AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

Appalti

 

(Contratti - sanzioni - bandi - esclusione - giurisdizione...)

Anno 2009

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni:

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97

 

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

 

Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

 

 <

 

APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Principio della parità di trattamento - Consorzi d’imprese - Divieto di partecipazione allo stesso appalto, in modo concorrente, di un “consorzio stabile” e di una società facente parte dello stesso - Artt. 43 CE e 49 CE - Art. 7, n. 1, lett. c), Direttiva 2004/18/CE. Il diritto comunitario dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, in occasione della procedura di assegnazione di un appalto pubblico il cui importo non raggiunge la soglia di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ma che riveste un interesse transfrontaliero certo, l’esclusione automatica dalla partecipazione a detta procedura e l’irrogazione di sanzioni penali contro tanto un consorzio stabile quanto le imprese che ne sono membri, quando queste ultime hanno presentato offerte concorrenti a quella di detto consorzio nell’ambito dello stesso procedimento, anche qualora l’offerta di detto consorzio non sia stata presentata per conto e nell’interesse di tali imprese. Lenaerts (Pres.) - Juhász (Rel.) - Serrantoni Srl (ed altro) c. Comune di Milano. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-376/08

APPALTI - Soglia non raggiunta - Aggiudicazione dell’appalto - Limiti - Diritto comunitario - Applicazione - Direttiva 2004/18. In sede dell’aggiudicazione dell’appalto il cui valore non raggiunge detta soglia, le norme fondamentali del Trattato e in particolare il principio della parità di trattamento devono essere rispettati. L’elemento distintivo rispetto agli appalti il cui valore superi la soglia stabilita dalle disposizioni della direttiva 2004/18 è che soltanto questi ultimi sono soggetti alle procedure specifiche e rigorose previste da tali disposizioni (v., sentenza 15/05/2008, cause riunite C-147/06 e C-148/06, SECAP e Santorso). Lenaerts (Pres.) - Juhász (Rel.) - Serrantoni Srl (ed altro) c. Comune di Milano. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-376/08

 

APPALTI - Appalti pubblici di servizi - Nozioni di “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” - Nozione di “operatore economico” - Università e istituti di ricerca - Raggruppamento (“consorzio”) costituito da università e amministrazioni pubbliche - Preminente finalità statutaria non lucrativa - Ammissione alla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico - Direttiva 2004/18. Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di «operatore economico», devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi. Nella specie, la direttiva 2004/18 dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’interpretazione di una normativa nazionale che vieti a soggetti che, come le università e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, benché siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell’appalto considerato. Lenaerts (Pres.) Juhász (Rel.) - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) c. Regione Marche. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-305/08

APPALTI - Appalti pubblici - Università e istituti di ricerca - Principio della concorrenza - Violazione - Nozione di “operatore economico” - Direttiva 2004/18. L’ammissione delle università, degli istituti di ricerca e dei loro raggruppamenti alla partecipazione ad appalti pubblici potrebbe violare il principio della concorrenza sotto un duplice profilo. Da un lato, essa rischierebbe di sottrarre al libero mercato quote di appalti pubblici ai quali un numero non irrilevante di imprese ordinarie avrebbe, di fatto, difficoltà di accesso. Dall’altro, essa collocherebbe ingiustamente l’affidatario in una posizione di privilegio che gli garantirebbe una sicurezza economica attraverso finanziamenti pubblici costanti e prevedibili di cui gli altri operatori economici non possono beneficiare. Tuttavia, un’interpretazione restrittiva della nozione di «operatore economico» che fosse legata alla collocazione stabile di quest’ultimo «sul mercato» e che impedisse quindi alle università, agli istituti di ricerca e ai loro raggruppamenti di partecipare a gare d’appalto sarebbe gravemente pregiudizievole per la collaborazione tra entità pubbliche e private, nonché tra attività di ricerca e attività d’impresa, e, in definitiva, rappresenterebbe una restrizione della concorrenza. Lenaerts (Pres.) Juhász (Rel.) - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) c. Regione Marche. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-305/08

 

APPALTI - Art. 48 d.lgs. n. 163/2006 - Irrogazione della triplice sanzione - Requisiti di ordine speciale - Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 - Carenza dei requisiti di ordine generale - Esclusione del concorrente dalla gara. L’irrogazione della triplice sanzione (esclusione dalla gara, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione all’Autorità di vigilanza) si riferisce alle sole irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all’art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006, e non anche a quelle relative ai requisiti di ordine generale ex art. 38, essendo queste ultime sanzionabili solo con l’esclusione dalla gara. L'ipotesi di carenza dei requisiti di carattere generale, infatti, è compiutamente regolata dall'art. 38 del Codice dei contratti che prevede, in tal caso, solo l'esclusione del concorrente dalla gara e costituisce situazione ontologicamente diversa dal mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, disciplinata dall'art. 48 del medesimo Codice che riconnette a tale circostanza, oltre all'esclusione del concorrente dalla gara, anche l'escussione della relativa cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’evidente natura sanzionatoria del citato art. 48, d’altronde, la rende norma di stretta interpretazione e, quindi, non estendibile ad ipotesi diverse da quelle tassativamente previste. Pres. Bianchi, Est. Goso - F.I. s.r.l. (avv.ti Monti e Razedo) c. Comune di Valenza (avv.ti Sarzotti e Zgagliardich) e altri (n.c.). TAR PIEMONTE, Sez. I - 21 dicembre 2009, n. 3709

 

APPALTI - DURC - Regolarità contributiva - Requisito sostanziale di partecipazione alla gara - Verifica - Poteri officiosi della stazione appaltante. La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell'affidabilità, diligenza e serietà dell'impresa e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n. 5517/2001 e TAR Lazio, sez.II, n. 4814/2006). Ne consegue che la piena verifica in merito alle relative dichiarazioni rientra nei poteri officiosi della stazione appaltante, sia in relazione alle specifiche previsioni del Codice dei contratti, sia con riguardo a più generali canoni dell’azione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 in materia di documenti amministrativi e art. 6 della legge n. 241/90). Pres. Amodio, Est. Buonauro - F.C. s.r.l. (avv. Esposito) c. Comune di Torre del Greco (avv.ti Benevento e Salvini) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 11 dicembre 2009, n. 8693

APPALTI - Regolarità contributiva - Violazione - Consapevolezza della mancata correttezza contributiva - Connotazione di gravità - Rappresentazione dell’insoluto - Contraddittorio tra la stazione appaltante e l’impresa partecipante.
La consapevolezza della mancata correttezza contributiva al momento della richiesta di partecipazione connota di gravità tout court la violazione, essendo la ricorrente onerata, al momento della domanda di partecipazione, e proprio al fine di evitare false dichiarazione, di rappresentare l'eventuale insoluto, la sua entità e le ragioni che l'avessero determinato, al fine di instaurare, essa stessa, un contraddittorio sul punto onde consentire alla stazione appaltante di escludere la gravità e definitività della violazione. (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1623/2008). Pres. Amodio, Est. Buonauro - F.C. s.r.l. (avv. Esposito) c. Comune di Torre del Greco (avv.ti Benevento e Salvini) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 11/12/2009, n. 8693

 

APPALTI - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta - Art. 76 d.lgs. n. 163/2006 - Normativa comunitaria - Proposta tecnica migliorativa rispetto al progetto base. La previsione esplicita della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta è oggi generalizzata dall'art. 76, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) per qualsivoglia appalto, come derivante dalle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18. La scelta del legislatore comunitario riposa sulla circostanza che, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante gode di maggiore discrezionalità e soprattutto sceglie il contraente valutando non solo criteri matematici, ma la complessità dell'offerta proposta.In altri termini, deve ritenersi insito nella scelta di tale criterio selettivo che sia consentito alle imprese proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non vengano alterati i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, a condizione cioè che non venga stravolto l'oggetto del contratto e che la proposta tecnica risulti migliorativa rispetto al progetto base, nel rispetto delle esigenze della pubblica amministrazione (tra le tante, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 29 ottobre 2008, n. 1480). Pres. ed Est. Zuballi - A. s.r.l. (avv.ti Paletta e Masnata) c. Comune di Chieti (avv.ti Tracanna, Morgione e Trifone) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I- 1 dicembre 2009, n.1096

 

APPALTI - RIFIUTI - Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti - Iscrizione all’albo dei gestori ambientali - Requisito essenziale - Art. 212 codice ambiente - Garanzie per la P.A. - Criteri di proporzionalità e buona amministrazione. L’iscrizione all’albo dei gestori ambientali costituisce il requisito minimo ed essenziale per consentire non solo alle imprese di operare in questo settore ma anche per assicurare, alle pubbliche amministrazioni che decidono di rivolgersi al mercato per lo svolgimento di siffatte attività, di poter fare leva su soggetti dotati di alta professionalità e serietà. In questi termini, la scelta (o meglio l’obbligo) della PA di prevedere l’iscrizione all’albo di cui all’art. 212 del codice ambiente, ai fini della partecipazione ad appalti relativi alla gestione dei rifiuti, senz’altro risponde a criteri di proporzionalità e buona amministrazione. Pres. Ravalli ,Est. Santini - T. coop e altro (avv. Ponzo) c. Autorità portuale di Bari (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 19 novembre 2009, n. 2799

 

APPALTI - Requisiti tecnico finanziari di partecipazione - Mancanza di specifica prescrizione di gara -Possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento - Sussistenza. Anche in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, è possibile ricorrere all’istituto del’avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico finanziario di partecipazione (Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856). Pres. f.f. Cerreto, Est. Capuzzi - B. s.r.l. (avv.ti Merulla e Pappalardo) c. Comune di Tremezzo (avv.ti Bologna e Lavatelli) - (Conferma TAR Lombardia, Milano, n. 3091/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7054

 

APPALTI - Riapertura del procedimento di gara - Potere di autotutela - Procedimento unico - Comunicazione della riapertura - Necessità - Esclusione. La riapertura del procedimento di gara ai fini dell'esercizio del potere di autotutela volto ad eliminare illegittimità precedentemente verificatesi non costituisce un nuovo procedimento amministrativo, essendo unico il procedimento di gara per la scelta del contraente nei pubblici appalti che ha inizio con il bando di gara e si conclude solo con l'aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che non è necessaria la comunicazione della riapertura del procedimento di gara e delle successive attività della commissione ma solo la comunicazione della data in cui la commissione procede al riesame (Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5360). Pres. Iannotta, Est. Montedoro - E.D.L. (avv. Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro (n.c.)- (Riforma TAR Pugli, Lecce n. 3908/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12/11/2009, n.7042

APPALTI - Commissione di gara - Organo straordinario e temporaneo - Attività - Rilevanza esterna - Approvazione da parte degli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice - Aggiudicazione definitiva - Potere di autotutela. La commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione aggiudicatrice (C.d.S., sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 560; C.G.A., 6 settembre 2000, n. 413) e non già una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa (C.d.S., sez. V, 14 aprile 1997, n. 358), la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti della predetta amministrazione appaltante. Infatti, essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente, rispetto all'amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior contraente possibile, attività che si concreta nella c.d. aggiudicazione provvisoria. La funzione di detta commissione si esaurisce soltanto con l'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell'amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra tali atti non può fondatamente negarsi il potere della stessa commissione di riesaminare nell'esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, anche in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente. Pres. Iannotta, Est. Montedoro - E.D.L. (avv. Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro (n.c.)- (Riforma TAR Pugli, Lecce n. 3908/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7042

 

APPALTI - Principi di pubblicità e trasparenza delle sedute - Derogabilità - Lex specialis - Valutazione dell’offerta tecnica e apertura delle buste in sede riservata. I principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara non sono assoluti, ma derogabili dalla lex specialis di gara, la quale ben può prevedere la valutazione in seduta riservata dell'offerta tecnica ed anche, per esigenze di economicità della procedura, la stessa apertura delle relative buste in seduta riservata. (in senso conforme T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 settembre 2007 n. 8536). Pres. De Leo, Est. Guadagno - S. s.p.a. (avv. Della Morte) c. Università degli studi di Salerno (Avv. Stato). TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 11 novembre 2009, n. 6669

APPALTI - Commissione di gara - Sedute diverse - Accorpamento in unico atto di verbalizzazione- Legittimità. E’ legittimo l’accorpamento in un unico atto della verbalizzazione di varie sedute della Commissione di gara ed anche la sua redazione non contestuale al compimento delle operazioni di gara (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 19 marzo 2009 n. 172). Pres. De Leo, Est. Guadagno - S. s.p.a. (avv. Della Morte) c. Università degli studi di Salerno (Avv. Stato). TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 11/11/2009, n. 6669

 

APPALTI - Regione Puglia - Contratti sotto soglia - Disposizioni regionali su concorsi di idee e progettazione - Art. 5, c. 2 e artt. 6 , 7 e 8 della L.R. n. 14/2008 - Illegittimità costituzionale - Ambito materiale della tutela della concorrenza - Potestà legislativa esclusiva statale - Distinzione tra contrato sotto soglia e sopra soglia - Irrilevanza - Legislatore regionale - Adozione di disposizioni pro concorrenziali - Preclusione - Fondamento. Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, e degli artt. 6, 7 e 8 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008 sono fondate. Le disposizioni della legge regionale sui concorsi di idee e di progettazione concernenti i contratti sotto-soglia ricadono nell'ambito materiale della tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato. Al fine dell'individuazione dell'ambito materiale della tutela della concorrenza, non ha rilievo la distinzione tra contratti sopra-soglia e sotto-soglia, perché tale materia «trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento al valore economico dell'appalto», sicché «anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale» (sentenze n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007).Né si può sostenere che la Regione sia legittimata ad adottare disposizioni legislative con effetti pro-concorrenziali, volte ad elevare la protezione della concorrenza. Infatti, il legislatore regionale può legittimamente adottare, in ordine alle procedure ad evidenza pubblica, disposizioni con effetti pro-concorrenziali esclusivamente nelle ipotesi in cui esso possa vantare un autonomo titolo di legittimazione (sentenza n. 160 del 2009) e «tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 431 del 2007). L'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ha conferito allo Stato, in via esclusiva, il compito di regolare la concorrenza al fine di assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. L'uniformità rappresenta un valore in sé perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. La tutela della concorrenza non può essere fatta per zone: essa, «per sua natura, non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia» (sentenza n. 443 del 2007). Da quanto sin qui rilevato deriva che alle Regioni non è consentito adottare una disciplina relativa alle procedure ad evidenza pubblica, neppure quando essa miri a garantire un livello di concorrenza più elevato rispetto a quello statale. Pres. Amirante, Est. Cassese - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 283

APPALTI - Concorsi di progettazione banditi da privati - Regione Puglia - Art. 8, c. 1, L. r. n. 14/2008 - Obbligo di aderire alla procedura prevista dalla norma - Illegittimità costituzionale - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale nell’ambito dell’ordinamento civile.
L'art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008 stabilisce che «ai concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo». I privati quindi non hanno la possibilità di aderire volontariamente alla procedura prevista, ma sono obbligati a far uso della stessa, nel rispetto di tutte le prescrizioni poste dalla disposizione Ne consegue che tale normativa introduce una limitazione dell'autonomia privata. La disciplina dettata dalla citata disposizione della legge regionale, dunque, invade la competenza legislativa esclusiva statale nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Ne va dichiarata, pertanto, l'illegittimità costituzionale. Pres. Amirante, Est. Cassese - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 283

 

APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Contratto tra un ente pubblico e un’impresa privata vertente sulla locazione, al primo, di sale di esposizione fieristica che la seconda dovrà erigere - Retribuzione dell’impresa privata tramite il versamento di un canone di locazione mensile per 30 anni - Inadempimento di uno Stato (Repubblica federale di Germania) - Direttiva 93/37/CEE. Nei casi in cui venga conclusa l'aggiudicazione con una società, denominata in seguito con altro nome, senza applicare la procedura di aggiudicazione di appalto di cui alle disposizioni degli artt. 7, n. 4, e 11 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, lo Stato che non applichi tali disposizioni viene meno agli obblighi ad essa incombenti. (Nella specie, Repubblica federale di Germania). Pres. Lenaerts - Juhász (Relatore) - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-536/07

APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Scadenza del termine - Ricorso per inadempimento su un contratto che abbia già esaurito tutti i suoi effetti - Irricevibilità. In materia di appalti pubblici, un ricorso per inadempimento è irricevibile se, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, il contratto in questione aveva esaurito già tutti i suoi effetti (v., C.G.E. sentenze 2/06/2005, causa C-394/02, Commissione/Grecia; nonché 11/10/2007, causa C-237/05, Commissione/Grecia). Pres. Lenaerts - Juhász (Relatore) - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-536/07

 

APPALTI - Gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso - Art. 84 d.lgs. n. 163/2006 - Applicabilità - Esclusione - Ontologica distinzione dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. 84 Codice Contratti, siccome espressamente dettato per le gare da aggiudicare "con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" è pacificamente inapplicabile alle gare in cui viga il criterio del prezzo più basso, stante che “i due sistemi di aggiudicazione sono ontologicamente distinti, sì da comportare una distinta disciplina di gara” (in termini: Consiglio di stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4613). Pres. ed Est. Calderoni - B. sas e altro (avv. Salvadori) c. Comune di Roncadelle (avv. Ballerini). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 28 ottobre 2009, n. 1780

APPALTI - Verifica della congruità dell’offerta anomala - Potere tecnico discrezionale dell’amministrazione. Il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (C.d.S., IV, 20 maggio 2008, n. 2348; VI, 25 settembre 2007, n. 4933, V, 18 settembre 2009 n. 5589). Pres. ed Est. Calderoni - B. sas e altro (avv. Salvadori) c. Comune di Roncadelle (avv. Ballerini). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 28 ottobre 2009, n. 1780

APPALTI - RIFIUTI - Gara di rilievo comunitario per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani - gara deserta - Modalità di affidamento - Principio della libertà di scelta dell’Amministrazione - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti. In tema di gara di rilievo comunitario per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, vige il principio della sostanziale libertà di scelta dell’Amministrazione, in ordine alla modalità di affidamento del servizio, una volta andata deserta la gara (comunitaria) bandita: dall’esperimento di una nuova procedura di appalto, alla trattativa privata, all’affidamento in house; le scelte in questione impingono nel merito dell’azione amministrativa e come tali si sottraggono al sindacato di legittimità, salvo che non siano palesemente arbitrarie, irragionevoli, irrazionali, illogiche e fondate su di un macroscopico travisamento di fatto (Consiglio di Stato (Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5808). Pres. ed Est. Calderoni - B. sas e altro (avv. Salvadori) c. Comune di Roncadelle (avv. Ballerini). Tribunale Amministrativo Rrgionale LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 28/10/2009, n. 1780

 

APPALTI - Gara - Bando - Lettera della lex specialis - Interpretazione estensiva - Esclusione. Il meccanismo competitivo proprio della gara d'appalto è tale per cui la lettera della lex specialis non è passibile di interpretazioni estensive, dato che le stesse si tradurrebbero in una violazione procedimentale in danno dei concorrenti che si sono allineati alla legge di gara in modo pedissequo, osservandone alla lettera le prescrizioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871). Pres. Bianchi, Est. Lotti - I .s.r.l. (avv.ti Boifava e Gili) c. Provincia di Novara (avv. Ferrarese). TAR PIEMONTE, Sez. I - 26/10/2009, n. 2334

APPALTI - Autocertificazione - Art. 15 L. n. 3/2003 - Estensione alle procedure di aggiudicazione affidamento - Applicazione generale - Redazione del bando di gara - Previsione dell’obbligo di produzione autentica - Legittimità - Giustificazione. L'articolo 15 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2003 (legge 3/2003), integrando l'articolo 77 del DPR 445/00, prevede l'estensione degli istituti di semplificazione anche nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. L’autocertificazione deve quindi trovare generale applicazione, salvo eccezioni specifiche della legge. Per altro verso, l’autocertificazione può essere esclusa, per ragioni specifiche, anche per scelta dell’Amministrazione, in sede di redazione del bando, scelta che deve, tuttavia, trovare qualche giustificazione, anche implicita, relativa all’essenzialità della produzione autentica o autenticata del certificato, compromettendo altrimenti la regola generale di semplificazione documentale nei rapporti cittadino-P.A.. Pres. Bianchi, Est. Lotti - I .s.r.l. (avv.ti Boifava e Gili) c. Provincia di Novara (avv. Ferrarese). T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 26 ottobre 2009, n. 2334

 

APPALTI - DIRITTO DELLE ACQUE - Aggiudicazione di appalti pubblici - Attribuzione del servizio idrico a una società a capitale misto - Procedura a evidenza pubblica - Designazione del socio privato incaricato della gestione del servizio - Attribuzione al di fuori delle norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici - Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE. Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostano all’affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine di fornire e gestire il servizio idrico integrato, e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato per le concessioni. Pres./Rel. Rodrigues - Acoset SpA c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/10/2009, Sentenza C-196/08

APPALTI - Gestione del servizio idrico integrato - Appalti pubblici di servizi o concessione di servizi - Art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia - Art. 1, nn. 2, lett. d), e 4, direttiva 2004/18 - Artt. 1, nn. 2, lett. d); 3, lett. b), e 4, n. 1, lett. a) direttiva 2004/17.
L’attribuzione di un servizio pubblico locale consistente nella gestione del servizio idrico integrato, potrebbe rientrare, stando alla natura del corrispettivo di tale servizio, nella definizione di «appalti pubblici di servizi» o in quella di «concessione di servizi» ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, nn. 2, lett. d), e 4, della direttiva 2004/18, oppure, eventualmente, dell’art. 1, nn. 2, lett. d), e 3, lett. b), della direttiva 2004/17, il cui art. 4, n. 1, lett. a), prevede che quest’ultima si applica alla messa a disposizione o alla gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o all’alimentazione di tali reti con acqua potabile. Pres./Rel. Rodrigues - Acoset SpA c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/10/2009, Sentenza C-196/08

APPALTI - Fornitura di servizi - Operazione di concessione di servizi e di appalti pubblici di servizi - Qualificazione e differenza - Direttive 2004/18 e 2004/17.
La questione se un’operazione debba o meno essere qualificata come «concessione di servizi» o di «appalti pubblici di servizi» dev’essere valutata esclusivamente alla luce del diritto comunitario (v. sentenza 18/07/2007, causa C-382/05, Commissione/Italia). La differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi (v. sentenza 10/09/2009, causa C-206/08, WAZV Gotha). «Un appalto pubblico di servizi» ai sensi delle direttive 2004/18 e 2004/17 comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi (v. sentenza 13/10/2005, causa C-458/03, Parking Brixen). Si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (v., sentenze 13/11/2008, causa C-437/07, Commissione/Italia). Pres./Rel. Rodrigues - Acoset SpA c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/10/2009, Sentenza C-196/08

APPALTI - Controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica concedente - l’indizione della gara non è obbligatoria - artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE.
L’applicazione delle regole enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dei principi generali di cui esse costituiscono la specifica espressione, è esclusa se, allo stesso tempo, il controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e se il detto concessionario realizza la parte più importante della propria attività con l’autorità che lo detiene. In un caso siffatto, l’indizione della gara non è obbligatoria, anche se la controparte contrattuale è un ente giuridicamente distinto dall’amministrazione aggiudicatrice (v. sentenza 10/09/2009, causa C-573/07, Sea). Detta giurisprudenza rileva sia per l’interpretazione delle direttive 2004/18 e 2004/17 sia per quella degli artt. 43 CE e 49 CE nonché dei principi generali di cui essi costituiscono la specifica. Pres./Rel. Rodrigues - Acoset SpA c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/10/2009, Sentenza C-196/08

APPALTI - Attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza indizione di gara - Principio della parità di trattamento - Disposizioni in materia di concessioni.
L’attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza indizione di gara pregiudicherebbe l’obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento, nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale di detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti (sentenze 10/11/2005, causa C-29/04, Commissione/Austria). Peraltro, il fatto che un soggetto privato e un’amministrazione aggiudicatrice cooperino nell’ambito di un’entità a capitale misto non può giustificare il mancato rispetto, in sede di aggiudicazione di concessioni a tale soggetto privato o all’entità a capitale misto, delle disposizioni in materia di concessioni. (Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati - PPPI). Inoltre, una società a capitale misto, pubblico e privato, deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l’intera durata della concessione e che qualsiasi modifica sostanziale del contratto comporterebbe un obbligo di indire una gara (v. sentenza 19/06/2008, causa C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur). Pres./Rel. Rodrigues - Acoset SpA c. Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/10/2009, Sentenza C-196/08

 

APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Procedure di aggiudicazione - Procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e prima della scadenza del termine per la trasposizione della stessa - Disciplina applicabile. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non è applicabile nei confronti di una decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice, nel corso di un’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva. Pres. Lenaerts - Rel. Lapuerta - Hochtief AG c. Közbeszerzések Tanácsa. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, Sentenza C-138/08

APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Procedure di aggiudicazione - Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara - Obbligo di ammettere un numero minimo di candidati idonei - Modalità - Direttiva 93/37/CEE e s.m. Dir. 97/52/CE. L’art. 22, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che quando un appalto è attribuito mediante procedura negoziata e il numero dei candidati idonei non raggiunge il limite minimo fissato per la procedura di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura invitando il candidato idoneo o i candidati idonei a negoziare le condizioni dell’appalto in parola. Pres. Lenaerts - Rel. Lapuerta - Hochtief AG c. Közbeszerzések Tanácsa. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, Sentenza C-138/08

APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Procedura negoziata - Obbligo di assicurare una concorrenza reale - Direttiva 93/37/CEE e s.m. Dir. 97/52/CE.
La direttiva 93/37, come modificata dalla direttiva 97/52, deve essere interpretata nel senso che l’obbligo di far sì che vi sia una concorrenza reale è adempiuto allorché l’amministrazione aggiudicatrice adotta la procedura negoziata nelle condizioni di cui all’art. 7, n. 2, della medesima direttiva. Pres. Lenaerts - Rel. Lapuerta - Hochtief AG c. Közbeszerzések Tanácsa. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, Sentenza C-138/08

 

APPALTI - ATI - Art. 37 d.lgs. n. 163/2006 - Quota di partecipazione -Definizione - Proposta contrattuale - Momento genetico del rapporto. Dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 ( che, quanto al settore lavori, è ricognitiva dei principi già desumibili dall’art. 13 della L. 109/94 e dall’art. 19, commi 3 e 4, della L. 55/90) risulta chiaramente che deve sussistere una perfetta simmetria tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e, ancor prima, che la quota di partecipazione deve essere stabilita e manifestata dai componenti del raggruppamento in uno alla partecipazione alla gara. La definizione delle quote di partecipazione ad un’ATI non riguarda infatti la fase esecutiva del rapporto sebbene il suo momento genetico; cosicché è nella proposta contrattuale della parte che deve risultare esplicitata l’identità del soggetto contraente ossia, nel caso appunto di partecipazione in associazione temporanea, le quote attribuite a ciascun componente. Pres. Amodio, Est. Ferone - C.s.r.l. (avv. Prozzo) c. Comune di S.Lorenzello (avv. Marotta) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VIII - 8 ottobre 2009, n. 5196

 

APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa - Rilevanza del profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico - Determinazione - Discrezionalità amministrativa - Attribuzione del punteggio numerico - Sufficienza - Sindacato del giudice - Limiti. Quando il criterio di aggiudicazione di un appalto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare la rilevanza del profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico; in tali casi la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di gara che consiste nell’attribuzione di un semplice punteggio numerico nell’ambito della forcella prestabilita è idonea ad assolvere all’onere di motivazione e non è sindacabile da parte del giudice amministrativo, tramite consulenza tecnica, salvo il caso in cui presenti profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento.(Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835 e 18 dicembre 2006, n. 7578; Sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8076 e 25 luglio 2006, n. 4657). Pres. Corasaniti, Est. Farina - L. s.r.l. (avv. Carbone) c. Provincia di Trieste (avv. Zuliani) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24 settembre 2009, n. 683

 

APPALTI - Bando di gara - Previsioni equivoche - Principio della massima partecipazione. In caso di previsione equivoca del bando di gara o di difforme interpretazione non è possibile procedere alla esclusione della ditta che sarebbe incorsa in errore, dovendosi invece favorire la massima partecipazione alla gara intendendosi in tal modo raggiunto l'obiettivo dell'interesse pubblico che è volto a confrontarsi con la platea quanto più vasta possibile di soggetti economicamente idonei a rendere il servizio richiesto. Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e Pinello) c. A. scarl (avv. Fracanzani) -  TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416

APPALTI - Somministrazione di lavoro - D.Lgs. n. 276/2003 - Lavoratore somministrato - Procedura selettiva per appalti pubblici - Computo entro la consistenza organizzativa dell’imprenditore - Fondamento.
Secondo il decreto legislativo n. 276 del 2003 la somministrazione di lavoro è posta in essere attraverso la stipulazione di due contratti, distinti ma collegati: il contratto di somministrazione di lavoro concluso tra il somministratore e l’utilizzatore, il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore; il contratto può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Ora, è vero che il lavoratore in somministrazione non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normativa di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro; tuttavia il lavoratore somministrato lavora per tutta la durata del rapporto sotto le direttive e nell'interesse dell'utilizzatore, ragion per cui detti lavoratori ben potranno essere computati ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'imprenditore quale requisito di carattere tecnico nell'ambito di una procedura selettiva per appalti pubblici (cfr. circolare 22 febbraio 2005 n.7 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e Pinello) c. A. scarl (avv. Fracanzani) - TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416

APPALTI - Verifica dell’anomalia dell’offerta - Finalità.
La finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L'amministrazione deve infatti aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché la stessa possa rimanere sul mercato. Occorre quindi contemperare l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione formulando un'offerta competitiva con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali. Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e Pinello) c. A. scarl (avv. Fracanzani) - TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416

APPALTI - Anomalia dell’offerta - Elementi di possibile giustificazione - Tipizzazione normativa - Esclusione.
La verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto. Non esiste quindi una tipizzazione normativa "chiusa" degli elementi di possibile giustificazione, valendo semmai un limite logico-sistematico desumibile dalla formula dell'articolo 87 comma l, del D. Lgs. 163/2006. Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e Pinello) c. A. scarl (avv. Fracanzani) - TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416

APPALTI - Giudizio di anomalia -Giudizio positivo - Giudizio negativo - Motivazione - Differenza.
La motivazione del giudizio di anomalia dev'essere rigorosa ed analitica soltanto nel caso di giudizio negativo, mentre, nel caso di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell'offerta anomala, non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, con la conseguenza che il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta non richiede puntualità di argomentazioni, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo. Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e Pinello) c. A. scarl (avv. Fracanzani) - TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416

APPALTI - Commissione giudicatrice - Natura di collegio perfetto - Supplenza - Finalità.
La commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti. La natura di collegio perfetto non è contraddetta dalla nomina di supplenti, ma, anzi, ne è confermata. Lo scopo della supplenza, nel caso di commissioni di gara , è proprio quello, da un lato, di garantire che il collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi e, dall'altro lato, che la commissione svolga le sue operazioni con continuità e tempestività, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componenti. Infatti il plenum dei componenti del collegio perfetto va riferito alla contestuale presenza del numero di componenti previsto e non alla necessaria identità fisica delle persone che lo compongono. L’istituto della supplenza, anche ove non previsto espressamente nel bando, deve intendersi implicito nel sistema. Pres. Borea, Est. Savoia - D. s.r.l. (avv.ti Maggiora e Pinello) c. A. scarl (avv. Fracanzani) - TAR VENETO, Sez. I - 18 settembre 2009, n.2416

 

APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa -Specificazione dei criteri di valutazione - Discrezionalità tecnico-amministrativa - Ponderazione relativa attribuita a ciascun criterio - Onere motivazionale - Art. 83 d.lgs. n. 163/2006. In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art. 83 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 riconosce all’Amministrazione che indice la gara un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di definire nell’ambito della lex specialis gli elementi di giudizio dell’offerta tecnica: discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2008 n. 1480). Rimane comunque ferma la necessità che l’Amministrazione aggiudicante predefinisca il peso che ciascuno degli elementi di valutazione da essa predeterminati assumerà nel giudizio finale dell’offerta tecnica, anche non necessariamente abbinandovi un punteggio determinato in modo assoluto, ma quantomeno individuando la rispettiva incidenza che il singolo parametro avrà rispetto agli altri e nel giudizio complessivo: a tale obbligo corrisponde un onere sul piano della motivazione del giudizio della commissione di gara, occorrendo che la stazione appaltante chiarisca la composizione analitica della sua valutazione per ciascuna voce, indicando quale sia il peso specifico che il singolo elemento ha avuto nella valutazione dell'offerta relativa a quella voce (così Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2007 n. 6683). L’art. 83, comma 2, del D.L.vo 163 del 2006 rende invero obbligatoria l’indicazione, da parte della lex specialis di gara, dei criteri di valutazione, precisando “la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato”. Pres. Borea, Est. Rocco - T. srl (avv. Manè) c. U.L.S.S. N. 15 - Cittadella - (Pd) (avv.ti Aloisi e Bozzone) - TAR VENETO, Sez. I - 15 settembre 2009, n. 2404

 

APPALTI - Aggiudicazione provvisoria - Carattere endoprocedimentale - Immediata impugnazione - Facoltà - Diversità dall’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto preparatorio e non conclusivo del procedimento, non obbliga il partecipante alla gara all’immediata impugnazione, decorrendo, conseguentemente, il termine per ricorrere contro l’aggiudicazione di un pubblico contratto solo dalla piena conoscenza di quella definitiva, con la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche i vizi propri di quella provvisoria. Ciò coerentemente con il carattere endoprocedimentale e di mera aspettativa dell’aggiudicazione provvisoria, come tale inidonea a produrre la definitiva lesione dell’interesse dell’impresa che non è risultata vincitrice, che rende dunque la sua impugnazione oggetto di una facoltà, ma non di un onere, essendo l’atto effettivamente lesivo quello conclusivo del procedimento, da impugnare in ogni caso (ex plurimis, da ultimo: Cons. Stato - Sez. V - 7 maggio 2008 n. 2089), dovendo rinvenirsi la diversità dell’aggiudicazione definitiva dalla provvisoria nella competenza, forma e contenuto e nella rinnovata valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze della gara, che non rende l’aggiudicazione definitiva una mera conferma di quella provvisoria. Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi - S. s.r.l. (avv.ti Esini, Esini, Da Villa e Baghini) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I bis - 08/07/2009, n. 6681
 

APPALTI - Principio dell’unicità dell’offerta - Par condicio e imparzialità - Offerte contenenti soluzioni tecniche ed economiche diverse - Esclusione - Legittimità. In applicazione del principio di unicità dell’offerta, deve ritenersi contraria ai principi di par condicio tra i concorrenti e di imparzialità dell’azione amministrativa la possibilità, per un partecipante alla gara, di presentare offerte contenenti diverse soluzioni tecniche ed economiche, le quali vanno escluse dalla gara anche se solo una delle proposte presentate risulti conforme alle prescrizioni tecniche della lex specialis. Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi - S. s.r.l. (avv.ti Esini, Esini, Da Villa e Baghini) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I bis - 08/07/2009, n. 6681

 

APPALTI - Fase di esecuzione del contratto - Controversie - Giurisdizione - Giudice ordinario - Art. 6 L. n. 205/2000. La controversia che si colloca nella fase dell’esecuzione del contratto, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione dell’appaltatore (concluso con l’aggiudicazione e la stipula del contratto), non attenendo alla procedura di scelta del contraente né ad atti comunque posti in essere dall’ente nell’esercizio di poteri autoritativi, ma afferendo piuttosto alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra amministrazione ed affidatario, è estranea alla sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo alla stregua dell’art. 6 della legge n. 205/2000, vieppiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, n. 4440 del 28.2.2006; Id., n. 699 del 20.2.2006; Cass. Civ., sez. un., n. 20116 del 18.10.2005; Id., n. 13033 del 1.6.2006). Il criterio di riparto da applicare non può che essere quello generale del petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti dell’amministrazione pubblica. Pres. Allegretta, Est. Durante - I .s.r.l. (avv.ti Cancrini, Contento e Piselli) c. Comune di San Ferdinando di Puglia (avv. Medina). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 08/07/2009, n.1784

 

APPALTI - Bando di gara - Divieto di subappaltare determinate categorie di lavori - Esclusione dell’offerta - Limiti. L’adozione di un provvedimento di esclusione può essere giustificato unicamente quando nella lex specialis sia previsto non solo il divieto di subappalto per determinate categorie di lavori ma sia stata stabilita anche l’esclusione dell’offerta che si era riservata la facoltà di ricorrere al subappalto; in tale situazione, infatti, non è possibile un’interpretazione sostanzialista della fattispecie e ritenere la clausola de qua come non apposta, atteso che la chiara previsione dell’esclusione viene a sanzionare un dato formale inerente l’offerta non suscettibile di interpretazione a favore dell’impresa incorsa in simile violazione in ossequio al principio che deve essere assicurata la massima partecipazione. Pres. Amoroso, Est. Sapone - G. s.p.a. e altri (avv.ti Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III - 07/07/2009, n. 6574

 

APPALTI - Difformità tra le disposizioni del bando e quelle del capitolato - Prevalenza - Individuazione. In caso di difformità tra le disposizioni del bando di gara e quelle del capitolato sono le prime a prevalere, atteso che il capitolato assolve la funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi delle parti - amministrazione ed impresa aggiudicataria - a seguito dell'espletamento della gara.(CS, sez.V, n.5053/2006 e n.6286/2005; Tar Puglia, Bari, sez I, n.2426/2007). Pres. Amoroso, Est. Sapone - G. s.p.a. e altri (avv.ti Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III - 07/07/2009, n. 6574

 

APPALTI - Art. 86, c. 5 d.lgs. n. 163/2006 - Giustificazioni preventive - Natura - Requisito di partecipazione a pena di esclusione - Inconfigurabilità - Finalità acceleratoria. Le giustificazioni preventive richieste dall’art.86, comma 5 del Codice dei Contratti non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale nella fase successiva a quella di verifica dell'anomalia e se ed in quanto l'offerta ne risulti sospetta (CS, Sez.V, n. 6772/2005; CS, Sez. VI, n.1072) in quanto "siffatta previsione, comportante l'obbligo di presentazione delle giustificazioni unitamente alle offerte, ha come scopo quello accelerare il procedimento e consentire alla stazione appaltante una valutazione contestuale dell'insieme delle offerte."(CS Sez. IV, n. 7034/2005). Pres. Amoroso, Est. Sapone - G. s.p.a. e altri (avv.ti Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III - 07/07/2009, n. 6574

 

APPALTI - Svolgimento della gara senza previa pubblicazione del bando - Art. 57 d.lgs. n. 163/2006 - Apparato motivazionale - Situazione di emergenza nel settore della raccolta/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania - Motivazione in re ipsa - D.l. n. 90/2008 - Deroga all’art. 57. L’art. 57, c. 1 d.lgs. n. 163/2006 postula , ai fini dello svolgimento di una pubblica procedura di selezione senza previa indizione di bando nelle ipotesi consentite, l’esplicitazione del relativo apparato motivazionale - ovvero, l’indicazione delle ragioni che hanno indotto la procedente Autorità a valersi di tale facoltà; nella situazione di emergenza relativa alle attività di raccolta/stoccaggio/smaltimento rifiuti nella Regione Campania, la presenza di siffatte ragioni è tuttavia in re ipsa, atteso che la connotazione emergenziale è eloquentemente comprovata dal succedersi di disposizioni urgenti veicolate dallo strumento dell’ordinanza presidenziale e, ulteriormente, dal ricorso alla decretazione d’urgenza. Lo stesso d.l. n. 90/2008 ha peraltro espressamente indicato fra le disposizioni del Codice degli appalti suscettibili di deroga (quantunque limitando tale collocazione parentetica del vigente quadro normativo al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale) proprio l’art. 57 in rassegna; e, ulteriormente, il precedente art. 54, il cui comma 4 prevede che “nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara”. Pres. f.f. ed Est. Politi - S. s.r.l. (avv.ti Paoletti e Paoletti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 01/07/2009, n. 6346

 

APPALTI - Principio della pubblicità della gara - Momento di apertura delle buste - Deroga - Procedura negoziata. La derogabilità della regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste può trovare applicazione relativamente alla procedura negoziata, la quale conserva margini di snellezza e di elasticità che giustificano la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo. (cfr. Cds. n. 1856/2008). Pres. f.f. ed Est. Politi - S. s.r.l. (avv.ti Paoletti e Paoletti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 01/07/2009, n. 6346

 

APPALTI - Dispositivi di protezione individuale - Certificazione ISO 13485/2004 - Assorbimento dei requisiti di cui alla certificazione ISO 9001:2000 - Esclusione - Disciplinare di gara - Richiesta del possesso di entrambe le certificazioni - Esclusione della ditta in possesso della sola certificazione ISO 13485/2004 - Legittimità. Il solo possesso della certificazione ISO 13485/2004 in materia di dispositivi di protezione individuale (nella specie: guanti chirurgici) non esaurisce il possesso dei requisiti di cui alla certificazione ISO 9001:2000, con particolare riferimento a quelli necessari al fine di assicurare un determinato livello di soddisfazione del cliente ed una capacità di miglioramento continuo della produzione. Il possesso della certificazione ISO 13485/2004 costituisce per clienti, pazienti e utilizzatori, la garanzia che l’organizzazione fornisce prodotti conformi a quanto richiesto da leggi e regolamenti specifici del settore, assicurando al contempo l’impegno organizzativo dell’azienda produttrice verso criteri di organizzazione stabiliti per detto settore di mercato. Se, quindi, indubbiamente la certificazione ISO 13485 si ispira ai requisiti contenuti nella ISO 9001:2000, essa non li esaurisce, da cui la possibilità per coloro che conseguono la certificazione ISO 13485/2004 di ottenere anche la ISO 9001:2000, ad ulteriore garanzia di qualità. Ne deriva la legittimità dell’esclusione da una gara d’appalto della ditta in possesso della sola certificazione ISO 13485/2004, ove il disciplinare di gara, con scelta non illogica, abbia richiesto il possesso di entrambe le certificazioni. Pres. Borea, Est. Farina - C. s.r.l. (avv.ti Pinello e Stefanelli) c. U.L.S.S. N. 3 - Bassano del Grappa - (Vi) (avv.ti Giacomini e Miniero). T.A.R. VENETO, Sez. I - 19/06/2009, n. 1854

 

APPALTI - Offerte - Discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere - Prevalenza di quest’ultimo - Art. 90 D.P.R. n. 554/99 - Ratio. L’art. 90 del D.P.R. 554/1999, prevede in termini molto chiari un criterio legale di interpretazione delle offerte, e in caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere fa prevalere quest’ultimo; ciò non per una scelta di carattere arbitrario -per quanto sia dato di comune esperienza che scrivere un importo in lettere richiede maggiore applicazione, e quindi è statisticamente meno soggetto ad errore- ma per un coordinamento con la norma successiva dello stesso articolo, secondo la quale, dopo l’aggiudicazione, la commissione procede al controllo dei prezzi offerti e corregge eventuali errori di calcolo proprio in base alla percentuale di ribasso indicata in lettere. Pres. Conti, Est. Gambato Spisani - D.F. s.r.l. (avv.ti Boifava e Ghidotti) c. Comune di Selvino (avv.ti Daminelli e Simolo). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 12/06/2009, n. 1220

 

APPALTI - Appalti pubblici di forniture e di servizi - Casse pubbliche di assicurazione malattia - Art. 1, n. 9, 2° c., lett. c), Dir. 2004/18/CE. L’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che sussiste finanziamento maggioritario da parte dello Stato quando le attività di casse pubbliche di assicurazione malattia sono finanziate in via principale mediante contributi, a carico degli affiliati, imposti, calcolati e riscossi in base a norme di diritto pubblico come quelle oggetto della causa principale. Siffatte casse di assicurazione malattia devono essere considerate organismi di diritto pubblico e, quindi, amministrazioni aggiudicatrici ai fini dell’applicazione delle norme di tale direttiva. Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07

APPALTI - Appalto pubblico misto (prodotti e servizi) - Organismi di diritto pubblico - Amministrazioni aggiudicatrici - Bando di gara - Confezione e fornitura di calzature ortopediche adattate individualmente alle esigenze dei pazienti - Consulenze dettagliate offerte ai pazienti - Direttiva 2004/18/CE. Quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia prodotti che servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in questione debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi oggetto di tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che sono fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere una consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del calcolo del valore di ciascuna delle componenti di esso. Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07

APPALTI - Appalto pubblico misto - Prestazione di servizi - Accordo quadro - Remunerazioni delle diverse forme di assistenza offerte - Art. 1, n. 5, Direttiva 2004/18/CE. Qualora nell’appalto pubblico misto la prestazione di servizi risulti preponderante rispetto alla fornitura di prodotti, dovrà essere considerato un «accordo quadro» ai sensi dell’art. 1, n. 5, della direttiva 2004/18 un accordo come quello oggetto della causa principale, concluso tra una cassa pubblica di assicurazione malattia ed un operatore economico, nel quale siano definite le remunerazioni delle diverse forme di assistenza offerte da tale operatore nonché la durata di applicazione dell’accordo, e ove il suddetto operatore si obblighi ad adoprarsi in favore degli assicurati che ne facciano richiesta e la suddetta cassa malattia, dal canto suo, sia l’unica debitrice della remunerazione degli interventi di tale stesso operatore. Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07

 

APPALTI - CONSUMATORI - Coordinamento fra imprese - Scambio di informazioni tra concorrenti - Art. 81, n. 1, CE - Nozione di “pratica concordata” - Nesso causale fra la concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese - Domanda di pronuncia pregiudiziale. Una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE qualora, in ragione del suo tenore nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è necessario che la concorrenza sia effettivamente impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al dettaglio. Lo scambio di informazioni tra concorrenti persegue uno scopo anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare talune incertezze in relazione al comportamento previsto dagli operatori interessati. Pertanto, una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza (v. sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, nonché 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08

APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Pratica concordata - Informazioni scambiate con i loro concorrenti - Valutazione secondo le regole del diritto nazionale - Sufficienza di una sola riunione o necessità di una concertazione duratura e regolare. Nell’ambito dell’esame del nesso causale tra la concertazione ed il comportamento sul mercato degli operatori ad essa partecipanti, nesso che è necessario ai fini di dichiarare la sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il giudice nazionale è tenuto ad applicare, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, la presunzione di causalità enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali operatori, allorché restano attivi sul mercato, tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08

APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Pratica concordata - Presunzione di un nesso causale - Presupposti. La presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato vale sempre, anche qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori interessati, sempre che l’operatore partecipante alla concertazione sia rimasto attivo sul mercato. Per quanto concerne la valutazione del carattere anticoncorrenziale di una pratica concordata, occorre considerare in particolare gli scopi oggettivi che persegue nonché il contesto economico e giuridico nel quale si inserisce (v, in tal senso, sentenze 8/11/1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ International Belgium e a./Commissione, nonché 20/11/2008, causa C-209/07, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, non ancora pubblicata sulla Raccolta, punti 16 e 21). Inoltre, anche se l’intenzione delle parti non rappresenta un elemento necessario al fine di determinare la natura restrittiva di una pratica concordata, nulla vieta alla Commissione delle Comunità europee o ai giudici comunitari di tenerne conto (v., in tal senso, sentenza IAZ e a./Commissione). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08

APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Pratiche concordate - Pregiudizio alla concorrenza - Distinzione tra le aventi oggetto anticoncorrenziale e effetto anticoncorrenziale. Quanto alla distinzione tra le pratiche concordate aventi un oggetto anticoncorrenziale e quelle aventi un effetto anticoncorrenziale, si deve ricordare che, al fine di stabilire se una pratica rientri nel divieto enunciato all’art. 81, n. 1, CE, l’oggetto e l’effetto anticoncorrenziale non sono condizioni cumulative, bensì alternative. Pertanto, l’alternatività di tali condizioni, espressa dalla disgiunzione «o», rende necessario innanzi tutto considerare l’oggetto stesso della pratica concordata, tenuto conto del contesto economico nel quale quest’ultima deve trovare applicazione (sentenza 30/06/1966, causa 56/65, LTM). Nel caso in cui, invece, l’analisi del tenore della pratica concordata non rivelasse un pregiudizio alla concorrenza di sufficiente entità, occorrerebbe prendere in esame i suoi effetti e, per poterla vietare, dovrebbero sussistere tutti gli elementi che comprovano che il gioco della concorrenza è stato di fatto impedito, ristretto o falsato in modo sensibile. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08

APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Concorrenza all’interno del mercato comune - Pratica concordata - Differenza tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» - Giurisprudenza. In tema di concorrenza, per valutare se una pratica concordata sia vietata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione i suoi effetti concreti laddove risulti che essa mira ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (v., in tal senso, sentenze 13/07/1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione; 21/09/2006, causa C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, nonché Beef Industry Development Society e Barry Brothers). La differenza tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» verte sulla circostanza per cui talune forme di collusione tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, nocive al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza. In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del rinvio, non occorre esaminare gli effetti di una pratica concordata una volta che sia stato accertato l’oggetto anticoncorrenziale di quest’ultima. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08

APPALTI - DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Scambio di informazioni tra concorrenti - Trattato in materia di concorrenza - Interpretazione. In tema di concorrenza, in caso di scambio di informazioni tra concorrenti, occorre ricordare che i criteri del coordinamento e della collaborazione, costitutivi di una pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul mercato comune (v. sentenze Suiker Unie e a./Commissione; 14/07/1981, causa 172/80, Züchner; Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione e 28/05/1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 4/06/2009, Sentenza C-8/08

 

APPALTI - RIFIUTI - Bonifica dei siti inquinati da amianto - Avvalimento - Impresa ausiliaria iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali, categoria 10 - Dichiarazione ex art. 49, c. 2, lett. d), del d.lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163 - Riferimento ai soli automezzi - Mancata menzione del personale specializzato e delle condizioni di cui alla categoria 10 - Inidoneità della dichiarazione. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è regolata dall’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Per la specifica categoria 10 (bonifica dei siti inquinati da amianto), la disciplina contiene una serie di particolarità quanto alle garanzie economiche e di professionalità, giustificate dalla pericolosità di tale tipo di attività. È infatti imposto (v. deliberazione 30 marzo 2004 n. 1 del Comitato nazionale dell’Albo) alle imprese il possesso (ovvero la “piena ed esclusiva disponibilità”) delle attrezzature minime, specificamente individuate nella tipologia e nel loro valore, e la presenza di responsabili tecnici con precisi requisiti professionali. A norma del terzo comma dell’articolo 59-quaterdecies (“Formazione dei lavoratori”) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 257 (“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro), inoltre, “Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257”. Ne consegue l’inidoneità, in un contratto di avvalimento, della dichiarazione, ex art. 49, c. 2, lett. d), del d.lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163, dell’impresa ausiliaria iscritta all’albo dei gestori ambientali, con la quale siano messi a disposizione della ditta partecipante alla gara tutti gli automezzi necessari alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento, ma non siano menzionati gli appositi macchinari, il personale specializzato e le ulteriori garanzie condizionanti l’iscrivibilità della ditta alla categoria 10 dell’albo ambientale, che rappresentano d'altra parte le risorse indispensabili per poter svolgere l'attività di bonifica dei siti inquinati dall’amianto. Pres. Allegretta, Est. Adamo - T. s.p.a. (avv. Poli) c. A.P. s.p.a. (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 03/06/2009, n.1379

 

APPALTI - Moralità professionale dell’impresa - Reati commessi dal legale rappresentante - Incidenza - Assenza di parametri normativi - Discrezionalità amministrativa. In assenza di parametri normativi fissi e predeterminati, la verifica dell'incidenza dei reati commessi dal legale rappresentante dell'impresa sulla moralità professionale della stessa attiene all'esercizio del potere discrezionale della P.A. e deve essere valutata attraverso la disamina in concreto delle caratteristiche dell'appalto, del tipo di condanna, della natura e delle concrete modalità di commissione del reato (Cons. St., sez. V, n. 1723/2007). Pres. Numerico, Est. Manca - I.s.p.a. (avv.ti Murgia e Curto) c. Comune di Iglesias (avv.ti Barberio e Porcu). T.A.R. SARDEGNA, Sez.I - 29/05/2009, n.808

 

APPALTI - Requisiti di partecipazione - Richiesta di qualificazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge - Limiti - Principio di proporzionalità ed adeguatezza - Divieto di aggravamento del procedimento. La facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara requisiti di partecipazione e di qualificazione ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dalla legge trova un limite nel principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché nel divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 comma 2 l. n. 241 del 1990 (cfr. ad es. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23 giugno 2005 , n. 940 e Consiglio Stato , sez. IV, 28 aprile 2008 , n. 1860). Pertanto, l’adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate con riguardo non al mero importo dell'appalto, ma al suo oggetto ed alle sue specifiche peculiarità, sicché la richiesta di un determinato fatturato pregresso per servizi identici a quello oggetto di gara va commisurata al concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento. Pres. Di Sciascio, Est. Ponte - A. s.p.a. e altri (avv. Piscitelli) c. Provincia di Imperia e altri (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez.II - 27/05/2009, n. 1238
 

APPALTI - Capacità tecnica dei concorrenti - Dimostrazione - Art. 42 d.lgs. n. 163/2006 - Bando di gara - Parametri di valutazione - Elenco dei servizi prestati nel corso degli ultimi tre anni - Riferibilità ad elementi ulteriori. Ai sensi dell'art. 42 d.lg. n. 163 del 2006, l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni costituisce il primo (comma 1 lett. a) ma non certo il solo elemento in base al quale è possibile fornire la dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti; pertanto, appare manifestamente irragionevole e viziato in termini di violazione del principio di proporzionalità porre un elevato ed insuperabile parametro quantitativo relativo a tale elemento, senza consentire di dimostrare altrimenti il possesso di capacità proporzionate al servizio da affidare, sia attraverso il riferimento agli altri elementi di cui alla norma richiamata, sia attraverso la valutazione dello svolgimento di più servizi nell'ultimo triennio e non di uno solo. Pres. Di Sciascio, Est. Ponte - A. s.p.a. e altri (avv. Piscitelli) c. Provincia di Imperia e altri (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez.II - 27/05/2009, n. 1238

 

APPALTI - Tutela della concorrenza - Materia trasversale - Competenze statali e competenze regionali - Effetti proconcorrenziali. Nello specifico settore degli appalti la materia della tutela della concorrenza, nella parte in cui essa è volta ad assicurare procedure di garanzia, si connota per un particolare modo di operare della sua trasversalità: infatti, la interferenza con le competenze regionali si atteggia in modo peculiare non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, dal legislatore statale. In questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare, da un lato, quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza; dall’altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza regionale. Al fine peraltro di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni, è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre “effetti proconcorrenziali”, purché tali effetti “siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza” (sentenza n. 431 del 2007; si veda anche sentenza n. 322 del 2008). Pres. Amirante, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania. CORTE COSTITUZIONALE - 22 maggio 2009, n. 160
 

APPALTI - Regione Campania - Art. 27, c. 1, lettera l), LR. n. 1/2008 - Avvalimento - Esclusione per gli appalti sotto-soglia - Illegittimità costituzionale - Contrasto con la disciplina statale di cui agli artt. 49 e 121 d.lgs. n. 163/2006. E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera l), della legge della Regione Campania n. 1 del 2008, il quale consente il ricorso all’istituto dell’avvalimento soltanto in relazione agli appalti di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria. Ciò contrariamente a quanto previsto dagli art. 49 e 121 del d.lgs. n. 163 del 2006, i quali legittimano invece il ricorso a tale istituto anche in relazione ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, con conseguente violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile. Pur in presenza di un appalto sotto-soglia, debbano infatti essere comunque rispettati i principi fondamentali del Trattato idonei a consentire l’esercizio di un potere conforme, tra l’altro, ai canoni della parità di trattamento, della trasparenza e della pubblicità, al fine di garantire un assetto concorrenziale del mercato. Ciò implica che la distinzione tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può essere, di per sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza. La finalità perseguita dal legislatore statale con l’istituto dell’avvalimento, in linea con le prescrizioni comunitarie, è quella di consentire a soggetti, che non posseggono determinati requisiti di partecipazione, di concorrere egualmente mediante l’ausilio di un’altra impresa, che sia in possesso dei necessari requisiti, purché ricorrano le condizioni indicate dal citato art. 49. Si ottiene, pertanto, il risultato di ampliare potenzialmente la partecipazione delle imprese alle procedure concorsuali, assicurando così una maggiore tutela delle libertà comunitarie e degli stessi principî di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. L’analisi del dato finalistico consente, dunque, di fare rientrare la normativa in esame nell’ambito della tutela della concorrenza. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania. CORTE COSTITUZIONALE - 22 maggio 2009, n. 160

 

APPALTI - Regione Campania - Art. 27, c. 1, lettera p), LR. n. 1/2008 - Ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario - Procedura negoziata - Disciplina difforme rispetto a quella di cui al codice degli appalti - Illegittimità costituzionale. E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera p), della legge della Regione Campania n. 1 del 2008, che, nel modificare l’art. 38, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2007, ha previsto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nell’anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario. La competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche la disciplina delle procedure negoziate. L’indicazione, infatti, dei rigorosi presupposti che autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito di disciplina unitario finalizzato ad assicurare un sistema di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, che consenta la deroga ai normali metodi di gara soltanto in presenza delle condizioni puntualmente individuate dal legislatore statale. La norma in esame, intervenendo in un ambito di competenza esclusiva statale, ha un contenuto diverso rispetto a quanto stabilito a livello nazionale. Il Codice degli appalti autorizza, infatti, il ricorso al metodo di gara in esame nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale; il legislatore regionale, invece, consente l’applicazione di tale metodo “solo nell’anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara”. Ne consegue che la norma impugnata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania. CORTE COSTITUZIONALE - 22 maggio 2009, n. 160

 

APPALTI - Regione Campania - Art. 27, c. 1, lettera t), LR. n. 1/2008 - Esclusione automatica delle offerte anomale -Illegittimità costituzionale - Procedure di verifica in contraddittorio - Tutela della concorrenza - Competenza statale - Art. 117, c. 2, lett. e), Cost. E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera t), punto 1, della legge della Regione Campania n. 1 del 2008, che ha stabilito che le stazioni appaltanti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, “prevedono nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia”. Nel procedimento di verifica in contraddittorio delle offerte anomale “assume preminenza la finalità di informare il procedimento stesso alle regole della concorrenza nella fase di scelta del contraente”, con conseguente competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.. Deve pertanto ritenersi che siffatta competenza sussista anche in relazione alla disciplina della procedura di verifica delle offerte anomale nell’ambito degli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione (in questo senso, da ultimo, nella materia in esame, Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06). Il legislatore regionale ha dettato una disciplina diversa da quella statale (cfr. art. 122, c. 9 d.lgs. n. 163/2006, nonché l’art. 1, comma 1, lettera bb), n. 2, del decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152), prevedendo che la stazione appaltante è obbligata a procedere sempre ed in ogni caso all’esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di un contratto di appalto di rilevanza non comunitaria. Tale previsione, eliminando radicalmente qualunque potere di valutazione tecnica in capo all’amministrazione mediante l’attivazione di procedure di verifica in contraddittorio, viola i principi della concorrenza. La previsione, infatti, di un potere vincolato di esclusione automatica restringe aprioristicamente la possibilità di partecipazione di un numero più elevato di operatori economici, ledendo le regole concorrenziali sancite a livello comunitario e nazionale. La norma impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania. CORTE COSTITUZIONALE - 22 maggio 2009, n. 160

 

APPALTI - Regione Campania - Art. 27, c. 1, lettera t), punto 5, LR. n. 1/2008 - Illegittimità costituzionale - Requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti alle procedure di gara - Competenza legislativa esclusiva statale. E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera t), punto 5, della legge della Regione Campania n. 1 del 2008. Detta disposizione regionale riprende, nella prima parte, il contenuto del comma 4-bis dell’art. 87 del d.lgs. n. 163 del 2006, introdotto dall’art. 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). Rispetto alla norma statale viene aggiunto, da un lato, il riferimento alle informazioni “fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituti”; dall’altro, l’affermazione dell’applicazione della norma “in corso d’opera”. Il sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alle procedure di gara rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (sentenza n. 401 del 2007). Spetta, dunque, esclusivamente allo Stato, sempre nei limiti del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, individuare i “requisiti per la qualificazione” rilevanti nell’ambito della procedura di valutazione tecnica dell’anomalia delle offerte, al fine di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale e di assicurare, tra l’altro, parità di trattamento agli operatori economici del settore. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania - CORTE COSTITUZIONALE - 22 maggio 2009, n. 160

 

APPALTI - Cauzione provvisoria - Finalità - Funzione indennitaria dei danni cagionati dal rifiuto di stipulare il contratto - Durata - Termine di irrevocabilità dell’offerta - Art. 11, c. 6 e 75, c. 5 codice appalti. La cauzione provvisoria ha la duplice finalità di garantire la stazione appaltante della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e di assicurare l’affidabilità e la serietà dell’offerta presentata. Ha, pertanto, funzione indennitaria dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto di stipulare il contratto e sanzionatoria degli inadempimenti procedimentali relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando (cfr. Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2003, n. 3866; Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4098). La sua natura provvisoria (alla stipula del contratto viene sostituita da quella definitiva) e la sua specifica funzione comportano che la sua durata non può prescindere dalla durata di validità dell’offerta, risultandone diversamente pregiudicata la stessa ratio legis della cauzione provvisoria. Ed infatti nel Codice dei Contratti il legislatore ha normativamente equiparato il termine minimo di irrevocabilità dell’offerta alla durata minima della cauzione, prevedendolo, in entrambi i casi, in 180 gg dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, tranne termini più ampi previsti dalla lex specialis di gara (art. 11, comma 6 e 75, comma 5). Pres. La Medica, Est. Russo - C. soc. coop. e altro (avv. Pellegrino) c. T. s.p.a. (avv.ti Piacentini, Vaiano e Izzo), T. s.p.a. (avv.ti Casavecchia e Sanino) e altri (n.c.) - (Riforma TAR Piemonte, n. 2935/2008). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 11/05/2009, n. 2885

 

APPALTI - D.U.R.C. - Centralizzazione della banca dati - Competenza territoriale della Cassa edile - Rilevanza - Esclusione. In ragione del carattere anche normativamente unico del documento di regolarità contributiva ma, soprattutto, in considerazione della centralizzazione della banca dati da cui ciascuna Cassa edile deve attingere i contenuti della propria attestazione certificativi - non è richiesto dalla normativa vigente il rispetto di alcuna specifica competenza territoriale: occorre invece la mera verifica di completezza dell’attestazione contenuta nel documento. In breve, quel che rileva non è l’ubicazione territoriale della Cassa edile che abbia rilasciato il D.U.R.C. prodotto per partecipare a una gara, bensì la completezza delle attestazioni in esso contenute. Pres. Zingales, Est. Savasta - S. s.r.l. (avv. Aliotta) c. I.A.C.P. di Ragusa (avv. Guirdanella). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 08/05/2009, n. 899

 

APPALTI - Fideiussione - Incertezza sul soggetto nei cui confronti è stipulato il contratto - Mero errore materiale - Irrilevanza - Ragioni. L’incertezza sul soggetto nei cui confronti effettivamente è stipulato il contratto di fideiussione risulta indubbiamente lesiva dell’interesse sotteso all’istituto della cauzione nelle gare di evidenza pubblica, senza che la gravità del vizio possa essere superata o attenuata dall’ipotesi che si sia trattato di mero errore materiale. Anche ad ammettere la verisimiglianza di tale ipotesi, rimarrebbe infatti il rischio che il soggetto fideiussore se ne giovi per sottrarsi all’onere concernente la fideiussione definitiva. P.P. (avv. Cintioli) c. Comune di Caprileone (avv. Polizzotto). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. IV - 07/05/2009, n. 863

 

APPALTI - Affidamento - Principi comunitari - Massima partecipazione - Tassatività e previa pubblicità delle cause di esclusione. La disciplina dell' affidamento degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi è armonizzata dalle direttive dell’Unione Europea, volte a garantire l’applicazione da parte di tutti gli Stati membri dei principi di derivazione comunitaria in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, che vedono quale corollario i principi di massima partecipazione alle pubbliche gare e, quindi, di tassatività e previa pubblicità delle cause di esclusione, che possono essere legittimamente apposte dal legislatore nazionale, ovvero dalle singole stazioni appaltanti mediante una espressa clausola del bando, solo ove sorrette da un apprezzabile interesse pubblico nazionale riferito allo svolgimento della gara, ovvero alla successiva esecuzione del contratto, ovvero alla garanzia di par condicio dei concorrenti, purché alla stregua di canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. Pres. Pugliese, Est. Sestini - A. s.p.a. (avv. Petullà) c. Comune di Rocca Priora (avv.ti Picozza e Ferroni). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II bis - 07/05/2009, n. 4893

APPALTI - Contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - Imposizione a carattere fiscale - Esclusione dalla gara - Limiti - Suscettibilità di regolarizzazione. In forza dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di capacità professionale ed economica previsti dal diritto comunitario, dalla legge nazionale e dal bando di gara devono essere ammessi alla gara (art. 62 Dlgs. N. 163/06), senza dover sopportare adempimenti di natura formale tendenti alla loro esclusione, con l’eccezione delle espresse prescrizioni di legge che impongono specifici adempimenti documentali (ad esempio in tema di prevenzione della criminalità e di contribuzione previdenziale) volte a garantire i superiori interessi nazionali alla tutela di ordine pubblico, sicurezza sociale e pubblica sicurezza. In particolare, l'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005, che ha introdotto il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (poi ribadito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle successive deliberazioni dell’Autorità di vigilanza in data 10/01/2007 e 24.1.2008), tutela un interesse erariale a contenuto economico-finanziario, connesso alle esigenze di copertura delle spese (generali e di funzionamento) dell’Autorità di vigilanza, e traduce tale interesse in una nuova imposizione di carattere fiscale a carico delle imprese interessate, mediante la pretesa sostanziale all’ottenimento del pagamento a pena di esclusione dalla gara. La previsione della medesima norma, viceversa, non si traduce né può tradursi, nella previsione di filtri formali insuscettibili di regolarizzazione formale e quindi capaci di causare l’esclusione di imprese che comunque adempiono al previsto onere contributivo e che sono inoltre in possesso dei prescritti requisiti economici e professionali, e che consentirebbero dunque di estendere la competizione per la scelta della migliore offerta.  Pres. Pugliese, Est. Sestini - A. s.p.a. (avv. Petullà) c. Comune di Rocca Priora (avv.ti Picozza e Ferroni). T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II bis - 07/05/2009, n. 4893

 

APPALTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - Polizza fideiussoria - Intestazione a tutte le partecipanti al raggruppamento - Necessità - Esclusione - Sufficienza dell’operatività nei loro confronti. Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese è necessario non tanto che la polizza fidejussoria sia intestata a tutte le imprese che vi fanno parte, quanto piuttosto che la garanzia sia operativa nei confronti di tutti i partecipanti al raggruppamento.  Pres. f.f. Trizzino, Est. Brini - B.O.A. (avv. Cinti) c. H. s.p.a. (avv. Carullo) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 06/05/2009, n. 617

 

APPALTI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Modifica sostanziale al PRG - Relazione geologica - Assoggettamento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 163/06 - Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica - Necessità. La Relazione Geologica che - a tenore della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 27/88 - deve essere predisposta quando si intenda modificare in modo sostanziale il P.R.G., consta di un’insieme di attività sicuramente soggette alle regole di cui al D.Lg. 163/06, in quanto “servizio” ricompreso tra quelli di cui all’all. II A, che, alla cat. 12, richiama espressamente i “servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”. Tale cat. 12, rimanda alle specificazioni di cui al Regolamento del Parlamento europeo n. 2195 del 5.11.02, contenente il Vocabolario Comune per gli Appalti. In particolare, al n. 74271220 - 7 sono indicati i “servizi di consulenza geologica”, al n. 74274000-0 i servizi di “cartografia” e al n. 74274000-1, i servizi di “cartografia digitale”. Ne consegue, incontrovertibilmente (cfr. TAR Toscana n. 1020/02), che la Relazione Geologica costituisce un “servizio” da affidare (qualora l’Ente non sia in grado di redigerlo internamente, in tutte le sue fasi) con gara ad evidenza pubblica, soggetta alle regole di cui al D.Lg. 163/06, quindi con previa pubblicazione di un bando che offra la possibilità di partecipare a tutti i soggetti interessati in possesso delle qualifiche professionali previste dalla legge. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Consiglio Nazionale Geologi e altro (avv. Lagonegro) c. Comune di Trieste (avv.ti Giraldi, Frezza e Mazzurco). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24/04/2009, n. 293

 

APPALTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - Mandato collettivo speciale - Dichiarazione indefettibile a pena di esclusione - Art. 37, c. 8 D.Lgs. n. 163/2006. L’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 2006 impone un preciso impegno, da assumere in sede di offerta, per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del medesimo decreto: quello di rilasciare un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una componente del Raggruppamento per il caso di aggiudicazione: trattasi di un requisito generale (ed indefettibile) per la partecipazione alle gare dei raggruppamenti (Cfr. Cons. St., V, n. 3657/2003 e IV, n. 623/2004), che non richiede una espressa menzione negli atti inditivi delle gare (in questi termini, da ultimo, T.A.R. Lazio, III quater, n. 106/2009). Questo impegno deve formare oggetto di una espressa dichiarazione, non sostituibile con altre dichiarazioni, eppertanto non desumibile aliunde dalla documentazione dei concorrenti: una dichiarazione, cioè, indefettibile a pena di esclusione, non passibile di integrazione, pena la violazione del principio della par condicio. Pres. Corasaniti, Est. Farina - B. s.r.l. e altro (avv. Cuggia) c. Comune di Muggia (avv.ti Zgagliardich e Coren). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24/04/2009, n. 284

 

APPALTI - Avvalimento - Art. 49, c. 2, lett.a) d.lgs. n. 163/2006 - Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione - Specificazione dettagliata di tutti i requisiti di cui l’impresa ausiliata intende avvalersi - Necessità. L’art. 49, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere interpretato coerentemente con la ratio, sottesa alla normativa in tema di controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione (art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006), della agevole verificazione, da parte della stazione appaltante, di quanto dichiarato in sede di gara, soprattutto quando i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo risultino distribuiti tra impresa concorrente ed impresa ausiliaria. Ne discende che la specificazione dei requisiti, contenuta nella dichiarazione di avvalimento, non può essere resa per il tramite di un generico rinvio a tutti i requisiti “economico finanziari e tecnico organizzativi necessari per la partecipazione alla gara”, ma deve indicare, in maniera dettagliata, i singoli requisiti (fatturato globale, fatturato specifico, risorse organizzative ed umane) di cui l’impresa ausiliata intende avvalersi; ciò al fine di consentire un efficace controllo incrociato sul possesso dei requisiti nei confronti sia della ditta concorrente sia di quella ausiliaria (cfr. in tal senso TAR Piemonte, Sez. II, 17 marzo 2008 n. 430).Pres. Donadono, Est. Dell’Olio - L.S. soc. coop. (avv. Labriola) c. Comune di Melito di Napoli (avv. Ronga). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23/04/2009, n. 2148

 

APPALTI - Atti prodotti dai partecipanti - Istituto della regolarizzazione postuma - Applicabilità - Limiti. Il rimedio della regolarizzazione postuma degli atti prodotti dai partecipanti alla gara è attivabile solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta, risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. III, 17 maggio 2007 n. 846; TAR Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390 e TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2006 n. 127). Pres. Donadono, Est. Dell’Olio - L.S. soc. coop. (avv. Labriola) c. Comune di Melito di Napoli (avv. Ronga). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23/04/2009, n. 2148

 

APPALTI - Art. 17 L. n. 68/99 - Rispetto della normativa a tutela dei disabili - Dichiarazione - Imprese esonerate dal rispetto della quota di riserva - Trasmissione alla stazione appaltante della dichiarazione di inapplicabilità della normativa a tutela dei disabili. Il rispetto della normativa a tutela dei disabili deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara; le imprese concorrenti non tenute alla relativa osservanza - in quanto occupanti meno di 15 dipendenti - , lungi dall’essere esonerate dal comunicare all’Amministrazione la propria posizione nei riguardi della disciplina in parola, sono comunque tenute a trasmettere, anch’esse al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione che attesti l’inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3148; Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3733). Ciò in quanto lo scopo della disposizione in esame non è solo quello di garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un’impresa che osserva la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche quello di assicurare e di perseguire il rispetto di quest’ultima; finalità che si raggiungono, in forza di quanto disposto dall’art. 17 della l. n. 68/1999, imponendo comunque di dichiarare “di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”, anche se l’impresa non rientra nei casi previsti dall’art. 3 della l. n. 68/1999. (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2007 n. 256; TAR Campania Napoli, Sez. I, 10 marzo 2005 n. 1717). Pres. Donadono, Est. Dell’Olio - B.H. sas (avv. Lima) c. Comune di Melito di Napoli (avv. Pennacchio). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23/04/2009, n. 2147

 

APPALTI - Art. 115 d.lgs. n. 163/2006 - Contratti ad esecuzione periodica o continuativa - Clausola di revisione periodica dei prezzi - Norma imperativa - Mancata o difforme previsione - Inserzione automatica. L’art. 115 (“adeguamento dei prezzi”) del D. Lgs. n. 163/2006, che riproduce peraltro il contenuto di identiche disposizioni precedenti, prescrive tassativamente l'obbligo di inserimento della clausola di revisione periodica dei prezzi in tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa; pertanto, la natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che nei casi in cui la clausola citata non sia stata inserita, operi il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., con conseguente inserzione automatica della clausola (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 14 febbraio 2002 n. 567; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 23 maggio 2006 n. 2958; vedi anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 giugno 2007 n. 1092, per la precisazione che tale norma imperativa si impone sulle pattuizioni delle parti, modificandone ed integrandone la volontà contrastante con la stessa; ne consegue che le clausole difformi contenute nei contratti della tipologia presa in considerazione sono nulle per contrasto con norma imperativa, e la nullità non investe l'intero contratto, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur di cui all'art. 1419 c.c., ma colpisce la clausola contrastante con la norma considerata). Pres. f.f. Salamone, Est. Trebastoni - I. s.r.l. (avv.ti Bonura e Altobello) c. Comune di Comiso e altro (n.c.). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 14/04/2009, n. 719

 

APPALTI - Prestazione di servizi - ONLUS - Carattere imprenditoriale - Nozione comunitaria di impresa - Iscrizione al registro delle imprese - Possesso di partita IVA e di posizioni INPS e INAIL - Rilevanza - Esclusione. L’assenza dell’iscrizione al registro delle imprese, nonché del possesso di partita IVA e di posizioni INPS e INAIL attive non è sufficiente per escludere il carattere imprenditoriale di una ONLUS nell’ambito dell’attività di prestazione di servizi. La nozione di impresa fornita a livello comunitario ha, infatti, parametri molto ampi (cfr. Corte Giustizia CE, V, 18.6.1998 n. 35; Trib. di I grado CE 4.3.2003 n. 319), che prescindono da una particolare fattispecie organizzativa, essendo sufficiente l’esercizio di un’attività economica che sia ricollegabile al dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro (che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività): il carattere imprenditoriale dell’attività va, invece, escluso nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, atteso che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. Civ. III, 19.6.2008 n. 16612; si veda altresì CdS, VI, 27.6.2005 n. 3408). Ne consegue che, rispetto all’organizzazione imprenditoriale, è inconferente sia l’iscrizione nel registro delle imprese (tale iscrizione, infatti, lungi dal porsi quale elemento costitutivo dell’impresa - l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione, invero, comporta, ai sensi dell’art. 2194 c.c., la mera irrogazione di una sanzione pecuniaria -, può essere motivo di esclusione dalla gara qualora la relativa certificazione sia espressamente richiesta dalla "lex specialis"), sia l’assenza di personale dipendente (che, ovviamente, non è elemento necessario dell’organizzazione imprenditoriale), e, quindi, del possesso di posizioni INPS e INAIL. Quanto, poi, alla mancanza della partita IVA, è sufficiente osservare che, trattandosi di ONLUS, esse sono, quanto meno relativamente allo svolgimento dell’attività educativa e didattica (ipotesi ricorrente nella fattispecie), esenti dalla predetta imposta giusta l’art. 10, I comma n. 20) del DPR 26.10.1972 n. 633. Pres. Borea, Est. Rovis - S. onlus e altro (avv. Farinea) c. Provincia di Verona (avv.ti Santi, Pellizzer e Sartori). T.A.R. VENETO, Sez. I - 23/03/2009, n. 881

 

APPALTI - Criterio del prezzo più basso - Calcolo della soglia di anomalia - Art. 86 d.lgs. n. 163/2006 - Stazione appaltante - Det. 26.10.1999 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Sequenza di calcolo. Quando il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso, il calcolo della soglia di anomalia è dato dal “ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media” (art. 86 del DLgs n. 163/06). Sul punto, con determinazione 26.10.1999 l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha precisato analiticamente la sequenza da rispettare a cura della stazione appaltante: 1) si forma l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente di ribasso; 2) si calcola il 10% del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore; 3) si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui al punto 2), nonché un numero di offerte di maggior ribasso di cui al punto 2) (c.d. taglio delle ali); 4) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al punto 3); 5) si calcola - sempre con riguardo alle offerte che rimangono dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al punto 3) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 4), e, cioè, la differenza tra tali ribassi (superiori alla media) e la suddetta media; 6) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; 7) si somma la media di cui sub 4) con la media di cui sub 6): tale somma costituisce la soglia di anomalia. Pres. Borea, Est. Rovis - C.C. s.r.l. (avv. Cancrini) c. S. s.p.a. (avv.ti Domenicheli, Zago e Zambelli). T.A.R. VENETO, Sez. I - 13/03/2009, Sentenza n. 602

 

APPALTI - Controversie inerenti ai diritti e obblighi derivanti da un contratto di appalto di opere pubbliche - Rescissione del rapporto ai sensi dell’art. 340 della L. n. 2248/1865, all. F. - Giurisdizione - A.G.O. La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi derivanti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che l’amministrazione si sia avvalsa della facoltà di rescindere il rapporto ai sensi dell’articolo 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, attesa l’inidoneità dell’atto di rescissione ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal contratto ed aventi, quindi, consistenza di diritti soggettivi. Né a conclusioni diverse conduce la constatazione che il provvedimento di rescissione abbia la forma dell’atto amministrativo, atteso che esso non cessa per ciò solo di produrre effetti nell’ambito delle posizioni paritetiche contrattuali (SS.UU. 5 aprile 2005 n. 6992). Pres. Borea, Est. Rovis - C.C. (avv. R. di Torrepadula) c. Comune di Campodarsego (avv.ti Domenichelli e Zambelli). T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n. 601

 

APPALTI - Art. 38, lett. i) d.lgs. n. 163/2006 - Requisiti di regolarità contributiva - Violazioni di carattere meramente formale - Soglia della gravità. La disciplina generale in materia di pubblici appalti non permette di addivenire a rilievi di carattere puramente formale in ordine ai requisiti di regolarità contributiva, in quanto l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice Appalti richiede che le violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali raggiungano la soglia della gravità, che non consente di attribuire carica ostativa alla partecipazione alla gara alle violazioni di carattere meramente formale, laddove sussistenti. Pres. f.f. Guadagno, Est. Sabbato - A. s.r.l. (avv.ti Abenavoli e Rossi) c. Comune di Salerno (avv.ti Mea, Piscitelli e Rinaldi). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 6 marzo 2009, n. 836

 

APPALTI - Presentazione dell’offerta - Utilizzo del nastro adesivo al posto della ceralacca - Equivalenza - Esclusione. La mancata presentazione dell’offerta in una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, prevista a pena di esclusione, va sanzionata con l’esclusione dalla gara del partecipante (cfr. Consiglio di Stato, V, 8 luglio 2008, n. 3400; 22 dicembre 2005, n. 7330). Il mancato rispetto di tale prescrizione non può essere surrogato dall’utilizzo di una modalità ritenuta, dall’interessato, equipollente rispetto a quella espressamente richiesta. Infatti, in mancanza di una clausola di equivalenza contenuta nel bando, oppure di un previsione normativa che provveda - sulla base di caratteristiche tecniche generalmente riconosciute - ad equiparare i sistemi di chiusura delle buste al fine di evitare la manomissione del loro contenuto, non sarebbe consentito all’interprete procedere ad una (arbitraria) equiparazione dei diversi sistemi esistenti. (Fattispecie relativa alla chiusura con nastro adesivo trasparente: modalità che consente, a giudizio del TAR, la manomissione della busta). Pres. Adamo, Est. De Vita - G. s.r.l. (avv. Punzi) c. Comune di Termini Imerese (avv. Valvo) e altro (n.c.). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 04/03/2009, n. 460

 

APPALTI - Consorzi - Requisiti di ammissione - Idoneità tecnica e finanziaria - Somma dei requisiti delle singole consorziate - Requisiti di idoneità morale - Possesso in capo a tutte le imprese consorziate. In aderenza alla determinazione 09/06/2004 n. 11 dell’ L'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, anche la giurisprudenza ritiene che, in tema di requisiti di ammissione dei consorzi di cooperative ex lege n. 422 del 1999, il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria è richiesto esclusivamente in capo al consorzio, ed al riguardo, le singole cooperative consorziate fruiscono del beneficio di poter sommare i rispettivi requisiti, in ipotesi insufficienti, ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis di gara; conseguentemente, i requisiti riguardanti la capacità tecnico finanziaria debbono essere accertati solo con riferimento al consorzio nel suo complesso (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 11 dicembre 2007 , n. 16107; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2006 , n. 168; T.A.R. Abruzzo Pescara, 22 settembre 2006 , n. 567; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19 gennaio 2006 , n. 387; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 21 novembre 2005 , n. 2076; C.g.a. 3 agosto 2007 n. 712). Non così per i requisiti di idoneità morale, che devono essere posseduti da tutte le imprese consorziate. Pres. Ferlisi, Est. Boscarino - N.C.S. soc. coop. e altri (avv. Giacalone) c. Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (avv. Lo Castro). T.A.R. SICILIA Catania, Sez. III - 3/03/2009, n. 467

 

APPALTI - A.T.I. - Fallimento della mandante - Art. 37, c. 19 d.lgs. n. 163/2006 - Sostituzione - Termine - Presentazione dell’offerta - Fattispecie. La sostituzione, di cui è data facoltà all’art. 37, comma 19, d. lgs. 163/2006 (art. 23, co. 15, d. lgs. 158/1995 e art. 94, co. 2, dpr 554/1999), con riferimento alla mandante fallita in corso di contratto, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione dell’offerta, momento in cui si sanciscono gli impegni dell’ATI nei confronti della stazione appaltante (cfr. Cons. St. sez. V, 30.8.2006 n. 5081) (fattispecie relativa alla cessione dell’azienda da parte di agente fallimentare, quale organo della procedura concorsuale, avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come tale inidonea al subentro della cessionaria alla cedente). Pres.f.f. Guadagno, Est. Palliggiano - B. s.p.a. (avv. Salvatore) c. Comune di Avellino (avv. Maggi). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 26/02/2009, n. 686

 

APPALTI - Società miste - Affidamento in via diretta - Condizioni - Art. 32, c.3 d.lgs. n. 163/2006 - Costituzione di società mista per specifica missione. La risposta alla questione se gli appalti pubblici possano essere affidati a società miste in via diretta, o se occorra seguire procedure di evidenza pubblica, deve essere differenziata, occorrendo distinguere l’ipotesi di costituzione di una società mista per una specifica missione, sulla base di una gara che abbia per oggetto sia la scelta del socio che l’affidamento della specifica missione, e l’ipotesi in cui si intendano affidare ulteriori appalti ad una società mista già costituita. Con riferimento al primo caso, la giurisprudenza nazionale (cfr. da ultimo Cons. St., ad.plen., 3 marzo 2008, n. 1; sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5587; sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/07) e comunitaria (cfr. Corte giust. CE, sez. I, 11 gennaio 2005, n. C-26/03) è pervenuta alla conclusione che, nel rispetto di precisi paletti, è sufficiente una unica gara. Nel secondo caso , invece, occorre una gara per l’affidamento degli appalti ulteriori e successivi rispetto all’originaria missione. Già prima del d.lgs. n. 163 del 2006, sembrava preferibile la soluzione secondo cui, limitatamente ai lavori e servizi specifici e originari, per i quali fosse stata costituita la società, fosse sufficiente una sola procedura di evidenza pubblica, e dunque bastasse quella utilizzata per la scelta dei soci privati, da intendersi come finalizzata alla selezione dei soci più idonei anche in relazione ai lavori e servizi da affidare alla società. Tale soluzione è stata sostanzialmente recepita dal d.lgs. n. 163 del 2006 c.d. codice dei contratti pubblici. Dispone infatti l’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 163 cit., che le società miste non sono tenute ad applicare le disposizioni del medesimo d.lgs. (e dunque non sono tenute a seguire procedure di evidenza pubblica), limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le condizioni specificamente indicate dalla norma. Ne discende che la società mista opera nei limiti dell’affidamento iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario. Pres. Baccarini, Est. Poli - A. s.p.a. (avv.ti Ilari e Fiore) c. M. s.r.l. (avv. Della Rocca) - Conferma TAR Abruzzo, Pescara, n. 140/2008. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 13/02/2009, (C.C. 25/11/2008), n. 824

 

APPALTI - Affidamento in house - Requisiti della partecipazione totalitaria e del controllo analogo - Interpretazione restrittiva. I due fondamentali requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ai fini dell’affidamento in house- ossia la partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società “in house” affidataria; nonché il c.d. “controllo analogo” (a quello, totale, che si avrebbe sui propri organi interni) che il primo deve avere su quest’ultima - vanno interpretati restrittivamente e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui che intende avvalersene. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci) c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48

 

APPALTI - Dichiarazione di emergenza - Informativa supplementare atipica - Revoca dell’aggiudicazione - Impugnazione - Competenza funzionale del TAR Lazio. La revoca dell’aggiudicazione di un appalto, adottata - in regime di emergenza - sulla base di un’informativa supplementare atipica, va impugnata innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006 n. 21. Pres. Trovato, Est. Millemaggi Cogliani - T. s.r.l. (avv.ti Rubino e Cucchiara) c. Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Protezione Civile e altri (Avv. Stato) (Conferma TAR SICILIA, Palermo, n. 2391/2007) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 14 gennaio 2009, n.15

 

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 -2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562