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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

Appalti

 

(Contratti - sanzioni - bandi - esclusione - giurisdizione...)

Anno 2007

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni:

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97

 

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APPALTI - Affidamento dei servizi pubblici - Assegnazione dell'appalto mediante gara - Obbligo di motivazione - Esclusione - Fondamento. L'amministrazione, non è tenuta a motivare in modo specifico le ragioni per cui, anziché prorogare l'affidamento di un servizio pubblico a trattativa privata con un precedente gestore, dispone di ricorrere ad una procedura concorsuale per la scelta di un nuovo contraente, essendo l'assegnazione dell'appalto mediante gara il sistema ordinario stabilito dall'ordinamento per l'affidamento dei servizi pubblici (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 874). Pres. Barbagallo - Est. Est. Falcone - RAPICAVOLI (Avv. Condorelli) c. COMUNE DI PALAGONIA (avv. Di Giovanni) (riforma T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 720/06 del 10/05/2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione siciliana del 31/12/2007 (C.c. 29/03/2007), Sentenza n. 1179
 

APPALTI - Contratti della Pubblica amministrazione - Gara a trattativa privata - Selezione dei soggetti - Servizio svolto dalla precedente ditta - Onere di motivazione - Mancato invito giustificato nell’inaffidabilità ed inadeguatezza - Legittimità. Nelle gare per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, in sede di selezione dei soggetti da invitare alla trattativa privata, l'Amministrazione ha l'onere di motivare la scelta, ancorché discrezionale, di non invitare alla gara il privato che abbia precedentemente svolto presso la stessa il servizio cui fa riferimento la trattativa (Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 1997, n. 125). Pres. Barbagallo - Est. Est. Falcone - RAPICAVOLI (Avv. Condorelli) c. COMUNE DI PALAGONIA (avv. Di Giovanni) (riforma T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 720/06 del 10/05/2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione siciliana del 31/12/2007 (C.c. 29/03/2007), Sentenza n. 1179

 

APPALTI - D.Lgs. n. 163/2006 - Artt. 5 c. 2, 84 cc. 2, 3, 8 e 9, 98, c. 2 - Illegittimità costituzionale. Sono costituzionalmente illegittimi: l’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), limitatamente alle parole «province autonome»; i commi 2, 3, 8 e 9, dell’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62), nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole; l’art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006. Pres. Bile, red. Quaranta - Regioni Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio, Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 2007 (ud. 19 novembre 2007), Sentenza n. 401

 

APPALTI - Avvalimento - Art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 - Eccezione al principio generale del possesso in proprio dei requisiti di qualificazione - Effettiva disponibilità dei mezzi dell’impresa avvalsa - Prova. In forza del principio dell'avvalimento, disciplinato dall'art. 49 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il soggetto che partecipa ad un appalto di servizi può avvalersi, al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, dei requisiti di altri soggetti terzi. Tuttavia, considerato che la facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al principio generale che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i requisiti di qualificazione (cfr. gli artt. da 12 a 17 del D. Lgs. n. 157/1995), la prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in modo rigoroso, mediante la presentazione di un apposito impegno da parte di quest'ultima, riferito allo specifico appalto e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara (in tal senso cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 435; nonché T.A.R. Liguria, sez. II, 20 giugno 2007 n. 1125 e T.A.R. Puglia, sez. I, 27 settembre 2006 n. 3314;), non essendo sufficiente - a tal fine - la mera allegazione dei legami societari che avvincono i due soggetti, non fosse altro che per l'autonomia contrattuale di cui godono le singole società del gruppo. Pres. De Lise, Est. Politi - T. s.p.a. e altri (avv.ti Magri, Ambroselli e De Filippo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 16 novembre 2007, n. 11322

 

APPALTI - PROCEDURE E VARIE - Riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado - Formula c.d. di stile ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - Inadeguatezza - Onere di specificità delle censure - Necessità - Fattispecie. E' inadeguata ai fini della riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, la formula "ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono per la superiore delibazione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato i motivi che sostenevano il ricorso introduttivo del giudizio, che qui si intendono integralmente trascritti", atteso che trattasi di formula di stile, violativa dell'onere di specificità delle censure (Cons. St., Sez. VI, 29 marzo 2007 n. 1472). Fattispecie: gara per l’affidamento novennale del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi - esclusione. Pres. Frascione - Est. Branca - Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a. (avv.ti Manzi,Baccolini e Rizzo) c. Consorzio Servizi Imprese Riunite - CO.S.I.R. a r.l. (avv.ti Coglitore e Rossi) e Comune di Sennori (n.c.) (annulla T.A.R. Sardegna, Sez. I, 22 marzo 2006 n. 342). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7-11-2007 (C.C. 5/06/2007), Sentenza n. 5774

 

APPALTI - Dichiarazioni sostitutive - Disposizioni in materia di documentazione amministrativa - Prescrizioni dei bandi - Certificazione semplificata e sostitutiva - Art. 15 L. n. 3/2003, che aggiunge l’art. 77 bis al D.P.R. n. 445/00 - L.R. Sicilia n. 16/2005. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa, fra le quali è riconducibile quella riguardante le dichiarazioni sostitutive ex art. 77 bis, D.P.R. n. 445/00, si applichino in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione, «ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali». Di conseguenza, le prescrizioni dei bandi vanno sempre intese nel senso che, in mancanza di richiamo alla norma sopra citata, si deve ammettere la certificazione semplificata e sostitutiva stabilita dal menzionato d.P.R. n. 445/00 (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2006, n. 4972). Ad una tale conclusione, non osta l’invocata normativa regionale, posta dal comma 12 bis dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto l'art. 1, comma 12, della l.r. 29 novembre 2005, n. 16, in quanto il richiamato art. 77 bis del t.u. n. 445/00 costituisce norma di fondamentale riforma economico-sociale, applicabile anche alla Regione siciliana (C.G.A. 12 agosto 2005, n. 533). Pres. Barbagallo - Est. Falcone - Impresa Frisella Ing. Francesco s.r.l.,( avv.Immordino) c. Onofaro Antonino (avv. Cintioli) e Comune di Messina (avv. Giacoppo) (conferma T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 1020/06 del 19 giugno 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana, 3 Ottobre 2007 (C.c. 21/02/2007), Decisione n. 911
 

APPALTI - Certificazione rilasciata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla Cassa edile - Dichiarazione sostitutiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva) - Disciplina. L’art. 6 del Dec. Ass. Reg. Sicilia 24 febbraio 2006, recante “Modalità attuative della disposizione di cui al comma 12-bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109”, consente al concorrente di optare, in luogo della certificazione prevista agli articoli 1 e 2, per la produzione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il richiamato art. 1 concerne la produzione di certificazione rilasciata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla Cassa edile, dimostrante la "regolarità contributiva"; mentre l’art. 2 prevede che la regolarità contributiva sia certificabile e/o attestabile anche attraverso la produzione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). Per il principio di gerarchia delle fonti, la disposizione recata dal decreto assessorile non può che avere valore attuativo interpretativo della norma di legge regionale e quindi effetto retroattivo. Pres. Barbagallo - Est. Falcone - Impresa Frisella Ing. Francesco s.r.l.,( avv.Immordino) c. Onofaro Antonino (avv. Cintioli) e Comune di Messina (avv. Giacoppo) (conferma T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 1020/06 del 19 giugno 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana, 3 Ottobre 2007 (C.c. 21/02/2007), Decisione n. 911
 

APPALTI - Autocertificazioni - Art. 38 d.P.R. n. 445/2000 - Procedura e contenuto - DURC (documento unico di regolarità contributiva). Le autocertificazioni di cui all'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, ovvero dell'allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore (Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2745). Tale documento, infatti, ai fini della regolarità contributiva, attesta la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale. A tal fine, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2005 n. 230, il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Pres. Barbagallo - Est. Falcone - Impresa Frisella Ing. Francesco s.r.l.,( avv.Immordino) c. Onofaro Antonino (avv. Cintioli) e Comune di Messina (avv. Giacoppo) (conferma T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 1020/06 del 19 giugno 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana, 3 Ottobre 2007 (C.c. 21/02/2007), Decisione n. 911

 

APPALTI - Aggiudicazione appalto per lavori infrastrutture PIP - Condanna per turbata libertà degli incanti - Esclusione dalla gara - C.d. dissociazione - Limiti - Art. 75 del dpr. 554/99. E' legittima l’esclusione dalla gara nel caso di sentenza di condanna per il reato di turbata libertà degli incanti, riportata nel periodo ritenuto rilevante dall’art. 75 del dpr. 554/99 (ossia nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara). Tale disposizione è posta a tutela di un interesse che trascende quello dei soci e che si riferisce al mercato degli appalti pubblici. Pertanto, l’obiettivo di interesse pubblico perseguito non può essere eluso facendo riferimento ad argomenti di carattere formalistico quali il venir meno della carica al momento della condanna o la mancanza di strumenti per modificare coattivamente la compagine sociale. Inoltre, in riferimento alla c.d. dissociazione, non trattandosi di istituto giuridico codificato, essa può aver luogo in svariate forme ma è certo che deve risultare esistente, univoca e completa. Pres. Frascione - Est. Russo - soc. BARONE COSTRUZIONI S.R.L. IN PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO A.T.I., SOCIETA’ LAVORI GENERALI S.R.L. (avv. Prozzo) c. Soc. FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI ed altri (avv. Lamberti) (conferma TAR CAMPANIA-NAPOLI: Sezione I 20507/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11/9/2007 (c.c. 12/01/2007), Sentenza n. 4804

 

APPALTI - RIFIUTI - Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei sanitari pericolosi a rischio infettivo CER 180103 - Gara ad asta pubblica - Fattispecie - D. L.vo. 152/06. In materia di gestione dei rifiuti, l’attività di trasporto non può essere considerata unitaria e diretta, se effettuata con mezzi diversi. Nella specie, non rileva il riferimento al D. L.vo. 152/06, ed in particolare all’art. 193, trattandosi di disciplina non vigente alla data di espletamento della gara. La gara concerneva l’affidamento, per tre anni, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei sanitari pericolosi a rischio infettivo CER 180103. Per tali rifiuti, secondo la direttiva ministeriale 9 aprile 2002 (Allegato B - Codice CER - 18) la raccolta e lo smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione delle infezioni. Pres. Virgilio - Est. Falcone - A.T.I. tra le imprese PROGETTO ECOLOGIA s.r.l., (capogruppo) e D.E.A. Service s.r.l. (mandante) (avv. Chiarello) c. ECOLOGIA OGGI s.r.l. (avv. Pedrotti) (confema T.A.R. per la Sicilia, Sez. di Catania, sez. II, n. 719/2006 del 10.5.2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana, 23/07/2007 (C.c. 29/11/2006), Decisione n. 690
 

APPALTI - Affidamento degli appalti pubblici - Fuoriuscita di un’impresa da un’a.t.i. (senza l’ingresso, al suo posto, di un’impresa nuova) - Possesso dei requisiti - Principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti - Finalità - Fattispecie: aggiudicazione definitiva appalto per lavori stradali, recesso di un’impresa dall’a.t.i. ed intestazione della sua quota di partecipazione all’impresa o alle imprese rimanenti - Art.13, c. 5-bis, l. n.109/94. Il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, consacrato e cristallizzato dall’art.13, comma 5-bis, l. n.109/94, deve intendersi, in particolare, giustificato dall’esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti ed all’ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate (cfr., da ultimo, Cons. St., sez.V, 3 agosto 2006, n.5081). Nella specie, in conformità con la finalità della disposizione, il principio di immodificabilità deve leggersi come inteso ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. e non anche a precludere il recesso di una o più imprese dall’associazione (ovviamente nel caso in cui quella o quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione). Mentre, infatti, nella prima ipotesi (aggiunta all’a.t.i., in corso di gara, di un’impresa o sostituzione di un’impresa con un’altra nuova) resta impedito all’amministrazione un controllo tempestivo e completo del possesso dei requisiti anche da parte della nuova compagine associativa, con grave ed irreparabile pregiudizio dell’interesse pubblico alla trasparenza delle procedure finalizzate alla selezione delle imprese appaltatrici ed alla affidabilità, capacità, serietà e moralità di queste ultime, nella seconda (recesso di un’impresa dall’a.t.i. ed intestazione della sua quota di partecipazione all’impresa o alle imprese rimanenti) le predette esigenze non risultano in alcun modo frustrate. Pres. Salvatore - Est. Deodato - IMPREGILO S.P.A. (Avv. CARBONE) c. A.N.A.S. S.P.A. e Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura Generale dello Stato), (riforma TAR LAZIO - ROMA Sezione III n.368/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 23/07/2007 (C.C. 12/06/2007), Sentenza n. 4101

 

APPALTI - Soggetti ammessi alle gare - Società di ingegneria - Valutazione di ordine sostanziale - Normativa nazionale ed europea - Art. 17 c. 6 , lettera b), L. n. 109/1994. In materia di appalti, l'elencazione di cui all'art. 17 comma 6 , lettera b), della L. n. 109/1994, deve essere interpretata facendo prevalere una valutazione di ordine sostanziale, riferita alla concreta natura delle attività svolte dalla società. Sicché, non si può ritenere rientrante nel genus delle società di ingegneria solo la società il cui oggetto sociale corrisponda, in modo pedissequo, anche sul piano letterale e formale, alla elencazione contenuta nella suddetta norma. Pres. Frascione - Est. Lipari - Soc. Giovanni Putignano & figli s.r.l. (avv.ti Vaiano e Lorusso) c. Aquedotto Pugliese S.p.A. (avv. Cardi) ed altro (conferma TAR Puglia, Prima Sezione, 26/01/2006 n. 222). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 06/07/2007 (C.C. 12/01/2007) Sentenza, n. 3840

 

APPALTI - Soggetto aggiudicatario - Ammissione alla gara - Illegittimità - Posizione di contro interessato - Legittimazione processuale - Limiti. In materia di gare d’appalto, qualora l'esito di una gara sia contestato per l’illegittimità derivante dall'ammissione alla stessa gara di un soggetto poi non risultato aggiudicatario, quest'ultimo partecipante non può considerarsi nella posizione di controinteressato e non è conseguentemente parte necessaria nel giudizio (cfr. Cons. Stato, V Sez. 1 agosto 2001 n. 4190 e 6 agosto 2001 n. 4233, secondo cui “in tema di gare d’appalto la veste di controinteressato va riconosciuta soltanto all’aggiudicatario, essendo questo l’unico soggetto che dal provvedimento impugnato ricava un beneficio diretto ed immediato e che quindi ha interesse alla conservazione dei provvedimenti medesimi (cfr., da ultimo, C.d.S., VI Sez., 20 dicembre 1999 n. 2117); ciò che non può dirsi delle altre imprese in gara le quali, avendo partecipato inutilmente alla procedura, non hanno alcun interesse tutelato alla conservazione del provvedimento, dato che questo non arreca loro alcun vantaggio, così come nessun concreto svantaggio può loro derivare dall’accoglimento del ricorso, senza che possa attribuirsi alcun rilievo all’asserito permanere comunque in capo alle imprese interessate di un non meglio qualificato interesse d’ordine morale al mantenimento della posizione acquisita, se pur inutile ai fini dell’aggiudicazione”). Pres. Santoro - Est. Russo - Autostrade Centropadane s.p.a. in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. (avv. ti Pellegrino, Pellegrino e Guccione) c. Infrastrutture Lombarde s.p.a. (avv.ti Clarich, Moravia e Fonderico) (annulla TAR Lombardia - Sezione di Brescia, n. 87 del 18 gennaio 2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (c.c. 4/5/07), Sentenza n. 3814
 

APPALTI - Licitazione privata - Interesse ad impugnare l’ammissione alla gara dell’altro concorrente - Artt. 37-bis e segg. l. n. 109/94. Nel procedimento di cui agli artt. 37-bis e segg. l. n. 109/94, l’interesse ad impugnare l’ammissione alla gara dell’altro concorrente sorge soltanto nel momento in cui si conclude l’intero procedimento, del quale la licitazione privata rappresenta soltanto la fase interna di selezione dei progetti da negoziare successivamente con quello del promotore (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V n. 6727 del 17 novembre 2006). Pres. Santoro - Est. Russo - Autostrade Centropadane s.p.a. in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. (avv. ti Pellegrino, Pellegrino e Guccione ) c. Infrastrutture Lombarde s.p.a. (avv.ti Clarich, Moravia e Fonderico) (annulla TAR Lombardia - Sezione di Brescia, n. 87 del 18 gennaio 2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (c.c. 4/5/07), Sentenza n. 3814
 

APPALTI - Licitazione privata - Comunicazione dell’avvio della procedura negoziata - Atto dovuto - Impugnazione. La comunicazione dell’avvio della procedura negoziata una volta “esperita la licitazione privata” al soggetto promotore e ai soggetti presentatori delle due migliori offerte ha carattere impulsivo del prosieguo del procedimento da parte dell’amministrazione e la mancata sua impugnativa non comporta alcuna decadenza a censurare eventuali vizi del procedimento svolto sino ad allora. Tale comunicazione si configura non come vero e proprio provvedimento, ma come atto dovuto secondo l’art. 37-quater l. n. 109/94 che prevede le due fasi procedimentali, senza alcuna reciproca autonomia. Invero, la conclusione della licitazione privata (o dell’appalto concorso ex art. 37-quater co. 1, lett. a) non determina alcuna situazione di vantaggio o pregiudizio di uno dei competitori a danno dell’altro. Questa situazione si verifica solo all’esito del confronto finale, quando cioè, nella fase negoziata, una delle due proposte ammesse prevale sull’altra o quella del promotore prevale su ambedue. Né, a sostegno della diversa ipotesi, vale l’ultimo inciso dell’art. 37 quater co. 1, lett. b) l. n. 109/1994 che prevede lo svolgimento della gara anche fra il promotore e l’unico soggetto qualificato. La norma mira a salvaguardare l’intera procedura che deve comunque avere un esito, anche se siano escluse tutte le offerte ad eccezione di una e non attribuisce un autonomo interesse ad impugnare ex se la fase endoprocedimentale della licitazione. Esclusa la sua impugnabilità immediata, non è pertanto necessario individuare il momento in cui sia intervenuta la conoscenza dell’esito della licitazione. Pres. Santoro - Est. Russo - Autostrade Centropadane s.p.a. in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. (avv. ti Pellegrino, Pellegrino e Guccione ) c. Infrastrutture Lombarde s.p.a. (avv.ti Clarich, Moravia e Fonderico) (annulla TAR Lombardia - Sezione di Brescia, n. 87 del 18 gennaio 2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (c.c. 4/5/07), Sentenza n. 3814

 

APPALTI - Lettera di invito - Offerta economicamente più vantaggiosa - Cd. confronto a coppie - Funzione - Metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/1999. Il confronto a coppie esprime non già una valutazione assoluta sebbene una valutazione relativa delle offerte, onde individuare quella che, in raffronto alle altre appare migliore, non potendo applicarsi un giudizio di tipo transitivo (decc. 9 maggio 2006 n. 2524 e 22 febbraio 2007 n. 967), (se A è preferito a B e B a C non è detto che A sia preferito a C: cfr. Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 300); il confronto a coppie si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre “…al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell’offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che dovrà, da ultimo, essere confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre offerte concorrenti” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 4 luglio 2002, n. 3261), e per conseguenza “…la valutazione di ciascun progetto e di ciascuna offerta è data dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione…” (cfr. Cons. St., sez. V, 28 giugno 2002, n. 3566). Pres. Santoro - Est. Russo - Autostrade Centropadane s.p.a. in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. (avv. ti Pellegrino, Pellegrino e Guccione ) c. Infrastrutture Lombarde s.p.a. (avv.ti Clarich, Moravia e Fonderico) (annulla TAR Lombardia - Sezione di Brescia, n. 87 del 18 gennaio 2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (c.c. 4/5/07), Sentenza n. 3814

 

APPALTI – Associazioni - Scelta del contraente con la pubblica amministrazione – Competizione tra soggetti a connotazione imprenditoriale (nella specie, cooperative sociali) e ONLUS – Impossibilità. In un medesimo procedimento di scelta del contraente con la pubblica amministrazione non possono logicamente farsi competere soggetti che statutariamente svolgono attività di carattere imprenditoriale, come accade per le cooperative sociali, con soggetti rientranti nel novero delle associazioni di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni e, conseguentemente, privi di finalità di lucro (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, 9 marzo 2000 n. 1869, nonché T.A.R. Toscana, Sez. I, 2 agosto 2002 n. 1708). Tale impossibilità, che deve riguardare in genere tutti i procedimenti di scelta, può venir meno soltanto qualora i soggetti aventi natura di ONLUS decidano di assumere la configurazione di impresa sociale, a’ sensi del D.L.vo 24 marzo 2006 n. 155. Pres. Amoroso, Est. Rocco – L. soc. coop. (avv. Giordano) c. Comune di Spinea (avv. Trenti) - T.A.R. VENETO, Sez. I – 25 giugno 2007, n. 2034

APPALTI – Gara pubblica per l’affidamento di un servizio – Illegittima ammissione di associazioni di volontariato – Successiva revoca – Ditta che sarebbe risultata aggiudicataria – Risarcimento del danno relativo alla fase precontrattuale.
Nel caso in cui sia stata indetta una gara pubblica per l’affidamento di un servizio alla quale siano stati illegittimamente ammesse delle associazioni di volontariato e tale gara sia poi stata revocata dall'amministrazione appaltante, in favore della ditta che sarebbe risultata aggiudicataria a seguito dell’esclusione delle associazioni illegittimamente ammesse può riconoscersi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno relativo alla fase precontrattuale in cui esso si è verificato, restando escluso, perciò, il danno emergente ed il lucro cessante da connettersi all'integrale adempimento della prestazione contrattuale. Pres. Amoroso, Est. Rocco – L. soc. coop. (avv. Giordano) c. Comune di Spinea (avv. Trenti) - T.A.R. VENETO, Sez. I – 25 giugno 2007, n. 2034


APPALTI - Disciplinare di gara - Omessa indicazione in lettere ed in cifre del prezzo complessivo - Esclusione - Illegittimità - Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
E’ illegittima l’esclusione dell’offerta a causa della omessa indicazione in lettere ed in cifre del prezzo complessivo offerto e della percentuale complessiva di ribasso, in calce alla lista delle categorie di lavorazione, come richiesto dal disciplinare di gara. Infatti, in specie, atteso che la lista delle lavorazioni predisposta dall’amministrazione ed utilizzata dal ricorrente non conteneva alcuna previsione in proposito, l’osservanza dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento dovrebbero evitare l’esclusione dalla gara. Pres. Santoro - Est. Corradino - Con.bi. Costruzioni s.r.l., (avv.ti Manzi e Rossi) c. Impresa Edile Fratelli Calvisi s.n.c. di B. Calvisi & CO. (avv. Salone).(Annulla T.A.R. Sardegna, Sez.I, n. 2281/05, pubblicata in data 13/12/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/06/2007 (C.C. 27.6.2006), Sentenza n. 3384


APPALTI - Tutela dell’interesse pubblico - Principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa.
In materia di appalti, se è vero che esigenze di tutela dell’interesse pubblico impongono che l’Amministrazione debba essere garante della correttezza dello svolgimento del procedimento al quale presiede, è anche vero che sussistono altri valori ed esigenze giuridicamente rilevanti, quali la buona fede e l’affidamento, il cui rispetto compete parimenti al soggetto pubblico. Sicché, l’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede che informa l’azione amministrativa nel suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell’esclusione dalla procedura (Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2006, n. 6190). Nello stesso senso depone altresì l’orientamento giurisprudenziale secondo cui si deve accogliere l’interpretazione della disciplina di gara che tutela gli interessati di buona fede, salvaguardando così l’ammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti (C.G.A. Reg. sic., 8 maggio 1997, n. 96; Cons. Stato, Sez. VI, 12/05/1994, n. 759; Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 1993, n. 753), attesa la duplice necessità di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale (Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2006, n. 1224; Cons. Giust. Amm. Sic., 20/01/2003, n. 4), al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2003). Pres. Santoro - Est. Corradino - Con.bi. Costruzioni s.r.l., (avv.ti Manzi e Rossi) c. Impresa Edile Fratelli Calvisi s.n.c. di B. Calvisi & CO. (avv. Salone).(Annulla T.A.R. Sardegna, Sez.I, n. 2281/05, pubblicata in data 13/12/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/06/2007 (C.C. 27.6.2006), Sentenza n. 3384


APPALTI - Bando di gara - Inosservanza delle prescrizioni - Mancata indicazione del prezzo complessivo - Determinabilità dalla presentazione delle offerte - Esclusione - Illegittimità.
La mancata indicazione del prezzo complessivo non inficia alcun interesse pubblico rilevante, né la regolarità della gara, essendo l'esigenza della chiarezza dell'offerta sufficientemente rispettata dalla indicazione del prevalente ribasso percentuale che, in ogni caso, è previsto quale unico criterio per l'aggiudicazione. Pres. Speranza, Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. (avv. Diaco) ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098
 

APPALTI - Bando di gara - Mancata indicazione del prezzo complessivo - Irregolarità non inficiante - Presupposti - Fattispecie. La mancata indicazione del prezzo complessivo deve essere valutata alla stregua di una mera irregolarità non inficiante la chiarezza e la regolarità dell'offerta, ove si consideri il descritto contesto logico-semantico di riferimento. Nella specie, il prezzo complessivo omesso è facilmente ricavabile da una semplice operazione aritmetica, (sussistendo l'indicazione - in lettere e cifre) in ragione della percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta, come peraltro reso palese dallo stesso seguito della gara. Pres. Speranza, Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. (avv. Diaco) ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098
 

APPALTI - Percentuale di ribasso - Mancata indicazione del prezzo complessivo - Esclusione dalla gara - Criterio per la determinabilità. In materia di appalti, è applicabile il principio che individua nella percentuale di ribasso il parametro per riparare ad eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguando i primi a quest'ultima (Cons. Stato, sez. V 30 ottobre 2003 n. 6767). Pertanto, la mancata indicazione del prezzo complessivo seguendo tale criterio, è facilmente determinabile e non può essere sanzionata in ogni caso in modo più rigoroso della errata indicazione del medesimo. In entrambi i casi, ciò che rileva ai fini della individuazione certa dell'offerta è l'indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta (conf. C.d.S., Sez. V 10 novembre 2003 n. 7134). Pres. Speranza, Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. (avv. Diaco) ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098
 

APPALTI - Presentazione delle offerte - Inosservanza delle prescrizioni del bando - Esclusione dalla gara - Presupposti. L'inosservanza delle prescrizioni del bando, circa la modalità di presentazione delle offerte, implica l'esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione, ovvero quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara (Cons. Stato, Sez. V 31.10.2001 n. 5690 e 30.06.1995 n. 936). Pres. Speranza, Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. (avv. Diaco) ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098

 

APPALTI - Appalto di opere pubbliche - Debito per le rate di interessi non pagate - Interessi anatocistici - Divieto - Art. 4 L. n. 741/81 - Art. 1283 c.c.. In tema di norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, è escluso che quanto previsto dall'art. 4 della l. n. 741 del 10 dicembre 1981 possa costituire deroga ai principi codicistici in tema di divieto generale di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c. rimanendo la natura del debito per le rate di interessi non pagate connesse alle rate di saldo quale debito di interessi. Nella specie, i debiti per interessi scaduti e non pagati a seguito di contratti per opere pubbliche soggiacciono al generale divieto di anatocismo. (Conferma Corte d'Appello di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 17/05/2007, Sentenza n. 11519

 

APPALTI - Legittima esclusione dalla gara - Interesse ad impugnare l'atto di aggiudicazione - Esclusione. Il concorrente legittimamente escluso da una gara d’appalto non ha alcun interesse giuridicamente tutelabile a dolersi degli ipotetici vizi di legittimità che affliggano la gara. La legittima esclusione conclude, infatti, per l'aspirante, il procedimento di gara e la sua posizione rispetto al bene della vita su cui verte la procedura non assume altra configurazione che quella di interesse meramente di fatto, del tutto privo di rilevanza e tutela giuridica, atteso che è la partecipazione alla gara che costituisce il fatto legittimante, che radica nel concorrente l'interesse ad impugnarne l'esito (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, nr. 5067, e 25 luglio 2006, nr. 4657). Pres. Allegretta, Est. Greco, Alstom Transport Ferroviaria S.p.a (Avv. Loiodice) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella), Stadler bussnag AG ( Avv. Labianca e Pappalepore) e altro (Avv. Soprano) (respinge il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1205
 

APPALTI - Requisito di esclusione dalla gara statuito dalla lex specialis - Valutazione discrezionale della commissione giudicatrice - Esclusione. Qualora la lex specialis di gara abbia stabilito l’essenzialità di un determinato requisito a pena di esclusione, è sottratta alla Commissione giudicatrice ogni valutazione discrezionale in ordine all’effettiva rilevanza o incidenza del requisito stesso. Pres. Allegretta, Est. Greco, Alstom Transport Ferroviaria S.p.a (Avv. Loiodice) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella), Stadler bussnag AG ( Avv. Labianca e Pappalepore) e altro (Avv. Soprano) (respinge il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1205

 

APPALTI - PROCEDURE E VARIE - Aggiudicazione di gara - Impugnazione principale - Ricorso incidentale - Priorità. Qualora l’impugnazione principale abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una gara e col ricorso incidentale si facciano valere profili di possibile esclusione dalla gara stessa del ricorrente principale, occorre dare priorità logica al ricorso incidentale, perché il suo accoglimento determinerebbe il venir meno dell’interesse posto a base del ricorso principale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29 novembre 2006, nr. 2498, e 15 aprile 2004, nr. 500; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 aprile 2004, nr. 1453; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 3 febbraio 2003, nr. 209). Pres. Allegretta, Est. Greco, Alstom Transport Ferroviaria S.p.a (Avv. Loiodice) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella), Stadler bussnag AG ( Avv. Labianca e Pappalepore) e altro (Avv. Soprano) (respinge il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1205

 

APPALTI - Lettere di invito, bandi di gara e di concorso - Atti di applicazione - Impugnazione congiunta. Le lettere di invito, i bandi di gara e di concorso vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato; atteso che, a fronte della clausola illegittima del bando, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità di essa si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale e, quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare. Dovendosi, tuttavia, gli atti che dettano la disciplina del concorso o della gara allorché contengano clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione. (cfr.Consiglio di Stato, 29 gennaio 2003, sentenza n. 1). Pres. Allegretta, Est. Greco, Firema Trasporti S.p.a (Avv. Soprano) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella)  e altro (Avv. Labianca e Pappalepore). (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1204
 

APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa - Parametri - Elencazione esemplificativa ex art. 24 D.lgs. n.158/1995. Il disposto dell’art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 158, contiene un’elencazione meramente esemplificativa e non tassativa delle caratteristiche dell’offerta sulla cui base può essere valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa e non esclude, pertanto, la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara parametri anche diversi e ulteriori.(Nella fattispecie si contestava la legittimità della previsione del bando di gara che disponeva quale parametro di valutazione, in ordine offerta economicamente più vantaggiosa, quello relativo al "valore qualitativo dell'impresa" in quanto non espressamente previsto dall'art. 24 del D.lgs. n.158/1995). Pres. Allegretta, Est. Greco, Firema Trasporti S.p.a (Avv. Soprano) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella)  e altro (Avv. Labianca e Pappalepore). (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1204

 

APPALTI - Assegnazione dei punteggi - Obbligo della commissione giudicatrice di elaborare subcriteri - Esclusione - Eccezione. Non sussiste in capo alla Commissione giudicatrice un obbligo di provvedere sempre e comunque all’elaborazione di subcriteri, a tanto occorre procedere soltanto laddove il bando di gara risulti generico, al fine di evitare l’esercizio di una discrezionalità eccessiva e non controllabile. Pres. Allegretta, Est. Greco, Firema Trasporti S.p.a (Avv. Soprano) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella)  e altro (Avv. Labianca e Pappalepore). (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1204

 

APPALTO PRIVATO - Determinazione e prova del corrispettivo - Fattura emessa dall'appaltatore. In materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, non costituisce prova del credito vantato dall'appaltatore, né la fattura dallo stesso emessa, trattandosi di documento di natura fiscale, valido come prova scritta a soli fini della concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ma che, trattandosi di documento proveniente dalla parte, non costituisce prova del credito contestato nel giudizio di merito conseguente all'opposizione, governato, quanto ai principi della prova e del relativo onere, dalle regole comuni. Allo stesso modo, in detto giudizio, a prova del credito vantato dell'appaltatore non può essere tratta dalla contabilità del direttore dei lavori, se non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto normalmente legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. 5632/96; Cass.. 2333/95). Presidente R. Corona, Relatore V. Colarusso. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 11/05/2007, Sentenza n. 10860
 

APPALTI - Contratto di appalto - Autonomia dell'appaltatore - Elemento essenziale. L'autonomia dell'appaltatore è elemento essenziale del contratto di appalto (per tutte cfr. Case. n. 953/89) nel quale - fatta eccezione dell'ipotesi in cui l'appaltatore sia tenuto, in base al contratto, ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di ingerenza - la funzione direttiva eventualmente riservata(al) ed esercitata dal committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore, tipica del contratto, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente. L'appaltatore si impegna ad un facere, obbligandosi a fornire un determinato risultato, per raggiungere il quale egli è dominus nell'organizzare e nel regolare lo svolgimento dei lavori, e gode al riguardo, di piena autonomia anche nell' apprestamento dei mezzi necessari e nella cura delle modalità di esecuzione del contratto" (Cass. 3050/92; Case. 10652/97). Presidente R. Corona, Relatore V. Colarusso. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 11/05/2007, Sentenza n. 10860

 

APPALTI - Autonomia all'appaltatore - Natura, limiti e obblighi. Il requisito dell'autonomia impone all'appaltatore - anche laddove il committente si sia riservato il potere di ingerirsi nella direzione dei lavori appaltati - di attenersi comunque alle buone regole dell'arte, in modo da assicurare al committente stesso il risultato tecnico conforme alle di lui esigenze (Cass. 1965/00; Cass. 3384/95), e, per conseguenza, l'appaltatore è anche tenuto a segnalare al committente l'eventuale contrarietà delle prescrizioni impartitegli alle regole della buona tecnica costruttiva (Cass. 14598/00; Case. 9562/94) e così pure a denunziare tempestivamente gli errori del progetto di cui egli si sia accorto, non potendo andare esente da responsabilità per quegli errori da lui non avvertiti, ma dei quali egli avrebbe dovuto avvedersi con la normale diligenza, nei limiti delle sue cognizioni tecniche (Cass. 14598/00; Case. 5099/95). In difetto egli risponde comunque della cattiva esecuzione dell'opera (Cass. 8075/99; Cass. 9562/94), eventualmente, assieme al progettista (Case. 13039/91) e al direttore dei lavori.Presidente R. Corona, Relatore V. Colarusso. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 11/05/2007, Sentenza n. 10860
 

APPALTI - Presenza di un (o più,) direttore dei lavori - Autonomia all'appaltatore - Sussistenza - Natura. L'autonomia dell'appaltatore non è esclusa dalla presenza di un (o più,) direttore dei lavori (Cass. 169/96), in quanto tale soggetto è ausiliario del committente, assumendo, in virtù del contratto d'opera, una obbligazione di mezzi e non di risultato e la rappresentanza del committente nei limiti della materia tecnica (Cass. 5632/96; Cass. 2333/95). Presidente R. Corona, Relatore V. Colarusso. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 11/05/2007, Sentenza n. 10860

 

APPALTI - Responsabilità dell'appaltatore - Esclusione - Presupposti. La responsabilità dell'appaltatore è esclusa soltanto quando il committente abbia imposto - per contratto oppure durante lo svolgimento concreto dei lavori - l'esecuzione supina ed incondizionata della sue direttive riducendo l'appaltatore al rango di mero esecutore (c.d. nudus minister), privo di ogni autonomia nei sensi sopra precisati (Cass. n. 6088/00; Cass. n. 11566/97; Cass. n. 6171/93; Case. n. 3092/87). Presidente R. Corona, Relatore V. Colarusso. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 11/05/2007, Sentenza n. 10860

 

APPALTI - Esecuzione di lavori pubblici - Cause di esclusione dalla gara - Raggruppamento temporaneo di imprese - Mancata indicazione, in sede di prequalificazione, delle quote di partecipazione di ciascuna impresa - Lex specialis - Art 13, c. 1, L. 109/94. Nell'ipotesi di partecipazione alla gara, per l'esecuzione di lavori pubblici, di associazioni temporanee di imprese, sussiste l'obbligo per le imprese del costituendo raggruppamento, orizzontale e verticale, di indicare l'importo dei lavori in relazione alle singole partecipanti anche in assenza di specifica previsione in seno alla lex specialis. Ragionando diversamente, non si comprenderebbe la ragione per cui la legge 415/1998 non ha modificato l'art. 13, comma 1, l. 109/94 pur ammettendo alla procedura le costituende associazioni temporanee. Infatti, se il legislatore in fase di riscrittura dell'art. 13, non ha inteso emendare il comma 1 laddove subordina la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente ha riaffermato la necessità delle previa indicazione delle quote di partecipazione. Una volta caduto il divieto di ammettere i raggruppamenti ancora da costituire, la previsione contenuta all'art. 13, comma 1, l. 109/'94 è chiaro indice dell'intento del legislatore di conservare la preventiva verifica dei requisiti in relazione alle singole quote di partecipazione anche nel nuovo regime. Pres. Varrone, Est. Caringella - GFL GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. (avv. Pellegrino e Pellegrino) c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (avv. Avvocatura Generale dello Stato) riunito ad altro ric.. (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 12512/2006) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 febbraio 2007), Sentenza n. 2310
 

APPALTI - Raggruppamento di imprese - Presentazione delle quote di partecipazione di ciascuna impresa in sede di esecuzione del contratto - Non viene meno la causa di esclusione. Il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori, si desume, dal combinato disposto degli artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109/94 e 93, IV comma, del D.P.R. n. 554/99 con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara” (così, ancora, Cons. giust. amm. Sicilia, 31/3/2006, n. 116). Pres. Varrone, Est. Caringella - GFL GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. (avv. Pellegrino e Pellegrino) c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (avv. Avvocatura Generale dello Stato) riunito ad altro ric.. (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 12512/2006) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 febbraio 2007), Sentenza n. 2310
 

APPALTI -  Raggruppamento di imprese - Prequalificazione - Obbligo per le imprese partecipanti di indicare le quote che ciascuna di esse eseguirà. Il principio di buon andamento e di trasparenza impone, che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di esse eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, atteso che la normativa vigente «si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4 d.P.R. n. 554/1999)» (C.G.A. 13 giugno 2005 n. 358). Pres. Varrone, Est. Caringella - GFL GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. (avv. Pellegrino e Pellegrino) c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (avv. Avvocatura Generale dello Stato) riunito ad altro ric.. (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 12512/2006) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 febbraio 2007), Sentenza n. 2310  

 

APPALTI - Esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici - Produzione del provvedimento giudiziale di dichiarazione di estinzione dei reati successivamente alla fase della prequalificazione - Non viene meno la causa di esclusione - Art. 75, D.P.R. n.554/99. Affinchè non operi la causa di esclusione dalla gara di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici ex Art. 75, c. 1, D.P.R. N.554/99 non assume rilievo la produzione del provvedimento giudiziale di dichiarazione di estinzione dei reati in sede processuale e con riguardo ad epoca successiva al momento rilevante ai fini della prequalificazione e, poi,della gara. Pres. Varrone, Est. Caringella - GFL GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. (avv. Pellegrino e Pellegrino) c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (avv. Avvocatura Generale dello Stato) riunito ad altro ric.. (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 12512/2006) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 febbraio 2007), Sentenza n. 2310   

 

APPALTI - Soggetto non pre-qualificabile - Impugnazione aggiudicazione - Esclusione. Un soggetto non suscettibile di qualificazione va equiparato ad un mero quisque de populo, come tale non portatore di una posizione differenziata che lo legittimi, anche in una prospettiva meramente strumentale finalizzata alla riedizione integrale della procedura, alla contestazione degli esiti della gara alla quale non avrebbe dovuto essere ammesso. Pres. Varrone, Est. Caringella - GFL GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. (avv. Pellegrino e Pellegrino) c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (avv. Avvocatura Generale dello Stato) riunito ad altro ric.. (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 12512/2006) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 febbraio 2007), Sentenza n. 2310

 

APPALTI - Modifiche bando di gara - Pubblicità - Medesima forma di quella prevista per il bando. Le modifiche del bando di gara non hanno effetto nei confronti delle imprese partecipanti alla gara se non sono portate a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando. Tale regola (che impone l’identità delle forme di pubblicità) si desume, anzitutto, dal più generale principio del contrarius actus, certamente applicabile all’autotutela provvedimentale, in forza del quale la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme (anche pubblicitarie) e seguendo le stesse procedure dell’atto modificato o ritirato. Invero, il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicata in precedenza e, dunque, essa deve articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati, senza i quali rischia di risultare monca o, comunque, difettosa rispetto all'identica causa del potere: pertanto, l'amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento gemello, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, identità dello svolgimento procedimentale (Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 1997, n. 183; Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2004 n. 6291). Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - Restauri & Restauri s.r.l. (avv. Staraci e Allodi) c. Ministero per i beni e le attività culturali  (avv. Avvocatura generale dello Stato) e altro Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali (avv. Videtta)  (Riforma TAR Piemonte n. 4002/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo  2007), Sentenza n. 2306
 

APPALTI - Categorie OG11 - Interpretazione Art. 13, c. 7, l. n. 109/1994. Il divieto di subappalto può operare anche con riferimento a categorie generali come la categoria OG11 (in quanto tale categoria ricomprende in sé una serie di opere specializzate). Tuttavia, in questo caso, il divieto di subappalto opera solo in relazione alle singole opere speciali (ricomprese nella categoria OG11), che singolarmente considerate superino la soglia (prevista dal citato art. 13, comma 7) del 15 per cento dell’importo dei lavori. Deve essere, invece, esclusa la possibilità per la stazione appaltante di prevedere il divieto di subappalto per la categoria OG11 senza alcuna specificazione ulteriore, sommando gli importi delle singoli lavorazioni speciali in essa ricompresse, in quanto tale sommatoria avrebbe l’effetto di determinare una estensione generalizzata della portata del divieto di subappalto, il che costituisce conseguenza indesiderata sia per il diritto comunitario della concorrenza, sia per il legislatore della Merloni quater (che vuole che i divieti operino “per uno o più” lavori di altra specializzazione). Pres. Varrone, Est. Giovagnoli -Restauri & Restauri s.r.l. (avv. Staraci e Allodi) c. Ministero per i beni e le attività culturali  (avv. Avvocatura generale dello Stato)e altro Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali (avv. Videtta )  (Riforma TAR Piemonte n. 4002/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo  2007), Sentenza n. 2306

 

APPALTI - Esclusione illegittima dalla gara - Quantificazione del danno - Criteri - Perdita della chance - Art. 35, c. 2 D.lgs. n 80/1998. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 80/1998, in ambito della quantificazione del danno, sono fissati i criteri in base ai quali il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà proporre a favore della appellante il pagamento di una somma entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione della presente decisione. Con riguardo ai criteri da seguire, l’utile economico che sarebbe derivato all’impresa dall’esecuzione dell’appalto viene presuntivamente quantificato nel 10% dell’importo a base d’asta, come ribassato dall’offerta presentata (Cons. Stato, V, 8 luglio 2002 n. 3796; Cons. Stato, IV, 6 luglio 2004 n. 5012), ma tale percentuale deve essere ridotta al 5 % nel caso in cui l’impresa non dimostra di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze per l’espletamento di altri servizi (Cons. Stato, V 24 ottobre 2002 n. 5860; VI, 9 novembre 2006 n. 6607). Tale percentuale sarà fissata in misura non superiore al 5 % qualora l’appellante non fornisca all’Amministrazione idonee prove di aver tenuto ferma la propria organizzazione imprenditoriale o comunque di aver subito una rilevante contrazione dei propri bilanci nel periodo in questione (in base a tale documentazione, che l’appellante è tenuta a produrre al Ministero entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente decisione, il Ministero fisserà la suddetta percentuale). Detto importo, da considerarsi già attualizzato, dovrà essere aumentato, in via equitativa, dell’1 %, in considerazione dell’ulteriore danno, consistente nell’incidenza della perdita della chance anche in relazione ai requisiti di qualificazione e di valutazione, invocabili in successive gare. Non vi è, invece, spazio per il risarcimento per equivalente del danno emergente consistente nei costi di partecipazione alla gara, atteso che tali costi restano ordinariamente a carico dei partecipanti alla gara, e che mediante il risarcimento del danno non può farsi conseguire all’impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall’aggiudicazione, atteso che anche l’aggiudicatario sopporta in proprio i costi di partecipazione alla gara.  Pres. Varrone, Est. Giovagnoli -Restauri & Restauri s.r.l. (avv. Staraci e Allodi) c. Ministero per i beni e le attività culturali  (avv. Avvocatura generale dello Stato)e altro Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali (avv. Videtta )  (Riforma TAR Piemonte n. 4002/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo  2007), Sentenza n. 2306

 

APPALTI - Contenuto bando - Requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge - Legittimità - Condizioni. Le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara d' appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell' appalto. (Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 2003 , n. 9305; Consiglio Stato , sez. IV, 15 settembre 2006 , n. 5377).  Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - CO.NA.CLE a.r.l. (avv. Vitucci) c. Mostra d' Oltremare s.p.a (n. c.) e L.C. s.r.l. (avv. Cammareri) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 7968/2003)  - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI  - 11 maggio 2007 (C.c. 3 aprile 2007), sentenza n. 2304

 

APPALTI - PROCEDURE E VARIE - Domanda di accertamento della durata del rapporto contrattuale - Giurisdizione G.A. - Esclusione - Art. 6 L. 205/2000. La domanda di accertamento della durata del rapporto contrattuale, riguardando la fase esecutiva del contratto di appalto, esula dalla giurisdizione esclusiva del G.A. di cui all’art. 6 legge n. 205/2000 (ed ora all’art. 244 d.lgs. n. 163/2006). Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - CO.NA.CLE a.r.l. (avv. Vitucci) c. Mostra d' Oltremare s.p.a (n. c.) e L.C. s.r.l. (avv. Cammareri) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 7968/2003)  - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI  - 11 maggio 2007 (C.c. 3 aprile 2007), sentenza n. 2304

 

APPALTI - Bando - Requisiti formali di esclusione - Plico integralmente sigillato con ceralacca e controfirmato ai lembi di chiusura - Legittimità. La clausola del bando che impone, a pena di esclusione, che il plico debba essere integralmente sigillato con ceralacca e controfirmato ai lembi di chiusura è coerente con la finalità di tutelare la par condicio tra i concorrenti, l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e l’esclusione della possibilità di ogni eventuale manomissione del contenuto del plico. Tale clausola non impone, certo, oneri particolarmente gravosi ai partecipanti e conseguentemente non può considerarsi in contrasto con il principio volto a garantire la massima partecipazione alla gara d'appalto. Pres. Allegretta, Est. Anastasi, Consorzio COTUP (Avv. Del Prete) c. Comune di Bari (Avv. Bruno) e altro (Avv. Sarcina) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1208

 

APPALTI - Bando - Requisiti formali di esclusione - Controfirma del plico - Apposizione del timbro in luogo della controfirma - Equiparazione - Esclusione - Lex specialis. Il timbro apposto sul plico, benché leggibile, non può essere certo considerato alla stregua di una “controfirma”,  imposta dal bando, in quanto non offre prova certa circa la provenienza della scritta da parte del legale rappresentate dell’azienda o di un suo preposto, come, invece  richiesto dalla lex specialis proprio al fine di ottenere una maggiore garanzia nei confronti di eventuali frodi o indebite violazioni del segreto, senza per questo imporre ai partecipanti alla gara di appalto oneri particolarmente gravosi (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18 ottobre 2003, n. 6948). Pres. Allegretta, Est. Anastasi, Consorzio COTUP (Avv. Del Prete) c. Comune di Bari (Avv. Bruno) e altro (Avv. Sarcina) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1208
 

APPALTI - Offerta - Sanatoria del vizio formale a favore di taluni concorrenti - Esclusione. Non è possibile ipotizzare "sanatorie" del vizio formale di presentazione dell'offerta, giacché un’eventuale attività dell'amministrazione, intesa a sanare i vizi delle istanze di taluni concorrenti, si porrebbe in violazione del principio della parità di trattamento (Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2002, n. 1798). Pres. Allegretta, Est. Anastasi, Consorzio COTUP (Avv. Del Prete) c. Comune di Bari (Avv. Bruno) e altro (Avv. Sarcina) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1208

 

APPALTI - Appalti pubblici  Domanda di riconoscimento della revisione dei prezzi proposta dall'appaltatore - Inapplicabilità dell'art. 1664 1° c., c.c. - Giurisdizione  Fattispecie. In tema di appalti pubblici, per effetto dell'art. 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (che ha generalizzato l'esclusione, già prevista dall'art. 33, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, della facoltà dell'Amministrazione committente di procedere alla revisione dei prezzi), e dell'art. 26, comma terzo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (che ha confermato l'inapplicabilità dell'art. 1664, primo comma, cod. civ.), il divieto della revisione dei prezzi è divenuto un vero e proprio principio regolatore degli appalti pubblici, con la conseguenza che non è più configurabile, al riguardo, una posizione di interesse legittimo dell'appaltatore, ma si pone soltanto un problema di validità delle clausole contrattuali che, nel sopravvenuto regime, abbiano riconosciuto il diritto alla revisione: spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di riconoscimento della revisione dei prezzi proposta dall'appaltatore, non implicando detto accertamento un sindacato in ordine all'esercizio di poteri discrezionali dell'Amministrazione, e non essendo la controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto, indipendentemente dall'attinenza del rapporto ad un pubblico servizio, non è configurabile un'ipotesi di concessione. Nella specie, la convenzione era stata stipulata successivamente all'entrata in vigore del richiamato art.3, per cui non era consentita la revisione prezzi. Presidente V. Carbone, Relatore E. Altieri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 05/04/2007, Sentenza n. 8519

 

APPALTI - PROCEDURE E VARIE - Contratto di concessione comunale - Diniego di proroga della concessione - Costruzione e gestione di un’aviosuperficie - Gestore di servizio pubblico - Controversie in materia di pubblici servizi - Giurisdizione esclusiva del G.A.. L’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi”. In particolare, al comma 2, lettera b), tra le controversie devolute vengono indicate quelle “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”. Nella specie, (intervenuta scadenza del contratto di concessione comunale, con decisione di assunzione diretta da parte del Comune della gestione dell'impianto sportivo (aviosuperficie) in attesa di un eventuale rinnovo del precedente contratto), non occorre delineare i tratti distintivi tra concessione di lavori pubblici (concessione di costruzione e gestione) e concessione di pubblici servizi. Quello che rileva è la circostanza che, una volta realizzata l’opera pubblica, il costruttore il quale intraprenda l’attività di gestire il servizio cui è destinata l’opera assume la qualità di “gestore di servizio pubblico”. Sicché, la controversia che insorga tra il medesimo e l’amministrazione rientra, quindi, nel novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche, e in special modo, laddove riguardi il diniego di rinnovo della concessione stessa, una volta che l’opera sia realizzata e che la denegata prosecuzione del rapporto concerna, esclusivamente, la gestione e quindi la qualità di esercente del pubblico servizio connesso alla funzionalità dell’opera medesima (cfr; in termini, V, 31 gennaio 2001, n.353). Pres. Ruoppolo - Est. Barra Caracciolo - Comune di San Leo (avv.ti Biagini e Galvani) c. Aero Club di Rimini (n.c.) ed altri (conferma, T.A.R. Marche Sezione n.444 del 20 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 23/03/2007 (C.c. 13.2.2007), Sentenza n. 1418

 

APPALTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Esecuzione del contratto di appalto - Contenzioso scaturito dalla esecuzione dell’appalto - Fase di transazione - Cognizione del giudice amministrativo - Fattispecie. Non sono sottratte alla cognizione del giudice amministrativo le controversie concernenti le determinazioni adottate dall’Amministrazione in relazione al contratto di transazione, quando è in discussione la legittimità dei provvedimenti con i quali il Ministero delle Infrastrutture ha dapprima approvato e poi annullato la transazione stessa. Fattispecie: appalti, diniego di registrazione della Corte dei Conti provvedimento di annullamento. Impresa A.I.A. Costruzioni S.p.a. (avv.ti Biagetti e Vaccarella) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Gen. Stato), (annulla con rinvio TAR Lazio, sede di Roma Sez. III 4/01/2006, n. 40). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/03/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 1364

APPALTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Giurisdizione in tema di contratti della P.A. - C.d. serie negoziale e cd. serie procedimentale - Fattispecie. Con riguardo al riparto della giurisdizione in tema di contratti della P.A. costituisce “ius receptum”, il procedimento di volontà contrattuale dell’Amministrazione che non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece attraverso due serie di atti: la c.d. serie negoziale, che consta di atti privatistici, e la cd. serie procedimentale, quali la deliberazione a contrarre, l’approvazione o il diniego o la revoca dell’approvazione, la registrazione e il visto, ovvero il diniego degli stessi; e che gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili solo posizioni d’interesse legittimo, sindacabili dal giudice amministrativo. Inoltre, è pacifico, che la circostanza che gli atti di approvazione e controllo della procedura contrattuale si pongano come “condiciones iuris” di efficacia del contratto, sul piano negoziale, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie risarcitorie connesse al mancato avveramento di dette condizioni, non esclude la loro rilevanza e sindacabilità anche come atti amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. in tal senso Cons. St. IV, 26 giugno 1998, n. 990). Fattispecie: appalti, contratto di transazione, diniego di registrazione della Corte dei Conti provvedimento di annullamento. Impresa A.I.A. Costruzioni S.p.a. (avv.ti Biagetti e Vaccarella) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Gen. Stato), (annulla con rinvio TAR Lazio, sede di Roma Sez. III 4/01/2006, n. 40). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/03/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 1364

 

APPALTI - Appalti di: servizi pubblici; lavori pubblici - Offerta anormalmente bassa - Esclusione dalla gara - Verifica dell’attendibilità dell’offerta - Criterio del prezzo più basso - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Aggiudicazione - Dir. 93/37/CEE - Dir. 92/50/CEE - L. n. 109/1994 e s.m. - D.P.R. n. 554/1999. In materia di appalti di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della Direttiva 93/37/CEE, come pure dall’art. 37 della Direttiva 92/50/CEE, si evince con sufficiente chiarezza che il diritto comunitario si limita a prescrivere l’obbligo dell’Amministrazione di procedere, prima di escluderla dalla gara, alla verifica dell’attendibilità di una offerta che risulti anormalmente bassa, senza peraltro imporre procedure o modalità di determinazione (in tal senso, Cons. St., Sez. IV, 12 gennaio 2005 n. 43). Quanto alla materia dei lavori pubblici l’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994 e s.m., in sede di recepimento delle dette Direttive, prevede che, negli appalti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, si considerino anormalmente basse, e quindi siano da sottoporre a verifica, le offerte che presentino un ribasso pari o superiore ad una determinata media aritmetica, minutamente disciplinata. Quanto agli appalti in cui l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 554 del 1999, stabilisce, all’art. 91, comma 4, che la stazione appaltante “può” procedere alla verifica di cui all’art. 64, comma 6, dello stesso decreto, che, a sua volta, dispone che la verifica della congruità dell’offerta “può” essere prevista dal bando quando “i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. Pres. Iannotta - Est. Branca - Impresa costruzioni De Cesare in proprio e quale mandataria in a.t.i. (avv.ti Clarizia e Paolantonio) e Azienda Sanitaria Locale di Chieti (avv.ti Cerulli Irelli e Marcone) c. Di Vincenzo Dino e C. s.p.a., (avv.ti Segato, Di Francesco e Annoni) (annulla T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3 maggio 2006 n. 276 resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 17/10/2006), Sentenza n. 1343
 

APPALTI - Sistema dell’offerta più vantaggiosa - Verifica dell’anomalia - Modalità di verifica più idonee - Discrezionalità dell’Amministrazione. L’interpretazione sistematica del quadro normativo nazionale e comunitario, esclude che la verifica dell’anomalia, in caso di aggiudicazione con il sistema dell’offerta più vantaggiosa, sia soggetta a condizioni che ne limitino l’esercizio e ne fissino inderogabilmente le modalità. L’Amministrazione, infatti, ha la facoltà, almeno nel sistema dell’offerta più vantaggiosa, di individuare le offerte che ritenga anormalmente basse secondo le modalità che considera più idonee. Pres. Iannotta - Est. Branca - Impresa costruzioni De Cesare in proprio e quale mandataria in a.t.i. (avv.ti Clarizia e Paolantonio) e Azienda Sanitaria Locale di Chieti (avv.ti Cerulli Irelli e Marcone) c. Di Vincenzo Dino e C. s.p.a., (avv.ti Segato, Di Francesco e Annoni) (annulla T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3 maggio 2006 n. 276 resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 17/10/2006), Sentenza n. 1343

 

APPALTI - Verifica dell’attendibilità di un’offerta - Potestà Amministrativa - Nuova disciplina D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. In merito alla verifica dell’attendibilità di una offerta che risulti anormalmente bassa, la normativa regolamentare rimette alla discrezionalità dell’Amministrazione di prevedere nella lex specialis il controllo dell’anomalia nei casi in cui si verifichino le circostanze contenute nel Regolamento di attuazione in sede di recepimento delle Direttive in materia. Tuttavia, deve essere escluso che detta normativa possa assumere il significato di impedire all’Amministrazione di individuare l’anomalia adottando altro criterio di valutazione che meglio si attagli alle peculiarità della gara bandita. (Il metodo di individuazione dell’anomalia alla specificità della gara, trova conferma nella nuova disciplina della materia dettata dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di attuazione delle Direttive 2004/17CE e 2004/18/CE, sebbene non in vigore all’epoca dei fatti). Pres. Iannotta - Est. Branca - Impresa costruzioni De Cesare in proprio e quale mandataria in a.t.i. (avv.ti Clarizia e Paolantonio) e Azienda Sanitaria Locale di Chieti (avv.ti Cerulli Irelli e Marcone) c. Di Vincenzo Dino e C. s.p.a., (avv.ti Segato, Di Francesco e Annoni) (annulla T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3 maggio 2006 n. 276 resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 17/10/2006), Sentenza n. 1343
 

APPALTI - Codice dei contratti pubblici - Individuazione di casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti - Facoltà all’Amministrazione - Sussistenza. La nuova disciplina dettata dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di attuazione delle Direttive 2004/17CE e 2004/18/CE, “Codice dei contratti pubblici” riserva la facoltà all’Amministrazione di ipotizzare autonomamente, “in base ad elementi specifici”, casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti. Pres. Iannotta - Est. Branca - Impresa costruzioni De Cesare in proprio e quale mandataria in a.t.i. (avv.ti Clarizia e Paolantonio) e Azienda Sanitaria Locale di Chieti (avv.ti Cerulli Irelli e Marcone) c. Di Vincenzo Dino e C. s.p.a., (avv.ti Segato, Di Francesco e Annoni) (annulla T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3 maggio 2006 n. 276 resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 17/10/2006), Sentenza n. 1343
 

APPALTI - Offerta anomala - Argomentazioni chiarificatrici - Sottoposizione allo stesso organo tecnico - Necessità. Le argomentazioni chiarificatrici fornite dall’Impresa devono essere sottoposte allo stesso organo tecnico che, a norma dell’art. 21, comma 4, della legge n. 109/1994, è deputato alla valutazione delle offerte, in quanto dotato delle necessarie competenze tecniche. (Consiglio di Stato Sez. V, 28 giugno 2002 n. 3566). Nella specie, l’Impresa è stata messa nelle condizioni di esporre compiutamente le proprie ragioni, sicché la pretesa di ottenere un nuovo colloquio, rimasta insoddisfatta, non può determinare un vizio della procedura. Pres. Iannotta - Est. Branca - Impresa costruzioni De Cesare in proprio e quale mandataria in a.t.i. (avv.ti Clarizia e Paolantonio) e Azienda Sanitaria Locale di Chieti (avv.ti Cerulli Irelli e Marcone) c. Di Vincenzo Dino e C. s.p.a., (avv.ti Segato, Di Francesco e Annoni) (annulla T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3 maggio 2006 n. 276 resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 17/10/2006), Sentenza n. 1343
 

APPALTI - Verifica di anomalia - Aggiudicazione definitiva - Commissione giudicatrice e P.A. - Compiti. Una volta esaurito il compito tecnico rimesso alla commissione giudicatrice, l’Amministrazione non può riaprire l’istruttoria, per compiere nuove ed autonome valutazioni di merito, contrastando con l’impianto stesso delle procedure ad evidenza pubblica. Sicché, in sede di aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione, eseguito un controllo sulla regolarità formale degli atti di gara, deve soltanto esprimere la volontà di procedere, ovvero non procedere all’adozione dell’atto conclusivo, che assume rilevanza proprio ed esclusivamente per tale preciso contenuto. Ribadendo, che le valutazioni assunte in sede di esame delle giustificazioni delle concorrenti, la cui offerta è sottoposta a verifica di anomalia, costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica non suscettibile di sindacato giurisdizionale, salvo i casi di macroscopico errore o grave illogicità. Pres. Iannotta - Est. Branca - Impresa costruzioni De Cesare in proprio e quale mandataria in a.t.i. (avv.ti Clarizia e Paolantonio) e Azienda Sanitaria Locale di Chieti (avv.ti Cerulli Irelli e Marcone) c. Di Vincenzo Dino e C. s.p.a., (avv.ti Segato, Di Francesco e Annoni) (annulla T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3 maggio 2006 n. 276 resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 17/10/2006), Sentenza n. 1343

 

APPALTI - Reati che non sono iscritti nel casellario giudiziale - Omissione - Dichiarazione mendace - Esclusione dalla gara - Legittimità. E’ onere dei concorrenti rendere una dichiarazione veritiera, enunciando anche gli eventuali reati che non sono iscritti nel casellario giudiziale (sul punto, C.d.S. Sez. VI, 14 ottobre 2003 , n. 6279). Pertanto, è legittimo il provvedimento di esclusione quale conseguenza agli accertati precedenti penali di cui non era stata fatta menzione nella apposita dichiarazione resa all’atto della partecipazione alla gara, con la quale, al contrario, il concorrente aveva dichiarato l’insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 12 D.Lgs.157/1995. Pres. Elefante - Est. Millemaggi Cogliani - SIRAM s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria della ATI (Avv.ti Sticchi Damiani, Pascone ed Annoni) c. COMUNE di BARI (avv. Petrocelli) e nei confronti di ENEL SO.L.E. s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda ATI SO.L.E. s.pa. (avv. Flascassovitti) (conferma TAR Puglia - Sezione I - n. 561/2006, del 22 febbraio 2006, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 5/12/2006), Sentenza n. 1331
 

APPALTI - Moralità professionale dell’appaltatore - Reati finanziari. Rientrano anche i reati finanziari tra quelli che costituiscono una esemplificazione dei reati che possono incidere sulla “moralità professionale” dell’appaltatore: essi, sono rivestiti di particolare configurazione in ragione della loro natura edittale e dalla specialità delle norme che li prevedono e sanzionano penalmente. Pres. Elefante - Est. Millemaggi Cogliani - SIRAM s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria della ATI (Avv.ti Sticchi Damiani, Pascone ed Annoni) c. COMUNE di BARI (avv. Petrocelli) e nei confronti di ENEL SO.L.E. s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda ATI SO.L.E. s.pa. (avv. Flascassovitti) (conferma TAR Puglia - Sezione I - n. 561/2006, del 22 febbraio 2006, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 5/12/2006), Sentenza n. 1331
 

APPALTI - Sentenza di patteggiamento - Omissione di reati - Dichiarazioni mendaci - Estinzione del reato per decorso del tempo - Operatività "ipso iure" - Esclusione - Buona fede del dichiarante - Esclusione. L’estinzione del reato che ha costituito oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 comma 2 c.p.p. (cioè la mancata commissione nel termine previsto - cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione - di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole) non opera "ipso iure", ma richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., (per tutte, Cass. penale, Sez. IV, 27 febbraio 2002, n. 11560). Nella specie, emerge l’irrilevanza del mero decorso del tempo per potersi ritenere estinto il reato oggetto di patteggiamento. Negando rilevanza alla buona fede del dichiarante in ordine alla intervenuta estinzione automatica del reato, per decorso del tempo, e della correlativa mancanza dell’obbligo di dichiarazione, con riferimento allo scarso spessore rappresentativo del soggetto sul quale gravava la condanna penale, nonché al fatto che la condanna non comparisse sul certificato del casellario giudiziario rilasciato alla parte. L’omissione riguardava, un’ammenda, con pena sospesa, risalente al novembre 1968, per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed una sentenza patteggiata, risalente all’1 ottobre 1990, con pena sospesa, per violazione delle norme sulla repressione dell’evasione fiscale. Pres. Elefante - Est. Millemaggi Cogliani - SIRAM s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria della ATI (Avv.ti Sticchi Damiani, Pascone ed Annoni) c. COMUNE di BARI (avv. Petrocelli) e nei confronti di ENEL SO.L.E. s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda ATI SO.L.E. s.pa. (avv. Flascassovitti) (conferma TAR Puglia - Sezione I - n. 561/2006, del 22 febbraio 2006, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 5/12/2006), Sentenza n. 1331
 

APPALTI - Principio della parità delle condizioni dei concorrenti - Sussistenza dei requisiti - Estinzione della condanna - Specifico provvedimento del giudice competente - Necessità. Al decorso del tempo non consegue automaticamente l’estinzione della condanna, occorrendo, all’uopo uno specifico provvedimento del giudice competente, con la conseguenza che, nel caso in cui detto provvedimento interviene quando la procedura concorsuale è già conclusa, esso non incide sulla sussistenza dei requisiti, che dovevano essere posseduti al momento della presentazione delle offerte, in ossequio al principio della parità delle condizioni dei concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2003, 3241). Pres. Elefante - Est. Millemaggi Cogliani - SIRAM s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria della ATI (Avv.ti Sticchi Damiani, Pascone ed Annoni) c. COMUNE di BARI (avv. Petrocelli) e nei confronti di ENEL SO.L.E. s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda ATI SO.L.E. s.pa. (avv. Flascassovitti) (conferma TAR Puglia - Sezione I - n. 561/2006, del 22 febbraio 2006, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 5/12/2006), Sentenza n. 1331
 

APPALTI - Tassativià della clausola del bando - Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 12, c. 1, D. Lgs. n. 157/1995 - Formale e solenne dichiarazione - Effetti. La non menzione nel casellario giudiziale rilasciato ad istanza di parte non rileva, quando deve tenersi conto della tassativià della clausola del bando che non ha richiesto, ai concorrenti, un qualsiasi atto notorio o dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, bensì la formale e solenne dichiarazione che, con i connotati della dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 444/2000 (comportante assunzione di piena responsabilità del dichiarante) espressamente affermasse l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 157/1995. Pres. Elefante - Est. Millemaggi Cogliani - SIRAM s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria della ATI (Avv.ti Sticchi Damiani, Pascone ed Annoni) c. COMUNE di BARI (avv. Petrocelli) e nei confronti di ENEL SO.L.E. s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda ATI SO.L.E. s.pa. (avv. Flascassovitti) (conferma TAR Puglia - Sezione I - n. 561/2006, del 22 febbraio 2006, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 5/12/2006), Sentenza n. 1331
 

APPALTI - Partecipazione a gare di appalto - False dichiarazioni - Certificato del casellario giudiziale rilasciato ai sensi dell’art. 689 c.p.p., e/o dell'art. 688 c.p.p. (certificato integrale) - Differenza - Moralità e professionalità dell'impresa. Il principio secondo cui non rende false dichiarazioni sulle condizioni rilevanti per la partecipazione a gare di appalto il concorrente che produce il certificato del casellario giudiziale rilasciatogli ai sensi dell'art. 689 c.p.p., anche ove dal certificato integrale rilasciato all'amministrazione ai sensi dell'art. 688 c.p.p. emergano ulteriori reati che l'amministrazione ritenga incidenti sulla moralità e professionalità dell'impresa, cui si riferisce l’appellante, non è applicabile al caso in esame, in cui il bando di gara ha prescritto, specificamente, la produzione di una dichiarazione (formale e solenne, con assunzione di responsabilità) in ordine alla insussistenza di reati incidenti sulla moralità e professionalità del concorrente. Pres. Elefante - Est. Millemaggi Cogliani - SIRAM s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria della ATI (Avv.ti Sticchi Damiani, Pascone ed Annoni) c. COMUNE di BARI (avv. Petrocelli) e nei confronti di ENEL SO.L.E. s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda ATI SO.L.E. s.pa. (avv. Flascassovitti) (conferma TAR Puglia - Sezione I - n. 561/2006, del 22 febbraio 2006, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20/03/2007 (C.c. 5/12/2006), Sentenza n. 1331

 

APPALTI - LAVORO - PROCEDURE E VARIE - Controversia promossa dal dipendente dell’appaltatore - Giurisdizione - Domande alternative appartenenti a due differenti giurisdizioni - Principio di concentrazione delle tutele ex artt. 111 e 24 Cost.. La controversia promossa dal dipendente dell’appaltatore per far valere la responsabilità in solido dell’ente pubblico committente appartiene alla giurisdizione dell’AGO, in virtù della posizione dell’ente pubblico non di datore di lavoro bensì di coobbligato nei doveri dell’appaltatore verso i dipendenti. La Corte, muovendo dalla necessità di conciliare tale orientamento con la durata oltremodo irragionevole della controversia (nella specie iniziata ben 19 anni fa) e preso atto dell’effetto devastante, sulla durata del processo, delle tradizionali tecnicalità processuali, ha sottolineato che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all’interprete una soluzione interpretativa che verifichi la soluzione da adottare, nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, non solo sul piano della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per l’impatto operativo sulla realizzazione del detto obiettivo costituzionale. Per la Corte, gli artt. 111 e 24 Cost. esprimono, quale mezzo imprescindibile al fine, un principio di concentrazione delle tutele, sicché ove il lavoratore proponga, sulla base dell’esposizione dei medesimi fatti attinenti ad una prestazione lavorativa, due domande in via alternativa, la cui decisione dipende dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa, una principale, appartenente alla giurisdizione amministrativa (nella specie ex art. 1 legge n.1369 del 1960, con ente pubblico, ante 30 giugno 1998), ed una subordinata (ex art.3 della legge n.1369 cit.) in cui l’ente pubblico viene evocato non come datore di lavoro, ma come coobbligato al rispetto dei minimi retributivi, il giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale può e deve conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta. Presidente V. Carbone, Relatore A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezioni Unite, 28/02/2007, Sentenza n. 4636

 

APPALTI PUBBLICI - Diritto delle imprese - Convenzione per la realizzazione di un'operazione di sistemazione urbanistica conclusa tra due amministrazioni aggiudicatici (c-220/05). La Corte ha stabilito che una convenzione con cui una amministrazione aggiudicatrice affida ad altra amministrazione aggiudicatrice la realizzazione di un"opera costituisce un appalto pubblico di lavori ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, indipendentemente dal fatto che sia previsto o meno che la prima amministrazione aggiudicatrice sia o divenga proprietaria, in tutto o in parte, di tale opera. Nel caso in cui, in conformità al diritto nazionale, tale convenzione debba essere conclusa soltanto con determinate persone giuridiche, che abbiano esse stesse lo status di amministrazione aggiudicatrice e che siano tenute, a loro volta, ad applicare le dette procedure per aggiudicare eventuali appalti susseguenti, non è dispensata un"amministrazione aggiudicatrice dal fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori previste dalla citata direttiva. Per determinare il valore di un appalto ai fini dell'art. 6 della citata direttiva, occorre, secondo la Corte, prendere in considerazione il valore totale dell'appalto dei lavori dal punto di vista di un potenziale offerente, e pertanto non soltanto l'insieme degli importi che l'amministrazione aggiudicatrice dovrà pagare, ma anche tutti gli introiti che proverranno da terzi. Tra Jean Auroux e a., e Commune de Roane. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Prima Sezione, 18 gennaio 2007, Sentenza nel procedimento C-220/05

 

APPALTI - Appalto di mano d'opera - Monopolio delle compagnie dei lavoratori portuali - Sentenze della Corte di Giustizia - LAVORO - Fattispecie antecedente la L. n.81/1994. In tema di monopolio riservato, dal codice della navigazione, alle compagnie dei lavoratori portuali prima della riforma introdotta con legge n.81 del 1994, l’effetto, nell’ordinamento interno, delle decisioni della Corte di giustizia della Comunità Europea (sentenze “Gabrielli” e “Raso”, n.179 del 1991 e n.163 del 1998) desumendone che nei porti viga non già un indiscriminato principio di divieto di intermediazione di mano d’opera o di fornitura di lavoro temporaneo, ma, al contrario, che tali forme di fornitura di mano d’opera sono lecite. Sicché, l’effetto nell’ordinamento interno delle richiamate sentenze non è quello di vietare nei porti qualsiasi intermediazione, ma di rendere inapplicabili le norme che creano monopoli, sicché per il periodo antecedente alla riforma introdotta nel 1994, il lavoro nei porti può essere appaltato a più imprese in concorrenza tra loro, ma non può essere riservato ad una sola impresa appaltatrice di mano d’opera. CORTE DI CASSAZIONE Sez. lavoro, 18/01/2007, Sentenza n. 1104
 

APPALTI - Appalto di mano d'opera - LAVORO - Diritti dei dipendenti - Termine di decadenza - estensione agli enti previdenziali - Esclusione - Art. 4 l. n. 1369/1960. L'art. 4 della legge n. 1369 del 1960 - che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - , pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, ne delimita l'ambito di efficacia ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere tale efficacia ad un soggetto terzo, qual è l'ente previdenziale, i cui diritti si sottraggono, pertanto, al termine decadenziale. CORTE DI CASSAZIONE Sez. lavoro del 17/01/2007, Sentenza n. 996

 

Appalti - Carenza di interesse alla decisione del ricorso - Dichiarazione d’ufficio - Presupposti. La carenza di interesse alla decisione del ricorso, proposto contro l’atto di aggiudicazione di una gara di appalto, può essere dichiarata d’ufficio quando il ricorrente non potrebbe, comunque, risultare aggiudicatario dell’appalto, anche nel caso di annullamento degli atti di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2138; Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2994; Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 355; Cons. St., sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1629; Cons. St., sez. VI, 7 luglio 1995, n. 661). Pres. Santoro - Rel. Est. Russo - Impresa Messinese Tommaso ed altri (avv. Chiariello) c. Comune di Barletta ed altri (avv. ti Macchione e Palmiotti) (conferma T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III n. 256/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio 2007 (C.c. 15/11/2005), Sentenza n. 16

 

Appalti - Impresa priva di requisito - Esclusione - Clausole del bando - Requisiti finanziari e professionali - Par condicio tra i concorrenti. Deve essere esclusa dalla selezione l’impresa priva del requisito, relativo al “possesso dei requisiti finanziari e professionali necessari per potere essere ammessa alla fase concorrenziale di attribuzione dei punteggi”, requisito richiesto dal bando a pena di eslcusione (Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3310). La P.A. è, vincolata a dare attuazione alle clausole del bando, né nella specie poteva venire, comunque, in considerazione la possibilità di una successiva integrazione della dichiarazione, stanti, appunto, la dichiarazione resa dalla impresa e la previsione del bando a pena di esclusione. Pres. Santoro - Rel. Est. Russo - Impresa Messinese Tommaso ed altri (avv. Chiariello) c. Comune di Barletta ed altri (avv. ti Macchione e Palmiotti) (conferma T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III n. 256/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio 2007 (C.c. 15/11/2005), Sentenza n. 16

 

Appalti - Assenza dei requisiti di partecipazione - Soggetto legittimamente escluso - Interesse all’impugnazione - Annullamento degli atti di gara - Esclusione. In materia di appalti, il soggetto legittimamente escluso o non ammesso ad una pubblica gara per l’assenza dei requisiti di partecipazione, non ha interesse all’impugnazione, in quanto non ha interesse a contestare l’aggiudicazione, non potendo trarre alcun vantaggio o beneficio dall’annullamento degli atti di gara e, pertanto, dedurre vizi attinenti la posizione dell’aggiudicatario (cfr. Cons. St., sez. VI; 10 ottobre 2002, n. 5442; Cons. St., sez. V, 21 giugno 2002, n. 3391; Cons. St., sez. V, 17 aprile 2002, n. 2017; Cons. St., sez. V, n. 3166/2005). Pres. Santoro - Rel. Est. Russo - Impresa Messinese Tommaso ed altri (avv. Chiariello) c. Comune di Barletta ed altri (avv. ti Macchione e Palmiotti) (conferma T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III n. 256/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio 2007 (C.c. 15/11/2005), Sentenza n. 16

 

Appalti - Partecipanti alla gara - Errore da fatto imputabile alla stazione appaltante - Condizione del bando o del disciplinare di gara - Processo di eterointegrazione - Attestazione SOA - Fattispecie - Lavori di urbanizzazione primaria - Art. 30 L. n. 109/1994. In materia di appalti è illegittima l’esclusione quando l’errore in cui incorrono alcuni partecipanti alla gara non deriva da incuria dei medesimi ma da fatto imputabile alla stazione appaltante che non ha indicato quest’ultima condizione nel bando o nel disciplinare di gara. Nella specie, l’onere che grava sulla stazione appaltante di indicare con chiarezza i termini e le condizione per la partecipazione alla gara non consente di pervenire ad una interpretazione del bando secondo la quale l’omissione sarebbe colmata, mediante un processo di eterointegrazione, con rinvio alla norma di legge (art. 30 della legge n. 109 del 1994) che circoscrive la facoltà di rilascio di cauzioni, nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori pubblici, ai soli intermediari finanziari autorizzati. L’omissione, semmai, rende illegittimo il bando di gara per violazione di una norma imperativa di legge. Ed è appunto a tale illegittimità che l’Amministrazione intimata ha inteso rimediare con un atto che, sia pur sotto la veste formale della richiesta di integrazione documentale, in realtà ha la sostanza di un atto di annullamento d’ufficio, che ha investito solo parzialmente gli atti di gara, cui, nel rispetto dei principi di economia procedimentale e di conservazione dei valori giuridici, è seguito l’invito a produrre la documentazione inizialmente non richiesta. Fattispecie: aggiudicazione della gara per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria. Pres. Santoro - Est. Fera - M.D. Costruzioni s.r.l. (avv. Di Lieto) c. Pellegrino (avv.ti Castaldi e Fortunato) (annulla TAR Campania,Sez. I Salerno, 6 luglio 2005, numero 1119). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio 2007 (C.C. 2007 23/06/2006), Sentenza n. 12

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 -2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)