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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Giurisprudenza
Appalti
(Contratti - sanzioni - bandi - esclusione - giurisdizione...)
Anno 2009
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni:
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97
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APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Principio della parità di trattamento
- Consorzi d’imprese - Divieto di partecipazione allo stesso appalto, in modo
concorrente, di un “consorzio stabile” e di una società facente parte dello
stesso - Artt. 43 CE e 49 CE - Art. 7, n. 1, lett. c), Direttiva 2004/18/CE.
Il diritto comunitario dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una
normativa nazionale, in occasione della procedura di assegnazione di un appalto
pubblico il cui importo non raggiunge la soglia di cui all’art. 7, n. 1, lett.
c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004,
2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ma che riveste un
interesse transfrontaliero certo, l’esclusione automatica dalla partecipazione a
detta procedura e l’irrogazione di sanzioni penali contro tanto un consorzio
stabile quanto le imprese che ne sono membri, quando queste ultime hanno
presentato offerte concorrenti a quella di detto consorzio nell’ambito dello
stesso procedimento, anche qualora l’offerta di detto consorzio non sia stata
presentata per conto e nell’interesse di tali imprese. Lenaerts (Pres.) - Juhász
(Rel.) - Serrantoni Srl (ed altro) c. Comune di Milano.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-376/08
APPALTI - Appalti pubblici di servizi - Nozioni di “imprenditore”,
“fornitore” e “prestatore di servizi” - Nozione di “operatore economico” -
Università e istituti di ricerca - Raggruppamento (“consorzio”) costituito da
università e amministrazioni pubbliche - Preminente finalità statutaria non
lucrativa - Ammissione alla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di
un appalto pubblico - Direttiva 2004/18. Le disposizioni della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare quelle di cui al suo art.
1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione
di «operatore economico», devono essere interpretate nel senso che consentono a
soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della
struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul
mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti
costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un
appalto pubblico di servizi. Nella specie, la direttiva 2004/18 dev’essere
interpretata nel senso che essa osta all’interpretazione di una normativa
nazionale che vieti a soggetti che, come le università e gli istituti di
ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro di partecipare a una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, benché siffatti soggetti
siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto
dell’appalto considerato. Lenaerts (Pres.) Juhász (Rel.) - Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) c. Regione Marche.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-305/08
APPALTI - Art. 48 d.lgs. n.
163/2006 - Irrogazione della triplice sanzione - Requisiti di ordine speciale -
Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 - Carenza dei requisiti di ordine generale -
Esclusione del concorrente dalla gara. L’irrogazione della triplice sanzione
(esclusione dalla gara, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione
all’Autorità di vigilanza) si riferisce alle sole irregolarità accertate con
riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all’art. 48 del d. lgs. n.
163 del 2006, e non anche a quelle relative ai requisiti di ordine generale ex
art. 38, essendo queste ultime sanzionabili solo con l’esclusione dalla gara.
L'ipotesi di carenza dei requisiti di carattere generale, infatti, è
compiutamente regolata dall'art. 38 del Codice dei contratti che prevede, in tal
caso, solo l'esclusione del concorrente dalla gara e costituisce situazione
ontologicamente diversa dal mancato possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, disciplinata dall'art. 48 del
medesimo Codice che riconnette a tale circostanza, oltre all'esclusione del
concorrente dalla gara, anche l'escussione della relativa cauzione provvisoria e
la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
L’evidente natura sanzionatoria del citato art. 48, d’altronde, la rende norma
di stretta interpretazione e, quindi, non estendibile ad ipotesi diverse da
quelle tassativamente previste. Pres. Bianchi, Est. Goso - F.I. s.r.l. (avv.ti
Monti e Razedo) c. Comune di Valenza (avv.ti Sarzotti e Zgagliardich) e altri (n.c.).
TAR PIEMONTE, Sez. I - 21 dicembre 2009, n. 3709
APPALTI - DURC - Regolarità contributiva - Requisito sostanziale di
partecipazione alla gara - Verifica - Poteri officiosi della stazione
appaltante. La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di
partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice
dell'affidabilità, diligenza e serietà dell'impresa e della sua correttezza nei
rapporti con le maestranze (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n. 5517/2001 e TAR
Lazio, sez.II, n. 4814/2006). Ne consegue che la piena verifica in merito alle
relative dichiarazioni rientra nei poteri officiosi della stazione appaltante,
sia in relazione alle specifiche previsioni del Codice dei contratti, sia con
riguardo a più generali canoni dell’azione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 in
materia di documenti amministrativi e art. 6 della legge n. 241/90). Pres.
Amodio, Est. Buonauro - F.C. s.r.l. (avv. Esposito) c. Comune di Torre del Greco
(avv.ti Benevento e Salvini) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 11 dicembre 2009, n. 8693
APPALTI - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Possibilità
di presentare varianti progettuali in sede di offerta - Art. 76 d.lgs. n.
163/2006 - Normativa comunitaria - Proposta tecnica migliorativa rispetto al
progetto base. La previsione esplicita della possibilità di presentare
varianti progettuali in sede di offerta è oggi generalizzata dall'art. 76, del
d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) per qualsivoglia appalto,
come derivante dalle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18. La scelta del
legislatore comunitario riposa sulla circostanza che, allorquando il sistema di
selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la stazione appaltante gode di maggiore discrezionalità e
soprattutto sceglie il contraente valutando non solo criteri matematici, ma la
complessità dell'offerta proposta.In altri termini, deve ritenersi insito nella
scelta di tale criterio selettivo che sia consentito alle imprese proporre
quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari
conoscenze tecnologiche, purché non vengano alterati i caratteri essenziali
delle prestazioni richieste dalla lex specialis, a condizione cioè che non venga
stravolto l'oggetto del contratto e che la proposta tecnica risulti migliorativa
rispetto al progetto base, nel rispetto delle esigenze della pubblica
amministrazione (tra le tante, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 29 ottobre
2008, n. 1480). Pres. ed Est. Zuballi - A. s.r.l. (avv.ti Paletta e Masnata) c.
Comune di Chieti (avv.ti Tracanna, Morgione e Trifone) -
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I- 1 dicembre 2009, n.1096
APPALTI - RIFIUTI - Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti -
Iscrizione all’albo dei gestori ambientali - Requisito essenziale - Art. 212
codice ambiente - Garanzie per la P.A. - Criteri di proporzionalità e buona
amministrazione. L’iscrizione all’albo dei gestori ambientali
costituisce il requisito minimo ed essenziale per consentire non solo alle
imprese di operare in questo settore ma anche per assicurare, alle pubbliche
amministrazioni che decidono di rivolgersi al mercato per lo svolgimento di
siffatte attività, di poter fare leva su soggetti dotati di alta
professionalità e serietà. In questi termini, la scelta (o meglio l’obbligo)
della PA di prevedere l’iscrizione all’albo di cui all’art. 212 del codice
ambiente, ai fini della partecipazione ad appalti relativi alla gestione dei
rifiuti, senz’altro risponde a criteri di proporzionalità e buona
amministrazione. Pres. Ravalli ,Est. Santini - T. coop e altro (avv. Ponzo)
c. Autorità portuale di Bari (Avv. Stato) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 19 novembre 2009, n. 2799
APPALTI - Requisiti tecnico finanziari di partecipazione - Mancanza di
specifica prescrizione di gara -Possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento
- Sussistenza. Anche in mancanza di specifica prescrizione del bando di
gara, è possibile ricorrere all’istituto del’avvalimento, ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico finanziario di
partecipazione (Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856). Pres. f.f.
Cerreto, Est. Capuzzi - B. s.r.l. (avv.ti Merulla e Pappalardo) c. Comune di
Tremezzo (avv.ti Bologna e Lavatelli) - (Conferma TAR Lombardia, Milano, n.
3091/2008) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7054
APPALTI - Riapertura del procedimento di gara - Potere di autotutela -
Procedimento unico - Comunicazione della riapertura - Necessità -
Esclusione. La riapertura del procedimento di gara ai fini
dell'esercizio del potere di autotutela volto ad eliminare illegittimità
precedentemente verificatesi non costituisce un nuovo procedimento
amministrativo, essendo unico il procedimento di gara per la scelta del
contraente nei pubblici appalti che ha inizio con il bando di gara e si
conclude solo con l'aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che non è
necessaria la comunicazione della riapertura del procedimento di gara e
delle successive attività della commissione ma solo la comunicazione della
data in cui la commissione procede al riesame (Consiglio Stato, sez. IV, 05
ottobre 2005, n. 5360). Pres. Iannotta, Est. Montedoro - E.D.L. (avv.
Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro (n.c.)- (Riforma TAR Pugli,
Lecce n. 3908/2007).
CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12/11/2009, n.7042
APPALTI - Principi di pubblicità e trasparenza delle sedute -
Derogabilità - Lex specialis - Valutazione dell’offerta tecnica e
apertura delle buste in sede riservata. I principi di pubblicità e
trasparenza delle sedute della commissione di gara non sono assoluti, ma
derogabili dalla lex specialis di gara, la quale ben può prevedere la
valutazione in seduta riservata dell'offerta tecnica ed anche, per esigenze
di economicità della procedura, la stessa apertura delle relative buste in
seduta riservata. (in senso conforme T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05
settembre 2007 n. 8536). Pres. De Leo, Est. Guadagno - S. s.p.a. (avv. Della
Morte) c. Università degli studi di Salerno (Avv. Stato).
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 11 novembre 2009, n. 6669
APPALTI - Regione Puglia - Contratti sotto soglia - Disposizioni regionali
su concorsi di idee e progettazione - Art. 5, c. 2 e artt. 6 , 7 e 8 della
L.R. n. 14/2008 - Illegittimità costituzionale - Ambito materiale della
tutela della concorrenza - Potestà legislativa esclusiva statale -
Distinzione tra contrato sotto soglia e sopra soglia - Irrilevanza -
Legislatore regionale - Adozione di disposizioni pro concorrenziali -
Preclusione - Fondamento. Le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 2, e degli artt. 6, 7 e 8 della legge della Regione
Puglia n. 14 del 2008 sono fondate. Le disposizioni della legge regionale
sui concorsi di idee e di progettazione concernenti i contratti sotto-soglia
ricadono nell'ambito materiale della tutela della concorrenza, con la
conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo
Stato. Al fine dell'individuazione dell'ambito materiale della tutela della
concorrenza, non ha rilievo la distinzione tra contratti sopra-soglia e
sotto-soglia, perché tale materia «trascende ogni rigida e aprioristica
applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento al valore
economico dell'appalto», sicché «anche un appalto che si pone al di sotto
della rilevanza comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte
del legislatore statale» (sentenze n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007).Né si
può sostenere che la Regione sia legittimata ad adottare disposizioni
legislative con effetti pro-concorrenziali, volte ad elevare la protezione
della concorrenza. Infatti, il legislatore regionale può legittimamente
adottare, in ordine alle procedure ad evidenza pubblica, disposizioni con
effetti pro-concorrenziali esclusivamente nelle ipotesi in cui esso possa
vantare un autonomo titolo di legittimazione (sentenza n. 160 del 2009) e
«tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con
gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la
concorrenza» (sentenza n. 431 del 2007). L'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost. ha conferito allo Stato, in via esclusiva, il compito di regolare
la concorrenza al fine di assicurare una disciplina uniforme su tutto il
territorio nazionale. L'uniformità rappresenta un valore in sé perché
differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di
regolazione, produttivi di barriere territoriali. La tutela della
concorrenza non può essere fatta per zone: essa, «per sua natura, non può
tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o
addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia» (sentenza n.
443 del 2007). Da quanto sin qui rilevato deriva che alle Regioni non è
consentito adottare una disciplina relativa alle procedure ad evidenza
pubblica, neppure quando essa miri a garantire un livello di concorrenza più
elevato rispetto a quello statale. Pres. Amirante, Est. Cassese - Presidente
del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia -
CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 283
APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Contratto tra un ente pubblico e
un’impresa privata vertente sulla locazione, al primo, di sale di
esposizione fieristica che la seconda dovrà erigere - Retribuzione
dell’impresa privata tramite il versamento di un canone di locazione mensile
per 30 anni - Inadempimento di uno Stato (Repubblica federale di Germania) -
Direttiva 93/37/CEE. Nei casi in cui venga conclusa l'aggiudicazione con
una società, denominata in seguito con altro nome, senza applicare la
procedura di aggiudicazione di appalto di cui alle disposizioni degli artt.
7, n. 4, e 11 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, lo
Stato che non applichi tali disposizioni viene meno agli obblighi ad essa
incombenti. (Nella specie, Repubblica federale di Germania). Pres. Lenaerts
- Juhász (Relatore) - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica
federale di Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-536/07
APPALTI - Gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso - Art.
84 d.lgs. n. 163/2006 - Applicabilità - Esclusione - Ontologica distinzione
dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. 84
Codice Contratti, siccome espressamente dettato per le gare da aggiudicare
"con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" è
pacificamente inapplicabile alle gare in cui viga il criterio del prezzo più
basso, stante che “i due sistemi di aggiudicazione sono ontologicamente
distinti, sì da comportare una distinta disciplina di gara” (in termini:
Consiglio di stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4613). Pres. ed Est.
Calderoni - B. sas e altro (avv. Salvadori) c. Comune di Roncadelle (avv.
Ballerini).
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 28 ottobre 2009, n. 1780
APPALTI - Gara - Bando - Lettera della lex specialis -
Interpretazione estensiva - Esclusione. Il meccanismo competitivo
proprio della gara d'appalto è tale per cui la lettera della lex
specialis non è passibile di interpretazioni estensive, dato che le
stesse si tradurrebbero in una violazione procedimentale in danno dei
concorrenti che si sono allineati alla legge di gara in modo pedissequo,
osservandone alla lettera le prescrizioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. V,
11 maggio 2009, n. 2871). Pres. Bianchi, Est. Lotti - I .s.r.l. (avv.ti
Boifava e Gili) c. Provincia di Novara (avv. Ferrarese).
TAR PIEMONTE, Sez. I - 26/10/2009, n. 2334
APPALTI - DIRITTO DELLE ACQUE - Aggiudicazione di appalti pubblici -
Attribuzione del servizio idrico a una società a capitale misto - Procedura
a evidenza pubblica - Designazione del socio privato incaricato della
gestione del servizio - Attribuzione al di fuori delle norme relative
all’aggiudicazione degli appalti pubblici - Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE.
Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostano all’affidamento diretto di un
servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori
a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita
specificamente al fine di fornire e gestire il servizio idrico integrato, e
con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato
mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti
finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da
svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle
prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i
principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento
imposti dal Trattato per le concessioni. Pres./Rel. Rodrigues - Acoset SpA
c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/10/2009, Sentenza C-196/08
APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Procedure di aggiudicazione - Procedure
iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e prima della
scadenza del termine per la trasposizione della stessa - Disciplina applicabile.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non è applicabile nei confronti
di una decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice, nel corso di
un’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, prima della scadenza del
termine per la trasposizione di tale direttiva. Pres. Lenaerts - Rel. Lapuerta -
Hochtief AG c. Közbeszerzések Tanácsa.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, Sentenza C-138/08
APPALTI - ATI - Art. 37 d.lgs. n. 163/2006 - Quota di partecipazione
-Definizione - Proposta contrattuale - Momento genetico del rapporto. Dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 ( che, quanto al settore lavori, è
ricognitiva dei principi già desumibili dall’art. 13 della L. 109/94 e dall’art.
19, commi 3 e 4, della L. 55/90) risulta chiaramente che deve sussistere una
perfetta simmetria tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al
raggruppamento e, ancor prima, che la quota di partecipazione deve essere
stabilita e manifestata dai componenti del raggruppamento in uno alla
partecipazione alla gara. La definizione delle quote di partecipazione ad un’ATI
non riguarda infatti la fase esecutiva del rapporto sebbene il suo momento
genetico; cosicché è nella proposta contrattuale della parte che deve risultare
esplicitata l’identità del soggetto contraente ossia, nel caso appunto di
partecipazione in associazione temporanea, le quote attribuite a ciascun
componente. Pres. Amodio, Est. Ferone - C.s.r.l. (avv. Prozzo) c. Comune di
S.Lorenzello (avv. Marotta) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VIII - 8 ottobre 2009, n. 5196
APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa - Rilevanza del profilo
tecnico-qualitativo rispetto a quello economico - Determinazione -
Discrezionalità amministrativa - Attribuzione del punteggio numerico -
Sufficienza - Sindacato del giudice - Limiti. Quando il criterio di
aggiudicazione di un appalto sia quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare
la rilevanza del profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico; in
tali casi la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di gara che consiste
nell’attribuzione di un semplice punteggio numerico nell’ambito della forcella
prestabilita è idonea ad assolvere all’onere di motivazione e non è sindacabile
da parte del giudice amministrativo, tramite consulenza tecnica, salvo il caso
in cui presenti profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento.(Cfr.
Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835 e 18 dicembre 2006, n. 7578;
Sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8076 e 25 luglio 2006, n. 4657). Pres. Corasaniti,
Est. Farina - L. s.r.l. (avv. Carbone) c. Provincia di Trieste (avv. Zuliani) -
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24 settembre 2009, n. 683
APPALTI - Bando di gara - Previsioni equivoche - Principio della massima
partecipazione. In caso di previsione equivoca del bando di gara o di
difforme interpretazione non è possibile procedere alla esclusione della ditta
che sarebbe incorsa in errore, dovendosi invece favorire la massima
partecipazione alla gara intendendosi in tal modo raggiunto l'obiettivo
dell'interesse pubblico che è volto a confrontarsi con la platea quanto più
vasta possibile di soggetti economicamente idonei a rendere il servizio
richiesto. Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e Pinello) c.
A. scarl (avv. Fracanzani) -
TAR
VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416
APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa -Specificazione dei criteri
di valutazione - Discrezionalità tecnico-amministrativa - Ponderazione relativa
attribuita a ciascun criterio - Onere motivazionale - Art. 83 d.lgs. n.
163/2006. In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle
offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art.
83 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 riconosce all’Amministrazione che indice la
gara un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di definire
nell’ambito della lex specialis gli elementi di giudizio dell’offerta tecnica:
discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non
in presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze (T.A.R. Calabria,
Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2008 n. 1480). Rimane comunque ferma la necessità
che l’Amministrazione aggiudicante predefinisca il peso che ciascuno degli
elementi di valutazione da essa predeterminati assumerà nel giudizio finale
dell’offerta tecnica, anche non necessariamente abbinandovi un punteggio
determinato in modo assoluto, ma quantomeno individuando la rispettiva incidenza
che il singolo parametro avrà rispetto agli altri e nel giudizio complessivo: a
tale obbligo corrisponde un onere sul piano della motivazione del giudizio della
commissione di gara, occorrendo che la stazione appaltante chiarisca la
composizione analitica della sua valutazione per ciascuna voce, indicando quale
sia il peso specifico che il singolo elemento ha avuto nella valutazione
dell'offerta relativa a quella voce (così Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2007
n. 6683). L’art. 83, comma 2, del D.L.vo 163 del 2006 rende invero obbligatoria
l’indicazione, da parte della lex specialis di gara, dei criteri di valutazione,
precisando “la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche
mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto
tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si
riferisce la soglia deve essere appropriato”. Pres. Borea, Est. Rocco - T. srl
(avv. Manè) c. U.L.S.S. N. 15 - Cittadella - (Pd) (avv.ti Aloisi e Bozzone) -
TAR VENETO, Sez. I - 15 settembre 2009, n. 2404
APPALTI - Aggiudicazione provvisoria - Carattere endoprocedimentale -
Immediata impugnazione - Facoltà - Diversità dall’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto preparatorio e non conclusivo del
procedimento, non obbliga il partecipante alla gara all’immediata impugnazione,
decorrendo, conseguentemente, il termine per ricorrere contro l’aggiudicazione
di un pubblico contratto solo dalla piena conoscenza di quella definitiva, con
la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche i vizi propri di quella
provvisoria. Ciò coerentemente con il carattere endoprocedimentale e di mera
aspettativa dell’aggiudicazione provvisoria, come tale inidonea a produrre la
definitiva lesione dell’interesse dell’impresa che non è risultata vincitrice,
che rende dunque la sua impugnazione oggetto di una facoltà, ma non di un onere,
essendo l’atto effettivamente lesivo quello conclusivo del procedimento, da
impugnare in ogni caso (ex plurimis, da ultimo: Cons. Stato - Sez. V - 7
maggio 2008 n. 2089), dovendo rinvenirsi la diversità dell’aggiudicazione
definitiva dalla provvisoria nella competenza, forma e contenuto e nella
rinnovata valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze della gara, che
non rende l’aggiudicazione definitiva una mera conferma di quella provvisoria.
Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi - S. s.r.l. (avv.ti Esini, Esini, Da Villa e
Baghini) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I bis - 08/07/2009, n. 6681
APPALTI - Principio dell’unicità dell’offerta - Par condicio e imparzialità
- Offerte contenenti soluzioni
tecniche ed economiche diverse - Esclusione - Legittimità. In applicazione
del principio di unicità dell’offerta, deve ritenersi contraria ai principi di
par condicio tra i concorrenti e di imparzialità dell’azione
amministrativa la possibilità, per un partecipante alla gara, di presentare
offerte contenenti diverse soluzioni tecniche ed economiche, le quali vanno
escluse dalla gara anche se solo una delle proposte presentate risulti conforme
alle prescrizioni tecniche della lex specialis. Pres. Orciuolo, Est.
Stanizzi - S. s.r.l. (avv.ti Esini, Esini, Da Villa e Baghini) c. Ministero
della Difesa (Avv. Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I bis - 08/07/2009, n. 6681
APPALTI - Fase di esecuzione del contratto - Controversie - Giurisdizione -
Giudice ordinario - Art. 6 L. n. 205/2000. La controversia che si colloca
nella fase dell’esecuzione del contratto, susseguente al procedimento
pubblicistico di selezione dell’appaltatore (concluso con l’aggiudicazione e la
stipula del contratto), non attenendo alla procedura di scelta del contraente né
ad atti comunque posti in essere dall’ente nell’esercizio di poteri autoritativi,
ma afferendo piuttosto alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra
amministrazione ed affidatario, è estranea alla sfera di giurisdizione che
residua al giudice amministrativo alla stregua dell’art. 6 della legge n.
205/2000, vieppiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 (cfr., tra molte, Cons.
Stato, sez. V, n. 4440 del 28.2.2006; Id., n. 699 del 20.2.2006; Cass. Civ.,
sez. un., n. 20116 del 18.10.2005; Id., n. 13033 del 1.6.2006). Il criterio di
riparto da applicare non può che essere quello generale del petitum
sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di
cui si chiede tutela nei confronti dell’amministrazione pubblica. Pres.
Allegretta, Est. Durante - I .s.r.l. (avv.ti Cancrini, Contento e Piselli) c.
Comune di San Ferdinando di Puglia (avv. Medina).
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I
- 08/07/2009, n.1784
APPALTI - Bando di gara - Divieto di subappaltare determinate categorie di
lavori - Esclusione dell’offerta - Limiti. L’adozione di un provvedimento di
esclusione può essere giustificato unicamente quando nella lex specialis
sia previsto non solo il divieto di subappalto per determinate categorie di
lavori ma sia stata stabilita anche l’esclusione dell’offerta che si era
riservata la facoltà di ricorrere al subappalto; in tale situazione, infatti,
non è possibile un’interpretazione sostanzialista della fattispecie e ritenere
la clausola de qua come non apposta, atteso che la chiara previsione
dell’esclusione viene a sanzionare un dato formale inerente l’offerta non
suscettibile di interpretazione a favore dell’impresa incorsa in simile
violazione in ossequio al principio che deve essere assicurata la massima
partecipazione. Pres. Amoroso, Est. Sapone - G. s.p.a. e altri (avv.ti
Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (Avv. Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III - 07/07/2009, n. 6574
APPALTI - Difformità tra le
disposizioni del bando e quelle del capitolato - Prevalenza - Individuazione.
In caso di difformità tra le disposizioni del bando di gara e quelle del
capitolato sono le prime a prevalere, atteso che il capitolato assolve la
funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi delle parti -
amministrazione ed impresa aggiudicataria - a seguito dell'espletamento della
gara.(CS, sez.V, n.5053/2006 e n.6286/2005; Tar Puglia, Bari, sez I, n.2426/2007).
Pres. Amoroso, Est. Sapone - G. s.p.a. e altri (avv.ti Pellegrino e Pellegrino)
c. Ministero delle Infrastrutture e altri (Avv. Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III - 07/07/2009, n. 6574
APPALTI - Art. 86, c. 5 d.lgs. n.
163/2006 - Giustificazioni preventive - Natura - Requisito di partecipazione a
pena di esclusione - Inconfigurabilità - Finalità acceleratoria. Le
giustificazioni preventive richieste dall’art.86, comma 5 del Codice dei
Contratti non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di
esclusione, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale
nella fase successiva a quella di verifica dell'anomalia e se ed in quanto
l'offerta ne risulti sospetta (CS, Sez.V, n. 6772/2005; CS, Sez. VI, n.1072) in
quanto "siffatta previsione, comportante l'obbligo di presentazione delle
giustificazioni unitamente alle offerte, ha come scopo quello accelerare il
procedimento e consentire alla stazione appaltante una valutazione contestuale
dell'insieme delle offerte."(CS Sez. IV, n. 7034/2005). Pres. Amoroso, Est.
Sapone - G. s.p.a. e altri (avv.ti Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero delle
Infrastrutture e altri (Avv. Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III - 07/07/2009, n. 6574
APPALTI - Svolgimento della gara senza previa pubblicazione del bando - Art.
57 d.lgs. n. 163/2006 - Apparato motivazionale - Situazione di emergenza nel
settore della raccolta/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania
- Motivazione in re ipsa - D.l. n. 90/2008 - Deroga all’art. 57.
L’art. 57, c. 1 d.lgs. n. 163/2006 postula , ai fini dello svolgimento di una
pubblica procedura di selezione senza previa indizione di bando nelle ipotesi
consentite, l’esplicitazione del relativo apparato motivazionale - ovvero,
l’indicazione delle ragioni che hanno indotto la procedente Autorità a valersi
di tale facoltà; nella situazione di emergenza relativa alle attività di
raccolta/stoccaggio/smaltimento rifiuti nella Regione Campania, la presenza di
siffatte ragioni è tuttavia in re ipsa, atteso che la connotazione
emergenziale è eloquentemente comprovata dal succedersi di disposizioni urgenti
veicolate dallo strumento dell’ordinanza presidenziale e, ulteriormente, dal
ricorso alla decretazione d’urgenza. Lo stesso d.l. n. 90/2008 ha peraltro
espressamente indicato fra le disposizioni del Codice degli appalti suscettibili
di deroga (quantunque limitando tale collocazione parentetica del vigente quadro
normativo al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto e fermo
restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro,
dell'ambiente e del patrimonio culturale) proprio l’art. 57 in rassegna; e,
ulteriormente, il precedente art. 54, il cui comma 4 prevede che “nei casi e
alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti
possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o
senza pubblicazione del bando di gara”. Pres. f.f. ed Est. Politi - S. s.r.l. (avv.ti Paoletti e Paoletti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv.
Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 01/07/2009, n. 6346
APPALTI - Principio della
pubblicità della gara - Momento di apertura delle buste - Deroga - Procedura
negoziata. La derogabilità della regola generale della pubblicità della
gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste può trovare
applicazione relativamente alla procedura negoziata, la quale conserva margini
di snellezza e di elasticità che giustificano la sottrazione a regole formali
operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di
pubblicità e di formalismo. (cfr. Cds. n. 1856/2008). Pres. f.f. ed Est. Politi
- S. s.r.l. (avv.ti Paoletti e Paoletti) c. Presidenza del Consiglio dei
Ministri e altro (Avv. Stato).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 01/07/2009, n. 6346
APPALTI - Dispositivi di protezione individuale - Certificazione ISO
13485/2004 - Assorbimento dei requisiti di cui alla certificazione ISO 9001:2000
- Esclusione - Disciplinare di gara - Richiesta del possesso di entrambe le
certificazioni - Esclusione della ditta in possesso della sola certificazione
ISO 13485/2004 - Legittimità. Il solo possesso della certificazione ISO
13485/2004 in materia di dispositivi di protezione individuale (nella specie:
guanti chirurgici) non esaurisce il possesso dei requisiti di cui alla
certificazione ISO 9001:2000, con particolare riferimento a quelli necessari al
fine di assicurare un determinato livello di soddisfazione del cliente ed una
capacità di miglioramento continuo della produzione. Il possesso della
certificazione ISO 13485/2004 costituisce per clienti, pazienti e utilizzatori,
la garanzia che l’organizzazione fornisce prodotti conformi a quanto richiesto
da leggi e regolamenti specifici del settore, assicurando al contempo l’impegno
organizzativo dell’azienda produttrice verso criteri di organizzazione stabiliti
per detto settore di mercato. Se, quindi, indubbiamente la certificazione ISO
13485 si ispira ai requisiti contenuti nella ISO 9001:2000, essa non li
esaurisce, da cui la possibilità per coloro che conseguono la certificazione ISO
13485/2004 di ottenere anche la ISO 9001:2000, ad ulteriore garanzia di qualità.
Ne deriva la legittimità dell’esclusione da una gara d’appalto della ditta in
possesso della sola certificazione ISO 13485/2004, ove il disciplinare di gara,
con scelta non illogica, abbia richiesto il possesso di entrambe le
certificazioni. Pres. Borea, Est. Farina - C. s.r.l. (avv.ti Pinello e
Stefanelli) c. U.L.S.S. N. 3 - Bassano del Grappa - (Vi) (avv.ti Giacomini e
Miniero).
T.A.R. VENETO, Sez. I - 19/06/2009, n. 1854
APPALTI - Offerte - Discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere -
Prevalenza di quest’ultimo - Art. 90 D.P.R. n. 554/99 - Ratio. L’art. 90 del
D.P.R. 554/1999, prevede in termini molto chiari un criterio legale di
interpretazione delle offerte, e in caso di discordanza fra l’importo in cifre e
quello in lettere fa prevalere quest’ultimo; ciò non per una scelta di carattere
arbitrario -per quanto sia dato di comune esperienza che scrivere un importo in
lettere richiede maggiore applicazione, e quindi è statisticamente meno soggetto
ad errore- ma per un coordinamento con la norma successiva dello stesso
articolo, secondo la quale, dopo l’aggiudicazione, la commissione procede al
controllo dei prezzi offerti e corregge eventuali errori di calcolo proprio in
base alla percentuale di ribasso indicata in lettere. Pres. Conti, Est. Gambato
Spisani - D.F. s.r.l. (avv.ti Boifava e Ghidotti) c. Comune di Selvino (avv.ti
Daminelli e Simolo).
T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 12/06/2009, n. 1220
APPALTI - Appalti pubblici di forniture e di servizi - Casse pubbliche di
assicurazione malattia - Art. 1, n. 9, 2° c., lett. c), Dir. 2004/18/CE. L’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che
sussiste finanziamento maggioritario da parte dello Stato quando le attività
di casse pubbliche di assicurazione malattia sono finanziate in via
principale mediante contributi, a carico degli affiliati, imposti, calcolati
e riscossi in base a norme di diritto pubblico come quelle oggetto della
causa principale. Siffatte casse di assicurazione malattia devono essere
considerate organismi di diritto pubblico e, quindi, amministrazioni
aggiudicatrici ai fini dell’applicazione delle norme di tale direttiva. Hans
& Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07
APPALTI - CONSUMATORI - Coordinamento fra imprese - Scambio di informazioni tra
concorrenti - Art. 81, n. 1, CE - Nozione di “pratica concordata” - Nesso
causale fra la concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese -
Domanda di pronuncia pregiudiziale. Una pratica concordata ha un oggetto
anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE qualora, in ragione del suo
tenore nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e
giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea ad impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è
necessario che la concorrenza sia effettivamente impedita, ristretta o falsata,
né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al
dettaglio. Lo scambio di informazioni tra concorrenti persegue uno scopo
anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare talune incertezze in
relazione al comportamento previsto dagli operatori interessati. Pertanto, una
forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione
di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una collaborazione
pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza (v. sentenze 16 dicembre 1975,
cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e
114/73, Suiker Unie e a./Commissione, nonché 31 marzo 1993, cause riunite
C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85,
Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione).
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08
APPALTI - RIFIUTI - Bonifica dei siti inquinati da amianto - Avvalimento -
Impresa ausiliaria iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali, categoria
10 - Dichiarazione ex art. 49, c. 2, lett. d), del d.lgs. n. 12 aprile 2006 n.
163 - Riferimento ai soli automezzi - Mancata menzione del personale
specializzato e delle condizioni di cui alla categoria 10 - Inidoneità della
dichiarazione. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è regolata
dall’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Per la specifica
categoria 10 (bonifica dei siti inquinati da amianto), la disciplina contiene
una serie di particolarità quanto alle garanzie economiche e di professionalità,
giustificate dalla pericolosità di tale tipo di attività. È infatti imposto (v.
deliberazione 30 marzo 2004 n. 1 del Comitato nazionale dell’Albo) alle imprese
il possesso (ovvero la “piena ed esclusiva disponibilità”) delle attrezzature
minime, specificamente individuate nella tipologia e nel loro valore, e la
presenza di responsabili tecnici con precisi requisiti professionali. A norma
del terzo comma dell’articolo 59-quaterdecies (“Formazione dei lavoratori”) del
decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, introdotto dall’articolo 2 del
decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 257 (“Attuazione della direttiva
2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall'esposizione all'amianto durante il lavoro), inoltre, “Possono essere
addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree
interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione
professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo
1992, n. 257”. Ne consegue l’inidoneità, in un contratto di avvalimento, della
dichiarazione, ex art. 49, c. 2, lett. d), del d.lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163,
dell’impresa ausiliaria iscritta all’albo dei gestori ambientali, con la quale
siano messi a disposizione della ditta partecipante alla gara tutti gli
automezzi necessari alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento, ma non siano
menzionati gli appositi macchinari, il personale specializzato e le ulteriori
garanzie condizionanti l’iscrivibilità della ditta alla categoria 10 dell’albo
ambientale, che rappresentano d'altra parte le risorse indispensabili per poter
svolgere l'attività di bonifica dei siti inquinati dall’amianto. Pres.
Allegretta, Est. Adamo - T. s.p.a. (avv. Poli) c. A.P. s.p.a. (n.c.).
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I
- 03/06/2009, n.1379
APPALTI - Moralità professionale dell’impresa - Reati commessi dal legale
rappresentante - Incidenza - Assenza di parametri normativi - Discrezionalità
amministrativa. In assenza di parametri normativi fissi e predeterminati, la
verifica dell'incidenza dei reati commessi dal legale rappresentante
dell'impresa sulla moralità professionale della stessa attiene all'esercizio del
potere discrezionale della P.A. e deve essere valutata attraverso la disamina in
concreto delle caratteristiche dell'appalto, del tipo di condanna, della natura
e delle concrete modalità di commissione del reato (Cons. St., sez. V, n.
1723/2007). Pres. Numerico, Est. Manca - I.s.p.a. (avv.ti Murgia e Curto) c.
Comune di Iglesias (avv.ti Barberio e Porcu).
T.A.R. SARDEGNA,
Sez.I - 29/05/2009, n.808
APPALTI - Requisiti di partecipazione - Richiesta di qualificazioni ulteriori
rispetto a quelle previste dalla legge - Limiti - Principio di proporzionalità
ed adeguatezza - Divieto di aggravamento del procedimento. La facoltà delle
stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara requisiti di partecipazione
e di qualificazione ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dalla
legge trova un limite nel principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché
nel divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 comma 2
l. n. 241 del 1990 (cfr. ad es. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23 giugno 2005 ,
n. 940 e Consiglio Stato , sez. IV, 28 aprile 2008 , n. 1860). Pertanto,
l’adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate
con riguardo non al mero importo dell'appalto, ma al suo oggetto ed alle sue
specifiche peculiarità, sicché la richiesta di un determinato fatturato
pregresso per servizi identici a quello oggetto di gara va commisurata al
concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del
proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di
affidamento. Pres. Di Sciascio, Est. Ponte - A. s.p.a. e altri (avv. Piscitelli)
c. Provincia di Imperia e altri (n.c.) -
T.A.R. LIGURIA, Sez.II -
27/05/2009, n. 1238
APPALTI - Capacità tecnica dei
concorrenti - Dimostrazione - Art. 42 d.lgs. n. 163/2006 - Bando di gara -
Parametri di valutazione - Elenco dei servizi prestati nel corso degli ultimi
tre anni - Riferibilità ad elementi ulteriori. Ai sensi dell'art. 42 d.lg.
n. 163 del 2006, l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni
costituisce il primo (comma 1 lett. a) ma non certo il solo elemento in base al
quale è possibile fornire la dimostrazione della capacità tecnica dei
concorrenti; pertanto, appare manifestamente irragionevole e viziato in termini
di violazione del principio di proporzionalità porre un elevato ed insuperabile
parametro quantitativo relativo a tale elemento, senza consentire di dimostrare
altrimenti il possesso di capacità proporzionate al servizio da affidare, sia
attraverso il riferimento agli altri elementi di cui alla norma richiamata, sia
attraverso la valutazione dello svolgimento di più servizi nell'ultimo triennio
e non di uno solo. Pres. Di Sciascio, Est. Ponte - A. s.p.a. e altri (avv. Piscitelli) c. Provincia di Imperia e altri (n.c.) -
T.A.R. LIGURIA, Sez.II -
27/05/2009, n. 1238
APPALTI - Tutela della concorrenza - Materia trasversale - Competenze statali
e competenze regionali - Effetti proconcorrenziali. Nello specifico settore
degli appalti la materia della tutela della concorrenza, nella parte in cui essa
è volta ad assicurare procedure di garanzia, si connota per un particolare modo
di operare della sua trasversalità: infatti, la interferenza con le competenze
regionali si atteggia in modo peculiare non realizzandosi normalmente un
intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì
la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne
consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla
tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti del
rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, dal legislatore
statale. In questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare,
da un lato, quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria
competenza; dall’altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e
rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza regionale. Al fine
peraltro di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni, è
consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre
“effetti proconcorrenziali”, purché tali effetti “siano indiretti e marginali e
non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che
tutelano e promuovono la concorrenza” (sentenza n. 431 del 2007; si veda anche
sentenza n. 322 del 2008). Pres. Amirante, Est. Quaranta - Presidente del
Consiglio dei Ministri c. Regione Campania.
CORTE COSTITUZIONALE
- 22 maggio 2009, n. 160
APPALTI - Regione Campania - Art. 27, c. 1, lettera l), LR. n. 1/2008 - Avvalimento
- Esclusione per gli appalti
sotto-soglia - Illegittimità costituzionale - Contrasto con la disciplina
statale di cui agli artt. 49 e 121 d.lgs. n. 163/2006. E’ fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera l), della
legge della Regione Campania n. 1 del 2008, il quale consente il ricorso
all’istituto dell’avvalimento soltanto in relazione agli appalti di importo
uguale o superiore alla soglia comunitaria. Ciò contrariamente a quanto previsto
dagli art. 49 e 121 del d.lgs. n. 163 del 2006, i quali legittimano invece il
ricorso a tale istituto anche in relazione ai contratti aventi per oggetto
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, con conseguente violazione della competenza statale in materia di
ordinamento civile. Pur in presenza di un appalto sotto-soglia, debbano infatti
essere comunque rispettati i principi fondamentali del Trattato idonei a
consentire l’esercizio di un potere conforme, tra l’altro, ai canoni della
parità di trattamento, della trasparenza e della pubblicità, al fine di
garantire un assetto concorrenziale del mercato. Ciò implica che la distinzione
tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può essere, di per sé, invocata
quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale
della tutela della concorrenza. La finalità perseguita dal legislatore statale
con l’istituto dell’avvalimento, in linea con le prescrizioni comunitarie, è
quella di consentire a soggetti, che non posseggono determinati requisiti di
partecipazione, di concorrere egualmente mediante l’ausilio di un’altra impresa,
che sia in possesso dei necessari requisiti, purché ricorrano le condizioni
indicate dal citato art. 49. Si ottiene, pertanto, il risultato di ampliare
potenzialmente la partecipazione delle imprese alle procedure concorsuali,
assicurando così una maggiore tutela delle libertà comunitarie e degli stessi
principî di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. L’analisi
del dato finalistico consente, dunque, di fare rientrare la normativa in esame
nell’ambito della tutela della concorrenza. Pres. Amirante, Est. Quaranta -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania.
CORTE COSTITUZIONALE
- 22 maggio 2009, n. 160
APPALTI - Regione Campania - Art.
27, c. 1, lettera p), LR. n. 1/2008 - Ripetizione di servizi analoghi già
affidati all’operatore economico aggiudicatario - Procedura negoziata -
Disciplina difforme rispetto a quella di cui al codice degli appalti -
Illegittimità costituzionale. E’ fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera p), della legge della Regione
Campania n. 1 del 2008, che, nel modificare l’art. 38, comma 5, lettera b),
della legge regionale n. 3 del 2007, ha previsto la possibilità di ricorrere
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nell’anno
successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi
consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi già affidati all’operatore
economico aggiudicatario. La competenza statale in materia di tutela della
concorrenza ricomprende anche la disciplina delle procedure negoziate.
L’indicazione, infatti, dei rigorosi presupposti che autorizzano il ricorso a
tali procedure si inserisce in un ambito di disciplina unitario finalizzato ad
assicurare un sistema di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, che
consenta la deroga ai normali metodi di gara soltanto in presenza delle
condizioni puntualmente individuate dal legislatore statale. La norma in esame,
intervenendo in un ambito di competenza esclusiva statale, ha un contenuto
diverso rispetto a quanto stabilito a livello nazionale. Il Codice degli appalti
autorizza, infatti, il ricorso al metodo di gara in esame nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale; il legislatore regionale,
invece, consente l’applicazione di tale metodo “solo nell’anno successivo alla
stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante
di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara”. Ne consegue
che la norma impugnata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Pres. Amirante, Est.
Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania.
CORTE COSTITUZIONALE
- 22 maggio 2009, n. 160
APPALTI - Regione Campania - Art.
27, c. 1, lettera t), LR. n. 1/2008 - Esclusione automatica delle offerte
anomale -Illegittimità costituzionale - Procedure di verifica in contraddittorio
- Tutela della concorrenza - Competenza statale - Art. 117, c. 2, lett. e),
Cost. E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27,
comma 1, lettera t), punto 1, della legge della Regione Campania n. 1 del 2008,
che ha stabilito che le stazioni appaltanti, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, “prevedono nel bando l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia”. Nel procedimento di verifica in
contraddittorio delle offerte anomale “assume preminenza la finalità di
informare il procedimento stesso alle regole della concorrenza nella fase di
scelta del contraente”, con conseguente competenza legislativa esclusiva statale
ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.. Deve pertanto ritenersi che
siffatta competenza sussista anche in relazione alla disciplina della procedura
di verifica delle offerte anomale nell’ambito degli appalti sotto la soglia di
rilevanza comunitaria, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei
principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in
particolare, il principio di non discriminazione (in questo senso, da ultimo,
nella materia in esame, Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06).
Il legislatore regionale ha dettato una disciplina diversa da quella statale (cfr.
art. 122, c. 9 d.lgs. n. 163/2006, nonché l’art. 1, comma 1, lettera bb), n. 2,
del decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152), prevedendo che la stazione
appaltante è obbligata a procedere sempre ed in ogni caso all’esclusione
automatica delle offerte anomale in presenza di un contratto di appalto di
rilevanza non comunitaria. Tale previsione, eliminando radicalmente qualunque
potere di valutazione tecnica in capo all’amministrazione mediante l’attivazione
di procedure di verifica in contraddittorio, viola i principi della concorrenza.
La previsione, infatti, di un potere vincolato di esclusione automatica
restringe aprioristicamente la possibilità di partecipazione di un numero più
elevato di operatori economici, ledendo le regole concorrenziali sancite a
livello comunitario e nazionale. La norma impugnata deve, pertanto, essere
dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Presidente del
Consiglio dei Ministri c. Regione Campania.
CORTE COSTITUZIONALE
- 22 maggio 2009, n. 160
APPALTI - Regione Campania - Art.
27, c. 1, lettera t), punto 5, LR. n. 1/2008 - Illegittimità costituzionale -
Requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti alle procedure di gara -
Competenza legislativa esclusiva statale. E’ fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera t), punto 5, della
legge della Regione Campania n. 1 del 2008. Detta disposizione regionale
riprende, nella prima parte, il contenuto del comma 4-bis dell’art. 87 del
d.lgs. n. 163 del 2006, introdotto dall’art. 1, comma 909, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). Rispetto alla norma statale
viene aggiunto, da un lato, il riferimento alle informazioni “fornite dai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituti”;
dall’altro, l’affermazione dell’applicazione della norma “in corso d’opera”. Il
sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alle procedure di gara
rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza (sentenza n. 401 del 2007). Spetta, dunque, esclusivamente
allo Stato, sempre nei limiti del rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità, individuare i “requisiti per la qualificazione” rilevanti
nell’ambito della procedura di valutazione tecnica dell’anomalia delle offerte,
al fine di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale e di
assicurare, tra l’altro, parità di trattamento agli operatori economici del
settore. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri
c. Regione Campania -
CORTE COSTITUZIONALE
- 22 maggio 2009, n. 160
APPALTI - Cauzione provvisoria - Finalità - Funzione indennitaria dei danni
cagionati dal rifiuto di stipulare il contratto - Durata - Termine di
irrevocabilità dell’offerta - Art. 11, c. 6 e 75, c. 5 codice appalti. La
cauzione provvisoria ha la duplice finalità di garantire la stazione appaltante
della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e di
assicurare l’affidabilità e la serietà dell’offerta presentata. Ha, pertanto,
funzione indennitaria dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto di stipulare il
contratto e sanzionatoria degli inadempimenti procedimentali relativi alla
veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando (cfr.
Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2003, n. 3866; Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4098).
La sua natura provvisoria (alla stipula del contratto viene sostituita da quella
definitiva) e la sua specifica funzione comportano che la sua durata non può
prescindere dalla durata di validità dell’offerta, risultandone diversamente
pregiudicata la stessa ratio legis della cauzione provvisoria. Ed infatti
nel Codice dei Contratti il legislatore ha normativamente equiparato il termine
minimo di irrevocabilità dell’offerta alla durata minima della cauzione,
prevedendolo, in entrambi i casi, in 180 gg dalla scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta, tranne termini più ampi previsti dalla lex
specialis di gara (art. 11, comma 6 e 75, comma 5). Pres. La Medica, Est.
Russo - C. soc. coop. e altro (avv. Pellegrino) c. T. s.p.a. (avv.ti Piacentini, Vaiano e Izzo), T. s.p.a. (avv.ti Casavecchia e Sanino) e altri (n.c.)
-
(Riforma TAR Piemonte, n. 2935/2008).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V
- 11/05/2009, n. 2885
APPALTI - D.U.R.C. - Centralizzazione della banca dati - Competenza
territoriale della Cassa edile - Rilevanza - Esclusione. In ragione del
carattere anche normativamente unico del documento di regolarità contributiva
ma, soprattutto, in considerazione della centralizzazione della banca dati da
cui ciascuna Cassa edile deve attingere i contenuti della propria attestazione
certificativi - non è richiesto dalla normativa vigente il rispetto di alcuna
specifica competenza territoriale: occorre invece la mera verifica di
completezza dell’attestazione contenuta nel documento. In breve, quel che rileva
non è l’ubicazione territoriale della Cassa edile che abbia rilasciato il D.U.R.C. prodotto per partecipare a una gara, bensì la completezza delle
attestazioni in esso contenute. Pres. Zingales, Est. Savasta - S. s.r.l. (avv. Aliotta) c. I.A.C.P. di Ragusa (avv. Guirdanella).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 08/05/2009,
n. 899
APPALTI - Fideiussione - Incertezza sul soggetto nei cui confronti è
stipulato il contratto - Mero errore materiale - Irrilevanza - Ragioni.
L’incertezza sul soggetto nei cui confronti effettivamente è stipulato il
contratto di fideiussione risulta indubbiamente lesiva dell’interesse sotteso
all’istituto della cauzione nelle gare di evidenza pubblica, senza che la
gravità del vizio possa essere superata o attenuata dall’ipotesi che si sia
trattato di mero errore materiale. Anche ad ammettere la verisimiglianza di tale
ipotesi, rimarrebbe infatti il rischio che il soggetto fideiussore se ne giovi
per sottrarsi all’onere concernente la fideiussione definitiva. P.P. (avv.
Cintioli) c. Comune di Caprileone (avv. Polizzotto).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. IV - 07/05/2009,
n. 863
APPALTI - Affidamento - Principi comunitari - Massima partecipazione -
Tassatività e previa pubblicità delle cause di esclusione. La disciplina
dell' affidamento degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi è
armonizzata dalle direttive dell’Unione Europea, volte a garantire
l’applicazione da parte di tutti gli Stati membri dei principi di derivazione
comunitaria in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera
prestazione dei servizi, che vedono quale corollario i principi di massima
partecipazione alle pubbliche gare e, quindi, di tassatività e previa pubblicità
delle cause di esclusione, che possono essere legittimamente apposte dal
legislatore nazionale, ovvero dalle singole stazioni appaltanti mediante una
espressa clausola del bando, solo ove sorrette da un apprezzabile interesse
pubblico nazionale riferito allo svolgimento della gara, ovvero alla successiva
esecuzione del contratto, ovvero alla garanzia di par condicio dei concorrenti,
purché alla stregua di canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
Pres. Pugliese, Est. Sestini - A. s.p.a. (avv. Petullà) c. Comune di Rocca
Priora (avv.ti Picozza e Ferroni).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II bis - 07/05/2009, n. 4893
APPALTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - Polizza fideiussoria -
Intestazione a tutte le partecipanti al raggruppamento - Necessità - Esclusione
- Sufficienza dell’operatività nei loro confronti. Nel caso di
partecipazione ad una gara di appalto di un costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese è necessario non tanto che la polizza fidejussoria sia
intestata a tutte le imprese che vi fanno parte, quanto piuttosto che la
garanzia sia operativa nei confronti di tutti i partecipanti al raggruppamento.
Pres. f.f. Trizzino, Est. Brini - B.O.A. (avv. Cinti) c. H. s.p.a. (avv.
Carullo) -
T.A.R. EMILIA ROMAGNA,
Bologna, Sez. I -
06/05/2009, n. 617
APPALTI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Modifica sostanziale al PRG - Relazione
geologica - Assoggettamento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 163/06 -
Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica - Necessità. La Relazione
Geologica che - a tenore della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 27/88 - deve essere
predisposta quando si intenda modificare in modo sostanziale il P.R.G., consta
di un’insieme di attività sicuramente soggette alle regole di cui al D.Lg.
163/06, in quanto “servizio” ricompreso tra quelli di cui all’all. II A, che,
alla cat. 12, richiama espressamente i “servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla
paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di
sperimentazione tecnica e analisi”. Tale cat. 12, rimanda alle specificazioni di
cui al Regolamento del Parlamento europeo n. 2195 del 5.11.02, contenente il
Vocabolario Comune per gli Appalti. In particolare, al n. 74271220 - 7 sono
indicati i “servizi di consulenza geologica”, al n. 74274000-0 i servizi di
“cartografia” e al n. 74274000-1, i servizi di “cartografia digitale”. Ne
consegue, incontrovertibilmente (cfr. TAR Toscana n. 1020/02), che la Relazione
Geologica costituisce un “servizio” da affidare (qualora l’Ente non sia in
grado di redigerlo internamente, in tutte le sue fasi) con gara ad evidenza
pubblica, soggetta alle regole di cui al D.Lg. 163/06, quindi con previa
pubblicazione di un bando che offra la possibilità di partecipare a tutti i
soggetti interessati in possesso delle qualifiche professionali previste dalla
legge. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Consiglio Nazionale Geologi e altro
(avv. Lagonegro) c. Comune di Trieste (avv.ti Giraldi, Frezza e Mazzurco).
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24/04/2009, n.
293
APPALTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - Mandato collettivo speciale
- Dichiarazione indefettibile a pena di esclusione - Art. 37, c. 8 D.Lgs. n. 163/2006. L’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 2006 impone un preciso
impegno, da assumere in sede di offerta, per i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, lett. d) ed e) del medesimo decreto: quello di rilasciare un mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una componente del Raggruppamento per
il caso di aggiudicazione: trattasi di un requisito generale (ed indefettibile)
per la partecipazione alle gare dei raggruppamenti (Cfr. Cons. St., V, n.
3657/2003 e IV, n. 623/2004), che non richiede una espressa menzione negli atti
inditivi delle gare (in questi termini, da ultimo, T.A.R. Lazio, III quater, n.
106/2009). Questo impegno deve formare oggetto di una espressa dichiarazione,
non sostituibile con altre dichiarazioni, eppertanto non desumibile aliunde
dalla documentazione dei concorrenti: una dichiarazione, cioè, indefettibile a
pena di esclusione, non passibile di integrazione, pena la violazione del
principio della par condicio. Pres. Corasaniti, Est. Farina - B. s.r.l. e
altro (avv. Cuggia) c. Comune di Muggia (avv.ti Zgagliardich e Coren).
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24/04/2009, n.
284
APPALTI - Avvalimento - Art. 49, c. 2, lett.a) d.lgs. n. 163/2006 - Controllo
sul possesso dei requisiti di partecipazione - Specificazione dettagliata di
tutti i requisiti di cui l’impresa ausiliata intende avvalersi - Necessità.
L’art. 49, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere interpretato
coerentemente con la ratio, sottesa alla normativa in tema di controllo
sul possesso dei requisiti di partecipazione (art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006),
della agevole verificazione, da parte della stazione appaltante, di quanto
dichiarato in sede di gara, soprattutto quando i requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo risultino distribuiti tra
impresa concorrente ed impresa ausiliaria. Ne discende che la specificazione dei
requisiti, contenuta nella dichiarazione di avvalimento, non può essere resa per
il tramite di un generico rinvio a tutti i requisiti “economico finanziari e
tecnico organizzativi necessari per la partecipazione alla gara”, ma deve
indicare, in maniera dettagliata, i singoli requisiti (fatturato globale,
fatturato specifico, risorse organizzative ed umane) di cui l’impresa ausiliata
intende avvalersi; ciò al fine di consentire un efficace controllo incrociato
sul possesso dei requisiti nei confronti sia della ditta concorrente sia di
quella ausiliaria (cfr. in tal senso TAR Piemonte, Sez. II, 17 marzo 2008 n.
430).Pres. Donadono, Est. Dell’Olio - L.S. soc. coop. (avv. Labriola) c. Comune
di Melito di Napoli (avv. Ronga).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23/04/2009, n. 2148
APPALTI - Atti prodotti dai
partecipanti - Istituto della regolarizzazione postuma - Applicabilità - Limiti.
Il rimedio della regolarizzazione postuma degli atti prodotti dai partecipanti
alla gara è attivabile solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e
certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati
presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto
mancante o fisicamente incompleta, risolvendosi in caso contrario in una palese
violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che
abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex
specialis (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. III, 17 maggio 2007 n. 846; TAR
Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390 e TAR Calabria Catanzaro,
Sez. II, 7 febbraio 2006 n. 127). Pres. Donadono, Est. Dell’Olio - L.S. soc.
coop. (avv. Labriola) c. Comune di Melito di Napoli (avv. Ronga).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23/04/2009, n. 2148
APPALTI - Art. 17 L. n. 68/99 - Rispetto della normativa a tutela dei
disabili - Dichiarazione - Imprese esonerate dal rispetto della quota di riserva
- Trasmissione alla stazione appaltante della dichiarazione di inapplicabilità
della normativa a tutela dei disabili. Il rispetto della normativa a tutela
dei disabili deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda
di partecipazione alla gara; le imprese concorrenti non tenute alla relativa
osservanza - in quanto occupanti meno di 15 dipendenti - , lungi dall’essere
esonerate dal comunicare all’Amministrazione la propria posizione nei riguardi
della disciplina in parola, sono comunque tenute a trasmettere, anch’esse al
momento della presentazione della domanda, la dichiarazione che attesti
l’inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata (cfr. Cons. Stato,
Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3148; Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3733).
Ciò in quanto lo scopo della disposizione in esame non è solo quello di
garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un’impresa che
osserva la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche quello di
assicurare e di perseguire il rispetto di quest’ultima; finalità che si
raggiungono, in forza di quanto disposto dall’art. 17 della l. n. 68/1999,
imponendo comunque di dichiarare “di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”, anche se l’impresa non rientra
nei casi previsti dall’art. 3 della l. n. 68/1999. (Consiglio di Stato, Sez. V,
24 gennaio 2007 n. 256; TAR Campania Napoli, Sez. I, 10 marzo 2005 n. 1717).
Pres. Donadono, Est. Dell’Olio - B.H. sas (avv. Lima) c. Comune di Melito di
Napoli (avv. Pennacchio).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23/04/2009, n. 2147
APPALTI - Art. 115 d.lgs. n. 163/2006 - Contratti ad esecuzione periodica o
continuativa - Clausola di revisione periodica dei prezzi - Norma imperativa -
Mancata o difforme previsione - Inserzione automatica. L’art. 115
(“adeguamento dei prezzi”) del D. Lgs. n. 163/2006, che riproduce peraltro il
contenuto di identiche disposizioni precedenti, prescrive tassativamente
l'obbligo di inserimento della clausola di revisione periodica dei prezzi in
tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa; pertanto, la natura
cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che nei casi in cui la
clausola citata non sia stata inserita, operi il meccanismo di cui all'art. 1339
c.c., con conseguente inserzione automatica della clausola (cfr. T.A.R.
Lombardia, Milano, sez. III, 14 febbraio 2002 n. 567; T.A.R. Puglia, Lecce, sez.
II, 23 maggio 2006 n. 2958; vedi anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22
giugno 2007 n. 1092, per la precisazione che tale norma imperativa si impone
sulle pattuizioni delle parti, modificandone ed integrandone la volontà
contrastante con la stessa; ne consegue che le clausole difformi contenute nei
contratti della tipologia presa in considerazione sono nulle per contrasto con
norma imperativa, e la nullità non investe l'intero contratto, in applicazione
del principio utile per inutile non vitiatur di cui all'art. 1419 c.c.,
ma colpisce la clausola contrastante con la norma considerata). Pres. f.f.
Salamone, Est. Trebastoni - I. s.r.l. (avv.ti Bonura e Altobello) c. Comune di
Comiso e altro (n.c.).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 14/04/2009,
n. 719
APPALTI - Prestazione di servizi - ONLUS - Carattere imprenditoriale -
Nozione comunitaria di impresa - Iscrizione al registro delle imprese - Possesso
di partita IVA e di posizioni INPS e INAIL - Rilevanza - Esclusione.
L’assenza dell’iscrizione al registro delle imprese, nonché del possesso di
partita IVA e di posizioni INPS e INAIL attive non è sufficiente per escludere
il carattere imprenditoriale di una ONLUS nell’ambito dell’attività di
prestazione di servizi. La nozione di impresa fornita a livello comunitario ha,
infatti, parametri molto ampi (cfr. Corte Giustizia CE, V, 18.6.1998 n. 35;
Trib. di I grado CE 4.3.2003 n. 319), che prescindono da una particolare
fattispecie organizzativa, essendo sufficiente l’esercizio di un’attività
economica che sia ricollegabile al dato obiettivo inerente all’attitudine a
conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente
irrilevante lo scopo di lucro (che riguarda il movente soggettivo che induce
l’imprenditore ad esercitare la sua attività): il carattere imprenditoriale
dell’attività va, invece, escluso nel caso in cui essa sia svolta in modo del
tutto gratuito, atteso che non può essere considerata imprenditoriale
l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. Civ. III, 19.6.2008 n.
16612; si veda altresì CdS, VI, 27.6.2005 n. 3408). Ne consegue che, rispetto
all’organizzazione imprenditoriale, è inconferente sia l’iscrizione nel registro
delle imprese (tale iscrizione, infatti, lungi dal porsi quale elemento
costitutivo dell’impresa - l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione, invero,
comporta, ai sensi dell’art. 2194 c.c., la mera irrogazione di una sanzione
pecuniaria -, può essere motivo di esclusione dalla gara qualora la relativa
certificazione sia espressamente richiesta dalla "lex specialis"), sia
l’assenza di personale dipendente (che, ovviamente, non è elemento necessario
dell’organizzazione imprenditoriale), e, quindi, del possesso di posizioni INPS
e INAIL. Quanto, poi, alla mancanza della partita IVA, è sufficiente osservare
che, trattandosi di ONLUS, esse sono, quanto meno relativamente allo svolgimento
dell’attività educativa e didattica (ipotesi ricorrente nella fattispecie),
esenti dalla predetta imposta giusta l’art. 10, I comma n. 20) del DPR
26.10.1972 n. 633. Pres. Borea, Est. Rovis - S. onlus e altro (avv. Farinea) c.
Provincia di Verona (avv.ti Santi, Pellizzer e Sartori).
T.A.R. VENETO, Sez. I - 23/03/2009, n. 881
APPALTI - Criterio del prezzo più basso - Calcolo della soglia di anomalia -
Art. 86 d.lgs. n. 163/2006 - Stazione appaltante - Det. 26.10.1999 dell’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Sequenza di calcolo. Quando il
criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso, il
calcolo della soglia di anomalia è dato dal “ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”
(art. 86 del DLgs n. 163/06). Sul punto, con determinazione 26.10.1999
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha precisato analiticamente la
sequenza da rispettare a cura della stazione appaltante: 1) si forma l’elenco
delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente di ribasso; 2) si calcola
il 10% del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore;
3) si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso
pari al numero di cui al punto 2), nonché un numero di offerte di maggior
ribasso di cui al punto 2) (c.d. taglio delle ali); 4) si calcola la media
aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione
fittizia di cui al punto 3); 5) si calcola - sempre con riguardo alle offerte
che rimangono dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al punto 3) - lo
scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 4), e, cioè, la
differenza tra tali ribassi (superiori alla media) e la suddetta media; 6) si
calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; 7) si
somma la media di cui sub 4) con la media di cui sub 6): tale somma costituisce
la soglia di anomalia. Pres. Borea, Est. Rovis - C.C. s.r.l. (avv. Cancrini) c.
S. s.p.a. (avv.ti Domenicheli, Zago e Zambelli).
T.A.R. VENETO, Sez. I - 13/03/2009, Sentenza n. 602
APPALTI - Controversie inerenti ai diritti e obblighi derivanti da un
contratto di appalto di opere pubbliche - Rescissione del rapporto ai sensi
dell’art. 340 della L. n. 2248/1865, all. F. - Giurisdizione - A.G.O. La
giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed
agli obblighi derivanti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta
esclusa per il fatto che l’amministrazione si sia avvalsa della facoltà di
rescindere il rapporto ai sensi dell’articolo 340 della legge 20 marzo 1865 n.
2248, all. F, attesa l’inidoneità dell’atto di rescissione ad incidere sulle
posizioni soggettive nascenti dal contratto ed aventi, quindi, consistenza di
diritti soggettivi. Né a conclusioni diverse conduce la constatazione che il
provvedimento di rescissione abbia la forma dell’atto amministrativo, atteso che
esso non cessa per ciò solo di produrre effetti nell’ambito delle posizioni
paritetiche contrattuali (SS.UU. 5 aprile 2005 n. 6992). Pres. Borea, Est. Rovis
- C.C. (avv. R. di Torrepadula) c. Comune di Campodarsego (avv.ti Domenichelli e
Zambelli).
T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n. 601
APPALTI - Art. 38, lett. i) d.lgs. n. 163/2006 - Requisiti di regolarità
contributiva - Violazioni di carattere meramente formale - Soglia della gravità.
La disciplina generale in materia di pubblici appalti non permette di addivenire
a rilievi di carattere puramente formale in ordine ai requisiti di regolarità
contributiva, in quanto l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice Appalti richiede
che le violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali raggiungano la soglia della gravità, che non consente di
attribuire carica ostativa alla partecipazione alla gara alle violazioni di
carattere meramente formale, laddove sussistenti. Pres. f.f. Guadagno, Est.
Sabbato - A. s.r.l. (avv.ti Abenavoli e Rossi) c. Comune di Salerno (avv.ti Mea,
Piscitelli e Rinaldi).
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 6 marzo 2009, n. 836
APPALTI - Presentazione dell’offerta - Utilizzo del nastro adesivo al posto
della ceralacca - Equivalenza - Esclusione. La mancata presentazione
dell’offerta in una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, prevista a pena di esclusione, va sanzionata con l’esclusione dalla
gara del partecipante (cfr. Consiglio di Stato, V, 8 luglio 2008, n. 3400; 22
dicembre 2005, n. 7330). Il mancato rispetto di tale prescrizione non può essere
surrogato dall’utilizzo di una modalità ritenuta, dall’interessato, equipollente
rispetto a quella espressamente richiesta. Infatti, in mancanza di una clausola
di equivalenza contenuta nel bando, oppure di un previsione normativa che
provveda - sulla base di caratteristiche tecniche generalmente riconosciute - ad
equiparare i sistemi di chiusura delle buste al fine di evitare la manomissione
del loro contenuto, non sarebbe consentito all’interprete procedere ad una
(arbitraria) equiparazione dei diversi sistemi esistenti. (Fattispecie relativa
alla chiusura con nastro adesivo trasparente: modalità che consente, a giudizio
del TAR, la manomissione della busta). Pres. Adamo, Est. De Vita - G. s.r.l.
(avv. Punzi) c. Comune di Termini Imerese (avv. Valvo) e altro (n.c.).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 04/03/2009, n. 460
APPALTI - Consorzi - Requisiti di ammissione - Idoneità tecnica e finanziaria
- Somma dei requisiti delle singole consorziate - Requisiti di idoneità morale -
Possesso in capo a tutte le imprese consorziate. In aderenza alla
determinazione 09/06/2004 n. 11 dell’ L'Autorità di Vigilanza sui lavori
pubblici, anche la giurisprudenza ritiene che, in tema di requisiti di
ammissione dei consorzi di cooperative ex lege n. 422 del 1999, il possesso dei
requisiti di idoneità tecnica e finanziaria è richiesto esclusivamente in capo
al consorzio, ed al riguardo, le singole cooperative consorziate fruiscono del
beneficio di poter sommare i rispettivi requisiti, in ipotesi insufficienti, ai
fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis di
gara; conseguentemente, i requisiti riguardanti la capacità tecnico finanziaria
debbono essere accertati solo con riferimento al consorzio nel suo complesso
(cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 11 dicembre 2007 , n. 16107; T.A.R.
Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2006 , n. 168; T.A.R. Abruzzo Pescara, 22
settembre 2006 , n. 567; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19 gennaio 2006 , n. 387;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 21 novembre 2005 , n. 2076; C.g.a. 3 agosto
2007 n. 712). Non così per i requisiti di idoneità morale, che devono essere
posseduti da tutte le imprese consorziate. Pres. Ferlisi, Est. Boscarino -
N.C.S. soc. coop. e altri (avv. Giacalone) c. Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto (avv. Lo Castro).
T.A.R. SICILIA Catania, Sez. III - 3/03/2009, n. 467
APPALTI - A.T.I. - Fallimento della mandante - Art. 37, c. 19 d.lgs. n.
163/2006 - Sostituzione - Termine - Presentazione dell’offerta - Fattispecie.
La sostituzione, di cui è data facoltà all’art. 37, comma 19, d. lgs. 163/2006
(art. 23, co. 15, d. lgs. 158/1995 e art. 94, co. 2, dpr 554/1999), con
riferimento alla mandante fallita in corso di contratto, deve in ogni caso
avvenire prima della presentazione dell’offerta, momento in cui si sanciscono
gli impegni dell’ATI nei confronti della stazione appaltante (cfr. Cons. St.
sez. V, 30.8.2006 n. 5081) (fattispecie relativa alla cessione dell’azienda da
parte di agente fallimentare, quale organo della procedura concorsuale, avvenuta
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come tale
inidonea al subentro della cessionaria alla cedente). Pres.f.f. Guadagno, Est.
Palliggiano - B. s.p.a. (avv. Salvatore) c. Comune di Avellino (avv. Maggi).
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 26/02/2009, n. 686
APPALTI - Società miste - Affidamento in via diretta - Condizioni - Art. 32,
c.3 d.lgs. n. 163/2006 - Costituzione di società mista per specifica missione.
La risposta alla questione se gli appalti pubblici possano essere affidati a
società miste in via diretta, o se occorra seguire procedure di evidenza
pubblica, deve essere differenziata, occorrendo distinguere l’ipotesi di
costituzione di una società mista per una specifica missione, sulla base di una
gara che abbia per oggetto sia la scelta del socio che l’affidamento della
specifica missione, e l’ipotesi in cui si intendano affidare ulteriori appalti
ad una società mista già costituita. Con riferimento al primo caso, la
giurisprudenza nazionale (cfr. da ultimo Cons. St., ad.plen., 3 marzo 2008, n.
1; sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5587; sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/07) e
comunitaria (cfr. Corte giust. CE, sez. I, 11 gennaio 2005, n. C-26/03) è
pervenuta alla conclusione che, nel rispetto di precisi paletti, è sufficiente
una unica gara. Nel secondo caso , invece, occorre una gara per l’affidamento
degli appalti ulteriori e successivi rispetto all’originaria missione. Già prima
del d.lgs. n. 163 del 2006, sembrava preferibile la soluzione secondo cui,
limitatamente ai lavori e servizi specifici e originari, per i quali fosse stata
costituita la società, fosse sufficiente una sola procedura di evidenza
pubblica, e dunque bastasse quella utilizzata per la scelta dei soci privati, da
intendersi come finalizzata alla selezione dei soci più idonei anche in
relazione ai lavori e servizi da affidare alla società. Tale soluzione è stata
sostanzialmente recepita dal d.lgs. n. 163 del 2006 c.d. codice dei contratti
pubblici. Dispone infatti l’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 163 cit., che le
società miste non sono tenute ad applicare le disposizioni del medesimo d.lgs.
(e dunque non sono tenute a seguire procedure di evidenza pubblica),
limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del
servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le
condizioni specificamente indicate dalla norma. Ne discende che la società mista
opera nei limiti dell’affidamento iniziale e non può ottenere senza gara
ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario. Pres.
Baccarini, Est. Poli - A. s.p.a. (avv.ti Ilari e Fiore) c. M. s.r.l. (avv. Della
Rocca) - Conferma TAR Abruzzo, Pescara, n. 140/2008.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 13/02/2009, (C.C. 25/11/2008), n. 824
APPALTI - Affidamento in house - Requisiti della partecipazione totalitaria e
del controllo analogo - Interpretazione restrittiva. I due fondamentali
requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ai fini
dell’affidamento in house- ossia la partecipazione totalitaria del soggetto
pubblico affidante al capitale della società “in house” affidataria; nonché il
c.d. “controllo analogo” (a quello, totale, che si avrebbe sui propri organi
interni) che il primo deve avere su quest’ultima - vanno interpretati
restrittivamente e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle
circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su
colui che intende avvalersene. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti
(avv. Faraci) c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione
integrata dei rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro
ricorso - Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio
2009, n. 48
APPALTI - Dichiarazione di emergenza - Informativa supplementare atipica
- Revoca dell’aggiudicazione - Impugnazione - Competenza funzionale del TAR
Lazio. La revoca dell’aggiudicazione di un appalto, adottata - in regime di
emergenza - sulla base di un’informativa supplementare atipica, va impugnata
innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 bis del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, convertito con modificazioni dalla
L. 27 gennaio 2006 n. 21. Pres. Trovato, Est. Millemaggi Cogliani - T. s.r.l.
(avv.ti Rubino e Cucchiara) c. Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento
regionale della Protezione Civile e altri (Avv. Stato) (Conferma TAR SICILIA,
Palermo, n. 2391/2007) -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 14 gennaio
2009, n.15
APPALTI - Soglia non raggiunta - Aggiudicazione dell’appalto - Limiti -
Diritto comunitario - Applicazione - Direttiva 2004/18. In sede
dell’aggiudicazione dell’appalto il cui valore non raggiunge detta soglia, le
norme fondamentali del Trattato e in particolare il principio della parità di
trattamento devono essere rispettati. L’elemento distintivo rispetto agli
appalti il cui valore superi la soglia stabilita dalle disposizioni della
direttiva 2004/18 è che soltanto questi ultimi sono soggetti alle procedure
specifiche e rigorose previste da tali disposizioni (v., sentenza 15/05/2008,
cause riunite C-147/06 e C-148/06, SECAP e Santorso). Lenaerts (Pres.) - Juhász
(Rel.) - Serrantoni Srl (ed altro) c. Comune di Milano.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-376/08
APPALTI - Appalti pubblici - Università e istituti di ricerca - Principio
della concorrenza - Violazione - Nozione di “operatore economico” - Direttiva
2004/18. L’ammissione delle università, degli istituti di ricerca e dei loro
raggruppamenti alla partecipazione ad appalti pubblici potrebbe violare il
principio della concorrenza sotto un duplice profilo. Da un lato, essa
rischierebbe di sottrarre al libero mercato quote di appalti pubblici ai quali
un numero non irrilevante di imprese ordinarie avrebbe, di fatto, difficoltà di
accesso. Dall’altro, essa collocherebbe ingiustamente l’affidatario in una
posizione di privilegio che gli garantirebbe una sicurezza economica attraverso
finanziamenti pubblici costanti e prevedibili di cui gli altri operatori
economici non possono beneficiare. Tuttavia, un’interpretazione restrittiva
della nozione di «operatore economico» che fosse legata alla collocazione
stabile di quest’ultimo «sul mercato» e che impedisse quindi alle università,
agli istituti di ricerca e ai loro raggruppamenti di partecipare a gare
d’appalto sarebbe gravemente pregiudizievole per la collaborazione tra entità
pubbliche e private, nonché tra attività di ricerca e attività d’impresa, e, in
definitiva, rappresenterebbe una restrizione della concorrenza. Lenaerts (Pres.)
Juhász (Rel.) - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)
c. Regione Marche.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-305/08
APPALTI - Regolarità contributiva - Violazione - Consapevolezza della mancata
correttezza contributiva - Connotazione di gravità - Rappresentazione
dell’insoluto - Contraddittorio tra la stazione appaltante e l’impresa
partecipante. La consapevolezza della mancata correttezza contributiva al
momento della richiesta di partecipazione connota di gravità tout court la
violazione, essendo la ricorrente onerata, al momento della domanda di
partecipazione, e proprio al fine di evitare false dichiarazione, di
rappresentare l'eventuale insoluto, la sua entità e le ragioni che l'avessero
determinato, al fine di instaurare, essa stessa, un contraddittorio sul punto
onde consentire alla stazione appaltante di escludere la gravità e definitività
della violazione. (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1623/2008). Pres. Amodio,
Est. Buonauro - F.C. s.r.l. (avv. Esposito) c. Comune di Torre del Greco (avv.ti
Benevento e Salvini) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 11/12/2009, n. 8693
APPALTI - Commissione di gara - Organo straordinario e temporaneo -
Attività - Rilevanza esterna - Approvazione da parte degli organi competenti
dell’amministrazione aggiudicatrice - Aggiudicazione definitiva - Potere di
autotutela. La commissione di gara è un organo straordinario e
temporaneo dell'amministrazione aggiudicatrice (C.d.S., sez. IV, 4 febbraio
2003, n. 560; C.G.A., 6 settembre 2000, n. 413) e non già una figura
organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa (C.d.S., sez. V, 14
aprile 1997, n. 358), la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in
quanto recepita e approvata dagli organi competenti della predetta
amministrazione appaltante. Infatti, essa svolge compiti di natura
essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente, rispetto
all'amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione
di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata
alla individuazione del miglior contraente possibile, attività che si
concreta nella c.d. aggiudicazione provvisoria. La funzione di detta
commissione si esaurisce soltanto con l'approvazione del proprio operato da
parte degli organi competenti dell'amministrazione appaltante e, cioè, con
il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva: nel periodo
intercorrente tra tali atti non può fondatamente negarsi il potere della
stessa commissione di riesaminare nell'esercizio del potere di autotutela il
procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento di gara
per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, anche in
relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di
un'impresa concorrente. Pres. Iannotta, Est. Montedoro - E.D.L. (avv.
Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro (n.c.)- (Riforma TAR Pugli,
Lecce n. 3908/2007).
CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7042
APPALTI - Commissione di gara - Sedute diverse - Accorpamento in unico
atto di verbalizzazione- Legittimità. E’ legittimo l’accorpamento in un
unico atto della verbalizzazione di varie sedute della Commissione di gara
ed anche la sua redazione non contestuale al compimento delle operazioni di
gara (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 19 marzo 2009 n. 172). Pres. De Leo,
Est. Guadagno - S. s.p.a. (avv. Della Morte) c. Università degli studi di
Salerno (Avv. Stato).
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 11/11/2009, n. 6669
APPALTI - Concorsi di progettazione banditi da privati - Regione Puglia -
Art. 8, c. 1, L. r. n. 14/2008 - Obbligo di aderire alla procedura prevista
dalla norma - Illegittimità costituzionale - Invasione della competenza
legislativa esclusiva statale nell’ambito dell’ordinamento civile.
L'art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008
stabilisce che «ai concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque
da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di
contratti pubblici di lavori e servizi, oltre alle disposizioni di cui agli
artt. 5 e 6, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente
articolo». I privati quindi non hanno la possibilità di aderire
volontariamente alla procedura prevista, ma sono obbligati a far uso della
stessa, nel rispetto di tutte le prescrizioni poste dalla disposizione Ne
consegue che tale normativa introduce una limitazione dell'autonomia
privata. La disciplina dettata dalla citata disposizione della legge
regionale, dunque, invade la competenza legislativa esclusiva statale
nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Ne va dichiarata, pertanto,
l'illegittimità costituzionale. Pres. Amirante, Est. Cassese - Presidente
del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia -
CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 283
APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Scadenza del termine - Ricorso
per inadempimento su un contratto che abbia già esaurito tutti i suoi
effetti - Irricevibilità. In materia di appalti pubblici, un ricorso per
inadempimento è irricevibile se, alla data di scadenza del termine fissato
nel parere motivato, il contratto in questione aveva esaurito già tutti i
suoi effetti (v., C.G.E. sentenze 2/06/2005, causa C-394/02,
Commissione/Grecia; nonché 11/10/2007, causa C-237/05, Commissione/Grecia).
Pres. Lenaerts - Juhász (Relatore) - Commissione delle Comunità europee c.
Repubblica federale di Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-536/07
APPALTI - Verifica della congruità dell’offerta anomala - Potere tecnico
discrezionale dell’amministrazione. Il giudizio di verifica della
congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà
o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica
di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione di per sé
insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni
siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o
affette da errori di fatto (C.d.S., IV, 20 maggio 2008, n. 2348; VI, 25
settembre 2007, n. 4933, V, 18 settembre 2009 n. 5589). Pres. ed Est.
Calderoni - B. sas e altro (avv. Salvadori) c. Comune di Roncadelle (avv.
Ballerini).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 28 ottobre 2009, n. 1780
APPALTI - RIFIUTI - Gara di rilievo comunitario per l’affidamento del
servizio di raccolta dei rifiuti urbani - gara deserta - Modalità di
affidamento - Principio della libertà di scelta dell’Amministrazione -
Sindacato del giudice amministrativo - Limiti. In tema di gara di
rilievo comunitario per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, vige il
principio della sostanziale libertà di scelta dell’Amministrazione, in
ordine alla modalità di affidamento del servizio, una volta andata deserta
la gara (comunitaria) bandita: dall’esperimento di una nuova procedura di
appalto, alla trattativa privata, all’affidamento in house; le scelte in
questione impingono nel merito dell’azione amministrativa e come tali si
sottraggono al sindacato di legittimità, salvo che non siano palesemente
arbitrarie, irragionevoli, irrazionali, illogiche e fondate su di un
macroscopico travisamento di fatto (Consiglio di Stato (Sez. V, 28 settembre
2009, n. 5808). Pres. ed Est. Calderoni - B. sas e altro (avv. Salvadori) c.
Comune di Roncadelle (avv. Ballerini).
Tribunale Amministrativo Rrgionale LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 28/10/2009,
n. 1780
APPALTI - Autocertificazione - Art. 15 L. n. 3/2003 - Estensione alle
procedure di aggiudicazione affidamento - Applicazione generale - Redazione
del bando di gara - Previsione dell’obbligo di produzione autentica -
Legittimità - Giustificazione. L'articolo 15 del collegato ordinamentale
alla legge finanziaria 2003 (legge 3/2003), integrando l'articolo 77 del DPR
445/00, prevede l'estensione degli istituti di semplificazione anche nelle
procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali.
L’autocertificazione deve quindi trovare generale applicazione, salvo
eccezioni specifiche della legge. Per altro verso, l’autocertificazione può
essere esclusa, per ragioni specifiche, anche per scelta
dell’Amministrazione, in sede di redazione del bando, scelta che deve,
tuttavia, trovare qualche giustificazione, anche implicita, relativa
all’essenzialità della produzione autentica o autenticata del certificato,
compromettendo altrimenti la regola generale di semplificazione documentale
nei rapporti cittadino-P.A.. Pres. Bianchi, Est. Lotti - I .s.r.l. (avv.ti
Boifava e Gili) c. Provincia di Novara (avv. Ferrarese).
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 26 ottobre 2009, n. 2334
APPALTI - Gestione del servizio idrico integrato - Appalti pubblici di
servizi o concessione di servizi - Art. 23 dello Statuto della Corte di
giustizia - Art. 1, nn. 2, lett. d), e 4, direttiva 2004/18 - Artt. 1, nn.
2, lett. d); 3, lett. b), e 4, n. 1, lett. a) direttiva 2004/17.
L’attribuzione di un servizio pubblico locale consistente nella gestione del
servizio idrico integrato, potrebbe rientrare, stando alla natura del
corrispettivo di tale servizio, nella definizione di «appalti pubblici di
servizi» o in quella di «concessione di servizi» ai sensi, rispettivamente,
dell’art. 1, nn. 2, lett. d), e 4, della direttiva 2004/18, oppure,
eventualmente, dell’art. 1, nn. 2, lett. d), e 3, lett. b), della direttiva
2004/17, il cui art. 4, n. 1, lett. a), prevede che quest’ultima si applica
alla messa a disposizione o alla gestione di reti fisse destinate alla
fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il
trasporto o la distribuzione di acqua potabile o all’alimentazione di tali
reti con acqua potabile. Pres./Rel. Rodrigues - Acoset SpA c. Conferenza
Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/10/2009, Sentenza C-196/08
APPALTI - Fornitura di servizi - Operazione di concessione di servizi e di
appalti pubblici di servizi - Qualificazione e differenza - Direttive
2004/18 e 2004/17. La questione se un’operazione debba o meno essere
qualificata come «concessione di servizi» o di «appalti pubblici di servizi»
dev’essere valutata esclusivamente alla luce del diritto comunitario (v.
sentenza 18/07/2007, causa C-382/05, Commissione/Italia). La differenza tra
un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo
della fornitura di servizi (v. sentenza 10/09/2009, causa C-206/08, WAZV
Gotha). «Un appalto pubblico di servizi» ai sensi delle direttive 2004/18 e
2004/17 comporta un corrispettivo che è pagato direttamente
dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi (v. sentenza
13/10/2005, causa C-458/03, Parking Brixen). Si è in presenza di una
concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite
consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed
implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei
servizi in questione (v., sentenze 13/11/2008, causa C-437/07,
Commissione/Italia). Pres./Rel. Rodrigues - Acoset SpA c. Conferenza Sindaci
e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/10/2009, Sentenza C-196/08
APPALTI - Controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica
concedente - l’indizione della gara non è obbligatoria - artt. 12 CE, 43 CE
e 49 CE. L’applicazione delle regole enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e
49 CE, nonché dei principi generali di cui esse costituiscono la specifica
espressione, è esclusa se, allo stesso tempo, il controllo esercitato sul
concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa
esercita sui propri servizi e se il detto concessionario realizza la parte
più importante della propria attività con l’autorità che lo detiene. In un
caso siffatto, l’indizione della gara non è obbligatoria, anche se la
controparte contrattuale è un ente giuridicamente distinto
dall’amministrazione aggiudicatrice (v. sentenza 10/09/2009, causa C-573/07,
Sea). Detta giurisprudenza rileva sia per l’interpretazione delle direttive
2004/18 e 2004/17 sia per quella degli artt. 43 CE e 49 CE nonché dei
principi generali di cui essi costituiscono la specifica. Pres./Rel.
Rodrigues - Acoset SpA c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO
Idrico Ragusa ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/10/2009, Sentenza C-196/08
APPALTI - Attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista
pubblico-privata senza indizione di gara - Principio della parità di
trattamento - Disposizioni in materia di concessioni. L’attribuzione di
un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza indizione di
gara pregiudicherebbe l’obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed
il principio della parità di trattamento, nella misura in cui una procedura
siffatta offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale di detta
società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti (sentenze 10/11/2005,
causa C-29/04, Commissione/Austria). Peraltro, il fatto che un soggetto
privato e un’amministrazione aggiudicatrice cooperino nell’ambito di
un’entità a capitale misto non può giustificare il mancato rispetto, in sede
di aggiudicazione di concessioni a tale soggetto privato o all’entità a
capitale misto, delle disposizioni in materia di concessioni. (Comunicazione
interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario
degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati
istituzionalizzati - PPPI). Inoltre, una società a capitale misto, pubblico
e privato, deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata
della concessione e che qualsiasi modifica sostanziale del contratto
comporterebbe un obbligo di indire una gara (v. sentenza 19/06/2008, causa
C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur). Pres./Rel. Rodrigues - Acoset SpA
c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ed altri.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/10/2009, Sentenza C-196/08
APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Procedure di aggiudicazione -
Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara - Obbligo di ammettere
un numero minimo di candidati idonei - Modalità - Direttiva 93/37/CEE e s.m.
Dir. 97/52/CE. L’art. 22, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno
1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che
quando un appalto è attribuito mediante procedura negoziata e il numero dei
candidati idonei non raggiunge il limite minimo fissato per la procedura di cui
trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura
invitando il candidato idoneo o i candidati idonei a negoziare le condizioni
dell’appalto in parola. Pres. Lenaerts - Rel. Lapuerta - Hochtief AG c.
Közbeszerzések Tanácsa.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, Sentenza C-138/08
APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Procedura negoziata - Obbligo di
assicurare una concorrenza reale - Direttiva 93/37/CEE e s.m. Dir. 97/52/CE.
La direttiva 93/37, come modificata dalla direttiva 97/52, deve essere
interpretata nel senso che l’obbligo di far sì che vi sia una concorrenza reale
è adempiuto allorché l’amministrazione aggiudicatrice adotta la procedura
negoziata nelle condizioni di cui all’art. 7, n. 2, della medesima direttiva.
Pres. Lenaerts - Rel. Lapuerta - Hochtief AG c. Közbeszerzések Tanácsa.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, Sentenza C-138/08
APPALTI - Somministrazione di lavoro - D.Lgs. n. 276/2003 - Lavoratore
somministrato - Procedura selettiva per appalti pubblici - Computo entro la
consistenza organizzativa dell’imprenditore - Fondamento. Secondo il decreto
legislativo n. 276 del 2003 la somministrazione di lavoro è posta in essere
attraverso la stipulazione di due contratti, distinti ma collegati: il contratto
di somministrazione di lavoro concluso tra il somministratore e l’utilizzatore,
il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore; il contratto
può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Ora, è vero che il
lavoratore in somministrazione non è computato nell'organico dell'utilizzatore
ai fini dell'applicazione di normativa di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul
lavoro; tuttavia il lavoratore somministrato lavora per tutta la durata del
rapporto sotto le direttive e nell'interesse dell'utilizzatore, ragion per cui
detti lavoratori ben potranno essere computati ai fini della valutazione della
consistenza organizzativa dell'imprenditore quale requisito di carattere tecnico
nell'ambito di una procedura selettiva per appalti pubblici (cfr. circolare 22
febbraio 2005 n.7 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Pres.
Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e Pinello) c. A. scarl (avv.
Fracanzani) -
TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416
APPALTI - Verifica dell’anomalia dell’offerta - Finalità. La finalità della
verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse
espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo
irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità
esecutive in violazione di norme con la conseguenza di far sorgere contestazioni
e ricorsi. L'amministrazione deve infatti aggiudicare l'appalto a soggetti che
abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche
della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il
profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della
prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile
d'impresa affinché la stessa possa rimanere sul mercato. Occorre quindi
contemperare l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione
formulando un'offerta competitiva con quello della stazione appaltante ad
aggiudicare al minor costo senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto
dei tempi e dei costi contrattuali. Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti
Maggiora e Pinello) c. A. scarl (avv. Fracanzani) -
TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416
APPALTI - Anomalia dell’offerta - Elementi di possibile giustificazione -
Tipizzazione normativa - Esclusione. La verifica di anomalia non ha per
oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica,
mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o
inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta
esecuzione dell'appalto. Non esiste quindi una tipizzazione normativa "chiusa"
degli elementi di possibile giustificazione, valendo semmai un limite
logico-sistematico desumibile dalla formula dell'articolo 87 comma l, del D. Lgs.
163/2006. Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e Pinello) c. A.
scarl (avv. Fracanzani) -
TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416
APPALTI - Giudizio di anomalia -Giudizio positivo - Giudizio negativo -
Motivazione - Differenza. La motivazione del giudizio di anomalia dev'essere
rigorosa ed analitica soltanto nel caso di giudizio negativo, mentre, nel caso
di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell'offerta anomala,
non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata
motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o
espressiva di ulteriori apprezzamenti, con la conseguenza che il giudizio
favorevole di non anomalia dell'offerta non richiede puntualità di
argomentazioni, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem alle
stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo
obbligo. Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e Pinello) c. A.
scarl (avv. Fracanzani) -
TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416
APPALTI - Commissione giudicatrice - Natura di collegio perfetto - Supplenza -
Finalità. La commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un
collegio perfetto che deve operare con il plenum e non con la semplice
maggioranza dei suoi componenti. La natura di collegio perfetto non è
contraddetta dalla nomina di supplenti, ma, anzi, ne è confermata. Lo scopo
della supplenza, nel caso di commissioni di gara , è proprio quello, da un lato,
di garantire che il collegio possa operare con il plenum anziché con la sola
maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi e, dall'altro
lato, che la commissione svolga le sue operazioni con continuità e tempestività,
senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei
suoi componenti. Infatti il plenum dei componenti del collegio perfetto va
riferito alla contestuale presenza del numero di componenti previsto e non alla
necessaria identità fisica delle persone che lo compongono. L’istituto della
supplenza, anche ove non previsto espressamente nel bando, deve intendersi
implicito nel sistema. Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e
Pinello) c. A. scarl (avv. Fracanzani) -
TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416
APPALTI - Appalto pubblico misto (prodotti e servizi) - Organismi di
diritto pubblico - Amministrazioni aggiudicatrici - Bando di gara -
Confezione e fornitura di calzature ortopediche adattate individualmente
alle esigenze dei pazienti - Consulenze dettagliate offerte ai pazienti -
Direttiva 2004/18/CE. Quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia
prodotti che servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in
questione debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di
servizi è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi
oggetto di tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che
sono fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di
ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere una
consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere
collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del calcolo
del valore di ciascuna delle componenti di esso. Hans & Christophorus
Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07
APPALTI - Appalto pubblico misto - Prestazione di servizi - Accordo
quadro - Remunerazioni delle diverse forme di assistenza offerte - Art. 1,
n. 5, Direttiva 2004/18/CE. Qualora nell’appalto pubblico misto la
prestazione di servizi risulti preponderante rispetto alla fornitura di
prodotti, dovrà essere considerato un «accordo quadro» ai sensi dell’art. 1,
n. 5, della direttiva 2004/18 un accordo come quello oggetto della causa
principale, concluso tra una cassa pubblica di assicurazione malattia ed un
operatore economico, nel quale siano definite le remunerazioni delle diverse
forme di assistenza offerte da tale operatore nonché la durata di
applicazione dell’accordo, e ove il suddetto operatore si obblighi ad
adoprarsi in favore degli assicurati che ne facciano richiesta e la suddetta
cassa malattia, dal canto suo, sia l’unica debitrice della remunerazione
degli interventi di tale stesso operatore. Hans & Christophorus Oymanns GbR,
Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07
APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Pratica concordata - Informazioni
scambiate con i loro concorrenti - Valutazione secondo le regole del diritto
nazionale - Sufficienza di una sola riunione o necessità di una concertazione
duratura e regolare. Nell’ambito dell’esame del nesso causale tra la
concertazione ed il comportamento sul mercato degli operatori ad essa
partecipanti, nesso che è necessario ai fini di dichiarare la sussistenza di una
pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il giudice nazionale è
tenuto ad applicare, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati
fornire, la presunzione di causalità enunciata dalla giurisprudenza della Corte,
secondo cui tali operatori, allorché restano attivi sul mercato, tengono conto
delle informazioni scambiate con i loro concorrenti.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08
APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Pratica concordata - Presunzione
di un nesso causale - Presupposti. La presunzione di un nesso causale tra la
concertazione e il comportamento sul mercato vale sempre, anche qualora la
concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori
interessati, sempre che l’operatore partecipante alla concertazione sia rimasto
attivo sul mercato. Per quanto concerne la valutazione del carattere
anticoncorrenziale di una pratica concordata, occorre considerare in particolare
gli scopi oggettivi che persegue nonché il contesto economico e giuridico nel
quale si inserisce (v, in tal senso, sentenze 8/11/1983, cause riunite da 96/82
a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ International Belgium e
a./Commissione, nonché 20/11/2008, causa C-209/07, Beef Industry Development
Society e Barry Brothers, non ancora pubblicata sulla Raccolta, punti 16 e 21).
Inoltre, anche se l’intenzione delle parti non rappresenta un elemento
necessario al fine di determinare la natura restrittiva di una pratica
concordata, nulla vieta alla Commissione delle Comunità europee o ai giudici
comunitari di tenerne conto (v., in tal senso, sentenza IAZ e a./Commissione).
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08
APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Pratiche concordate - Pregiudizio
alla concorrenza - Distinzione tra le aventi oggetto anticoncorrenziale e
effetto anticoncorrenziale. Quanto alla distinzione tra le pratiche
concordate aventi un oggetto anticoncorrenziale e quelle aventi un effetto
anticoncorrenziale, si deve ricordare che, al fine di stabilire se una pratica
rientri nel divieto enunciato all’art. 81, n. 1, CE, l’oggetto e l’effetto
anticoncorrenziale non sono condizioni cumulative, bensì alternative. Pertanto,
l’alternatività di tali condizioni, espressa dalla disgiunzione «o», rende
necessario innanzi tutto considerare l’oggetto stesso della pratica concordata,
tenuto conto del contesto economico nel quale quest’ultima deve trovare
applicazione (sentenza 30/06/1966, causa 56/65, LTM). Nel caso in cui, invece,
l’analisi del tenore della pratica concordata non rivelasse un pregiudizio alla
concorrenza di sufficiente entità, occorrerebbe prendere in esame i suoi effetti
e, per poterla vietare, dovrebbero sussistere tutti gli elementi che comprovano
che il gioco della concorrenza è stato di fatto impedito, ristretto o falsato in
modo sensibile.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08
APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Concorrenza all’interno del
mercato comune - Pratica concordata - Differenza tra «infrazioni per oggetto» e
«infrazioni per effetto» - Giurisprudenza. In tema di concorrenza, per
valutare se una pratica concordata sia vietata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE,
è superfluo prendere in considerazione i suoi effetti concreti laddove risulti
che essa mira ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all’interno del mercato comune (v., in tal senso, sentenze 13/07/1966, cause
riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione; 21/09/2006, causa C-105/04
P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch
Gebied/Commissione, nonché Beef Industry Development Society e Barry Brothers).
La differenza tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» verte
sulla circostanza per cui talune forme di collusione tra imprese possono essere
considerate, per loro stessa natura, nocive al buon funzionamento del normale
gioco della concorrenza. In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dal
giudice del rinvio, non occorre esaminare gli effetti di una pratica concordata
una volta che sia stato accertato l’oggetto anticoncorrenziale di quest’ultima.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08
APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Scambio di informazioni tra
concorrenti - Trattato in materia di concorrenza - Interpretazione. In tema
di concorrenza, in caso di scambio di informazioni tra concorrenti, occorre
ricordare che i criteri del coordinamento e della collaborazione, costitutivi di
una pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle
norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore
economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul
mercato comune (v. sentenze Suiker Unie e a./Commissione; 14/07/1981, causa
172/80, Züchner; Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione e 28/05/1998, causa C-7/95
P, Deere/Commissione).
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08
APPALTI - Contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici - Imposizione a carattere fiscale - Esclusione dalla gara - Limiti -
Suscettibilità di regolarizzazione. In forza dei principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, tutti i
soggetti in possesso dei requisiti di capacità professionale ed economica
previsti dal diritto comunitario, dalla legge nazionale e dal bando di gara
devono essere ammessi alla gara (art. 62 Dlgs. N. 163/06), senza dover
sopportare adempimenti di natura formale tendenti alla loro esclusione, con
l’eccezione delle espresse prescrizioni di legge che impongono specifici
adempimenti documentali (ad esempio in tema di prevenzione della criminalità e
di contribuzione previdenziale) volte a garantire i superiori interessi
nazionali alla tutela di ordine pubblico, sicurezza sociale e pubblica
sicurezza. In particolare, l'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005, che ha
introdotto il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici (poi ribadito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle
successive deliberazioni dell’Autorità di vigilanza in data 10/01/2007 e
24.1.2008), tutela un interesse erariale a contenuto economico-finanziario,
connesso alle esigenze di copertura delle spese (generali e di funzionamento)
dell’Autorità di vigilanza, e traduce tale interesse in una nuova imposizione di
carattere fiscale a carico delle imprese interessate, mediante la pretesa
sostanziale all’ottenimento del pagamento a pena di esclusione dalla gara. La
previsione della medesima norma, viceversa, non si traduce né può tradursi,
nella previsione di filtri formali insuscettibili di regolarizzazione formale e
quindi capaci di causare l’esclusione di imprese che comunque adempiono al
previsto onere contributivo e che sono inoltre in possesso dei prescritti
requisiti economici e professionali, e che consentirebbero dunque di estendere
la competizione per la scelta della migliore offerta.
Pres. Pugliese, Est. Sestini - A. s.p.a. (avv. Petullà) c. Comune di Rocca
Priora (avv.ti Picozza e Ferroni).
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II bis - 07/05/2009, n. 4893
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 -2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
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