogenee. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 marzo 2004, Sentenza n. 1557

Appalti - Pubbliche forniture - Frode - Elemento soggettivo - Dolo generico - sufficienza. Ai fini della configurabilità del dolo nel delitto di frode in pubbliche forniture, è sufficiente la cosciente volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. (conf. Cass. Sez. VI, 17.11.2000, n. 1823 Berardini). Pres. Fulgenti - Rel. Rotundo - P.M. Casentino - Imp. Barone e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 22.03.2004 (ud. 23.01.2004) n. 13904

Appalti - Gare per l’affidamento di appalti per lo svolgimento di pubblici servizi - La dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica dei partecipanti - Legittimità - Limiti per l’ammissione - Artt. 13 e 14 D.L.vo n. 157/1995. Alla stregua delle disposizioni dettate dagli artt. 13 e 14 del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157, in tema di gare per l’affidamento di appalti per lo svolgimento di pubblici servizi, deve ritenersi legittima la clausola del bando col quale l’amministrazione, allo scopo di ottenere la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica dei partecipanti, limiti l’ammissione ai soli concorrenti che abbiano svolto servizi identici a quelli oggetto dell’appalto nei tre anni precedenti. (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 29 ottobre 2002, n. 5941; V Sez., 6 agosto 2001 n. 4237 e 15 febbraio 2002 n. 919; C.G.A. n. 339 del 1998). Pres. BARBERIO CORSETTI - Est. LEONI - Manpower s.p.a. (Lamberti) c. Regione Friuli- Venezia Giulia ed altri (avv. Marzi dell’Ufficio legislativo e legale della Regione) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli- Venezia Giulia n. 69 del 25/02/03). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 10/03/2004 - Sentenza n. 1114

Pubblica Amministrazione - Appalti - Potere di autotutela - Annullamento o revoca d’ufficio - Annullamento dell’aggiudicazione - Competenza del seggio di gara - Sussiste. L’annullamento o la revoca d’ufficio di un atto amministrativo deve essere disposto dallo stesso organo che lo ha emanato, non sembra possano sussistere dubbi, nel caso di annullamento dell’aggiudicazione, sulla competenza del seggio di gara a rivedere il proprio operato. del T.a.r. Sicilia, 28-01-1998, n. 74. (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 02-05-2000, n. 205). Coopsette srl (avv.ti Cugurra e Pellegrino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorità Portuale di Marina di Carrara ed altro (Avvocatura Generale dello Stato) (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - del 2003 n. 853). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 08/03/2004, sentenza n. 1080 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - La previsione di giustificazioni preventive - art. 21, c. 1 bis, L. n. 109/1994 - Offerta anormalmente bassa - Disciplina comunitaria. Alla stregua dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia con la sentenza 27 novembre 2001, resa nelle cause XC-285/99 e 286/99, la previsione di giustificazioni preventive contemplata dall’articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non deve incidere sul diritto dell’offerente sospettato di avere presentato un’offerta anormalmente bassa, di presentare successivamente giustificazioni in omaggio al principio del contraddittorio che ispira la disciplina comunitaria in subiecta materia. Ne deriva, che la pretesa insufficienza delle giustificazioni preliminari non può incidere sull’esplicazione di una successiva fase di approfondimento delle giustificazioni al fine di consentire l’integrazione delle originarie indicazioni. Pres. SCHINAIA - Est. CARINGELLA - Impresa Sparaco Spartaco s.p.a. (Avv.ti Cugurra, Pellegrino e Romano) c. Autorità Portuale di Ancona ed altri (Avvocatura generale dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale delle MARCHE - ANCONA n.461 del 2002). CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI, 08/03/2004, Sentenza n. 1072

Appalti - Offerte - Lex specialis - Analisi giustificative prodotte dalle imprese - Automatica estromissione della procedura - Verifica di anomalia - Giustificazioni a corredo dell'offerta. In assenza di un referente normativo esplicito e di una specificazione recata dalla stessa lex specialis circa il sostrato contenutistico minimo delle giustificazioni, le analisi giustificative prodotte dalle imprese di che trattasi danno la stura ad una giustificazione dell’offerta la cui insufficienza, in conformità alla lettera ed alla ratio della normativa comunitaria, innesca il passaggio allo snodo delle giustificazioni integrative postume in contraddittorio piuttosto che il precipitato, paventato dall’appellante, dell’automatica estromissione della procedura. E tanto senza necessità di prendere in considerazione la diversa questione della rilevanza in senso assoluto delle giustificazioni preventive; questione risolta di recente dalla IV sezione di questo Consiglio (decisione 21 novembre 2003, n. 7615) nel senso che “l'articolo 21 comma 1 bis della legge n. 109 del 1994, laddove prescrive che le offerte devono essere corredate sin dalla presentazione di giustificazioni, impone alle imprese un onere di collaborazione, in funzione di accelerazione della successiva fase di verifica delle offerte anomale”; e ciò in quanto “la presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta non è imposta senz'altro a pena di esclusione delle offerte non documentate, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale, nella fase successiva della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta risulti sospetta di anomalia” (cfr. Cons Stato, sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 6217). Pres. SCHINAIA - Est. CARINGELLA - Impresa Sparaco Spartaco s.p.a. (Avv.ti Cugurra, Pellegrino e Romano) c. Autorità Portuale di Ancona ed altri (Avvocatura generale dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale delle MARCHE - ANCONA n.461 del 2002). CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI, 08/03/2004, Sentenza n. 1072

Appalti - Offerta economica sguarnita da qualsiasi previsione di utile - Quota di utile rigida - Proposta dell’appaltatore incongrua. La giurisprudenza amministrativa, pur escludendo che un’impresa possa proporre un’offerta economica sguarnita da qualsiasi previsione di utile, non ha fissato una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua (Cons Stato, sezione V, 814/1999 sulla rinunciabilità di una quota di utile; sezione V, n. 882/2002). Pres. SCHINAIA - Est. CARINGELLA - Impresa Sparaco Spartaco s.p.a. (Avv.ti Cugurra, Pellegrino e Romano) c. Autorità Portuale di Ancona ed altri (Avvocatura generale dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale delle MARCHE - ANCONA n.461 del 2002). CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI, 08 marzo 2004, Sentenza n. 1072

Appalti - Partecipazione a gare d’appalto - Bando d’asta per appalto di servizi pubblici - Cauzione - Limiti di esercizio di previsione dell’amministrazione - Casi - Incameramento della cauzione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi e di rapporti concessori - Monopolio fiscale non pubblico servizio - Attività contrattuale della p.a.. Atti del procedimento di gara - Liceità della clausola che prevede la cauzione E’ scontata la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative all’incameramento della cauzione, stante la giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi (art. 33 del d.lgs. n. 80/1998) e di rapporti concessori (art. 5 l. Tar), in particolare, per quanto attiene a concessioni di attività, come quelle relative al giuoco (che è monopolio fiscale non pubblico servizio in senso stretto), devono intendersi devolute al G.A. le controversie sull’affidamento della concessione, che comprendono le liti relative a tutti gli atti del procedimento di gara (in senso analogo CdS VI, 18 -5.2001 n. 2780) anche, quando, come nella specie la controversia abbia ad oggetto diritti soggettivi (Tar Lombardia Sez. III,18/10/2001 n. 6919). Scontata altresì è la liceità della clausola che prevede la cauzione, poiché l’art. 5 della legge 8 ottobre 1984 n. 687 - norma peraltro abrogata dall’art. 231 del d.p.r. n. 554/1999 - che esclude la necessità della cauzione provvisoria per la partecipazione a gare d’appalto si riferisce agli appalti pubblici di opere (CdS V, 15/11/2001 n. 5843) e non ad altri appalti o alle concessioni; mentre la previsione della cauzione provvisoria ai sensi del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 in un bando d’asta per appalto di servizi pubblici è stata ritenuta una facoltà dell’amministrazione (Appello Venezia 6/4/1999; Tar Lazio, Sez. II, 15/3/1995 n. 445) e , talvolta, un vero e proprio obbligo (Csi, sez. cons. 16/3/1993 n. 144/1993) alla luce della normativa contabilistica che ancora, sia pure residualmente (dato l’influsso dei principi comunitari e di regole di concorrenza), regola tutta l’attività contrattuale della p.a.. Pres. GIOVANNINI - Est. MONTEDORO - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (avv. Ranieri) c. BORROMEO SERVICE S.A.S. (avv.ti Giacometti e De Portu) - (Annulla Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano Sez. III - n. 2525 del 2002). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1058

Appalti - Istituto della cauzione provvisoria - Natura e ratio - Clausola penale - Caparra confirmatoria - Garanzia della serietà dell’offerta alla stipula del contratto. Ferma la generale distinzione fra l’istituto della clausola penale per il caso dell’inadempimento e del ritardo (1383 cod. civ.) avente funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento e della caparra confirmatoria (art. 1385 cod. civ.) avente funzione di dimostrare la serietà dell’intento di stipulare il contratto si dal momento delle trattative o del perfezionamento del medesimo, va accolta la prospettiva per cui l’istituto della cauzione provvisoria è , in generale, da riportarsi alla caparra confirmatoria (in tal senso CdS IV, 29/3/2001 n. 1840),sia perché si tratta di confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro sia perché tale qualificazione risulta più coerente con l’esigenza , rilevante contabilmente (e si consideri che la normativa contabilistica è la matrice di questa disciplina contrattuale), di non vulnerare l’interesse dell’amministrazione a pretendere il maggior danno (contra : Tar Lazio , Sez. III, 29/3/2000 n. 2443 che ha qualificato la cauzione di cui all’art. 30, comma 1 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 come clausola penale; mentre il Tar Lombardia ha ritenuto la natura sanzionatoria dell’atto di incameramento Tar Lombardia Sez. III, 18/10/2001 n. 6919). La ratio dell’istituto è quella di garantire la serietà dell’offerta fino al momento della stipula del contratto (in tal senso Tra Basilicata 12/3/2001 n. 157) e della prestazione della cauzione definitiva per cui l’incameramento della cauzione è, normalmente, legato al rifiuto di stipulare (CdS V, 1/7/2002 n. 3601). Pres. GIOVANNINI - Est. MONTEDORO - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (avv. Ranieri) c. BORROMEO SERVICE S.A.S. (avv.ti Giacometti e De Portu) - (Annulla Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano Sez. III - n. 2525 del 2002). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1058

Appalti - Pubblica amministrazione - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Esame preliminare dei progetti - Esclusione - Legittimità. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la naturale evoluzione del tradizionale appalto concorso per la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, dovuta all’influsso della normativa comunitaria in materia (V. la decisione della sez. VI di questo Consiglio n. 754 del 18.10.1993), e già all’epoca della vigenza della precedente normativa (art. 4 R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed art. 40 R.D. 23.5.1924 n. 827) è stata riconosciuta all’Amministrazione la possibilità di un esame preliminare dei progetti, finalizzato all’esclusione di quelli tecnicamente non accettabili, e conseguente concentrazione della scelta finale solo su quelli ritenuti idonei dal punto di vista qualitativo (V. Sez. IV n. 57 del 23.1.1986). Pres. Frascione - Est. Cerreto - Pedus Service P. Dussmann s.r.l. (avv.ti Steccanella e Sciacca) c. Consorzio Miles Servizi Integrati (avv.to Cardi) e nei confronti dell'Azienda ospedaliera CTO/CRF/M. (avv.to Scaparone) (Riforma TAR Piemonte, sez. 2°, n. 531 del 10.4.2003). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1040

Appalti - Pubblica amministrazione - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Metodi di valutazione - Principio della parità di trattamento. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un’offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l’aspetto economico. Trattandosi di aspetto non disciplinato dalla relativa normativa e perciò rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell’offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento. (In specie trattandosi di servizio che riguardava la tutela della salute dei pazienti e dei lavoratori l’Azienda aveva ritenuto opportuno garantire comunque una qualità del servizio adeguata allo scopo mediante una clausola di sbarramento). Pres. Frascione - Est. Cerreto - Pedus Service P. Dussmann s.r.l. (avv.ti Steccanella e Sciacca) c. Consorzio Miles Servizi Integrati (avv.to Cardi) e nei confronti dell'Azienda ospedaliera CTO/CRF/M. (avv.to Scaparone) (Riforma TAR Piemonte, sez. 2°, n. 531 del 10.4.2003). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1040

Appalti - Procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto o di un pubblico servizio - Bando di gara - Lettera d'invito - Apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti - Commissione di gara - Poteri e limiti.
Nel procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto o di un pubblico servizio la Commissione di gara può introdurre modesti elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, ovvero dei sottocriteri di adattamento dei criteri generali o regole specifiche sulle modalità di valutazione, solo quando vi provveda prima dell'apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti (V. Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2001 n. 264 e n. 3970 del 16.7.2002; sez. VI, 20 dicembre 1999 n. 2117). Pres. Frascione - Est. Cerreto - Pedus Service P. Dussmann s.r.l. (avv.ti Steccanella e Sciacca) c. Consorzio Miles Servizi Integrati (avv.to Cardi) e nei confronti dell'Azienda ospedaliera CTO/CRF/M. (avv.to Scaparone) (Riforma TAR Piemonte, sez. 2°, n. 531 del 10.4.2003). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1040

Appalti - Regolarità della gara - Principio della determinazione dei sottocriteri valutativi prima dell’apertura delle buste - Necessità - Procedimenti di gara ad evidenza pubblica - Rigoroso rispetto di alcuni obblighi formali - Par condicio dei partecipanti - Tutela dell’esigenza di imparzialità, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa. Indipendentemente dell’accertamento se nel caso concreto la Commissione sia effettivamente venuta a conoscenza del contenuto delle offerte presentate, la regolarità della gara viene ad essere inficiata per il solo mancato rispetto del principio della determinazione dei sottocriteri prima dell’apertura delle buste contenenti gli elementi che poi debbono essere valutati, (V. le decisioni di questa Sezione n.3241 del 8.6.2000 e n. 533 del 4.2.2003). Occorre, infatti, considerare che i procedimenti di gara ad evidenza pubblica sono caratterizzati dalla necessità del rigoroso rispetto di alcuni obblighi formali (ad es. modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, pubblicità delle sedute di gara in ordine all’apertura e verifica del contenuto dei plichi) imposti sia nell’interesse della par condicio dei partecipanti sia a tutela dell’esigenza di imparzialità, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, tra cui rientra anche quello in esame. Pres. Frascione - Est. Cerreto - Pedus Service P. Dussmann s.r.l. (avv.ti Steccanella e Sciacca) c. Consorzio Miles Servizi Integrati (avv.to Cardi) e nei confronti dell'Azienda ospedaliera CTO/CRF/M. (avv.to Scaparone) (Riforma TAR Piemonte, sez. 2°, n. 531 del 10.4.2003). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1040

Appalti - Domanda di revisione prezzi per gli appalti di lavori pubblici - Presentazione - Termini - Decadenza - Certificato di collaudo. La domanda di revisione prezzi per gli appalti di lavori pubblici va presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, prima della sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori, ai sensi dell’art. 2 all’art. 2 D.L.vo C.P.S. 6.12.1947 n. 1501, ratificato con la L. 9.5.1950 n. 329, richiamato dalla L. 12.2.1970 n. 76 (V. le decisioni di questa Sezione, n. 543 del 16.7.1984 e n. 2412 del 6.5.2002). Pres. Frascione - Est. Cerreto - Venditti (avv.to Leone) c. Comune di Cercepiccola (avv.to Rizzi) - (Conferma T.A.R. Molise n. 496 del 18.6.2002). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3.03.2004, sentenza n. 1033. CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1034

Appalti - Partecipazione alla gara - Incorporazione di Società - Trasferimento di diritti ed obblighi della Società - La sostanziale continuità dei rapporti giuridici in atto - Qualità tecniche professionali o morali dei soggetti che rivestono particolari responsabilità nella Società - Sussistenza dei requisiti. Il pieno e completo trasferimento di diritti ed obblighi della Società preesistente nella titolarità della Società incorporante determina la sostanziale continuità dei rapporti giuridici in atto tra questa Società e l’Amministrazione appaltante che si trova, in effetti, a proseguire il rapporto in essere con un soggetto diverso per denominazione o forma societaria, ma nei cui confronti il rapporto giuridico instaurato con la partecipazione alla gara della Società incorporata continua senza alcuna modifica sostanziale. Rimangono fermi in particolare gli accertamenti positivi sulle qualità tecniche professionali o morali dei soggetti che rivestono particolari responsabilità nella Società che ha partecipato alla gara con l’unica precisazione che le certificazioni attestanti la sussistenza di detti requisiti dovranno essere aggiornate, come in ogni altra ipotesi in cui la compagine societaria subisca modifiche, per l’ipotesi che vi sia modifica anche delle persone fisiche che rivestono tali responsabilità. Pres. Quaranta - Est. Zaccardi - Societa' Gestione Servizi Ambientali S.R.L. (G.S.A.) (avv. Bottari) c. Azienda Sanitaria Locale Avellino 2 ed altri (avv.ti Lanocita, Paolino e Annunziata) (dichiara irrecivibile il ricorso 1048/2003 - (Riforma TAR Campania, Salerno sez. I n.1856/2002) CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 25 febbraio 2004, Sentenza n. 768 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Cessione di ramo di azienda - Mancanza dell’estinzione del soggetto cedente - Diversa disciplina - Subentro della Società incorporante - Rapporto giuridico - Verifiche di idoneità finanziaria, tecnica e morale - Necessità. La Società incorporante subentra nella posizione del soggetto estinto con la fusione o incorporazione e che perciò, in quanto non più esistente, non potrebbe proseguire il rapporto in essere con l’Amministrazione. L’estinzione del soggetto con cui si era instaurato un rapporto giuridico in forza della partecipazione ad una procedura di gara rende necessaria la prosecuzione dello stesso con il soggetto subentrante per una evidente esigenza di conservazione dei valori giuridici e di economia delle attività e differenzia questa fattispecie dalla cessione del contratto, non consentita nell’ordinamento di settore, che assolve alla diversa funzione di escludere nel corso del procedimento che un soggetto disponga delle posizioni giuridiche derivanti dalla sua partecipazione alla gara a favore di soggetti che non avendo partecipato alla stessa non hanno superato le verifiche di idoneità finanziaria, tecnica e morale che la legge prevede. Quanto si è sin qui osservato differenzia anche la fattispecie in esame dalla cessione di ramo di azienda che coerentemente può ricevere una diversa disciplina in quanto costituisce una ipotesi di trasferimento di un novero, anche ampio, di rapporti giuridici ad un altro soggetto, senza estinzione del soggetto cedente. Pres. Quaranta - Est. Zaccardi - Societa' Gestione Servizi Ambientali S.R.L. (G.S.A.) (avv. Bottari) c. Azienda Sanitaria Locale Avellino 2 ed altri (avv.ti Lanocita, Paolino e Annunziata) (Riforma TAR Campania, Salerno sez. I n.1856/2002) - CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 25 febbraio 2004, Sentenza n. 768 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Offerte anormalmente basse - Assenza di valutazioni discrezionali e tecniche sulla congruità del prezzo - Modalità aritmetica degli atti di gara - Affidabilità delle offerte presentate dai partecipanti alle gare - Art. 27, c. 3°, D. Lvo 157/1995 - Commissione UE - Ribassi ingiustificati rispetto a beni e servizi - Aspetti qualitativi dell’offerta. L’interesse pubblico alla affidabilità delle offerte presentate dai partecipanti alle gare pubbliche e potenzialmente aggiudicatari delle stesse, che si fonda direttamente sul principio costituzionale di buon andamento consacrato nell’art. 97 della Costituzione, giustifichi un potere di verifica incisivo ed approfondito dell’elemento prezzo in tutte le tipologie di gara. Ciò per evitare che un eccesso di concorrenza induca i concorrenti a formulare offerte non remunerative pur di aggiudicarsi le commesse pubbliche con la duplice conseguenza negativa di esporre a rischio la stessa prestazione dei servizi o di renderla particolarmente gravosa per i ritardi e le difficoltà nella esecuzione ovvero, ancora, nei casi in cui si debba pervenire alla risoluzione, per gli effetti negativi dovuti al subingresso di altri esecutori o di interruzione e sospensione del servizio medesimo in attesa dello svolgimento di ulteriori procedure di aggiudicazione. Non è di ostacolo alla conclusione cui si è pervenuti la formulazione dell’art. 27, terzo comma, del D. Lvo 157/1995 che impone la comunicazione alla Commissione UE solo nel caso che offerte anormalmente basse siano intervenute in procedimenti di gara con il criterio dell’aggiudicazione al prezzo più basso. E’ ben comprensibile che l’interesse degli organi comunitari sia limitato alla conoscenza dei dati più significativi e macroscopici di violazione delle regole della concorrenza sottoforma di ribassi ingiustificati rispetto a beni e servizi determinati esattamente nella loro consistenza nei capitolati speciali, in queste fattispecie, infatti, la violazione emerge in modo aritmetico dagli atti di gara senza valutazioni discrezionali e tecniche sulla congruità del prezzo in relazione agli elementi qualitativi dell’offerta che renderebbero meno facilmente percepibili gli aspetti lesivi della concorrenza, ma ciò non esclude che anche in queste diverse ipotesi permanga l’interesse primario dei singoli Stati membri a consentire la verifica da parte delle Amministrazioni aggiudicatici, ed in ogni caso, della attendibilità delle offerte economiche rispetto ai servizi ed ai beni offerti. In altri termini, e conclusivamente, la considerazione degli aspetti qualitativi dell’offerta non esclude che l’elemento prezzo debba essere valutato nella sua congruità anche se, ovviamente, in relazione con gli altri e diversi elementi che qualificano l’offerta. Pres. Quaranta - Est. Zaccardi - Società Gestione Servizi Ambientali S.R.L. (G.S.A.) (avv. Bottari) c. Azienda Sanitaria Locale Avellino 2 ed altri (avv.ti Lanocita, Paolino e Annunziata) (Riforma TAR Campania, Salerno sez. I n.1856/2002) CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 25 febbraio 2004, Sentenza n. 768 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Processo amministrativo - L. n. 205/2000 - Termini per ricorrere - Appello - Controinteressato - Interesse e legittimazione a ricorrere - Contratti della pubblica amministrazione - Offerte anomale. La dimidiazione dei termini processuali, prevista dall’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, si applica anche per il termine per il deposito del ricorso (cfr. Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 5 del 31 maggio 2003). E’ rituale la proposizione di un secondo appello entro il termine lungo di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza, a nulla rilevando l’avvenuta proposizione di un primo appello, poi dichiarato inammissibile. Non vi è, infatti, consumazione del diritto ad agire in giudizio in forza della presentazione di un primo appello, posto che l’interessato può legittimamente esercitare il suo diritto di agire in giudizio utilmente per tutto il periodo che il legislatore gli assegna fino al momento in cui detto diritto non può essere più esercitato per decadenza. L’impresa terza graduata nella procedura di gara, se ha l’onere di contestare la posizione (anche) della seconda classificata, non deve però necessariamente evocarla in giudizio. E’ ammissibile l’impugnativa dell’aggiudicazione da parte dell’impresa terza graduata nella procedura concorsuale, allorché i motivi di ricorso, se accolti, potrebbero portare all’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente o, in alternativa, al risarcimento in suo favore del danno per equivalente. In tale evenienza deve ritenersi sufficiente la notifica del ricorso all’Amministrazione, quale parte necessaria, e ad almeno uno dei controinteressati (la vincitrice della gara), atteso che l’integrazione del contraddittorio sia in primo che in secondo grado non dipende dal comportamento processuale del ricorrente e non è comunque necessaria nei confronti di soggetti solo eventualmente interessati (l’impresa seconda graduata) che non ritengano di promuovere un giudizio autonomo ovvero di partecipare a quello in corso come intervenienti. Non è dunque significativa l’assenza in giudizio della seconda graduata che, pur potendo in tesi dolersi dell’aggiudicazione alla prima classificata, non ha ritenuto di attivarsi in sede giurisdizionale e solo a questa sua inerzia può imputare la mancata possibilità di far valere le sue ragioni. La società incorporante è legittimata a impugnare gli atti della procedura di gara cui ha partecipato la società incorporata. E’ legittimata ad impugnare gli atti della procedura di gara la società incorporante che, dopo l’aggiudicazione, abbia incorporato (per conferimento in sede di aumento di capitale) la società partecipante, così subentrando a titolo universale nei rapporti giuridici della società incorporata o fusa, atteso che il pieno e completo trasferimento di diritti ed obblighi della società preesistente nella titolarità della società incorporante determina la sostanziale continuità dei rapporti giuridici in atto tra questa società e l’Amministrazione appaltante, ivi inclusi in particolare gli accertamenti positivi sulle qualità tecniche professionali o morali dei soggetti che rivestono particolari responsabilità nella società che ha partecipato alla gara, con l’unica precisazione che le certificazioni attestanti la sussistenza di detti requisiti dovranno essere aggiornate,come in ogni altra ipotesi in cui la compagine societaria subisca modifiche, per l’ipotesi che vi sia modifica anche delle persone fisiche che rivestono tali responsabilità. L’estinzione del soggetto che aveva partecipato alla procedura di gara rende necessaria la prosecuzione del procedimento con il soggetto subentrante per una evidente esigenza di conservazione dei valori giuridici e di economia delle attività e differenzia questa fattispecie sia dalla cessione del contratto, che dalla cessione di ramo di azienda che non comporta l’estinzione del soggetto cedente. L’obbligo di verifica dell’anomalia sussiste indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, e quindi non solo nel caso di criterio automatico (prezzo più basso), ma anche nel caso di criterio semidiscrezionale (offerta economicamente più vantaggiosa). Il Consiglio non condivide la tesi del giudice di primo grado secondo cui l’obbligo di verifica dell’anomalia delle offerte sussisterebbe solo nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, e non nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’applicabilità del procedimento di verifica della anomalia delle offerte anche nel caso di criterio non automatico di aggiudicazione è sostenuta sia da argomenti di interpretazione letterale che logico-sistematica. L’art. 25 del D. Lvo 157/1995 non distingue affatto le due ipotesi di aggiudicazione nell’imporre la verifica delle offerte anomale riferendosi, testualmente, a “ tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse”. La norma, inoltre, nell’indicare gli elementi dell’offerta che devono essere considerati nel procedimento di esame dell’anomalia, fa riferimento a profili che paiono in parte comuni a quelli che sono indicati dal d.lg. 157 del 1995 ai fini della valutazione delle offerte nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il che dimostra la omogeneità e compatibilità delle valutazioni proprie dei due subprocedimenti. Dal punto di vista logico e sistematico, l’interesse pubblico alla affidabilità delle offerte presentate, che si fonda direttamente sul principio costituzionale di buon andamento consacrato nell’art. 97 della Costituzione, giustifica un potere di verifica incisivo ed approfondito dell’elemento prezzo in tutte le tipologie di gara. Pres. Quaranta - Est. Zaccardi - Società Gestione Servizi Ambientali S.R.L. (G.S.A.) (avv. Bottari) c. Azienda Sanitaria Locale Avellino 2 ed altri (avv.ti Lanocita, Paolino e Annunziata) (Riforma TAR Campania, Salerno sez. I n.1856/2002) CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 25 febbraio 2004, Sentenza n. 768 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Procedure - Nuova disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali - L. n. 236/2003 - Servizi di rilevanza industriale - Nuova denominazione di servizi di “rilevanza economica” - Condizioni - Fattispecie: servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. L’art. 14 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 236, ha apportato importanti modifiche all’art. 113 del d.lgs n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1 dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001, dettando una disciplina nuova in materia di affidamento dei servizi pubblici locali. Con particolare riferimento ai servizi di rilevanza industriale, che assumono la nuova denominazione di servizi di “rilevanza economica”, il nuovo testo dell’art. 113, comma 5, - a differenza dalla previgente disposizione, che ammetteva solo procedure ad evidenza pubblica - dispone (lett. c) che l’erogazione possa avvenire anche a mezzo di “società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.” Pres. Elefante - Est. Branca - Lupiae Servizi s.p.a.(avv. Damiani) c. s.r.l. Monteco (avv.ti Massa e Pellegrino) e Comune di Novoli (avv. Garrisi) (Annulla Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, 20 febbraio 2003, n. 490) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 679

Appalti - Contratti della pubblica amministrazione - Scelta del contraente - Informalità della scelta fiduciaria dei professionisti mediante valutazione comparativa dei curricula. La scelta di professionisti con cui stipulare un contratto d’opera impone all’amministrazione soltanto di dar conto di avere effettivamente proceduto alla scelta dopo la comparazione dei curriculum pervenuti: anche quando si tratti di scelta prodromica all’effettuazione di progetti o di lavori da appaltare, non va infatti confusa la libera scelta di un professionista con una gara per la scelta di un progetto, né si possono sovrapporre la scelta fiduciaria - fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità professionali e l’idoneità a soddisfare le esigenze del committente - e la scelta concorsuale costituita dall’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati; stante l’incompatibilità logica tra le due cose e perché tale sovrapposizione, del resto, da una parte costituirebbe una garanzia puramente illusoria e dall’altra sarebbe perpetuamente censurabile da chi non è stato prescelto. Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2004, sentenza n. 667

Appalti - Offerta anomala - Verifica dell’anomalia - Rimessione della verifica a soggetti esterni all’amministrazione - Illegittimità. E’ viziata in modo irrimediabile la procedura con la quale si rimetta a soggetti estranei alla Amministrazione la verifica della anomalia e, in definitiva, la stessa aggiudicazione dell’appalto. La stazione appaltante può prevedere che la Commissione di gara o l’Ufficio appalti siano coadiuvati da un apposito staff tecnico per la fase di verifica delle giustificazioni (non riscontrandosi nell’ordinamento alcuna norma che osti a tale assetto), ma è comunque necessario, ai fini della legittimità delle successive determinazioni, che l’attività di tale staff si connoti per il suo carattere istruttorio, preparatorio e meramente strumentale e non si risolva, invece, in valutazioni tecnico-discrezionali definitive, in mancanza del necessario momento di “riappropriazione” dell’esercizio della competenza (con l’esame, discussione ed approvazione della proposta) da parte degli organi cui la stessa indefettibilmente spetta. La “delega” va ritenuta pertanto illegittima, posto che l’ordinamento delle competenze è inderogabile (di guisa che il titolare dell’organo competente non può trasferire ad altri organi le proprie competenze, né essere sostituito da altri organi, se non nei casi in cui una norma espressamente lo consenta). Pres. Salvatore, Est. Cacace - Ncs Costruzioni Impianti s.r.l. (Avv.ti Corso e Pesce) c.Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Larcher, Von Guggenberg e Costa) - (Riforma T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 76/2003) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 febbraio 2004, n. 631

Appalti - Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Smaltimento - Bando di gara - Clausola che prescriva l’obbligo di consegnare i rifiuti all’impianto di smaltimento nel giorno stesso del loro ritiro - Legittimità. La mancanza nella disciplina di riferimento (D. Lgs. 22/97 e D.M. 219/2000) di una previsione puntuale e vincolante che regoli i tempi dello smaltimento dei rifiuti sanitari non vale, di per sé, ad impedire di stabilire, nella lex specialis di gara, una regolamentazione specifica di un aspetto del servizio, rimasto sprovvisto di dettami nella normativa primaria (nella specie, la prescrizione del bando imponeva la consegna dei rifiuti all’impianto di smaltimento nel giorno stesso del loro ritiro). La natura dell’oggetto dell’obbligo sancito dalla clausola controversa - rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 180103) - e le connesse esigenze di tutela dell’ambiente e della salute pubblica (espressamente valorizzate dall’art.1 d.m. n.219/2000, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti sanitari) giustificano senz’altro una misura precauzionale che, in aggiunta alla disciplina primaria, riduca ulteriormente i rischi di contaminazione, mediante la limitazione spaziale e temporale della movimentazione dei rifiuti pericolosi. Tale scelta, certamente idonea ad accrescere le garanzie di sicurezza dell’ambiente e della salute pubblica già assicurate dalla legislazione primaria con la regolamentazione delle modalità del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, si rivela oltretutto coerente con i vincoli normativi relativi all’utilizzo di impianti di smaltimento prossimi ai luoghi di produzione dei rifiuti speciali (art.22, comma 3, lett.c, d. lgs. n.22/97), alla cui categoria può essere ascritta la tipologia in questione, ed alla scelta di modalità gestorie che riducano la pericolosità di quelli sanitari (art.1 d.m. n.219/2000). Pres. Frascione, Est. Deodato - Istituto nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (Avv. Masotti) c. Ecotras s.p.a. e altri (Avv.ti Cairoli e Salvini) - (Riforma T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter n. 3193/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 17 febbraio 204, n. 611 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Appalti pubblici di forniture - Scelta del contraente - Esclusione dell’impresa partecipante. In materia di appalti pubblici di forniture, è legittima la diretta esclusione (senza previa assegnazione di punteggio di merito) dell’impresa partecipante la cui offerta presenti un’evidente non rispondenza del prodotto ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale, e ciò ancorché la lex specialis non preveda espressamente tale evenienza come causa di esclusione dalla procedura. In tema di composizione delle commissioni giudicatrici, l’articolo 21 della legge n. 109 del 1994, che prevede che la commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia, non è espressione di un principio generale, applicabile a tutte le gare. In particolare, esso non è applicabile alla procedura di gara informale preordinata all’affidamento di una fornitura. E’ dunque legittima la procedura in cui la commissione di gara sia composta da due membri, di cui uno solo esperto nella specifica materia. Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 498

Appalti - Opere pubbliche - “Promotore” in possesso dei requisiti idoneativi - Procedura di project financing - Artt. 37 bis e seguenti L. n. 109/1994 - L. n. 415/1998 - Procedura negoziale: natura concorsuale fra soggetti preselezionati. Anche il “promotore” deve essere in possesso dei requisiti idoneativi e la sua esclusione non chiude la procedura, ma consente comunque di pervenire all’affidamento della concessione al concorrente ammesso alla procedura negoziata. Nella procedura di project financing, disciplinata dagli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunti dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, ed integrati dall'articolo 7 della legge primo agosto 2002, n. 166 e volta all'aggiudicazione della concessione "mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte" selezionati mediante un'apposita gara, ovvero "nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto" fra il promotore e questo unico soggetto, anche il promotore deve essere possedere i requisiti idoneativi per la partecipazione alla procedura concorsuale e, ove non ne dimostri il possesso, la procedura potrà avere comunque legittimamente ulteriore corso fino all’affidamento in favore dell’unica impresa concorrente. La procedura negoziale ha infatti un'indubbia natura concorsuale fra soggetti preselezionati nelle diverse fasi della procedura complessa. Come tale, pertanto, non si sottrae ai principi di "par condicio" e di "economicità e speditezza" delle operazioni concorsuali. Con la duplice conseguenza che entrambi i concorrenti devono essere posti nelle stesse condizioni di partecipazione al confronto, anche sotto il profilo degli oneri procedurali concernenti la dimostrazione del possesso dei requisiti per l'aggiudicazione, posti a garanzia dell'amministrazione, e che l’esclusione del promotore per ragioni di ordine formale non determina l'arresto del procedimento e la necessità della sua rinnovazione fin dall'atto di iniziativa, ma consente di pervenire comunque all’affidamento della concessione. Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 495

Appalti - Scelta del contraente - Controllo di anomalia dell’offerta - Facoltà dell’Amministrazione di precisare le modalità di esecuzione dell’appalto - Art. 25 c. 4 D.lg. n. 157/1995. Il controllo di anomalia dell’offerta può essere reiterato in sede di riesame dalla stazione appaltante e può essere svolto anche sulla base di elementi istruttori diversi e ulteriori rispetto a quelli forniti in sede di giustificazione dall’impresa offerente. La Sezione ammette il riesame delle giustificazioni rese da un soggetto aggiudicatario di una gara al fine di ripetere una valutazione risultata negativa in prima istanza e la facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice, in sede di esame delle giustificazioni dell’anomalia, di valersi non solo degli elementi forniti dal soggetto interessato, ma anche degli ordinari poteri istruttori di cui è ordinariamente dotata nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Tale secondo assunto sarebbe desumibile anche dal comma quarto dell’articolo 25 del d.lg. 157 del 1995, che impone all’Amministrazione aggiudicatrice di tener conto anche degli oneri, e delle relative giustificazioni, connessi eventualmente all’applicazione del precedente art. 23, terzo comma, che disciplina la facoltà dell’Amministrazione di precisare le modalità di esecuzione dell’appalto “per assicurare l’efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata del servizio”. In tal caso non vi può esse alcun dubbio che all’Amministrazione sia consentito svolgere ogni approfondimento istruttorio circa la congruità dei costi del servizio e la adeguatezza delle giustificazioni rese e ciò conferma che nel procedimento l’Amministrazione può liberamente avvalersi di tutti gli elementi necessari per raggiungere un convincimento sicuro in ordine alla affidabilità dell’offerta potenzialmente anomala. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 490

Appalti - Opere pubbliche - Esclusione - “Costruzione e gestione”. E’ illegittima l’esclusione da una gara per l’appalto di lavori pubblici (di scavo e ripristino stradale per ordinaria e straordinaria manutenzione della rete idrica) di un’impresa il cui certificato di qualità UNI EN ISO 9002, anziché contemplare le voci “costruzione e manutenzione acquedotto e/o reti idriche”, conteneva la dicitura “costruzione e gestione” di impianti depuratori e acquedotti, posto che il termine “gestione”, riferito ad un’impresa di costruzione, comprende tutte le altre attività in cui l’attività costruttiva può realizzarsi in relazione alle opere ed impianti ai quali si riferisce (“impianti idrici”,“opere edili e stradali”, ecc.), ivi comprese, pertanto, quelle manutentive, ordinarie o straordinarie, che implicano la realizzazione di opere e non la prestazione di un servizio. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 febbraio 2004, sentenza n. 372

Appalti - Gara d’appalto - Scelta del contraente - Esclusione per mancanza della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva attestante l’assolvimento degli obblighi di assunzione dei disabili - Legittimità - Par condicio - L. n. 68/1999. E’ legittima l’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto per la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva attestante l’assolvimento degli obblighi di assunzione dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, non bastando all’uopo l’apposizione del timbro della società concorrente con la menzione della sede, né la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. Né, in un caso del genere, la stazione appaltante avrebbe potuto legittimamente fare ricorso al potere di richiesta di integrazione e chiarimenti documentali, poiché il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, consente di attenuare il rilievo di prescrizioni formali che non incidono sull’assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara, né alterano le regole riguardanti la par condicio tra i concorrenti, e non opera quando difettano requisiti essenziali dei documenti prodotti dalle parti. La mancanza della sottoscrizione riguarda proprio un elemento fondamentale dell’atto, che incide sulla individuazione stessa della dichiarazione come documento effettivamente imputabile al soggetto indicato come dichiarante. CONSIGLIO DI STATO, sez. V 4 febbraio 2004, sentenza n. 364

Appalti - Fornitura di generi alimentari - Presenza di elementi della prestazione di servizi - Criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa - Legittimità - Aggiudicazione al prezzo più basso - Art. 19 D. L.vo 358/1992 - Inapplicabilità. La scelta del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa è pienamente giustificata dalla presenza in una fornitura di generi alimentari anche di elementi della prestazione di servizi, per i quali, a tenore dell’art. 23, primo comma, lett.a, del D. Lvo 17 marzo 1995 n. 157, non vale la limitazione contemplata dall’art,.19, primo comma, lett.a) del D Lvo 358/1992 secondo cui l’aggiudicazione di forniture di beni conformi “ ad appositi capitolati o disciplinari tecnici “ deve avvenire al prezzo più basso. Pres. Quaranta, Est. Zaccardi - Comune di Piano di Sorrento (Avv. Soprano) c. Supermercato Stella Europea s.a.s (Avv.ti Attanasio e Vitale) (Riforma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 4626/2002) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 198

Appalti - Valutazione delle offerte - Operazioni delle Commissioni di gare - Principio di collegialità - Necessità - Valutazioni di carattere tecnico discrezionale. Le operazioni delle Commissioni di gare di appalto devono essere svolte dal plenum e non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni, soprattutto per quel che riguarda le attività propriamente valutative (quale la valutazione delle offerte), potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate (Cons. Stato, IV sez. n. 3819/2000; VI sez. , n. 6857/2000 cit.; V sez. , n. 1392/92; IV sez. n. 13/99; V sez. , n. 220/89) fermo restando che restano riservate all'intero collegio le attività implicanti valutazioni di carattere tecnico discrezionale. Pres. Quaranta - Est. Fera - Kodak S.p.A. (avv.ti Cocuzza, Pisaneschi e Coen) c. A.S.L. n. 2 Savonese e FERRANIA S.p.A. (avv. Quaglia) CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, 20 gennaio 2004, Sentenza n. 155

Appalti - Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e servizio di nettezza urbana - Partecipazione alla procedura di gara - presentazione di copia autenticata del rilascio dell’autorizzazione regionale - Autorizzazione abilitativa richiesta in sede di gara - Configurazione - Art. 6, lett. d), D.P.R. n.915/1982. La normativa (generale e speciale) di riferimento (art. 6, lett. d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915), nel richiedere per la partecipazione alla procedura di gara (e quindi preventivamente e prodromicamente all’eventuale successiva aggiudicazione), la presentazione di copia autenticata del rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 6, lett. d) del richiamato D.P.R. n.915/1982, vanno letti ed interpretati nel loro contesto applicativo relativo all’ambito territoriale della regione di appartenenza del servizio posto a gara. In altri termini è evidente (nel contesto applicativo della richiamata normativa che ha demandato alle regioni tutte le competenze programmative e autorizzative in materia di rifiuti), che l’autorizzazione abilitativa richiesta in sede di gara non possa non riferirsi alla regione nel cui ambito territoriale verrà effettuato il relativo servizio e ciò in quanto l’autorizzazione in esame, nel contesto normativo richiamato, non si configura come una semplice e generica abilitazione tecnica idonea ex se a consentire il legittimo svolgimento del servizio, ma come autorizzazione specifica (comprensiva ovviamente della valutazione tecnica) a svolgere quel servizio (nel senso dell’attività prevista dalla procedura di gara) in una delimitata regione e sulla base di ulteriori specifiche valutazioni proprie dell’esclusivo e determinato ambito regionale. Pres. Quaranta - Est. D’Ottavi - Comune di Moncalieri (Avv.ti Vecchione e Colarizi) c. S.r.l. Ponticelli ed altro (Annulla - T. A. R. Piemonte, Sezione 2^, del 31 maggio 1996, n.320/96). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 141 (vedi: sentenza per esteso)

Appalti - Bando di gara - Soggetti che siano stati parti soccombenti in giudizi contro la P.A. - Clausola di esclusione - Illegittimità - Assenza di esigenze correlate alla tutela degli interessi pubblici. La previsione del bando, con cui si escluda dalla partecipazione alla gara un soggetto giuridico qualora sia stato parte in un giudizio contro l’Amministrazione conclusosi in senso sfavorevole allo stesso, è illegittima, non risultando correlata ad alcuna concreta esigenza connessa alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nelle procedure di evidenza pubblica e non potendosi considerarsi di per se stessa indice di scarsa affidabilità del concorrente o, più in generale, dell’esistenza di una situazione di nocumento al regolare svolgimento del rapporto contrattuale. Pres. ESPOSITO, Est. IANNINI - New Anthony S.a.s (Avv. Gigliotti) c. Comune di Propani (Avv. Funaro) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 13 gennaio 2004, n. 68

Appalti - Bando di gara - Soggetti passivi di provvedimenti di risoluzione per inadempimento - Clausola di esclusione - Validità. E’ valida la clausola del bando di gara con cui si escluda la partecipazione per coloro nei cui confronti siano stati adottati da pubbliche amministrazioni precedenti provvedimenti di risoluzione per inadempimento di rapporti contrattuali. Tali episodi, soprattutto se intercorsi tra i medesimi soggetti tra i quali dovrebbe costituirsi il nuovo contratto, minano il rapporto di fiducia, facendo venir meno quel requisito di affidabilità di cui ciascun concorrente deve essere in possesso, e rivestono carattere sintomatico di grave errore professionale. Pres. ESPOSITO, Est. IANNINI - New Anthony S.a.s (Avv. Gigliotti) c. Comune di Propani (Avv. Funaro) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 13 gennaio 2004, n. 68

Appalti - Discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre - Prevalenza dell’indicazione più vantaggiosa per la P.A. - Principio applicabile in caso di oggettiva divergenza - Ipotesi di mero ed evidente errore materiale - Inapplicabilità. Ai sensi dell’art. 72, comma 2 del regolamento di contabilità generale dello Stato, quando in un’offerta per una gara d’appalto pubblico vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per la p.a. appaltante e tale soluzione può essere adottata legittimamente solo quando si verifichi un’oggettiva divergenza tra le due indicazioni del prezzo, non importa se determinata da un errore ostativo o da altra ragione, ma non anche quando la discordanza scaturisca da un mero ed evidente errore materiale, nel qual caso si deve dare esclusivo rilievo al prezzo espresso in maniera esatta. Pres. ESPOSITO, Est. BIANCOFIORE - Ecologia oggi s.r.l. (Avv. Bevilacqua) c. A.S.L. n.7 Catanzaro (Avv. Cilurzo) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 13 gennaio 2004, n. 62 (vedi: sentenza per esteso)

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